Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 marzo 1987 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 luglio 1989 |
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- 1. TITOLO 3 - Del reatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 giugno 2023
Giurisprudenza • 39
- 1. Trib. Siracusa, sentenza 02/07/2024, n. 1594Provvedimento: N. 4923/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA Sezione Prima Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Veronica Milone Presidente Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4923/2023 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, posta in decisione con provvedimento del 21.6.2024 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da: Parte_1 (c.f. C.F._1 ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...], elettivamente …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Condotte di dissociazione 1. Agli effetti della presente legge si considera condotta di dissociazione dal terrorismo il comportamento di chi, imputato o condannato per reati aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attivita' effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica.
- Art. 2. Commutazione e diminuzioni di pena 1. La pena per i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale e' cosi' commutata o diminuita nei confronti di chi, entro la data di entrata in vigore della presente legge, si e' dissociato ai sensi dell'articolo 1:
a) alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione per trenta anni;
b) fuori del caso di cui alla lettera a), le altre pene sono diminuite: di un quarto se la condanna concerne, da soli o insieme ad altri reati, i delitti di omicidio volontario consumato o tentato o di lesioni personali volontarie gravissime; della meta' se la condanna concerne soltanto delitti di carattere associativo o di accordo, delitti di porto e detenzione di armi ed esplosivi, delitti di falsita' e di favoreggiamento personale o reale, delitti di apologia e istigazione di cui agli articoli 302 , 303 , 414 e 415 del codice penale anche in concorso tra di loro; di un terzo in ogni altro caso.
2. Nessun beneficio di cui al comma 1 e' applicabile quando la condanna concerne anche i delitti di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale .
3. La commutazione e le diminuzioni di pena indicate nel comma 1 si applicano alla pena che dovrebbe essere inflitta tenendo conto delle circostanze aggravanti e attenuanti, del concorso formale e della continuazione: esse sono escluse dalla comparazione di cui all' articolo 69 del codice penale e sono valutate per ultime. La commutazione e le diminuzioni sono applicate dal giudice del dibattimento. La Corte di cassazione provvede ai sensi del terzo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale .
NOTE
Nota all'art. 2, comma 1:
Gli articoli del codice penale richiamati nel presente comma riguardano:
l'art. 302, l'istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi I e II (delitti contro la personalita' internazionale dello Stato e delitti contro la personalita' interna dello Stato);
l'art 303, la pubblica istigazione e l'apologia dei delitti di cui all'art. 302;
l'art. 414, l'istigazione a delinquere;
l'art. 415, l'istigazione a disobbedire alle leggi.
Nota all' art. 2, comma 2 :
Gli articoli 285 e 422 del codice penale riguardano:
l'art. 285, la devastazione, il saccheggio e la strage;
l'art. 422, fuori dei casi preveduti dall'art. 285, la strage.
Note all'art. 2, comma 3:
- Si trascrive il testo dell' art. 69 del codice penale :
"Art. 69 (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti) [modificato dagli articoli 6 e 7 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99 , convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220 ). - Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti, di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tieni conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.
Se tira le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta Se non concorresse alcuna di dette circostanze.
Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato".
- Il terzo comma dell'art. 538 del codice di procedura penale , come sostituto dall' art. 1 del D.L. 20 aprile 1974, n. 104 , convertito nella legge 18 giugno 1974, n. 226 , prevede che: "La Corte di cassazione decide in ogni caso nel merito, senza pronunciare annullamento, quando occorre applicare disposizioni di legge piu' favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia necessario assumere nuove prove diverse dall'esibizione di documenti". - Art. 3. Commutazione e diminuzioni di pena
nel caso di condanna definitiva 1. Le pene inflitte per uno o piu' reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale con sentenza divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della presente legge sono commutate o diminuite, secondo quanto previsto dall'articolo 2, nei confronti di chi, prima o anche dopo la condanna, purche' entro la data di entrata in vigore della presente legge, si e' dissociato ai sensi dell'articolo 1.
2. Il provvedimento e' preso con ordinanza del giudice degli incidenti di esecuzione, con il procedimento di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale .
Nota all'art. 3, comma 2:
Il testo degli articoli 628 e seguenti (fino all' art.
632) del codice di procedura penale e' il seguente:
Art. 628 (Giudice degli incidenti). - Il giudice che ha deliberato un provvedimento e' competente a giudicare in camera di consiglio con ordinanza su tutti gli incidenti riguardanti l'esecuzione del provvedimento medesimo, anche quando il pubblico ministero presso il predetto giudice o il pretore ha richiesto per l'esecuzione un altro ufficio del pubblico ministero presso un diverso giudice o un altro pretore. Qualora il detto giudice non si trovi nel territorio dello Stato, provvede la corte d'appello del distretto nel quale ha sede il competente ufficio del casellario.
L'incidente e' proposto con richiesta del pubblico ministero o con istanza dell'interessato. Il pretore puo' provvedere anche d'ufficio.
Per gli incidenti relativi all'esecuzione di sentenze della corte d'assise si procede a termini del secondo capoverso dell'art. 153.
Art. 629 (Regolamento della competenza per l'esecuzione di sentenze di condanna o di proscioglimento). - Se si tratta di sentenza pronunciata in grado d'appello, la competenza per gli incidenti di esecuzione spetta al giudice di secondo grado, salvo che la sentenza impugnata sia stata confermata o riformata soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, nei quali casi la competenza spetta al giudice di primo grado.
Quando vi e' stato ricorso per cassazione e questo e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, la competenza per gli incidenti di esecuzione appartiene al giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro sentenza inappellabile, e al giudice indicato nella prima parte di questo articolo, negli altri casi. Quando e' stato pronunciato l'annullamento con rinvio, e' competente il giudice di rinvio.
Art. 630 (Procedimento per gli incidenti di esecuzione).
- In seguito alla richiesta del pubblico ministero o all'istanza dell'interessato, il presidente o il pretore nomina un difensore d'ufficio all'interessato ammesso al patrocinio gratuito; fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso, non meno di cinque giorni prima di quello stabilito, al pubblico ministero anche quando l'incidente e' stato proposto a sua richiesta.
Lo stesso avviso nel medesimo termine deve essere notificato al privato che ha proposto l'incidente e agli altri che vi abbiano interesse.
Il pubblico ministero presso il tribunale o la corte presenta requisitorie scritte.
I privati i quali ne fanno domanda, se compaiono, sono uditi personalmente o per mezzo del difensore in camera di consiglio; se sono detenuti in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice, sono previamente uditi a loro domanda dal giudice di sorveglianza o dal pretore del luogo all'uopo delegato; essi o il difensore hanno anche facolta' di presentare memorie, senza che per cio' possa essere ritardata la decisione.
L'inosservanza delle disposizioni precedenti e' causa di nullita'.
Il giudice, prima di deliberare sull'incidente di esecuzione, puo' chiedere alle, autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.
Si osservano quando occorre le disposizioni concernenti l'istruzione formale.
Art. 631 (Impugnabilita' della decisione). - L'ordinanza con cui il giudice decide sull'incidente d'esecuzione e' notificata per estratto nel termine di otto giorni agli interessati ai quali e' stato notificato l'avviso indicato nell'articolo precedente, ed e' comunicata nello stesso termine al pubblico ministero.
Contro l'ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione dal pubblico ministero e dai predetti interessati.
Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza; tuttavia il giudice che ha emesso l'ordinanza puo' con decreto sospenderne l'esecuzione.
Art. 632 (Incidenti di esecuzione civile in materia penale). - Quando nell'esecuzione civile in materia penale sorge controversia, si osservano le disposizioni degli articoli precedenti se non e' diversamente stabilito.