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19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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2 ottobre 1976
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
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7 febbraio 2014
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Art. 254.
Forma del riconoscimento.
Il riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)) e' fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. (111) (112a)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) ------------- AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". ------------- AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Forma del riconoscimento.
Il riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)) e' fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. (111) (112a)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) ------------- AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". ------------- AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Commentari • 114
- 1. genitore intenzionalehttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 170.20686
[…] Leg. Art. 254 c.c. – l. 40/2004 - art. 30 D.P.R. 398/2000
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Genova, sentenza 07/04/2021, n. 277Provvedimento: […] CP_2 ai sensi del disposto dell'art. 254 cc e nominata all'uopo erede con testamento olografo dell'11 gennaio 2012, pubblicato in data 15 maggio 2018 (doc. 1)”; che il CP_2 è deceduto il 28 febbraio 2018 ed aveva lavorato, dal 1996 al decesso, per l'azienda opponente, maturando € 30.343,61 a titolo di TFR;Leggi di più...
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