Articolo 2 della Legge 18 febbraio 1987, n. 34
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 marzo 1987
Art. 2. Commutazione e diminuzioni di pena 1. La pena per i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale e' cosi' commutata o diminuita nei confronti di chi, entro la data di entrata in vigore della presente legge, si e' dissociato ai sensi dell'articolo 1:
a) alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione per trenta anni;
b) fuori del caso di cui alla lettera a), le altre pene sono diminuite: di un quarto se la condanna concerne, da soli o insieme ad altri reati, i delitti di omicidio volontario consumato o tentato o di lesioni personali volontarie gravissime; della meta' se la condanna concerne soltanto delitti di carattere associativo o di accordo, delitti di porto e detenzione di armi ed esplosivi, delitti di falsita' e di favoreggiamento personale o reale, delitti di apologia e istigazione di cui agli articoli 302 , 303 , 414 e 415 del codice penale anche in concorso tra di loro; di un terzo in ogni altro caso.
2. Nessun beneficio di cui al comma 1 e' applicabile quando la condanna concerne anche i delitti di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale .
3. La commutazione e le diminuzioni di pena indicate nel comma 1 si applicano alla pena che dovrebbe essere inflitta tenendo conto delle circostanze aggravanti e attenuanti, del concorso formale e della continuazione: esse sono escluse dalla comparazione di cui all' articolo 69 del codice penale e sono valutate per ultime. La commutazione e le diminuzioni sono applicate dal giudice del dibattimento. La Corte di cassazione provvede ai sensi del terzo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale .
NOTE

Nota all'art. 2, comma 1:
Gli articoli del codice penale richiamati nel presente comma riguardano:
l'art. 302, l'istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi I e II (delitti contro la personalita' internazionale dello Stato e delitti contro la personalita' interna dello Stato);
l'art 303, la pubblica istigazione e l'apologia dei delitti di cui all'art. 302;
l'art. 414, l'istigazione a delinquere;
l'art. 415, l'istigazione a disobbedire alle leggi.

Nota all' art. 2, comma 2 :
Gli articoli 285 e 422 del codice penale riguardano:
l'art. 285, la devastazione, il saccheggio e la strage;
l'art. 422, fuori dei casi preveduti dall'art. 285, la strage.

Note all'art. 2, comma 3:
- Si trascrive il testo dell' art. 69 del codice penale :
"Art. 69 (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti) [modificato dagli articoli 6 e 7 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99 , convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220 ). - Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti, di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tieni conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.
Se tira le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta Se non concorresse alcuna di dette circostanze.
Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato".
- Il terzo comma dell'art. 538 del codice di procedura penale , come sostituto dall' art. 1 del D.L. 20 aprile 1974, n. 104 , convertito nella legge 18 giugno 1974, n. 226 , prevede che: "La Corte di cassazione decide in ogni caso nel merito, senza pronunciare annullamento, quando occorre applicare disposizioni di legge piu' favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia necessario assumere nuove prove diverse dall'esibizione di documenti".
Entrata in vigore il 8 marzo 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente