Art. 1. Condotte di dissociazione 1. Agli effetti della presente legge si considera condotta di dissociazione dal terrorismo il comportamento di chi, imputato o condannato per reati aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attivita' effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica.
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8 marzo 1987
8 marzo 1987
Giurisprudenza • 17
- 1. CGARS, sez. I, sentenza 16/04/2015, n. 310Provvedimento: […] Sulla base delle considerazioni svolte sub I), in sede di trattazione dell'appello alla decisione resa in prime cure sul ricorso n. 1231/1986 R.G., consegue infatti che l'odierno appellante in realtà non ha maturato una effettiva anzianità di servizio di 2° livello alla data del 20.12.1979 - termine di riferimento per effetto di quanto stabilità dall'art. 1 della legge reg. n. 34/1987 e dell'art. 64 del D.P.R. n. 761/1979 – atteso che a quella data non risultava possibile per l'appellante aver esercitato un quinquennio di servizio nel secondo livello dirigenziale di ruolo, altrimenti necessario per ottenere l'equiparazione a ‘Direttore Amministrativo Capo Servizio', […]Leggi di più...
- recupero di maggiori emolumenti·
- regolamentazione dell'inquadramento funzionale·
- anzianità di servizio·
- equiparazione economica·
- determinazione della qualifica dirigenziale·
- motivazione dei provvedimenti amministrativi·
- art. 64 del D.P.R. n. 761/1979·
- revoca dell'inquadramento·
- silenzio-rifiuto amministrativo·
- art. 54 del D.P.R. n. 348/1983·
- inquadramento economico·
- qualifica funzionale·
- disapplicazione di delibere amministrative