Articolo 474 del Codice di procedura penale
Articolo 498Articolo 521
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
14 dicembre 2021
Art. 474. Assistenza dell'imputato all'udienza 1. L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza.
(( 1-bis. Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza l'impiego delle cautele di cui al comma 1. E' comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. L'ordinanza e' revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento. ))
Entrata in vigore il 14 dicembre 2021
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