Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2017, n. 25722
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Sentenza 28 marzo 2017

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L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non doversi tener conto del mutamento dell'orientamento giurisprudenziale relativo al delitto previsto dall'art. 416-ter cod. pen., come modificato dalla l. 17 aprile 2014, n. 62, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità debba contemplare espressamente l'attuazione o la programmazione di una campagna elettorale mediante intimidazioni, qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia intraneo ad un sodalizio di tipo mafioso ed agisca per conto di quest'ultimo; la Corte ha, altresì, escluso la possibilità di una rimessione della questione alle Sezioni Unite, attesa l'immodificabilità del giudicato già perfezionatosi sul punto di diritto deciso dalla sentenza di annullamento con rinvio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2017, n. 25722
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25722
    Data del deposito : 28 marzo 2017

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