Versione
3 giugno 1982
3 giugno 1982
Art. 2.
Attenuante per i reati per finalita' di terrorismo e di eversione in caso di dissociazione
Salvo quanto disposto dall' articolo 259-bis del codice penale , la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da quindici a ventuno anni e le altre pene sono diminuite di un terzo, ma non possono superare, in ogni caso, i quindici anni per gli imputati di uno o piu' reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale i quali, tenendo, prima della sentenza definitiva di condanna, uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, commi primo e secondo, rendano, in qualsiasi fase o grado del processo, piena confessione di tutti i reati commessi e si siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi a norma del numero 2 dell'articolo 61 del codice penale .
Quando ricorrono le circostanze di cui al precedente comma non si applica l'aggravante di cui all' articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 .
Attenuante per i reati per finalita' di terrorismo e di eversione in caso di dissociazione
Salvo quanto disposto dall' articolo 259-bis del codice penale , la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da quindici a ventuno anni e le altre pene sono diminuite di un terzo, ma non possono superare, in ogni caso, i quindici anni per gli imputati di uno o piu' reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale i quali, tenendo, prima della sentenza definitiva di condanna, uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, commi primo e secondo, rendano, in qualsiasi fase o grado del processo, piena confessione di tutti i reati commessi e si siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi a norma del numero 2 dell'articolo 61 del codice penale .
Quando ricorrono le circostanze di cui al precedente comma non si applica l'aggravante di cui all' articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 .
Commentari • 2
- 1. Relazione della Commissione Palazzo-Pocar sul Codice dei Crimini InternazionaliAccesso limitatoMarilisa Denigris · https://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/ · 30 giugno 2022 · 0.95629823
Giurisprudenza • 12
- 1. Corte Cost., sentenza 13/07/1989, n. 396Provvedimento: […] ma non anche con riguardo ad una precedente sentenza di condanna a due anni e sette mesi di reclusione, caratterizzata dall'applicazione della diminuente di cui all'art. 2 della legge n. 304 del 1982. […] n. 34, delle sentenze di condanna attenuate ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 304 del 1982, […] appunto, le situazioni sottostanti alla concessione delle diminuzioni di pena previste dagli artt. 2 e 3 della legge n. 304 del 1982. […] secondo cui la ratio sottostante alla legge n. 34 del 1987 è "quella di apportare benefici a coloro che non avessero ritenuto di far luogo a comportamenti dissociativi o collaborativi del tipo di quelli indicati negli artt. 2 e 3" della legge n. 304 del 1982, […]Leggi di più...
- illegittimita' costituzionale parziale.·
- pluralita' di condanne·
- misure a favore dei dissociati 'ex lege' n. 34 del 1987·
- applicabilita' anche alle condanne beneficiate dalle diminuzioni di pena 'ex lege' n. 304 del 1982·
- sent. 396/89. terrorismo ed eversione·
- limite massimo di pena·
- esclusione