Sentenza 16 marzo 2010
Massime • 1
Le sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici, mentre le dichiarazioni in esse riportate restano soggette al regime di utilizzabilità previsto dall'art. 238 comma secondo bis cod. proc. pen., e possono quindi essere utilizzate, nel diverso procedimento, contro l'imputato soltanto se il suo difensore aveva partecipato all'assunzione della prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2010, n. 11488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11488 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/03/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO RI Cristina - Consigliere - N. 248
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 41859/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BI BE N. IL 20/06/1966;
avverso la sentenza n. 668/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 29/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI Paola;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. DELEHAYE chiedeva il rigetto del ricorso;
Rilevato che il difensore Avv. Krogh chiedeva l'accoglimento dei motivi.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Torino confermava la condanna a sei anni di reclusione inflitta dal Tribunale di Alessandria a SI OB per il reato di concorso nel tentato sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di UZ NN RI. Osservava che la principale fonte di accusa a carico dell'imputato era costituita dalla chiamata in correità effettuata da GL DA, già condannato per il medesimo fatto, pertanto procedeva all'esame della sua attendibilità. GL era il titolare di una impresa di trasporti presso la quale lavorava altro coimputato, De BI, e dette persone erano tenute sotto controllo da parte della P.G. perché si sospettava che fossero autori di furti e truffe. GL, dopo l'arresto in flagranza, aveva confessato di aver ideato e organizzato il sequestro di persona, in quanto si trovava in una situazione di difficoltà economica.
Con l'interrogatorio del 6/3/2006, reso durante le indagini preliminari davanti al P.M., aveva chiamato in correità il SI;
aveva riferito che conosceva da tempo l'imputato e che stava per assumerlo presso la propria ditta in quanto aveva perso il lavoro e che l'1/2/2006, mentre insieme si stavano recando a Torino per lavoro, gli aveva chiesto se era disposto a dargli in uso la sua cascina dove poter occultare l'ostaggio per un giorno o due in cambio di trenta mila Euro. Secondo il dichiarante, SI avrebbe accettato affermando che quella somma gli andava bene e gli accordi che avrebbero preso, in quella unica occasione in cui avevano parlato del progetto, erano che il giorno del sequestro lui gli avrebbe telefonato, dopo il sequestro, per farsi portare le chiavi della cascina;
a specifica domanda aveva affermato che, nel periodo di attesa fino a che SI fosse tornato dal lavoro col camion, loro avrebbero girato per un'ora o due con l'ostaggio dentro al camper. Aggiungeva che la donna doveva sempre restare nel camper, anche se collocata dentro la cascina, e che ancora non si era giunti all'accordo di utilizzare anche la casa che si trovava vicino alla cascina. Secondo la corte territoriale la versione resa in dibattimento, era identica a quella resa davanti al P.M. il 6/3/2006 a parte alcuni dettagli;
infatti solo davanti al P.M. aveva aggiunto che la mattina del fatto avrebbe telefonato a SI verso mezzogiorno, dopo aver preso la donna e dopo aver girovagato per qualche ora, si sarebbe fatto consegnare le chiavi per nascondere il camper dentro la cascina e che nei pressi della cascina vi era anche una casa disabitata che SI si era offerto di mettere a disposizione.
Secondo la corte conferma di tali dichiarazioni si ricavava anche dal tenore di alcune conversazioni intercettate tra GL e De BI nelle quali si fissava il giorno del sequestro e il primo riferiva che forse aveva a disposizione anche una casa;
Di BI aveva a sua volta affermato che il camper doveva essere nascosto in una cascina. Inoltre venivano intercettate conversazioni dalle quali emergeva che vi erano stati almeno altri due tentativi di effettuare il sequestro non andati a buon fine, durante i quali si era confermato che vi era la disponibilità della cascina dove occultare il camper. Le modalità previste per contattare il SI non potevano ritenersi incongrue visto che GL ben conosceva le sue abitudini, aveva molte occasioni per parlargli ed era ben possibile che gli accordi fossero stati confermati in una di queste occasioni. Poteva considerarsi anomala la circostanza che l'accordo era di contattare SI dopo circa due ore dal sequestro, ma non incredibile visto che SI poteva avere la necessità di crearsi un alibi. La cascina era poi stata identificata dagli inquirenti grazie alla collaborazione del GL e si era potuto constatare che lo stato dei luoghi era tale che in attesa dell'arrivo del SI il camper poteva entrare nel terreno, privo di cancello, e essere occultato dietro la cascina, senza che da fuori potesse essere visto. Secondo la corte la negazione di SI non era credibile essendosi egli limitato a dire che aveva creduto che fosse un progetto assurdo, riferito per scherzo, mentre poi aveva ammesso che gli era stato offerto del denaro, gli era stata indicata la vittima, e insieme avevano discusso su dove potesse essere custodita;
la circostanza che avesse suggerito di lasciar perdere provava che vi era stata l'offerta. Nella conversazione intercettata tra SI e la NN egli aveva cercato di giustificarsi con la sua donna del fatto che era rimasto coinvolto in un fatto così grave, affermando che non aveva preso sul serio la proposta di GL, ma tale versione era certamente addomesticata per far credere la propria buona fede.
La circostanza che in una conversazione del 9/2/2006 tra GL e De BI si discutesse ancora della disponibilità del luogo di occultamento veniva spiegato dalla Corte con un fraintendimento della conversazione spiegabile alla luce delle dichiarazioni rese da GL al P.M. e cioè che la fattoria in uso a SI conteneva una cascina ed una casa e che mentre vi era l'accordo per l'uso della cascina non vi era ancora l'accordo per l'uso della casa.
Concludeva la corte che si era raggiunta la prova che tra i due fosse stato raggiunto un accordo sulla disponibilità della cascina e che proprio tale accordo aveva determinato i correi ad agire, visto che per eseguire il sequestro era necessario avere la disponibilità di un luogo dove custodire la vittima. Da ciò se ne deduceva che non poteva essere concessa l'attenuante della minore partecipazione proprio perché il suo intervento era stato determinante per indurre i correi ad agire;
la pena era stata irrogata nel minimo edittale. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva, anche con memoria:
- violazione dell'art. 238 c.p.p., comma 2 bis, e nullità della sentenza per aver utilizzato dichiarazioni del correo contenute in altra sentenza senza che fossero acquisite nel contraddittorio tra le parti;
infatti la corte territoriale aveva utilizzato contro l'imputato delle dichiarazioni rese dal correo nel procedimento che lo riguardava, introdotte nel presente processo mediante la sentenza, mentre a quell'interrogatorio il difensore di SI non aveva partecipato;
in particolare si era utilizzato
contro
SI la circostanza riferita da GL, solo nel suo processo e non ripetuto in questo che era in discussione, e cioè che vi era anche la possibilità di utilizzare la casa adiacente alla cascina, affermazione che aveva consentito di giustificare il contenuto di una intercettazione nella quale GL in prossimità del sequestro ancora aveva dubbi sulla disponibilità della casa;
- contraddittorietà e illogicità della motivazione e travisamento della prova sulla sussistenza di un vero accordo preventivo con SI, vista l'assurdità della versione fornita sulle modalità di consegna delle chiavi e visto l'utilizzazione di informazioni non presenti legittimamente in atti;
pochi giorni prima del fatto GL ancora affermava di non avere la disponibilità del luogo e quindi affermava che non aveva raggiunto alcun accordo, mentre l'interpretazione del dubbio come inerente alla casa e non alla cascina era frutto di utilizzo di dichiarazioni inutilizzabili;
non si era data alcuna plausibile giustificazione all'irrazionalità della versione sull'omessa consegna delle chiavi al GL, quanto meno in prossimità del fatto;
incongruenza dell'intera ricostruzione dei fatti;
- violazione di legge per l'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e la sentenza annullata con rinvio.
In relazione alla questione processuale deve rilevarsi che l'art. 238 c.p.p., comma 2 bis, afferma che i verbali di prove assunte in altro procedimento possono essere utilizzati solo se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova. Nel caso di specie il contenuto delle dichiarazioni rese davanti al P.M. il 6/3/2006 da GL non sono mai state acquisite formalmente, eventualmente col consenso delle parti, ma sono state inserite nel presente procedimento tramite la sentenza di condanna a carico di GL che le riportava per ampi stralci.
Inoltre GL era stato sentito nel presente procedimento ed aveva ripetuto la sua chiamata in correità, ma sembra che non avesse riferito il particolare dell'utilizzo oltre che della cascina anche della casa, ne' alcuno gli aveva contestato quella parte emersa nel verbale del 6 marzo. L'utilizzo di quella parte di dichiarazioni, introdotte solo mediante la sentenza di condanna, si era reso necessario da parte della corte territoriale a seguito della presentazione di specifici motivi di appello sulla incongruenza della valutazione contenuta nella sentenza di primo grado delle intercettazioni ed in particolare di quella in cui ancora alla data del 7 febbraio si discuteva della disponibilità o meno della casa. Orbene tanto premesso deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che l'acquisizione di sentenze divenute irrevocabili costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici, mentre le prove in esse utilizzate non sono sottratte al regime di utilizzabilità nel diverso procedimento, col che ne consegue che nel caso di specie il regime stabilito dall'art. 238 c.p.p., comma 2 bis, non poteva essere superato dalla circostanza che stralci di quelle dichiarazioni erano riportate nella sentenza di condanna acquisita agli atti (Sez. 6 4 dicembre 2003 n. 1269, rv. 229996). Ne consegue ulteriormente che la corte territoriale non poteva utilizzare, per spiegare l'incongruenza contenuta nella telefonata intercettata del 7 febbraio 2006, il contenuto delle dichiarazioni rese da GL al P.M. e non ripetute in questo dibattimento. Tale intercettazione nella quale chiaramente GL afferma, come riportato in sentenza, di aver trovato " anche la casa forse", aggiungendo poi "cioè la casa, una cascina del c..., che mi danno due giorni" appare quindi difficilmente raccordarle con la versione da lui fornita di un accordo sull'uso della cascina già consolidato fin dall'1/2/2006.
Ritiene il collegio che sussista un vizio di motivazione della sentenza, affetta da illogicità e incongruenza, in relazione alla valutazione delle dichiarazioni di GL rispetto alle telefonate intercettate, non solo in relazione alla telefonata del 7 febbraio, ma anche in relazione a quella dell'8 febbraio in cui ancora il correo De BI discute della possibilità di utilizzare il suo capannone dove custodire la donna, senza che GL ponesse obiezioni, ed in quella del 9 febbraio in cui GL si limita a dire che ha la casa senza ulteriori spiegazioni. Incongrua è la valutazione della conversazione intercettata tra GL e De BI sul luogo del rapimento nel tentativo del 9 febbraio, quando avendo visto un'auto aggirarsi nei paraggi della villa, si erano detti che quelli cercavano SI;
ritenere che ciò costituisse prova del fatto che SI era addirittura sulla scena del rapimento, quando nessuna spiegazione in tal senso era stata fornita da GL che anzi aveva detto che SI non sapeva neppure quando doveva essere fatto il rapimento, appare frutto di illazione.
Ulteriori incongruenze si rilevano nella giustificazione effettuata dai giudici di merito in relazione all'organizzazione di un rapimento nel modo descritto dal collaboratore, e cioè alla circostanza più volte riferita che l'accordo con SI sarebbe stato che solo dopo il rapimento lui sarebbe stato contattato per la consegna delle chiavi e che nel frattempo loro avrebbero girato per una o due ore col camper. Sostengono i giudici di merito che tale situazione trovava giustificazione nella necessità di SI di avere un alibi e nella conoscenza delle abitudini lavorative del SI da parte di GL. Si tratta di una giustificazione non proveniente da atti di causa, non avendolo affermato neppure GL, e che oltretutto mal si concilia con l'affermazione del GL che SI non conosceva il giorno del rapimento ne' era stato contattato in prossimità dell'evento. La conoscenza delle abitudini del SI non potevano escludere il rischio che proprio quel giorno SI non si trovasse nei paraggi. Parimenti incongrua è la valutazione espressa in sentenza che nulla escludeva che GL avesse contattato SI privatamente e non per telefono nell'imminenza dell'evento, considerazione che appare frutto di illazione in quanto non riferita da alcuno dei protagonisti. Infine appare del tutto incongrua la valutazione della telefonata intercettata tra SI e la NN, subito dopo che era stato oggetto di una perquisizione, nella quale egli affermava che non credeva che quella proposta che GL gli aveva fatto più di un mese prima avesse un qualche fondamento, che gli aveva dato corda solo perché conosceva il tipo e che mai aveva pensato che fosse stata realizzata col suo aiuto. Ritenere che tale atteggiamento fosse dovuto alla necessità di sminuire il proprio ruolo davanti alla sua donna è frutto di illazione non sufficientemente spiegata. Ritiene il collegio che il giudice di rinvio debba riesaminare il materiale probatorio a disposizione, chiarendo quali dichiarazioni del GL possano essere utilizzate e quali no, se le stesse possano trovare riscontro nello stato dei luoghi (eventualmente descrivendo la composizione della fattoria, se le chiavi erano necessarie solo per entrare nella casa o anche nella cascina) e nel contenuto delle telefonate intercettate senza la necessita di ricorrere ad illazioni non documentate.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010