Sentenza 28 marzo 2017
Massime • 1
L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non doversi tener conto del mutamento dell'orientamento giurisprudenziale relativo al delitto previsto dall'art. 416-ter cod. pen., come modificato dalla l. 17 aprile 2014, n. 62, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità debba contemplare espressamente l'attuazione o la programmazione di una campagna elettorale mediante intimidazioni, qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia intraneo ad un sodalizio di tipo mafioso ed agisca per conto di quest'ultimo; la Corte ha, altresì, escluso la possibilità di una rimessione della questione alle Sezioni Unite, attesa l'immodificabilità del giudicato già perfezionatosi sul punto di diritto deciso dalla sentenza di annullamento con rinvio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2017, n. 25722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25722 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2017 |
Testo completo
25722-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 28/03/2017 Composta da: Sent. n. sez..923 - Presidente - GIOVANNI DIOTALLEVI REGISTRO GENERALE MIRELLA CERVADORO N.43778/2016 ANDREA PELLEGRINO SERGIO BELTRANI - Rel. Consigliere - FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO nei confronti di: IN AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/04/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
Udito il Procuratore Generale in persona di SANTE SPINACI il quale ha chiesto l' annullamento con rinvio della sentenza impugnata ovvero in subordine la rimessione alle SS.UU.; Uditi i difensori dell' imputato, Avv. NT Aricò e Valerio Spigarelli, i quali hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 13 Aprile 2016, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 36382/2014 del 3 giugno 2014, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 16 dicembre 2011 appellata da TI ON, dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale di Palermo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell' TI in ordine all'imputazione ascrittagli ex art. 96 d.P.R. n. 361/1957 come ritenuta e modificata con la suddetta sentenza, trattandosi di reato estinto per intervenuta prescrizione;
ha, altresì, ridotto ad euro 10.000,00 la somma liquidata con la sentenza impugnata in favore della parte civile Presidenza della Regione Sicilia.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo formulando due motivi: a. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all' art. 416 ter cod. pen. L'ufficio ricorrente rileva che la corte territoriale, nell' interpretare in modo non corretto il principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione con la citata pronunzia n. 36382/2014, aveva applicato erroneamente il dettato di cui alla norma in questione offrendone una lettura "così radicalmente minimalista" tale da renderla di fatto assolutamente inapplicabile. Assume, in particolare, che la corte di appello aveva, con ragionamento erroneo, ritenuto che la sentenza dei giudici di legittimità avesse implicato una esegesi della norma citata talmente restrittiva da lasciare fuori dall'area di rilevanza penale tutti i comportamenti posti in essere da un politico in concorso con soggetti riconosciuti come associati mafiosi "in cui non sia expressis verbis letteralmente esplicitata la ricomprensione nella pattuizione politico-mafiosa dell'uso della violenza e/o dell' intimidazione nel reperimento del consenso elettorale" e che era palesemente erronea l' interpreazione della Corte d'Appello la quale di fatto e pur non - esplicitando il relativo ragionamento aveva ritenuto che l'accordo non poteva inferirsi da elementi univoci (quali, ad esempio, l'essere il contraente un mafioso con poteri sul territorio in questione), ma doveva leggersi il requisito "espressamente" di cui al principio di diritto della citata sentenza «come se dovesse esserci una espressa contrattazione tra le parti che preveda da una parte una richiesta esplicita da parte del politico ai mafiosi, di "usare violenza"; dall'altra, la espressa verbalizzazione da parte dei mafiosi di avere in programma di usare violenza per il reperimento del consenso elettorale». Rileva che la contrarietà di una simile lettura alla voluntas legis, ed alla stessa giurisprudenza formatasi anche prima della legge n. 62/14, «emerge chiaramente ove si legga la citata sentenza della Corte di Cassazione del 22.1.2013 (sent. n. 23005) nei confronti dei correi dell' TI (ed associati mafiosi) SO NT e TR ZO, nell'ambito della quale la Corte Suprema, condannandoli per il medesimo reato di cui all' art. 416 ter cod. proc. attribuito all' TI, aveva detto espressamente che l'accordo provato aveva proprio le caratteristiche richieste dal principio di diritto affermato dalla sentenza TI e che nella sentenza SO-TR la Corte di Cassazione aveva ritenuto provato che nell'accordo TI/mafiosi, il politico avesse chiesto di "procurare voti in suo favore, attraverso la forza di intimidazione del vincolo associativo tipico delle organizzazioni a delinquere di stampo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, di cui all'art. 416 bis cod. pen."». b. Travisamento della prova in relazione alla prova dichiarativa ed illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova del requisito della volizione, da parte dell' TI, della 2 promessa dell' uso della forza di intimidazione mafiosa nel reperimento dei consensi elettorali da parte dei suoi contraenti. Si evidenza che dal momento che la corte di appello aveva ritenuto pienamente comprovato un patto elettorale fra TI e gli altri contraenti associati mafiosi appariva illogica e contraddittoria la successiva conclusione negativa sulla presenza delle modalità mafiose nelle pattuizioni fra l' imputato ed i suoi correi associati mafiosi, precisando che le dichiarazioni di IC IS, peraltro riportate in maniera parziale o lette in modo illogico e non adeguatamente considerate sulla scorta dei riscontri acquisiti agli atti, erano chiare sul punto della contrattazione sull' uso della violenza mafiosa sicchè doveva ritenersi che l' TI "sapeva" che avrebbe avuto voti sicuri perché i mafiosi si sarebbero presentati agli elettori facendo il nome del capomafia ZO TR, reggente della zona di Pallavicino. Rileva, altresì, che la corte di appello non aveva considerato che le dichiarazioni del IS avevano ricevuto dei riscontri sulla base di alcune intercettazioni e che parimenti non era stata valutata la rilevanza dei precedenti ormai definitivi per i reati di cui agli artt. 416 bis e ter cod. pen. a carico dei correi.
3. La difesa dell' imputato ha depositato memoria in data 14/02/2017 con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell' impugnazione deducendo, in particolare, che: - la corte di appello aveva correttamente interpretato il principio di diritto fissato dalla Suprema Corte la quale, in sede di annullamento, aveva esplicitamente affermato che, in forza della nuova normativa, era stato sicuramente introdotto un nuovo elemento costitutivo nella fattispecie incriminatrice tale da rendere, per confronto con la previgente versione, penalmente irrilevanti le condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose che non avessero espressamente contemplato concrete modalità mafiose di procacciamento dei voti;
-il motivo relativo all' asserito travisamento delle dichiarazioni del collaborante IC IS era del tutto aspecifico e sul punto il ricorso era privo del necessario requisito di autosufficienza, precisando che i relativi profili, comunque, erano privi di fondamento alcuno in quanto lo stesso non aveva fatto alcuna dichiarazione idonea a dimostrare che l' TI fosse consapevole quanto alle modalità di raccolta dei consensi elettorali, così come prive di fondamento erano le considerazioni relative ai riscontri alle dichiarazioni del predetto;
-non sussisteva la asserita illogicità della motivazione in punto di non consapevolezza dell' imputato dei metodi di raccolta dei voti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'analisi delle censure formulate dalla Procura Generale ricorrente deve necessariamente muovere dal contenuto della sentenza di annullamento per verificare quale fosse il dictum della Corte di Cassazione e, quindi, quale fosse l' onere motivazionale cui la Corte Territoriale doveva adeguarsi. 3 2. Va, quindi, premesso che la Corte d'Appello di Palermo, con l' iniziale pronunzia annullata in sede di legittimità in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Procuratore della - Repubblica e dal Procuratore Generale ed in riforma della sentenza emessa il 16/12/2011 dal Tribunale di Palermo che aveva dichiarato ON TI colpevole del reato di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, art. 96, - dava una diversa qualificazione in iure della condotta, ripristinando l'originaria imputazione di scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416 ter cod. pen., e rideterminando la pena inflitta in primo grado con le conseguenti pene accessorie. La Corte riteneva provata l'esistenza di un accordo elettorale intervenuto tra l'TI candidato per il partito UDC all'Assemblea Regionale Siciliana ed al Senato della Repubblica alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 e l'articolazione mafiosa di Cosa Nostra denominata gruppo - Pallavicino, capeggiato da ZO TR (successivamente deceduto), operante nell'omonimo territorio della città di Palermo, all'interno del più vasto mandamento di San Lorenzo Tommaso Natale, guidato da RE e SA Lo LO. Ha precisato che era circostanza incontestata dalla stessa difesa dell' TI che poco prima di quelle elezioni vi erano stati due incontri tra il candidato ed un gruppo di persone all'interno dello studio medico del dr. Domenico Galati, ubicato in via Ruggero Loria di Palermo. A detti incontri, secondo la prospettazione dell' accusa fatta propria dalla Corte territoriale, avevano preso parte, oltre al titolare dello studio, alcuni esponenti del sodalizio mafioso individuati nel vecchio capo ZO TR nonché in TI PI, NT SO, RD MI (detto GI) e IC IS, le cui dichiarazioni costituivano parte consistente del compendio probatorio d'accusa; sempre secondo la Corte, l'TI vi aveva partecipato sicuramente in compagnia del collaboratore NC NC (indicato come "u sciancateddu" in alcune conversazioni intercettate a carico di altri partecipanti). Secondo la Corte il materiale probatorio acquisito (rappresentato: dalle dichiarazioni del IS, partecipante all'incontro e, successivamente, divenuto collaboratore di giustizia;
dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche condotte a carico dei partecipanti "mafiosi" in epoca successiva ai fatti;
dalle dichiarazioni di altri collaboratori acquisite a titolo di riscontro, quali quelle rese da NU TA, RE OR ed AN RS;
dal passaggio in giudicato di altra sentenza della Corte d'Appello a carico di alcuni dei partecipanti "mafiosi" per lo stesso reato di cui all'art. 416 ter cod. pen., riferito al medesimo episodio oggetto di giudizio) evidenziava l'intervenuta conclusione di un patto di scambio politico-mafioso in base al quale i partecipanti, comparenti in qualità di rappresentanti del gruppo mafioso Pallavicino, si erano impegnati a svolgere la campagna elettorale in favore dell' TI, cui avevano chiesto e dal quale avevano ottenuto un contributo in denaro dell'entità di 3.000,00 euro che, secondo le ulteriori acquisizioni probatorie, era stato successivamente versato per la quota di 2.000,00 euro a AR UF, moglie di EN RE - esponente del gruppo mafioso di Resuttana da poco finito in carcere per le esigenze di difesa processuale, mentre la somma di 1.000,00 euro era stata trattenuta dal PI. 4 of La Corte riteneva provata sia la dazione del denaro sia la sua destinazione finale concludendo per l'integrazione degli estremi del reato contestato contemplante uno specifico accordo tra il candidato ed i partecipanti al sodalizio criminale, ancorché non esclusivo della possibilità che questi ultimi potessero appoggiare anche candidati diversi.
3. La Suprema Corte, nella citata sentenza in data 03/06/2014, nell' annullare la pronunzia impugnata, ha premesso che, avendo i giudici territoriali ritenuto essersi consumato il reato contestato in virtù della mera accettazione della promessa di voti da parte del candidato imputato in cambio del contributo in denaro e ciò in riferimento ad un parametro normativo ed all'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Suprema Corte, occorreva apprezzarne la perdurante o cessata validità sulla scorta del dato normativo di riferimento costituito dall'art. 416 ter cod. pen. quale risultante dalla novella di cui alla L. 17 aprile 2014, n. 62, pubblicata su Gazz. Uff. 17 aprile 2014, n. 90. Appare opportuno richiamare i passi salienti della motivazione in seno alla quale è stato, in particolare, sottolineato come «nel contesto di una significativa rimodulazione della fattispecie incriminatrice, infatti, oltre alla estensione dell'ambito della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti da parte di organizzazioni mafiose ad "altre utilità", il legislatore è intervenuto anche sul contenuto delle promesse oggetto di pattuizione, introducendo la locuzione "procurare voti mediante le modalità di cui all'art. 416 bis, comma 3", previsione che, nella parte di specifico interesse, a sua volta recita: "L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva (...) al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di competizioni elettorali". Nella Relazione alla proposta di legge C.204, presentata alla Camera dei Deputati il 15 marzo 2013 e poi approvata con modificazioni, si evidenziava, infatti, che "l'ulteriore (diabolica) necessità di provare l'utilizzo del metodo mafioso, che non attiene alla struttura del reato, riconducibile ai delitti di pericolo ovvero a consumazione anticipata, rischia di vanificare la portata applicativa della disposizione". Di conseguenza la proposta era così formulata: "Chiunque, fuori delle previsioni di cui all'art. 416 bis, comma 3, anche senza avvalersi delle condizioni ivi previste, ottenga, da parte di soggetti appartenenti a taluna delle associazioni di tipo mafioso punite a norma dell'art. 416-bis ovvero da parte di singoli affiliati per conto delle medesime, promessa di voti, ancorché in seguito non effettivamente ricevuti, in cambio dell'erogazione di denaro o altra utilità è punito con la pena prevista dal primo comma del citato art. 416 bis". Secondo tale formulazione letterale, dunque, avrebbe dovuto essere irrilevante il metodo attraverso il quale ci si impegna a procurare i voti oggetto dell'accordo. Senonché il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 16 luglio 2013 sanzionava l'accettazione del "procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'art. 416 bis", previsione che, non più modificata in occasione dei successivi passaggi parlamentari, è divenuta legge. Il richiamo ai lavori parlamentari appare rilevante poiché 5 Ф dimostra che la locuzione definitivamente inserita nel nuovo testo dell'art. 416 ter, ha costituito oggetto di specifica ponderazione, talché proprio alla luce dei lavori preparatori si deve ritenere che il suo mantenimento sia stato ritenuto funzionale all'esigenza di punire non il semplice accordo politico-elettorale del candidato o di un suo incaricato con il sodalizio di tipo mafioso, bensì quell'accordo avente ad oggetto l'impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo elettorale con le modalità intimidatorie tipicamente connesse al suo modo di agire». Muovendo da tali premesse ha precisato come «La modifica, inequivoca per quanto sopra esposto, ha di fatto normativizzato quel filone ermeneutico presente nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui è necessario che la promessa abbia ad oggetto il procacciamento di voti nei modi, con i metodi e secondo gli scopi dell'organismo mafioso, fondata su di un'interpretazione del previgente testo normativo che stabiliva l'applicabilità dell'art. 416 ter "a chi ottiene la promessa di voti prevista dal medesimo art. 416 bis, comma 3" in funzione della sua collocazione tra i delitti posti a tutela dell'ordine pubblico, messo in pericolo dal connubio tra mafia e politica, e solo in via strumentale dell'interesse al corretto svolgimento delle consultazioni elettorali, espressamente tutelato dalle norme contenute nel D.P.R. 361 del 1957, ed in particolare dall'art. 96 (Sez. 1^, sent. n. 27655 del 24/01/ 2012, Macri, Rv. 253387; Sez. 6, sent. n. 18080 del 13/04/2012, Diana, Rv. 252641; Sez. 1, sent. n. 27777 del 25/03/2003, Cassata, Rv. 225864). È rimasta, dunque, recessiva nelle opzioni legislative la diversa interpretazione che reputa sufficiente ai fini del perfezionamento del reato la semplice stipula del patto di scambio, contemplante la promessa di voti contro l'erogazione di denaro (Sez. 1, sent. n. 32820 del 02/03/ 2012, Battaglia, Rv. 253740; Sez. 6, sent. n. 43107 del 09/11/2011, P.G. in proc. Pizzo e altro, Rv. 251370), a proposito della quale va per completezza detto che un esame meno superficiale delle decisioni che l'hanno propugnata, dimostra che l'opzione era stata prescelta non tanto in contrapposizione alla necessità di definire specificamente le modalità di procacciamento dei consensi, quanto per escludere la rilevanza della materiale erogazione del denaro (Sez. 1 n. 32820/12) o della conclusione di patti aggiuntivi, vincolanti l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale (Sez. 6 n. 43107/11). Dal complesso delle superiori considerazioni si desume, pertanto, che ai sensi del nuovo art. 416 ter c.p., le modalità di procacciamento dei voti debbono costituire oggetto del patto di scambio politico- mafioso, in funzione dell'esigenza che il candidato possa contare sul concreto dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio mafioso e che quest'ultimo si impegni a farvi ricorso, ove necessario». La Corte di Cassazione ha, infine precisato che occorreva dare risposta positiva alla questione se l'art. 416 ter cod. pen., risultante dalla modifica costituisse o meno legge più favorevole per l'imputato ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, in quanto < È stato, infatti, sicuramente introdotto un nuovo elemento costitutivo nella fattispecie incriminatrice, tale da rendere, per confronto con la previgente versione, penalmente irrilevanti condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose che non abbiano espressamente contemplato tali concrete modalità di 6 procacciamento dei voti », onerando la Corte territoriale di rivalutare la fattispecie, in base allo ius superveniens, onde stabilire se fosse ancora possibile sussumere la condotta contestata e - quale risultante dal compendio probatorio acquisito nell'ambito di applicazione del nuovo art. - 416 ter cod. pen., o se invece dovesse o meno ricondursi ad altra figura di reato.
4. La Corte territoriale, con la sentenza oggi impugnata, ha correttamente premesso come, dovendosi dare applicazione al principio di diritto fissato, al fine di verificare se era possibile qualificare il patto elettorale in questione come politico-mafioso, ricomprendendo la condotta dell'TI nell'alveo della nuova fattispecie penale di cui all'art. 416 ter cod. pen., occorreva muovere dal dato ineludibile fissato dalla Suprema Corte secondo cui la norma de qua aveva introdotto "un nuovo elemento costitutivo" nella fattispecie incriminatrice, con la conseguenza che non è il semplice patto di scambio politico mafioso contemplante la - promessa di voti contro l'erogazione del denaro a perfezionare il reato di cui all'art 416 ter cod. pen., ma quel patto in cui le modalità mafiose di procacciamento dei voti siano state espressamente contemplate;
ha affermato che alla luce del principio fissato dalla Suprema Corte occorreva, invero, una piena rappresentazione e volizione dal parte del candidato di avere concluso uno scambio politico elettorale implicante l'impiego da parte del sodalizio mafioso della sua forza di intimidazione e costrizione della volontà degli elettori.
4.1. Ha, quindi, sottolineato che: «Alla luce degli elementi probatori sottoposti all'esame di questo Collegio deve rilevarsi che non è emerso in alcun modo che al momento della conclusione del patto politico-elettorale ( patto in cui- come è stato già rilevato- non è nemmeno certo che l'TI abbia avuto piena consapevolezza di agire con soggetti legati a "cosa nostra") tra l'TI da un parte ed il IS, il SO, il PI, TR ZO ed il figlio, TR NT ed il MI (presente alla seconda delle riunioni), vi sia stata espressa previsione delle modalità che si sarebbero impiegate per procurare voti al candidato TI, modalità che, in quanto mafiose, dovevano essere caratterizzare dalla forza di intimidazione e costrizione della volontà degli elettori». La corte di appello ha, altresì, aggiunto che nessuno aveva mai riferito che al momento della conclusione dell'accordo politico elettorale vi fosse mai stato un riferimento "all'impiego del ricorso al metodo mafioso nell' attività di procacciamento dei voti né in modo esplicito nè in modo implicito con un'allusione all'impiego di detto metodo o con un indiretto riferimento ad esso", precisando che il IS, infatti, seppur parlando sempre e costantemente di un accordo concluso tra loro e l'TI in cui il sinallagma contrattuale era costituito da voti e denaro, non aveva mai fatto riferimento ad un accordo che contenesse il metodo mafioso nella raccolta dei voti. Ha sottolineato che detto teste, nuovamente sentito all'udienza del 28.11.2015, dopo avere ribadito dell'esistenza di un accordo politico elettorale con l'TI, aveva escluso che nella conclusione dell'accordo si fosse fatto riferimento al ricorso al metodo mafioso che sarebbe stato usato nel procacciare i voti, precisando che non poteva assumere rilievo il fatto che 7 IS, nel suddetto esame, aveva affermato che nella raccolta di voti avevano fatto "tra virgolette la voce grossa", tenuto conto che «già la locuzione che precede il metodo ("tra virgolette") ne riduce certamente l'intensità e la gravità e che lo stesso IS ha chiarito che cosa intendeva dire con il termine "la voce grossa", spiegando che, nella raccolta dei voti, avevano solo chiarito che il TR voleva che si votasse l'TI ( IS:" ZO TR. Di prendere ...di votare ..anziché votare il tizio votare TI e fargli questo favore a ZO TR Presidente: "quando lei dice.'Abbiamo usato la voce grossa" si riferisce al fatto che vi " presentate presso i commercianti dicendo: "Vedete che veniamo a nome di ZO TR ' ". IS:" dallo zio IC esatto ")». -Ha precisato, ancora, che nemmeno il TA il quale aveva confermato in larga misura le dichiarazioni del IS - né gli altri collaboranti, avevano mai riferito che per quell'impegno elettorale nei confronti di TI, il gruppo promittente i voti avesse mai agito con prevaricazione e violenza su commercianti e abitanti del quartiere di Pallavicino e che dal contenuto delle conversazioni telefoniche ed ambientali che vedevano come protagonisti in particolare il SO e il PI, che erano già sottoposti a pedinamenti e a controlli, non era stato possibile riscontrare il compimento di atti di coartazione della volontà degli elettori. La Corte di merito ha, quindi, concluso nel senso che doveva escludersi che l'TI potesse essere considerato responsabile del delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen. «non essendo emerso neppure in forma implicita che al momento della conclusione dell'accordo elettorale, i promittenti si fossero impegnati a procurare voti al candidato adottando il metodo mafioso».
5. Ciò premesso va osservato che il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondato. Occorre rilevare che l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non doversi tener conto del mutamento dell'orientamento giurisprudenziale sulla indispensabilità del dolo intenzionale nel delitto di crollo di costruzioni ex art. 434 cod. pen., in presenza di una sentenza di annullamento che aveva rinviato al giudice di merito per accertare l'esistenza del dolo, quantomeno nella sua forma eventuale). (Sez. 1, n. 4049 del 10/04/2012 - dep. 25/01/2013, Licata ed altri, Rv. 25421701 in linea con i principi espressi da Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994 dep. 19/04/1994, NI ed altri, Rv. 19689301).
5.1. In questo senso è onere di questo collegio non già soffermarsi sulla esegesi della norma in questione e sulle successive applicazioni che ne sono state offerte dai giudici di legittimità ma verificare, solo ed esclusivamente, se la corte territoriale si sia conformata al menzionato principio di diritto, a nulla rilevando, quindi, che trattasi di precedente rimasto sostanzialmente isolato nonchè "superato" per effetto del diritto vivente (in tale senso vanno richiamate: Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015 - dep. 16/06/2015, P.M., Albero, Rv. 26384501; Sez. 6, n. 16397 8 中 del 03/03/2016 - dep. 20/04/2016, La Rupa, Rv. 2667380; Sez. 1, n. 36079 del 10/05/2016 - dep. 31/08/2016, Costa, Rv. 26800301) ed in contrasto con precedenti della Corte di Cassazione collegati alla fattispecie in esame ma, comunque, adottati sotto la vigenza della precedente normativa ("più sfavorevole" secondo quanto ritenuto nella sentenza di annullamento de qua).
6. L' Ufficio impugnate ha, in primo luogo, lamentato una interpretazione troppo formalistica e, comunque, erronea del principio di diritto fissato nella pronunzia rescindente. Per altro verso ha dedotto che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello di Palermo, le dichiarazioni di IC IS sarebbero state "chiarissime" sul punto della contrattazione dell'uso della violenza mafiosa, precisando che erano diverse le circostanze dichiarate dal collaboratore, che sarebbero state "riportate in maniera inesatta" o "lette contraddittoriamente" dalla Corte. In particolare è stato evidenziato che non era stato considerato che "viene affermato dal collaboratore che presupposto logico è il fatto che gli viene chiesto di partecipare alla riunione con un politico che voleva voti in cambio di soldi: l' TI;
che la corte non aveva considerato che la scelta di ZO TR era stata "di presentare tutta la sua "squadra" di associati mafiosi all' TI, comprensiva anche di corpulenti estortori. Fatto questo non irrilevante" e che andava attentamente valutato in sede di rinvio che il IS, nuovamente sentito, aveva sostanzialmente riferito che "TI sapeva che avrebbe preso voti sicuri perché i mafiosi si sarebbero presentati facendo il nome del capomafia", precisando, per altro verso, che la corte di merito non aveva adeguatamente valutato il tenore delle intercettazioni in atti.
7. Ritiene il Collegio, contrariamente a quanto prospettato da parte impugnante, la Corte di appello, in sede di rinvio, pervenendo alle dette conclusioni ha fatto puntuale e corretta applicazione dei principi di diritto sanciti nella citata pronunzia di annullamento e sopra richiamati. Occorre, infatti, considerare che la Corte di Cassazione, come chiarito, nel premettere che era intervenuta una "significativa" rimodulazione della fattispecie incriminatrice avente anche ad oggetto il contenuto delle promesse oggetto di pattuizione, con la introduzione della locuzione "procurare voti mediante le modalità di cui all'art. 416 bis, comma 3", ha evidenziato, in modo chiaro ed inequivocabile, che per effetto la modifica della citata norma "È stato, infatti, sicuramente introdotto un nuovo elemento costitutivo nella fattispecie incriminatrice, tale da rendere, per confronto con la previgente versione, penalmente irrilevanti condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose che non abbiano espressamente contemplato tali concrete modalità di procacciamento dei voti;
quale logica conseguenza, deve esservi stata, ai fini della punibilità, piena rappresentazione e volizione da parte dell'imputato di aver concluso uno scambio politico- elettorale implicante l'impiego da parte del sodalizio mafioso della sua forza di intimidazione e costrizione della volontà degli elettori", sussistendo, quindi, l' esigenza 9 de di punire non il semplice accordo politico-elettorale del candidato o di un suo incaricato con il sodalizio di tipo mafioso, bensì quell' accordo avente ad oggetto l'impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo elettorale con le modalità intimidatorie tipicamente connesse al suo modo di agire.
8. La Corte di Appello di Palermo, in coerenza con detto principio di diritto come sopra chiarito nella sua effettiva portata, lungi dall' operarne una lettura meramente formalistica e restrittiva, nell' effettuare una corretta ricostruzione fattuale degli accadimenti de quibus ha ritenuto, invero, come non fosse emersa nella fattispecie in esame, nemmeno in via implicita, la prova da ritenere indefettibile secondo i principi fissati in sede di annullamento - che al momento della conclusione dell'accordo elettorale in contestazione i promittenti si fossero impegnati a procurare voti all' TI adottando il metodo mafioso, con la conseguenza che, mancando il nuovo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, non poteva ritenersi configurato il reato di cui all'art. 416 ter cod. pen.
8.1. Dovendosi, poi, escludere che il giudice di rinvio possa eludere l'obbligo di conformarsi in presenza di un mutamento di giurisprudenza, poiché detto obbligo è assoluto ed inderogabile e considerato che, persino, la statuizione delle Sezioni unite, pur assolvendo alla funzione di 12 nomofilachia, non può assurge mai al livello di vincolo giuridico vero e proprio e non può modificare la cosa giudicata che si è già perfezionata sul punto di diritto deciso nella sentenza di annullamento della corte di cassazione, non può ritenersi ipotizzabile una rimessione della questione alle SS.UU. come richiesto, via subordinata, dal Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
9. Anche il secondo motivo deve ritenersi manifestamente infondato in quanto le censure riguardano esclusivamente profili di merito, non deducibili in questa sede. Occorre, invero, rilevare che questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
9.1. Va, del resto, considerato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi 10 of probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Va osservato, altresì, che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 26296501).
9.2. Per altro verso occorre rilevare che dal momento che il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Maggio, Rv. 25508701). 10. Alla luce delle predette considerazioni appare del tutto priva di fondamento l' affermazione (vedi ricorso pagg. 15,16) secondo cui le dichiarazioni di IS IC sarebbero "state chiarissime sul punto della contrattazione dell'uso della violenza mafiosa". Le censure in questione con le quali si deducono vizi motivazionali ivi compreso il travisamento della prova tutte basate su una diversa e parziale lettura dei dati fattuali ed, in parte, assai - generiche ed aspecifiche, come lamentato dall' TI nella propria memoria difensiva sono da ritenere totalmente prive di fondamento in quanto la corte di merito con motivazione logica, congrua ed esaustiva e senza incorrere in alcun travisamento, specie con riferimento al contenuto delle dichiarazioni IC IS, lette coerentemente e nella loro interezza, applicati i principi che era indefettibilmente chiamata ad osservare, ha escluso la stessa esistenza di un patto elettorale nella accezione richiesta dalla Suprema Corte nella pronunzia rescindente al fine di ritenere configurabile il reato di cui all'art. 416 ter cod. pen. 10.1. Del tutto generica ed aspecifica è da ritenere infine la contestazione relativa alla "mancata adeguata considerazione" dei riscontri alle dichiarazioni del IS ed in particolare alla omessa valorizzazione di "intercettazioni" (genericamente richiamate ai punti nn. 1, 2 e 3 pag. 16 ricorso, senza alcun riferimento alla specifica fonte di prova in atti). 10.2. Invero allorquando sia dedotto un vizio della motivazione, il giudice di legittimità deve 11 фе essere posto dal ricorrente nelle condizioni di poter valutare la fondatezza del ricorso sulla base del contenuto nell'atto di impugnazione, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. Devono condividersi le pronunce della Suprema Corte ove è stato affermato che, che il ricorso in virtù del principio di autosufficienza (desumibile dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deve, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l'elemento materiale od il fatto erroneo ed allegare gli atti processuali da cui risulti l'errore (fattispecie nella quale il ricorrente non aveva allegato al ricorso il verbale contenente le dichiarazioni che lamentava essere state erroneamente apprezzate dalla Corte di cassazione) (Sez. 2, n. 11806 del 20/12/2011 Rv. 252794); e che, perciò, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'esistenza di due verbali relativi alla medesima udienza con indicazioni tra loro incompatibili, non ne aveva allegato copia) (Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013 Rv. 256723 Devesi tuttavia precisare che, a giudizio del Collegio, perché sia osservato il principio di autosufficienza del ricorso, è necessario che l'atto richiamato sia riprodotto in seno al ricorso o allegato ad esso nella sua integralità, non potendo essere consentito al ricorrente frazionare l'atto e sottoporre alla Corte solo le parti di esso che egli ritiene a sè favorevoli o coerenti col vizio dedotto. Non è dubbio, infatti, che la lettura solo di una parte dell'atto potrebbe mutarne il significato complessivo, quale evincibile dalla lettura unitaria di esso;
in tal caso, la Corte non sarebbe posta nelle condizioni di valutare la sussistenza del denunciato vizio di legittimità e della sua dedotta decisività ai fini della decisione sul punto.
9. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 28 Marzo 2017 II presidente II consigliere estensore Fabio Di Pisa半 GI Diotallevi Phistellow DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 23 MAG. 2017. IL Cancelliere E EMA R P Claudia Pianell T R O O N C 12