Versione
8 marzo 1987
8 marzo 1987
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Versione
20 luglio 1989
20 luglio 1989
Art. 8. Applicabilita' delle norme 1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo ai delitti che sono stati commessi, o la cui permanenza e cessata, entro il 31 dicembre 1983.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di chi ha usufruito o puo' usufruire dei benefici previsti dall' articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1080, n. 15, e dagli articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304 . ((1))
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di chi ha usufruito o puo' usufruire dei benefici previsti dall' articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1080, n. 15, e dagli articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304 . ((1))
Commentario • 1
- 1. TITOLO 3 - Del reatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 giugno 2023 · 0.97456
1. Del reato consumato e tentato Art. 39. Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice. Art. 40. Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Art. 41.Concorso di cause.Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Corte Cost., sentenza 13/07/1989, n. 396Provvedimento: […] A tale cumulo si era opposto il Procuratore generale, deducendo che l'art. 8 della legge n. 34 del 1987 esclude dal beneficio coloro i quali hanno usufruito o possono usufruire dei vantaggi previsti dagli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304, con la conseguenza che il LL non poteva godere dello speciale cumulo previsto dall'art. 7 della legge n. 34 del 1987, secondo cui è consentito fissare nella misura complessiva di anni 22 e mesi 6 di reclusione (pena concretamente applicata al LL, per effetto del cumulo "parziale") la pena da espiare "per tutte le condanne pronunciate con più sentenze attinenti a reati di terrorismo".Leggi di più...
- illegittimita' costituzionale parziale.·
- pluralita' di condanne·
- misure a favore dei dissociati 'ex lege' n. 34 del 1987·
- applicabilita' anche alle condanne beneficiate dalle diminuzioni di pena 'ex lege' n. 304 del 1982·
- sent. 396/89. terrorismo ed eversione·
- limite massimo di pena·
- esclusione