Articolo 8 della Legge 18 febbraio 1987, n. 34
Articolo 7
Versione
8 marzo 1987
>
Versione
20 luglio 1989
Art. 8. Applicabilita' delle norme 1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo ai delitti che sono stati commessi, o la cui permanenza e cessata, entro il 31 dicembre 1983.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di chi ha usufruito o puo' usufruire dei benefici previsti dall' articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1080, n. 15, e dagli articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304 . ((1))
Entrata in vigore il 20 luglio 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente