Sentenza 11 dicembre 2018
Massime • 1
Non determina nullità della sentenza di condanna emessa dal giudice ricusato la successiva decisione della Corte di cassazione che abbia annullato il provvedimento della corte d'appello dichiarativo della inammissibilità dell'istanza di ricusazione per vizi meramente procedurali e non attinenti alla erronea valutazione della concreta idoneità del giudice ricusato ad esercitare correttamente la funzione giurisdizionale nello specifico processo, poiché solo quando è accertata la mancanza della precondizione di imparzialità e terzietà è configurabile una nullità per incapacità del giudice, deducibile mediante impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa (art. 416 bis.1 del codice penale)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 aprile 2023
Indice: A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia 2. Intimidazioni silenti, evocazione di contiguità mafiose, estorsioni ambientali B) L'AGGRAVANTE DELL'AGEVOLAZIONE MAFIOSA 3. Divergenze interpretative sulla necessità o meno, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso 4. Ulteriori profili problematici. Finalizzazione della condotta ausiliatrice 5. (Segue) Natura, soggettiva od oggettiva, dell'aggravante A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia Relativamente al diverso modo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2018, n. 22153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22153 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2018 |
Testo completo
22153-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: GIOVANNI AL -Presidente - Sent. n. sez. 3518/2018 UP 11/12/2018- UG DE CRESCIENZO R.G.N. 50646/2016 STEFANO FILIPPINI -Relatore UC AIELLI GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di: DE AS TO nato a [...] il [...] AC NO nato a [...] il [...] VA RI nato a [...] il [...] LA IB nato a [...] il [...] LA AE nato a [...] il [...] LA PP nato a [...] il [...] TT OB nato a [...] il [...] ER IC nato a [...] il [...] CA FR nato a [...] il [...] IA IC nato a [...] il [...] TA GIOVANNI TO nato a [...] il [...] IN LU nato a [...] il [...] SE RO nato a [...] il [...] TO NA nato a [...] il [...] AR OC nato a [...] il [...] MA PP nato a [...] il [...] MA TO nato a [...] il [...] GN NO nato a [...] il [...] CE IC nato a [...] il [...] TO AL nato a [...] il [...] ZZ GIOVANNI nato a [...] il [...] SS NT nato a [...] il [...] AN AE nato a [...] il [...] IG UA nato a [...] il [...] NE TO nato a [...] il [...] NE UG nato a [...] il [...] NN IO nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di questi ultimi CI PP nato a [...] il [...] IN TO nato a [...] il [...] AN AC NO nato a [...] il [...] LA CA nato a [...] il [...] GU FR nato a [...] il [...] NE FR nato a [...] il [...] inoltre: TA UC PE NA CO RI LI AE ER AL REGIONE CALABRIA PETRONE PP HE RG UD NT IA EMILIA avverso la sentenza del 14/01/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai Consiglieri, dott. DE CRESCIENZO UG e dott. FILIPPINI STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DIA CARDIA che ha concluso chiedendo il rigetto per i ricorrenti IA IC, AR OC, SS NT, NN IO, CE IC, AN AE, 2 RO, ZZ GIOVANNI, IG UA, AC NO, VA RI, TT OB, TO AL, IN LU, MA PP, ER IC e TA GIOVANNI TO. Il Proc. Gen. conclude invece per l'inammissibilita' dei ricorsi di LA IB, LA AE, LA PP, TO NA, MA TO, NE TO e NE UG. Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio in relazione alle posizioni di NE FR, GU FR, IN TO, AC NO, VA RI e DE AS TO per quest'ultimo in merito alla rideterminazione della pena. Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrzione in relazione alla posizione di CI PP. Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso del P.G. in relazione alle posizioni di AN AC NO e LA CA. uditi i difensori : l'avvocato SALVIATI FABRIZIO del foro di NE in difesa di AC NO, VA RI, SE RO, ZZ GIOVANNI, IG UA, AN AE, NE TO e NE UG dopo lungo dibattimento chiede il rigetto del ricorso del P.G. e si riporta ai motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza in riferimento all'art.
7. L'avvocato BARILLARO TIZIANA in difesa di LA IB si riporta ai motivi di ricorso. L'avvocato GALLO PP in difesa di LA PP si riporta ai motivi di ricorso. L'avvocato SPINELLI PP in difesa di NE FR dopo lungo dibattimento chiede il rigetto del ricorso del P.G.e l'accoglimento del ricorso. L'avvocato STORTONI LU in difesa di CI PP dopo dibattimento si associa alla richiesta del P.G. per la prescrizione e chiede venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso del P.G. in subordine la prescrizione. L'avvocato CAVARRETTA ERCOLE in difesa di CI PP chiede venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso del P.G. in subordine la prescrizione. L'avvocato CARNUCCIO PAOLO in difesa di CE IC e NN IO dopo lungo dibattimento si riporta ai motivi e insiste per l'accoglimento. L'avvocato NAPOLI PP in difesa di GU FR e CA FR dopo lungo dibattimento chiede l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso del P.G. per MA e l'accoglimento dei motivi di ricorso per LI. Su 3 richiesta del difensore per il solo CA FR viene rilasciata attestazione di presenza in udienza con pagamento oneri di cancelleria marca da bollo di euro 3,54. L'avvocato ROTUNDO IO in difesa di AN AC NO, ER IC, IA IC, TA GIOVANNI TO, AR OC, MA TO, GN NO e SS NT dopo lungo dibattimento chiede l'annullamento della sentenza e l'accoglimento dei ricorsi. E' presente l'avvocato TRUNCE' ROMUALDO del foro di NE in difesa di: DE AS TO, LA CA, LA AE, TT OB, MA PP, TO AL, IN TO e GN NO dopo lungo dibattimento chiede l'inammissibilità del ricorso del P.G. e annullamento della sentenza impugnata riportandosi ai motivi di ricorso 4 RILEVATO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 10.3.2010 dal Gup del Tribunale di Catanzaro veniva definito con il rito abbreviato una porzione del più ampio processo a carico di RA NC ed altri 92 imputati (avendo altri optato per il giudizio ordinario), avente ad oggetto numerose contestazioni in tema di associazione mafiosa, diversi reati ricompresi nei programmi delle associazioni criminali oggetto di distinte imputazioni (omicidi, rapine, sequestri, violazione della disciplina sulle armi, reati tutti aggravati ex art. 7 L. n. 203 del 1991); ancora, associazioni finalizzate ai traffico di sostanze stupefacenti e reati fine ricondotti all'egida dell'art. 73 L.S. sempre aggravati ex art. 7 legge sopra citata. Il giudizio coinvolgeva diversi partecipi della cosca RE- IG- ON, operativa sul territorio crotonese, nonché di altre CO, federate e spesso in conflitto con la prima, segnatamente quella dei EG, operativa sul territorio di AP, e quella dei RA RA, presente in UT.
2. Avverso la sentenza sopra indicata proponeva appello la Procura Generale competente, contrastando la decisione di primo grado in ordine alle diverse assoluzioni, totali o parziali, rese dal GUP;
ancora, avuto riguardo alle posizioni per le quali non era stata accordata l'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80 e quella di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7; infine, con riferimento agli imputati per i quali erano state concesse le generiche.
2.1. Appellavano invece le statuizioni di condanna del Gup alcuni imputati e segnatamente, per quel che interessa in questa sede IL AN, IL GA, IL US, BA TO, BE CO, MO NC, LI NC, De IA ON, IA CO, FO GI ON, SC ON, SC IG, ND RO, AT FO, RA RA NI, GU AR, MA NC, AT OC, DO US, MA US, RT ON, EG ER, AC CO, TI AL, ZO GI, RU AL, AN GA, RU QU, CA AN, TE ZI, VA ON, VA GO, RE ER.
2.2 Nel corso del giudizio di secondo grado rinunciavano ai motivi di appello in punto di responsabilità (tra gli altri) gli imputati IL GA, BA TO, BE CO, LI NC, De IA ON, IA CO, FO GI ON, SC IG, ND RO, AT OC, MA US, RT ON, EG ER, AC CO, TI AL, ZO GI, AN GA, RU QU, CA AN, TE ZI e RE ER.
2.3. La Corte di Assise di Appello di Catanzaro, con sentenza del 6.4.2011, in riforma della sentenza di primo grado: dichiarava inammissibile l'appello del Pubblico Ministero;
rendeva statuizioni assolutorie nei confronti di vari imputati;
escludeva la circostanza aggravante ex art. 7 legge n. 203 del 1991, laddove riconosciuta dal Gup nei confronti di quegli imputati che avevano riportato condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; riconosceva circostanze attenuanti generiche, equivalenti o prevalenti, nei confronti di imputati che avevano riportato condanna;
rideterminava quasi tutte le pene già inflitte in primo grado, ciò anche per la continuazione esterna riconosciuta con riferimento alle posizioni di alcuni imputati.
3. Avverso tale decisione d'appello interponeva ricorso per ZI la Procura generale contestando la declaratoria di inammissibilità dell'appello originariamente proposto;
contestava inoltre le nuove assoluzioni rese in appello, l'esclusione dell'aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991 relativamente ai reati in materia di narcotraffico, l'applicazione delle generiche e del giudizio di prevalenza riconosciuti in appello, la continuazione esterna per gli imputati cui la stessa era stata negata in primo grado.
3.1 Ricorrevano in quell'occasione per cassazione anche IL GA, BE CO, ON LI, ON IG cl. 73, ON IG cl. 71, BA CO MO NC, SC ON, SC IG, AT FO EL ON NC, EL AL, VA ON e VA GO.
3.2. Questa Corte, con sentenza del 3.2.2012: annullava l'ordinanza della Corte di Assise di Appello che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello del P.M., annullando per l'effetto 1 la sentenza di secondo grado con rinvio per nuovo esame per tutti gli imputati coinvolti da quel ricorso;
annullava senza rinvio l'ordinanza della Corte di Assise di Appello del 16.3.2011 nella parte in cui aveva rigettato la richiesta del P.M. di riapertura dell'istruttoria dibattimentale (esame del collaboratore di giustizia RE US) e con rinvio la sentenza impugnata affinché il Giudice di Appello procedesse alla valutazione della pertinenza e della rilevanza della prova richiesta dal P.M., provvedendo in tal caso ad ammetterla, ovvero, se superflua o irrilevante, ad escluderla;
annullava la sentenza di secondo grado quanto a numerose assoluzioni;
annullava con rinvio la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 7, L. n. 203 del 1991, contestata con riferimento ai reati afferenti il narcotraffico avuto riguardo a tutti gli imputati per i quali era stata ritenuta in primo grado;
annullava con rinvio la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva riconosciuto agli imputati le circostanze attenuanti generiche nonché il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche già riconosciute con la prima decisione;
formulava ulteriori statuizioni che non risultano di interesse per le singole posizioni ancora in esame.
4. La Corte di Assise di Appello di Catanzaro, con sentenza del 10.5.2013, resa in esito alla riapertura della istruttoria dibattimentale in ragione dell'esame del collaboratore di giustizia RE US, in sede di rinvio, oltre pronunciare varie statuizioni di condanna che non risultano di interesse nella presente sede, confermava la sentenza di primo grado (anche con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, rispetto ai reati afferenti il narcotraffico per tutti gli imputati per i quali era stata ritenuta in primo grado).
5. Proponevano nuovo ricorso per cassazione la Procura Generale e gli imputati RA OC, IL AN, RI GA, IL US, BA TO, BE CO, ON LI, ON IG cl.' 71, ON IG cl.' 73, ON RI, MO NC, LL LF, LI NC, AU RG, CI GA, LI AS, IN RI, IG OL, De IA ON, EV OC, IA CO, FO GI ON, SC ON, SC IG, IN NC, ND RO, VE LA, AT FO, GU AR, UT ND, MA NC, AT OC, DO US, MA EN, MA NC, MA US, AR NC, RT ON, AZ TO, EG ER, AC CO, AC IO, ACnza MO, TI AL, ER IE, ZO GI, IE TI, EL ON NC, EL AL, AN GA, AR EN, RC AL, RU QU, CA AN, TE ZI, VA ON, VA GO, RE ER.
5.1. Questa Corte, con sentenza del 29.10.2014 della Sezione sesta, oltre ad alcune statuizioni non più di interesse nella presente sede, annullava la seconda sentenza di appello, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Catanzaro, con riferimento alle posizioni di: IL GA, BA TO, IA CO, GU AR, MA NC, AT OC, DO US, MA US, TI AL, RE ER;
nonché, nei confronti di IL AN, IL US, RT ON, limitatamente al reato di cui all'art. 73 L.S.; nei confronti di SC ON, limitatamente al reato di cui all'art. 74 L.S.; nei confronti di NG CO, IT NC, LI AS, FO GI ON, SC IG, ND RO, AT FO, EG ER, AC CO, ZO GI, AN GA, limitatamente all'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 l.n. 203/91; nei confronti di De IA ON limitatamente all'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 l.n. 203/91 ed alla continuazione;
nei confronti di RA RA NI, limitatamente ai capi 69) e 70); nei confronti di MO NC, limitatamente al capi 44) e 45); nei confronti di EL AL limitatamente al reato di cui al capo 16), nonché all'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 l.n. 203 del 1991, in relazione all'art. 74 L.S. ed alla determinazione della pena;
nei confronti di RU QU, CA AN, TE ZI, VA ON, VA GO limitatamente al reato di cui all'art. 73 L.S., nonché all'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991; rigettava i ricorsi nel resto.
6. La Corte di Assise di Appello di Catanzaro, con sentenza del 14.1.2016, provvedendo nuovamente in sede di rinvio, oltre a pronunciare varie statuizioni che non risultano di interesse nella presente sede, in riforma della sentenza emessa dal Gup di Catanzaro in data 10.3.2010 2 (appellata da IL AN, IL GA, IL US, .BA TO, BE CO, MO NC, LI NC, LI AS, De IA ON, IA CO, FO GI ON, SC ON, SC IG, ND RO, AT FO, RA RA NI, IL AR, MA NC, AT OC, DO US, MA US, RT ON, EG ER, AC CO, TI AL, ZO GI, EL AL, AN GA, RU QU, CA AN, TE ZI, VA ON, VA GO, RE ER), così provvedeva: -dichiarava: IA CO colpevole anche dei reati ascrittigli ai capi 14, 15, 24 e, riuniti per il vincolo della continuazione con quelli di cui ai capi IA, 4, 12, 17, 18, 23, 25, b (procedimento n. 766/09 r.g.n.r., attuale capo 6), 54 e 79-79CQ, ivi compresa l'aggravante dell'art. 7 L. n. 203 del 1991, ridetermina la pena inflitta in anni undici e mesi quattro di reclusione;
SC IG colpevole anche del reato ascrittogli al capo 49 e riconosciuto il vincolo della continuazione con quelli di cui ai capi IA, 2, 7, 8, 20, 21, 79 e 79 1, limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, così come circostanziata ex art. 7 Legge n. 203/1991, ridetermina la pena inflittagli in anni undici, mesi dieci e giorni 20 di reclusione;
AT FO colpevole anche del reato ascrittogli al capo 49 e riconosciuto il vincolo della continuazione con quelli di cui ai capi IA, 17 e 79-79 AX I, limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990, così come circostanziata ex art. 7 Legge n. 203/1991, ridetermina la pena inflittagli in anni anni sei, mesi sette e giorni 4 di reclusione;
AC CO colpevole anche dei reati ascrittigli ai capi 14, 15, 25 e riconosciuto il vincolo della continuazione con quelli di cui ai capi IA, 18 e 79-79 DA, ivi compresa l'aggravante dell'art. 7 della Legge n. 203 del 1991, ridetermina la pena inflittagli in anni dodici e mesi quattro di reclusione;
EL AL colpevole anche dei reati ascrittigli ai capi 7, 9, 15, 24 e 25 e riconosciuto il vincolo della continuazione con quelli di cui ai capi IA, 4 (da riqualificarsi in estorsione tentata), (procedimento n. 766/09 r.g.n.r., attuali capi 6 e 20), 79 e 79L, ivi compresa l'aggravante dell'art. 7 L. n. 203 del 1991, ridetermina la pena inflittagli in anni quindici,mesi sei e giorni venti di reclusione;
CA AN colpevole anche del reato ascrittogli al capo 9 e riconosciuto il vincolo delta continuazione con quelli di cui ai capi 1, 35, 36, 75, 78, 79 e 79BH, limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 74. DPR 309/90, così come circostanziata ex art. 7 Legge n. 203/1991, ridetermina la pena inflittagli in anni otto, mesi nove e giorni IO di reclusione;
TE ZI anche colpevole di reati ascrittigli ai capi 9 e 49 e, riconosciuto il vincolo della continuazione con quelli di cui ai capi IA, 35, 36, 58, 59, 62, 63, 64, 78 e 79-79BI, limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 74 DPR 309/90, così come circostanziata ex art. 7 Legge n. 203/1991, ridetermina la pena inflittagli in anni 9 e mesi otto di reclusione;
-rideterminava: in anni otto, mesi otto di reclusione fa pena inflitta a IL AN per il reato ascrittogli ai capi 79 e 79 BO, limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990, riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 19.10.2010. in anni otto, mesi sei di reclusione la pena inflitta a IL GA per il reato ascrittoglj ai capi 79 e 79 BP, limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 19.10.2010. 3 in anni quattro, mesi quattro di reclusione la pena inflitta a IL US per il reato ascrittogli ai capi 79 e 79 BQ, limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; in anni in anni sei, mesi quattro e giorni sei di reclusione la pena inflitta a BA TO per i reati ascrittigli ai capi IA, 12, 79 e 79 CE, limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, così come circostanziata ex art. 7 Legge n. 203/1991; in anni sei, di reclusione la pena inflitta a LI NC per i reati ascrittigli ai capi 75, 79 e 79 AW, limitatamente all'ipotesi di cui all'art, 74 DPR 309/90, così come circostanziata ex art. 7, Legge n. 203/1991. in anni nove, mesi uno e giorni dieci (da aumentare in continuazione con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 11/03/2002) la pena inflitta a De IA ON per i reati ascrittigli ai capi 1, 69, 70 e 79 e 79 V, limitatamente all'ipotesi di cui all'art, 74 d.P.R. n. 309 del 1990, così come circostanziata ex art. 7 L. n. 203, riconosciuto il vincolo della continuazione anche con i fatti oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro in data 11.03.2002; in anni nove, mesi dieci e giorni venti di reclusione la pena inflitta a ND RO per i reati ascrittigli ai capi 1, 30, 31, 42, 79 e 79 Q della rubrica 75, 79 e 79 AW, limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 74 DPR 309/90, così come circostanziata ex art. 7, Legge n. 203/1991; in anni dieci e mesi sei di reclusione la pena inflitta a AT OC per i reati ascrittigli ai capi i capi IA, 53, 66, 79 e 79 CW, limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 74 DPR 309/90, così come circostanziata ex art. 7, Legge n. 203/1991; in anni otto, mesi dieci di reclusione la pena inflitta a MA US per il reato ascrittogli al capo 79-79 BX, limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, così come circostanziata ex art. 7 Legge n. 203 del 1991, riconosciuto il vincolo della continuazione anche con i fatti oggetto della sentenza in data 08/07/2005 del GUP di ON" in anni otto, mesi nove e giorni dieci di reclusione la pena inflitta a EG ER per il - reato ascrittogli al capo 79 79 CY, limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 74 DPR 309/90, così come circostanziata ex art. 7, Legge n. 203/1991; in anni cinque, mesi nove e giorni ventiquattro di reclusione la pena inflitta a TI AL per i reati ascrittigli ai capi IA, a (proc. riunito 4573/09), 79 79 DD, limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 74 DPR 309/90, così come circostanziata ex art. 7, Legge n. 203/1991; in anni sei, mesi nove e giorni diciassette di reclusione la pena inflitta a AN GA per i reati ascrittigli ai capi 79 e 79 BF, ivi compresa l'aggravante dell'art. 7 Legge n. 203 del 1991; in anni 14 e mesi otto di reclusione la pena inflitta a RE ER per i reati ascrittigli ai capi 1, 16 bis, 43, 72, 79 e 79 BO limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 74 DPR 309/90, così come circostanziata ex art. 7 legge. N. 203 del 1991. - assolveva: MO NC dai reati ascrittigli ai capi 44 e 45 (omicidio OV) per non aver commesso il fatto e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ridetermina in anni sei, mesi quattro di reclusione la pena inflitta per i residui reati di cui ai capi 1, 79 e 79 U, limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 74 DPR 309/90; SC ON dal reato ascrittogli al capo 79-79 BR, dal 2002 in poi, per non aver commesso il fatto;
GU AR dai reati ascrittigli al capo 79-79AR, per non aver commesso il fatto, con riguardo alla contestazione di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 e perché il fatto non sussiste, con riguardo alla contestazione di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990; 4 a MA NC dai reati ascrittigli al capo 79-7.9AY per non aver commesso il fatto, con riguardo alla contestazione di cui all'art. -74 D.P.R. n. 309 del 1990 e perché il fatto non sussiste, con riguardo alla contestazione di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990; DO US dai reati ascrittigli at capo 79-79AS per non aver commesso il fatto, con riguardo alla contestazione di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 e perché il fatto non sussiste, con riguardo alla contestazione di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990; dichiarava Non doversi procedere nei confronti di SC ON per il reato ascrittogli al capo 79-79 BR perché per il medesimo fatto è stato assolto con sentenza in data 19/10/2010 della Corte di appello di Catanzaro, irrevocabile dal 20/04/2011, limitatamente agli anni 2001-2002; - confermava la sentenza impugnata nei confronti di NG CO, LI AS, FO GI ON, RT ON, ZO GI, RU QU, VA ON, VA GO oltre che nei confronti di RA RA NI.
7. Hanno ora proposto nuovo ricorso per cassazione la Procura Generale e gli imputati IL AN, IL GA, IL US, BA TO, BE CO, LI NC, De IA ON, IA CO, FO GI ON, SC IG, ND RO, AT FO, AT OC, MA US, RT ON, EG ER, AC CO, TI AL, ZO GI, RU AL, AN GA, RU QU, CA AN, TE ZI, VA ON, VA GO, RE ER.
8. I singoli ricorsi, posizione per posizione, avuto riguardo alle impugnazioni promosse dai singoli imputati ed a quella afferente il gravame interposto dalla Procura Generale vengono riassunti nei termini che seguono.
8.1. Il Procuratore Generale, in relazione all'assoluzione dell'imputato NE NC, denuncia vizio di contraddittorietà e mancanza di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 238, 238 bis cod. proc. pen. e 6 Cedu. Dopo avere premesso che la Corte di ZI aveva annullato la sentenza di condanna dell'imputato per il delitto dell'omicidio del OV (capi 44 e 45 della imputazione), per avere omesso un compiuto confronto fra le risultanze dichiarative rese nel presente procedimento a carico del NE dal collaboratore UM e le propalazioni dal medesimo fatte nel parallelo processo dibattimentale a carico dei coimputati assolti, l'ufficio del pubblico ministero censura la decisione qui impugnata sotto due distinti e diversi profili argomentativi. In primo luogo, la Corte territoriale avrebbe esorbitato dal più stretto limite imposto dalla Corte remittente discostandosi dallo schema argomentativo di fatto implicitamente seguito dalla sentenza rescindente non essendosi limitata ad una valutazione delle propalazioni del UM per come riportate nella sentenza (pronunciata nel parallelo procedimento penale svoltosi con il rito ordinario nei confronti dei correi) acquisita in questo giudizio ex art. 238 bis cod, proc. pen., vagliandole criticamente rispetto agli ulteriori elementi in atti, ma avrebbe rimesso in discussione tutte le emergenze processuali finendo con il travolgere le certezze storicamente compendiate nella sentenza definitiva di condanna pronunciata in relazione alla medesima vicenda delittuosa nei confronti del AV IG, che, mandante dell'omicidio, nel corso del giudizio ha fatto dichiarazioni auto ed etero accusatorie idonee a valergli l'attenuante di cui all'art. 8 I. 203/1991, siccome riscontrate da incontrovertibili elementi di riscontro generici (non perfetta funzionalità dell'arma utilizzata per l'omicidio, punto del corpo della vittima attinto dal colpo mortale) In secondo luogo, l'ufficio ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia proceduto ad una rinnovazione dell'atto istruttorio dell'audizione del UM al fine di vagliare 5 gli aspetti divergenti emergenti tra le dichiarazioni (sommarie e sintetiche) rese nel corso delle indagini preliminari e quelle successivamente rese dal medesimo collaboratore nel corso del giudizio dibattimentale conclusosi con l'assoluzione dei coimputati del medesimo delitto, o anche al fine di metterlo a confronto con il AV, così pervenendo alla verifica di una perfetta riconciliazione fra le diverse dichiarazioni. L'ufficio ricorrente sostiene infine che le divergenze registrate dalla Corte territoriale fra le dichiarazioni del AV e quelle del UM sono solo apparenti, trattandosi della descrizione di una vicenda secondo due diverse prospettive, senza tenere conto che da un lato ricorre piena convergenza fra le dichiarazioni dei collaboratori in un nucleo centrale comune che vede la presenza del NE sul luogo del delitto insieme agli esecutori e ALaltro che il ruolo originariamente passivo, di mero osservatore del NE, descritto dal AV ben può avere avuto un aspetto maggiormente partecipativo, stando alla descrizione del UM che riferisce a sua volta quanto appreso dallo stesso imputato, in un'ottica di aggiustamento sul piano esecutivo, di quanto originariamente deliberato.
8.1.1. Il Procuratore Generale, in relazione alle posizioni degli imputati GU NC, AC AN, VA ZI, DE AS ON, IN ON, AN AC NI, LA AR, CI US siccome assolti dalle imputazioni di cui infra, ravvisa la violazione di legge e il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione per le seguenti ragioni: VA ZI: assolto dal reato di cui all'art. 73 dpr 309/1990 (capo 79 BI). L'ufficio ricorrente si duole dell'incompletezza della motivazione con la quale la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di una serie di intercettazioni in cui sono descritti specifici episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;
l'ufficio ricorrente in particolare richiama la conversazione n. 70 del 16.7.2007; n. 356 del 12.8.2007; n. 100 del 20.7.2007; n. 102 del 20.7.2007 n. 678 del 12.9.2007; n. 30 del 28.10.2007 sulla cui base l'ufficio ricorrente rileva la esistenza di prove dirette in ordine a fatti specifici. AC AN: assolto dal reato di cui all'art. 73 dpr 309/1990 (capo 79 BH). L'ufficio ricorrente si duole della incompletezza della motivazione con la quale la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della intercettazione n. 678 del 12.9.2007 nella quale verrebbe riferito di uno specifico episodio di vendita di sostanza stupefacente nella quale sarebbe stato coinvolto l'imputato. - DE AS ON: (violazione degli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen.). L'ufficio ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non ha determinato l'aumento della pena per la continuazione ritenuta tra i fatti del presente giudizio e quelli accertati con la sentenza 11.3.2002 della Corte d'Appello di Catanzaro. Ad avviso dell'Ufficio ricorrente la decisione sul punto doveva essere assunta in sede di giudizio di cognizione e non essere devoluta alla fase dell'esecuzione. -AN AC NI (inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione) l'Ufficio si duole dell'assoluzione dell'imputato dai reati di cui ai capi 69-70 ravvisando l'erroneità della motivazione nel punto in cui la Corte territoriale pone in rilievo l'esistenza di sensibili differenze tra le dichiarazioni rese dal NN e quelle del ES, con particolare riferimento alla vicenda della chiave del magazzino adiacente il deposito dei Vigilantes che doveva essere fornita dal correo AN. Sul punto il ricorrente afferma che non ricorre alcun contrasto trattandosi di un punto definito con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stato condannato il AN sulla scorta delle dichiarazioni dei chiamanti in correità AV, ES e NN. Il ricorrente procedendo al confronto fra i verbali delle dichiarazioni dei collaboratori (RE 3.12.2010; RE 28.12.2010; RE 23.2.2011; RE 11.4.2011; CO 19.3.2008) conclude che fra le stesse vi è piena convergenza e che la Corte territoriale ha "svalutato" le emergenze processuali. IN ON: (inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione) l'Ufficio si duole dell'assoluzione dell'imputato dal delitto di 6 cui ai capi 79 e 79 BR sulla scorta della considerazione che il IN sarebbe già stato assolto per il medesimo fatto con la sentenza 19.10.2010 della Corte d'Appello di Catanzaro. L'ufficio ricorrente mette in evidenza che, fermo il giudicato relativo ai fatti consumati negli anni 2001- 2002, sarebbe stato precipuo onere della Corte territoriale verificare la commissione di ulteriori fatti per il periodo antecedente all'anno 2000 o successivo all'anno 2002 e censura la sentenza nel punto in cui afferma la mancanza di prove di fatti illeciti successivi all'anno 2002, emergendo aspetti di responsabilità, sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori, per gli anni 1999-2000, nonché per gli anni successivi, quantomeno fino al 2006 (stanti le dichiarazioni di IA ON, AR NC, ON IG) - eGU NC: (inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché mancanza contraddittorietà della motivazione), l'Ufficio si duole dell'assoluzione dell'imputato dal delitto di cui ai capi 79 e 79 AY sull'assunto dell'inconciliabilità della posizione del GU (condannato per l'omicidio del figlio del AT EG. ) con quella del AT stesso che aveva intenzione di vendicarsi. L'ufficio ricorrente mette in evidenza che il progetto omicidiario del AT nei confronti del GU risale all'anno 2012, quindi in epoca successiva ai fatti oggetto di contestazione e che al GU è contestato di avere preso parte del gruppo dedito al narcotraffico composto dal genero EL NC, MA ON, IG QU, VA ZI, AC AN, associazione della quale non faceva parte il AT EG. L'ufficio ricorrente prende quindi in esame le dichiarazioni rese da AV IG il 24.4.2007, UM il 10.8.2007 e il 20.11.2007, IA ON il 9.1.2007 denunciando il loro travisamento. -LA AR e CI US (inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione). L'ufficio ricorrente si duole della loro assoluzione dai capi rispettivamente AR ed AS, perché la Corte territoriale non ha tenuto conto delle dichiarazioni circostanziate rese dai collaboratori ON IG il 2.5.2008, UM CO 1'8.8.2007, IN NC il 3.5.2008 fra loro convergenti e dimostrative dell'attività di spaccio dei due imputati che versavano il contributo per la loro attività, alla cosca RE-IG-ON.
8.2. IA CO, AT OC, EL AL (con ricorso congiunto a mezzo avv.to ER Rotundo), lamentano: -Violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in riferimento alla riconosciuta circostanza aggravante di cu all'art. 7 1. 203/1991, 125, 546, 627 cod. proc. pen., 15 e 111 comma VI Cost., per avere la Corte territoriale in relazione agli imputati IA CO, AT OC, EL AL confermato la sussistenza della citata aggravante senza disvelare, per ognuno, le modalità operative con le quali hanno concretamente posto in essere le condotte integrative della stessa. La difesa mette in evidenza: 1) la mancanza di convergenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori ON IG, IA ON, AR NC, BA CO, CO AN AL;
2) la mancanza di ogni specificazione circa l'apporto agevolativo di ciascuno degli imputati per ognuna delle quattro associazioni criminali oggetto del presente procedimento penale, qui considerate come un'unica aggregazione mafiosa;
3) che la sentenza richiama il contenuto della prima decisione della Corte di ZI nella parte in cui, a sua volta richiamava i motivi di ricorso della Procura Generale di Catanzaro. Con riferimento ai singoli ricorrenti la difesa sostiene che per: -IA CO: vi sarebbe carenza di motivazione che si concreta nel richiamo del contenuto del ricorso del Procuratore Generale;
la prova della circostanza aggravante poggia su elementi privi di valore conclusivo;
il fatto che l'imputato fosse luogotenente di RU AL (escluso ogni automatismo tra il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e il reato di associazione ex art. 74 dpr 309/1990) di per sé non costituisce prova della aggravante;
le dichiarazioni del ES (collaboratore di giustizia) sarebbero contraddittorie e prive di logica coinvolgendo anche CO che sono state considerate estranee all'ipotesi di cui all'art. 416 bis cod. pen., sicchè non sarebbe comprensibile l'esistenza di una cassa comune tra le varie organizzazioni. Con riferimento all'imputato:
7 - AR OC la motivazione è insufficiente facendo richiamo al contenuto di un "ricorso" non. meglio individuato. SS AL la difesa denuncia la carenza di motivazione.
8.3. BE CO, RT ON, FO GI ON, EG ER lamentano (con ricorso congiunto a mezzo avv.to ER Rotundo), Violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in riferimento alla riconosciuta circostanza aggravante di cu all'art. 7 1. 203/1991, 125, 546, 627 cod. proc. pen., 15 e 111 comma VI Cost., per avere la Corte territoriale in relazione agli imputati ricorrenti (con esclusione del RT) confermato la sussistenza della citata aggravante senza disvelare, per ognuno, le modalità operative con le quali hanno concretamente posto in essere le condotte integrative della stessa. La difesa mette in evidenza: 1) la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., perché la Corte territoriale, senza tenere nella dovuta considerazione il fatto che gli imputati fossero stati assolti dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., da un lato non ha indicato gli specifici elementi dai quali desumere la prova dell'aggravante ex art. 7 1. 203/1991 rispetto al delitto di cui all'art. 74 dpr 309/1990 e ALaltro non ha indicato specifici elementi dai quali desumere la prova della consapevole partecipazione qualificata di ogni singolo imputato per il suddetto delitto associativo;
2) che la sentenza richiama il contenuto della prima decisione della Corte di ZI nella parte in cui, a sua volta, richiamava i motivi di ricorso della Procura Generale di Catanzaro;
3) la mancanza di convergenza delle dichiarazioni (definite generiche nel contenuto) rese dai collaboratori ON IG, IA ON, AR NC, BA CO, CO AN AL;
in particolare, le dichiarazioni non sono convergenti rispetto al momento temporale, non vengono formulate distinzioni tra le differenti aggregazioni criminali, non riferiscono in modo concorde sulla agevolazione;
4) la mancanza di ogni specificazione circa l'apporto agevolativo di ciascuno degli imputati per ognuna delle quattro associazioni criminali oggetto del presente procedimento penale e qui erroneamente considerate come un'unica aggregazione mafiosa. Con riferimento alle singole posizioni la difesa mette in evidenza ancora quanto segue. -ER CO (pp. 133-134 della sentenza): assolto dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, è stata condannato per la violazione dell'art. 74 dpr 309/1990, ma la Corte territoriale non ha fornito la specifica dimostrazione della consapevolezza dell'imputato di agevolare, nella sua attività di spaccio degli stupefacenti, una cosca mafiosa, non essendo stato neppure specificato quale delle quattro organizzazioni mafiose sarebbe stata favorita e in quale periodo di tempo. - TA AN ON (pag. 136 sentenza impugnata): la difesa, dolendosi che la motivazione della decisione impugnata riporta il contenuto del ricorso del Procuratore Generale, fa presente che l'imputato è stato assolto per tre volte nei precedenti giudizi di merito dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, con la conseguenza che la circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991 in relazione al delitto di cui all'art. 74 dpr 309/1990 non può essere frutto di automatismi. GN ER (pag. 139 della motivazione). Assolto dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, la Corte territoriale non ha individuato prove specifiche a carico dello imputato, fatte salve talune intercettazioni telefoniche che sono dimostrative del solo traffico di sostanze stupefacenti, ma non di una consapevole agevolazione della organizzazione mafiosa dei PA. -MA ON (violazione degli art. 125, 546, 597, 627 cod. proc. pen., 62 bis, 132 e 133 cod. pen., 15 e 111 comma VI Cost.). La difesa afferma che l'imputato è stato condannato in primo grado alla pena di anni sei, mesi otto per la violazione dell'art. 74 dpr 309/1990 ed assolto dalla violazione dell'art. 73 dpr 309/1990, dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. e dalla aggravante di cui all'art. 71203/1991; in appello, proposto dalla difesa, erano state riconosciute le attenuanti generiche con conseguente riduzione della pena ad anni 4 mesi cinque, giorni 10 di reclusione. Detta sentenza è stata annullata e nel giudizio di rinvio e l'imputato è stato ritenuto 8 responsabile anche della violazione dell'art. 73 dpr 309/1990, con conseguente esclusione delle. attenuanti generiche. A seguito di nuovo annullamento, la Corte d'Appello territoriale ha nuovamente escluso la violazione dell'art. 73 dpr 309/1990, ma ha riconfermato il trattamento sanzionatorio già stabilito dal Tribunale sull'assunto che non vi sarebbero mai state rideterminazioni della pena, senza prendere in considerazione le argomentazioni spese dalla difesa in sede di impugnazione di quella decisione al fine di avere il riconoscimento delle attenuanti richieste.
8.4. LA US (ricorso dell'avv.to US Gallo) lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 34, 37 comma 2, 41 comma 1 e 588 comma 1 cod.proc.pen. per avere la Corte territoriale pronunciato sentenza nonostante la pendenza di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la ricusazione dei dottori LO e AR;
secondo il ricorrente il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso attesa la verosimile fondatezza della questione di incompatibilità, dei medesimi magistrati che hanno giudicato sull'appartenenza di altri soggetti alla medesima associazione ex art. 74 TU stupefacenti, a conoscere del giudizio relativo alla sussistenza di un'aggravante di tipo oggettivo (quella del c.d. metodo mafioso) per i ricorrenti, accusati di aver partecipato alla medesima associazione.
8.5. LA AN (ricorso dell'avv.to Fabrizio Salviati) lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 34, 37 comma 2, 41 comma 1 e 588 comma 1 cod. proc.pen. per avere la Corte territoriale pronunciato sentenza nonostante la pendenza di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la ricusazione dei dottori LO e AR;
il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso attesa la verosimile fondatezza della questione di incompatibilità, dei medesimi magistrati che hanno giudicato sull'appartenenza di altri soggetti alla medesima associazione ex art. 74 TU stupefacenti, a conoscere del giudizio relativo alla sussistenza di una aggravante di tipo oggettivo (quella del c.d. metodo mafioso) per i ricorrenti, accusati di aver partecipato alla medesima associazione. - violazione degli artt. 62 bis e 133 co. pen. e vizio di motivazione, perché la Corte territoriale non ha riconosciuto le attenuanti generiche sulla scorta della gravità e della reiterazione delle condotte illecite protrattesi per lungo tempo. La difesa sostiene che secondo il costrutto motivazionale della decisione, le circostanze attenuanti generiche erano state escluse: a) nei confronti di coloro che erano stati ritenuti responsabili della violazione dell'art. 416 bis cod. pen. o della violazione dell'art. 74 dpr 309/1990 in quanto in posizione apicale dell'una o dell'altra o di entrambe le associazioni, fatta salva la presenza di elementi positivi inducenti ad un diverso giudizio;
b) nei confronti di coloro che avessero fatto parte di entrambe le strutture associative;
conseguentemente la difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto indicare in modo espresso le ragioni per le quali ha ritenuto di negare le attenuanti generiche nei confronti di coloro che non fossero rientranti in nessuna delle due indicate categorie, non essendo sufficiente il semplice riferimento alla gravità del fatto. La difesa si duole inoltre del fatto che all'imputato sia stata applicato un aumento di pena di anni due di reclusione per effetto del riconoscimento della continuazione tra il delitto di cui all'art. 74 dpr 309/1990 (di cui al presente procedimento penale) e i fatti giudicati dalla Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza 10.10.2010, mettendo in rilievo che al IN, persona in posizione più grave rispetto al ricorrente, per la medesima continuazione è stato riconosciuto un aumento di pena in misura inferiore.
8.6. De IA ON, IL GA, BA TO, TI AL, SC IG e MA US, con ricorso congiunto a firma dell'avv. Romualdo Truncè, lamentano: violazione di legge in relazione agli artt. 34, 37 comma 2, 41 comma 1 e 588 comma 1 cod.proc.pen. per avere la Corte territoriale pronunciato sentenza nonostante la pendenza di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la ricusazione dei dottori LO e AR;
il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso attesa la verosimile fondatezza della questione di incompatibilità, dei medesimi magistrati che hanno giudicato sull'appartenenza di altri soggetti alla medesima associazione ex art. 74 TU stupefacenti, a conoscere del giudizio relativo alla sussistenza di una aggravante di tipo oggettivo (quella del c.d. metodo mafioso) per i ricorrenti, accusati di aver partecipato alla medesima associazione. 9 violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione agli artt. 7 legge 203/1991 e 192 comma 3 cod.proc.pen., per avere la Corte territoriale, quanto agli imputati De IA ON, BA TO, TI AL, SC IG e MA US, confermato la sussistenza della citata aggravante senza disvelare, per ognuno, le modalità operative con le quali avrebbero concretamente posto in essere le condotte integrative della stessa. In particolare, quanto a De IA ON, la prova della condotta agevolatrice (riconoscere un "fiore", cioè una quota dei proventi dell'attività di spaccio alla cosca RE-ON) è desunta dalle sole parole del collaboratore AR NC, senza ulteriori riscontri necessari ex art. 192 comma 3 cod. proc.pen.; né riferimenti alla circostanza vengono dalle dichiarazioni di ON IG. Quanto a TI AL, l'aggravante, nella forma della strumentalità dell'attività di spaccio in favore della cosca di appartenenza, si basa solo su quanto affermato a pag. 122 della prima sentenza di annullamento della ZI, senza considerare che il collaboratore di giustizia AR NC in data 9.12.2007 ha detto che il TI spacciava droga al di fuori del contesto mafioso e non a vantaggio del sodalizio. Quanto a BA TO e SC IG, difetta il riferimento ad alcuna fonte probatoria specifica sulla quale fondare il rapporto di strumentalità tra le due associazioni, con la conseguenza che deve anche ravvisarsi il concorso formale tra i due reati in presenza di identità soggettiva degli associati e di predisposizione di una unica struttura associativa finalizzata (anche) allo scopo di trafficare in stupefacenti. Illogica è l'ipotesi accusatoria che vede la struttura associativa di cui al capo 79 come agevolativa di quella di cui al capo 1A; infatti, stante l'identità soggettiva delle due compagini, chi agiva per la prima in sostanza agevolava solamente se stesso, posto che pure la seconda associazione perseguiva il fine dello spaccio di stupefacenti. E comunque, l'area operativa dell'aggravante in parola non può di norma riguardare gli intranei all'associazione mafiosa, salvo l'ipotesi di commissione di un reato estraneo ai fini associativi avvalendosi delle condizioni previste ALart. 416 bis comma 3 cod.pen., che non ricorre nella fattispecie, sicchè la finalità agevolatrice del sodalizio mafioso non può essere imputata ai soggetti che compongono quest'ultimo. Quanto a MA US, assolto dalla accusa di far parte del sodalizio mafioso di cui al capo 1, non si comprende quale clan dovesse favorire con i proventi del narcotraffico. Né i collaboratori IA ON e UR ER affermano alcunchè al riguardo. Peraltro, la sentenza di primo grado non applica alcun aumento di pena a titolo di aggravante ex art. 7 in questione, sicchè la condanna pronunciata al riguardo in quella sede deve ritenersi frutto di un errore, immotivatamente avallato dalla Corte di appello. -violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla omessa pronuncia sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche;
è vero che IL GA e MA US hanno rinunciato ai motivi di appello relativi alla penale responsabilità, ma non anche a quello sul trattamento sanzionatorio, nel quale rientra la richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Anche per il SC IG si pone lo stesso problema di omessa pronuncia.
8.7. SC IG, con ulteriore ricorso a mezzo dell'avv. US Bruno, lamenta: violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione agli artt. 7 legge 203/1991 e 125, 546, 597 e 627 cod.proc.pen., per avere la Corte territoriale ritenuta la applicabilità indiscriminata dell'aggravante, relativamente al profilo dell'agevolazione mafiosa (e non anche del metodo) senza considerare che l'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 79 è individuata come struttura unitaria mentre diverse sono le 4 differenti associazioni mafiose di causa di cui ai capi 1 (associazione per delinquere di stampo mafioso, localmente denominata NN-CORIGLIANO-AV, operante sul territorio di ON), 1A cosca (associazione per delinquere di stampo mafioso, localmente denominata cosca GN operante sul territorio di ON), 1Ater (cosca mafiosa denominata FARAO-MARINCOLA) e 1B (associazione per delinquere di stampo mafioso localmente denominata cosca AN AC operante sul territorio di UT), senza quindi precisare lo specifico gruppo beneficiario della agevolazione, così violando il dictum della Corte di ZI (secondo annullamento) in base al quale doveva essere spiegato, per l'aggravante in parola, il contributo da ciascuno prestato. Inoltre, l'attribuzione dell'aggravante si fonda sulle dichiarazioni dei collaboranti ON IG, IA ON, AR NC, BA CO e CO AN, che tuttavia sono vaghe sul punto e non si riscontrano vicendevolmente, come il ricorrente ritiene di dimostrare attraverso la rilettura dei rispettivi dichiarati. Per giunta, per il gruppo dei PA, nel quale 10 operava il SC, nessuna risultanza dimostra la finalità agevolatrice delle CO di ON, di UT o di CI;
e il pentito ON parla solo degli affiliati al suo gruppo. Il collaborante AR, a ben vedere, dice solamente che i vertici dell'associazione erano consapevoli dei traffici di stupefacenti, mentre il narrato del collaboratore BA non può essere utile al riguardo, attesa la sua assoluzione dal reato di associazione mafiosa. Quanto al dichiarato del CO, questo non consente di collocare il conferimento dei proventi dello spaccio al sodalizio mafioso anteriormente al 2007. 8.8. De IA ON (con atto che si aggiunge e replica il ricorso precedente), SE RO, ZO GI, RU PA, CA AN, TE ZI, VA ON e VA GO (tutti con ricorso congiunto a firma dell'avv. Fabrizio Salviati), lamentano: - violazione di legge in relazione agli artt. 34, 37 comma 2, 41 comma 1 e 588 comma 1 cod. proc.pen. per avere la Corte territoriale pronunciato sentenza nonostante la pendenza di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la ricusazione dei dottori LO e AR;
il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso attesa la verosimile fondatezza della questione di incompatibilità, dei medesimi magistrati che hanno giudicato sull'appartenenza di altri soggetti alla medesima associazione ex art. 74 TU stupefacenti, a conoscere del giudizio relativo alla sussistenza di una aggravante di tipo oggettivo (quella del c.d. metodo mafioso) per i ricorrenti, accusati di aver partecipato alla medesima associazione. violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione agli artt. 7 legge 203/1991 e 192 comma 3 cod. proc.pen., per avere la Corte territoriale, in relazione agli imputati De IA ON, ND RO, ZO GI, RU PA, CA AN e TE ZI (per i due VA l'aggravante è stata esclusa già in primo grado), confermato la sussistenza della citata aggravante senza disvelare, per ognuno, le modalità operative con le quali hanno concretamente posto in essere le condotte integrative della stessa. In particolare, quanto a De IA ON, la prova della condotta agevolatrice (riconoscere un "fiore", cioè una quota dei proventi dell'attività di spaccio alla cosca RE ON) è desunta dalle sole parole del collaboratore AR NC, senza ulteriori riscontri necessari ex art. 192 comma 3 cod.proc.pen.; né riferimenti alla circostanza vengono dalle dichiarazioni di ON IG. Quanto a ND RO, l'aggravante viene fondata sulla appartenenza al sodalizio facente capo a ON IG e sulla partecipazione al narcotraffico, senza specificare le fonti probatorie sulle quali fondare la strumentalità, come già aveva mancato di fare il giudice di primo grado. Analoghe considerazioni vengono fatte per ZO GI, in relazione al quale difetta l'indicazione delle fonti di prova (si parla di numerosi collaboratori di giustizia) a fondamento della pretesa strumentalità dello spaccio rispetto alla associazione mafiosa, anche considerando la sua qualità di tossicodipendente. Quanto alla posizione di RU PA, la conferma della sussistenza dell'aggravante è motivata in difformità dalle risultanze dibattimentali, sulla base di dichiarazioni di collaboratori (BA, AR ed IA) non convergenti, inverosimili e non riscontrate. Né il RU viene collocato nella compagine dei PA. Quanto alla posizione di TE ZI la sussistenza della aggravante viene motivata solo con la sua appartenenza e con il ruolo di rilievo rivestito nella cosca MA, senza ulteriori approfondimenti. Quanto alla posizione di CA AN la sussistenza della aggravante viene motivata con la appartenenza alla famiglia MA e con la capacità di incrementare lo spaccio in favore della cosca RE ON, ma il ON IG non ne fa menzione.
8.9. AT FO, con ricorso a mezzo dell'avv. IE Pitari, lamenta: -Vizio della motivazione per manifesta contraddittorietà della stessa in relazione alla affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, posto che, dopo essersi affermata l'assenza di elementi utili a fondarla sotto il profilo del metodo mafioso dell'azione, pone 11 l'aggravante a carico del. AT sulla sola base delle affermazioni di principio contenute nella prima sentenza di annullamento della Corte di ZI, senza aggiungere alcun elemento individualizzante.
8.10. RE ER, con ricorso a mezzo dell'avv. OL Carnuccio, lamenta: violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, posto che, mentre la Corte di ZI, con la seconda sentenza di annullamento, aveva invitato il giudice di rinvio a indicare, per singolo imputato, gli specifici elementi probatori a fondamento della sussistenza dell'aggravante in parola, anche in relazione alla forma agevolativa, la Corte territoriale si è limitata a richiamare gli elementi tratti dalla sentenza di primo grado senza ulteriori arricchimenti individualizzanti valutando in maniera illogica le prove. In particolare, la Corte territoriale ha ravvisato la presenza di due principali consorterie mafiose, quella dei crotonesi e quella dei PA, favorite dalle associazioni finalizzate al narcotraffico, vuoi tramite il pagamento del c.d. "fiore", vuoi attuando il reimpiego nel narcotraffico dei proventi delle ulteriori attività svolte dalla consorteria mafiosa. Ignora però che ON IG non parla affatto dell'esistenza di un predominio della cosca crotonese sui gruppi dediti allo spaccio in quel territorio, né lo fanno i collaboratori AR ed IA ON, dalle cui dichiarazioni emerge invece l'esistenza di plurime fonti di approvvigionamento della droga, diverse dalla cosca egemone sul territorio di spaccio. Quanto al profilo dell'arricchimento della cosca, si giudica generica la qualificazione del "fiore" come espressione di un ossequio verso la cosca ed inidoneo a sorreggere l'ipotesi della agevolazione. Per giunta, il RE è stato condannato quale soggetto appartenente alla cosca, ma non è mai stato indicato come percettore del "fiore"; né risulta adeguatamente dimostrata l'esistenza di una cassa comune tra le CO del crotonese ed i PA. Carente è poi la individuazione degli elementi di prova specificamente a carico dell'imputato, non adeguatamente costituiti dal ruolo di vertice ricoperto nella cosca. Carente è inoltre la verifica del dolo specifico richiesto per l'integrazione dell'aggravante in parola nella forma della agevolazione. - violazione di legge in relazione agli artt. 34 comma 2, 36, 37 comma 2, 41 comma 1 e 588 comma 1 cod.proc.pen. per avere la Corte territoriale pronunciato sentenza nonostante la pendenza di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la ricusazione dei dottori LO e AR;
il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso attesa la verosimile fondatezza della questione di incompatibilità, dei medesimi magistrati che hanno giudicato sull'appartenenza di altri soggetti alla medesima associazione ex art. 74 TU stupefacenti, a conoscere del giudizio relativo alla sussistenza di una aggravante di tipo oggettivo (quella del c.d. metodo mafioso) per il ricorrente, accusato di aver partecipato alla medesima associazione.
8.11. LI NC, con ricorso a mezzo dell'avv. US Napoli, lamenta: violazione di legge in relazione all'art. 627 cod. proc.pen. posto che, mentre la Corte di ZI, con la seconda sentenza di annullamento, in relazione all' art. 7 legge 203/1991 nella forma della agevolazione delle associazioni mafiose, aveva giudicato come non adeguatamente comprovato il dato della strumentalità corrente tra gruppi dediti al narcotraffico e le associazioni mafiose, nonché palesi travisamenti del dato istruttorio, posizione per posizione, invitando la Corte territoriale di rinvio a porvi rimedio, quest'ultima, in violazione dell'art. 627 cod.proc.pen., ha finito per fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti illogici o carenti, richiamando la prima sentenza di annullamento della cassazione e non colmando le carenze motivazionali "oggetto dei precedenti motivi di gravame". - violazione di legge in relazione alla affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, posto che difetta nella fattispecie qualsiasi condotta connotata da metodo mafioso;
né l'attività di spaccio è stata esercita incutendo particolari timori, né è emersa maggiore pericolosità sociale, sicchè l'affermazione di sussistenza si basa su dati meramente assertivi, apoditticamente desunti dal solo contesto sociale e territoriale. vizio della motivazione e travisamento dei fatti in relazione alla affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, mancando qualunque riferimento relativo alla 12 oggettiva funzionalità della condotta del LI alla agevolazione dell'attività posta in essere dal sodalizio criminoso.
8.12. AN GA, con ricorso a mezzo dell'avv. NC RE, lamenta: violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione agli artt. 7 legge 203/1991 e 627 comma 3 cod. proc.pen., per avere la Corte territoriale omesso di effettuare l'approfondimento argomentativo, posizione per posizione, circa la configurazione dell'aggravante nella forma della agevolazione della cosca mafiosa, attività pretermessa anche per il ricorrente in esame, peraltro assolto ALaccusa ex art. 416 bis cod.pen.; infatti la Corte di appello si limita a segnalare che il AN svolgeva attività di spaccio per conto della famiglia MA e che veniva versato il "fiore" alla cosca RE, senza indicare la fonte probatoria di siffatte argomentazioni e senza argomentare in relazione al profilo soggettivo del dolo, a partire dalla necessaria consapevolezza, in capo all'imputato, di favorire la cosca.
8.13. AC CO, con ricorso a mezzo dell'avv. OL Carnuccio, lamenta: violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, posto che, mentre la Corte di ZI, con la seconda sentenza di annullamento aveva invitato il giudice di rinvio a indicare, per singolo imputato, gli specifici elementi probatori a fondamento della sussistenza dell'aggravante in parola, anche in relazione alla forma agevolativa, la Corte territoriale si è limitata a richiamare gli elementi tratti dalla sentenza di primo grado senza ulteriori arricchimenti individualizzanti e valutando in maniera illogica le prove. In particolare, la Corte territoriale ravvisa la presenza di due principali consorterie mafiose, quella dei crotonesi e quella dei papaniciari, favorite dalle associazioni finalizzate al narcotraffico, principalmente attuando il reimpiego dei proventi di ulteriori attività illecite delle CO . In relazione alla posizione del AC rilevano solo gli scarni argomenti relativi alla cosca dei PA, mentre la Corte territoriale si sofferma maggiormente sui riferimenti relativi alla cosca crotonese. Comunque, la Corte territoriale ignora che ON IG non parla affatto dell'esistenza di un predominio della cosca crotonese sui gruppi dediti allo spaccio in quel territorio, né lo fanno i collaboratori AR ed IA ON, dalle cui dichiarazioni emerge invece l'esistenza di plurime fonti di approvvigionamento della droga, diverse dalla cosca egemone sul territorio di spaccio. Quanto al profilo dell'arricchimento della cosca, si giudica generica la qualificazione del "fiore" come espressione di un ossequio verso la cosca ed inidoneo a sorreggere l'ipotesi della agevolazione. Per giunta, il AC è stato condannato quale soggetto appartenente alla cosca ma non è mai stato indicato come percettore del "fiore"; né risulta adeguatamente dimostrata l'esistenza di una cassa comune tra le CO del crotonese ed i PA. Carente è poi la individuazione degli elementi di prova specificamente a carico dell'imputato, non adeguatamente costituiti dal ruolo di componente del gruppo di fuoco della cosca, restando vago il riferimento alla condotta agevolatrice che viene confuso con il compimento di attività illecite rientranti negli scopi del reato di associazione mafiosa, quasi ad integrare una responsabilità di posizione o di ruolo. Carente è inoltre la verifica del dolo specifico richiesto per l'integrazione dell'aggravante in parola nella forma della agevolazione. Per giunta, ALesito delle precedenti fasi di giudizio, la valutazione di insufficienza probatoria nel rapporto tra il sodalizio mafioso e quello finalizzato al narcotraffico doveva ritenersi preclusa in quanto il detto rapporto costituisce un elemento escluso. -violazione di legge in relazione agli artt. 34 comma 2, 36, 37 comma 2, 41 comma 1 e 588 comma 1 cod. proc.pen. per avere la Corte territoriale pronunciato sentenza nonostante la pendenza di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la ricusazione dei dottori LO e AR;
il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso attesa la verosimile fondatezza della questione di incompatibilità, dei medesimi magistrati che hanno giudicato sull'appartenenza di altri soggetti alla medesima associazione ex art. 74 TU stupefacenti, a conoscere del giudizio relativo alla sussistenza di una aggravante di tipo oggettivo (quella del c.d. metodo mafioso) per il ricorrente, accusato di aver partecipato alla medesima associazione. 13 ししい RITENUTO IN DIRITTO I ricorsi del Procuratore generale meritano accoglimento nei limiti infra precisati. Infondati, laddove non inammissibili, sono i restanti ricorsi.
1. Per ragioni di priorità logica occorre affrontare in principalità i motivi inerenti alla ricusazione proposta da alcuni ricorrenti con riferimento a due dei componenti della Corte di assise di appello che ha pronunciato la sentenza impugnata. In particolare, IL US, IL AN, IL GA, BA TO, De IA ON (con 2 ricorsi), SC IG, MA US, ND RO, AC CO, TI AL, ZO GI, RU PA, CA AN, TE ZI, VA ON, VA GO e RE ER, hanno tutti lamentato la violazione di legge, in relazione agli artt. 34, 37 comma 2, 41 comma 1 e 588 comma 1 cod. proc.pen., per avere la Corte territoriale pronunciato la sentenza impugnata nonostante la pendenza di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la ricusazione dei dottori LO e AR;
secondo i ricorrenti, il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso attesa la verosimile fondatezza della questione di incompatibilità dei medesimi magistrati, che avevano giudicato sull'appartenenza di altri soggetti alla stessa associazione ex art. 74 TU stupefacenti, a conoscere del giudizio relativo alla sussistenza di un'aggravante (segnatamente, quella ex art. 7 legge 203 del 1991, in riferimento al delitto associativo ex art. 74 d. P. R. n. 309 del 1990) nei confronti di associati a delinquere diversi da quelli già giudicati.
1.1. Giova al riguardo ricordare che l'istanza di ricusazione è stata dichiarata inammissibile una prima volta dalla Corte d'appello di Catanzaro in data 15.5.2015, con pronuncia annullata dalla Terza Sezione penale della Corte di cassazione (sentenza n. 15763 del 16.3.2016); i giudici del merito avevano ritenuto che non sussistessero i presupposti della ricusazione, atteso che difettava la piena identità soggettiva ed oggettiva tra quanto già giudicato dai due magistrati in altro processo (definito con sentenza n. 361 del 2014) e quanto interessato da quello in corso (cd. Heracles). La richiamata pronuncia di legittimità, accogliendo i ricorsi degli imputati, ha affermato essere stata effettuata, da parte della Corte di appello, una verifica "formale" in ordine all'identità degli imputati e delle imputazioni nei due processi, conclusa in senso negativo, ma senza valutare, in termini "sostanziali", se la posizione degli attuali ricorrenti, non imputati nei giudizi definiti dai magistrati LO e AR ma originariamente compresi nella medesima contestazione e giudicati con altro rito, fosse stata comunque esaminata nello stesso giudizio di merito. L'ordinanza del 15.5.2015, dunque, non aveva affrontato adeguatamente il profilo "concreto" della questione, da valutare al di là ed oltre la mera "apparenza" offerta dai nominativi degli imputati e dal tenore delle contestazioni loro rivolte, e non ha accertato l'eventuale, effettiva incidenza della pronuncia sulle singole posizioni dei soggetti formalmente non giudicati in quella sede. Tale verifica è stata dunque demandata al giudice di rinvio. Quest'ultimo, tuttavia, senza decidere la questione devolutagli dalla Corte regolatrice, con ordinanza del 18.10.2016 ha nuovamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione per un motivo del tutto diverso (e cioè perché l'istanza di ricusazione non era corredata dalle procure speciali rilasciate dagli interessati ai difensori che avevano proposto l'istanza stessa, nonostante all'udienza del 19 maggio 2015 fossero presenti tutti gli imputati oggi ricorrenti, i quali hanno aderito alla preannunciata istanza di ricusazione, come risulta dal relativo verbale;
né la Corte d'appello ha richiesto ai difensori di esibire la procura speciale, loro regolarmente rilasciata dagli imputati ricusanti). Proposto nuovo ricorso per ZI avverso l'ordinanza del 18.10.2016, la Sezione Quarta di questa Corte, con sentenza n. 9205 del 13.2.2018, ha nuovamente annullato la declaratoria di inammissibilità del giudice di merito, affermando l'erroneità della decisione del giudice di rinvio, il quale avrebbe dovuto affrontare la specifica questione a lui demandata con la sentenza rescindente. A fronte del nuovo annullamento dell'ordinanza sulla ricusazione proposta nei confronti del Presidente e del giudice ordinario della Corte di assise di appello di Catanzaro, la Corte territoriale, con pronuncia del 14.6.2018, ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione, non ravvisandone i presupposti. Con sentenza n. 1082/2019, resa da questa Corte in data 23.11.2018, è stata dichiarata l'inammissibilità dell'ulteriore ricorso per cassazione degli imputati sul punto. Si è in tal modo definita la questione della sussistenza di profili di incompatibilità degli ultimi giudicanti di merito. 14 1.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che, secondo condivisa e costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 7220 del 21/12/2006, Rv. 235862), il giudice ricusato ha il potere di pronunciare sentenza dopo la decisione di inammissibilità o di rigetto dell'istanza di ricusazione, senza necessità che sia previamente definito il ricorso "medio tempore" proposto avverso tale decisione. Né integra violazione degli artt. art. 37, comma secondo e art. 42, comma primo, cod. proc. pen., il fatto che il giudice ricusato abbia pronunciato sentenza allorchè, come nella fattispecie (cfr. la richiamata pronuncia di cassazione del 23.11.2018), la ricusazione sia stata successivamente rigettata o dichiarata inammissibile (cfr. Sez. U, n. 23122 del 27/01/2011, Rv. 249734). Neppure integra nullità della sentenza di condanna emessa dal giudice ricusato, la successiva decisione della Corte di cassazione che abbia annullato il provvedimento della Corte d'appello che dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione per vizi meramente procedurali e non attinenti alla erronea valutazione della concreta idoneità del giudice ricusato ad esercitare correttamente la funzione giurisdizionale nello specifico processo, poiché solo quando è accertata la mancanza della precondizione di imparzialità e terzietà è configurabile una nullità per incapacità del giudice, deducibile mediante impugnazione (Sez. 1, n. 9435 del 19/01/2015, Rv. 262883). E, nella fattispecie, come evidenziato da quanto sopra esposto, entrambe le richiamate pronunce di annullamento emesse da questa Corte di legittimità (rispetto alle ordinanze della Corte d'appello dichiarative dell'inammissibilità della ricusazione), sono state pronunciate sulla base di rilievi meramente procedurali o formali, con i quali mai si è affermata la concreta inidoneità del giudice ricusato ad esercitare correttamente la funzione giurisdizionale nello specifico processo.
1.3. Manifestamente infondati sono dunque i motivi di ricorso attinenti alla ricusazione.
2. Passando alla trattazione dei motivi avverso il contenuto della decisione impugnata, come già accennato, fondato appare il ricorso del PG relativo alla questione dell'omicidio OV per l'imputato MO NC (capi 44 e 45 della imputazione) 2.1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, si duole dell'assoluzione dell'imputato MO NC, accusato del delitto di concorso nell'omicidio di OV LE (detto IN), consumato alle ore 20,00 del 2.11.2000 in via dei Normanni in ON, in prossimità del civico n.
6. In base alle sentenze di merito può dirsi definitivamente accertato che, nel giorno, nell'ora e nel luogo dianzi indicati, OV LE (affiliato alla cosca MA-OV operante nel crotonese fin dal 1990), veniva mortalmente attinto in zona parotidea destra da un colpo di pistola esploso da persona che lo raggiungeva da dietro le spalle;
sul luogo dell'omicidio, la polizia rinveniva un bossolo e una pistola calibro 7,65 che, a seguito di accertamenti balistici, è risultata essere l'arma del delitto. Le prime indagini volte all'identificazione dei responsabili non davano esito fino a quando, taluni collaboratori: AS AL (verbale 16.5.2001), IS ON (verbale del 7.5.2002), UR ER (verbale del 24.9.2002) fornivano indicazioni sul mandante dell'omicidio individuato nel ON IG (detto GN). Quest'ultimo, divenuto a sua volta collaboratore di giustizia, ammetteva di essere il mandante diretto degli esecutori del reato, indicava l'ispiratore del delitto nel defunto ON GI (detto NN) capo della cosca RE-IG-ON, che, detenuto, tramite il figlio LI e il nipote ON IG detto BA (omonimo del dichiarante) aveva dato precisi ordini. Il collaboratore riferiva di avere inizialmente incaricato dell'esecuzione dell'omicidio De IA ON ed UR ER che, a loro volta, avevano richiesto un aiuto a MA ON e MA AL. 15 Ca Inopinatamente arrestato il De IA, il ON IG diffidando dell'UR e dei MA, chiariva di avere personalmente organizzato l'eliminazione del OV, incaricando dell'esecuzione: RG NC, CO VA, ON AS, CA SE, IM RG e NC MO. Secondo la sentenza impugnata (pag. 150), il ON IG riferiva: a) (verbale del 27.2.2007) che il delitto era la vendetta dell'omicidio di RI AZ, figlio di EG, elemento di spicco della cosca RE, e del quale il OV era stato ritenuto essere uno dei responsabili;
b) che, ricevuto l'ordine, aveva discusso con gli "anziani della famiglia": RE ON (detto IN), RI ON, US RE (detto NO); c) che aveva organizzato l'omicidio con le persone più sopra indicate;
d) che, per quanto a sua conoscenza, RG NC, VA CO e MO NC, a bordo di una Fiat uno di colore beige in uso a quest'ultimo, si erano posizionati presso l'abitazione del OV pronti ad intervenire su segnalazione delle "staffette" composte da IO ON, SE CA, RG IM, ai quali era stato demandato il compito di preavvisare dell'arrivo della vittima;
d) che RG NC e VA CO, scesi ALauto, avevano raggiunto il OV a piedi, dopo che le staffette ne avevano segnalato l'arrivo in compagnia della moglie e dei figli;
e) che proprio il NC RG aveva esploso contro la vittima un solo colpo di pistola cal. 7,65, al capo, essendosi inceppata l'arma; f) che quanto appreso della dinamica della esecuzione lo aveva saputo dal RG NC subito dopo la consumazione del delitto. Sul fatto in esame, ha riferito il collaboratore BA CO affermando che il ON IG e il MO NC, gli avevano fatto separatamente confidenze in base alle quali il BA poteva affermare che il delitto era stato perpetrato da RG NC mentre VA CO, SE CA, NI UC e MO NC esplicavano i compiti di appostamento e bonifica della zona del delitto. Dalla sentenza qui impugnata si evince che i giudici di merito riscontravano all'interno del narrato dei collaboratori due discordanze: 1) il BA aveva annoverato fra i correi anche il NI, del quale il ON IG non aveva fatto menzione;
2) il BA aveva indicato come mandanti del delitto ON IG e il De IA IG;
circa quest'ultima discrasia i giudici di merito rinvenivano la spiegazione nella possibile rievocazione del piano originariamente concepito dal ON, ma successivamente abbandonato a causa dell'arresto del De IA. Sul delitto, in data 10.12.2007 venivano raccolte le dichiarazioni di AR NC che riferiva: 1) di avere appreso del fatto da ON IG (che indicava fra i partecipi il MO), da NI UC e da AS ON e da quest'ultimo, in particolare, che il CO RG era colui che aveva sparato;
2) che il delitto era la vendetta per l'omicidio di RI AZ;
3) di avere saputo che ad organizzare l'omicidio era stato il ON IG, che al momento del delitto era in palestra per crearsi un alibi;
4) di avere appreso che NI UC era al corrente della situazione ed aveva prestato ausilio con il ruolo di aiutare gli esecutori a liberarsi delle cose utilizzate per la consumazione dell'omicidio. Sulla base di quanto riportato il Tribunale, a seguito del giudizio abbreviato, con sentenza 10.3.2010, dichiarava ON IG e MO NC responsabili dell'omicidio del OV condannandoli alle pene di cui al dispositivo rilevando che il racconto del ON IG era aderente ai dati oggettivi rilevati sul luogo del delitto (numero di colpi esplosi, calibro dell'arma, inceppamento), il collaboratore era credibile e il suo narrato era coerente con il racconto di UR ER e del AR, trovando riscontro nel BA relativamente all'identità degli ideatori e dei partecipanti all'omicidio fra i quali era da ricomprendersi anche il MO NC. La Corte di Assise di appello di Catanzaro, con sentenza 6.4.2011, diversamente valutando: le dichiarazioni dell'UR (definite generiche), quelle del BA (ritenute inverificabili per una parte e per altra parte circolari, perché ripetitive della fonte originaria da riscontrare) e quelle del AR (ritenute incerte in ordine all'indicazione della fonte di conoscenza), confermava la condanna del solo ON IG e assolveva il MO. 16 Adita ALufficio della Pubblica accusa, la Sezione Seconda della Corte di ZI, annullava (con rinvio) la sentenza di secondo grado relativamente alla posizione del MO, rilevando: a) l'omessa valutazione incrociata delle dichiarazioni del BA e del ON (al fine di saggiare la possibilità di un reciproco riscontro); b) l'omessa verifica se le notizie riferite trovassero fonte in un patrimonio cognitivo comune degli associati, specie in presenza di un reato di particolare gravità e rilevanza. La Corte di Assise di Appello di Catanzaro confermava la decisione di primo grado condannando quindi il MO per l'omicidio del OV, con la sentenza 3.2.2012 (pres. Bianchi) che la difesa dell'imputato impugnava in sede di legittimità e la Sesta Sezione di questa Corte, con sentenza 29.10.2014, annullava con rinvio alla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, per un nuovo giudizio, dovendo essere saggiata la tenuta probatoria degli elementi a carico del OV, con riferimento alla rilevata (dalla difesa) distonia tra le dichiarazioni del BA rispetto a quelle del ON IG, alla luce delle pronunce assolutorie (divenute definitive a seguito della sentenza n. 36225/15 della Corte di cassazione Sezione Quinta) di RG NC e H VA CO (accusati del medesimo delitto) e giudicati in un diverso procedimento celebrato con il rito ordinario, sulla base delle medesime fonti probatorie. Dalla lettura della citata sentenza n. 36225/15 si evince che il RG e il VA sono stati assolti dalla Corte di Assise di Catanzaro, a seguito di giudizio ordinario, perché il ON IG, era stato smentito in particolare: dal collaboratore di giustizia RE US, in relazione al movente, individuato nella vendetta per il mancato pagamento di varie partite di droga, coinvolgendo nell'azione un tale "CO" ed un altro soggetto;
- dai collaboratori UR e AR i quali, seppure coincidenti con il racconto del ON, quanto alla individuazione del movente dell'omicidio, riferibile alla volontà di vendicare l'uccisione del figlio di AZ EG (storico affiliato del clan ON-IG-RE, per avere il OV preso parte all'omicidio), avevano ricostruito in termini generici, ed in certi punti incompatibili con la versione resa dal dichiarante principale, le modalità esecutive del delitto, rispetto ai partecipanti;
dal collaboratore BA CO, convergente quanto al movente, ma difforme quanto alle modalità esecutive dell'azione omicidiaria rispetto a quanto descritto dal ON e dagli altri propalanti;
-dal collaboratore AS AL, il quale aveva ascritto l'iniziativa criminosa ai fratelli MA;
- ALassenza di segni di inceppamento dell'arma utilizzata per l'omicidio e successivamente recuperata e sottoposta ad accertamenti balistici;
- dalla circostanza che il OV, diversamente da quanto asserito dal ON, era stato attinto da un colpo alla guancia destra e non alla testa. Dalla lettura della richiamata sentenza emessa dalla Quinta Sezione penale di questa Corte (consultabile in questa sede dovendo essere effettuata una verifica della correttezza del giudizio ex art. 627 cod. proc. pen. contenuto nella decisione qui impugnata) si apprende che già in precedenza, la Prima Sezione della Corte di ZI, annullando la sentenza assolutoria di merito (Corte di Assise di appello di Catanzaro) del giudizio ordinario relativa al UG e VA, aveva evidenziato che: a) il ON aveva fatto riferimento ad un doppio movente (quello vendicativo del AZ e quello legato alla sussistenza di un debito per droga non onorato dalla vittima), e che pertanto il suo racconto non contrastava con quello del RE;
b) in ordine alla ricostruzione della fase esecutiva del delitto, la pronuncia impugnata non aveva esaminato, né sconfessato, la tesi della Procura Generale reclamante, secondo la quale i collaboratori di giustizia, pur avendo appreso i particolari da fonti diverse e tra loro autonome, avevano in modo concorde indicato la stessa genesi preparatoria dell'omicidio, le stesse modalità realizzative e gli stessi autori, indicati in RG NC quale esecutore materiale ed in 17 VA NC con il ruolo di supporto sul luogo e nel momento del fatto;
c) sarebbe mancata "una valutazione incrociata delle dichiarazioni dei collaboratori, di cui sono state isolate singole affermazioni, per evidenziarne i profili di divergenza, senza un confronto che ne verificasse la capacità di riscontrarsi a vicenda"; d) la zona attinta dal colpo mortale (la "regione laterale sinistra del collo in corrispondenza dell'angolo mandibolare") fa parte della "testa" e che la corrispondenza di calibro, tipologia di arma, la presenza di un colpo ritenuto in canna, l'abrasione del numero matricolare, la perdita durante la fuga avrebbero meritato una considerazione più approfondita, prima di affermare l'inconciliabilità del contributo dichiarativo con la prova "generica", semplicemente sulla base della consulenza balistica. La Corte di Assise di Appello di Catanzaro, a seguito di rinnovato giudizio svolto con il rito ordinario, nuovamente assolveva il VA e il RG sull'assunto di una generale inattendibilità dei collaboratori di giustizia. Quest'ultima decisione veniva impugnata dal Procuratore generale e la Quinta Sezione penale di questa Corte, come già sopra visto, confermando sul piano della legittimità la decisione di rito ordinario della Corte d'Assise di Appello di Catanzaro ha affermato: "In relazione al narrato di BA CO, poi, la Corte ha rilevato "la palese incoerenza ed incostanza narrativa della fonte", caratterizzata da arricchimenti narrativi in sede dibattimentale, in relazione al ruolo di "staffetta ricoperto da AS ON, all'indicazione di RG NC tra le fonti di " conoscenza, alla collocazione di NI UC sulla scena del delitto con ruolo specifico di "distruggere i vestiti" e "avere le armi a portata di mano", così allineandosi a quanto riferito dal AR. Anche per BA, in definitiva, il giudizio conclusivo della Corte è di intrinseca inaffidabilità, sicché il suo contributo dichiarativo non poteva assumere valore di riscontro individualizzante. In definitiva, allora, la Corte ha fatto corretta applicazione dei principi della "convergenza del molteplice" e della frazionabilità della valutazione delle dichiarazioni accusatorie, poiché questa implica comunque un giudizio di credibilità intrinseca del dichiarante, in mancanza della quale va esclusa la credibilità di tutto quanto dichiarato (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233095; Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, Arena, Rv. 256097). Il ricorso del Procuratore Generale di Catanzaro va in conclusione rigettato". Alla luce delle suddette pronunce e di una rilevata distonia fra le dichiarazioni rese dal BA e dal ON, la Sezione Sesta di questa Corte, con la sentenza 29.10.2014 n. 1783/15, annullando, nel giudizio abbreviato, la condanna dell'imputato MO ha, a sua volta, affermato: "Si rimarca in particolare la piena sovrapponibilità dei due racconti (BA e ON ndr) quale momento di essenziale rilievo nella valutazione, complessivamente positiva, resa quanto all'attendibilità riconosciuta al BA ed al suo narrato. Sollecitata dalla difesa dell'imputato a rendere conto del diverso portato valutativo e della opposta conclusione assunta da altro giudice (segnatamente la Corte di Assise di Catanzaro che ha assolto altri concorrenti nel fatto sulla base del medesimo materiale probatorio, riscontrando incompatibilità tra le versioni riferite dai citati collaboranti), decisione allegata nel corso del processo e non presa in considerazione da questa Corte in occasione del precedente annullamento, la Corte distrettuale ha giustificato la diversa soluzione adottata all'uopo rimarcando come, nella presente realtà processuale, alle dichiarazioni del BA andrebbe ascritto un maggiore rilievo trovando le stesse riferimento nel MO e dunque nella peculiare referenzialità della fonte di provenienza. Tale risposta è chiaramente inappagante in quanto estranea ad un doveroso e puntuale confronto critico con il dato emergente dalle risultanze istruttorie riportate nella sentenza acquisita ex art. 238 bis cod.proc.pen.. Va ribadito che le sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici, mentre le dichiarazioni in esse riportate restano soggette al regime di utilizzabilità previsto ALart. 238 comma secondo bis cod.proc.pen. (Sez. 1, n. 11488 del 16/03/2010 dep. 25/03/2010, Bisio, Rv. 246778; Sez. 3, n. 8823 del 13/01/2009 - dep, 27/02/2009, Cafarella, Rv. 242768; Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006 dep. 05/10/2006, Acampora e altro, Rv. 234400).
6. Nel caso, è lo stesso imputato che ne sollecita la valutazione, potendo trarre dalle emergenze istruttorie riportate nel diverso titolo giudiziale momenti a discarico rispetto al reso giudizio di responsabilità. Non v'è dubbio, dunque, che la Corte avrebbe dovuto tenere conto di quanto emergente dalla sentenza acquisita in atti e confrontarsi, non in termini di mera apparenza, con 18 le stesse nell'argomentare in punto. di attendibilità delle dichiarazioni del BA e di funzionalità delle stesse quale valido momento di riscontro. Tanto ancor di più considerando quella rigorosità di accertamento, cui nel corso della motivazione lo stesso Giudice del rinvio ha inteso coerentemente richiamarsi nel trattare la posizione del ricorrente;
rigorosità imposta dalla natura, de relato, della chiamata del BA destinata, per forza di cose, a riposare, sul piano della oggettività del riscontro esterno, esclusivamente sulle notizie riferite al ricorrente dallo stesso imputato. Ciò premesso, nella citata sentenza del 12/05/2011 della Corte di Assise di Catanzaro, vengono riportate le dichiarazioni rese in quell'occasione processuale dal BA quanto alla partecipazione al fatto del MO per come dallo stesso riferite al collaborante. Tali dichiarazioni assumono un contenuto distonico rispetto a quelle del ON, segnatamente con riferimento al ruolo assunto ALimputato nella dinamica del fatto oggetto di specifica imputazione. Vero è che entrambi i dichiaranti descrivono il MO come presente sulla scena del delitto. Il ON, tuttavia, nel descrivere il piano come dallo stesso progettato e poi eseguito senza differenti modalità realizzative, ha descritto il MO siccome fermo all'interno dell'auto sulla quale si trovavano a bordo il RG ed il VA, individuati dal collaborante quali componenti del commando che usciti ALauto, ebbero ad attingere la vittima. Il BA, per contro, nelle dichiarazioni rese in quel processo, nel riportare le notizie riferitegli direttamente ALimputato, ha descritto tutt'altra condotta posta in essere dal MO, incompatibile con quella riferita dal ON. Secondo quanto riportato in sentenza rispetto a siffatte dichiarazioni, il MO avrebbe infatti attirato la vittima nel tranello poi conclusosi con l'omicidio. Emerge, dunque, un contrasto tra le dichiarazioni tutt'altro che indifferente, destinato ad assumere decisività nell'ottica sottesa alla valutazione di sovrapponibilità dei diversi propalati perché afferente il ruolo svolto dal ricorrente nella dinamica che portò all'omicidio. Conflitto che la Corte distrettuale omette integralmente di esaminare, tralasciando di valutare un dato essenziale sia con riferimento al giudizio di attendibilità del BA e del suo narrato sia in ordine alla effettiva presenza di un riscontro ab externo alle dichiarazioni del ON siccome ricavabile dal propalato del BA, nell'ottica della ritenuta sovrapponibilità delle versioni riferite dai due chiamanti. Tanto impone una rinnovazione del giudizio sul punto, occorrendo procedere in sede di rinvio ad una effettiva valutazione del tenore di siffatte propalazioni per come riportate nella sentenza allegata, vagliandole criticamente rispetto agli ulteriori elementi in atti". L'esposizione delle vicende processuali condotta sulla base delle pronunce richiamate e degli altri elementi di seguito precisati, consente di verificare il perimetro esatto del giudizio devoluto alla Corte di Assise di Appello di Catanzaro chiamata a decidere sulla responsabilità del MO nel parallelo giudizio abbreviato e ad accertare se sia stato dato corretto rispetto dei criteri enunciati nella decisione rescindente, alla luce delle doglianze mosse dal Procuratore Generale. Dalla lettura della decisione impugnata si può notare che la Corte d'assise di appello di Catanzaro nel giudizio rescissorio ha proceduto ad un riepilogo delle dichiarazioni raccolte relative all'omicidio del OV (AS AL, IA ON, ER UR, AR NC, BA CO, RE NO, ON IG), sia con riferimento alle ragioni poste alla base del delitto, sia in relazione alle modalità esecutive dello stesso;
dalla panoramica delle suddette dichiarazioni la Corte territoriale è giunta alla conclusione che il materiale probatorio non sarebbe valido e sufficiente a riscontrare (ex art. 192 cod. proc. pen.) la confessione del ON IG, né sulla genesi del delitto, né sulla sua esecuzione. La Corte catanzarese registrando asimmetrie fra le varie dichiarazioni, ritiene che il narrato del ON sia comunque recessivo, potendosi altresì prospettare una, non esclusa, ricostruzione alternativa della vicenda, quale quella offerta da AS ed IA conducenti addirittura ad una rivendicazione della responsabilità da parte di altri (i MA che si erano attribuiti la paternità del delitto). Esaminando in dettaglio la motivazione della sentenza impugnata il Collegio osserva quanto segue. Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, nel caso di annullamento di una sentenza per vizio di motivazione sul fatto, il giudice di rinvio mantiene (a differenza di quanto adombra la Pubblica accusa ricorrente), nell'ambito del capo colpito ALannullamento, 19 piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione data dalla Corte di legittimità alle questioni di diritto (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010 Rv. 248413). Pertanto, è stato affermato che non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, rinnovi il medesimo giudizio sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660). Quindi sotto questo profilo non può essere accolta la censura della Procura Generale che si duole della circostanza che la Corte territoriale avrebbe rimesso in discussione aspetti che dovevano essere considerati definiti e non più sindacabili. Per contro, esaminando la motivazione della decisione impugnata si devono registrare passaggi caratterizzati da carenza e contraddittorietà dell'argomentazione, sottolineati nel ricorso del PG. A parere del Collegio, la Corte territoriale ha assolto solo in modo parziale il compito demandato dal giudice del rinvio;
infatti, dopo avere riepilogato tutte le dichiarazioni vertenti sull'omicidio, la Corte territoriale ha elencato in modo asettico i punti di divergenza delle varie dichiarazioni, senza alcuna ricerca di eventuali punti di convergenza, così concludendo per l'inesistenza di validi riscontri al dichiarato del ON, attraverso una motivazione carente, se non per taluni aspetti anche contraddittoria;
infatti la Corte territoriale immotivatamente dubita non essendo - state positivamente escluse ipotesi alternative (pag. 168 della sentenza) delle causali - dell'omicidio come riferite dal ON IG al quale, per altro verso è stata riconosciuta, per la portata del suo elevato contributo collaborativo, mai messa in discussione, l'attenuante speciale di cui all'art. 8 l. 203/1991. Invero, come sopra accennato, il fatto storico posto a base della decisione può essere così sintetizzato. Verso le ore 20,00 del 2.11.2000, in via dei Normanni in ON, in prossimità del civico n. 6 veniva assassinato a colpi di arma da fuoco LI LE (detto IN), pregiudicato, ritenuto affiliato alla cosca GU-LI, operante nel crotonese fin dal 1990. La vittima veniva attinta mortalmente da un colpo di pistola cal. 7,65 in regione parotidea destra e sul luogo dell'omicidio venivano rinvenuti un bossolo cal. 7,65 e una pistola del medesimo calibro con il numero di matricola abraso. Le indagini all'inizio non portavano a risultati utili alla identificazione dell'autore del fatto criminoso fino a quando si registravano le prime dichiarazioni di NO AL (verbale 16.5.2001), SA ON (verbale 7.5.2002), UR ER (verbale 24.9.2002) che rivelavano i nomi di taluni degli esecutori e del mandante indicato nella persona del AV IG (detto GN). Sulla base delle suddette dichiarazioni si sono successivamente innestate le dichiarazioni di AV IG (detto GN) (verbali 22.2.2007 e 23.7.2002), di UM CO, IN NC (verbale del 10.12.2007). Sulla base della ritenuta convergenza delle dichiarazioni rese dal AV IG, quale responsabile diretto del delitto (essendone il mandante), e del UM, referente (de relato) delle confidenze ricevute dallo stesso NE, il Tribunale dichiarava la penale responsabilità del AV e del NE per l'omicidio del LI e per i reati satellite (capi 44 e 45 dell'imputazione). Come già accennato, la Corte d'Assise di appello, adita dalla difesa, con la sentenza del 2011 confermava la condanna del AV ed assolveva il NE dal delitto ascritto, ritenendo la dichiarazione del AV priva di riscontri, non essendo sufficiente dichiarato del UM a confortarla, siccome, a sua volta, privo di riscontri. 2 20 0 Adita ALUfficio della Pubblica Accusa, la Corte di ZI, con la sentenza del 3 febbraio 2012, sez. II n. 9267/12, ritenuta erronea l'applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per essere stata omessa la valutazione incrociata delle dichiarazioni del UM e del AV, annullava la suddetta assoluzione. Nel successivo giudizio di appello (definito con sentenza del 10.5.2013) la Corte d'Assise confermava la decisione di primo grado e conseguentemente la penale responsabilità del NE per il delitto di omicidio. La Corte di ZI, sezione VI, adita questa volta dalla difesa dell'imputato, con la sentenza n. 1783/2015 ha a sua volta affermato: "... nella decisione impugnata il supporto probatorio al quale risulta ancorato il giudizio di responsabilità operato dalla Corte distrettuale risulta delimitato ai momenti di riscontro reciproco offerti dalle dichiarazioni accusatorie propalate dal ON (chiamante diretto quale mandante del fatto in processo) e dal BA (chiamante de relato, che vede la sua fonte nelle dichiarazioni del ON e del MO stesso). Si rimarca in particolare la piena sovrapponibilità dei due racconti quale momento di essenziale rilievo nella valutazione, complessivamente positiva, resa quanto all'attendibilità riconosciuta al BA ed al suo narrato. Sollecitata ALimputato a rendere conto del diverso portato valutativo e della opposta conclusione assunta da altro giudice (segnatamente la Corte di Assise di Catanzaro che ha assolto altri concorrenti nel fatto sulla base del medesimo materiale probatorio, riscontrando incompatibilità tra le versioni riferite dai citati collaboranti), decisione allegata nel corso del processo e non presa in considerazione da questa Corte in occasione del precedente annullamento, la Corte distrettuale ha giustificato la diversa soluzione adottata all'uopo rimarcando come, nella presente realtà processuale, alle dichiarazioni del BA andrebbe ascritto un maggiore rilievo trovando le stesse riferimento nel MO e dunque nella peculiare referenzialità della fonte di provenienza. Tale risposta è chiaramente inappagante in quanto estranea ad un doveroso e puntuale confronto critico con il dato emergente dalle risultanze istruttorie riportate nella sentenza acquisita ex art. 238 bis cod. proc. pen. Va ribadito che le sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici, mentre le dichiarazioni in esse riportate restano soggette al regime di utilizzabilità previsto ALart. 238, comma secondo bis cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11488 del 16/03/2010 dep. 25/03/2010, Bisio, Rv. 246778; Sez. 3, n. 8823 del 13/01/2009 - dep, 27/02/2009, Cafarella, Rv. 242768; Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006 - dep. 05/10/2006, Acampora e altro, Rv. 234400). Nel caso, è lo stesso imputato che ne sollecita la valutazione, potendo trarre dalle emergenze istruttorie riportate nel diverso titolo giudiziale momenti a discarico rispetto al reso giudizio di responsabilità. Non v'è dubbio, dunque, che la Corte avrebbe dovuto tenere conto di quanto emergente dalla sentenza acquista in atti e confrontarsi, non in termini di mera apparenza, con le stesse nell'argomentare in punto di attendibilità delle dichiarazioni del BA e di funzionalità delle stesse quale valido momento di riscontro. Tanto ancor di più considerando quella rigorosità di accertamento, cui nel corso della motivazione lo stesso Giudice del rinvio ha inteso coerentemente richiamarsi nel trattare la posizione del ricorrente;
rigorosità imposta dalla natura, de relato, della chiamata del BA destinata, per forza di cose, a riposare, sul piano della oggettività del riscontro esterno, esclusivamente sulle notizie riferite al ricorrente dallo stesso imputato. Ciò premesso, nella citata sentenza del 12/05/2011 della Corte di Assise di Catanzaro, vengono riportate le dichiarazioni rese in quell'occasione processuale dal BA quanto alla partecipazione al fatto del Cardanone per come dallo stesso riferite al collaborante. Tali dichiarazioni assumono un contenuto distonico rispetto a quelle del ON, segnatamente con riferimento al ruolo assunto ALimputato nella dinamica del fatto oggetto di specifica imputazione. Vero è che entrambi i dichiaranti descrivono il MO come presente sulla scena del delitto. Il ON, tuttavia, nel descrivere il piano come dallo stesso progettato e poi eseguito senza differenti modalità realizzative, ha descritto il MO siccome fermo all'interno dell'auto 21 sulla quale si trovavano a bordo il RG ed il AL, individuati dal collaborante quali componenti del commando che usciti ALauto, ebbero ad attingere la vittima. Il BA, per contro, nelle dichiarazioni rese in quel processo, nel riportare le notizie riferitegli direttamente ALimputato, ha descritto tutt'altra condotta posta in essere dal MO, incompatibile con quella riferita dal ON. Secondo quanto riportato in sentenza rispetto a siffatte dichiarazioni, il MO avrebbe infatti attirato la vittima nel tranello poi conclusosi con l'omicidio. Emerge, dunque, un contrasto tra le dichiarazioni tutt'altro che indifferente, destinato ad assumere decisività nell'ottica sottesa alla valutazione di sovrapponibilità dei diversi propalati perché afferente il ruolo svolto dal ricorrente nella dinamica che portò all'omicidio. Conflitto che la Corte distrettuale omette integralmente di esaminare, tralasciando di valutare un dato essenziale sia con riferimento al giudizio di attendibilità del BA e del suo narrato sia in ordine all'effettiva presenza di un riscontro ab externo alle dichiarazioni del ON siccome ricavabile dal propalato del BA, nell'ottica della ritenuta sovrapponibilità delle versioni riferite dai due chiamanti. Tanto impone una rinnovazione del giudizio sul punto, occorrendo procedere in sede di rinvio ad una effettiva valutazione del tenore di siffatte propalazioni per come riportate nella sentenza allegata, vagliandole criticamente rispetto agli ulteriori elementi in atti". La Corte d'Assise di appello, con la decisione qui impugnata, ha riesaminato le dichiarazioni del UM e del AV, inquadrandole all'interno di una più ampia valutazione dell'intero compendio probatorio relativamente: al mandato omicidiario, alla dinamica dell'omicidio, ai partecipi, agli esecutori materiali e alla corrispondenza con i c.d. "dati di generica". Con riferimento al movente e ai mandanti dell'omicidio la Corte d'Assise d'appello, raffrontate le dichiarazioni di NO AL, IA TO, UR ER, IN NC, UM CO, NN NO, AV IG, afferma che il quadro probatorio [pag. 163] si presenta plurisemantico, restituendo tre gruppi dichiarativi ai quali si attribuiscono diversi significati: un primo gruppo costituito dalle dichiarazioni di NN NO (de relato), UM CO (de relato) e AV IG (diretto) che indicano quest'ultimo come mandante;
un secondo gruppo, costituito dalle dichiarazioni di UR ER (de relato) e di IN NC (de relato); un terzo gruppo costituito dalle dichiarazioni di AL NO (de relato) ed IA CO (de relato) che indicano nei MA i mandanti dell'omicidio. Tuttavia, ad avviso del Collegio, la frammentazione in gruppi dei dichiaranti, come sopra descritta, non risulta adeguatamente giustificata né dirimente, posto che sia il primo che il secondo gruppo di deposizioni presentano ampi profili di convergenza (infatti, anche UR parla di ON detto GN, pag. 149 sent. appello, e conferma il movente -vendetta per l'uccisone di RI AZ e la personale organizzazione del ON dopo l'arresto del De IA, pag. 151 ; ed anche AR indica il movente nella vendetta per l'uccisione di AZ RI e la confidenza del ON in merito alla presenza del MO sul luogo del fatto). Del resto, anche alla luce di quanto si dirà in prosieguo a proposito dei traffici di sostanze stupefacenti, meritano approfondimento valutativo e coordinamento i giudizi sul dichiarato di MA, UR e AR. A tal fine, sempre al fine della corretta valutazione della posizione del MO, occorrerà anche considerare quanto si esporrà a proposito della valutazione finalizzata al giudizio relativo alla sussistenza dell'aggravante ex art. 7 della legge 203/1991 e cioè il dato che BA CO, AR NC e De IA ON risultano essere tutti fedelissimi di IG ON (detto GN), al pari di MO NC. 22 Ca Q Analogo approfondimento merita il giudizio, espresso a. pag. 156 dalla Corte d'appello che, pur evidenziando l'importanza e l'attendibilità del BA, a pag. 157, e il giudizio concernente l'autonomia del narrato del BA, che ebbe a ricevere la confidenza del MO, a lui riconosciuta nei precedenti grado di giudizio, ritiene che ci siano incertezze tali da minare la qualità del riscontro alle dichiarazioni dl ON. Con riferimento poi alla dinamica dell'azione omicidiaria e ai partecipi, la Corte d'Assise di appello dà atto dell'esistenza di una pluralità di ricostruzioni, procedendo [v. pag. 163 e ss.] alle loro illustrazioni con indicazione delle relative fonti probatorie. In tale ambito, la Corte territoriale ha esaminato le dichiarazioni del UM CO al fine di verificare se le stesse possano essere considerate valido riscontro di quelle rese dal AV, a loro volta considerate "deboli" per le incertezze del narrato e prive di valido riscontro esterno. La Corte territoriale ha quindi dato atto che la valutazione della portata delle dichiarazioni del AV soggiace al medesimo giudizio definitivamente sancito dalla sentenza 36225/2015 della Sezione quinta (n.r.g. 2577/2015) della Corte di ZI che ha confermato l'assoluzione dei coimputati dell'omicidio GE NC e NE CO, indicati come esecutori materiali del delitto. Nella valutazione del materiale probatorio la Corte territoriale ha rilevato un indebolimento delle prove a carico del NE, derivante dalla non credibilità dei collaboratori UR, IN, UM, NN con il conseguente venire meno della possibilità di dare riscontro a quanto dichiarato dal AV. In particolare la Corte territoriale nella valutazione del UM valorizza il giudizio già espresso dalla Corte d'Appello territoriale nel parallelo giudizio svoltosi con il rito ordinario, confermato dalla Corte di ZI, sezione V (sentenza n. 2577/2015), e che si sintetizza in una valutazione di intrinseca inaffidabilità del UM, sicchè il suo contributo dichiarativo non potrebbe avere il carattere di riscontro individualizzante alle dichiarazioni del AV. Alla luce delle suddette constatazioni, vanno vagliate le censure formulate dalla Procura Generale della Corte d'Appello. Il primo e il secondo motivo vanno valutati unitariamente. Con il primo motivo l'Ufficio ricorrente denuncia vizio di mancanza, contraddittorietà della motivazione in ipotesi di vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato con riferimento al mancato confronto tra le dichiarazioni rese dal collaboratore BA nell'ambito delle indagini (ed individuate quale idoneo elemento di riscontro alle dichiarazioni dell'altro collaboratore ON autoaccusatosi del fatto dichiarandosene mandante e chiamando in correità, tra gli altri, il MO) ed il giudizio reso nel diverso procedimento dibattimentale nel contraddittorio tra parti processuali diverse, in punto di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal medesimo BA sulla medesima vicenda processuale, con violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., perché la Corte di Assise d'Appello avrebbe illegittimamente ampliato il thema decidendum giungendo a travolgere anche gli aspetti di certezza della vicenda costituiti dalle dichiarazioni del AV LU al quale è stata riconosciuta altresì l'attenuante di cui all'art. 8 1. 203/1991. La doglianza è fondata ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. nei sensi di seguito precisati. Nel caso in esame deve ritenersi che trovi applicazione il principio di diritto in base al quale "Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non è limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione, nonché avendo l'onere di fornire in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio" (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018 - dep. 19/07/2018, Cesarano e altri, 23 し Rv. 273628). Infatti, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Fattispecie relativa ad una pronuncia rescindente che aveva prospettato una serie di causali alternative per un fatto omicidiario, assegnando al giudice di rinvio il compito di individuare, tra queste, quella più appropriata al caso di specie). (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015 - dep. 07/09/2015, Knox e altri, Rv. 264861) Il giudice del rinvio è stato chiamato ad effettuare una valutazione della prova dichiarativa che attinge il NE e in particolare ad una valutazione comparativa delle dichiarazioni del AV e del UM, nelle versioni rese nel parallelo giudizio che si è svolto nei confronti dei compartecipi e che è stato definito con sentenza 36225/2015 della Sezione Quinta della Corte di ZI. L'articolo 627 comma 3 cod. proc. pen. prevede che il giudice del rinvio (a seguito di annullamento da parte del giudice di legittimità) sia vincolato in modo assoluto ai principi di diritto stabiliti dal giudice di legittimità nella fase rescindente [Sez. 2, n. 25722 del 28/03/2017 - dep. 23/05/2017, P.G. in proc. Antinoro, Rv. 270699], "ma non prevede analoghi vincoli in ordine alle valutazioni in fatto, sicchè il giudice del rinvio non può certo essere vincolato o condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di ZI con la sentenza rescindente;
infatti spetta solo al giudice del merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle stesse" [Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015 - dep. 07/09/2015, Knox e altri, Rv. 264861]. Nel caso in esame la Corte territoriale, cui è stato affidato il compito di valutare il portato dichiarativo del UM, reso nel corso del parallelo giudizio avanti la Corte d'Appello di Catanzaro e definito con la sentenza 36225/2015 della Suprema Corte, nel riesaminare tutto il materiale raccolto relativamente all'omicidio del LI, come verrà di seguito precisato, ha riesaminato così le dichiarazioni del UM e del AV, ma le ha inquadrate all'interno di una più ampia valutazione dell'intero compendio probatorio relativamente, come detto, al mandato omicidiario, alla dinamica dell'omicidio, ai partecipi, agli esecutori materiali e alla corrispondenza con i c.d. "dati di generica. A parere del Collegio, svolgendo tale analisi, la Corte territoriale non ha tuttavia adeguatamente esercitato i suoi poteri omettendo di riconsiderare, attraverso un complessivo vaglio critico, tutte le dichiarazioni raccolte nelle varie fasi processuali e di ricontestualizzarle in base a tutti gli elementi idonei a confermare o riformulare la valutazione delle dichiarazioni del ON, fatta invece soggiacere sostanzialmente in modo acritico al medesimo giudizio sancito dalla sentenza n. 36225/2015 della Sezione Quinta, che aveva confermato l'assoluzione dei coimputati RG NC e VA CO, indicati come esecutori materiali del delitto. Infatti, come esposto, nella valutazione del materiale probatorio, la Corte territoriale ha rilevato un indebolimento delle prove a carico del MO, derivante dalla non credibilità dei collaboratori UR, AR, BA, RE con il conseguente venir meno della possibilità di dare riscontro a quanto dichiarato dal ON. Tale conclusione,a parere del collegio, non può essere condivisa. Nel caso di specie deve trovare applicazione anche il seguente principio di diritto, pretermesso dalla corte di merito, secondo il quale "In tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in reità o correità renda dichiarazioni concernenti un'attività continuativa di programmazione ed organizzazione di un fatto di reato, gli elementi di riscontro esterno relativi ad alcuni sviluppi significativi, pur se penalmente irrilevanti, di detta attività sono sufficienti a fornire conferma anche dei segmenti ulteriori, assurgenti a rilievo penale, attesa l'inscindibilità della valutazione di attendibilità riferita 24 ad un tessuto dichiarativo unitario. (Fattispecie in tema di tentato omicidio, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero fondato il giudizio di colpevolezza di un componente della formazione incaricata dell'uccisione della vittima, anche sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia inerenti condotte anteriori, giudicate prive di rilevanza penale). (Sez. 1, n. 586 del 04/12/2017 - dep. 10/01/2018, P.G. in proc. Callea e altri, Rv. 272037). E' stato altresì affermato, ad integrazione del principio enunciato che: "Allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono un unico fatto-reato commesso con una condotta protratta in un lungo arco temporale, l'elemento di riscontro esterno relativo ad alcuni segmenti della condotta è sufficiente a fornire la necessaria conferma probatoria anche agli altri segmenti, atteso che il frazionamento dell'efficacia dimostrativa delle dichiarazioni provenienti da un unico soggetto può derivare solo da un giudizio di parziale inattendibilità intrinseca delle stesse. (In motivazione la Corte ha chiarito che pretendere riscontri su tutti i segmenti delle dichiarazioni relative ad un medesimo episodio equivale a richiedere che gli stessi abbiano lo spessore di una prova autosufficiente, escludendo, di fatto, la rilevanza della chiamata in correità quale fonte di prova). (Sez. 6, n. 38994 del 06/06/2017 dep. 08/08/2017, P.G. in proc. Giacino e altro, Rv. 271081). Principi che si allineano al consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale "Le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi. (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014 - dep. 19/02/2015, Villacaro e altro, Rv. 262309). Ciò premesso, per quanto riguarda il BA, le coordinate ermeneutiche delle sue dichiarazioni, nonché di quelle degli altri collaboranti, oltre le valutazioni già ricordate in precedenza, in ordine alla sua attendibilità, devono confrontarsi con il fatto che lo stesso -ma la medesima considerazione vale per RE e AR- era legato in modo evidente al ON, che nei suoi (loro) confronti aveva una "autorevolezza" riconosciuta, notoria e mai messa in dubbio in tutto il processo (si vedano sul punto le considerazioni contenute nel valutare i ruoli e i comportamenti all'interno dell'associazione per delinquere parallela contestata ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90); nella valutazione finale dell'episodio omicidiario, inoltre, devono trovare valutazione l'incidenza di diversi elementi fattuali incidenti sulla configurazione della dinamica finale del delitto, intercorsi nell'arco temporale tra la progettazione dell'attentato da parte del ON e quello della commissione come riferito al BA dallo stesso MO, la cui presenza sul posto non appare messa comunque in discussione da nessuno dei propalanti;
appare altresì necessaria l'introduzione di una valutazione, in ordine ad elementi quale il pedinamento della vittima e l'osservazione dei suoi comportamenti nei giorni precedenti, riferiti anche da parte del AR (pag. 153 sent. d'Assise d'appello impugnata) per considerare la consequenzialità di una variante esecutiva. Né viene valutata la circostanza che, secondo le dichiarazioni dello stesso ON, inizialmente nel commando dovevano essere presenti De IA e UR, ma che, dopo l'arresto del De IA, la composizione della "batteria" venne cambiata anche con l'inserimento del MO e con l'esclusione dell'UR. L'analisi deficitaria degli elementi sopraindicati, trova conferma anche nella analisi delle dichiarazioni del AR (definite esclusivamente "generiche"), nella valutazione del movente, vendetta legata all'omicidio di RI AZ, che in realtà costituisce la conferma di una delle due compresenti giustificazioni indicate dal ON, nonché in quelle dell'UR, in ordine alla cui deposizione non viene affrontata la rilevanza del riscontro del MA;
analoga considerazione deve essere tenuta presente nella valutazione della seconda ipotesi concorrente in ordine al movente, riscontrata dal RE e indicata nella risposta legata a un regolamento di conti riconducibile al 25 traffico di droga;
la duplicità del movente, trova dunque riscontri di carattere frazionato, in alcuni casi, nelle deposizioni di diversi collaboratori, senza che una dichiarazione costituisca necessaria smentita dell'altra; elementi di sofferenza valutativa vanno ricondotti altresì ai criteri di analisi della presenza del NI, e al mancato confronto con la motivazione del Tribunale di Catanzaro, rispetto all'unica reale discrasia tra quanto riferito dal ON e quanto riferito dal BA;
dalla sottovalutazione delle evidenze dell'arma, con conseguente manifesta contraddittorietà della motivazione, in cui l'inceppamento della stessa (dove non è spiegato se debba necessariamente lasciare tracce evidenti e rilevabili ad un successivo esame tecnico e se lo stesso contingente inceppamento sia incompatibile con il perfetto funzionamento accertato successivamente), comunque non può inficiare fino a renderle subvalenti nella considerazione finale, le circostanze dell'esplosione di un solo colpo, la corrispondenza del calibro, la presenza di un colpo ritenuto in canna, l'abrasione del numero di matricola, il riferimento coerente con la zona del capo che venne attinta dal colpo, la presenza dell'arma sul luogo del delitto, circostanza che conferma la sua perdita nella fuga di chi esplose l'unico colpo, conseguente alla concitazione del momento;
in conclusione la sussistenza degli elementi da cui far derivare in modo consequenziale e coerente un giudizio positivo di inconciliabilità del contributo dichiarativo con la prova generica. L'analisi del secondo motivo di ricorso costituisce poi la prosecuzione delle considerazioni riferite al primo motivo;
si tratta infatti di valutare la coerenza della decisione impugnata nell'applicazione degli artt. 238 e 238 bis cod. proc. pen. nel punto in cui la Corte territoriale analizza il contenuto delle dichiarazioni del UM [v. pag. 7 del ricorso del Procuratore generale] ed, ancora, la coerenza delle conclusioni sul piano logico e con le risultanze alla luce dei criteri dettati da questa Corte di legittimità sez. VI che, in sede di rinvio [v. pag. 77], per la valutazione delle dichiarazioni rese dal UM ha affermato che: "....Va ribadito che le sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici, mentre le dichiarazioni in esse riportate restano soggette al regime di utilizzabilità previsto ALart. 238 comma secondo bis cod. (Sez. 1, n. 11488 del 16/03/2010 dep. 25/03/2010, Bisio, Rv. 246778; Sez. 3, n. 8823 del 13/01/2009 - dep, 27/02/2009, Cafarella, Rv. 242768; Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006 - dep. 05/10/2006, Acampora e altro, Rv. 234400)....”. E, a proposito della valutazione degli apporti dichiarativi, questo Collegio condivide il consolidato insegnamento di legittimità secondo cui le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., anche nella parte in cui affermano fatti favorevoli all'imputato, devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma terzo cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione ALaccusa di omicidio volontario emessa assumendo, come premessa indiscussa, una precedente sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti di altro soggetto, e che aveva preso atto delle dichiarazioni di quest'ultimo, il quale si era addossato la totale responsabilità del fatto ed aveva scagionato l'imputato del processo in corso). Sez. 1, n. 24383 del 27/02/2015, Rv. 263955; nello stesso senso, Sez. 2, n. 9693 del 17/02/2016,) Rv. 266656, secondo cui l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare. Dalla lettura della sentenza di primo grado e di quella di appello emerge che il NE, per l'omicidio del LI, è attinto in particolare da due fonti di prova di natura dichiarativa: AV IG e UM CO. 26 Il primo riferisce del fatto delittuoso in modo dettagliato attribuendosi il ruolo di mandante e indicando a tal proposito i due distinti moventi che avrebbero sorretto la sua decisione. Il secondo riferisce del fatto, per averlo appreso dal ON e dallo stesso MO che gli avrebbe reso una c.d. "confessione stragiudiziale", con descrizione altrettanto dettagliata del fatto. Nel corso di tutto il processo con motivazioni oscillanti, non sempre conformi ai canoni di cui all'art. 192 cod. proc. pen., è stata affermata o negata la convergenza delle dichiarazioni rese da due collaboratori che rivestono l'uno (ON IG) la figura del chiamante in correità e l'altro (BA CO) del chiamante in reità de relato rispetto a due diverse fonti delle quali una (ON) asseverabile e l'altra diversamente asseverabile (MO), anche attraverso la deposizione del AR, ma non solo. Da un punto di vista di stretto diritto si versa pertanto in una c.d. ipotesi di "convergenza del molteplice" sicchè nella valutazione delle dichiarazioni del UM CO va osservata la regola fissata dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato che un collaboratore di giustizia, anche non coimputato o non indagato nello stesso procedimento, può essere credibile quando ha acquisito le notizie propalate nell'ambito della sfera di criminalità organizzata in cui sia inserito, purché venga accertata l'intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, nonché la sussistenza di riscontri esterni, i quali, in caso di più chiamate convergenti, possono anche consistere nella circostanza che le dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrapponibile, il fatto all'imputato, essendo sufficiente la confluenza su comportamenti riferiti alla sua persona e alle imputazioni a lui attribuite, cioè l'idoneità delle dichiarazioni a riscontrarsi reciprocamente nell'ambito della cosiddetta "convergenza del molteplice".[ Sez. 1, n. 31695 del 23/06/2010 - dep. 11/08/2010, Calabresi e altri, Rv. 248013]. Di qui discende la regola per la quale la chiamata in correità può trovare riscontro in una chiamata "de relato" eseguita da un collaboratore non coimputato [Cass. sez. 1 n. 35627 del 18.4.2012, rv. 253456] solo se riguarda lo specifico fatto da provare [Cass. sez. 1 n. 10734 del 23.10.2013, rv. 254885]. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato sul punto che la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse. [Cass. SU n. 20804 del 29.11.2012 in Ced Cass. rv. 255143]. Ciò premesso ritiene il collegio, in stretta connessione con l'iter motivazionale già espresso, che la Corte di merito giunge a conclusioni che svalutano il contenuto delle dichiarazioni del AV IG affermando, attraverso una segmentazione delle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, e dei dati di riscontro generici, che le dichiarazioni del AV mancano di riscontri certi. In tal senso viene valorizzata la circostanza che quanto affermato dal AV IG non troverebbe riscontro nelle dichiarazioni di PI NN che, se da un lato riconosce di avere avuto dal AV IG la ammissione di essere il mandante dell'omicidio del LI, 27 ALaltro nega di esserne stato previamente informato. Tale circostanza, sommariamente verificata dalla Corte territoriale, indebolirebbe il carattere della certezza della prova dichiarativa del AV. Sul punto la Corte territoriale omette di prendere in considerazione due distinte circostanze: 1) quale sia l'interesse del AV ad autoaccusarsi di un grave delitto descrivendo il proprio ruolo di mandante (indicando anche i moventi del proprio agire), confermando il suddetto ruolo in plurime dichiarazioni circa le quali risulta omessa ogni valutazione sotto il profilo dell'interesse e della coerenza;
2) quali siano i punti di divergenza fra le dichiarazioni del AV e del NN e le ragioni di detta divergenza e se esse non riposino nell'interesse del NO NN di allontanare da sé ogni possibile spunto di accusa di concorso nell'omicidio del LI, che potrebbe adombrarsi in un'ipotesi di piena sovrapponibilità delle sue dichiarazioni con quelle del ON. Di qui discende che svilire automaticamente, senza alcun apprezzamento critico delle circostanze e delle ragioni delle divergenze, le dichiarazioni del AV IG, per il solo fatto che non troverebbero riscontro in quelle del NO NN appare illogico alla luce delle possibili ragioni per le quali quel riscontro (peraltro assente solo parzialmente in ipotesi), non venga dato. Parimenti appare manifestamente illogica la motivazione nel punto in cui si afferma un depotenziamento della valenza probatoria delle dichiarazioni del AV IG alla luce delle valutazioni delle concorrenti dichiarazioni di NO AL e di IA CO che indicano per l'omicidio del OV un diverso mandante (MA) ed un diverso movente (vendetta perché la vittima avrebbe bruciato la porta della abitazione dei MA). Il fatto che l'NO e l'IA abbiano indicato un diverso movente e un diverso mandante dell'omicidio, rendendo una versione divergente, ora definitivamente giudicata inattendibile dalla sentenza della Quinta sezione di questa Corte, rispetto a quella del ON, anche sul piano logico non vale a svilire il contenuto delle dichiarazioni del ON, nella misura in cui nelle affermazioni dell'NO e dell' IA non possono più rinvenirsi elementi (né dichiarativi né oggettivi) in forza dei quali poter dubitare della versione fornita dal ON, che in modo inequivoco si attribuisce la paternità del delitto, confermata dalla sua riconosciuta affidabilità e dalla contemporanea assoluzione dei MA, che smentisce sia l'AS che l'IA; la sentenza impugnata poi non si confronta con la rilevanza del cambio di "batteria", conseguente alla circostanza oggettiva dell'arresto del De IA, inizialmente incaricato dell'omicidio insieme ad UR, da parte dello stesso ON. Appare inoltre manifestamente illogico, a parere della Corte, e privo quindi di una coerente motivazione, rinvenire cedimenti dell'attendibilità e della credibilità del ON nel momento in cui questi riferisce (e solo sulla base di quanto egli avrebbe sentito ALesecutore materiale del delitto) che la vittima sarebbe stata colpita alla testa, mentre in realtà sarebbe stata attinta dal colpo mortale in una più specifica parte anatomica (guancia destra) pur facente parte della testa. Appare allo stato illogica una valutazione di non attendibilità del AV nel momento in cui le sue dichiarazioni (presenza del MO sul luogo del delitto con ruolo di appoggio) vengono ritenute non collimanti con quelle del UM che, sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso NE, conferma la presenza di quest'ultimo sul luogo del delitto pur parlando di un ruolo più partecipativo (attirare in trappola il OV). Va infine registrato che risulta del tutto omessa ogni valutazione del portato della sentenza n. 2577/2015 nel suo oggettivo contenuto, non essendo stato definito e apprezzato quale sia il "fatto" in esse accertato e quale incidenza il detto "fatto" abbia (ex art. 187 e 192 terzo comma cod. proc. pen.) sull'oggetto dell'odierno giudizio. Manca del tutto ogni specifico aspetto 28 valutativo delle dichiarazioni del UM CO rese nel corso del procedimento definito. con la sentenza 2577/2015 del 16.7.2015 che, secondo il dictum della sentenza della sezione sesta di questa Corte in data 29.10.2014, n. 1783/2015, doveva essere svolto al fine di verificare la esistenza di aporie tra le versioni rese dal dichiarante UM nel corso di quel giudizio e in questo, tenendo conto del diverso modello processuale con il quale sono stati celebrati i due giudizi (quello definito con la sentenza n. 2577/2015, con rito ordinario, e il presente, con rito abbreviato). Con il secondo motivo l'ufficio ricorrente si duole anche della violazione degli artt. 238 e 238 bis cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU. Sotto quest'ultimo profilo, la denunciata violazione dell'art. 6 CEDU, mediante il richiamo della decisione DAN c/ Moldavia del 5.7.2011 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è infondato, con le precisazioni che seguono. I principi contenuti nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come definiti nella giurisprudenza consolidata della Corte Edu, non si traducono in norme direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, ma costituiscono criteri di interpretazione - convenzionalmente orientata ai quali il - giudice nazionale è tenuto ad ispirarsi nell'applicazione delle norme interne [Cass SU n. 28620 del 28.4.2016, Dasgupta, in Ced Cass. rv. 267486], sicchè il giudizio di legittimità deve avere riguardo esclusivamente alla violazione della norme (processuale o sostanziale) di diritto interno e alla sua applicazione o interpretazione. Sotto il diverso profilo dell'obbligatorietà della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (sollecitata dal Procuratore generale nel corso delle proprie conclusioni finali del giudizio di appello) attraverso una nuova audizione delle prove dichiarative per il caso in cui la decisione di appello riformi in termini assolutori quella di condanna di primo grado, va osservato che la regola cristallizzata nelle sentenze Dasgupta e Patalano non vale in siffatta ipotesi, ma per il caso inverso, quando si passi da una sentenza di assoluzione ad una di condanna attraverso una rivalutazione del materiale probatorio di natura dichiarativa, sia nel caso in cui il giudizio si svolga con il rito ordinario (Cass. SU n. 27620 del 28.4.2016, Dasgupta, in Ced Cass. rv. 267491) sia con il rito abbreviato (Cass SU n. 18620 del 19.1.2017, Patalano, in Ced Cass. rv 269785). E' vero, infatti, che "In tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello, nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, non sussiste l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale e di escutere nuovamente i dichiaranti (obbligo sancito ALart. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia), non venendo in rilievo, in tal caso, il principio del superamento del "ragionevole dubbio". Tuttavia se "Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, (ma) deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430). Infatti "Il principio di immediatezza, privo di garanzia costituzionale autonoma, costituisce fondamentale ma non indispensabile carattere del contraddittorio, modulabile dal legislatore sulla base dell'incidenza dell'oltre ogni ragionevole dubbio sulla decisione da assumere, sicchè esso diviene recessivo là dove - come nel caso di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna detto canone non venga in questione. (In motivazione, si è - precisato che il principio di immediatezza non può essere usato per modificare la natura del giudizio di appello, sostanzialmente cartolare, e renderlo un "novum iudicium"). (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272431)." 29 Passando, dunque, ad una valutazione del caso concreto alla luce dei suddetti principi di diritto, va osservato che la motivazione della decisione assolutoria del NE resa dalla Corte d'Assise territoriale presenta aspetti di carenza e di contraddittorietà (rilevanti ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.) e di incoerenza con i principi giurisprudenziali dianzi richiamati. Richiesta di procedere ad una valutazione penetrante delle dichiarazioni del UM alla luce della sentenza che, nel parallelo procedimento penale involgente gli altri esecutori materiali partecipi dell'omicidio del LI, ha portato all'assoluzione di questi ultimi, la Corte d'Assise territoriale ha assolto al proprio compito in modo formale e con passaggi argomentativi incoerenti rispetto alle evidenze probatorie pervenendo ad affermazioni caratterizzate da carenze o illogicità come sopra indicato. In questo quadro rimane ovviamente libera la Corte di rinvio di esercitare i suoi poteri officiosi ai sensi dell'art. 603 c.p.p. Alla luce delle suesposte considerazioni si impone dunque un nuovo giudizio in cui dovranno trovare applicazione i principi di diritto sopra evidenziati. Per tutte le suddette ragioni la sentenza va annullata in relazione alla dichiarazione di assoluzione del MO per i capi 44 e 45, dovendosi procedere a nuovo giudizio nel quale si tenga conto di quanto evidenziato.
2.2. Gli ulteriori ricorsi della pubblica accusa. Il PG, con riferimento alle posizioni degli imputati GU NC, AC AN, VA ZI, DE AS ON, IN ON, AN AC NI, LA AR, CI US, siccome assolti dalle imputazioni di cui infra, ravvisa la violazione di legge e il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione. In dettaglio:
2.2.1. Ricorso del Procuratore generale in riferimento a GU NC. Il procuratore Generale presso la Corte d'Appello censura (pp. 24-27 del ricorso) l'assoluzione del MA ALaccusa di violazione dell'art. 74 dpr 309/1990 affermando che la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori IA, BA, ON, da parte della Corte d'Assise di Appello nel rinnovato giudizio ex art. 627 cod. proc. pen. sarebbero conseguenti ad un travisamento degli atti processuali. L'ufficio ricorrente confuta la decisione mettendo in evidenza: a) che ai fini della ricostruzione della trama di interessi per lo spaccio degli stupefacenti ascritto al MA, il Giudice di merito non avrebbe correttamente considerato che il progetto di omicidio ai danni del RI AZ sarebbe successivo ( in tal senso vi sarebbe traccia del progetto criminale nell'intercettazione del 6.11.2012) all'inizio della detenzione dell'imputato per i fatti riguardati lo spaccio di stupefacenti, sicché non vi sarebbero valide ragioni per escludere l'esistenza di una contiguità (giustificativa del concorso nel delitto di cui all'art. 74 I. stupefacenti) fra il AZ GI e il MA NC, il quale in quanto non organico alla associazione mafiosa, sarebbe comunque legato alla organizzazione dedita allo spaccio facente capo ai MA a loro volta legati agli interessi illeciti del AZ;
b) che non si è tenuto conto delle dichiarazioni rese dal ON (riportate per estratto dal verbale del 24.4.2007); c) che non si è tenuto conto in modo completo del contenuto delle dichiarazioni del BA (riportate per estratto dai verbali del 10.8.2007 e del 20.11.2007) nel punto in cui egli ha affermato che il MA NC si approvvigionava di stupefacenti sulla piazza di Bologna, così confermando quanto dichiarato ALIA (verbale del 9.1.2007). Dalla lettura della sentenza si rileva che alla Corte d'Appello, in sede di giudizio di rinvio (pag. 121 della sentenza) è stato demandato il compito di rinnovare il giudizio sull'aspetto relativo: a) alla compatibilità della contiguità fra il MA e il AZ EG, padre di RI dovendosi tenere conto che per l'omicidio di quest'ultimo, il MA è stato ritenuto responsabile del delitto e condannato con sentenza passata in giudicato;
b) alle divergenze riscontrabili nelle dichiarazioni dei collaboratori, evidenziate dalla difesa e prive di adeguata risposta, in particolare in riferimento al luogo di approvvigionamento dello stupefacente da parte dell'imputato. 30 La Corte territoriale, ha assolto l'imputato MA dal delitto di partecipazione alla associazione dedita al traffico di stupefacenti affermando di non aver rinvenuto elementi idonei per una diversa decisione. In particolare la Corte ha affermato di non avere rinvenuti elementi concreti sulla cui base poter affermare che si fosse ormai ricomposto l'odio fra il AZ EG e il MA;
tale circostanza è stata valorizzata al punto di non potersi ritenere plausibile la compresenza MA e del AZ nella medesima associazione criminale sia dell'omicida che del padre della vittima. Seguendo le indicazioni della Corte di legittimità rimettente, la Corte d'assise di appello ha quindi proceduto ad una lettura sinottica delle dichiarazioni dei vari collaboratori rilevando fra le stesse divergenze non ricomponibili ai fini del raggiungimento di un tranquillante giudizio di responsabilità "oltre il ragionevole dubbio". L'ufficio della pubblica accusa prospetta che il giudizio sia viziato dal travisamento della prova, e in tale senso riporta, nel corpo del ricorso;
brani estratti dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia così prospettando possibili valutazioni di diverso esito in ordine ai rapporti intercorrenti tra l'imputato e il AZ EG, la partecipazione dell'imputato ad un gruppo criminale dedito allo spaccio degli stupefacenti e al luogo di approvvigionamento dello stupefacente. Le doglianze sono volte, all'evidenza, ad un'alternativa ricostruzione del fatto, e le conseguenti censure sono formulate (per quanto attiene allo' aspetto del travisamento in particolare) fuori dai limiti stabiliti di legge, secondo le costanti e uniformi indicazioni della giurisprudenza di legittimità. Infatti, la possibilità di dedurre in questa sede il vizio di motivazione per travisamento della prova è limitata alle sole ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento sulla base di una prova inesistente ovvero su un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale;
di qui consegue che, qualora la prova che si assume travisata provenga ALescussione di una fonte dichiarativa (come nel caso di specie), l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile [Sez. 4, n. 15556 del 12/02/2008 - dep. 15/04/2008, Trivisonno, Rv. 23953301; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Maggio, Rv. 25508701]. Nel caso in esame l'Ufficio della Pubblica accusa sottopone all'esame in sede di legittimità atti processuali parziali sollecitando una verifica dell'adeguatezza del loro apprezzamento sul piano probatorio compiuto dal giudice di merito, prospettandone una diversa complessiva valutazione [Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Micciche', Rv. 26294801]. Va in particolare sottolineato che relativamente ai rapporti MA - AZ EG, l'ufficio ricorrente introduce considerazioni di merito ricollegate alla valorizzazione di intercettazioni telefoniche (risalenti al 2012 relative ad un progetto di vendetta ordito dal AZ in danno del MA) che non dimostrano affatto l'arbitrarietà o l'illogicità della valutazione espressa dalla Corte territoriale che ritiene esistente un contrasto fra i due, inconciliabile, sul piano logico con una convergenza di interessi e affari criminali. L'epoca in cui è avvenuta la registrazione della conversazione riferente al progettato omicidio del MA, non è, ex se, risolutiva nella determinazione del momento dell'insorgenza del contrasto tra il AZ e il MA, la cui genesi ben può essere logicamente antecedente all'inizio della detenzione del MA, dovendosi tenere conto che neppure la pubblica accusa fornisce precise indicazioni dimostrative del momento dell'insorgenza del divisamento del AZ EG di vendicarsi del MA. Incide a tal proposito la considerazione che il "regolamento dei conti" per la morte del RI AZ ha già una sua evidente manifestazione ben risalente nel tempo e quando venne deliberato ed eseguito nel 2000 l'omicidio del OV anch'egli ritenuto responsabile della morte del figlio dell'EG AZ, come si desume dalla relativa imputazione (capo 44) e dalle dichiarazioni del ON e del BA. L'epoca dell'omicidio, le modalità della sua esecuzione, e il movente ad esso sottostante, sono sul piano logico indicativi della volontà del AZ EG di chiarire, al fine di vendetta, le responsabilità dell'uccisione del figlio. Di qui discende che la storicizzazione del momento in cui si sarebbe manifestato il dissidio fra il MA e il AZ EG, secondo la ricostruzione offerta dalla Pubblica accusa, appare una valutazione riduttiva non idonea a dimostrare l'illogicità della 31 decisione impugnata, non fornendo la prova. che agli atti esistano elementi idonei per un diverso giudizio, mancando ogni concreto riferimento processuale sulla dinamica attraverso le quali il AZ ha individuato le persone di cui vendicarsi. Di qui discende che sul piano logico, affermare in modo tranquillante la compartecipazione del MA e del BA nella medesima associazione dedita allo spaccio di stupefacenti, non risponde ai criteri di certezza della prova che è letta alla luce delle (ritenute contraddittorie) dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Su tale ultimo punto le censure mosse ALufficio ricorrente attraverso una lettura diretta delle dichiarazioni dei collaboratori non tengono conto dell'oggetto del giudizio devoluto alla Corte territoriale che con motivazione su questo punto adeguata ha spiegato le ragioni per le quali non ha rinvenuto una tranquillante convergenza delle informazioni provenienti dai collaboratori di giustizia (pp. 123 e 124 della decisione impugnata) e ne ha messo in dubbio gli aspetti di incertezza e di contraddittorietà. Nella specie si tratta di apprezzamento di merito complessivo di plurime prove dichiarative che, come tale, non offre argomenti univoci per un sindacato in questa sede. A tal proposito non può dirsi, alla luce delle argomentazioni spese dal ricorrente, che sia stato messo in evidenza un travisamento specifico delle prove dichiarative da parte della Corte territoriale;
infatti l'ufficio ricorrente, nella sostanza ha estrapolato parti di dichiarazioni dei vari collaboratori, senza condurre una analisi critica specifica circa la univocità del significato attribuibile alle suddette prove dichiarative in sè, in una lettura comparata utile derivante da una puntuale individuazione del vizio del travisamento nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Per le suddette ragioni il ricorso sul punto va rigettato.
2.2.2. Ricorso del Procuratore Generale in riferimento a De IA ON. Con riferimento alla posizione del De IA, il ricorso del Procuratore Generale va accolto. La Corte territoriale, a seguito dell'annullamento della precedente decisione, diversamente giudicando, sulla scorta delle critiche formulate dalla Sezione Sesta di questa Corte, ha riconosciuto, relativamente alla posizione del De IA, l'esistenza della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli che avevano determinato la condanna dell'imputato con la sentenza 11.3.2002 della Corte di Appello di Catanzaro. La Corte territoriale ha infatti ravvisato, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia l'esistenza della continuazione e della coerenza temporale tra la partecipazione al sodalizio criminoso e i fatti di detenzione di stupefacenti giudicati con la sentenza del 2002. Infatti, con le dichiarazioni del ON del 7 e del 22 marzo del 2002, la Corte territoriale ha accertato che, già al tempo della commissione delle violazioni dell'art. 73 legge stupefacenti di cui alla sentenza del 2002, il De IA era associato all'organizzazione criminale di cui al presente procedimento, con la logica conseguenza che i fatti del 2002 sono stati ritenuti come frazione della condotta giudicata in questa sede. La Corte territoriale, peraltro, in questa sede non ha determinato la frazione della sanzione relativa ai fatti giudicati nel 2002, facendo invece (tanto nel corpo della motivazione che nel dispositivo) un espresso rinvio ad un diverso e futuro giudizio (presumibilmente in fase esecutiva) per le suddetta determinazione. L'ufficio della Procura Generale censura la decisione sotto il profilo di un'incompleta determinazione del trattamento sanzionatorio. Sul punto va rammentato che laddove l'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, per l'evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante: sicché, stante la correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione e possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione circa l'opportunità di esaminare, o non, l'istanza dell'impugnante. Ne consegue pertanto che, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto. Nel caso in esame la Corte di Assise d'Appello catanzarese ha pronunciato solo parzialmente sulla domanda originariamente proposta. L'impugnazione svolta dalla Procura Generale è quindi fondata essendo onere del giudice del gravame investito su una determinata questione, rispondere sull'intera domanda, senza poter devolvere ad altra sede, come nel caso in esame, parte della domanda stessa 32 (conseguente quantificazione della pena). Si rileva inoltre, che sul punto l'Ufficio della Pubblica accusa ha un interesse giuridico concreto legittimante alla proposizione dell'impugnazione, perché il suddetto ufficio, in quanto organo dell'esecuzione della pena, ha interesse a conoscere l'entità della pena da applicare senza dover ricorrere ad ulteriori giudizi incidentali. Per la suddetta ragione la sentenza sul punto deve essere annullata senza rinvio ben potendo questo Giudice di legittimità, in virtù dei poteri propri previsti dallo art. 620 lett. I) cod. proc. pen. intervenire sul punto. A tal proposito vanno qui utilizzati i criteri già esplicitati nel presente giudizio dalla Corte di assise di appello con la sentenza del 6.4.2011 (pp. 178-179) ove, riconoscendo la continuazione in esame, ha stabilito un aumento per la continuazione con i fatti decisi con la sentenza dell' 11.3.2002 della Corte di appello di Catanzaro, nella misura di mesi tre di reclusione, che devono essere aggiunti alla sanzione già definita in questa sede. Di qui consegue che la pena complessiva irrogata al De IA ON va stabilita in anni nove, mesi quattro e giorni dieci di reclusione.
2.2.3. Ricorso del Procuratore generale in riferimento a SC ON. In ordine alla posizione del IN ON, il collegio osserva quanto segue. L'imputato è stato assolto dalla accusa di violazione dell'art. 73 dpr 309/1990. La Corte territoriale ha inoltre affermato il non doversi procedere nei confronti dell'imputato per la violazione dell'art. 74 dpr 309/1990, siccome già giudicato in relazione a tale ultimo reato, con sentenza 19.10.2010 (divenuta definitiva) della Corte d'Appello di Catanzaro, relativamente alle condotte degli anni 2001 2002, venendo assolto relativamente ai fatti antecedenti al suddetto biennio "per non avere commesso il fatto"; la Corte territoriale ha quindi stabilito che i fatti oggetto di accertamento nel presente procedimento potevano essere esclusivamente quelli successivi all'anno 2003. La Corte d'Assise ha affermato che sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dagli atti del procedimento non si rinvengano prove di responsabilità a carico dell'imputato di violazione dell'art. 74 della legge degli stupefacenti, nel delimitato arco temporale L'ufficio ricorrente sostiene l'erroneità della decisione affermando che dalle dichiarazioni dei collaboratori IA e AR, si desume la partecipazione diretta del SC all'attività dell'associazione dedita allo spaccio degli stupefacenti per il periodo 2003-2007. A dimostrazione della propria tesi, l'Ufficio del procuratore generale riporta nel testo del ricorso brani delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [pp. 19-23]. Il ricorso è infondato ai limiti dell'inammissibilità. L'Ufficio ricorrente sottopone a questo collegio una lettura diretta di atti processuali (riportati per estratto) così sollecitando un apprezzamento delle suddette dichiarazioni implicante la verifica della concordanza e coerenza delle prove, la collocazione di fatti specifici nel tempo, rinvenendo quindi elementi di riscontro specifici ed individualizzanti alle dichiarazioni rese dai collaboratori. Si tratta nella specie di apprezzamenti di merito da ritenersi preclusi in questa sede. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
2.2.4. Ricorso del Procuratore generale in riferimento a RA RA NI. La Pubblica accusa sollecita un annullamento della sentenza impugnata nel punto relativo alla pronuncia dell'assoluzione dell'imputato RA RA NI dal delitto di partecipazione alla tentata rapina commessa e reati satellite di cui ai capi 69 e 70. In particolare l'ufficio ricorrente, sollecita una rilettura delle dichiarazioni dei collaboratori NN US e ES AN che non sarebbero state adeguatamente considerate nella decisione impugnata. Il ricorso non si confronta adeguatamente con tutto il contenuto della decisione impugnata ove vengono prese in considerazioni tanto le dichiarazioni del ES e del NN quanto quelle degli altri collaboratori: AV IG, UM CO e UR ER. La Corte territoriale ha analizzato le plurime dichiarazioni raccolte nel corso del processo e vertenti sul 33 fatto contestato, pervenendo alla conclusione che riguardo alla posizione dell'imputato è possibile distinguere due gruppi di dichiarazioni tra essi contrastanti, perché l'uno convergente nel senso della estraneità dell'imputato alla rapina, e l'altra di segno contrario. La Corte territoriale, sulla base delle suddetta situazione processuale, procedendo alla corretta applicazione del principio per il quale la dichiarazione di penale responsabilità deve porsi "oltre ogni ragionevole dubbio", ha giustamente posto in rilievo che nella specie si contrappongono due distinte ricostruzioni del fatto, fra loro inconciliabili in un conflitto che la Corte territoriale ritiene non essere risolubile. Le censure mosse dal Procuratore Generale poggiano sulla preminente valorizzazione di una delle due contrapposte ricostruzioni senza svolgere una adeguata analisi critica idonea a dimostrare che il conflitto evidenziato dalla Corte territoriale fosse altrimenti risolvibile. Il motivo, pertanto, deve essere rigettato.
2.2.5. Ricorso del Procuratore Generale in riferimento a TE ZI. L'imputato è stato assolto dal delitto di cui all'art. 73 dpr 309/1990 e specificatamente dai fatti di cui al capo 79BI. L'ufficio del Procuratore Generale si duole dell'assoluzione dell'imputato richiamando il contenuto delle intercettazioni telefoniche e/o ambientali: n. 70 del 16.7.2007; n. 356 del 12.8.2007; n. 100 del 20.7.2007; n. 102 del 20.7.2007; n. 687 del 12.9.2007 e n. 30 del 28.10.2007 che, a detta del ricorrente confuterebbero la tesi dell'assenza di prove concrete, sostenuta dai giudicanti. La Corte territoriale, circoscritto il thema decidendum [pag. 175 della sentenza] devoluto dal Corte di legittimità, ha rilevato la mancanza di riscontri di fatti di spaccio specifici identificabili sul piano della collocazione nel tempo e nello spazio e l'assenza di sicure indicazioni in ordine alla quantità e alla qualità delle sostanze stupefacenti oggetto di mercato. In tal modo la Corte territoriale ha rinnovato il giudizio assolutorio cui già era pervenuto il Tribunale sottolineando la assenza di prove idonee nei limiti indicati dal giudice di legittimità e la già evidente indeterminatezza del contenuto delle imputazioni. Le critiche mosse ALufficio ricorrente non valgono a smentire quanto rilevato dal giudicante, sollecitando nel contempo una rivalutazione dei fatti attraverso un apprezzamento del contenuto delle intercettazioni telefoniche, da ritenersi precluso in questa sede in quanto va qui comunque ribadito che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite e che non è stata utilmente dedotta dal ricorrente. Per tali ragioni il motivo B va rigettato.
2.2.6. Ricorso del Procuratore Generale in riferimento a CA AN. L'imputato è stato assolto dal delitto di cui all'art. 73 dpr 309/1990 e specificatamente dai fatti di cui al capo 79BH. L'ufficio del Procuratore Generale si duole dell'assoluzione dell'imputato richiamando il contenuto della intercettazione ambientale: n. 678 del 12.9.2007 che, a detta del ricorrente, costituirebbe prova di un fatto specifico di spaccio. La Corte territoriale, circoscritto il thema decidendum [pag. 175 della sentenza] devoluto dal Corte di legittimità, ha rilevato la mancanza di riscontri di fatti di spaccio specifici identificabili sul piano della collocazione nel tempo e nello spazio e l'assenza di sicure indicazioni in ordine alla quantità e alla qualità delle sostanze stupefacenti oggetto di commercio da parte dell'imputato. Per tale ragione la Corte territoriale ha rinnovato il giudizio assolutorio cui già era pervenuto il Tribunale sottolineando la assenza di prove idonee nei limiti indicati dal giudice di legittimità e la già evidente indeterminatezza del contenuto delle imputazioni. Le critiche mosse ALufficio ricorrente non valgono a smentire quanto rilevato dal giudicante, sollecitando nel contempo una rivalutazione dei fatti attraverso un diverso apprezzamento del contenuto delle intercettazioni telefoniche, da ritenersi precluso in questa sede, in quanto va qui comunque ribadito che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, 34 rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite e che non è stata utilmente dedotta dal ricorrente. Per tali ragioni il motivo deve essere rigettato.
2.2.7. Ricorso del Procuratore Generale in riferimento a GU AR e DO US. Il Procuratore Generale si duole della assoluzione degli imputati GU e DO dai capi 79 AR e 79 AS e, richiamando le dichiarazioni rese da ON IG il 2.5.2008, da BA CO l'8.8.2007 e da AR NC il 3.5.2008, conclude che deve ritenersi dimostrato come il GU e il DO dessero al ON il pagamento di un "fiore" (consistente in cessioni di cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti) a titolo di tributo dovuto agli esponenti della cosca "RE-IG- ON. La sezione Sesta di questa Corte ha annullato la precedente decisione della Corte di Assise di Appello di Catanzaro in punto affermazione della penale responsabilità del GU e del DO per violazione dell'art. 73 Legge stupefacenti, sottolineando la mancanza di indicazione di precisi fatti specifici sul piano della collocazione nel tempo e nello spazio, utili a delineare, con il dovuto dettaglio, una della condotte tipiche sanzionabili ex art. 73 LS. La Corte di ZI in sede di annullamento di quella decisione ha anche affermato che non vale ritenere, così come ha mostrato di fare la Corte distrettuale, che nel caso ALinsieme delle indicazioni probatorie in atti, emergerebbe comunque il coinvolgimento dei soggetti ricorrenti nell'attività di commercializzazione delle sostante stupefacenti di volta in volta oggetto di traffico illecito di talché la relativa condotta, non altrimenti dettagliata, andrebbe punita ex art. 73 LS, prevedendo siffatta norma, tra le azioni illecite alternative suscettibili di sanzione, anche il "commercio" illecito di stupefacenti. Infatti, la condotta afferente il commercio, calendata tra quelle ricomprese nel primo comma dell'art. 73 LS, non si sostanzia in altro che nello svolgimento, continuativo e professionale (e dunque tramite un minimo supporto organizzativo), delle attività per altro verso tipizzate dalla citata disposizione normativa, prime tra tutte quelle di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti. La stessa, continua la Corte di legittimità, Sezione Sesta, costituisce, di regola, il substrato di ordinario riferimento dell'accordo associativo, laddove l'attività di commercializzazione coinvolga più soggetti legati da un accordo finalizzato ad una serie indeterminata di reati afferential narcotraffico;
fuori da questa ipotesi, la disposizione presuppone comunque la indicazione di specifici e ben identificati contegni riconducibili all'egida dell'art. 73 Legge stupefacenti che nel caso sarebbe stata impropriamente richiamata dalla Corte territoriale, nel tentativo, erroneamente perseguito, di dare corpo ad una motivazione altrimenti inadeguata proprio sotto l'aspetto della precisa delimitazione dei profili identificativi concreti inerenti a una delle condotte tipiche da sussumere nell'egida della citata disposizione normativa. Seguendo percorso segnato dal giudice di legittimità la Corte territoriale nella decisione in questa sede impugnata, confermando quanto già deciso nelle sentenze del Tribunale e del primo giudizio in Corte d'Appello, non disponendo di ulteriore materiale istruttorio, ha assolto gli imputati non rinvenendo i caratteri identificativi di specifici fatti di spaccio, rilevando che comunque, già dalla lettura dei capi di imputazione emerge la carenza di riferimenti fattuali precisi e specifici. La decisione è corretta e sfugge alle critiche mosse ALUfficio ricorrente. Va infatti rilevato che già con la sentenza 10.5.2013 (pp. 267 e ss.) la Corte d'Appello di Catanzaro aveva preso in considerazione le fonti di prova oggi indicate dal ricorrente e le aveva valorizzate proprio ai fini della affermazione della prova della violazione dell'art. 73 dpr 309/1990. La Sezione Sesta di questa Corte ha messo in evidenza l'insufficienza di quella motivazione, sicché nel rinnovato giudizio di Appello, il giudice del rinvio ha ricercato ulteriori elementi di fatto che conferissero, rispetto al materiale probatorio già vagliato e ritenuto in questa sede insufficiente, certezza di contenuti alle condotte contestate. Non può quindi essere accolta la tesi sostenuta ALUfficio ricorrente quando afferma che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione specifiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La Corte di merito ha ritenuto superato quel riferimento, visto il giudizio di legittimità che aveva già annullato la precedente decisione di condanna che proprio su quel materiale si era basata. 35 La decisione anche per questa parte supera le critiche mosse, dovendosi pronunciare il rigetto del ricorso.
3. La ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7, D.L. n. 152/91, conv. legge n. 203/91. Ritornando alla disamina dei ricorsi proposti dagli imputati, altro tema generale diffusamente trattato da molti di loro è quello inerente all'applicabilità della contestata aggravante ex art.7 legge n. 203 del 1991, con riferimento alle contestazioni afferenti il narcotraffico. Aggravante ritenuta dal primo giudice (il GUP), esclusa nel primo giudizio di appello con decisione poi annullata sul punto da parte di questa Corte nel 2012, successivamente riconosciuta nel primo giudizio di rinvio dalla Corte di Appello di Catanzaro con pronuncia però nuovamente annullata al riguardo nel 2014 da questa Corte, di nuovo affermata nel 2016 con la (terza) sentenza di appello ora in esame. Dunque, in occasione del terzo passaggio in sede di legittimità, occorre in primo luogo ripercorrere le statuizioni giudiziali espresse al riguardo nel corso del travagliato iter processuale, riproponendone i passaggi più rilevanti al proposito.
3.1. Il giudice di primo grado (sentenza resa in data 10.3.2010) aveva affermato: "Né può revocarsi un dubbio la ricorrenza, nella fattispecie associativa in parola (quella dedita al narcotraffico, n.d.r.), della contestata aggravante qualificata di cui all'art. 7, D.L. n. 152/91, conv. legge n. 203/91, posto che emerge piuttosto chiaramente dagli atti come l'attività di coltivazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti fosse posta in essere dagli accoliti al solo fine di agevolare la cosca dei PA e come i suoi illeciti introiti avrebbero dovuto quindi foraggiare la cassa comune dell'anzidetta consorteria mafiosa (… ). Quanto alla contestata aggravante ex art. 7 L. 203 del 1991, non vi è dubbio, per tutto quanto si è più volte ripetuto, che l'attività di spaccio risultava concretamente realizzata avvalendosi delle condizioni tipiche dell'art. 416 bis c.p. (ed anzi, del tangibile contributo dell'associazione 'ndranghetistica egemone nella zona di riferimento), nonché al fine precipuo di incrementare la capacità operativa ed il controllo del territorio ad opera della cosca RE-ON, in specie attraverso la redistribuzione agli affiliati dei notevoli proventi che ne derivavano".
3.2. Il primo giudizio di appello (Corte di Assise di Appello di Catanzaro, sentenza del 6.4.2011), invece, con succinta argomentazione, contenuta alle pagg. 147 149, ha affermato mancare prova del metodo e mancare del tutto la prova della finalità agevolatrice delle associazioni ex art. 74 verso le CO mafiose.
3.3. La prima pronuncia della ZI (sentenza del 3.2.2012), ha ravvisato contraddittorietà della appena citata sentenza di appello, laddove la stessa per un verso sottolineava la facilitazione garantita all'associazione esercente l'attività finalizzata al narcotraffico dalla presenza, sul medesimo ambito territoriale, della associazione di matrice mafiosa che vedeva partecipi la gran parte dei sodali della prima mentre, per altro verso, si riteneva non adeguatamente comprovato il dato della presenza della strumentalità corrente tra i detti gruppi associativi. Per giunta, in aperto contrasto con tale asserito deficit probatorio, si rimarcava la presenza di palesi travisamenti del dato istruttorio, posizione per posizione, avuto riguardo agli imputati ritenuti partecipi dell'associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74; e, al fine, venivano segnalati gli elementi probatori pretermessi dal Giudice distrettuale nell'escludere, a seconda dei casi, il metodo mafioso dell'azione relativa al narcotraffico o la finalizzazione di tale attività alla agevolazione dell'associazione mafiosa di riferimento Questi i passaggi più rilevanti: ...Deve ora essere esaminato l'undicesimo motivo di ricorso proposto dal Procuratore qenerale, relativo alla esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991 contestata per le violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti per tutti gli imputati per i quali era stata ritenuta in primo grado e cioè nei confronti di BA TO, NG CO, ON IG (cl. 1971), BA CO, MO NC, LI NC, LI AS, De IA ON, IA CO, FO GI ON, SC IG, ND RO, AT FO, AT OC, MA NC, MA US, AR NC, EG ER, AC CO, TI 36 AL, ER IE, ZO GI, EL AL, AN GA, AR EN, RC AL, RU QU, CA AN, TE ZI, RE ER. In via generale va premesso che in tema di reati di criminalità organizzata, la ratio della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, non è solo quella di aggravare la pena per chi utilizza metodi mafiosi o agisce al fine di agevolare associazioni mafiose, ma anche nei confronti di chi pur non organicamente inquadrato in tali - associazioni - agisca con metodi mafiosi o, comunque, dia un contributo al raggiungimento dei fini di un'associazione mafiosa. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 44402 del 27.9.2004 dep. 12.11.2004 rv 231010). La sentenza impugnata alle pagine 147 e 148 contiene una evidente contraddizione: da un lato afferma che non sarebbe dimostrato che i reati in tema di stupefacenti fossero finalizzati ad agevolare il raggiungimento delle finalità dell'associazione in quanto "è l'esistenza dell'associazione mafiosa che facilita ed agevola la commissione dei reati nel commercio illegale di droga"; ALaltro lato nega che vi sia la prova di una strumentalità fra la struttura associativa mafiosa e la associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Se l'esistenza dell'associazione mafiosa "facilita ed agevola la commissione dei reati" in tema di stupefacenti e se un'associazione mafiosa si caratterizza per l'uso del metodo mafioso, la contraddizione fra i due assunti è palese. Ancora, trascurando le molteplici risultanze richiamate nel ricorso, la sentenza impugnata afferma che il traffico di stupefacenti era finalizzato solo all'arricchimento individuale e che non risulta la confluenza in una cassa comune. Nel ricorso del PG si segnala quanto segue in relazione alle singole posizioni, richiamando le risultanze di atti specificamente indicati: per RT TO tra le varie lucrose attività da cui la cosca dei PA (di cui fa parte BA), traeva i profitti illeciti, una fonte significativa proveniva dal traffico di droga;
ciò vale ad integrare l'agevolazione del conseguimento delle finalità dell'associazione e quindi la sussistenza dell'aggravante in questione;
per BE CO l'aggravante è stata esclusa in quanto non è stata ritenuta l'appartenenza alla cosca mafiosa;
NG CO sarebbe un nomade prevalentemente dedito alla vendita al dettaglio della sostanza stupefacente, che gli viene fornita dalla cosca dei PA;
peraltro costui sarebbe stato in posizione di "referente" per lo scambio di stupefacenti con appartenenti alla cosca mafiosa e la sentenza non ha considerato le dichiarazioni di ON IG (che ha riferito che operava per conto della cosca di AP) e di AR NC (che ha riferito che NG è un soggetto organico alla cosca dei C.d. PA e per questa si è spesso occupato del traffico di sostanze stupefacenti); tra le attività criminali da cui i PA traevano i profitti illeciti, una fonte significativa era rappresentata dal traffico di eroina, cocaina, hashish ed ecstasy, che perciò rientravano tra le finalità dell'associazione; per ON IG (classe 1971) e BA CO la sussistenza dell'aggravante in relazione alle violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dal fatto che il traffico ha consentito alla cosca "RE- IG-ON" (di cui ON è stato esponente di primo piano) di autofinanziarsi anche per il sostentamento delle altre attività criminali;
l'attività era stata gestita con modalità associative di stampo mafioso come si evince dal fatto che tutti i collaboratori, ivi compreso gli imputati, riferiscono del c.d. "fiore" che era necessario versare ai vertici dell'associazione; BA, su incarico della cosca RE-IG- ON", ha gestito un traffico di grosse quantità di stupefacente, instaurando rapporti con fornitori di importanza nazionale e partecipando attivamente alla pianificazione di uno sbarco sulle coste del crotonese, di 2 decine di quintali di stupefacenti del tipo hascisc ed alla successiva cessione a titolo oneroso a pusher e terzi assuntori;
per MO NC, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 in relazione alle violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dal fatto che costui era organicamente inserito in un contesto caratterizzato dalla gerarchizzazione dei ruoli e dalla divisione dei compiti;
la sua appartenenza all'associazione "RE-IG-ON" ed alla sua affiliazione con il grado di "sgarrista"; l'attività da lui posta in essere rientrava perciò tra le finalità dell'associazione di tipo mafioso per la quale è stata pronunziata condanna;
per LI NC, la sussistenza dell'aggravante si desume dal fatto sarebbe stato incaricato dell'attività di spaccio nel territorio 37 い crotonese. per conto della "famiglia" MA, capeggiata da MA ON, al quale veniva riconosciuto il "fiore", per l'attività di spaccio;
l'attività di spaccio era destinata ad agevolare l'organizzazione mafiosa dei MA, operante nel rione Gesù confederata con quella dei RE- ON;
per LI AS la sussistenza dell'aggravante si fonda sul fatto che costui era coinvolto nella gestione delle piantagioni di stupefacenti e nella vendita, al fine di agevolare la cosca dei PA, alla quale tale attività era riconducibile;
per De IA ON la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 si evince dal fatto che l'imputato sarebbe uno dei principali associati alla consorteria criminale RE-IG-ON", fedelissimo di ON IG;
per conto della cosca di appartenenza, si sarebbe reso responsabile di svariati delitti, tra i quali l'occultamento e la detenzione di armi, nonché la gestione dj un grosso traffico di sostanze stupefacenti;
la sentenza impugnata non tiene conto che collaboratore AR NC ha indicato De IA ON, quale capo di uno dei sottogruppi (cd. gruppo "De IA"), che riconosceva un "fiore" alla cosca madre ed i cui vertici erano costituiti da ON RI e IG e RE ER e che gli acquisti di droga effettuati dal gruppo De IA avvenivano sempre con la copertura della cosca "RE- ON", la quale fungeva da garante per i pagamenti ed, in genere, per il rispetto degli accordi illeciti, precisando che dal ricavato dello spaccio derivava un riconoscimento alla famiglia ed allo zio NO RE, a cui seguiva la redistribuzione dei proventi tra gli affiliati, specie quelli in carcere;
De IA aveva un ruolo di diretto referente del clan e, di conseguenza, anche diritto al riconoscimento di una parte degli introiti in caso di latitanza o di detenzione;
ON IG, nei verbali di interrogatorio del 22.3.2007 e del 29.3.2007, ha chiarito anche la riconducibilità dell'attività del gruppo e, quindi, anche del De IA, nell'alveo del clan 'ndranghetistico, nel solco del quale egli si è sempre mosso con modalità tipiche dell'agire mafioso anche nel fornire supporto economico alla famiglia degli associati in momenti particolari di difficoltà, quali quelli conseguenti alla latitanza o alla detenzione;
per IA CO la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 in relazione alle violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dal fatto che costui era il luogotenente di EL AL, reggente della cosca dei PA;
la prova della capacità intimidatoria della cosca dei PA, deriverebbe dai traffici di armi e stupefacenti, nonché dai reati estorsivi, dal fatto che i proventi illeciti derivanti da rapine, reati estorsivi e delitti in materia di stupefacenti confluivano direttamente (se commessi da sodali) o indirettamente alla cosca (attraverso una quota dei proventi illeciti, nota come "fiore", quale riconoscimento del predominio territoriale); i proventi delle attività della cosca dei PA dal 2007 affluivano ad una cassa comune tra le CO crotonesi e la cosca dei c.d. PA;
il 10% dei proventi illeciti serviva per il sostentamento degli affiliati detenuti e delle loro famiglie, mentre la restante somma era ripartita al 50% alla cosca crotonese e 50% alla cosca RA RA di UT, che a sua volta versava una parte alla consorteria criminale retta da EL AL (interrogatorio di CO AN in data 19.3.2008); dalla intercettazione n. 1881, del 17.6.06, ore 14.49, registrata all'interno dell'autovettura Nissan Micra di IA CO, nonché da altre intercettazioni riportate nel ricorso, si evince che le CO di CI remuneravano i detenuti con 2.500 euro mensili, mentre agli altri correi spettavano intorno ai 1.000 euro;
per FO GI ON la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1991, conv. nella legge n. 203/1991 in relazione alle violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dal fatto che la condotta dell'imputato è riconducibile nell'ambito dell'attività della cosca dei PA, che ricomprende tra le sue forme di approvvigionamento il settore degli stupefacenti, con la coltivazione di piantagioni di marijuana curate dai sodali del gruppo, il confezionamento e la commercializzazione;
nel ricorso sono richiamate le intercettazioni che provano il coinvolgimento dell'imputato in tale attività illecita;
per SC IG l'aggravante è desumibile dal fatto che gestiva con continuità e professionalità, per conto della cosca, un traffico di droga con basi logistiche nel rione Gesù, come risulta dalle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori (richiamate nel motivo di ricorso); SO gli riconosceva un "fiore" provento dell'attività di spaccio e ciò riconduce l'attività alle finalità dell'associazione di tipo mafioso;
per ND RO la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 si evince dalla appartenenza dell'imputato al sodalizio facente capo a ON IG e dalla partecipazione al narcotraffico, che il clan ha svolto in termini capillari e monopolistici in tutto il territorio crotonese, come emerge dalle fonti di prova in dettaglio richiamate nel motivo di ricorso;
per AT FO la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 in relazione alle violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti 38 si evince dal fatto che i collaboratori di giustizia ON IG, BA CO e AR IG (i cui interrogatori sono indicati nel ricorso) hanno indicato l'imputato come organico al sodalizio criminale dei PA, impiegato a tempo pieno nelle attività illecite della cosca e, segnatamente, nel settore delle estorsioni e del traffico di droga;
ciò è confermato dalle intercettazioni specificamente richiamate nel motivo di ricorso;
per AT OC la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 in relazione alle violazioni alla disciplina sugli stupefacenti si evince dalla condotta di gestione delle piantagioni di marijuana e di vendita da parte dell'imputato nell'ambito dell'attività della cosca dei PA, che comprendeva tra le sue forme di finanziamento il settore degli stupefacenti, come consta dagli elementi di prova indicati specificamente indicate nel motivo di ricorso;
per MA NC e MA US la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 20311991 in relazione alle violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dal fatto che costoro erano dediti all'attività di spaccio di stupefacenti per conto della omonima famiglia, che aveva cointeressenze anche nel traffico di droga e controllava la zona del quartiere Fondo Gesù, articolazione della cosca "RE-IG-ON", come risulta dalle dichiarazioni di UR ER, ON IG, IA ON indicate nel motivo di ricorso;
per AR NC la sussistenza dell'aggravante in relazione alle violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dalle ragioni già esposte per ON e BA;
inoltre ON IG ha narrato dell'aggressione e delle minacce di morte di AR NC
contro
IA ON, affinché questi pagasse lo stupefacente cedutogli in conto vendita, sicché non solo i proventi del traffico di sostanza stupefacente confluivano nella cassa comune, ma vi è stato l'uso della forza di intimidazione e conseguente stato di omertà ed assoggettamento;
per EG ER la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 in relazione alle violazioni alla disciplina sugli stupefacenti si evince dalla gestione delle piantagioni di marijuana e di successiva vendita da parte dell'imputato nell'ambito dell'attività della cosca dei PA, che comprendeva tra le sue forme di finanziamento il settore degli stupefacenti, come risulta dagli elementi indicati nel motivo di ricorso;
per AC CO l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 si desume dal fatto che egli era soggetto organico alla cosca dei "PA", fedelissimo di EL AL, membro del "gruppo di fuoco" della cosca;
autore di danneggiamenti ed atti intimidatori con fini estorsivi e incaricato alla riscossione degli illeciti proventi, nonché dedito al narcotraffico, uno dei canali di finanziamento dell'associazione, in quanto gli illeciti introiti vanno ad alimentare la cassa comune, come risulta dagli elementi richiamati nel motivo di ricorso;
per TI AL la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 20311991 in relazione alle violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dal fatto che l'imputato è inserito in una struttura che gestisce stupefacenti in forma associata e sistematica al fine di agevolare la cosca dei PA, in quanto parte degli illeciti guadagni foraggiavano la cassa comune dell'anzidetta consorteria mafiosa e venivano utilizzati per la gestione delle attività del sodalizio, come risulta dagli elementi richiamati nel motivo di ricorso;
per ER IE la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 in relazione alle violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dal fatto che l'imputato è dedito all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti per conto della famiglia MA, la quale ha cointeressenze anche nel traffico di droga e controlla la zona del quartiere Fondo Gesù, quale articolazione della cosca "RE-IG-ON", come risulta dagli elementi richiamati specificamente nel motivo di ricorso;
per ZO GI nell'imputazione è contestata la finalità agevolatrice della cosca per aver ricevuto, detenuto e successivamente ceduto a terzi a titolo oneroso e per conto dell'associazione sostanza stupefacente;
la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 in relazione alle violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dal fatto che i numerosi collaboratori di giustizia (le cui dichiarazioni sono richiamate nel ricorso) hanno dichiarato che una parte dei proventi dell'attività di spaccio era destinata ad agevolare l'organizzazione mafiosa di appartenenza, alimentando la cassa comune con la quale il sodalizio provvedeva ai propri bisogni, all'accollo delle spese legali o di sostentamento delle famiglie degli associati quando questi erano in carcere;
per EL AL la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 in relazione alle violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dal fatto che il predetto promotore della associazione dedita al narcotraffico i cui introiti confluivano nelle casse della cosca dei PA, come emergerebbe dagli elementi richiamati nel motivo di ricorso;
per AN GA, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 in relazione alle violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dal fatto che l'imputato era dedito 39 12 all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti per conto della famiglia MA, che ha cointeressenze anche nel traffico di droga e che controlla la zona del quartiere Fondo Gesù; l'attività di spaccio sarebbe stata gestita con modalità mafiose dal momento che tutti i collaboratori giustizia riferiscono del C.d. "fiore", che era necessario versare ai vertici dell'associazione "RE-IG-ON" i quali non intervenivano direttamente ma tuttavia traevano per sé e per l'organizzazione i proventi del lucroso traffico, come risulta dagli elementi richiamati nel motivo di ricorso;
in tali considerazioni sono disattese quelle svolte nella memoria presentata nell'interesse dell'imputato; per AR EN la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 in relazione alle violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dalla appartenenza dell'imputato al sodalizio facente capo a ON IG e dalla sua attiva partecipazione al narcotraffico, che il clan svolgeva in modo capillare e monopolistico in tutto il territorio crotonese, come emergerebbe dagli elementi riportati specificamente nel motivo di ricorso;
per RC AL la sussistenza nei suoi confronti dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 in relazione alle violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dal fatto che il predetto era inserito in una struttura che gestiva il traffico di stupefacenti in forma associata e sistematica al fine di agevolare la cosca dei PA, poiché parte degli illeciti guadagni confluivano nella cassa comune della consorteria mafiosa e venivano poi utilizzati per la gestione delle attività di tale sodalizio, come emergerebbe dagli elementi richiamati nel motivo di ricorso;
per RU QU, la sussistenza della aggravante di cui all'alt. 7 legge n. 203/1991 in relazione alle violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dal fatto che l'imputato ha operato nell'ambito del rione Gesù, era legato al gruppo facente capo a MA ON e, nello svolgimento dell'attività, che egli conduceva, con l'ausilio dei due generi (CA AN e TE ZI), effettuava il narcotraffico per conto della famiglia e successivamente in autonomia, ma sempre riconoscendo il "fiore" ad ON MA che nel frattempo era finito in carcere, come emerge dagli elementi richiamati nel motivo di ricorso;
per CA AN la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 nei suoi confronti in relazione alle violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dal fatto che l'imputato è esponente di primo piano della famiglia MA e l'attività di spaccio è stata realizzata, avvalendosi delle condizioni dell'art. 416 bis cod. pen. e del contributo dell'associazione egemone nella zona di riferimento, nonché al fine di incrementare la capacità operativa ed il controllo del territorio ad opera della cosca "RE-ON", attraverso la redistribuzione agli affiliati dei notevoli proventi che ne derivavano, come emerge dagli elementi richiamati nel ricorso;
per TE ZI la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 in relazione alle violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dal fatto che l'imputato è esponente di primo piano della famiglia MA, come risulta dagli elementi indicati nel motivo di ricorso;
per RE ER la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 in relazione ai reati in tema sostanze stupefacenti si evince dal ruolo di vertice ricoperto ALimputato in seno all'omonima cosca mafiosa, come risulta dagli elementi richiamati nel di ricorso. Le evidenziate contraddizioni e la mancanza di motivazione in relazione al contenuto di atti specificamente richiamati nel ricorso, comportano l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione alla esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1991 convertito con legge n. 203/1991 nei confronti di BA TO, NG CO, ON IG (cl. 1971), BA CO, MO NC, LI NC, LI AS, De IA ON, IA CO, FO GI ON, SC IG, ND RO, AT FO, AT OC, MA NC, MA US, AR NC, EG ER, AC CO, TI AL, ER IE, ZO GI, EL AL, AN GA, AR EN, RC AL, RU QU, CA AN, TE ZI, RE ER.
3.4. In sede di primo giudizio di rinvio (Corte di Assise di Appello di Catanzaro, sentenza del 10.5.2013) è stata ritenuta l'applicabilità dell'aggravante per tutti i soggetti interessati, sia sotto il profilo del metodo, sia sotto quello della agevolazione. A quest'ultimo riguardo si diceva: Non v'è dubbio poi che la circostanza aggravante di cui all'art. 7, cit., può essere riconosciuta anche per il profilo di agevolazione rispetto all'associazione mafiosa, risultando evidente che i proventi del traffico degli stupefacenti appaiono orientati a consentire proficui guadagni agli associati, 404 0 quindi a fini di retribuzione economica e di mantenimento di questi ultimi, ed in definitiva perciò a mantenere e rafforzare il vincolo associativo mafioso. E' anche chiaro tuttavia che in questa accezione se lo scopo di agevolazione si attaglia maggiormente ai capi e/o protomotori dell'associazione mafiosa non può escludersi per i singoli partecipi. Ecco allora che la circostanza aggravante di cui all'art. 7, legge 203/1991 risulta pianamente individuabile, anzi risalta, in entrambi i profili nella stessa contenuti, in relazione alle posizioni di vertice dell'associazione finalizzata al narcotraffico che replicano la partecipazione qualificata mafiosa all'interno delle rispettive consorterie ovvero ON IG, RE ER, EG IN, EL AL. Ma non diversamente è possibile opinare in relazione alle posizioni di BA CO, AR NC e De IA ON, fedelissimi di IG ON gnè-gnè al pari di MO NC, SC IG, ND RO, AR EN ed ancora al temibile gruppo del Rione Gesù capeggiato da MA ON con MA NC, MA US, LI NC, ER IE, AN GA, RU QU con i generi CA AN e TE ZI. Stesse conclusioni possono conseguirsi in relazione alla cosca dei PA ovvero riguardo a IA CO, vicinissimo al EL EO, AC CO, BA TO, LI AS, FO GI ON, AT FO, AT OC, TI AL, RC AL. Sono tutti costoro persone che operano in forma associata ed organizzata nel traffico di sostanze stupefacenti replicando l'appartenenza, l'importanza, il ruolo, le regole dell'associazione mafiosa di appartenenza, ed anzi l'appartenenza all'associazione mafiosa appare quasi sempre condizione per il loro inserimento nel traffico organizzato di sostanze stupefacenti e ciò sia a fini di remunerazione personale che per il finanziamento e mantenimento dell'associazione mafiosa.
3.5. Tuttavia, su ricorso dei soggetti interessati ALapplicazione dell'aggravante, questa Corte di cassazione, con sentenza del 29.10.2014 della Sezione sesta, ha così statuito: "5.1. Sul punto ritiene la Corte fondate le doglianze diversamente articolate nei rispettivi ricorsi dagli imputati NG CO, IT NC, LI AS, FO GI ON, SC IG, ND RO, AT FO, MA NC, EG ER, AC CO, ZO GI, AN GA, De IA ON, EL AL, CI QU, CA AN e TE ZI. Nella sentenza impugnata risultano, infatti, integralmente travisati principi e valutazioni espressi dal Giudice di legittimità nel procedere in parte qua all'annullamento della prima sentenza di appello. In particolare, la sentenza appare viziata da erronee indicazioni di principio cui va aggiunta una valutazione chiaramente incompleta del materiale probatorio in atti, avendo il Giudice distrettuale omesso di dare puntuale corso all'onere di approfondimento argomentativo imposto ALannullamento in precedenza reso da questa Corte.
5.2. Con la prima sentenza resa dalla Corte di ZI nella vicenda in esame si era evidenziata la contraddittorietà della prima sentenza di appello laddove la stessa per un verso sottolineava la facilitazione garantita all'associazione esercente l'attività finalizzata al narcotraffico dalla presenza, sul medesimo ambito territoriale, della associazione di matrice mafiosa che vedeva partecipi la gran parte dei sodali della prima mentre, per altro verso, si riteneva non adeguatamente comprovato il dato della presenza della strumentalità corrente tra i detti gruppi associativi. Piuttosto, in aperto contrasto con tale asserito deficit probatorio, si rimarcava la presenza di palesi travisamenti del dato istruttorio, posizione per posizione, avuto riguardo ai sopra indicati imputati, partecipi dell'associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74; e, al fine, venivano segnalati gli elementi probatori pretermessi dal Giudice distrettuale nell'escludere, a seconda dei casi, il metodo mafioso dell'azione relativa al narcotraffico o la finalizzazione di tale attività alla agevolazione dell'associazione mafiosa di riferimento. 41 5.3. Nel rivisitare l'argomento in sede di rinvio, il Giudice distrettuale (quello della seconda sentenza di appello, n.d.e.), con una valutazione generale resa in premessa, poi pedissequamente richiamata nel trattare le singole posizioni, ha ritenuto: - di dover a monte precisare in linea di principio cosa debba intendersi per azione illecita colorata dal metodo mafioso, muovendo al fine dal tenore letterale della norma in oggetto, non circoscritto al solo utilizzo della forza intimidatrice tipica della azione propria dell'associazione di matrice mafiosa (che rappresenterebbe solo una delle molteplici opzioni contenute nella previsione normativa e mal si adatterebbe alla fattispecie associativa del narcotraffico) ma da estendere in genere a tutte le condizioni previste ALart. 416 bis c.p., in linea con quanto espressamente sancito dal dato di riferimento;
in conseguenza, di sostenere che se l'associazione finalizzata al narcotraffico è caratterizzata, nell'affermazione, nell'organizzazione e nel modulo di funzionamento, dalle condizioni previste ALart. 416 bis c.p., può e deve configurarsi la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991 art. 7, per i soggetti che ne sono partecipi;
infine, di evidenziare che "l'aggravante in questione può essere riconosciuta anche per il profilo dell'agevolazione rispetto all'associazione mafiosa, risultando evidente che i proventi del traffico degli stupefacenti appaiono orientati a consentire proficui guadagni agli associati, quindi a fini di retribuzione economica e di mantenimento di questi ultimi, ed in definitiva perciò a mantenere e rafforzare il vincolo associativo mafioso. In ragione di tanto, l'aggravante è stata ritenuta sussistente nei confronti di tutti i soggetti contestualmente partecipi della associazione mafiosa di volta in volta parallela, o, comunque, particolarmente vicini alla stessa senza ulteriori approfondimenti di sorta.
5.4. L'assunto è in parte erroneo in diritto e, in parte, non adeguatamente motivato in fatto, in aperta contrapposizione all'onere di approfondimento argomentativo che, posizione per posizione, era stato imposto da questa Corte con la sentenza di annullamento più volte citata.
5.4.1. In primo luogo, va ribadito che il "metodo mafioso" richiesto dalla aggravante in questione riceve definizione normativa attraverso il riferimento all'impiego "delle condizioni previste ALart. 416 bis c.p.". Queste ultime, tuttavia, vanno esclusivamente ricostruite guardando ai profili costitutivi, tipici, dell'azione propria dell'associazione mafiosa, comunemente rintracciati nell'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Gli ulteriori aspetti presi in considerazione ALart. 416 bis cod. pen., comma 3 non valgono, per contro, a connotare l'azione mafiosa;
rappresentano piuttosto le finalità, alternative e non cumulative, che l'associazione mafiosa tipicamente ha di mira;
scopi illeciti che assumono rilievo nell'ottica dell'associazione ex art. 416 bis cod. pen. sempre se perseguiti avvalendosi della carica intimidatrice nascente dal vincolo e in ragione dello stato di assoggettamento che ali t esterno ne consegue.
5.4.2. Cosi perimetrato il dato afferente il metodo mafioso, è di tutta evidenza la eccentricità di alcuni elementi fattuali e logici utilizzati in sentenza dalla Corte distrettuale per ritenere presente l'aggravante in questione sotto siffatto versante.
5.4.3. Cosi, quanto al riferimento al "modulo di funzionamento interno e di organizzazione" dell'azione associativa finalizzata al narcotraffico siccome replicati pedissequamente da quella sanzionata ex art. 416 bis cod. pen. parallelamente contestata dalla gran parte degli imputati. Prescindendo, infatti, dalla genericità dell'assunto oltre che dal fatto che alcuni degli imputati cui è stata ascritta l'aggravante in questione non sono stati riconosciuti colpevoli della partecipazione associativa ex art. 416 bis cod. pen., non può non rimarcarsi come si tratta di aspetti che nulla hanno a che vedere con la forza intimidatrice che deve colorare l'azione delittuosa aggravata ex art. 7, caratterizzata da modalità dell'azione tali da evocare, nei soggetti passivi, lo stato di soggezione che tipicamente promana dalla riconducibilità della condotta al vincolo associativo di matrice mafiosa;
quelli evidenziati altro non costituiscono che elementi logici destinati a portare ad una conclusione inaccettabile, quella della sistematica presenza dell'aggravante in questione ogni qual volta ci si trovi innanzi ad associazioni, mafiose e finalizzate al narcotraffico, parallele avuto riguardo alla posizione dei relativi partecipi ad entrambi i gruppi criminali, restando 42 indifferente il modo di esercizio della azione correlata al mercato illecito delle sostanze stupefacenti, che ben potrebbe essere attuata senza alcun appiglio al "metodo mafioso" 5.4.4. Ancora, è palesemente inconferente il riferimento alla facilitazione delle modalità di approvvigionamento, favorita dai contatti con realtà proprie di ambiti territoriali diversi della criminalità organizzata: si tratta, come è evidente, di modalità di esecuzione del programma dell'associazione che nulla hanno a che fare con le connotazioni sopradescritte dell'azione di matrice mafiosa.
5.5. Vero è, poi, che, come indicato in sentenza, siffatta lettura interpretativa finisce per restringere, di fatto, gli spazi di operatività dell'aggravante in questione, sotto il versante del metodo mafioso dell'azione criminale, siccome riferita al reato associativo di cui all'art. 74 LS e in genere ai reati afferenti il narcotraffico (tipica è l'ipotesi della violenza ma anche della minaccia implicita destinata a riposare sulla carica intimidatrice garantita dalla matrice mafiosa dell'azione esercitata nei confronti dei soggetti debitori per l'approvvigionamento dalla cosca della sostanza stupefacente, acquistata per uso personale o per cederla a terzi). Ma tanto non vale a portare l'interprete al di fuori degli ambiti consentiti dalla norma di riferimento.
5.6. Del resto, sempre in sentenza, appare puntualmente delineato un riferimento coerente all'aggravante in esame sotto il versante del metodo mafioso, segnatamente quello afferente le modalità di affermazione attraverso il radicamento ed il controllo del territorio di pertinenza della cosca, che, tramite la parallela associazione finalizzata al narcotraffico, proprio profittando della forza intimidatrice garantita dal vincolo di matrice mafiosa, monopolizza il relativo mercato illecito, assoggettando alla sua gestione gli eventuali controinteressati al medesimo circuito criminale. Ma su tale versante la sentenza appare decisamente viziata sul piano argomentativo.
5.6.1. Tanto perché, sia nel rispondere ai rilievi sollevati con "appello dai diversi imputati che nel colmare le lacune probatorie rimarcate con l'annullamento da questa stessa Corte, il Giudice dell'appello avrebbe dovuto meglio precisare, con una puntuale indicazione dei momenti probatori di riferimento, in che termini e secondo quali modalità le diverse associazioni di matrice mafiosa oggetto delle imputazioni hanno esercitato il dominio espresso in sentenza sul mercato di riferimento;
quindi rimarcare ruolo svolto dai singoli imputati all'interno dell'azione programmata ALassociazione finalizzata al traffico illecito delle sostanze stupefacenti e correlarla al ruolo assunto nella parallela associazione mafiosa;
infine, per i soggetti estranei alla imputazione ex art. 416 bis cod.pen., dettagliare con assoluta precisione i momenti di contatto con i canali associativi colorati dalla matrice mafiosa per escludere a monte ogni dubbio in ordine al profilo soggettivo quantomeno sotto il versante di cui all'art. 59 c.p... Tanto non si riscontra dalla lettura della sentenza impugnata né trova puntuale risposta nella disamina delle singole posizioni interessate.
5.7. Un altrettanto, inadeguato, substrato argomentativo va riferito alla motivazione adottata nel giustificare l'aggravante sotto il versante della agevolazione dell'associazione mafiosa di riferimento. Costituiscono di certo validi spunti di riferimento al fine, il reimpiego da parte della cosca mafiosa dei proventi derivanti dalle altre attività delittuose nel traffico illecito ricompreso nel programma dell'associazione ex art. 74 LS;
ancora i flussi in entrata, per l'associazione ex art. 416 bis cod. pen., derivanti ALattività legata al narcotraffico, sia come ricavi diretti che indiretti (il cd. "fiore" pagato dai soggetti esterni al sodalizio mafioso quale riconoscimento del dominio territoriale collegato all'assoggettamento mafioso, elemento fattuale utile in via logica anche alla dimostrazione del metodo mafioso). Tutti elementi, fattuali e logici, questi, sui quali, il Giudice di legittimità posizione per posizione, aveva sollecitato l'approfondimento argomentativo imposto con il precedente annullamento (si veda da fl. 117 in poi della sentenza più volte citata); e che nel caso la Corte distrettuale ha integralmente pretermesso, esondando, in senso opposto, gli argini stessi dell'annullamento e cioè pervenendo a conclusioni aprioristiche in ordine alla sussistenza dell'aggravante senza in alcun modo motivare da quali momenti probatori le stesse sono state tratte. 43 Ne viene l'annullamento della decisione impugnata limitatamente alla citata aggravante, correlata alle contestazioni in materia di narcotrattico di stupefacenti, avuto riguardo alle posizioni processuali sopra indicate".
3.6. La Corte di Assise di Appello di Catanzaro, con sentenza del 14.1.2016, provvedendo nuovamente in sede di rinvio (terza sentenza di appello, ora impugnata) in merito all'aggravante ex art. 7, affermava che la modalità mafiosa, così come contestata in rubrica e secondo le indicazioni della sentenza di rinvio della Corte di cassazione, non trovava riscontro in atti;
e dunque la escludeva per tutti gli interessati. Invece, quanto al profilo della finalità agevolatrice, riprendeva la trama del discorso esposto alla pagina 111 della sentenza del GUP (con riguardo al "Gruppo ONse"), che a suo tempo così si era espresso: "Che l'attività sia stata gestita con modalità associative di stampo mafioso non ci sono pertanto dubbi, sol che si abbia riguardo al fatto che tutti i collaboratori riferiscono del c.d. fiore che era necessario versare ai vertici dell'associazione che non intervenivano direttamente e che pure traevano, per sé e per l'organizzazione, i proventi del lucroso traffico"; ancora, faceva riferimento a quanto si legge alla pagina 118 della sentenza appellata (con riguardo al "Gruppo dei PA "): "Né può revocarsi in dubbio la ricorrenza, nella fattispecie associativa in parola, della contestata aggravante qualificata di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91, conv. Legge n. 203/91, posto che emerge piuttosto chiaramente dagli atti come l'attività di coltivazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti fosse posta in essere dagli accoliti al solo fine di agevolare la cosca dei PA e come i suoi illeciti introiti avrebbero dovuto quindi foraggiare la cassa comune dell'anzidetta consorteria mafiosa". Ciò posto, la Corte territoriale afferma che il GUP, nella sostanza, ha ritenuto sussistente l'aggravante in esame sub specie di agevolazione, giacché (pur erroneamente denominandola "metodo mafioso") la identifica nel fatto del versamento e della percezione del c.d. "fiore", oppure nella circostanza che l'attività di spaccio di stupefacenti fosse lucrativa anche per le CO, tanto per i vertici quanto per gli associati e il gruppo mafioso nel complesso. Nell'esaminare la sussistenza di tale aggravante, poi, l'ultimo giudice d'appello ha ritenuto di non poter prescindere dagli approfondimenti e dalle puntualizzazioni contenute nella prima sentenza della ZI (la n. 302 del 2012 che aveva disposto il primo annullamento), pure richiamata nella seconda sentenza di legittimità (quella del 29.10.2014) che ha disposto il terzo giudizio di appello. Infatti, anche nella sentenza della ZI del 2014, nel disporre il secondo annullamento, si affermava: "Un (......) inadeguato, substrato argomentativo va riferito alla motivazione adottata nel giustificare l'aggravante sotto il versante della agevolazione dell'associazione mafiosa di riferimento. Costituiscono di certo validi spunti di riferimento al fine, il reimpiego da parte della cosca mafiosa dei proventi derivanti dalle altre attività delittuose nel traffico illecito ricompreso nel programma dell'associazione ex art. 74 LS;
ancora i flussi in entrata, per l'associazione ex art. 416 bis cod. pen., derivanti ALattività legata al narcotraffico, sia come ricavi diretti che indiretti (il cd. "fiore" pagato dai soggetti esterni al sodalizio mafioso quale riconoscimento del dominio territoriale collegato all'assoggettamento mafioso, elemento fattuale utile in via logica anche alla dimostrazione del metodo mafioso). Tutti elementi, fattuali e logici, questi, sui quali, il Giudice di legittimità posizione per posizione, aveva sollecitato l'approfondimento argomentativo imposto con il precedente annullamento (si veda da fl. 117 in poi della sentenza più volte citata); e che nel caso la Corte distrettuale ha integralmente pretermesso, esondando, in senso opposto, gli argini stessi dell'annullamento e cioè pervenendo a conclusioni aprioristiche in ordine alla sussistenza dell'aggravante senza in alcun modo motivare da quali momenti probatori le stesse sono state tratte". Fatte queste premesse, l'ultimo giudice d'appello (sentenza ora impugnata) ha prima ritenuto di effettuare il richiesto approfondimento argomentativo del quadro istruttorio complessivo (e cioè degli elementi, fattuali e logici da porre a base del riconoscimento dell'aggravante in parola), per poi evidenziare, al fine di evitare conclusioni aprioristiche, i momenti probatori sui quali dette conclusioni possano riposare nei confronti di ciascun imputato. Ai fini in parola è stata in primo luogo effettuata una ricognizione di quanto tratto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: "..., dunque, al fine di apprezzare l'eventuale sussistenza dell'aggravante in questione, si devono prendere le mosse dalle dichiarazioni di ON IG, pure valorizzate dal giudice del primo 44 grado, là dove a pagina 96 così le compendia: "Tuttavia il ON ha precisato che in tale attività illecita, nella quale era pienamente coinvolto il padre AL, detto "RI", doveva necessariamente impegnarsi in nome e per conto della cosca RE, in maniera tale da trarne profitti economici. [al foglio 97] Tuttavia, il collaboratore ha precisato che, primariamente veniva riconosciuta una "quota" [dei profitti illeciti dello spaccio di droga n.d.e.] al padre AL ON e, successivamente ai vari affiliati, spiegando che era proprio quest'ultimo a riconoscere parte dei guadagni ai vertici della cosca RE, quali ad esempio ON RE". Dalle dichiarazioni del ON, dunque, emerge chiaramente e senza equivoco che una parte dei profitti ricavati dal traffico di droga era "strutturalmente" destinata ai vertici della cosca RE e, per essi, alla cosca medesima da loro rappresentata, in quanto posti all'apice dell'organigramma. Che la cosca RE fosse interessata (avesse interesse) al traffico di droga è riscontrato da un episodio narrato dal collaboratore di giustizia, IA CO. Questi, invero, dopo avere raccontato che si riforniva da IG ON, ha sottolineato che a un certo punto era sorto un contrasto con quello, a causa di una serie di partite di droga fraudolentemente tagliate con il sale. Da questo contrato erano seguite minacce reciproche tra lo stesso IA e AR NC, quale emissario del ON. A questo punto (pag. 92 della sentenza impugnata): "Il collaboratore ha spiegato che del contrasto venne a conoscenza il citato RE US, detto "NO" che percosse AR NC, imponendogli di non compiere azioni violente contro lo stesso IA, il quale aggiunge che ora il debito con ON IG è stato abbuonato". La Corte non può fare a meno di osservare come l'intervento risolutivo di RE US, estraneo al traffico e posto al vertice dell'omonima cosca, palesi come lo stesso avesse titolo per dirimere "contrasti" all'interno del traffico illecito degli stupefacenti, così dimostrandosi, al contempo, la sua piena conoscenza delle dinamiche di detto traffico e il suo interesse per esso. Il suo intervento violento e la sua capacità di "abbuonare" un debito dimostra, invero, sia il suo interesse (non spiegandosi altrimenti perché si sarebbe dovuto esporre con un'azione violenta, a favore dell'uno o dell'altro), sia la sua autorità, anche economica, nei confronti del ON, con riguardo alle risorse economiche provenienti dalla vendita e/o dalle forniture di droga. Anche lo stesso collaboratore IA ON riferisce che il "Fiore" veniva riconosciuto a AZ EG e CI GA, in quanto al vertice della cosca. Si legga a tal proposito quanto evidenziato alla pagina 90 della sentenza impugnata: [ ] "una fazione collegata al "gruppo mafioso" dei PA che, prima del suo arresto, era in fase di costituzione da parte del ON IG, alias GN. Tra i vari personaggi carismatici della 'ndrangheta crotonese, l'IA cita i seguenti soggetti, entrambi destinatari del c.d. fiore, derivante da estorsioni e traffico di stupefacenti: AZ EG ( ... ) e CI GA". E' facile osservare come il termine "fiore" è un termine gergale che non viene utilizzato con riferimento al solo traffico di sostanze stupefacenti, ma che, anzi, trova la sua origine nell'ambito delle attività estorsive, dove assume il significato del pagamento per avere la protezione. Tanto si sottolinea per significare che il 'fiore' in realtà, altro non è (che) il riconoscimento economico, in favore della cosca, per il tramite dei suoi vertici, per averne l'approvazione ovvero una sorta di "legittimazione" dell'attività di spaccio nel territorio di competenza della cosca medesima. Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha affermato che il ricavato della vendita di droga serviva a "foraggiare" fa cosca. L'interesse della cosca al traffico di sostanze stupefacenti viene altresì riferito dal collaboratore di giustizia AR NC, con le dichiarazioni già riportate nell'esaminare il metodo mafioso. Come visto, con quelle dichiarazioni il AR diceva che la cosca di GN era stata imposta sul territorio crotonese. Tale dichiarazione non era bastevole a far ritenere che tanto avvenisse con la forza intimidatrice, ma certamente conferma che i vertici della cosca erano senz'altro a conoscenza e interessati al traffico di droga, non essendo logicamente plausibile che un'attività così lucrosa si svolgesse nel loro territorio senza il loro placet. Un placet che, ovviamente, doveva essere ripagato con la veicolazione di una parte dei guadagni alla cosca stessa. Tanto ancor di più quando tale attività si mostra come una dei reati fine della stessa associazione a delinquere di stampo mafioso. 45 Ancora, l'interesse [economico] diretto della cosca viene ulteriormente attestato sempre dalle dichiarazioni del AR, compendiate alla pagina 100 della sentenza impugnata: 'In relazione alle attività connesse al traffico di sostanza stupefacente, il AR ha dettagliatamente riferito circostanze di tempo e luogo e sul conto di soggetti fondamentali ai fini della presente indagine. In particolare, ha dichiarato che il traffico della droga nella città di ON è sempre stato controllato dalla cosca RE-IG-ON, capeggiata da RE US, ON IG, alias GN e AL, che fungevano personalmente anche da "garanti" dei pagamenti alle famiglie della provincia di Reggio Calabria fornitrici delle partite di stupefacente". Anche in questo caso, la funzione di "garante nei pagamenti", nei confronti delle potenti e pericolose CO reggine, trova una spiegazione logica solo ove si consideri il ritorno economico della cosca, così confermandosi come l'attività di vendita dello stupefacente fosse una delle attività che finanziavano la cosca medesima. La veridicità di quanto affermato trova (ulteriore) riscontro nel prosieguo delle dichiarazioni dello stesso AR (pag. 100): 'tale sodalizio versava mensilmente a RE NO una quota dei proventi del traffico di stupefacenti". Ne parla anche BA CO, nelle dichiarazioni compendiate alla pagina 98 della sentenza impugnata: "il RT avrebbe dovuto reperire la droga, spacciarla mediante propri incaricati e riconoscere al ON una quota "cd. Fiore" sull'illecito ricavato". In questo caso è evidente come il ON pretendesse il "fiore" per l'attività di spaccio altrui, in quanto componente di vertice della cosca mafiosa. Infine, descrive esattamente la dinamica della distribuzione del ricavato il collaboratore di giustizia AN CO che, nell'interrogatorio in data 19/03/2008 spiega che i proventi illeciti derivanti da rapine, reati estorsivi e delitti in materia di stupefacenti confluivano direttamente (se commessi da sodali) o indirettamente alla cosca (attraverso una quota dei proventi illeciti, nota come "fiore", quale riconoscimento del predominio territoriale); i proventi delle attività della cosca dei PA dal 2007 affluivano ad una cassa comune tra le CO crotonesi e alla cosca dei cd. PA;
il 10% dei proventi illeciti serviva per il sostentamento degli affiliati detenuti e delle loro famiglie, mentre la restante somma era ripartita 50% alla cosca crotonese e 50% alla cosca RA RA di UT, che a sua volta versava una parte alla consorteria criminale retta da EL AL. Il traffico di droga, dunque, era una fonte di guadagno per la cosca. Sulla base di tali affermazioni si è dunque concluso affermando sussistere dimostrazione sovrabbondante di come il traffico di stupefacenti fosse attività florida, che arricchiva le casse della cosca, in ciò agevolandola. Il che comporta l'applicazione dell'aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991, nella forma dell'agevolazione della cosca di riferimento. Quanto, infine, alle singole posizioni, l'ultimo giudice d'appello ha fatto richiamo ai condivisi profili di fatto evidenziati nella prima sentenza di annullamento di questa Corte (quella del 3.2.2012).
4. I singoli ricorsi di causa in tema di aggravante ex art. 7 legge 203/1991. 4.1. Prima di affrontare la disamina analitica delle posizioni dei ricorrenti, giova evidenziare che il Collegio, in relazione alla questione della natura (se oggettiva o soggettiva) e della sfera di operatività dell'aggravante in parola, ritiene di condividere l'orientamento di legittimità, di recente ribadito da questa Corte con la sentenza della Sez. 6, n. 53646 del 4/10/2017, Rv. 271685, secondo cui la circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di una associazione di tipo mafioso (art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203), è applicabile anche al reato associativo (e, in particolare, a quello finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti); in tal caso, l'aggravante deve considerarsi come avente natura oggettiva in quanto, più che denotare una specifica attitudine delittuosa del singolo concorrente nel reato plurisoggettivo necessario, è direttamente connessa alla struttura organizzativa dell'associazione dedita al narcotraffico. Plurimi sono gli arresti giurisprudenziali secondo cui l'aggravante in parola è ritenuta configurabile anche per il reato associativo ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. di recente Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, dep. 2017, Rv. 269715) e non è esclusa dal fatto che 46 gli agenti perseguano l'ulteriore scopo di trarre vantaggio proprio dal fatto criminoso (Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Rv. 266464). In giurisprudenza, l'aggravante in parola, nella forma del metodo mafioso, è generalmente considerata come avente natura oggettiva (Sez. 3, n. 36364 del 20/5/2015; Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Rv. 270158; Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017, Rv. 270602); tuttavia, nel caso di specie, per quanto sopra esposto, la ricorrenza di tale forma aggravata (metodo) è stata concretamente esclusa da parte della Corte territoriale. Invece, la Corte di appello, nella pronuncia impugnata, l'ha ritenuta integrata nella forma del fine agevolativo dell'attività mafiosa. In tale ipotesi, e cioè nel profilo che riguarda i delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste ALart. 416-bis cod. pen., la giurisprudenza di legittimità evidenzia come la configurazione dell'aggravante è incentrata sul dolo specifico dell'agente, con la conseguenza ulteriore che, sotto il profilo probatorio, occorre individuare anche detto elemento costitutivo, e differente può risultare la condizione dell'appartenente all'associazione finalizzata al narcotraffico che sia anche affiliato alla cosca mafiosa rispetto alla posizione dell'appartenente alla prima che non sia un sodale della seconda. Ma su quest'ultimo aspetto si tornerà in prosieguo. La natura esclusivamente soggettiva di tale versione dell'aggravante è stata ripetutamente affermata nella giurisprudenza della Sesta Sezione di questa Corte (n. 31874 del 09/05/2017, Rv. 270590; n. 25510 del 19/04/2017, Rv. 270158 e n. 29816 del 29/03/2017, Rv. 270602) perché concernerebbe i motivi a delinquere e, dunque, sarebbe incomunicabile, ex art. 118 cod. pen, agli altri concorrenti che non condividano la medesima finalità (il dolo specifico). Invece, secondo l'orientamento più volte espresso da questa Seconda Sezione, la circostanza aggravante ben può avere natura oggettiva, consistendo in una modalità dell'azione (art. 70 n.1 cod. pen.), e si trasmetterebbe, pertanto, a tutti i concorrenti nel reato, purché da essi conoscibile (Sez. 2, n. 24046 del 17/01/2017, Rv. 270300; Sez. 5, n. 10966 del 08/11/2012, dep. 2013, Rv. 255206; Sez. 6, n. 19802 del 22/01/2009, Rv. 244261). Tanto premesso, ritiene il Collegio di affermare, in linea con quanto già sostenuto nella richiamata sentenza della Sez. 6, n. 53646 del 04/10/2017, che al segnalato contrasto fra le due citate qualificazioni dell'aggravante (soggettiva od oggettiva), come pure al regime della estensibilità dell'aggravante ai concorrenti, non possa darsi una soluzione univoca, perché tale conseguenza dipende da come l'aggravante si atteggia in concreto e dal reato in relazione al quale viene contestata. Infatti, per quanto specificamente concerne il reato associativo, la finalità di agevolare un'associazione mafiosa, più che denotare una specifica attitudine delittuosa del singolo concorrente, risulta direttamente connessa alla concreta struttura organizzativa dell'associazione. Se tale struttura si pone in una situazione di prossimità alla associazione mafiosa (vuoi perché la seconda le garantisce, come nelle fattispecie, spazi di operatività nei territori controllati, oppure avallo e protezione in cambio dello svolgimento a suo vantaggio di parte della propria attività, vuoi perché la prima "foraggia" la seconda o ne reimpiega i profitti, o contribuisce a formare una "cassa comune", o comunque la agevola con altre modalità), ecco allora che il collegamento della associazione per la vendita degli stupefacenti con la associazione mafiosa si traduce anche in finalità agevolativa e rappresenta un dato oggettivo e strutturale, che travalica la condotta del singolo associato, perché riguarda il modo di essere della associazione e dunque le modalità di commissione del fatto di reato. In questa prospettiva, risulta corretto attribuire natura oggettiva alla aggravante in questione, trattandosi di circostanza che facilita la commissione del reato da parte dei concorrenti;
circostanza che, di conseguenza, può anche essere attribuita ai concorrenti sia in caso di dolo, sia ex art. 59, comma 2, cod. pen., purchè (come è risultato essere nel caso in esame) conoscibile a tutti.
4.2. Calando i detti principi alle situazioni di specie, non resta che esaminare singolarmente le differenti posizioni. Al proposito, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia correttamente ritenuto la sussistenza dell'aggravante in questione con ampia e logica motivazione, rispettosa del dictum di legittimità formulato con le richiamate pronunce di annullamento. In particolare, con la richiamata sentenza n. 1783/2015 del 29.10.2014, si era prescritto al giudice di rinvio di 47 integrare il substrato argomentativo che, partendo dai validi spunti di riferimento già individuati dal primo giudice (costituiti dal reimpiego nel traffico di droga, da parte della cosca mafiosa, dei proventi derivanti dalle altre attività delittuose, nonché dalla esistenza di flussi in entrata per le CO legati al narcotraffico, sia come ricavi diretti che indiretti -il cd. "fiore" pagato dai soggetti esterni al sodalizio mafioso quale riconoscimento del dominio territoriale collegato all'assoggettamento mafioso-), doveva essere oggetto di approfondimento argomentativo, sia nel quadro globale che, soprattutto, posizione per posizione. A tanto ha provveduto la terza sentenza di appello, oggetto della presente impugnazione, con argomenti che, ad avviso del Collegio non paiono ulteriormente censurabili alla luce dei motivi proposti. Ed infatti, la Corte territoriale, dopo aver motivatamente escluso la ricorrenza della aggravante sotto il profilo del metodo mafioso (ragione per la quale del tutto inconferenti appaiono i rilievi, in più ricorsi contenuti, rispetto al tema del metodo mafioso), a proposito invece della affermata sussistenza della aggravante sotto il profilo della agevolazione rispetto ad associazioni mafiose, ha in primo luogo richiamato e fatto proprie le considerazioni già formulate dal GUP alle pagg. 111- 119 della sentenza di primo grado (sopra trascritte). A tali premesse argomentative "di cornice", poi richiamate nella trattazione delle singole posizioni individuali, l'ultima Corte territoriale ha fatto seguire, nella disamina delle varie impugnazioni, gli elementi fattuali che consentono di ravvisare, nella condotta di ciascun imputato, le condotte integrative della agevolazione dei clan mafiosi. Tali ultimi elementi coincidono, nella totalità dei casi, con quelli già evidenziati dalla prima sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte nel 2012; circostanza che non comporta criticità alcuna, in considerazione sia del particolare dettaglio argomentativo di quest'ultima sentenza, sia della assenza di profili di censura o confutazione, nei successivi giudizi di merito, rispetto ai plurimi aspetti di fatto evidenziati nella sentenza n. 9267/2012 del 3.2.2012. E, in presenza di motivazione effettiva e non manifestamente illogica, non sussistono ulteriori spazi di sindacato per questa Corte.
4.3. Fatte tali ulteriori considerazioni complessive, può dunque ora procedersi alla disamina delle singole posizioni per le quali è stata posta la questione dell'aggravante in parola. E dunque:
4.3.1. ricorso a firma dell'avv. Romualdo Truncè per gli imputati De IA ON, BA TO, TI AL, SC IG e MA US, per tutti incentrato sull'assunto che la Corte territoriale ha confermato la sussistenza della citata aggravante senza disvelare, per ognuno, le modalità operative con le quali avrebbero concretamente posto in essere le condotte integrative della stessa. In particolare si lamenta, quanto a De IA ON, che la prova della condotta agevolatrice (riconoscere un "fiore", cioè una quota dei proventi dell'attività di spaccio alla cosca RE- ON) è desunta dalle sole parole del collaboratore AR NC, senza ulteriori riscontri necessari ex art. 192 comma 3 cod. proc.pen.; né riferimenti alla circostanza verrebbero dalle dichiarazioni di ON IG. Il motivo è infondato. Invero, in primo luogo la sentenza impugnata richiama le considerazioni già esposte in via generale, quanto alla configurabilità dell'aggravante in esame, sotto il profilo dell'agevolazione. E poi, con specifico riferimento alla posizione di De IA ON, a riscontro dell'assunto predetto, si valorizza quanto posto in risalto dalla prima sentenza di annullamento della ZI, al foglio 118: per De IA ON la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 si evince dal fatto che l'imputato sarebbe uno dei principali associati della consorteria criminale "RE-IG-ON, fedelissimo di ON IG;
per conto della cosca di appartenenza, si sarebbe reso responsabile di svariati delitti tra i quali l'occultamento e la detenzione di armi, nonché la gestione di un grosso traffico di sostanze stupefacenti;
la sentenza impugnata [si trattava all'epoca della prima sentenza della Corte di assise di appello, presidente Barone, n.d.e.] non tiene conto che il collaboratore AR NC ha indicato De IA ON, quale capo di uno dei sottogruppi (c.d. gruppo "De IA"), che riconosceva un "fiore" alla Cosca madre ed i cui vertici erano costituiti da ON RI e IG e RE ER e che gli acquisiti di droga effettuati dal gruppo De IA avvenivano sempre con la copertura della cosca "RE-ON", la quale fungeva da garante per i pagamenti ed, in genere, per il rispetto degli accordi illeciti, precisando che dal ricavato dello 48 spaccio derivava un riconoscimento alla famiglia ed allo zio NO RE, a cui seguiva la redistribuzione dei proventi tra gli affiliati, specie quelli in carcere;
De IA aveva un ruolo di diretto referente del clan e, di conseguenza, anche il diritto al riconoscimento di una parte degli introiti in caso di latitanza o di detenzione;
ON IG, nei verbali di interrogatorio del 22/03/2007 e del 29/03/2007, ha chiarito anche la riconducibilità dell'attività del gruppo e, quindi, anche del De IA, nell'alveo del clan 'ndranghetistico, nel solco del quale egli si è sempre mosso con modalità tipiche dell'agire mafioso anche nel fornire supporto economico alla famiglia degli associati in momenti particolari di difficoltà, quali quelli conseguenti alla latitanza o alla detenzione. Non può dunque affermarsi che l'unica fonte accusatoria sia costituita da dichiarazioni di correo (il AR) non riscontrate, dovendosi anche considerare le affermazioni del ON IG. Peraltro, in tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo. (Sez. 6, Sentenza n. 47304 del 12/11/2015, Rv. 265355). Esattamente come è nel fatto di specie. Quanto a TI AL, si lamenta che l'aggravante, nella forma della strumentalità dell'attività di spaccio in favore della cosca di appartenenza, si basa solo su quanto affermato a pag. 122 della prima sentenza di annullamento della ZI, senza considerare che il collaboratore di giustizia AR NC in data 9.12.2007 aveva affermato che il TI spacciava droga al di fuori del contesto mafioso e non a vantaggio del sodalizio. L'argomento, tuttavia, pare ignorare che, per il prevenuto, si è invece accertato l'inserimento in una struttura che gestisce stupefacenti in forma associata e sistematica al fine di agevolare la cosca dei PA, in quanto parte degli illeciti guadagni foraggiavano la "cassa comune" dell'anzidetta consorteria mafiosa e venivano utilizzati per la gestione delle attività del sodalizio. Quanto a BA TO e SC IG, si afferma difettare il riferimento ad alcuna fonte probatoria specifica sulla quale fondare il rapporto di strumentalità tra le due associazioni, che comunque dovrebbe ravvisarsi un concorso formale tra i due reati in presenza di identità soggettiva degli associati e di predisposizione di una unica struttura associativa finalizzata (anche) allo scopo di trafficare in stupefacenti. Illogica sarebbe dunque l'ipotesi accusatoria che vede la struttura associativa di cui al capo 79 come agevolativa di quella di cui al capo 1A; infatti, stante l'identità soggettiva delle due compagini, chi agiva per la prima in sostanza agevolava solamente se stesso, posto che pure la seconda associazione perseguiva il fine dello spaccio di stupefacenti. E comunque, l'area operativa dell'aggravante in parola non potrebbe di norma riguardare gli intranei all'associazione mafiosa, salvo l'ipotesi di commissione di un reato estraneo ai fini associativi avvalendosi delle condizioni previste ALart. 416 bis comma 3 cod.pen., che non ricorre nella fattispecie, sicchè la finalità agevolatrice del sodalizio mafioso non potrebbe essere imputata ai soggetti che compongono quest'ultimo. Anche a tale proposito deve rilevarsi che il motivo trascura gli argomenti probatori con i quali sono stati dimostrati, in generale, il rapporto di strumentalità tra le associazioni e la sussistenza dell'aggravante dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, nonché quanto esposto nelle pagine 117 e ss. della sentenza delta ZI n. 302 del 2012, che disponeva il primo annullamento con rinvio, con riguardo al BA TO ("Tra le varie lucrose attività da cui la cosca dei PA, di cui fa parte il BA, traeva i profitti illeciti, una fonte significativa proveniva dal traffico di droga;
ciò vale anche ad integrare l'agevolazione del conseguimento delle finalità dell'associazione") e con riguardo al SC IG ( ".. l'aggravante è desumibile dal fatto che gestiva con continuità e professionalità, per conto della cosca, un traffico di droga con basi logistiche nel rione Gesù, come risulta dalle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori (...); SO gli riconosceva un "fiore" provento dell'attività di spaccio e ciò riconduce l'attività alle finalità dell'associazione di tipo mafioso"). Manifestamente infondati o non consentiti nella presente sede sono gli ulteriori assunti dei citati ricorrenti: infatti, quand'anche si potesse ritenere che le questioni non risultano precluse dalle 49 Ca rinunce ai motivi di appello a suo tempo formulate, del tutto vaghe e generiche, dunque aspecifiche, sono le affermazioni inerenti la pretesa unicità delle condotte integrative delle due ipotesi associative, aspetto che invece non risulta affatto emergere dagli atti o comunque dimostrato;
neppure possono ammettersi nuove valutazioni del fatto in sede di legittimità. Evidente è poi la circostanza che il favorire sé stessi quali appartenenti (anche) ad una associazione mafiosa non esclude affatto il favorire la cosca nel suo complesso, purchè ciò sia accertato mediante la verifica della oggettiva finalizzazione dell'azione agevolatrice, come è nella fattispecie. Né l'aggravante prevista ALart. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203) è configurabile solo a carico di chi non concorre nel reato di cui all'art 416 bis cod. pen.. Ed infatti, una cosa è partecipare ad un'associazione per delinquere e cosa diversa è commettere un reato, anche se rientrante nel programma associativo, avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività dell'associazione: in tali ipotesi, infatti, la condotta mafiosa o la agevolazione mafiosa caratterizzano il momento specifico della commissione del reato-fine, mentre nel reato associativo rappresentano una caratteristica permanente dell'azione criminosa (in tal senso, si veda, Sez. 2, n. 1631 del 04/03/1998, Rv. 211664). Nello stesso senso, si veda Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, Rv. 262486, secondo cui la circostanza aggravante prevista ALart. 7 in questione, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso. Quanto alla posizione di MA US, assolto dalla accusa di far parte del sodalizio mafioso, si lamenta di non potersi comprendere quale clan dovesse favorire con i proventi del narcotraffico e quali fossero le sue modalità operative al proposito. Né i collaboratori IA ON e UR ER avrebbero affermato alcunchè al riguardo. Peraltro, la sentenza di primo grado non applica alcun aumento di pena a titolo di aggravante ex art. 7 in questione, sicchè la condanna pronunciata al riguardo in quella sede deve ritenersi frutto di un errore, immotivatamente avallato dalla Corte di appello. Il motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata rilevato, oltre a quanto già esposto in generale quanto alla sussistenza della circostanza aggravante in esame sotto il profilo dell'agevolazione, che già nella prima sentenza di annullamento della Corte di cassazione, al foglio 121, è dato leggere: "per MA NC e per MA US la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 Legge n. 203/1991 in relazione alle violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dal fatto che costoro erano dediti all'attività di spaccio di stupefacenti per conto dell'omonima famiglia, che aveva cointeressenze anche nel traffico di droga e controllava la zona del quartiere Fondo Gesù, articolazione della cosca "RE- IG-ON come risulta dalle dichiarazioni di UR ER, ON IG, IA ON...". Con tale argomento il ricorrente non si confronta, sicchè il motivo, oltre che risultare infondato (dal momento che le modalità con le quali ha favorito la cosca di riferimento sono evidenziate ALattività di narcotraffico svolta con la consapevolezza di operare in territorio sottoposto a stretto controllo di 'ndrangheta e in collegamento con l'omonimo famiglia), deve anche ritenersi generico e aspecifico. Né è possibile in questa sede procedere ad una integrale rilettura delle dichiarazioni dei collaboratori, come vorrebbe invece proporsi alle pagg. 12 e 13 del ricorso in esame. Neppure condivisibile appare il rilievo circa la mancata applicazione dell'aumento di pena per l'aggravante in parola;
infatti, nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 1001) si legge che la pena inflitta è stata complessivamente determinata ravvisando la continuazione con i fatti di cui alla sentenza emessa dal Gup di ON in data 8.7.2005 (irrevocabile dal 21.3.2007) per reati in materia di stupefacenti. Nella sentenza di appello ora impugnata si legge, poi, sempre in merito alla determinazione della pena, che "... Sotto il profilo sanzionatorio rimane immutato il giudizio della seconda Corte di assise di Appello (Presidente Bianchi): "Pertanto, partendo dalla pena base ritenuta nella sentenza di primo grado per il reato di cui al capo 79 in anni 10 di reclusione, aumentata ad anni 13 di reclusione per l'art. 7 L. 203/91, aumentata per la continuazione interna di mesi tre, applicata la diminuzione per la scelta del rito, si avrà la pena finale di anni otto e 50 mesi dieci di reclusione ". Dunque, nessun errore e nessuna dimenticanza. è dato cogliere al riguardo.
4.3.2. Con ulteriore ricorso, a firma dell'avv. US Bruno, per SC IG, si contesta il riconoscimento dell'aggravante ex art. 7 legge 203/1991 per avere la Corte territoriale ritenuta la applicabilità indiscriminata dell'aggravante, relativamente al profilo dell'agevolazione, senza fare distinzioni tra partecipanti all'associazione di cui al capo 79 e, in particolare, senza considerare che gli stessi facevano contemporaneamente capo a 4 differenti articolazioni di associazioni mafiose (quelle di cui ai capi 1, 1A, 1A ter e 1B) senza precisare il gruppo beneficiario della agevolazione, così violando il dictum della Corte di ZI (secondo annullamento) in base al quale doveva essere spiegato, per l'aggravante in parola, il contributo da ciascuno prestato. Inoltre, l'attribuzione dell'aggravante si fonda sulle dichiarazioni dei collaboranti ON IG, IA ON, AR NC, BA CO e CO AN, che tuttavia sono vaghe sul punto e non si riscontrano vicendevolmente, come il ricorrente ritiene di dimostrare attraverso la rilettura dei rispettivi dichiarati. Per giunta, per il gruppo dei PA, nel quale operava il SC, nessuna risultanza dimostra la finalità agevolatrice delle CO di ON, di UT o di CI;
e il pentito ON parla solo degli affiliati al suo gruppo. Il collaborante AR, a ben vedere, dice solamente che i vertici dell'associazione erano consapevoli dei traffici di stupefacenti, mentre il narrato del collaboratore BA non può essere utile al riguardo, attesa la sua assoluzione dal reato di associazione mafiosa. Quanto al dichiarato del CO, questo non consente di collocare il conferimento dei proventi dello spaccio al sodalizio mafioso anteriormente al 2007. Il motivo è infondato. Invero, sin dalla sentenza di primo grado è stato chiarito, a fronte dell'ampia contestazione in fatto, che il ricorrente è un affiliato alla famiglia MA per tramite della quale si è avvicinato alla consorteria criminale RE-IG-ON, che ... è particolarmente attivo anche nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, la particolare .... scaltrezza ... gli viene riconosciuta attraverso la dazione di un "contributo" da parte delle famiglie per cui si prodiga. Infatti è stato inserito anche nella nuova associazione criminale creata da AV IG detto gnegne'; al SC viene contestata la partecipazione ad entrambi i sodalizi criminali operanti nel crotonese (ovvero quello dei RE-IG- ON e quello dei papaniciari, in quest'ultimo con un ruolo anche di promotore). Tale situazione, in realtà, va collegata alla circostanza che, a partire dagli anni 2000 il gruppo dei MA ha stretto una forte intesa ed alleanza con la frangia dei PA facenti capo a EL EO che, per il loro tramite è riuscito ad inserirsi nel territorio originariamente di esclusiva pertinenza del gruppo crotonese. In buona sostanza, il SC rimane sempre nell'orbita del gruppo MA che, da sempre confederato alla cosca madre RE-IG-ON, ha poi, per effetto delle contingenze del momento (ovvero il fatto che nel frattempo il gruppo era stato smembrato da iniziative giudiziarie e da dissidi e contrasti interni), modificato il suo atteggiamento, facendo da sponda sul territorio crotonese alle mire espansionistiche di EO EL" (cfr. pagg. 494 e segg. della sentenza GUP). Dunque, nel limite nel quale la questione è ancora deducibile (e cioè solamente rispetto alla configurabilità dell'aggravante in parola) attesa la rinuncia ai motivi di appello a suo tempo operata, e considerando inconferenti i rilievi attinenti alla questione del "metodo mafioso" (aspetto dell'aggravante in parola che, come detto, è stato già escluso dalla sentenza impugnata), deve rilevarsi che nitida risulta la configurazione della condotta addebitata al ricorrente in parola sin dal primo grado di giudizio, sicchè per questa posizione pienamente adeguato, rispetto all'ossequio dei precedenti annullamenti, risulta il già richiamato riferimento al fatto della gestione, da parte del SC IG, con continuità e professionalità, per conto della cosca di riferimento, del traffico di droga con basi logistiche nel rione Gesù, affermato dalle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori (...) e poi anche dal riconoscimento di un "fiore" provento dell'attività di spaccio, con ciò evidenziandosi la finalizzazione delle attività di spaccio al favorire le finalità dell'associazione di tipo mafioso. Né in questa sede possono trovare spazio, peraltro in relazione a censure generiche e non adeguatamente supportate con allegazioni al ricorso, riletture degli elementi accusatori o rivalutazioni del fatto come adeguatamente e logicamente ricostruito dal giudice del merito. 51 Con ricorso a firma dell'avv. Fabrizio Salviati per De IA ON (con atto che si aggiunge e replica quello precedente), SE RO, ZO GI, RU PA, CA AN e TE ZI, si contesta l'applicazione della aggravante ex art. 7 legge 203/1991, asseritamente ravvisata senza indicare, per ognuno, le modalità operative e le condotte integrative della stessa.
4.3.3. Quanto alla posizione di De IA ON si ripercorrono gli stessi argomenti già esposti nel ricorso di analogo tenore a firma dell'avv. Truncè, alla cui trattazione può dunque farsi rinvio.
4.3.4.Quanto a ND RO, si lamenta che l'aggravante viene fondata sulla appartenenza al sodalizio facente capo a ON IG e sulla partecipazione al narcotraffico, senza specificare le fonti probatorie sulle quali fondare la strumentalità, come già aveva mancato di fare il giudice di primo grado. L'assunto è generico e comunque infondato. Invero, la Corte territoriale al riguardo, oltre a richiamare le considerazioni già esposte in via generale a proposito della configurabilità dell'aggravante in esame sotto il profilo dell'agevolazione (facendo così esplicito riferimento alle più volte richiamate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia), ha integrato l'indicazione degli elementi di supporto soggettivo richiamando quanto posto in risalto dalla prima sentenza di annullamento della ZI, al foglio 120: "Per ND RO la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7, legge n, 203/1991 si evince dalla appartenenza dell'imputato al sodalizio facente capo a ON IG e dalla partecipazione al narcotraffico, che il clan ha svolto in termini capillari e monopolistici in tutto il territorio crotonese". Dunque, il motivo di impugnazione non prende in adeguata considerazione la risposta fornita dalla Corte territoriale ed è dunque generico. Né contiene alcuna censura rispetto al richiamato supporto probatorio derivante dai collaboratori di giustizia di cui si è detto in precedenza.
4.3.5. Analoghe considerazioni vengono fatte per ZO GI, in relazione al quale pure difetterebbe l'indicazione delle fonti di prova (si dice parlarsi di numerosi collaboratori di giustizia, senza specificare quali) a fondamento della pretesa strumentalità dello spaccio rispetto alla associazione mafiosa, anche considerando la sua qualità di tossicodipendente. Anche tale motivo è infondato. Invero, la Corte territoriale ancora una volta richiama le considerazioni già esposte in via generale quanto alla configurabilità dell'aggravante in esame, sotto il profilo dell'agevolazione. E, a proposito delle ulteriori integrazioni sollecitate dalla Suprema Corte, ha richiamato quanto già evidenziato dalla prima sentenza di annullamento, al foglio 122: "Per ZO GI la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 in relazione alle violazione alla disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dal fatto che i numerosi collaboratori di giustizia hanno dichiarato che una parte dei proventi 97 dell'attività di spaccio era destinata ad agevolare l'organizzazione mafiosa di appartenenza, alimentando la cassa comune con la quale il sodalizio provvedeva ai propri bisogni, all'accollo delle spese legali o di sostentamento delle famiglie degli associati quando questi erano in carcere". E, quanto al dato dei nominativi dei collaboratori, evidente è il richiamo a quelli considerati nella stessa sentenza di cassazione, peraltro pure autonomamente richiamati dalla Corte territoriale nella citata premessa (cfr., al riguardo, le dichiarazioni di AR NC del 17 dicembre 2007; di IA ON del 27 dicembre 2006 e di UR ER del 15.10.2002, n.d.r.).
4.3.6. Quanto alla posizione di RU QU, si lamenta che la conferma della sussistenza dell'aggravante è motivata in difformità dalle risultanze dibattimentali, sulla base di dichiarazioni di collaboratori (BA, AR ed IA) non convergenti, inverosimili e non riscontrate. Né il RU risulta collocato nella compagine dei PA. Il motivo è infondato. Giova premettere che dalla sentenza di primo grado emerge che il RU è soggetto professionalmente dedito ad attività di spaccio. Le chiamate in reità sono in parte dirette (AR effettua una chiamata in correità ed IA riferisce fatti appresi direttamente) ed anche indirette (quella del BA, che però è preciso nel riferire la fonte) e comunque sono giudicate sufficienti per riscontrarsi reciprocamente. Il RU, si muove nell'ambito del rione Gesù ed è legato al gruppo facente capo al MA ON e, nello 52 svolgimento dell'attività, che egli conduce con l'ausilio dei due generi (CA e TE), effettua il narcotraffico dapprima per conto della famiglia e successivamente in autonomia, ma sempre riconoscendo "il fiore" ad ON MA. Ciò viene già ritenuto sufficiente per ritenere integrata l'aggravante dell'art. 7 L. 203 de11991, in quanto non vi è dubbio, per tutto quanto si è più volte ripetuto, che l'attività di spaccio risultava concretamente realizzata al fine precipuo di incrementare la capacità operativa ed il controllo del territorio ad opera della cosca RE- ON, in specie attraverso la redistribuzione agli affiliati dei notevoli proventi che ne derivavano. Tanto premesso, devesi effettivamente rilevare che la Corte territoriale, oltre a richiamare le considerazioni già esposte in via generale circa la configurabilità dell'aggravante in parola, con riferimento al supporto istruttorio specifico ha fatto espresso riferimento alla pagina (foglio 123) della prima sentenza di annullamento. Tuttavia, anziché trascrivere il relativo esatto contenuto (e cioè: "per RU QU, la sussistenza della aggravante di cui all'alt. 7 legge n. 203/1991 in relazione alle violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dal fatto che l'imputato ha operato nell'ambito del rione Gesù, era legato al gruppo facente capo a MA ON e, nello svolgimento dell'attività, che egli conduceva, con l'ausilio dei due generi (CA AN e TE ZI), effettuava il narcotraffico per conto della famiglia e successivamente in autonomia, ma sempre riconoscendo il "fiore" ad ON MA che nel frattempo era finito in carcere, come emerge dagli elementi richiamati nel motivo di ricorso), ha riportato l'erroneo riferimento di cui il ricorrente si lamenta ("Per RU QU la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 in relazione alle violazioni della disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dal fatto che il predetto era inserito in una struttura che gestiva il traffico di stupefacenti in forma associata e sistematica al fine di agevolare la cosca dei PA, poiché parte degli illeciti guadagni confluivano nella cassa comune della consorteria mafiosa e venivano poi utilizzati per la gestione delle attività di tale sodalizio"). Così ricostruita la questione, evidente è la ricorrenza di un mero errore materiale di trascrizione all'interno della motivazione della sentenza impugnata, da intendere per emendato e corretto nel senso richiamato.
4.3.7. Quanto alla posizione di TE ZI, si lamenta che la sussistenza della aggravante viene motivata solo con la sua appartenenza e con il ruolo di rilievo rivestito nella cosca MA, senza ulteriori approfondimenti. Il motivo è infondato per le ragioni già esposte. Invero, la Corte territoriale, oltre alle considerazioni generali costantemente richiamate, ha aggiunto il riferimento al dato, oggettivamente pregnante e significativo al fine in parola, secondo il quale TE ZI è esponente di rilievo della famiglia MA. Aspetto chiaramente lumeggiato già dal primo giudice, secondo il quale il ricorrente in parola è esponente di primo piano di quella famiglia, alla quale é legato da rapporti parentali, avendo sposato la figlia di RU QU, elemento di vertice nel traffico degli stupefacenti sulla rotta Bologna-ON. Anch'egli staziona sempre, durante le ore diurne, nel quartiere denominato Fondo Gesù, accompagnandosi soltanto a pregiudicati del medesimo gruppo delinquenziale, tra cui anche MA ON, capo indiscusso dell'omonima famiglia, per il quale ha commesso gravi danneggiamenti, anche ai danni di appartenenti alle Forze dell'Ordine. La sua comprovata partecipazione a molti dei reati fine, consente di sintetizzare gli elementi a suo carico, come detto numerosi e concordanti e che dimostrano il suo ruolo, unitamente a CA AN, esecutore degli efferati ordini criminali di MA ON (cfr. pagg. 613 e segg.). Circostanze queste all'evidenza eloquenti rispetto alla affermazione della sussistenza dell'aggravante in questione, nella forma della finalità agevolativa, e del relativo elemento psicologico.
4.3.8. Quanto alla posizione di CA AN, si lamenta che la sussistenza della aggravante viene motivata con la appartenenza alla famiglia MA e con la capacità di incrementare lo spaccio in favore della cosca RE-ON, ma il ON IG non ne fa menzione. Il motivo è infondato. Anche a tale riguardo, la Corte territoriale richiama le considerazioni esposte in via generale sull'aggravante in esame e aggiunge, sotto il profilo delle risultanze probatorie di supporto, quanto segnalato dalla prima sentenza di annullamento della ZI, alla pagina 124 con specifico riferimento alla posizione dell'imputato: "Per CA AN (e 53 . RU QU) la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 in relazione alle violazioni della disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dal fatto che l'imputato è esponente di primo piano della famiglia MA e l'attività di spaccio è stata realizzata, avvalendosi delle condizioni dell'art. 416 bis cod.pen. e del contributo dell'associazione egemone nella zona di riferimento, nonché al fine di incrementare la capacità operativa e il controllo del territorio a opera della cosca RE-ON, attraverso la redistribuzione agli affiliati dei notevoli proventi che ne derivavano".
4.3.9. Con ricorso, a firma dell'avv. IE Pitari, per AT FO, si contesta il riconoscimento dell'aggravante ex art. 7 legge 203/1991 per avere la Corte territoriale, contraddittoriamente, da un lato escluso la ricorrenza della circostanza in parola sotto il profilo del metodo ma, ALaltra, affermato che la stessa sussiste nella forma della agevolazione, pur in assenza di risultanze ulteriori rispetto a quelle già segnalate dalla prima sentenza di annullamento della ZI. Il motivo è infondato. Invero, richiamato il dictum contenuto nel secondo annullamento, relativo alla necessità di precisare specifiche condotte e relative risultanze probatorie da porre a base della affermazione di sussistenza della aggravante, in relazione al AT la sentenza impugnata giunge a conclusioni affermative sulla base sia del richiamo delle considerazioni già esposte in via generale, sia con il riferimento a quanto evidenziato dalla prima sentenza di annullamento della ZI, al foglio 120: "Per AT FO la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 in relazione alle violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dal fatto che i collaboratori di giustizia ON IG, BA CO e AR IG ( ... ) hanno indicato l'imputato come organico al sodalizio criminale dei PA, impiegato a tempo pieno nelle attività illecite della cosca e, segnatamente, nel settore delle estorsioni e del traffico di droga;
ciò è confermato dalle intercettazioni (...)". Argomenti rispetto ai quali nulla di contrastante, nello specifico, viene dedotto, con la conseguenza che il motivo risulta anche aspecifico.
4.3.10. Con ricorso, a firma dell'avv. OL Carnuccio, per RE ER, si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante ex art. 7 legge 203/1991 senza che la Corte territoriale abbia rispettato il doveroso controllo delle fonti probatorie. Le stesse ragioni che hanno portato ad escludere l'aggravante sotto il profilo del metodo, dovevano condurre alla esclusione della stessa anche sotto il profilo della agevolazione;
in particolare, quanto alle dichiarazioni di ON IG (indicato come capo della cosca dei crotonesi), non si coglie che dalle stesse non emerge alcuna affermazione di prevaricazione di un gruppo di spaccio sull'altro o della sottoposizione dell'associazione dedita al narcotraffico rispetto a quella mafiosa;
quanto alla dichiarazioni dell'IA, dalle stesse emerge la presenza di plurime organizzazioni dedite allo spaccio;
anche il riferimento al "fiore" non ha adeguato supporto organizzativo, restando isolata l'affermazione al riguardo fatta dal CO. Comunque è carente la motivazione sulle risultanze relative alle singole posizioni. Difetta inoltre la dimostrazione del requisito soggettivo dell'aggravante in parola, e cioè del dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa, sicchè il fatto posto a base della integrazione dell'aggravante deve essere, specialmente per i soggetti che non fanno parte dell'associazione mafiosa, oggettivamente idoneo a realizzare tale ulteriore profilo offensivo nonché direttamente voluto ALagente come aggravatore del reato base che commette, non essendo sufficiente la semplice consapevolezza che da quest'ultima condotta possa anche derivare un qualche vantaggio per il gruppo mafioso. Per il RE, sebbene condannato con il ruolo di capo e promotore sia del gruppo mafioso che di quello dedito al narcotraffico, difetta la dimostrazione della finalizzazione delle proprie condotte rispetto allo scopo citato. Né la Corte territoriale poteva rimettere in discussione la questione della carenza probatoria relativa al collegamento tra le due strutture. Il motivo è infondato. Anche per il ricorrente in parola debbono richiamarsi le considerazioni sopra esposte. La Corte territoriale, dopo aver richiamato il quadro complessivo tratto dalle dichiarazioni dei collaboratori, ha aggiunto, quanto a RE ER, il riferimento a quanto già evidenziato nella prima sentenza di annullamento di questa Corte (quella del 2012), secondo la quale "la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 in relazione ai reati in tema di sostanze stupefacenti si evince dal ruolo di vertice ricoperto ALimputato in seno all'omonima cosca mafiosa, come risulta dagli elementi richiamati nel ricorso [del PM, n.d.e.]". 54 Né possono condividersi gli argomenti spesi in relazione alla questione dell'elemento soggettivo, essendosi ampiamente chiarito, in punto di fatto, che il ruolo apicale del RE nei sodalizi in esame rende evidente la piena consapevolezza in capo allo stesso di quanto compiuto dal gruppo dedito al narcotraffico e della destinazione degli utili da questo derivanti (anche) a favore della cosca mafiosa. E comunque, per quanto esposto in precedenza, egli certamente (per effetto ei ruoli ricoperti) verserebbe in condizione tale da consentire l'attribuzione dell'aggravante anche ex art. 59 comma 2 cod.pen.. 4.3.11. Con ricorso, a firma dell'avv. OL Carnuccio, per AC CO, si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante ex art. 7 legge 203/1991, avendo la Corte territoriale omesso il doveroso controllo delle fonti probatorie. Le stesse ragioni che hanno portato ad escludere l'aggravante sotto il profilo del metodo, dovevano condurre alla esclusione della stessa anche sotto il profilo della agevolazione;
in particolare, quanto alle dichiarazioni di ON IG (indicato come capo della cosca dei crotonesi), non si coglie che dalle stesse non emerge alcuna affermazione di prevaricazione di un gruppo di spaccio sull'altro o della sottoposizione dell'associazione dedita al narcotraffico rispetto a quella mafiosa;
quanto alla dichiarazioni dell'IA, dalle stesse emerge la presenza di plurime organizzazioni dedite allo spaccio;
anche il riferimento al "fiore" non ha adeguato supporto, restando isolata l'affermazione al riguardo fatta dal CO e comunque non è stato versato in favore del AC. In ogni caso è carente la motivazione sulle risultanze relative alle singole posizioni. Difetta inoltre la dimostrazione del requisito soggettivo dell'aggravante in parola, e cioè del dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa, sicchè il fatto posto a base della integrazione dell'aggravante deve essere, specialmente per i soggetti che non fanno parte dell'associazione mafiosa, oggettivamente idoneo a realizzare tale ulteriore profilo offensivo nonché direttamente voluto ALagente come aggravatore del reato base che commette, non essendo sufficiente la semplice consapevolezza che da quest'ultima condotta possa anche derivare un qualche vantaggio per il gruppo mafioso. Per il AC, in particolare, dovrebbero venire in rilievo esclusivamente le risultanze afferenti la cosca dei PA e non quelle relative ai crotonesi, mentre le risultanze probatorie valorizzate dalla Corte territoriale attengono quasi esclusivamente a questi ultimi;
anche in relazione all'attività di spaccio, plurimi sono i gruppi e questi ultimi sono slegati dalle CO territoriali. La sentenza impugnata travisa le risultanze al riguardo e non indica ove tragga la dimostrazione della finalizzazione delle condotte dell'imputato in direzione agevolativa della cosca mafiosa. Né la Corte territoriale poteva rimettere in discussione la questione della carenza probatoria relativa al collegamento tra le due strutture. Il motivo è infondato. Anche per il ricorrente in parola debbono richiamarsi le considerazioni sopra esposte. La Corte territoriale, alla luce del quadro complessivo tratto dalle dichiarazioni dei collaboratori, ha poi aggiunto, quanto al AC CO, quanto posto in risalto dalla prima sentenza di annullamento della ZI, al foglio 121: "Per AC CO l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 si desume dal fatto che egli era soggetto organico alla cosca dei "PA", fedelissimo di US AL, membro del gruppo di fuoco della cosca, autore di danneggiamenti ed atti intimidatori con fini estorsivi e incaricato alla riscossione di illeciti proventi, nonché dedito al narcotraffico, uno dei canali di finanziamento dell'associazione, in quanto gli illeciti introiti vanno ad alimentare la cassa comune...". Anche per tale imputato, dunque, non possono condividersi gli argomenti spesi in relazione alla questione dell'elemento soggettivo, essendosi ampiamente chiarito, in punto di fatto, che il rilevante ruolo ricoperto nei sodalizi in esame rende evidente la piena consapevolezza in capo allo stesso di quanto compiuto dal gruppo dedito al narcotraffico e della destinazione degli utili da questo derivanti (anche) a favore della cosca mafiosa. E comunque, per quanto esposto in precedenza, egli evidentemente (per effetto del profondo radicamento nelle vicende associative) verserebbe in condizione tale da consentire l'attribuzione dell'aggravante anche ex art. 59 comma 2 cod.pen.. 4.3.12. Con ricorso, a firma dell'avv. US Napoli, per LI NC, si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 627 cod.proc.pen. e 7 legge 203/1991, per avere la Corte territoriale ravvisato l'applicabilità della aggravante in parola senza procedere agli effettivi approfondimenti istruttori richiesti ALultima pronuncia di annullamento, 55 richiamando solamente gli aspetti già segnalati nella prima sentenza della Corte di cassazione. Inoltre, l'aggravante nel caso di specie è connotata da vuoto probatorio, basandosi semplicemente sulla partecipazione dell'imputato all'attività di spaccio degli stupefacenti, senza accertare ed evidenziare i tratti esteriori del comportamento criminoso che connotano l'ascrizione della aggravante mafiosa;
né adeguata motivazione può ravvisarsi nel richiamo agli elementi evidenziati dal primo giudice, mancando l'accertamento della oggettiva funzionalità delle condotte del LI rispetto alla agevolazione del sodalizio mafioso. Il motivo è infondato. Vanno anche in questo caso richiamate le considerazioni sopra svolte in via generale, quanto alla configurabilità dell'aggravante in esame, sotto il profilo dell'agevolazione. Con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, la sentenza impugnata richiama ancora le non smentite risultanze istruttorie evidenziate con la più volte citata sentenza di questa Corte del 2012, al cui foglio 118 si legge: "Per IT NC, la sussistenza- dell'aggravante -si desume dal fatto [che] sarebbe stato incaricato ALattività di spaccio nel territorio crotonese per conto della "famiglia" MA, capeggiata da MA ON, al quale veniva riconosciuto il "fiore", per l'attività di spaccio;
l'attività di spaccio era destinata ad agevolare l'organizzazione mafiosa dei MA, operante nel rione Gesù, confederata con quella dei RE- ON". Per giunta, ad avviso del Collegio, detti elementi necessariamente si saldano con le ulteriori risultanze del primo grado, pure richiamate e ribadite nella sentenza impugnata, dalle quali emerge comunque che il LI fa parte del gruppo del Rione Gesù, capeggiato da MA ON, al quale sono stati ricondotti MA NC, MA US, ER IE, AN GA, RU QU con i generi CA AN e TE ZI, persone che, operando in forma associata ed organizzata nel traffico di sostanze stupefacenti nell'ambito di struttura che dal punto di vista soggettivo replica, almeno in parte (e cioè per coloro che sono stati condannati anche per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen.), l'appartenenza all'associazione mafiosa, hanno evidentemente avuto piena consapevolezza (o comunque colpevole ignoranza ex art. 59 comma 2 cod.pen.) della finalizzazione dei proventi dell'attività di spaccio anche alla cosca mafiosa egemone sul territorio che "permetteva" lo svolgimento della lucrosa attività in questione nel territorio controllato.
4.3.13. Con ricorso, a firma dell'avv. NC RE, per AN GA, si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 627 cod. proc.pen. e 7 legge 203/1991, per avere la Corte territoriale ravvisato l'applicabilità della aggravante in parola senza procedere agli effettivi approfondimenti istruttori richiesti ALultima pronuncia di annullamento, richiamando solamente gli aspetti già segnalati nella prima sentenza della Corte di cassazione. Inoltre, l'aggravante nel caso di specie è connotata da vuoto probatorio, basandosi semplicemente sulla partecipazione dell'imputato all'attività di spaccio degli stupefacenti, senza accertare ed evidenziare i tratti esteriori del comportamento criminoso che connotano l'ascrizione della aggravante mafiosa, da esigere con maggior rigore rispetto ai soggetti per i quali è stata esclusa, come è stato per il AN, la partecipazione alla associazione mafiosa. Il motivo è infondato. Devono al riguardo richiamarsi le considerazioni esposte a proposito della posizione del LI aggiungendo che, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, la sentenza impugnata richiama ancora le non smentite risultanze istruttorie evidenziate da questa Corte nel 2012 al foglio 123: "Per AN GA la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 in relazione alle violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti si evince dal fatto che l'imputato era dedito all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti per conto della famiglia MA, che ha cointeressenze anche nel traffico di droga e che controlla la zona del quartiere Fondo Gesù; l'attività di spaccio sarebbe stata gestita con modalità mafiose dal momento che tutti i collaboratori di giustizia riferiscono del c.d. "Fiore", che era necessario versare ai vertici dell'associazione "RE-IG-ON" i quali non intervenivano direttamente ma tuttavia traevano per sè per l'organizzazione i proventi del lucroso traffico". Anche per il AN vanno richiamate le considerazioni, comuni al LI, relative alla sussistenza dell'elemento soggettivo, ben evincibile dagli stretti legami emersi con la cosca di riferimento quale uomo di fiducia di MA EN (cfr. pag. 516 della sentenza di primo grado) e pusher molto attivo nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti anche per conto di MA 56 US;
il fatto di essere stato colto stazionare abitualmente nel quartiere denominato Fondo Gesù, sempre in compagnia di pregiudicati gravitanti nel mondo dello spaccio e legati alla citata famiglia, rende evidente la piena consapevolezza (o quanto meno la colpevole ignoranza) del fatto che il narcotraffico fosse finalizzato (anche) a favorire la cosca in questione.
4.3.14. Ricorso nell'interesse di IA CO. La difesa si duole del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991: nella sostanza, secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe de relato limitandosi a richiamare il contenuto della prima sentenza di annullamento della Corte di ZI n. 302/2010 nel punto in cui, illustrato il ricorso proposto dal Procuratore Generale, si sarebbe limitata ad elencare gli elementi di prova come esposti dalla Pubblica accusa senza procedere ad un autonomo apprezzamento degli stessi. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni. In linea di diritto la motivazione per relationem (secondo la costante giurisprudenza di questa Corte) è legittima quando ricorrano le seguenti condizioni: 1) il provvedimento faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) il provvedimento fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto ALinteressato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione [ex multis: Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014 - dep. 22/12/2014, Mairajane, Rv. 26183901 che conferma Cass. SU n. 17 del 21.6.2000, Primavera, in Ced Cass. rv. 216664]. La motivazione adottata dalla Corte territoriale è congrua rispetto al fine giustificativo del riconoscimento della circostanza aggravante;
infatti vengono elencati gli specifici elementi di prova presenti in atti (intercettazioni telefoniche puntualmente indicate, dichiarazioni del CO AN, rapporto intercorrente tra l'IA e il reggente della Cosca mafiosa dei CI, le percentuali di ripartizione degli utili diretti o indiretti che pervenivano alla cosca mafiosa nonché il loro impiego specifico nell'interesse dell'organizzazione medesima) che la difesa mostra di svilire in un'atomizzante rivalutazione di merito degli elementi indiziari, che sono, per contro correttamente letti nella loro globalità dalla Corte territoriale, tra l'altro in una visione di coerenza sul piano probatorio fattuale con l'affermazione di responsabilità per la violazione del capo 1A. La motivazione rende conto del fatto che la Corte territoriale ha preso cognizione sostanziale del provvedimento di riferimento (sentenza del Tribunale e prima sentenza della Corte d'assise d'Appello), riscontrando l'esistenza di quegli elementi di fatto che, indicati dalla Corte di ZI, non erano stati presi in considerazione nella precedente decisione annullata della Corte territoriale. Non vi è prova che l'atto di riferimento (sentenza 302/2010 della Corte di ZI) non fosse conosciuta dalla parte ricorrente. Sotto il profilo della legittimità della tecnica della motivazione nessuna censura può quindi essere mossa in diritto. Sotto il profilo del vizio di motivazione neppure alcuna censura può essere mossa alla decisione impugnata. Va infatti rilevato che le argomentazioni della difesa attengono ad aspetti di merito valutativo sorrette da considerazioni che sono estranee al tessuto argomentativo della decisione impugnata (si veda per esempio il riferimento alla cosca di UT e di CI che, in tesi della difesa, non sarebbero state coinvolte nel traffico di sostanze stupefacenti ed estranee al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.). 57 Con riferimento alla prova concreta degli interessi della cosca dei CI al traffico degli stupefacenti la sentenza qui impugnata deve ritenersi integrata da quella di primo grado e la prova può ritenersi legittimamente raggiunta attraverso le plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia fra loro convergenti nella descrizione del factum principis, non avendo rilevanza la generica doglianza della difesa circa la mancanza di una convergenza delle narrazioni sul piano della cronologia degli avvenimenti. Gli elementi di prova specifici indicati dalla Corte territoriale [v. pag. 117 della sentenza impugnata] utili a dimostrare la esistenza degli estremi dell'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991, al di là di ogni automatismo (non va dimenticato che l'imputato è stato condannato per il delitto associativo di cui al capo 1A) si saldano con quanto indicato dal giudice di primo grado [pp. 805 e ss.] ove sono puntualmente riportati gli stralci delle dichiarazioni del ON IG riguardanti l'IA CO, suffragate, fra l'altro dalle dichiarazioni del AR NC, CO AN AL e dalle numerose intercettazioni telefoniche che riguardano il ricorrente anche in riferimento al traffico degli stupefacenti. Con riferimento alla censura in diritto in ordine alla mancanza della prova del dolo della circostanza aggravante, da un lato si richiamano le considerazioni già rese nella parte generale della motivazione di questa decisione e ALaltro va sottolineato che proprio la dinamica del rapporto intercorso tra l'imputato e il reggente della cosca mafiosa di riferimento dei PA accompagnato dal versamento del "fiore" alla suddetta cosca, costituiscono prova diretta della piena consapevolezza dell'imputato dell'aiuto economico concreto fornito all'organizzazione mafiosa. Il ricorso va pertanto rigettato.
4.3.15. Ricorso nell'interesse di AR OC. La difesa si duole della motivazione della decisione sul punto (pag. 114 della decisione impugnata) sostenendo che la stessa sarebbe del tutto carente. La doglianza non può essere accolta. La Corte territoriale, ancorché attraverso il richiamo (legittimamente per le ragioni retro indicate) della sentenza n. 302/2010 con la quale la Corte d ZI (sezione seconda) aveva evidenziato l'omessa valutazione di taluni aspetti di fatto riguardanti la condotta delittuosa del ricorrente, ha comunque indicato lo specifico elemento di fatto in forza del quale ha ritenuto esistente la prova della circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991. In particolare, con motivazione adeguata la Corte territoriale ha rinvenuto prova della aggravante nelle modalità di gestione delle piantagioni di marijuana e di vendita dello stupefacente svolto ALimputato in piena consonanza con l'attività criminale della cosca dei PA. Trattasi della valorizzazione a livello di giudizio, di una specifica circostanza di fatto ritenuta provata nell'ambito del procedimento penale e che dà conto della circostanza aggravante legando l'attività specifica di coltivazione e gestione della piantagione di droga con quella della cosca mafiosa che esce così rafforzata proprio da quella attività di gestione e vendita organizzata ALimputato. La difesa formula pertanto una censura generica in ordine alla motivazione, quando avrebbe dovuto confrontarsi con il contenuto argomentativo giustificativo della decisione che si salda in perfetta coerenza con il contenuto di quella di primo grado ove sono puntualmente elencate tutte le fonti di prova che attingono l'imputato [pp. 855 e ss. e 863 in particolare della sentenza del tribunale]. Le due decisioni possono essere lette congiuntamente, siccome fra loro coerenti nella valutazione del materiale probatorio costituito dalle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia e da intercettazioni telefoniche e ambientali puntualmente elencate e non specificatamente contestate dalla difesa. La comprovata partecipazione del AR all'associazione mafiosa e la sua attività di gestione delle piantagioni di marijuana, in uno con la rimessa del ricavato delle vendite all'associazione, sono precise circostanze di fatto dimostrative dell'attività di agevolazione della cosca mafiosa, 58 trattandosi di atti che provano la cosciente volontà dell'imputato di favorire proprio il programma criminoso dell'organizzazione. Il ricorso va pertanto rigettato.
4.3.16. Ricorso nell'interesse di SS NT. La difesa anche in questo caso si duole della motivazione del provvedimento impugnato e della valorizzazione della valutazione (già illustrata nella sentenza 302/2010 della Corte di ZI) della doppia funzione del SS di capo della cosca dei CI e di promotore dell'organizzazione dedita allo spaccio degli stupefacenti i cui proventi rifluivano nell'ambito della associazione mafiosa stessa. La Corte territoriale ha valorizzato uno specifico elemento di fatto che, segnalato nella sentenza 302/2010 della Corte di ZI, come aspetto erroneamente non considerato nel precedente giudizio di gravame di merito, trova il suo riscontro probatorio nel contenuto della decisione di primo grado (pp. 678 e ss.), sicchè ben può affermarsi che la Corte territoriale ha preso in considerazione e valorizzato ai fini della ritenuta sussistenza della prova dell'aggravante, circostanze di fatto già note e in atti. Circa la posizione di vertice del SS all'interno della organizzazione dei CI la stessa difesa non formula censure, dovendosi sottolineare l'esistenza di una pluralità di fonti di prova in tal senso. Parimenti appare provata il compimento di attività criminale nello interesse dei CI per il traffico degli stupefacenti [v. pagg. 112 e ss. della sentenza di primo grado] ed in particolare l'interesse concreto del RU proprio in tale tipo di attività. Di qui discende che l'elemento di prova della circostanza aggravante (agevolazione dell'attività di una cosca di stampo mafioso) di tipo oggettivo poggia su un elemento di fatto inequivoco e considerato in modo non illogico o irragionevole. Infatti colui che è a capo di una cosca mafiosa, essendone il referente, e che nel contempo agisce per incrementare l'attività di una organizzazione collaterale dedita al traffico degli stupefacenti i cui proventi rifluiscono nella organizzazione mafiosa da lui diretta, non può che essere consapevolmente responsabile, nel commettere il delitto di cui all'art. 74 dpr 309/1990, dell'agevolazione e del rafforzamento della propria organizzazione criminosa mafiosa nei termini previsti ALart. 7 I. 203/1991. Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
4.3.17. Ricorso nell'interesse di ER CO. La difesa si duole del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991, affermando che la motivazione sarebbe frutto di un acritico "copia-incolla" del contenuto di pag. 117 della sentenza n. 302/2010 della Corte di ZI . La censura è infondata. Come precedentemente affermato (v. motivazione della posizione dell'IA CO cui si fa rinvio), la tecnica della motivazione per relationem è legittima nel momento in cui sono riscontrate (o riscontrabili) le condizioni stabilite dalla giurisprudenza di legittimità: 1) il provvedimento faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) il provvedimento fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto ALinteressato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo 59 dell'organo della valutazione o dell'impugnazione [ex multis: Sez. 6, n.
5.3420 del 04/11/2014 dep. 22/12/2014, Mairajane, Rv. 26183901 che conferma Cass. SU n. 17 del 21.6.2000, Primavera, in Ced Cass. rv. 216664]. Nella specie tutte le suddette condizioni appaiono rispettate, sicché sotto tale profilo la decisione supera, in diritto, le critiche mosse dalla difesa. Passando all'aspetto dell'adeguatezza della motivazione va osservato che la Corte territoriale ha ritenuto probante della circostanza di cui all'art. 7 l. 203/1991 il fatto che l'imputato, proprio nello svolgimento del traffico di stupefacenti abbia agito perseguendo il rafforzamento della cosca dei CI e del IN NC posto che la suddetta cosca mafiosa traeva utili dal medesimo traffico degli stupefacenti. Trattasi di sillogismo che non è manifestamente illogico come adombra la difesa: i tre elementi di fatto (l'imputato traffica in stupefacenti, l'imputato è collegato all'organizzazione dei CI ancorchè non ne sia un componente organico, la cosca mafiosa è interessata e fruisce dei proventi derivanti dal traffico degli stupefacenti) sono suffragati da specifici elementi di prova che sono stati puntualmente indicati nella sentenza di primo grado e non sono stati adeguatamente confutati dalla difesa. La sentenza di primo grado (v. pp. 938 e ss.) da leggersi congiuntamente con quella qui impugnata, dà specifico conto del fatto che l'imputato è da ritenersi organico alla cosca dei CI (gruppo EG) per conto della quale (e nel cui precipuo interesse) gestisce anche un fiorente traffico di stupefacenti. La sentenza indica gli specifici elementi di prova (dichiarazioni di IN NC e di BE CO, nonché le intercettazioni delle conversazioni ambientali) che dimostrano come l'attività di traffico di sostanze stupefacenti (integrante la violazione dell'art. 74 dpr 309/1990) in cui l'imputato è coinvolto sia rafforzativa della cosca mafiosa di riferimento. Pertanto la motivazione con la quale viene riconosciuta l'esistenza dell'aggravante oggettiva di cui all'art. 7 1. 203/1991 è adeguata e supera le censure mosse.
4.3.18. Ricorso nell'interesse di TA ON. Analoga motivazione a quella precedente deve essere resa in relazione alle censure mosse dalla difesa del FO ON che si duole del riconoscimento della aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991. La difesa (comune a quella degli imputati EN CO) in primis si duole, sul piano tecnico della motivazione, redatta per relationem con il testo della decisione 302/2010 della sezione seconda della Corte di ZI, con la quale la Corte territoriale ha respinto i motivi di appello, senza prendere in considerazione (in tesi della difesa) proprio gli argomenti posti a sostegno di quei motivi. Anche in questo caso valgono le considerazioni che sono state fatte nell'esaminare la posizione dell'IA CO alla cui motivazione, per brevità, sul punto si fa rinvio. Ritenute pertanto superate sul piano del diritto le critiche mosse in ordine alla tipologia della motivazione adottata dalla Corte territoriale, si devono considerate superate anche le argomentazioni di merito che trovano ampia ed adeguata risposta dalla lettura congiunta del contenuto di questa decisione con quella di primo grado. Con la sentenza di primo grado [pag. 823] il Tribunale ha motivatamente affermato che il ruolo dell'imputato era quello di procedere alla coltivazione delle sostanze stupefacenti seguendo le indicazioni e le direttive impartite dal coimputato AT. Dalla sentenza di primo grado si evince come debba ritenersi provato che la cosca dei CI, facente capo al defunto CA GN, fosse interessata alla coltivazione e allo smercio delle sostanze stupefacenti, la cui coltivazione veniva seguita dai sodali del gruppo. A tal proposito la sentenza di primo grado puntualmente riferisce delle numerose intercettazioni telefoniche e ambientali in base alle quali è possibile delineare il ruolo dello imputato nell'ambito 60 della organizzazione criminale e il suo stretto legame con il AT;
sulla base anche delle dichiarazioni rese dal ON IG sono stati rinvenute le prove che giustificano l'affermazione che il FO ON fosse partecipe dell'associazione criminale mafiosa e nel contempo coinvolto nella gestione della piantagione di marijuana i cui profitti rifluivano alla medesima organizzazione mafiosa. Di qui deriva la non illogicità e non irragionevolezza nel ritenere esistente la prova dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991. La decisione impugnata pertanto letta in uno con la motivazione della decisione di primo grado da considerarsi parte integrante della prima e non specificatamente confutata dalla difesa, supera le generiche critiche mosse con il ricorso che va rigettato.
4.3.19. Ricorso nell'interesse di GN ER. Mutatis mutandis analoghe considerazioni valgono anche per l'imputato GN, oggetto di disamina nella sentenza impugnata a pag. 138 ove è richiamato, per relationem, il contenuto della decisione n. 302/2010 della Corte di ZI (pag. 121). In ordine alla legittimità della tecnica motivazionale si è già fatto detto esaminando la posizione dell'imputato IA, cui si fa per brevità rinvio. Passando agli argomenti più strettamente attinenti alla posizione dell'imputato, anche in questo caso premesso che la motivazione della sentenza qui impugnata deve essere letta congiuntamente a quella del Tribunale che (v. pag. 877) puntualmente descrive il ruolo dell'imputato (figlio del capo cosca MI e fratello di CA EG, elemento di spicco della cosca mafiosa) nell'ambito della organizzazione dei CI ed altrettanto puntualmente elenca le prove che depongono in tal senso. La difesa non ha formulato alcuna specifica e valida censura in ordine alla valutazione del materiale probatorio e alla logicità della motivazione con la quale si assume che il EG era soggetto organico all'organizzazione criminale dei CI, svolgendo per essa le attività di coltivazione e smercio di sostanze stupefacenti nel pieno interesse della cosca mafiosa, così, sul piano giuridico, integrando gli estremi dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 nella forma della agevolazione. La motivazione della sentenza impugnata, da leggersi unitamente a quella di primo grado appare adeguata, sì che il ricorso deve essere rigettato 5. La questione delle attenuanti generiche. I ricorrenti IL AN, IL GA, SC IG, MA US e RT ON, con i motivi di ricorso sopra riassunti, lamentano la violazione di legge e il vizio della motivazione relativamente alle statuizioni con cui sono state rigettate le istanze volte all'ottenimento delle circostanze attenuanti generiche.
5.1. In particolare, con ricorso congiunto a firma dell'avv. Romualdo Truncè, IL GA e MA US lamentano l'omessa pronuncia sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche;
è vero che IL GA e MA US hanno rinunciato ai motivi di appello relativi alla penale responsabilità, ma non anche a quello sul trattamento sanzionatorio, nel quale rientra la richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Anche per il SC IG viene posto lo stesso problema di omessa pronuncia sul tema. I motivi sono inammissibili per una pluralità di ragioni. In primo luogo deve rilevarsi che, secondo condivisa giurisprudenza (si vedano, tra le tante, Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, Rv. 271750; Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, Rv. 252861), la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (nella specie, delle circostanze attenuanti generiche). Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata emerge che vi è stata rinuncia ai motivi di appello (anche) da parte di IL GA, SC IG e MA US, relativamente 61 alla penale responsabilità e non anche rispetto al trattamento sanzionatorio. Di conseguenza, relativi ricorsi, che non indicano l'esatto tenore della rinuncia, debbono in principalità ritenersi aspecifici poiché non illustrano adeguatamente il profilo della perdurante devoluzione del tema. Comunque, i motivi in parola proposti da questi ultimi ricorrenti neppure riportano il contenuto del motivo di appello asseritamente pretermesso (al fine di poterne apprezzare l'ammissibilità), né indicano le ragioni sulle quali il riconoscimento si sarebbe dovuto fondare;
così integrando un ulteriore aspetto di aspecificità. Per giunta, deve ulteriormente rilevarsi: quanto a IL GA, che la sentenza di appello impugnata dichiara il motivo sulle generiche assorbito dalla assoluzione sul capo 79 BP. Il ricorso in esame tace sul punto, non lo contrasta espressamente e specificamente, così integrando un ulteriore aspetto di genericità. quanto a SC IG, deve rilevarsi che la sentenza di appello ora impugnata tace del tutto in relazione al tema delle generiche, come pure nella sentenza di annullamento di questa Corte che l'ha preceduta (quella della Sez. Sesta, n. 1783/2015 del 29.10.2014) non si fa menzione della perdurante devoluzione del tema delle generiche. Del resto, in primo grado le attenuanti generiche erano state negate con congrua motivazione ("alla luce della condotta particolarmente grave, del ruolo di promotore assunto e della perdurante durata del reato, oltre che dei numerosi precedenti da cui è gravato"). Dunque, in assenza di deduzioni difensive idonee a contrastare il dato della interruzione della catena devolutiva, il motivo deve ritenersi inammissibile (oltre che per la preclusione da giudicato interno e comunque per manifesta infondatezza) anche per genericità. - quanto a MA US, la sentenza di appello ora impugnata esclude la concessione delle circostanze attenuanti generiche offrendo adeguata motivazione (con la quale afferma l'integrale assorbimento del motivo attesa l'affermata sussistenza dell'aggravante ex art. 7 legge 203/1991, l'unica in grado di mutare il quadro di responsabilità riferibile all'imputato, senza peraltro omettere di segnalare il negativo profilo del MA, atteso il ruolo centrale e di riferimento -suo e della sua famiglia- nel quartiere Fondo Gesù nel traffico di sostanze stupefacenti). Motivazione che, già di per sé effettiva e non illogica, si salda perfettamente con quella del primo giudice (che negava le attenuanti generiche "alla luce della condotta particolarmente grave, del ruolo di promotore assunto e della perdurante durata del reato, oltre che del recente e specifico precedente da cui è gravato"), sottraendo così la questione ad ogni ulteriore possibilità di sindacato da parte di questa Corte.
5.2. Quanto a LA AN, la difesa sostiene che la motivazione sarebbe illegittima per la violazione degli artt. 62 bis, 81 cpv., 133 cod. pen. o comunque viziata ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., quantomeno sotto il profilo del vizio di carenza. Dalla lettura della decisione impugnata si evince che la Corte d'Assise d'Appello [pag. 129] ha eliminato l'aumento di pena per la continuazione con il reato di cui al capo 79 PQ (violazione dell'art. 73 dpr 309/1990 dal quale l'imputato è stato assolto) confermando la pena base per la violazione dell'art. 74 in anni undici di reclusione, aumentandola ad anni tredici per la continuazione con i reati giudicati con la sentenza 10.10.2010 della Corte d'Appello di Catanzaro, ed infine riducendola ad anni otto e mesi otto di reclusione per effetto dell'applicazione della diminuente per il rito processuale prescelto. La Corte di Assise d'Appello ha escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche attraverso il richiamo (sul punto) al contenuto della precedente decisione Corte d'Assise di Appello (del 2013). Dalla lettura del dispositivo della sentenza di appello del 2013, si evince che il IL AN in quella sede era stato condannato alla pena di anni dieci, mesi otto di reclusione siccome ritenuto responsabile (in riforma della decisione del tribunale a seguito di impugnazione del Pubblico Ministero) anche della violazione dell'art. 73 dpr 309/1990, escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche [v. pag. 320 della sentenza], dovendosi tenere conto, secondo i giudicanti, della protrazione della condotta criminosa dell'imputato per un lungo arco di tempo [v. pag. 207 della sentenza Corte d'Assise di Appello del 2013] accompagnata dalla 62 consumazione di fatti specifici di spaccio [ex art. 73 dpr 309/1990] da ritenersi in continuazione con la violazione dell'art. 74 dpr 309/1990 (ritenuto il più grave) ed in ulteriore continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 10.10.2010. L'attuale decisione della Corte di Assise di Appello, in questa sede impugnata dalla difesa, ha nuovamente modificato il giudizio sull'imputato, facendo ritorno alle determinazioni con le quali era stata definita la posizione del ricorrente all'esito del giudizio di primo grado, così risultando definitivamente rigettato l'atto di impugnazione con il quale il pubblico ministero aveva richiesto la condanna anche per la violazione dell'art. 73 dpr 309/1990. Nella decisione di primo grado [Pag. 645], il Tribunale ha affermato che il LA AN non aveva una posizione di rilievo all'interno dell'associazione di cui all'art. 74 dpr 309/1990 siccome sovrastato dalla ben più pregnante posizione del padre IL GA, ma nel determinare il trattamento sanzionatorio ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali;
in tal modo il Tribunale è pervenuto ad una pena finale di anni sette e mesi quattro di reclusione, siccome risultante dalla diminuzione della pena base fissata per la sola violazione dell'art. 74 dpr 309/1990 in anni undici di reclusione. Così ricostruita la posizione processuale dell'imputato in riferimento al suo trattamento sanzionatorio, vanno svolte le seguenti considerazioni: a) il Tribunale ha determinato la sanzione base per la violazione dell'art. 74 dpr 309/1990 in anni undici di reclusione escludendo il riconoscimento delle attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali dell'imputato, facendo quindi riferimento al parametro previsto ALart. 133 comma 2 n. 2 cod. pen.; b) la Corte d'Appello, con la sentenza qui impugnata, con valutazione autonoma, non carente, ha riconfermato la pena base per il reato di cui al capo 79 in anni undici di reclusione e ha, a sua volta, escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base della ritenuta gravità della condotta desumibile dalla sua protrazione nel tempo, in ciò facendo richiamo al diverso parametro previsto ALart. 133 comma 1 n. 1 e 3 cod. pen. . La motivazione della sentenza sul punto è adeguata, corretta in diritto e non è sindacabile nel merito, avendo la Corte territoriale indicato in modo specifico e puntuale le ragioni poste a base della propria decisione che non appare neppure manifestamente illogica, con la conseguenza che il motivo, per questa parte, va ritenuto inammissibile. Per tale ragione anche il motivo di LA AN deve essere dichiarato inammissibile.
5.3. Quanto a MA ON la difesa lamenta l'assenza di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. Dalla lettura della decisione impugnata si evince che l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 74 dpr 309/1990, esclusa (dalla sentenza impugnata) ogni ipotesi di violazione dell'art. 73 stessa legge. Per l'effetto la Corte territoriale ha condannato il RT ON alla pena di anni sei mesi otto di reclusione, così confermando la decisione con la quale il Tribunale non aveva riconosciuto le attenuanti generiche alla luce delle ritenute gravità della condotta, del ruolo rivestito nella vicenda e della persistenza della condotta illecita nel tempo, e dei precedenti giudiziari dell'imputato. La difesa ha invocato il riconoscimento delle attenuanti generiche senza peraltro indicare specifiche valide ragioni per le quali dovessero essere accordate, di talché le censure sono generiche perché non tengono conto che la motivazione della sentenza di appello deve ritenersi integrata da quella di primo grado cui viene fatto specifico rinvio (v. pag. 131 della sentenza di appello). Il motivato richiamo svolto dalla Corte d'Appello alla decisione di primo grado non consente di ritenere che la motivazione in punto attenuanti generiche, in assenza di specifiche e motivate critiche che superino i limiti previsti ALart. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., possa ritenersi carente. Si tratta anche in questo caso di una motivazione per relationem, 63 apparendo evidente che la Corte territoriale ha pienamente condiviso le ragioni del. Tribunale nell'escludere le attenuanti invocate. Queste ultime sono state negate sulla base di argomenti specifici che tengono conto dei parametri previsti ALart. 133 cod. pen. e la motivazione è insindacabile nel merito, sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le relative conseguenze sul piano della condanna alle spese e al versamento della ammenda di cui all'art. 616 cod. proc. pen. Il motivo è dunque inammissibile.
6. Quanto a motivi sulla determinazione della pena, la difesa di LA AN censura anche la decisione in ordine alla determinazione dell'entità dell'aumento della pena derivante della ritenuta continuazione tra il reato giudicato nella presente sede e i fatti ritenuti nella decisione 10.10.2010 della Corte d'Appello di Catanzaro. Anche per questa parte il motivo è inammissibile. La difesa censura la decisione raffrontandola con le statuizioni relative alla posizione di un diverso imputato (SC) al quale, in tesi del ricorrente, sarebbe stata irrogata una pena di minore entità (un anno e sei mesi) per la medesima ipotesi di continuazione. La doglianza non rispetta i canoni previsti ALart. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e il motivo è generico. Infatti la difesa non ha indicato in modo specifico e puntuale le ragioni poste a fondamento del denunciato vizio di motivazione, posto che non ha fornito alcuna dimostrazione che la posizione processuale del SC in relazione ai fatti (di cui alla sentenza 10.10.2010 della Corte d'Appello di Catanzaro) per i quali è stata riconosciuta la continuazione fosse pienamente sovrapponibile a quella del ricorrente. Di qui consegue che la difesa non ha indicato ed illustrato in modo specifico e puntuale la denunciata illogicità manifesta della decisione. Si deve dunque concludere nel senso sopra indicato. In relazione alle statuizioni di rigetto gli imputati vanno condannati, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese processuali;
in relazione alle declaratorie di inammissibilità, invece, oltre che alle spese processuali, emergendo profili di colpa al riguardo, gli imputati vanno condannati anche al versamento della somma di € 2.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Il tutto come meglio precisato in dispositivo.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso del P.G.: - annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DE AS TO, limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo alla continuazione di cui alla sentenza dell'11 marzo 2002 della CORTE D'APPELLO DI CATANZARO, trattamento che ridetermina in anni nove, mesi quattro e giorni dieci di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di NE FR in riferimento ai capi 44 e 45 con rinvio ad altra sezione della CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CATANZARO;
rigetta il ricorso del P.G. nei confronti di VA RI, AC NO, AN AC NO, IN TO, GU FR, LL CA, CI PP;
rigetta i ricorsi di DE AS TO, TO AL, TT OB, IN LU, AC PP, SE RO, ZZ GIOVANNI, IG UA, VA RI, AC NO, TO NA, NN IO, CE IC, CA FR, AN AE, IA IC, AR OC, SS NT, ER IC, TA GIOVANNI, GN NO, che condanna al pagamento delle spese processuali;
64 dichiara inammissibili i ricorsi di MA TO, LA PP, LA IB, LA AE, NE TO E NE UG e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11 dicembre 2018. I consiglieri estensori GO De Crescienzo Stefano Filippini Presidente GI Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 MAG. 2019 IL Cancelliere CANCELLIERE Claudia Pianelli T R O I N E Z O C * 5 65 5