Versione
20 maggio 1978
20 maggio 1978
Art. 289-bis.
(( (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione).)) ((Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta' e' punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma))
(( (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione).)) ((Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta' e' punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma))
Commentari • 110
- 1. L’audace sentenza del Giudice delle Leggi sull’ergastolo e la rieducazione del reoAvv. Alessia Di Prisco · https://www.iusinitinere.it/ · 227.69229
[…] cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 289-bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato.” È questo il testo della pronuncia depositata l'11 luglio del 2018 nella cancelleria di Palazzo della Consulta a Roma, […] in riferimento a due diverse situazioni criminose: quella dei condannati all'ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e quella dei condannati all'ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (rispettivamente artt. 289 bis c.p . e 630 c.p.), […] Il severo regime contestato si può così enucleare: in entrambe le ipotesi ( artt. 289 bis c.p. e 630 c.p […]
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Giurisprudenza • 310
- 1. Corte Cost., sentenza 23/03/2012, n. 68Provvedimento: […] ai delitti contro la personalità dello Stato e, dunque, anche al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'art. 289-bis cod. pen.: attenuante che viene in rilievo segnatamente «quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, […]Leggi di più...
- reati e pene·
- illegittimità costituzionale in parte qua·
- irragionevolezza·
- inapplicabilità·
- misura della pena·
- delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione·
- assorbimento delle ulteriori censure.·
- circostanza attenuante comune per i fatti di "lieve entità"