Articolo 306 del Codice penale
Articolo 305Articolo 280 ter
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1 luglio 1931
Art. 306.

(Banda armata: formazione e partecipazione)

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per cio' solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena e' della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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