Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2017, n. 586
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Sentenza 4 dicembre 2017

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In tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in reità o correità renda dichiarazioni concernenti un'attività continuativa di programmazione ed organizzazione di un fatto di reato, gli elementi di riscontro esterno relativi ad alcuni sviluppi significativi, pur se penalmente irrilevanti, di detta attività sono sufficienti a fornire conferma anche dei segmenti ulteriori, assurgenti a rilievo penale, attesa l'inscindibilità della valutazione di attendibilità riferita ad un tessuto dichiarativo unitario. (Fattispecie in tema di tentato omicidio, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero fondato il giudizio di colpevolezza di un componente della formazione incaricata dell'uccisione della vittima, anche sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia inerenti condotte anteriori, giudicate prive di rilevanza penale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2017, n. 586
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 586
    Data del deposito : 4 dicembre 2017

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