Sentenza 6 giugno 2017
Massime • 3
In tema di induzione indebita a dare o promettere utilità, è configurabile la responsabilità civile del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio per il danno subito dall'indotto in relazione a condotte di induzione poste in essere anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012 n. 190, atteso che le vicende relative alla punibilità non influiscono sulla qualificazione giuridica di un fatto quale illecito civile, trovando in tal caso applicazione l'art. 11 disp. prel. cod. civ., e non l'art. 2 cod. pen., e in considerazione della permanente illiceità penale della predetta condotta, sia pure diversamente qualificata.
In tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono un unico fatto-reato commesso con una condotta protratta in un lungo arco temporale, l'elemento di riscontro esterno relativo ad alcuni segmenti della condotta è sufficiente a fornire la necessaria conferma probatoria anche agli altri segmenti, atteso che il frazionamento dell'efficacia dimostrativa delle dichiarazioni provenienti da un unico soggetto può derivare solo da un giudizio di parziale inattendibilità intrinseca delle stesse. (In motivazione la Corte ha chiarito che pretendere riscontri su tutti i segmenti delle dichiarazioni relative ad un medesimo episodio equivale a richiedere che gli stessi abbiano lo spessore di una prova autosufficiente, escludendo, di fatto, la rilevanza della chiamata in correità quale fonte di prova).
È legittima la sentenza di condanna del funzionario pubblico per il reato di indebita induzione a dare o promettere utilità che disponga contemporaneamente la confisca ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. del prezzo o del profitto del reato e la condanna al risarcimento del danno subito dall'indotto per le condotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, trattandosi di istituti giuridici con differenti funzioni. (In motivazione la Corte ha chiarito che, a differenza del risarcimento del danno, che mira al ristoro del danneggiato, prescindendo dall'esistenza di vantaggi conseguiti dal reo, la confisca non opera a vantaggio della vittima, ma tende ad evitare che il reo tragga un vantaggio economico dal reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2017, n. 38994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38994 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2017 |
Testo completo
389 9 4- 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 890 Vincenzo Rotundo - Presidente - UP - 06/06/2017 Massimo Ricciarelli R.G.N. 5430/2017 Emilia Anna Giordano Laura Scalia Antonio Corbo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia nei confronti di 1. IN VI, nato a [...] il [...];
2. OD ND, nata a [...] il [...]; nonché dagli imputati:
1. IN VI, nato a [...] il [...];
2. OD ND, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza del 29/04/2016 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, limitatamente alla promessa di euro 1.270.000,00 del 2011, ed il rigetto dei ricorsi di IN VI e di OD ND;
udito, per la parte civile ND ND, l'avvocato Vittorio Manes, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso degli imputati e l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;
uditi, per l'imputato OD ND, gli avvocati Nicodemo Apollinare e Filippo Vicentini, e per l'imputato IN VI, gli avvocati Filippo Vicentini e Massimo Krogh, che hanno concluso per il rigetto del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia e per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 29 aprile 2016, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di VI IN ed ND OD per il delitto di cui all'art. 319- quater cod. pen., in riferimento ad alcune delle condotte contestate, assolvendoli invece dalle altre perché il fatto non sussiste;
ha poi rideterminato le pene nella misura ritenuta di giustizia e, per quanto di specifico interesse in questa sede, ha confermato la condanna al risarcimento dei danni in favore del Comune di Verona e del soggetto indotto ND ND, nonché al pagamento della provvisionale in favore di quest'ultimo. Precisamente, la Corte d'appello ha ritenuto provato, come già la sentenza di primo grado, che VI IN, operando quale vicesindaco del Comune di Verona, con delega alla pianificazione urbanistica, all'edilizia privata e all'edilizia economica e popolare, abbia indotto ND ND, legale rappresentante delle società Legnaghese Real Estate s.p.a. e Belea Costruzioni Edili s.p.a., a corrispondergli, in cambio del suo interessamento per rendere edificabili tutti i lotti di sua proprietà nelle aree di Quinzano, Montorio, Porto San Pancrazio, e S. Lucia-Fenilon, o, comunque, per non ostacolare il relativo iter amministrativo, somme di denaro per il complessivo importo di Euro 168.367,00. Queste somme, precisamente, sarebbero state versate ad ND OD, moglie del IN, in relazione a sette fatture emesse tra il novembre 2010 ed il marzo 2013, e formalmente riferite ad attività di consulenza legale svolta dalla donna, ma in realtà non espletate o espletate per un valore assolutamente modesto rispetto a quanto corrisposto. La Corte d'appello, invece, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto non provate indebite promesse per 1.270.000,00 Euro ed ulteriori indebite dazioni per 510.000,00 Euro corrisposte in contanti dal ND al 2 IN in cambio: a) della mediazione del pubblico ufficiale per la conclusione di un contratto di compravendita di un terreno in zona di Porto San Pancrazio e a garanzia dell'edificabilità del medesimo (importo asseritamente versato nel 2008 per Euro 110.000,00); b) dell'interessamento del pubblico ufficiale per l'approvazione della cd. "variante contro locazione" in aree di interesse dell'imprenditore, o comunque per evitare ostacoli allo stesso (importo asseritamente versato nel 2010 per Euro 300.000,00 in più rate da 40.000 o 50.000 ciascuna); c) dell'interessamento del pubblico ufficiale per rendere edificabili tutti i lotti di sua proprietà nelle aree di Quinzano, Montorio, Porto San Pancrazio, e S. Lucia-Fenilon, o, comunque, per non ostacolare il relativo iter amministrativo (importo asseritamente promesso per Euro 1.270.000,00 e versato nel 2011 per Euro 100.000,00).
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, gli avvocati Filippo Vincentini e Massimo Krogh, quali difensori di fiducia di VI IN, e gli avvocati Nicodemo Apollinare e Filippo Vicentini, quali difensori di fiducia di ND OD. Gli avvocati Filippo Vincentini e Massimo Krogh hanno anche presentato motivi nuovi.
3. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia è formulato in un unico motivo, preceduto da una premessa.
3.1. Nella premessa, si dà atto che la sentenza è condivisibile allorché riconosce, sulla base di una articolata analisi dei fatti e degli elementi processuali, che: a) le dichiarazioni del ND sono complessivamente credibili ed attendibili;
b) risulta evidente il dispiegamento, da parte del IN, di tutta la forza oppressiva derivante dalla carica pubblica esercitata rispetto all'imprenditore, interessato quanto meno ad evitare rallentamenti nella sua attività; c) di scarsissimo valore è l'attività professionale svolta dalla OD, come assolutamente inattedibile è la prospettazione secondo cui la donna avrebbe ricevuto gli incarichi per una sorta di captatio benevolentiae;
d) contraddittorio è l'elevato numero di contatti telefonici tra il ND e la OD e l'assenza di contatti telefonici tra il ND ed il IN, a fronte di numerosissimi incontri e viaggi effettuati insieme dall'imprenditore e dal pubblico ufficiale in Italia e all'estero, anche in coincidenza con momenti importanti per le vicende amministrative di interesse del privato;
e) significativa è la condotta di tale IA, amico del IN, il quale, dopo la notizia di un esposto anonimo a carico di quest'ultimo, e dopo avere parlato con lo stesso, si recò dal ND per dire che doveva stare sereno» e riferì, poi, al medesimo IN che anche 3 ND era tranquillo»; f) non trascurabile è condotta della OD, allorché, almeno in una occasione, «fa letteralmente da ponte telefonico fra il marito in ritardo ed il ND che lo aspetta sul luogo dell'appuntamento».
3.2. Con il motivo di censura, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 319-quater cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alle statuizioni assolutorie. Si rappresenta che, alla luce di quanto evidenziato in premessa, assolutamente ingiustificata è la distinzione operata nella sentenza impugnata tra fatti per i quali è confermata la dichiarazione di responsabilità e fatti per i quali è pronunciata assoluzione, sia sul piano della struttura dei reati di induzione indebita in contestazione, sia sul piano degli accadimenti come concretamente accertati dalla Corte d'appello. Si osserva, innanzitutto, che, da un punto di vista strutturale, per l'integrazione del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. è sufficiente la semplice promessa. Si rileva, poi, che non è corretta una valutazione «a compartimenti stagni>> delle dichiarazioni accusatorie, né la ritenuta «incomunicabilità tra prove e riscontri, soprattutto in un contesto di assoluta omogeneità soggettiva ed oggettiva di vicende, e personaggi in esse coinvolti». Si afferma, in particolare, che arbitraria è la conclusione secondo cui il riscontro può ritenersi esistente solo con riferimento ai pagamenti documentati dalle fatture e non anche in relazione ai versamenti effettuati in contanti, pur se ad entrambi fa riferimento un'unica dichiarazione accusatoria, proveniente da un unico soggetto. Si sottolinea, che la manifesta illogicità è evidente se si considera che la limitazione è effettuata persino operando la scissione di un episodio unitario, quello concernente l'interessamento del IN per rendere edificabili tutti i lotti di sua proprietà nelle aree di Quinzano, Montorio, Porto San Pancrazio, e S. Lucia-Fenilon, o, comunque, per non ostacolare il relativo iter amministrativo: questo comportamento, infatti, secondo le dichiarazioni accusatorie, la contestazione e la sentenza di primo grado, sarebbe stato concordato in Milano tra il 15 ed il 16 febbraio 2010, dietro la promessa di versare Euro 1.270.000,00, di cui 100.000,00 corrisposti in contanti, e 168.367,00 in relazione a fatture emesse dalla OD;
il medesimo comportamento, secondo la Corte d'appello, invece, sarebbe stato sì concordato in Milano tra il 15 ed il 16 febbraio 2010, ma in cambio del più contenuto versamento di Euro 168.367,00, perché solo in relazione a questo importo «si sono rinvenuti i riscontri esterni al deposto del M ND [...]». 4 Si aggiunge, infine, che la sentenza impugnata ha confuso il riscontro esterno con la certezza della prova della provvista ed ha incongruamente desunto l'insussistenza di questa dall'esito di una perquisizione effettuata il 14 maggio 2004 presso il ND e due sue società, nonché dall'affermazione del medesimo imprenditore, secondo cui le sue disponibilità di contante si erano formate in anni precedenti al 2004 ed erano rimaste custodite nella sua cassaforte, senza considerare che il "nero" potesse essere conservato altrove, o che il ND non avesse voluto o potuto riferire compiutamente in relazione a tale aspetto.
4. Il ricorso presentato nell'interesse del IN è articolato in sette motivi.
4.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il 7 gennaio 2014. Si deduce che gli atti di indagine compiuti dopo il 7 gennaio 2014 sono inutilizzabili perché successivi alla scadenza dei termini di cui 407 cod. proc. pen., ed in assenza di richiesta di proroga. La sentenza impugnata ritiene che l'iscrizione dei nomi degli indagati sarebbe avvenuta il 29 novembre 2013, e che, precedentemente, l'iscrizione sarebbe stata nei confronti di persona da individuare. Tale assunto, però, è in contrasto con le informative di reato della Polizia di Stato che, in data 21 giugno 2013, aveva comunicato al Pubblico ministero tutti i dati (utenze telefoniche, indirizzi, autovetture) intestati ai soggetti nei cui confronti si stavano svolgendo indagini. Inoltre, dagli atti risulta chiaro che le indagini iniziate il 23 maggio 2013 nei confronti della OD nascevano da un esposto di IC BE ed avevano ad oggetto pagamenti di parcelle da parte di alcune società, due delle quali riferibili al ND, mediante varie fatture». Si conclude, quindi, nel senso dell'inutilizzabilità delle informative del 24 febbraio 2014, del 26 marzo 2014, del 2 aprile 2014 e del 10 aprile 2014, nonché degli accertamenti bancari acquisiti il 31 marzo 2014, con conseguente caducazione dei riscontri alle dichiarazioni del ND.
4.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 546, comma 1, lett. e), e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'insussistenza di elementi utili per valutare come attendibili le dichiarazioni del ND. Si deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha indicato come spontanee le dichiarazioni del ND: questi era stato convocato per essere, 5 sentito come persona informata sui fatti, ed aveva concordato, tramite i suoi legali, uno spostamento del giorno, dell'ora e del luogo dell'audizione.
4.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'omessa considerazione delle argomentazioni della difesa circa l'attendibilità del dichiarante. Si deduce che la difesa aveva evidenziato nell'atto di appello che il richiamo ad un precedente processo, nel quale le dichiarazioni del ND erano state ritenute attendibili, è in realtà privo di significato, perché, in quella occasione, l'imprenditore era stato escusso come vittima del reato di concussione dopo mirate attività di intercettazione e dopo la perquisizione dei suoi uffici, unitamente ad altri sette imprenditori. Si osserva, poi, che la difesa aveva diffusamente esposto l'esistenza di motivi di rancore in capo al ND contro il IN e l'assenza di qualunque danno a carico dell'imprenditore per la scelta di rendere dichiarazioni accusatorie a carico degli imputati. Si rappresenta, in particolare, che si era evidenziato che solo al termine della quinta audizione, in data 10 dicembre 2013, era stato contestato al ND il reato di induzione indebita, e che, anzi, all'esito di questa contestazione, era stato effettuato un differimento per consentire al propalante di consultarsi con il difensore;
si era inoltre segnalato che, nel dicembre 2013, il ND si era aggiudicato bandi pubblici per quasi 4.000.000,00 di Euro. Si aggiunge, inoltre che sono apodittiche le affermazioni relative ai rischi per i futuri rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alla rispondenza delle dichiarazioni alla necessità di far cessare un clima di soggezione e sudditanza. Anzi, quest'ultimo profilo è insostenibile anche alla luce di un esame intrinseco delle parole del ND: è implicito nel racconto in questione che il IN, pur essendo creditore nei confronti dell'imprenditore per una somma pari ad Euro 1.170.000,00 già nel 2011, avrebbe incredibilmente omesso per un lunghissimo periodo di riscuotere l'importante somma.
4.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 546, comma 1, lett. e), e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla credibilità oggettiva del ND. Si deduce che la sentenza impugnata ha sostanzialmente omesso di rispondere alle contestazioni formulate dalle difesa con l'atto di appello in relazione al mendacio del dichiarante, limitandosi ad affermare come sia dato ormai pacifico e acquisito al processo che tutte le pratiche in argomento sono state connotate da regolarità formale e sostanziale». Si rappresenta, specificamente, che l'assenza di «anomalie o irregolarità» smentisce il racconto 6 mi del ND e che altra smentita proviene dall'assenza di prova in ordine all'esistenza di una provvista "in nero" per pagare le tangenti in contanti. Si sottolinea che quest'ultima circostanza ha indotto la Corte d'appello ad assolvere gli imputati per due episodi e delimitare i fatti ascrivibili agli stessi con riferimento al terzo episodio, e che, anzi, il denunciante aveva diffusamente elencato i luoghi in cui deteneva il contante, sicché la mancata prova sul punto si presenta non come non conferma, ma come smentita.
4.5. Con il quinto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'assenza di elementi qualificabili come riscontri. Si deduce che è rilevabile un contrasto tra la regola indicata nella sentenza impugnata, secondo cui i riscontri debbono essere individualizzanti, ossia debbono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questo attribuiti, e la sua applicazione. Si analizza, innanzitutto, quanto evidenziato dalla Corte d'appello in relazione ai riscontri desunti dall'attività professionale della OD. Il riferimento, come riscontro, all'aumento del reddito professionale della OD in conseguenza delle parcelle pagate dal ND valorizza un dato neutro innanzitutto perché i compensi fatturati al medesimo incidono in misura contenuta: detti compensi rispondono al 7 % del reddito del 2010, al 39 % del reddito del 2011, al 7,5 % del reddito del 2012 ed al 17 % del reddito del 2013; inoltre, nessuno degli altri imprenditori che ha conferito incarichi alla OD ha detto di essere stato indotto o costretto in tal senso. Il riferimento, come riscontro, all'assenza di un vero e proprio studio dell'avvocato OD, è privo di concludenza, trovando la circostanza spiegazione nelle vicissitudini professionali dell'imputata, la quale rimase presso lo studio PA fino al febbraio 2013 e, poi, allontanatasi da questo per incomprensioni con il titolare, si avvalse dello studio OR come recapito. Il riferimento, come riscontro, al modesto tempo dedicato all'attività professionale da parte della OD (secondo la polizia giudiziaria, dalle intercettazioni sarebbe emerso che la donna trascorreva le mattinate in casa e dedicava almeno quattro ore al giorno in palestra), non tiene conto che trattasi di circostanza la quale poggia su di un'affermazione priva di qualunque supporto probatorio. Il riferimento, come riscontro, a conversazioni in cui la donna indica il marito, VI IN, come persona che le consente di avere "agganci" con i clienti, valorizza un ulteriore dato neutro, non negato dal coimputato e nemmeno specificamente riferito agli incarichi ricevuti dal ND. Si aggiunge, poi, che l'attività professionale svolta dalla OD nell'interesse del ND è stata documentata 7 mediante la produzione di mail ed atti inviati all'imprenditore ed a persone del suo gruppo. Si analizza, poi, quanto rilevato dalla Corte d'appello in relazione al riscontro desunto dall'assenza di contatti telefonici tra IN e ND nonostante i ripetuti e significativi incontri conviviali intercorsi tra gli stessi in Italia ed all'estero, in quanto indice del tentativo di occultare i rapporti esistenti, e quindi come indiretta ammissione della loro illiceità. Si premette che l'assenza di contatti riguarda esclusivamente le utenze cellulari: un'intercettazione ambientale dimostra come contatti vi erano tramite l'utenza del Comune. Si aggiunge, poi, che vi è prova di numerosi incontri avvenuti presso bar siti in Verona, in zona centrale della città. Si rileva, ancora, che i viaggi non coincidono con le tappe significative dei procedimenti amministrativi di interesse del ND: in particolare, il viaggio a AG è avvenuto alla fine del 2009 e quello a Milano è datato febbraio 2010, mentre l'approvazione, da parte del Consiglio comunale del piano degli interventi è di fine 2011, e l'unico intervento politico precedente risale al giugno 2011, e concerne una mera presa d'atto. Si analizza, quindi, quanto rappresentato dalla Corte d'appello in relazione ad ulteriori riscontri. L'incontro tra il IA, amico del IN, ed il ND non può essere ricostruito in termini univoci: è la stessa sentenza a dubitare se il IA si sia recato a recapitare un messaggio o abbia agito di propria iniziativa a fronte delle preoccupazioni del IN. Le confidenze telefoniche del IN sulla lettera anonima e sull'identità del suo autore, individuato nel commercialista Martinelli, sono in realtà dichiarazioni a giornalisti per un'intervista in corso di svolgimento. L'appuntamento di Suzzara tra il ND ed il IN, del quale la sentenza impugnata valorizza l'anomalia del luogo e le modalità clandestine, è in realtà vicenda neutra: anche successivamente fu fissato un appuntamento a Suzzara, che però andò a vuoto proprio per scelta del IN.
4.6. Con il sesto motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 319-quater e 318 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti come induzione indebita invece che come corruzione. Si deduce che la sentenza impugnata esclude l'esistenza di un rapporto paritario tra il ND ed il IN, in assenza di indici significativi in tal senso. In primo luogo, infatti, non risulta l'adozione di atti amministrativi irregolari o illegittimi. In secondo luogo, la frequentazione assidua e continuativa tra imprenditore e pubblico ufficiale è elemento in linea con la configurabilità di un rapporto paritario tra gli stessi. In terzo luogo, il ND riferisce che la quantificazione degli importi fu oggetto di accese contrattazioni, ed è inoltre 8 A contraddittorio ritenere una posizione di preminenza del pubblico ufficiale se, a fronte di un accordo per Euro 1.270.000,00, lo stesso abbia accettato un pagamento, negli anni, di somme corrispondenti a poco più del 10 % dell'importo pattuito. In quarto luogo, i pagamenti, almeno nel caso della vicenda relativa all'acquisto del terreno di Porto San Pancrazio, seguono l'ottenimento del risultato. In altri termini, emerge la complessiva illogicità della sentenza impugnata anche in tema di qualificazione giuridica dei fatti, perché la stessa giustifica la soggezione psicologica del privato alla luce della semplice qualifica del pubblico ufficiale, così rendendo, di fatto, mai configurabile la fattispecie di corruzione.
4.7. Con il settimo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 185 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alle statuizioni civili in favore del ND ed all'esistenza di un danno risarcibile. Si deduce, quanto al danno patrimoniale, che la condotta di chi ha aderito per libera scelta al pagamento di una "tangente" implica un versamento contrario al buon costume, come conferma la giurisprudenza civile di legittimità (si cita Cass. civ., n. 5371 del 18/06/1987). Si aggiunge che il prezzo pagato in conseguenza del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. è bene confiscabile, sicché, se si ritenesse che l'importo debba essere restituito, si costringerebbe il pubblico ufficiale a corrispondere qualcosa che non è più nella sua disponibilità perché coattivamente a lui già sottratto dallo Stato. Si rileva, poi, che è contraddittoria la conferma, in motivazione, della condanna limitatamente ai reati commessi prima del novembre 2012, ossia prima della riforma che ha introdotto il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., con l'affermazione secondo cui su un fatto che costituisce illecito civile non influiscono le successive vicende riguardanti la punibilità. Si osserva, ancora, che il ND ha effettuato pagamenti a fronte di prestazioni professionali realmente svolte dalla OD e congruamente remunerate. Si deduce, quanto al danno non patrimoniale, che la sentenza impugnata non offre spiegazioni, e che, anzi, i rapporti di frequentazione intercorsi tra il ND, il IN e la OD depongono in senso contrario. Si rappresenta, infine, che il ND, con riguardo alle somme pagate per le prestazioni professionali svolte dalla OD, non è legittimato ad agire, perché si tratta di emolumenti corrisposti da società delle quali egli non è nemmeno il legale rappresentante.
5. Il ricorso presentato nell'interesse della OD è articolato in sei motivi. 9 5.1. Il primo motivo è sostanzialmente corrispondente al primo motivo del ricorso presentato dal IN, concernente l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il 7 gennaio 2014. 5.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla omessa valutazione di elemento addotti dalla difesa con l'atto di appello in ordine all'attendibilità del ND. Si sottolinea, precisamente, che, anche alla luce di copiosi elementi probatori prodotti, la difesa aveva censurato nei motivi di gravame non la mancanza di prova della provvista per i pagamenti in contanti, bensì la prova dell'assenza della provvista». A fronte di questa censura, la sentenza impugnata si è limitata a parlare di «mancanza di prova di tale provvista», e, quindi, ha eluso di confrontarsi con un elemento certo di mendacio, erroneamente qualificandolo come fatto di mancato riscontro. Si evidenzia che le persone che avrebbero effettuato acquisti immobiliari "in nero", versando contante al ND, sentite dalla polizia giudiziaria, hanno negato la circostanza. Si aggiunge che, specie in considerazione dell'asserito pagamento in contanti anche di una parte della "tangente" per il cd. "Piano degli Interventi", sussiste una evidente interferenza fattuale e logica tra la parte del discorso ritenuta falsa o non confermata e le rimanenti parti della narrazione che siano intrinsecamente attendibili.
5.3. Il terzo ed il quarto motivo sono sostanzialmente corrispondenti al quinto motivo del ricorso presentato dal IN, concernente i riscontri esterni alle dichiarazioni del ND. Si aggiunge, in particolare, che: a) modus operandi costante del ND era quello di affidare incarichi a professionisti «vicini» all'amministrazione locale "interessata" alle sue operazioni, come ampiamente documentato;
b) le prestazioni professionali in favore dell'imprenditore furono effettuate dalla OD quasi interamente nel periodo in cui la stessa era nello studio PA;
c) i numerosissimi contatti tra la OD ed il ND, interpretati come richieste di appuntamenti, debbono essere contestualizzati, perché su complessivi 76 messaggi di appuntamento, ben sessanta provengono dall'imprenditore e solo sedici dall'avvocatessa; d) il primo incarico conferito dal ND alla OD, relativo al cd. Malastrana Parking, è del 2 luglio 2009, è, quindi, precede significativamente l'incontro di Milano del febbraio 2010, nel corso del quale si sarebbe concordata l'assegnazione di incarichi alla donna. An 1 10 0 5.4. Il quinto motivo è sostanzialmente corrispondente al sesto motivo del ricorso presentato dal IN, concernente la corretta qualificazione giuridica dei fatti in termini di corruzione invece che di induzione indebita. Si aggiunge che, in favore della qualificazione in termini di corruzione, militano anche: a) la ricerca insistente da parte del ND del IN, ossia della persona che gli ingenerava soggezione;
b) la frequentazione da parte del ND della OD anche per motivi extra-professionali; c) il mancato pagamento di prestazioni professionali della OD da parte del ND, pur se richiesto;
d) l'accordo tra il ND e la OD per una riduzione della parcella, e quindi l'esistenza di «un'inspiegabile libertà contrattuale per un soggetto in stato di soggezione, anche per induzione».
5.5. Il sesto motivo è sostanzialmente corrispondente al settimo motivo del ricorso presentato dal IN, concernente le statuizioni civili.
6. I motivi nuovi presentati nell'interesse del IN, nel richiamare gli elementi esposti nel ricorso, sottolineano, in particolare, le ragioni indicative della scarsa attendibilità del dichiarante ND e dell'insussistenza di riscontri esterni, a norma dell'art. 192 cod. proc. pen. In particolare, quanto alla scarsa attendibilità intrinseca del ND, si evidenzia che lo stesso ha reso dichiarazioni accusatorie solo quando il IN era ormai bruciato>> dall'esposto anonimo, ed egli era consapevole dell'esistenza di numerosi elementi a suo carico per precedenti attività illecite;
inoltre, la formulazione delle accuse era funzionale al recupero di somme. Quanto ai riscontri esterni, si sottolinea che il conferimento degli incarichi alla OD costituisce un dato neutro: tale scelta potrebbe essere anche il frutto di una iniziativa del ND, per accattivarsi la benevolenza del pubblico ufficiale, e comunque non costituisce indice da cui desumere un ridotto margine di autodeterminazione dell'imprenditore; ciò tanto più che le prime fatture ed i primi pagamenti precedono l'incontro in Milano, indicato dal dichiarante e dalla sentenza come il momento della stipulazione del patto corruttivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi degli imputati sono infondati, mentre quello proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia è fondato limitatamente alla promessa nel 2011 per euro 1.270.000,00 ed alla dazione in contanti di euro 100.000,00 nello stesso anno. M 11 2. Per ragioni di linearità espositiva, si procederà dapprima all'esame delle censure formulate dagli imputati e poi all'analisi delle doglianze proposte dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia.
3. Nel primo motivo di entrambi i ricorsi degli imputati, si censura la decisione della Corte di appello di escludere l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il 7 gennaio 2014, o comunque dopo il 15 marzo 2014, perché successivi alla scadenza dei termini previsti dall'art. 407 cod. proc. pen., ed in assenza di proroga degli stessi.
3.1. Secondo le difese, ai fini dell'individuazione della data di efficacia dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato nei confronti dei due imputati, occorre tener presente che già il 23 maggio 2013 era pervenuto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona un esposto di IC BE nei confronti della OD, nel quale si segnalavano anomali pagamenti di parcelle professionali in favore di quest'ultima da parte di varie società, delle quali due facenti capo al ND, e che il 21 giugno 2013 la Polizia aveva comunicato all'Autorità giudiziaria inquirente tutti i dati utili per la generalizzazione del IN e della OD. Di conseguenza, l'iscrizione dovrebbe decorrere dalla data del 23 maggio 2013, e sono inutilizzabili gli elementi risultanti dalle informative del 24 febbraio 2014, del 26 marzo 2014, del 2 aprile 2014 e del 10 aprile 2014, oltre che degli accertamenti bancari acquisiti il 31 marzo 2014, perché acquisiti dopo il 7 gennaio 2014, ossia dopo il decorso di sei mesi dalla data di efficacia dell'iscrizione, aumentati di quarantacinque giorni per la sospensione dei termini durante il periodo feriale. Dovrebbero perciò ritenersi inutilizzabili alcuni dati qualificati dai giudici di merito come riscontri alle dichiarazioni del ND, quali quelli attinenti alle dichiarazioni del teste IA, acquisiti con l'informativa del 24 febbraio 2014, o quelli attinenti al tenore di vita dei due imputati, ricavati dai risultati degli accertamenti bancari. La sentenza impugnata, invece, ritiene che l'iscrizione nei confronti dei due imputati per il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. nei confronti del ND deve ritenersi decorrere dal 29 novembre 2013. Questo perché l'originaria iscrizione, avvenuta in data 23 maggio 2013, era stata effettuata in relazione al reato di cui all'art. 323 cod. pen. in danno di IC BE difeso dall'avvocato Tirapelle, ed aveva ad oggetto semplicemente gli accertamenti preliminari sull'esposto anonimo materialmente depositato in Procura da questo professionista per conto del BE, e perché la vicenda relativa al pagamento di "tangenti", anche sotto forma di parcelle professionali, da parte del ND è emersa solo a seguito delle dichiarazioni del medesimo ND, rese tra il 20 12 Ал novembre ed il 30 novembre 2013, con iscrizione del nome di quest'ultimo solo in data 30 novembre 2013. Di conseguenza, secondo la sentenza impugnata non sussiste alcun problema di utilizzabilità degli atti indicati dalla difesa degli imputati.
3.2. La soluzione accolta nella sentenza impugnata è corretta. Le conclusioni della Corte d'appello sono contestate dalle difese, senza che venga evidenziato un travisamento del fatto processuale, ma sulla base di una diversa interpretazione delle risultanze processuali analiticamente esposte e valutate, secondo criteri immuni da vizi logici o giuridici, dai giudici del gravame. Ed infatti, se si muove dalla premessa secondo cui la notizia di reato desunta dall'esposto del BE è stata iscritta per la fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen., deve ritenersi corretta la conclusione che assume l'iscrizione per la fattispecie di cui all'art. 319-quater cod. pen. con induzione nei confronti del ND come attinente ad un fatto diverso, in quanto tale oggetto di autonoma iscrizione rispetto al primo. In questo senso, una precisa indicazione normativa è desumibile dall'art. 335, comma 2, cod. proc. pen., il quale recita: «Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni». Da questa disposizione, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha tratto un duplice ordine di conseguenze. Non solo si è dedotto che qualora il P.M. acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.,deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro, senza che possa essere posto alcun limite all'utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti (così, tra le tante, Sez. 3, h. 32998 del 18/03/2015, M., Rv. 264191, nonché Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009, dep. 2010, Paviglianiti, Rv. 246525). Si è anche precisato che per determinare il dies a quo ai fini della decorrenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari relativi a diversi fatti iscritti sotto lo stesso numero di procedimento in momenti differenti, l'unico criterio è quello di ordine sostanziale desumibile dall'art. 335 comma 2 cod. proc. pen., secondo cui, quando non si tratti di mutamento della qualificazione giuridica del fatto né di diverse circostanze del medesimo fatto, non può parlarsi di aggiornamento di iscrizioni, ma di iscrizione autonoma (così Sez. 6, n. 33067 del 17/04/2003, Visciglia, Rv. 226652). Posta questa premessa, va poi rilevato che tra un fatto qualificato come abuso di ufficio ed un fatto qualificato in termini di induzione indebita ex art. 13 AM 319-quater cod. pen. sussiste una netta diversità strutturale e non mera diversità di qualificazione giuridica o di elementi circostanziali: è sufficiente considerare, infatti, che solo la seconda fattispecie, e non anche la prima, prevede come elemento costitutivo la dazione o la promessa di una utilità non dovuta al pubblico ufficiale o ad un terzo.
4. Nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo del ricorso del IN, nonché nei motivi nuovi, e nel secondo motivo del ricorso della OD, si censurano le valutazioni della sentenza impugnata sull'attendibilità soggettiva del ND e sull'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni. In particolare, si contesta che le dichiarazioni del ND possano essere ritenute spontanee, che sia significativo il precedente giudizio di attendibilità di dichiarazioni rese dal medesimo soggetto in altro processo per concussione, e che sia stata fornita una corretta motivazione in ordine all'insussistenza di motivi di rancore del dichiarante nei confronti del IN e di interesse al recupero di somme di denaro, nonché all'accettazione del rischio di pregiudizi derivanti dalla scelta di collaborare con l'Autorità giudiziaria, specie considerando che il pubblico ufficiale era ormai «bruciato» dall'esposto anonimo. Si contesta, inoltre, che possano essere ritenute logicamente coerenti dichiarazioni le quali indicano un clima di soggezione e sudditanza creato dal IN e, poi, l'accettazione, da parte di questi, dei ritardi nel pagamento delle cospicue somme pattuite. Si contesta, ancora, che le dichiarazioni del ND sono smentite sia dall'assenza di «anomalie o irregolarità» delle pratiche in relazione alle quali si assumono effettuati i pagamenti, sia, soprattutto, dall'assenza di prova dell'esistenza di una provvista "in nero" dalla quale sarebbero state prelevate le somme per pagare le "tangenti" in contanti, ivi comprese quelle costituenti parte della più ampia dazione contestata in relazione all'unitario episodio per il quale è stata confermata la sentenza di condanna.
4.1. Per un compiuto esame delle censure in questione, e, quindi, della correttezza della motivazione della sentenza impugnata sul punto, occorre partire dall'esame dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Innanzitutto, secondo un principio ormai assolutamente consolidato, e che il Collegio condivide, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, 14 M non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (così, per tutte, Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145, nonché successivamente, Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348). Inoltre, con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma con affermazione che non vi sono ragioni per non ritenere estensibile anche a quelle degli altri imputati in reato connesso o collegato, si è più volte affermato che l'indagine sulla credibilità del dichiarante deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni (così Sez. 6, n. 46483 del 30/10/2013, Scognamiglio, Rv. 257389, nonché Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253709). Ancora, costituisce principio assolutamente consolidato quello secondo cui, in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, sempre che non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (così, tra le tante, Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, Arena, Rv. 256097, nonché Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160), e che, comunque, sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita (così Sez. 1, n. 40000 del 10/07/2013, Pompita, Rv. 256917). Anzi, è possibile registrare la presenza di più decisioni secondo cui l'accertata falsità di uno specifico fatto narrato dal chiamante in correità non impedisce di valorizzare le ulteriori parti di un racconto più complesso svolto dal medesimo dichiarante, se supportate da precisione di riscontri, anche non specifici su ciascun elemento dichiarato, idonei a compensare il difetto di attendibilità soggettiva (così, specificamente, Sez. 1, n. 35561 del 08/05/2013, Plaku, Rv. 256753, nonché, in termini assolutamente prossimi, Sez. 6, n. 20514 del 28/04/2010, Arman Ahmed, Rv. 247346).
4.2. La sentenza impugnata analizza specificamente il tema dell'attendibilità del ND e delle sue dichiarazioni, anche richiamando in modo espresso la motivazione di primo grado.
4.2.1. La Corte d'appello osserva, in linea generale, che, al fine di valutare l'attendibilità del ND, occorre considerare: la conoscenza che il medesimo 15 An aveva del IN e del funzionamento della struttura amministrativa del comune di Verona;
la natura meramente congetturale delle ragioni di ritorsione a dire della difesa esistenti in capo al dichiarante nei confronti dell'accusato, e costituite dal desiderio di vendicarsi per la mancanza di favoritismi nonostante le ingenti dazioni corrisposte;
le conseguenze potenzialmente negative nei rapporti con il comune e con gli altri operatori del settore derivanti per l'imprenditore dalla sua collaborazione con l'Autorità giudiziaria;
la spontaneità delle dichiarazioni rese. In particolare, per quanto attiene al carattere di spontaneità delle dichiarazioni, i giudici di secondo grado evidenziano che il ND era stato convocato, al pari di altri imprenditori, come persona informata sui fatti, che, in tale veste, egli avrebbe potuto fornire, come le altre persone chiamate a rendere informazioni, dichiarazioni di contenuto diverso da quelle poi rese, e che, però, lo stesso, di sua iniziativa, tramite i suoi difensori, aveva contattato il Pubblico ministero, per presentarsi unitamente ai suoi difensori e rendere in presenza di questi il suo racconto. La sentenza, inoltre, ha cura di precisare che la natura spontanea delle dichiarazioni non è inficiata dalla prefissazione concordata del primo incontro del ND con i magistrati inquirenti, e, quindi, dalla "preparazione" del dichiarante in vista dell'incontro: detta "preparazione", anche se avvenuta mediante la previa consultazione dei dati nella propria disponibilità, non esclude che l'audizione con l'assistenza legale sia stata il risultato di una scelta del ND, né rende meno attendibile il contenuto delle sue dichiarazioni, posto che è difficile ricostruire con il semplice ricordo situazioni particolarmente complesse o lontane nel tempo e che, anzi, è la stessa legge processuale penale a prevedere espressamente l'autorizzazione del giudice al dichiarante affinché quest'ultimo esamini atti a sua firma.
4.2.2. La Corte d'appello, poi, quanto al contenuto delle dichiarazioni del ND evidenzia che la sentenza di primo grado «con grande precisione>> riporta le stesse e ricostruisce l'intera vicenda, sicché, aggiunge, «è possibile qui richiamare la motivazione della sentenza impugnata anche con riferimento alle valutazioni espresse in sede di commento delle dichiarazioni rese». In sintesi, e nei limiti necessari ai fini della valutazione della correttezza logico-giuridica del giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni del ND e della qualificazione giuridica dei fatti, si riporta quanto esposto nella sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona. Il ND ha dichiarato, in premessa, di aver concentrato, nel 2007, quale imprenditore edile operante nel comune di Verona, la sua attività nell'edilizia convenzionata e nei Piani di Edilizia Economica e Popolare, e di aver conosciuto, in quello stesso anno, in occasione delle elezioni comunali, VI IN, poi nominato assessore all'urbanistica. L'imprenditore ha poi rappresentato che, 16 sempre in quell'anno, aree da lui acquistate erano state espropriate, con conseguente impossibilità di realizzare circa 400 alloggi, e che, a fronte delle sue richieste di aiuto, il IN lo aveva sorpreso offrendogli di risolvere la questione in cambio di denaro: anzi, il IN, dopo aver formulato la sua richiesta e aver ottenuto dall'imprenditore la disponibilità a corrispondere 20.000,00 o 30.000,00 euro, aveva segnalato all'interlocutore, irridendolo, che occorreva fare un'offerta "seria", stante l'ingente rilevanza dell'affare. Il dichiarante ha quindi raccontato che, all'esito di vari incontri, si era raggiunto un accordo avente ad oggetto la somma di 200.000,00 euro, ma la situazione non era mutata perché l'assessore competente in materia a quell'epoca era rimasto irremovibile. Passando a raccontare lo sviluppo dei rapporti nel 2008, il ND ha riferito che, nel giugno di quell'anno, egli si era determinato ad acquistare l'area di Porto San Pancrazio, di cui gli aveva parlato il IN, per un prezzo di 1.200.000,00 euro;
ha aggiunto che, stipulato il contratto di compravendita, egli aveva dovuto versare, durante l'estate, in due soluzioni di pari importo, ed in contanti, la complessiva somma di euro 110.000,00 nelle mani di ND OD, avendo il IN giustificato l'erogazione con al garanzia per l'edificabilità dell'area e quale corrispettivo per la redazione del contratto. Il ND, ancora, ha riferito che anche quest'area era stata assoggettata ad espropriazione, e che, nonostante fosse stato raggiunto un accordo economico con il Comune, quest'ultimo non aveva corrisposto quanto dovuto. Ha così detto che egli si era astenuto dal portare ad esecuzione decreti ingiuntivi ottenuti a seguito dell'inadempimento dell'ente locale su indicazione del IN, il quale lo aveva rassicurato che a breve ci sarebbe stata la presentazione del Piano per gli Interventi, che gli avrebbe consentito di realizzare l'attività edificatoria sui suoi terreni. Con riferimento a quanto verificatosi nel 2009, il ND ha riferito che nell'estate la Regione Veneto aveva emanato il bando per una variante detta "contro locazione", la quale implicava la cessione di aree all'A.T.E.R. e per affitti calmierati, e che egli, dopo aver informato il IN di aver presentato domande mediante le sue imprese, aveva avuto la richiesta di corrispondere un importo pari a 12 euro per ciascun metro cubo edificato, e, conseguentemente, di una somma complessiva pari ad euro 311.000,00, poi ridotta a 300.000,00 euro;
inoltre, il pubblico ufficiale gli aveva anticipato quali delle domande sarebbero state approvate e, quali, invece, no, spiegandogliene le ragioni. Il dichiarante ha poi detto che, nel settembre di quell'anno, egli si era recato a AG unitamente con il IN, anche per fargli visionare un appartamento da offrirgli in conto pagamento, ma il pubblico ufficiale non aveva gradito ed aveva richiesto i contanti, poi corrispostigli in più soluzioni, talvolta anche in presenza della OD;
17 nell'occasione, l'assessore aveva anche suggerito all'imprenditore di "caricare" la volumetria concernente le richieste che avrebbe presentato con riguardo al Piano degli Interventi, in modo da consentirgli di attivarsi per farle accogliere in misura più ridotta, e, così, creare l'apparenza della insussistenza di "legami" tra di loro. In relazione agli eventi del 2010, il ND ha parlato di un incontro avvenuto in Milano, presso l'Hotel Bulgari, allorché era prossima la nomina del IN a vice sindaco, e, nell'occasione, quest'ultimo aveva mostrato al primo la documentazione relativa ai Piani per l'edilizia economica e popolare di Quinzano, Montorio, Porto San Pancrazio, Fenilon-Santa Lucia e San IC, ed aveva richiesto il pagamento di un compenso. L'imprenditore ha poi raccontato delle successive "trattative", nel corso delle quali egli aveva cercato di contrastare le richieste del IN, anche perché gli aveva già pagato 110.000,00 euro per l'area di Porto San Pancrazio;
ha rappresentato che il pubblico ufficiale era stato irremovibile, così che, successivamente, si era giunti a quantificare la "tangente" in complessivi euro 1.270.000,00, applicando una "tariffa" per metro quadro di superficie utile lorda differenziata per ciascuna delle aree interessate;
questa specifica quantificazione, peraltro, non avvenne già nel 2010, ma solo successivamente. Il ND ha inoltre rappresentato che, sempre nel corso del 2010, egli aveva ritardato il pagamento dell'ultima rata di 50.000,00 euro della complessiva "tangente" per 300.000,00 euro stabilita nel 2009 per la cd. "variante contro locazione", e che, in coincidenza con tale temporeggiamento, era stata rigettata la richiesta di variante al Piano per l'edilizia economica e popolare di San IC: tale diniego, comunicato all'imprenditore con nota del 5 agosto 2010, era stato spiegato con imbarazzo dai due funzionari comunali firmatari di quest'ultima, stante l'assicurazione dagli stessi fornita, sino a pochi giorni prima, in ordine all'accoglimento dell'istanza. Il ND ha aggiunto che, in quegli stessi giorni, egli era stato rimproverato per il ritardo nel pagamento sia dal IN sia dalla OD, ed aveva corrisposto la somma richiesta;
la variante al Piano per l'edilizia economica e popolare di San IC era poi approvata solo in data 23 novembre 2011. Ancora, il ND ha riferito che nel 2010, e precisamente nell'aprile di quell'anno, erano iniziati i pagamenti per consulenze legali assegnate alla OD, attraverso assegni e bonifici tratti o disposti su conti correnti bancari, per complessivi euro 29.091,61. Per quanto attiene alle vicende verificatesi nel 2011, il ND ha detto, che, una volta approvato il Piano degli interventi, IN aveva iniziato a fare pressioni per ottenere garanzie in ordine al pagamento della "tangente" pattuita, in particolare insistendo perché si procedesse all'affidamento di incarichi di consulenze alla moglie. L'imprenditore ha poi precisato che, di conseguenza, erano stati stipulati da società a lui facenti capo e dalla OD un contratto di 18 M consulenza in relazione ad un Piano per l'edilizia economica e popolare nel Comune di Lazise, un contratto di consulenza per una transazione ed un contratto di consulenza per un'operazione nel comune di S. Martino, con corrispettivi erogati all'odierna imputata pari, nel primo caso, ad euro 65.000,00, nel secondo caso, ad euro 21.222,00, e, nel terzo caso, ad euro 17.685,00. Il dichiarante, ancora, ha rappresentato che, nel corso dell'estate del 2011 aveva corrisposto in due soluzioni la somma di 100.000,00 euro in contanti, consegnata direttamente nelle mani della OD. Con riferimento agli accadimenti del 2012, il ND ha riferito di aver avuto vari incontri con il IN, il quale aveva imposto il divieto di contatti telefonici diretti, lo aveva rimproverato per la morosità relativa alla somma di 1.270.000,00 euro, avendo corrisposto solo 100.000,00 euro in contanti e 178.000,00 euro per consulenze, e gli aveva ricordato che il piano degli interventi non era concluso per la necessità di altri accordi con il Comune, come quelli aventi ad oggetto opere perequative. L'imprenditore ha poi raccontato quanto accaduto con riguardo all'A.T.I. (associazione temporanea di imprese) per il recupero dell'area Passalacqua, alla quale partecipava anche un'impresa del ND: vi erano state da continue minacce del IN, formale rappresentante del comune di Verona, di rallentare l'andamento delle pratiche di interesse del ND, facendo sorgere in quest'ultimo il timore di un ritardo nella firma del protocollo d'intesa da parte del comune, con conseguente perdita del contributo ministeriale, pari a 10.000.000,00 di euro, da dividere in parti uguali tra A.T.I. ed ente territoriale;
il protocollo veniva infatti firmato solo nell'agosto del 2013. L'imprenditore ha anche detto di aver pagato, nel corso dell'anno, alla OD, compensi fatturati per euro 26.640,00, nonché, nei primi mesi del 2013, ulteriori compensi fatturati per euro 20.000,00. In relazione a quanto occorso nel 2013, il ND ha parlato di numerosi incontri con il IN e la OD, dicendo di essere stato invitato ad "onorare" propri debiti, di aver manifestato ai due di voler interrompere i loro rapporti e di aver ricevuto delle dilazioni. Ha quindi raccontato di essere stato informato, dal maggio 2013, prima dalla OD e poi dal IN della lettera anonima inviata in Procura e dalla quale è nato il processo, e della persistenza delle richieste economiche del pubblico ufficiale, che, in particolare, in data 10 ottobre, gli prospettava, a tal fine, il compimento di un'operazione immobiliare fittizia, con l'intermediazione dell'amico EG IA. Il ND ha infine aggiunto che il IA lo aveva contattato due volte, nelle date del 28 ottobre e dell'11 novembre, e gli aveva detto, la prima volta che il IN era sereno e, la seconda volta, che il IN lo aveva mandato a tranquillizzarlo, perché gli inquirenti non avevano elementi significativi a disposizione: in particolare, non vi 19 "AM erano tracce di contatti telefonici diretti tra il pubblico ufficiale e l'imprenditore, mentre quelli tra quest'ultimo e la moglie erano giustificabili per l'attività di consulenza professionale svolta dalla donna. La sentenza di primo grado, in quanto richiamata da quella di appello, evidenzia l'esistenza di una pluralità di conferme al racconto del ND, per quanto riguarda il contesto generale, provenienti sia da dichiarazioni di persone informate sui fatti, sia da documenti. Ad esempio, con riferimento alle vicende relative al mancato pagamento delle indennità di esproprio maturate nel 2008, si rappresenta che il ND aveva effettivamente ottenuto due decreti ingiuntivi nei confronti del comune per il pagamento delle indennità di esproprio e non li aveva azionati;
si aggiunge, inoltre, che, effettivamente, nel febbraio del 2008 era stato approvato il Piano di assetto del territorio (cd. P.A.T.) del Comune di Verona, e nel successivo luglio era stato adottato il cd. "documento del sindaco", ossia l'atto iniziale del progetto di Piano degli Interventi, il quale contiene le disposizioni operative per gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio, e che, però, fu oggetto di presa d'atto da parte del consiglio comunale solo in data 22 giugno 2011. Ancora, con riferimento all'anno 2009, in relazione alla vicenda della cd. "variante contro locazione", viene rilevato che effettivamente imprese riferibili al ND avevano presentato quattro domande e che solo due di esse erano state ritenute congrue dalla giunta comunale con delibera del 4 settembre 2009. Per quanto riguarda, poi il Piano degli Interventi, si rappresenta che risulta accertato come, in relazione ad una delle aree di interesse del ND, vi fu una riduzione dei metri quadri edificabili rispetto alla scheda-norma redatta dagli uffici. Si segnala, inoltre, che debbono ritenersi confermate sia la vicenda dell'agosto del 2010, relativa al parere negativo per variante al Piano per l'edilizia economica e popolare di San IC da parte dell'AGEC (Agenzia comunale per la gestione degli immobili), il quale fu dovuto a motivi formali, e fu seguito, a distanza di poco più di un anno, dall'approvazione della pratica, nonostante l'identità dell'istanza e delle forme procedimentali e l'assenza di variazioni rilevanti della situazione, sia la vicenda del 2013, concernente l'operazione A.T.I.-recupero Passalacqua, nell'ambito della quale, a detta di più testi, il IN intervenne visibilmente per ostacolare la definizione del progetto. Si evidenzia, ancora, che risultano documentati numerosi viaggi e soggiorni compiuti congiuntamente dal ND e dal IN, come quello a AG nel 2009, quello a Milano nel febbraio del 2010 presso l'Hotel Bulgari e quello a Roma nell'ottobre 2010 presso l'Hotel Saint George e che, alla luce dei dati relativi al traffico delle utenze cellulari interessate, è ragionevole ritenere che l'imprenditore ed il pubblico ufficiale evitassero rigorosamente di avere rapporti 20 "An telefonici diretti, nonostante i plurimi incontri e le diverse trasferte insieme in Italia e all'estero, e si servissero, per comunicare, dell'intermediazione della OD.
4.2.3. La Corte d'appello, poi, affronta specificamente il tema sul quale più hanno insistito le difese per dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni del ND, ossia quello relativo alle disponibilità di somme "in nero" da parte dell'imprenditore per pagare le "tangenti" a suo dire corrisposte in contanti. La Corte d'appello osserva che, pur essendo verosimile la disponibilità, in capo al ND, di "fondi neri" nella misura necessaria a pagare le somme indicate, in quanto soggetto a capo di una galassia di imprese che aveva realizzato nel corso degli anni rilevantissime operazioni immobiliari, tale rilievo non è sufficiente a determinare una affidabile certezza in ordine alla sussistenza di tale circostanza, anche in considerazione del contenuto delle medesime dichiarazioni dell'imprenditore. In particolare, il ND ha dichiarato che la costituzione della provvista è anteriore al 2003; la difesa ha però prodotto il verbale di una perquisizione domiciliare eseguita nei confronti dell'imprenditore nel 2004, dalla quale risulta il mancato reperimento di contante, e dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento in cui è stata disposta quella perquisizione che sembrano escludere la disponibilità di denaro liquido ed evidenziare la necessità del ricorso a prestiti. A fronte di tale elementi, la sentenza impugnata osserva che le dichiarazioni del ND, il quale si è limitato a dire di tenere la provvista in casa o in cassaforte, e non ha indicato persone a conoscenza di tali disponibilità, sono rimaste generiche. Si precisa, anzi, che, anche ritenendosi non esigibili dichiarazioni di contenuto auto incriminante [in relazione a condotte di evasione fiscale], deve comunque concludersi che, pur senza inficiare la generale credibilità del dichiarante, è possibile escludere l'attendibilità di quei segmenti della complessiva narrazione per i quali il dichiarante ha scelto (o si è trovato nell'impossibilità) di fornire i necessari riscontri». La Corte d'appello aggiunge, inoltre, che un riscontro ai versamenti in contanti da parte del ND non può essere desunto nemmeno dal modestissimo ricorso, da parte degli imputati, a prelievi bancomat e a pagamenti a mezzo bancomat o carta di credito, nonostante l'elevato tenore di vita dagli stessi mantenuto. L'elevato tenore di vita è stato ritenuto accertato alla luce di plurime conversazioni telefoniche tra la OD e la madre o la persona con cui l'imputata intratteneva una relazione sentimentale, ma anche dalle ingenti spese sostenute nel 2010, pari ad oltre 776.000,00 euro, per l'acquisto di un immobile, da quelle ulteriori, pari a 685.000,00 euro, per la ristrutturazione dello stesso, e da quelle, ancora ulteriori, per l'acquisto di mobili di pregio, pagati 180.000,00 euro, di cui solo 25.000,00 regolarmente fatturati, di costosi elettrodomestici e di una palestra personale. Tuttavia, si osserva che la difesa, attraverso il ricorso a 21 •AM testimonianze di familiari degli imputati, ha offerto la prova della disponibilità, in capo a questi ultimi, di somme in contanti per 150.000,00 euro, derivanti da importi percepiti nel 2008 per prestazioni professionali non fatturate. Si conclude, di conseguenza, che la disponibilità di queste somme per compensi "in nero" elide la valenza di riscontro dell'esiguità dei prelievi e dei pagamenti mediante bancomat o carta di credito.
4.3. In considerazione dei principi giuridici richiamati e degli elementi esposti, le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla complessiva attendibilità del ND e delle sue dichiarazioni possono ritenersi immuni da vizi logici e giuridici. Innanzitutto, immune da vizi è la conclusione in ordine alla spontaneità delle dichiarazioni ed alla riconducibilità delle stesse all'esigenza di far cessare il rapporto di soggezione con il pubblico ufficiale. Invero, il carattere di spontaneità delle dichiarazioni significa che il contenuto delle stesse deve essere riconducibile ad un'autonoma decisione del propalante e non, invece, a suggerimenti o suggestioni di terzi. Inoltre, la sentenza impugnata ha evidenziato come del tutto prive di riscontri sono rimaste le allegazioni difensive in ordine alla volontà di vendetta e di ritorsione del ND nei confronti del IN. Ancora, non irragionevole è l'affermazione dei giudici di merito secondo cui l'imprenditore, operando la scelta di accusare il pubblico amministratore, ha affrontato il concreto rischio di pregiudizi, quanto meno nei rapporti con l'ente del quale l'accusato faceva parte: in particolare, la stessa non può ritenersi incompatibile con la circostanza dell'aggiudicazione, da parte di imprese del ND, di bandi pubblici per quasi 4.000.000,00 di euro nel dicembre 2013, specie se si considera che la collaborazione dell'imprenditore con l'Autorità giudiziaria inquirente era appena iniziata alla fine del novembre 2013, ed era in quel momento coperta da segreto investigativo. Non decisivo, infine, è il rilievo della difesa in ordine alla esistenza di interessi economici dell'imprenditore in connessione con le accuse da lui mosse agli imputati: è sufficiente considerare, ad esempio, che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile sono sufficienti, anche in assenza di riscontri estrinseci, a fondare il giudizio di responsabilità a carico dell'accusato. Corretta, poi, è anche la conclusione secondo cui le dichiarazioni sono, in tutto o in gran parte, intrinsecamente attendibili. Alla luce del contenuto della narrazione del ND, e dei numerosi elementi verificabili indicati, e ritenuti accertati dalle sentenze di merito, non può certo dirsi illogica la valutazione della Corte d'appello secondo cui il racconto dell'imprenditore si caratterizza per specificità e coerenza. In particolare, non può dirsi manifestamente illogica, 22 M anche in una prospettiva di accertamento della colpevolezza al di là del ragionevole dubbio, l'affermazione dell'esistenza di un clima di sudditanza psicologica, nonostante l'accettazione dei ritardi nel pagamento delle somme pattuite e l'assenza di atti amministrativi illegittimi riferibili al pubblico ufficiale. Invero, le dichiarazioni del ND, da un lato, rappresentano l'erogazione di cospicue dazioni in favore del pubblico ufficiale e nelle modalità da questi richieste, e, dall'altro, segnalano alcune "difficoltà" nei rapporti tra le sue imprese ed il Comune, nonché l'assenza di formali illegittimità in suo favore da parte del IN. Non è in discussione, ancora, la costanza delle dichiarazioni, essendo state le stesse rese sia, più volte, davanti all'Autorità inquirente nel corso delle indagini, sia in sede di incidente probatorio. Immune da vizi, infine, è la valutazione "frazionata" delle dichiarazioni, con esclusione dell'attendibilità della narrazione nella parte relativa alla disponibilità del denaro in contante. Ed infatti, come già evidenziato richiamando la giurisprudenza di legittimità, l'accertamento della inattendibilità o addirittura della falsità di una circostanza della narrazione non determina l'inattendibilità complessiva del racconto, ma impone al giudice un onere motivazionale più intenso, e la ricerca di precisi riscontri. In questa prospettiva, per affermare la sussistenza delle condotte di induzione indebita, correttamente la sentenza impugnata ha valorizzato, da un lato, i documentati, cospicui esborsi di somme di denaro da parte di società facenti capo al ND in favore della OD, per attività di consulenza in realtà inutili, e dall'altro, i continui contatti intercorsi tra l'imprenditore ed il IN, nonché i viaggi con soggiorno nel medesimo albergo compiuti insieme dai due in Italia e all'estero a partire dal 2009. 5. Nel quinto motivo del ricorso del IN, nonché nei motivi nuovi, e nel terzo e nel quarto motivo del ricorso della OD, si censurano le valutazioni della sentenza impugnata sull'esistenza di riscontri esterni alle dichiarazioni del ND. In particolare, si contesta che non sono qualificabili come riscontri né i pagamenti correlati alle consulenze affidate alla OD, né l'assenza di contatti telefonici mediante utenze cellulari tra il ND ed il IN, o lo svolgimento dei viaggi congiunti dei due in Italia e all'estero, e neppure i contatti tra il IA ed il ND oppure tra quest'ultimo ed il pubblico ufficiale dopo l'inizio delle indagini per cui è processo.
5.1. Nella giurisprudenza di legittimità, è costante l'affermazione del principio secondo cui i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. devono essere individualizzanti, nel senso che devono avere 23 An ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (cfr., tra le tante, Sez.
3. N. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607, nonché Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, dep. 2010, Genna, Rv. 245867). Tuttavia, secondo quanto si precisa anche in queste decisioni, non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova autosufficiente perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (cfr., in tal senso, ad esempio, proprio Sez. 3, Cariolo, cit., nonché Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231301). In questa prospettiva, si è anche affermato che i riscontri estrinseci non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (così, specificamente, Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528). In considerazione degli elementi rilevanti nel presente processo, poi, è utile osservare che diverse decisioni hanno indicato come possibili elementi di riscontro estrinseco i dati desunti dai tabulati relativi ad utenze cellulari, ad esempio se valorizzati in ragione della frequenza e della collocazione temporale dei contatti (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 45933 del 22/10/2015, Sorgente, Rv. 265067), e proprio a causa di un'anomala assenza di contatti tra chiamante e chiamato in correità (così Sez. 1, Ausilio, cit.). Ancora, occorre ricordare che più volte si è evidenziato come, quando il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti- reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355, nonché Sez. 6, n. 41352 del 24/09/2010, Contini, Rv. 248713).
5.2. La sentenza impugnata evidenzia, in particolare, l'esistenza di tre distinti riscontri estrinseci, desunti: dalle cospicue erogazioni di denaro da parte di società del ND per circa 170.000,00 euro nell'arco del triennio dal 2010 al 2013, in favore della OD, in relazione a consulenze in realtà prive di apprezzabile significato;
dai continui incontri e viaggi in Italia e all'estero 24 effettuati congiuntamente dall'imprenditore e dal IN, al di fuori di qualunque ambito familiare e di frequentazione personale, ed in un contesto di particolari cautele nella tenuta delle comunicazioni;
dai contatti diretti e tramite intermediari, come il IA, tra il ND ed il IN, dopo la presentazione dell'esposto anonimo in Procura e l'inizio delle indagini. Per quanto attiene alle somme erogate per le consulenze, alla natura delle prestazioni effettivamente eseguite, la sentenza premette che, secondo le dichiarazioni del ND, le fatturazioni servivano a coprire il pagamento di tangenti collegate al Piano degli Interventi, gli atti la cui redazione fu richiesta alla OD potevano essere predisposti anche dagli uffici delle imprese del dichiarante, la donna si era mostrata impreparata, egli aveva studi legali di abituale riferimento, ad uno dei quali corrispondeva una somma fissa mensile pari a 3.000,00 euro indipendentemente dal numero di pratiche trattate, e, in particolare, per il diritto amministrativo, si rivolgeva allo studio Domenichelli, con il quale pattuiva compensi di importi «decisamente diversi»; inoltre, sempre secondo dette dichiarazioni, la OD era usata dal IN come tramite per evitare contatti diretti. La sentenza, quindi, in particolare, osserva che la OD: a) si era iscritta nell'albo degli avvocati nel 2008, e aveva dichiarato redditi nel 2008 per 13.611,00 euro, nel 2009, per 112.808,00 euro, nel 2010 per 223.154,00 euro, nel 2011 per 258.713,00 euro, e nel 2012 per 325.534,00 euro;
b) all'atto della perquisizione eseguita nel 2013, alla luce delle annotazioni della polizia giudiziaria, non aveva le chiavi dello studio, non riceveva nello stesso i propri clienti, e vi si recava poche volte essenzialmente per salutare la propria amica e collega avvocato Sara OR;
c) secondo quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche, passava gran parte della mattinata in casa, dedicava almeno quattro ore al giorno alla palestra, si era mostrata interessata svolgimento di un corso di personal trainer, ed aveva confidato a più persone che, se si fosse separata dal marito, i suoi redditi sarebbero letteralmente "crollati", e che avrebbe preferito essere assunta in un ente pubblico;
d) era indicata come professionista sostanzialmente priva di competenze in materia di diritto amministrativo dall'avvocato Domenico Menorello, il quale aveva ricevuto la delega dalla stessa per trattare pratiche di interesse del Comune di Lazise, a lei assegnate da una giunta il cui sindaco era della stessa corrente politica del IN;
e) anche in relazione al suo cliente più importante, DI, era affiancata dalla collega OR per tutte le fasi dell'incarico, ivi comprese quelle concernenti la remunerazione;
f) aveva intrattenuto continue comunicazioni telefoniche con il ND, al di fuori di qualunque rapporto di natura amicale o di frequentazioni pubbliche, esattamente all'opposto del marito, il quale, invece, 25 "An non risulta aver avuto alcun contatto telefonico mediante proprie utenze con l'imprenditore, nonostante le cene, nonché i viaggi e pernottamenti insieme a quest'ultimo e a spese dello stesso a AG, a Milano e a Roma;
g) in occasione dell'incontro svolto a Suzzara nel 2013 tra il ND ed il IN aveva sicuramente svolto la funzione di costante collegamento tra i due, informando il primo dei tempi di spostamento del marito. La sentenza, ancora, rileva che l'asserita discrasia tra la data del primo incarico professionale alla OD da parte delle imprese riferibili al ND, risalente al 2009, e collegata alla vicenda del Piano degli interventi, del quale, invece, il vicesindaco e l'imprenditore avrebbero iniziato a parlare solo nel febbraio del 2010, nell'incontro a Milano presso l'Hotel Bulgari, in realtà trova spiegazione proprio nelle dichiarazioni del chiamante in correità, il quale già nelle prime deposizioni rese in fase di indagine aveva rappresentato che il rapporto con la OD era nato ben prima dell'approvazione del Piano degli Interventi, proprio su indicazione del IN, il quale gli diceva sempre che era «imminente il piano degli interventi». Con riferimento agli incontri tra il IN ed il ND, la sentenza impugnata evidenzia che i viaggi a AG, a Milano e a Roma ed i relativi pernottamenti, tutti a spese dell'imprenditore, risultano provati alla luce delle indagini della polizia giudiziaria, e che, incrociando i dati relativi al posizionamento del cellulare del primo e quelli risultanti dalle agende del secondo, debbono ritenersi accertati anche diversi incontri tra i due fuori degli uffici comunali. La pronuncia, quindi, rappresenta che assolutamente "singolare" è il verificarsi di tali frequentazioni in assenza di qualunque contatto telefonico diretto, in special modo con riferimento ai soggiorni in luoghi lontani da Verona, in assenza di rapporti amicali о extra-professionali, e in prossimità dell'evoluzione delle pratiche concernenti il Piano degli Interventi. In relazione ai contatti diretti e tramite intermediari tra il ND ed il IN dopo la presentazione dell'esposto anonimo in Procura, la Corte d'appello rileva, in particolare, che l'intervento del IA, il quale si recò dall'imprenditore per dirgli che «doveva stare sereno» fu provocato esattamente dal pubblico ufficiale. La decisione segnala, in proposito, che proprio il IA ha affermato che «IN non mi ha chiesto di andare dal ND ma mi ha fatto capire che avrebbe avuto piacere che avessi fatto questa cosa», che egli era andato a recapitare il messaggio», che, dopo l'incontro con l'imprenditore, il quale gli aveva risposto «in modo sconclusionato», egli aveva informato l'amico che anche ND era tranquillo», ricevendo in risposta notizia della tensione di quest'ultimo, il quale, tramite il suo avvocato, aveva diffidato il IN dal mandare altre persone a perorare la sua causa. La decisione, inoltre, richiama l'incontro a Suzzara tra il ND ed il IN, svoltosi a circa 70 km. di 26 Al distanza da Verona, in occasione del quale non vi fu alcun contatto telefonico diretto, ma solo comunicazioni mediate dalla OD, ed il cui significato, ad avviso della Corte di appello, è spiegato dall'imputato in modo del tutto implausibile, in quanto lo stesso fa riferimento a minacce, da lui, però, mai denunciate, con le quali l'imprenditore avrebbe prospettato di confermare il contenuto dell'esposto anonimo se il pubblico ufficiale non si fosse mostrato più condiscendente.
5.3. A fronte di questa ricostruzione, le argomentazioni della difesa non evidenziano travisamenti della prova o vizi logici, ma si limitano a proporre una interpretazione alternativa dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito. Questo significato hanno, in effetti, le diverse censure prospettate nei ricorsi e nei motivi nuovi. In tale prospettiva, si pongono, ad esempio, e per richiamare i rilievi maggiormente sottolineati negli atti di impugnazione, le deduzioni sulla contenuta valenza percentuale dei compensi erogati dalle ditte del ND rispetto al complessivo fatturato della OD, sull'assenza di dichiarazioni di altri imprenditori in ordine alle ragioni "necessitate" o comunque "provocate" del conferimento degli incarichi professionali alla stessa, sull'assenza di dati probatoriamente apprezzabili da cui desumere lo scarso impegno anche temporale della donna nell'attività professionale, sullo svolgimento di gran parte di tale attività allorquando la OD era presso lo studio PA, sulla ascrivibilità all'iniziativa del ND della maggior parte dei contatti telefonici con la donna, sulla anteriorità del primo incarico di consulenza all'imputata rispetto al soggiorno del IN e del ND a Milano, sulla non significatività dell'assenza di contatti tra le utenze cellulari dei due, sulla non coincidenza dei viaggi dei medesimi con le tappe significative dei procedimenti amministrativi di interesse dell'imprenditore, sul significato dei contatti avvenuti mediante interposizione del IA, e dell'incontro a Suzzara dopo l'esposto anonimo, in definitiva sulla possibilità che gli incarichi siano stati il frutto di una decisione del dichiarante ai fini di una captatio benevolentiae. Una volta ritenuta non manifestamente illogica la ricostruzione dei fatti nella sentenza impugnata, deve poi osservarsi che corretta è anche la conclusione secondo cui le circostanze rilevate sono qualificabili come riscontri esterni. In particolare, il conferimento alla OD di continui incarichi privi di concreta utilità, seguiti per di più da consistenti erogazioni di compensi nell'arco di tre anni, nonché lo svolgimento di plurimi incontri e di viaggi con soggiorni in Italia ed all'estero tra due persone, il ND ed il IN, i quali non avevano alcun contatto con le loro utenze telefoniche personali, né alcuna ragione personale o amicale per frequentarsi in modo così significativo, sono vicende da valutare unitariamente. Congiuntamente considerate, anzi, le vicende appena indicate possono essere qualificate non semplicemente come riscontri, ma addirittura come un indizio da cui inferire che il conferimento degli incarichi professionali 27 alla OD, da parte delle società facenti capo al ND, fosse dovuto ad una richiesta del IN, o, quanto meno, ad una previa "intesa" con lo stesso, e non, invece, il risultato di una spontanea iniziativa dell'imprenditore diretta a conseguire una mera captatio benevolentiae. L'esposta conclusione, ancora, se si vuole, è ulteriormente avvalorata dalle osservazioni della Corte d'appello in ordine al significato delle iniziative del IN, anche attraverso il IA, e da individuarsi, secondo la sentenza, nel tentativo di "tranquillizzare" il ND prima che lo stesso rendesse dichiarazioni all'Autorità giudiziaria.
6. Nel sesto motivo del ricorso del IN, nonché nei motivi nuovi, e nel quinto motivo del ricorso della OD, si censurano le valutazioni della sentenza impugnata sulla qualificazione giuridica del fatto come induzione indebita invece che come corruzione per atto conforme ai doveri di ufficio o per l'esercizio della funzione, ex art. 318 cod. pen. Si sottolinea, in particolare, che, ai fini della qualificazione dei fatti a norma dell'art. 318 cod. pen., depongono sia l'assenza di atti amministrativi irregolari o illegittimi, sia circostanze sintomatiche dell'esistenza di un rapporto paritario tra pubblico ufficiale e imprenditore, quali la frequentazione continuativa tra i due, la continua ricerca telefonica della OD da parte del ND, la contrattazione sull'importo della "tangente" poi concordata in 1.270.000,00 euro, l'erogazione, negli anni, di una modesta parte di quanto pattuito, con accettazione di "decurtazioni" e "ritardi" da parte dei presunti "prevaricatori".
6.1. Importanti indicazioni per individuare i criteri distintivi tra induzione indebita e fattispecie di corruzione sono offerti dalla elaborazione giurisprudenziale, e, in primo luogo, dalla decisione delle Sezioni Unite, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera (cfr., per la massimazione pertinente, in particolare Rv. 258474 e Rv. 258475).
6.1.1. La sentenza SU, Maldera, cit., è di particolare importanza perché, da un lato, delinea in termini generali qual è il significato da attribuire alla fattispecie di cui all'art. 319-quater cod. pen., e, dall'altro, fornisce riferimenti per individuare la linea di confine tra questa figura delittuosa e quelle di corruzione. Per quanto riguarda il primo profilo, in particolare, secondo le Sezioni Unite, la previsione della punibilità del privato è il vero indice rivelatore del significato dell'induzione», con la conseguenza che «l'indotto è complice dell'induttore>>; ne deriva che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., è sufficiente che la volontà del privato sia stata «semplicemente 28 Ал "condizionata" od "orientata" da pressioni psichiche di vario genere, diverse però dalla violenza o dalla minaccia e prive del relativo carattere aggressivo e coartante» (cfr., in motivazione, § 14.4). Ancor più precisamente, anzi, si rappresenta: Le modalità della condotta induttiva, pertanto, non possono che concretizzarsi nella persuasione, nella suggestione, nell'allusione, nel silenzio, nell'inganno [...], anche variamente e opportunamente collegati e combinati tra di loro, purché tali atteggiamenti non si risolvano nella minaccia implicita, da parte del pubblico agente, di un danno antigiuridico, senza alcun vantaggio indebito per l'extraneus»; ciò perché «proprio il vantaggio indebito [...], al pari della minaccia tipizzante la concussione, assurge al rango di "criterio di essenza" della fattispecie induttiva» (cfr. § 14.5). Si aggiunge, inoltre, che il privato, nella fattispecie di induzione indebita, «cede alla richiesta del pubblico agente non perché coartato e vittima del metus nella sua espressione più forte, ma [...] ponendosi, pur nell'ambito di un rapporto intersoggettivo asimmetrico, in una logica negoziale, che è assimilabile a quella corruttiva sintomatica la collocazione topografica dell'art. 319-quater cod. pen. in calce ai delitti di corruzione e conduce, se non ad escludere, quanto meno ad attenuare - notevolmente anche il metus publicae potestatis, concettualmente poco conciliabile con la scelta opportunistica ed avvertito solo come oggettiva "soggezione" alla posizione di preminenza del funzionario pubblico» (cfr. § 14.6). Con riferimento al tema della distinzione tra le fattispecie di corruzione e quella di induzione indebita, la sentenza rileva che «l'elemento differenziatore tra i due illeciti deve essere apprezzato cogliendo le connotazioni del rapporto intersoggettivo tra il funzionario pubblico e l'extraneus e, segnatamente, la presenza o meno di una soggezione psicologica del secondo nei confronti del primo. Ciò che rileva è il diverso modo con cui l'intraneus, nei due delitti, riesce a realizzare l'illecita utilità: la corruzione è caratterizzata, come si è detto, da un accordo liberamente e consapevolmente concluso, su un piano di sostanziale parità sinallagmatica, tra i due soggetti, che mirano ad un comune obiettivo illecito;
l'induzione indebita, invece, è designata da uno stato di soggezione del privato, il cui processo volitivo non è spontaneo ma è innescato, in sequenza causale, dall'abuso del funzionario pubblico, che volge a suo favore la posizione di debolezza psicologica del primo» (cfr. § 24.2). Significativamente, poi, si esemplifica: «Indice sintomatico dell'induzione è certamente quello dell'iniziativa assunta dal pubblico agente» (così, ancora, § 24.2). Nell'enunciazione del principio di diritto, infine, si sottolinea: «il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla 29 An promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti» (cfr. § 25).
6.1.2. Le indicazioni delle Sezioni Unite hanno trovato conferma e puntualizzazione nelle successive decisioni della giurisprudenza di legittimità. Innanzitutto, proprio richiamando i principi enunciati dalle sezioni unite, nella successiva elaborazione si è affermata la configurabilità del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., e non di quello di corruzione, quando sia esclusa qualsiasi forma di parità nei rapporti intercorsi tra le parti del rapporto illecito, anche se l'erogatore delle somme «si sia determinato al pagamento per mero calcolo utilitaristico, anziché per timore» (v., in questi termini, in motivazione, Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015, De Napoli, Rv. 265750). Sempre muovendo dal richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite, si è poi osservato che la prevaricazione, siccome diretta, appunto, a "convincere" e non a "costringere", può risolversi anche nello squilibrio di posizione tra il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) e l'altro soggetto, quando il secondo acceda alla illecita pattuizione condizionato dal timore di subire, in caso contrario, gravi conseguenze per il proprio patrimonio e per la propria libertà personale dall'esercizio di poteri pubblicistici, ed il primo sia anche solo semplicemente consapevole di tali preoccupazioni [...] » (così Sez. 6, n. 53436 del 06/10/2016, Vecchio, Rv. 268791). Peraltro, si è anche precisato che la riferibilità dell'iniziativa al pubblico ufficiale non assume carattere dirimente, quando risulti «l'assenza di una situazione di prevaricazione in danno del privato, e la presenza, invece, di un duraturo rapporto di scambio tra esercizio delle funzioni pubbliche sistematicamente attento ad agevolare gli interessi del privato e ripetute erogazioni di denaro da quest'ultimo verso i pubblici ufficiali» (cosi Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, Beccaro Migliorati, Rv. 268520, in relazione a fattispecie nella quale è stata ritenuta corretta l'affermazione della sussistenza del reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 cod. pen.).
6.1.3. Sviluppando questa prospettiva, può ritenersi che commette il reato di induzione indebita il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, anche implicitamente, nelle forme della «suggestione» e della «allusione» (questi i termini impiegati dalle Sezioni Unite), chiede ed ottiene, per sé o per un terzo, la dazione o la promessa di cospicue utilità, approfittando della preoccupazione del destinatario della sua richiesta di subire scelte o comunque comportamenti pregiudizievoli non necessitati da parte della Pubblica Amministrazione nella quale egli riveste un ruolo di rilievo, ed in cambio della promessa a "prestare M 30 attenzione e protezione" alle esigenze dell'interessato entro i limiti formalmente consentiti dall'ordinamento giuridico. In primo luogo, l'abuso della qualità, per espressa disposizione dell'art. 319- quater cod. pen., costituisce una modalità della condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio autonomamente sufficiente ad integrare il reato, anche in via alternativa all'abuso dei poteri: non è privo di significato, infatti, che la previsione normativa richiama le due modalità della condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio impiegando la congiunzione disgiuntiva «o» (precisamente: «abusando della sua qualità o dei suoi poteri»). In secondo luogo, poi, l'approfittamento, da parte del pubblico agente, della preoccupazione del privato di subire scelte o comunque comportamenti pregiudizievoli non necessitati per legge da parte della Pubblica Amministrazione nella quale il primo riveste un ruolo di rilievo, e l'assenza dell'impegno del medesimo agente a compiere atti illegittimi, sono circostanze implicanti una evidente disparità di posizione tra i due soggetti. E' evidente, infatti, che, in presenza di tali circostanze, la richiesta di denaro o altra utilità proveniente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, specie se di considerevole entità, non può ritenersi presentata in condizioni di «par condicio contractualis», né può dirsi provocare «l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti». Piuttosto, l'accettazione di una richiesta presentata nelle circostanze descritte evidenzia, per riprendere le parole della sentenza Maldera, uno stato di soggezione del privato, il cui processo volitivo non è spontaneo ma è innescato, in sequenza causale, dall'abuso del funzionario pubblico, che volge a suo favore la posizione di debolezza psicologica del primo».
6.2. La sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza del reato di induzione indebita a carico del IN e della OD, osservando, innanzitutto, che «era l'amministratore pubblico a regolare il rapporto con il suo interlocutore, adottando atteggiamenti bruschi, invitando più volte il ND ad essere serio e a non fargli perdere tempo [...] o a rispettare gli impegni presi, prospettando vantaggi futuri, e in teoria prossimi nel tempo (I^imminente" approvazione del Piano degli Interventi), al fine di mantenere agganciato l'imprenditore [...], dettando le regole di calcolo delle tangenti (ancorché l'imprenditore cercasse di resistere alle pretese più esose)». A tal fine, i giudici di appello hanno richiamato diverse parti delle dichiarazioni del ND, il quale aveva detto di essersi sentito costretto a pagare con riferimento alla vicenda variante contro locazione «e che, anche in occasione della discussione sul Piano degli interventi, aveva paura di ritorsioni (v. pg.44 verbale del 12/11/2013) anche perché ormai sentiva che IN lo aveva in suo potere (lo teneva nelle sue mani v. pg.44 cit.)». Ал 31 La Corte veneta, inoltre, ha ricordato: a) le difficoltà del ND di ottenere le indennità di espropriazione, pur concordate con il Comune di Verona;
b) il conseguimento, da parte del medesimo imprenditore, «di decreti ingiuntivi che il IN gli aveva però suggerito di non notificare, per evitare di bloccare il positivo esito dell'approvazione del Piano degli interventi»; c) la necessità, sempre da parte del dichiarante, di ottenere il rapido buon esito delle pratiche inserite nel Piano degli Interventi, per rientrare dalle esposizioni conseguenti agli importanti investimenti effettuati, in relazione alle quali riceveva puntuali rassicurazioni da parte del pubblico amministratore;
d) il rischio, paventato dal ND, di interventi pregiudizievoli da parte del comune, il quale, in sede di Piano degli Interventi, «potrebbe prevedere delle prescrizioni assurde, delle opere perequative che rendono antieconomica l'operazione, ci sono mille modi ...>>. I giudici di secondo grado, poi, anche richiamando espressamente la decisione di prima cura, hanno sottolineato la rilevanza degli interessi economici in gioco per il ND, la consapevolezza di tale situazione da parte del IN, la necessità per l'imprenditore di un sollecito "realizzo" dei propri investimenti, e l'importanza, per lo stesso, della promessa o della prospettiva di ottenere un "occhio di riguardo" per l'attività delle sue aziende. La sentenza impugnata, ancora, facendo ulteriore riferimento alla pronuncia di primo grado, ha rilevato che le trattative sul prezzo da pagare non implicavano un rapporto paritario, che la principale garanzia di adempimento per il IN era costituita proprio dal suo ruolo all'interno dell'amministrazione comunale, e che significative sono anche le modalità della prima richiesta di denaro avanzata dal pubblico ufficiale, il quale dapprima aveva sollecitato una dazione senza precisarne l'importo, poi aveva ridicolizzato l'offerta, accusando l'interlocutore di "scarsa serietà", quindi aveva fissato una somma dieci volte maggiore. La sentenza di primo grado, cui si fa cenno in quanto espressamente richiamata da quella di appello anche in punto di qualificazione giuridica, evidenzia che la scelta del ND di pagare non avvenne «per ottenere risultati non spettantigli, ma per ottenerli con quella celerità che egli auspicava e con quella certezza di risultato che l'assessore gli garantiva per blandirlo e per convincerlo [...]». Rileva, inoltre, che le "contrattazioni" sul prezzo delle tangenti si spiegano perché «sono maturate nell'alveo di un rapporto sbilanciato esistente fra i due che, proprio perché non assimilabile ad una costrizione irresistibile, lasciava a ND qualche margine di negoziazione sul quantum, ma non certo sull'an della dazione». Osserva, ancora, che, a partire dalla crisi economica mondiale del 2008, l'attività edificatoria a fini privati è divenuta "contrattata": precisamente, la concessione dell'edificabilità di un'area avviene mediante 32 An "perequazione", ossia previa contropartita corrisposta dal privato e costituita ora da somme di denaro, ora da opere pubbliche, come strade o strutture sportive, sulla base di determinazioni ampiamente discrezionali dell'Amministrazione. Infine, risulta incontestato, ed anzi rivendicato dai ricorrenti IN e OD, che non risulta adottato alcun atto amministrativo irregolare o illegittimo. Incontestata, inoltre, è anche la circostanza esposta nella sentenza impugnata per cui i pagamenti tramite banca per le consulenze della OD da parte delle società facenti capo al ND iniziarono nell'aprile 2010, perdurarono fino all'aprile 2013, furono eseguiti in più rate ed ebbero complessivamente ad oggetto una somma pari a circa 170.000,00 euro.
6.4. In considerazione dei principi giuridici evidenziati e dei fatti esposti nella sentenza impugnata, deve ritenersi corretta la conclusione della Corte d'appello, e prima ancora del giudice di primo grado, in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti in termini di induzione indebita. Ed infatti, da un lato, si evidenzia che l'iniziativa delle condotte illecite fu presa dal IN, ed in termini estremamente incisivi e dettagliati. Dall'altro, si osserva che le richieste di denaro furono formulate approfittando di uno stato psicologico di soggezione del privato noto al pubblico ufficiale, derivante dall'esigenza di conseguire rapidamente il buon esito delle pratiche amministrative intraprese, per esigenze di liquidità, nonché dal timore di intralci e difficoltà frapposti da scelte o comportamenti discrezionali di quella Pubblica Amministrazione nella quale il secondo, in quanto assessore all'edilizia privata e poi anche vicesindaco, aveva un ruolo di estremo rilievo. Il giudizio di attendibilità in ordine alle dichiarazioni del ND, laddove ha rappresentato la propria situazione di soggezione psicologica rispetto al pubblico ufficiale, e la consapevolezza di tale situazione da parte di quest'ultimo, non risulta manifestamente illogico, nemmeno in una prospettiva di affermazione della colpevolezza al di là del ragionevole dubbio. A tal fine, infatti, e in particolare, occorre considerare - contestualmente - le seguenti circostanze: le "difficoltà" incontrate dal ND con il Comune, anche per ottenere l'erogazione di indennità di espropriazione già concordate;
la possibile adozione di comportamenti estremamente onerosi per le imprese del ND da parte del Comune di Verona;
il ruolo di vertice del IN nell'ente territoriale, quale assessore all'edilizia privata e poi anche quale vicesindaco;
l'assenza, nonostante la lunga durata del rapporto illecito, di atti illegittimi o comunque di specifico "favoritismo" riferibili al pubblico ufficiale, il quale anzi risulta essere pure intervenuto a "ridurre" l'edificabilità delle aree di interesse dell'imprenditore; la consistenza delle somme pagate da quest'ultimo alla OD per consulenze di fatto тал 33 inutili o pretestuose;
la persistenza e continuità di tali erogazioni nell'arco di un triennio. Immuni da vizi, inoltre, sono le conclusioni in ordine alla irrilevanza, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., dei continui ed intensi contatti tra il ND, il IN e la OD, nonché delle "contrattazioni" sulle somme da pagare, e della "tolleranza" nei ritardi delle erogazioni: a prescindere da ogni altra osservazione, risulta non manifestamente illogica la spiegazione secondo cui queste circostanze si sarebbero comunque verificate all'interno di un rapporto sì sbilanciato, ma non caratterizzato da costrizione, e proprio perciò qualificabile in termini di induzione indebita e non di concussione. In conclusione, quindi, la condotta del IN in quanto comportamento - del pubblico ufficiale che chiede ed ottiene, per sé o per un terzo, la dazione o la promessa di una cospicua utilità, approfittando della preoccupazione del destinatario della sua richiesta di subire scelte o comunque comportamenti pregiudizievoli non necessitati da parte della Pubblica Amministrazione nella quale egli riveste un ruolo di rilievo, ed in cambio della promessa a "prestare attenzione" alle esigenze dell'interessato entro i limiti formalmente consentiti dall'ordinamento giuridico - può essere ricondotta, secondo le indicazioni della sentenza Maldera, nello schema dell'abuso del funzionario pubblico, che volge a suo favore la posizione di debolezza psicologica del privato, e ne innesca così il processo volitivo da cui discende la decisione di corrispondere l'indebito.
7. Nel settimo motivo del ricorso del IN, e nel sesto motivo del ricorso della OD, si censurano le valutazioni della sentenza impugnata in relazione alla condanna al risarcimento danni. Si sottolinea, in particolare, che il pagamento della "tangente" in ogni caso è un versamento contrario al buon costume, che la somma versata è comunque confiscabile dallo Stato, sicché il riconoscimento di un risarcimento al privato implica una duplicazione di sanzione patrimoniale, che l'illecito civile è comunque venuto meno per effetto della riforma del 2012, che non risultano elementi da cui desumere un danno non patrimoniale e che le somme pagate alla OD possono essere richieste in restituzione solo dalle società che le hanno erogate e che, però, non si sono costituite in giudizio.
7.1. Occorre premettere che i rilievi sulla giuridica ammissibilità della pretesa risarcitoria sono fondati per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. legge Severino), la quale ha introdotto la responsabilità penale per il comportamento consistente nel dare o promettere denaro o altra utilità per effetto dell'induzione indebita del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio: non può ritenersi configurabile una tutela 34 M risarcitoria in relazione una condotta illecita altrui a vantaggio di chi, ponendo in essere un comportamento doloso e penalmente sanzionato, rende possibile a tale condotta di raggiungere il risultato vietato dall'ordinamento giuridico. Ciò non toglie, tuttavia, che i comportamenti dell'indotto in epoca precedente alla cd. legge Severino erano qualificati dalla legge come posti in essere da una vittima tout court, e che, quindi, era configurabile un illecito civile in suo danno. Deve aggiungersi, inoltre, in linea con precedenti decisioni della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 31957 del 25/01/2013, Cordaro, Rv. 255598), che, se un fatto costituisce illecito civile nel momento in cui è stato commesso, su tale qualificazione e sulle relative conseguenze non influiscono le successive vicende della punibilità, in quanto in tema di responsabilità civile non si applica la disciplina di cui all'art. 2 cod. pen., ma quella di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ., secondo cui agli effetti civili la legge non dispone che per l'avvenire. Può aggiungersi che il fatto contestato agli imputati, per le parti di condotta antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, pur mutando qualificazione giuridica rispetto al momento in cui è stato commesso, è rimasto illecito penale anche alla data della pronuncia delle decisioni di primo e secondo grado ed ha determinato una sentenza di condanna: sicché risulta pienamente rispettato il principio posto dall'art. 538, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui il giudice penale decide sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento dei danni solo quando pronuncia sentenza di condanna. Le conclusioni sulla giuridica ammissibilità della pretesa risarcitoria dell'indotto per le condotte di induzione poste in essere antecedentemente all'entrata in vigore della cd. legge Severino non sono messe in forse nemmeno dal rilievo del rischio di una duplicazione di conseguenze patrimoniali sfavorevoli per gli imputati a causa della previsione di cui all'art. 322-ter cod. pen., che impone la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato o di beni di valore corrispondente. Innanzitutto, infatti, il concorso della confisca e della azione risarcitoria di natura civilistica è possibile anche per altre fattispecie, ad esempio in ipotesi di concussione. Inoltre, la funzione dell'istituto della confisca e quello del risarcimento del danno sono nettamente differenziate tra di loro: il primo vuole evitare che il reo tragga un vantaggio economico dal reato, non opera a vantaggio della vittima e, nel caso in cui l'ablazione sia disposta per equivalente, ha natura specificamente sanzionatoria (cfr., per tutte, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435); il secondo, invece, mira specificamente al ristoro del danneggiato e prescinde dall'esistenza di vantaggi conseguiti dal reo, che potrebbero anche non essersi realizzati. Le esposte osservazioni spiegano anche l'infondatezza delle questioni 35 M concernenti la configurabilità del danno morale in capo all'indotto per le condotte commesse dal IN e dalla OD in data precedente all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012. Se, infatti, dette condotte di induzione sono qualificabili come reato, e in relazione alle stesse l'indotto assume la posizione di vittima tout court, non vi sono ragioni per escludere l'applicabilità della previsione di cui all'art. 185, secondo comma, cod. pen., fermo restando l'apprezzamento riservato al giudice di merito, per individuare il concreto contenuto del danno non patrimoniale. Corretta, infine, è l'osservazione secondo cui la pretesa risarcitoria del ND nel presente processo non può avere ad oggetto la restituzione delle somme erogate alle OD dalle società a lui facenti capo. Si tratta, infatti, di una pretesa che pertiene direttamente all'ente dotato di autonoma soggettività giuridica, e che ha sostenuto i costi da recuperare.
7.2. I principi esposti risultano pienamente rispettati dalla sentenza impugnata, essendosi la stessa limitata a liquidare esclusivamente una somma a titolo di provvisionale per il danno non patrimoniale, e rimettendo al giudice civile ogni valutazione sulla concreta esistenza del danno risarcibile, nonché, in caso affermativo, sulla entità del medesimo.
8. Nel ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia si censura la valutazione frazionata dei diversi episodi, la valutazione a compartimenti stagni>> delle dichiarazioni accusatorie, e la ritenuta incomunicabilità tra prove e riscontri, soprattutto in un contesto di assoluta omogeneità soggettiva ed oggettiva di vicende, e personaggi in esse coinvolti», e persino operando la scissione di un episodio unitario, quello concernente il Piano degli Interventi.
8.1. Per la valutazione di queste doglianze, è utile richiamare la giurisprudenza precedentemente citata al § 5.1., e, in particolare, gli orientamenti consolidati secondo cui, da un lato, non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova autosufficiente perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità, e, dall'altro, che, quando il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti- reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un "An rapporto intersoggettivo unico e continuativo. 36 In linea con gli indirizzi giurisprudenziali richiamati, risulta corretto affermare che, sotto il profilo normativo, ai fini dell'efficacia dimostrativa del riscontro, occorre distinguere se si tratti di un unico fatto di reato o di più episodi delittuosi. Quando si tratti di più episodi, anche se tra loro omogenei, il giudice "può" - non "deve" - operare la traslazione della efficacia dimostrativa del riscontro dalle dichiarazioni concernenti il fatto di reato direttamente riscontrato alle dichiarazioni del medesimo chiamante in correità che riguardano gli altri fatti di reato collegati. Si tratta, invero, in questo caso, di una valutazione orientata da criteri logici, e, quindi, come tale rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Quando, però, si sia di fronte ad un unico fatto di reato, anche se realizzato mediante una condotta che si protrae in un lungo arco temporale, se si ritiene individuato il riscontro, il frazionamento della efficacia dimostrativa delle dichiarazioni provenienti da un unico soggetto può derivare solo da un giudizio di parziale inattendibilità intrinseca delle stesse. Pretendere riscontri su tutti i segmenti delle dichiarazioni del medesimo soggetto e relative ad un unico episodio, infatti, significa richiedere che i riscontri abbiano lo spessore di una prova autosufficiente, e, quindi, concludere, contrariamente alla lettera del disposto normativo di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., per l'irrilevanza della chiamata di correità quale fonte di prova.
8.2. La sentenza impugnata, nel riformare quella di primo grado, non solo ha assolto gli imputati dalle accuse concernenti i reati di concussione/induzione indebita in relazione agli episodi relativi alla vendita del terreno in zona Porto San Pancrazio nel 2008, e alla vicenda della cd. "variante contro locazione", sviluppatasi tra il 2009 ed il 2010, ma ha anche "ritagliato" all'interno del fatto concernente i Piani di intervento, la parte relativa alle dazioni erogate a compenso di "consulenze" fittizie conferite alla OD, e per l'importo di 168.367,00 euro, per la quale ha confermato la condanna, rispetto alla parte riferita alla promessa di 1.270.000,00 euro ed alla dazione in contanti di 100.000,00 euro, per la quale ha pronunciato assoluzione. A fondamento di tale decisione, la Corte d'appello ha affermato che, anche ritenendosi non esigibili dichiarazioni di contenuto auto incriminante [in relazione a condotte di evasione fiscale], deve comunque concludersi che, pur senza inficiare la generale credibilità del dichiarante, è possibile escludere l'attendibilità di quei segmenti della complessiva narrazione per i quali il dichiarante ha scelto (o si è trovato nell'impossibilità) di fornire i necessari riscontri» (cfr. pag. 160 della sentenza). An 37 Le affermazioni in questione si presentano quanto meno equivoche, anche alla luce delle indicazioni esposte nella stessa pagina e nelle pagine successive, dove si ribadisce l'enunciato dell'assenza di riscontri.
8.3. In considerazione dei principi giuridici evidenziati, e delle motivazioni esposte nella sentenza impugnata, quest'ultima deve ritenersi giuridicamente viziata. Se, infatti, con le indicazioni di cui si è detto, la Corte d'appello intendeva affermare la non piena attendibilità delle dichiarazioni del ND, si tratta di una valutazione giuridicamente consentita, ma che andava più chiaramente e compiutamente sviluppata in motivazione. Se, invece, con le medesime indicazioni, la Corte d'appello intendeva affermare esattamente l'inidoneità dimostrativa delle dichiarazioni del ND per l'assenza di (ulteriori) riscontri, così esigendoli per tutti i segmenti della narrazione, la conclusione è giuridicamente errata e, quindi, affetta da violazione di legge.
9. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza del reato di induzione indebita ascritto al IN ed alla OD in relazione alla promessa di 1.270.000,00 euro, che si assume compiutamente determinata nel 2011, ed alla dazione in contanti di 100.000,00 euro, a dire del ND avvenuta nel medesimo 2011, ed entrambe riferite ai procedimenti amministrativi concernenti il Piano degli Interventi. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello valuterà se le dichiarazioni del ND sul punto siano o meno intrinsecamente attendibili anche in ordine ai segmenti del fatto per i quali la sentenza impugnata ha assolto gli imputati IN e OD;
in ogni caso, poi, il giudice di rinvio rispetterà il principio in forza del quale, ove le dichiarazioni del ND su detti profili dell'episodio in contestazione siano attendibili, non occorre acquisire ulteriori riscontri estrinseci a norma dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Stante la non compiuta definizione dell'accertamento in ordine alla sussistenza dei fatti di reato in contestazione, si rimette al giudice di rinvio anche il regolamento delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile ND ND. L'infondatezza delle censure dedotte nei ricorsi del IN e della OD, anche a norma degli artt. 585, comma 4, e 611, comma 1, cod. proc. pen., nonché delle ulteriori doglianze sviluppate nell'unico motivo di ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, determina il rigetto degli atti di impugnazione dei due imputati e del resto di quello presentato dal 38 Pubblico ministero, e la condanna dei due ricorrenti privati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IN VI e OD ND limitatamente alla promessa nel 2011 di euro 1.270.000,00 e alla dazione in contanti di euro 100.000,00 nello stesso anno, e rinvia per nuovo giudizio sul punto e per il regolamento delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile ND ND ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso del Procuratore generale. Rigetta i ricorsi di IN VI e OD ND, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 6 giugno 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincesse Retimle Antonio Corbo Vincenzo Rotundo Abou incento DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 AGO 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO|| Dottara Siluria ENI PUICCHIO T R O C 39