Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/02/1988, n. 3592
CASS
Sentenza 18 febbraio 1988

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Massime7

Non è deducibile quale travisamento la scelta che sotto l'aspetto dell'apprezzamento e dell'interpretazione del fatto viene espressa dal giudice di merito in ordine a specifiche situazioni che emergono dal processo e che appaiono tra di loro in tutto o in parte di segno diverso, essendo tale attività di scelta la manifestazione più tipica della "discrezionalità vincolata" propria del giudizio di merito. Correlativamente su questo presupposto appare inammissibile riproporre in Sede di legittimità, sotto il profilo del travisamento, l'esame in fatto di circostanze che è sottratto come tale al Sindacato della Corte di Cassazione, in quanto introdurrebbe surrettiziamente nella sua attuazione un terzo giudizio di merito.*

L'efficacia probante della chiamata in correità va desunta da elementi intrinseci (fermezza, costanza, specificità e coerenza logica della dichiarazione) e da elementi estrinseci (integrazione con riscontri esterni). (vedi massime 177919 e 177920, tratte dalla medesima sentenza in procedimento rabito, dalle quali risulta che le Sezioni Unite della Corte suprema di Cassazione, dopo aver affermato il principio sopra massimato, hanno peraltro precisato che esso non comporta una modifica del vigente regime probatorio improntato alla regola del libero convincimento del giudice il quale può liberamente valutare l'efficacia degli elementi di prova a lui sottoposti, senza essere vincolato per legge da una scala predeterminata di valori probatori o da presunzioni di inattendibilità e di sospetto nei confronti di determinate categorie di soggetti come i "pentiti" o i "confidenti", salva la necessità di esplicitare nella motivazione le ragioni del proprio convincimento ed, eventualmente, di effettuare riscontri di maggior rigore nei casi in cui specifiche situazioni oggettive e soggettive lo richiedano, con riferimento a determinate persone e a corrispondenti situazioni di fatto).*

Il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, ma non gli sono inibiti nuovi accertamenti di fatto ancorché relativi a circostanze che costituiscono il presupposto del principio affermato dalla Cassazione poiché gli è riconosciuta la più ampia autonomia, ai fini della formazione del proprio convincimento, con il solo limite di non ripetere i vizi di motivazione denunciati con la sentenza annullata.*

La ritrattazione non ha alcun automatico effetto pregiudizievole sulla chiamata di correo perché il giudice di merito può non solo mantenere inalterato il proprio favorevole giudizio in ordine a quest'ultima, ma persino considerare proprio l'eventuale successivo mendacio come fattore determinante per elevare la ritrattazione a nuovo e ulteriore elemento di accusa.*

Non esiste nel sistema giuridico italiano alcun principio che autorizzi la formulazione di una presunzione di inattendibilità e di sospetto nei confronti di determinate categorie di soggetti in quanto tali. Pertanto, pur essendovi specifiche situazioni oggettive e soggettive rispetto alle quali, con riferimento ad una determinata persona e ad una corrispondente situazione di fatto, può apparire indispensabile effettuare riscontri di maggior rigore, va escluso che l'attendibilità di un soggetto e correlativamente la valutazione che il giudice deve formulare possono essere influenzate dalla appartenenza della persona ad una particolare categoria come, ad esempio, quella dei "pentiti" o dei "confidenti".*

Nel sistema giuridico italiano non esistono prove privilegiate e pertanto, anche accogliendo la distinzione tra prove in senso stretto e prove cosiddette indiziarie, nessun limite è imposto al giudice circa il valore da attribuire agli elementi sottoposti al suo apprezzamento, nel senso che non esiste per legge una scala predeterminata di valori probatori. Fermo l'Obbligo di esplicitare le ragioni del proprio convincimento, il giudice è libero di attribuire o negare ai singoli elementi sottoposti alla sua valutazione quell'efficacia che nel caso concreto possono assumere: indipendentemente quindi dalla loro appartenenza all'una o all'altra categoria.*

Il principio secondo cui l'imputato ha il diritto di difendersi "provando" non comporta necessariamente l'accoglimento di richieste difensive prive dei caratteri della concretezza, Rilevanza e pertinenza ai fini della decisione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/02/1988, n. 3592
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3592
    Data del deposito : 18 febbraio 1988

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