Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2017, n. 53646
CASS
Sentenza 4 ottobre 2017

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Massime1

La circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, prevista dall'art.7 d.l. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, è applicabile anche al reato associativo (nella specie, finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti) e, in tal caso, la stessa ha natura oggettiva in quanto, più che denotare una specifica attitudine delittuosa del singolo concorrente nel reato plurisoggettivo necessario, è direttamente connessa alla struttura organizzativa dell'associazione. (In motivazione la Corte ha chiarito che la natura, soggettiva o oggettiva, della circostanza aggravante dipende dalle sue connotazioni nel caso concreto e dalla natura del reato in relazione al quale viene contestata).

Commentario1

  • 1Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettiva
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020

    La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2017, n. 53646
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53646
Data del deposito : 4 ottobre 2017

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