Sentenza 4 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in reità o correità renda dichiarazioni concernenti un'attività continuativa di programmazione ed organizzazione di un fatto di reato, gli elementi di riscontro esterno relativi ad alcuni sviluppi significativi, pur se penalmente irrilevanti, di detta attività sono sufficienti a fornire conferma anche dei segmenti ulteriori, assurgenti a rilievo penale, attesa l'inscindibilità della valutazione di attendibilità riferita ad un tessuto dichiarativo unitario. (Fattispecie in tema di tentato omicidio, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero fondato il giudizio di colpevolezza di un componente della formazione incaricata dell'uccisione della vittima, anche sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia inerenti condotte anteriori, giudicate prive di rilevanza penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2017, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2017 |
Testo completo
005 86-1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 04/12/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI -Presidente Sent. n. sez. 1321/2017 GIACOMO ROCCHI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE STEFANO APRILE - N.8348/2017 GAETANO DI GIURO ASSUNTA COCOMELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) EA SA nato il [...] a [...] 2) AN IU nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di questi ultimi 3) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA nel procedimento a carico di: VE IA nato il [...] a [...] (non ricorrente) avverso la sentenza del 28/05/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. Udito il difensore: -avvocato VISCOMI GREGORIO del foro di CATANZARO in difesa di AN IU che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso - avvocato CIANFERONI LUCA del foro di Roma in sostituzione dell'avv.to FRENO ANTONINO del foro di PALMI in difesa di EA SA come da delega depositata in udienza, che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. avvocato FOTI PASQUALE del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di 女 VE IA che conclude chiedendo il rigetto del ricorso del PG e la conferma della sentenza impugnata. Sono presenti per pratica forense la dott.sa Monica Sinatra e la dott.ssa Tania Belardi del Consiglio Ordine Avvocati di Roma. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palmi data 24 marzo 2015, assolvendo VE AN dai reati di concorso in tentato omicidio aggravato (art. 110, 56, 575, 577, comma primo, n. 3 n. 4, 61 comma primo, n. 1, cod. pen., fatti commessi dal 2 agosto 2011 al 24 febbraio 2013 – - Capo C del decreto di giudizio immediato del 13 giugno 2014) in danno di ER CO RA e dai connessi delitti in materia di armi (artt. 110, 81, comma primo, cod. pen., 2, 4 e 7 l. n. 895 del 1967, 23 I. n. 110 del 1975, fatti commessi dal 2 agosto 2011 al 24 febbraio 2013 Capo D del decreto di giudizio immediato del 13 giugno 2014) e ricettazione (artt. 110, 648 cod. pen., fatti commessi dal 2 agosto 2011 al 24 febbraio 2013 - Capo E del decreto di giudizio immediato del 13 giugno 2014); confermando la declaratoria di responsabilità penale di EA OR e AN GI in relazione al concorso in tentato omicidio aggravato in danno di ER CO RA (art. 110, 56, 575, 577, comma primo, n. 3 n. 4, 61 comma primo, n. 1, cod. pen., fatti commessi dal 2 agosto 2011 al 24 febbraio 2013 - capo B-bis della richiesta di rinvio a giudizio 24 novembre 2014), con esclusione dei fatti antecedenti all'episodio del 25 luglio 2012, riducendo la pena per ciascuno ad anni 10 di reclusione.
1.1. Salvo per quanto riguarda la posizione dell'imputato VE, in relazione al quale giudice di secondo grado ha pronunciato una sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto, le valutazioni dei giudici di merito risultano coincidenti in merito alla responsabilità degli imputati EA e AN nel tentativo di omicidio di ER, pur essendo stata esclusa in grado di appello la sussistenza di un tentativo punibile per le condotte poste in essere prima dell'episodio del 25 luglio 2012, in occasione del quale la vittima è stata gravemente ferita per essere stata attinta da numerosi colpi di arma da fuoco esplosi al suo indirizzo da LI VA (che, secondo l'originaria ipotesi accusatoria, era accompagnato da VE AN) supportato logisticamente da EA OR.
1.2. Sulla base della concorde ricostruzione operata dai giudici di merito, LI VA, IB BE, UR AU e EA OR soggetti - incaricati di uccidere Ierano'-, individuati, per il tramite di EA, da GI AN e su mandato dei fratelli Fossari, che intendevano vendicare la morte del proprio fratello RA (ucciso il 2 agosto 2011 da Ierano', poi divenuto collaboratore di giustizia), si erano recati varie volte in Calabria per portare a termine l'omicidio su commissione: dapprima per concordare il prezzof 3 (convenuto in euro 20.000); poi per individuare la vittima e provare le armi messe a disposizione dai mandanti;
ancora, in seguito, per essere pronti all'azione non compiuta per la impossibilità di reperire la vittima designata -; e, infine, con la sostituzione di VE a IB (tratto in arresto per altra causa) per porre in essere l'aggressione violenta del 25 luglio 2012; e, in ultima istanza, per portare a termine l'omicidio mentre la vittima si trovava ricoverata in ospedale (non riuscendovi). È stata affermata la responsabilità concorrente di EA e AN alla partecipazione e organizzazione del tentato omicidio, manifestatosi nel grave ferimento del 25 luglio 2012, sulla base delle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia LI VA e IB BE (quest'ultimo assolto insieme a UR in quanto le condotte poste in essere in data antecedente al 25 luglio 2012 - non risultando ai medesimi contestate condotte successive non hanno superato la soglia del tentativo punibile), delle intercettazioni telefoniche, dell'esame dei tabulati telefonici e delle informative di polizia giudiziaria. In particolare, mentre il collaboratore LI VA ha partecipato alle attività preparatorie e anche all'azione di fuoco del 25 luglio 2012, l'altro collaboratore IB BE ha partecipato unicamente alle prime fasi organizzative, riferendo dell'episodio da ultimo citato sulla base delle confidenze raccolte dal primo. La Corte di secondo grado ha assolto AN VE poiché lo ha ritenuto raggiunto unicamente dalla chiamata in correità di LI VA, essendo da questi indicato quale conducente del motociclo utilizzato per compiere la sparatoria del 25 luglio 2012, e risultando il medesimo VE estraneo alle precedenti fasi in quanto intervenuto unicamente per comporre il commando nell'estate del 2012. La Corte di secondo grado ha, invece, confermato la declaratoria di responsabilità degli imputati EA e AN, perché raggiunti dalla chiamata in correità di LI VA, con specifico riferimento, per quanto riguarda il primo, alla diretta partecipazione all'episodio del 25 luglio 2012 e, per entrambi, con riguardo alla partecipazione agli aspetti organizzativi e di intermediazione con i mandanti;
e attinti altresì dalla concordante chiamata in reità di IB BE il quale, pur non avendo preso parte all'episodio da ultimo citato - del quale ha fornito elementi totalmente coincidenti con le dichiarazioni di LI, 4 ma acquisiti de relato da questi -, ha fornito il proprio apporto conoscitivo, acquisito per conoscenza diretta, in ordine alle fasi preparatorie e deliberative che, a giudizio di entrambi i giudici di merito, costituiscono elemento di riscontro esterno, rispetto alla dichiarazione di LI, a contenuto individualizzante rispetto alla posizione dei citati imputati EA e AN.
2. Ricorrono, con distinti atti, il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria e gli imputati EA OR e AN GI, a mezzo dei rispettivi difensori avv. Antonino Freno e avv. Gregorio Viscomi.
2.1. Osserva il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria che la sentenza impugnata è nulla per violazione di legge, in riferimento all'articolo 192, comma 3, cod. proc. pen., per avere erroneamente ritenuto che l'accusa nei confronti di VE fosse costituita unicamente dalla dichiarazione, derivante da conoscenza diretta e personale, di LI, mentre la dichiarazione accusatoria di IB deriverebbe dalla prima fonte;
in realtà le fonti sarebbero diverse perché i dichiaranti non hanno riferito di quanto appreso da un terzo. La Corte avrebbe, altresì, errato nell'escludere la sussistenza di elementi di riscontro, diversi dalla dichiarazione de relato di IB, costituiti dall'acquisita consapevolezza, nell'ambito della partecipazione a diverse azioni delittuose, del ruolo assunto da VE nel tentativo di omicidio ai danni di ER. Parimenti si denuncia la mancata valorizzazione, quale riscontro, dei numerosi contatti telefonici intercorsi tra VE e IB.
2.2. Osserva l'imputato EA OR che la sentenza è nulla per violazione di legge, in relazione all'articolo 192 cod. proc. pen., e per vizio della motivazione: - non essendo stata accertata l'intrinseca attendibilità dei dichiaranti;
laddove è stata ritenuta un riscontro alla chiamata in correità l'accertata menomazione fisica dell'imputato EA che avrebbe imposto al medesimo il ruolo di semplice collaboratore nella fase successiva alla sparatoria, come riferito dal collaboratore di giustizia. In particolare, si lamenta che la descrizione della 5 condotta successiva alla sparatoria operata dal collaboratore di giustizia sia assolutamente generica, priva di specifici elementi descrittivi, sicché risulti impossibile verificarne l'attendibilità; -con riguardo al ruolo di mediazione attribuito all'imputato EA, ma pure, e quindi contraddittoriamente, anche all'imputato AN. In particolare, si lamenta che nella motivazione del provvedimento impugnato sia alternativamente attribuito anche al coimputato AN il ruolo di conducente del veicolo e accompagnatore dei killers, mentre gli elementi descrittivi dell'analogo ruolo, che sarebbe stato svolto dal ricorrente EA, risultano del tutto generici;
- con riguardo all'assenza di riscontri esterni relativi alla partecipazione del ricorrente all'episodio del 25 luglio 2012 che il giudice di merito, illogicamente, deduce dalla ritenuta partecipazione del ricorrente alle precedenti attività preparatorie, nonché a quelle poste in essere dopo l'indicato episodio, che però sono state giudicate non punibili. In particolare, si lamenta che non possa dedursi dalla partecipazione ad azioni prive di rilevanza penale (fatti commessi in data anteriore al 25 luglio 2012) un elemento di riscontro in ordine a un diverso episodio per il quale è stata ritenuta superata la soglia di punibilità (aggressione violenta del 25 luglio 2012); - con riguardo alla aggravante della premeditazione, non risultando che il ricorrente abbia soggettivamente avuto la consapevolezza della programmazione dell'omicidio da parte dei mandanti e degli esecutori materiali.
2.3. Osserva l'imputato AN GI che la sentenza è nulla per violazione di legge, in riferimento agli articoli 56 cod. pen., 192, 546, 533 cod. proc. pen., e per vizio della motivazione, laddove i giudici di merito hanno: - valorizzato, quale contributo del ricorrente AN, unicamente la presentazione» degli esecutori materiali ai mandanti, senza peraltro giustificare il collegamento tra tale precedente presentazione e il concreto episodio del 25 luglio 2012; ritenuto sussistere la reciproca concordanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine alla indicata presentazione, mentre i due dichiaranti riferiscono di avere partecipato a distinti incontri o riunioni con i mandanti dell'omicidio. 6 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso del Procuratore generale è infondato, come pure quelli nell'interesse di EA e di AN.
2. Il ricorso del Procuratore generale, che denuncia la sentenza in relazione all'assoluzione di AN VE, è infondato. La Corte di secondo grado ha assolto VE AN dall'imputazione a suo carico per non avere commesso il fatto. Non è controverso che VE AN sia raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie di LI VA e IB BE in relazione alla partecipazione al tentativo di omicidio commesso il 25 luglio 2012. In particolare, VE avrebbe svolto il ruolo di pilota del motoveicolo utilizzato per delitto, per come dichiarato da LI, che poi riferì la circostanza all'assente IB.
2.1. Tanto premesso, ad avviso del Collegio il giudice di secondo grado ha logicamente e coerentemente giudicato l'esistenza di un'unica fonte accusatoria, costituita dalla dichiarazione di LI (che si trovava sul mezzo unitamente a VE), non potendosi ritenere riscontrata detta propalazione da quanto riferito da IB, la cui fonte di conoscenza, per sua espressa indicazione, coincide con il medesimo LI e finisce quindi per essere una conferma meramente circolare. La giurisprudenza di legittimità ammette che «le dichiarazioni de relato aventi a oggetto le confidenze ricevute dall'imputato sono idonee a costituire un riscontro alla chiamata in correità del medesimo" (Cass. Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012), talché la comunicazione che LI ha effettuato a IB costituirebbe, ove necessario, un utile riscontro ai fini della responsabilità del LI, ma alcuna efficacia spiega invece nei confronti del terzo chiamato, in assenza di ulteriori elementi che ne confortino la chiamata in correità, con specifico riferimento al fatto-reato contestato. La Corte di secondo grado ha escluso che costituiscano riscontro alla specifica accusa gli accertati contatti telefonici tra VE e IB, contatti che, di contro, trovano logica conferma, per come congruamente giudicato, nel comune coinvolgimento di entrambi nei diversi omicidi (ascritti alla 7 + cosca AN) oggetto di altra imputazione, in relazione alla quale VE è stato condannato in via non definitiva. Si tratta, come logicamente esposto dal giudice di merito, di dati che introducono un elemento di equivocità, potendo riferirsi a diverse azioni illecite, che ne minano irrimediabilmente la univocità. Per come coerentemente evidenziato nella sentenza impugnata, sul punto non censurata dal ricorso, l'intervento di VE nei vari atti preparatori dell'omicidio di ER, poi sfociato nell'episodio del 25 luglio 2012, è limitato proprio a quest'ultimo, non avendo egli partecipato ad alcuno dei precedenti approcci organizzativi del delitto, né, tantomeno, agli ulteriori tentativi dei mesi successivi. Ciò, come logicamente valorizzato dal giudice di merito, costituisce una distonia rispetto all'ipotesi accusatoria, che non può che essere apprezzata quale elemento che introduce un ulteriore dato equivoco che contribuisce a delineare un panorama probatorio caratterizzato da incertezza e insufficienza e quindi inidoneo a fondare la responsabilità di VE. Il ricorso, a fronte di tali stringenti considerazioni, si rileva infondato, laddove richiama elementi ininfluenti (il calibro delle armi utilizzate, posto che IB ne ha appreso la tipologia dal medesimo dichiarante principale LI) o estranei (la partecipazione di VE ad altri gravi fatti), senza confutare la motivazione del provvedimento impugnato.
3. Il ricorso nell'interesse di EA è infondato. 3.1. È inammissibile, in realtà, la doglianza concernente la verifica della attendibilità intrinseca dei dichiaranti, essendo la stessa formulata in modo assolutamente apodittico e assertivo, senza che dal ricorso possa dedursi quanto denunciato, risultando, per converso, un'ampia motivazione sul punto in entrambi i gradi del giudizio.
3.2. Passando a esaminare le doglianze specificamente attinenti alla convergenza delle dichiarazioni accusatorie e all'esistenza di riscontri, è necessario precisare, allo scopo di consentire un'analisi metodologica del percorso probatorio seguito dai giudici di merito, che, se da un lato, vi è sostanziale convergenza delle distinte e autonome dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia con riguardo agli episodi anteriori all'assalto del 25 luglio 8 2012 e per gli episodi successivi a tale data si tratta di dichiarazioni che risultano, peraltro, ulteriormente corroborate da elementi esterni -, dall'altro lato, per lo specifico episodio del 25 luglio 2012 è stata acquisita la fonte diretta LI e quella de relato IB, che riferisce quanto appreso dal primo su tale specifico episodio.
3.2.1. Appare, perciò, necessario comporre un quadro metodologico concernente l'idoneità della prova logica di un fatto incerto, corroborato unicamente da una fonte dichiarativa ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., costituita dall'acquisita prova della partecipazione dell'imputato ad altre analoghe condotte, precedenti e successive rispetto a quella oggetto della prova, tutte rientranti in un più ampio e preciso progetto (altrimenti indicata come «efficacia traslativa»). Tale quadro poggia essenzialmente su tre pilastri.
3.2.1.1. Innanzitutto, è utile ricordare che «le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 371, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen. sono idonee a fornirsi reciproco riscontro qualora siano attendibili e, anche in relazione a distinti frammenti dell'attività criminosa, colleghino l'indagato o l'imputato al fatto» (Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237867). Ad avviso del Collegio, infatti, le critiche formulate con il ricorso non valgono a smentire la coerenza logica e la corretta applicazione delle regole di giudizio sancite dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., da parte del giudice di secondo grado, che si è attenuto al criterio per cui più attendibili indicazioni di reità specie se, come nel caso in esame, qualificate da specifiche informazioni interne al contesto malavitoso o dalla personale partecipazione ad attività preparatorie - sono idonee a fornirsi reciproco sostegno in quanto colleghino l'incolpato al fatto, anche se relative a distinti frammenti dell'attività criminosa. Né il giudizio di responsabilità è precluso dalla rappresentata circostanza che le parziali conoscenze di uno dei dichiaranti, non presente alla materiale esecuzione del delitto, confluiscono sulla partecipazione di EA al gruppo incaricato dell'azione omicida, ma non anche sullo specifico ruolo svolto nell'occasione. 9 3.2.1.2. In secondo luogo, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato, che «in presenza di una attività continuativa di traffico di sostanze stupefacenti protrattasi per un lungo periodo di tempo con cessioni periodiche, riferita da un coimputato o da un imputato in procedimento connesso, può ritenersi raggiunta la prova della complessiva e continuata attività criminosa quando siano dimostrate alcune singole cessioni, anche senza necessità di riscontrare tutti i singoli episodi riferiti, in special modo quando si tratti di fatti della stessa natura, verificatisi tra le medesime persone con identiche modalità esecutive e con prossimità e continuità cronologica» (Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Caputo, Rv. 261146; già, in precedenza, Sez. 2, n. 8129 del 30/01/2013, Ciaffaglione, Rv. 255259 e Sez. 4, n. 7430 del 24/05/2000, Curinga, Rv. 216760). Tale costante orientamento, si dubita nel ricorso, non può essere direttamente applicato al caso oggetto del giudizio poiché i fatti anteriori al 25 luglio 2012, da cui dovrebbe trarsi la prova logica a carico di EA, non sono stati ritenuti penalmente rilevanti. L'argomento è fallace. La forza della prova logica non si poggia affatto sulla circostanza che essa riguardi specificamente il fatto costituente reato, ben potendo trattarsi di un diverso fenomeno umano che costituisce uno degli elementi logicamente dimostrativi della condotta oggetto del giudizio.
3.2.1.3. Il terzo pilastro è parimenti decisivo e di più ampio respiro. In tema di riscontri esterni alla chiamata in correità, si è pure affermato (Sez. 2, n. 21998 del 03/05/2005, Tringali ed altri, Rv. 231923), che legittimamente il giudice di merito può procedere attribuendo al singolo riscontro una efficacia traslativa», conferendo a esso valenza anche rispetto a episodi diversi da quello cui il riscontro stesso si riferisce. Ciò in quanto l'efficacia traslativa interna del riscontro individualizzante, di regola non consentita (giacché, altrimenti, la confermata attendibilità delle dichiarazioni su un fatto о Su una persona basterebbe a rendere automaticamente confermata la caratura probatoria delle dichiarazioni di quella stessa fonte su ogni altro fatto e soggetto comunque coinvolto, facendo venir meno la stessa ratio essendi della cosiddetta corroboration), deve invece ammettersi nei casi in cui i singoli episodi delittuosi si inseriscano in una attività 10 che renda verosimile anche la responsabilità dell'imputato per gli episodi privi di specifico riscontro. Infatti, allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno in ordine ad alcuni di essi fornisce, sul piano logico, la necessaria integrazione probatoria a conforto della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare un tale giudizio e a imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti o di alcuni di essi, l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo, atteso che gli elementi integratori della prova costituita da dichiarazioni rese da un imputato dello stesso reato o di un reato connesso, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., possono essere della più varia natura, e, quindi, anche di carattere logico, purché riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni (Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004 dep. 2005, Alfieri, Rv. 231301, Rv. 231300). D'altra parte, e sul piano della argomentazione reciproca e speculare, è costante l'assunto secondo il quale la cosiddetta valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da chiamata in correità per la quale - l'attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale del riscontro intanto è ammissibile, in quanto - non esista una interferenza fattuale e logica fra le parti del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate. Interferenza, peraltro, che si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessario ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra (Sez. 6, n. 17248 del 02/02/2004, Agate, Rv. 228662). Inscindibilità del tessuto dichiarativo nel che sta l'essenza della impossibilità di operarne una valutazione frazionata in punto di attendibilità e - corrispondente «efficacia traslativa» dei riscontri esterni che quella attendibilità abbiano confermato, sia pure con riferimento a taluni soltanto dei momenti centrali in cui quel tessuto si è venuto a dipanare, rappresentano, dunque, gli speculari termini di una medesima «fenomenologia probatoria», quale è quella, 11 appunto, postulata dalla regola di giudizio sancita dall'art. 192, commi 3 e 4, del codice di rito.
3.2.2. D'altra parte, e con specifico riferimento proprio ai confini entro i quali può svolgersi lo scrutinio della Corte di Cassazione sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice del merito, la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni avuto modo di sottolineare che non è consentito al giudice di legittimità un controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice del merito. Alla Corte di legittimità è conferito soltanto il compito di verificare l'adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento. Il giudice della legittimità, che è giudice della motivazione e della osservanza della legge, non può divenire, cioè, giudice del contenuto della prova, trattandosi di un compito estraneo a quello istituzionalmente affidatogli, anche perché con il nuovo codice di rito, il travisamento del fatto è stato espunto dai vizi concernenti la motivazione, essendo richiesto che eventuali contrasti siano interni a quest'ultima (fra le altre, Sez. 2, n. 1173 del 01/03/2000, Previti, Rv. 216528).
3.2.2.1. Più specificamente, la ricostruzione dei parametri teorici e degli elementi fattuali o di ordine logico sulla cui base i giudici del merito sono - - pervenuti a una determinata configurazione probatoria delle singole emergenze e del reciproco e complessivo convergere in vista del giudizio conclusivo agli effetti della capacità dimostrativa del relativo oggetto di prova, finisce dunque per trovare espressione e dimostrazione esterna nel corrispondente percorso motivazionale che la sentenza è chiamata, per obbligo normativo, a somministrare. Al generale obbligo di motivazione, infatti, ne corrisponde uno specifico in punto di apprezzamento del corredo probatorio, giacché a norma dell'art. 192, comma 1, del codice di rito, dei risultati che scaturiscono dalla valutazione della prova e dei criteri adottati (il profilo «sostanziale» del tasso di persuasività della prova, e quello «metodologico» del percorso seguito per giungere a quel determinato convincimento) il giudice è chiamato a darne conto nella motivazione. 12 f I limiti che presenta nel giudizio di legittimità il sindacato sulla motivazione ineluttabilmente si riflettono, dunque, anche sul controllo in ordine alla valutazione della prova, giacché altrimenti, anziché verificare la correttezza del percorso decisionale adottato dai giudici del merito, alla Corte di cassazione sarebbe riservato un compito di rivalutazione delle acquisizioni probatorie, sostituendo all'apprezzamento motivatamente svolto nella sentenza impugnata, una nuova e alternativa valutazione delle risultanze processuali che ineluttabilmente sconfinerebbe in un eccentrico terzo grado di giudizio. Da qui, il ripetuto e constante insegnamento in forza del quale alla luce degli espressi e non casuali limiti che circoscrivono, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), il controllo del vizio di motivazione in cassazione nel - momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare, sulla base del testo del provvedimento impugnato, se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: e ciò proprio perché il richiamato art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non consente alla Corte che deve limitarsi ad apprezzare la adeguatezza del corredo argomentativo e la non manifesta illogicità del relativo percorso di - procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove (o della relativa affidabilità e inferenza), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo della correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex multiis, Sez. 4, Sentenza n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369).
3.3. Tanto premesso, è ora possibile passare a esaminare le doglianze specificamente attinenti alla convergenza delle dichiarazioni accusatorie e all'esistenza di riscontri, per come ritenuti da entrambi i giudici di merito. Deve essere evidenziato che EA, per come risulta da quanto riportato nella sentenza impugnata, è attinto dalle dichiarazioni di entrambi i collaboranti che hanno dettagliatamente specificato il ruolo svolto nel corso della pianificazione del delitto già con riguardo agli episodi antecedenti al 25 luglio 2012. Il narrato credibile, autonomo, nonché reciprocamente riscontrato, di LI e IB costituisce, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, un 13 sostrato probatorio dotato di pregnanza e significatività, seppure le specifiche condotte anteriori al 25 luglio 2012 siano state giudicate inidonee a configurare un tentativo punibile. Infatti, sebbene gli episodi antecedenti al 25 luglio 2012 non siano stati ritenuti integranti la soglia di configurabilità del tentativo, il quadro probatorio delineatosi in relazione ai medesimi riverbera i suoi effetti, sotto l'angolo visuale del riscontro, anche nell'ottica valutativa inerente la vicenda dell'attentato alla vita dello ER posto in essere il 25 luglio 2012. In tale quadro risulta logicamente convincente il giudizio del giudice di secondo grado che ha ritenuto «del tutto ragionevole e quasi "naturale">> che EA abbia partecipato anche al tentativo di omicidio commesso da LI il 25 luglio del 2012, seppure sul punto si registrano solo le dichiarazioni di quest'ultimo, che ha costituito la fonte di conoscenza dell'altro collaborante IB, assente al fatto. La Corte di merito ha, poi, logicamente valorizzato, come ulteriore riscontro alla dichiarazione di LI, i contatti telefonici tra EA e OS proprio a partire dal luglio 2012, ossia da epoca successiva al fallito omicidio dello ER, contatti aventi ad oggetto un ulteriore incarico di eliminare quest'ultimo, in relazione al quale EA si rendeva disponibile. In realtà, il complesso di tali emergenze dimostra, come logicamente giudicato dai giudici di merito, l'evoluzione di un programma criminoso, già delineato chiaramente nei mesi precedenti, che aveva visto protagonista proprio EA, per come concordemente dichiarato da entrambi i collaboratori LI e IB, sicché appare priva di supporto logico la deduzione difensiva che mira a sganciare l'episodio del 25 luglio 2012 dai precedenti incarichi, allo scopo evidente di svilire e depauperare un quadro probatorio che, sebbene costituito per tale fatto dalle dichiarazioni di un unico dichiarante, è tuttavia confermato dai pregressi e successivi comportamenti di EA. I giudici di merito hanno, logicamente, evidenziato l'esistenza di un ulteriore riscontro derivante dal monitoraggio delle celle telefoniche, essendosi accertato, sulla base di elementi non censurati nel ricorso, il viaggio in Calabria compiuto da EA (che abitava a Canino, come LI e IB), nell'ottobre del 2012 e si sono altresì documentate le conversazioni e gli incontri intercorsi in quel periodo tra lo stesso LI e EA che, accompagnato da uno dei 14 OS, chiedeva al collaborante di portare a termine l'incarico omicida nei confronti di ER, fallito nei mesi precedenti. Ulteriore pregnante riscontro è stato correttamente individuato dai giudici di merito nel controllo di p.g. effettuato in data 22 ottobre 2012 presso la stazione ferroviaria di Gioia Tauro, quando, a seguito di una conversazione intercettata, venivano identificati OS SQ e EA OR che avevano testé prelevato UR AU AN. Tale dato si inquadra, a giudizio delle Corti di merito sul punto non censurate dal ricorso -, nel contesto delle dichiarazioni collaborative di LI e ne corrobora ulteriormente la credibilità estrinseca. In forza di tali numerosi, concordanti e diversificati elementi, le Corti di merito sono giunte, con logica e coerente motivazione, ad affermare la partecipazione di EA anche al tentativo di omicidio del 25 luglio 2012, episodio che costituisce, per un verso, la concreta realizzazione degli atti organizzativi dei mesi precedenti e, per altro verso, il preludio ai nuovi tentativi e sui dei mesi successivi dei quali, pure, EA è stato ritenuto responsabile quali il ricorso è del tutto silente - Sicché, come correttamente affermato dai giudici di merito, l'episodio del 25 luglio 2012 si inserisce in un progetto criminoso unitario nel quale EA è stato inserito fin dall'inizio e fino alla fine, avendo fatto parte della «formazione>> officiata dell'omicidio di ER, come concordemente riferito da LI e IB che ne hanno avuto autonoma e separata conoscenza. Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3 cod. proc. pen., essendo stata fondata l'affermazione di responsabilità del EA in ordine a tale episodio sulle sole dichiarazioni di LI, secondo cui EA avrebbe recuperato, con l'auto, lui e VE nelle campagne ove avevano dato alle fiamme la moto, la pistola e i caschi utilizzati nell'agguato; dichiarazioni non solo lacunose, ma riscontrate con argomenti illogici e contraddittori (non essendo utilizzabili a tal fine le dichiarazioni di IB per difetto di autonomia genetica, avendo lo stesso riferito il racconto fattogli da LI). Al contrario, come si è visto, la Corte territoriale ha valorizzato al riguardo non solo i dati dimostrativi relativi alla partecipazione di EA ai precedenti episodi, ma altresì una serie di ulteriori emergenze (in particolare, intercettazioni telefoniche successive al luglio 2012 tra il ricorrente e i mandanti, l'esito positivo di un controllo di P.G. operato a seguito dell'ascolto di conversazioni, nonché le 15 す dichiarazioni autonome di LI e IB circa la proposta di un ulteriore incarico per eliminare lo ER) denotanti la partecipazione di EA alla ulteriore pianificazione dell'omicidio; da ciò inferendo un riscontro congruo e significativo alle dichiarazioni di LI, apparendo plausibile la partecipazione dell'odierno ricorrente anche allo specifico episodio, peraltro in termini compatibili con l'infermità, di cui EA aveva reso edotto IB e da costui riferita, che gli impediva di effettuare sforzi fisici.
3.4. Il ricorso appare, poi, ai limiti dell'inammissibilità laddove non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che da' puntuale ragione della valorizzazione, ai fini del riscontro, della patologia del ricorrente EA. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito, i dettagli forniti dai collaboratori sono stati logicamente ritenuti confortare le dichiarazioni accusatorie relativamente al ruolo svolto da EA il 25 luglio 2012; questi, in quanto affetto da patologia invalidante, era stato incaricato di prelevare gli esecutori dopo il fatto di sangue con l'ausilio di un'autovettura, per come riferito da LI. Il tema della patologia che affliggeva EA trova ulteriore conferma anche nelle dichiarazioni di IB che, a proposito dell'ulteriore incarico assunto nel mese di ottobre 2012, rivela che fu lo stesso EA a riferirgli, dopo il rifiuto opposto dai due collaboratori a ritentare una nuova azione omicida, che sarebbe andato lui stesso a sparare in quanto aveva individuato un ponte da dove egli avrebbe potuto agevolmente fare fuoco, non effettuando quindi alcuno sforzo fisico incompatibile con la patologia che lo affliggeva.
3.5. Il ricorso appare, poi, ai limiti dell'inammissibilità laddove non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata con riguardo al denunciato contrasto logico concernente il ruolo svolto da EA che sarebbe identico a quello attribuito a AN. Come risulta ampiamente e logicamente argomentato nella decisione impugnata, il ruolo di AN e quello di EA non sono sovrapponibili: AN è stato colui che ha indicato e «presentato» gli esecutori materiali del delitto ai mandanti, laddove EA aveva un compito di carattere operativo come accompagnatore degli esecutori materiali presso i Fossari e intermediario dei relativi contatti, oltre che di concorrente materiale, quale incaricato del recupero del gruppo di fuoco, nella fase post delictum del 25 luglio 2012. 16 A 3.6. Palesemente inammissibile per genericità è il motivo di ricorso sull'aggravante della premeditazione. Esso, infatti, è meramente assertivo e non si confronta con l'ampia e logica motivazione, stesa in entrambi i gradi del giudizio, che ha evidenziato l'ampia programmazione e preordinazione dell'omicidio, attività alle quali EA ha preso parte attiva, fornendo il proprio costante contributo.
3.7. Conclusivamente il ricorso di OR EA va respinto. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
4. Il ricorso nell'interesse di GI AN è, del pari, infondato.
4.1. Le critiche mosse nel ricorso in merito alla ricostruzione dei fatti operata PA. др dai giudici di merito sono del tutto infondate e, per certi aspetti, generiche Paololove nonché aspecifiche ☐ quanto viene genericamente denunciata l'illogicità e сра contraddittorietà della motivazione e la violazione di legge con riguardo alla idoneità causale della partecipazione all'omicidio. Per quanto concerne la ricostruzione dei fatti, è il caso di evidenziare che i giudici di merito hanno logicamente e coerentemente affermato che AN risulta attinto dalle dichiarazioni di entrambi i collaboratori di giustizia, che riferiscono circostanze delle quali hanno acquisito diretta conoscenza, per avere partecipato, sia pure in occasioni diverse, ai vari incontri tra gli esecutori e i mandanti del tentato omicidio, fasi nelle quali è intervenuto anche AN, per come risulta dalle dichiarazioni rese da LI e IB in fase di indagini e ribadite nel corso dell'esame dibattimentale. In particolare, secondo il narrato dei collaboratori, AN GI, in virtù della risalente amicizia familiare che lo legava ai Fossari, aveva segnalato a costoro i soggetti che avrebbero potuto eseguire il delitto ai danni di ER (individuati in LI, IB e EA), soggetti che avevano già «lavorato>> per i AN (omonimo gruppo criminale di appartenenza del ricorrente), commettendo fatti di sangue nel territorio d'influenza di questi ultimi, per come accertato in altro processo (le cui sentenze di primo e secondo grado sono state acquisite). 17 In sostanza AN GI aveva accompagnato gli esecutori dell'omicidio dai Fossari, mettendoli in contatto con i mandanti, al fine di meglio precisare e concordare i termini dell'incarico delittuoso. AN, inoltre, si era occupato di segnalare agli esecutori la somma di denaro che gli stessi avrebbero dovuto chiedere ai Fossari per lo svolgimento del < lavoro>>, nonché la somma a titolo di «rimborso» per le spese di viaggio.
4.2. Tanto premesso, il Collegio osserva che la Corte di secondo grado ha riconosciuto la penale responsabilità di AN in modo logico e coerente. È stato correttamente evidenziato che, anche se lo stesso ha materialmente partecipato soltanto agli episodi antecedenti al luglio 2012, che la Corte ha ritenuto non punibili», il ruolo di intermediario tra i mandanti e gli esecutori, oltre a essersi perfezionato sin dai primi incontri, è caratterizzato da una preventiva e specifica individuazione ad opera di AN del gruppo di fuoco nell'ambito delle proprie conoscenze criminali, ben conoscendo il medesimo le caratteristiche dei soggetti individuati, cui ha fatto seguito una formale presentazione» dei killers ai mandanti, nella piena consapevolezza delle attività da svolgere, tanto che è lo stesso AN che si premura di suggerire il compenso per il «contratto». Si consideri, in proposito, che non risulta affatto controverso che sia stato proprio AN a partire dalla Calabria per raggiungere la zona di Viterbo per contattare, prelevare e accompagnare il gruppo di fuoco all'appuntamento con i mandanti in occasione del quale, grazie alla essenziale intermediazione di AN, venne raggiunto l'accordo illecito per l'uccisione di un soggetto sgradito ai Fossari, ancorché il nominativo della vittima sia stato comunicato ai killers in un momento successivo. D'altra parte, è sempre AN che interviene in occasione di un successivo incontro finalizzato a pianificare i dettagli dell'azione illecita, poi attuata in un diverso contesto temporale. In tale ottica si chiarisce il senso dell'affermazione contenuta nella decisione di secondo grado secondo la quale i killers «poi sarebbero stati contattati direttamente da costoro (NdR: dai Fossari), non essendo più necessaria l'opera del AN»: il ruolo svolto da AN, perciò, si era compiutamente dispiegato poiché la porzione di condotta che al medesimo era stata affidata aveva raggiunto lo scopo prefissato dalle parti dell'illecito accordo omicida. 18 Oltre all'evidente logicità della motivazione, ad avviso del Collegio deve condividersi l'affermazione secondo la quale la «presentazione» dei killers ai mandanti, in vista di una specifica azione omicida che venga poi posta in essere proprio da costoro in forza dell'opera di intermediazione compiuta anche con riguardo alla determinazione del «prezzo» del reato, integra il concorso in omicidio, poiché detta condotta si è rilevata causalmente efficiente in termini di concreto aiuto (all'individuazione dei killers), assicurazione in merito alle qualità del gruppo di fuoco, sostegno (nelle trattative) e consiglio sulla retribuzione da corrispondere per il contratto illecito. È, perciò, infondata la prima doglianza del ricorso di AN, che lamenta la contraddittorietà della motivazione laddove la Corte, pur avendo escluso che gli episodi antecedenti il luglio 2012 ai quali il ricorrente aveva partecipato, mettendo in contatto gli esecutori con i mandanti, avessero varcato la soglia di punibilità del tentativo, ha tuttavia ritenuto lo stesso AN responsabile dell'episodio del luglio 2012 nonostante l'assenza di dati dimostrativi a suo carico. E, infatti, non si riscontra la dedotta contraddittorietà, avendo la Corte territoriale dato compiutamente conto delle ragioni su cui si fonda l'affermazione di responsabilità, valorizzando il ruolo peculiare svolto dall'odierno ricorrente nella vicenda, ossia quello di intermediario tra i mandanti e gli esecutori materiali, per come delineato dalle convergenti dichiarazioni di entrambi i collaboranti, ruolo che, pur realizzato in epoca antecedente il luglio del 2012, proprio in ragione della unicità di contesto cui si è fatto riferimento, ha riverberato i suoi effetti anche in occasione di tale ultimo episodio allorché ebbe esecuzione il progetto omicida deliberato in precedenza, al quale quindi la condotta di tramite» del ricorrente ha fornito un essenziale contributo causale.
4.3. Il motivo di ricorso che denuncia la violazione di legge è, invece, inammissibile sia perché reiterativo delle doglianze al riguardo prospettate in appello e dalla Corte territoriale già ritenute infondate;
sia perché la tenuta argomentativa della sentenza impugnata appare solida e priva di vizi logico giuridici, avendo il giudice di secondo grado, rimandando alla sentenza di primo e grado quanto all'attendibilità soggettiva dei chiamanti a quella oggettiva del p you narrato di LI e IB, dato conto, anche riportando le loro dichiarazioni che hanno arricchito il dibattimento di secondo grado svoltosi con parziale 19 + rinnovazione dell'istruttoria, della convergenza delle stesse rispetto al ruolo svolto da AN nella vicenda, nonché degli ulteriori riscontri esterni.
4.4. In forza di quanto si è detto, il ricorso di GI AN va respinto. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna gli imputati EA OR e AN GI al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 dicembre 2017. Stefano Aprile汁 Il Consigliere estensore Il Presidente TO IA AZ ทา"Al. mozg DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 GEN 2018 FOL ANCELLIERE Pietro Di Meb 20