Sentenza 4 ottobre 2017
Massime • 1
La circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, prevista dall'art.7 d.l. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, è applicabile anche al reato associativo (nella specie, finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti) e, in tal caso, la stessa ha natura oggettiva in quanto, più che denotare una specifica attitudine delittuosa del singolo concorrente nel reato plurisoggettivo necessario, è direttamente connessa alla struttura organizzativa dell'associazione. (In motivazione la Corte ha chiarito che la natura, soggettiva o oggettiva, della circostanza aggravante dipende dalle sue connotazioni nel caso concreto e dalla natura del reato in relazione al quale viene contestata).
Commentario • 1
- 1. Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettivaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2017, n. 53646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53646 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2017 |
Testo completo
53646-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 04/10/2017 VINCENZO ROTUNDO Presidente - Sent. n. sez. - 1294/2017 MAURIZIO GIANESINI REGISTRO GENERALE AN RO N.37031/2017 ANGELO COSTANZO Rel. Consigliere - ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AP BA OR nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/10/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio per i ricorsodi La FA ON e AM RE. Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alle aggravanti di cui all'art. 74 comma 4, D.P.R. 309/90. Rigetto nel resto. per la Facina. Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' di tutti gli altri ricorsi. Udito difensore : L' Avv. Tringali Marco (difensore di AB Giovanni insiste per l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso. L' Avv. Merlino IN (difensore di AB Giovanni) chiede l'annullamento con rinvio del terzo motivo di ricorso ed insiste per l'accoglimento del quarto motivo. L'Avv. Marchese FR Maria (difensore di CC OR) insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'Avv. Pappalardo OR (difensore di BA L. US, NT MA, NT OR, FA FR, NA OR, IT TO, AR OR, CO B. SS, CO OR e AL LE) insiste per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. L'Avv. Caltabiano Maria Caterina (difensore di AP IA e La Spina A. BE) chiede l'accoglimento dei ricorsi. L'Avv. Occhipinti Gaetana (difensore di ON MA) insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso e chiede l'annullamento della sentenza impugnata, per AL TA (sost. proc.) si riporta ai motivi. L'Avv. Pino Filippo (difensore di La FA ON, AR AN e AM RE) chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. L'Avv. Aprile Giovanna (difensore di CO Piero) insiste nei motivi di ricorso e chiede l'annullamento della sentenza impugnata, per AM IO (sost. proc.) si riporta ai motivi di ricorso. L'Avv. Aricò Giovanni (difensore di CO b. SS) chiede l'annullamento 2 senza rinvio della sentenza impugnata. L'Avv. Marano Giovanni (difensore di BA Giovanni) chiede l'accoglimento del ricorso, per TA OR e TA SA (sost. proc.) chiede l'accoglimento dei ricorsi. 2 3 2 RITENUTO IN FATTO... 3 1. La vicenda processuale .3 2. I ricorsi .3 2.1. IA OR AP 2.2. Giovanni BA...... 2.3. IG BA 4 2.4. MA NT..... .5 2.5. OR NT 6 2.6. OR TA e SA TA.
2.7. AN AR .6 2.8. MA ON.. 2.9. FR FA... 2.10. IO AM 7 2.11. RE AM .. .7 2.12. ON La FA. 8 2.13. EL La Spina... .8 2.14. OR NA 8 2.15. Giovanni AB 2.16. TA AL... 2.17. TO IT.. .10 2.18. OR AR........ .10 2.21. OR CO 12 А 2.19. RN SS CO. 11 2.20. Piero CO 11 2.22. LE AL 12 2.23. OR CC 12 CONSIDERATO IN DIRITTO .13 1. L'esistenza delle tre associazioni ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e la partecipazione alle stesse... .13 1.1. Associazione descritta nel capo 'a' (correlato al capo 'b'). 14 1.2. Associazione descritta nel capo 'c' (correlato al capo 'd') 18 1.3. Associazione descritta nel capo 'e' (correlato al capo 'f'). .20 2. L'aggravante ex art. 74 comma 3 d.P.R. n. 309/1990.. .20 3. L'aggravante ex art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. .20 4. La disapplicazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. .22 5. L'applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.. .24 _6. La circostanza aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991. .25 7. L'applicazione della recidiva............ .29 8. Il disconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen.. .31 9. Determinazione della pena e aumenti ex art. 81 cod. pen. 32 10. Il reato ex art. 12 quinquies legge n. 356/1992 e la confisca .33 11. L'erronea determinazione della pena per ON La FA. 35 14. Il diniego di perizia antropometrica su IG BA .36 2 3 RITENUTO IN FATTO 1. La vicenda processuale La vicenda processuale in esame riguarda tre diverse associazioni a delinquere finalizzate al traffico di droga (tre diverse piazze di spaccio) e i correlati delitti di traffico di stupefacenti (capi 'a', 'b', 'c', 'd', e, 'f'), alcune specifiche fattispecie di traffico di droga (capi 'm', 'h', 'k'), alcune fattispecie di violazione dell'art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (capi 's', 't', 'u'). Gli elementi probatori sono tratti da: videoriprese, dichiarazioni di collaboranti con l'Autorità giudiziaria, intercettazioni di conversazioni (anche di colloqui in carcere), parziali ammissioni di responsabilità, dichiarazioni di soggetti acquirenti la droga, sequestri di droga, verbali di arresto. Secondo le imputazioni ogni associazione per la vendita di stupefacenti è collegata a una associazione di stampo mafioso: quella descritta nel capo 'a' al clan PE;
quella descritta nel capo 'c' al clan Ercolano-ANpaola; quella descritta nel capo 'e' al clan dei OT SI. La sentenza n. 2848 del 5/10/2016 della Corte di appello di Catania ha confermato ma rideterminando alcune pene e assolvendo IO AM dal - reato di cui al capo 'b') - le condanne inflitte, con giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania a alcuni degli imputati.
2. I ricorsi Gli imputati sottoindicati chiedono l'annullamento della sentenza.
2.1. IA OR AP Nel ricorso di AP si deducono: a) violazione di legge e difetto di motivazione nell'applicazione dell'aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991, mancando la prova del dolo specifico di agevolare l'associazione; b) omessa motivazione nell'applicazione dell'aggravante ex art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. 2.2. Giovanni BA I motivi dei due ricorsi (uno redatto dall'avvocato Catena Marano, l'altro redatto dall'avvocato Dario Polizza Favaloro) presentati nell'interesse di Giovanni BA possono compendiarsi nella deduzione di violazione di legge e/o vizio di motivazione: a) circa la prova della esistenza di un'associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (desunta solo dal reiterarsi di singoli episodi di 3 4 spaccio) e sul ruolo assunto dal ricorrente;
b) nell'attribuzione del ruolo di capo dell'associazione a delinquere per lo spaccio di stupefacenti sebbene il ricorrente sia stato detenuto ininterrottamente "da prima dei fatti in contestazione a oggi" e le fonti di prova siano costituite solo dalle dichiarazioni di 6 collaboranti con l'Autorità giudiziaria (di cui solo 3 utilizzabili, essendosi le altre aggiunte dopo l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato) e dai contenuti di conversazioni intercettate (dai quali, peraltro, emerge una sua condizione paritaria con quella dei coimputati); c) circa la non applicazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, stanti i legami parentali fra gli associati e le modeste entità dei quantitativi di droga spacciati;
d) nell'applicazione delle aggravanti ex art. 74 commi 3 (partecipazione di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 4 (l'essere l'associazione armata) d.P.R. n. 309/1990; e) nell'avere derivato la responsabilità di Giovanni BA per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 semplicemente dalla responsabilità per il reato ex art. 74; b) nella applicazione dell'art. 7 legge n. 203/1991, nonostante l'incongruenza nell'affermare che l'attività di spaccio avvenne per conto della famiglia mafiosa ANpaola-Ercolano e, al contempo che Giovanni BA vendette la piazza di spaccio senza il beneplacito di tale famiglia e nonostante l'assenza di prova del dolo specifico;
c) nell'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva senza una valutazione della relazione fra i precedenti e il nuovo reato;
d) circa il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche come prevalenti, sulle aggravanti - trascurando la circoscritta durata della associazione e la modestia della sua struttura organizzativa - e circa la determinazione della pena in misura non aderente al minimo edittale.
2.3. IG BA I motivi dei due ricorsi (uno redatto dall'avvocato OR Pappalardo, l'altro redatto dall'avvocato Dario Pastore) presentati nell'interesse di IG BA possono essere così compendiati: a) violazione di legge e vizio di motivazione circa la partecipazione alla associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, risultando le condotte di spaccio di IG BA svolte solo per finalità personali senza indizi che possano attribuirgli un qualche ruolo nella associazione diretta dai fratelli CO (pag. 2-4, non numerata, del ricorso); b) violazione dell'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, mancando riferimenti a armi nei contenuti delle conversazioni intercettate e per essersi trascurato che le armi sequestrate sono state rinvenute dentro un immobile di grandi dimensioni e che nella piazza di spaccio operavano tre distinti associazioni per cui non è chiaro come la disponibilità di tali armi possa attribuirsi all'uno a all'altra delle tre;
c) 4 5 per avere applicato la aggravante facoltativa della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. trascurando che i precedenti penali del ricorrente non sono recenti, riguardano condotte che sono state punite con pene contenute e che solo due costituiscono precedenti specifici (pagg. 16-17 del ricorso); d) erronea applicazione dell'art. 7 legge n. 203/1991, mancando prova che IG BA abbia agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento o omertà tipiche di una associazione mafiosa o al fine di agevolarla e trascurando il contenuto della sentenza, passata in giudicato, relativa al clan mafioso denominato "PE" che non contiene riferimenti alla presunta piazza di spaccio gestita dai fratelli CO;
e) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'eccessivo aumento di pena a titolo di continuazione interna per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per avere trascurato il "breve lasso temporale ed il coinvolgimento assolutamente marginale" espresso dalle condotte del ricorrente, peraltro senza motivare circa la disparità di trattamento con i coimputati IN CR e FR FA;
f) violazione di legge per il mancato esperimento della perizia antropometrica sulle immagini traibili dalle videoriprese (costituenti gli unici elementi di valutazione a carico del ricorrente) che mostrano persona erroneamente riconosciuta come IG BA, fraintendendo peraltro il significato della benda alla fronte e all'occhio indossata dal soggetto ripreso il 9/05/2012 mentre i traumi patiti dal ricorrente derivano da una aggressione subita il 27/05/2012 (paggi.
4-5 del ricorso) e trascurando che IG BA non è indicato da nessuno dei tre collaboranti con l'Autorità giudiziaria le dichiarazioni dei quali sono state utilizzate nel procedimento, che dai contenuti delle conversazioni intercettate non si traggono elementi a suo carico, che egli ha confessato soltanto alcuni isolati episodi di spaccio.
2.4. MA NT Nel ricorso di MA NT si deducono violazione di legge e vizio di motivazione: a) nel disconoscimento della fattispecie delittuosa ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, avendo trascurato che dalle dichiarazione dei collaboranti con l'Autorità giudiziaria emerge che egli, suo fratello coimputato e il loro zio MA SS vendevano sostanze stupefacenti per conto proprio svolgendo un'attività saltuaria e non in forma organizzata senza il coinvolgimento di persone estranee al nucleo familiare, realizzando condotte qualificabili ex art. 73, comma 5. D.P.R. n. 309/1990; b) nel riconoscimento della aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 pur mancando la prova sia del dolo specifico sia dell'uso del metodo mafioso o della agevolazione in favore della associazione mafiosa;
c) nella applicazione della recidiva reiterata 5 6 infraquinquennale ex art. 99, comma 4, cod. pen. trascurando la giovane età dell'imputato, la marginalità del suo ruolo e la piena confessione resa;
d) nel diniego delle circostanze attenuanti generiche trascurando le condizioni suindicate e nella determinazione della pena in misura distante dal minimo edittale, limitandosi a evidenziare la gravità del reato e trascurando diversi elementi di fatto fra quali la piena confessione nel corso dell'interrogatorio di garanzia.
2.5. OR NT Nel ricorso di OR NT si deducono violazione di legge e vizio di motivazione negli stessi termini su espressi sub 2.4. a), b), c), d).
2.6. OR TA e SA TA Nei ricorsi congiunti di SA TA e di OR TA si deduce violazione di legge per l'ingiustificato diniego del circostanze generiche e per l'applicazione della aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 pur mancando la prova del dolo specifico.
2.7. AN AR Nel ricorso di AN AR si deducono violazione di legge e vizio di motivazione: a) nel ritenere provata la intestazione fittizia richiesta per integrare il reato ex art. 12 quinquies legge n. 356/1992 (capo q); b) nel ritenere integrato il reato solo sulla base della prova della conclusione di un negozio simulato, trascurando quella del fine elusivo previsto dalla norma.
2.8. MA ON Nel ricorso di MA ON si deducono violazione di legge e vizio di motivazione: a) sulla sussistenza del reato ex art. 74 d.P.R n. 309/1990, non avendo adeguatamente motivato in relazione gli elementi costitutivi del reato associativo, trascurando la breve durata (solo il mese di marzo del 2012) della condotta ascritta a ON, la non decisività della dichiarazioni dei collaboranti con l'Autorità giudiziaria e che la confessione della detenzione illecita droga non può da sola provare la partecipazione alla associazione;
b) circa l'applicazione della aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 (tra l'altro escluda dal Tribunale ne confronti dei coimputati giudicati con rito ordinario) con particolare riferimento alla prova del dolo specifico.
2.9. FR FA Nel ricorso di FR FA si deducono: a) violazione di legge e vizio di motivazione circa la prova della sua partecipazione a una associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, trascurando che egli è l'unica persona imputata per questo reato per un periodo anteriore e fino al febbraio 2011 6 mentre per gli altri coimputati la contestazione va dal febbraio 2012 al gennaio 2013; b) violazione di legge nell'applicazione della aggravante ex art. 74 comma 4 (l'essere l'associazione armata) d.P.R. n. 309/1990, aggravante esclusa nella sentenza del Tribunale di Catania che ha giudicato, con il rito ordinario in separato procedimento i coimputati per il reato di cui il capo 'c'); c) vizio di motivazione nella applicazione della aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991, nonostante la produzione di una sentenza definitiva relativa al clan PE nella quale non si rinvengono riferimenti a una piazza di spaccio gestita dai fratelli CO per cui non si comprende come CO avrebbe agevolato l'associazione mafiosa;
d) vizio di motivazione circa il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trascurando la marginalità del contributo del ricorrente;
e) vizio di motivazione nella eccessiva quantificazione dell'aumento della pena a titolo di continuazione interna trascurando la marginalità e la breve durata della condotta del ricorrente;
f) violazione di legge nell'applicazione della recidiva, non più obbligatoria ex art. 99, comma 5., cod. pen. dopo la sentenza n. 185/2015 della Corte costituzionale 2.10. IO AM Nel ricorso di RE AM si deducono: a) violazione di legge e/o mancanza di motivazione del riconoscimento del reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, trascurando che la sua condotta è circoscritta all'episodio del 22/11/2012 (quando fu arrestato) e che non è menzionato nelle conversazioni intercettate, né citato dai collaboranti con l'autorità giudiziaria o da testimoni;
b) violazione dell'art. 62 bis per il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sul presupposto che non sarebbero state chieste (pag. 2 della sentenza) mentre dalla sentenza di primo grado si evince che fu domandata "/a concessione di tutti i benefici di legge".
2.11. RE AM Nel ricorso di RE AM si deducono inosservanza di legge vizio di motivazione: a) circa la prova della sua partecipazione alla associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 in particolare con ruolo di preposto "al trasporto ed all'approvvigionamento della droga"; b) circa la prova della sua responsabilità per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in assenza di sequestri di droga e di dichiarazioni dei collaboranti con l'Autorità giudiziaria o di acquirenti della droga;
c) circa il riconoscimento della aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 in relazione al reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 - perché l'utilizzo sistematico del metodo mafioso renderebbe tale associazione qualificabile come associazione mafiosa e perché non è dimostrato che l'agevolazione in favore di 7 8 soggetti appartenenti al clan PE non sia stata a beneficio delle singole persone e non del gruppo e anche circa in relazione al reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 non emergendone gli indizi;
d) circa il diniego del circostanze attenuanti generiche, trascurandosi l'incensuratezza dell'imputato e l'assenza di procedimenti pendenti a suo carico.
2.12. ON La FA Nel ricorso di ON La FA si deducono violazione di legge e vizio di motivazione: a) circa la responsabilità per il reato ex art. 73. d.P.R. n. 309/1990 con particolare riferimento all'episodio del 23 aprile 2012 - perché erroneamente la Corte si è concentrata su una sola delle conversazioni intercettate mentre dal loro complesso si desume che La FA non procurò sostanza stupefacente a tale TO (pag.
2-3 del ricorso, pag. 227 della sentenza impugnata) - e all'episodio del giugno 2012 perché (pagg.
6-8 del ricorso, pagg. 227-228 della sentenza impugnata) erroneamente la Corte ha escluso la detenzione della sostanza stupefacente a scopo di mero uso personale;
b) circa la determinazione della pena, perché la Corte dopo avere riconosciuto la fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n .309/1990 ha calcolato la pena muovendo dalla pena base ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (anzi in misura superiore a quella stabilità dal Giudice dell'udienza preliminare, giungendo a una pena minore solo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche).
2.13. EL La Spina Nel ricorso di La Spina si deducono: a) erronea applicazione dell'art. 7 legge n. 203/1991 per avere riconosciuto l'aggravante dell'uso del metodo mafioso nella commissione del reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 senza la prova del dolo specifico;
b) omessa motivazione sulla esclusione della aggravante ex art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 mancando la prova della disponibilità di armi per il conseguimento del fine della associazione nel senso di uso da parte del ricorrente di armi correlato alla condotta a lui ascritta.
2.14. OR NA Nel ricorso di NA si deducono: a) violazione dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 nell'affermare la sua responsabilità per condotte isolate realizzate da solo o in concorso con altre spersone sempre diverse, ma mai con la consapevolezza del ricorrente di partecipare a un'associazione, trascurando che nessun collaborante con l'Autorità giudiziaria indica con precisione a quale gruppo apparterrebbe o il ruolo da lui svolto;
b) violazione di legge e vizio di motivazione nell'escludere le fattispecie attenuate ex artt. 73, comma 5 e 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, trascurando che l'esercizio di una attività di 8 9 spaccio non occasionale ma continuativo non è incompatibile con la fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; c) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 7 legge n. 203/1991 in mancanza del dolo specifico di agevolare una associazione di stampo mafioso;
d) violazione dell'art. 99 cod. pen. nella applicazione della recidiva trascurando la giovane età del ricorrente, il contesto ambientale, la necessità economica e, il suo ruolo marginale nella vicenda, il comportamento processuale e la piena confessione;
e) violazioni di legge e vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche trascurando quanto sopra richiamato sub d); f) ingiustificata determinazione della pena oltre il minimo edittale trascurando gli elementi di valutazione sopra richiamati e l'assenza di precedenti penali specifici.
2.15. Giovanni AB Nel ricorso e nella memoria difensiva depositata il 28/09/2017 di AB si deducono: a) vizio di motivazione circa la prova del trasporto di sostanza stupefacente a bordo di un veicolo e, comunque, circa la sua natura e quantità, nelle date del 29/04/2012 e del 21/05/2012; b) mancanza di motivazione nell'applicazione della recidiva in relazione a condanna alla quale è conseguito esito positivo dell'affidamento in prova;
c) vizio di motivazione nella determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.
2.16. TA AL Nel ricorso di AL si deducono: a) violazione di legge e vizio di motivazione nell'affermare la sussistenza del reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 'c') nonostante la brevità del periodo di intercettazioni (3 mesi), l'inesistenza dei riscontri necessari e l'assenza di dichiarazioni collaboranti che lo accusino, la mancata specificatine del ruolo che egli avrebbe svolto nella associazione;
b) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ruolo di approvvigionatore della piazza di spaccio attribuitogli;
c) violazione di legge per la mancata configurazione del reato ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 avallata dalla considerazione che il Tribunale della Libertà e il Giudice di primo grado hanno escluso l'aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309/1990; d) violazione di legge per la mancata esclusione della circostanze aggravanti ex art. 74, commi 3 e 4, d.P.R. n. 309/1990, seppure escluse dal Tribunale che ha giudicato, con rito ordinario, alcuni dei coimputati;
e) violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in mancanza di elementi probatori specifici e semplicemente derivandola dalla responsabilità per il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990; f) violazione di legge e vizio di motivazione nell'applicazione dell'aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 mancando la prova 9 10 dell'uso di metodi mafiosi e del dolo specifico al riguardo richiesto dalla legge;
g) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva, essendosi limitata la Corte di appello soltanto a correggere l'erronea misura dell'aumento per la recidiva disposto dal Giudice di primo grado;
h) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e nella determinazione della pena in misura non aderente al minimo edittale senza considerare i parametri dettati dall'art. 133 cod. pen.. 2.17. TO IT Nel ricorso di IT si deducono: a) violazione di legge e vizio di motivazione circa la prova della sua partecipazione a una associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, senza indicare con precisione da quali elementi deduce la stabilità del pactum sceleris e la indeterminatezza del programma criminoso;
b) violazione di legge nell'applicazione della aggravante ex art. 74 comma 4 d.P.R. n. 309/1990, mancando sequestri di armi o riferimenti, nelle intercettazioni, a rifornimenti o acquisti di armi per conto della associazione;
c) vizio di motivazione nell'applicazione della aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991, nonostante la produzione di una sentenza definitiva relativa al clan PE nella quale mancano riferimenti a una piazza di spaccio gestita dai fratelli CO per cui non si comprende come CO avrebbe agevolato l'associazione mafiosa;
e) vizio di motivazione nella eccessiva quantificazione dell'aumento della pena a titolo di continuazione interna, trascurando che il ricorrente nel 2012 si era dato a stabile attività lavorativa;
f) violazione di legge nell'applicazione della recidiva, non più obbligatoria ex art. 99, comma 5., cod. pen. dopo la sentenza n. 185/2015 della Corte costituzionale.
2.18. OR AR Nel ricorso di AR si deducono: a) violazione di legge e vizio di motivazione circa la prova della sua partecipazione a un'associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, senza indicare con precisione da quali elementi deduce la stabilità del pactum sceleris e la indeterminatezza del programma criminoso;
b) violazione di legge nell'applicazione della aggravante ex art. 74 commi 4 d.P.R. n. 309/1990, mancando sequestri di armi o rifermenti, nella conversazioni intercettate, a reperimenti o acquisti di armi per conto della associazione;
c) vizio di motivazione nella applicazione della aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991, nonostante la produzione di una sentenza definitiva relativa al clan PE nella quale non si menziona una piazza di spaccio gestita dai fratelli CO, per cui non si comprende come CO avrebbe agevolato l'associazione mafiosa;
e) vizio di motivazione nell'eccessiva quantificazione 10 11 dell'aumento della pena a titolo di continuazione interna, trascurando la sua ammissione di responsabilità e il mutamento dello stile di vita, stante la sua adesione a un programma terapeutico residenziale per disintossicarsi dagli stupefacenti;
f) violazione di legge nell'applicazione della recidiva, non più obbligatoria ex art. 99, comma 5, cod. pen. dopo la sentenza n. 185/2015 della Corte costituzionale.
2.19. RN SS CO Nel ricorso di RN SS CO si deducono: a) violazione di legge e vizio di motivazione circa la prova della sua partecipazione a una associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, senza indicare con precisione da quali elementi deduce la stabilità del pactum sceleris e la indeterminatezza del programma criminoso;
b) violazione di legge nell'applicazione della aggravante ex art. 74 commi 4 (l'essere l'associazione armata) d.P.R. n. 309/1990, mancando sequestri di armi o rifermenti, nella conversazioni intercettate, a reperimenti o acquisti di armi per conto della associazione;
c) vizio di motivazione nella applicazione della aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 - nonostante la produzione di una sentenza definitiva relativa al clan PE nella quale non si rinvengono riferimenti a una piazza di spaccio gestita dai fratelli CO per cui non comprende come CO avrebbe agevolato l'associazione mafiosa;
d) vizio di motivazione nell'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, trascurando la sua ammissione di responsabilità; e) violazione di legge nell'applicazione della recidiva, non più obbligatoria ex art. 99, comma 5. cod. pen. dopo la sentenza n. 185/2015 della Corte costituzionale;
f) vizio di motivazione della confisca degli immobili indicati in atti pur essendo stati questi acquistati prima dell'inizio delle investigazioni e "lecitamente acquisiti per il tramite di una dimostrata vincita la gioco".
2.20. Piero CO Nel ricorso di Piero CO si deducono: a) vizio di motivazione nel desumere la prova della partecipazione al reato associativo solo dai contenuti delle videoriprese del luogo in cui è nato e cresciuto il ricorrente, contenuti mostranti suoi incontri con persone alle quali peraltro egli è legato da vincoli di parentela, mentre egli ha ammesso di avere sporadicamente fatto da vedetta per il fratello RN ma non vi è prova che abbia spacciato o che abbia avuto un ruolo attivo nella associazione;
b) vizio di motivazione circa la sussistenza di una associazione armata ex art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 risultando solo che due collaboranti hanno accusato suo fratello RN di detenere un'arma e il sequestro di armi e munizioni avvenuto nel 2012 nello stabile di viale NC 11 12 n. 16 a carico di ignoti;
c) mancata elusione della aggravante ex art 7 legge n. 203/1991, mancando la prova del ricorso al metodo mafioso o a condotte sopraffattorie;
d) mancanza di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche anche prevalenti sulle aggravanti e la determinazione della pena in misura eccessiva come anche in misura eccessiva è stato determinato l'aumento in continuazione.
2.21. OR CO Nel ricorso di OR CO si deducono: a) violazione di legge e vizio di motivazione circa la prova della sua attività direttiva in una associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990; b) vizio di motivazione circa la sussistenza di una associazione armata ex art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, mancando ogni elemento probatorio al riguardo;
c) vizio di motivazione nella applicazione della aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991, trascurando peraltro che nella sentenza irrevocabile depositata dalla difesa e relativa al processo concernente condotte delittuose che nel 2009 furono commesse dagli appartenenti al clan PE non si menziona una piazza di spaccio gestita da OR CO per conto della associazione;
d) vizio di motivazione nell'apodittico diniego delle circostanze attenuanti generiche;
e) violazione di legge nell'applicazione della recidiva, non più obbligatoria ex art. 99, comma 5. cod. pen. dopo la sentenza n. 185/2015 della Corte costituzionale.
2.22. LE AL Nel ricorso di AL si deducono: a) inosservanza di legge e vizio di motivazione con riferimento alla fattispecie di intestazione fittizia perché ciò che è stato sequestrato è stato acquistato con attività commerciale realizzata con risparmi e con debiti contratti dalla ricorrente che giornalmente lavora nell'esercizio commerciale sin dalla sua apertura;
b) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con mera clausole di stile senza considerare la reale situazioni di fatto della ricorrente.
2.23. OR CC Nel ricorso di OR CC si deducono: a) violazione di legge e vizio di motivazione circa la prova della sua partecipazione a una associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, consistendo la sua condotta in un unico episodio di spaccio di sostanza stupefacente avvenuto il 29/11/2012 in concorso con RE AR e che non bastano a inserirlo nella associazione i suoi rapporti di conoscenza con appartenenti alla associazione e mancando nelle dichiarazioni dei collaboranti con l'Autorità giudiziaria indicazioni
contro
CC, mentre la dichiarazione del collaborante IG BU si riferisce a un periodo 12 13 anteriore alla attività di osservazione da parte della Polizia giudiziaria e non è mai stata riscontrata;
b) vizio di motivazione circa la sussistenza di una associazione armata ex art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, mancando ogni elemento probatorio al riguardo;
c) vizio di motivazione nella applicazione della aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991, trascurando peraltro che nella sentenza irrevocabile depositata dalla difesa e relativa al processo concernente condotte delittuose che nel 2009 furono commesse dagli appartenenti al clan PE non si menziona una piazza di spaccio gestita da OR CO per conto della associazione;
d) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche;
e) violazione di legge nell'applicazione della recidiva, non più obbligatoria ex art. 99, comma 5. cod. pen. dopo la sentenza n. 185/2015 della Corte costituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO Per economia espositiva le questioni poste nei singoli ricorsi sono nel seguito raggruppate per temi, richiamando i nomi dei ricorrenti che le hanno sollevate e evidenziando, di volta in volta, ogni particolarità che possa riguardare i singoli imputati.
1. L'esistenza delle tre associazioni ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e la partecipazione alle stesse IOzione di legge e vizio di motivazione circa la prova della esistenza di una associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e sul ruolo assunto dal ricorrente sono dedotti nei ricorsi di: IG BA, MA ON, IO AM, RE AM, FR FA, OR AR, NT IT, RN CO, Piero CO, OR CO, OR CC (relativamente al capo 'a'); Giovanni BA, OR NA, TA AL (relativamente al capo 'c'); MA NT, OR NT (relativamente al capo 'e'). L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, cioè in un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Rv. 27056). Sia la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare (n. 532/2015) sia la sentenza della Corte di appello hanno adeguatamente inquadrato l'attività dei tre 13 14 gruppi dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti nel contesto della criminalità organizzata catanese, richiamando le dichiarazioni dei collaboranti con l'Autorità giudiziaria (esponenti delle associazioni mafiose interessate e direttamente coinvolti nel traffico degli stupefacenti), dalle quali risulta che a Catania le piazze di spaccio (cioè luoghi in cui le sostanze stupefacenti sono stabilmente vendute così costituendo riferimento per chi voglia acquistarle) sono controllate dalle locali associazioni di stampa mafioso che scelgono zone idonee, per la natura dei luoghi o per le caratteristiche sociologie, a resistere alle infiltrazioni della concorrenza e agli interventi delle forze dell'ordine. La sentenza della Corte di appello ha argomentato circa l'esistenza di tre gruppi, fra loro cooperanti (e ciascuno riconducibile a una diversa associazione di stampo mafioso), attivi per lo spaccio di stupefacenti (fra i quali l'eroina), con tre distinte piazze di spaccio, in una zona dove si concentrano molteplici attività illecite connesse alla vendita degli stupefacenti (il quartiere di Librino a Catania) con il necessario avallo della criminalità organizzata di stampo mafioso (ma non organicamente collegata alla stessa), nelle forme di una struttura organizzata in forma associativa e non di mere continuazioni di attività concorsuali, utilizzando i veicoli personali dei sodali, i loro cellulari, le abitazioni e gli spazi condominiali (del cosiddetto palazzo di cemento in viale NC 16, dotato di un colonnato e di numerosi corpi di scala, di anfratti e vie di fuga) per nascondere stupefacenti (oltre che armi). Sono state adeguatamente evidenziati (pagg. 94 ss della sentenza di primo grado): la pluralità degli associati, la loro organizzazione gerarchica con suddivisione dei compiti, i luoghi di custodia della droga, la cassa comune, la reciproca conoscenza degli associati e la loro fungibilità (gli arrestati erano subito sostituiti). La sentenza della Corte di appello richiama i controlli su strada che hanno rivelato le pregresse abituali frequentazioni fra gli imputati poi entrati nei tre gruppi dediti al traffico degli stupefacenti (pag. 36).
1.1. Associazione descritta nel capo 'a' (correlato al capo 'b') La sentenza impugnata desume che il gruppo capeggiato dai fratelli CO e che smerciava cocaina, eroina e hashish era riconducibile clan PE dalle dichiarazioni dei collaboranti (CH MU, RA SS, OR IO), corroborata dai sequestri di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti e dagli arresti in flagranza, dalle dichiarazioni degli acquirenti, dalle conversazioni intercettate dall'ascolto dei colloqui in carcere (pagg 97- 101 della sentenza di primo grado). La sentenza della Corte di appello, inoltre, evidenzia il pactum sceleris e la affectio societatis rivelati: dalle reiterate modalità operative (la comune scaltra modalità di passaggio calato con una corda dal balcone 14 15 dell'associato di turno per poi venderla per strada tenendola in una borsa a tracolla); dallo scambio di ruoli fra gli agenti (ora venditore, ora vedetta); dall'esistenza di una cassa comune in cui gli spacciatori annotavano i proventi della vendita su agende riposte nei cestelli (pagg. 30-37). Posta, quindi, la correttezza dello configurazione della motivazione adottata dalla Corte di appello relativamente alla sussistenza delle tre associazioni a delinquere, va rilevato che i motivi di ricorso specificamente riguardanti ciascuno dei ricorrenti, nelle parti in cui non risultano generici toccano le convergenti valutazioni discrezionali che i Giudici di merito hanno, senza incorrere in vizi logici, sviluppato sulla base di massime di esperienza plausibili e pertinenti alle vicende trattate.
1.1.1. Nel ricorso di IG BA si deduce che non è provato che le sue condotte di spaccio furono svolte nell'ambito della associazione dai fratelli CO senza indizi che possano attribuirgli un qualche ruolo al suo interno (pag. 2-4, non numerata, del ricorso). La Corte ha dato atto che nessuno dei collaboranti lo indica come persona dedita allo spaccio e che neanche i tossicodipendenti sentiti lo hanno menzionato, ma ha congruamente evidenziato che la prova della sua partecipazione è "basata sulla sua identificazione mentre si adopera per lo spaccio di stupefacente, circostanza questa, peraltro, sorretta da una confessione" e le videoriprese raffigurano IG BA in attività di spaccio per ventisette giorni differenti mentre colloca la droga dal paniere che fa calare da un balcone e poi annota le somme percepite, a volte dividendole coi sodali, con molti dei quali è stato in varie occasioni sorpreso nei controlli della Polizia.
1.1.2. Circa la posizione di MA ON, la Corte ha richiamato le convergenti dichiarazioni dei collaboranti (SS, MU e RI) che lo indicano come persona di fiducia di RN CO (dedito allo spaccio per conto di costui) e hanno trovato riscontro nelle videoriprese (che lo mostrano come spacciatore e vedetta), nelle intercettazioni e nei colloqui in carcere con i familiari (dai quali si desume che ricevette dal gruppo il denaro necessario per le sue esigenze in carcere) - desumendone una stabilità del suo rapporto con il gruppo che rende ragionevole collegarlo a questo ben oltre la circoscritta durata del periodo di osservazione della sue condotte (pagg. 237-241).
1.1.3. Quanto alla posizione di FR FA, la Corte di appello ha congruamente argomentato circa l'irrilevanza della deduzione che fa leva sul fatto che è l'unica persona imputata per questo reato per un periodo anteriore e fino al febbraio 2011 (quando fu arrestato), osservando che l'imputazione (capo 15 16 'a') riguarda fatti commessi "sino al 2013" sicché non esclude condotte anteriori al 2011, e corrobora il suo ragionamento richiamando specifici elementi probatori che lo riguardano: controlli della polizia, dichiarazioni di acquirenti, videoriprese (pagg. 57-68).
1.1.4. Circa la posizione di IO AM, la Corte di appello ha congruamente motivato il suo giudizio fondandolo: sull'arresto del ricorrente il 22/11/2012 mentre deteneva marijuana (1100 grammi), cocaina e strumenti per il confezionamento della droga proprio in viale NC (luogo di attività della associazione) e sui contenuti dei colloqui in carcere in cui la madre riferisce a IO AM che le è stato suggerito di bruciare l'autovettura che trasportava la droga per eliminare eventuali microspie e il figlio, a sua volta, le suggerisce di eliminare il suo cellulare e denunciarne lo smarrimento a poliziotti diversi da quelli che lo avevano arrestato, la madre rendiconta al figlio le somme che sta ricevendo dal gruppo per le esigenze sue e dei familiari e discute con lui della necessità che interceda presso CO per aumentare le somme destinate ai detenuti (pagg. 241-244).
1.1.5. Circa la posizione di RE AM, la Corte ha congruamente motivato il suo giudizio non trascurando che il ricorrente non è menzionato dai collaboranti e non è citato dagli acquirenti della droga, ma evidenziando: che il suo ruolo era quello di approvvigionatore e trasportatore della sostanza e che è ripetutamente presente nelle videoriprese assieme ai coimputati mentre vigila in favore di CC e FR CO e verifica se vi sono strumenti di rilevamento delle attività; dai colloqui risulta che egli (con il quale il fratello IO si duole di essere in carcere al suo posto) riceve le somme erogate dal gruppo per il mantenimento in carcere;
dai contenuti delle intercettazioni e dei colloqui carcerari si ricava che egli partecipa alla vita della associazione, che è vicino a OR CO e da lui riceve incarichi (pagg. 247-252).
1.1.6. Circa la posizione di TO IT, la Corte di appello ha argomentato che le condotte di spaccio da parte del ricorrente (e da lui ammesse) si collegano a altre attività "anch'esse sinergiche a quelle degli altri componenti del gruppo (..) svolgendo egli anche compiti di sovrintendenza e controllo delle operazioni sulla piazza e godendo di un rapporto assai stretto con CO RN SS, che accompagna spesso anche in numerosi viaggi dedicati alla compravendita dello stupefacente", ricevendo direttive (come si evince dalle videoriprese e dalle conversazioni intercettate) da CO e fornendole alle vedette del gruppo (dalle quali riceve anche i proventi dello spaccio), criticando i comportamenti scorretti di alcuni sodali. Inoltre, la Corte ha 16 17 considerato che il rilievo del suo ruolo è riconosciuto da IO AM come si evince dai colloqui di costui (carcerato) con i familiari e che della sua partecipazione alla associazione parla il collaborante RA SS (pagg. 262- 266).
1.1.7. Quanto alla posizione di OR AR, la Corte di appello non ha fondato la sua partecipazione alla associazione a delinquere soltanto sulla commissione del reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo 'b') ma anche sulle molteplici frequentazioni del ricorrente con i sodali, sulle circostanze del suo arresto rivelatrici di rapporti stabili con gli ambienti delinquenziali (il 7/01/2013) dentro l'automobile, intestata IN CR e utilizzata da diversi coimputati, in cui viaggiava con il coimputato OR CC furono trovati un chilo di marjuana e 250 bussolotti contenenti eroina), sui contenuti delle videoriprese che lo mostrano, in varie occasioni e forme, operativo nei luoghi dello spaccio, sulle dichiarazioni di acquirenti che lo indicano come venditore, sui contenuti di conversazion e sulle dichiarazioni dei collaboranti SS e ZA che lo indicano come colui che (assieme a FR FA) deteneva la droga destinata alla vendita e incassava gli introiti che, raggiunta una certa somma, consegnava a suo suocero OR CO (pagg. 82-96).
1.1.8. Circa la posizione di RN CO, la Corte di appello ha congruamente argomentato che le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti (MU, SS, IO, AR, RI', ZA) sono riscontrate dalle dichiarazioni degli acquirenti (il ricorrente e suo fratello OR vendevano eroina a 40 euro a dose), dai contenuti delle videoriprese, dai sequestri di stupefacente e di cospicue somme di denaro, dalle confessioni di diversi coimputati che lo coinvolgono (pagg. 110-138): in particolare sulla attribuzione a lui (come al fratello OR) di un ruolo apicale concordano tutti i collaboranti riferendo che gestisce di persona assieme anche la piazza di spaccio, non a caso denominata "dei fratelli bla-bla" (il loro soprannome), acquista giornalmente rilevanti quantitativi di droga per rivenderla, impartisce ordini ai coimputati (pagg. 157 ss. della sentenza di primo grado, pagg. 139 ss. della sentenza impugnata).
1.1.9. Nel ricorso di Piero CO (che ha ammesso di avere fatto sporadicamente da vedetta per il fratello RN) si adduce che egli era nei luoghi dello spaccio perché vi abitava. Tuttavia ragionevolmente la Corte ha ravvisato negli esiti dei controlli su strada un segno inequivoco dell'abituale frequentazione dei coimputati nel periodo al quale si riferisce l'imputazione e ha tratto dai contenuti delle videoriprese (compiutamente analizzati nella 17 18 motivazione della sentenza) la prova della sua partecipazione alle operazioni di spaccio, confermata dalle dichiarazioni di alcuni clienti (pagg. 151-160).
1.1.10. Quanto alla posizione di OR CO, la Corte ha osservato che la da lui ammessa attività di spaccio va collegata al complesso probatorio e che dalle videoregistrazioni si ricava che egli ha spacciato assieme a altri soggetti e ha aiutato alcuni nello smercio (pag. 172); è stato osservato abitualmente frequentare dei coimputati nel periodo al quale si riferisce l'imputazione; è stato riconosciuto in foto come spacciatore da alcuni tossicodipendenti (pagg. 172-186). In particolare sull'attribuzione a lui (come al fratello RN) di un ruolo apicale concordano tutti i collaboranti riferendo che gestisce assieme al fratello la piazza di spaccio denominata "dei fratelli bla-bla" (il loro soprannome), acquista giornalmente rilevanti quantitativi di droga per rivenderla, impartisce ordini ai coimputati (pagg. 157 ss. della sentenza di primo grado, pagg. 139 ss. della sentenza impugnata).
1.1.11. Quanto alla posizione di OR CC, la Corte ha adeguatamente fondato la sua decisione sulle circostanze del suo arresto (tentò di fuggire assieme a OR AR da un auto in cui erano collocati un chilo di marjuana e 250 bussolotti contenenti eroina) interpretandole come "sintomo inequivocabile dell'abitualità dell'imputato nel frequentare soggetti accusati di appartenere al medesimo consorzio criminale" confermato dalle frequentazioni con i coimputati (alcuni con precedenti specifici) desunte dai controlli di polizia e dalle videoriprese che mostrano le sue condotte, oltre che dai contenuti delle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni del collaborante BU (pagg. 199-212).
1.2. Associazione descritta nel capo 'c' (correlato al capo 'd') Precisando che non è stato possibile videoregistrare l'attività di spaccio degli appartenenti al gruppo descritto nel capo 'c' perché avveniva all'interno dei portici di viale NC (pag. 272), la sentenza della Corte di appello trae gli elemento probatori dalle dichiarazioni di acquirenti della droga e dai contenuti delle videoregistrazioni e intercettazioni, che offrono riscontro a "numerose e circostanziate dichiarazioni" dei collaboranti con l'Autorità giudiziaria (MU, SS, AB ZA, UG RI): il gruppo capeggiato dai fratelli TO e US BA era collegato alla famiglia ANpaola-Ercolano e smerciava cocaina e marijuana;
esisteva una cassa comune, con una suddivisione dei ruoli e i legami e le attività furono mantenuti pur dopo l'arresto del capo Giovanni BA (pagg. 101- 129 della sentenza di primo grado). La Corte considera, dando conto delle tesi difensive e puntualmente controargomentando, che dai 18 19 dati richiamati si evince l'esistenza di un gruppo organizzato diretto da Giovanni BA, munito di una cassa comune (il carattere imprenditoriale della attività è palesato dalla decisione di BA di fare gestire la cassa a sua moglie ER RL riducendo il compenso per gli spacciatori), con una organizzazione dei turni dello spaccio e l'apporto di una rete di spacciatori e vedette, con l'approvvigionamento di droga tramite i coimputati fratelli OR e SA TA (pagg. 281-313).
1.2.1. Nel ricorso di Giovanni BA si contesta l'attribuzione del ruolo di capo della associazione nonostante che il ricorrente sia stato detenuto ininterrottamente "da prima dei fatti in contestazione a oggi" e risultando le fonti di prova costituite solo dalle dichiarazioni di 6 collaboranti con l'Autorità giudiziaria (delle quali solo 3 dichiarazioni sarebbero utilizzabili essendo le altre aggiunte dopo l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato) e dai contenuti di conversazioni intercettate (dai quali emergerebbe solo una sua condizione paritaria rispetto a quella dei coimputati). Con congrua motivazione di segno contrario, nella sentenza della Corte di appello si delinea il ruolo apicale di Giovanni BA evidenziando che: le dichiarazioni dei collaboranti (CH MU, RA SS, AB ZA, UG RI,) lo indicano come colui che gestiva l'attività di spaccio con il permesso (tramite la famiglia dei ZA) della associazione di stampo mafioso ANpaola a condizione che dalla stessa si rifornisse della droga e che cedette la piazza di spaccio a altri (gli Arena) per poi essere indotto da ZA a riprendersela (restituendo il prezzo) e venderla alla famiglia ANpaola;
tali dichiarazioni hanno ricevuto riscontro nei contenuti di alcune conversazioni intercettate (pagg. 272-280). -1.2.2. Quanto alla posizione di OR NA, la Corte puntualmente argomentando circa le deduzioni difensive - ha richiamato le videoriprese (che lo inquadrano mentre cede bussolotti o bustine in cambio di banconote) e le intercettazioni delle conversazioni nelle quali parla dei traffici di droga con AL (pagg. 289-291) a riscontro delle puntuali dichiarazioni accusatorie del collaboranti MU, SS, MI, RI.
1.2.3. Quanto alla posizione di TA AL, con idonea argomentazione la Corte ha richiamato: le conversazioni (nn. 2708 del 26/05/2012, 3253 del 3/06/2012 e 4014 del 12/06/202) in cui egli riferisce a EL BA del colloquio avuto con Giovanni BA (carcerato) circa i comportamenti autoritari di ER RL e altre vicende relative alla organizzazione del 19 2 20 0 gruppo;
ulteriori conversazioni relative alla attività di spaccio che si connettono agli esiti delle videoriprese (pagg. 356-403).
1.3. Associazione descritta nel capo 'e' (correlato al capo 'f') La sentenza impugnata ha desunto dalle dichiarazioni dei collaboranti (MU, ZA, RI e RA SS fratello del predetto MA) e dalle videoriprese (pagg. 129-134 della sentenza di primo grado) che l'attività del gruppo capeggiato dalla famiglia SS veniva gestita da MA SS, esponente del clan dei OT SI, coadiuvato dai nipoti MA e OR NT. I ricorrenti MA NT e EL NT deducono che i fatti andrebbero qualificati ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, pertanto i loro ricorsi vengono vagliati nel seguito sub 4. 1.4. Sulla base di quanto precede tutti i motivi di ricorso concernenti l'esistenza delle associazioni a delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, le partecipazioni alle stesse e i ruoli attribuiti ai ricorrenti risultano manifestamente infondati.
2. L'aggravante ex art. 74 comma 3 d.P.R. n. 309/1990 IOzione di legge e vizio di motivazione nell'applicazione dell'aggravante ex art. 74 comma 3 (partecipazione di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope) sono dedotti nei ricorsi di Giovanni BA, TA AL, ma il motivo di ricorso è inammissibile perché non risulta oggetto delle deduzioni espresse negli atti di appello.
3. L'aggravante ex art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 IOzione di legge e vizio di motivazione nella applicazione della circostanza aggravante ex art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 sono dedotti nei ricorsi di IA AP, di Giovanni BA, IG BA, FR FA, EL La Spina, TA AL, OR AR, NT IT, RN CO, Piero CO, OR CO, OR CC.
3.1. Diversamente da quella analoga, delineata nell'art. 416 bis, comma 5, cod. pen. relativa all'associazione per delinquere di stampo mafioso - l'aggravante prevista dal art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione armata) richiede unicamente la disponibilità di armi, non anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015 , Rv. 263694; Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Rv. 262714; Sez. 1, n. 21040 del 12/05/2010, Rv. 247557). L'aggravante può essere riconosciuta in capo ai partecipi solo se può postularsi 20 212 1 una loro colpevolezza anche in relazione a tale aspetto, che richiede, ex art. 59, comma 2, cod. pen., quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta circa la disponibilità delle armi da parte dell'associazione (Sez. 6, n. 49458 del 21/10/2015, Rv. 266041; Sez. 2, n. 44667 del 08/07/2013, Rv. 257611); la prova della disponibilità di armi da parte di un solo appartenente a un sodalizio mafioso che sia anche componente di un'associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti può fondare l'aggravante ex art.74, comma 4, d.P.R. n. 309 del1990, perché la dotazione di strumenti di offesa è connaturata al perseguimento degli scopi di un sodalizio di tipo mafioso (Sez. 6, n. 36198 del 03/07/2014, Rv. 260272), mentre la destinazione delle armi alle finalità del sodalizio non va intesa nel senso che esse devono essere utilizzate esclusivamente per sorreggere le attività proprie dell'associazione perché la destinazione ben può concorrere con l'utilizzazione da parte del singolo compartecipe a scopo individuale, sempre che il titolo soggettivo di possesso non sia assorbente (Sez. 6, n. 5501 del 12/12/1995, dep. 1996, Rv. 205652).
3.2. Nel caso in esame, a differenza di quanto si assume in alcuni ricorsi, sono presenti riferimenti a armi nei contenuti delle conversazioni intercettate e sono stati effettuati sequestri. La sentenza della Corte di appello ha argomentato circa la congiunta disponibilità di armi da parte dei tre gruppi (finalizzata non a dirimere inesistenti contrasti interni fra i gruppi, ma a fronteggiare pericoli esterni) descrivendone puntualmente la collocazione all'interno del cosiddetto palazzo di cemento (del quale ha analizzato la morfologia architettonica funzionale allo scopo), descrivendo i tipi delle armi e dove furono sequestrate, richiamando puntualmente le dichiarazioni dei collaboranti (CH MU, RA SS) che hanno indicato nomi, riconosciuto persone e richiamato specifici episodi (pagg.32-36, 51-54, 69-72, 97-101, 131-138, 161-162). La Corte di appello ha desunto principalmente, ma non esclusivamente, dalle modalità di detenzione delle armi un "particolarmente elevato il coefficiente di prevedibilità concreta da parte di tutti i sodali della disponibilità delle armi da parte delle tre associazioni di cui ciascuno di essi faceva parte" (pag. 162). Le deduzioni difensive secondo cui le armi sono state trovate dentro un immobile di grandi dimensioni e nella piazza di spaccio operavano tre distinti associazioni (sicchè non sarebbe chiaro come la disponibilità di tali armi possa essere attribuita all'uno a all'altra delle tre) e che manca la prova che le armi servissero a conseguire il fine della associazione sono inficiate dalla ricostruzione delle relazioni fra i tre gruppi in termini di collaborazione e, quanto all'utilizzo delle 21 22 armi per i fini associativi vale ribadire, come sopra, che questa condizione è esclusa dalla costante giurisprudenza di questa Corte. La Corte ha comunque, sottolineato altri elementi probatori che riguardano le specifiche deduzioni di alcuni dei ricorrenti ma che riverberano la loro valenza anche nei confronti delle posizioni degli altri: circa RE AM ha evidenziato che dai colloqui carcerari emerge che egli disponeva di proiettili (pag. 253); circa FR FA e OR CO, la Corte ha evidenziato che i collaborani OR IO e AB ZA hanno ricordato che i due camminavano armati per viale NC (tanto che AB ZA, referente della associazioni mafiosa Ercolano-ANpaola e poi collaborante con l'Autorità giudiziaria), intimò loro di smettere (pagg. 187-192). Inoltre la Corte ha puntualmente valorizzato punti dei contenuti delle conversazioni intercettate fra appartenenti alla associazione descritta nel capo 'c' nei quali è del tutto esplicito il riferimento alle armi: per esempio, nella conversazione n.10 del 19/04/2012 OR TA, rispondendo a AL, afferma "ci pigliamo quello a raffica, magari il kalashinikov" (pag. 403). In alcuni ricorsi si adduce che la sentenza emessa dalla 2° sezione del Tribunale di Catania il 19/12/2016 nei confronti di alcuni degli originari coimputati che non hanno scelto il rito abbreviato ha escluso l'aggravante sia per LO ET (coimputato del capo 'a'), sia per EL BA (coimputato del capo 'c'). Ma, fermo restando che trattasi di non ancora consolidata decisione di primo grado e relativa solo a alcune posizioni, non essendo stata prodotta la motivazione della sentenza questo dato rimane privo di valenza argomentativa.
3.3. Sulla base di quanto precede tutti i motivi di ricorso concernenti la l'applicazione della circostanza aggravante ex art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 risultano manifestamente infondati.
4. La disapplicazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 IOzione di legge e/o vizio di motivazione nella mancata sussunzione della fattispecie concreta sotto la fattispecie normativa astratta delineata nell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 è dedotto nei ricorsi di Giovanni BA, MA NT, OR NT, OR NA, TA AL.
4.1. La associazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 costituisce una fattispecie autonoma di reato, non una mera attenuante della fattispecie maggiore (Sez. U. 34475 del 23/6/2011, Rv. 250352; Sez. 1, n. 13062 del 19/03/2015, Rv. 263106) e la sua specificità sta nell'essere stata "costituita per" commettere reati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. In altri termini, deve 22 23 presentare connotati strutturali e/o operativi tali da fare ritenere che sia stata concretamente esclusa l'eventualità di azioni destinate a superare il limite della lieve entità. In questa prospettiva, sono rilevanti sia la genesi della associazione (Sez. 4, n. 38133 del 2/7/2013), sia la sua effettiva operatività. In assenza di una espressa programmazione, rileva ogni concreta azione, eventualmente eccedente limite della lieve entità, che sia indice di una possibilità già dall'inizio valutata o, almeno, non esclusa. Se il gruppo agisce senza escludere la possibilità di azioni che superino la soglia della lieve entità, non ricorre l'associazione ex art. 74, comma 6. Essa può presumersi in presenza di una struttura ridotta e di condotte compatibili con la qualificazione in termini di lieve entità ma, se emergono fatti eccedenti la soglia della lieve entità - a fortiori se coinvolgenti associati influenti sul gruppo la presunzione viene meno e, in assenza di ulteriori specificità di segno contrario, va qualificata ex art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. 4.2. Costituiscono dati rivelatori di un concreto pericolo di diffusione della sostanza: la reiterazione dello smercio con particolare intensità e frequenza, l'indeterminata estensione della clientela in un territorio (Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014), la disponibilità di numerosi canali di approvvigionamento e/o i contatti con organismi criminali più ampi (Sez. 6, n. 3324 dell'8/1/2015), l'utilizzo di forme particolari per penetrare nel mercato o sfuggire ai controlli della polizia giudiziaria, o per acquistare o vendere sostanze stupefacenti in quantità non modeste o con qualità peculiari o di diversa tipologia (Sez. 3, n. 26205 del 5/6/2015, Rv 264065; Sez. 3, n. 32695 del 27/3/2015) e questi dati sono tutti presenti nelle tre fattispecie associative in esame secondo la ricostruzione effettuata con esiti convergenti dai Giudici di merito. In particolare, per la associazione di cui al capo 'a', la Corte di appello ha escluso la riconducibilità delle fattispecie associativa a fattispecie di minore lesività rimarcando che lo smercio di eroina ha provocato la morte per overdose di alcuni tossicodipendenti e che la conseguente operazione di polizia ha consentito il sequestro di kg 4 di eroina e 0,800 di cocaina e che (dichiarazioni del collaborante AB ZA) si era determinata "una situazione insostenibile a causa dei tossici che dormivano anche nelle scale". Per la associazione di cui al capo 'b', la Corte di appello ha evidenziato la notevole portata del traffico di droga e dei connessi cospicui introiti illeciti, il protrarsi nel tempo della attività e la natura articolata della struttura organizzativa. 23 24 Nei ricorsi dei fratelli MA e OR NT si deduce che la Corte di appello ha trascurato che dalle dichiarazioni dei collaboranti con l'autorità giudiziaria emerge che due e lo zio MA SS vendevano sostanze stupefacenti per loro conto, svolgendo un'attività saltuaria e non in forma organizzata senza il coinvolgimento di persone estranee al nucleo familiare, realizzando condotte qualificabili ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. In senso contrario, la Corte di appello ha specificamente rimarcato che l'analisi degli elementi probatori "non solo delinea una attività che stabilmente si è protratta nel tempo, ma che ha anche costituito fonte di approvvigionamento di illeciti introiti per un clan mafioso ed è stata posta in essere in modo articolato anche da soggetti diversi da quelli del nucleo familiare dei NT (..) ciò non induce a ritenere integrata una associazione di tipo 'familiare' di minimo spessore offensivo" (pagg. 440-442). In questo quadro, sono inconferenti le deduzioni sviluppate nei ricorsi di OR NA secondo cui l'esercizio di una attività di spaccio non - occasionale ma continuativo non è incompatibile con la fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 - e di TA AL circa l'erroneità della - mancata configurazione del reato ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 avallata dalla considerazione che il Tribunale della Libertà e il Giudice di primo grado hanno escluso l'aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309/1990 - perché concernono soltanto precondizioni per non escludere l'applicazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309. Mentre le deduzioni sviluppate nel ricorso di Giovanni BA (fondate sui legami parentali fra gli associati e le modeste entità dei quantitativi di droga spacciati) evidentemente contrastano con la motivata ricostruzione dei fatti delineata nella sentenza impugnata. Su queste basi, tutti i motivi di ricorso concernenti la l'applicazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 sono manifestamente infondati.
5. L'applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 IOzione di legge e vizio di motivazione nel riconoscimento della responsabilità per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 sono dedotti nei ricorsi di Giovanni BA, RE AM, ON La FA, Giovanni AB, TA AL. In generale, nel valutare la prova delle detenzioni illecite di stupefacenti la Corte di appello valorizza la reiterazione dei singoli atti di acquisto, detenzione e cessione praticati dalla associazione, ma, a differenza di quanto dedotto nei ricorsi, non si limita a questo, perché sulla base di plausibili e pertinenti massime 24 25 di esperienza, con argomentazione, adeguata e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità la desume da specifiche condotte degli imputati: la prova della responsabilità di Giovanni BA dai reiterati atti di acquisto fatti dal gruppo del quale era soggetto apicale dalla famiglia ZA (pag. 315); la - prova di una detenzione di droga a fini di cessione (non necessariamente l'avvenuto spaccio) da parte di ON La FA, sulla base della interpretazione congiunta non di una sola (come dedotto nel ricorso) ma di due conversazioni intercettate (pagg. 227-228 della sentenza impugnata); per Giovanni AB, la prova della responsabilità viene dalla Corte di appello desunta dalla interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate (pagg. 444-452). Nel confermare la sentenza di primo grado la Corte ne ha recepito i richiami alla conversazione fra la madre del ricorrente RE AM e il fratello IO, in cui la prima espone che RE era a bordo di una vettura che scortava quella trasportante la droga, utilizzandoli per convalidare l'interpretazione delle videoriprese che lo ritraggono attribuendogli il ruolo di vedetta (pagg. 460-507 della sentenza di primo grado) e, per TA AL, alle intercettazione di diverse conversazioni dalle quali viene desunto che egli curava gli approvvigionamenti della droga così valorizzando anche le videoriprese che lo ritraggono con alcuni coimputati sui luoghi dello spaccio (paggi. 678-754 della sentenza di primo grado). Sulla base di quanto precede tutti i motivi di ricorso concernenti la l'applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 sono manifestamente infondati.
6. La circostanza aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 IOzione di legge e/o vizio di motivazione nella applicazione della circostanza aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 sono dedotti nei ricorsi di IA AP, di Giovanni BA, IG BA, MA NT, OR NT, OR TA, SA TA, MA ON, FR FA, RE AM, EL La Spina, OR NA, TA AL, OR AR, NT IT, RN CO, RN CO, Piero CO, OR CO.
6.1. La disposizione dell'art. 7, comma 1, legge n. 203/1991 delinea due figure di aggravante fra loro in alternativa non esclusiva ma equivalenti e fungibili per l'integrazione della fattispecie, con la conseguenza che è esclusa l'applicazione cumulativa delle due varianti dell'aggravante, anche quando ne sussistano tutti gli elementi costitutivi, e unico è l'aumento di pena. 2 25 5 26 Nelle sue due diverse forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione del reato e della finalità di agevolare con il reato l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, l'aggravante è configurabile anche per il reato associativo ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (su un caso analogo: Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, dep. 2017, Rv. 269715) e non è esclusa dal fatto che gli agenti perseguano l'ulteriore scopo di trarre vantaggio proprio dal fatto criminoso (Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Rv. 266464). Nel caso in esame l'aggravante è stata contestata sotto il profilo sia del metodo mafioso, avente natura oggettiva (Sez. 3, n. 36364 del 20/5/2015; Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Rv. 270158; Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017, Rv. 270602), sia del fine di agevolare l'attività mafiosa. La Corte di appello, anche alla stregua dei dati riferiti dai collaboranti, ha ravvisato: a) elementi integranti l'esercizio del metodo mafioso da parte dei membri dell'associazione dedita alla cessione di stupefacenti nell'acquisizione delle piazze di spaccio e nelle modalità del controllo della gestione del traffico della droga;
b) la finalità di agevolare le associazioni mafiose egemoni con la partecipazione agli utili da parte dei gruppi г criminali (o di appartenenti agli stessi) che assicuravano protezione e la sentenza impugnata ha puntualmente indicato i collegamenti dei tre gruppi dediti allo spaccio con tre diverse espressioni della mafia catanese (pagg. 31-32, 73-79, 101-107, 140-141). Nel profilo che riguarda i delitti commessi "al fine di agevolare l'attività delle associazioni" previste dall'art. 416-bis cod. pen. (l'attività dell'associazione in sé ma non necessariamente anche gli scopi elencati nell'art. 416-bis, comma 3, cod. pen.), la configurazione dell'aggravante è incentrata sul dolo specifico dell'agente. La natura soggettiva di questa versione dell'aggravante è stata affermata nella giurisprudenza di questa Sezione (n. 31874 del 09/05/2017, Rv. 270590; n. 25510 del 19/04/2017, Rv. 270158 e n. 29816 del 29/03/2017, Rv. 270602) perché concernerebbe i motivi a delinquere e, dunque, sarebbe incomunicabile ex art. 118 cod. pen agli altri concorrenti che non condividano la medesima finalità (il dolo specifico). La posizione contraria sostiene che la circostanza aggravante avrebbe natura oggettiva, consistendo in una modalità dell'azione (art. 70 n.1 cod. pen.), e si trasmetterebbe, pertanto, a tutti i concorrenti nel reato, purché da essi conoscibile (Sez. 2, n. 24046 del 17/01/2017, Rv. 270300; Sez. 5, n. 10966 del 08/11/2012, dep. 2013, Rv. 255206; Sez. 6, n. 19802 del 22/01/2009, Rv. 244261). Questo secondo orientamento risulta accolto anche in un 26 27 cautelare relativo ai fatti oggetto del presente giudizio in cui questa Corte (Sez. 3 n.17400 del 9/04/2015) ha dichiarato inammissibile il ricorso di Giovanni BA contro il provvedimento del Tribunale del riesame, valutando corretto attribuire natura oggettiva all'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso con la conseguenza che il singolo associato ne risponde per il solo fatto della sua partecipazione alla associazione. In realtà, al contrasto fra le due interpretazioni non può darsi una soluzione univoca, perché l'estensibilità dell'aggravante agli altri concorrenti dipende da come essa si atteggia in concreto e dal reato in relazione al quale viene contestata. In ogni caso, per la sua impronta soggettivistica, essa va interpretata in termini che, non confinandosi entro il tenore letterale della disposizione, si conformino alla struttura di un diritto penale (quale è quello del vigente sistema italiano) del comportamento che, mentre prevede espressamente che le aggravanti concernano i "motivi a delinquere" (art. 118 cod. pen.), non dovrebbe giungere a un aggravamento della pena per un mero movente: la circostanza aggravante non comporta che l'obiettivo dell'agevolazione sia raggiunto, tuttavia deve richiedersi che l'attività dell'agente esprima comunque una oggettiva capacità di agevolare, almeno potenzialmente, l'associazione criminale. Per quanto specificamente concerne il reato associativo, in particolare, la finalità di agevolare un'associazione mafiosa, più che denotare una specifica attitudine delittuosa del singolo concorrente, è direttamente connessa alla concreta struttura organizzativa dell'associazione. Se tale struttura si pone in una situazione di prossimità alla associazione mafiosa, che le garantisce, come nelle fattispecie, avallo e protezione in cambio dello svolgimento a suo vantaggio di parte della propria attività, allora il collegamento della associazione per la vendita degli stupefacenti con la associazione mafiosa, si traduce anche in finalità agevolativa e rappresenta un dato oggettivo che travalica la condotta del singolo associato, perché riguarda il modo di essere della associazione e dunque le modalità di commissione del fatto di reato. In questa prospettiva, risulta corretto attribuire nella specifico caso in natura oggettiva alla aggravante in questione. Nella formulazione esame - previgente, l'art. 118 cod. pen. prevedeva la comunicabilità ai concorrenti anche delle circostanze aggravanti (normalmente soggettive), che avessero facilitato la commissione del reato, secondo il principio "ubi commoda, ibi incommoda" e risulta congruo utilizzare questo principio come guida ermeneutica per la soluzione dei casi dubbi, attribuendo natura oggettiva alle circostanze aggravanti utili per la realizzazione del reato da parte dei concorrenti e che, quindi, ex art. 27 28 -59, comma 2, cod. pen. non possono che essere attribuite se (come nel caso in esame) conoscibili a tutti.
6.2. Circa la associazione descritta nel capo 'a', la Corte di appello ha argomentato che le associazioni dedite al narcotraffico si sono avvalse della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva come confermato dall'esito del giudizio cautelare davanti alla Corte di cassazione che ha rigettato i ricorsi sul punto richiamando gli esiti del processo Revenge e da altre sentenze nelle quali si convalida l'assunto che la forza intimidatrice si concretizzava nell'imporre (anche con minacce, dopo le proteste) a tutti gli abitanti del luogo di non denunciare alle forze dell'ordine il continuo traffico di marjuana, cocaina e eroina (pagg. 46-46, 162-162-168). Evidenzia la Corte di appello, che "il plesso di viale NC 16 è stato sostanzialmente espropriato alla cittadinanza ed agli stessi abitanti del luogo per lo svolgimento di una articolatissima attività di spaccio con la connessa quotidiana frequentazione da parte di numerosissimi tossicodipendenti, e ciò senza che alcuno degli abitanti avesse mai provato a denunciare quanto stava accadendo: manifestazione quanto mai chiara (e che certo non poteva a sfuggire proprio agli stessi appartenenti al gruppo) dell'assoggettamento alla forza di intimidazione propria del gruppo associativo e del collegamento, evidente già in considerazione del livello del controllo sul territorio ma comunque confermato dalle dichiarazioni dei collaboratori, con i clan mafiosi" (pagg.231-232). Inoltre, ha considerato che l'associazione mafiosa e quelle dedite al narcotraffico "vivono in simbiosi, mutuando la prima i proventi generati dalla seconda e dando come corrispettivo protezione ai sodali e possibilità di dialogo commerciale con altri clan per l'acquisto a prezzi più competitivi della sostanza stupefacente" (pag. 162). Con specifico riferimento a IT, ha evidenziato la sua vicinanza a RN CO a riprova del livello di controllo sul territorio realizzato dai clan mafiosi, come ribadito dai collaboranti (pagg.266). Con specifico riferimento a ON, ha evidenziato che il collaborante RI lo ha indicato come soggetto che spacciava anche nell'interesse del gruppo mafioso dei PE. Con specifico riferimento a RE AM ha ripetuto le argomentazioni sviluppate per AP, rimarcando in aggiunta - che la sua consapevolezza dell'utilizzo del - metodo mafioso è resa più evidente dalla conoscenza della posizione apicale di LO TA nel gruppo. 28 29 Circa la associazione descritta nel capo 'c', la Corte di appello ha utilizzato gli stessi argomenti espressi in relazione alla associazione descritta nel capo 'a', evidenziando anche i condizionamenti che lo spaccio diurno e notturno comportava per la vita degli abitanti del luogo e l'omertà connessa al sistema di controllo del territorio organizzato con le vedette, oltre all'intervento di AB ZA rivelativo dell'interesse che la famiglia mafiosa ANpaola aveva per l'attività della associazione, realizzando una convergenza di interessi fra le due associazioni: l'associazione mafiosa proteggeva quella per lo spaccio nei rapporti con i concorrenti e la seconda accettava la stabile fornitura di droga dalla prima (pagg. 313-316). Circa la associazione descritta nel capo 'e', la Corte di appello ha utilizzato gli stessi argomenti espressi in relazione alle associazioni descritte nei capi 'a' e 'c', anche evidenziando i condizionamenti che lo spaccio diurno e notturno comportava per la vita degli abitanti del luogo e l'omertà connessa al sistema di controllo del territorio organizzato con le vedette e rimarcando la consegna di parte dei proventi derivanti dalla smercio della droga a esponenti di spicco del clan dei OT SI (come EL Di EF, condannato quale capo promotore del sodalizio mafioso). Sulla base di quanto precede tutti i motivi di ricorso concernenti la l'applicazione dell'art. 7 legge n. 3203/1991 sono manifestamente infondati.
7. L'applicazione della recidiva IOzione di legge e/o vizio di motivazione nell'applicazione della recidiva è dedotto nei ricorsi di Giovanni BA, IG BA, MA NT, OR NT, FR FA, OR NA, Giovanni AB, TA AL, OR AR, NT IT, RN CO, OR CO, OR CC.
7.1. L'aumento di pena apportato per la recidiva reiterata, prevista dall'art. 99 comma 5, cod. pen. in relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, non può essere legato esclusivamente al dato formale del titolo di reato, ma presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, in relazione anche ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Rv. 267685; Sez. 5, n. 48341 del 07/10/2015, Rv. 265333.) 29 30 7.2. Nella sentenza impugnata, la Corte di appello ha adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva in conformità al suespresso criterio: a Giovanni BA, evidenziando una sua incrementata e rilevante pericolosità in ragione della gestione di una piazza di spaccio degli stupefacenti;
a IG BA, descrivendo le circostanze connotanti in termini di attualità e concretezza la sua pericolosità e osservando che questa è accresciuta e non diminuita dalla sua condizione di tossicodipendenza (pag. 55); a FR FA, evidenziando che il 31/10/2001 disarmò il carabiniere che lo inseguiva rinchiudendolo in un vano ascensore, disponeva di armi con le quali girava armato, nel 2005 ha fatto parte della associazione mafiosa dei OT SI (nell'ambito della quale furono commessi omicidi e delitti contro il patrimonio), nel 2013 ha violato gli obblighi impostigli con la sorveglianza speciale (pagg.80- 81); a OR AR, evidenziando che è stato condannato per spaccio di marijuana per fatto del marzo 2006 e nel novembre del 2012, per detenzione di 1 chilo di marijuana e di 250 bussolotti contenti eroina;
a RN CO, evidenziando le sue precedenti condanne per detenzione illecita di stupefacenti per fatto del 2002, per associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione per lo smercio di sostanze stupefacenti (per fatti dal 2000 al 2002) e ulteriore condanna per traffico, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti;
a OR CO evidenziando i suoi precedenti penali ex artt. 416 bis cod. pen. (associazione finalizzata a commettere estorsioni, detenere e portare illegalmente armi e munizioni) e 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione composta da più di 10 persone, armata e impegnata nello spaccio di marijuana, eroina e cocaina), reiterati con la partecipazione a associazioni ex art. 416- bis cod. pen. (denominata OT SI, per commettere omicidi, reati contro il patrimonio e traffici di stupefacenti) (pagg. 194-195); a OR CC, implicitamente con gli argomenti espressi in relazione alle circostanze attenuanti generiche;
a TO IT, evidenziandone il ruolo nella associazione e i suoi numerosi precedenti penali (di cui uno specifico); a OR NA, a TA AL e a MA e EL NT, evidenziando una loro condizione di accresciuta pericolosità per la loro attività seriale di spaccio di droga mediante la partecipazione a un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti (pag. 443). Nel ricorso di Giovanni AB si deduce mancanza di motivazione nella applicazione della recidiva in relazione a condanna con successivo esito positivo dell'affidamento in prova che estingue ogni effetto penale, per cui della condanna non può tenersi conto per la recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251688). Tuttavia, si tratta di una deduzione aspecifica perché la 30 31 valutazione della conferma della recidiva applicata in primo grado, non può trascurare l'esistenza degli altri precedenti penali (anche gravi e specifici) per reati non estinti (pagg. 451-452). Sulla base di quanto precede tutti i motivi di ricorso concernenti la l'applicazione della recidiva sono manifestamente infondati.
8. Il disconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. IOzione di legge e/o vizio di motivazione circa il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è dedotto nei ricorsi di Giovanni BA, MA NT, OR NT, OR TA, SA TA, FR FA, IO AM, RE AM, OR NA, TA AL, RN CO, Piero CO, OR CO, LE AL, OR CC. Il riconoscimento delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare quanto basta a chiarire la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). Nel caso in esame, confermando la sentenza di primo grado, la Corte d'appello ha adeguatamente esplicitato di non avere ritenuto concedibili le circostanze attenuanti: a Giovanni BA, sottolineando l'assenza di elementi di valutazione favorevoli e che la recidiva e i fatti commessi evidenziano una maggiore pericolosità; a EL e MA NT, escludendo la prevalenza delle generiche perché i fatti commessi, con precedenti specifici, denotano una incrementata e rilevante offensività degli appellanti;
a OR e SA TA per l'assenza di elementi di valutazione positivi e per i precedenti penali;
a IO AM per la "gravità del fatto manifestata dalle modalità operative dell'associazione"; a RE AM, in considerazione del rilevante quantitativo di droga trasportato nelle occasioni che lo hanno coinvolto e del ruolo da lui svolto nella associazione;
a OR NA per le stesse ragioni per le quali è stata applicata la recidiva;
a TA AL per l'assenza di elementi di valutazione positivi e per i precedenti penali;
a RN CO perché il comportamento processuale e le sue condizioni di salute sono già state considerate ex art. 113 cod. pen. nella determinazione della pena e per l'assenza di elementi che depongano favorevolmente al riguardo (rimarcando, peraltro, che la pena è stata determinata dal primo giudice al di sotto del minimo edittale); a Piero CO, evidenziando la pericolosità del progetto criminoso 31 32 commerciale che provoca danni biologici o psicologici a numerosi giovani e ha causato la morte di diversi fra loro per l'eroina (la cui vendita è particolarmente lucrosa e che nella fattispecie rivela una particolare intensità del dolo e una altrettanto elevata capacità a delinquere senza che i motivi a delinquere siano alimentati da difficoltà economiche e sussistendo peraltro contatti con pericolosi ambienti criminali, pagg.169-170); a OR CO, sottolineando che la sua confessione non ha valenza processuale, avendo egli ammesso fatti già acclarati e rimarcando la gravità dei precedenti penali specifici;
a OR CC, sottolineando l'intensità del dolo e l'elevata capacità a delinquere e considerando che già il Giudice di primo grado ha determinato la pena base nel minimo edittale (peraltro erroneamente, in contrasto con l'art. 7 legge n. 203/1991, equivalenti alla recidiva le attenuanti generiche (pagg. 224-225). Per quanto riguarda LE AL e FR FA la motivazione del diniego è implicita nel criterio adottato dalla sentenza di primo grado che ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche solo a coloro che hanno confessato così contribuendo a consolidare il complesso dei dati probatori e rilevando che la stessa sentenza definisce gravi i fatti contestati alla AL (pagg. 871 e 872 della sentenza di primo grado), mentre è implicita la negativa valutazione delle personalità di FA nelle ragioni che hanno condotto alla applicazione della recidiva. Su queste basi, tutti i motivi di ricorso concernenti le circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati.
9. Determinazione della pena e aumenti ex art. 81 cod. pen.
9.1. IOzione di legge e/o vizio di motivazione circa la determinazione della pena in misura non aderente al minimo edittale sono dedotti nei ricorsi di Giovanni BA, MA NT, OR NT, OR NA, Giovanni AB, TA AL, Piero CO. Nel determinare la pena, quanto più il giudice si discosta dal minimo edittale, tanto più deve motivare la sua decisione indicando specificamente, implicitamente o esplicitamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Rv. 255825; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Rv. 241189). Nella sentenza impugnata Corte di appello ha congruamente motivato le conferme della determinazione della pena in misura non aderente al minimo edittale. Per Giovanni BA, ha chiaramente espresso le ragioni della determinazione della pena in considerazione della gravità delle condotte 32 33 (pagg.316-317). Per i fratelli NT, ha evidenziato il marcato allarme che i fatti commessi destano nella collettività perché relativi a un gruppo criminale dedito a traffico seriale di droga in luogo pubblico e nel contesto di un vasto complesso abitativo. Per OR NA, ha ribadito le ragioni espresse in relazione alla recidiva e alle attenuanti generiche. Per Giovanni AB ha considerato l'allarme sociale e la gravità del trasporto di droga in Catania (pag. 452). Per TA AL, ha valutato il ruolo svolto nello spaccio seriale e dei contatti con altri gruppi. Per Piero CO, ha ribadito le variegate ragioni esposte in relazione al diniego delle attenuanti generiche (pagg.169-170).
9.2. Vizio di motivazione nell'eccessivo aumento di pena per la continuazione fra i reati è dedotto nei ricorsi di IG BA, FR FA, OR AR, NT IT, Piero CO. Nella determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, basta indicare le ragioni a C sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, Rv. 270361, Sez. 4, n. 23074 del 22/11/2016, Rv. 2701979). In ogni caso, con riferimento alla misura degli aumenti per la continuazione, la Corte di appello ha congruamente evidenziato: quanto a IG BA, la pericolosità della sostanza (eroina) spacciata e l'attività illecita continuativa durante il giorno, la notevole intensità del dolo con la correlata capacità a delinquere (pag. 55-56); quanto a FR FA (pag. 81) e a OR AR (pagg. 108-109), il loro agire per motivi di lucro;
quanto a NT IT, la gravità del fatto e la rilevanza del ruolo svolto;
quanto a Piero CO le varie ragioni esposte in relazione al diniego delle attenuanti generiche (pagg.169-170).
9.3. Su questa basi tutti i motivi di ricorso concernenti la determinazione delle pene e gli aumenti di pena ex art 81 cod. pen. sono manifestamente infondati. 10. Il reato ex art. 12 quinquies legge n. 356/1992 e la confisca 10.1. La Corte di appello ha analiticamente ripercorso - tramite la le modalità valutazione dei contenuti delle conversazioni intercettate - dell'acquisto dei beni da parte della AR da cui ha desunto l'intestazione fittizia (pagg.452-455) e, circa il fine elusivo, ha congruamente argomentato: "l'alto tenore di vita del CO, unitamente all'attività illecita posta in essere dal coniuge di AR AN con il CO ed al fatto che non è stata fornita una valida giustificazione dell'intestazione dell'auto in capo alla donna, sono elementi 33 34 che depongono per una chiara consapevolezza dell'imputata in ordine alla finalità elusiva dell'intestazione dell'auto" (pag. 455). Pertanto, a differenza di quanto dedotto nel ricorso di AN AR, la Corte di appello non ha fondato la valutazione del fine elusivo solo sulla conclusione del negozio simulato e il ricorso non confrontandosi con le argomentazioni della Corte risulta aspecifico e, - pertanto, inammissibile. 10.2. Quanto al ricorso di LE AL, la Corte di appello ha evidenziato che gli immobili sono stati acquistati in giovane età dalla donna (nata dal primo matrimonio della moglie di CO e sposata con OR AR, coimputato nel presente procedimento), quando ancora conviveva con la madre e CO e era priva di reddito (pag. 267-271). A questa argomentazione - contraria all'assunto difensivo secondo cui i beni sequestrati sarebbero stati acquistati con attività commerciale realizzata con risparmi e con debiti contratti connessi al lavoro nell'esercizio commerciale sin dalla sua apertura il ricorso, dal contenuto già in sé generico, non contrappone controargomentazioni, il che lo rende aspecifico e, anche per questo, inammissibile. Vale peraltro rilevare che precedenti sentenze di questa Corte hanno, seppure nella fase cautelare, deciso con esiti confermativi dei provvedimenti adottati dal Tribunale (sentt. nn. 2349/2014, 11057/2015). 10.3. Inammissibile risulta anche il ricorso di RN CO relativo alla confisca degli immobili indicati in atti assumendo che questi sarebbero stati acquistati prima dell'inizio delle investigazioni e "lecitamente acquisiti per il tramite di una dimostrata vincita la gioco". In senso contrario, la sentenza impugnata ha congruamente rimarcato che dei 261000 euro in contanti sequestrati nella sua abitazione RN CO non ha saputo subito spiegare la provenienza e, solo successivamente ha affermato di averli vinti alla lotteria, senza comunque darne dimostrazione, mentre LE AL (che dai contenuti delle conversazioni intercettate risulta consapevole delle attività illecite del patrigno) li ha ricondotti alla attività dell'impresa individuale "Le Bollicine" (pagg. 37-38). Invece, la Corte di appello ha compiutamente motivato circa le diverse circostanze che fanno ricondurre a RN CO la disponibilità delle due vetture indicate in atti e dell'impresa individuale "Le bollicine di CH", stante l'assenza di adeguata autonomia reddituale dei formali intestatari e i rapporti che li legano al CO (pagg. 143-149). 34= 4 35 11. L'erronea determinazione della pena per ON La FA Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. Non solo è obbligatoria la diminuzione della pena complessiva se viene accolto l'appello circa le circostanze e il concorso di reati, anche se unificati ex art. 81 cod. pen., come previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., ma neanche è ammesso elevare la pena inflitta per i singoli elementi, pur diminuendo quella complessiva (Sez. U., n. 40910c del 27/09/ 2005, Rv. 232066; Sez. 2, n. 42403 del 22/09/2016, Rv. 267970; Sez. 2, n. 34387 del 06/05/2016, Rv. 267853). Nel caso in esame, il Giudice dell'udienza preliminare ha condannato La FA per il reato descritto nel capo 'h' riqualificandolo ex art. 73, comma 5, لے d.P.R. n. 309/1990 (come riformulato a seguito della sentenza della Corte costituzionale), ritenuta sussistente la continuazione, e ha operato l'aumento per l'aggravante contestata, nonché la diminuzione per il rito, condannandolo alla pena di anni 2 di reclusione e euro 5000 di multa (PB: anni 2 e mesi 6 e euro 6000+ aggravante mesi 6 e euro 1000 = anni 2 e mesi 6 e euro 7000+ ex art. 81 cod. pen. mesi 6 euro 500 = anni 3 ed euro 7500 riduzione per il rito = - anni 2 ed euro 5000). La Corte di appello ha posto come pena base 3 anni e 4 mesi di reclusione e euro 6300 di multa con un aumento ex art. 81 cod. pen. di mesi 5 e euro 700 e ha ridotto la pena a 30 mesi e euro 6300 per le generiche e ulteriormente di un terzo per il rito, giungendo a 1 anno e 8 mesi di reclusione e euro 4200 di multa (con la sospensione condizionale della pena). In altri termini, la Corte di appello ha determinato la pena base in misura superiore a quella determinata dl primo giudice. Su queste basi, fondato è il ricorso di ON La FA circa la determinazione della pena, perché la Corte, dopo avere riconosciuto la fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 ha calcolato la pena movendo dalla pena base in misura superiore a quella stabilita dal Giudice dell'udienza preliminare e giungendo a una pena minore solo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche). Questa Corte può rideterminare la pena applicando la pena base del primo grado (più favorevole) e l'aumento per la continuazione e la riduzione per le generiche applicate dalla Corte di appello nei termini che seguono: P.B. anni 2 e 35 36 euro 6000 + 5 mesi e euro 700 ex art. 81, comma 2, cod. pen. = anni 2 e mesi 5 (29 mesi) di reclusione e 6700 euro di multa 1/3 ex art. 62 bis cod. pen. = 19 mesi e 10 giorni di reclusione e euro 4477 di multa - 1/3 ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. = 12 mesi e 26 giorni di reclusione e euro 2977 di multa. 14. Il diniego di perizia antropometrica su IG BA La Corte di appello ha sviluppato una adeguata argomentazione a sostegno del rigetto della richiesta di perizia antropometrica avanzata da IG BA nei termini sopra richiamati sub 2.3.f., perché, ha osservato che, in ogni caso, le videoriprese raffigurano IG BA in attività di spaccio per 27 giorni differenti, per cui, la gravità degli indizi a suo carico non verrebbe meno anche se si dovesse giungere a non individuarlo in colui che è raffigurato nelle immagini contestate (pag. 41). Ne deriva la manifesta infondatezza del ricorso, che peraltro non controdeduce alla esclusione della rilevanza dell'accertamento richiesto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di La FA ON limitatamente alla pena, che ridetermina in un anno e ventisei giorni di reclusione e 2977 euro di multa;
rigetta nel resto il ricorso del La FA. Dichiara inammissibili i ricorsi dei restanti imputati, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 4/10/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente IN Rotundo IN Rotundo LO Costanzo for DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 NOV 2017 IL FUNZIONARIO DIZIARIO Piera Esposito 36