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1 luglio 1931
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22 maggio 1970
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15 giugno 2019
15 giugno 2019
Art. 419.
(Devastazione e saccheggio)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio e' punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso ((nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero)) su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
(48) (56)
--------------- AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali:
[...]
b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale ";
- (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che e' inoltre concessa amnistia "per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell' art. 583 del codice penale , o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale ";
- (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970. --------------- AGGIORNAMENTO (56)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.
(Devastazione e saccheggio)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio e' punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso ((nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero)) su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
(48) (56)
--------------- AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali:
[...]
b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale ";
- (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che e' inoltre concessa amnistia "per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell' art. 583 del codice penale , o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale ";
- (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970. --------------- AGGIORNAMENTO (56)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.
Commentari • 68
- 1. La Cassazione individua il discrimen tra i delitti di devastazione e saccheggio e di danneggiamento nella messa in pericolo (anche) dell'ordine pubblicohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 50.682693
[…] Nella decisione in epigrafe, infatti, la Suprema Corte ha preliminarmente sottolineato il primo profilo differenziale del delitto ex art. 419 c.p. rispetto a quello ex art. 635 c.p.: il bene giuridico tutelato. […] Tuttavia, non del tutto convincente appare il passaggio motivazionale nel quale la Suprema Corte analizza il rapporto tra i reati di cui agli artt. 419 e 635 c.p. […] sulla base del principio di specialità[41], limitandosi ad affermare “a queste condizioni la devastazione ex art. 419 cod. pen. si distingue dal mero danneggiamento, che resta assorbito in funzione del criterio di specialità alla pari del furto rispetto al saccheggio”. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 158
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 15058Provvedimento: […] Matteo Lazzar, ha articolato un unico motivo con cui denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 419 cod. pen., in relazione alla denegata riqualificazione della condotta accertata a suo carico nel delitto di danneggiamento, […] La sentenza impugnata, pur aderendo formalmente alla tesi secondo cui l'art 419 cod. pen. prevede un reato a pericolo concreto, […] Con il quarto motivo denuncia erronea applicazione degli articoli 110 e 419 cod. pen. per difetto degli elementi costitutivi richiesti dalla norma incriminatrice sul piano sia oggettivo che soggettivo. […] ormai consolidata della giurisprudenza di legittimità, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 419 cod. 22 pen.. consiste, […]Leggi di più...
- devastazione e saccheggio·
- art. 2 cod. pen.·
- art. 582 cod. pen.·
- lesioni personali·
- art. 419 cod. pen.·
- concorso eventuale·
- art. 27 cost.·
- ordine pubblico·
- art. 131 bis cod. pen.·
- dolo generico·
- art. 110 cod. pen.·
- art. 337 cod. pen.·
- art. 15 cod. pen.·
- resistenza aggravata·
- art. 635 cod. pen.