Articolo 561 del Codice penale
Articolo 560Articolo 493 bis
Versione
1 luglio 1931
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Versione
11 dicembre 1969
Art. 561.

(Casi di non punibilita'. Circostanza attenuante)

Nel caso preveduto dall'articolo 559, non e' punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non e' punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

Se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena e' diminuita.
((46)) ------------ AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , la illegittimita' costituzionale dell' art. 561 del Codice penale .
Entrata in vigore il 11 dicembre 1969
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