Articolo 538 del Codice penale
Articolo 452 quaterdeciesArticolo 495
Versione
1 luglio 1931
Art. 538.

(Misura di sicurezza)

Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 puo' essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva e' sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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