Sentenza 17 gennaio 2017
Massime • 1
La circostanza aggravante dell'agevolazione di un'associazione mafiosa, prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, ha natura oggettiva, riguardando una modalità dell'azione, e si trasmette, pertanto, a tutti i concorrenti nel reato.
Commentari • 2
- 1. SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EX ART. 416 BIS.1. CP. Nota a Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EXART. 416 BIS.1. CP Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020 MICAELA LOPINTO Abstract This short paper analyses a new judgement concerning the article 416 bis.1. of the Italian Criminal Code. Commento Con una pronuncia a Sezioni Unite la Corte di cassazione si è espressa in ordine alla natura giuridica della aggravante di cui all'art. 416 bis cp.1. La disposizione, testualmente, recita che: “[Rubrica: circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose]Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare …
Leggi di più… - 2. Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettivaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2017, n. 24046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24046 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2017 |
Testo completo
24046-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 17/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GIACOMO FUMU - Presidente N. 77/2017 - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MIRELLA CERVADORO N. 29695/2016- Consigliere - Dott. MARCO MARIA ALMA Dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere - Dott. ALBERTO PAZZI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IE N. IL 19/09/1973 MU VITO N. IL 27/09/1964 IT CO N. IL 23/01/1978 avverso la sentenza n. 6150/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 09/02/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona della dr.ssa Franco Zacco, la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Udito il difensore di MU VI avv. Mattia Fontanesi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito il difensore di RI CO avv. Giuseppe Ranieri Migale che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito l'avv. Paolo Colosimo sostituto processuale dell'avv. Giuseppe De Carlo difensore di TI EG che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 20.3.2015, il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bologna dichiarò MU VI, PE CO, TI EG responsabili dei reati loro ascritti e, ridotta la pena per la scelta del rito, condannò il MU alla pena di anni cinque mesi due di reclusione ed € 7.056,00 di multa, il PE alla pena di anni quattro mesi cinque giorni dieci di reclusione ed € 5.667,00 di multa, il TI alla pena di anni quattro di reclusione ed € 6.000,00 di multa. Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 9.2.2016, in riforma della decisione di primo grado assolveva MU VI dal reato di cui al capo C1 (arrt.110, 112, 648 ter c.p. e 7 1.203/91), escludeva l'applicazione della recidiva specifica contestata a TI, e rideterminare le pene nei confronti di MU (anni cinque di reclusione ed euro 7.000,00 di multa), e TI (anni tre, mesi sei, giorni venti ed euro 4.600,00 di multa). Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato MU VI, deducendo: 1) mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, co.1, lett. e) c.p.p. in riferimento all'accertamento della sussistenza del reato di cui all'art.648 ter c.p. relativamente ai capi di imputazione A1) e B). La consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni da parte dell'imputato è stata dedotta unicamente sulla base della circostanza che il MU conosceva il LI ed era suo compaesano;
2) inosservanza о erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art.7 L.203/91in mancanza di prove che la condotta del MU abbia agevolato la cosca a cui apparteneva il LI. Ricorre per cassazione il difensore di PE CO deducendo: 1) l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza illogicità della motivazione sul punto ai sensi dell'art.606 lett.b) ed e) c.p.p. in particolare in riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 152/1991 in quanto pur a voler ritenere provati i fatti le evidenze probatorie dimostrano l'insussistenza del dolo specifico di favorire l'associazione del sodalizio criminoso. Unico soggetto a beneficiare del fatto criminoso era LI EL non certamente l'intera associazione;
2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett.e) c.p.p. in relazione alle doglianze sollevate in appello e in particolare sulla configurabilità del reato di cui all'art.648 ter c.p., nonché sulla eccezione sollevata di "ne bis in idem" e in relazione alla determinazione della pena. PE CO era il legale rappresentante sia della LIna Trasporti Inerti srl che della Inerti La Torre srl., poste sotto sequestro con provvedimento del Tribunale di Crotone del 25.11.2009. Successivamente a tale data nessun elemento riconduce a PE CO, e nessuna attività è stata svolta dal medesimo. Unica circostanza dimostrata è la cessione in data 6 agosto 2009 da parte del PE quale amministratore della Autotrasporti LIni Inerti s.r.l. uni personale, del semirimorchio Zorzi tg.AC 94255 e il trattore stradale Iveco tg CJ 956 AZ alla VI.TO. Trasporti srl di TI EG. Il PE già stato giudicato (e assolto) dal Tribunale di Crotone per l'intestazione fittizia delle società Autotrasporti LIna e Inerti La Torre, in realtà appartenenti a LI EL (artt. 110, 81 cpv c.p. 12 quinquies L.356/1992 e 7 L.203/91); la condotta presa in esame nel procedimento avanti al Tribunale di Crotone andava dal 31.5.2007 al 25.11.2009, ma è la stessa identica presa in considerazione dal procedimento in oggetto in quanto anche se formalmente la contestazione va dal 6 agosto 2009 al novembre 2001 al PE viene contestato unicamente il compimento di atti fino al 6 agosto 2009. Né rileva la diversa qualificazione giuridica dei fatti. Insufficiente la motivazione in punto pena, e attenuante generiche negate solo per la mancata confessione dell'imputato. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato EG TI, deducendo: 1) l' inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale in relazione all'art. 7 D.L. 152/91 e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione alla aggravante contestata sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa, in mancanza di prova circa il dolo specifico richiesto dalla norma. TI è del tutto estraneo alle fattispecie delittuose che riguardano tutti i soggetti coinvolti nell'operazione "Pandora" e non conosce alcun soggetto appartenente alla cosca mafiosa SI;
2) l'inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in ordine alla determinazione della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. TI non è collegato con l'ambiente criminale di riferimento e nella vicenda ha avuto un ruolo marginale, quale autista alle dipendenze del MU. La motivazione sul diniego delle attenuanti è pertanto insufficiente e contraddittoria. 2 Chiedono pertanto tutti l'annullamento della sentenza. Viene quindi depositata, in data 29.12.2016, dall'avv. Mattia Fontanesi, nominato difensore di MU VI in data 21.12.2016, memoria illustrativa dei motivi con particolare riferimento all'aggravante di cui all'art.7 L.n.203/91; nella memoria si rileva che il processo a carico degli originari coimputati del ricorrente, tra cui LI EL, si è concluso con sentenza (n.3473/2016) di condanna, allegata alla memoria, del 15.9.2016 per quanto concerne anche il capi A (in relazione all'attribuzione fittizia degli automezzi di cui ai capi A1 e B del presente procedimento) con esclusione però della circostanza aggravante di cui all'art. 7 in questione. Anche il difensore di PE CO con memoria in data 20.12.2016 insiste nell'accoglimento dei motivi, in particolare in relazione alla insussistenza della ritenuta aggravante. Motivi della decisione 1. Ricorso di MU VI.
1.1 Il primo motivo di ricorso è privo della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d'appello, in relazione alle società facenti capo al TI e al MU (v.pag.31 della sentenza impugnata) e al fatto che le società in questione, anche dopo l'assunzione formale da parte del TI (camionista già dipendente della Trasporti srl) della veste formale di socio unico e amministratore della MU Trasporti s.r.l. e della VI.TO Trasporti srl nell'agosto 2008, avevano continuato ad operare amministrate non soltanto dal TI, bensì anche dal MU. A conforto di tale affermazione, la Corte territoriale ha quindi indicato una serie di inequivoci elementi, tra cui numerose conversazioni telefoniche, intercettate nel marzo del 2011, dalle quali emergeva con tutta chiarezza la cogestione da parte del MU delle società in questione. In detta loro veste di cogestori della MU trasporti e della VI.TO trasporti, il TI e il MU misero quindi a disposizione di LI EL una di dette due società al fine di consentire il fittizio trasferimento degli otto trattori stradali indicati al capo A) delle imputazioni, dalla LI Trasporti srl alla VI.TO Trasporti srl e degli automezzi di cui al capo B); perfettamente consapevoli che quei mezzi appartenevano al LI, gli imputati li inserirono nei loro complessi aziendali utilizzandoli nella loro attività economica di autotrasportatori, dando conto dell'utilizzo al LI, personaggio di primissimo piano nell'associazione mafiosa di tipo 'ndranghetistico degli SI, come emerso nel procedimento denominato "Pandora" (v.pagg.33-36 della sentenza impugnata). Circa la consapevolezza del MU e del TI in ordine alla provenienza dei beni (trattori stradali e rimorchi), la Corte non si limita a rilevare che il MU era compaesano e conoscente da vecchia data del LI, ma indica,ndica 3 anche la conversazione di cui alla telefonata intercettata del 21.4.2011, la quale, benché successiva all'epoca del trasferimento dei beni, appare assai significativa, perché evidenzia che LI è esplicito nell'indicare al MU le ragioni per cui gli chiede di agire in un certo modo, "ora intestandosi i mezzi, ora cedendoli a terzi" (v.pag.36). Avendo gli imputati ricevuto i beni utilizzati poi nell'ambito della loro attività, e apparendo indubitabile che essi si potessero essere rappresentati (anche a titolo di dolo eventuale) la concreta possibilità che i trattori stradoli e rimorchi del LI fossero il frutto delle sue attività in seno al sodalizio criminoso SI, la Corte territoriale con motivazione esente da evidenti vizi logici ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art.648 ter c.p. essendosi il MU e il TI resi responsabili del reimpiego di beni di provenienza illecita.
1.2 Il secondo motivo è infondato. L'aggravante in questione è contestata sotto il profilo della agevolazione dell'attività dell'associazione mafiosa. Premesso che per giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, la circostanza aggravante dell'agevolazione di un'associazione mafiosa, prevista dall'art.7 D.L.n.152 del 1991 conv.in legge n.203 del 1991, ha natura oggettiva riguardando una modalità dell'azione, e si trasmette pertanto a tutti i concorrenti nel reato (v.Cass.Sez.II, sent.n.52025/2016 Rv.268856), e che integra la circostanza aggravate in questione la condotta di agevolazione del vertice di un'associazione mafiosa che, in ragione della coincidenza tra interessi del capo, beneficiario della condotta e quelli dell'associazione, si traduca in un ausilio al sodalizio criminale nel suo complesso (v.Cass.Sez.V, sent.n.36842/2016 Rv.268018), ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia correttamente ritenuto la sussistenza dell'aggravante in questione con ampia e logica motivazione, non censurabile alla luce dei motivi proposti. A riguardo, la Corte ha infatti rilevato che TI e MU avevano l'obbligo di rendicontazione nei confronti del LI, e che da una serie di attività di indagine (intercettazioni telefoniche e indagini patrimoniali) è emerso che esistevano flussi finanziari tra l'LI OM (luogo di utilizzo dei mezzi nel settore dell'autotrasporto) e Isola Capo Rizzuto, di cui erano beneficiari il LI e i suoi familiari;
che i mezzi finanziari refluiti al LI e ai suoi familiari, una volta rientrati in Calabria venivano poi utilizzati, tra l'altro, in attività alberghiere (Hotel Aurora, Hotel Fly) facenti capo alla famiglia LI, necessitanti importanti investimenti di capitali rispetto ai quali del tutto incongrua appariva la capacità reddituale della famiglia LI;
che le condotte di reimpiego dei beni, provento delle illecite attività dell'associazione mafiosa, hanno avuto nella fattispecie una immanente finalità di agevolazione dell'intero gruppo in considerazione della posizione apicale del LI all'interno del sodalizio criminoso SI (v.pagg.37-39 della sentenza impugnata), e che la circostanza che le utilità sopraindicate potessero in qualche modo trovare un primo concreto destinatario nello stesso LI EL non si poneva in contrasto con la finalità perseguita dagli imputati di agevolare comunque l'esistenza del sodalizio criminoso in questione (v.pag.58 della sentenza di primo grado). Né possono assumere rilevanza, in senso contrario, le ulteriori deduzioni di cui ai motivi aggiunti con i quali si evidenzia che nel procedimento nei confronti dei coimputati, tra cui LI EL, procedimento celebrato con giudizio ordinario, il Tribunale di Bologna con sentenza del 15 settembre 2016, non definitiva, abbia escluso la sussistenza dell'aggravante in questione. A parte il fatto che trattasi di sentenza non definitiva, emessa in data successiva all'impugnata sentenza della Corte d'Appello, rileva il Collegio che l'esclusione dell'aggravante nel diverso procedimento si fonda su questioni di fatto, non valutabili in questa sede, e peraltro emergenti da diverso materiale probatorio, in quanto il presente procedimento è stato celebrato con rito abbreviato.
2. Ricorso di IT CO.
2.1 Il primo motivo, nonché i motivi ulteriori di cui alla memoria, in relazione all'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 1.203/91, sono privi di giuridico fondamento, per le stesse ragioni esposte al punto 1.2 Anche il PE era poi ampiamente consapevole di chi fosse LI, e di quale sodalizio lo stesso facesse parte. Il PE era infatti a conoscenza delle vicissitudini giudiziarie del LI, e l'intestazione fittizia della Autotrasporti LIna Inerti ha avuto luogo in epoca coincidente con il coinvolgimento del LI, quale elemento di primo piano della cosca 'ndranghetistica Nicosia, nel procedimento denominato "Pandora" (v.pagg.45-48 della sentenza impugnata).
2.2 Il secondo motivo nella parte in cui deduce la questione circa il "ne bis in idem" è privo della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591 lett. c) c.p.p., in quanto meramente reiterativo dei motivi d'appello. La Corte, con motivazione ampia ed esente da evidenti vizi logici, ha a riguardo rilevato che al di là del diverso titolo di reato, anche le condotte oggetto di contestazione sono diverse. Innanzi al Tribunale di Crotone, era stato contestato al PE di aver assunto fittiziamente la titolarità di società riconducibili al LI, e il PE era stato poi assolto dall'accusa perché, pur ritenuta provata la fittizietà dell'intestazione, era stato ritenuto che essa non fosse finalizzata alla elusione di misure di prevenzione bensì all'elusione di pretese fiscali;
nel presente giudizio, viene invece allo stesso contestato di avere, nelle vesti di prestanome del LI, compiuto attività di ordinaria e straordinaria amministrazione così consentendo il reimpiego in attività economiche di denaro o di beni provenienti da delitto, tra cui in particolare le cessioni degli automezzi in data 6.8.2009. La condotta contestata e valutata nel procedimento in questione riguarda quindi la successiva e distinta attività di gestione della società, di cui il PE era "prestanome", e i cui beni aziendali si assumono provenire da delitto (reati presupposti, l'associazione a delinquere ex art.416 bis c.p. e i relativi reati scopo per i LO5 quali il LI è stato condannato con sentenza definitiva). Il presente procedimento ha, pertanto, per oggetto, fatti e contestazioni del tutto diverse rispetto alla fittizia intestazione delle società, che ha formato oggetto di contestazione nel precedente giudizio (v.pagg.42-43 della sentenza impugnata).
2.3 Anche in ordine al trattamento sanzionatorio il motivo è generico, nonché manifestamente infondato. Ai fini della determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche, nonché al riconoscimento della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, la Corte ha valutato non solo la gravità dei fatti e la mancanza di manifestazioni di resipiscenza, ma anche i precedenti, numerosi, importanti e significativi a carico dell'imputato (v.pag.48 della sentenza impugnata).
3. Ricorso di AN EG 3.1 Il primo motivo del ricorso di TI è privo di giuridico fondamento per le stesse ragioni illustrate al punto 1.2 per il ricorso di MU. Circa la sussistenza dei reati contestati ai capi A1 e B per il reimpiego in attività economiche di beni provenienti da delitto anche in capo al TI, la Corte d'Appello ha ampiamente motivato come sopra rilevato sub 1.1 in riferimento al ricorso del MU, e le censure sul punto da parte del ricorrente sono peraltro del tutto generiche. Parimenti e logicamente motivata la sentenza nella parte in cui delinea gli elementi in base ai quali il TI, che aveva l'obbligo di rendiconto nei confronti del LI, fosse a conoscenza che i beni utilizzati fossero provento dall'attività dell'associazione mafiosa di cui LI era esponente di primo piano e che gli utili derivanti dall'utilizzo dei beni in attività imprenditoriali fossero destinati a refluire in capo al LI, e alla stessa attività dell'associazione mafiosa. Che il TI non avesse mutuato la conoscenza del LI dal MU si evince poi chiaramente dalla circostanza relativa al viaggio intrapreso dal TI in compagnia del socio MU a Isola Capo Rizzuto, per rendere conto delle attività direttamente al LI, "abbassando le orecchie e facendo la pecorella", consapevole del ruolo e del rispetto dovuto al LI (v.pag.37 della sentenza impugnata).
3.2 Il secondo motivo di ricorso è privo della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d'appello, del tutto esaurienti e logiche anche in punto determinazione pena, rideterminata nei confronti del TI nei minimi edittali in considerazione della circostanza abbastanza plausibile sulla scorta delle risultanze probatorie che il TI abbia agito coadiuvando scelte in primo luogo attribuibili al MU, che vantava una conoscenza di più lunga durata con il LI. Anche il diniego delle attenuanti generiche è logicamente motivato stante la gravità dei fatti, il contesto in cui gli stessi ineriscono e la mancanza di qualsivoglia manifestazione di resipiscenza. Tutti i ricorsi, per la non condivisibilità od inammissibilità delle censure articolate nei motivi che li compongono, vanno pertanto rigettati. 6 Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deliberato,Così deliberato, il 17.1.2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Mirella Cervadoro Giacomo Fumu тим Дебела DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 15 MAG. 2017 IL CANCELLIERE C E A UD LA S N O S I A Z 7