Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2015, n. 9435
CASS
Sentenza 19 gennaio 2015

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Non comporta nullità della sentenza di condanna emessa dal giudice ricusato la successiva decisione della Corte di cassazione che abbia annullato il provvedimento della Corte d'appello d'inammissibilità dell'istanza di ricusazione per vizi meramente procedurali e non attinenti alla erronea valutazione della concreta idoneità del giudice ricusato ad esercitare correttamente la funzione giurisdizionale nello specifico processo, poiché solo quando è accertata la mancanza della precondizione di imparzialità e terzietà è configurabile una nullità per incapacità del giudice, deducibile mediante impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2015, n. 9435
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9435
    Data del deposito : 19 gennaio 2015

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