Sentenza 18 febbraio 1988
Massime • 7
Non è deducibile quale travisamento la scelta che sotto l'aspetto dell'apprezzamento e dell'interpretazione del fatto viene espressa dal giudice di merito in ordine a specifiche situazioni che emergono dal processo e che appaiono tra di loro in tutto o in parte di segno diverso, essendo tale attività di scelta la manifestazione più tipica della "discrezionalità vincolata" propria del giudizio di merito. Correlativamente su questo presupposto appare inammissibile riproporre in Sede di legittimità, sotto il profilo del travisamento, l'esame in fatto di circostanze che è sottratto come tale al Sindacato della Corte di Cassazione, in quanto introdurrebbe surrettiziamente nella sua attuazione un terzo giudizio di merito.*
L'efficacia probante della chiamata in correità va desunta da elementi intrinseci (fermezza, costanza, specificità e coerenza logica della dichiarazione) e da elementi estrinseci (integrazione con riscontri esterni). (vedi massime 177919 e 177920, tratte dalla medesima sentenza in procedimento rabito, dalle quali risulta che le Sezioni Unite della Corte suprema di Cassazione, dopo aver affermato il principio sopra massimato, hanno peraltro precisato che esso non comporta una modifica del vigente regime probatorio improntato alla regola del libero convincimento del giudice il quale può liberamente valutare l'efficacia degli elementi di prova a lui sottoposti, senza essere vincolato per legge da una scala predeterminata di valori probatori o da presunzioni di inattendibilità e di sospetto nei confronti di determinate categorie di soggetti come i "pentiti" o i "confidenti", salva la necessità di esplicitare nella motivazione le ragioni del proprio convincimento ed, eventualmente, di effettuare riscontri di maggior rigore nei casi in cui specifiche situazioni oggettive e soggettive lo richiedano, con riferimento a determinate persone e a corrispondenti situazioni di fatto).*
Il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, ma non gli sono inibiti nuovi accertamenti di fatto ancorché relativi a circostanze che costituiscono il presupposto del principio affermato dalla Cassazione poiché gli è riconosciuta la più ampia autonomia, ai fini della formazione del proprio convincimento, con il solo limite di non ripetere i vizi di motivazione denunciati con la sentenza annullata.*
La ritrattazione non ha alcun automatico effetto pregiudizievole sulla chiamata di correo perché il giudice di merito può non solo mantenere inalterato il proprio favorevole giudizio in ordine a quest'ultima, ma persino considerare proprio l'eventuale successivo mendacio come fattore determinante per elevare la ritrattazione a nuovo e ulteriore elemento di accusa.*
Non esiste nel sistema giuridico italiano alcun principio che autorizzi la formulazione di una presunzione di inattendibilità e di sospetto nei confronti di determinate categorie di soggetti in quanto tali. Pertanto, pur essendovi specifiche situazioni oggettive e soggettive rispetto alle quali, con riferimento ad una determinata persona e ad una corrispondente situazione di fatto, può apparire indispensabile effettuare riscontri di maggior rigore, va escluso che l'attendibilità di un soggetto e correlativamente la valutazione che il giudice deve formulare possono essere influenzate dalla appartenenza della persona ad una particolare categoria come, ad esempio, quella dei "pentiti" o dei "confidenti".*
Nel sistema giuridico italiano non esistono prove privilegiate e pertanto, anche accogliendo la distinzione tra prove in senso stretto e prove cosiddette indiziarie, nessun limite è imposto al giudice circa il valore da attribuire agli elementi sottoposti al suo apprezzamento, nel senso che non esiste per legge una scala predeterminata di valori probatori. Fermo l'Obbligo di esplicitare le ragioni del proprio convincimento, il giudice è libero di attribuire o negare ai singoli elementi sottoposti alla sua valutazione quell'efficacia che nel caso concreto possono assumere: indipendentemente quindi dalla loro appartenenza all'una o all'altra categoria.*
Il principio secondo cui l'imputato ha il diritto di difendersi "provando" non comporta necessariamente l'accoglimento di richieste difensive prive dei caratteri della concretezza, Rilevanza e pertinenza ai fini della decisione.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/02/1988, n. 3592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3592 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1988 |
Testo completo
REPU BBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 18.2.1988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONI UNITE PENALI
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 1
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
REGISTRO GENERALE Consigliere 1. Dott. IU FACCINI
N. 27579/87 2. Vittorio PICOZZI
«
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE 3.
->> NA AM
Rilasciata copia legale 4. al SIG. Our Jo
-> IO CATALANO
per diritti L. 5.
->> NO SA LO
2 MAG. 1989
6. IL CANCELLIERE
->> NE DE PENNA
7.
-> Pasquale LA CAVA
8. >>> Renato TERESI
->
ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA UFFICIO COPIE
Rilasciata copia, studio sul ricorso proposto da: For Taliano per diritti 26.000 SET 1989 1) IT NC -n. PA il 14-1-1939;
IL CANCELLIERE 2) SI TR -n. PA il 14-11-1958;
(3) EC OR -n. PA il 7-7-1927 (latitante);
4) EC LE -n.PA il 12-5-1924;
avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Cata
nia, su rinvio della Corte Suprema di CassaIOne
A. Spinosi - Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relaIOne fatta dal Consigliere
dr. Renato TERESI Udit , per le parti civili,l'avv.ra generale dello Stato in per
*
* sona del Ciardulli, nonchè gli avv. ti Diego Gullo,
IU Dante e Nadia Alecci
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. IO VALERI
che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
47 Uditi i difensori nelle persone degli avv.ti:
Vittorio Mammana;
Armando Vene to;
ZO Gaito;
Luigi Lo TI;
NO CI;
ZO IN;
NC LC;
IU Mirabile. 5/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Il giorno 29 luglio 1983, poco dopo le ore 8 del mattino, si
verificava una violenta esplosione in prossimità dell'abita
IOne del dr.CC NI, Consigliere istruttore presso il Tribunale di PA, che in quel frangente si accingeva a salire sull'auto blindata messa a sua disposiIOne per re carsi al lavoro a Palazzo di Giustizia.
L'effetto della deflagraIOne era devastante: rimanevano ucci si sul colpo , oltre al magistrato, anche TO LV
re e RA MA rispettivamente app. to e mar.llo dell'Ar
ma dei Carabinieri assegnati al medesimo come scorta, in una ad altri- nonchè Li Sacchi NO, portiere dello stabile contraddistinto dal n.° civico 59 di via F. Pipitone, ove ap punto dimorava il dr.NI e che si era intrattenuto al cuni istanti con quest'ultimo per scambiare un saluto.
L'esplosione provocava inoltre lesioni di varia entità ad altre 19 persone- tra cui l'autista giudiziario Paparcuri
NN e quattro militari dell'Arma anch'essi in serviIO:
di scorta del magistrato (Lo NI IO, AT AL, Cal
vo RE e OR ZI) - coinvolgendo in particolare numerosi civili che si trovavano in strada o nelle abitaIO
ni più vicine,ivi compresi tre bambini.
Gravi danni riportavano diversi autoveicoli in sosta negli edifici adiacenti.
Le indagini immediatamente espleta te seguivano que linee pa 6/ rallele: l'una concernente le modalità dell'esplosione, l'altra la identificaIOne delle persone alla cui condotta la stessa.
doveva essere attribuita.
proQuanto alla prima, si accertava che la carica esplosiva babilmente consistente in 10/20 Kg. di tritolo, come da pe rizia era stata collocata all'interno di una Fiat 126 risul ta ta rubata in data 27 luglio ed alla quale era stata appli pata la targa di altra Fiat 126 sottratta al suo proprieta rio nella notte tra il 28 ed il 29 luglio.
Il primo veicolo era stato collocato nelle immediatezze del lo ingresso dell'abitaIOne del dr.NI e l'esplosione era stata innescata a mezzo di un telecomando aIOnato a di stanza da persona in grado di poter percepire in via immedia ta e diretta l'esatto momento in cui il magistrato fosse usci to dallo stabile.
Quanto all'identificaIOne delle persone cui si riteneva doves se risalire la responsabilità dell'accaduto, le relative inda gini - condensate in quattro autonomi rapporti ed in una rela del 3 10IOne di serviIO (rapporti del 5 e 31 agosto
-
settembre e relaIOne c.d. "Cassara'" in data 6 agosto 1983)-
prendevano tutte le mosse da una serie di contatti confiden
咕 ziali che il dirigente la Criminalpol della Sicilia occidenta le dr. IO De CA aveva avuto con un cittadino libanese identificato per BO EL GH, sin dal 13 luglio dello stesso anno. 7/
Quest'ultimo latitante per essere stato colpito da provve
-
dimento di cattura emesso nei suoi confronti dall'Autorità
giudiziaria di Milano
- aveva riferito in ripe tute, successi ve occasioni, di essere venuto in contatto con tali "ZO"
-
"IE", poi identificati per TO ZO e CA TR,
i quali gli avevano sollecitato la fornitura, in un primo tem po di morfina base e,in un secondo momento, anche di armi, spe cificando che queste dovevano servire all'organizzaIOne ma sia fiosa alla quale appartenevano(dei "GR "di PA)/per compiere degli attentati nei confronti dell'alto Commissario
De FR e del giudice istruttore dott.NE-nonchè di '
tutti coloro che "magistrati o funIOnari di polizia" erano di ostacolo con 12 loro operato all'attività della predetta inserimento approvato associaIOne-sia per la fisica eliminaIOne degli avversari
"interni della predetta famiglia.
Nel contesto delle "rivelaIOni" rese dal GH al Commis
sario De CA venivano sottolineate in modo particolare quelle secondo le quali il libanese aveva preso contatto con tale "Nardo"- gestore di un bar in Pioltello ed identifica to in La AS-NA al fine specifico di reperire armi,
nonchè con tale PP"- indicato in momenti successivi oq che, collegato sia alme "Michele" e rimasto sconosciuto
TO che allo CA avrebbe fornito la notizia secondo la quale il progettato attentato sarebbe stato eseguito non più con armi tradiIOnali (pesanti o leggere),n, ma utilizzando
il "sistema palestinese" dell'autobomba fatta esplodere a 8/
distanza. Quanto sopra in data 26 luglio 1983.
indagini sopra richiamate, pur se con sfumature e précisaIO
ni diverse, mettevano in evidenza che i rapporti confidenziali ora indicati ed il loro contenuto specifico, emergevano da una serie di intercettaIOni telefoniche effettuate a far da ta dal 15 luglio 1983-il cui testo veniva allegato-e, inoltre,
che tra il GH ed il De CA v'erano state anche prese di contatto diretto
Altre intercettaIOni, peraltro, erano state effettuate sin dal marzo dello stesso anno ad opera della Squadra Mobile di Paler
mo- anch'essa attivata dalle informaIOni di un confidente ed avevano avuto ad oggetto le utenze telefoniche di RA to
ZO e di CA TR (intestate o meno ai medesimi,ma alle quali sicuramente essi facevano stabile riferimento) in
PA, nonchè quella, in Milano, di tale RO OR.
Dal contenuto delle stesse poi trasfuse in un altro rappor to, confluito in un processo autonomo rispetto a quello in esa ne, ma qualificato come "parallelo" per determinati collegamen ti che formeranno oggetto di precisaIOni in prosieguo- emer gevano elementi accusatori nei confronti dei predetti per traf fioi di droga ohe, quanto al TO, si riferivano anche alla spediIOne di eroina in U.S.A. utilizzando le sedie dallo stes so fabbricate e commercializzate.
Tutti i citati riferimenti richiamati negli atti ufficiali in una alla specificità della"notitia criminis" anticipa ta رو
dal GH e coincidente con impressionante esattezza con le modalità dell'avvenuta strage, nonchè alla presenza
- da un la
.to di particolari elementi indiziari (quali, ad esempio,il
-
rinvenimento in casa di CA,a seguito di una perquisiIO
ne, di uno strumento di misuraIOne elettrica e di materiale vario per la saldatura di componenti elettronici) e- dall'al tro-vydi una causale apparentemente imponente nei confronti
I
dei fratelli LE e OR GR destinatari di numero 1
se inchieste giudiziarie condotte dal consigliere NI,
I
direttamente o, comunque, attraverso l'opera di altri magistra ti addetti all'Ufficio IstruIOne di PA, inducevano gli 1
inquirenti a demunciare all'autorità giudiziaria TO, Scar
I
pisi, i predetti fratelli GR e, ancora, GR OR fu
TR (detto "Toto" o "l'ingegners') e lo stesso GH.
Il coinvolgimento di GR OR fu TR veniva motiva to cenl'indicaIOne del di lui nominativo fatta inizialmente
1
dal libanese come uno dei "GR" programmatori dell'attenta to, con particolare riferimento ad una notizia di stampa appar sa il 13 luglio 1983 su di un quotidiano siciliano ed in ordi ne alla quale sarebbero stati formulati specifici commenti da parte del TO.
La denuncia veniva estesa nei confronti del GH invece-
sotto il profilo che le di lui dichiaraIOni e confidenze,
sebbene attendibili e corrispondenti alla tragica realtà del lo accaduto, apparivano incomplete e tali da non consentire 10/
in concreto di identificare con certezza il destinatario dell'aIOne delittuosa programmata ed inidones, poi, ad assion dallo stesso rare la cattura dei "GR di LI", più volte/prospetta rezioneapprovataint gue itth ta anche in funIOne dell'ideaIOne ed organizzaIOne dello specifico disegno criminoso.
2) Il GH veniva arrestato il 3 agosto 1983 mentre si recal va ad un appuntamento concordato con il dr.De CA presso
'Hotel Zagarella di PA:TO • CA venivano pri vati della libertà personale il successivo giorno 4.
Nei confronti degli altri si procedeva in stato di latitanza con istruttoria sommaria, condotta dal Procuratore della Re
pubblica presso il Tribunale di Caltanissetta cui gli atti venivano trasmessi per competenza ai sensi dell'art.41 bia
C.P.P.
All'esito della stessa il P.M. rinviava a giudiIO tutte le persone sopra indicate perchè rispondessero, in concorso tra loro, di:de tenIOne illegale di esplosivi, furto aggravato (in relaIOne alla sottraIOne delle due Fiat 126), fabbricaIOne
di ordigni esplosivi, detenIOne di ordigni esplosivi, porto illegale di ordigni esplosivi, strage per attentare alla si purezza dello Stato, omicidio continuato, lesioni personali gravi ed aggravate nonchè continuate, violenza a pubblico uf ficiale,esplosione pericolosa, associaIOne con finalità di terrorismo ed associaIOne di tipo mafioso,con riferimento anche ad operaIOni delittuose ricollegate al campo della 11/
droga.
3) La Corte di Assise di Caltanissetta procedeva ad una lunga e complessa istruttoria dibattimentale nel corso della quale,
tra gli altri, venivano sentiti diversi magistrati del distret to di PA al fine di assumere informaIOni e riscontri cir da l'attività istruttoria che il dr.NI aveva in corso in particolare, i giudici istruttori NE e Motisi -questo ultimo, consigliere aggiunto ed il P.G. della Repubblica dr.
-
Ugo Viola) nonchè numerosi alti funIOnari ed ufficiali dei vari corpi di polizia giudiziaria che avevano intrattenuto rapporti diretti con il GH o che comunque si erano inte ressati allo stesso ( alto Commissario De FR,dr. Sabati
no Alberto dirigente della Criminalpol ,Roma dr.La Corte
dirigente di una seIOne del ServiIO centrale antidroga di Roma- dr. De CA, dirigente della Criminalpol per la Sicilia occidentale Ten.Col.della Guardia di Finanza Cencioni Gior
-gio, nucleo antidroga di Milano Magg.re dei Carabinieri An
Comm.Cassarà, tonio LI, nucleo antidroga di Milano
Squadra Mobile di PA).
Agli atti del procedimento venivano acquisiti formalmente e materialmente, tra gli altri,i seguenti documenti che è neces sario indicare per l'utilizzaIOne che se ne è fatta- con ri
ferimento a notizie ivi contenute nella fase di merito:
-
a) atti della commissione antimafia;
b) ordini e mandati di cattura emessi nei confronti dei fra 12/
telli LE e OR GR (classe 1927):
c) bobine e trascriIOni delle varie intercettaIOni telefo niche;
a) dichiaraIOni rese dal cons.CC NI al Consiglio
Superiore della Magistratura a seguito dell'uccisione del dr.Costa, Procuratore della Repubblica di PAz
verbale della seduta in data 3 agosto 1983, ore 10, del Comi
tato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, pro dotto dal Prefetto De FR, nella sua qualità di Alto
Commissario, all'udienza del 24-5-1984;
f) processo verbale di sommarie informaIOni testimoniali rese da GH il 5-9-1983 al dr.Cassarà;
g) relaIOne di serviIO del dr.Cassarà al dirigente la Squa
dra Mobile di PA in data 6 agosto 1983;
sentenza di ppimo grado del Tribunale di PA in data
6 giugno 1983 nei confronti di PA IO + 119,
1) decreto di applicaIOne di misure di prevenIOne emesso dal Tribunale di PA in data 18-5-1984 nei confronti di LE GR e OR GR (classe 1927);
1) note del Ministero di G.G. nonchè della D.E.A. (Drug
-U.S.A.) concernenti "rivela Enforcement Administration
-
IOni che sarebbero state fatte ad agenti del predetto en te federale da tale LO La PO in relaIOne al delitto
NI (c.d. pista alternativa, americana);
copia del rapporto giudiziario
contro
ON LO e PI 13/
si TR, denunciati, rispettivamente, per i delitti di cui agli artt. 648 e 378 C.P.
4) Con sentenza del 24 luglio 1984 la Corte di Assise di Calta
nissetta affermava la responsabilità dei fratelli LE e
OR GR in ordine a tutti i reati ascritti, unificati dal vincolo della continuaIOne, condannandoli alla pena dello ergastolo;
condannava altresì TO NC e CA Pie
tro alla pena di anni 15 di reclusione, siccome responsabili del delitto contestato al capo n) della rubrica (artt. 270
associaIOne armata di tipo mafioso dibis e 416 bis C.P. -
retta ad operaIOni speculative delittuose nel campo della droga); assolveva BO EL GH OR GR (clas se 1924) da tutte le imputaIOni loro contestate con la for mula "per non aver commesso il fatto" e,inoltre,il TO e lo CA dai residui reati, rispettivamente, "per non aver commesso il fatto" e per "insufficienza di prove".
Emetteva altre statuiIOni che più non interessano la presen te fase del giudiIO.
5) Avverso tale sentenza proponevano appello il Procuratore del la Repubblica ed il Procuratore generale presso la Corte di
Caltanissetta, tutti i condannati, l'avvocatura dello Stato in rappresentanza dei Ministeri della difesa, della giustizia,
degli interni, della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Regione siciliana e alcune delle parti civi
- infine-
li private. 14/
Il giudice di secondo grado provvedeva alla rinnovasione par ziale del dibattimento assumende il libero interrogatorio di AN ON e di NO ET e disponendo, tra l'altro,l'acquisiIOne dei seguenti atti e documenti:
sentenza della Corte di Assise di PA in data 17-11-
1984 nel procedimento penale
contro
Lo TI AN ed altri;
sentenza della Corte di Assise di PA in data 26 genna io 1985
contro
AV EL ed altri;
copia del mandato di cattura emesso dall'Ufficio di Istru
IOne di PA nei confronti di BA NN + 365
(manda to n. 323/84);
a) copia della deposiIOne resa da TT MM il 27-10-
1984 alla Corte di Assise di PA;
e) copia della deposiIOne resa da IN NC alla Cor
te di Assise di PA il 31-10-1984;
f) stralcio degli interrogatori resi al G.I. della Sez.VI^
dell'Ufficio IstruIOne di PA da TT MM il
21 luglio 1984, da NT OR il 1°/10/1984 ● da
ON AN il 15 febbraio 1985;
note del P.M. di Caltanissetta in data 24 aprile 1985
dell'Interpol in data 15 maggio 1985 contenenti informa
-
IOni circa il procedimento penale definito in U.S.A. con tro La PO LO ed altri per associaIOne a delinquere finalizzata al traffico di eroina. 15/
La Corte di merito, per quanto ancora interessa nella presente fase, rigettava alcune istanze formulate dalla difesa dei fra telli Greco-tra le quali quelle concernenti l'acquisiIOne
delle deposiIOni rese da SP FR, ST IO
VA e del cinese KI KO AK in altri procedimenti l'acquisiIOne della sentenza emessa il 26 marzo 1985 dal Tri
bunale di Milano nei confronti del GH- e,infine, il com pimento di adempimenti particolari collegati alle già citate dichiaraIOni rese in U.S.A. da La PO LO, sollecitati sulla base del trattato di reciproca assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il governo degli Stati
Uniti d'America, firmato a Roma il 9-11-1982 e ratificato con legge 26 maggio 1984 n.224.
6) Con sentenza 14-6-1985 i giudici di appello riconoscevano la responsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati loro contestati con la sola esclusione dell'aggVA della fina o
f lità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
(art.l d.l. 15-12-1979 n.625) condannando TO NC e
CA TR alla pena di anni 22 di reclusione, giorni
20 di arresto e lire 2 milioni di multa:unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuaIOne e concesse ai pre detti le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalen ti sulle contestate aggravanti! confermava nel resto.
1) Avverso tale decisione proponevano ricorso per CassaIOne i difensori di tutti gli imputati deducendo con una serie di 16/
articolate e specifiche censure- strettamente riconnesse o a valutaIOni espresse in sentenza oa situaIOni di fatto ri tenute certe dai giudici di merito-l'insufficienza, la contrad dittorietà, l'illogicità e la mera apparenza della motivaIOne
che, a loro avviso,: sarebbe stata il frutto di una sorta di "
collage",realizzato attraverso l'utilizzaIOne a fine accusa torio di de terminati elementi e l'ingiustificata preteriIOne
di altri.
-tali doglianze. estese sul punto anche al profilo del tra visamento di fatto si aggiungeva quella a oarattere genera le relativa alla ritenuta attendibilità delle dichiaraIOni
accusatorie rese dal AS che si contestavano "in to to" sia per ciò che si riferiva alla presunta omogeneità e fermezza delle varie versioni, sia, in particolare, quanto all'incoerenza delle affermaIOni sulla cui base erano stati dati per certi il
concorso di TO CA nel reato di strage a l'identifi caIOne dei fratelli GR quali mandanti della stessa.
E' necessario aggiungere nella sintesi delle censura - che venivano attinti anche i profili concernenti la violaIOnal
del principio del contraddittorio
- con particolare riferimen
1 to al mancato accoglimento di istanze difensive collegato ali le disposte acquisiIOni di interrogatori e di testimonianze ai sensi dell'art. 144 bis C.P.P. e,inoltre, il valore da at
!
tribuire alle numerose deposiIOni del GH in ordine, da un lato,ai fatti e circostanze riferibili alla sua personale 17/ conoscenza ,dall'altro a quanto sarebbe stato "confessato"
o comunque confidato al medesimo da parte del TO e dello
CA.
8) Con sentenza in data 3 giugno 1986 la Corte di CassaIOne
(Sez.l^ penale), anmullava la sentenza impugnata nei confron ti di tutti i ricorrenti, rinviando per un nuovo giudiIO al la Corte di Assise di appello di Catania.
Si sottolineava in particolare nella decisione di annullamen to che i giudici del merito non erano riusciti a tradurre il loro soggettivo convincimento in una motivaIOne esente da vizi logici e giuridici e si precisava che la Corte di rinvio era ovviamente libera di rivalutare completamente tutte le ri sultanze processuali ritualmente acquisite, senza alcun vindo la metodologico e con il solo limite"- se del caso ™" del rispetto del principio di diritto ribadito in tema di valuta
IOne della chiamata di correo.
Al riguardo e con particolare riferimento alle dichiaraIO
ni accusatorie del GH, il giudice di legittimità poneva in evidenza che le stesse, anche nella parte resa prima che la strage si verificasse, rientravano nel regime particolar mente rigoroso della "chiamata di correo", dovendo il libane nese essere considerato un confidente della polizia ed in seguito un imputato.Sia quelle rese in sede extraprocessua le, sia quelle rese nel corso del procedimento, pertanto, dove vano essere riguardate secondo l'indicato metro della "chia 18/
in correità”.
interfliesture approvate Sempre sotto il profilo in esame,poi,si.
.censurava il ra gionamento attraverso il quale i giudici di merito avevano conosoiuto Cattendibilità alle dichiaraIOni accusatorie formu e di Soarpisi, ponendo late da GH nei confronti di TO/in risalto la pecu_
liarità delle stesse, ohe,essendo "de relato", avrebbero dovuto l'altro profilo,di intepasien opp-ovate comportare riscontri anche sul chiamata in correità riferi predetti, implicanti proprie o altrui responsabilità), Talw ta(relativa alle dichiaraIOni dai/ adottando di conseguen sa per le necessarie valutaIOni gli stessi rigorosi oriteri già indicati su tale specifico tema.
Appare necessario precisare, infine,ohe in relaIOne alle di chiaraIOni rese in altri procedimenti da TT, IN
NT - utilizzate dalla Corte di Caltanissetta per affer mare l'esistenza di un'organizzaIOne criminale al cui verti be erano i fratelli LE • OR GR la sentenza
-
одержанова di annullamento - ravvisava un viIO di motivasione li
ев dove i giudici di merito, rigettando alcune istanse della di resa, non avevano dato adeguato conto del potere discreIOna
le di non sentire direttamente gli autori a norma dell'art. 450bis C.P.P., nonohè in quelle parti della decisione in oui la valutaIOne del contenuto delle "rivelaIOni" era stata operata indipendentemente dai canoni logici di interpretaIO
ne più volte richiamati per identificare l'attendibilità in trinseca ed estrinseca delle stesse, da de sumered, ad avviso dal giudice di legittimità, da alementi diversi dalla chiama 19/
ta in correità il tutto, pur considerando corrette l'acquisi
IOne e la lettura delle dichiaraIOni di TT, IN
NT..
2) La Corte di Assise di appello di Catania procedeva al nuovo giudiIO nel corso del quale disponeva l'acquisiIOne di at ti vari, provvedendo altresì ad assumere direttamente interro gatori e de posiIOni testimoniali.
Per una migliore cogniIOne dell'ampia problematica sottopo sta nuovamente al vaglio di legittimità appare indispensabi sin d'ora, le acquisizioni e le as canallaIOne approvate le indicare.
sunIOni richiamate, sia per il rilievo che le stesse assumo Ino.. quali elementi probatori sopravvenuti, sia perchè alcuni dei provvedimenti di ammissione (ordinanze dibattimentali)
hanno formato oggetto di specifiche censure, essendo sta te impugnate dalla difesa in una alla sentenza.
Gli elementi suddetti, nonchè i dati più significativi concer menti lo svolgimento del processo, possono essere cost exposti, intraIOneinity asian approvate secondo la loro successione cronologica: ordinanza 26-11-1986 (impugnata) con la quale è stata di sposta l'acquisiIOne della sentenza/ordinanza emessa dall'uf ficio di IstruIOne di PA in data 8-11-1985 nel procedi mento penale a carico di AB NN + 744 e,inoltre, del le dichiaraIOni rese nel medesimo giudiIO da TT Tom
masoso e NT OR
- con il verbale di confronto tra i predetti e IU Calò-nonchè della sentenza/ordinanza dello stesso Ufficio di IstruIOne di PA nel procedimen 20/
n.2284/86
contro
BD IF ZI + 91 (c.d; processo paral lelo).\
Con la predetta ordinanza la Corte rigettava la richiesta, for mulata dalla difesa degli imputati, di acquisire altri atti, secondo la Corte integraIOne opprovate indicati specificamente, ma prodotti/in forma irrituale.
+tw b) ordinanza 17-2-1987 con la quale è stata disposta l'acqui siIOne di copia degli interrogatori resi dal GH e da
NA La AS al G.I. di PA nel citato processo con tro AB IF ZI + 91, nonchè di quelli del medesimo GH,
raccolti in data 12 ● 13 febbraio 1987 dal G.I. presso il
Tribunale di Caltanissetta dr.Lo Curto, concernenti le motiva
IOni rese in ordine ad una missiva datata 10-1-1987 avente ad da parte del GH interpuerisce approvate oggetto la ritrattasione/delle precedenti dichiaraIOni.
Con lo stesso provvedimento venivano sollecitate informasio ni circa un tentative di avvelenamento del cibo denunciato dal
GH siccome avvenuto all'interno della Casa circondaria le di Ancona il 26-5-1986.
c) interrogatorio di PIai e di RAte (udienza del 23-2-
1987) richiesta di trasmissione dell'esito delle indagini patrimoniali nei confronti dei me de simi.
d) interrogatorio di LE GR,arrestato "medio tempore"
ordinanza del 25-2-1987 ,con la quale veniva disposta la materiale acquisiIOne degli atti processuali richiesti in da ta 23-2-1987- ivi compresa la copia dell'assegno dell'impor to di L. 28 milioni emesso da NC NO (cognato di Ra 21/
bito) all'ordine di RI RG, nonchè le dichiaraIOni
rese da TT MM e NT OR nel corso del la istruttoria del procedimento
contro
BA ed altri (maxi processo).
7
f) interrogatorio di GH ai sensi dell'art. 348 bis C. T
- nonchè allegaIOne di una nota dell'avv. Limuti,innan P.P.
I
zi al quale il GH aveva reso le dichiaraIOni di cui al verbale esteso dal G.I. dr. Lo Curto in data 13-2-1987,
e di una lettera diretta dal medesimo imputato all'avv. Lo
TI il 29-1-1986.
(B) interrogatorio ulteriore del AS ed allegaIOne agli atti della sentenza emessa il 9-4-1985 dal Tribunale di Cal
tanissetta nei confronti dell'agente di custodia OL Ca 1
logero con la quale il predetto è stato condannato alla pe na di anni tre di reclusione e lire 1 milione di multa per il delitto di cui all'art. 319 C.P.
(b) ordinanza 3-3-1987 ammissiva della deposiIOne testimonia le di RI RG e NC NO con particolare rifo
P
rimento alle indagini sul citato assegno dell'importo di li̟
re 28 milioni ed al rapporto esistente tra i predetti e Gre
co OR. Con lo stesso provvedimento venivano sollecita te specifiche informaIOni in ordine agli episodi di minac cia cui il GH sarebbe stato sottoposto all'interno degli istituti di pena di Ancona, Milano e Termini Imerese.
i) audiIOne di RI RG e di NC NO. 22/
1) ordinanza 9-3-1987 (impugnata) con la quale veniva amme l'audiIOne di TT MM di NT SAvatera
in U.S.A.-sollecitata dalla difesa di parte civile - riget tata l'istanza formulata nell'interesse dei fratelli GR
con la quale, da un lato oi si opponeva alla predetta audi
IOne e,dall'altro, si richiedeva in via subordinata ohe, fos sero esoussi anche la PO. LO, nonchè gli agenti F.B.I.
AM AN e FR SA oon particolare riferimento all pircostanze che avrebbero confortato l'esistenza della o.de
"pista americana",
el disporre l'allegaIOne di copie di sommarie informaIOni
rese dai predetti agenti federali a New York, la Corte di Cata
nia respingeva anche l'altra richiesta della difesa di esou sione del teste AR FR e di allegaIOne delle dichiaraIOni dello stesso raccolte dal G.I. di PA dal|
bui contenuto emergerebbe che il "grande capo della mafia di
PA era IO IC.
ordinanza 12-3-1987 con la quale venivano fissati i ter mini perl'assunIOne a New York degli interrogatori di Buscet
ta MM di NT OR e si rigettava muovamente l'audisiocome ritenuta non pertinente e non conducente
IOne di La PO LO, AM AN e FR SA, solleol tata in modo espresso dalla difesa dei fratelli GR anche con apposita nota illustrativa (impugnata). In pari data si acquisivano agli atti gli interrogatori resi da TT e 23/ da NT nel corso dell'istruttoria del processo contro Abate ed altri- richiesti con ordinanza del 25-2-1987- non
chè copia dell'interrogatorio reso da GH al Procuratore
della Repubblica di Termini Imerese ed una nota della Procu
ra della Repubblica di Milano in risposta ai chiarimenti so lecitati dalla Corte di Assise di Catania il 3-3-1987.
(n) 22-3-1987 assunIOne, a New York, dell'interrogatorio di
US e di NT.
(0) 1-4-1987 acquisiIOne di atti vari concernenti indagini giudiziarie in corso per minacce ricevute da GH allo interno di istituti penitenziari, sollecitati con precedenti provvedimenti.
p) 7-4-1987 acquisiIOne al processo, con formale ordinanza,
degli interrogatori di TT e NT raccolti a New York
dalla 2. seIOne della Corte di Assise di PA il 21 marzo
1987 (come da provvedimento del 9-3-1987).
g) 16-4-1987 interrogatorio di La AS NA e confron to dello stesso con GH : rinuncia, da parte della difesa dei fratelli GR all'audiIOne del teste Catania Lorenzo
a suo tempo detenuto con il GH a Vercelli e,in quanto tale, indicato in precedenza quale destinatario di confidenze al integraIOni approval medesimo fatte da AS circa una pretesa calunniosità del attuali imputati, in ordine all'avvenuta Th le accuse mosse agli/strage. (all.nota Casa circon.di Vercelli)
I) 27-4-1987 rinuncia da parte della difesa di tutti gli dei testi imputati all'escussione / AS TU ● UN OR accentare la veridicità della sollecitata in precedenza al fine specifico di/circostanza 24/
Tute pericus offrovate тева indicata nel corso della deposiIOne/da ON An innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta il 26-4-1985 gelo/- secondo la quale i fratelli GR avrebbero pensato in un primo tempo alla fisioa eliminaIOne di La AS Leo
nardo sospettandolo, siccome ancora non arrestato, di essere un delatore Bui fatti concernenti la strage.
) 27-4-1987 chiusura dibattimento ed iniIO discussions
(intervento delle parti civili).
t ) 7-5-1987 prosecusione della discussione con la requisi toria del P.G. ed istanza dell'avv.Lo TI - difensore del fratelli Greco- di riapertura del dibattimento - per una nuova esoussione di tutti i pubblici ufficiali sentiti nelle precedenti fasi, accusati dal P.G. e dalle parti civili di es sere inaffidabilisil tutto,quanto meno,con riferimento al
IO De OS.
(u) 8-5-1987 istanza aggiuntiva dell'avv. Lo. TI concernen to l'escussione del maggiore dei C.C. CO - comandante il reparto antidroga di PA all'epoca dei fatti: con rifo rimento ulteriore al principio espresso dalla sentenza di an mullamento circa la necessità di procedere alla comparaIOne
tra il contenuto delle telefonate registrate dal dr.De CA
le dichiaraIOni integratrici dello stesso e del dr.La Corte.
Ordinanza in pari data di rigetto di tutte le richieste (impu gnata)
✓ acquisiIOne in data 17-6-1987 della lettera inviata da
GH il 9 giugno s.a.
- diretta al giudice di sorveglianza 25/
dr. Bongiorno di Caltanissetta nella quale si dichiarava che tutti gli imputati sono estranei alla strage, anzi "sono inno centi".
(3) Istanza dell'avv.to Mammana di riapertura del dibattimen to per richiedere chiarimenti al GH in ordine al contenu to della citata missiva ed ordinanza 18-6-1987
- di reieIO
ne della stessa-con deduIOni scritte a verbale del P.G.
x) 25-6-1987 acquisiIOne agli atti di altra lettara spedi ta da GH dalla Casa circondariale di S.Cataldo in data
24-6-1987 nella quale si ribadisce che la precedente ritratta
IOne non era motivata da maltrattamenti o da "ingiustizie"
riservando in prosieguo altra"rivelaIOne" per"la strage di
NI".
y) ordinanza 26-6-1987 con la quale, ai sensi dell'art. 469
C.P.P., ritenuta necessaria l'audiIOne del GH a segui to della comunicaIOne precedente, veniva disposto l'accompagna mento del predetto in aula ,fissando a tal fine l'udienza del 27-6-1987.
acquisiIOne agli atti di altra dichiaraIOne di GH
da ta ta 27-6-1987 con la quale lo stesso affermava di non essere in grado di presenziare al giudiIO, si doleva di essere stato assegnato ad un Manicomio giudiziario (quello di Barcel
lona), sollecitava di nuovo l'immediato traferimento in altro
Istituto e concludeva scrivendo: "non costringe temi a venire perchè sarà inutile. Prima fatemi trasferire, poi si vedrà". 26/
Ordinansa in pari data (impugnata), con la quale la Corte di
Assise di Catania revocava il provvedimento adottato 11 26-
6-1987 ritenendo essere venuto meno il presupposto dell'ele mento di novità -"altra rivelaIOne per la strage NI"
· la cui prospettaIOne da parte del GH, in una alla vo lontà di esteriorizzarla, era stata posta a base della deci sione.
10) Il procedimento veniva definito con sentenza in data 1 luglio
1987 con la quale,in parziale riforma della decisione emessa il 24-7-1984 dalla Corte di Assise di Caltanissetta:
(a) veniva affermata la responsabilità di CA RE e di TO NC in ordine al delitto di cui all'art.422 C.P. così qualificata l'originaria imputaIOne di cui alla lettera "G" della rubrica- nonchè per tutti gli altri reati loro ascritti, assorbiti i reati di omicidio ● di lesioni per sonali in quello di strage e qualificata l'originaria imputa
IOne di cui alla lettera "N" della rubrica come associaIO
ne per delinquere di tipo mafioso ex art. 416bis C.P., esclu_
sa l'aggVA di cui all'art.l D.L. 15-12-1979 n.625 per tutti i reati e ritenuta la continuaIOne. Veniva inflitta ai predetti la condanna ad anni 22 di reclusione e lire 2 milio ni di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, dichiarate prevalenti su tutte le contestate aggra vanti.
in confermava nel resto l'impugnata sentenza nei confronti 27/
di GR LE ● GR OR, condannando i predetti anche alla pena di lire 3 milioni di multa (con riferimento alle imputaIOni di cui ai capi a), b),c),●) od f) della rubri ca) ed operando anche nei loro confronti le diverse qualifi caIOni ora richiamate.
10/a) Sintesi della sentenza della Comte di Assise di Appello di Ca-
tania.
La decisione del giudice di rinvio, anche ai fini di una mi gliore intelligenza delle complesse censure mosse dalla difesa,
può essere divisa in sei distinte parti,concernenti, in misura praticamente identica,i presupposti in fatto del convincimen to della Corte di merito e le specifiche argomentaIOni espres se a sostegno dello stesso.
Le prime tre seIOni occupano appunto la ricostruIOne degli riguardano int presione apparato avvenimenti, con una puntuale e dettagliata indicaIOne e/
gli sviluppi delle indagini inizialmente svolte da una plu ralità di organi di polizia, successivi accertamenti nonchè le varie acquisiIOni in sede processuale:il tutto,
con particolare riferimento alle emergenze delle numerosissi me intercettaIOni telefoniche ed alle dichiaraIOni rese dagli imputati e dai testi anche nel corso del giudiIO di primo grado.
Muovendosi su questa traccia ideale, l'intera vicenda viene fraIOnata innanzitutto nelle tre fasi fondamentali nelle
Localhotra approvate quali la stessa si articolò sotto il profilo- 28/
oronologico,corrispondenti, poi, anche all'instaurarsi dei rap porti tra GH,TO e CA ed alla loro evoluIOne.
In tale prospettiva,la Corte di merito espone i termini essen ziali di tali rapporti, iniziati
- secondo le dichiaraIOni di nel marzo 1983, in occasione di un viaggio compiuto AS
dal TO sull'auto BMW di tale SS IU (PÈ SS, coinvolto nel procedimento c.d. parellelo), viaggio al quale avrebbe partecipato anche tale IN (identificato in CO Calo
gero, anche lui imputato nel processo parallelo):in detta oc casione, sull'autostrada Genova/Milano, si sarebbe verificato un insidente al predetto autoveicolo,con successiva necessità di traino in un'autofficina.Il AS, secondo quanto da lui імені ВО ТО " esposto, era stato chiamato dal Gino" per rilevare il gruppo, mentre trovavasi a Milano. Da questo momento sarebbe inizia ta anche la conoscenza del TO da parte del GH e,cir oa un mese dope, quella delle CA, su presentaIOne del primo.
1 TO era indicato quale fornitore di eroina nei centri di inanmoments approvato Genova e di Milano.
L'incontro tra i predetti personaggi l'uno,il TO,formal mente interessato alla fabbricaIOne ed esportaIOne di sedie,
anche in America;
l'altro ,lo CA, avente come obiettivi dichiarati la compravendita di macchine da scrivere e quella di mobili d'ufficio;il terzo, infine, GH,per sua stessa an missions, pacificamente "esperto" nei più svariati traffici internaIOnali determinava un'immediata confidenza e l'instau rarsi di una serie di incontri presto divenuti a carattere con da lui tinuativo:il GH, secondo la versione/costantemente ribadi a sottolineata dai giudici di Catania, era stato sollecitato 29/
in modo espresso sia dal TO che dallo CA di procu
N
rare loro, in un primo tempo, della morfina base, adducendo dif ficoltà di reperimento di detta sostanza sul mercato di Paler
mo a seguito di una pluralità di eventi (rottura dei rapporti tra la "mafia" palermitana ed i "oatanesi" arresto di un þi
ne se - sequestro di una nave con un notevole quantitativo di canallature approvate droga a Suez)..
.Il GH aveva dichiarato la sua e cioè sin dal marzo 1983 -
->
य assoluta disponibilità informando contestualmente/il dr. La cor aveva te del ServiIO centrale antidroga al quale/dato comunicaIOne
di tale iniziativa in corso, fornendo anche i numeri telefonici di utenze varie delle quali TO • CA di solito si ser vivano.(casa TO, bar CA, casa CA e,in Milano, casa di tale RO OR, imputato anch'egli nel processo parallelo). increments Jetyrovato Da questa prima richiesta, la sentenza passa ad esporre la suc
¦cessiva evoluIOne della vicenda nel periodo ricompreso tra
1'8 ed il 25 luglio 1983 e che inizia con una "discesa" di motivata, per dichiaraIOne dello stesso,Chassan in Sicilia
dalla necessità di scoprire l'ubicaIOne di una raffineria di eroina ancora funIOnante in tale regione, come da espresso incarico ricevuto dal predetto dr. La Corte- e che ha, come ulteriori elementi di rilievo ai fini processuali, una serie di contatti ohe sarebbero stati tenuti da GH sia con
TO che con CA (9/12 luglio):nel corso di questi,
da un lato,il libanese era stato sollecitato anche a forni ::
- per eliminare mafiosi avversari del "clan" dei GR, re armi oui i due si erano dichiarati appartenenti e per uccidere 30/
(magistrati, funIOnari di polizia e quant'altri "ficcavano il naso negli affari della mafia" ,dall'altro, era stato an che prospettato che il generico programma di attentati aveva quali obiettivi, tra gli altri,il prefetto De FR ed il giudice NE..
Il contenuto di tali specifiche notizie - attinte secondo la versione del GH in quel contesto temporala, seppure in momenti ed in occasioni diversi e con la precisaIOne che mandanti sia della ricerca delle armi che del programma di attentati erano i fratelli "GR" veniva comunicata dal libanese al dr.La Corte il 13 luglio.
Nella stessa giornata il GH era invitato a mettersi im mediatamente in contatto con il dr. De CA
-Capo della Cri
minalpol per la Sicilia occidentale-> con il conseguente, in contro del "confidente" e del funIOnario la sera stessa del
13 luglio in Taormina.
L'evoluIOne ulteriore della vicenda, sempre nel periodo indi cato (8/25 luglio) è caratterizzata secondo l'esposiIOne
sviluppata nella sentenza impugna ta da una serie di sposta
-
menti del GH, di TO e di CA a Milano e da una serie di incontri, in detta località, in Como ed in Pioltello.
In particolare, vi sarebbero state soste, anche prolungate, nella abitaIOne del già citato RO OR che avrebbe offer to in detta occasione al TO di acquistare del legname in
Calabria da tale CC AN;
il medesimo TO • lo CA 31/
sarebbero stati accompagnati da HA presso La AS ON
مة - gestore di un bar in Pioltello - per la vendita di eroi na ed anche per l'acquisto di "armi corte" che lo stesso La
AS (pure lui coinvolto nel processo parallelo più volte oitato) avrebbe assunto l'impegno di far avere direttamente in Sicilia;
v'erano stati, infine, due incontri del GH con tale PP" personaggio appartemente alla stessa organizza
IOne mafiosa,con posiIOne sovraordinata rispetto al RA to ed allo CA - presentato da quest'ultimo al libanese ed
- l'esattezza in data 16 luglio 1983-tra GH ed il dr. De CA,appositamente recatosi in Milano per essere dette gliatamente informato sugli ultimi sviluppi della situaIOne,
ivi compreso l'inserimento nella vicenda del sedicente "Pin
po".
La terza ed ultima parte della lunga esposiIOne prelimina}
re della sentenza (26 luglio/3 agosto 1983) sintetizza gli avvenimenti concernenti la notizia relativa all'avvenuta modi ficaIOne del piano di esecuIOne dei programmati attentati appresa dal GH il giorno 26 dal PP", presentatosi all'appuntamento al posto di TO- nonchè agli incontri suc cessivamente verificatisi tra il libanese,il TO e lo Soar
pisi.
Particolare rilievo viene dato in proposito alle affermaIOni parlando con lui il 27 luglio - jution фрастова del AS, secondo il quale il TO/avrebbe ammesso di sere a conoscenza dell'intervenuta variaIOne del programma 32/
driminoso( attentato da compiere con il metodo palestinese del l'autobomba), nonchè dell'incontro verificatosi il giorno prece provate dente tra il libanese ed il PP", come tale indicato, perchè resionsinfogre mantelle con detto nome il personaggio era stato a lui presentato. Al
guardo si sottolinea la circostanza relativa alla telefonata fat ta in quel contesto di tempo da TO a CA presso il bar
"Strauss "di PA, per avere conferma che "E la stes sa persona presentata al AS a Milano e che in realtà si chia mava "LE": con-la precisaIOne, per la prima volta, che trattava si di persona importante nell'ambito "dell'organizzaIOne dei GR,
Questa seIOne a carattere ricognitivo avente ad oggetto
-
sostanzialmente le acquisiIOni e risultanze proprie della fase istruttoria e del giudiIO di primo grado- niporta, poi,
compellatione approvata quali riferimenti formanti oggetto
.di specifica valuta for IOne, i successivi incontri del 29 luglio tra GH e Ra.
_bito, il contenuto delle telefonate avvenute in quei giorni tra il libanese ed il dr.De Luca ivi compresa quella rela tiva alla comunicaIOne dell'avvenuto attentato
- e,infine,
le dichiaraIOni rese, sempre da GH,circa la visita al medesimo fatta da TO e CA il 1° agosto in Taormina,
mentre gli stessi erano di transito per recarsi in Calabria
ad acquistare del legname da CC AN (cognato di Rosa
no OR ) secondo la versione dagli stessi fornita-
a regolare invece il pagamento di una partita di droga dello importo di 25 milioni di lire con il RO, secondo la ripe tu ta tesi del GH.
In detta occasione, commentando gli avvenimenti del 29 luglio,
i predetti avrebbero esternato il loro vivo compiacimento per 33/
quanto era avvenuto..
L'esposiIOne delle premesse in fatto, nel richiamare poi le vicende processuali sino alla pronuncia di annullamento di questa Corte del 3-6-1986, si articola ancora- da un lato
nella dettagliata indicaIOne della documentaIOne muova acqui sita in fase di rinvio (ivi compresa quella relativa alle in dagini patrimoniali disposte su TO e CA ed ai chi rimenti richiesti in ordine alle minacce ed ai tentativi di avvelenamento cui sarebbe stato oggetto il GH durante la sua permanenza in Istituti di pena di località diverse)
dall'altro - nella sintesi delle dichiaraIOni rese innan zi ai giudici di rinvio da TO, CA, GH e GR FR LE (nel frattempo arrestato), nonchè da NC ● RI
(sulla vicenda concernente l'assegno dell'importo di lire 28
milioni intestato al secondo e risultato emesso a richiesta e con denaro di GR OR).
La parte finale viene quindi dedicata a riassumere il conte nuto delle dichiaraIOni rese in U.S.A. da TT e OR
no, a quelle di La AS NA e, da ultimo, all'esito del confronto disposto in aula tra il predetto ed il GH.
10/b) Come accennato in precedenza, anche la parte motiva della de cisione impugnata può essere suddivisa- idealmente - in tre
BeIOni.
Una prima, a carattere generale, nella quale vengono sottopo ste ad analisi ed a successivi riscontri ed osservaIOni
- 34/
le emergenze processuali di maggior spessore e rilievo, alla f..
luce del principio di diritto espresso dalla Corte di Cadea
IOne con la sentenza di annullamento in tema di "chiamata di correo",previa sottolineatura- da un lato
- che l'esatta valutaIOne degli elementi di prova non poteva essere effet tuata se non attraverso un e same integrale ed organic dị
tutti i dati acquisiti agli atti (conversaIOni telefoniche dichiaraIOni di GH etc.) e- dall'altro che nel no
-
stro sistema processuale "la forza probante degli indizi...
per ciò che si riferisce alla formaIOne del libero convinci mento del giudice, è uguale a quella di ogni altro elemento di prova":nel senso che la legge "non distingue tra indizi e prove dirette, tanto è vero che l'art. 378 e l'art. 479 C.P.
P. parlano di prove in senso generico,includendo in esse tan to le prove dirette, quanto le prove indirette."
Il tutto, senza escludere che, quanto alla c.d. "chiamata di correo", si impone l'obbligo di sottoporre a valutaIOne cri tica positiva la credibilità soggettiva del "confidente" e,
inoltre , che l'indagine da svolgersi va indirizzata a verifi
'care, nella sua concretezza, la credibilità oggettiva della
"chiamata di correo".(pagg.73 segg.sentenza impugnata).
Le altre due parti, poi, affrontano in modo specifico i profil li della ritenuta responsabilità personale dei fratelli Mi
chele e OR GR, nonchè di TO e di CA,con i iny appronte particolare riferimento a ciò che concerne il loro coinvol gimento anche nel delitto di strage ascritto ai primi due imputati, nella qualità di mandanti. A tal fine, come meglio verrà precisato oltre, viene messa in ri lievo tutta una serie di elementi, desunti: dalle accuse mosse 35/ dal GH e ribadite in modo fermo e costante;
dall'attivi tà istruttoria, svolta dal dr.NI, diretta negli ultimi футонова int previous opponoviti tempi a coordinare personalmente le indagini in corso quanto ai più gravi delitti di stampo mafioso- attività indicata come causale della strage;
dal comportamento di TO e CA, di mostrante il loro totale coinvolgimento nei fatti denunciati.
Nel pervenire a queste conclusioni, la Corte di Catania esclu de qualsiasi valore all'ipotesi di una "pista alternativa",
sia riferita alla possibilità che l'omicidio di NI
trovasse la sua causale in iniziative prese dal predetto ma gistrato nei confronti dei cugini ZI e NO VO (ogget to anch'essi di indagini giudiziarie nell'ambito delle attivi tà illecite attribuite alle organizzaIOni mafiose), sia se posta in relaIOne alle dichiaraIOni rese in America da La
PO LO (c.d.pista americana): è stata ritenuta insussistente qualsiasi preclusione o ostacolo al giudiIO con par ticolare riferimento all'avvenuto proscioglimento degli attua li imputati (nonchè del La AS del GH) dai delitti di de tenIOne e porto illegale di armi da guerra, esplosivi
'
e congegni micidiali-contestati ai predetti ai capi 74 e 75
del procedimento
contro
AB ZI IF + 91 (c.d. proces so parallelo)-e ciò in relaIOne alla corrispondente pronun cia contenuta nella sentenza/ordinanza del G.I. di PA in data 16-8-1986.
Al riguardo, la Corte di Catania ha espresso l'avviso che į
predetti fatti fossero sostanzialmente diversi da quelli ad debitati nel presente processo (fabbricaIOne di un ordigno esplosivo, caricamento dello stesso su di un'autovettura con esplosione del veicolo ) e, comunque, ale ai sensi dell'art. 102 36/
C.P.P. non era dato riconoscere alle sentenze istruttorie di proscioglimento autorità di cosa giudicata ,essendo riferibi
- -in senso formale e proprio solo alle deci le quest'ultima sioni definitive pronunciate a seguito di giudiIO di merito.
10/c) per ciò che si riferisce, poi, all'affermaIOne di responsabili tà nei confronti di tutti gli imputati è necessario precisare
-le linee alle quali si è
attenuta la sentenza impugnata per esprimere le ragioni del conallature approvate convincimento..
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La Corte di Assise di Catania ha innanzitutto esposto-attra verso il vaglio dell'intera vicenda nell'arco di tempo che marzo va dal febbraio/ai primi di agosto del 1983-le ragioni sulla cui base sono state ritenute pienamente attendibili le dichia accellative oppori raIOni di GH
., anche oggettivamente rispondenti
The alla realtà dei fatti.
Ha imputato eventuali discrepanze alla stes
sa esistenza di una pluralità di deposiIOni del libanese ed a volte anche a confusione giustificabile con il passag o dando credito al GH anche lì dove, nei gio del tempo-
di lui confronti, erano state prospettate alcune perplessità
da parte di funIOnari addetti alle indagini, specificamente sentiti in qualità di testimoni. 37/
Nella ricostruIOne degli avvenimenti ha seguito, poi, come da enunciaIOne chiaramente espressa sin dall'iniIO, la falsari ga delle argomentaIOni sviluppate dal P.G. presso quella Cor
te, deposita te per iscritto in copie messe a disposiIOne an che della difesa, ed articolate con riscontri sistematici aven ti ad oggetto l'esame delle numerosissime conversaIOni tele foniche - ritualmente intercettate - le dichiaraIOni degli imputati e le deposiIOni testimoniali.
L'analisi e le valutaIOni a carattere generale a riscontro cioè dei vari episodi storicamente rilevanti, comprovanti, ad avviso del giudice di merito, l'accennata credibilità e la veridicità delle rivelaIOni confidenziali di GH
- hanno investito in particolari i seguenti profili:
a) origine del rapporto GH/TO/CA
-con rifer mento ai contatti avuti con SS IU e CO LO
ro alla luce anche delle indagini svolte in sede di polizia giudiziaria (Gruppo antidroga C.C. di Milano, dr. La Corte, Nu
.
1
cleo di P.G. di Caltanissetta, Questura di PA, nota in da ta 15.4.1984 del Commissario Cassarà, Nucleo di P.G. di Genova);
b) sviluppo del rapporto predetto sino al 1° agosto 1983 con specifico riferimento al traffico di droga anche a livello internaIOnale (dichiaraIOni del dr. La Corte, del dr.Saba ti
no, nonchè del dr.De CA, con valutaIOni analitiche in ordi ne alle intercettaIOni telefoniche disposte dalla Squadra
Mobile di PA sin dall'aprile 1983 sulle utenze già indi 38/
cate dal GH al dr. La Corte, avuto riguardo alle vicende della fornitura di morfina base nel palermitano a seguito dello smantellamento di alcune raffinerie, alla modificaIOne
dei rapporti tra "catanesi e palermitani"per effetto dello arresto di MU GA, avvenuto nel giugno 1982, all'arre sto in Bangkok del trafficante cinese OH AK KI e,infine all'eseguito sequestro di un carico notevole di eroina su di una nave ancorata a Suez);
ricostruIOne degli avvenimenti svoltisi in PA, Mondel
lo e Taormina dall'8 al 13 luglio a seguito della "discesa"
di GH in Sicilia- sollecitata a suo dire dal TO
con particolare riferimento ad alcuni dati oggetto di contra stanti valutaIOni o addirittura contestati nel loro effetti vo verificarsi (arrivo a PA la sera dell'8 luglio;
sosta all'Hotel Conchiglia d'Oro; dichiaraIOni della teste ER
ES Irene, gestore del predetto hotel;
telefonate, in mume ro di 6, tra GH e l'utenza di TO in data 9 luglio,
utilizzaIOne, per la prima volta, del recapito telefonico del
рахStrauss, a richiesta di Ghassan; trasferimento del libane be dal"Conchiglia d'Oro" all'Hotel Zagarella il 10 luglio ad compagnato da TO e da CA;
avvenimenti riferiti alla
-Bera precedente 9 luglio - relativi ad una cena in pizzeria a Mondello, al sopraggiungere in tale occasione dello CA
con notevole ritardo, imputato alle difficoltà incontrate in un'operaIOne di spostamento di un latitante, disturbata dalla 39/
Polizia e,infine, alla presenza, nell'accennata occasione, di un personaggio indicato come "fratello di quello della raffi neria, viaggio di TO,in auto con AS sino a Taormina.
$1 12 luglio e sosta del predetti all'Hotel Holiday Inn, sem pre di Taormina, con pernottamentomolandestino" del condlaturesintagnes TO-in tale occasione- primo nella stessa stanza del secondo e dichiaraIOni di/ propria birca la/appartenza alla "famiglia" dei GR con la precisa
IOne ed anticipaIOne che i predetti anche a seguito della emissione dei mandati di cattura recentemente spediti e di cui a notizie apparse in pari data su di un giornale isolano
- si sentivano "in merda" ed intendevano reagire con gesti
✓ amorosi contro tutti quelli che ficcavano il naso negli ar fari della mafia;
sollecitaIOna, atal fine, del reperimento di armi, da usare anche per le lotte interne;
indicaIOne del pro fetto De FR e del giudice NE come probabili obiet tivi dei programmati attentati;
riferimento al blocco dei beni dei GR, disposto negli ultimi tempi su specifica iniziativa dell'Autorità di Polizia;
riferimento erroneo a "TO GR
detto "l'ingegnere" quale terza personal spicco"destinataria dei mandati di cattura emessi in occasione dell'omicidio del generale LL CH;
telefonate del 13 luglio tra Chap
1
san ed il dr. La Corte e tra il primo ed il dr.De CA, aventi ad oggetto le circostanze apprese dal libanese il 12 luglib con conseguente incontro di De CA ● AS la sera stessa conerious approvett del giorno 13, in Taormina. 40/
(d) avvenimenti verificatisi in Milano e località limitrofe delle dal 14 al 24 luglio 1983 (analisi/telefonate tra GH
De CA;
incontro tra gli stessi in Milano il 16 luglio;
solle citaIOni del libanese al fine di far eseguire pedinamenti e riprese fotografiche;
intercettaIOni telefoniche sull'uten za di RO OR in data 17,18 19 luglio;
spostamenti di GH a Como ed a Pioltello ed ammissioni di TO
di essersi recato ivi in compagnia di CA e del liba nese;
contatti con La AS NA per il reperimento di armi e la vendita di eroina;
prima comparsa del "LE" nel corso di una conversaIOne telefonica intercettata alle ore
19.21' del 18 luglio sull'utenza di casa RO e successivo
- secondo le affermaIOni del GH incontro del predetto con quest'ultimo; analisi delle telefonate tra il 19 ed il
-
22 luglio con riferimenti a trattative con tale DO ,ad con il predetto DO e con altri personaggi non identificati approvare incontri separati dello CA in Milapo/ed alle informs ливу політи IOni in più riprese fornite dal GH al dr. De CA;
000г
dinamento tra gli elementi demumibili dai dati che precedono ed il risultato delle indagini specificamente svolte dal Nu
cleo di polizia giudiziaria e dalla Questura di RA,
nonchè dall'Arma dei C.C. di Caltanissetta, circa la persona lità del La AS NA ed i suoi spostamenti, anche ospe
- 16 luglio- -e RA 27 luglio). dalieri, tra SC
(c) rientro di GH in Sicilia,a Taormina,ed analisi dei successivi sviluppi, dall' annuncio del cambiamento di program 41/
na circa gli attentati da parte del PP LE" al verify carsi della strage, sino all'arresto del GH in data 3 ago sto, su specifica disposiIOne impartita dal prefetto De Fran
besco:il tutto,con particolare riferimento al contenuto di mu merose telefonaté, avvenute su utenze diverse, tra il libane se sd il TO, nonchè alle conversaIOni con lo stesso mezzo tra GH ed il dr.De CA.
5) valutaIOni circa le "ritrattaIOni" fatte pervenire in biù occasioni alla Corte di mérito di Catania, previa identifi päIOne dei moventi posti a base delle stesse, sopratutto avu to riguardo a quella spedita il 24-6-1987 da S,Cataldo.
11) Quanto alla responsabilità personale dei fratelli LE e
OR GR,la sentenza impugnata la fa risalire,con carat tere di certessa, alla ritenuta veridicità delle varie dichia raIOni rese dal GH al dr. De CA, ed aventi ad oggetto in modo specifice WindicaIOne dei predetti, quali vertici del la più potente famiglia mafiosa, ed in quanto tali de terminati a dare vita ad atti olamorosi per dimostrare la loro persisten te capacità operativa, anche a seguito di una serie di iniziati ve giudiziarie dirette nei loro confronti: tra queste, in parti colare, l'emissione dei mandati di cattura per il delitto LL
CH e l'adoIOne di provvedimenti di sequestro dei depositi bancari, estesi anche alle rispettive mogli.
A riscontro, vengono poi indicati i riferimenti forniti dallo stesso dr. De CA con la cronistoria, esposta in dettaglio, dal 42/
-le vicende interne delle "famiglie mafiose" dall'omicidio di
NO BO in poi- l'indicaIOne dei collegamenti dei
GR con il gruppo dei AN a Catania, nonchè le precise dichiaraIOni di MM TT e di OR NT.
In tale quadro, assumono un'importanza determinante anche i da ti forniti dal predetto funIOnario di polizia nella sua depo siIOne dell'8 marzo 1984 a proposito della personalità di ka bito e di CA, entrambi di modeste possibilità economiche, ripetutamente implicati in traffici di droga (TO con Ton
-
maso TT,i fratelli AV e RO MM PI
si,a sua volta, con ON FR LO, già arrestato per as sociaIOne a delinquere di cui all'art. 75 legge n.685/1975. i legato ai Vernengo che gestivano alcune raffinerie di morfina
"base"); da tali elementi, infatti, secondo la Corte di Cata f nia, si trarrebbe un valido riscontro del loro effettivo inse rimento in un'associaIOne a delinquere di "stampo mafioso".
ed in particolare in quell'organizzaIOne facente capo ai fra
| telli RE, l'unica, in quel momento, avente interesse a commis sionare la ricerca di armi ed a programmare una serie di atten tati, dovendo confermare l'acquisito ruolo di gruppo mafioso più potente:
L'identificaIOne di detta associaIOne con quella dei citati
! 5
° imputati o la coincidenza di questi ultimi con i mandanti del la strage, trova poi un'ulteriore riscontro nell'esistenza di un'imponente causale, evidenziata dalle preesistenti preoccupa IOni espresse dal dr.Chinnioi per le minacce di morte fatto gli pervenire nei modi più disparati a causa delle indagini :: che lo stesso coordinava personalmente, ed in parte svolgeva di persona, nell'ambito delle istruttorie concernenti il feno meno mafioso.
Vengono indicate a tal fine, in ordine cronologico, le iniziati ve giudiziarie di maggiore spessore ed incidenza, coinvolgenti in prima persona anche i fratelli GR rapporto e procedimen to c.d. dei "161"; ordine di cattura per 416 e 75 del 26-7-
1982; mandato di cattura n.343 del 17-8-1982 per 416 e 75; ordi ne di cattura del 9- 12-1982, per truffa o corruIOnes manda to di cattura per art.75, poi incluso nel processo dei "161"; se questro dei beni, in data 14/5 e 24/6/1983; mandato di cattura per il delitto LL CH del 9 luglio 1983.
Quali ulteriori argomentaIOni a sostegno della riconducibili tà dell'iniziativa di effettuare degli attentati ai fratellf 43/
GR, la sentenza riporta quindi, in sintesi, le dichiaraIOni
rese da AN ON al G.I. di PA il 15-2-1985 -
confermate in giudiIO secondo le quali il medesimo aveva appreso di un progetto dei predetti imputati per uccidere in quanto La AS NA sospettato di essere un delatore, per essere l'unioo, ancora libero, dopo l'iniIO delle indagini sul strage, – e quelle di MM TT e di OR OR
.no,rese anche innanzi agli stessi giudici di Catania.
Anche qui viene messo in evidenza il ruolo assunto dal 1978
in poi, da LE GR,quello di "consigliere",conferito al
OR nel 1980 e lo schema verticistico delle organizzaIO
ni mafiose, accentuatosi proprio a seguito delle sanguinose lot te scatenatesi tra le varie"cosche" per assumere, in un al predo minio sulle altre,quello delle attività facenti capo alle stesse.
11/A) L'ultima analisi si riferisce al ritenuto coinvolgimento di
TO e di PIa anche nel delitto di strage. i
Al riguardo la sentenza afferma che gli stessi avevano dato la loro piena ed incondiIOnata adesione alla "cosca" alla quale appartenevano, assumendo sicuramente compiti propedeutici, consi stenti nella ricerca di armi:il tutto, agendo in modo attivo,
per assecondare l'attuaIOne del programmą oriminoso. .
Sotto tale profilo, ad avviso dei giudici di merito, appare del tutto irrilevante la circostanza che l'attentato sia stato poi eseguito secondo modalità diverse da quelle prospettate all'ini
IO, così pure che, ad un certo punto, vi sia stato l'inserimento '44/
di una terza persona:il non identificato "LE"
A prescindere, infatti, dal rilievo che vi sarebbe in atti la prova de sumta da intercettaIOni telefoniche e dall'esito del confronto tra GHé La AS - della présa di contat to tra TO, CA e lo stesso Ea AS per il reperimento loro di armi, nonché della/successiva ricerca ad opera dei predetti anche dopo il contatto realizzato con il libafese, senza infor mare quest'ultimo, è certo il compimento di atti finalizzati alla realizzaIOne di uno specifico programma di attentatſ.
In tal senso, le varie aIOni devono essere considerate cómé
legate finalisticamente all'intera progettaIOne e,quali par ti di un tutto unitario, legate all'evento da un evidente new do di causalità.
L'adesione al piano criminoso- preventivamente ed incondisiona tamente abcettato, negli scopi,nellé motivazióni e nei possit li obiettivi destinatari -oosi come il legame oni mandanţi-
troverebbero un'ulteriore conferma, seppure indiretta,nal compia cimento esterna to da TO e AR il 1° agosto con GH
e nelle contrastanti dichiaraIOni dagli stessi rese in sede giudiziaria, sia circa l'attività svolta a PA in coinci denza con l'attuaIOne dell'attentato, che in ordine al succes sivo comportamento, tenuto subito dopo i tragici fatti e sino all'organizzaIOne del viaggio intrapreso in Calabria, senza.
una motivaIOne accettabile. 45/
12) Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per CassaIOne
tutti gli imputati, de positando, nei termini di legge, motivi estremamente articolati e complessi, con i quali vengono spe cificamente sottoposte a vaglio critico ed a censure "mirate'
gran parte delle argomentaIOni poste a sostegno della deci sione impugna ta.
12/a) Nell'interesse di RA to NC l'avv. to Vittorio Mammana
ha dedotto, in via generale:
a/1 : il viIO di motivaIOne apparente,illogica e contraddit toria;
I
a/2 : l'esame incompleto e parziale delle risultanze proces suali;
j a/3: il mancato esame "d"insieme" di tutte le emergenze ed acquisiIOni;
a/4: l'inosservanza ed il mancato rispetto delle indicaIO
- espresse dalla Corte di
-ni di fatto e di diritto
CassaIOne con la sentenza di annullamento.
In via particolare e, quindi, di specificaIOne, le singole cen sure possono essere così individuate, nell'ordine originario di esposiIOne:
aa) : mancata analisi delle singole dichiaraIOni re se sponta neamente dal GH che avrebbe dovuto essere fatta-
ad avviso delle difesa attraverso un loro esame integrale,
tenuto conto di ogni doglianza o contraddiIOne rilevata,e,
infine, di una loro valorizzaIOne unitaria. 46/
Rispetto a tale prospettaIOne, invece, la sentenza impugna ta avrebbe compiuto un'opera di "spigolatura", extrapolando ora una frase,ora un concetto, ora, ancora, una circostanza:il tut to,utilizzando le varie dichiaraIOni del libanese.
Si è compiuta, così, un'opera di "collage", avente ad oggetto dichiaraIOni rese in varie udienze ed a mesi di distanza l'una dall'altra che- in quanto tendente a proporre un qua
- si è tradotta in un travisamen dro univoco e ben coordinato to di fatto.
La Corte di Catania avrebbe dovuto esplicitare infatti quali dichiaraIOni contrastanti andava ad utilizzare e quali,inve ce,intendeva soartare motivando espressamente sui ori teri e sulle ragioni delle singole scelte.
ab) : La motivaIOne sembra ignorare le precise indicaIOni
fornite nella sentenza di rinvio, da pag.96 alla fine e,in particolare, da pag. 105 a 109.
In tal senso e sotto tale profilo,la Corte di Catania ha re cepito l'ultima osservaIOne della Suprema Corte (pag.116)
concernente la libertà, riconosciuta al giudice di rinvio,
di rivalutare ogni risultanza "senza alcun vincolo metodolo gico",con il solo limite del principio di diritto ribadito in tema di chiamata di correo- ritenendosi autorizzata a dimenticare che doveva confrontarsi con tutte le doglianze mosse nei motivi di appello.
In particolare, si deduce che i giudici di Catania avrebbero 47/
dimenticato quanto messo in evidenza nella sentenza di an nullamento a pag. 100, sulla valenza obiettiva delle dichiara
IOni di GH, siccome provenienti da un confidente di po lizia, colpito da due mandati di cattura, che cercava di barat tare notizie di cui asseriva essere possessore con la revoca dei provvedimenti restrittivi emessi nei suoi confronti.
Nessuna analisi, invece, risulta compiuta sul punto, come pure non si è tenuto conto dell'avvertimento formulato dalla Cor
te di CassaIOne in ordine al contenuto della presunta dichia-
raIOne che TO avrebbe fatto il 13 luglio circa l'annun-
cio della strage e la propria appartenenza ad un'organizza
IOne mafiosa. E infatti, la sentenza di rinvio aveva sottoli neato che "tale dichiaraIOne doveva essere valutata nel sup contenuto di verosimiglianza, sulla base dei criteri propri della chiamata di correo,quale confessione del TO, riferi ta al libanese.
Nei motivi di appello,ora, si era messa in evidenza l'invero simiglianza di tale racconto che il TO avrebbe fatto edi era stato espressamente sollecitato l'esame di detto profilo:
ma il giudice di merito ha ignorato la problematica.
ac) : La sentenza impugnata, nelle premesse, dichiara di voler si adeguare alle indicaIOni fornite dalla Corte di Cas
saIOne circa la necessità di "riscontrare la chiamata di correo con elementi oggettivi ad essa estrinseci" ma,a pagg.
76/78,finisce per ricercare tali dati probatori sulla base 48/
delle stesse dichiaraIOni del GH,ivi poi identificando li.
E ciò,disattendendo quanto precisato nella richiamata senten za (pagg.115 segg.) circa l'inutilità di una siffatta ricer ca, in quanto tesa a "verificare l'attendibilità in astratto di un confidente di quello spessore" e dimenticando la criti ca, apertamente espressa,circa il metodo usato dalla Corte di
Assise di Appello di Caltanissetta, consistente nel ritenere.
fatti certi altrettante dichiaraIOni di GH (pag.106),
la cui verosimiglianza e attendibilità dovevano essere veri fioate attraverso precisi riscontri, quali la loro integraIO
ne "con le testimonianze ("de relato, o dirette) dei vari fun
IOnari di Polizia venuti a contatto con il libanese" (senten za CassaIOne pag.100).
La sentenza di Catania non ha tenuto conto di tutto ciò e si è nuovamente soffermata e,quindi,limitata,a dimostrare l'attendibilità in astratto del libanese.
ad) A prescindere dal rilievo secondo il quale "riscontri parziali non determinano la verosimiglianza e l'atten dibilità di tutte le altre dichiaraIOni prive dei predetti",
va sottolineato che la decisione dei giudioi di merito non.
ha risposto alla censura mossa con gli originali motivi di ap pello (pag.2 motivi TO), secondo i quali, a dimostrare l'at tendibilità di tutto quello che era stato affermato dal Ghas
san, era necessario provare che effettivamente i GR era 49/ no i mandanti della strage, sulla cui fase preparatoria si so no inseriti TO e CA.
Le proposiIOni da verificare erano pertanto le seguenti:
-essere vero che il 12 luglio TO "confesso" la sua ap 1^
partenenza ad una cosca mafiosa facente capo ai GR;
2° - che egli ebbe a ri e are i progetti di un attentato con tro De FR, NE e quanti altri si occupavano di lotta alla "mafia";
3° che TO era alla ricerca di armi- leggere e pesanti-
" nonchè di morfina base e che esse o parti di esse furono rin venute;
4° che dopo il 26 luglio, data della notizia ricevuta da Ghas-
san ad opera del fantomatico "LE "circa l'attentato da realizzarsi con "l'autobomba",il TO si sia mostrato concre tamente a conoscenza del programma e che vi abbia aderito;
5 che il TO fosse inserito nel traffico della droga,
che il TO fosse affiliato all'organizzaIOne mafiosa facente capo ai GR. ae) : Altro viIO di motivaIOne è costituito dall'accettaIO
c.d.
ne delle consideraIOni espresse dal P.G. in apposite nel corso della discussione finale note depositate/ (sintesi), con particolare riferimento all'esa me delle conversaIOni telefoniche tra tutti i protagonisti.
Tale criterio è inaccettabile, sia per il rinvio fatto ad un atto di parte quello del P.G. cui si è immotiva tamente ade-
rito, sia per l'arbitrarietà, illogicità ed apoditticità del 50/ me todo usato dall'ufficio del P.M. nel formulare le predette osservaIOni.
Due sono i principali vizi di tale ricostruIOne:il primo è
l'extrapolaIOne di frasi o parole delle telefonate
-->o del le dichiaraIOni di GH, effettuata dal P.G. - che viene invece attribuita dall'impugnata sentenza alla difesa. Tale
extrapolaIOne viene poi strumentalizzata, raccordando parole e frasi delle varie telefonate, al fine di trovare riscontri e concordanze. Il secondo, è la singolarità del sistema seguito per pervenire alle conclusioni, in apparente ossequio al sug gerimento di cui a pag.110 della sentenza di rinvio.
!
Ed infatti, invece di procedere prima alla lettura ed alla analisi delle telefonate e- dopo alla loro comparaIOne
-
con le dichiaraIOni del libanese ( al fine di accertare meno della St l'esistenza o/loro concordanza ) il P.G.,cui la Corte di me rito si è riferita, è pervenuto ad un risultato ibrido,convo gliando il tutto in un unico calderone.
Aderendo ciecamente alle conclusioni predette,la sentenza impu gnata torna sul falso problema della "credibilità" di GH,
comunque prospettando una motivaIOne apparente, in quanto fon data su dati frammentari, su travisamenti processuali e su scel te apodittiche di fonti.
(af) : Andando ad esaminare alcuni profili particolari, va messo in evidenza che non si è data alcuna risposta al le osservaIOni mosse con i motivi di appello, prima,e di ricor 51/ so, poi,ricaloande in tale modo le precedenti decisioni. cancellature approra Cosl _ ; per quanto concerne il preteso riscontro circa ...
l'incidente stradale occorso alla BMW di PÈ SS in loca lità Rossiglione,in quanto la motivaIOne non esplicita alcun dato dimostrante la circostanza che si doveva provare:cioè la presenza del TO, presqindendo dalla veridioità dell'episo dio e dalla data del suo verificarsi.
Così,per quanto si riferisce alla circostanza secondo la quale
11 AS aveva fornito al dr. La OR i numeri di utenza te lefonica di TO nel mese di marzo, temuto conto al riguarde che la sentensa di annullamento -riferendosi alle spiegaIOni
fornite dal dr.la Corte ha sottolineato che in tale occasio no il libanese tentava di riannodare il rapporto di confidente interrotto dal predetto funIOnario dopo l'emissione dei manda ti di cattura mat di lui confronti.
Così, per quante può ricavarsi dal rilievo costituen te un riscontro negativo in ordine alla veridicità dell'assun to di Ghassan che nel periodo di ben 4 mesi di controlli,
pedinamenti e osservaIOni sul TO la Polizia non sia stata in grado di accertare un solo fatto comprovante che il ricor rente fosse inserito nel traffico degli stupefacenti.
Ed al riguardo deve rimarcarsi che il GH non ha saputo spiegare in che cosa siano consistiti i suoi rapporti con il
-
"trafficante" TO dal 12 febbraio al 13 luglio. t r a v i ag) : In sentenza impugnata continua poi ad insistere
- 52/ sando i fatti - sui motivi ohe, ad avviso dei giudici di merito,
" avrebbero determinato il TO a cercare morfina base, per le raffinerie sin dal febbraio 1983, in conformità a quanto il
AS aveva riferito al dr. De CA, per confidenze ricevute appunto dal ricorrente (rif. a pag. 87 sentenza Catania).
Se è esatto, invero, che lo smantellamento delle raffinerie nel palermitano portò la "Banda dei catanesi" capeggiata da PA
re MU a rifornire di eroina finita il mercato palermita no- come riferito dal dr. De CA e con ciò amentendo AS
ohe aveva dichiarato in data 5 agosto 1983 di avere appreso dal TO che "l'organizzaIOne" aveva avuto difficoltà ad ottenere la "base", da quando aveva interrotto i rapporti con i "catanesi" (che, quindi, avrebbero fornito tale "base" e non l'eroina) ...va messo in luce che non solo la sentenza non sottolinea tale mendacio del libanese, ma travisa la stessa di chiaraIOne resa da De CA alla 50° udienza.
Ed infatti afferma,come di oosa detta dal De CA stesso, che
"Tarresto di MU, avvenuto nel giugno 1982, metteva in RI
l'attività dei palermitani e da ciò la necessità di ripristi mare le raffinerie e di ricercare la morfina"base".
pallealle espressioni ora riferite sembrerebbe desumersi che il dr.
De CA abbia dato per co ntato che dopo l'arresto di MU
PA erano risorte le raffinerie, mentre il predetto funIO
pario aveva prospettato quale mera ipotesi che "arrestato UT
10.. sarà sorta a PA la necessità di rimettere in funIOne 53/
le raffinerie".
In tal modo la sentenza tende ad accreditare la tesi secondo oui TO ● CA sarebbero stati mandati in giro per l'Italia a ricercare morfina "base",
•
: Sempre su tale punto, si mette in evidenza il travisamento attuato nella sentenza con riferimento alla data dello arresto di TO (giugno 1982) ed all'arresto del cinese OH
AK KI (avvenuto il 14-7-1983), nonchè al sequestro della nave
AL ( avvenuto a Sues nel maggio 1983) con 208 Kg.di eroina finita, li dove si afferma pagg.88/89 - che la necessi tà di reperire morfina "base" era sorta nel giugno, al momento dell'arresto del MU e non all'epoca dell'arresto del cine e del sequestro dell'AL, episodi, secondo la sentenza,
che erano stati portati a conoscenza del AS da parte di
TO e di CA.Il tutto, riferito alle dichiaraIOni del libanese al P.M. di Caltanissetta nell'interrogatorio del 5
agosto 1983.
Al riguardo, peraltro, doveva rilevarsi che il GH aveva chiaramente affermato che il TO si era richiamato al tato arresto di OH AK KI ed al sequestro della nave per giustificare la momentanea carenza di morfina:ma detta ipote si, secondo la quale le vicende dei "catanesi" avrebbero influen per inonipants approvals sato l'afflusso della droga nel palermitano, è smentita/quanto appare dal ritaglio di stampa in data 16 luglio 1983 allegato a pag. 140 del processo. 54/
In tale articolo, infatti, che ad avviso della difesa riflette rebbe la posiIOne ufficiale della polizia palermitana per il suo dettagliato contenuto, si sostiene che il posto di GA
MU era stato preso dal fratello NN (rif.al "triango lo d'oro" con terminale a PA) e che il "NN era sta to arrestato l'altro ieri " ( cioè il 14 luglio 1983),in"con comitanza con l'arresto del cinese OH AK KI."
Tale notizia, smentiva l'interruIOne dei rapporti tra la ban da di MU e le organizzaIOni palermitane, che continuavano quindi a ricevere centinaia di chilogrammi di eroina raffina ta.
Da ciò,il patente mendacio del GH nel collegare la ricer ca della morfina"base" a febbraio in relaIOne ad eventi acoa
Auti successivamente (giugno/luglio 1983).
i) : Apodittiche
- comunque- le conclusioni cui la sentenza perviene sulle premesse della precedente "motivaIOne'
concernente le causali che avrebbero de terminato il TO a ricercare la morfina "base".
Ed infatti,a pag. 90 della decisione, si afferma che quanto espo sto, sta a dimostrare in modo sintomatico che il duo TO/
CA faceva parte di un gruppo mafioso economicamente po tente, per conto del quale la morfina "base" doveva essere pro curata".
Occorreva peraltro dimostrare a prescindere dalla mancanza
-
di qualsiasi obiettivo riscontro in ordine alle dichiaraIOni 55/
di GH, già sottolineate: 1°) che il TO fosse inserito nel traffico di stupefacenti;
2°) che lo stesso fosse affilia to ad un'organizzaIOne mafiosa;
3°) infine, che quest'ultima fosse capeggiata dai GR.
La sentenza impugnata, invece, ignorando quanto detto dalla Cor
te di CassaIOne in sede di rinvio (cfr.pagg.103,105,106 e 107)
ricalcando il metodo utilizzato nelle precedenti decisioni criticato dalla S.C. - ribadisce il "teorema della credibi lità assoluta di GH", traendo da ciò la prova sia dell'in
Berimento di TO nel traffico di stupefacenti, che della sua affiliaIOne ad un'organizzaIOne mafiosa capeggiata dai fratel li RE: il tutto (rif.pag. 90 decisione impugnata), facendo ri ferimento a spezzoni di dichiaraIOni del libanese e tentando qualche riscontro con parole, frasi o testi di telefonate-presi qua e là-o con fatti privi di concreto rilievo.
al) : Per ciò che si riferisce poi alla problematica concernen te la ricerca di armi "pesanti e leggere", da parte di Ra
bito e CA, si sottolinea l'estrema delicatezza del tema,
posto che da tale problematica si sono ricavati gli argomenti per considerare provato l'inserimento di TO nella program mata strage.
Al riguardo, la prima sentenza aveva concluso afiernando che il processo non aveva fornito elementi certi per ritenere che
TO e IS avessero realmente procurato i "fucili lan ciagranate". 56/
Il tema andava quindi risolto anche sulla base delle osserva
IOni formulate dalla difesa in ordine al contenuto della sen tenza/ordinanza emessa dall'Ufficio istruIOne di PA nel processo
contro
AB ZI IF(maxi processo bis oparallelo).
Con detto provvedimento, invero,i fratelli LE e OR
GR, nonchè TO, CA e La AS NA, sono stati assolti dai reati di "detenIOne e porto illegale di armi da guerra,esplosivi e congegni micidiali" che sarebbero stati introdotti in Italia dal La AS-reati loro ascritti in concorso con il fantomatico "LE" - con la formula "perchè.
il fatto non sussiste".(capi 74 e 75 di imputaIOne).
La difesa ha argomentato al riguardo che con tale decisione
și era escluso, in ordine alle armi pesanti-e sulla base del le dichiarazioni del Ghassan non solo il reperimento, ma an che la stessa ricerca.
Si è sostenuto al riguardo che tale sentenza aveva forza di :
giudicato, opponendosi a detto principio di carattere generale
- cioè la sopravve il solo limite fissato dall'art. 402 C.P.P.
nienza di nuove prove- circostanza che nella specie non si
è verificata. Non vertendosi, pertanto, in tema di art. 90 C.P.E.
era stata sottolineata l'impossibilità da parte del giudice penale di "rivisitare all'infinito, anche in diversi processi,il medesimo fatto" in modo differente da quello ritenuto in una sentenza di proscioglimento irrevocabile:e ciò, in assenza di nuovi elementi di valutaIOne, "diversi" da quelligià esamina 57/
ti dal giudice istruttore e,a "fortiori", dopo la novella di cui all'art. 144 bis C.P.P. che consente l'acquisiIOne e la lettura di atti processuali relativi a giudizi separati, anche se non definiti con sentenza passata in giudicato.
Su questi presupposti, di conseguenza, la difesa aveva puntualmen te richiesto che la Corte di merito verifioasse la fondatezza di quelle conclusioni - a prescindere o meno dall'esistenza di una cosa giudicata:ma il giudice di rinvio ha ignorato entrambi i problemi;
sia quello relativo all'ecceIOne formale di giudicato, che quello sostanziale relativo alla necessità
di una verifica delle conclusioni adottate con la sentenza ordinanza di proscioglimento cita ta.
am) : Analisi del c.d. momento storico della venuta di GH
-
in Sicilia (pag.90 sent.impugnata) che la decisione fa dipendere unicamente da un invito di TO.
La proposiIOne è arbitraria,sia perchè il riferimento viene introdotto in relaIOne al contenuto di una conversaIOne te lefonica di un mese prima seguita da molte altre
- in cui non si fa alcun accenno ad un invito, sia, comunque, per la gene ricità delle espressioni.
A prescindere da ciò, la sentenza dimentica che GH aveva dichiarato di essere venuto a PA, perchè inviato dal dr.
La Corte, per scoprire le raffinerie ivi ancora funIOnanti:
circostanza smentita dal predetto funIOnario e che aveva portato i primi giudici a concludere che il motivo dell'arri +
58/
to di GH in Sicilia era rimasto senza obiettivo riscontro
(cfr.pag. 138/139, primo grado).
consellarione offerwało tale doveva essere la conclusione dei giudici-
della Corte di Assise di Catania, poichè il cennato mendacio del libanese dimostra che dietro la sua venuta in Sicilia si nascondevano motivaIOni che lo stesso non ha mai voluto svela re.
an) : Altra circostanza non affrontata è quella del passapor-
-to in data 1 luglio 1983.
- in ordine al cui rilascio
11 GH è stato smentito dal dr.La Corte, per quanto concer ne la motivaIOne di essersene munito per il viaggio a Cipro,
di cui erano a conoscenza sia il dr. De CA che il La Corte
(smentito anche in ciò dai testi) e, dalla realtà dei fatti, per l'ulteriore spiegaIOne fornita e cioè che il documento gli serviva anche per i suoi spostamenti in Sicilia, in relaIOne
al caso di cui si stava occupando, che
- alla data del 1° lu
Elio si riferiva ad una semplice visita al TO.
Ugualmente trascurati, poi,i problemi concernenti i movimenti cli incontri che si sarebbero verificati all'Hotel Conchi-
glia d'Oro tra la sera dell'8 ed il mattino del 10 luglio,
con particolare riferimento al suo mancato riconoscimento da parte della teste ER.
ao) : Quanto all'assunto secondo il quale TO avrebbe in contrato AS il 9 luglio, esso è stato desunto dal tenore di una telefonata in data 25 luglio nella quale il li 59/ banese faceva riferimento alle modalità ed al luogo di incon tro di "dieci giorni fa " a Palermo.
Ma la lettura del testo integrale della menIOnata conversa
IOne telefonica fa ritenere arbitraria la tesi secondo cui integraIOne e inseriments dalla stessa emergerebbe la prova che il TO era andato trovare GH il 9 e non l'11 luglio.
Altrettanto arbitraria è la motivaIOne sulla cui base i gių_
dici di Catania hanno ritenuto attendibile la versione di Chas
san secondo il quale il TO sarebbe andato 2 volte a trovar lo all'Hotel Conchiglia d'Oro:il 9 pomeriggio ed il 10 mattina.
- sig. In ciò smentendo in particolare il gestore dell'albergo ra ER che ha dichiarato che il 9 mattina il libanese si era incontrato con taluno le cui caratteristiche fisionomiche corrispondevano a quelle del TO.
7/ ap) : Quanto alla circostanza concernente le ragioni dell'asse rito ritardo dello CA alla cena in una pizzeria di Mondello- motivata, secondo il racconto di GH, dal fatto che il predetto era stato impegnato nel trasferimento di lați-
tanti e nell'irruIOne della polizia nella villa in cui questi
- si mette in evidenza che in effetti ultimi erano nascosti manca qualsiasi relaIOne di serviIO in ordine a tale accadi mento che, ad avviso dei giudici di merito, si sarebbe concretiz zato nella semplice presenza di poliIOtti nella zona e nella fuga dei latitanti prima del loro occasionale sopraggiungere.
aq) : Circa gli avvenimenti verificatisi tra il 12 ed il 13
luglio, la motivaIOne è ugualmente aroditica, con parti 601 colare riferimento:
1^) all'argomento dell'assenza di telefonate in casa RA to il giorno 12 luglio, che dovrebbe dimostrare che lo stesso non si trovava a PA;
?^) all'asserito pernottamento clandestino di TO all'Hotel
Holiday Inn;
3^) alla notizia concernente la lettura- ad opera di Rabito-
dei nominativi dei destinatari dei mandati di cattura per il delitto LL CH, apparsa su di un quotidiano dell'i sola, e comprendente, tra gli imputati, anche l'indicaIOne
- in realtà inesistente di TO GR, detto l'ingegnere.
Questione della quale la sentenza si sbarazza attribuendo il riferimento citato ad una semplice confusione di GH;
4^ ) alla ricostruIOne, infine, dei fatti avvenuti a Milano tra il 15 ed il 21 luglio, con particolare riferimento alla te lefonata del 19 luglio tra CA e RO, dalla quale si vorrebbe desumere essere vero quanto dichiarato dal liba nese circa l'avvenuta conoscenza, da parte sua, del "LE"
(aliasPP") in data 18 luglio, in occasione appunto, del lo incontro avuto dallo stesso GH con lo CA.
ar) : Vanno messe in evidenza,da ultimo,le seguenti contraddi
IOni ed illogicità:
1^) quanto alle armi: che, secondo la sentenza, sarebbero state trasportate in Sicilia da "Fiero" (privilegiando la telefona ta tra De CA e GH del 22 luglio), dimenticando che, in 61/
altra telefonata del giorno precedente, il libanese aveva di chiarato che le armi'erano state scese dal Pippo, dentro una valigetta".
2^) sulla persona di La AS e sulla testimonianza resa al riguardo da ON- che ha escluso che il predetto fos se un trafficante di armi e che qualcuno gliene avesse fatto richiesta di fornitura.
3^) circa il coinvolgimento di TO nella notizia dell'at-
tentato con armi pesanti e con l'autobomba: posto che in or dine a tali circostanze ci si limita a ricalcare le preceden ti motivaIOni.
4^ ) circa il comportamento tenuto da GH nelle telefonate del 27 e 29 luglio, quando tace della presenza, de terminante,
del fantomatico "LE".
5) circa la sostanziale inerzia mostrata dal GH nel ri chiedere particolari sull'accaduto a TO e CA, nono stante l'esplicito mandato ricevuto in tal senso dal dr.De '
CA,con la telefonata del 29 luglio.
6^) circa la non conformità tra il testo della telefonata del
1°agosto tra De CA e GH ed il suo contenuto, così come poi riferito dal libanese, da porsi in stretta relaIOne all'as sunto secondo il quale il duo TO/CA gli avrebbe ma nifestato il proprio compiacimento per la strage commessa a
PA.
7^ circa la lettura parziale e le motivaIOni Deramente appa- 62/
renti relative ai rapporti tra il GH ed i funIOnari di
Polizia, della Finanza e dei Carabinieri.
Le stesse doglianze devono essere mosse:per ciò che concerne la personalità del TO;
il concorso dello stesso nella stra ge;
la presunta decisione, annunciata secondo GH dal "Miche
le il 18 luglio a Milano, di estromettere tanto TO, quanto
CA, dall'organizzaIOne mafiosa per la loro ritenuta non affidabilità; la ricerca delle armi pesanti che, in concreto,
gli stessi avrebbero proseguito, anche in epoca successiva;
la conclusione, infine, secondo la quale i fratelli GR erano mandanti della strage, senza la preventiva dimostraIOne della verosimiglianza della "pretesa confessione di TO a GH"
in una all'omesso esame delle rivelaIOni dei pentiti Buscet
ta e NT che avrebbero invece escluso l'appartenenza
TO e di CA ad alcuna cosca.
12/b) Nell'interesse del TO sono stati depositati motivi di ri corso anche da parte degli avv.ti NO e NC CI
.
Le prime tre censure riproducono sostanzialmente le doglian ze espresse ai precedenti punti ai) ed al), mentre la quarta in modo autonomo e specifico, prospetta la violaIOne degli artt.524 n.3 e 475 n.3 C.P.P. sotto il duplice profilo della mancata applicaIOne dell'art. 114 C.P. - sollecitata espres samente con i motivi di appello (VI° motivo), nonchè dell'omes so esame delle critiche mosse ai criteri de terminativi della pena, inflitta in 22 anni di reclusione (rif. VII^ motivo). 63/
13) La difesa di CA (avy. to Armando Veneto) ha impugnato la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania dedu cendo, sotto profili diversi,i vizi di difetto di motivaIOne
e di violaIOne di legge : questi ultimi, in particolare,con ri ferimento alla mancata osservanza,da parte dei giudici di me rito, del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassa
IOne e delle linee direttrici sulle quali lo stesso era stia to formulato (art.546 C.F.P.)
E' necessario premettere che, in via generale, parte delle argo mentaIOni ripropongono i rilievi già messi in evidenza ne:
motivi di ricorso presentati nell'interesse di TO ed in tal senso si può rinviare agli stessi, in modo specifico a quel
|li contraddistinti dalle lettere ab),ae) ed al).
Vanno affrontati, peraltro, alcuni profili di censura che ine
-
riscono direttamente alla responsabilità personale dello Sca
pisi o che introducono
- pur nell'ambito dei vizi denunziati argomentaIOni nuove.
Per quanto concerne i primi, si è sottolineato che, a fronte del principio vigente nel nostro ordinamento della responsa bilità personale (art.27 Cost.), la Corte di merito ha accu̟
munato quella di CA alla situaIOne del TO, sulla sola base delle affermaIOni del GH e sul presupposto che quest'ultimo, in i di un'occasione, nel riferire i fatti
-
dei quali sareble venuto a conoscenza per le confidenze rice
Vi ee sa il lurale,nell'inligare La Fonte:il bitto, in un 64/
contesto nel quale risulta che GH incontro CA so
-
lo tre volte e nessun elemento obiettivo prova che quest'ul timo abbia partecipato ad un'associaIOne a delinquere o che fosse collegato ai fratelli GR.
In tale direIOne, la difesa contesta pure le "allusioni" for mulate nella sentenza impugnata a proposito degli alibi for.
niti dal ricorrente per il giorno della strage in cui si
trovava a Falermo-legando sostanzialmente la sua colpevolez za alle mere dichiaraIOni di GH, limitate, peraltro, ad una presunta partecipaIOne alla ricerca delle armi diver
,
se da quelle usate per l'attentato ed all'iniziale adesio ne al programma criminoso ( difetto di prova sul nesso di causalità).
Per ciò che concerne, poi, gli altri profili ed in particolare i denunciati vizi di motivaIOne, vengono poste in evidenza le lacune da cui sarebbe affetta la decisione di merito per quanto si riferisce in modo specifico:
1) alla mancata spiegaIOne dei numerosi misteri e degli inter rogativi gravanti sul processo, avuto riguardo alla qualità
di agente segreto dei siriani attribuita da De Francesco
-
al GH all'identificaIOne del fantomatico "LE"
-
e,infine, alle pretese confidenze ricevute dal libanese in or dine alla presenza di latitanti, alla ricerca di armi in Tur
-
chia ed alla possibilità di introdurle in Italia con un nume mero veramente elevato ai motoscafi d'alto mare;
f 65/
dare" le inquietanti allusioni prospettate dal GH in di verse missive, in relaIOne al mantenimento di promesse che gli sarebbero state fatte ed alla possibilità di ricordare nomi degli "ignoti",come pure per ciò che si riferisce al con tenuto delle ritrattaIOni fatte pervenire alla Corte di meri to dopo la sentenza di annullamento;
3) alla sostanziale utilizzaIOne del contenuto delle conver saIOni telefoniche avvenute tra AS e De CA,quale fonte dei sollecitati riscontri, senza poter accertare, peraltro, se non sulla base delle spiegaIOni fornite dallo stesso libane se, se alcuni elementi quali il già citato viaggio a Cipro
-
fossero stati inventati " per tenere buoni RA to ed altri
-
e CA, secondo una prima versione, ovvero rispondessero ad un'effettiva realtà, secondo una versione successiva.
;
14) La difesa dei fratelli LE e OR GR ha deposita to tre distinti ricorsi, contenenti una serie articolata di censure,con le quali vengono prospettati anche qui
- rilie vi a carattere generale, nel senso che si riflettono su tutte
- spessole posiIOni processuali,e rilievi più particolari analiticamente puntualizzati aventi ad oggetto la posiIO
ne e la responsabilità personale dei predetti imputati.
La necessità-da un lato-di necessariamente sintetizzare le censure, ai fini propri del giudiIO di legittimità devoluto con precisione a queste SeIOni Unite, e dall'altro di individuare/le insementsapprent
- -
et stesse, per sottoporre ad un vaglio esauriente e comple to tut 66/
te le osservaIOni critiche prospettate, impongono una distin conallature fynovate
-nell'esposiIOne dei motivi, consistente nella.IOne
esplicitaIOne specifica di quelli aventi carattere di novi tà rispetto alle indicaIOni già risultanti dall'esame di identiche o diverse posiIOni processuali;
nell'integraIOne
di quelli che pur se privi del citato carattere di novità -
inquadrino lo stesso profilo sotto un'angolatura particolare;
motivi inseciments opponovat nel rinvio sistematico ai/precedenti, negli altri casi.
Il tutto, separatemente, per ciascuna delle articolaIOni, pre disposte dagli avv. ti Luigi Lo TI, IU Mirabile e
NC IN.
14/a ) Motivi avv. to Lo TI.
Occorre premettere che il ricorso individua 5 grandi linea di censura ed investe, unitamente alla sentenza, anche le ordi-
nanze in data:26-11-1986, 9 marzo 1987, 12 marzo 1987, 8 mag-
gio 1987, 27 giugno 1987. I° MOTIVO :difetto di motivaIOne, sotto il profilo dell'ing deguatezza ed illogicità, nonchè violaIOne del principio del contraddittorio e dell'art.546 C.P.P.
a) con particolare riferimento all'ordinanza del 26-11-1986, po sto che la Corte di Catania ha rigettato l'istanza di acqui siIOne di alcuni atti relativi a procedimenti connessi (n.
15 relaIOni di serviIO), formulata ai sensi dell'art. 144 bis
C.P.P. ed in relaIOne ai quali erano state allegate copie fo to statiche:così esternando una conceIOne meramente formale 67/
del processo.
(b) per quanto concerne la mancata acquisiIOne del processo verbale di arresto di La AS NA (emesso dal G.I. di
PA il 24-12-1983 ed eseguito a Milano il 28-12-1983)
dal quale si dovrebbe concludere
- attraverso l'esame dei da ti relativi all'emissione ed all'esecuIOne- la "falsita"
delle dichiaraIOni rese dal "pentito" AN ON, at tesa l'inesistenza di un progetto dei "GR" diretto a far costituire il La AS per smentire il libanese.
(c) per la mancata acquisiIOne dei verbali degli interroga to-
ri resi dall'ON al P.M. di Milano il 27-XI ed il 3-XII-
1984, dai quali emergerebbe l'odio nutrito dal predetto nei confronti del UN OR ( "Toni Buatta"), sì da smer tire l'assunto secondo il quale lo stesso potesse essere in grado di fare o ricevere confidenze dall'ON.
(d) per la mancata acquisiIOne dei processi verbali di inter rogatorio del "pentito" FR AR (cfr.istanze del 20 e 21 -XI-1986 in relaIOne all'ordinanza 9-3-1987),
dai quali risulterebbe l'assoluta attendibilità del predetto in ordine a circostanze rilevanti(sui vertici effettivi del l'organizzaIOne mafiosa e sui loro collegamenti).
Sempre in relaIOne al 1° motivo di ricorso, il difensore dei fratelli GR ha poi formulato, a completamento,i eseguenti rilievi, di difetto di motivaIOne, violaIOne del principio del contraddittorio, nonchè dell'art. 546 C.F.P.: 68/ aa) reieIOne della citata istanza di sentire il teste PAri-
ni (precedente punto d),da porsi in relaIOne, questa volta,
con la disposta audiIOne di TT e NT, nonostante le espresse doglianze della difesa ed il diverso principio af fermato dalla Corte di CassaIOne con la sentenza di annulla mento (rif.a: pagg.27,28,82 ed 83 decisione;
istanza del 21-
XI-1986 Ꮎ deduIOni orali del 9 marzo 1987);
bb) reieIOne della chiesta audiIOne dei testi AS Illumi-
nato e NA OR (rif.ord.9-3-1987), sotto l'ulteriore profilo che le loro dichiaraIOni avrebbero potuto costituire l'unica possibilità di riscontro positivo o negativo del le già richiamate dichiaraIOni di ON circa la progetta ta esecuIOne, prima,e la costituIOne, poi, di La AS da par te dei GR;
cc) mancata escussione del teste De CA, rigettata con l'ordinan za del 9 marzo 1987, al fine di chiarire apparenti contrasti delle dichiaraIOni dal medesimo rese alla Corte di Assise di daltanissetta il 12 ed il 15 marzo 1984 circa l'incontro con il Ghassan- avvenuto in Taormina il 13 luglio 1983- e l'epi sodio del trasferimento di un latitante che sarebbe stato rife rito dallo CA al libanese (rif.a punto ap dei motivi di̟
TO);
dd) immotivato rifiuto di effettuare un riscontro in ordine alla prospettate ipotesi dell'esistenza della c.d. "pista ame ricana", da ricollegarsi alla mancata audiIOne dei testi La For- 69/
ta LO,AM AN e FR SA (questi ultimi agenti della D.E.A.), in aperta violaIOne delle direttive indicate dalla sentenza di annullamento (rif.a pag. 114 sentenza Cass.)
ee) immotivato rifiuto di interrompere la discussione finale,
formulata ai sensi dell'art. 469 C.P.F., al fine di sollecitare l'escussione dei maggiori dei C.C. CO (PA) e LI di acquisire incompreende opperavate (Milano) - nonchè/la nota esplicativa in data 22-6-1983 spedi Ato ta dal LI al CO, concernente la telefonata che il Ghas
san avrebbe fatto al primo lo stesso giorno 22,informando lo di essere stato in Sicilia e di avere ivi incontrato tali
IE ed ZO, appartenenti ad un'organizzaIOne mafiosa, che trasformava in eroina la morfina "base" ricevuta dalla Si
ria: fornendo in tale occasione il n. telefonico di casa RA to
(ZO) ed il n.di utenza di un bar FRquentato da entrambi
(CA).
d
Ciò,in contrasto con la linea processuale del libanese che ha sempre sostenuto di essersi recato a PA la prima vol ta 1'8 luglio 1983. (rif. sentenza di primo grado e pagg.108
nonchè 114 sent. CassaIOne) e con specifico riferimento alla ordinanza,impugnata, dell'8–5–1987;
ff) difetto di motivaIOne, infine, per ciò che si riferisce.
alle ordinanze in data 26-6 e 27-6-1987, concernenti le di_
chiaraIOni fatte pervenire da GH nel corso della discus sione e per effetto delle quali, prima, era stata disposta l'au diIOne del libanese-che aveva prospettato di essere in grado 70/
di fornire nuove rivelaIOni sulla strage- poi,ne era stata disposta la revoca.
11° MOTIVO: violaIOne degli artt. 158 C.P.P.(valore- probato rio del processo verbale), 474 • 475 C.P.P. ( indicaIOne del le prove e principio del libero convincimento del giudice)
6, infine, 524 e 546 C.P.P. ( specificaIOne dei motivi di grą
vame ed obblighi del giudice di rinvio.
La censura si ricollega alla ritenuta non esattezza del conte nuto della "relaIOne Cassarà" ed all'affermaIOne
- recepi secondo cui detto atto potevata nella sentenza impugna ta essere liberamente apprezzato dal giudice di merito:il tutto,
sotto il profilo che la citata "relaIOne" andava equiparata ad un processo verbale e che le conclusioni della Corte di
Catania realizzavano un'elusione del principio di diritto for mulato dalla Corte di CassaIOne che, ad avviso della difesa,
avrebbe accolto tale tesi. già prospettata con i precedenti motivi di ricorso implicitamente affermando la validità e l'attendibilità della relaIOne in questione (rif.a pagg.128
sentenza di Catania e 109 decisione di annullamento.).
III° MOTIVO : violaIOne degli artt. 474,475,515,524 comma 39
€ 546 commi 1° e 2° C.P.P.
In un'articolata premessa si precisa che il punto oggetto della censura si riferisce ad uno dei due momenti essenziali della vicenda (l'altro, riguarderebbe le confidenze del "fantas
I ma" Pippo/LE al GH in data 26 luglio) e,per l'esattez 71/
za, all'incontro ed ai discorsi tra il libanese
- da un lato
TO/CA dall'altro la cui "storicità è stata ne
-
gata da questi ultimi in relaIOne alla data del 12/13 luglio.
Tale punto, secondo la difesa- già oggetto dei precedenti moti vi di ricorso
- sarebbe stato affrontato espressamente anche dalla decisione di annullamento della Corte di CassaIOne che avrebbe appunto indicato al riguardo i diversi criteri cui do veva uniformarsi il giudice di rinvio per una nuova valutaIO 1
ne dell'episodio:il che non sarebbe avvenuto, (rif.Cass.pagg.
111/113) in particolare, per quanto attiene ai rigorosi parane tri indicati in tema di chiamata di correo ( la "confidenza")
di TO costituirebbe una confessione stragiudiziale da par
1. te del medesimo, accusato appunto dal GH di averla resa!)
In relaIOne alle argomentaIOni a carattere generale ora sot
1
tolineate, vengono formulati i seguenti specifici rilievis
1
aa) impossibilità logico/temporale che il TO,la sera del
12 luglio 1983 e le prime ore del successivo giorno 13, avesse
+
potuto fare quei discorsi aventi ad oggetto la conoscenza, da
f parte del predetto - in quel momento, - che i GR..."erano in merda"...e che avevano programma to violente reaIOni, atten tati etc.
Ciò tenuto conto che il mandato di cattura contro i GR è
stato emesso il 9 luglio;
ne è stata data pubblicità sui gior nali il 12 luglio;
appariva non credibile quanto aggiunto a chiarimento da GH il 16-4-1984 (primo grado) secondo 72/
cui i GR avevano saputo del mandato prima della sua forma le emissione;
v'era contrad itorietà tra la versione preceden te- c.d. "soffiata"
- e le dichiaraIOni rese il 5 ed il 2-
9-1983 al F. . dallo stesso GH, in base alle quali il pre detto era stato informato dal TO che i GR erano già
latitanti, per altro mandato di cattura.
Quest' contraddiIOni"e questi"particolari" avevano formato og getto di censure precedenti ed ugualmente erano state sottoli neate dalla Corte di CassaIOne.
- immotivatamente e violando i principi enun Su tale contrasto i giudici di Catania hanno invece ritenuto attendibile ciati
-
la versione di GH secondo il quale le ragioni dell'atten tato andavano ricercate, sulla base delle "confidenze"di TO,
nell'emissione dei mandati di cattura contro i GR e per i mo tivi addotti,ignorando la posiIOne del tutto negativa sia di Ra
bito che di CA e la "mera possibilità" per altro verso-
di una prevertiva conoscenza di detto mandato: possibilità che andava accertata e non supposta (cfr. sent. 1° grado, pag.144;
decisione impugnata, pag. 97, 103/104; sent.CassaIOne, pag.111).
Sempre su tale tema,infine, si sottolinea che il giudice di rin vio ha aderito alla tesi accennata nonostante che la sentenza,
ordinanza enessa il 18-6-1986 dal 0.1. di Falermo avesse esclu so che TO e RI fossero membri di "Cosa nostra"
- tan estraneo ai preparativi
- e che a AS to meno di rilievo dell'attentato otessero essere sinti fidati sor ti i co 73/
sì grave porta ta.
bb) : mancato esauriente esame delle contraddiIOni rilevabi li tra le varie dichiaraIOni rese dal GH circa la data effettiva di conoscenza, da parte del medesimo, della solleci taIOne fattagli da TO e da CA di procurare, oltre chè morfina "base", anche armi pesanti e leggere, avuto riguar do alle diverse risultanze emergenti dalla "relaIOne di ser viIO" del dr.Cassarà.
Il tutto, tenuto conto del fatto che il GH, in alcune of casioni (cfr.rel.Cassarà), aveva detto che si era incontrato con il dr.De CA anche prima del 9 luglio (dich.P.M. di Cl.
il 9-9-1983), diversamente da quanto sostenuto sempre dal dr.
De CA e da lui stesso, li dove veniva precisato che il pri mo incontro si era verificato il 13 luglio : e ciò , prospet un primo tempo tando in / la preventiva conoscenza di un generico progetto di attentato e, successivamente, la conoscenza specifica, con integraIOn approvate "
dichiarati th. obiettivi De FR e NE (cfr. Sent. Catania, pagg.
17,29.75).
cc) esistenza di ulteriori contraddiIOni in ordine alla esatta identificaIOne della fonte delle confidenze ricevute da GH, per quanto si riferisce alla richiesta di procu
- rare armi, anche pesanti, per l'esecuIOne di attentati, che la sentenza impugnata definisce "semplici inesattezze", nonostan te che le indicaIOni riguardino sia persone che momenti di versi. 74/
Viene sottolineato al riguardo che la sentenza ha ritenuto come "fatti provati" le seguenti circostanze : A) che la noti zia dell'attentato venne data il 12 luglio, mentre quella del nuovo sistema autobomba il 263B) che il TO ed il"Bru
no"
- di cui alla dichiaraIOne di AS al dr.La Corte
corrispondevano al TO ed al "IE" oggetto delle analo ghe confidenze al dr.De CA.
In relaIOne a tale rilievo, la difesa mette in evidenza quel le che, a suo avviso, sarebbero le "dissonanze" individuabili nella successione cronologica di alcuni avvenimenti
- secon do le "diverse versioni"-indicando con puntuali riferimenti le "fonti" ed i "momenti" qui dette diversità si apparterreb bero:dichiaraIOni del dr.La Corte 23-3-1984 (I°grado); dichia raIOni di GH del 5-8-1983 (al BM. Caltan.), 5-9-1983 (al dr. Cassarà), 9-9-1983 ( al P.M. Caltaniss.), 4-1-1984 (ai
Sost. Di Pisa e Consoli), 18-8-1984 (1° grado) e 2-3-1987
(11° grado,Catania); dichiaraIOni del dr.De CA dell'8–3–
1984 (1° grado); relaIOne del dr.Cassarà , 6-8-1983; dichia raIOni, ancora, di GH del 16-4-1984 (1° grado).
dd) ulteriori contraddiIOni, poi, per quanto si riferisce in modo particolare ai destinatari specifici del progetto di at-
tentato indicati, secondo GH sin dall'iniIO
- nel pre fetto De FR e nel giudice NE (oltre a quanti....)
e, secondo il dr.De CA, individuati espressamente solo dopo e, per l'esattezza,il 26 luglio, per ciò che concerne la persona 75/
del dr.NE.
$
7 Su tale punto- sostanzialmente ricollegabile alle censure I
mosse dalla difesa di TO (avv. Mammana), di cui alle lette י
ז
ab)ac)ad)ed ae) la difesa ritiene inaccettabili sul pia
.
1
no giuridico le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte
I
di Catania-che ha ritenuto irrilevanti e meri dettagli i denun T
ciati contrasti-osservando che tale giudiIO si poneva in con trasto con la diversa valutaIOne formulata dalla Suprema Cor
te con la sentenza di annullamento, lì dove (cfr.pag.g.111) le circostanze in argomento erano state sottoposte a critica ser rata nell'ambito di una delibaIOne globale che avrebbe dovu to essere rinnovata alla stregua dei rigidi criteri propri della chiamata di correo (quale confessione del TO rife rita al libanese (rif.pag.106 sent.Cass.).
(ee) identiche argomentaIOni critiche vanno espresse per ciò
che concerne l'indicaIOne e l'individuaIOne dei mandanti della strage, avuto riguardo alle divergenze esistenti tra le dichiaraIOni di GH e di De CA ed anche alle con trastanti affermaIOni rese in proposito dal dr. La Corte e dal dr.Sabatino della Criminalpol di Roma.
ff) incoerenza del racconto di GH in relaIOne all'eni sodio del c.d. pernottamento clandestino di TO nella stes sa stanza dell'Hotel Holiday Inn di Taormina la notte tra il
12 ed il 13 luglio, nonchè di quello riguardante la c.d. "let relativa tura" su di un giornale della notizia /all'avvenuta emissio animents ofpersets 76/
ne dei mandati di cattura per l'omicidio del generale LL
CH, lettura fatta, secondo una versione resa da AS, il
5-1983, da parte di TO, e, dallo stesso libanese, secondo interaIOne approvate tra versione in data 5 agosto 1983.
11 tutto, rinnovando parte delle riflessioni già formulate dal la difesa di TO (avv. to Mammana) e di cui ai motivi in pre cedenza contraddistinti con la lettera aq).
gg) irrilevanza del dato secondo il quale l'attendibilità del la notizia sopra riportata si dedurrebbe dall'immediatezza della sua comunicaIOne al De CA,da parte del GH, in relaIOne allo svolgimento proprio di tale aspetto: telefonate del GH alle ore 10.44' all'Interpol di Roma ed alle ore il al dr. La Corte;
contatto telefonico in pari data alle ore
20 con il dr.De CA
- che ha confermato la circostanza successivo incontro serale tra i predetti in Taormina.
+
Ad avviso della difesa,invero,il suddetto ragionamento era stato già negativamente delibato dalla Corte di CassaIOne
don la sentenza di annullamento (rif.pag.112) e qualificato come "viIO logico di petiIOne di principio".
hh) posto che i fratelli LE e OR GR sono "entra ti nel processo esclusivamente in virtù della pretesa confes-
sione del TO, erano proprio queste dichiaraIOni accusato rie che dovevano essere rigorosamente vagliate, alla stregua dei principi affermati con la sentenza di rinvio ed atteso il
" rilievo che il TO ha sempre negato l'addebito.
Sullo specifico punto,la difesa sottolinea che le censure si 77/
riferiscono a 2 distinti profili:il primo, riguarda l'attendi bilità intrinseca delle dichiaraIOni accusatorie attribuite
། al TO e riferite dal libanese;
il secondo, concerne invece
།
l'illogica esclusione di "un'eventuale millanteria del TO
e dello CA".
Ferma, pertanto, la possibilità di tale ultima ipotesi-costi tuente, comunque, una diversa spiegaIOne delle dichiaraIOni
di TO e di CA, nel presupposto della loro effettiva esteriorizzaIOne nei confronti del GH-viene messo in evidenza che i giudici di Catania avrebbero utilizzato soltan to le risultanze processuali nell'unica direIOne accusatoria,
per ciò che concerne in modo specifico la scarsezza delle pos-
1
.
sibilità patrimoniali dei due le ragioni della ricerca delle
1
.
armi ed i presunti collegamenti oon persone coinvolte in traf-
fici illeciti o in vere e proprie attività criminali (rif.,
anche , a motivi di ricorso di TO,lett. aa),ae) ed ai).
Un'ultima osservaIOne, infine, si riferisce al profilo secondo cui un riscontro alla c.d.confessione di TO/CA dove va essere tratto dall'esistenza"di un imponente causale della strage proprio in capo ai GR "-rilievo che, al massimo, po teva assumere carattere di mera prova indiziante- ed alla discrepanze, sullo specifico punto della ricerca delle armi,
tra la certezza acquisita dai giudici di Catania sulla veri dicità delle confidenze di GH e quella, di segno opposto,
emergente dalla sentenza/ordinanza di rinvio a giudiIO del 78/
G.I. di PA in data 16-8-1986.
In tale procedimento, invero, (
contro
AB IF ZI + 91)
fratelli GR, GH, La AS, TO e CA sono stati assolti con formula piena dalle imputaIOni ivi rubrica-
te ai n.74 € 75, sotto il profilo dell'inaffidibilità delle affermaIOni del libanese qualificato infido e sleale che si sarebbe servito di un'ambigua attività di confidente quale "paravento" per i suoi traffici illeciti e che avrebbe assurdamente coinvolto il La AS nella immaginifica tesi del reperimento, in un deposito di PA, di armi ivi esisten ti,senza che di ciò la "mafia" sapesse alounohè.
Quanto esposto, poi, alla luce dell'affermaIOne
- contem
- secondo la quale RA tota nella citata sentenza/ordinanza e CA, "pur se legati all'area di Cosa nostra" non ne ri sultavano membri e, tanto meno, di rilievo-M e del rigetto del la istanza di acquisiIOne delle 15 relaIOni di serviIO
•
che avrebbero consentito di documentare l'esito, pressochè
negativo dei pedinamenti, appostamenti nonchè delle riprese fotografiche effettuate in relaIOne alle indagini del c.d.
processo parallelo (rif.a motivi TO avv. to Mammana
-
-
lett.al) ed al 1° motivo avv. to Lo TI lett. a)
MOTIVO : violaIOne degli artt. 474 e 475/3° comma C.P.P.
violaIOne artt. 515 e 546/1° comma C.P.P. ; violaIOne artt.
524 • 546/2° comma C.P.P.
Ricollegandosi a quanto già accennato con il II° motivo, si
ફે
ક
ની 79/
deduce, innanzitutto, il mancato rispetto del principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento, attraverso una serie di rilievi ed argomentaIOni critiche che si ripor tano testualmente e che costituirebbero ad avviso della di fesa linee direttrici vincolanti per il giudice di rinvio.
In tale senso, si richiamano, da un lato, alcune specifiche espres sioni del "giudice di legittimità", e, dall'altro, quelle parti della decisione impugnata che tali linee non avrebbero segui to, con particolare riferimento:
al contenuto delle conversaIOni telefoniche in data 18
luglio 1983
- intercettate sull'utenza milanese di RO SA-
alle quali si è ritenuto di collegare la presentaIO vatore-
ne del fantomatico "LE/Pippo" al GH e l'esistenza dei rapporti anche con TO e CA (tel.ore 19.21' e
20.26');
(b) all'affermaIOne secondo la quale,in dibattimento, RA to e CA avevano finito per ammettere di avere avuto contat-
ti con tale "LE", riferendo peraltro la sua identità ad;
un camiciaio;
C) alla ricostruIOne degli avvenimenti verificatisi a Mila
no e dintorni nel periodo 16/21 luglio esposti da De CA,
a GH nella telefonata del 21 luglio e comprendenti anche i riferimenti alla partecipaIOne del La AS ed ai diversi momenti dell'intervento di questi- desunti, in particolare,
dall'intercettaIOne eseguita il 19 luglio 1983 alle ore 80/
19.02', nonchè da altre, sempre eseguite sulle utenze di TO
e di RO;
alle trattative dirette instaurate tra il "LE" ed il li-
banese il 26 luglio, con particolare riferimento alla ricerca di armi e di droga, da trasportare con 50/100 motoscafi d'alto bordo ed alla programmata estromissione del TO e dello
CA:fatti desunti dalle intercettaIOni in pari da ta immediatamente precedenti;
del alle divergenze circa la data primo "annuncio" dell'at tentato che, secondo la "relaIOne Cassarà", risalirebbe al 12
luglio e che i giudici di Catania hanno concretamente disatte so, sotto il profilo che il documento richiamato era stato re datto in un momento in cui il predetto funIOnario non aveva po tuto conoscere il contenuto delle intercettaIOni ed aveva comunque un quadro non completo della situaIOne;
f) alle deduIOni che sono state tratte in ordine all'accerta ta effettuaIOne di una telefonata di 25 scatti, pervenuta al bar "Strauss" di PA, per ricollegarla al colloquio che Ra
bito avrebbe avuto con CA il 28 luglio circa il contatto del "LE" oon AS e relativa informaIOne sul mutamen to del programma di attentato:il tutto, secondo.il racconto quest'ultimo.
Su tutte queste premesse e precisaIOni, la difesa deduce l'an pårenza della motivaIOne e l'inosservanza dei principi indica
ți dalla sentenza di annullamento, con puntuali riferimenti 81/
- con specifiche argomentaIOni cri che investono in pratica tiche-i punti ed i momenti di maggior spessore dell'intera vicenda secondo il seguente ordine: :
al GH aa) presentaIOne/del"LE alias PP", da parte del RA
.
/
to e dello CA o del solo CA a Milano il 18 lu
- -
i glio 1983;
ab) presenza in quei giorni in casa RO di "due IE":il figlio di OR e lo CA quale ospite;
ac) illogicità della presunIOne che comunque il "LE"
che chiedeva telefonicamente di "IE" in casa RO potes se identificarsi nel "LE/Pippo", in consideraIOne del ri lievo secondo il quale il predetto -nel corso della conversa
IOne telefonica intercettata (18 luglio)
- non aveva richie sto espressamente di TO;
ad) contrasto tra l'affermaIOne in base alla quale il "Miche
le" avrebbe esplicitato l'esistenza di un rapporto preferen ziale con lo CA e denunciato la non affidabilità
del TO, con il contenuto della telefonata intercorsa tra il libanese ed il dr. De CA (PP" presentatosi come man.
datario del TO).
ae) illogicità della valutaIOne attraverso cui si è preteso di ricavare elementi di prova in ordine all'attendibilità del le dichiaraIOni di GH, sottolineando l'iniziale mendacio di TO e di CA in ordine alla conoscenza del LE che - quali indiziati del delitto di strage avevano il di 82/
ritto di mentire e, addirittura, di non rispondere;
af) alle conseguenze che si è ritenuto di trarre dai riferi menti "al solito bar" ed" è lì al solito posto che mi aspet-
ta - rintracciabili nel contenuto nelle conversaIOni telefo niche intercettate il 18 luglio alle ore 19.21',20:26'● 21.38'-
dalle quali si è voluto trarre la conferma di una "consuetu dine di rapporti tra"LE"e OR Rossano, da un lato,
"
e "LE", nonchè TO e CA, dall'altro,
ag) all'assunto secondo il quale si è accettata la versione secondo cui CA avrebbe presentato, sin dall'origine,
allature approvata. quale mafioso gerarchicamente.il fantomatico "LE".
superiore, indicandolo con il falso nome di PP" : e ciò
nonostante l'innegabile esistenza di differenti dichiaraIO
ni rese dal GH nelle sede più diverse, arbitrariamente rimodellate dai giudici di Catania;
ah) alle contrastanti dichiaraIOni rese dal libanese dopo il suo arresto in ordine agli incontri ed ai collaqui che il medesimo avrebbe avuto con il "LE/Pippo" il 18 ed it
19 luglio, nonchè il successio giorno 26: con particolare ri ferimento, quanto all'ultimo contatto diretto, alla mancata con testuale comunicasione di tale fatto al dr. De CA, al nuo vo ruolo assunto dal medesimo e,infine, alla riferita inten
IOne di estromissione di "ZO e di IE", già in certo qual modo anticipata dal LE il 18 luglio (rif.telefonate Ra
bito/CA del 19 luglio, ore 19.02'; TO/GH ore 83/
22.01' dello stesso giorno;
GH/De CA, del 26,27,28 € 29
luglio, nonchè 1° agosto);B
ai) alla valorizzaIOne considerata irregolare ed arbitraria 1
per mancanza di riscontri e per contraddittorietà. della di
1
chiaraIOne resa da AS all'81 udienza di primo grado,
secondo la quale TO si sarebbe mostrato al corrente del cambiamento di programma relativo al progetto di strage-di cui alle confidenze ricevute dal "LE" il 26 luglio a dimostraIOne, quindi, secondo la valutaIOne fattane dai giu dici di Catania, della continuaIOne dei rapporti con il pre detto, nonostante la ventilata "estromissione".
La stessa censura viene poi formulata in ordine, sia alle mo
- secondo GH- avrebbero realmente de ter tivaIOni che minato TO e CA ad effettuare il viaggio in Calabria
del 1° Agosto (riscossione, dal RO, della somma di 25 milio ni per una fornitura di droga), sia al rifiuto della contraria tesi, esposta dai predetti, che indicava nell'intenIOne di acquistare del legname dal CC AN la causale, sempre ri badita,di tale viaggio (rif.a intercettaIOne su utenza RA
to, con richiesta, al figlio di questi, di fornire il n° telefo nico del AN);
al) alle numerose contradiIOni, al valore di mere concettu re ed alla generale inversimiglianza delle circostanze afferma te nella sentenza impugnata, per ciò che si riferisce in par ticolare ai rapporti che surebero intercorsi tra il "Miche 84/
le", da un lato" e TO/CA, dall'altro, nel periodo im mediatamente precedente e successivo al 26 luglio.
Al riguardo, si sottolineano le divergenze emergenti dalle va rie conversaIOni telefoniche intercettate (ore 16.23' € 18.
06 del 25 luglio- utenza bar CAtore 20 ed ore 21.48'
del 26 luglio) nonchè dalla stessa deposiIOne resa dal Gha
san in primo grado all'udienza del 16 aprile 1984.
Su quest'ultimo punto- relativo al colloquio che il libane se ha dichiarato di avere avuto con il TO il 28 di luglio ed al contenuto della telefonata che il medesimo avrebbe fat to allo CA, dopo essersi mostrato turbato delle novità
apprese dal GH e riferite al colloquio del giorno 26
con il "LE" la difesa mette in evidenza che, anche a voler prescindere dalla mancanza di prove circa l'effettiva esistenza del fantomatico "LE", non vi sarebbe alcun ri scontro obiettivo in ordine alla rispondenza tra il contenu to della telefonata in esame ed il racconto fattone dal liba nese;
am al contrasto tra quanto dichiarato dal GH-in occa sione delle "indagini parallele"-circa un incontro che lo stesso avrebbe avuto il giorno del suo arresto agosto)
con il LE all'Hotel Zagarella-e nel corso del quale gli sarebbe stata prospettata la possibilità di conoscere"perso ne di livello superiore"- e la negaIOne di aver rilasciato tali dichiaraIOni, ritenuta sostanzialmente rispondente a 85/
realtà da parte dei giudici di Catania, così come si è conclu so in altre occasioni relative a " momenti e fatti" ricolle gati al problema in esame ( rif. a deposiIOni di AS
ai Sost. Proc. Di Pisa e Consoli
- del 4 gennaio 1984; al del 5 aprile 1984; innanzi ai giudici di G.I. di PA
- Catania- il 2 marzo 1987, poste in relaIOne, poi, al contenu to della "relaIOne Cassarà", nonchè ad altre precedenti ver
-
sioni: 16 agosto e 28 settembre 1983 al P.M. di Caltanissetta).
Con specifico riferimento a detti contrasti, viene sottolinea ta la singolarità di una situaIOne in cui la Corte di Cata
nia ha sostanzialmente dato credito al GH, recepando"in to to" l'assunto del P.G. d'udienza, secondo il quale i magi strati di PA avrebbero frainteso le dichiaraIOni del libanese con conseguente inesatta verbalizzaIOne del suo racconto e,quanto al dr.Cassarà, che la di lui relaIOne,
anche perchè ricostruttiva di fatti esposti a voce, doveva considerarsi non probante e, quindi, non affidabile;
an) al difetto di motivaIOne ed alla violaIOne dell'art. 158 C.F.F., per quanto si riferisce
- anche in contrasto con l'esposiIOne dei fatti da parte del dr.Cassarà nella richia mata relaIOne all'affermaIOne "apodittica", espressa dal la Corte di Catania, secondo la quale dallo stesso tenore del la telefonata del 26 luglio tra GH ed il dr. De CA, si
trarrebbero elementi di riscontro circa la veridicità dei seguenti assunti: 1°) notizia dell'attentato, genericamente 86/
prearmunciata il 12 luglio;
2°) reperimento "medio tempore "di 2
fucili lanciagranate;
3°) comunicaIOne del cambiamento di programma il 26 luglio;
4°) indicaIOne dei nominativi di De
FR e di NE in via meramente esemplificativa
In relaIOne a tali specifici profili, si sottolinea la non accettabilità della tesi tendente a riempire le lacune o a giustificare le difformità, con ricorso a presunti fraintendi menti oa vuoti di memoria che
- ad avviso della difesa
-
comportebbero il disattendimento di un atto a fede privile giata,quale sarebbe in particolare la citata "relaIOne Cas
sarà", in assenza di una querela di falso;
ao) alla violaIOne dell'art.546 C.P.P.,con riferimento alla pieni efficacia probatoria attribuita alle "confidenze" fat te per telefono al dr.De CA dal GH, in contrasto con il principio fissato dalla Corte di CassaIOne con la sentenza di annullamento, secondo la quale occorreva valutare, prima, la attendibilità intrinseca di tali versioni e, successivamente quella estrinseca.
Al riguardo la difesa ha espresso le seguenti argomentaIOn
"ad adiuvandum" "nessuno ha mai messo in dubbio che il li banese al De CA abbia dato la notizia dell'attentato con armi pesanti il 13 luglio e la notizia dell'attentato a mez zo "autobomba" il 26 luglio;
si è rilevato, invece, che ha for ni to versioni contraddittorie sulla data nella quale avrebbe
'conosciuto la notizia dell'attentato a mezzo "autobomba" 87/
(cfr., testualmente, pag. 282 motivi ricorso avv. to Lo TI).
Su tale punto- già prospettato il giudice di rinvio avrebbe
-
liquidato la problematica, affermando che, comunque,nella"rela
IOne Cassarà "-pur volendola intendere come punto di riferi
.
1 mento non si accenna in modo specifico alle date;
ap) alla mancanza di qualsiasi obiettivo riscontro in ordine dei alla verifica / movimenti di GH, TO, CA e La
AS dal 25 luglio al 1° agosto (rif.pagg. 126/129 sentenza impugnata) e, infine, al difetto di qualsiasi valutaIOne cri tica circa le conclusioni prese dal G.I. di PA nella ci tata sentenza/ordinanza del 16 agosto 1986 che ha ritenuto frutto di invenIOne del libanese il c.d. "protagonismo di
PP/LE".
V° MOTIVO : Non identificabilità di LE e OR Gre
co nei "GR di LI" ; insussistenza di idonea causale.
I due profili formano oggetto di distinte, plurime osservazi ni, limitate peraltro- quanto a quello relativo alla insussi stenza di un'idonea causale al rilievo secondo cui questa,
-
del tutto generica ed affatto imponente, come ritenuto dai ciu dici di Catania, sarebbe basata esclusivamente sul richiamo a provvedimenti giudiziari emessi a carico dei fratelli Greoo
nel 1982/1983, sugli apprezzamenti dei maistrati inquirenti.
e,infine, sulle dichiaraIOni di MM TT.
Fiù dettagliate e specifiche le osservaIOni concernenti la c.d. "identificaIOne" degli attuali ricorrenti nei "GR 88/
di LI".
Le critiche investono:
(a) l'accoglimento, non idoneamente motivato, dell'assunto secon do il quale tale identificaIOne dovrebbe essere considerata certa, per effetto delle affermaIOni rese dal dr.De CA
consacrate nelle espressioni": sono loro tre e loro tre sol tanto" nonchè delle collimanti dichiaraIOni di AN Epa-
minonda (al G.I. di PA ed alla Corte di A.A. di Caltanis
setta) e di TT e NT (alla Corte A.A. di Catania).
Al riguardo, nel sottolineare che anche il dr. De CA aveva finito per riconoscere l'esistenza della"famiglia dei GR
di LI e di quella di OC (rif.depos.
del 12-3-1984, primo grado) si denuncia la violaIOne dello art.349 C.P.P. in quanto i giudici di Catania avrebbero con sentito al dr.De CA di esporre un apprezzamento soggettivo,
utilizzandolo, poi, nella sentenza.
Sempre sul punto in esame, la difesa fa presente che le affer
- per lo maIOni del De CA non sarebbero state condivise da altri funIOnari che puremeno nella loro integralità
-
sono stati escussi al riguardo ( Dr.D'Antona,ud. 11-4-1984,
Br.Cassarà,ud. 20 marzo 1984), nonchè dal rapporto della Que
stura di PA in data 31-1-1983 a suo tempo pure trasmes so e,in ogni caso, che vi sarebbe stata anche la violaIOne
dell'art.515 C.P.P. sotto il profilo che la Corte di Catania
quale giudice di appello -non aveva approfondi to, ignorando 89/
li,i rilievi ora esposti;
B
b) il difetto di motivaIOne in ordine ad alcune divergenze esistenti tra quanto riferito dal AS telefonicamente
-
al dr. La Corte ed al dr.Sabatino della Criminalpol di Roma
e quanto, invece, sottolineato dallo stesso libanese al dr.De
CA,lo stesso iorno 13 luglio.
Ai primi, infatti, non sarebbero stati indicati i nominativi dei mandanti dei programmati attentati, mentre al De CA, era stato chiarito che si trattava dei 3 "GR" LE, LV-
re e TO capo di tutti".
Da qui la tesi che il AS avrebbe inventato ogni cosa;
c) il rilievo ricalca quanto già sintetizzato ai punti c) e d) del 1° motivo;
(d) il travisamento di fatto e l'omesso esame di elementi de cisivi, per quanto si riferisce all'affermaIOne della Corte
di Catania secondo la quale MM TT avrebbe sostan zialmente confermato il 22 marzo 1987 il contenuto delle pre cedenti dichiaraIOni:e ciò, in contrasto con quanto invece risulterebbe dalle deposiIOni al G.
1. ed alla Corte di Assi
se di Flermo, con particolare riferimento ai contatti tenuti dallo stesso "negli anni 60" oon NN TIfiligro ed i suoi i li,alle funIOni i GR OR
- de tto Cicchi-
toddu alla morte di IE marchese ed alle vicende di Fie-
tro LA.
I rilievi che recedoro si 90/
delle c.d. "rivelaIOni" di TT orientate, ad avviso della difesa
- da "precise istruIOni ed informaIOni di igno ti gestori", concernenti il ruolo di PI GR (Scarpazzedda),
la morte di Stefano Bontade elemento scatenante della guer
-
ra di mafia e l'assunIOne dell'incarico di "capo della
Commissione" da parte di LE GR (intorno all'anno 1978),
ancorchè il vero "dominus" dovesse essere considerato il ci tato PI GR;
e) difetto di motivaIOne circa le contrastanti dichiaraIO
ni rese da OR NT alla Corte di Catania il 22
marzo 1987 -rispetto a quelle di TT, in relaIOne ai rapporti tra le "famiglie" dei GR "di LI" e quelli di "Croceverde/GI cui il NT sarebbe appartenuto
-
(rif.a NO BO) ed alla presunta riconciliaIOne che,
secondo la versione di TT, si sarebbe verificata tra il
1
1979 ed il 1980.
Su tali aspetti, vengono anche sottolineate ulteriori diver genze tra quanto dal medesimo NT esposto alla Corte di
Assise di Catania 22 marzo 1987 (accesso al fondo Favarella
esistenza ivi di un laboratorio di morfina"base") ed altre precedenti e/o successive (rif. PA, 19-3-1987);
f) ultimo rilievo è quello che concerne il travisamento del le dichiaraIOni rese da TT nei confronti di OR
GR, da parte della Corte di Catania,e che sarebbe espresso nel riportare- ignorando altre precisaIOni
- la seguente 91/
affermaIOne riferita allo stesso e riassumente il contenu
-
to essenziale della deposiIOne:" nel 1980 ho appreso da Mi
chele GR che suo fratello OR era "consigliere" de la "famiglia" di LI..... OR GR-inteso "il sena tore"- era quello che nell'organizzaIOne curava i rapporti politici e sociali della stessa (rif.sentenza impugnata, pagg.
153/154).
Con riferimento, poi, alla sentenza/ordinanza in data 8-11-1985
del G.I. di PA (pag. 5270), si deduce che la "notizia" re lativa al "ruolo di consigliere" di OR GR era sta ta "creata"
- nel senso di supposta o immaginata- dal pre
detto giudice istruttore.
14/b ) Motivi avv. to IU Mirabile.
1°) MOTIVO: violaIOne artt. 544 comma 5° e 546 comma 1°C.F.P.
La Corte di CassaIOne aveva sottolineato che il so lo limite imposto al giudice di rinvio era costituito dal ri spetto del principio di diritto stabilito in tema di valutaIO
ne della chiamata di correo (rif.pag.116 sent. Cass.):ciò, sulla premessa, peraltro, che era stata enunciata ed affermato anche l'integrale accoglimento di tutti i motivi di ricorso proposti dagli imputati.
Ma, sottolinea la difesa, ia Corte di Catania non si è attenu ta al proposito- peraltro enunciato - di rispettare il cita to principio ed ha sostanzialmente ricalcato le linee dei pre cedenti giudici di Caltanissetta, effettuando una pura e sempli 92/
ce verifica del grado di attendibilità del GH (violaIO
[ne dell'art. 544/5° C.P.P.) non compiendo, quindi, la richiesta delibaIOne della chiamata di correo (art. 546/1° C.P.P.)
Il giudice di rinvio, inoltre, è pervenuto ad affermare la re sponsabilità dei fratelli GR attraverso un processo logi ce deduttivo-induttivo sostanzialmente identico a quello cen surato in sede di legittimità .
Ed è pacifico in giurisprudenza, secondo la difesa, che il giu-
dice di rinvio è tenuto a giudicare sulla traccia non solo di diritto, ma anche di fatto, indicato dalla Corte di CassaIO-
ne.
11°)NOTIVO : mancanza e contraddittorietà della motivaIOne
(artt. 474/4° comma e 475/3° comma C.P.P.)..
Nel premettere che in tema di chiamata di correo esistono oscillaIOni giurisprudenziali, si fa riferimento espresso al c.d. indirizzo garantista, recepito dalla sentenza 3 giugno
1986 della 1ª Sez.penale della Corte suprema di CassaIOne,
le cui linee essenziali vengono così riassunte :
a) la chiamata di correo è una fonte di prova intrinsecamente equivoca:essa, pertanto, non può costituire prova piena, ma sem plice indiIO;
b) può assumere dignità di fonte legittima di prova, quando soccorrono elementi di convincimento idonei ad integrare la sua imperfetta capacità dimostrativa;
c.) questi elementi consistono in qualità intrinseche 93/
delle propalaIOni di accusa del coimputato ( spontaneità,
costanza, disinteresse, univocità e minuIOsità) ed in circo stanze di natura oggettiva ed estrinseca ( o esterna).
Il tutto, sulla base di una motivaIOne corretta, completa,
logica. T
Tali presupposti, ora, ad avviso della difesa non sussistereb T
bero, come difetterebbero anche i richiamati requisiti affer
☐
mati nella sentenza di annullamento;
di conseguenza vengono i
formulati i seguenti specifici rilievi: T aa travisamento di fatto per ciò che concerne la parte espo sitiva della decisione impugnata (pag.16) riproducente sostan zialmente la pag.15 della sentenza della Corte di Assise di
Appello di Cal tanissetta- annullata dalla CassaIOne :si شم
citano, infatti, dati non esatti in ordine al rapporto congiun to Pol.Stato/C.C. del 5 agosto 1983, avuto riguardo alla ciroo stanza secondo cui il.dr. De CA avrebbe ricevuto dal GH
anche la notizia dell'appartenenza di TO e di CA
all'associaIOne di tipo mafioso dei fratelli GR.
E ciò contrariamente a quanto precisato dal dr. De CA nel corso del dibattimento (riferimento, da parte del libanese, solo ai "Greco di Ciaculli" 13 luglio, sera) ed alle diver
-
se indicaIOni fornite dallo stesso GH al dr. La Corte
ed al dr.Sabatino);
ab) con riferimento al c.d. causale del delitto,i giudici di Catania (ofr. pag. 145 sent.imp.) hanno ripetuto l'errore 94/
commesso da quelli di Caltanissetta, consistente nell'indica re erroneamente che contro i fratelli GR era stato emesso.
dal dr.NI mandato di cattura in data 31-5-1983, per l'art. 75 legge n.685/1975, incluso successivamente nel"processo c.d.
dei 161" E invece,non v'è alcun mandato emesso dal dr.Chinni
ci nei confronti dei predetti e, inoltre, quello del 31 maggio.
1983 riguardava altri imputati del"processo c.d. dei 161";
nello stesso procedimento,i GR era destinatari di un ordi-
ne di cattura del P.M. di PA di data precedente, poi con validato,ma prima del 31 maggio 1983,con mandato di cattura del Con.Istr. Aggiunto dr. Motisi;
ac) extrapolaIOne di dati e riferimenti, attraverso un me to do immotivato delle varie scelte e valutaIOni : sintesi effettuata, poi, inserendo nel generale contesto "presunte nup ve e specifiche circostanze. Il tutto, in relaIOne alla indi caIOne dei "Creco" quali mandanti della strage.
La censura si riporta sostanzialmente nei dettagli a quanto già sottolineato nei motivi dell'avv. to Lo TI (III° e
Vo ed aa avv. Mammana per TO);
ad) la stessa "personificaIOne" dei fratelli GR di cui
-
al rapporto giudiziario in data 5 agosto 1983.- è frutto di un'evidente amalgama delle generiche dichiaraIOni di GH
alla visione della polizia sulla mafia palermitana e non risponde,
quindi, ad un preciso ed univoco atto di accusa nei confronti degli stessi. 05/
La prova di ciò ad avviso della difesa emergerebbe dal fatto che il libanese è stato ritenuto ancora credibile nono
-1
stante l'intervenuta assoluIOne di "TO GR" e che il problema sia stato affrontato e risolto dalla decisione impu gnata con chiare forzature, contro ogni logica elementare;
ae in ogni caso, anche a voler ammettere che GH si fos se sempre riferito agli attuali imputati, si trattava di no ţi-
zie acquisite " de relato", per riferimento fattone da TO,
con implicita conferma da parte di CA.
S'imponeva, di conseguenza, quella rigorosa verifica indicata dalla sentenza di annullamento;
(af) l'attendibilità del libanese, comunque, ha subito un ulte-
[riore discredito, sotto il profilo delle necessaria costanza e fermezza delle dichiaraIOni rilasciate nel corso del giu-
diIO di rinvio. AttestaIOne evidente, è data in proposito dalle lettere a carattere ricattatorio fatte pervenire al
Capo della Folizia, al Presidente del collegio giudicante,al dr. Fatare ed al F.C. di Catania nonchè dalla missiva del
30-1-1987 indirizzata al direttore della Casa circondariale di Termini Imerese : ocumenti contenenti richieste di trat tamento privilegiato, trasferimenti, pagamenti di arretrati.
e minacce,implicite,na chiarissime, di ritrattare le accuse.
Hella stessa linea,joi, vanno collocate le numerose lichiura
IOni di ritrattaIOne, in ordine alle quali si esplicitano due rilievi particolari. 96/
Il primo, si riferisce ai due interrogatori assunti dal G.I.
di Caltanissetta dr. Lo Curto in relaIOne ad una missiva del
GH datata 10-1-1987 che la Corte di Catania ha ritenuto di allegare agli atti, nonostante l'opposiIOne della difesa,
con ordinanza del 17-2-1987 (impugnata, uni tamente alla senten za..
Il secondo, invece, riguarda i provvedimenti con i quali la stessa Corte ha disposto in un primo tempo la sospensione del la discussione, per ascoltare il GH a seguito di nuove dichiaraIOni di ritrattaIOne, revocando poi immotivamente detta ordinanza. (rif.ord. 26-6-1987 impugnata e pagg.138
segg. sentenza Catania);
a fronte della situaIOne come sopra evidenziata, vi sono
Invece ad avviso della difesa- elementi certi di segno on posto: c.d. riscontri negativi sulla credibilità del libanese.
Essi sarebbero rappresentati:
1°) dalle informaIOni, affatto positive, fornite sul GH
dai vari funIOnari di polizia con i quali lo stesso era venu to ripetutamente a contatto (rif.Magg.CO udienza 23 marzo
1984; dr.La Corte - udienza 28 marzo 1984, f.48; dr.Sabatino
-
udienza 8 marzo 1984 ):udienza 21 marzo 1984; dr. De CA -
rispetto a tali riferimenti, ora, la sentenza impugnata avrebbe compiuto un'opera di "minimizzaIOne", arrivando anche ad espri mere delle "riserve" sull'alto Commissario De FR;
2°) dalle contraddiIOni in atti:sostanzialmente riproducenti 97/
le censure prospettate dall'avv. to Lo TI con il IV° moti vo, punti ai)/an)
3°) dall'incongruenza tra le sollecitaIOni ricevute dal dr.
De CA-nella telefonata delle ore 11 del 29 luglio-di racco gliere notizie in ordine all'attentato verificatosi quella mattina
- del quale il predetto aveva fornito l'informaIOne
al GH- e l'assenza di qualsiasi riferimento in tal sen so, come era desumibile dal testo della conversaIOne telefo nica intercettata tra GH (da Milano) e TO (a Paler
mo) alle ore 13.24' dello stesso giorno.
Tali elementi, ora, avvalorerebbero i sospetti sull'ambiguo comportamento del libanese, sui reali motivi dei suoi ripe tu ti spostamenti, dando una qualche concretezza al dubbio che lo stesso temesse di essere arrestato, così come pare adombra re anche la sentenza/ordinanza di rinvio a giudiIO del pro cesso
contro
AB ZI IF + 91 (rif.a pagg.740 segg.);
ah) il profilo riproduce le censure ed i rilievi già sottoli neati rel III° motivo dell'avv. to Mammana (per TO) ai punti bb/dd;
ai la tesi dell'identificaIOne di LE e OR Gre-
co quali appartenenti alla "famiglia" dei"GR di LI"
già oggetto di precedenti rilievi (cfr.V° motivo avr. to
Lo Fresti e 2° motivo av. to Mirabile, junto ad ) viene ulteriormente contestata con riferimento a piante topografi che, dati anagrafici ed altro, sotto il roilo che Croce Verde 98/
GI e LI sono quartieri periferici di PA,
contigui, ma ben distinti tra di loro.
L'appartenenza degli attuali imputati alla "famiglia" di
- come ritenu CroceVerde-GI e non a quella di LI
to erroneamente dai giudici di Catania sarebbe suffragata da atti e dichiaraIOni in parte già richiamati (rif. inoltre,
dep. Questore D'Antona e commissario Cassarà; rapporto dei"161";
rapporto/segnalaIOne del Questore di PA al P.M.,in da ta 31 gennaio 1983, inviata ai fini dell'applicaIOne di una eventuale misura di prevenIOne nei confronti dei fratelli
GR);
al) l'inesistenza di un'adeguata causale già rappresenta ta
- troverebbe ulteriore con nel precedente II° motivo, punto ab
-
forto nel rilievo secondo cui, all'atto della consumaIOne del la strage, LE GR era già latitante da tempo e nei supi confronti erano stati già proposti ww e in parte realizzati w i richiamati provvedimenti di prevenIOne, personali e patri moniali (sequestro cautelativo dei beni disposti dal P.M.),
così come era stata già sollecitata la restituIOne del li i bretto di Risparmio esistente presso la Cassa R. di PA
con istanza presentata a nome di LE GR in data 30-6-
1983: su tale richiesta, peraltro,il cons.NI non aveva:
ancora provveduto;
am) difetto di motivaIOne in ordine al chiesto approfondi_
mento delle dichiaraIOni rese dall'on. Aldo Rizzo circa un 99/
possibile collegamento della strage con indagini che il dr.
T NI stava compiendo nei confronti dei"cugini"NO ed GN
IO VO ";
an) incongruenza delle c.d. rivelaIOni del "pentito" AN
ON aventi come destinatari i GR quali mandanti dị
e di"costituIOne", poi,un "ordine di esecuIOne"- prima
-
nei confronti di NA La AS, siccome sospettato di es sere un delatore (rif. a motivi Avv. Lo TI
- punto c,1°
motivo).
Sui citati elementi, non sarebbe stato dato, nè fatto, alcun ri scontro;
ao) utilizzaIOne irregolare delle deposiIOni rese da Buscette
e da NT nel maxi processo (
contro
BA NN +706)
ed acquisite agli atti ai sensi dell'art. 144 bis C.P.P.
che avrebbero dovuto essere valutate, così come quelle racoo1
te direttamente dalla Corte di Catania in America, in aderen za ai principi espressi con la sentenza di annullamento in tema di chiamata di correo in senso proprio:il tutto, essendo certa l'ammissione della loro responsabilità in ordine al de litto di associaIOne a delinquere e, conseguentemente, anche la loro qualità di coimputati in processi connessi
•
Sulle specifiche posiIOni assunte dai predetti, si denuncia
-
no i contrasti quanto a NT tra le affermaIOni fat te al maxi processo ed in America e quelle risultanti dallo interrogatorio reso innanzi ai giudici della V^ Zez.Fenale 100/
del Tribunale di Roma nel procedimento
contro
ME e altri (numero componenti "commissione" mancata indicaIO
ne, tra i predetti, di LE GR); quanto a TT, poi,
si richiamano gli stessi rilievi già specificamente esplici tati nel V° motivo dell'avv. to Lo TI e contraddistinti dai punti d), e) ed f).
Sugli elementi ora sottolineati la sentenza impugnata non avrebbe approfondito alcun esame, incorrendo in tal modo in una "oolpa gravissima".
14/c) Motivi avv. to NC IN
I°MOTIVO : violaIOne artt. 148/comma 3°,475/comma 3°,524/
comma 1° C.P.P. in relaz.all'art. 111 Cost.
(a) si sottolineano le contraddiIOni emergenti dalle varie dichiaraIOni rese da GH in ondine alla circostanza se condo cui il viaggio dal medesimo fatto a PA dall'8 al
12 luglio 1983 sarebbe avvenuto su invito del TO e,per quanto riferito all'udienza del 19 aprile 1984, avrebbe co stituito anche la prima occasione del libanese di "discesa '11
nell'isola.
Al riguardo, si richiamano espressamente la deposiIOne del magg.re LI in data 23-3-1984 (udienza, 1° grado) e la nota di serviIO trasmessa dal medesimo al magg.re CO (Pa
lermo) il 22 giugno 1983, nalle quali risulta accertato che
GH ebbe a telefonare al LI in quest'ultima data,
comunicando di trovarsi in Sicilia e di avere avuto contatti t 101/
con appartenenti a gruppi "mafiosi".
Agli atti si rinvengono poi copie di due biglietti di viaggio in aereo Falermo/Milano (15 maggio 1983) e Ginevra/PA
(27 giugno 1983) intestati a FF Bernard, nome spesso usa to pacificamente dal libanese.
Gli elementi ora indicati starebbero a provare l'assoluta non affidabilità del GH contrastata anche da quanto riferi to dal dr. La Corte (Criminalpol/Roma) all'udienza del 23 mar-
zo 1984, in ordine alla cessaIOne di ogni rapporto di colla boraIOne sino al 13 luglio
-- - a seguito della comunicaIOne
'avvenuta spediIOne nei di lui confronti di un mandato dell'
di cattura ed il conseguente rifiuto- da parte del GH
di raccogliere l'invito di costituirsi.
a/1) sullo stesso punto si deduce poi che la Corte di Catania
ha omesso qualsiasi serio esame circa altre discrepanze, come quella concernente la mancanza di qualsiasi comunicaIOne al P
dr. La Corte dei contatti avuti a PA con TO e PI
si tra 1'8 ed il 12 luglio
- che avrebbe avvalorato la tesi di una "discesa" del GH motivata da un esplicito incari co ricevuto in tal senso dal predetto funIOnario- e quella relativa alle dichiaraIOni rese dalla teste ER, gestore dell'Hotel Conchiglia d'Oro, aventi ad oggetto la pretesa iden-
tificazione del TO, da un lato,ed il mancato riconoscimen to, invece, del AS.
Altre osservaIOni ri moncono quanto cià esposto i punti an 102/
ap) dei motivi presentati dall'avv. Mammana per TO;
II°MOTIVO: violaIOne artt. 148/comma 3°,474 € 475/ccomma 3°
C.P.P. in relaIOne all'art. 111 Cost.
La censura si articola in due distinti profili che si riferi scono in modo particolare agli avvenimenti del 12/13 luglio,
da te nelle quali GH avrebbe ricevuto da TO le confi denze circa l'intenIOne dei fratelli GR già programma ta di attuare una serie di attentati e circa il riferimen
-
to specifico alla notizia, apparsa su di un quotidiano locale e contestualmente commentata, concernente l'emissione dei man dati di cattura nei confronti degli attuali imputati
- e di altri quali mandanti del delitto LL CH.
Su quest'ultimo aspetto, si richiamano sostanzialmente gli stessi rilievi già formulati dalla difesa di TO (avv. to
Mammana, punti am,ao,aq) e dall'avv. to Lo TI (III° moti vo, punto ff), osservandosi che le spiegaIOni accettate dai giudici di Catania in ordine alle varie contraddiIOni- e cioè che le stesse sarebbero riferibili a mera confusione del GH- non appaiono giustificate, attesa la spontanei tà delle sue dichiaraIOni in tutte le occasioni.
Sul primo profilo,a carattere più generale, si sostiene che la narraIOne sopra riportata in sintesi sarebbe frutto di un'invenIOne del libanese e di un inammissibile difetto di valutaIOne critica da parte della Corte di Catania ohe,ri portando di peso nella propria decisione le argomentaIOni 103/
concernenti la pretese rivelaIOne di TO al GH (rif.
pag.97 sent.imp.) - e ciò al fine di confermare la responda bilità dei fratelli GR
- avrebbe posto in essere una vera e propria "sfida" alla I^ SeIOne penale della Suprema Corte
di CassaIOne, posto che si era ritenuto di trarre elementi di riscontro da dati giudicati inidonei da parte del giudi ce di legittimità e,in quanto tali, determinanti il disposto annullamento.
III° MOTIVO : violaIOne artt. 148/comma 3°,474,475/comma 39
C.F.F. in rel.all'art. 111 CostituIOne.
Si ripropongono, senza sostanziali innovaIOni,i rilievi già
formulati da precedenti difensori sul metodo adoperato dalla sentenza impugnata nel pervenire alla decisione ( c.d.extra polaIOne di elementi e loro adattamento casuale ), nonchè
sul ruolo del fantomatico "LE" e sul delicato tema del reperimento delle armi (rif. avv.Mammana, punto aa;
avv. to Mi
rabile, punto ac;
avv. to Lo TI, III° e V° motivo- quan to
alle extrapolaIOni;
rif. avv. to Mammana, punto aq;
avv. to Lo
TI, punto d del IV° motivo - quanto al "ruolo di LE";
rif. avv. to Mammana, punti al ed ar quanto al tema del re perimento delle armi).
IV° MOTIVO : violaIOne artt. 148/comma 3°,474,475/comma 3°,
524/comma 3° C.P.F. in rel.all'art.lll CostituIOne. Si rinnovano i rilievi già prospettati nel IV° motivo dell'avv. to Lo Fresti (punti an ed ao) con particolare rife 104/
rimento al contestato colloquio tra PP/LE" ed il
GH-di cui alla telefonata tra il libanese ed il dr.De.
CA del 26 luglio 1983ore 20-nonchè agli spostamenti dei va ri personaggi nella stessa data ed alla "contraddittorie tà
del contenuto della conversaIOne telefonica in pari data
(ore 21.48') tra GH e TO
V° MOTIVO: violaIOne artt. 148/comma 3°,474,475 comma 3° el
524 n.1 e n.3 C.P.P. in rel.all'art.lll CostituIOne.
Con una serie di argomentaIOni articolate si ribadiscono le censure già ripetutamente espresse per quanto concerne la pretesa di rinvenire elementi probatori a carico degli impu tati, de sumendoli dalle dichiaraIOni "de relato" del libane di TT, di NT e di Epase, da quelle- contestate-
minonda,nonchè dall'esistenza di"un'imponente causale".
Si richiamano anche le dichiaraIOni rese dal dr. LO Bor
sellino circa le pesanti pressioni esercitata dalla D.C. pa
- che si sentiva perseguitata dal non tollerato ri lermitana gore del dr. NI
- nonchè quelle dell'on. Aldo Rizzo,già
citate, osservandosi al riguardo che sulla stessa base si sa MINDrebbero potute condannare in via alternativa tutte le
-
persone indicate quali componenti la "presunta commissione".
della "mafia".
Con particolare riferimento a quanto già esplicitato dall'avv.
- punti d, e, f ) in tema di addebi to Lo TI (motivo vo tabilità ai fratelli GR della strage oggetto del presente 105/
esame, si deduce ancora che il "teorema" accettato, secondo il quale "nessun omicidio eccellente" avrebbe potuto essere eseguito senza l'approvaIOne della Commissione e, quindi,
dei GR è smentito non solo dalle contrastanti dichiara
IOni rese dai personaggi citati, in epoche diverse ed innan zi a giudici diversi, ma dalla constataIOne che, nella real tà, numerosi omicidi risultano essere stati compiuti senza il richiamato consenso (col. SS, Reina, comm. Giuliano,
Terranova, Mattarella, cap. Basile, Costa e quello dello stesso IU Di IN).
- indicato, sì, Circa il "ruolo" assunto da OR GR
quale "uomo d'onore", ma interessato solo "alla politica"
si deduce l'irrilevanza dell'elemento probatorio che si vor-
f rebbe desumere dal reperimento dell'assegno a sua firma di lire 28 milioni, emesso per dirimere la vertenza sorta tra
RI RG e NC -cognato del TO.
VI˚MOTIVO : Sulla credibilità del GH
Si ripetono-riassumendole
- le censure già prospettate in precedenza su tale specifico profilo, con particolare ri-
ferimento alla parziale utilizzaIOne delle dichiaraIOni
dei funIOnari di polizia, alle osservaIOni contenute nel-
la sentenza/ordinanza del maxi processo bis (rif. pagg. 699/
700 e 711/712) nonchè al mancato rigoroso esame di tutte le risultanze processuali, pur sollecitato dalla sentenza di annullamento (rif. pag. 98 sent. Cass.). 106/
La difesa conclude infine affermando che non vi sarebbero i fatti nuovi, eccettuata la sintomatica serie di ritrattaIO-
ni.
Il procedimento è stato assegnato alle SeIOni Unite Penali
a seguito di richiesta del Procuratore generale della Repub
blica formulata ai sensi dell'art. 534 comma 3° C.P.P.
-
attesa la speciale importanza delle questioni proposte con i ricorsi.
***** *********
*********
CASSAZIONE
A M E R P
੪੦੭ U S
S S A C
C
A
P
U
S 107 MOTIVI DE DECISIONE
Sul mancato rispetto dei principi di diritto afferma-
ti con la sentenza di annullamento. (ViolaIOne dell'art. 546
C.P.P.).
a) Osserva il Collegio che preliminare ad ogni altro è
| l'esame dei motivi di ricorso con i quali si deduce, da un la to, che il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto ai prin-
cipi di diritto enunciati con la sentenza di annullamento in data 3/6/1986 e, dall'altro, che il vincolo derivante da tale decisione, dovrebbe intendersi esteso ai presupposti in fatto del principio affermato (e, addirittura, alle linee direttrici che si assumono espresse in motivaIOne dal giudice di annulla
I mento in ordine alla personalità dei soggetti e alla maggiore o minore incidenza probatoria di determinati elementi).
Su tale profilo la giurisprudenza di legittimità non appa re orientata in modo univoco, poichè accanto all'indirizzo espresso dalla grande maggioranza delle decisioni, secondo il quale al giudice di rinvio è riconosciuta la più ampia autono mia ai fini della formaIOne del proprio convincimento, con il conseguente solo divieto di ripetere i vizi di motivaIOne
denunciati con la pronuncia annullata (cfr. Sez.5a 18/4/1978
n. 4546, Errante;
Sez. 4a 22/10/1980 n. 10792, Malducci%; Sez.
6a 6/2/1981 n. 776, Revel;
Sez. 6a 17/4/1984 n. 3522, Ferri;
Sez. 2a 5/7/1985 n. 6702, Pelos;
Sez. 4a 26/3/1986, n. 2476,
Barbagallo) esiste un orientamento minoritario, secondo cui 108
egli è tenuto a giudicare anche sulle "tracce di fatto" indi-
1 cate dalla Corte di CassaIOne, poichè il suo obbligo di uniformarsi alla decisione implicherebbe l'intangibilità degli elementi di fatto che costituiscono il presupposto della pro-
nuncia di annullamento (cfr. Sez. 3a 10/3/1978 n. 2616, Ravaz
zani; Sez. Ia 6/6/1985 n. 5593 e Sez. Ia 4/4/1987 n. 4194, Fre
da).
La speciale importanza delle questioni proposte ha deter-
minato l'assegnaIOne del procedimento a queste SeIOni unite,
derivando oltre tutto dalla soluIOne del contrasto l'esat ta identificaIOne dei principi di diritto affermati nel caso concreto e, di conseguenza, il limite stesso dei vincoli posti al giudice di rinvio, con particolare riferimento ad alcune valutaIOni contenute nella sentenza di annullamento costituen ti ad avviso dei ricorrenti
-esse stesse proposiIOni vin colanti..
b) Ritiene il Collegio che deve essere confermato l'orien tamento espresso dalla maggioranza delle decisioni citate, in quanto il solo aderente alla lettera delle legge ed alla pecu liari funIOni che l'ordinamento giuridico demanda alla Corte
di CassaIOne quale giudica esclusivo di legittimità.
Sgombrando il campo dalla diversa prospettiva in cui la questione si può presentare nell'ipotesi particolare dell'an nullamento parziale posto che, in tale caso, le implicaIO
ni tutte di cui trattasi derivano non tanto dal principio di diritto in sé considerato, con riferimento ai presupposti di 109
fatto ed alle valutaIOni agli stessi complementari, quanto dall'autorità del giudicato che si forma in ordine alle parti
- ogni tentativo di interpretare estensivamente, nei decise sensi sopradetti, la pronuncia di annullamento, così come vor rebbero i ricorrenti, trova il suo ostacolo proprio nel teno-
re letterale dello stesso art. 546 C.P.P..
Questo, infatti, dispone che il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza della Corte di CassaIOne "per ciò
che concerne ogni questione di diritto" decisa, con la conse guenza che, al di là dei principi di diritto fissati, nessun limite si può considerare imposto dalla pronuncia. Nessun vin colo poteva pertanto derivare alla Corte di Catania dalle af-
fermaIOni e valutaIOni contenute in particolare nelle pagg.
100/102, 106/107 e 114 della sentenza di annullamento, contra riamente a quanto assunto dalla difesa dei ricorrenti.
In proposito il Collegio ritiene di dover sottolineare che la soluIOne affermata trova riscontro anche nell'ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinario collegato alle que-
stioni di costituIOnalità dell'art. 546 C.P.P., con particola re riferimento al profilo, dedotto innanzi alla Corte Costitu
IOnale, di un contrasto di tale norma con il precetto sanci-
to dagli artt. 101 e 107 Cost. (cfr. sentenza 2 aprile 1970
n. 50).
E' stato messo in evidenza, infatti, che l'art. 546 non 110 viola le norme costituIOnali citate, anche perchè il vincolo nascente dal "dictum" della CassaIOne, nell'ipotesi delle sentenze di annullamento, non comporta un accertamento di fat to o l'attribuIOne di un bene o la definiIOne di una deter-
minata situaIOne o rapporto. Si pone invece quale enunciaIO
ne di un principio di diritto, proiettata inequivocamente in direIOne del successivo giudiIO di merito, per effetto del-
la quale il giudice di rinvio non si trova di fronte a fatti o a situaIOni di cui gli sia interdetto l'accertamento, na al criterio cui deve commisurare il fatto, nel senso che la qualificaIOne della situaIOne dedotta nello specifico pro-
cedimento "deve essere letta" quale enunciaIOne per lui vin colante ed equiparabile ad una vera e propria "lex specialis",
c) Nel caso di specie, in cui l'annullamento della senten za di merito è stato totale, la pronuncia è stata emessa per difetto, illogicità e contraddittorietà della motivaIOne sul punto concernente la valutaIOne delle dichiaraIOni accusato.
rie prese in esame dai primi giudici di appello. Il principio.
di diritto che la Corte di Catania aveva l'obbligo di osserva re era, innanzitutto, quello che le dichiaraIOni di GH
sia riferite al momento cronologico antecedente alla consu maIOne del reato di strage, sia successive costituivano
"dichiaraIOni di un coimputato, per l'esattezza, di un confi dente di polizia.... che aveva poi assunto la qualifica di imputato in conseguenza del suo arresto avvenuto il 3 agosto 111 1983".
Alla stessa stregua, poi, andavano valutate le "rivelaIO
ni" fatte al medesimo GH da TO e da CA secon do l'assunto che esse rappresentavano, da un lato, "confessio ni di coimputati e ciò in relaIOne al fatto proprio
- e,
dall'altro, "chiamate di correo" in senso stretto, per quanto.
si riferiva invece alle acque mosse nei confronti dei fratelli
GR, indicati quali programmatori e mandanti della strage.
(cfr. sentenza di annullamento, pagg. 86, 105/106, 112/113).
In tal senso, pertanto, i vincoli posti dalla sentenza di an-
nullamento andavano e vanno esattamate individuati
-a dif ferenza di quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti in rapporto all'enunciaIOne fatta nella parte finale della moti vaIOne, nella quale si afferma l'inesistenza di qualsiasi li mite metodologico per il giudice di rinvio e l'applicabilità
- se del caso del solo limite costituito dal principio riba dito in tema di valutaIOne della chiamata di correo.
d) Ciò precisato, va messo in evidenza, peraltro, che la sentenza di annullamento ha affrontato il profilo concernente l'individuaIOne della qualità nella quale il GH aveva reso le dichiaraIOni e, conseguentemente, quello della loro valutaIOne, avuto riguardo al momento processuale nel quale le stesse erano state assunte.
E ciò esattamente, rappresentando tale aspetto il punto essenziale sottoposto al suo esame ed il puntuale oggetto, 112 quindi, della delibaIOne di legittimità.
Devono però rilevare queste SeIOni unite che nei confron ti del GH è poi divenuta irrevocabile sin dalla data
del 18/6/1985- la sentenza della Corte di Assise di Appello
di Caltanissetta con la quale era stato rigettata l'impugna
IOne a suo tempo proposta dal P.M. avverso la decisione di primo grado che aveva assolto il predetto da tutti i reati ascritti con la formula "per non aver commesso il fatto". La
Corte di Catania si è conseguentemente trovata di fronte alla realtà di un'intervenuta assoluIOne e, nello stesso tempo,
alla necessità di dover risentire il GH che, "medio tem pore", e per effetto della sentenza/ordinanza dell'Ufficio
istruIOne di PA in data 16/8/1986, era stato rinviato a giudiIO insieme a TO e CA- nonchè ad altri-
per rispondere del delitto di cui all'art. 75 legge n. 685/1975
proprio in relaIOne a quei traffici di sostanze stupefacen-
ti per i quali erano iniziate le indagini parallele sin dalla primavera del 1983.
Il giudice di rinvio ha ritenuto di risolvere le opposte tesi sostenute dalla difesa degli imputati e delle parti ci-
vili deliberando di assumere le dichiaraIOni del libanese ai sensi dell'art. 348 bis C.P.P. (ordinanza dibattimentale del 12/2/1987), dopo avere materialmente acquisito copia del la citata sentenza/ordinanza.
E tale decisione è stata esatta, attesa la coesistenza delle due posiIOni, di denunciante, quanto al processo in 113
esame, e di coimputato, invece, seppur solo con TO e Scar
pisi, per ciò che concerne il processo "parallelo".
Deve cioè darsi atto, anche per i riflessi che ne deriva-
no in termini di attendibilità del libanese per effetto della riconosciuta e definitiva sua assoluta estraneità ai fatti di causa conseguente al già richiamato consolidarsi della sen tenza di assoluIOne emessa dalla Corte di Caltanissetta-
che la situaIOne di fatto che si è presentata al giudice di rinvio era diversa da quella considerata da questa Corte con la decisione del 3 giugno 1986, con i conseguenziali riflessi in ordine alla formaIOne del libero convincimento del giudi-
ce di merito. Anche se, da un lato, il GH restava un corà reo-seppure in un ambito del tutto diverso ed in relaIOne,
poi, ai soli TO e CA, e dall'altro, le dichiaraIO
ni attribuite a questi ultimi, in conformità al principio di diritto più volte richiamate, dovevano essere valutate alla stregua di "confessioni"
-per ciò che si riferiva all':
sione della propria responsabilità, siccome narrato dal libane se, e, quali "chiamate di correo in senso proprio" per quanto si riferiva, invece, alle accuse mosse nei confronti dei fra concellarious approvata telli GR, con possibili riflessi su tale punto
- Hell sia sul procedimento in esame, che su quello connesso
("maxi bis").
e) In tale quadro, ora, il principio affermato, nelle sue 114 diverse prospettaIOni quanto ai singoli soggetti cui si rife riva, restava valido: in particolare, quanto alla necessità
di sottoporre comunque a puntuale verifica la veridicità del l'assunto accusatorio, sotto entrambi i profili dell'attendi bilità intrinseca e di quella estrinseca di tutte le dichia-
raIOni.
Restava in sostanza confermato che il giudice di rinvio,
nel presupposto della qualità di coimputato di GH e, per quanto di ragione, seppure in limiti diversi, di TO e di
CA, detta qualità presupponendo, doveva rivalutare le dichiaraIOni rese dai predetti, nonchè quelle ancora da ren dere, avendo presente che l'efficacia probante delle varie chiamate in correità doveva essere tratta, da un lato, dalla fermezza, costanza, specificità e coerenza logica delle dichia razioni e, dall'altro, dalla loro integraIOne con riscontri esterni e in quanto tali oggettivi.
Tale, infatti, è indiscutibilmente il contenuto della de cisione di annullamento che ha affermato il principio di di-
ritto più volte richiamato dopo avere sottolineato i vizi di motivaIOne rilevati nella sentenza a suo tempo emessa dalla
Corte di Assise di appello di Caltanissetta, con particolare riferimento alla pluralità nonchè contraddittorietà delle di-
chiaraIOni del GH e all'omessa indicaIOne di quelle,
fra esse, che si intendevano prescelte (cfr.sentenza di annul lamento pagg. 111/115). L'affermaIOne del principio, pertanto, non poteva certa 115
- come preteso dalla difesa quasi che mente essere letta integrasse una modificaIOne del regime probatorio vigente,
improntato al libero convincimento del giudice ed al supera-,
mento di qualsiasi sistema di prove legali (art. 308 C.P.P.),
ma andava e va interpretata quale conferma dello stesso regi-
me nella linea della giurisprudenza di questa Corte, che
al di là della distinIOne di dubbio valore pratico tra indi nell'affermare l'inesistenza di una scala privizio e prova,
legiata di valori probatori, è decisamente incentrata sul principio secondo cui alla più ampia libertà di valutaIOne riconosciuta dall'ordinamento al giudice di meri-
to, corrisponde soltanto l'obbligo diuna motivaIOne puntua- le ed esauriente. E ciò, in tema di chiamata di correo, com porta la necessità di un controllo tanto più scrupoloso, quan to meno tranquillante.e sicuro appaia il contenuto delle di-
chiaraIOni accusatorie sotto il profilo della loro attendi-
bilità, nel rispetto, appunto, sia del principio del libero convincimento dal giudice, che di quell'ineludibile obbligo di motivaIOne, costituente il punto di riferimento rispetto al quale va esercitato il sindacato di legittimità.
Tali principi, d'altra parte, sono stati riaffermati an che recentemente da questa Corte, superando gli sporadici dis sensi espressi dall'orientamento minoritario al quale si rife scono in modo specifico i ricorrenti (Sez. Ia 12/6/1987 n. 116 7370, Adamoli;
Sez. Ia 10/8/1987 n. 8944, Alunni;
Sez. Ia
20/8/1987 n. 9159, Ruga). va ricordato g) Tanto premesso/- con riferimento al sopra ribadito principio secondo il quale la vincolatività delle enunciaIO
nė di diritto affermate con la sentenza di annullamento può
trovare un limite oggettivo nel fatto che risultano modificati
-gli elementi sottoposti al nuovo giudiIO che nel caso di
specie, il "devolutum" era già mutato per effetto del passag gio in giudicato della sentenza di assoluIOne con formula piena nei confronti di GH in ordine a tutti i reati per i quali era stato citato a giudiIO in concorso con gli attua li ricorrenti: fatto, come si è sottolineato, non apprezzato nella sentenza di annullamento e non apprezzabile in detta fase se non in una proieIOne futura ma comunque obiettivo e rilevante, comportando esso la possibilità prima inesisten te di valutare in modo diverso le dichiaraIOni del libane
-
se per quanto concerneva il giudiIO sull'attendibilità in.
trinseca dello stesso (nel senso più specifico di "attendibi lità soggettiva" cfr. Sez. 2a 20/2/1987 n. 2329, Mula),
-
potendo trarre ovviamente il giudice di merito elementi di convincimento dall'accertata e provata estraneità dello stes so dal coinvolgimento diretto nei fatti oggetto del presente processo.
A tale qualificante profilo, si è aggiunta l'acquisiIO
ne di nuovi elementi probatori desunti dall'allegaIOne di numerosi atti di altri procedimenti, l'assunIOne di nuove 117
deposiIOni e/o dichiaraIOni (di GH, di TO, di Scar
pisi, di La AS, di LE GR, di NC, di RI),
il confronto tra GH e la AS e, infine, lo svolgimen to di altre indagini (quelle patrimoniali su TO e PI
si).
Sulla base delle osservaIOni che precedono si deve per tanto concludere che nella decisione impugnata non è indivi-
duabile alcuna violaIOne dell'art. 546 C.P.P, nel senso in-
dicato dalle plurime censure mosse dalla difesa dei ricorren-
ti.
B):Esame delle censure mosse in ordine alle ordinanze impugnate.
Come si è precisato in premessa, la difesa dei fratelli
LE e OR GR (avv.to Lo TI) ha impugnato,
in una alla sentenza, anche cinque ordinanze dibattimentali con le quali erano state rigettate varie istanze prospettate nel corso del giudiIO di rinvio.
Tutte le censure, come appresso si chiarirà, sono infon-
date.
a) ordinanza 26/11/1986: impugnata nella parte in cui è
stata rigettata l'istanza di acquisiIOne di alcuni atti rela tivi al procedimento connesso, indicato come "maxi bis", ed in particolare di 15 relaIOni di serviIO prodotte dalla di fesa in copia fotostatica non autenticata. 118 Al riguardo va precisato che la Corte di Catania, oltre ad addurre che il rigetto era da porsi in relaIOne al fatto che la richiesta si riferiva ad atti esibiti in forma irritua le, ha motivato nel senso di riservarsi comunque di riprende re in esame la questione inuun momento successivo. Tanto pre messo, deve sottolinearsi il difetto di un concreto interesse alla censura
- come è dimostrato, del resto, dalla circostan za che la richiesta non è stata più reiterata, neppure sotto la forma di una sollecitaIOne a sciogliere la riserva- per l'evidente ragione che l'acquisiIOne di copia integrale del la sentenza/ordinanza in data 16/8/1986 ("maxi bis" o "proces so parallelo"), ricomprensiva di ampi e dettagliati riferimen ti dei risultati delle indagini cui le predette relaIOni di serviIO si riferivano (cfr. Vol. 3°, pagg. 639/645), ha di fatto consentito la conoscenza e la possibile utilizzaIOne
delle circostanze che si intendevano sottoporre all'attenIO
ne ed alla valutaIOne del giudice di merito.
b) ordinanza 9/3/1987: i rilievi formulati dalla difesa si riferiscono ad una pluralità di profili che occorre innan zitutto esplicitare:
b/1; mancata acquisiIOne del processo verbale di arresto di La AS NA (avvenuto a seguito di mandato di cattu ra del G.I. di PA in data. 24/12/1983, eseguito in Milano.
il 28/12/1983) dal quale si sarebbe dovuto desumere la falsi-
tà delle dichiaraIOni rese da AN ON al predetto - 119 istruttore circa l'esistenza di un progetto dei fratelli
GR di far uccidere, prima, e di far costituire, dopo, il
La AS (costituIOne che doveva servire a smentire di per sona le dichiaraIOni accusatorie del libanese);
b/ reieIOne delle istanze volte ad ottenere l'acquisi
IOne dei processi verbali di interrogatorio di FR
SP e, inoltre, anche la di lui assunIOne diretta qua le teste, richieste entrambe tendenti a provare
- secondo l'assunto della difesa che il "grande capo della mafia
-
era IO IC;
b/3: reieIOne della richiesta di acquisiIOne dei verba li di interrogatorio resi da AN ON a Milano il
27/11 ed il 3/12/1984, dai quali emergerebbe l'odio nutrito dal predetto nei confronti di UN OR (detto TU
Buatta), circostanza, questa, che contrasterebbe con la possi bilità di uno scambio di confidenze tra gli stessi.
B/4: rigetto implicito della chibstataudiIOne dei testi
AS LL e UN OR, ripetutamente solleci-
tata.
Osserva ora il Collegio che tutti i rilievi formulati appaiono infondati, posto che il giudice di merito ha suffi-
cientemente motivato su ciascuno dei punti indicati, a volte ma, in ogni caso, chiaramente in modo estremamente succinto,
e puntualmente.
La Corte di Catania ha osservato infatti che la quasi to 120
-talità delle richieste ad ecceIOne dell'ultima avevano per oggetto o circostanze prive di rilievo (quali quelle rela tive all'emissione del mandato di cattura nei confronti di
La AS ed alla sua esecuIOne) o non conferenti ai fini della decisione (quali le affermaIOni di FR SP
ed il feroce contrasto esistente tra AN ON e SA
RE UN). Nessuna rilevanza, infine, potevano avere le altre circostanze (di cui al punto b/3) poichè non poteva causa, costituendo no confortare in alcun modo i fatti di esse mere illaIOni.
Altro discorso, invece, la Corte di Catania ha fatto in relaIOne alla mancata audiIOne dei testi AS e UN,
denunciata con l'ultimo profilo di censura, in ordine alla quale ha messo esattamente in evidenza che erano stati i di-
fensori di tutti gli imputati, all'udienza del 27/4/1987, a rinunciare alla loro escussione: ciò, addirittura, nell'oppo siIOne chiaramente espressa del P.M. e della difesa delle parti civili.
- ed il discor In conclusione, può sicuramente escludersi so è valido anche per analoghi rilievi formulati con altri
- che sia stato violato, come invece addu- motivi di ricorso cono i ricorrenti, il principio enunciato nella sentenza di annullamento secondo il quale l'imputato ha diritto di di fendersi "provando". Ed invero, se tale principio è senz'al-
tro da condividersi, non ne consegue pera ltro
- quale effetto - il necessario accoglimento di qualsiasi richie 121 ineluttabile sta difensiva, ancorchè priva dei caratteri della concretezza,
rilevanza e pertinenza ai fini della decisione.
c) ordinanza 12-3-1987: relativa alla c.d. "pista ameri-
i cana". Anche qui, è stato dedotto il difetto di motivaIOne
con particolare riferimento alla negata escussione in Ame-
-
oltrechè di MM TT e di OR NT, rica-
anche di La PO LO e degli agenti federali FR Panes-
sa e AM AN, in ordine alla quale la difesa dei ricor-
renti aveva sollecitato la verifica delle dichiaraIOni che lo stesso La PO avrebbe rilasciato, confidandosi con i predetti agenti, e dalle quali si sarebbe dovuto desumere la conoscenza diretta di "qualcosa" circa l'uccisione del consi-
.. ..."la gliere NI: ipotesi prospettata dalle frasi nostra gente in Italia è seguita in ogni luogo
... erano sorti problemi per l'uccisione di quel giudice
" che il stata la nostra gente in Italia ad ucciderlo
La PO avrebbe pronunciato.
La valutaIOne relativa alla rilevanza e pertinenza delle cir costanze sulle quali i predetti avrebbero dovuto essere inter rogati è stata espressa dalla sentenza impugnata in senso ne-
gativo con adeguata motivaIOne, che ha fatto perno non solo su quanto aveva già formato oggetto di esame nelle fasi esau-
rite (cfr. sentenza di primo grado, pagg.253/268 e sentenza di secondo grado - Caltanissetta- 163/167)pagg.
- ed i cui 122 rilievi sono stati sintetizzati e sostanzialmente richiamati ma anche sul contenuto di alcuni documenti prodotti dalla difesa (avv.IN) all'udienza del 12.3.1987, dai quali, ad avviso dei ricorrenti, si sarebbero dovuto trarre argomenti a sostegno dell'esistenza della c.d. "pista americana".
La sentenza impugnata, infatti, nel riportarsi implicitamente ma inequivocamente ad alcuni dati di fatto recepiti nelle de-
cisioni precedenti e non oggetto di contestaIOne (notizia o-
riginaria scaturita da un'occasionale intervista concessa ad un giornalista, nella quale non era stato fatto in alcun modo il nominativo del dr. NI
- rif.pag. 163 sentenza Corte
Assise di appello di Caltanissetta), ha ritenuto che proprio la documentaIOne esibita dalla difesa con intenti integrati-
---
vi, contribuiva alla definitiva svalutaIOne della c.d. "rive-
laIOne". LL predetta documentaIOne, consistente nelle di-
chiaraIOni rese 1'11 maggio 1984 a New York dai citati agenti federali, alla presenza di ufficiali di polizia giudiziaria italiana, risultava infatti che il La PO non aveva indica-
to alcun nominativo prima del dicembre 1983 e che in tale pe-
riodo, in occasione di un viaggio a Portorico, lo stesso aveva riferito che ..... "la sua gente era responsabile dell'omici-
dio, avvenuto in Sicilia, di LA
. .... che non co-
nosceva i nomi dei mandanti che durante il periodo di soggiornocin Sicilia avvenuto per portare in Italia la salma aveva assunto la responsabilità del traf- di MM Scaduto fico di droga tra la Sicilia e gli U.S.A., previo consenso 123
della "brganizzaIOne".
In tal senso, ad avviso dei giudici di Catania (cfr. pagg.
162/163), mancava ogni collegamento al delitto NI, da porsi in relaIOne all'espressione (riportata retro a pag.123)
"la nostra gente in Italia "
- atteso il comprova-
to e stretto rapporto esistente tra i membri di "Cosa nostra"
in America ed in Italia per quanto concerne il traffico delle sostanze stupefacenti: fatto, questo, notorio per essere stato accertato più volte anche in sentenze passate in giudicato
(rif. processo PA ed altri).
- ha giustamente ritenuto il Niente autorizzava, quindi giudice di rinvio a prendere ancora in esame l'esistenza di
-
una "pista americana", smentita oltretutto nella sua stessa attendibilità dal contenuto delle ulteriori precisaIOni acqui site direttamente attraverso l'allegaIOne dei documenti ora richiamati.
Identiche conclusioni sono state rettamente espresse
-
sebbene per ragioni diverse per quanto si riferisce all'altra
"pista alternativa", avente ad oggetto il preteso coinvolgimen to dei cugini NO ed ZI VO nel delitto di strage. Ha
osservato in proposito la Corte di Catania (cfr. pagg. 161/162)
come fosse rimasto accertato anche documentalmente che il dr. NI non si era mai occupato di alcuna indagine riguar dante i citati cugini VO e che la richiesta della Procura 124 della Repubblica di PA di aprire un'istruttoria anche nei loro confronti
- nell'ambito del processo c.d. "dei 161"-era
stata formulata soltanto in data 28 luglio 1983: con la conse-
guenza che il magistrato ucciso non aveva avuto neppure il tem po materiale di poterla prendere in esame, posto che era perve nuta al suo Ufficio in un momento in cui il progetto della str ge era già in fase di concreta esecuIOne.
d) ordinanza 8.5.1987: con la quale sarebbe stata riget-
tata immotivatamente la richiesta-formulata dalla difesa dei ricorrenti di interruIOne della discussione finale, ai sen-
-
si dell'art. 469 C.P.P., al fine di sentire nuovamente alcuni funIOnari di polizia, nonchè alcuni ufficiali di polizia giu-
diziaria, per contrastare il contenuto delle affermaIOni espre se dal Procuratore generale d'udienza che, nel corso della re-
quisitoria, aveva messo in evidenza più volte la contradditto-
rietà di alcune loro dichiaraIOni.
Al riguardo, la Corte di Assise di Catania ha sottolinea-
to sia che non era intervenuto alcun fatto nuovo, sia che non si era verificata quell'assoluta ed evidente necessità di assu mere nuove prove che costituisce il presupposto per poter disporre la richiesta interruIOne.
Sul punto, pertanto, la motivaIOne adottata è non solo adeguata, ma anche perfettamente in linea con il contenuto del la norma la cui applicaIOne era stata invocata.
) ordinanze 26-6 e 27-6-1987: con le quali, in un primo tempo, era stato ordinato l'accompagnamento di GH in udien 125
za, al fine di conoscere le preannunciate "nuove rivelaIOni"
sulla strage di cui alla dichiaraIOne resa in data 24-6-1987-
-
successivamente, era stato revocato, a seguito del soprage giungere di altra nota in data 27.6 con la quale il GH
rappresentava alla Corte l'assoluta inutilità della convocaIO
'ne.
Va sottolineato, ora, che la seconda ordinanza l'unica
-
- appare più che adeguata j. concretamente assoggettata a censura mente motivata, soprattutto alla luce dell'ampio ed esauriente esame effettuato sullo specifico punto nella sentenza (cfr.
pagg.137/139), lì dove viene affrontata la problematica delle varie ritrattaIOni fatte pervenire dal libanese ai giudici di
Catania (in una a diverse comunicaIOni concernenti le minacce di morte ricevute nell'ambiente carcerario) nel corso dell'in-
tero giudiIO di rinvio.
Al riguardo, infatti, nel negare valore alle ritrattaIO-
f o
ni, è stato chiaramente messo in evidenza il manifesto intento del libanese di strumentalizzare la propria posiIOne al fine di ottenere un trattamento carcerario migliore ed in particola re l'assegnaIOne ad istituti più sicuri: il tutto, alla luce.
di un innegabile risentimento, più volte manifestato, per una situaIOne nella quale la sua attività di confidente l'aveva un portato ad assumere la qualità di imputato in/contesto in cui,
proprio le informaIOni da lui rese in un lungo arco di tempo 126 a vari funIOnari di polizia con i quali era venuto a contat-
to, erano la conferma più evidente della piena fiducia che gli stessi avevano riposto nei di lui confronti (cfr. sentenza in-
pugnata pagg. 136/137).
E sulla base di tali consideraIOni, la Corte di merito non ha ritenuto di trarre dalle ritrattaIOni alcun convinci-
mento negativo, conformandosi oltretutto in ciò ad un consoli-
dato indirizzo giurisprudenziale che non ricollega a tali mani
IfestaIOni alcun automatico effetto pregiudizievole, poichè il giudice di merito non solo può mantenere inalterato il proprio favorevole giudiIO in ordine alla chiamata di correo, ma, persi no considerare proprio l'eventuale successivo mendasin o come fattore determinante per elevare la ritrattaIOne a nuo-
vo e ulteriore elemento di accusa (cfr. Sez. 1° 17.3.1984 n.
2381, Croce e Sez. 2^ 4.9.1985 n.7866, Reitano).
C) Sulla pretesa violaIOne degli artt. 90 € 402 C.P.P.
La questione è stata prospettata dalla difesa dei ricorren ti in relaIOne alle specifiche imputaIOni di cui ai capi 74
e 75 del c.d. "processo parallelo" ("maxi bis" procedimento
contro
AB IF ZI + 91) aventi ad oggetto nei confronti di TO, CA, dei fratelli GR, di La AS, di Ghas
san nonchè di tale "LE" e di altre persone non identifi
- cate la contestaIOne di avere detenuto illegalmente e porta to armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali (in riferi- 127 mento al capo n. 68 ed alla loro pretesa introduIOne in Ita
lia, secondo l'accusa, da La AS NA e dallo stesso
GH). Ad avviso della difesa, il proscioglimento di tutti i predetti imputati, con la formula "perchè il fatto non sussiste"
-pronunciato con la citata sentenza/ordinanza e motivato sulla base della ritenuta non attendibilità delle accuse formulate dal libanese avrebbe dovuto essere preso in esame dalla Corte di Catania, vuoi come ecceIOne di giu- .
dicato in senso stretto, vuoi per effetto della preclusione
- che impedisce la riapertu
- derivante dall'art. 402 C.P.P.
ra dell'istruttoria nei casi come quello in esame, a meno che non sopravvengano nuovi elementi di prova.
Osserva al riguardo il Collegio che, anche a voler pre-
scindere dalla diversità delle specifiche imputaIOni prese in esame da un lato, dal giudice istruttore di PA e,
dall'altro, dal giudice di rinvio e sulle quali appare super-
fluo qualsiasi commento, è pacifico ed è comunque documentato che gli accertamenti in ordine al reperimento delle armi,
leggere e pesanti, nonchè del materiale utilizzato per fabbri care il congegno fatto poi esplodere il 29 luglio 1983 furo
-
no iniziati dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta,
a seguito di istruIOne sommaria in data molto anteriore,e,
per l'esattezza, sin dal 3 agosto 1983 e che, successivamente,
anche su tali fatti, gli elementi di prova sono stati acquisi ti e al tempo stesso delibati con le sentenze delle Corti di 128 Assise di 1° e di 2° grado di Caltanissetta. Nelle more della citata sentenza/ordinanza, addirittura, si è consolidato il giudicato di assoluIOne con formula piena nei confronti di
GH in ordine a tutti i reati al medesimo ascritti in con corso con gli attuali ricorrenti (ivi compresi, quindi, quel-
li cui ai capi a, d, e, f,) e ciò a far data dal 18 giugno
1985, come si è già avuto occasione di precisare.
Su questi presupposti, ora, appare evidente che era even tualmente nel processo "maxi bis" che non si potevano riesani nare fatti in ordine ai quali o era intervenuto il giudicato
- se identici, in particolare con riferimento al GH-
ovvero erano in corso da tempo accertamenti ed erano stati acquisiti poi elementi probatori nell'ambito della diversa e più completa sede del giudiIO aperto in precedenza e giun to al 2° grado. Ogni valutaIOne espressa su circostanze coin cidenti con i fatti inerenti alla concorrente imputaIOne di associaIOne a delinquere armata di cui all'art. 416 bis
C.P. (nella quale nel presente processo a differenza che nel "maxi bis" è stata ricompresa anche la violaIOne delle norme in materia di stupefacenti), doveva considerarsi inter detta al giudice istruttore di PA: questi, semmai una
volta che avesse esattamente delineato i fatti identici e
_ quelli solo in parte comuni, avrebbe potuto effettuare solo delle valutaIOni "incidenter tantum", attesa l'interconnes sione temporale e materiale tra le vicende prese in esame 129 nei due procedimenti.
come sosten Mai, comunque, avrebbero potuto prevalere con efficacia vincolante, le valutaIOni gono i ricorrenti
->
espresse nella sede istruttoria rispetto a quelle risultanti dalle decisioni delle Corti di merito su fatti per i quali oltretutto, da un lato quanto al GH, si era formato un giudicato interno e, dall'altro, era in corso un'ulteriore delibaIOne in sede addirittura di rinvio.
Dalle argomentaIOni che precedono emerge invece che era il giudice di rinvio che poteva utilizzare- come ha in parte fatto attraverso l'allegaIOne della citata sentenza/ordinan za, disposta ai sensi dell'art. 144 bis C.P.P.
-acquisiIOni
varie ed in genere elementi probatori anche da fatti diversi da quelli direttamente sottoposti al proprio esame, onde po terne trarre comunque elementi di valutaIOne.
Esattamente, quindi, la Corte di Catania, non ha tenuto in alcun conto le osservaIOni e le conclusioni del giudice istruttore di PA in ordine alle pronuncie di prosciogli mento in questione, e ciò, oltretutto, tenuto conto del fatto che il giudice istruttore. aveva ignorato le diverse conclu sioni cui la Corte di Assise di appello di Caltanissetta era pervenuta in precedenza (assoluIOne di GH con formula piena): cosicchè, anche sulla base dei nuovi elementi acquisi siti, legittimamente la Corte di Catania poteva pervenire a soluIOni del tutto opposte (con riferimento, in modo specifi 130 CO,all'ammissione fatta da La AS in sede di confronto
FTT con ilGH, che a Pioltello, seppure in forma diversa, si era parlato effettivamente di armi).
Ciò senza considerare che se per un verso è espresso.
nella citata sentenza/ordinanza un giudiIO di inattendibili tà nei confronti del GH limitatamente alla "questione armi", per altro verso le dichiaraIOni del libanese sono sta te considerate tanto attendibili da comportare il rinvio a giudiIO di TO e CA - in concorso con i fratelli
GR (con la precisaIOne che questi ultimi risultavano rin viati a giudiIO sin dall'8/11/1983) - per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P.. (associaIOne mafiosa armata), nonchè,
in una allo stesso La AS, per violaIOne dell'art. 75
legge n. 685/1975. E senza altresì considerare che sempre sul punto concernente la "questione armi " e sotto il profilo che pare essere stato contestato e preso in esame nel citato atto istruttorio- fornitura di armi da Cipro, cui unicamente ricollegabile la imputaIOne di "introduIOne in Italia" per quanto interessa marginalmente il presente giudiIO- la stes
sa sentenza/ordinanza dà atto più di una volta dei chiarimenti al riguardo forniti dal GH sin dai primi interrogatori e cioè che si trattava di meri progetti e di affermaIOni fatte per tenere "legato" il TO, per cui le iniziative di cui alle intercettaIOni telefoniche 'erano state volontariamente eluse" (cfr. sentenza/ordinanza "maxi bis", pagg. 673 e 681/682). 131 D) Esame dei motivi di censura concernenti l'imputaIOne
di cui all'art. 416 bis C.P., contestata, inconcorso, a RA-
to, CA ed ai fratelli LE e OR GR.
Tale profilo è preliminare al successivo esame delle questioni connesse al delitto di strage ed ai reati al mede
-
simo collegati costituendo nello schema stesso della difesa
-
e dell'accusa un passaggio obbligato, anche nel concreto evol versi dell'intera vicenda, per pervenire o meno all'afferma
IOne della responsabilità di tutti o di alcuni degli impu-
tati in ordine al più grave episodio verificatosi il 29 lu-
glio 1983.
Tanto premesso, va rilevato che la sentenza impugnata appare immune, su tale specifico profilo, dai vizi denuncia-
ti, con particolare riferimento alle dedotte violaIOni de-
gli artt. 546, 158 e 349 C.P.P. per quanto concerne l'asseri to mancato rispetto sia del principio di diritto relativo
alla chiamata di correo affermato con la sentenza di annul lamento, sia delle norme che si riferirono al valore probato:
rio del processo verbale sia, infine, di quelle che discipli nano l'assunIOne delle prove testimoniali, anche in relaIO-
ne alla censura di difetto di motivaIOne e travisamento di.
fatto.
Sui punti predetti, il Collegio ritiene sufficiente met tere in evidenza:
1/-che GH è stato sentito ai sensi dell'art. 348 132 bis C.P.P., e le sue dichiaraIOni come si è precisato sono state valutate nel pieno rispetto del principio enuncia to;
2/ che la relaIOne c.d. "Cassara", così come emerge
-
dal suo stesso contenuto, è un semplice "pro memoria",nel
quale on funIOnario di polizia ha ritenuto di fissare i pun ti a suo avviso più rilevanti di un'esposiIOne fattagli dal
GH in un momento non precisato e secondo uno schema di narrativa del tutto libero: la stessa, pertanto, non può esse re equiparata ad un "processo verbale" che, ad ogni buon con to, può sempre essere liberamente apprezzato quanto ai fatti attestati (art. 158 C.P.P.);
31
- che esattamente la sentenza impugnata non ha consi derato "apprezzamento suggestivo" così come invece è stato definito dalla difesa (cfr. avv.to Lo TI, motivo Ve)
l'esposiIOne resa dal dr. De CA circa l'identificaIOne dei
GR "di LI" negli attuali imputati LE e LV
re GR e nel loro cugino GR OR, posto che tali dichiaraIOni sono state espresse sulla base dell'esperienza professionale del predetto funIOnario- ricollegata anche all'esito di altre indagini giudiziarie e che di conseguen za, comunque valutate nella loro esattezza, non potevano esse re equiparate ad opinioni personali o ad apprezzamenti (cfr.
pagg. 148/149 sentenza impugnata);
- che, quanto ai dedotti travisamenti, nessuna delle 4/ circostanze indicate come oggetto di tali "stravolgimenti" 133
(cfr. motivo ag, avv.to Mammana;
motivo n. V, punti de g,
"avv.to Lo TI%; motivo II°, punto aa, avv.to Mirabile) in tegra gli estremi di quell 'insanabile contrasto tra le realtà
processuale acquisita e la sua diversa rappresentaIOne da parte dei giudici di merito che, nell'ambito della più ampia categoria dei vizi di motivaIOne, acquista rilevanza ai fini del sindacato di legittimità, solo in quanto si risolva in un'omesso esame di fatti decisivi.
Al riguardo, infatti, a prescindere dal rilievo secondo cui in ogni caso deve trattarsi di circostanze decisive, è
necessario ribadire che non è deducibile quale travisamento la scelta che sotto l'aspetto dell'apprezzamento e della in terpretaIOne del fatto viene espressa dal giudice di merito in ordine a specifiche situaIOni che emergono dal processo e che appaiono tra di loro in tutto o in parte di segno diver so, essendo proprio tale attività di scelta la manifestaIOne
più tipica di quella "discreIOnalità vincolata" propria del giudiIO di merito, e correlativamente, su questo presupposto,
appare inammissibile in sede di legittimità riproporre, sotto il profilo indicato, l'esame in fatto di circostanze che è
sottratto come tale al sindacato della Corte di CassaIOne,
in quanto introdurrebbe surrettiziamente, nella sua concreta attuaIOne, un terzo giudiIO di merito.
Va ribadito sul punto, pertanto, l'orientamento assoluta 134 mente costante (cfr. Sez. la 28/4/1966 n. 86, Spucches;
Sez,
2a 13/1/1967 n. 1195, Wobbe;
Sez. 6a 8/6/1971 n. 97, Gheis;
Sez. 2a 10/10/1981 n. 8751, Rutigliano;
Sez. la 13/10/1986.
n. 10789).
d/1 Per quanto concerne ora la responsabilità di TO
e di CA in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis C.P. così come contestato e ritenuto, esclusa pertanto l'
l'aggVA prevista dall'art. 1 legge n. 625/1979 va rile
-
vato che la sentenza impugnata si muove su tre piani tra di loro paralleli. Essi sono rappresentati in primo luogo dalla esposiIOne delle premesse in fatto costituenti esse stesse-
parti integranti della motivaIOne, secondo il principio che la sentenza deve essere considerata quale complesso organico
(Sez. 4a 20/3/1969 n. 2196, Giacometti;
Sez. la 11/11/19/1
n. 140, Pavanello); Sez. 2a 10/2/1982 n. 1286, Paone;
Sez.6a
6/2/1985 n. 1255, Martari;
Sez. 5a 18/2/1987 n. 2193, Saffo)
con particolare riferimento alle dichiaraIOni rese da
GH in ordine al suo primo incontro con il TO, in oc casione del viaggio da costui effettuato sulla BMW di Giusep
pe SS (detto Pepé), in una al IN, poi identificato in
CO LOro: con il conseguente iniIO dei rapporti,
prima con il solo TO e, poi, tramite questi, con lo Scar
pisi.
Relativamente a questa fase (pagg. 23/31), vengono 135 esposte le contraddiIOni emergenti dagli stessi interrogato ri di TO e di CA e le convergenti risultanze accusa torie costituenti riscontri obiettivi delle affermaIOni diGhassan- così come emergono dal contenuto di alcune inter cettaIOni telefoniche effettuate su utenze diverse, segnala te dallo stesso libanese al dr. La Corte della Criminalpol/Ro ma, sin dal marzo 1983 (pagg. 33/36: in particolare, casa Ra
bito, bar CA, casa RO).
In questa linea (pagg. 34/37), vengono esposti anche il divenuti ben presto inten successivo sviluppo dei rapporti tra TO, CA e GH;
il viaggio di TO in si
-
America (via Milano), dal 20 maggio al 6 giugno, motivato dalla necessità di un regolamento di affari con TU SAva
tore inerente all'esportaIOne in U.S.A. di sedie prodotte dalla propria fabbrica;
i successivi contatti mantenuti in prosieguo, in particolare nel periodo 15/18 luglio 1983; i o
f rapporti, infine, ammessi dallo stesso TO, con il RO
OR, con sosta, almeno per la durata di un giorno, di tutti e tre (TO, CA e GH) sul lago di Como
(pagg. 36/37).
La sentenza impugnata pone in evidenza su tali punti le contrastanti dichiaraIOni di CA, sia con riferimento a quelle di TO in particolare quanto alle modalità di conoscenza del GH
-che alla indeterminata ed equivoca natura degli "affari" che i due (TO e CA) avevano 136 affermato di voler realizzare, senza peraltro mai concluderli,
in occasione dei viaggi appositamente intrapresi da PA
a Milano.
Il tutto, dando atto dell'ammissione di contatti vari con il RO OR e della posiIOne assolutamente nega tiva assunta inizialmente dai predetti in ordine alla cono-
scenza di un tale a nome NA, nonchè di altra persona a nome LE
-che pur comparivano in modo certo quali perso naggi reali dal contenuto di alcune intercettaIOni telefona che, oltrechè dalle affermaIOni del GH
- e dei quali era stata ammessa alla fine l'esistenza identificandoli, pe raltro, con un introvabile FR DO e con un altrettan to irreperibile LE, di professione camiciale (pagg.
45/47). In questa parte della decisione impugnata vengono re
-quale premessa (pagg. 21/22) e quale cepite e sottolineate corollario (pagg. 39/40) - le dichiaraIOni del libanese se condo il quale, sia dall'originario contatto tramite il "Gi- no" il TO gli aveva confidato di avere il compito di rifornire di droga i centri di Genova e di Milano, esportando la anche in America, previo occultamento nelle sedie di pro-
pria produIOne (pagg. 21/22) e, ancora, che il TO - pri ma -e lo CA dopo-gli avevano richiesto espressamen te di fornire loro morfina "base", ricollegando tale solleci taIOne al fatto che negli ultimi tempi si erano verificate difficoltà di approvvigionamento sul mercato palermitano. Le ragioni di tale difficoltà venivano riferite ad una 137
pluralità di eventi (rottura dei rapporti con i "catanesi"
sequestro di una nave a Suez con un carico di morfina "ba se" e di eroina
-arresto, dopo lunghe indagini, del traffi cante cinese OK AK IM) e, secondo il racconto di GH,
à due avrebbero respinto- siccome non praticabile in assen za di un'espressa approvaIOne della mafia
- la proposta da lui avanzata di aprire una raffineria di droga nel milanese e di far ivi lavorare un chimico conosciuto dai predetti, già
colpito da mandato di cattura (pagg. 39/40).
d/2 Gli altri piani sui quali - come si è accennato
prima si articola la sentenza, si riferiscono al profilo dei riscontri, già in parte indicati, ma qui espressamente
: richiamati e presi poi in esame sotto diverse angolature,
avuto riguardo, metodologicamente, a quanto esposto dal P.G.
d'udienza nella c.d. "sintesi" scritta depositata in atti e,
inoltre, alle diverse risultanze processuali, anche già acqui site nella fase del primo grado di giudiIO, da ritenersi im plicitamente richiamate per il particolare riferimento ripetu tamente fatto al contenuto specifico di dichiaraIOni (quali quelle dei funIOnari di polizia ascoltati appunto in primo grado), nonchè ai risultati di accertamenti compiuti sul traf fico di droga realizzato dal TO con gli U.S.A. e di cui .
alle indagini ed alle intercettaIOni recepite in modo speci-
fico nella sentenza ordinanza del processo c.d. "parallelo" 138 ("maxi bis").
Su quanto ora esposto, va premesso innanzitutto che nes suna censura può considerarsi fondata per ciò che si riferisce al richiamo fatto in sentenza al citato atto del P.G. ("sinte si", di cui al motivo di ricorso sub ae dell'avv.to Mammana)
posto che si tratta di un evidente rinvio a meri fini metodo logici, concretamente attuato dalla Corte di Catania ed inec cepibile, poi, sotto il profilo di un'utilizzaIOne ed inter pretaIOne delle varie risultanze processuali.
Per quanto concerne, poi, l'implicito riferimento al con tenuto di atti desunti dal provvedimento emesso dall'Ufficio
di istruIOne di PA in data 16/8/1986, si deve sottoli-
neare che, contrariamente all'assunto della difesa dei ri-
correnti, una vera e propria riceIOne è stata operata dai giudici di Catania per ciò che si riferisce ai punti collegat ti alla responsabilità degli imputati in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis C.P., non solo per il richiamo fatto ne in sentenza (pagg. 60/61). lo stesso deve dirsi, ad esempio, per il ripetuto riferimento a precisi particolari messi in evidenza dalla relaIOne c.d. Cassarà (pagg. 18/19,
77 ed 83) – sa, anche, per il rilievo innegabile della concre ta utilizzaIOne di dichiaraIOne e riscontri espressi nella decisione impugnata, arricchiti proprio dagli elementi acqui siti nella fase di rinvio.
Di ciò v'è chiara traccia nell'analisi che viene compiu ta minuIOsamente nelle pagg. da 81 a 86 circa l'esatta rico- 139
struIOne del rapporto tra TO/CA e GH sin dal suo momento iniziale legato all'incidente stradale avvenuto sull'A/26
- ed i collegamenti tra il TO, il SS ed il
LOro CO (IN) sui quali gli accertamenti dettagliatamente richiamati trovano la loro fonte più ricca
1 proprio nel suddetto provvedimento istruttorio, con il coin-
volgimento di personaggi di rilievo nell'ambito del traffico internaIOnale di droga, quale UE TO ed altri.
Da qui la constataIOne ed il conseguente convincimento che trattavasi di un vasto traffico di sostanze stupefacenti esteso anche a livello internaIOnale (documentato anche dal contenuto delle intercettaIOni eseguite tra utenze italiane ed utenze americane); che gli stupefacenti provenivano diret-
tamente dalle raffinerie clandestine site nel palermitano che la ricerca di morfina "base"
- quanto al particolare sta dio del prodotto era da ricollegarsi alla situaIOne rappre
-
sentata dal GH, seppur confusamente riferita, corrispon dendo essa a quanto esposto dallo stesso dr. De CA sin dal giudiIO di primo grado (pagg. 86/90).
E su tale punto la decisione può ritenersi adeguatamente motivata, posto che fa riferimento alla vastità delle zone interessate, alla localizzaIOne della zona di provenienza
- PA, ove risiedevano tanto il TO che lo CA
-alla materia tratta che ivi, sistematicamente, ritornavano 140 ta (eroina pura o morfina "base"), elementi tutti dai quali
è stata ricavata la ragionevole presunIOne, sulla base delle particolari esperienze giudiziarie in materia (cfr. processo
PA, già definito, la cui sentenza è stata allegata sin dal 1° grado) che trattavasi della vasta e potente organizza
IOne mafiosa che, all'epoca dei fatti, quale "mafia vincen te", aveva assunto il controllo del traffico degli stupefa-
centi e che in tale struttura TO e CA erano stabil mente inseriti. Riscontro di ciò, d'altra parte, è stato ravvisato nella stessa iniziale attivaIOne dell'autorità
di polizia che sin dall'aprile 1983 aveva disposto, sulla base proprio delle indicaIOni fornite dal GH, il control lo delle utenze telefoniche di casa TO e del bar CA
(pagg. 87/88), dalle quali è pacifico che presero le mosse le indagini che portarono all'apertura del processo c.d.
"parallelo" (maxi bis).
Quanto, poi, all'aggVA dell'essere l'associaIOne
armata, deve considerarsi sufficiente il richiamo fatto dal
+
giudice di rinvio alle reiterate dichiaraIOni di GH
secondo il quale, a PA, tra il 9 ed il 12 luglio, e,
comunque, prima della rivelaIOne del progetto di attentato cui esclusivamente si riferisce la programmaIOne del delit-
to di strage, TO e CA avevano incominciato a parla re genericamente in tal senso (cfr. interrogatorio reso innan zi alla Corte di Catania) e, inoltre al fatto che, di armi ("pezzi corti") in una alla droga, si è parlato sicuramente 141
- per quanto quest'ultimo sia tra il GH ed il AS :
attribuisca al libanese la proposta di vendergliene-sia,
ancora, nel corso di alcune intercettaIOni telefoniche
(pagg. 106/107, 114/115 e 141).
d/3 Quanto all'attendibilità delle dichiaraIOni di
GH, quindi, si può affermare che la Corte di Catania
ha ritenuto di trarre un primo obiettivo riscontro dagli stessi risultati delle indagini svolte nell'istruttoria del processo "parallelo", essendo stato messo in evidenza che le pretese contrastanti affermaIOni che la difesa dei ricoren ti ritiene di poter desumere dal contenuto della sentenza/or dinanza relativa - con particolare riferimento alle deposi
IOni di alcuni funIOnari di polizia in tale sede e nell'at tuale procedimnto- sono chiaramente superate da alcuni ri lievi obiettivi puntualmente sottolineati dalla sentenza impugnata (pagg. 133/135): e, tra questi, il ricorso che i predetti funIOnari ed ufficiali di polizia giudiziaria hanno fatto per anni all'opera del libanese, anche per compi ti di estrema delicatezza;
l'essere il GH in possesso del numero telefonico diretto e riservato dell'Interpol di
Roma ancora alla data del 13 luglio 1983; l'aver trattato sempre e solo a livelli altissimi, dal capo della Criminalpol
per la Sicilia occidentale
- dr. De CA
-al capo della Cri
minalpol di Roma dr.Sabatino. 142 Sicchè, giustamente è stato ritenuto quale dato certo che il personaggio fosse autorevolmente introdotto, FRquen-
temente contattato ed anche conteso tra le varie forze di po-
lizia, come emerge chiaramente dall'esito dell'istrutto ria dibattimentale svolta innanzi alla Corte di Assise di prát
mo grado da Caltanissetta.
Le perplessità che sono evidenziate, obiettivamente, in alcune affermaIOni fatte da predetti funIOnari ed ufficia–
li di polizia giudiziaria, sono state collegate dalla sentenza impugnata (comẹ già nei motivi di appello del PaM.), alà'esi-
genza avvertita da parte di alcuni di essi di spiegare a
"posteriori" le ragioni per cui non erano efficacemente inter venuti pur in presenza di notizie che, per l'allarme, suscita- ne avevano inizialmente motivato l'immediato intervento, come documentati Reeserimento approvato to tra l'altro, dalla serie di telefonate intervenute il 131
Th luglio tra PA e Roma e tra Roma e PA, con il succes sivo incontro GH Be CA la sera stessa al Belvedere di
Taormina.
ananananan
126
d/4 L'ulteriore valutaIOne compiuta dalla sentenza in-
pugnata riguarda l'identificaIOne dell'organizzaIOne in pa-
rola con quella di LE e OR GR ed il loro spe-
cifico coinvolgimento nel delitto previsto dall'art. 416 bis
C.P., ascritto in concorso con il TO e lo CA.
: Detto profilo appare il più delicato, perchè l'analisi operata dai giudici di Catania segue un'unica complessa arti colaIOne che investe
- quanto ai fratelli LE e LV 143
-re GR il loro coinvolgimento, a titolo di concorso, sia nel delitto di associaIOne a delinquere, che in quello di strage (e nei reati allo stesso connessi).
Peraltro, va subito sottolineato che i riscontri ester-
ni alle dichiaraIOni di GH- secondo il quale l'effetti va rivelaIOne dell'appartenenza di TO e di CA al-
l'organizzaIOne facente capo ai "GR di LI" gli sa-
rebbe venuta per la prima volta dal TO, la mattina del
12 luglio, nel corso del viaggio sull'auto dello stesso da
PA a Taormina-vengono indicati in sentenza facendo esplicito riferimento sia alle indagini avviate nella prima-
vera del 1983 su TO e CA in ordine al traffico di sostanze stupefacenti avente il suo centro nevralgico in Pa-
ad lermo (pag. 86), śia/ulteriori specifici elementi che, seppu re in modo non organico, sono individuati con certezza.
Tra questi, la Corte di Catania mette in particolare evidenza, innanzitutto, le concordanti dichiaraIOni del dr.
De CA circa il ruolo di supremazia raggiunto dai fratelli
GR nell ambito delle cosche mafiose che si contendevano il controllo del traffico degli stupefacenti, con la collega-
ta catena di spietati delitti anche all'interno delle co
- sche e la riferibilità ai predetti, sotto tale profilo, ed all'organizzaIOne nella quale erano inseriti, ditutte le at tività ed iniziative di maggior rilievo in detto ambito: con 144 particolare riferimento alla gestione delle raffinerie ed al controllo dei traffici interni ed internaIOnali facenti capo,
quale base di partenza, alla zona del palermitano (pagg.87/88
e 148/150 sentenza impugnata).
Fatte tali premesse, la Corte di merito si ricollega poi all'esito delle indagini patrimoniali svolte sul conto di Ra-
bito e di CA acquisite nel corso del giudiIO di rin vio – dei quali viene sottolineata la scarsa capacità patrimo niale (pag. 90), nettamente in contrasto con l'accertate teno re di vita. Un particolare rilieve, quindi, viene dato al coinvolgimento dei predetti in altre indagini relative ad att tività mafiose. Per l'esattezza: TO, in uetraffico d£
droga scoperto nel 1970, fatto per il quale era stato denim-
ciato insieme a. MM TT, ai fratelli AV edľa
RO MM;
CA, dal canto suo, imputato di favoreg giamento personale nei confronti di ON FR LO ¿
legato ai Vernengo delle raffinerie (rif. pagg: 142/143 sent za impugnata, nonchè pagg. 21/23 e 281/282 sentenza di primo grado, per quanto concerne le specifiche dichiaraIOni rese dal dr. De CA e dal dr. Cassarà, che la sentenza impugnata indirettamente richiama). d/5 A tali elementi, poi, la Corte di Catania aggiun-
ge quelli che ha ritenuto di trarre dagli interrogatori assun ti direttamente in America di MM TT e di OR NT, nonchè, di quelli analoghi raccolti dalla 2a SeIO 145
-sempre in U.S.A., il ne della Corte di Assise di PA
7
21 marzo 1987 ed acquisiti ritualmente agli atti con ordi-
nanza del 7 aprile 1987.
I predetti, nel confermare il contenuto delle dichiaraIO
ni già rese in precedenza (cfr. retro pagg. 14 e 23) hanno
- per quanto si riferisce a questo particolare aspet ribadito to del procedimento il racconto relativo alle lunghe e tor
-
mentose vicende della "guerra di mafia", con puntuali riferi-
menti al progressivo inserimento di LE e OR RE,
3 da loro conosciuti da moltissimi anni, in una posiIOne di preminenza, dal 1980 in poi, nell'ambito delle "famiglie ma-
fiose".
Quanto a NT, la sentenza ha poi sottolineato la sua ammissione di essere stato nella materiale disponibilità
delle chiavi del fondo "Favarella" di proprietà dei fratel li Greco e di avere personalmente visto ivi un corpo di fabbrica che veniva usato quale raffineria di droga: in parti colare, di aver avuto occasione di notare i macchinari a ciò
destinati estremamente semplici
-che erano stati successi vamente spostati, per misura prudenziale;
nella casa di SAva
tore TIfilippo, posta di fronte all'abitaIOne dei GR
(cfr. sentenza impugnata, pagg. 65/68 e 148/154).
Negli interrogatori in questione era stato anche precisa to che la quasi totalità delle riunioni dell'organizzaIOne 146
avvenivano proprio nel predetto fondo (con la partecipaIOne
dello stesso MM TT) e, inoltre, che non solo Mi-
chele, ma anche il fratello OR era "uomo di onore",
inserito quale "consigliere" nella "famiglia" intorno agli anni "80".
Sulla base degli elementi citati, la Corte di merito ha riconosciuto piena attendibilità alle dichiaraIOni di Buscet
ta e di NT per ciò che concerne il ruolo assunto dai fratelli GR, con particolare riferimento alla posiIOne di preminenza dagli stessi assunta nell'ambito dell'organizzaIO
ne mafiosa cui faceva capo il controllo del traffico degli stupefacenti nel palermitano, avuto riguardo alla conoscenza profonda di detto ambiente che entrambi i personaggi interro gati avevano, siccome inseriti per anni nell'ambito di tale struttura.
E tale valutaIOne
- ricollegata alle deposiIOni a suo tempo rese dai funIOnari di polizia De CA e Cassarà, so-
stanzialmente conformi
- nonchè al risultato delle indagini già definite in sede giudiziaria, quali il processo PA,
già citato è stata integrata, per ciò che concerne la per sona di OR GR, dall'accertato rilascio da parte dello stesso di un assegno datato 15/6/1979 – dell'importo di lire 28 milioni a favore di RI RG: assegno risul tato poi girato con firma del RI che ha contestato l'
autenticità della propria sottoscriIOne
- allo stesso emit tente e cioè a OR GR. 147
Pur nella riduttività dell'episodio, la Corte di merito ha ritenuto di trarre anche da tale fatto una conferma diret ta del coinvolgimento di OR GR in quell'attività
di "consigliere" che era "uomo di onore" sin dal 1950 (cfr.
deposiIOne di TT), ma che si occupava di "politica"....
"facendo assumere presso gli Uffici municipali persone di
"Cosa nostra" ed anche estranei, intervenendo direttamente per dirimere i contrasti tra le persone che a lui si rivolge vano, anche anticipando denaro per definire o evitare liti giudiziarie", come appunto si era verificato nel caso dell'au torevole intervento spiegato in ordine alle contestaIOni le f gali sorte tra RI RG e NC IO che era il co gnato proprio di TO NC (cfr. sentenza, pagg.53/64 e
154).
E per tale via i giudici di merito hanno ritenuto che fosse confermato l'assunto di GH secondo cui non solo il TO aveva effettivamente confidato al libanese di agire,
in una allo CA, in nome e per conto dei fratelli GR
(quanto meno, osserva il Collegio, per ciò che si riferisce all'attività facente capo al traffico degli stupefacenti),
ma anche che tale "confidenza" rispondesse a verità.
d/6 Le censure della difesa, come si è precisato in premessa, si sono incentrate essenzialmente sui seguenti ri lievi: 148 a) che si sarebbe accettato aprioristicamente il c.d.
"teorema di TT" in ordine allo schema operativo proprio delle organizzaIOni mafiose;
b) che le stesse dichiaraIOni di TT, quanto al ruolo attribuito a OR GR, sarebbero state travisate;
c) che non si sarebbe rispettato il principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento relativo alla chiamal ta di correo,da ritenersi valido per tutte le dichiaraIOni
dei coimputati, quindi, anche per quelle di TT e OR
da qualificarsi come tali in relaIOne a processi connes- no,
si;
d) che, infine, anche dalle contrastanti affermaIOni di alcuni funIOnari di polizia (cfr. V° motivo avv.to La TI
non emergerebbe alcuna certezza circa il fatto che i fratelli
GR fossero univocamente indicati e conosciuti come i ."(
co di LI" e non di E- GI" (cfr. II°
tivo avv. to Mirabile, punti ad, ai, ao - nonchè motivo yopi
avv.to IN).
d/7 Esaminando ora tali punti, osserva il Collegio che la Corte di Catania, nei limiti in cui ha affrontato il primo problema (punto a) non ha espresso alcuna accettaIOne incon diIOnata della pluralità di elementi accusatori contenuti nelle dichiaraIOni di TT e di NT, ma si è limita ta a valutarle nei profili che specificamente concernevano l'oggetto del presente giudiIO, ritenendole coerenti e con- formi all'esito di accertamenti esterni (risultati di proces 149
si già definiti ed indagini di polizia): con particolare rife rimento alle affermaIOni circa il ruolo via via sempre più
-importante e da ultimo di preminenza assunto dai due impu 1
tati predetti nell'ambito delle "cosche mafiose" palermitane,
riferite in modo determinante alla gestione ed al controllo del traffico di droga.
In tal senso, ha recepito e valutato anche le affermaIO
ni concernenti la persona di OR GR (punto b) con
dannato in America il 2/3/1987 per traffico di stupefacenti in una a AN LA e ad altri nel procedimento c.d.
della "pizza connection" (cfr. documentaIOne esibita alla
Corte di Assise di PA, Sez. 2a, il 19/3/1987, acquisita agli atti con ordinanza dibattimentale del 7/4/1987 (retro,
pag. 23) e ne ha ritenuto diidentificare e riscontrare le at tività come "tipicamente mafiose" anche attraverso il sintoma tico autoritativo intervento di cui alla controversia giudizia ria sorta tra RI RG e NC IO ed il collega mento, attraverso quest'ultimo, con il coimputato TO (cfr.,
in particolare, sentenza impugnata pagg. 63/64 e 154).
Trattasi, pertanto, di precisi riferimenti, con valuta-.
IOne per nulla travisata e non riconducibile, comunque
- qua le apprezzamento di merito alla sfera di quel viIO della
-
motivaIOne che, nei limiti sottolineati in precedenza, può
integrare il c.d. "travisamento di fatto". 150 Per quanto concerne poi l'asserito mancato rispetto del principio di diritto relativo alla chiamata di correo, che
- deve in secondo le deduIOni della difesa dei ricorrenti tendersi affermato per tutte le dichiaraIOni comunque rife_
ribili ai coimputati, ritiene il Collegio che la censura si muova sulla base di un'errata identificaIOne dei termini del problema, avuto riguardo alla specifica situaIOne presa in esame dalla Corte di Catania.
Il giudice di rinvio, infatti, ha provveduto ad interroga re direttamente i predetti TT e NT al fine speci fico di acquisire elementi di riscontro alle affermaIOni già
rese da funIOnari di polizia e concernenti le vicende inter ne dalle associaIOni mafiose negli ultimi anni con partico
+
lare riferimento alle località nelle quali si tenevano le riu nioni, alle attività connesse al traffico di stupefanti ed al ruolo svolto dai personaggi più influenti (cfr.retro,pagg.
148/149).
Ma, proprio queste precisaIOni mettono in evidenza l'infondatezza della censura, posto che TT e NT
non risultano coimputati nel presente procedimento, nè in quello allo stesso connesso, indicato come "parallelo". E'
certo inoltre che i predetti, in nessun punto e momento dei rispettivi interrogatori, hanno formulato accuse nei confron ti di LE e di OR GR, in relaIOne ai fatti spe cifici sottoposti all'esame di questo Collegio, essendosi limi tati a riferire circostanze sì di rilievo come precisato 151
ma aventi esclusivo carattere espositivo di una situaIOne
che TT e NT hanno descritto per averla vissuta dall'interno.
Questo, essendo il contenuto delle dichiaraIOni, appare
-evidente da un lato
-che esse potevano essere utiliz zate dai giudici di merito quali riscontri delle deposiIOni
dei funIOnari di polizia, già richiamate, nonchè della stessa attendibilità intrinseca di GH e- dall'altro- che alle medesime non deve essere riconosciuta sotto alcun profilo la qualità di "chiamata in correità", in senso tecnico.
Detto carattere, invero, non è attribuibile indiscrimina tamente a qualsiasi dichiaraIOne proveniente da chi deve es of
-
sere comunque indicato come coimputato, ma solo a quelle che,
per il loro intrinseco contenuto, abbiano inequivoco signifi cato accusatorio.
La data alla quale si è arrestata l'esposiIOne dei fatti da parte di TT e NT -- 1980/1981
-e la precisaIO
ne, chiaramente espressa, di nulla conoscere in ordine ai traf fici di TO e CA, nonchè alla programmaIOne ed alla esecuIOne della strage, levano ogni pregio alla censura in esame tenuto conto del rilievo, comunque assorbente, che il risultato dei predetti liberi interrogatori contrariamente all'assunto della difesa è stato sottoposto a vaglio critica
-
e quindi a riscontro sulla base dei risultati di altre indagi 152 ni, di polizia giudiziaria, emergenti dalle deposiIOni dei funIOnari su tali punti espressamente escussi (cfr. in parti_
colare, sentenza impugnata pagg.87/88, 100/101 e 148/150).
d/8 Al riguardo occorre ancora precisare che la difesa dei ricorrenti ha lamentato il difetto di motivaIOne per quan to si riferisce alla scelta che i giudici di rinvio avrebbero fatto in ordine a presunte discordanze tra le dichiaraIOni re se da MM TT e da OR NT in altre sedi e quelle direttamente da loro assunte (sempre punto c).
Premesso ora che sulle specifiche circostanze formanti oggetto degli interrogatori raccolti a New York il 22.3.1987
dalla Corte di Catania non risulta che siano state esplicita_
mente indicate contrastanti versioni sicchè le affermaIOni
-
della difesa appaiono del tutto generiche - va dato atto in
ogni caso che la sentenza impugnata si è fatta carico di espri mere in modo chiaro "l'iter" argomentativo seguito per arriva re alla decisione adottata sul punto, adempiendo in tal modo all'obbligo di motivaIOne.
Di ciò v'è traccia sicura nelle argomentaIOni sviluppate alle pagg. 66/68 e 150/154 nelle quali il contenuto delle sin gole precisaIOni fornite da TT e NT viene conside rato attendibile
-anche nei punti oggetto di contestaIOne da parte di LE GR, per ciò che concerne la presenza dei predetti all'interno del fondo Favarella e, quindi, la denuncia ta possibilità di conoscere gli avvenimenti che ivi erano acca duti proprio sotto il profilo della loro spontaneità e coe 153
renza: sulla base del principio del libero convincimento che costituisce il cardine del nostro ordinamento giuridico.
Le osservaIOne che precedono non esauriscono peraltro l'esame della censura (punto c), in quanto la difesa ha mosso ulteriori specifiche critiche che, seppur inserite nel più an pio contesto del motivo, hanno una loro autonomia ed esigono di conseguenza una distinta valutaIOne.
I rilievi in parola concernono, da un lato, il valore in trinseco che i citati elementi probatori dovrebbero avere lamente a carattere indiziario, secondo i ricorrenti ,dal l'altro, una sorta di presunIOne di inattendibilità che dow be essere riconosciuta alle dichiaraIOni dei predetti Buscet
ta e NT, rientrando gli stessi nella categoria dei c.d.
"pentiti."
Quanto al primo profilo, va precisato innanzitutto che nel nostro sistema giuridico non esistono prove privilegiate,
e pertanto, anche accogliendo la distinIOne tra prove in sen so stretto e prove c.d. indiziarie, nessun limite è imposto al giudice circa il valore da attribuire agli elementi sottoposti al suo apprezzamento, nel senso che non esiste, per legge, una scala predeterminata di valori probatori. Sicchè, fermo l'obbli di go/esplicitare le ragioni del proprio convincimento, il giudi ce è libero di attribuire o negare ai singoli elementi sotto posti alla sua valutaIOne quell'efficacia che nel caso concre 154 to possono assumere: indipendentemente, quindi, dalla loro ap partenenza all'una o all'altra categoria.
In tale, visione, va ribadito il principio costantemente af fermato da questa Corte, secondo cui, la valutaIOne critica delle singole prowe, nonchè il giudiIO sulla loro attendibili tà ed efficacia, fanno parte di quella specifica ed esclusiva sfera, di, delibaIOne che l'ordinamento riserva al giudice di merito, quale giudice del fatto.,
*** ****
I profili concernenti l'identificaIOne e ricostruIOne
dei fatti cioè, gli accertamenti, sfuggono pertanto a qualsia-
si censura in sede di legittimità, non essendo inquadrabili in schemi prefissati (Sez. la - 9.2.1979 n. 1517, Sgro;
: Sez. la
7.1.1980 n.63, Martinet;
Sez, 4a -8.4.1981 n.3044, Lanzel
lotti: Sez. 1a.- 12.11.1982 n.10696, Manzo;
Sez. 4a - 28.4.1984||
n.3816, Mecaldi;
Sez. 2a-8.5.1984 n.4157, D'Urso; Sex 2
12.7.1984 n. 6430, Bianco;
Sez. la 12.2.1985 n. 1515, Held;
•
Sex 3a - 11.1.1986 n.48, Martoriello;
Sea la –30.10.19884.
n.12166, Coppola;
Sez. la-30.1.1987 n.1095, Lewen)
1 Quanto al secondo profilo - riferito, come si è detto,
all'attribuIOne di un preconcetto giudiIO negativo che, in via generale dovrebbe accompagnare le dichiaraIOni a qualsia si titolo provenientà dai: c.d. "pentiti" Osserva il Collegio
che tale affermaIOne della difesa dei ricorrenti, sottolinea ta in chiave critica rispetto alla valutaIOne di contenuto.
opposto fatta nella decisione impugnata, non può essere accet tata. 155
Ed invero, contrariamentera quanto pare potersi desume re da alcune decisioni cui si fa riferimente implicito
(Sez. la 7.7.1984 n.1869, Romeo;
Sez. 4a-3.8.1985 n. 1539,
Stilo; Sez. la - 7.7.1986 n.7087, Ganzerla) si deve mettere chiaramente in evidenza che non esiste nel sistema giuridico alcun principio che autorizzi la formulaIOne di una presunIO
ne di inattendibilità e, quindi, di sospetto, nei confronti di determinate categorie di soggetti, in quanto tali.
Vi sono soltanto specifiche situaIOni oggettive e sogget tive, rispetto alle quali, con riferimento ad una determinata persona e ad una corrispondente situaIOne di fatto può appa-
rire indispensabile effettuare riscontri di maggiore rigore.
Ma, ciò precisato, va escluso che l'attendibilità di un soggetto e, correlativamente, la valutaIOne che al riguardo il giudice deve formulare, possano essere influenzate dall'ap partenenza della persona ad una categoria o ad un'altra ("pan tito" -"confidente" etc.).
-
E, quanto ora detto, priva di ogni pregio le critiche mos se dalla difesa alla sentenza impugnata per ciò che si rife.
risce al valore probatorio riconosciuto alle dichiaraIOni re se da MM TT e da OR NT, indicati quali
"pentiti" nei motivi di ricorso per l'atteggiamento che gli stessi avrebbero assunto in altri procedimenti.
d/9 L'ultimo rilievo (punto d), si riferisce alle contra 156 stanti versioni che alcuni funIOnari di polizia avrebbero re so circa l'appartenenza dei ricorrenti fratelli GR alla zo na di "LI" (cfr. V⚫ motivo, avv.to Lo TI, con il qua le si deduce al riguardo anche la violaIOne dell'art.515 CEP,
per mancato esame del corrispondente motivo di appello). P
Devesi peraltro sottolineare che la censura si appalesa chiaramente infondata, posto che le apparenti difformità si ri feriscono non alle persone indicate con esattezza in LE
e Salvatore Greco ma alle zone, rispettivamente di "LI"
o di Croce-Verde, GI" quali luoghi di residenza.
Le stesse, comunque, non solo sono state individuata com assoluta precisione, ma sono poi risultate così vicine tradi loro da considerarsi in concreta "unite" (cfr. dep. D'Antona,
Cassarà e rapporto del 31.1.1983, richiamato dalla stessa dife sa).
E tali risultanze sono state colte con chiarezza dalla
Corte di Catania che ne ha trakts le evidenti conseguenze.
Ogni altro rilievo, comunque riferito all'imputaIOne in esame, resta assorbito dalle argomentaIOni che precedono.
AAAAAAAAAAA
E) Sull'affermaIOne di responsabilità di tutti gli impu-
tati in ordinewal reato di strage ed a quelli allo stesso com nessi
Si è posto in evidenza nella parte che precede che la de cisione impugnata, da un lato, si muove su tre piani paralleli esposiIOne dettagliata delle premesse in fatto;
esame speci 157
fico dei vari riscontri, con riferimenti a risultanze processua li acquisite in primo grado ovvero anche in altri giudizi;
iden tificaIOne dell'organizzaIOne nella quale gli attuali ricor renti erano inseriti
- e, dall'altro, poi, accomuna in un'uni ca complessa articolaIOne l'analisi concernente l'affermaIO
ne della responsabilità degli imputati, in concorso tra loro,
sia per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P., che per quel lo di strage.
Tale metodo, in sè, non può costituire oggetto di autono ma censura, esprimendo solo uno dei tanti schemi attraverso i quali è possibile ottemperare all'obbligo di motivaIOne: lo
! diventa, peraltro, ove, come nel caso di specie- e questo la menta sostanzialmente la difesa non è poi dato controllare quali specifici elementi siano stati utilizzati per la decisio
'ne concernente la strage.
Ciò, a maggior ragione, se si considera che le motivaIO
ni sin qui prese in esame, pur costituendo un dato di indubbio valore accusatorio per quanto concerne il possibile coinvolgi_
mento di tutti i ricorrenti nelle successive tragiche vicende e, correlativamente, una base per valutare l'attendibilità
delle ulteriori dichiaraIOni di AS come af ferma la sentenza impugnata
-non sono sufficienti, di per sè
stesse, a costituire elemento di prova dei successivi avveni menti. Al riguardo è sufficiente precisare senza in alcun modo 158
svalutare l'importanza del richiamato collegamento, esattamen te definito da difesa ed accusa come un passaggio obbligato -
-
che l'affermaIOne della responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis C.P... è stata fatta sulla base di una seria di riscontri che, partendo dalle dichiaraIOni di Ghas
san e dall'esposiIOne dei rapporti instaurati con TO e
CA sin dalla primavera del 1983; hanno investito i legami dei predetti con elementi mafiosi operanti in Italia ed in u
America nel campo del traffico di sostanze stupefacenti ed hanno quindi consentito di pervenire ad identificare nella or ganizzaIOne dei fratelli GR la struttura criminosa in cui th erano inseriti i predetti TO CA: ciò, anche attra verso l'acquisiIOne di elementi tratti da altre indagini, a nonchè delle più volte richiamate dichiaraIOni di TT»,
e di NT.
Si tratta, pertanto, di un vasto ed organico quadra pro batorio preso in esame dalla sentenza impugnata con specifiche valutaIOne che hanno abbracciato circostanze concernenti una pluralità di soggetti, in luoghi differenti e, oltretutto, svi luppatesi in un lungo arco di tempo.
Diversa, invece, è la situaIOne riferita alla program_
maIOne ed esecuIOne del delitto di strage.
Qui, il nucleo essenziale dell'intera vicenda è fondamental mente 'concentrato nel brevissimo periodo che va dalla mattina del 12 luglio 1983 al 29 dello stesso mese anche se qualche 159
-
ulteriore episodio si può rinvenire pure in epoca successiva
(1/3 agosto) con identificaIOne certa dei momenti di maggio rilievo, poi, in quelli che sono ricompresi tra le date del 12
/13 luglio, 15/20 luglio, 26/27 luglio.
A queste, infatti, si riferiscono le particolari dichia raIOni rese da GH al dr. De CA circa le confidenze ri cevute in ordine al programma di attentati- in parte comunica te di persona ed in parte, invece, telefonicamente;
ai contat ti tenuti in Milano e zone propinque tra il 15 ed il 20 luglio per il reperimento di armi "corte"; alla presentaIOne di Leo
nardo La AS a TO e CA ed al successivo inserimen to, tra gli ultimi due ed il GH, del sedicente "LE";
alla modificaIOne, infine, dell'originario schema esecutivo dello specifico attentato- poi attuato con il sistema "palesti nese dell'autobomba" così come sarebbe stato esposto dal
"LE", sostituitosi al TO, il 26 luglio e confermato il giorno successivo anche dal TO, sempre come narrato dal libanese.
lit La ricostruIOne di tale fase fatta ora dalla Corte di
Catania è: chiaramente, lacupost rispettia addeogame, sot kunna to invece sulle precedenti vicente- ed è sicuramente anche un contraddittoria, per lo meno in relaIOne ad alcuni elementi che il giudice di rinvio ha valutato in modo specifico.
Quest'ultimo, invero, è pervenuto ad affermare la respon 160 sabilità di tutti gli imputati in ordine al delitto di strage affrontando essenzialmente i seguenti profili:
e/d quanto a TO e CA: richiesta delle armi e sua precisa collocaIOne temporale nel periodo tra il 9 ed il 12
luglio, durante la sosta di GH a PA, come sarebbe stato precisato dal medesimo nel corso dell'interrogatorio re so avanti alla Corte di Catania (cfr.pag. 141 sentenza impugn ta);
immediatezza della comunicaIOne circa le ricevute rivela
IOni sul programma di attentati, fatta da GH prima alla
Criminalpol di Roma e, poi,mal dr. De CA nella giornata del
13 luglio;
fermezza e costanza delle accuse, nonostante la presenza i di contrastanti dichiaraIOni, spiegate dal giudice di merito con una pluralità di ipotesi, ivi compresa la loro sovrab
།
bondanza (cfr.pagg. 76/77 e 140/141 sentenza impugnața); na e/2 quanto a LE e OR GR: accertato loro colle gamento con TO e CA per ciò che si riferisce al traf fico della droga ed al controllo delle raffinerie, nonchè
sistenza di un'imponente causale, indicata quale movente a carattere determinante dell'attuata strage (cfr. pagg. 143/142
e 154/158 sentenza impugnata).
A completamento, poi, la Corte di merito ha ritenuto di potersidecisamente richiamare ad altri elementi acquisiti nal le precedenti fasi, ovvero nello stesso giudiIO di rinvio 161
- non esplicitati, peraltro, se non con un generico riferimen to e non individuabili quindi con certezza mentre ha sotto-
lineato il carattere di riscontro obiettivo alle dichiaraIOni
di GH costituito sia dal risultato del confronto tra il predetto e NA La AS
-avente ad oggetto, comunque,
una trattativa di armi sia dalla deposiIOne resa da AN
ON il 26.4.1985 innanzi alla Corte di Assise di appel lo di Caltanissetta, nella quale il teste citato ha esposto il contenuto delle confidenze ricevute in ordine ad un complot to che i fratelli GR avevano ordito nei confronti del La A
AS, sospettato di essere il delatore nella vicenda della strage, siccome ancora non arrestato al momento delle confiden ze in parola (cfr.retro pagg. 120/122). Ma1, osserva il Collegio, è proprio sui punti ora indicati che le censure prospettate dalla difesa appaiono fondate, sot to lo specifico profilo del difetto e della contraddittorietà
della motivaIOne.
In particolare - escluse le valutaIOni circa i risulta ti del confronto La AS/GH, nonchè della testimonianza di AN ON che, in quanto sorrette da adeguată & lo gica analisi, appaiono incensurabili- il sindacato di questa
Corte di legittimità si deve soffermare su tre distinti passi della decisione impugnata che concernono: 1°) le conclusioni tratte in ordine alle dichiaraIOni rese da GH al giudice raffrontate con quelle precedenti;
int of coniane approvate di rinvie/2°) le argomentaIOni relative alla ritenuta sus
- 162 sistenza della concorrente responsabilità di TO e di Scar
pisi, anche dopo l'inserimento del sedicente "LE"; 3°) la quasi automatica riceIOne di elementi presi in esame in altri giudizi o nei gradi precedenti e di cui v'è riferimento nelle pagine da 140 a 160 della sentenza dei giudici di Catania.
1) Sul primo punto, va sottolineato ansitutto che la deci sione impugnata afferma apoditticamente e contrariamente a
quanto è obiettivamente riscontrabile sulla base delle censure proposte che l'interrogatorio del libanese in data: 2 marzo
1987 avrebbe chiarito alcune fondamentali discordanze obbiet tivamente esistenti tra le varie versioni dallo stesso rese,
con particolare riferimento all'individuaIOne del preciso mo mento in cui gli era stata fatta la "prima confidenza" in ordi renal programma di attentati, e inoltre (salvo il punto, sul le la motivaIOne della sentenza appare corretta e congrua,
relativo alla generica indicaIOne dei destinatari: De Fram
e quanti altri .ficcavano il naso nelle cose della mafia)
in ordine alle persone che, separatamente o congiuntamente ed anche in tempi diversi, avevano fatto la "rivelaIOne"..
Al riguardo, appaiono esatti i rilievi dei ricorrenti secon do cui, a fronte delle discordanze emergenti tra alcune versio ni, più o meno ricche di particolari- quali l'interrogatorio reso al dr. Patanè il 5 agosto 1983 ed il contenuto delle som marie informaIOni raccolte dal commissario Cassarà il 5.9.1983
le dichiaraIOni rilasciate in sede di rinvio non hanno af fatto apportato i necessari e pur sollecitati chiarimenti. 163
Ed invero, il GH aveva fornito in precedenza,
le seguenti versioni:
" Incontrai a Taormina il Dr. De CA (ciò su indica
IOne del Dr. La Corte) e riferii tutto quanto sapevo sulla richiesta di base da parte di CA e TO
(circostanza di cui avevamo parlato prima) e anche del fatto che avevo appreso dai due suddetti che intendevano
...... ( il 9.9.83 al Proc. e al Sost. Proc. far fuori "
di Caltanissetta).
fper primi me ne parlarono Rabito e Scarpisi insieme tro " .Delle armi mi si parlò solo a PA...
vandoci tutte e tre all'albergo Zagarella...." (il 18.4.84
ai primi giudici: v. f. 9 verb. n° 71)"
"Il TO e CA. a PA mi di s sero che cercavano armi. Nei vari incontri di PA,
poichè loro mi parlavano di bazooka, io ricordo che os servai che erano armi da fare la guerra e così appresi-
sempre da loro che dette armi servivano per fare un at tentato... "l
"Quando sono andato a PA, il RAsi e lo.
CA, nell'albergo Zagarella, mi hanno parlato di armi, tanto che io osservai "cosa volete fare una guerra".
Loro mi risposero che dovevano fare attentati contro i giudici che si servivano di macchine blindate e fecero 164
i nomi dell'alto Commissario e del Dr. NE"
( al P.M. di Caltanissetta );
"Ripeto che il discorso delle armi e la lo ro richiesta ad averle e poi il discorso dell'au tobomba cominciò a farsi quando furono emessi i mandati di cattura contro i GR di LI. Io legge vo,mentre ero con loro, il giornale in cui era scritton che era stato emesso il mandato di cattura nei confronti dei GR e di altri per l'omicidio LL CH. Io lo mostrai a loro....Loro mi spiegarono. dissero.
....
fecero.capire....."; (lil 5.8.83 al Proc. e al Sost. Proc.
di Caltanissetta).
"Successivamente all'emissione degli ordini di cat tura nei confronti degli autori dell'omicidio del Gen.
LL CH, sia il TO che lo CA nonchè tale
LE mi chiesero se potessi fornire loro armi pesan ti e, in particolare, bazooka e simili. Riferii la cosa al Dr. De CA, il quale mi disse di assecondarli si da potere consentire alla Polizia la scoperta delle armi"
il 4 gennaio 1984 ai Sost.Proc. di PA Dr. Di Pisa
e Dr. Consoli).
"Leggendo il giornale il TO mi disse di conosce re tutte le persone che erano colpite dal mandato di cat tura..... disse ancora che egli si sarebbe recato a Mila
no non tanto e non soltanto per smerciare dell'eroina quanto per trovare molte armi di tutti i tipi necessari 165
per gli omicidi che dovevano essere commessi. Tali noti zie mi furono poi confermate a Milano dallo CA ed ancora dal LE in varie occasioni..." (il 5.9.83 al Dr.Cassarà).
"Trovandoci a Taormina, il TO e solo il TO
mi disse che era stato un errore uccidere il Gen. LL
CH..... Il TO mi parlò di un attentato contro
De FR e
contro
NE….………. ." (Il 12 Marzo 84 ai primi giudici).
"Mi incontrai con TO a Mondello. Insieme andam no in altra località e si parlò anche di armi.
Mi parlò TO sia di armi pesanti che di armi
..... In tale occasione il TO mi fece il no leggere..
me dell'Alto Commissario De FR e del Giudice Fal
cone quali vittime designate.....fece specifica riferi mento a dei mandati di cattura..…………….e mi fece al riguar do vedere il giornale che riportava la notizia ………...”
(il 16.4.84).
Nell'interrogatorio reso innanzi ai giudici di Ca
tania, invece, il GH si è così espresso:
...quando sono andato a PA, il TO e lo
CA nell'albergo Zagarella, mi hanno parlato di armi;
da PA cercavano bazooka ed altri tipi di ar mi, tanto che io osservai, come ho già detto: cosa vo- 166
lete fare, una guerra?.
"Successivamente siamo andati a Taormina e durante il viaggio TO ebbe a dirmi che appartenevano alla famiglia dei GR, arrivati a Taormina, il TO ha comprato un giornale ed hanno appreso che erano stati emessi mandati di cattura contro i GR.... "
"Quest'ultima circostanza me l'ha riferita allor_
chè eravamo nella stanza dell'albergo leggendo il gior_
nale nel quale si dava atto di 14 mandati di cattura,
alcuni dei quali nei confronti dei fratelli GR. Leg_
gendo il giornale, TO mi disse: lo vedi che è vero,
che appartengo a questa famiglia che è la più poten_
te della mafia...."
"Faccio presente che ero a conoscenza che TO
apparteneva ad una famiglia potente, ma non sapevo qua_
le fosse questa famiglia: ciò me l'aveva riferito lo stesso TO **
"Ribadisco che la parola "Breco" l'ho appresa dal la bocca di TO durante il tragitto PA Taormin
" na.
" ..... La AS, in mia presenza, non ha consegna to armi abbiamo parlato di armi.....se ne parlò
soltanto.. "
"Mai sono stato insieme a CA, TO e Miche
contemporaneamente ma con CA e TO o le
- 1
con CA e LE.. 167
Si è ritenuto di riportare quasi integralmente il testo delle contraddiIOni più evidenti emergenti dai va ri interrogatori del GH- per quanto si riferisce ai passi oggetto della specifica censura-perchè dallo stesso appare nella maniera più oggettiva l'equivocità sia del l'espressioni usate che dei riferimenti.
Al riguardo, la sentenza impugnata sembra avvalorare che i fatti, in particolare quelli ricompresi fra il 9 e il 12 luglio, si siano svolti, nella loro realtà e nella loro successione temporale, nel modo che segue:
-discorso generico sul traffico di droga e di armi a
PA da parte di TO e CA;
-confidenza sull'appartenenza alla cosca mafiosa dei
GR, fatta per la prima volta dal solo TO al Chas_
san, durante il trasferimento in auto da PA a Taor
mina;
commento sui mandati di cattura, sul significativo riferimento alla motivaIOne degli stessi, nonchè sulla
- prospettata dai GR necessità
- di reagire con un pro gramma di attentati: fatti, questi, esternati dal solo
TO nel prosieguo della stessa giornata del 12 luglio;
-informaIOne, in tal senso immediata, da parte del
GH alla Criminalpol di Roma e, successivamente, al、
dr. De CA, con incontro tra i predetti la sera del 13. SUPREMA DI
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C 168 ripresa di tale discorso nel periodo tra il 15 ed il
18 luglio in Milano e sostanziale conferma delle notizie for nite dal TO da parte sia di CA che di LE;
comunicaIOne dell'intervenuta variaIOne del progetto da parte di quest'ultimo sostituitosi al TO il 26 luglio;
-
conferma, infine, da parte del TO, di essere a co noscenza del mutamento di programma (attentato con l'autobom ba) e chiarimento in tal senso fatto da TO a GH dopo la telefonata allo CA al bar Strauss in data 27 luglio.
Ma di tale ricostruIOne che la sentenza impugnata ope
-
ra anche mutuando proposiIOni diverse da quelle emergenti dall'ultimo interrogatorio come ad esempio, quelle contenu te nel processo verbale di sommarie informaIOni redatto dal dr. Cassarà in data 5/9/1983 (parzialmente diverso dalla rela
IOne del 6/8/1983 ) non v'è affatto quella chiara ed ine invece quivoca motivaIOne che sarebbe stata/necessaria ai fini di una positiva valutaIOne da parte di questo Collegio.
nella sentenza integraIOne approvata I riferimenti / riportati, infatti, identificabili con certezza nelle pagine 76/78,97/105 e 139/141, appaiono del tutto approssimativi, nonsono aderenti alla stessa puntuale lettura del richiamato interrogatorio, e non precisano, tra
le ragioni, soltanto ipotizzate, delle discrepanze e dei pun ti oscuri se le denunciate incertezze potessero spiegarsi in riferimento alla qualità di coimputato che il GH ri vestiva al tempo delle precedenti dichiaraIOni, e quindi con il timore di non ulteriormente compromettersi, oppure come 169
accavallamento di argomenti e di situaIOni di fatto che escludevano il mendacio, oppure ancora con la scarsa padronan za della lingua italiana,quanto all'uso promiscuo dei plura-
li e dei singolari, o perfino, da ultimo, con una imperfetta verbalizzaIOne (cfr. pagg. 76/78 della sentenza impugnata). solo
L'essenzialità dell'accertamento non/escludeva che la problematica potesse essere risolta con mere enunciaIOni
- quali sostanzialmente devono essere considerate le afferma
7
IOni richiamate
-ma esigeva un meditato approfondimento,
/
tanto più dovereso in relaIOne alle specifiche e motivate.
censure formulate dalla difesa con i motivi di appello. la sentenza impugnata intop-aIOne appro vote Di conseguenza, A senz'altro viziata nel senso denuncia. ith to, posto che la Corte di Catania non ha affatto tratto i na cessari chiarimenti dalla nuova e diretta assunIOne del Ghas
san in ordine ai punti della vicenda che restavano ancora oscuri ed incerti.
2) Sul secondo punto, va messo in evidenza che i giudi ci di Catania non hanno in alcun modo affrontato specificamen te, né comunque chiarito, i punti relativi alla c.d. "estro-
missione" di TO e di CA", dopo l'intervento a Mila
no del sedicente "LE" ed il suo successivo inserimento al posto di TO il giorno 26 luglio 1983 a Taormina e di cui al contenuto della telefonata tra GH ed il dr. De
CA in pari data (conversaIOne intercettata alle ore 20), oggetto, anche questa, di specifiche censure. 170
Le poche argomentaIOni sviluppate al riguardo non costi tuiscono sotto alcun profilo adeguata motivaIOne, soprattutto in consideraIOne del fatto che su tali profili la difesa ha tratto spunto. per sostenere l'intervenuta interruIOne del nesso di causalità tra l'attività preparatoria addebitata
TO e a CA per ciò che si riferisce al periodo sino al 15/18 luglio 1983, e l'evento di strage;
3) Il terzo ed ultimo rilievo che il Collegio dave for mulare si riferisce all'obiettiva incertezza sottolineata in precedenza circa l'utilizzaIOne o meno da parte della OR
di merito di determinati dati o elementi probatori espressa=
mente presi in esame nella sentenza di primo grado, ovvero ri sultanti dall'ampio materiale direttamente acquisito nella fa se di rinvio.
Infatti, nella premessa vi è ampio cenno a riferimenti specifici che avrebbero dovuto essere sottoposti a valutaIOne
ed a riscontro (come quelli relativi al processo "parallela",
ai rapporti di polizia originari, ai risultati di altre indagi ni, alcune delle quali direttamente svolte dal dr. NI)
mentre invece di essi, nella parte motiva, non si rinviene che qualche menIOne, e del tutto generica.
La stessa riflessione va fatta infine in relaIOne ai nu merosi elementi oggetto di specifico approfondimento in primo grado
-e in quanto tali anch'essi da sottoporre a riscontro 171 rispetto ai quali, come per quelli indicati in precedenza,
la decisione impugnata ha ritenuto di poter superare l'obbli go di un doveroso esame, sull'apparente base di un'applicaIO
ne quasi automatica delle stesse argomentaIOni da essa svi-
luppate quanto al concorso di tutti gli imputati nel delitto di associaIOne a delinquere.
Altrettanto automaticamente la Corte di Catania sembra aver fatto implicito riferimento a valutaIOni contenute nel-
la sentenza di primo grado, senza tener conto del fatto che la possibilità di integrare tra di loro le motivaIOni di pri mo e di secondo grado è subordinata
- per consolidato orienta w
mento giurisprudenziale- all'ipotesi che le decisioni siano t
L conformi sullo specifico punto: il che nel caso di specie non si è certamente verificato, posto che, nei confronti di RA
to e di CA, la prima sentenza di Caltanissetta e quella]
impugnata sono di segno opposto (cfr. da ultimo, Sez. 4a
6/6/1981 n, 5548, D'Aggiano; Sez. Ia 23/11/1982 n. 11159, Val
preda; Sez. 6a 19/5/1983 n. 4648, Silvano).
Da tutto ciò, quindi, emerge da un lato un'estrema incer tezza in ordine agli elementi probatori concretamente presi in esame dai giudici di Catania per giungere alla pronuncia di condanna per il delitto di strage e, dall'altro, quale con seguenza, il riconoscimento della fondatezza dei rilievi mossi dalla difesa dei ricorrenti per quanto concerne se non l'impos sibilità, certamente la difficoltà, di ricostruire "l'iter" i seguito dalla Corte di merito. 172
Quest'ultima, dopo lo sforzo compiuto per ricercare la verità, si è arenata nel momento e nella fase più importante di ogni decisione, che è quella della motivaIOne: solo una parte dell'imponente materiale probatorio risulta infatti
->al di là del risul sottoposto a vaglio, mentre per il resto non è dato riconoscere tato che se ne sarebbe potuto trarre se e come sia stato preso in consideraIOne.
Su tutti i punti indicati, quindi, la motivaIOne deve essere considerata carente ed il nuovo esame dovrà riferirsi tanto all'accertamento della responsabilità di TO e di
CA quanto di quella, eventualmente autonoma, dei fratel li LE e OR GR.
Ogni altra censura, non espressamente presa in esame. da ve intendersi rigettata, siccome concernente doglianze su questioni di fatto, in quanto tali sottratte al sindacato di questa Corte.
Al nuovo giudiIO provvederà la Corte di Assisa di appel lo di Messina che, uniformandosi ai principi di diritto enun ciati in precedenza, e tenuto conto che l'annullamento avvie ne per viIO di motivaIOne, è libera di svolgere senza alcun limite tutti gli accertamenti che riterrà necessari ed oppor tuni per la definiIOne del procedimento.
Allo stesso giudice viene conseguentemente rimessa ogni determinaIOne concernente la misura della pena da infliggere 173 agli attuali ricorrenti in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis C.P... rispetto al quale la condanna diviene defini
1 tiva per effetto della presente sentenza-fatta esclusione
· della concessione a RAte e CA dell'attenuante di cui all'art. 114 CIP:, della quale va affermato rigettandosi di ricorso il relativo motivo/> l'inapplicabilità; atteso che nel caso
› di specie: è stata contestata anche l'aggVA prevista dal l'art. 112 C.P.4 > C.* T : 02 C J I[ ! i.
Allo stesso giudice è rimessa ogni questione circa îngri
determinaIOne relativamente alle spese in favore delle parti civili, per quanto attiene al presents giudiIO. 20 1
La Corte di CassaIOne, SeIOni unite penali, giudicando sui ricorsi proposti da NC TO, TR CA, LV
re GR e LE GR avverso la sentenza della Corte di
- Assise di appello di Catania in data 1 luglio 1987; ***
: annulla.
la sentenza impugnata limitatamente al reato di strage e rea ti connessi;
ascritti ai ricorrenti ai capi da a) adm) della imputaIOne e rinvia per nuova deliberaIOne alla Corte di
Assise di appello di Messina;
rigetta i ricorsi relativamente al reato di associaIOne a delinquere di tipo mafioso di cui al capo n) dell'imputaIOne;
rimette al giudice di rinvio la decisione sulle spese a favore delle 174
parti civili relative a questo giudiIO di CassaIOne.
Così deciso in camera di consiglio il 18 febbraio 1988
0 IL PRESIDENTE fed ens Jener ali foren Тмин гоL'ESTENSORE
IL DIRETTORE DI SEZIONE (Egle SPIGARELLI)
Depositato in Cancelleria 19 MAR 1988 il
IL CANCALLIORE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 alla sommarie to delle argomentaIOni sviluppate per "liqui