Sentenza 26 aprile 1990
Massime • 1
Non si verifica la nullità della notificazione, per incertezza assoluta sulla data in cui la stessa è avvenuta, quando la data non figuri nella copia notificata ma sia stata regolarmente indicata nell'originale.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/04/1990, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1990 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. FERDINANDO ZUCCONI GALLI FONSECA Presid. N. 3
1.Dot. MARCO BOSCHI Consigliere
2. " BE IN "
3. " LF CA RO " REGISTRO GENERALE
4. " BR EL " N. 22808/89
5. " IO OG "
6. " AT IA "
7. " CO AR "
8. " IO TT "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
KA UE, nato in [...] il [...];
avverso la ordinanza del Tribunale di Bolzano in data 7 luglio 1989;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. OG;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede rigettarsi il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Essendo stato condannato per omicidio colposo con sentenza del Tribunale di Bolzano in data 17 maggio 1989, NI IN nello stesso giorno proponeva personalmente appello avverso tale decisione.
Secondo quanto risulta sull'originale relata di notificazione dell'avviso di deposito della sentenza, di cui all'art. 151 C.P.P., detto avviso era notificato al difensore il 5 giugno 1989 ed all'imputato il successivo giorno sei.
Poiché non venivano depositati motivi a sostegno del gravame, con ordinanza del 7 luglio 1989 il Tribunale di Bolzano dichiarava inammissibile l'appello.
Avverso tale ordinanza è stato tempestivamente avanzato ricorso a questa Suprema Corte cui si denuncia la violazione dell'art. 179 C.P.P perché, come risulta dalla copia rilasciata in occasione della notifica al difensore (e che è stata prodotta) ivi non figura la data della notificazione;
il che, secondo il ricorrente, determina la nullità assoluta della notificazione dell'avviso e, di conseguenza, la mancata decorrenza dei termini per il deposito dei motivi d'impugnazione.
Richiamando, in proposito, giurisprudenza delle Sezioni di questa Suprema Corte, conforme alla tesi sostenuta, il ricorrente deduce la consequenziale violazione di legge nell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità, dell'appello,.
Il ricorso viene assegnato a queste Sezioni Unite per la presenza di contrastanti pronunce sul punto emesse dalle singole Sezioni di questo Supremo Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Taluno degli spunti difensivi fa precisare che in materia di notificazioni la contraddizione fra la relazione scritta nella copia consegnata e quella contenuta nell'atto restituito non è produttiva di nullità della notificazione bensì di fede preferenziale attribuita a quella contenuta nella copia consegnata all'interessato (art. 176 C.P.P.), così attribuendosi una preferenzialità che non avrebbe ragione d'essere ove la notificazione fosse - in radice - nulla.
Nelle predette ipotesi, quindi non sussiste la dedotta nullità. È però il criterio preferenziale scelto col terzo comma del citato art. 176 C.P.(del 1930: tuttora applicabile nel procedimento in esame) presuppone che vi sia contraddizione fra l'originale e la sua copia: al di fuori di tale ipotesi non si può fare applicazione di detto criterio.
Se si muove dal concetto che contraddizione significa un rapporto di opposizione fra due asserzioni o due giudizi o due fatti di cui uno esclude l'altro o comunque sia in contrasto con l'altro, è essenziale che vi siano almeno due affermazioni, giudizi o fatti in inconciliabile antitesi fra loro.
Ma se dei due termini l'uno non esprime alcunché, non sussiste contraddizione perché quello che tace non propone alcuna antitesi, rimanendo una sola affermazione, un solo giudizio o fatto. Pertanto, il dettato del terzo comma dell'art. 176 C.P.P. sarà da applicare solo nella evenienza che, nel redigere la relata della notificazione, l'ufficiale procedente abbia apposto date, sia sull'originale che sulle copie consegnate agli interessati, in modo che esse non siano eguali fra loro: ed allora varrà solo la data apposta sulla copia consegnata.
Diversa è l'ipotesi in cui la relazione di notifica risulti completa solo su di una di esse, ma sia incompleta nell'altra, perché in tale evenienza manca l'antitesi, la contraddizione fra originale e copia. Va allora verificato se sussiste la nullità sancita (fra le altre) dall'art. 179 C.P.P. in tema di notificazioni. relativamente alla data, solo quando su di essa vi sia incertezza assoluta. Il criterio interpretativo di questa formulazione del suddetto art. 179 viene fornito dal principio generale espresso nell'art.140 C.P.P. secondo cui "se l'indicazione della data di un atto è
richiesta a pena di nullità, questa sussiste soltanto, nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti con questo connessi". Ne deriva che allorquando la data della notificazione di un atto figuri nella relata apposta sull'originale ma non sulla copia consegnata all'interessato, appare di tutta evidenza come l'atto con quest'ultima connesso sia, per eccellenza, l'originale che, essendo atto a fede privilegiata, prevale su ogni elemento dal quale potrebbesi eventualmente desumere la data della notificazione. Da ciò l'insussistenza di nullità perché non v'è incertezza assoluta sulla data, questa essendo ricavabile dall'originale. Quanto sopra non pregiudica i diritti della parte né della difesa. Infatti allorquando vengono apposte date rispettivamente diverse sulla copia e sull'originale, la prevalenza attribuita alla data segnata sulla copia dell'atto consegnata assolve alla funzione di garantire concretamente la partecipazione o l'esercizio delle funzioni difensive alla parte ed al difensore.
Nella ipotesi in cui - invece - la data manchi su una delle copie consegnate ma figuri nell'originale, la parte o la difesa non ricevono alcun effettivo pregiudizio anzitutto perché ognuna di esse ben sa, o può sapere direttamente dalla persona della stessa abitazione o studio, l'effettiva data della ricezione della copia. Inoltre, proprio in tema di notifica di avviso deposito sentenza, e senza che con ciò si impongano obblighi non previsti dalla legge, una volta ricevuto detto avviso l'interessato - per ciò stesso ed a prescindere dalla data di notificazione - apprende che il provvedimento è stato depositato e ben sa che da quel momento decorrono (per il codice del 1930) i termini per la presentazione dei motivi.
Se vi è effettiva volontà di coltivare l'impugnazione l'interessato va a prendere visione del provvedimento impugnato ed in tal modo, già nel prenderne cognizione, ha a sua disposizione IL Consigliere Estensore anche l'originale relata di notifica dell'avviso ex art.151 C.P.P., sul quale figura la data di notificazione.
Restano quindi salvaguardate le esigenze difensive. La ordinanza del Tribunale di Bolzano che ha utilizzato la data di notifica risultante sull'originale dell'avviso deposito sentenza in maniera conforme al principio superiormente enunciato, ed ha conseguentemente dichiarato l'inammissibilità dell'appello, risulta pertanto corretta.
Il ricorso - che se ne duole - va quindi ritenuto infondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 26 aprile 1990.