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1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 306.
(Banda armata: formazione e partecipazione)
Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per cio' solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena e' della reclusione da tre a nove anni.
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
(Banda armata: formazione e partecipazione)
Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per cio' solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena e' della reclusione da tre a nove anni.
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Commentari • 110
- 1. Analisi dei caratteri comuni e differenziali dei reati di associazione sovversiva, associazione per finalità di eversione o di terrorismo (anche internazionale),…Flora Musuraca · https://www.filodiritto.com/ · 5 gennaio 2007 · 32.571533
[…] Il problema che si pose fu, allora, quello del rapporto fra queste gli artt. 305 e 306 c.p. e gli artt. 270 e 270 bis c.p.. […] Pertanto, messi "fuori gioco" gli artt. 305 c.p. e 270 c.p. il vero problema fu come regolarsi nei rapporto tra l'art. 270 bis c.p. e l'art. 306 c.p.. […] A fronte di questo orientamento rigoroso se ne affermarono altri, si affermò che confrontando gli elementi costitutivi dell'una e dell'altra fattispecie il rapporto tra gli artt. 270 bis c.p. e 306 c.p. doveva essere attratto nell'ottica dell'art. 15 c.p. e, pertanto, ritenere il 306 c.p. norma specializzante rispetto all'art. 270 bis c.p., […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 10/12/2024, n. 9253Provvedimento: […] L'Agenzia delle Entrate ha accettato la rinuncia. Deve ora ricordarsi che la rinuncia agli atti del giudizio, richiede ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'accettazione ad opera dell'altra parte la quale, tuttavia, per potere opporsi, deve avere un interesse alla ulteriore prosecuzione qualificabile come possibilità di conseguire un'utilità giuridicamente apprezzabile (v. Cass. 20839/2018). Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti di una delle parti, ai sensi dell'art. 306 c.p. c.. Le spese di lite si compensano in considerazione dell'accordo tra le parti.Leggi di più...
- rinuncia agli atti del giudizio·
- accettazione rinuncia·
- estinzione del giudizio·
- interesse alla prosecuzione del giudizio·
- compensazione spese di lite·
- art. 306 c.p.c.