Sentenza 17 febbraio 2016
Massime • 1
L'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare.
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Tribunale Nola, 18/08/2021, (ud. 23/06/2021, dep. 18/08/2021), n.1419 Giudice: Collegio B - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice Reato: 572, 609 bis e 609 ter n.5 quater c.p. Esito: Condanna REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione Penale Dibattimentale Collegio "B" Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei giudici - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice alla pubblica udienza del 23.6.2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), nato in Bangladesh …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2016, n. 9693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9693 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2016 |
Testo completo
ACQ 9 6 9 3/ 1 6 BULICA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Udienza pubblica del 17.2.2016 473/2016 Sentenza n. Reg. gen. n. 51491/2014 : composta dai signori dott. Domenico Gallo Presidente dott. Luigi Agostinacchio Consigliere Consigliere est. dott. AN Pellegrino dott. Vincenzo Tutinelli Consigliere Consigliere dott.ssa Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di De MA RO RK, n. a Lecce il 28.09.1976, rappresentato e assistito dall'avv. Giovanni Aricò e dall'avv. Pantaleo Cannoletta, di fiducia, avverso la sentenza n. 587/2013, emessa dalla Corte d'appello di Lecce, prima sezione penale, in data 07.02.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. AN Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. ED Pompeo Viola che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentita la discussione dei difensori avv. Giovanni Aricò e avv. Pantaleo Cannoletta che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 1. Con sentenza in data 07.02.2014, la Corte d'appello di Lecce confermava la pronuncia resa in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di De MA RO RK, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce in data 09.05.2012 con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici nonché il risarcimento danni a favore della parte civile Associazione Antiracket Lecce, per il reato di tentata estorsione aggravata in danno di DO ED.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di De MA RO RK, vengono proposti due distinti ricorsi per cassazione, il primo a firma dell'avv. Pantaleo Cannoletta, il secondo a firma dell'avv. Giovanni Aricò.
3. Ricorso a firma avv. Cannoletta. Si censura: -primo motivo: vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa DO ED, non essendosi tenuto conto della sua personalità (trattasi di pregiudicato per mafia) e della inconciliabilità di alcuni suoi comportamenti e delle sue dichiarazioni con taluni dati di fatto raccolti;
-secondo motivo: vizio di motivazione ed inosservanza di norme processuali;
dal momento che la sentenza di primo grado aveva escluso l'aggravante delle più persone e la responsabilità del ricorrente per i fatti del 13.12.2011, avendo tuttavia qualificato il fatto del 09.12.2011 come tentativo di estorsione aggravato dal metodo mafioso, era stato dedotta in appello la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza relativamente all'aggravante in parola e si era chiesto di dichiararsi la nullità della sentenza per tale causa con doverosa retrocessione del processo. Il metodo mafioso, infatti, pur se era stato contestato con l'attribuzione di un fatto preciso e determinato (che il giudice aveva escluso che fosse riconducibile al De MA), era stato tuttavia riconosciuto in altro dato, e precisamente nell'espressione utilizzata dal De MA la sera del 09.12.2011, che mai era stata segnalata come indice di un supposto atteggiamento mafioso e sulla quale mai la difesa si era soffermata;
2 -terzo motivo: violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.. L'appello aveva devoluto alla Corte territoriale la questione circa la possibilità di ritenere aggravato dal metodo mafioso il solo fatto del 09.12.2011 mentre non si faceva questione dell'eventuale mafiosità dei fatti del 13.12.2011 per i quali vi era stata assoluzione: di conseguenza, il giudice del gravame non poteva tornare sui fatti del 13.12.2011 in assenza di appello del pubblico ministero. La decisione della Corte d'appello lasciava perplessi avendo proceduto ad una reformatio in peius della pronuncia di primo grado laddove ritiene il De MA responsabile anche del fatto, valutato penalmente rilevante, del 13.12.2011; -quarto motivo: vizio di motivazione e violazione di legge penale. La Corte territoriale aveva completamente ignorato la decisione del Tribunale di Lecce del 18.05.2012, irrevocabile in data 31.10.2012, con la quale LO AN e LO AN erano stati mandati assolti dalla medesima imputazione contestata in concorso . con il De MA, con sostanziale violazione del disposto dell'art. 238 bis cod. proc. pen.; -quinto motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, apoditticamente negate sulla base di una ritenuta gravità della condotta e della personalità negativa del soggetto.
4. Ricorso a firma avv. Aricò. Si censura: -primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 56, 629 cod. pen.; -secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 7 1. n. 203/1991; -terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen.. 4.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come la risposta alle devoluzioni difensive sul tema contenute nell'atto di appello si risolve nella mera pedissequa trascrizione della motivazione della sentenza di primo grado, limitandosi la stessa a riprodurre il contenuto di elementi di fatto peraltro non contestati, quali l'esistenza del - rapporto di prestito ribadendone la medesima lettura offerta dal primo giudice, senza però esplicitare le ragioni della non 3 त condivisibilità delle prospettazioni difensive alternative se non attraverso le parole del giudice per le indagini preliminari. In particolare, la sentenza impugnata non è stata in grado di superare il dubbio sollevato dalla difesa sulla base della versione dei fatti del ་ ་ ་ ་ ། ricorrente che, non negando né l'incontro né l'oggetto della conversazione con il DO, né il proprio disappunto, aveva negato di aver pronunciato la frase contestata, avendo semplicemente la motivazione preferito rifugiarsi in una "preferenza" rispetto a ciò che a parere del giudice è più "plausibile".
4.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come la sentenza impugnata convalidi le conclusioni assunte dal primo giudice anche in punto sussistenza dell'aggravante dell'art. 7 I. n. 203/1991 sulla base di un ragionamento probatorio del tutto diverso da quello operato dal giudice per le indagini preliminari. Quest'ultimo ne ravvisava la sussistenza in ragione della relazione parentale fra il De MA e noti esponenti della criminalità locale vicini al contesto "organizzato" e dell'evocazione in supporto di detto consesso nonché dell'adozione di comportamenti esteriori tipici di una cultura mafiosa. Alle devoluzioni difensive in ordine all'assenza di una connotazione modale qualificabile come "mafiosa" nella condotta del De MA, la sentenza impugnata rende una motivazione meramente apparente travisando le censure difensive. Peraltro, posto che pacificamente la ratio dell'aggravante risiede nell'ostentazione evidente di una condotta idonea ad esercitare nei soggetti passivi la particolare coartazione e conseguentemente intimidazione proprie delle organizzazioni di stampo mafioso, la sentenza impugnata avrebbe dovuto ricercare, per poterne affermare la sussistenza nell'attualità dello specifico episodio delittuoso e soprattutto nelle modalità della condotta dell'imputato i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne consentissero eventualmente l'ascrizione alla metodologia mafiosa.
4.3. In relazione al terzo motivo, si evidenzia come la sentenza impugnata destituisca di fondamento la duplice doglianza difensiva in ordine all'eccessività della pena ed alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche, trincerandosi dietro il richiamo alla gravità della condotta ed alla personalità negativa del soggetto agente. La lapidaria esplicitazione dell'opzione decisoria è invero solo 4 . apparente ed espressa in violazione di legge sotto il duplice profilo della mancanza assoluta della motivazione e dell'erronea applicazione dell'istituto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati limitatamente alla comune censura mossa con riferimento all'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante dell'art. 7 I. n. 203/1991, con conseguente doverosità di pronuncia di annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio in punto trattamento sanzionatorio.
2. Ricorso a firma avv. Cannoletta.
2.1. Manifestamente infondato oltre che evocativo di censure in fatto non consentite in sede di legittimità è il primo motivo di doglianza. Del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici è la motivazione della sentenza impugnata sul punto della credibilità della parte lesa e sugli ampi riscontri al proprio narrato. In merito alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo : cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni rese dalla medesima, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). Dette conclusioni appaiono tanto più . giustificate se, come nella fattispecie, la persona offesa non si sia : costituita parte civile, dal momento che, in tal caso, il valore delle dichiarazioni rese non subisce alcuna attenuazione, essendo il proprio coinvolgimento nel fatto assai più sfumato e potendosi parificare detta posizione a quella di qualunque altro dichiarante non coinvolto 5 nel fatto a ragione della totale assenza di interessi di carattere patrimoniale. Peraltro, quand'anche si volesse ritenere che anche la persona offesa non costituita parte civile debba soggiacere ad un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi, è altrettanto vero che la giurisprudenza di legittimità, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. In tal senso, le Sezioni unite hanno infatti affermato che «può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato≫ (conformi, ex multis, Sez. 1, sent. n. 29372 del 24/06/2010, dep. 27/07/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, sent. n. 33162 del 03/06/2004, dep. 02/08/2004, Patella, Rv. 229755).
2.1.1. Peraltro, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex multis, Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, De Ritis e altri, Rv. 240524; Sez. 3, sent. n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, sent. n. 443 del 04/11/2004, dep. 13/01/2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, sent. n. 3348 del 13/11/2003, dep. 29/01/2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, sent. n. 22848 del 27/03/2003, dep. 23/05/2003, Assenza, Rv. 225232).
2.1.2. Fermo quanto precede, evidenziano i giudici d'appello come il primo giudice avesse fondato il giudizio di penale responsabilità dell'odierno ricorrente "su un'articolata analisi del compendio probatorio consistente nella parola della parte lesa, adeguatamente valutata e, di più, ritenuta riscontrata da quanto riferito dai testi Mello 6 EF (convivente del DO) e LL SS (suo socio) - con particolare riferimento a quanto percepito direttamente, che cristallizza il dato del sopraggiungere del De MA a bordo della sua autovettura Mercedes, la discussione con il DO, quindi l'essersene andato via "sgommando" - nonché dal teste ing. RU Giuseppe, sulla duplice circostanza che LO AN e LO AN avevano manifestato la loro intenzione di prendere in locazione la palestra, ma che la scelta era caduta sul DO che aveva versato una somma a titolo di caparra. Ebbene, una volta esaminata sotto ogni angolo visuale e ritenuta credibile la parola di DO ED, va evidenziato come nessuno spazio vi sia per l'ipotesi alternativa sostenuta dall'appellante ...".
2.2. Fondato è invece il secondo motivo di doglianza. Come evidenziato dalla difesa, la sentenza impugnata convalida le conclusioni rese in primo grado sulla sussistenza dell'aggravante dell'art. 7 1. n. 203/1991 (contestata nella forma modale) sulla base di un ragionamento probatorio che si discosta da quello operato dal giudice di prime cure. Questi, effettuata un'accurata disamina di principio sull'aggravante in parola, aveva ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi in ragione della relazione parentale fra il De MA e noti esponenti della criminalità locale vicini al contesto "organizzato": nella sostanza, la stessa "pretesa" di ottenere la gestione dell'attività imprenditoriale sarebbe stata, ad avviso del giudice per le indagini preliminari, espressione di un tipico atteggiamento mafioso e di una volontà di sopraffazione e prevaricazione per il tramite dell'imposizione della propria presenza. La frase profferita sarebbe così stata "pienamente evocativa di quelle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen., essendo espressione di una esibita forza di intimidazione tipica di consessi mafiosi il De MA, 241 infatti, non ha minacciato un male ingiusto diretto ed immediato ... ma ha chiaramente evocato metodi operativi di consessi criminali organizzati rinviando al futuro le conseguenze paventate e lasciandole volutamente all'immaginazione della vittima, limitandosi a fare riferimento alle attività imprenditoriali del DO ...".
2.2.1. La difesa aveva censurato l'omessa considerazione di una serie di dati, quali l'eguale valenza di reazione seccata ed irata della "sgommata" con l'auto nonché la circostanza che, sulla base di 7 quanto riferito dallo stesso DO, nel corso della conversazione, allorquando il DO aveva informato il De MA di aver già sottoscritto con l'ing. RU un contratto preliminare con relativo versamento di caparra penitenziale da parte sua, il ricorrente, appresa la notizia, si era addirittura mostrato pronto a rimborsare la caparra versata, a dimostrazione sintomatica di una richiesta e non già di una pretesa e, comunque, in stridente contrasto con l'asserito esercizio del metus. Inoltre, la difesa aveva dedotto che, anche ammesso che la frase pronunciata dall'imputato fosse stata quella riferita dal DO, il connotato di "mafiosità" aveva connotato l'incontro LO-GR per via delle espressioni usate da altri (e non dal De MA) e del riferimento evocativo fatti dai primi alle parentele di quest'ultimo. In conclusione, la stessa difesa aveva evidenziato come: -l'effettiva relazione familiare del De MA con soggetti pregiudicati per mafia fosse circostanza di per sé irrilevante anche perché questo "dato", inteso come riferimento anche implicito, era rimasto estraneo al contenuto della conversazione con il DO;
-lo "sgommare" con l'auto non fosse certamente un contegno tipicamente mafioso;
-nella circostanza non fosse stata avanzata alcuna pretesa, ma una mera richiesta, peraltro accompagnata dall'offerta di rimborsare la somma anticipata dal DO al RU, offerta del tutto antitetica all'impiego del metodo mafioso.
2.2.2. La motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale appare meramente apparente. La stessa, invece di pronunciarsi sulle censure difensive in ordine alla dedotta assenza di una connotazione modale qualificabile come "mafiosa" nella condotta del ricorrente nel corso della pretesa tentata estorsione, mediante il recupero dell'evocazione del contesto familiare del De MA nelle parole che il LO rivolse alla GR il 13 dicembre successivo, ha "recuperato" a carico del De MA, con un'operazione interpretativa ai limiti dell'azzardo, l'aggravante della mafiosità. E, a corroborare tale conclusione, i giudici di secondo grado affermano come avesse errato la difesa nel ritenere che il primo giudice avesse condannato il De MA solo per il primo episodio del 9 dicembre, avendo il giudice per le indagini preliminari concentrato la propria attenzione su tale 8 episodio perché il De MA ebbe un ruolo diretto nello stesso, giammai negando la sussistenza della prova di un accordo con i LO ovvero di un mandato di questi ultimi al primo: da qui l'inserzione dei due episodi in un unico piano criminale volto a far desistere il DO dal proposito di gestire la palestra di interesse del LO e l'esistenza di un unico fatto estorsivo, a duplice condotta, aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152/1991. tesa a valorizzare il2.2.3. In realtà, l'affermazione in parola collegamento tra i due episodi onde poter "travasare" il metodo mafioso che avrebbe connotato il secondo sul primo - appare errata. Invero, la Corte territoriale non poteva affermare che giudice di primo grado non avesse negato la sussistenza della prova di un accordo con i LO ovvero l'esistenza di un mandato da parte di questi ultimi al ricorrente solo perché non era stato espressamente affermato il contrario, risolvendosi dette affermazioni in mere petizioni di principio. Invero, né la sentenza di primo e nemmeno lo stesso capo d'imputazione avevano evocato un concorso, anche solo morale, del De MA nell'episodio del 13 dicembre, attraverso un accordo, un'istigazione o un esplicito mandato: tant'è che, la sentenza di primo grado, non solo aveva richiamato l'affermazione dei LO che avevano negato di aver concordato preventivamente con il De MA che questi facesse visita al DO ma, ponendosi il problema in ordine all'aggravante delle più persone riunite che aveva escluso, aveva espressamente riconosciuto come il De MA avesse "agito da solo e, pur avendo certamente fatto il nome del cognato (come soggetto cointeressato nella vicenda), dagli atti non (fosse) emersa la prova certa che l'iniziativa assunta dal De MA di fare visita al DO fosse stata preventivamente concordata con i LO".
2.2.4. Fermo quanto precede e posto che la ratio dell'aggravante in parola risiede nell'ostentazione evidente o comunque non equivoca pur nella possibile allusività del linguaggio o dei comportamenti, di una condotta idonea ad esercitare nei soggetti passivi la particolare coartazione e conseguente intimidazione proprie delle organizzazioni di stampo mafioso, la sentenza impugnata avrebbe dovuto ricercare, per poterne affermare la sussistenza nello specifico episodio delittuoso e soprattutto nelle modalità della condotta dell'imputato, i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne connotassero eventualmente l'ascrizione alla metodologia mafiosa. L'individuazione di tale metodologia avvolgente la condotta dei LO non vale ad individuare e a rendere espliciti e definiti gli aspetti reali del riferimento all'efficacia intimidatrice a specifici assetti organizzativi mafiosi nell'azione dell'agente in mancanza di un previo accordo o di un incarico di mandato del De MA ai LO con riferimento alla visita alla GR per il quale si dovrebbe comunque ipotizzare (senza che ciò risulti dimostrato ovvero sia ricavabile attraverso un ragionamento inferenziale, da qui la carenza di motivazione sul punto) un accordo, a fini intimidatori, alla spendita evocativa dei nomi dei familiari del De MA da parte dei LO.
2.3. Infondato è il terzo motivo di doglianza. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che, in ordine alla parte della sentenza suscettibile di autonoma valutazione che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato cui è pervenuto il primo giudice anche sulla base di considerazioni e argomenti diversi da quelli considerati dal primo giudice o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza, con ciò, violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione (cfr., Sez. 5, sent. n. 40981 del 15/05/2014, dep. 02/10/2014, Giumelli, Rv. 261366; Sez. 1, sent. n. 10795 del 25/06/1999, dep. 22/09/1999, Gusinu e altri, Rv. 214111; Sez. 3, sent. n. 9841 del 10/12/2008, dep. 04/03/2009, Pizzi, Rv. 242995). Nondimeno, la disposizione menzionata attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice d'appello, con la conseguenza che questi fermo restando il limite del divieto di reformatio in peius laddove operante - non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante, ma può affrontare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti 10 medesimi, accogliendo O rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante (cfr., Sez. 6, sent. n. 40625 del 08/10/2009, dep. 21/10/2009, B., Rv. 245288). Nella fattispecie, la Corte territoriale non ha ecceduto dai propri poteri, atteso che la stessa ha ritenuto i due episodi in contestazione (quello del 9 dicembre e quello del 13 dicembre) come parte di un unico piano criminale volto a far desistere il DO dal proposito di gestire la palestra oggetto di interesse del LO (v. pag. 12 della sentenza impugnata): di tal che, l'esame degli accadimenti del 13 dicembre, indipendentemente dagli accertamenti in fatto compiuti dal primo giudice e fermi i limiti da valutarsi nella concretezza dei loro effetti della reformatio in peius, ben potevano costituire oggetto di - "riconsiderazione" da parte del giudice dell'appello nell'ambito della valutazione complessiva della condotta, esame che non può ritenersi abbia finito con il violare le regole che fissano e definiscono l'ambito cognitivo del giudice dell'appello in conseguenza del principio devolutivo dell'impugnazione.
2.4. Infondato è il quarto motivo di doglianza. Soccorre anche sul punto la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato, non vincola il giudice il quale, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare (cfr., Sez. 1, sent. n. 18398 del 05/04/2013, dep. 24/04/2013, Trebisacce, Rv. 255979; Sez. 4, sent. n. 19267 del 02/04/2014, dep. 09/05/2014, Festante e altri, Rv. 259371; nello stesso senso, Sez. 1, sent. n. 12595 del 16/11/1998, dep. 01/12/1998, Hass ed altro, Rv. 211768).
2.4.1. Invero, l'acquisizione agli atti del procedimento, giusta quanto previsto dall'art. 238 bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione ai fini decisori dei fatti ne', tantomeno, dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (cfr., Sez. 3, sent. n. 8823 11 : del 13/01/2009, dep. 27/02/2009, Cafarella;
Sez. 6, sent. n. 47314 del 12/11/2009, dep. 12/12/2009, Rosmini e altri;
Sez. 2, sent. n. 16626 del 28/02/2007, dep. 02/05/2007, Guarnieri e altri).
2.4.2. Nella specie, quanto al presunto contrasto con le sentenza di merito pronunciata dal Tribunale di Lecce in data 18.05.2012, irrevocabile in data 31.10.2012 con la quale LO AN e LO AN erano stati mandati assolti dalla medesima imputazione contestata in concorso con il De MA, si deve rilevare che nessun vincolo preclusivo può desumersi dalla stessa rispetto all'accertamento operato nella sentenza impugnata perché non vi è ragione di ritenere che la difformità di tale accertamento rispetto a quello contenuto nelle precedenti pronunce possa di per sè sola - - rappresentare ragione di intrinseca contraddittorietà o manifesta illogicità.
2.4.3. Invero, l'autonomia dei procedimenti giustifica interpretazioni alternative anche degli stessi elementi di prova. Al riguardo, appena il caso di rammentare in proposito che nel codice di procedura penale le questioni pregiudiziali sono state ridotte a quelle relative allo stato di famiglia ed alla cittadinanza, mentre gli artt. 651, 652, 653 e 654 regolano l'efficacia delle sentenze penali di condanna o di assoluzione nel giudizio civile, amministrativo e disciplinare. Non è invece prevista ne' regolata l'efficacia delle sentenze penali di assoluzione in altro o nello stesso giudizio penale sicché, essendo i relativi giudizi fra loro autonomi atteso che in quello penale deve essere ricercata la verità, quanto accertato nella precedente pronuncia penale non fa stato in quello successivo (è stato, per tal motivo, escluso che il giudice del delitto di associazione per delinquere sia vincolato da precedente pronuncia su di un reato- fine e non possa rinnovare l'indagine ne' riconsiderare le valenze probatorie degli elementi posti a base dell'assoluzione definitiva di quel reato-fine, quando ciò serva al giudizio tuttora in corso sul delitto associativo: v. Sez. 6, sent. n. 4609 del 03/02/1995, dep. 27/04/1995, Peluso e altri, Rv. 201147; cfr. anche, in tempi più recenti, Sez. 6, sent. n. 47314 del 12/11/2009, dep. 12/12/2009, Cento e altri, Rv. 245483, secondo cui "la sentenza divenuta irrevocabile ed acquisita come documento non ha efficacia vincolante, ma va liberamente apprezzata dal giudice unitamente agli altri 12 elementi di prova").
2.5. Con riferimento al quarto motivo di doglianza, ritiene il Collegio come l'accoglimento del motivo di ricorso in merito all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 consenta di ritenere assorbita la doglianza in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giudizio che andrà riformulato all'atto della rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
3. Ricorso a firma avv. Aricò.
3.1. Generico e manifestamente infondato è il primo motivo di doglianza. Invero, in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito, ma solo quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, dandone una corretta e logica interpretazione, con esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, senza peraltro che ciò comporti l'obbligo per giudice di merito di seguire, nella motivazione della sentenza, tutte le tesi difensive, ne' di rispondere a tutti gli interrogativi e alle critiche proposte dalla difesa, essendo sufficiente che offra una motivata versione dei fatti, che costituisca una risposta, anche implicita, alle argomentazioni difensive e che citi le fonti di prova, che ritiene attendibili (v. Sez. 5, sent. n. 7588 del 06/05/1999, dep. 11/06/1999, Duri ed altri, Rv. 213630; Sez. 1, sent. n. 1778 del 21/12/1992, dep. 23/02/1993, Zuncheddu, Rv. 194804; Sez. 4, sent. n. 5244 del 13/01/1981, dep. 29/05/1981, Tomassoni, Rv. 149119). In definitiva, il vaglio della Suprema Corte sulla motivazione è mirato (e limitato) alla verifica della corretta applicazione delle regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, sent. n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. U, sent. n. 12 del 31/5/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260). E, poiché il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, o a seguito della modifica apportata all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art.
8 - da "altri atti del procedimento specificamente 13 indicati nei motivi di gravame", tanto comporta, quanto al vizio di manifesta illogicità, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, quand'anche in tesi egualmente corretti sul piano logico;
ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si presterebbero ad una diversa lettura o interpretazione, ancorché, in tesi, munite di eguale crisma di logicità (cfr. Sez. U, sent. n. 30 del 27/09/1995, dep. 14/12/1995, Mannino, Rv. 202903; Sez. U, sent. n. 6402 del 30/4/1997, dep. 02/07/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944; Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; in termini sostanzialmente identici, ancorché con riferimento alla materia cautelare, Sez. U, sent. n. 16 del 19/6/1996, dep. 22/10/1996, Di Francesco, Rv. 205621; e non dissimilmente, Sez. U, sent. n. 30 del 27/09/1995, cit.; Sez. U, sent. n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; e, con riguardo al giudizio, Sez. U, sent. n. 930 del 13/12/1995, cit.; Sez. U, sent. n. 12 del 31/5/2000, cit.). Inoltre, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, proprio perché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Suprema Corte limitarsi come s'è detto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, sent. n. 47289 del 24/9/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. 1, sent. n. 5854 del 30/11/2000, dep. 12/02/2001, Andretta, Rv. 218119; Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, cit.). Ebbene una siffatta evidente illogicità non è certamente predicabile rispetto alla decisione qui impugnata, sotto nessuno dei profili segnalati nel primo motivo di ricorso che, di contro, si caratterizza, per una generica prospettazione di censure tendenti ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, come si è 14 detto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, in punto affermazione della penale responsabilità del ricorrente, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento.
3.2. Fondato è il secondo motivo di doglianza. Lo stesso ricalca il secondo motivo proposto dall'avv. Cannoletta nel proprio ricorso oggetto di trattazione al paragrafo 2.2. (e ai sottoparagrafi 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. e 2.2.4.) del considerato in diritto a cui si rimanda. - parzialmente coincidente - oggetto di3.3. Similmente al profilo trattazione al paragrafo 2.5. del considerato in diritto, l'accoglimento del motivo di ricorso in merito all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991 consente di ritenere assorbita la duplice doglianza in ordine all'eccessività della pena ed alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla cui valutazione dovrà nuovamente procedersi in sede di nuovo giudizio in punto determinazione del trattamento sanzionatorio.
4. Alla pronuncia di annullamento della sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante dell'art. 7 I. n. 203/1991, divenuto irrevocabile il giudizio in ordine all'affermazione della penale responsabilità del De MA, consegue il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio in punto trattamento sanzionatorio
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dell'art. 7 I. n. 203/1991 e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 17.2.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.Domenico Galle Dott. AN Pellegrino Сall Fello ↑ DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 9 MAR. 2016 IL GANUELLIERE A M E R E Claudia Pianelli R O S O N 15