Art. 3. Commutazione e diminuzioni di pena
nel caso di condanna definitiva 1. Le pene inflitte per uno o piu' reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale con sentenza divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della presente legge sono commutate o diminuite, secondo quanto previsto dall'articolo 2, nei confronti di chi, prima o anche dopo la condanna, purche' entro la data di entrata in vigore della presente legge, si e' dissociato ai sensi dell'articolo 1.
2. Il provvedimento e' preso con ordinanza del giudice degli incidenti di esecuzione, con il procedimento di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale .
Nota all'art. 3, comma 2:
Il testo degli articoli 628 e seguenti (fino all' art.
632) del codice di procedura penale e' il seguente:
Art. 628 (Giudice degli incidenti). - Il giudice che ha deliberato un provvedimento e' competente a giudicare in camera di consiglio con ordinanza su tutti gli incidenti riguardanti l'esecuzione del provvedimento medesimo, anche quando il pubblico ministero presso il predetto giudice o il pretore ha richiesto per l'esecuzione un altro ufficio del pubblico ministero presso un diverso giudice o un altro pretore. Qualora il detto giudice non si trovi nel territorio dello Stato, provvede la corte d'appello del distretto nel quale ha sede il competente ufficio del casellario.
L'incidente e' proposto con richiesta del pubblico ministero o con istanza dell'interessato. Il pretore puo' provvedere anche d'ufficio.
Per gli incidenti relativi all'esecuzione di sentenze della corte d'assise si procede a termini del secondo capoverso dell'art. 153.
Art. 629 (Regolamento della competenza per l'esecuzione di sentenze di condanna o di proscioglimento). - Se si tratta di sentenza pronunciata in grado d'appello, la competenza per gli incidenti di esecuzione spetta al giudice di secondo grado, salvo che la sentenza impugnata sia stata confermata o riformata soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, nei quali casi la competenza spetta al giudice di primo grado.
Quando vi e' stato ricorso per cassazione e questo e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, la competenza per gli incidenti di esecuzione appartiene al giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro sentenza inappellabile, e al giudice indicato nella prima parte di questo articolo, negli altri casi. Quando e' stato pronunciato l'annullamento con rinvio, e' competente il giudice di rinvio.
Art. 630 (Procedimento per gli incidenti di esecuzione).
- In seguito alla richiesta del pubblico ministero o all'istanza dell'interessato, il presidente o il pretore nomina un difensore d'ufficio all'interessato ammesso al patrocinio gratuito; fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso, non meno di cinque giorni prima di quello stabilito, al pubblico ministero anche quando l'incidente e' stato proposto a sua richiesta.
Lo stesso avviso nel medesimo termine deve essere notificato al privato che ha proposto l'incidente e agli altri che vi abbiano interesse.
Il pubblico ministero presso il tribunale o la corte presenta requisitorie scritte.
I privati i quali ne fanno domanda, se compaiono, sono uditi personalmente o per mezzo del difensore in camera di consiglio; se sono detenuti in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice, sono previamente uditi a loro domanda dal giudice di sorveglianza o dal pretore del luogo all'uopo delegato; essi o il difensore hanno anche facolta' di presentare memorie, senza che per cio' possa essere ritardata la decisione.
L'inosservanza delle disposizioni precedenti e' causa di nullita'.
Il giudice, prima di deliberare sull'incidente di esecuzione, puo' chiedere alle, autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.
Si osservano quando occorre le disposizioni concernenti l'istruzione formale.
Art. 631 (Impugnabilita' della decisione). - L'ordinanza con cui il giudice decide sull'incidente d'esecuzione e' notificata per estratto nel termine di otto giorni agli interessati ai quali e' stato notificato l'avviso indicato nell'articolo precedente, ed e' comunicata nello stesso termine al pubblico ministero.
Contro l'ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione dal pubblico ministero e dai predetti interessati.
Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza; tuttavia il giudice che ha emesso l'ordinanza puo' con decreto sospenderne l'esecuzione.
Art. 632 (Incidenti di esecuzione civile in materia penale). - Quando nell'esecuzione civile in materia penale sorge controversia, si osservano le disposizioni degli articoli precedenti se non e' diversamente stabilito.
nel caso di condanna definitiva 1. Le pene inflitte per uno o piu' reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale con sentenza divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della presente legge sono commutate o diminuite, secondo quanto previsto dall'articolo 2, nei confronti di chi, prima o anche dopo la condanna, purche' entro la data di entrata in vigore della presente legge, si e' dissociato ai sensi dell'articolo 1.
2. Il provvedimento e' preso con ordinanza del giudice degli incidenti di esecuzione, con il procedimento di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale .
Nota all'art. 3, comma 2:
Il testo degli articoli 628 e seguenti (fino all' art.
632) del codice di procedura penale e' il seguente:
Art. 628 (Giudice degli incidenti). - Il giudice che ha deliberato un provvedimento e' competente a giudicare in camera di consiglio con ordinanza su tutti gli incidenti riguardanti l'esecuzione del provvedimento medesimo, anche quando il pubblico ministero presso il predetto giudice o il pretore ha richiesto per l'esecuzione un altro ufficio del pubblico ministero presso un diverso giudice o un altro pretore. Qualora il detto giudice non si trovi nel territorio dello Stato, provvede la corte d'appello del distretto nel quale ha sede il competente ufficio del casellario.
L'incidente e' proposto con richiesta del pubblico ministero o con istanza dell'interessato. Il pretore puo' provvedere anche d'ufficio.
Per gli incidenti relativi all'esecuzione di sentenze della corte d'assise si procede a termini del secondo capoverso dell'art. 153.
Art. 629 (Regolamento della competenza per l'esecuzione di sentenze di condanna o di proscioglimento). - Se si tratta di sentenza pronunciata in grado d'appello, la competenza per gli incidenti di esecuzione spetta al giudice di secondo grado, salvo che la sentenza impugnata sia stata confermata o riformata soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, nei quali casi la competenza spetta al giudice di primo grado.
Quando vi e' stato ricorso per cassazione e questo e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, la competenza per gli incidenti di esecuzione appartiene al giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro sentenza inappellabile, e al giudice indicato nella prima parte di questo articolo, negli altri casi. Quando e' stato pronunciato l'annullamento con rinvio, e' competente il giudice di rinvio.
Art. 630 (Procedimento per gli incidenti di esecuzione).
- In seguito alla richiesta del pubblico ministero o all'istanza dell'interessato, il presidente o il pretore nomina un difensore d'ufficio all'interessato ammesso al patrocinio gratuito; fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso, non meno di cinque giorni prima di quello stabilito, al pubblico ministero anche quando l'incidente e' stato proposto a sua richiesta.
Lo stesso avviso nel medesimo termine deve essere notificato al privato che ha proposto l'incidente e agli altri che vi abbiano interesse.
Il pubblico ministero presso il tribunale o la corte presenta requisitorie scritte.
I privati i quali ne fanno domanda, se compaiono, sono uditi personalmente o per mezzo del difensore in camera di consiglio; se sono detenuti in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice, sono previamente uditi a loro domanda dal giudice di sorveglianza o dal pretore del luogo all'uopo delegato; essi o il difensore hanno anche facolta' di presentare memorie, senza che per cio' possa essere ritardata la decisione.
L'inosservanza delle disposizioni precedenti e' causa di nullita'.
Il giudice, prima di deliberare sull'incidente di esecuzione, puo' chiedere alle, autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.
Si osservano quando occorre le disposizioni concernenti l'istruzione formale.
Art. 631 (Impugnabilita' della decisione). - L'ordinanza con cui il giudice decide sull'incidente d'esecuzione e' notificata per estratto nel termine di otto giorni agli interessati ai quali e' stato notificato l'avviso indicato nell'articolo precedente, ed e' comunicata nello stesso termine al pubblico ministero.
Contro l'ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione dal pubblico ministero e dai predetti interessati.
Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza; tuttavia il giudice che ha emesso l'ordinanza puo' con decreto sospenderne l'esecuzione.
Art. 632 (Incidenti di esecuzione civile in materia penale). - Quando nell'esecuzione civile in materia penale sorge controversia, si osservano le disposizioni degli articoli precedenti se non e' diversamente stabilito.