Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2017, n. 38994
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Sentenza 6 giugno 2017

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In tema di induzione indebita a dare o promettere utilità, è configurabile la responsabilità civile del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio per il danno subito dall'indotto in relazione a condotte di induzione poste in essere anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012 n. 190, atteso che le vicende relative alla punibilità non influiscono sulla qualificazione giuridica di un fatto quale illecito civile, trovando in tal caso applicazione l'art. 11 disp. prel. cod. civ., e non l'art. 2 cod. pen., e in considerazione della permanente illiceità penale della predetta condotta, sia pure diversamente qualificata.

In tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono un unico fatto-reato commesso con una condotta protratta in un lungo arco temporale, l'elemento di riscontro esterno relativo ad alcuni segmenti della condotta è sufficiente a fornire la necessaria conferma probatoria anche agli altri segmenti, atteso che il frazionamento dell'efficacia dimostrativa delle dichiarazioni provenienti da un unico soggetto può derivare solo da un giudizio di parziale inattendibilità intrinseca delle stesse. (In motivazione la Corte ha chiarito che pretendere riscontri su tutti i segmenti delle dichiarazioni relative ad un medesimo episodio equivale a richiedere che gli stessi abbiano lo spessore di una prova autosufficiente, escludendo, di fatto, la rilevanza della chiamata in correità quale fonte di prova).

È legittima la sentenza di condanna del funzionario pubblico per il reato di indebita induzione a dare o promettere utilità che disponga contemporaneamente la confisca ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. del prezzo o del profitto del reato e la condanna al risarcimento del danno subito dall'indotto per le condotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, trattandosi di istituti giuridici con differenti funzioni. (In motivazione la Corte ha chiarito che, a differenza del risarcimento del danno, che mira al ristoro del danneggiato, prescindendo dall'esistenza di vantaggi conseguiti dal reo, la confisca non opera a vantaggio della vittima, ma tende ad evitare che il reo tragga un vantaggio economico dal reato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2017, n. 38994
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38994
    Data del deposito : 6 giugno 2017

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