Provvedimento: […] Il Giudice aveva ritenuto sussistenti detti reati, quando le condotte valorizzate potevano, al più, configurare il delitto di propaganda sovversiva di cui all'abrogato art. 272 cod. pen. […] In precedenza, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 1966, nel confermare la legittimità costituzionale dell'art. 272, comma 1, cod. pen., aveva così interpretato la norma: "Il primo comma dell'art. 272 punisce la propaganda in quanto diretta al ricorso alla violenza come mezzo per conseguire un mutamento nell'ordinamento vigente. […]
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