Versione
1 luglio 1931
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30 dicembre 2022
30 dicembre 2022
Art. 152.
(Remissione della querela)
Nei ((reati)) punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.
La remissione e' processuale o estraprocessuale. La remissione estraprocessuale e' espressa o tacita. Vi e' remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di persistere nella querela.
((Vi e' altresi' remissione tacita:
1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale e' stato citato in qualita' di testimone;
2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.
La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante e' persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di eta' o di infermita', ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilita' ai sensi dell'articolo 90-quater del codice di procedura penale. La stessa disposizione non si applica altresi' quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualita' di esercente la responsabilita' genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121.))
La remissione puo' intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.
La remissione non puo' essere sottoposta a termini o a condizioni.
Nell'atto di remissione puo' essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
(Remissione della querela)
Nei ((reati)) punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.
La remissione e' processuale o estraprocessuale. La remissione estraprocessuale e' espressa o tacita. Vi e' remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di persistere nella querela.
((Vi e' altresi' remissione tacita:
1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale e' stato citato in qualita' di testimone;
2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.
La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante e' persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di eta' o di infermita', ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilita' ai sensi dell'articolo 90-quater del codice di procedura penale. La stessa disposizione non si applica altresi' quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualita' di esercente la responsabilita' genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121.))
La remissione puo' intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.
La remissione non puo' essere sottoposta a termini o a condizioni.
Nell'atto di remissione puo' essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
Commentari • 257
- 1. Remissione tacita di querela: l’assenza della persona offesa all’udienza predibattimentale non basta (Cass. Pen. n. 2710/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 febbraio 2026 · 183.94257
[…] poiché l'art. 152 c.p., come modificato dal d.lgs. 150/2022, […] In particolare, avendo riscontrato l'assenza della persona offesa all'udienza predibattimentale in cui la stessa era stata citata ex art. 152 comma 1 n. 1 cod. proc. pen., […] Violazione degli articoli 152 cod. pen. e 142 disp. att. cod. proc. pen. poiché il giudice ha valorizzato l'assenza della persona offesa all'udienza predibattimentale, […] Così facendo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto poiché l'art. 152 cod. pen. stabilisce che vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela e quando, […] ai sensi dell'articolo 152 comma 1 n. 1. cod. pen. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2026, n. 14945Provvedimento: […] Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 152 cod. pen. e 142 disp. att. cod. proc. pen. Sostiene che non potrebbe ritenersi integrata la remissione tacita prevista dall'art. 152, comma 3, n. 1, […] n. 1, cod. pen., risulterebbe sicuramente possibile ricondurre la fattispecie alla più generale ipotesi, prevista dal comma 2 dell'art. 152 cod. pen., della remissione tacita per il compimento di fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela (cfr. […]Leggi di più...
- motivazione·
- Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore·
- art. 152 cod. pen.·
- erronea applicazione legge penale·
- art. 152, comma 3, n. 2, cod. pen.·
- art. 142 disp. att. cod. proc. pen.·
- Sez. 2, n. 41028 del 05/11/2025, Zargham·
- mancata comparizione udienza dibattimentale·
- remissione tacita di querela·
- d.lgs. n. 150 del 2022·
- art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen.·
- art. 152, comma 2, cod. pen.·
- avvertimento remissione tacita·
- ricorso per cassazione