Legge 29 gennaio 1987, n. 13

Commentari5

  • 1Il punto sull’edilizia giudiziaria
    Massimo Orlando · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Massimo Orlando Sommario: 1. Premessa - 2. Compiti della DG Risorse - 3. Struttura organizzativa della DG Risorse - 4. Focus sull'edilizia giudiziaria - 5. Le modalità operative della DG Risorse nel settore dell'edilizia giudiziaria - 6. Dati sull'attività svolta nel triennio 2021/2023 - 7. Focus su alcune iniziative con finalità preventiva - 7.1. Analisi di vulnerabilità sismica - 7.2. Antincendio - 7.3. Controsoffitti - 7.4. Verifica dello stato di impermeabilizzazione delle coperture - 7.5. Efficientamento energetico - 7.6. Barriere architettoniche - 7.7. Legionella - 7.8. Accatastamento - 7.9. Linee guida per la progettazione degli edifici e dei “Parchi della Giustizia” - 8. …

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  • 2Il punto sull’edilizia giudiziaria
    Massimo Orlando · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Massimo Orlando Sommario: 1. Premessa - 2. Compiti della DG Risorse - 3. Struttura organizzativa della DG Risorse - 4. Focus sull'edilizia giudiziaria - 5. Le modalità operative della DG Risorse nel settore dell'edilizia giudiziaria - 6. Dati sull'attività svolta nel triennio 2021/2023 - 7. Focus su alcune iniziative con finalità preventiva - 7.1. Analisi di vulnerabilità sismica - 7.2. Antincendio - 7.3. Controsoffitti - 7.4. Verifica dello stato di impermeabilizzazione delle coperture - 7.5. Efficientamento energetico - 7.6. Barriere architettoniche - 7.7. Legionella - 7.8. Accatastamento - 7.9. Linee guida per la progettazione degli edifici e dei “Parchi della Giustizia” - 8. …

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  • 3Barriere architettoniche in condominio
    Avv. Claudio Cappa · https://www.brocardi.it/ · 23 giugno 2019

  • 4Ascensore per persona disabile: ci vuole l’approvazione del condominio?
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 4 aprile 2019

    La persona obesa che vive all'ultimo piano di un condominio ha diritto di installare, a proprie spese, un ascensore all'interno dello stabile, anche senza approvazione assembleare Due coniugi, proprietari di un appartamento all'ultimo piano di un condominio sito in Roma, agivano in giudizio contro l'intero edificio per veder accertato il proprio diritto alla installazione di un ascensore all'interno del medesimo stabile La richiesta era giustificata dalle loro non buone condizioni di salute. A tal proposito i ricorrenti, avevano presentato un progetto tecnico per l'istallazione di siffatto ascensore nella tromba delle scale, che peraltro avrebbero voluto realizzare integralmente a loro …

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  • 5Eliminazione delle barriere architettoniche: agevolazioni fiscali
    Dott. Massimo Pipino · https://www.fiscoetasse.com/ · 16 luglio 2018

Giurisprudenza383

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  • 1Trib. Treviso, sentenza 05/08/2024, n. 1472
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 145/2021 promosso da: Parte_1 [...] rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Sonego giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito in Conegliano, via D. Manin n. 26; c.f.: CodiceFiscale_1 c.f.: CodiceFiscale_2 - attori - contro Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Loris Moschetta giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e …
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    • prova per interrogatorio formale·
    • art. 2233 c.c.·
    • prova per testimoni·
    • accordo su compenso·
    • contributo previdenziale·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • D.M. 140/2012·
    • legittimazione passiva·
    • c.t.u. per compensi professionali·
    • obbligazione solidale

  • 2Trib. Cagliari, sentenza 12/02/2025, n. 249
    Provvedimento: N. R.G. 4617/2017 TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE II CIVILE SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 12.02.2025 All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti. L'avv. Davide Piasotti fa presente che le sentenze di primo grado prodotte dalla controparte in allegato alle memorie conclusive sono state impugnate in appello e sospese in via provvisoria. Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine …
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    • onere di contestazione specifica·
    • art. 4 L.R. n. 7/2003·
    • prescrizione quinquennale·
    • scissione effetti notificatori·
    • interessi legali·
    • edilizia residenziale pubblica·
    • spese di lite·
    • aggiornamento canoni di locazione·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • legittimità costituzionale

  • 3Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 01/10/2024, n. 129
    Provvedimento: Sentenza n. 129/2024 Depositato il 01/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 05/06/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale: PILIA PAOLO GIUSEPPE, Presidente e Relatore DIONETTE PIETRO ANGELO, Giudice LAFORGIA MARCO, Giudice in data 18/09/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 105/2023 depositato il 30/06/2023 proposto da Azienda Regionale Per L'Edilizia Abitativa - 03077790925 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro …
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    • IMU·
    • giurisprudenza su IMU·
    • requisiti alloggi sociali·
    • D.L. n. 201/2011·
    • edilizia residenziale pubblica·
    • D.M. 22 aprile 2008·
    • alloggi sociali·
    • esenzione IMU·
    • detrazione IMU·
    • non contestazione

  • 4Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 1362
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE 02 - Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 20.6.2022 al N° di R.G.A.C. 7088/2022, promossa da , rappresentata e difesa dall'avv. Michele MONNINI e dall'Avv. Alessandra Parte_1 MARCHETTI, anche disgiuntamente tra loro -attrice- contro in FIRENZE, in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo CREGUT CP_2 -convenuto- Oggetto: impugnazione delibera condominiale del 22.12.2021 Conclusioni Parte attrice (foglio di pc del 25.1.2025): Voglia l'Ill.mo …
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    • art. 1120 c.c.·
    • trattazione scritta·
    • maggioranze qualificate·
    • comunione parziale·
    • innovazioni condominiali·
    • spese processuali·
    • art. 1136 c.c.·
    • impugnazione delibera condominiale·
    • carenza di interesse ad agire·
    • soccombenza virtuale

  • 5Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 5953
    Provvedimento: R.G. 7704/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Varese SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7704/2021 promossa da: (c.f. ), con sede in Chioggia (VE) Via delle Nazioni Unite Parte_1 P.IVA_1 n.84, in persona del suo amministratore IG. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_2 DR ZZ (C.F. ) e RA ZZ (C.F. ), C.F._1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso lo studio di entrambi a Vicenza Via Napoli n. 4, come in mandato in calce all'atto di citazione PARTE OPPONENTE contro GEOM. (C.F. ), nato a [...] …
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    • art. 2697 c.c.·
    • contratto d'opera·
    • errore essenziale·
    • arricchimento indebito·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • adeguamento compenso·
    • compenso forfetario·
    • art. 2229 c.c.·
    • revoca decreto ingiuntivo·
    • onere della prova
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge gli invalidi per servizio di 1ª categoria appartenenti alle categorie dei militari in servizio di leva o richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle ex guardie di pubblica sicurezza e gli allievi della Polizia di Stato, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della 1ª classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti nonche' quelli appartenenti alle altre categorie di dipendenti dello Stato.
  • Art. 2. 1. A decorrere dal 1 luglio 1986, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui all'articolo 1 sono corrisposti nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra.
    2. Dalla data di cui al comma 1 e' abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1984, n. 111 .
    NOTE

    Nota all' art. 2, comma 2:
    La legge n. 111/1984 reca adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 . Il primo comma del relativo art. 5 prevedeva, infatti, per il triennio 1982-84, la concessione di un adeguamento all'assegno di superinvalidita', all'indennita' di assistenza e di accompagnamento e all'assegno per cumulo di infermita', mediante attribuzione di un assegno aggiuntivo.
    Con l'abrogazione di detto primo comma, intervenuta con la presente legge, il citato art. 5 resta composto del seguente unico comma:
    "L'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennita' diversi da quelli sopra menzionati. La quota di adeguamento sara' determinata ogni triennio con decreto del Ministro del tesoro".
  • Art. 3. 1. Si applicano nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensione privilegiata ordinaria, appartenenti alle categorie indicate nel precedente articolo 1, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , nonche' i commi secondo , quinto e sesto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , nel testo sostituito dall'articolo 3 della stessa legge n. 656.
    2. L'indennita' di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecita' bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , e' attribuita a decorrere dal 1 luglio 1986 ai grandi invalidi per servizio.
    Note all'art. 3, comma 1:
    I commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge n. 656/1986 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra) dispongono quanto segue:
    "4. Nei "Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B" riportati alla fine della tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , il titolo anzidetto e' sostituito dal seguente:
    "Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E".
    5. Nei criteri di cui al precedente comma 4, il primo capoverso della lettera a) e' sostituito dal seguente: "Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermita' elencate nella tabella E, avendo detta elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla lettera B, n. 2), e dalla lettera F, n. 8). In tali lettere B, n. 2), ed F, n. 8), vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica, esista o meno la necessita' della continua o quasi continua degenza a letto"".
    - Si trascrive, per intero, il testo aggiornato dell' art. 6 del D.P.R. n. 834/1981 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall' art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533 ) ai cui commi secondo, quinto e sesto il presente articolo fa riferimento:
    "Art. 6. (Indennita' di assistenza e di accompagnamento).
    - L' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e' sostituito dal seguente:
    "Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella F, annessa al presente decreto, e' liquidata, d'ufficio, un'indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
    I pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A, numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo; A-bis; B, n. 1); C; D; E, n. 1), della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra coloro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare.
    Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, n. 1), possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne dara' immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.
    La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stessa, e' stabilita: dal 1 gennaio 1985 in L. 1.260.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in L. 1.638.000 mensili per gli scritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e n. 2); dal 1 gennaio 1985 in L. 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in L. 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 10 gennaio 1985 in L. 560.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in L. 728.000 mensili per gli ascritti al n. 1) della lettera A-bis.
    Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, n. 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 280.000 mensili dal 1 gennaio 1985 e di L. 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986.
    L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.
    Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore e' devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
    Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato"".

    Nota all'art. 3, comma 2:
    I commi 1 e 2 dell'art. 8 della legge n. 656/1986 (per il titolo si veda la nota all'art. 3, comma 1) cosi' recitano:
    "I. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecita' bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidita' contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , nonche' ai grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci, per far fronte alle particolari necessita' di assistenza e' corrisposta una speciale indennita' di accompagnamento aggiuntiva, non reversibile, nella misura mensile pari a quella prevista per gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1) e 2), di cui al quinto comma dell'articolo 6 di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 , come risulta sostituito dall'articolo 3 della presente legge, con decorrenza 1 gennaio 1985.
    2. Tale speciale indennita' e' cumulabile con l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione prevista dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e successive modificazioni, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della presente legge".