Sentenza 20 giugno 2017
Massime • 2
In tema di chiamata di correo, è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli reati.
La ritrattazione, in quanto tale, non costituisce elemento in grado di escludere l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, purché il giudice di merito, con congrua motivazione, dia conto delle ragioni del mutamento della posizione del dichiarante ovvero ponga in rilievo l'assoluta inattendibilità delle "controdichiarazioni".
Commentari • 5
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La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell'eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di Guido Galli di Alessandro Centonze Sommario: 1. Le finalità di terrorismo dell'ordine democratico interno e le macro-aree eversive: monosoggettività e plurisoggettività dei reati-fine – 2. La partecipazione alle associazioni terroristiche di matrice brigatista: i reati-fine e le fattispecie monosoggettive – 2.1. L'inquadramento sistematico della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico interno – 2.2. L'applicazione dell'aggravante di terrorismo di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 – 3. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2017, n. 41585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41585 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2017 |
Testo completo
4 1585-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 20/06/2017 Registro generale n. 46296/2016 (n. 6) Sentenza n. 655/2017 Composta dai Consiglieri: Dott. NI Carcano Presidente Dott. AN IA VI BOito Dott. VI Siani Dott. FA Aprile Dott. LE Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) LO IA GI, nato il [...]; 2) ON AU, nato il [...]; Avverso la sentenza n. 39/2015 emessa il 22/07/2015 dalla Corte di assise di appello di Milano;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. LE Centonze;
Udito il Procuratore generale, in persona del dott. LF Pompeo Viola, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi per i ricorrenti i seguenti difensori: l'avv. Mauro Ronco per LO GI;
l'avv. Maro Agosti e l'avv. AU IAnone per AU ON;
Uditi per le parti civili costituite i seguenti difensori: l'avv. Piergiorgio Vittorini per LF BA, UI BA, C.I.S.L. di RE e Comune di RE;
l'avv. OL De Zan per RI BA;
l'avv. Silvia Guarnieri per AN OD, IA OL, ZA BI e NA BI (IA OL, ZA BI e NA BI nella qualità di eredi di OV BI); l'avv. VI Comi per TR ON;
l'avv. Andrea Vigani per TO TA, PE NT e NU TO (nella qualità di erede di LO TO); l'avv. Alessandra Barbieri per AN RI e RE RI;
l'avv. Andrea Ricci per UC RI, MA IL e AN IA ZZ;
l'avv. Federico Sinicato per la Camera del Lavoro di RE;
l'avv. LE Magoni per TO NI e la Camera Sindacale Provinciale di RE (Struttura territoriale della U.I.L.); l'avv. Federico Sinicato per EZ TA (in proprio e nella qualità di erede di TA OL e FE RS); l'avv. AN Menini per TO NI;
l'Avvocatura Generale dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno; l'avv. TR IN per ZO RO;
l'avv. Renzo Nardin per GO NT;
l'avv. Elena Frigo per NA EB;
l'avv. MI ON per OR EB;
K RILEVATO IN FATTO 1. Nel presente procedimento agli imputati LO IA GI e AU ON sono contestate le ipotesi di reato di cui ai capi A e B della rubrica. Tali ipotesi delittuose riguardano l'attentato verificatosi alle ore 10.12 del 28/05/1974, in Piazza della Loggia, a RE, mentre era in corso una e dalle manifestazione organizzata dal Comitato Permanente Antifascista segreterie provinciali del sindacato unitario C.G.I.L. C.I.S.L. U.I.L., durante la - quale esplodeva un ordigno, collocato all'interno di un cestino metallico per i rifiuti, collocato a ridosso di una delle colonne del porticato esistente su uno dei lati della piazza. L'esplosione cagionava la morte di otto persone e il ferimento di altre centodue persone, passando alla storia del nostro Paese come la "Strage di Piazza della Loggia".
1.1. Agli imputati LO IA GG e AU ON, innanzitutto, è contestato il reato di cui al capo A, ai sensi degli artt. 110 e 285 cod. pen., perchè, in concorso tra loro e con altre persone, allo scopo di attentare alla sicurezza interna dello Stato, appartenendo gli stessi all'organizzazione eversiva di estrema destra denominata "Ordine Nuovo" e in particolare GI svolgendo - funzioni organizzative e di direzione e ON partecipando alle riunioni in cui l'attentato veniva organizzato e offrendo la sua disponibilità a collocare l'ordigno, rafforzando in tal modo i propositi criminosi dei concorrenti cagionavano una strage in Piazza della Loggia, a RE, nel corso di una manifestazione indetta dal Comitato Permanente Antifascista e dalle Segreterie Provinciali della C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., collocando un ordigno in un cestino metallico per i rifiuti, posto in aderenza a una colonna dei portici delimitanti la piazza e provocandone l'esplosione. Nei sottostanti giudizi si procedeva anche nei confronti di AN LF, PE (detto "Pino") MB RA e EL RZ, le cui posizioni processuali venivano variamente definite e non costituiscono oggetto di trattazione nel presente procedimento. Da tale esplosione, per effetto della violenza dello scoppio e delle molteplici schegge prodotte dalla deflagrazione del cestino e di altri materiali, derivava la morte di UL NZ, VI TA, CL RI, TO EB, EU TA, OM NT, IG TO (deceduto 1'01/06/1974) e TT RD (deceduto il 16/06/1974). L'esplosione, inoltre, provocava le lesioni personali, compiutamente descritte in rubrica, in danno di AC TO, AN OL, GO GU, RG ZI, UI EL, DA EL, BR BI, OV BI, UCno OL, RE SI, RI NA, TR ON, 3 AS ON, OV IO, NO IO, MA SI, IA LO TI, LI RU, SI LL, IA LO SI, UC RI, NT MP, OV TO, RI AP, OV CA, LI RR, CO NE, IO CH, CO IM, MB LO, EL NI, AC NI, LO CR, TO NI, LE SI, FA EN, TO DE AG, UCno DE AG, LO LC, SO DU, NC CH, RI RI, NI AT, NO LL, TR IN, RE HI, IAmario CO, RI IAnarini, OV GR, PE NI, SO UA, RA RD, AN OD, PE BA, TO BA, IC NI, OL GI, IO MA, LO TI, TR AZ, IA NO, PE NT, AM OL, TO ZZ, UC IO, TI IO, LD LE, ER LI, TO LI, IO EN, RI TT, NC NI, BR UI, IL ON, TR RI, AN LI ZA, AN IA ZZ, OV LI, CL RO, ZO RO, NC RO, IO LV, IC CE, TO SC, OV OT, TO AR, AN ER, CO DI, VA LO, MA OL, AN PI, AN HI, NA ZA, OL NO, IA LO TI, LO Zizioli e OL OG. Come si è detto, i fatti di reato contestati a GI e a ON al capo A si verificavano a RE il 28/05/1974. 1.2. Nel presente procedimento, inoltre, a GI e a ON, è contestato il reato di cui al capo B, ai sensi degli artt. 81, 110, 575, 577, n. 3, cod. pen., perché, in concorso tra loro e con altre persone, nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità descritte al capo A, cagionavano la morte di UL NZ, VI TA, CL RI, TO EB, EU TA, OM NT, IG TO e TT RD. I fatti di reato contestati a GI e a ON al capo B si verificavano a RE, tra il 28/05/1974 e il 16/06/1974. 2. Prima di esaminare il complesso andamento del presente procedimento occorre richiamare sinteticamente i vari processi penali che precedevano i sottostanti giudizi di merito, celebratisi davanti alla Corte di assise di RE e alla Corte di assise di appello di RE, che si concludevano con l'assoluzione degli imputati LO IA GI e AU ON dai reati ascrittigli ai capi A e B della rubrica. Tale ricostruzione, infatti, si impone in conseguenza del fatto che, sulla "Strage di Piazza della Loggia", nel corso degli anni, si sviluppavano vari percorsi 4 B investigativi, incentrati su militanti o simpatizzanti della destra radicale di matrice eversiva.
2.1. Le prime indagini si concludevano con l'incriminazione di AN BU, rinviato a giudizio unitamente ad altri otto imputati, tra cui GE AP, autoaccusatosi di avere collocato l'ordigno nel cestino, chiamando in correità BU e condannato, insieme allo stesso BU, dalla Corte di assise di RE con sentenza emessa il 02/07/1979. Prima del giudizio di appello, BU veniva ucciso nel carcere di Novara dagli estremisti neofascisti RI Tuti e Pierluigi Concutelli. Con sentenza emessa 02/03/1982 la Corte di assise di appello di RE ha assolto AP per non aver commesso il fatto, confermando l'assoluzione degli altri imputati. Con sentenza emessa il 19/04/1985 la Corte di assise di appello di Venezia, quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, con sentenza del 30/11/1983, ha assolto GE AP e gli altri imputati ancora in vita con la sola eccezione di EL AP per - - insufficienza di prove, ribadendo la responsabilità di BU nella commissione della strage, tranne che per la preparazione dell'ordigno, che la Corte territoriale veneziana riteneva fosse stato consegnato allo stesso BU, già pronto per la sua collocazione nel luogo dell'attentato.
2.2. Un secondo procedimento veniva instaurato nei confronti di RE ER un esponente milanese dell'area dell'estrema destra eversiva individuato da - un testimone oculare, CO AR, il parroco di Santa IA in Calchera, a RE, come il giovane notato all'interno della sua chiesa la mattina dell'attentato, che si riteneva di collegare all'organizzazione dell'attentato stragistico bresciano. Anche ER, però, è stato assolto dalla Corte bresciana di primo grado, con sentenza del 23/05/1987 per insufficienza di prove e da quella di appello, con la decisione del 10/03/1989, con formula piena;
provvedimento, quest'ultimo, divenuto definitivo a seguito della pronuncia della Corte di cassazione del 13/11/1989. 2.3. Un terzo procedimento, che vedeva coinvolti alcuni esponenti del gruppo eversivo di "Ordine Nero", come BR UCno EL, AB ZA, CO BA, IAcarlo NI e RI AC, è stato definito con sentenza istruttoria di proscioglimento del 23/05/1995. In sede di proscioglimento, tuttavia, il giudice istruttore procedente disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero in ordine alla testimonianza di AU ON. 5 ON, quindi, escusso 1'08/03/1993, ammetteva di essersi occupato di politica nell'area dell'estrema destra eversiva e di avere conosciuto alcuni esponenti di tale ambiente, come OV LI, RI CH e IA ON RO, del quale ultimo aveva frequentato l'abitazione di Abano Terme. ON, inoltre, negava di essere mai stato a RE e di avere mai sentito il nome di LO IA GI;
ammetteva, invece, di avere collaborato con il S.I.D., tramite il mar. CA EL, pur negando di essere la fonte confidenziale delle sue informazioni.
3. Occorre, quindi, passare a ricostruire la vicenda giurisdizionale in esame, prendendo le mosse dai giudizi di merito svolti nella prima fase del presente procedimento, davanti alla Corte di assise di RE e alla Corte di assise di appello di RE;
procedimenti che si concludevano con l'assoluzione degli imputati LO IA GI e AU ON e degli altri soggetti ai quali risultavano contestate, in concorso con i ricorrenti, le ipotesi delittuose di cui ai capi A e B della rubrica.
3.1. Con la sentenza emessa il 16/11/2010 la Corte di assise di RE assolveva LO IA GI e AU ON unitamente ai coimputati - EL RZ, PE (detto "Pino") MB RA e AN LF, ritenuti concorrenti degli odierni ricorrenti dai reati loro ascritti ai capi A e B della rubrica per non aver commesso il fatto La Corte di assise di RE, inoltre, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AU ON, ai sensi dell'art. 531 cod. proc. pen., in ordine al reato ascrittogli al capo C della rubrica, perché estinto per intervenuta prescrizione. Si dichiarava, infine, ai sensi dell'art. 532 cod. proc. pen., la cessazione dell'efficacia della misura cautelare della custodia in carcere di EL RZ, applicata con ordinanza del Tribunale del riesame di RE del 04/12/2002. 3.2. A seguito dell'appello del pubblico ministero e delle parti civili, la Corte d'assise d'appello di RE, con sentenza del 14/04/2012, emetteva le seguenti statuizioni processuali. Si dichiarava, innanzitutto, ai sensi degli artt. 591, 592 e 605 cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'appello proposto dalle parti civili Camera del Lavoro di RE, EZ TA in proprio e quale erede di OL TA e RS LI, nei confronti di PE (detto "Pino") MB RA. Si confermava, inoltre, la sentenza emessa dalla Corte di Assise di RE il 16/11/2010 nei confronti di LO IA GI, EL RZ, AU ON, PE (detto "Pino") MB RA e AN LF, ponendo il 6 pagamento delle spese processuali del grado di giudizio a carico delle parti civili appellanti, individuate in OR EB, AN OD, IA OL, AN RI, TO NI, TO TA, TO NI, Camera Sindacale Provinciale di RE, LF BA, RI BA, C.I.S.L., CO IM, PE NT, ER RD, MA IL, UC RI, ZO RO ZO, AN IA ZZ, NI AT, ND EB, TR ON, Comune di RE, EZ TA, RS LI, Camera del Lavoro di RE e GO NT.
3.3. Passando a considerare le posizioni degli odierni imputati, occorre premettere che, nel giudizio svoltosi davanti alla Corte di assise di appello di RE, conclusosi con la sentenza del 14/04/2012, non veniva proposta impugnazione della sentenza di primo grado in relazione all'imputato PE (detto "Pino") MB RA, la cui posizione conseguentemente non veniva vagliata in tale ambito giurisdizionale. Nel giudizio di appello in questione, invece, venivano esaminate le posizioni degli imputati EL RZ e AN LF, nei cui confronti, come si è detto, veniva confermato il giudizio assolutorio espresso dalla Corte di assise di RE con la sentenza emessa il 16/11/2010. Le posizioni degli imputati RZ e LF, tuttavia, non costituiscono oggetto del presente procedimento, con la conseguenza che se ne omette la trattazione in questa sede processuale. Occorre ulteriormente premettere che le sentenze di merito pronunciate dalle Corti bresciane, pur concordando sotto il profilo dell'esito processuale, favorevole agli imputati LO IA GI e AU ON, divergevano per l'approccio metodologico al compendio probatorio acquisito nei relativi giudizi. La Corte di assise di appello di RE, infatti, pur confermando il giudizio assolutorio posto a fondamento della decisione impugnata, evidenziava criticamente che il Giudice di primo grado aveva commesso l'errore di valutare gli elementi probatori acquisiti in modo frammentario, senza un'analisi globale del compendio indiziario. Ne conseguiva la necessità di ovviare a questo errore metodologico, procedendo, dapprima, a una disamina analitica dei singoli elementi indiziari e, successivamente, a una valutazione complessiva del compendio probatorio, fondata sull'interpretazione del significato degli indizi, considerati in una prospettiva unitaria.
3.3.1. Fatte queste indispensabili premesse e prendendo le mosse dalla posizione dell'imputato AU ON, cui si contestano le ipotesi di reato di cui ai capi A e B della rubrica, come sopra richiamate, occorre evidenziare che, in entrambe le sentenze di merito emesse dalle Corti bresciane, se ne evidenziava la peculiarità della posizione dichiarativa, conseguente al fatto che il ricorrente ሆ risultava, al contempo, imputato, collaboratore di giustizia e chiamante in correità. Le dichiarazioni di ON, con particolare riferimento a quelle rese all'epoca dei fatti al mar. CA EL, quale fonte informativa denominata "ON", costituiscono uno dei nuclei probatori portanti della ricostruzione processuale effettuata dalla pubblica accusa. Il compendio dichiarativo proveniente dalle propalazioni di ON, secondo una sequenza che può ritenersi incontroversa e consacrata dalla sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione il 21/02/2014, deve essere distinto logicamente, cronologicamente e -processualmente in tre differenti segmenti probatori. Innanzitutto, occorre considerare le note informative, contenenti le confidenze di ON sulla "Strage di Piazza della Loggia", che fanno riferimento all'imputato quale fonte denominata "ON", che venivano redatte dal mar. CA EL in epoca coeva al verificarsi dell'episodio stragistico in esame. In tale ambito, peculiare rilievo probatorio assumeva l'informativa redatta dal mar. EL, datata il 06/07/1974, allegata alla nota n. 4873/1974, in cui si faceva riferimento a una cena svolta ad Abano Terme, presso l'abitazione di IA ON RO, un esponente dell'area eversiva dell'estrema destra veneta, ai commenti di GI sulla strage e al programma eversivo del gruppo egemonizzato dallo stesso imputato. In una fase successiva, ON, chiamato a deporre davanti all'autorità giudiziaria, ampliava il contenuto delle dichiarazioni trasfuse nelle informative redatte dal mar. EL, fornendo ulteriori chiarimenti in ordine agli accadimenti criminosi in esame e alla fase preparatoria dell'attentato bresciano. In questo contesto collaborativo, devono essere considerate le dichiarazioni rese da ON davanti alle Corte di assise di Milano, dinanzi alla quale l'imputato veniva esaminato nell'ambito del procedimento relativo alla "Strage di Piazza Fontana" verificatasi a Milano, in Piazza Fontana, il 12/12/1969 - svoltosi in epoca antecedente a quello conclusosi con la sentenza emessa dalla Corte di assise di RE il 16/11/2010. In questa fase, ON forniva un'ampia collaborazione all'autorità giudiziaria, arrivando ad ammettere il suo coinvolgimento nell'attività preparatoria della "Strage di Piazza della Loggia" - sia pure facendo riferimento alla copertura investigativa fornitagli da un funzionario di polizia chiamato "TO", che, secondo il ricorrente, era l'agente dei servizi segreti che gli aveva consentito di infiltrarsi in "Ordine Nuovo" e aggravando la posizione di GI, che veniva individuato come l'organizzatore dell'attentato bresciano. 8 La fase conclusiva dell'anzidetto percorso processuale si rivelava decisiva ai fini del giudizio di inattendibilità espresso dalle Corti bresciane, poiché ON, attraverso un memoriale depositato il 24/05/2002, ritrattava le precedenti dichiarazioni che, come detto, erano state rese sia nel presente procedimento che nel processo svoltosi davanti alla Corte di assise di Milano per il processo sulla "Strage di Piazza Fontana" e sconfessava, sotto ogni profilo, il proprio apporto collaborativo alla ricostruzione della "Strage di Piazza della Loggia". La Corte di assise di appello di RE riteneva le dichiarazioni rese da ON sprovviste di attendibilità con riferimento alle propalazioni rese nel corso delle indagini preliminari e nei dibattimenti celebrati davanti alle Corti di assise di Milano e di RE, davanti alle quali l'imputato veniva esaminato;
mentre, riteneva provviste di rilevanza probatoria le note informative fondate - sulle propalazioni rese da ON nella prima fase della sua collaborazione e collegate al rapporto investigativo instauratosi con il mar. EL riconducibili alle notizie fornite dall'imputato quale fonte "ON", risultando tali annotazioni redatte nell'immediatezza dei fatti e consistendo le medesime in una ricostruzione cronachistica degli accadimenti criminosi. Questo passaggio della vicenda collaborativa di ON veniva vagliato accuratamente dalla Corte di assise di appello di RE che, con particolare riferimento alle dichiarazioni del ricorrente sulla cena di Abano Terme presso l'abitazione di IA ON RO e cioè che egli era presente all'incontro e che la riunione era finalizzata a pianificare la fase esecutiva del progetto stragistico, nell'imminenza dell'attentato di RE evidenziava, a fronte - dell'osservazione che l'imputato non avesse alcun interesse a rendere dichiarazioni auto-accusatorie, se non fossero state corrispondenti al vero, che tali propalazioni non potevano ritenersi compromettenti, atteso che il propalante si qualificava quale agente infiltrato dei servizi segreti;
qualità che lo avrebbe indotto a ritenere che le sue condotte non avrebbero potuto che essere scriminate dal ruolo investigativo assunto nelle attività preparatorie alla realizzazione della "Strage di Piazza della Loggia", autorizzato dai funzionari di polizia con i quali interagiva. Ne discendeva ulteriormente che era corretto espungere dal resoconto dichiarativo di ON il suo riferimento al ruolo svolto dal soggetto indicato come "TO", sul presupposto della sua inesistenza, dal momento che il ricorrente, presumibilmente, non avrebbe reso tali dichiarazioni in assenza di tale figura di riferimento. Secondo la Corte territoriale bresciana, inoltre, il coinvolgimento diretto di ON nella struttura clandestina veneta e nell'organizzazione dell'attentato bresciano, sul piano logico, strideva con il tenore del suo apporto collaborativo e 9 con le confidenze rese, prima dell'esecuzione dell'azione stragistica che si sta considerando, al mar. EL, il quale avrebbe potuto impedire tale attività preparatoria, laddove fosse intervenuto tempestivamente. Si evidenziava, in proposito, che ON aveva dato al mar. EL tempestivo avviso della strage che si sarebbe verificata a Piazza della Loggia alcuni giorni prima dell'attentato bresciano, riferendo al suo interlocutore investigativo quanto GI aveva comunicato in occasione del loro ultimo incontro, in ordine alle modalità operative della struttura clandestina, agli uomini che ne avrebbero fatto parte, alla denominazione che avrebbe assunto ("Ordine Nero"), all'area politica di intervento del gruppo eversivo, costituito dal terreno dell'eversione terroristica, nonché a coloro che ne avrebbero coordinato l'attività, sia a livello centrale che periferico. In merito all'alibi fornito da ON con riferimento al giorno dell'attentato bresciano, permanendo il dubbio che l'imputato fosse rappresentato in una fotografia scattata sul luogo della strage dopo la sua esecuzione, la Corte territoriale bresciana riteneva che lo stesso non potesse dirsi sicuramente falso. Occorre, in proposito, ricordare che l'alibi fornito da ON si ricollegava al rapporto di lavoro intrattenuto dall'imputato con la ditta "Acrilgraph", rispetto al quale il Giudice di appello bresciano non riteneva che potesse affermarsi con certezza la falsità della giustificazione addotta dal ricorrente a sostegno delle sue deduzioni, non potendosi escludere che l'imputato potesse avere lavorato in nero presso la medesima impresa in quel periodo. A tali considerazioni, secondo quanto affermato dalla Corte di assise di appello di RE, doveva aggiungersi che l'ipotesi accusatoria non riteneva di collocare ON come uno degli attentatori presenti in Piazza della Loggia la mattina del 28/05/1974 e dunque come uno degli esecutori materiali della strage con la conseguenza che, non essendosi ritenuto l'imputato coinvolto nella fase conclusiva dell'attentato bresciano, il dato circostanziale oggetto di valutazione doveva ritenersi irrilevante rispetto all'assunto processuale considerato.
3.3.1.1. Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi, la Corte di assise di appello di RE riteneva ON un infiltrato nell'organizzazione eversiva veneta nel quale si era inserito e non riteneva attendibili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e nei dibattimenti, svoltisi davanti alle Corti di assise di Milano e di RE, nell'ambito dei quali aveva accusato GI dell'organizzazione della strage.
3.3.2. Passando a considerare la posizione processuale dell'imputato LO IA GI, deve innanzitutto evidenziarsi che la Corte di assise di appello di RE, concordando con il giudizio espresso dal Giudice di primo grado, lo 10 riteneva l'imputato principale del procedimento, costituendo un dato probatorio incontroverso quello secondo cui il ricorrente era il responsabile del gruppo veneto di "Ordine Nuovo".
Contro
GI, secondo la concorde ricostruzione dei Giudici di merito bresciani, convergeva una pluralità di elementi indiziari che, però, non venivano ritenuti, in una valutazione complessiva del compendio probatorio acquisito nei suoi confronti, idonei ad affermare la sua responsabilità quale organizzatore e mandante dell'attentato bresciano. Su ciascuno di tali elementi indiziari occorre soffermarsi, sia pure sinteticamente, prendendo le mosse dalla collocazione di GI al vertice della cellula veneta di "Ordine Nuovo", nel cui ambito organizzativo maturava la "Strage di Piazza della Loggia". Occorre, innanzitutto, richiamare la provenienza dalla trattoria "Lo Scalinetto" di Venezia dove l'imputato e LO IG la custodivano della - - gelignite che veniva usata per confezionare l'ordigno utilizzato per eseguire l'attentato stragistico. Occorre, inoltre, richiamare la partecipazione di GI alle riunioni preparatorie e organizzative della strage, alle quali prendeva parte con un ruolo apicale. Si richiamavano, in tale ambito, le riunioni svoltesi a Rovigo e a CO ai Colli, narrate da IG, nonché la cena svoltasi ad Abano Terme presso l'abitazione di IA ON RO, ricostruita dal ON, della quale si è già detto. Occorre, quindi, fare riferimento all'intercettazione ambientale di una conversazione intercorsa il 26/09/1995 tra due esponenti dell'ambiente dell'estrema destra eversiva veneta TO HO e TR AT su cui ci - - si soffermava diffusamente nei sottostanti giudizi di merito e sulla cui portata probatoria ci si soffermerà ulteriormente nel prosieguo di questa esposizione, precisando, sin d'ora, che in tale captazione si discuteva della vicenda delittuosa in esame e dei soggetti che erano in possesso di informazioni utili all'individuazione degli autori della "Strage di Piazza della Loggia". A questa captazione occorre, fare sin d'ora riferimento, attesa l'importanza di tale passaggio valutativo, secondo tutte le pronunce intervenute prima dell'odierno procedimento, dovendosi evidenziare che, secondo la ricostruzione effettuata dalla Corte di assise di appello di RE, il soggetto indicato dai colloquianti come "il ON" doveva essere individuato in IG, mentre il soggetto indicato dai conversanti come "il TO" doveva essere individuato in GI. Occorre, infine, fare riferimento alle intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione di GI nelle date del 24/02/1996, del 13/03/1996 e del 11 26/07/1996, nel corso delle quali l'imputato discuteva con la moglie della vicenda delittuosa in esame e dei soggetti che erano in possesso di informazioni compromettenti per la sua posizione, come HO e AT. La Corte di assise di appello di RE riteneva tali indizi, complessivamente valutati, inidonei a giustificare la condanna di GI sulla base di una pluralità di argomenti processuali, di cui occorre dare succintamente conto. Si evidenziava, innanzitutto, che la circostanza che GI fosse collocato al vertice del gruppo veneto di "Ordine Nuovo", pur incontroversa, non implicava, di per sé sola, che l'imputato fosse al corrente della progettazione dell'attentato bresciano;
ciò anche in ragione delle dichiarazioni di LO IG, secondo cui GI era l'armiere del gruppo ed era un esperto di esplosivi, conservava una loro autonomia operativa, che non consentiva di ritenerlo un mero esecutore degli ordini dell'imputato. Ne conseguiva che non poteva escludersi che IG aveva partecipato alla programmazione e all'esecuzione dell'attentato bresciano senza averne informato il suo superiore gerarchico. Si evidenziava, inoltre, che IG aveva accesso diretto alla gelignite che custodiva insieme a GI presso la trattoria "Lo Scalinetto", con la conseguenza che non poteva escludersi in assenza di prove certe di segno contrario di averla utilizzata all'insaputa dell'imputato, pur operando, abitualmente, in stretta collaborazione con il ricorrente. La Corte di assise di RE, al contempo, riteneva non sufficientemente riscontrate e scarsamente credibili le propalazioni relative allo svolgimento delle riunioni svoltesi a Rovigo, CO ai Colli e Abano Terme, così come riferite da ON e da IG. Con particolare riferimento alla cena di Abano Terme, la Corte territoriale bresciana non riteneva attendibile il narrato di ON laddove, nel corso dei processi penali svoltisi a Milano e a RE, aveva integrato il contenuto della nota informativa a suo tempo redatta dal mar. CA EL, precisando che ad Abano Terme, presso l'abitazione di IA ON RO, si erano messi a punto gli ultimi dettagli preparativi della "Strage di Piazza della Loggia". Si evidenziava, ancora, che non poteva rilevare in senso sfavorevole a GI la circostanza, pur incontroversa, che l'imputato propugnasse l'utilizzo dell'attentato come strumento di lotta, non possedendo tale elemento valenza univocamente dimostrativa del fatto che avesse organizzato la "Strage di Piazza della Loggia". Si evidenziava ulteriormente la valenza ambigua dell'intercettazione ambientale della conversazione intercorsa tra HO e AT il 26/09/1995, atteso che pur richiamando tale captazione un fatto storico incontroverso riguardante la circostanza che IG aveva riferito che SO era partito per 12 -RE con le valigie piene di esplosivo, il giorno prima dell'attentato riferimenti a GI, citato come colui che si serviva di SO per fargli portare l'esplosivo, costituivano delle mere supposizioni degli interlocutori. Quanto, infine, alle captazioni ambientali eseguite presso l'abitazione di GI, la preoccupazione che traspare dalle frasi intercettate non poteva essere ritenuta dimostrativa della sua partecipazione all'attentato bresciano, quanto, piuttosto, espressiva dei timori del ricorrente di potere essere accusato dagli inquirenti a causa del fatto che erano stati interrogati HO e AT;
soggetti che, all'epoca dell'attentato, frequentavano abitualmente la trattoria "Lo Scalinetto", dove l'imputato e IG custodivano l'esplosivo.
3.3.2.1. In conclusione, la Corte di assise di appello di RE riteneva insussistente nei confronti di GI un quadro indiziario univoco, confermando l'assoluzione già disposta nel primo grado di giudizio.
4. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di RE il 14/04/2012, ricorrevano per cassazione le parti civili e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di RE. All'esito di tale giudizio, la Corte di cassazione, Sezione penale quinta, con sentenza emessa il 21/02/2014, riteneva parzialmente fondato il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di RE, nella parte relativa alle posizioni degli imputati LO IA GI e AU ON;
mentre, riteneva di dovere rigettare le residue impugnazioni, proposte dagli imputati e dalle parti civili. Conseguiva a tali statuizioni l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti degli imputati LO IA GI e AU ON, con il conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di RE per un nuovo giudizio. Venivano, invece, dichiarati inammissibili i ricorsi proposto da PE NT nei confronti dell'imputato AN LF. Nel resto, gli atti di impugnazione proposti avverso la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di RE il 14/04/2012 venivano rigettati dalla Corte di cassazione. Conseguiva, infine, a tali statuizioni l'annullamento senza rinvio delle statuizioni di condanna al pagamento delle spese processuali a carico delle parti civili nel giudizio di appello. A tale pronuncia faceva seguito la sentenza emessa il 04/07/2014, con la quale la Corte di cassazione, Sezione penale quinta, disponeva la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della decisione emessa dalla stessa Corte di legittimità in ordine al giudice del rinvio, che doveva essere 13 W individuato non già nella Corte di assise di appello di RE, bensì nella Corte di assise di appello di Milano. Si disponeva, in tal modo, la correzione del dispositivo della sentenza n. 16397/2014, emessa il 21/02/2014 dalla Corte di cassazione, Sezione penale quinta, nel procedimento n. 795/2013, nel senso che «laddove è scritto "altra sezione della Corte d'assise d'appello di RE" si deve leggere "Corte d'assise d'appello di Milano">>. La decisione della Corte di cassazione muoveva dalla premessa che le sentenze di primo e secondo grado dei Giudici bresciani erano solo parzialmente sovrapponibili, atteso che la Corte di assise di appello di RE era addivenuta alla conferma delle statuizioni assolutorie adottate in primo grado attraverso una differente ricostruzione degli accadimenti criminosi. La Corte di cassazione, con specifico riferimento alla posizione di ON, riteneva fondate le censure sul vizio della motivazione del provvedimento impugnato, evidenziando che la Corte di assise di appello di RE era pervenuta all'assoluzione dell'imputato sulla base di un percorso argomentativo incongruo. Secondo il Giudice di legittimità, la Corte territoriale bresciana non aveva fornito alcun chiarimento in ordine alle ragioni che l'avevano indotta a riconoscere a ON la qualità di infiltrato e non piuttosto quella di un semplice informatore o confidente di polizia, pur essendo tale questione processuale di fondamentale importanza per valutare la sua posizione dichiarativa e l'attendibilità delle sue propalazioni. Si trattava, secondo la Corte di legittimità, di un profilo valutativo decisivo, atteso che, dalle risultanze processuali, sembrava emergere un ruolo dell'imputato solo apparentemente collaborativo. ON, infatti, non raccontava tutto quello che sapeva e, soprattutto, non forniva alcun elemento utile per scongiurare la perpetrazione dell'attentato, che sarebbe stato commesso il 28/05/1974. Per sua stessa ammissione, del resto, ON aveva omesso nei suoi racconti nomi e fatti, sia per evitare di autoaccusarsi, sia per proteggere alcuni soggetti, sia per proteggere la sua persona dalle possibili reazioni di soggetti pericolosi. L'unica notizia riferibile alla progettazione della strage bresciana, dunque, veniva fornita da ON al mar. EL dopo l'attentato, essendo, il relativo appunto, datato 06/07/1974, ancorché l'imputato affermava di avere fornito tale informazione al suo interlocutore investigativo in epoca antecedente alla data del 28/05/1974. 14 In questo contesto, la Corte di cassazione censurava l'illogicità del ragionamento su cui poggiava il giudizio di inattendibilità espresso dalla Corte di assise di appello di RE nei confronti di ON, non comprendendosi le ragioni per cui l'imputato avrebbe dovuto inventarsi una storia per lui gravemente compromettente. L'illogicità del ragionamento probatorio del Giudice di secondo grado, secondo la Corte di legittimità, appariva evidente dall'inversione dei termini della questione, operata con l'affermare che quelle dichiarazioni erano solo apparentemente compromettenti, in quanto rese in veste di infiltrato dei servizi segreti e nella consapevolezza della protezione assicurata dalla presenza del funzionario chiamato "TO", la cui inesistenza deve ritenersi pacifica e accertata processualmente. Appariva, invece, plausibile che ON, dovendo rendere dichiarazioni che lo avrebbero reso perseguibile penalmente per la strage e non potendo fornire una ricostruzione dei fatti palesemente falsa, anche in considerazione del fatto che era informato dell'avvio di collaborazioni con gli inquirenti da parte di altri soggetti, si fosse autotutelato, introducendo falsamente la figura di "TO", al quale, nonostante l'elevato rischio di essere scoperto, aveva attribuito l'identità del dott. Lelio Di ST. A GGor ragione, non trovava alcuna giustificazione logica, ad avviso della Corte di cassazione, l'invenzione di un racconto che presentava profili autoaccusatori, per poi introdurre un pericoloso artificio in funzione difensiva, quando i fatti avrebbero potuto essere narrati, senza rischi, nella loro realtà oggettiva. La Corte di cassazione, per altro verso, ravvisava l'illogicità manifesta della motivazione della sentenza di appello bresciana anche in relazione all'alibi fornito da ON, essendo evidente che, laddove questi avesse effettivamente lavorato in nero presso la ditta "Acrilgraph", quanto meno i suoi colleghi di lavoro e il suo superiore ne sarebbero stati informati;
mentre, da un lato, nessun testimone aveva confermato la circostanza dedotta dall'imputato, dall'altro, risultava accertato che l'imputato non era stato presente in ditta per tutto il mese di GGo del 1974. Parimenti fuorviante era, secondo il Giudice di legittimità, il collegamento dell'alibi all'imputazione, che non indicava ON come esecutore della strage o comunque come persona presente in Piazza della Loggia al momento dei fatti. Infatti, il capo di imputazione non poteva contenere tutte le circostanze di fatto relative alla condotta tenuta dall'imputato, soprattutto nell'ambito di episodi particolarmente complessi come quello in esame. 15 In ogni caso, tale dato probatorio non poteva essere svalutato, essendo evidente che la presenza dell'imputato in Piazza della Loggia, poco dopo lo scoppio della bomba, costituiva un elemento di grande rilievo, sia con riguardo al coinvolgimento di ON nell'attentato, sia con riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni relative all'organizzazione e all'esecuzione della strage bresciana. Tale dato probatorio, al contempo, possedeva una peculiare valenza dimostrativa sotto un ulteriore profilo, costituito dal fatto che ON non aveva riferito al mar. EL tutto quello che sapeva o aveva fatto in relazione all'episodio stragistico in esame. Tenuto conto di tali discrasie motivazionali la Corte di cassazione indicava al Giudice del rinvio due temi di approfondimento valutativo, riguardanti la posizione dichiarativa di ON e il ruolo svolto dall'imputato nell'attentato stragistico bresciano. Passando a considerare la posizione dell'imputato LO IA GI, deve evidenziarsi preliminarmente che, secondo la Corte di cassazione, anche in questo caso, la Corte bresciana aveva compiuto una valutazione parcellizzata e atomistica degli elementi indiziari, presi in considerazione isolatamente e privati della loro potenzialità dimostrativa, senza una più ampia e completa valutazione, da operarsi ad ampio raggio. La parcellizzazione dei singoli elementi ne vulnerava la valenza probatoria, essendone seguito, inevitabilmente, un vaglio disarticolato dal loro collegamento e dalla necessaria sintesi, trascurando la valorizzazione che gli elementi indiziari assumono ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità dell'imputato. La Corte di assise di appello di RE, pertanto, venendo meno alle premesse poste, circa la necessità di una valutazione complessiva degli indizi, conduceva in concreto un'indagine atomistica, svalutandone la portata sulla considerazione che gli elementi erano singolarmente aperti a diverse possibili interpretazioni, andando alla ricerca ogni volta di un possibile ma improbabile significato idoneo a indicarne la rilevanza complessiva, concludendo per l'impossibilità di riconoscere all'indizio, con certezza assoluta, il significato proposto dall'accusa. Ne discende che la Corte territoriale bresciana aveva omesso di valutare se i molteplici indizi a carico di GI, pur essendo singolarmente aperti a diverse, plausibili, interpretazioni, fossero tutti compatibili, anche sotto un profilo logico- deduttivo, con la ricostruzione accusatoria. Il Giudice di legittimità, inoltre, evidenziava che, nel caso concreto, non si era in presenza di un'ipotesi di "doppia conforme", in quanto gli accertamenti processuali sui quali le due pronunce di merito poggiavano non coincidevano. La Corte di secondo grado, infatti, aveva ricostruito in termini profondamente 16 TW P diversi rispetto alla sentenza di primo grado un passaggio decisivo della vicenda, affermando che l'ordigno esploso in Piazza della Loggia era stato confezionato con la gelignite custodita da GI e da IG presso la trattoria "Lo Scalinetto" di Venezia. Questo, ad avviso della Corte di cassazione, costituiva un dato di fatto fondamentale, che mutava il quadro indiziario rispetto al giudizio di primo grado e dal quale la Corte territoriale bresciana non aveva tratto le necessarie implicazioni sul piano probatorio, tenendo conto degli ulteriori indizi. Tra questi elementi indiziari, peculiare valenza dimostrativa doveva essere riconosciuta al timore di GI di essere arrestato, che veniva manifestato dal ricorrente alla moglie a fronte della notizia della collaborazione con la giustizia intrapresa da HO. Considerazioni analoghe valevano per la preoccupazione manifestata dal GI per l'avvio della collaborazione da parte di AT, emersa dal contenuto dell'intercettazione ambientale captata presso la sua abitazione il 24/02/1996. Infine, risultava avulsa da ogni valutazione di concordanza con il compendio probatorio complessivo l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale bresciana alla vicenda dell'utilizzazione di SO, da parte di GI, per trasporto dell'esplosivo, contenuto nella conversazione intercettata tra HO e AT il 26/09/1995. Per altro verso, la Corte di legittimità evidenziava l'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale bresciana nel ritenere che IG, nonostante la sua dipendenza da GI, avrebbe potuto operare a sua insaputa e perché, una volta attuati con successo i propositi stragistici, non ne aveva rivendicato la paternità con l'imputato, in modo da acquisire meriti nei suoi confronti. Analoga svalutazione veniva fornita con riferimento alla riunione di Rovigo, rispetto alla quale la Corte di cassazione rilevava che, nell'affermare la mancanza di riscontri alle dichiarazioni di IG, il Giudice di appello bresciano aveva completamente trascurato quanto riferito da TO a proposito dello svolgimento di una riunione nel corso della quale GI aveva parlato di attentati da eseguire in tutta Italia. Considerazioni analoghe valevano a proposito della cena svoltasi a CO ai Colli, rispetto alla quale non si comprendevano le ragioni che avrebbero dovuto spingere IG a inventarsi quel preciso evento, quando comunque in quel periodo e nello stesso luogo si erano tenute e il dato doveva - ritenersi pacifico - numerose altre cene. Quanto, invece, all'affermazione della Corte territoriale bresciana secondo cui, laddove GI avesse davvero organizzato la strage di RE, l'avrebbe 17"W fatto in una riunione segreta e non alla presenza di numerosi testimoni, la Corte di cassazione osservava che, da un lato, non si comprendeva per quali ragioni IG non avrebbe dovuto raccontare tutta la verità su quella cena e sui propositi criminosi di GI;
dall'altro, si trascurava che IG riferiva fatti appresi da SO, per cui era normale che le varie versioni rese non erano perfettamente coincidenti, tanto più alla luce del notevole lasso di tempo trascorso e delle condizioni di salute del dichiarante. Illogicità manifeste erano colte dalla Corte di cassazione anche nel ragionamento probatorio seguito dalla Corte di assise di appello di RE a proposito della cena svoltasi ad Abano Terme presso l'abitazione di RO, essendosi svalutata, anche in questo caso, la portata degli indizi mediante un'interpretazione atomistica, senza considerare che tali elementi possedevano una valenza dimostrativa che doveva essere vagliata nel contesto indiziario esaminato.
5. A seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione veniva celebrato un ulteriore giudizio davanti alla Corte di assise di appello di Milano, che si concludeva con la sentenza emessa il 22/07/2015, all'esito del quale venivano pronunciate le seguenti statuizioni processuali. La Corte di assise di appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di assise di RE il 06/11/2010, appellata dal pubblico ministero e dalle parti civili, dichiarava LO IA GI e AU ON colpevoli dei reati loro rispettivamente ascrittigli e, ravvisato il concorso formale tra gli stessi, condannava ciascuno degli imputati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni tre, oltre alle pene accessorie di legge. Gli imputati venivano anche condannati al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio e, in solido, al risarcimento dei danni causati alle parti civili, da liquidarsi in separata sede processuale. La Corte territoriale milanese, ancora, assegnava una provvisionale alle parti che ne avevano fatto richiesta, rinviando le stesse davanti al giudice civile per la liquidazione integrale dei danni.
5.1. Passando a esaminare il merito delle decisioni adottate, occorre osservare che la Corte di rinvio, innanzitutto, ripercorreva il complesso andamento della vicenda giurisdizionale, prima della pronuncia della Corte di cassazione, in conseguenza della quale veniva investita della competenza a decidere sui ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di RE e dalle parti civili, richiamando analiticamente i principi di diritto e le censure motivazionali posti a fondamento della decisione di annullamento del Giudice di legittimità. 18 Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi veniva arricchita da un'analisi del contesto nel quale si sviluppava la vicenda delittuosa, che veniva collegata alle dinamiche dei movimenti della destra eversiva, operanti nell'area veneta ed egemonizzati dalla figura dell'imputato LO IA GI. In questa cornice motivazionale, seguendo lo schema argomentativo utilizzato in tutte le sottostanti sentenze di merito, occorre distinguere le posizioni degli imputati AU ON e LO IA GI, attesa la diversità del ruolo concorsuale contestato a ciascuno dei ricorrenti e la differenza degli elementi probatori acquisiti nei loro confronti.
5.2. Quanto, in particolare, alla posizione di ON, la Corte territoriale milanese procedeva a una rivalutazione complessiva del compendio probatorio acquisito nei sottostanti giudizi di merito, all'esito della quale giungeva alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato, che veniva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni tre, oltre alle pene accessorie di legge. La riforma contra reum della sentenza assolutoria emessa dalla Corte di assise di RE il 16/11/2010 nei confronti di ON veniva giustificata dal Giudice di rinvio da una rivalutazione complessiva del compendio probatorio, rispetto al quale la ritrattazione delle dichiarazioni confessorie effettuata - mediante il deposito di un memoriale datato 24/05/2002 - risultava inattendibile e priva di rilievo processuale. La Corte territoriale milanese, innanzitutto, riteneva ON organico al gruppo eversivo di "Ordine Nuovo" facente capo a GI, precisando che tale organicità era desumibile da una pluralità di convergenti elementi. ON, infatti, aveva conoscenza piena e diretta della fervente attività di riorganizzazione degli ordinovisti, cui si collegava la creazione di una struttura clandestina in grado di attuare il programma eversivo elaborato da GI. Tale gruppo eversivo operava in varie città dell'Italia settentrionale già prima della strage bresciana e si caratterizzava per l'interrelazione tra le varie cellule estremistiche egemonizzate da GI, noto nell'ambiente eversivo per le sue teorie stragiste. ON era stato messo al corrente della struttura operativa clandestina, della strategia e degli obiettivi della formazione eversiva, partecipando alla riunione tenutasi nel padovano, nei primi mesi del 1974, in cui si era discusso della costituzione, a Padova, di una cellula di "Ordine Nuovo", differente da quella gravitante attorno alla libreria "Ezzelino", gestita da NC Freda. Nel corso di tale riunione GI aveva riferito ai presenti di una serie di attentati di matrice stragista che dovevano essere eseguiti in tutto il territorio italiano. 19 Tru Pochi giorni dopo la "Strage di Piazza della Loggia", ON si era incontrato a RE con i componenti della cellula eversiva del posto ed era stato presente, nello stesso periodo, alla consegna agli esponenti del gruppo mestrino del sodalizio eversivo in esame che operavano alle strette dipendenze - di alcune casse scaricate da autocarri stranieri, verosimilmentedi GI contenenti armi. ON, al contempo, era stato designato quale partecipe, unitamente a GI, all'incontro ristretto che si sarebbe dovuto tenere a Roma con PE MB (detto "Pino") RA, ai primi di agosto del 1974, per programmare l'attività operativa dell'estrema destra extraparlamentare per l'autunno successivo e mettere a punto la futura strategia eversiva, con lo spostamento dell'attività terroristica nei centri urbani minori e il potenziamento di strutture di copertura delle attività illegali, quali i centri sportivi "Fiamma". L'imputato inoltre, aveva partecipato al raduno di Bellinzona, nel corso del quale si era concordata la linea da seguire nella rivendicazione degli attentati eversivi da parte da parte dei componenti di "Ordine Nero". Analoga rilevanza doveva essere attribuita alla partecipazione di ON alle riunioni svoltesi presso l'abitazione di IA ON RO, ubicata ad Abano Terme, nel corso delle quali si discuteva della concreta attuazione dei progetti eversivi. Tra questi incontri, peculiare rilievo probatorio doveva essere attribuito a quello svoltosi il 25/05/1974, nel corso del quale, per ammissione dello stesso imputato, si erano messi a punto i particolari esecutivi della strage bresciana che sarebbe stata eseguita tre giorni dopo e, in quella occasione, - era stato individuato come uno dei possibili esecutori dell'attentato, collocando l'ordigno esplosivo in uno dei cestini per i rifiuti di Piazza della Loggia. ON, ancora, era presente in Piazza della Loggia il 28/05/1974 - come accertato attraverso la consulenza tecnica eseguita dal prof. IG AP su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di RE ma aveva taciuto tale circostanza nel corso dei colloqui intrattenuti con il mar. EL e in ogni altra sede processuale, fornendo al contempo un alibi che doveva ritenersi falso e non già meramente indimostrato. Rispetto a questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, rilievo decisivo assumevano le dichiarazioni confessorie di ON, dapprima, rese e confermate in una pluralità di sedi processuali e, successivamente, ritrattate, mediante il memoriale depositato il 24/05/2002, senza una logica e convincente motivazione;
ritrattazione che si poneva in termini intrinsecamente contraddittori e incoerenti con gli altri dati processuali, univocamente orientati nella direzione dell'attendibilità delle precedenti dichiarazioni confessorie. 2 20 0 La rilevanza probatoria di tali dichiarazioni confessorie, oltre a non essere inficiata dalla inattendibile ritrattazione di ON, era resa evidente dal fatto che le ammissioni di responsabilità dell'imputato non risultavano necessitate e non erano dettate da intenti autocalunniatori, dei quali non si rinveniva alcuna traccia nelle risultanze processuali. Tali intenti autocalunniatori, peraltro, si sarebbero posti in una situazione di conflitto insanabile con l'atteggiamento palesemente autodifensivo assunto da ON, tanto nella veste di informatore dei servizi segreti, quanto in quelle di persona informata dei fatti e di imputato, che il ricorrente aveva assunto nel presente procedimento. Secondo la Corte territoriale milanese, lo stesso riferimento all'inesistente figura del funzionario di polizia "TO", richiamato con finalità palesemente autoprotettiva dal ricorrente, contraddiceva in radice la possibilità di simili intenti. Secondo il Giudice del rinvio, tali elementi indiziari risultavano dotati di un'autonoma e incontroversa capacità dimostrativa del coinvolgimento nella strage bresciana di ON, convergendo nella direzione di una consapevole partecipazione dell'imputato quanto meno nella fase preparatoria dell'attentato, non risultando spiegabile la sua presenza in Piazza della Loggia se non in una prospettiva funzionale a corroborare la sua compartecipazione materiale all'esecuzione dei delitti di cui ai capi A e B. Quanto alle obiezioni difensive, tendenti a ritenere scarsamente credibile la possibilità che un soggetto giovane e inesperto come ON potesse partecipare a riunioni nelle quali si discuteva delle strategie stragiste del movimento eversivo, la Corte di assise di appello di Milano evidenziava che l'appoggio e la disponibilità di giovani militanti, oltre a costituire un dato probatorio incontroverso, era imprescindibile per la concreta attuazione dei progetti eversivi, perché questa richiedeva una pluralità di compiti esecutivi quali il prelievo, il trasporto e la collocazione degli ordigni esplosivi, la perlustrazione dei luoghi deputati all'esecuzione dei progetti stragistici, la gestione degli arsenali nei quali le armi e gli esplosivi venivano custoditi dalle varie cellule terroristiche non certo attuabili dai vertici, noti alle forze - dell'ordine e agli avversari politici e, soprattutto, protesi a mantenere integra la propria immagine pubblica. Al contempo, l'idealismo e il radicalismo giovanile costituivano la spinta propulsiva decisiva per la concretizzazione delle strategie stragiste dell'estrema destra eversiva, com'è evidente dai dati anagrafici della gran parte dei militanti più attivi dell'area terroristica eversiva che si sta considerando, come ad esempio VI RI, OV LI, NI ZZ e IAcarlo SP, i quali, all'epoca dei fatti che si stanno considerando, erano poco più che ventenni. L'attività di 21 proselitismo tra i giovani militanti dell'area eversiva di estrema destra, del resto, risultava confermata dalle numerose dichiarazioni acquisite nei giudizi di merito, tra cui, nella sentenza impugnata, si richiamavano quelle di RG NI, MP IM e IN SI, che chiarivano le modalità con cui si verificava l'aggregazione associativa alle cellule terroristiche in questione. In questo contesto probatorio, un rilievo significativo doveva essere attribuito alla presenza del ON in Piazza della Loggia la mattina in cui la strage veniva eseguita dai componenti del suo gruppo eversivo, avvalorando l'ipotesi accusatoria secondo cui l'imputato era a conoscenza dell'attentato e delle modalità con cui sarebbe stato realizzato;
conoscenza che, in difetto di allegazioni difensive alternative, si poneva in un rapporto consequenzialità logica necessaria con la sua accertata partecipazione alle riunioni preparatorie dell'attentato bresciano, fornendo la più plausibile chiave di lettura del commento richiamato dalla Corte territoriale milanese a pagina 309 della decisione impugnata - "quelli sono tutti pazzi" - fatto a AU OT appena uscito dall'abitazione di RO. Secondo la Corte territoriale milanese, la condotta di ON assumeva un significato ancora più sintomatico del suo coinvolgimento nell'attentato bresciano, alla luce del fatto che l'imputato era in contatto con il mar. EL, al quale riferiva solo una parte degli elementi di conoscenza di cui disponeva, rendendo evidente che tali omissioni dichiarative derivavano dal suo coinvolgimento personale negli avvenimenti stragistici in esame, alla cui concretizzazione forniva un apporto causalmente efficiente, certamente rilevante ai fini della formulazione di un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti per le ipotesi delittuose di cui ai capi A e B. Queste emergenze probatorie, dunque, contrastavano con l'ipotesi di un ON mero spettatore della realtà eversiva in cui si muoveva, ovvero di mero "trasmettitore" di notizie, attraverso il canale informativo del mar, EL, di cui si è detto, imponendo di escludere la possibilità che il ricorrente operasse come un infiltrato dei servizi segreti, dovendosi ribadire che l'imputato interagiva con gli altri protagonisti della vicenda stragistica in esame all'interno dell'area eversiva dell'estrema destra veneta. Secondo il Giudice del rinvio, non si spiegavano altrimenti la sua presenza in momenti fondamentali dell'attuazione di quella strategia, in parte, ammessa dallo stesso ON e, in parte, desumibile dalla delicatezza e dalla dovizia dei dettagli comunicati al mar. EL. Si considerino, in proposito, alcuni episodi sintomatici, tra cui gli incontri con gli studenti di Ferrara;
le riunioni ristrette in cui si trattavano temi attinenti alla messa a punto della strategia stragista e alla sua concreta attuazione;
le consegne delle casse verosimilmente contenenti 22 armi;
l'incontro di Bellinzona;
l'incontro con PE (detto "Pino") MB RA, programmato a Roma, dopo l'esecuzione della strage bresciana. D'altra parte, era stata la stessa Corte territoriale bresciana a ravvisare la valenza sintomatica della partecipazione di ON ad alcuni episodi maturati nell'area dell'estrema destra eversiva così come riferiti al mar. EL che rendevano plausibile l'omissione di nomi e circostanze importanti per ricostruire la sua contiguità agli ambienti terroristici in questione. Non vi era, pertanto, compatibilità, sul piano logico, tra il ruolo di mero spettatore ritagliato per se stesso da ON e la sua presenza in momenti e luoghi in cui si assumevano o si attuavano decisioni di fondamentale importanza per l'esecuzione della "Strage di Piazza della Loggia", che, per i rischi ai quali ci si esponeva, presupponevano in ciascun partecipe un elevato livello di affidabilità e di condivisione del progetto stragistico. La possibilità che ON svolgesse un ruolo da infiltrato veniva escluso dalla Corte territoriale milanese anche sulla base di un ulteriore elemento probatorio, ritenuto parimenti incontroverso, costituito dal fatto che l'imputato manteneva un comportamento omissivo e reticente, durante e dopo il suo rapporto collaborativo, modulando i suoi resoconti in modo tale da sminuire il suo ruolo nelle vicende criminose culminate nella "Strage di Piazza della Loggia"; comportamento, quest'ultimo, che emergeva da una pluralità di convergenti elementi, che rendeva evidente come la strategia collaborativa del ricorrente fosse improntata al perseguimento di obiettivi utilitaristici, modulati sulla base delle sue contingenti esigenze, personali e processuali. Queste considerazioni inducevano la Corte territoriale milanese ad affermare conclusivamente che ON, nel corso della sua collaborazione, si limitava ad ammettere e a ridimensionare le informazioni fornite al mar. EL, a seconda del suo contingente tornaconto personale e al di fuori da ogni rapporto di collaborazione istituzionale con le autorità investigative con cui era entrato in contatto.
5.2. Passando a considerare la posizione dell'imputato LO IA GI, deve rilevarsi che il Giudice del rinvio procedeva a una rivalutazione complessiva del compendio probatorio acquisito nei sottostanti giudizi di merito, all'esito della quale giungeva alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato, che veniva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni tre, oltre alle pene accessorie di legge. La riforma contra reum della sentenza assolutoria emessa dalla Corte di assise di RE il 16/11/2010 nei confronti di GI veniva giustificata dal Giudice di appello milanese da una rivisitazione globale del compendio probatorio, che è possibile sintetizzare nei seguenti termini. 23 Si evidenziava, innanzitutto che tutti gli elementi probatori acquisiti imponevano di ritenere GI un esponente di spicco dell'area della destra eversiva, alla quale la "Strage di Piazza della Loggia" era sicuramente riconducibile. GI, in particolare, era uno degli ideologi della strategia stragista sul piano nazionale;
era uno degli organizzatori del gruppo di "Ordine Nero", nel quale erano confluiti i componenti del disciolto "Ordine Nuovo", oltre ad alcuni nuovi aderenti all'area eversiva in questione;
controllava una cellula eversiva, avente struttura militare e capacità di organizzare attentati, già operativa nel territorio veneto;
disponeva di autonomi canali di approvvigionamento di armi ed esplosivi, tra cui la gelignite, che è la sostanza esplosiva utilizzata per il confezionamento dell'ordigno fatto detonare in Piazza della Loggia;
disponeva di un armiere con elevate capacità tecniche, come LO IG, per confezionare ordigni di portata devastante;
aveva maturato la consapevolezza, attraverso le molteplici riunioni preparatorie, di potere contare, a livello locale e nazionale, sulle coperture di appartenenti agli apparati dello Stato e ai servizi di sicurezza, italiani ed esteri. Questa ricostruzione del ruolo di GI risultava avvalorata dalle annotazioni effettuate dal mar. EL in epoca coeva all'attentato bresciano, che fornivano la cronaca in diretta della nascita del gruppo di "Ordine Nero" dalle ceneri di "Ordine Nuovo", in epoca sostanzialmente concomitante alla realizzazione della "Strage di Piazza della Loggia". Il contenuto di tali note informative, al contempo, evidenziava l'assoluta identità ideologica, programmatica e strutturale tra il gruppo eversivo egemonizzato da GI e il coinvolgimento dei suoi esponenti dell'attentato bresciano. Il ruolo di GI, inoltre, veniva chiarito sulla base delle dichiarazioni dibattimentali rese dall'imputato AU ON nel processo per la "Strage di Piazza Fontana", che risultavano confermative del contenuto delle note informative redatte dal mar. EL e che non apparivano contraddette dalla successiva ritrattazione del ricorrente. Questi elementi probatori, secondo la Corte di rinvio, convergevano nell'attribuzione a GI del ruolo di organizzatore e mandante della strage bresciana. Il Giudice del rinvio, per altro verso, riteneva di valorizzare gli elementi di compatibilità tra le dichiarazioni rese dal propalante LO IG e quelle rese dall'imputato AU ON, affermando la convergenza delle versioni degli accadimenti criminosi fornite dai due dichiaranti in ordine alla fase preparatoria della "Strage di Piazza della Loggia". 2 424 La Corte territoriale milanese, in particolare, evidenziava che la svalutazione del narrato dei due propalanti compiuta dalle Corti di merito bresciane censurato dalla Corte di cassazioneconseguiva al fatto - che le loro - dichiarazioni erano il frutto di una valutazione estremamente parcellizzata e decontestualizzata degli elementi indiziari, che dovevano essere esaminati in una prospettiva unitaria. Tale compatibilità dichiarativa discendeva anche da un ulteriore elemento di valutazione, costituito dal fatto che IG e ON avevano angoli di osservazione diversi, che necessariamente li avevano portati a cogliere spaccati della realtà non coincidenti. IG, infatti, doveva rimanere un "quadro" occulto dell'organizzazione "Ordine Nuovo", come tale poco partecipe alle riunioni del gruppo, al contrario del ON che, come documentato dalle annotazioni del mar. EL, vi partecipava assiduamente. I due soggetti, inoltre, avevano età, origini, formazione politica e legami personali radicalmente diversi, tanto è vero che non si conoscevano. Secondo la Corte di assise di appello di Milano, quello che assumeva rilevanza probatoria era che entrambi i propalanti riferivano della centralità del ruolo di GI nell'attività di riorganizzazione delle frange più estreme delle forze eversive di destra, nel periodo immediatamente precedente l'attentato bresciano, per bloccare con metodi violenti i fermenti progressisti in atto nella società civile e destabilizzare il sistema politico attraverso azioni terroristiche. Costituivano, del resto, una conferma di questa conclusioni le riunioni preparatorie svoltesi in sostanziale concomitanza con la strage bresciana e il diretto coinvolgimento di GI nella fase ideativa e organizzativa della "Strage di Piazza della Loggia". Non potevano, per altro verso, cogliersi insanabili divergenze nel narrato dei due propalanti, in ordine al coinvolgimento nell'organizzazione dell'attentato di alcuni esponenti dell'area eversiva dell'estrema destra milanese, richiamata dal solo IG nel corso della sua collaborazione, in ragione del fatto che le emergenze probatorie non consentivano di acquisire dati di conoscenza utile a comprendere livello di interazione tra gli organizzatori della strage e gli esecutori materiali. Il coinvolgimento di esponenti dell'area eversiva dell'estrema destra milanese, invero, non poteva essere ritenuta un'invenzione di IG, costituendo un dato probatorio incontroverso quello secondo cui i vertici di "Ordine Nuovo" avevano un notevole ascendente sulle cellule dell'area eversiva lombarda;
collegamento che non si poneva in termini di contrasto con gli elementi probatori acquisiti nel presente procedimento. 25 La Corte territoriale milanese, in ogni caso, evidenziava che l'essere le versioni della fase preparatoria degli accadimenti stragistici fornite da IG e da ON non del tutto sovrapponibili non privava di efficacia probatoria quella parte del narrato di entrambi che non solo coincideva e si riscontrava reciprocamente, ma trovava ulteriori conferme nella molteplicità degli altri indizi che operavano univocamente a carico di GI, sui quali ci si è già soffermati diffusamente. A fronte di una tale convergenza probatoria, secondo il Giudice del rinvio, il giudizio di colpevolezza di GI rappresentava l'unica conclusione che resisteva a ogni dubbio ragionevole, anche alla luce del fatto che ogni ricostruzione alternativa a quella che prefigurava la sua responsabilità per le ipotesi delittuose contestate ai capi A e B si poneva in contrasto con le emergenze probatorie. Tutte le possibili ipotesi alternative, peraltro, erano state accuratamente esaminate, anche alla luce delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio dalla quale traeva origine il procedimento. Risulta, in ogni caso, indiscutibile, alla stregua di quanto emerso sull'attività preparatoria dell'attentato bresciano e sull'inserimento di questo in una precisa strategia eversiva, che la "Strage di Piazza della Loggia" rientrasse nel programma di destabilizzazione dell'assetto istituzionale perseguito dall'area dell'estrema destra italiana, del quale GI era un tenace assertore, ponendosi in tale contesto eversivo come uno dei responsabili sul piano nazionale - dell'ideologia stragistica che si sta considerando. Occorre, dunque, ribadire l'assoluta supremazia di GI nell'ambito del gruppo eversivo operante nell'area veneta e, più in generale, il suo ruolo carismatico nell'ambiente dell'estrema destra dell'Italia settentrionale, che risulta confermato da una pluralità di soggetti escussi nel dibattimento davanti alla Corte di assise di RE, la GGor parte dei quali esaminati anche nel dibattimento celebrato davanti alla Corte di assise di Milano, nel processo per la "Strage di Piazza Fontana". Basti considerare, in proposito, alle dichiarazioni acquisite nel presente procedimento dai testi CO TO, TR AT, AR ED, IN SI e VI VI, alle cui propalazioni ritenute - indispensabili per inquadrare GI nel contesto dell'ideologia stragista affermatasi in senso all'area dell'estrema destra eversiva si faceva espressamente riferimento nella sentenza impugnata, nella quale l'imputato veniva univocamente individuato come l'esponente di riferimento delle forze ordinoviste di matrice rautiana per l'Italia settentrionale. 26 Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi, gli imputati LO IA GI e AU ON venivano condannati alle pene di cui in premessa.
6. Avverso tale sentenza gli imputati LO IA GI e AU ON, a mezzo dei loro difensori di fiducia, ricorrevano per cassazione con atti di impugnazione separati, di cui occorre dare partitamente conto. Gli originari ricorsi venivano integrati dai motivi nuovi depositati nell'interesse di entrambi gli imputati dai rispettivi difensori. Risultavano, inoltre, depositate memorie difensive nell'interesse delle parti civili costituite, a mezzo dei loro difensori di fiducia, alle quali si farà separatamente riferimento.
6.1. L'imputato LO IA GI, a mezzo dell'avv. Mauro Ronco, ricorreva per cassazione, con atto di impugnazione dell'11/10/2016, deducendo quindici motivi di ricorso. All'originario ricorso risultava allegata la memoria difensiva del 21/07/2015, depositata presso la Corte di assise di appello di Milano dallo stesso difensore. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., previa declaratoria di nullità ovvero di illegittimità delle ordinanze emesse nelle udienze dell'11/06/2015, del 16/06/2015 e del 30/06/2015, conseguente all'illegittimo о comunque immotivato rigetto delle istanze di rinvio per impedimento fisico dell'imputato, nonché dell'ordinanza resa all'udienza del 27/05/2015 per illegittimo o comunque immotivato rigetto dell'istanza di rinvio dell'inizio delle operazioni peritali per impedimento del consulente tecnico della difesa. Secondo la difesa del ricorrente, l'incongruità del percorso argomentativo seguito dal Giudice del rinvio nell'adottare i provvedimenti censurati derivava dal fatto che, senza tenere conto delle condizioni di salute di GI, venivano parificati i brevi spostamenti effettuati in caso di necessità dal ricorrente, rispetto al ben più lungo e complesso trasferimento da Venezia a Milano. Si censurava, inoltre, il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'inizio delle operazioni peritali per impedimento del consulente tecnico della difesa, rigettata dalla Corte territoriale milanese con ordinanza emessa resa all'udienza del 27/05/2015, nonostante il fatto che le ragioni dell'impedimento addotte dalla difesa di GI risultassero documentate. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 6 CEDU e 111 Cost., conseguenti alla violazione del divieto di reformatio in pejus della sentenza 27 di primo grado, effettuata in assenza della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, cui si correlava la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive. Questa doglianza si fondava sull'interpretazione dell'art. 6 CEDU alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidatasi in conseguenza della sentenza della Corte EDU del 05/07/2011, nel caso AN
contro
IA. Tale questione, a sua volta, doveva essere valutata in correlazione con la motivazione rafforzata della sentenza impugnata, che si imponeva nell'ipotesi di riforma integrale della decisione di primo grado, riscontrabile nel caso in esame per effetto della rivalutazione delle fonti dichiarative acquisite nel giudizio sottostante, in conseguenza della quale si determinava la riforma contra reum della decisione emessa dalla Corte di assise di RE il 16/11/2010. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 624 e 627 cod. proc. pen., cui si correlava la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, conseguenti al fatto che il Giudice del rinvio aveva erroneamente riconosciuto l'autorità di cosa giudicata alla ricostruzione compiuta nella sentenza annullata in punto di fatto, limitando illegittimamente i suoi poteri di cognizione e non uniformandosi alle indicazioni ermeneutiche della Corte di cassazione. Secondo la difesa del ricorrente, la Corte territoriale milanese non aveva rispettato le indicazioni fornitegli dalla Corte di cassazione, che gli imponeva di rivalutare l'intero complesso delle prove, compiendo i dovuti approfondimenti sul contenuto delle dichiarazioni rese da AU ON e LO IG ed evitando di effettuare una ricostruzione parcellizzata e atomistica del compendio probatorio. Tuttavia, a tali indicazioni il Giudice del rinvio non si conformava, ritenendo erroneamente di non potere rivalutare la ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata dalla Corte di assise di appello di RE nel sottostante giudizio e rimanendo, in tal modo, vincolata a un accertamento che, viceversa, la Corte di legittimità pretendeva venisse riconsiderato nei suoi profili fattuali. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., conseguenti alla manifesta illogicità, alla contraddittorietà e alla mancanza di motivazione della decisione in esame, risultante dal testo della motivazione della sentenza, dovuta al fatto che erano stati presi in considerazione elementi indiziari incerti e privi di precisione, non potendosi 28 ritenere provviste di univocità probatoria le dichiarazioni rese da ON e da IG. Con il quinto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla mancanza, all'illogicità e alla contraddittorietà della motivazione della sentenza, conseguenti al giudizio di attendibilità soggettiva del dichiarante LO IG, risultante dal testo della decisione e dagli altri atti legittimamente indicati a sostegno della completezza dell'atto di impugnazione. Tale doglianza si poneva in stretto collegamento con quella proposta quale quarto motivo di ricorso, riguardando percorso argomentativo compiuto dal Giudice del rinvio in funzione della valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, di IG, su cui ci si soffermava analiticamente, mediante richiami dei passaggi salienti di tali propalazioni nell'atto di impugnazione in esame. Si ritenevano, in particolare, sintomatici dell'incongruità del percorso valutativo di tali propalazioni gli esami svolti da IG nelle udienze del 20/02/2002, dell'08/05/2002, del 29/05/2002, anch'essi richiamati mediante citazione dei passaggi salienti di tali deposizioni. Con il sesto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla mancanza, all'illogicità e alla contraddittorietà della motivazione della decisione, risultante dal testo della sentenza e dagli altri atti legittimamente indicati a sostegno della completezza dell'atto di impugnazione. Anche tale doglianza si poneva in stretto collegamento con quelle proposte quali quarto e quinto motivo di ricorso, riguardando il percorso argomentativo compiuto dalla Corte di assise di appello di Milano in funzione della valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità di IG, sulle quali ci si soffermava analiticamente, mediante richiami dei passaggi salienti di tali propalazioni. Con il settimo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'attendibilità intrinseca oggettiva delle dichiarazioni di LO IG, in relazione alla mancanza, all'illogicità e alla contraddittorietà della motivazione della decisione, risultante dal testo della decisione in esame e dagli altri atti legittimamente indicati a sostegno della completezza dell'atto di impugnazione. Tale censura riguardava specificamente tre episodi, costituiti dallo svolgimento della cena di Rovigo;
dallo svolgimento della cena di CO ai Colli;
dal trasporto della valigetta contenente l'esplosivo utilizzato per eseguire l'attentato bresciano da parte di MA SO. 29 Il primo di tali episodi veniva esaminato nel ricorso in esame, attraverso riferimento all'interrogatorio di IG eseguito il 31/01/1996, così come riportato nella nota 293 della pagina 399 della sentenza impugnata. Analoghe considerazioni valevano per il riferimento alla cena di CO ai Colli, anch'esso connotato da una genericità di contenuti tale da non consentire di individuare il nucleo essenziale delle dichiarazioni di IG riguardanti tale incontro, pur ritenuto decisivo della Corte territoriale milanese. Parimenti incongrua doveva ritenersi la valutazione compiuta dalla Corte di rinvio in ordine al trasporto della valigetta contenente l'esplosivo utilizzato per la strage bresciana da parte di MA SO, sul quale le contraddizioni del narrato di IG - in ordine alle modifiche apportate dallo stesso dichiarante all'ordigno successivamente trasportato da SO, richiamate senza alcuna indicazione della tipologia di esplosivo e dei meccanismi di detonazione sui quali interveniva apparivano di tale portata da inficiarne la complessiva valenza probatoria. Con l'ottavo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla mancanza, all'illogicità e alla contraddittorietà della motivazione della sentenza, risultante dal testo della decisione in esame e dagli altri atti legittimamente indicati a sostegno della completezza dell'atto di impugnazione. Tali censure riguardavano l'interpretazione delle attività di ascolto della conversazione ambientale intercettata il 26/09/1995 tra TO HO e TR AT, con specifico riferimento al passaggio motivazionale esplicitato a pagina 350 della sentenza impugnata, che si riteneva contrastante con le propalazioni di IG. Con il nono motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla mancanza, all'illogicità e alla contraddittorietà della motivazione del provvedimento, risultante dal testo della decisione in esame e dagli altri atti legittimamente indicati a sostegno della completezza dell'atto di impugnazione. Tale doglianza riguardava il passaggio motivazionale della decisione relativo ai rapporti tra LO IG e MA SO e alla loro autonomia operativa rispetto alle direttive impartite da GI, che imponevano di rivalutare le modalità con cui veniva utilizzato l'esplosivo nella disponibilità del gruppo eversivo veneto nel quale i tre soggetti gravitavano. Con il decimo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla mancanza, all'illogicità e alla contraddittorietà della motivazione del provvedimento, risultante dal testo della decisione in esame e dagli altri atti legittimamente indicati a sostegno della 30 completezza dell'atto di impugnazione. Tale censura riguardava il passaggio motivazionale della decisione in esame, esplicitato a pagina 429, secondo cui le propalazioni di LO IG risultavano corroborate dall'atteggiamento di sconforto manifestato da MA SO a CO TO, durante un periodo di detenzione comune, a proposito dello sviluppo degli accadimenti criminosi in esame, atteso che, come evidenziato dalla stessa Corte territoriale milanese, IG non aveva mai fatto espressamente riferimento al suo coinvolgimento nell'attentato bresciano che si sta considerando. Con l'undicesimo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che erano stati utilizzati nei confronti di GI atti processuali che dovevano ritenersi giuridicamente inutilizzabili. Tale inutilizzabilità riguardava le dichiarazioni rese dall'imputato AU ON nei confronti di GI nella fase delle indagini preliminari del presente procedimento e nel processo sulla "Strage di Piazza Fontana" celebrato davanti alla Corte di assise di Milano. Secondo la difesa del ricorrente, la Corte territoriale milanese aveva trascurato di considerare che il nucleo fondamentale delle dichiarazioni rese da ON riguardante la riunione svoltasi il 25/05/1974 ad Abano Terme, - presso l'abitazione di IA ON RO, nel corso della quale era stata pianificata la fase esecutiva dell'attentato bresciano risultava palesemente falso e contrastava con le emergenze probatorie. Tale falsità si coglieva dalla struttura intrinseca del narrato di ON, che appariva inficiato dalla natura calunniosa delle sue propalazioni, sia con riferimento al ruolo del funzionario di polizia chiamato "TO", risultato inesistente, sia con riferimento al collegamento investigativo intercorso tra l'imputato e il mar. EL, sia, infine, con riferimento al ruolo svolto in questo segmento della vicenda criminosa da AU OT. Con il dodicesimo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte di assise di appello di Milano non si era uniformata al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio emessa il 21/02/2014 - - relativo allo statuto di utilizzabilità delle propalazioni di ON nei confronti di GI, con specifico riferimento al segmento dichiarativo costituito dalle dichiarazioni rese al mar. EL quale fonte confidenziale denominata "ON". Tale doglianza si poneva in stretto collegamento con quella proposta quale undicesimo motivo di ricorso, riguardando il percorso argomentativo seguito dal Giudice del rinvio in funzione della valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni del ON, che veniva compiuta in palese contrasto con le emergenze probatorie, senza tenere 31la conto della loro natura calunniosa e del contenuto della nota informativa redatta dal mar. EL il 06/07/2017, nella quale l'imputato non faceva alcun riferimento alla sua partecipazione alla "Strage di Piazza della Loggia". Con il tredicesimo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della relazione alla mancanza, all'illogicità e alla sentenza impugnata, in contraddittorietà della della decisione, conseguente motivazione all'interpretazioni delle intercettazioni ambientali captate all'interno dell'abitazione di GI, nel corso delle quali l'imputato conversava con la moglie, in cui, al contrario di quanto affermato nel provvedimento in esame, non si faceva alcun riferimento all'episodio stragistico oggetto di vaglio, limitandosi il ricorrente a esplicitare al coniuge il timore di essere coinvolto nelle propalazioni di HO e di AT, da poco apertisi alla collaborazione con la giustizia. Con il quattordicesimo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla mancanza, all'illogicità e alla contraddittorietà della motivazione della decisione, conseguente alle attività di depistaggio poste in essere in relazione alle indagini condotte sulla "Strage di Piazza della Loggia", ascrivibili ai vertici territoriali dei Carabinieri e ad alti ufficiali del S.I.D., alle quali si faceva riferimento nel nono capitolo del provvedimento giurisdizionale censurato, con un'interpretazione delle risultanze processuali incongrua e contrastante con il compendio probatorio. Con il quindicesimo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte di assise di appello di Milano non si era uniformata alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio presupposta, relative al ruolo organizzativo svolto da GI nell'organizzazione dell'attentato stragistico in esame, con specifico riferimento alla circostanza che l'imputato era "l'unica figura" dotata dei poteri decisioni indispensabili per consentire la concretizzazione di un progetto criminoso di tale portata. L'incongruità del percorso argomentativo seguito dal Giudice del rinvio per giungere a tali conclusioni risultava evidente sulla base delle considerazioni svolte dalla difesa di GI nell'undicesimo e nel dodicesimo motivo di ricorso, riguardanti il giudizio di credibilità soggettiva e di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, espresso nei confronti delle dichiarazioni dell'imputato AU ON, alle quali la doglianza in esame si richiamava.
6.1.1. Il ricorso introduttivo del presente procedimento, proposto nell'interesse dell'imputato LO IA GI dall'avv. Mauro Ronco, veniva integrato dai nuovi motivi depositati dallo stesso difensore, che venivano articolati attraverso tre doglianze difensive. 32 Con la prima di tali doglianze si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente alla nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte di assise di appello di Milano il 16/06/2015, per violazione del divieto di reformatio in pejus, che si correlava alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, richiesta dalla difesa di GI, che si imponeva alla stregua del combinato disposto degli artt. 6 CEDU, 111 Cost. e 603 cod. proc. pen. Tale censura veniva correlata alla mancanza, alla contraddittorietà e alla manifesta illogicità della decisione in esame, con riguardo alla mancata assunzione di prove ritenute decisive da parte dalla Corte di assise di appello di Milano, specificamente riguardanti le dichiarazioni accusatorie rese dall'imputato AU ON e dai testi TR AT e AU OT nei confronti del GI, che erano state rivalutate sulla base di vaglio meramente documentale, in assenza del riesame di tali fonti dichiarative. Tale censura era stata originariamente proposta dalla difesa di GI, quale secondo motivo dell'originario atto di impugnazione e veniva ulteriormente riproposta alla luce del recente intervento chiarificatore delle Sezioni unite, in tema di interpretazione dell'art. 6 CEDU (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486). Con il secondo dei nuovi motivi proposti dall'avv. Ronco, si deduceva il vizio motivazione della sentenza impugnata, in riferimento al percorso di argomentativo seguito dal Giudice del rinvio per ritenere GI l'organizzatore e il mandante della "Strage di Piazza della Loggia", che non poteva essere espresso sulla base delle propalazioni rese da AU ON e LO IG, così come acquisite nei sottostanti giudizi di merito. Si trattava di una doglianza strettamente collegata alle censure formulate nei confronti del narrato di ON e di IG, cui ci si è già diffusamente riferiti nell'esaminare il ricorso introduttivo del presente procedimento, cui occorre rinviare. Con il terzo dei nuovi motivi depositati nell'interesse di GI si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla valenza indiziaria degli elementi probatori acquisiti nei confronti del ricorrente, cui si correlava il mancato adeguamento dei principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio. Tali censure riguardavano il segmento probatorio relativo alle "veline" redatte nel corso del 1974 dal mar. EL sulla base delle informazioni riservate acquisite dal ON, quale fonte confidenziale denominata "ON".
6.1.2. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato LO IA GI. 33 6.2. L'imputato AU ON, a mezzo dell'avv. CO Agosti, ricorreva per cassazione, con atto di impugnazione del 14/10/2016, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo di tali motivi si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., conseguenti alla manifesta illogicità e alla contraddittorietà del percorso motivazionale seguito dalla Corte di assise di appello di Milano per giungere alla formulazione di un giudizio di colpevolezza dei confronti di ON per le ipotesi delittuose ascrittegli. Si deduceva, in tale ambito, che la Corte territoriale milanese aveva ritenuto ON responsabile dei reati contestatigli sulla base di un percorso argomentativo incongruo ed elusivo del nucleo essenziale del compendio probatorio acquisito nei sottostanti giudizi, costituito dall'inattendibilità delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato prima della sua ritrattazione. Tale elemento probatorio, a sua volta, andava correlato alle dichiarazioni rese dal coimputato deceduto LO IG anch'esse connotate da scarsa credibilità soggettiva e inattendibili e al contenuto dell'intercettazione ambientale - intercorsa tra HO e AT, captata il 26/09/1995. Secondo la difesa di ON, l'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di rinvio derivava dal fatto che le ricostruzioni degli accadimenti criminosi in esame fornite da ON e da IG che tra loro non si conoscevano risultavano incompatibili nel loro nucleo essenziale, - essendo espressione di una conoscenza dei fatti acquista in circostanze di tempo e di luogo che non consentivano di ritenerle sovrapponibili. -Ne discendeva che le conclusioni alle quali giungeva il Giudice del rinvio secondo cui il narrato di ON e di IG convergeva nei loro elementi narrativi essenziali contrastavano con le emergenze probatorie, fondate sulle - dichiarazioni degli stessi propalanti. Né potevano essere utilizzate nella direzione prospettata dalla Corte territoriale milanese gli esiti dell'intercettazione ambientale captata tra HO e AT i 26/09/1995, atteso che il contenuto di tale conversazione non riguardava la posizione di ON, ma quelle di RZ e di GI, con la conseguenza che rispetto al ricorrente il colloquio in questione assumeva una valenza probatoria neutrale. Nell'ambito di questa doglianza si evidenziava ulteriormente che le conclusioni sulla base delle quali ON era stato condannato non tenevano conto delle numerose e inconciliabili versioni rese dall'imputato, che delineavano un quadro contraddittorio del suo narrato, reso evidente sia dal compendio probatorio complessivo, sia dalle dichiarazioni di LO IG e CO 34 VI, le cui propalazioni rendevano evidente l'insanabile contrasto dei vari resoconti dichiarativi del ricorrente. L'inattendibilità delle dichiarazioni confessorie di ON, al contempo, appariva incontroverso sulla base della disamina dei passaggi salienti delle sue deposizioni, rispetto alle quali la difesa del ricorrente osservava come la falsità del suo narrato emergeva in tutta la sua evidenza con riferimento al ruolo svolto dagli agenti dell "Aginter Press" nell'organizzazione dell'attentato bresciano e ai rapporti di ON con il funzionario di polizia chiamato "TO". Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., conseguente all'incongruità del percorso motivazionale riguardante i profili valutativi decisivi ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte di assise di appello di Milano nei confronti di ON. Tali carenze motivazionali, innanzitutto, riguardavano l'individuazione di ON come presente nel luogo dell'attentato, che veniva affermata sulla base della consulenza tecnica eseguita dal prof. IG AP, su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di RE, che doveva ritenersi priva di univocità probatoria. L'inadeguatezza delle conclusioni alle quali era giunto il prof. AP, secondo la difesa di ON, derivava dal fatto che i parametri utilizzati per affermare la compatibilità del soggetto ritratto in fotografia con l'imputato, già in passato, gli avevano fatto esprimere un giudizio erroneo, com'era evidente dal fatto che, nel dibattimento svoltosi davanti alla Corte di assise di RE, il teste EN riconosceva se stesso nella fotografia sulla base della quale il consulente tecnico aveva ritenuto di individuare con certezza il ricorrente nel soggetto effigiato. Tali carenze motivazionali, inoltre, riguardavano la falsità dell'alibi fornito da ON, relativo alla circostanza che, all'epoca dei fatti, lavorava presso la ditta "Acrilgraph", che era stata affermata dal Giudice del rinvio senza una corretta valutazione degli elementi probatori acquisiti in riferimento a tale passaggio della vicenda criminosa in esame. L'affermazione della falsità dell'alibi addotto da ON, infatti, risultava contraddetta dalle dichiarazioni rese dai testi GE, IB, VA e TO, che prestavano servizio presso la ditta "Acrilgraph", il cui contenuto rendeva evidente l'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di rinvio. Nell'ambito di questa doglianza si censurava ulteriormente il percorso milanese in relazione argomentativo seguito dalla Corte territoriale all'interpretazione delle "veline" redatte dal mar. EL sulla base delle 35 dichiarazioni rese da ON, nella prima parte della sua collaborazione, quale fonte denominata "ON". L'inattendibilità delle notizie fornite dalla fonte "ON" veniva evidenziata sulla base di un ulteriore elemento di valutazione, costituito dal fatto che, nella stessa area veneta dell'estrema destra eversiva, veniva utilizzata dai servizi - che forniva segreti un'altra fonte confidenziale denominata "Turco"- informazioni sullo stesso ambiente extraparlamentare, rendendo evidente la marginalità del contributo dichiarativo fornito della fonte "ON" e l'irrilevanza delle "veline" che lo riguardavano ai fini dell'accertamento delle vicende delittuose in esame.
6.2.1. Il ricorso introduttivo del presente procedimento, proposto nell'interesse di ON dall'avv. Agosti, veniva integrato dai nuovi motivi depositati dallo stesso difensore, che venivano articolati attraverso quattro doglianze. Con la prima di tale doglianze si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente alla manifesta illogicità e alla contraddittorietà della motivazione della decisione, nella parte in cui considerava attendibile la confessione di ON in merito alla sua partecipazione alla riunione del 25/05/1974, svoltasi presso l'abitazione di IA ON RO, nel corso della quale i presenti discutevano della preparazione dell'attentato di Piazza della Loggia. Secondo la difesa del ricorrente, la Corte territoriale milanese non aveva reso esplicito il percorso argomentativo sulla base del quale riteneva dimostrata la partecipazione di ON alla riunione svoltasi il 25/05/1974 presso l'abitazione di RO, trascurando ulteriormente di considerare che tale segmento dichiarativo delle propalazioni del ricorrente era stato successivamente ritrattato. Con il secondo dei motivi nuovi proposti dall'avv. Agosti si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente alla manifesta illogicità e alla contraddittorietà della motivazione della decisione, nella parte in cui considerava attendibile la confessione di ON in merito alla sua partecipazione alla riunione del 25/05/1974, svoltasi presso l'abitazione di IA ON RO, senza considerare la diversa e inconciliabile versione degli accadimenti criminosi, relativa a tale incontro, riconducibile alle dichiarazioni rese da LO IG. Tale doglianza risulta collegata al primo dei nuovi motivi proposti nell'interesse di ON, essendo correlata alle censure rivolte dalla difesa del ricorrente all'attendibilità del ricorrente. Con il terzo dei motivi nuovi proposti nell'interesse di ON si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente alla manifesta 36 illogicità e alla contraddittorietà della motivazione della decisione, nella parte in cui considerava attendibile la confessione di ON in merito alla sua partecipazione alla riunione del 25/05/1974, svoltasi presso l'abitazione di IA ON RO, senza considerare la diversa e inconciliabile versione degli accadimenti criminosi fornita da IG, con specifico riferimento al procacciamento dell'ordigno utilizzato per l'attentato bresciano. Infine, con il quarto dei nuovi motivi proposti dall'avv. Agosti, si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la Corte territoriale milanese aveva ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ON senza procedere a una preliminare ricostruzione, logica e cronologica, degli accadimenti criminosi descritti, che traevano origine dallo svolgimento della riunione a casa di IA ON RO di cui si è detto e si concludevano con il prelievo, da parte di BU, dell'ordigno da collocare in Piazza della Loggia, conformemente al piano delittuoso concertato presso l'abitazione dello stesso RO.
6.2.2. Il ricorso introduttivo del presente procedimento, proposto nell'interesse di ON dall'avv. Agosti, veniva ulteriormente integrato dai motivi nuovi depositati dall'avv. AU IAnone, con i quali venivano articolate promiscuamente le seguenti doglianze. Si deduceva, innanzitutto, che la sentenza impugnata non consentiva di stabilire quale delle due ricostruzioni operate nei precedenti gradi di giudizio - celebratisi davanti alla Corte di assise di RE e alla Corte di assise di appello di RE fosse stata ritenuta rilevante dal Giudice del rinvio ai fini della - formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato. Si deduceva, inoltre, che la sentenza impugnata non consentiva di enucleare gli elementi probatori dai quali desumere il coinvolgimento concorsuale di ON nell'organizzazione e nella realizzazione della "Strage di Piazza della Loggia", non essendosi delineato in termini di certezza processuale, nonostante la durata pluriennale del processo, quale fosse stato il ruolo e l'apporto, morale e materiale, fornito dal ricorrente alla preparazione e alla concretizzazione dell'attentato bresciano. Né era possibile superare tali carenze argomentative facendo riferimento alla circostanza che ON era presente sul luogo dell'attentato bresciano, atteso che tale dato probatorio non risultava univoco sul piano della sua rilevanza causale rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi e, al contempo, appariva contraddetto dalle emergenze probatorie che non consentivano di ritenere certa l'identificazione fotografica del ricorrente. Si evidenziava, infine, l'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale milanese nel ritenere responsabile ON dell'episodio 37 stragistico per non avere impedito la realizzazione degli eventi delittuosi contestatigli, atteso che tali conclusioni trascuravano di considerare che l'imputato non rivestiva alcuna posizione di garanzia rispetto alla concretizzazione dell'attentato bresciano. Secondo la difesa del ricorrente, l'erroneità delle conclusioni alle quali era pervenuta la Corte di assise di appello di Milano era resa evidente dai richiami giurisprudenziali contenuti nella sentenza impugnata, che riguardavano ipotesi in cui il soggetto attivo del reato era un agente di polizia giudiziaria, su cui doveva affermarsi l'esistenza di una posizione di garanzia viceversa inesistente nei confronti di ON. A tali dirimenti considerazioni occorreva aggiungere che il dovere di denunzia da parte del soggetto privato che abbia avuto notizia dell'imminente commissione di un reato contro la personalità dello Stato non determinava, di per sé solo, l'attribuzione di una posizione di garanzia all'agente da parte dell'ordinamento, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 43273 del 23/09/2013, Confuorto, Rv. 256858).
6.2.3. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato AU ON.
7. Nel presente procedimento risultano depositate le memorie difensive delle parti civili costituite - OR EB, NA EB, TR ON, GO NT, ZO RO, TO NI, MA IL, IA OL, ZA BI, NA BI, TO TA, PE TA, AN RI, RE RI, TO NI, U.I.L. di RE, Camera del Lavoro di RE ed Elevezio TA - che, qui di seguito, saranno esaminate partitamente.
7.1. Le parti civili OR EB, NA EB e TR ON risultavano costituite in giudizio a mezzo dell'avv. Elena Frigo, che depositava una memoria difensiva nell'interesse dei suoi assistititi datata 09/05/2017. Con tale memoria si chiedeva il rigetto dei ricorsi depositati nell'interesse degli imputati LO IA GI e AU ON, richiamandosi i passaggi salienti del percorso argomentativo attraverso il quale la Corte di assise di appello di Milano riteneva i ricorrenti colpevoli dei reati ascrittigli, sui quali ci si è già soffermati nel vagliare le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Nella memoria depositata dall'avv. Frigo, in particolare, si prendevano in considerazione il primo e il terzo motivo del ricorso proposto dall'avv. Ronco nell'interesse di GI relativi alla declaratoria di nullità delle ordinanze rese - nelle udienze dell'11/06/2015, del 16/06/2015 e del 30/06/2015 e al riconoscimento dell'autorità di cosa giudicata alla ricostruzione compiuta dalla 38$20 sentenza di appello bresciana--che venivano sottoposti a un'analitica disamina, funzionale a ribadire la congruità del percorso argomentativo attraverso il quale si era giunti a esprimere un giudizio di colpevolezza nei confronti del predetto imputato. Queste ragioni imponevano il rigetto del ricorso proposto nell'interesse degli imputati LO IA GI e AU ON.
7.2. La parte civile GO NT risultava costituita in giudizio a mezzo dell'avv. Renzo Nardin, che depositava una memoria difensiva nell'interesse del suo assistito datata 03/04/2017. Con tale memoria si chiedeva il rigetto dei ricorsi depositati nell'interesse degli imputati LO IA GI e AU ON. Nella memoria depositata dall'avv. Nardin si prendevano in considerazione il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto dall'avv. Ronco nell'interesse di GI - relativi alla violazione del divieto di reformatio in pejus della sentenza impugnata, al riconoscimento dell'autorità di cosa giudicata alla ricostruzione compiuta nella sentenza di appello bresciana e alla circostanza che erano stati presi in considerazione elementi indiziari incerti e privi di univocità ai fini della decisione - che venivano sottoposti a un accurato vaglio, funzionale a ribadire la congruità del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione in esame. Queste ragioni imponevano il rigetto del ricorso proposto nell'interesse degli imputati LO IA GI e AU ON.
7.3. La parte civile ZO RO risultava costituita in giudizio a mezzo dell'avv. TR Gambarino, che depositava una memoria difensiva nell'interesse del suo assistito datata 12/05/2017. Con tale memoria si chiedeva il rigetto dei ricorsi depositati nell'interesse degli imputati LO IA GI e AU ON. Nella memoria depositata dall'avv. Gambarino, in particolare, si prendeva in considerazione il ricorso proposto nell'interesse di ON, che veniva sottoposto a un'analitica disamina, funzionale a ribadire l'attendibilità della confessione resa dall'imputato cui si correlava l'inattendibilità della successiva - ritrattazione e la congruità del percorso argomentativo attraverso il quale si era giunti a esprimere un giudizio di colpevolezza nei confronti del predetto imputato. Queste ragioni imponevano il rigetto del ricorso proposto nell'interesse degli imputati LO IA GI e AU ON.
7.4. La parte civile TO NI risultava costituita in giudizio a mezzo dell'avv. AN Menini, che depositava una memoria difensiva nell'interesse del suo assistito datata 31/05/2017. 39 Con tale memoria si chiedeva il rigetto dei ricorsi depositati nell'interesse degli imputati LO IA GI e AU ON. Nella memoria depositata dall'avv. Menini, in particolare, si prendeva in considerazione il ricorso proposto nell'interesse di ON, che veniva sottoposto a un accurato vaglio, incentrato sui seguenti temi processuali: l'ordinanza di rigetto dell'accertamento peritale antropometrico;
la qualifica di infiltrato non punibile dell'imputato; la valutazione della confessione di ON;
rapporti tra il ricorrente, il S.I.D. e il mar. EL;
le attività di depistaggio oggetto di verifica. Queste ragioni imponevano il rigetto del ricorso proposto nell'interesse degli imputati LO IA GI e AU ON.
7.5. La parte civile MA IL, costituita in giudizio a mezzo dell'avv. Andrea Ricci, nonché le parti civili ER RD e ES RI RD, costituite in giudizio a mezzo dell'avv. Fausto Cadeo, depositavano una memoria difensiva congiunta datata 31/05/2017. Con tale memoria si chiedeva rigetto dei ricorsi depositati nell'interesse degli imputati LO IA GI e AU ON. Nella memoria difensiva in esame si prendeva in considerazione il ricorso proposto nell'interesse di ON, che veniva sottoposto a un'analitica disamina, funzionale a ribadire l'attendibilità delle dichiarazioni confessorie dell'imputato e la congruità del percorso argomentativo attraverso cui si era giunti a ritenerlo colpevole dei reati ascrittigli. Queste ragioni imponevano il rigetto del ricorso proposto nell'interesse degli imputati LO IA GI e AU ON.
7.6. Le parti civili IA OL, ZA BI e NA BI queste ultime costituite nella qualità di eredi di OV BI e AN OD rappresentate in giudizio a mezzo dell'avv. Silvia Guarnieri;
le parti civili TO TA e PE TA, rappresentate in giudizio dall'avv. Andrea Vigani;
le parti civili AN RI e RE RI, rappresentate in giudizio dall'avv. Alessandra Barbieri, depositavano una memoria difensiva congiunta datata 01/06/2017. Con tale memoria si chiedeva il rigetto dei ricorsi depositati nell'interesse degli imputati LO IA GI e AU ON. Nella memoria difensiva in esame si prendeva in considerazione il secondo motivo del ricorso proposto dall'avv. Ronco nell'interesse di GI - relativo alla violazione del divieto di reformatio in pejus da parte della sentenza impugnata - che veniva sottoposto a un accurato vaglio, funzionale a ribadire la congruità del percorso argomentativo attraverso cui la Corte territoriale milanese era giunta a esprimere un giudizio di colpevolezza nei confronti del predetto imputato. 40 Queste ragioni imponevano il rigetto del ricorso proposto nell'interesse degli imputati LO IA GI e AU ON.
7.7. Le parti civili TO NI e U.I.L. di RE risultavano rappresentate in giudizio dall'avv. LE Magoni, che depositava una memoria difensiva nell'interesse dei suoi assistiti datata 24/05/2017. Con tale memoria si chiedeva il rigetto dei ricorsi depositati nell'interesse degli imputati LO IA GI e AU ON, richiamandosi i passaggi salienti del percorso argomentativo attraverso il quale la Corte di assise di appello di Milano riteneva i ricorrenti colpevoli dei reati ascrittigli. Nella memoria difensiva in esame, in particolare, si prendevano in considerazione il quarto e l'ottavo motivo del ricorso proposto dall'avv. Ronco nell'interesse di GI relativi al fatto che erano stati presi in considerazione elementi indiziari sprovvisti di univocità e all'interpretazione della conversazione ambientale intercettata il 26/09/1995 tra HO e AT e il primo motivo - del ricorso proposto dall'avv. Agosti nell'interesse di ON relativo al percorso motivazionale seguito dalla Corte di assise di appello di Milano per giungere alla formulazione di un giudizio di colpevolezza dei confronti di ON - i quali venivano sottoposti a un accurato vaglio, funzionale a ribadire la congruità del percorso argomentativo attraverso il quale la Corte territoriale milanese era giunta a ritenere colpevole l'imputato. Queste ragioni imponevano il rigetto del ricorso proposto nell'interesse degli imputati LO IA GI e AU ON.
7.8. Le parti civili Camera del Lavoro di RE ed Elevezio TA in proprio e nella qualità di erede di OL TA e RS FE risultavano - costituite in giudizio a mezzo dell'avv. Federico Sinicato, che depositava una memoria difensiva congiunta nell'interesse dei suoi assistiti datata 08/05/2017. Con tale memoria si chiedeva il rigetto dei ricorsi depositati nell'interesse degli imputati LO IA GI e AU ON. Nella memoria depositata dall'avv. Nardin si prendevano in considerazione il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso proposto dall'avv. Ronco nell'interesse di GI relativi al giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante LO IG - che venivano sottoposti a un'analitica disamina, funzionale a ribadire la congruità del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione impugnata. Queste ragioni imponevano il rigetto del ricorso proposto nell'interesse degli imputati LO IA GI e AU ON. CONSIDERATO IN DIRITTO 41 We 1. In via preliminare, deve rilevarsi che le posizioni processuali dei ricorrenti devono essere esaminate separatamente, pur essendo indispensabile, in relazione agli aspetti di censura della sentenza impugnata comuni ai ricorsi proposti dagli imputati AU ON e LO IA GI, richiamare i principi di carattere generale che ne consentono un corretto inquadramento sistematico, alla luce dei parametri ermeneutici di questa Corte.
1.1. La prima questione ermeneutica di carattere comune sulla quale occorre soffermarsi riguarda i principi affermati dalla Corte di cassazione, Sezione penale quinta, nella sentenza emessa il 21/02/2014, così come integrata dalla sentenza emessa il 04/07/2014, con cui si riteneva parzialmente fondato il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di RE, nella parte relativa alle posizioni degli imputati LO IA GI e AU ON. Conseguiva a tali statuizioni l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti dei predetti imputati, con il conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Milano per un nuovo giudizio, che doveva essere emesso nel rispetto dei principi di diritto che si passeranno in rassegna. La decisione della Corte di cassazione, Sezione penale quinta, muoveva dalla premessa processuale che le sentenze di primo e secondo grado dei Giudici bresciani erano solo parzialmente sovrapponibili, atteso che la Corte di assise di appello di RE era addivenuta alla conferma delle statuizioni assolutorie adottate in primo grado attraverso una differente ricostruzione degli accadimenti criminosi. Secondo la Corte di legittimità, il compendio probatorio acquisito ed elaborato nel corso dei procedimenti relativi alla "Strage di Piazza della Loggia" aveva carattere indiziario e non poteva essere valutato alla stregua dei parametri applicabili per i processi fondati su un compendio di natura esclusivamente dichiarativa. Ne conseguiva che, nel caso in esame, assumeva rilievo decisivo il procedimento logico attraverso cui da talune premesse si era giunti ad affermare l'esistenza di ulteriori fatti alla stregua di canoni di probabilità e nel rispetto delle regole di comune esperienza. Tali affermazioni, che imponevano una rivalutazione del compendio probatorio acquisito nel rispetto dei principi sul processo indiziario, venivano supportati dalla Corte di cassazione mediante il rinvio all'orientamento ermeneutico consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nel processo penale indiziario, il giudice di merito deve compiere una duplice operazione, atteso che, dapprima, gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell'elemento indiziario singolarmente considerato, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per vagliarne l'attitudine 42 за dimostrativa;
successivamente, occorre procedere a un esame complessivo degli elementi indiziari acquisiti (Sez. 1, n. 26455 del 26/3/2013, Knox, Rv. 255677; Sez. 1, n. 13671 del 26/11/1998, Buiono, Rv. 212026), allo scopo di appurare se i margini di ambiguità, correlati a ciascuno di essi, possano essere superati in una visione unitaria, in modo da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati, che saldandosi logicamente, conducano necessariamente a un giudizio di colpevolezza come esito inevitabile (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Segura, Rv. 262280; Sez. 1, n. 30448 del 19/06/2010, RO, Rv. 248384) e, dunque, oltre "ogni ragionevole dubbio". Né potrebbe essere diversamente, atteso che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito «non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza [...] e l'intrinseca valenza dimostrativa [...] e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967). Questa impostazione, a sua volta, trae origine dal risalente arresto delle Sezioni unite, secondo cui: «L'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. 43 Acquisita la valenza indicativa sia pure di portata possibilistica e non univoca di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto;
prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia principio del cosiddetto libero convincimento del giudice» (Sez. U. n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).
1.1.1. In questa cornice ermeneutica, con specifico riferimento all'imputato AU ON, la Corte di cassazione ebbe a ritenere fondate le censure sul vizio della motivazione del provvedimento giurisdizionale impugnato, evidenziando, a pagina 52 della decisione in esame, che la Corte di assise di appello di RE aveva formulato un giudizio assolutorio nei confronti del ricorrente sulla base di «un vero e proprio salto logico laddove afferma che il ON è da considerare un collaboratore di giustizia, non punibile, omettendo di fornire adeguata motivazione a supporto dell'assunto [...]». Secondo la Corte di cassazione, infatti, nessuna spiegazione era stata fornita dalla Corte territoriale bresciana sulle ragioni che l'avevano indotta a riconoscere a ON la qualità di infiltrato e non, piuttosto, quella di un semplice informatore o confidente, da cui discendevano conseguenze processuali significative. Tale questione interpretativa, invero, risultava di fondamentale importanza, in ragione del fatto che, come evidenziato a pagina 52 della pronuncia legittimità in esame, una volta «assunta tale qualifica scriminante, la Corte omette di valutare se la condotta di AU ON possa configurare quel concorso nel reato che gli viene addebitato nel capo di imputazione [...]». Si trattava, secondo il Giudice di legittimità, di un profilo valutativo decisivo, atteso che, dalle risultanze processuali sembrava emergere un ruolo dell'imputato solo apparentemente collaborativo. ON, infatti, non raccontava tutto quello che sapeva a proposito della "Strage di Piazza della Loggia" e, soprattutto, non forniva alcun elemento utile per scongiurare la perpetrazione dell'attentato bresciano, che sarebbe stato commesso il 28/05/1974. Per sua stessa ammissione, ON aveva omesso nei suoi racconti di riferire nomi e fatti, sia per evitare di autoaccusarsi, sia per proteggere alcuni soggetti, sia, infine, per tutelare la sua persona dalle possibili reazioni di soggetti pericolosi. 44 Secondo quanto affermato dalla stessa Corte di legittimità, a pagina 53 della sentenza in esame, l'impressione è che ON «scelga di collaborare con gli inquirenti al fine di precostituirsi una possibile protezione, senza incidere in modo rilevante sull'attività della destra eversiva. Non sfugge ad un attento lettore della sentenza che prima dell'attentato nessuna informazione di rilievo viene fornita dall'imputato, il quale si limita a generiche affermazioni circa l'attività di riorganizzazione della destra veneta dopo lo scioglimento di "Ordine Nuovo", citando soggetti che già facevano parte del precedente movimento o vi orbitavano attorno;
notizie verosimilmente già presenti nel patrimonio conoscitivo dei Servizi e delle forze di Polizia che in quegli anni seguivano con attenzione l'evolversi del fenomeno eversivo [...]». La Corte di cassazione, inoltre, ha affermato che il quadro emergente dalla sentenza della Corte territoriale bresciana, riguardo la figura di ON, era quello di un soggetto reticente, che rendeva dichiarazioni generiche, smentendole e integrandole con altri particolari, smentiti ulteriormente;
un soggetto tanto contiguo alla destra eversiva da partecipare personalmente a operazioni delicate e compromettenti, quali il ritiro di casse di esplosivo e di armi e, soprattutto, la cena di Abano Terme, svoltasi presso l'abitazione di IA ON RO, nell'ambito della quale, per sua stessa ammissione, GI metteva a punto gli ultimi dettagli dell'attentato stragistico che sarebbe stato compiuto di lì a breve. In questo contesto, è rilevata l'illogicità del ragionamento su cui era fondato il giudizio di inattendibilità espresso dalla Corte di assise di appello di RE nei confronti di ON, non comprendendosi le ragioni per cui l'imputato avrebbe dovuto inventarsi una storia per lui gravemente compromettente, a fronte dei molteplici elementi processuali, richiamati nello stesso provvedimento censurato, che inducevano a ritenere credibile le originarie dichiarazioni confessorie del ricorrente, mantenute ferme, nel loro nucleo essenziale per diversi anni. L'illogicità del ragionamento probatorio del Giudice di secondo grado, secondo la Corte di legittimità, appariva evidente dall'inversione dei termini della questione dell'attendibilità dell'imputato, operata affermando che le sue dichiarazioni erano solo apparentemente compromettenti, in quanto rese in veste di infiltrato dei servizi segreti e nella consapevolezza della protezione assicurata dalla presenza del funzionario di polizia chiamato "TO", la cui inesistenza deve ritenersi incontroversa. Questo il nucleo fondamentale delle incisive considerazioni per le quali la Corte di Cassazione ha ritenuto nel passaggio motivazionale esplicitato a - pagina 55 della decisione in esame che la decisione di appello era «caduta in un ipergarantismo distorsivo della logica e del senso comune», atteso che invece 45 di operare un'interpretazione logica di una condotta, era andata alla ricerca di un significato astrattamente possibile, anche se privo di logicità, allo scopo di sbriciolare il significato probatorio dell'elemento indiziario». In questo modo, però, qualsiasi elemento indiziario sarebbe stato svalutato, in palese violazione delle regole sul processo indiziario che si sono richiamate nel paragrafo 1.1, atteso che, come evidenziato dalla stessa Corte di legittimità, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 55 della decisione in esame, qualunque «indizio [...] può essere distrutto, essendo sempre rinvenibile un'interpretazione, per quanto illogica, astrattamente possibile. Tuttavia il processo è il campo della logica e dell'esperienza, in cui le deduzioni non seguono gli astratti binari della mera possibilità teorica, ma vanno guidati dalle massime di esperienza e dalla logica dei ragionamenti. Ciò non toglie, naturalmente, che anche un'interpretazione meno verosimile possa essere quella giusta, ma in tal caso è necessario che gli ulteriori elementi indiziari confermino tale versione e non siano invece rafforzativi, come nel caso di specie, della deduzione più logica e coerente». Tenuto conto di tali discrasie motivazionali la Corte di cassazione indicava al Giudice del rinvio due temi di approfondimento valutativo, che dovevano esse vagliati nel rispetto dei principi sul processo indiziario che si sono richiamati, soffermandosi su ciascuno di essi, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 58 e 59 della sentenza in questione. Il Giudice del rinvio, innanzitutto, avrebbe dovuto valutare la posizione dichiarativa dell'imputato, fornendone adeguata e specifica motivazione e precisando se il ON possa essere qualificato come infiltrato non punibile;
nel fare ciò, la Corte d'assise d'appello dovrà tener conto del fatto che la figura dell'agente infiltrato è stata disciplinata in via generale [...] solo con la legge n. 146 del 2006 e poi con la legislazione nazionale di contrasto alla mafia (legge 13 agosto 2010, n. 136). Prima di tale data non vi era disciplina normativa sull'infiltrato e la giurisprudenza era, giustamente, restia a riconoscere efficacia scriminante alla condotta di colui che, non limitandosi al ruolo di osservatore passivo, compiva condotte agevolative o di provocazione al reato. Ciò in particolar modo per quanto riguardava la collaborazione dei soggetti privati, estranei agli organismi di polizia giudiziaria, e soprattutto in assenza di formali autorizzazioni e di rigida regolamentazione dei limiti di operatività». La Corte territoriale di rinvio, inoltre, avrebbe dovuto «approfondire, anche alla luce della collaborazione effettivamente prestata, il ruolo dello stesso ON, valutando la sua condotta nella preparazione dell'attentato e nella partecipazione alle varie riunioni organizzative, onde stabilire se sia da ritenere un infiltrato non punibile ovvero un concorrente nell'azione delittuosa, con la 46 precisazione che dovrà tenersi conto, al riguardo, del principio di diritto secondo cui il comportamento del privato è giustificato dall'ordine legittimo dell'autorità solo nel caso in cui egli, adempiendo fedelmente all'ordine ricevuto per tutto il tempo in cui si protrae l'attività degli esecutori materiali, si adoperi in maniera da impedire il reato o farne cessare le conseguenze ed a determinare l'arresto dei complici. Quando invece l'agente svolge una concreta attività che ha determinante efficacia causale oppure quando egli tradisce la fiducia degli inquirenti, non comunicando fatti rilevanti per la prevenzione e/o repressione dei reati, così agevolando l'attività degli esecutori materiali ed impedendone la individuazione, la sua condotta non può essere discriminata ed egli è senz'altro punibile per la sua compartecipazione morale o materiale nel reato [...]». Sulla scorta di tali considerazioni processuali, la Corte di legittimità, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 58 della decisione in esame, affermava conclusivamente che «la sentenza deve essere annullata con riferimento alla posizione di AU ON in quanto viziata da un'omessa motivazione sulla sua qualifica di infiltrato e da illogicità manifeste con riferimento sia all'entità ed alla natura del suo contributo collaborativo, sia alla valutazione delle sue dichiarazioni».
1.1.2. Passando a considerare la posizione dell'imputato LO IA GI, deve evidenziarsi che, secondo la Corte di cassazione, Sezione penale quinta, anche in questo caso, la Corte territoriale bresciana aveva compiuto una valutazione parcellizzata e atomistica degli elementi indiziari, presi in considerazione isolatamente e privati della loro potenzialità dimostrativa. La parcellizzazione dei singoli elementi anche in questo caso eseguita in violazione - delle regole sul processo indiziario richiamate nel paragrafo 1.1, cui si rinvia ne vulnerava la valenza probatoria, essendone seguito, inevitabilmente, un vaglio disarticolato dal loro collegamento, disatteso trascurando la valorizzazione che gli elementi indiziari assumono ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità dell'imputato. La Corte di assise di appello di RE, pertanto, disattendendo i canoni del processo indiziario, che imponeva una valutazione complessiva degli indizi acquisiti, conduceva un'indagine atomistica, svalutando la portata degli elementi, che erano aperti a diverse possibili interpretazioni, andando alla ricerca di un possibile ma improbabile significato idoneo a inficiarne la rilevanza complessiva e concludendo per l'impossibilità di riconoscere all'indizio, con certezza assoluta, il significato proposto dall'accusa. La Corte di cassazione, quindi, richiamando l'elaborazione giurisprudenziale, cui ci si è già riferiti in termini generali nel valutare la posizione di ON, ribadiva che è compito del giudice individuare, tra tutti gli ipotetici antecedenti e 47 conseguenti logici degli indizi, quelli che per concordanza, per massime di esperienza e per deduzione logica abbiano un'elevata probabilità di verosimiglianza. Tuttavia, il percorso metodologico richiamato non era stato seguito dalla Corte territoriale bresciana che aveva omesso di valutare se i molteplici indizi a carico di GI, pur essendo singolarmente aperti a diverse, plausibili, interpretazioni, fossero compatibili, anche sotto un profilo logico-deduttivo, con la ricostruzione accusatoria. Il Giudice di legittimità, al contempo, evidenziava che, nel caso concreto, non si era presenza di un'ipotesi di "doppia conforme", in quanto gli accertamenti processuali sui quali le due pronunce di merito poggiavano non coincidevano. La Corte di secondo grado, infatti, aveva ricostruito in termini profondamente diversi rispetto alla sentenza di primo grado un passaggio decisivo della vicenda, ritenendo che l'ordigno esploso in Piazza della Loggia era stato confezionato con la gelignite custodita da GI e da IG presso la trattoria "Lo Scalinetto" di Venezia. Le circostanze collegabili a tale fatto costituivano già di per sé elementi che, unitariamente considerati, possedevano una gravità indiziaria e una concordanza che la Corte territoriale bresciana sembrava avere ingiustificatamente sottovalutato, anche alla luce degli ulteriori elementi probatori. Sul punto, si consideri il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 67 della decisione in esame, in cui la Corte di legittimità affermava: «Le conclusioni della sentenza su GI appaiono ancor più ingiustificabili e superficiali se si considera che, oltre ai predetti elementi, vi sono altri dati di rilievo che attribuiscono ulteriore peso al quadro indiziario, caratterizzandolo, in una visione complessiva, per una straordinaria capacità dimostrativa». Tra questi elementi indiziari, peculiare valenza dimostrativa doveva essere attribuita al compendio probatorio costituito dalle intercettazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini preliminari. In questo ambito, una prima, fondamentale, incongruità, era costituita dall'interpretazione delle captazioni ambientali nelle quali GI esplicitava alla consorte il suo timore di essere arrestato, dopo avere appreso della notizia della collaborazione con la giustizia intrapresa da AT e da HO. Questi elementi indiziari erano stati svalutati irragionevolmente dalla Corte di assise di appello di RE che ne dava, senza motivarla, un'interpretazione non solo congetturale, ma poco plausibile, laddove il significato più logico del colloquio era costituito dal fatto che le preoccupazioni del ricorrente fossero ragionevolmente ancorate a un suo effettivo coinvolgimento nei fatti. 48 Inoltre, risultava avulsa da ogni valutazione di concordanza con il compendio probatorio complessivo l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale bresciana alla vicenda dell'utilizzazione di SO, da parte di GI, per il trasporto dell'esplosivo, contenuto nella conversazione intercettata fra HO e AT il 26/09/1995. Secondo il Giudice di legittimità, la valutazione della frase pronunciata da HO in termini di mera supposizione non era giustificata né dal tenore oggettivo della conversazione, né da altri dati processuali. Al contrario, il tono assertivo usato da HO e il fatto di non essere stato contraddetto da AT avallava la tesi di una conoscenza diretta del luogo utilizzato per il deposito dell'esplosivo, nel valutare la quale occorreva tenere ulteriormente presente la frequentazione della trattoria "Lo Scalinetto" di Venezia da parte dei membri del disciolto "Ordine Nuovo" e la conoscenza di tale locale da parte di GI, di SO e di IG. La Corte di legittimità, al contempo, evidenziava l'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale bresciana nel ritenere che IG, nonostante la sua subordinazione a GI, avrebbe potuto operare a sua insaputa e ancor meno perché, una volta attuati con successo i suoi propositi stragistici, non ne avesse rivendicato la paternità con l'imputato, in modo da acquisire meriti nei suoi confronti. Analoga svalutazione veniva fornita con riferimento alla riunione di Rovigo, rispetto alla quale la Corte di cassazione osservava che, nell'affermare la mancanza di riscontri alle dichiarazioni di IG, il Giudice di appello bresciano aveva completamente trascurato quanto riferito da TO a proposito dello svolgimento di una riunione nel corso della quale GI aveva parlato di attentati da eseguire in tutta Italia. Tale percorso argomentativo aveva portato a una svalutazione da parte della Corte territoriale bresciana delle propalazioni di IG che, come evidenziato nelle pagine 74 e 75 della sentenza di legittimità, meritavano una lettura più attenta che tenga conto del quadro indiziano in cui si inseriscono e della necessità per IG di non alterare il nucleo essenziale del racconto, laddove non ve ne fosse stata necessità per motivi di difesa personale». E ancora: Non bisogna, poi, dimenticare che IG era stato ritenuto significativamente credibile dai giudici di primo grado (per la strage di piazza Fontana e di via Fatebenefratelli), cioè da quei giudici che avevano avuto la possibilità di conoscerlo e interrogarlo [...]>>. Queste considerazioni inducevano la Corte di legittimità a evidenziare la necessità di una rivalutazione complessiva del percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale bresciana, nei termini esplicitati a pagina 78 della 49 sentenza in esame, sia «perché quanto esposto è più che sufficiente per annullare la sentenza e rinviare gli atti ad altra sezione della Corte d'appello, per una nuova valutazione sulla responsabilità di GI, sia per evitare che la sentenza di annullamento corra il rischio di scivolare in una valutazione di merito (che non le spetta) del provvedimento impugnato». Sulla scorta di una tale ricostruzione del compendio probatorio acquisito nei confronti di GI, la Corte di cassazione, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 78 della decisione in questione, esprimeva le seguenti conclusioni: A carico di GI vi sono moltissimi indizi che paiono essere convergenti verso un suo ruolo determinante nell'organizzazione della strage, mentre non sembra esservi un'ipotesi alternativa a quella accusatoria che possa fare da filo conduttore per tutti gli indizi enumerati;
ma questa è una valutazione che deve condurre il giudice di merito, il quale dovrà operare tenendo conto degli indicati principi di diritto, in merito ai criteri di valutazione degli indizi. Il giudice di rinvio, pertanto, dovrà uniformarsi ai suddetti principi e adeguare la motivazione della nuova sentenza, restando peraltro libero nelle proprie determinazioni conclusive».
1.2. La seconda questione ermeneutica di carattere comune sulla quale occorre soffermarsi riguarda il problema dell'interpretazione dell'art. 6 CEDU alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidatasi in conseguenza della decisione della Corte EDU del 05/07/2011, nel caso AN
contro
IA. Tale questione deve essere valutata in stretta correlazione con il problema della motivazione rafforzata della sentenza impugnata, che si impone nelle ipotesi di riforma contra reum della pronuncia di appello, riscontrabili nel caso in esame per effetto della rivalutazione del compendio indiziario acquisito nel giudizio di primo grado in senso peggiorativo per la posizione degli imputati AU ON e LO IA GI. Gli odierni ricorrenti, infatti, nel giudizio di primo grado, celebratosi davanti alla Corte di assise di RE e conclusosi con la sentenza emessa il 16/11/2010, erano assolti dalle imputazioni loro ascrittegli ai capi A e B e prosciolti dall'ipotesi delittuosa di cui al capo C, per l'intervenuta estinzione del reato. La decisione di primo grado, quindi, veniva confermata dalla sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di RE il 14/04/2012, pronunciata in conseguenza delle impugnazioni del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RE e delle parti civili costituite. -Gli stessi fatti delittuosi a seguito dell'annullamento con rinvio della decisione di appello disposta dalla Corte di cassazione, Sezione penale quinta, con sentenza emessa il 21/02/2014, così come integrata con provvedimento del 04/07/2014 - venivano fatti oggetto di una radicale rivisitazione da parte del 50 Giudice di appello milanese, che determinava la reformatio in pejus della sentenza di primo grado, conseguente al fatto che la Corte di assise di appello di Milano, in riforma della pronuncia emessa dalla Corte di assise di RE il 06/11/2010, dichiarava GI e ON colpevoli dei reati ascrittigli, condannandoli alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni tre, oltre alle pene accessorie di legge.
1.2.1. Fatta questa indispensabile premessa, osserva il Collegio che tale questione deve essere affrontata per effetto delle censure motivazionali dedotte dalla difesa di GI alla luce dei parametri ermeneutici da ultimo ribaditi dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit.), che si sono soffermate sulle implicazioni sistematiche della sentenza della Corte EDU sopra richiamata e del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio", affermando alcuni principi di diritto con i quali occorre confrontarsi, tenuto conto della reformatio in pejus della decisione di primo grado da parte della Corte di assise di appello di Milano. Nel nostro caso, il confronto con i principi affermati dalle Sezioni unite sarebbe dovuto al fatto che la difesa di GI ha impugnato la sentenza di appello censurando, tra l'altro, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla rivalutazione, in senso peggiorativo per l'imputato, di prove dichiarative ritenute decisive ai fini della decisione. Tale rivalutazione del Giudice di appello, effettuata contra reum, deve essere eseguita alla luce dei parametri ermeneutici affermati dalla sentenza delle Sezioni unite sopra citata (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit.), nel contesto dei principi consolidati in tema di riforma in senso peggiorativo della sentenza di primo grado. L'intervento di questo Collegio, dunque, consegue al fatto che nella sentenza impugnata veniva espresso un giudizio contra reum del compendio probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, con una valutazione diversa rispetto a quella compiuta dalla Corte di assise di RE, censurato dalla difesa di GI sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento in esame. Tale rivalutazione delle fonti di prova dichiarative, secondo il ricorrente, era stata compiuta dalla Corte di assise di appello di Milano senza procedere a una rinnovazione dell'esame di tali elementi probatori, che si imponeva alla luce dell'art. 6 CEDU, così come interpretato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit.). Secondo la difesa di GI, la questione ermeneutica in esame assumeva un rilievo probatorio decisivo con specifico riferimento alle dichiarazioni rese nei sottostanti giudizi dall'imputato AU ON e dai testi TR AT e AU OT. 51 Deve, in proposito, ricordarsi che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la sentenza di primo grado e quella appellata, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un complesso argomentativo organico e inscindibile, costituito da una sola entità processuale, logica e giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare la congruità della motivazione. Ne consegue che la decisione di appello si integra con quella adottata dal giudice di primo grado, consentendo in tal modo il superamento di eventuali carenze motivazionali della sottostante pronuncia di merito (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079). Ne discende che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, si può anche limitare a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo adeguato alle singole doglianze prospettate dall'appellante. In questo caso, naturalmente, il controllo eseguito dal giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e della logicità delle risposte fornite alle predette censure. L'obbligo motivazionale del giudice di appello, invece, assume connotazioni processuali più rigorose e stringenti nel caso in cui la sentenza di appello affermi una responsabilità penale che era stata, viceversa, negata nel giudizio di primo grado. Questo non solo perché vi sono due valutazioni giurisdizionali assolutamente difformi del medesimo materiale probatorio, ma soprattutto perché il soggetto condannato per la prima volta in secondo grado, nella sostanza, si è visto privato della possibilità di un'impugnazione di merito, al contrario di quanto si verifica nei confronti del soggetto condannato in primo grado. Costituisce, infatti, espressione di un orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui, laddove l'imputato viene condannato per la prima volta in appello, con l'integrale riforma della sentenza assolutoria di primo grado, occorre fare riferimento in termini più rigorosi al materiale sottoposto alla cognizione del giudice di appello, tenendo conto delle ulteriori acquisizioni dibattimentali e dei differenti elementi probatori sfavorevoli nei confronti - posti adell'appellante e al contempo decisivi ai fini della sua condanna fondamento in quel giudizio. Ne deriva che, in questi casi, l'obbligo motivazionale del giudice di appello assume connotazioni più stringenti rispetto al caso in cui la sentenza di appello neghi una responsabilità affermata in primo grado, nel più generale contesto delineato dalle Sezioni unite in materia di riforma integrale delle decisioni di primo grado, per il quale occorre richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello 52 che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). Né potrebbe essere diversamente, atteso che la motivazione della sentenza di appello che riformi in senso radicale la decisione di primo grado si caratterizza per un obbligo peculiare e rafforzato della sua tenuta processuale, logica e argomentativa, che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà, desumibile dalla formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nel rispetto di quanto affermato da questa Corte, secondo cui: «Nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio» (Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Aimone, Rv. 253718; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066). dall'orientamentoQuesta impostazione, a sua volta, trae origine consolidatosi a seguito del risalente arresto delle Sezioni unite, secondo le quali: Quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado genericamente richiamata delle - notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni» (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229). сей 53 1.2.2. In questa cornice, occorre considerare il problema della valutazione da parte del giudice di appello di una prova orale - ritenuta decisiva ai fini della decisione che non è stata rinnovata, con conseguente violazione dei principi affermati dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit.). Nel caso di specie, tale vaglio di utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite nel processo di primo grado deve essere effettuato in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato AU ON e dai testi TR AT e AU OT, cui si riferiva espressamente nei suoi atti di impugnazione la difesa di LO IA GI, le cui propalazioni venivano rivalutate dalla Corte di assise di appello di Milano alla luce delle indicazioni ermeneutiche fornitegli dalla Corte di cassazione, Sezione penale quinta, con la sentenza di annullamento con rinvio emessa il 21/02/2014. Allo scopo di inquadrare correttamente i termini della questione ermeneutica affrontata, si ritiene indispensabile richiamare i passaggi testuali salienti della sentenza emessa dalla Corte EDU nel caso AN
contro
IA nella parte in cui, nella traduzione italiana che ne è stata fornita, si afferma testualmente: «Il Tribunale di primo grado ha assolto il ricorrente perché esso non ha creduto ai testimoni dopo averli uditi personalmente. Nel riesaminare il caso, la Corte d'Appello ha dissentito dal Tribunale di primo grado sulla attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni dell'accusa e ha condannato il ricorrente. Nel far ciò, la Corte d'Appello non ha udito nuovamente i testimoni ma si è semplicemente basata sulle loro dichiarazioni come verbalizzate agli atti [...]». E ancora: «La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate [...] >>. La Corte EDU, dunque, ha ritenuto che i soggetti processuali che anche in secondo grado hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato devono, in linea di massima, esaminare personalmente, come hanno fatto i giudici di primo grado, i testimoni ritenuti decisivi, allo scopo di potere valutare la loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità, perché tale valutazione è un compito complesso che richiede un contatto diretto del giudice con il dichiarante, al fine di permettere una verifica non cartolare sul contenuto e sulla rilevanza probatoria delle dichiarazioni (Sez. 2, n. 33690 del 23/05/2014, De Silva, Rv. 260147; Sez. 2, n. 32655 del 15/07/2014, Zanoni, Rv. 261851). La decisione in questione, pertanto, riguarda un'ipotesi di reformatio in pejus di un procedimento penale celebrato nelle forme ordinarie, all'esito del 54 D quale il giudice di primo grado assolveva l'imputato perché non aveva creduto ai testimoni dopo averli esaminati;
mentre, il giudice di secondo grado, senza procedere a un nuovo esame dei testi, ma basandosi esclusivamente su una diversa valutazione delle loro dichiarazioni che riteneva decisive ai fini della pronuncia di condanna era pervenuto a una differente decisione, sfavorevole - all'imputato. Tuttavia, queste condizioni processuali non sono esportabili alla vicenda giurisdizionale in esame, essendo incontrovertibile che la riforma della decisione emessa nei confronti di ON e di GI dalla Corte di assise di RE veniva pronunciata dalla Corte di assise di appello di Milano non già sulla base di un riesame delle fonti dichiarative ritenute determinanti a fini della riforma in senso peggiorativo della sentenza appellata, ma attraverso un'operazione di ermeneutica processuale fondata sulla rivalutazione complessiva del compendio indiziario acquisito nel giudizio di primo grado, imposta dalla Corte di cassazione, Sezione penale quinta, con la sentenza di annullamento con rinvio emessa il 21/02/2014, alla luce dei principi che sovrintendono nel nostro sistema processuale al processo indiziario (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Segura, cit.; Sez. 1, n. 30448 del 19/06/2010, RO, cit.), sui quali ci si è soffermati nel paragrafo 1.1, cui si deve rinviare. Occorre, pertanto, ribadire che nessuna violazione dei principi affermati dalla Corte EDU nel caso AN
contro
IA può essere ravvisata nel percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Milano, non potendosi ritenere tenuto conto dei parametri ermeneutici da ultimo ribadito dalle Sezioni - unite nel più ampio contesto del canone di giudizio dell oltre ogni ragionevole dubbio" (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit.) - decisive, ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza nei confronti di LO IA GI, le dichiarazioni rese dall'imputato AU ON e dai testi TR AT e AU OT.
1.2.3. Resta da affrontare un ultimo problema, relativo alla possibilità di esportare i principi affermati dalle Sezioni unite, cui ci si è riferiti nei paragrafi 1.2.1 e 1.2.2, alle ipotesi in cui la riforma della sentenza di primo grado contra reum discenda da una rivalutazione delle fonti di prova acquisite nell'ambito di un processo indiziario e in assenza di una valutazione di decisività degli elementi probatori utilizzati dal Giudice di appello per il ribaltamento della decisione di primo grado. A tale quesito occorre fornire risposta negativa. Osserva, in proposito, il Collegio che le Sezioni unite hanno posto a fondamento dell'orientamento ermeneutico esaminato nel paragrafo precedente la decisività della fonte di prova dichiarativa considerata, sul presupposto che il 55 principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio impone un percorso epistemologico fondato su una giustificazione razionale della decisione, che dia conto delle fonti di prova ritenute determinanti per la formulazione del giudizio che si intende ribaltare, rispetto alle quali si impone la «rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, una volta che sia prospettata dal soggetto che impugna la decisione assolutoria la possibilità di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una testimonianza decisiva assunta in primo grado [...] » (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486). Né potrebbe essere diversamente, attesa la correlazione, strutturale e dinamica, tra il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio al quale si riconnette il giudizio di decisività della fonte di prova dichiarativa oggetto di vaglio e le garanzie del processo penale, poste a presidio dell'accertamento giurisdizionale, tra le quali posizione preminente deve essere attribuita all'onere della prova posto a carico dell'accusa e all'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie. Questa piattaforma ermeneutica ha rappresentato la linea ispiratrice della decisione delle Sezioni unite esaminata nei paragrafi 1.2.1 e 1.2.2 (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit.), imponendo, ai presenti fini, di evidenziare che la valutazione delle prove dichiarative ritenute determinanti ai fini del ribaltamento deve essere condotta nel più generale contesto del superamento del ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato, che rappresenta il criterio che deve orientare il giudice di merito nella formulazione del proprio giudizio di colpevolezza;
criterio, quest'ultimo, che, nella sua valenza epistemologica, presuppone la valutazione della decisività delle fonti di prove dichiarative. Nel caso di specie, la Corte di cassazione, in sede di annullamento con rinvio, aveva affermato invece la necessità di superare la valutazione atomistica del compendio indiziario, compiuta dalla Corte di assise di appello di RE, che, secondo quanto affermato a pagina 51 della decisione richiamata, doveva essere inserito in una «visione unitaria, così da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati che tra loro saldandosi senza vuoti e salti logici, conducano necessariamente a tale sbocco come esito strettamente consequenziale [...]». Occorre, dunque, ribadire che l'esigenza di una giustificazione legale e razionale della decisione di appello costituisce la conseguenza di una scelta giurisdizionale ed epistemologica armonica con il nostro sistema processuale che, nelle ipotesi di riforma contra reum della sentenza di primo grado, impone l'applicazione del principio affermato dall'art. 6 CEDU, così come ricostruito nella sua portata sistematica dalle Sezioni unite, non già in tutti le ipotesi di ribaltamento del verdetto assolutorio del giudizio di primo grado, ma nelle sole 56 D ipotesi in cui, nel processo di appello, si è proceduto a una rivalutazione di prove dichiarative ritenute decisive ai fini della riforma della sottostante sentenza (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit.). dallaSi consideri, al contempo, che, secondo quanto affermato giurisprudenza di legittimità, non possono essere ritenute decisive quelle prove dichiarative il cui valore probatorio «in sé considerato non possa formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione della responsabilità [...]» (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265879; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 45453 del 18/09/2014, P., Rv. 260867). Queste conclusioni, a ben vedere, si attagliano perfettamente al caso in esame, atteso quanto affermato dalla Corte di cassazione che, nella sentenza di annullamento con rinvio emessa il 21/02/2014, nel ribadire i principi del processo indiziario applicabili alla vicenda giurisdizionale in esame, a pagina 51 di tale decisione, ribadiva che «il compendio probatorio raccolto ed elaborato nel corso dei processi relativi alla strage di piazza della Loggia è senza dubbio a carattere indiziario, poiché mancano fonti che riferiscano o riproducano direttamente la programmazione e realizzazione dell'azione delittuosa. Ne consegue che, ai fini di valutazione della prova, viene in rilievo il procedimento logico attraverso cui da talune premesse si afferma la esistenza di ulteriori fatti [...]».
1.3. La terza questione ermeneutica di carattere comune sulla quale occorre soffermarsi riguarda i principi generali vigenti in materia di chiamate in correità e in reità, applicabili in relazione alle propalazioni acquisite nel presente procedimento, riguardanti le dichiarazioni rese dall'imputato AU ON, dal coimputato deceduto LO IG e dai testi TR AT e CO TO. In questo ambito, innanzitutto, è necessario richiamare il principio di diritto affermato nell'ultimo arresto giurisprudenziale delle Sezioni unite, applicabile nei confronti dei propalanti esaminati nel presente procedimento, secondo cui: Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 57 Q terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale»> (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145). Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili;
sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del - dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 21599 del 16/02/1999, Emmanuello, Rv. 244541). Invero, le chiamate in correità o in reità, in quanto contenute nelle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da uno dei soggetti processuali indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono che soggiacere ai criteri di valutazione della prova previsti da tale disposizione, nel senso che la loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, devono trovare conferma in altri elementi di prova, con la conseguente accentuazione, conformemente all'espressa previsione del primo comma dello stesso articolo, dell'obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi come espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni esaminate. Tale arresto giurisprudenziale, inoltre, nel solco di un orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, ribadisce che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato;
dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata oggetto di vaglio, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso 58 8 l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465). Deve, tuttavia, evidenziarsi, in linea con quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenza trifasica non deve svilupparsi rigidamente essendo espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate nel - senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova di natura dichiarativa, deve essere valutata unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica deroga (Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348). In questi termini, ogni operazione di ermeneutica processuale tendente a frazionare i vari passaggi valutativi delle dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità escussi deve essere ritenuta inammissibile, atteso che, nel valutare le propalazioni di tali soggetti, eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato devono essere superate, vagliandone la valenza probatoria alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti, attraverso un percorso argomentativo necessariamente unitario (Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, cit.). Quanto, infine, alla tipologia e all'oggetto dei riscontri probatori, la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo penale e idoneo, sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.). Ne discende che il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità di un propalante può essere offerto anche dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella richiamata disposizione. Infatti, qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, purché estraneo alle dichiarazioni che devono essere riscontrate, può essere legittimamente utilizzato a conferma della loro attendibilità, che dovrà essere vagliata rigorosamente dal giudice, verificando l'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione e la sua 59 attitudine a fungere da riscontro estrinseco di quella o di quelle che lo stesso giudice ritenga di porre a fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto alle prime, della propria decisione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.). Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, occorre passare in rassegna le dichiarazioni rese dall'imputato AU ON, dal coimputato deceduto LO IG e dal collaboratore di giustizia TR AT, allo scopo di vagliare la congruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Milano per giungere alla luce dei parametri ermeneutici indicati dalla Corte di - cassazione, Sezione penale quinta, nella sentenza di annullamento con rinvio emessa il 21/02/2014 alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di ON e di GI.
1.3.1. In stretta connessione con tale questione occorre esaminare l'ulteriore problema della rilevanza probatoria attribuibile alla ritrattazione dell'imputato AU ON, effettuata mediante il deposito di un memoriale datato 24/05/2002, rilevando tale profilo ermeneutico ai fini dell'inquadramento della sua posizione dichiarativa e dell'esclusione del ruolo di infiltrato, che il ricorrente si attribuiva falsamente allo scopo di attenuare le sue responsabilità penali. Osserva, in proposito, il Collegio che le conclusioni alle quali giungeva la Corte di assise di appello di Milano, in ordine alla valutazione della ritrattazione di ON compiuta nei sottostanti giudizi di merito, appaiono ineccepibili e fondate su un vaglio corretto delle sue propalazioni. La Corta territoriale bresciana, infatti, si limitava a registrare l'evento processuale in questione in termini acritici come evidenziato dalla Corte di - legittimità nella sentenza di annullamento con rinvio presupposta - senza contestualizzarlo e senza analizzarlo in relazione agli elementi univocamente orientati nella direzione dell'inattendibilità della nuova versione dichiarativa fornita dall'imputato, conseguente alla ritrattazione effettuata da ON il 24/05/2002. Militavano, invero, in questa direzione una pluralità di elementi, tra i quali la Corte di assise di appello di Milano attribuiva peculiare rilievo a due fattori, costituiti dalla coincidenza temporale tra la modifica della posizione dichiarativa di ON e la definitiva sconfessione del suo ruolo di infiltrato a opera del dott. Lelio Di ST;
nonché le modalità con cui veniva realizzata la ritrattazione di ON, affidata a uno scritto sintetico integralmente richiamato nelle - pagine 258-260 della sentenza e sottratta a qualsiasi impugnata approfondimento processuale. 60 Si consideri, in proposito, che, come correttamente osservato dalla Corte territoriale di rinvio, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 260 della sentenza impugnata, nel memoriale «ON non fornisce, di fatto, alcuna plausibile spiegazione del perchè avrebbe mentito per anni, tale non potendosi ritenere la rappresentazione, in chiave psicanalitica, di se stesso come soggetto indegno e degli inquirenti come fonte di compensazione delle sue frustrazioni». E ancora: «Tanto meno spiega perché, dopo avere inventato [...] il fantomatico personaggio di TO ed averne pervicacemente sostenuto l'esistenza in tutte le sedi, resistendo anche all'esame dibattimentale davanti alla Corte d'Assise di Milano, giungendo a dare un'identità ben precisa a tale sua creatura e ribadendola in più sedi fino al confronto col Di ST, mantenendo ferma la propria versione per ben 21 interrogatori, abbia, all'improvviso, preso coscienza del castello di menzogne asseritamente costruito e provato ribrezzo per la sua natura di mentitore [...] ». D'altra parte, tali conclusioni appaiono armoniche con quelle raggiunte dalla Corte di cassazione che, nella sentenza di annullamento con rinvio emessa il 21/02/2014, a. proposito dell'incongrua valutazione della ritrattazione di ON da parte delle Corti bresciane, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 78 della decisione impugnata, osservava che «si tratta anche di una ritrattazione sospetta, come già ebbe ad osservare la Corte di Cassazione in sede cautelare». La Corte di legittimità, inoltre, affermava: «È la stessa sentenza oggi impugnata [...] che ricorda come la Corte suprema avesse ritenuto che la ritrattazione era estremamente generica, improvvisa e tardiva, sorretta da giustificazioni incomprensibili ed illogica, non tale da intaccare la fondatezza delle chiamate in correità, anomala nelle modalità, perché affidata ad un comodo memoriale preconfezionato, laddove logica e sincerità avrebbero voluto che in uno qualsiasi dei moltissimi interrogatori cui il TR è stato sottoposto, spiegasse per filo e per segno le ragioni e gli esatti confini del suo ripensamento». Al contempo, il contenuto del memoriale con cui ON effettuava la sua ritrattazione, oltre a presentare innumerevoli incongruenze espositive, si pone, al contrario delle sue precedenti propalazioni, in palese contrasto con le risultanze processuali e con le note informative redatte dal mar. CA EL in epoca concomitante ai fatti delittuosi che si stanno considerano, il cui incontroverso contenuto probatorio rende ulteriormente e decisivamente inattendibile la - ritrattazione delle dichiarazioni precedentemente rese dallo stesso ON. Le annotazioni redatte dal mar. EL, del resto, risultano talmente circostanziate e supportate da indicazioni logistiche e cronologiche da presupporre una conoscenza diretta dei soggetti coinvolti nelle vicende descritte, 61 soffermandosi diffusamente sull'attività, sulla rete organizzativa creata nell'area veneta, sui progetti stragistici in esame e sui collegamenti politici di GI e di ON: Si tenga presente che dalle annotazioni del mar. EL allegate alle note n. 5519 del 03/08/1974 e n. 5580 dell'08/08/1974, così come richiamate a pagina 222 della sentenza impugnata, emerge in termini certi l'effettiva partecipazione di ON al raduno di Bellinzona e il suo coinvolgimento in un incontro riservato che si sarebbe dovuto svolgere con PE (detto "Pino") MB RA, uno degli esponenti di punta dell'estrema destra italiana dell'epoca, con il quale sia lo stesso ON che GI risultavano collegati. Il richiamo di questi passaggi della vita organizzativa del gruppo eversivo veneto nel quale gravitava ON appare indispensabile, secondo quanto correttamente evidenziato dalla Corte di assise di appello di Milano nel passaggio argomentativo esplicitato a pagina 265 della decisione in esame, vertendo tali incontri su «temi di estrema rilevanza per l'assetto organizzativo ed operativo della nuova formazione terroristica, inglobante gli ex ordinovisti [...]». La Corte di assise di appello di Milano, quindi, evidenziava correttamente la rilevanza delle dichiarazioni confessorie rese da ON e la contestuale irrilevanza della sua ritrattazione, in conseguenza delle quali occorreva ribadire l'esclusione del ruolo di infiltrato definitivamente smentito dal dott. Lelio Di ST nel corso del confronto svoltosi con l'imputato il 23/05/2002 che il - ricorrente si attribuiva falsamente allo scopo di attenuare le sue responsabilità per l'episodio stragistico contestatogli. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte che afferma l'ininfluenza di una ritrattazione di cui sia accertata l'inattendibilità e l'incoerenza con gli altri dati processuali, relativi alla credibilità intrinseca del dichiarante e alla valenza probatoria delle sue dichiarazioni confessorie, rilevanti sia nei confronti dello stesso imputato che nei confronti di eventuali chiamati in correità (Sez. 1, n. 43681 del 13/05/2015, Tornicchio Rv. 264476, Rv. 240114; Sez. 1, n. 14623 del 04/03/2008, Abbrescia, Rv. 240114). Occorre, pertanto, ribadire che l'eventuale ritrattazione non assume, in quanto tale, un rilievo idoneo a escludere la rilevanza delle precedenti dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie, conformemente alla giurisprudenza risalente di questa Corte, secondo cui: «La ritrattazione non costituisce elemento in grado di escludere l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, purché il giudice di merito, con congrua motivazione, dia conto del mutamento della posizione del dichiarante ovvero allorché risulti l'assoluta inattendibilità delle "controdichiarazioni"» (Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996, Alleruzzo, Rv. 206583; 62 W si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 8756 del 23/01/1991, Giaselli, Rv. 188117).
1.4. La quarta questione ermeneutica di carattere comune sulla quale occorre soffermarsi preliminarmente riguarda il tema del vizio del travisamento dell'atto, rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con specifico riferimento al compendio probatorio costituito dalle intercettazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini preliminari, al quale fanno riferimento con varietà di posizioni argomentative tutti gli atti di - - impugnazione proposti nell'interesse degli imputati AU ON e LO IA GI. Ci si riferisce al compendio probatorio costituito dalle intercettazioni attivate nel corso delle indagini preliminari, che venivano richiamate nella sottostante sentenza di merito, mediante citazioni testuali dei passaggi salienti di tali conversazioni, con riferimento alle verifiche processuali svolte in relazione alle ipotesi delittuose oggetto di contestazione. Come si è detto, a tali elementi probatori, fanno riferimento entrambi i ricorrenti, in termini di travisamento del significato attribuibile alle captazioni acquisite, imponendo una ricognizione preliminare delle questioni ermeneutiche indispensabili per inquadrare le patologie processuali censurate sia dalla difesa di ON che dalla difesa di GI. Le captazioni ambientali sulle quali si concentravano le censure difensive dei ricorrenti, innanzitutto, riguardavano l'intercettazione ambientale di una conversazione intercorsa il 26/09/1995 tra due esponenti dell'ambiente dell'estrema destra eversiva veneta, TO HO e TR AT, su cui si soffermavano diffusamente pur se con esiti valutativi differenti - tutti i sottostanti giudizi di merito, sulla quale occorre precisare preliminarmente che in tale captazione si faceva riferimento alla vicenda delittuosa in esame e ai soggetti che erano in possesso di informazioni utili all'individuazione degli autori della "Strage di Piazza della Loggia". Le censure difensive dei ricorrenti, inoltre, si concentravano sulle intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione del GI nelle date del 24/02/1996, del 13/03/1996 e del 26/07/1996, nel corso delle quali l'imputato, conversando con la moglie, faceva riferimento all'episodio stragistico in questione e ai soggetti che erano in possesso di informazioni compromettenti per la sua posizione, come HO e AT. Osserva, in proposito, il Collegio che il controllo di legittimità sul vizio di manifesta illogicità della motivazione viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il 63 giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti processuali. Ne consegue che, nella verifica della fondatezza dei motivi di ricorso formulati ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il giudice di legittimità non deve accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, proprie del giudizio di merito, ma stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione e fornito esauriente risposta alle deduzioni delle parti, applicando correttamente le regole processuali. Pertanto, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento impugnato sia manifestamente carente sul piano motivazionale o logico, per cui non può essere ritenuto legittimo opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione una diversa e alternativa ricostruzione degli stessi ancorché altrettanto logica - perché in - tal caso verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito, come affermato dalle Sezioni unite in un risalente e insuperato arresto giurisprudenziale (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Ne discende che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non è funzionale a stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento giurisdizionale (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214567).
1.4.1. Passando a considerare il tema del vizio di travisamento dell'atto processuale deve osservarsi che, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. da parte dell'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei sottostanti giudizi, deve ritenersi consentita la deduzione del vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito fondi il proprio convincimento giurisdizionale su una prova che non esiste ovvero su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, atteso che, in questo caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi probatori valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se tali elementi sussistano (Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893; Sez. 2, n. 31978 del 14/06/2006, Bencivegna, Rv. 234910). 64 In questa cornice ermeneutica, si deve ulteriormente rilevare che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle singole conversazioni costituisce una questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali questo Collegio si deve attenere rigorosamente (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; Sez. 6, n. 15396 dell'11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636). Ne discende che non é possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto tendenzialmente prospettato dalle parti ricorrenti, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 11794 dell'11/02/2013, Melfi, Rv. 254439). In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito della riformulazione normativa dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei sottostanti giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione ermeneutica estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola, Rv. 237588). Discorso, questo, che vale anche con riferimento alla lettura del contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni captate durante le indagini preliminari, rispetto alle quali è stato tratteggiato nei ricorsi in esame, in termini sostanzialmente assimilabili, un mero problema di interpretazione delle frasi e 65 del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle intercettazioni, che costituisce una questione esclusivamente fattuale, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se e nella misura in cui le valutazioni effettuate dai giudici di merito risultano logiche e coerenti in rapporto alle massime di esperienza utilizzate per l'interpretazione di tali captazioni. Sul punto, allo scopo di circoscrivere con GGore puntualità gli ambiti di intervento del giudice di legittimità in relazione all'operazione di ermeneutica processuale compiuta dai giudici di merito sui risultati delle intercettazioni ambientali censurate, si ritiene utile richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione» (Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv, 268414). Questa posizione ermeneutica, in tempi recenti, è stata ulteriormente ribadita dalle Sezioni unite, che, nel solco della giurisprudenza di legittimità che si è richiamata, hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
2. Passando a considerare i singoli atti di impugnazione, occorre prendere le mosse da quello presentato dall'imputato LO IA GI, a mezzo dell'avv. Mauro Ronco, che ricorreva per cassazione con ricorso dell'11/10/2016, al quale faceva seguire i motivi nuovi del 31/05/2017, depositati dallo stesso difensore. Entrambi gli atti di impugnazione proposti dall'avv. Mauro Ronco devono ritenersi infondati e conseguentemente rigettati.
2.1. L'atto di impugnazione introduttivo del presente procedimento penale veniva articolato attraverso quindici motivi di ricorso. Come si è detto, tale ricorso deve ritenersi infondato e deve essere rigettato.
2.1.1. Passando a considerare le singole doglianze e prendendo le mosse dal primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che con tale censura si deduceva la 66 violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., previa declaratoria di nullità ovvero di illegittimità delle ordinanze emesse nelle udienze dell'11/06/2015, del 16/06/2015 e del 30/06/2015, in cui erano state presentate apposite istanze di rinvio per impedimento fisico dell'imputato. Con la stessa doglianza si censurava l'ordinanza emessa all'udienza del 27/05/2015, con cui era stata rigettata l'istanza di rinvio dell'inizio delle operazioni peritali, delegate al prof. RI AL, per impedimento del consulente tecnico della difesa. Le due censure devono essere esaminate separatamente.
2.1.1.1. Quanto alla prima delle due censure, deve rilevarsi che, secondo la difesa di GI, l'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Milano derivava dal fatto che, rigettando le richieste di rinvio presentata dalla difesa del ricorrente, il Giudice di appello non aveva tenuto conto delle sue deteriorate condizioni di salute che, in uno alla sua età avanzata, non consentivano all'imputato gli spostamenti indispensabili per presenziare alle udienze celebratesi nelle date dell'11/06/2015, del 16/06/2015 e del 30/06/2015. Tale omissione valutativa risultava ulteriormente accentuata dalla circostanza che la Corte territoriale milanese non teneva conto della documentazione prodotta dalla difesa di GI a supporto delle istanze di rinvio, a sostegno delle quali veniva depositata una relazione medico-legale, recante la data del 19/05/2015, allegata all'istanza di sospensione del processo depositata il 21/05/2015, ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen. costituiscono unaOsserva, innanzitutto, il Collegio che tali censure riproposizione delle doglianze proposte dalla difesa di GI nel giudizio di appello in ordine alle sue condizioni di salute, sulle quali ci si soffermava correttamente nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 147-168 del provvedimento impugnato. In tale ambito, la Corte territoriale milanese esaminava le patologie da cui era affetto il ricorrente, tenendo conto degli esiti della perizia svolta dal prof. RI AL, sia in relazione all'istanza di sospensione del processo formulata ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen., sia in relazione agli impedimenti a comparire in udienza, in riferimento ai quali veniva espresso un giudizio di compatibilità di GI a partecipare al processo e a prendere parte alle udienze attraverso le quali lo stesso si sviluppava. All'esito delle operazioni delegategli, il perito ricostruiva, attraverso la documentazione posta a sua disposizione dalle parti processuali, la genesi e l'evoluzione nosografica delle patologie di GI, fornendo una ponderata valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna di esse e di tutte nel loro complesso sulle attuali condizioni di salute dell'imputato. In conseguenza di tali 67 verifiche, sulle quali la sentenza impugnata si soffermava analiticamente, il prof. AL riteneva di operare un significativo ridimensionamento della prospettazione difensiva, evidenziando al contempo la stabilizzazione attuale degli esiti di tutte le patologie riscontrate, peraltro già presenti nel ricorrente da diversi anni. In tale contesto valutativo, la Corte territoriale milanese, con un percorso argomentativo ineccepibile, esplicitato a pagina 162 della sentenza impugnata, nell'escludere che le patologie da cui era affetto GI costituissero un legittimo impedimento rilevante nel senso invocato dalla difesa del ricorrente, evidenziava che «l'unico impedimento alla comparizione di GI riscontrato dal perito è costituito dall'impossibilità di deambulazione autonoma dello stesso, che, in quanto ricollegabile eziologicamente alla polineuropatia di Charcot-Marie-Tooth ed agli esiti ormai stabilizzati dell'ictus, ha carattere cronico ed irreversibile». E ancora: «Il predetto impedimento, tuttavia, non è, ad avviso dello stesso perito, assoluto, potendo ovviarsi al deficit motorio con gli stessi strumenti abitualmente utilizzati per gli spostamenti del GI, sia in casa che fuori [...], ovvero una carrozzina e personale dotato di forza e competenza adeguate». Da tali considerazioni discende l'infondatezza delle doglianze difensive proposte nell'ambito del primo motivo di ricorso, in relazione alle quali occorre ulteriormente evidenziare, con riferimento all'impedimento a comparire dell'imputato alle udienze celebratesi nelle date dell'11/06/2015, del 16/06/2015 e del 30/06/2015, che, sulle ragioni addotte per ciascuna di tali udienze, il giudizio espresso dal Giudice di appello milanese risulta corroborato dalle risultanze processuali. Quanto, in particolare, all'istanza dell'11/06/2015, la Corte territoriale milanese, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 166 del provvedimento impugnato, evidenziava che nessuna istanza di rinvio era stata avanzata in merito dalla Difesa»; quanto all'istanza di rinvio formulata in relazione all'udienza del 16/06/2015, si evidenziava, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 166 della stessa decisione, l'infondatezza delle ragioni addotte a sostegno del rinvio, esclusivamente motivato dall'indisponibilità a ottenere dall'ente pubblico coinvolto la U.L.S.S. 12 di Venezia in favore del - - ricorrente una una prestazione esulante, con evidenza, dai suoi compiti istituzionali, sia sulla risposta data dallo stesso, palesemente ultra petitum [...]; quanto, infine, all'istanza di rinvio formulata in relazione all'udienza del 30/06/2015, deve rilevarsi che, anche in questo caso, il rigetto della richiesta difensiva veniva giustificato con argomenti ineccepibili, richiamati a pagina 167 della pronuncia censurata, incentrati sulla circostanza che la richiesta si fondava 68 Ver su «una risposta negativa necessitata, in quanto conseguente ad una richiesta palesemente tardiva, avanzata con meno di 24 ore di anticipo [...]>>. Occorre, pertanto, ribadire l'inammissibilità delle doglianze relative alle istanze di rinvio formulate dalla difesa di GI in relazione alle udienze celebrate davanti alla Corte di assise di appello di Milano nelle date dell'11/06/2015, del 16/06/2015 e del 30/06/2015. 2.1.1.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'inizio delle operazioni peritali, svolte dal prof. AL su incarico della Corte di assise di appello di Milano, per impedimento del consulente tecnico della difesa, il dott. LO Varetto, rigettata con ordinanza emessa all'udienza del 27/05/2015. Deve, in proposito, rilevarsi che tale doglianza risulta destituita di fondamento processuale, atteso che le ragioni che, nel caso di specie, imponevano l'inizio delle operazioni peritali erano correttamente esplicitate dalla Corte di assise di appello di Milano che a pagina 2 del verbale riassuntivo - dell'udienza del 29/09/2015 - evidenziava come la necessità di dare inizio a tale attività peritale era giustificata dai «tempi stretti in cui l'accertamento dovrà essere svolto [...]>>. Peraltro, il consulente tecnico della difesa di GI, il dott. Varetto, pur non essendo comparso in udienza, depositava apposite osservazioni scritte, acquisite agli atti, di cui la Corte territoriale milanese dava espressamente conto a pagina 148 della sentenza impugnata, rendendo evidente, anche sotto tale ulteriore profilo, che nessuna violazione delle prerogative difensive si era concretizzate nel caso in esame. A tali dirimenti considerazioni deve aggiungersi che lo svolgimento delle operazioni peritali, così come richiamate, non determinava alcun pregiudizio delle prerogative difensive di GI, com'è evidente dai passaggi motivazionali dedicati alle conclusioni del dott. Varetto, sulle quali la Corte territoriale si soffermava analiticamente nelle pagine 147-168, nell'ambito dei quali si riteneva sconfessato dalle conclusioni peritali del prof. AL, l'assunto medico-legale sostenuto dal consulente tecnico della difesa, secondo cui il ricorrente era affetto da «una demenza che attualmente mina in maniera chiara e grave la memoria, l'attenzione, il contatto con le persone, sovrapposta a gravi fatti patologici precedenti [...], che compromettono ulteriormente l'efficienza di questa anziana persona [...]». Queste considerazioni impongono di ritenere inammissibile primo motivo di ricorso.
2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 6 69 CEDU e 111 Cost., conseguenti alla violazione del divieto di reformatio in pejus della sentenza di primo grado - emessa il 16/11/2010 dalla Corte di assise di RE il cui verdetto assolutorio era stato ribaltato dalla Corte di assise di appello di Milano in assenza della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che si imponeva, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., in riferimento alle dichiarazioni accusatorie rese dall'imputato AU ON e dai testi TR AT e AU OT. L'originaria doglianza difensiva si fondava sull'interpretazione dell'art. 6 CEDU alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidatasi in conseguenza della sentenza della Corte EDU del 05/07/2011, pronunciata nel caso AN
contro
IA. Tale questione, al contempo, deve essere vagliata nell'ottica della motivazione rafforzata della sentenza impugnata, che si impone nell'ipotesi di riforma integrale della decisione di primo grado, riscontrabile nel caso in esame in conseguenza della riforma contra reum della decisione emessa dalla Corte di assise di RE il 16/11/2010 (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, cit.). Questa doglianza deve essere esaminata in stretta correlazione con il primo dei motivi nuovi del 31/05/2017, depositati dall'avv. Ronco, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti alla nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte di assise di appello di Milano il 16/06/2015, per violazione del divieto di reformatio in pejus, derivante dalla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, richiesta ai sensi degli artt. 6 CEDU, 111 Cost. e 603 cod. proc. pen. Tale censura era stata originariamente proposta dalla difesa di GI, quale secondo motivo dell'originario atto di impugnazione e veniva ulteriormente riproposta alla luce del recente intervento chiarificatore delle Sezioni unite, in tema di interpretazione dell'art. 6 CEDU (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486). In buona sostanza, entrambe le doglianze difensive si incentrano sull'interpretazione dell'art. 6 CEDU alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidatasi in conseguenza della sentenza della Corte EDU del 05/07/2011, nel caso AN
contro
IA, differenziandosi tra loro in ragione del fatto che la sentenza Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit., interveniva dopo la presentazione del ricorso introduttivo del presente procedimento, rendendo necessaria la trattazione unitaria della censura in questione alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi 1.2, 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3. Non occorre, pertanto, soffermarsi ulteriormente sui parametri ermeneutici applicabili in relazione alla rivalutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dall'imputato AU ON e dai testi TR AT e AU OT effettuata dalla Corte di assise di appello di Milano, per le quali, in termini 70 generali, ci si deve limitare a richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte sul problema dell'interpretazione della disposizione dell'art. 6 CEDU, alla luce della sentenza della Corte EDU del 05/07/2011 nel caso AN
contro
IA, su cui ci si è soffermati nei paragrafi sopra richiamati, cui si rinvia (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit.). Infine, sul piano della differenziazione tra i due atti di impugnazione, occorre precisare che con l'originario ricorso dell'avv. Ronco veniva richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., in riferimento alle dichiarazioni accusatorie rese dall'imputato AU ON e dal teste AU OT;
mentre, con i motivi nuovi del 31/05/2017 veniva avanzata la medesima richiesta istruttoria in riferimento alle dichiarazioni accusatorie rese dall'imputato AU ON e dal teste TR AT.
2.1.2.1. Ferme restando le considerazioni che si sono espresse nel paragrafo precedente a proposito della rivalutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato AU ON e dai testi AU OT e TR AT, ai presenti fini, non può non ribadirsi che il vaglio di tali prove dichiarative veniva condotto dalla Corte di assise di appello di Milano nel rispetto dei parametri ermeneutici forniti dalla Corte di cassazione che, nella sentenza di annullamento con rinvio emessa il 21/02/2014, aveva escluso che tali propalazioni fossero connotate da decisività, dovendo essere inserite in un più ampio contesto probatorio, valutabile unitariamente alla luce dei principi sul processo indiziario. A tali principi la Corte di assise di appello di Milano si conformava correttamente, riesaminando tutte le prove dichiarative acquisite nel giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di assise di RE il 16/11/2010, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte di legittimità nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 51 della decisione in esame cui ci si è riferiti nel paragrafo 1.2.3, cui si rinvia che imponeva al Giudice del rinvio di superare la valutazione atomistica e frazionata del compendio probatorio che era stata effettuata dalla Corte territoriale bresciana nel sottostante giudizio, in contrasto con i criteri ermeneutici che governano il processo indiziario. La Corte di assise di appello di Milano, invero, si mostrava pienamente consapevole delle indicazioni fornitegli dalla Corte di cassazione, la quale, nell'imporre il superamento della visione del compendio probatorio recepita dalla Corte di assise di appello di RE, aveva espressamente indicato alla Corte territoriale milanese i parametri, propri del processo indiziario (Sez. 1, n. 26455 del 26/3/2013, Knox, cit.; Sez. 1, n. 13671 del 26/11/1998, Buiono, cit.), nel cui rispetto il giudizio di rinvio si sarebbe dovuto svolgere. 71 Questa consapevolezza emerge in termini inequivocabili dalle considerazioni dedicate dalla Corte di assise di appello di Milano ai canoni valutativi della prova indiziaria imposti dalla sentenza di annullamento di annullamento con rinvio, sopra citata. Esemplare, da questo punto di vista, è il passaggio argomentativo, esplicitato a pagina 189 del provvedimento impugnato, in cui nel pieno rispetto - delle indicazioni fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio della sentenza di appello bresciana si precisava che «il canone valutativo deve necessariamente essere quello della prova indiziaria, la cui essenza è proprio nell'inidoneità di ciascuno dei frammenti che la compongono ad assumere autonoma e adeguata [...] forza dimostrativa rispetto all'oggetto del processo, ovvero all'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato>». Né poteva rilevare in senso contrario la circostanza che tra gli elementi indiziari posti a fondamento del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di GI e di ON, valutati unitariamente dalla Corte territoriale milanese, figurassero le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dallo stesso ON e da LO IG, le cui propalazioni, come correttamente evidenziato nella sentenza in esame, non valevano a connotare il compendio probatorio oggetto di vaglio alla stregua dei canoni ermeneutici stabiliti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Sul punto, appaiono pienamente condivisibili, le affermazioni esplicitate a pagina 189 del provvedimento censurato, laddove si afferma: «Una siffatta ottica espone fortemente al rischio di svalutazione degli altri elementi di prova, suscettibili di assumere autonoma valenza di indizi e, per contro, degradati al ruolo di meri riscontri delle chiamate». E ancora: «Con la rovinosa conseguenza che, seppure in presenza di una molteplicità di indizi, si pervenga ad un giudizio assolutorio sulla sola base di una valutazione negativa dell'affidabilità del chiamante o della chiamata, senza neppure giungere ad una valutazione complessiva di tutti gli altri elementi per verificarne la concordanza e la forza sinergica ai fini della prova». In buona sostanza, la Corte di cassazione, nell'annullare la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di RE il 14/04/2012, imponeva al Giudice del rinvio di superare la visione atomistica e frazionata delle dichiarazioni accusatorie di ON, di OT e di AT, che dovevano essere inserite in un più ampio contesto indiziario e correlate a tutte le altre fonti di prova dichiarative e non dichiarative raccolte nel presente procedimento. A queste indicazioni, dunque, la Corte di rinvio si conformava correttamente, evitando di incorrere nelle criticità valutative censurate dalla Corte di legittimità e considerando le singole propalazioni indizi suscettibili valutazione omogenea e 72 @ non frazionata del compendio probatorio acquisito nei sottostanti giudizi di merito. Ne discende che non è possibile ritenere le dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado dall'imputato AU ON e dai testi AU OT e TR AT decisive ai fini della decisione, in ragione del fatto che tali propalazioni non potevano essere valutate isolatamente - come richiesto dalla difesa di GI ma andavano correlate all'intero compendio probatorio, rispetto al quale - assumevano la connotazione di indizi privi di autonomia, valutabili in collegamento a tutti gli altri elementi su un piano di omogeneità. Né era ipotizzabile un'opzione valutativa differente, atteso che, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Corte di legittimità, occorreva evitare di incorre nelle incongruità che avevano reso fallace il percorso argomentativo dei sottostanti giudizi, nei quali veniva individuato il nucleo essenziale del compendio probatorio nelle dichiarazioni di ON e di IG, con la conseguenza che, ritenuto inattendibile il narrato dei due propalanti, tutti gli altri elementi di prova venivano irragionevolmente svalutati. L'impossibilità di ritenere decisive ai fini della decisione impugnata le dichiarazioni rese dall'imputato AU ON e dai testi AU OT e TR AT, quindi, discende dalla matrice indiziaria del compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti degli odierni ricorrenti dalla Corte di assise di appello di Milano. Basti considerare, in proposito, che le dichiarazioni di ON, di OT e di AT venivano inserite in un contesto indiziario ampio e particolarmente complesso, costituito, per un verso, dalle fonti di prova dichiarative acquisite nei vari giudizi, per altro verso, dalle fonti di prova non dichiarative, anch'esse acquisite nei vari giudizi;
elementi che la Corte territoriale milanese, in ossequio ai principi che governano il processo indiziario, poneva su un piano probatorio omogeneo e unitario. Quanto alle fonti di prova dichiarative, osserva il Collegio che le dichiarazioni resa dall'imputato AU ON e dei testi AU OT e TR AT, venivano correlate alle propalazioni del coimputato deceduto LO IG e alle deposizioni dei testi VI IG, MI ON, ER EN, NA TI, AN DA, MI IO, LD BO, PE AI, CA EL, AR ED, CO TO, TO BO, NI AR, IAcarlo EL, VI VI, ANilo GR e PE RS, sul cui contenuto ci si soffermava analiticamente nella sentenza impugnata. Quanto alle fonti di prova non dichiarative, si consideri che, nella sentenza impugnata, nella prospettiva processuale che si sta considerando, si attribuiva 73 го peculiare rilievo indiziario alle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari. Tra queste captazioni, innanzitutto, occorre fare riferimento all'intercettazione ambientale di una conversazione intercorsa il 26/09/1995 tra TO HO e TR AT, nella quale si faceva espressamente riferimento alla vicenda stragistica in esame e ai soggetti che erano in possesso di informazioni utili all'individuazione degli autori della "Strage di Piazza della Loggia". Parimenti rilevanti venivano ritenute le captazioni ambientali eseguite presso l'abitazione di GI nelle date del 24/02/1996, del 13/03/1996 e del 26/07/1996, nel corso delle quali il ricorrente, colloquiando con la moglie, faceva riferimento alla vicenda delittuosa in esame e ai soggetti che erano in possesso di informazioni compromettenti per la sua posizione - come HO e AT -e che si erano aperti alla collaborazione. Analogo rilievo indiziario veniva attribuito dalla Corte di assise di appello di Milano alla documentazione acquisita nei vari giudizi, tra cui le annotazioni di servizio redatte dal mar. EL sulla fonte "ON"; la relazione antropometrica redatta dal consulente tecnico del pubblico ministero prof. AP;
la documentazione dei rapporti finanziari fra OV EN e LO IG;
la documentazione acquisita presso l'A.I.S.E.; la documentazione acquisita presso l'Ufficio centrale del S.I.D.; la documentazione acquisita presso la società "Acrilgraph"; la documentazione acquisita presso le Questure di Treviso e di Rovigo. Anche, in questo caso, non può non prendersi atto che, su ciascuno di tali elementi indiziari, ci si soffermava in termini analitici e ineccepibili nella sentenza impugnata Appare, pertanto, evidente che la complessità e la molteplicità degli elementi indiziari acquisiti nei sottostanti giudizi non permettono di ipotizzare la decisività delle dichiarazioni rese dall'imputato AU ON e dai testi AU OT e TR AT, nel senso invocato dalla difesa di GI, rispetto alle quali non si può che ribadire la portata indiziaria non decisiva di tali elementi, sulla quale i passaggi della sentenza impugnata, cui ci si è riferiti, non consentono di nutrire dubbi residui sulla loro valenza. Ne discende che la Corte di assise di appello di Milano si limitava a compiere una valutazione degli elementi indiziari sottoposti alla sua cognizione nel rispetto rigoroso delle indicazioni fornitegli dalla Corte di legittimità, alle quali si atteneva scrupolosamente, com'è evidente dal passaggio argomentativo esplicitato a pagina 189 del provvedimento impugnato, nel quale affermava: «Peraltro, che di autonomi indizi si tratti è la stessa Cassazione ad affermarlo nella sentenza di 74 rinvio, operando, sul punto, una valutazione in diritto, come si evince chiaramente dalla diffusa motivazione sugli errori in procedendo in cui è incorsa la Corte di merito nel ritenere prive di efficacia dimostrativa della colpevolezza degli imputati circostanze rilevantissime nell'ambito del ragionamento probatorio di tipo indiziario».
2.1.2.2. In questa cornice, occorre richiamare la posizione ermeneutica delle Sezioni unite, nei termini che si sono esposti nei paragrafi 1.2, 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3, cui si deve ulteriormente rinviare, secondo la quale l'esigenza di una giustificazione legale della decisione di secondo grado costituisce la conseguenza di una scelta giurisdizionale ed epistemologica armonica con il nostro sistema processuale che, nelle ipotesi di riforma contra reum della sentenza di primo grado, impone l'applicazione del principio affermato dall'art. 6 CEDU non già indiscriminatamente e senza alcuno spazio di discrezionalità giurisdizionale, ma in quelle sole ipotesi in cui la riforma del verdetto assolutorio del giudizio di primo grado consegue a una rivalutazione di prove dichiarative ritenute decisive ai fini del ribaltamento della sottostante sentenza (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit.). Né sono ipotizzabili soluzioni alternative a quelle poste a fondamento della presente decisione, atteso che, come costantemente affermato da questa Corte, non possono essere ritenute connotate da decisività quelle prove dichiarative il cui valore probatorio, integrandosi con elementi probatori di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate nel giudizio di primo grado, ricevono una differente valutazione dal giudice di appello che sulla base di un vaglio omogeneo e differenziato rispetto a quello precedentemente compiuto consente di attribuire alle medesime un significato alternativo ai fini dell'affermazione della responsabilità. Sul punto, non si può non richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale: «Il giudice d'appello per procedere alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado non è tenuto secondo l'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla - sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso AN c/IA alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale qualora approdi, in - base al proprio libero convincimento, ad una valutazione di colpevolezza attraverso una rilettura degli esiti della prova dichiarativa (di cui non ponga in discussione il contenuto о l'attendibilità), valorizzando gli elementi eventualmente trascurati dal primo giudice, ovvero evidenziando gli eventuali travisamenti in cui quest'ultimo sia incorso nel valutare le dichiarazioni» (Sez. 2, n. 41736 del 22/09/2015, Di Trapani, Rv. 264682; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, Luperi, Rv. 253541). 75 Queste conclusioni, in ogni caso, si impongono alla luce di quanto affermato dalla Corte di cassazione che, nella sentenza di annullamento con rinvio emessa il 21/02/2014, nel ribadire i principi del processo indiziario applicabili alla vicenda in esame, evidenziava che il compendio probatorio acquisito nei sottostanti giudizi possedeva una matrice indiziaria di cui occorreva tenere conto nella verifica giurisdizionale demandata alla Corte territoriale milanese (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Segura, cit.; Sez. 1, n. 30448 del 19/06/2010, RO, cit.), conseguente al fatto che, nel caso di specie, non erano state acquisiste fonti di prova che consentivano di affermare in termini certi il coinvolgimento di GI e di ON nella programmazione e nella realizzazione della Strage di "Piazza della Loggia".
2.1.2.3. Queste considerazioni impongono di ritenere infondate le censure proposte dalla difesa di GI quale secondo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento e quale primo dei motivi nuovi del 31/05/2017, con il conseguente rigetto delle relative doglianze.
2.1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 624 e 627 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la Corte di assise di appello di Milano aveva erroneamente riconosciuto l'autorità di cosa giudicata alla ricostruzione compiuta nella sentenza di appello bresciana in punto di fatto, limitando illegittimamente i suoi poteri di cognizione e non uniformandosi alle indicazioni ermeneutiche fornitegli dalla Corte di cassazione. Secondo la difesa del GI, il Giudice di appello milanese non aveva rispettato le indicazioni fornitegli dalla Corte di cassazione, che gli imponeva di rivalutare l'intero complesso delle prove, compiendo i dovuti approfondimenti sul contenuto delle dichiarazioni rese da AU ON e LO IG ed evitando di effettuare una ricostruzione parcellizzata e atomistica del compendio probatorio. Tuttavia, a tali univoche indicazioni il Giudice del rinvio non si conformava, ritenendo erroneamente di non potere rivalutare la ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata dalla Corte di assise di appello di RE nel sottostante giudizio e rimanendo, in tal modo, vincolata a un accertamento che, al contrario, la sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di legittimità imponeva di riconsiderare nei suoi profili fattuali. Osserva, in proposito, il Collegio che tale doglianza non tiene conto del percorso processuale in conseguenza del quale la Corte di assise di appello di Milano interveniva nel giudizio di secondo grado, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione. Sui profili ermeneutici collegati a tale pronuncia di annullamento non occorre soffermarsi ulteriormente, essendo stati 76 tali questioni affrontate esaustivamente, limitatamente alla posizione di GI, nei paragrafi 1.1 e 1.1.2, cui si deve preliminarmente rinviare per l'inquadramento della doglianza in esame. Occorre, invero, ribadire che le scelte processuali compiute dalla Corte territoriale milanese erano pienamente rispettose delle indicazioni ermeneutiche fornitegli dalla Corte di legittimità in sede di rinvio, alle quali la sentenza impugnata si conformava in termini ineccepibili, superando quella visione atomistica e frazionata degli elementi probatori acquisiti nei sottostanti giudizi, che aveva determinato la formulazione di una pronuncia assolutoria di GI e di ON contrastante con le emergenze indiziarie. A queste indicazioni, non equivocabili nella direzione pur pregevole prefigurata dalla difesa di GI, la Corte di rinvio si conformava correttamente, evitando di incorrere nelle criticità argomentative censurate dalla Corte di legittimità e considerando le singole propalazioni tra le quali quelle di ON e di IG, sulla cui valutazione si - incentrano le critiche espresse nel ricorso in esame alla stregua di elementi indiziari sprovvisti di autonomia probatoria e suscettibili di una valutazione omogenea e non frazionata.
2.1.3.1. Quanto all'incongrua valutazione dei limiti imposti alla Corte territoriale milanese dalla Corte di legittimità sotto il profilo dell'accertamento fattuale, deve rilevarsi che tale censura risulta ulteriormente smentita dalle risultanze processuali. Deve, invero, rilevarsi che l'assunto processuale dal quale muove la difesa di GI non tiene conto del fatto che il Giudice di rinvio non si è limitato a una mera rivisitazione del compendio indiziario acquisito, atteso che tali elementi probatori sono stati rivalutati alla luce delle indizioni ermeneutiche cui ci si è riferiti, per essere correlati alle ulteriori acquisizioni, effettuate ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. È stata così eseguita una rivalutazione complessiva degli accadimenti criminosi, fondata sia sugli elementi indiziari acquisiti nei sottostanti giudizi, sia sugli elementi indiziari acquisiti ex art. 603 cod. proc. pen., i quali ultimi, a loro volta, sono stati correttamente correlati al compendio probatorio unitariamente inteso. La dimostrazione di quanto si sta affermando ci deriva dal fatto che la Corte di assise di appello di Milano, con ordinanza emessa il 16/06/2015, disponeva, ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in parziale accoglimento delle richieste formulate dal Procuratore generale di udienza. La Corte territoriale milanese, innanzitutto, ha integrato il compendio probatorio acquisito nei sottostanti giudizi, disponendo l'assunzione delle 77 testimonianze di VI IG, MI ON, ER EN, NA TI, AN DA, LD BO, PE AI e AN DA. Si disponeva, inoltre, l'acquisizione, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dal mar. CA EL davanti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RE il 04/01/2012. Si disponeva, ancora, l'esame del consulente tecnico del pubblico ministero, prof. IG AP, che aveva redatto la relazione di consulenza antropometrica finalizzata all'individuazione di ON tra i soggetti presenti a Piazza della Loggia nella stessa giornata in cui si era verificato l'attentato stragistico in esame. È stata acquisita, infine, la documentazione indicata nei motivi nuovi depositati dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano e l'ulteriore documentazione richiamata dal teste IO nel corso della suaحمد deposizione - relativa ai rapporti tra LO IG e OV EN. Tali attività di integrazione probatoria rendono evidentemente destituito di fondamento l'assunto processuale sul quale la difesa di GI fonda la doglianza in esame, non potendosi dubitare che la rivalutazione del compendio probatorio compiuta dalla Corte territoriale milanese sia stata completa e non abbia lasciato inesplorato pur nel rispetto rigoroso delle indicazioni ricevute dalla Corte di - legittimità che non gli chiedeva di rivalutare il percorso motivazionale seguito dalla Corte di assise di RE ma di riconsiderare nell'ottica del processo indiziario gli elementi di prova acquisiti nessuno dei segmenti probatori emersi nel corso del procedimento. Né, sul punto, sono ravvisabili discrasie motivazionali meritevoli di censura, essendosi limitato il Giudice del rinvio a prendere atto delle indicazioni della Corte di legittimità che come detto ha censurato la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di RE, non già sotto il profilo del percorso motivazionale seguito nel sottostante giudizio, quanto sotto il profilo dei canoni di giudizio applicati che non hanno tenuto conto della natura indiziaria degli elementi acquisiti. Ne consegue, sotto questo profilo, che le doglianze proposte nell'ambito del terzo motivo di ricorso appaiono eccentriche rispetto al contenuto delle indicazioni fornite in sede di rinvio alla Corte territoriale milanese, limitate alla sola valutazione del compendio probatorio acquisito nei sottostanti giudizi. Ne discende che non era possibile una rivalutazione degli accadimenti criminosi, così come ricostruiti dalla Corte di assise di appello di RE, che doveva ritenersi estranea all'oggetto del giudizio di rinvio, come correttamente evidenziato alla Corte territoriale milanese, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 186-187 della sentenza impugnata. Sul punto, appare ineccepibile il richiamo effettuato nel provvedimento impugnato alla 78 giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce» (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239). Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Milano appare ineccepibile e conforme alle indicazioni ricevute dalla Corte di cassazione in sede di rinvio, com'è desumibile dal passaggio motivazionale esplicitato a pagina 187 della sentenza impugnata, nel quale si affermava: «Quale che sia, dunque, l'ottica da cui ci si pone, la ricostruzione della Corte bresciana non è più modificabile in quanto estranea al devoluto e, per di più cristallizzata in un capo della sentenza annullata [...] non più soggetto ad impugnazione». E ancora: «Un diverso avviso creerebbe un insanabile contrasto interno alla decisione finale, rompendone la necessaria unitarietà logica e di giudizio su punti comuni alle posizioni processuali di coimputati».
2.1.3.2. Queste considerazioni impongono di ritenere infondata la doglianza proposta dalla difesa di GI quale terzo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento.
2.1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che sarebbero stati presi in considerazione elementi indiziari incerti e privi di concordanza, non potendosi ritenere provviste di univocità probatoria le propalazioni rese da ON e da IG. Queste incongruenze argomentative sono state enucleate attraverso l'esame delle discrasie riconducibili alle dichiarazioni di ON e di IG, su cui la 79 difesa di GI si soffermava mediante richiami testuali dei passaggi salienti di tali propalazioni, nelle pagine 40-42 del ricorso in esame. Osserva, in proposito, il Collegio che tala doglianza ripropone, limitatamente al percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale milanese nel rivalutare le propalazioni di ON e di IG, il tema della matrice indiziaria del compendio probatorio acquisito nei sottostanti giudizi, comprensibilmente svalutato dalla difesa di GI, ma costituente il nucleo essenziale della decisione impugnata. Sul punto, non occorre soffermarsi ulteriormente sulle conseguenze derivanti dal riconoscimento della natura indiziaria del compendio probatorio acquisito nei sottostanti giudizi, essendo sufficiente rinviare preliminarmente alle considerazioni che si sono espresse nei paragrafi 1.1, 2.1.2.1 e 2.1.3. Tale doglianza, per altro verso, non tiene conto che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, cit.), ogni operazione di ermeneutica processuale tendente a frazionare i vari passaggi valutativi delle dichiarazioni dei chiamanti in correità in termini - analoghi a quanto prospettato dalla difesa del GI in relazione alle propalazioni di ON e di IG deve essere ritenuta inammissibile, atteso che, nel vagliare tali propalazioni, eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato devono essere superate, valutandone la portata alla luce di tutti gli altri elementi probatori, attraverso un percorso argomentativo necessariamente omogeneo e unitario.
2.1.4.1. Con specifico riferimento ai segmenti delle propalazioni di IG e di ON e ȧlla loro valenza dimostrativa della loro inattendibilità censurati limitatamente alle dichiarazioni del primo a pagina 40 e alle dichiarazioni del secondo a pagina 41 del ricorso in esame deve rilevarsi che l'operazione di ermeneutica processuale proposta dalla difesa di GI, tendente a frazionare il narrato dei due propalanti, isolandone la portata indiziaria, risulta contrastante con i parametri interpretativi sui quali si deve fondare la valutazione delle chiamate in correità, sulle quali ci si è già soffermati nel paragrafo 1.3, cui si deve rinviare. Occorre, dunque, evidenziare che sull'attendibilità delle dichiarazioni rese da ON nei confronti di GI, la Corte di assise di appello di Milano si soffermava in termini ineccepibili nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 431-446, nell'ambito del quale le propalazioni rese dall'imputato venivano vagliate alla luce della sua successiva ritrattazione, ritenuta ininfluente ai fini della valutazione del suo narrato, nei termini che si sono esposti nel paragrafo 1.3.1, cui si deve ulteriormente rinviare. 80 Il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da ON nei confronti di GI, al contempo, si riteneva corroborato dalle annotazioni redatte dal mar. EL, cui ci si riferiva nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 431- 443 della sentenza impugnata, nel quale si chiariva che l'attività informativa svolta dal sottufficiale era indispensabile per comprendere come il narrato del propalante corrispondesse alle sue conoscenze della fase preparatoria degli accadimenti stragistici che si stanno considerando, rispetto alla quale GI aveva svolto un ruolo decisivo. Sul punto, appaiono pienamente condivisibili le affermazioni esplicitate dalla Corte di assise di appello di Milano a pagina 431, laddove, con specifico riferimento alla rilevanza indiziaria delle note informative redatte dal mar. EL, si affermava: «Non possono che richiamarsi in questa sede le valutazioni espresse nella parte dedicata a ON circa la straordinaria rilevanza probatoria degli appunti del mar. EL, il cui contenuto attinge pesantemente GI». E ancora: «Dalla cronaca in diretta degli accadimenti, operata da ON, emerge, invero, in termini inequivoci e coerenti con il ruolo risultante dalle fonti probatorie in precedenza illustrate, la figura di un GI onnipresente, che propaganda, promuove, coordina, dirige e controlla, con impegno instancabile e costante, l'opera di raggruppamento degli ex appartenenti al disciolto "Ordine Nuovo", fissando gli obiettivi da perseguire e dettando la linea strategica per conseguirli». Considerazioni analoghe valgono a proposito delle dichiarazioni rese dal coimputato deceduto LO IG, rispetto alle quali la difesa di GI tende a frazionare il contenuto del suo narrato, trascurando, pur nell'ottica di una legittima prospettazione difensiva, di inserire le sue propalazioni nell'ambito di un ampio contesto valutativo, al quale la Corte territoriale milanese dedicava un intero capitolo - il settimo soffermandosi in termini ineccepibili sulla credibilità soggettiva, sulla credibilità oggettiva intrinseca e sulla credibilità oggettiva estrinseca del propalante, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 371-430. L'ampiezza e l'accuratezza della ricostruzione del percorso dichiarativo di IG, dunque, non possono essere disconosciute sulla base del richiamo a singoli segmenti dichiarativi del suo narrato, nei termini prospettati nelle pagine 40-41 del ricorso in esame. La Corte di assise di appello di Milano, in particolare, evidenziava che il vaglio sulla credibilità di IG non poteva prescindere dalla sua contiguità all'ambiente dell'estrema destra extraparlamentare nel quale operavano i fautori della strategia eversiva nel periodo storico in cui si collocano i fatti in esame, riconducibile a esponenti noti nell'ambiente politico nazionale come lo stesso GI, ma anche EL RZ e PE (detto "Pino") MB RA. 81 L'appartenenza organica di IG alla cellula veneta di "Ordine Nuovo", del resto, costituisce un dato processuale incontroverso ed era emersa fin dagli anni Sessanta, risultando accertata giudiziariamente in alcuni procedimenti penali, nei quali IG, insieme a GI, era stato condannato per ricostituzione del partito fascista. Tali considerazioni inducevano la Corte territoriale milanese, limitatamente al segmento dichiarativo delle propalazioni di IG riguardante la strategia eversiva maturata negli ambienti dell'estrema destra veneta, egemonizzati da GI, a esprimere un giudizio positivo sulla sua credibilità soggettiva, sulla base di argomenti ineccepibili e privi di discrasie motivazionali censurabili in sede di legittimità. Si consideri, in proposito, il passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 374 e 375 della decisione impugnata, nel quale il Giudice di appello milanese, mediante il pertinente richiamo ad altre sentenze irrevocabili, soffermandosi sul ruolo svolto da IG nel contesto eversivo dell'estrema destra veneta, osservava in termini pienamente condivisibili: «Lo spessore criminale del dichiarante, la sua straordinaria competenza in materia di armi ed esplosivi, la sua dimestichezza con questi ultimi, il suo ruolo di "armiere" all'interno di "Ordine Nuovo", oltre ad emergere da una molteplicità di fonti testimoniali che lo hanno individuato nel fantomatico "zio Otto", hanno costituito oggetto di diffusa trattazione nelle sentenze della Corte d'Assise di Milano del 30.6.2001 e della Corte d'Assise d'Appello del 12.3.2004, relative alla strage di piazza Fontana». Nello stesso contesto espositivo, inoltre, si è affermato: «Del pari è provato da più testimonianze [...] che IG disponeva, a Venezia, di un laboratorio in cui provvedeva a modificare armi ed a predisporre ordigni esplosivi per conto dell'organizzazione».
2.1.4.2. Queste considerazioni impongono di ritenere infondata la doglianza proposta dalla difesa di GI quale quarto motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento.
2.1.5. Strettamente connessa al quarto motivo è l'ulteriore doglianza, con la quale la difesa di GI deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al giudizio di attendibilità soggettiva intrinseca effettuato nei confronti di IG, nel giudizio di rinvio, dalla Corte di assise di appello di Milano. Si tratta, all'evidenza, di una doglianza che deve essere posta in collegamento con quella proposta quale quarto motivo di ricorso, riguardando il percorso argomentativo compiuto dal Giudice del rinvio in funzione della valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità soggettiva intrinseca delle dichiarazioni di IG, sulle quali ci si soffermava analiticamente, mediante 82 diffusi richiami dei passaggi sintomatici della dedotta inattendibilità, nelle pagine 44-63 dell'atto di impugnazione. Si ritenevano, in particolare, sintomatici dell'incongruità del percorso valutativo censurato gli esami di IG svolti nelle udienze del 20/02/2002, dell'08/05/2002, del 29/05/2002. Occorre, innanzitutto, ribadire, in linea con quanto affermato nel paragrafo precedente, che l'operazione processuale proposta dalla difesa di GI, con riferimento all'attendibilità soggettiva intrinseca di IG, mirante a una valutazione frazionata del suo narrato, risulta contrastante con i parametri ermeneutici sui quali si deve fondare la valutazione delle chiamate in correità, sulle quali ci si è diffusamente soffermati nel paragrafo 1.3, cui si deve ulteriormente rinviare. Occorre, inoltre, ribadire che la Corte di assise di appello di Milano evidenziava correttamente che il vaglio della posizione dichiarativa complessiva di IG non datopoteva prescindere dal che doveva ritenersi - processualmente incontroverso, alla luce delle considerazioni che si sono espresse nel paragrafo precedente della sua contiguità con l'ambiente dell'estrema destra extraparlamentare nel quale operavano i fautori della strategia eversiva nel periodo storico in cui si colloca la vicenda stragistica in esame, tra gli altri, rappresentato dallo stesso GI, da RZ e da RA, nei termini esplicitati nelle pagine 373-375 del provvedimento censurato, su cui ci si è già soffermati. Si è già detto, del resto, che non solo IG risultava pienamente inserito nel contesto eversivo che si sta considerando, ma che, in tale ambiente, era conosciuto per le sue competenze tecniche in materia di esplosivi, disponendo a Venezia di un vero e proprio laboratorio utilizzato a tali scopi. A tali dirimenti considerazioni deve aggiungersi che, nel caso di specie, non sono ravvisabili discrasie motivazionali nel percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale milanese per valutare l'attendibilità soggettiva intrinseca di IG, sulla quale ci si soffermava in termini ineccepibili negli approfonditi passaggi motivazionali esplicitati nelle pagine 388-418 del provvedimento impugnato.
2.1.5.1. In questa cornice, si consideri innanzitutto che, al contrario di quanto affermato dalla difesa di GI, la Corte territoriale milanese escludeva che le dichiarazioni di IG potessero essere geneticamente inquinate dal rapporto investigativo instauratosi tra il propalante e cap. Giraudo, osservando che le risultanze processuali avevano evidenziato lo scarso gradimento del dichiarante nei confronti dell'ufficiale, senza che, da tale atteggiamento, derivassero elementi idonei ad affermare una gestione scorretta dello stesso IG. Né potevano rilevare in senso contrario le sollecitazioni alla 83 collaborazione effettuate nei confronti di IG dall'ufficiale, atteso che tali condotte rientravano nell'ordinaria gestione dei rapporti collaborativi tra propalanti e forze dell'ordine, le quali, tra l'altro, agivano su mandato dell'autorità giudiziaria competente. Il Giudice di appello milanese, inoltre, escludeva che le propalazioni di IG fossero giustificate da sentimenti di risentimento verso GI, che lo avevano indotto a formulare accuse calunniose nei suoi riguardi. Si riteneva, in particolare, sintomatico dei loro rapporti amichevoli il tenore affettuoso del colloquio svoltosi il 02/02/1995 presso la Questura di Venezia tra IG e GI, richiamato nelle pagine 397-398 del provvedimento impugnato, che rendeva evidente il legame affettivo, risalente nel tempo e coinvolgente i rispettivi nuclei familiari, che legava i due soggetti. Quanto, infine, alla ritenuta mancanza di coerenza, precisione e costanza del narrato di IG, la Corte di assise di appello di Milano evidenziava che la lettura unitaria e non frazionata delle sue propalazioni imposta dalla Corte di - legittimità nei termini cui ci si è riferiti nei paragrafi 1.1 e 2.1.4, cui si rinvia – non consentiva di pervenire alla formulazione del giudizio di inattendibilità soggettiva richiesto dalla difesa del ricorrente. Si evidenziava, in proposito, che il giudizio di attendibilità soggettiva censurato dalla difesa di GI risultava contraddetto dalle emergenze processuali, atteso che, come evidenziato nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 411 del provvedimento impugnato, non appariva condivisibile il presupposto valutativo dal quale era partita la Corte territoriale bresciana, secondo cui le divergenze minuziosamente enumerate nella sua sentenza attenevano ad aspetti essenziali della vicenda descritta da IG, non potendosi, al contrario, affermare che tali discrasie «intacchino il nucleo essenziale delle dichiarazioni del IG, presentandosi, piuttosto come particolari, se non del tutto marginali, comunque attinenti ad aspetti secondari, non solo in assoluto, quanto anche nella rappresentazione, da parte dello stesso collaboratore, della vicenda narrata». Nella valutazione dell'attendibilità del narrato del propalante in esame, al contempo, non poteva trascurarsi che «le dichiarazioni di IG su piazza della Loggia sono intervenute a ventidue anni dai fatti, dieci dei quali trascorsi dallo stesso in una dimensione di vita radicalmente diversa [...] e quando le sue condizioni di salute, seppure tali da non escludere le sue capacità cognitive, comunque non erano ottimali».
2.1.5.2. Queste considerazioni impongono di ritenere infondata la censura proposta dalla difesa di GI quale quinto motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento. 84 ☑ 2.1.6. Dall'infondatezza del quinto motivo di ricorso discende l'infondatezza del sesto motivo dell'impugnazione in esame, con cui la difesa di GI deduceva violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al giudizio di attendibilità oggettiva estrinseca effettuato nei confronti di IG, nel giudizio di rinvio, dalla Corte di assise di appello di Milano. Si tratta di una doglianza che deve essere posta in stretto collegamento con quella proposta nel precedente motivo di ricorso, riguardando il percorso argomentativo compiuto dal Giudice del rinvio in funzione della valutazione della credibilità e dell'attendibilità delle dichiarazioni di IG, sulle quali si impone una valutazione unitaria e non frazionata dal narrato di tale propalante, con specifico riferimento alla posizione concorsuale di GI, per le ragioni esposte nel paragrafo 2.1.4, cui occorre rinviare (Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, cit.). Non occorre, invero, soffermarsi sui parametri ermeneutici applicabili alle dichiarazioni rese dai propalanti esaminati nel presente procedimento, per i quali è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte, su cui ci si è già soffermati nel paragrafo 1.3, cui si rinvia (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). Occorre, invece, soffermarsi sul giudizio di attendibilità oggettiva estrinseca formulato dalla Corte di assise di appello di Milano in relazione alle dichiarazioni accusatorie rese da IG nei confronti di GI, evidenziando che su ciascuno dei segmenti dichiarativi indispensabili alla valutazione di tale parametro, al contrario di quanto affermato dalla difesa del ricorrente, il percorso argomentativo esplicitato nelle pagine 418-430 della sentenza impugnata risulta ineccepibile.
2.1.6.1. Passando a considerare i singoli segmenti dichiarativi sui quali si concentrava l'attenzione della Corte territoriale milanese, occorre prendere le mosse da quello relativo alla riunione svoltasi a Rovigo nel corso della quale i partecipanti avevano discusso dell'attentato stragistico bresciano, sulla quale ci si soffermava in termini congrui nelle pagine 418-421 del provvedimento censurato. La rivalutazione di tale segmento dichiarativo era imposta dalla sentenza di annullamento con rinvio emessa il 21/02/2014 dalla Corte di cassazione, la quale, a pagina 72 della decisione in questione, censurava il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di RE nell'escludere la rilevanza probatoria del riferimento alla riunione svoltasi a Rovigo, al contrario ritenuta rilevante ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità degli imputati censurato, evidenziandosi che tali conclusioni non tenevano conto del 85 fatto che «TO (riscontrato sul punto da GA AN), riferisce comunque di una riunione in cui GI parlava di attentati da eseguire in tutta Italia;
elemento indiziario non certo indifferente e tuttavia completamente obliterato dalla Corte [...]». Sulla scorta di tali indicazioni, il Giudice del rinvio procedeva a una rivalutazione del narrato di IG, limitatamente al segmento dichiarativo che si sta considerando, ritenendolo riscontrato dalle convergenti dichiarazioni del teste TO, affermando, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 419 del provvedimento impugnato, in termini ineccepibili: «Questa Corte non può che seguire l'indicazione della sentenza di rinvio, che ha già riconosciuto alle dichiarazioni di TO valenza rafforzativa del narrato di IG quanto al tenore della riunione di Rovigo. Ed in effetti, si ricorda che il teste ha riferito di avere partecipato, su consiglio di Nessenzia, ad una riunione ordinovista nei pressi di Padova, per l'approvvigionamento di esplosivi, di cui, a dire del Nessenzia, gruppo padovano era ben fornito [...]». E ancora: «Il teste ha, altresì, precisato che alla riunione era presente GI, con sicurezza riconosciuto in foto e descritto come il capo, il quale "parlava dell'esecuzione di attentati in tutta Italia" [...]». Analoga valenza probatoria è stata riconosciuta al secondo elemento di riscontro alle propalazioni di IG, riguardante l'episodio della cena svoltasi a CO ai Colli, sulla quale la Corte territoriale milanese richiamando il - passaggio della sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte del 21/02/2014, esplicitato a pagina 72, nel quale si faceva riferimento a un un momento storico in cui la destra estrema extraparlamentare si stava riorganizzando e progettava attentati violenti da eseguire in tutto il Nord Italia e GI era certamente all'apice di questo movimento ed intendeva avvalersi del mezzo stragistico per raggiungere gli obiettivi eversivi [...]» - si soffermava nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 422 della sentenza impugnata, in termini altrettanto ineccepibili. Parimenti ineccepibile deve ritenersi il passaggio motivazionale della decisione impugnata relativo all'utilizzo di SO di una valigetta utilizzata in occasione dell'attentato stragistico bresciano, esplicitato nelle pagine 422-425, che si riteneva riscontrato dall'intercettazione ambientale eseguita il 26/09/1995 tra HO e AT, alla quale si attribuiva un rilievo indiziario significativo per la verifica dell'attendibilità del narrato di IG. A tale segmento dichiarativo delle propalazioni di IG, in particolare, il Giudice di appello milanese attribuiva una peculiare valenza indiziaria, osservando, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 422-423, che dalla convergenza dei due elementi indiziari si traeva conferma della 86 attribuzione a SO del ruolo di trasportatore dell'esplosivo nell'imminenza della strage di RE su mandato di GI, nonché sulle specifiche modalità del trasporto [...]». Nello stesso contesto espositivo, si evidenziava ulteriormente che tale coincidenza assumeva «pregnante rilevanza probatoria per la cronologia e la diversità del contesto delle esternazioni di IG e del duo HO-AT, che esclude ogni ipotesi di "circuitazione" delle informazioni». Ad analoghe conclusioni doveva pervenirsi a proposito delle residue questioni valutative, esaminate dalla Corte territoriale milanese nell'ambito del giudizio di attendibilità oggettiva estrinseca formulato in relazione alle dichiarazioni accusatorie rese da IG nei confronti di GI, alle quali nel provvedimento impugnato si attribuiva un rilievo probatorio secondario rispetto ai tre episodi circostanziali che si sono appena passati in rassegna, pur se convergente nella direzione processuale di ritenere pienamente attendibile il propalante in esame. La prima di tali questioni valutative riguarda la presunta autonomia operativa di IG e di SO rispetto a GI, sulla quale la Corte territoriale milanese si è soffermata in termini congrui nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 425-429 della decisione censurata, rispetto alla quale si evidenziava l'insussistenza di elementi probatori idonei a consentire di corroborare tale ipotesi, peraltro formulata in termini meramente congetturali dalla difesa di GI. La seconda di tali questioni valutative riguardava il passaggio motivazionale della decisione impugnata relativo alla condizione di sconforto emotivo palesata da SO ad TO, durante un periodo di detenzione comune, sulla quale ci si soffermava nelle pagine 429-430 del provvedimento impugnato, pur dovendosi evidenziare che tale elemento di valutazione non era riferibile con certezza alla "Strage di Piazza della Loggia", alla quale SO non aveva mai fatto espressamente riferimento. In questo contesto probatorio, la Corte di assise di appello di Milano ha ritenuto che le propalazioni di IG superassero, quanto al nucleo essenziale del suo narrato sulla strage di RE, le pur stringenti critiche difensive, assumendo un'elevata efficacia dimostrativa del coinvolgimento concorsuale di GI nell'organizzazione dell'attentato stragistico bresciano. Rispetto a tale ricostruzione, peculiare valenza individualizzante doveva essere attribuita all'intercettazione ambientale del 26/09/1995, che consentiva di ritenere corroborata l'ipotesi accusatoria riguardante il ruolo di organizzatore e mandante della strage attribuito da IG a GI. 87 B 2.1.6.2. Queste considerazioni impongono di ritenere infondata la doglianza proposta dalla difesa di GI quale sesto motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento.
2.1.7. Dall'infondatezza del quinto motivo e del sesto motivo di ricorso discende l'infondatezza del settimo motivo dell'impugnazione in esame, con la quale la difesa di GI deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'attendibilità intrinseca oggettiva delle dichiarazioni di IG, vagliata con specifico riferimento ai tre episodi ritenuti decisivi ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità del propalante cui ci si è già riferiti nel paragrafo 2.1.6.1 ai quali la Corte territoriale milanese attribuiva erroneamente valenza di riscontro individualizzante delle dichiarazioni accusatorie in esame. Il primo di tali episodi, riguardante la riunione svoltasi a Rovigo, veniva esaminato nelle pagine 101-112 del ricorso in esame, attraverso il riferimento all'interrogatorio di IG eseguito il 31/01/1996, così come riportato nella nota 293 della pagina 399 della sentenza impugnata. Il secondo di tali episodi riguardava la cena di CO ai Colli, anch'esso connotato da una genericità di contenuti narrativi tale da non consentire di individuare il nucleo essenziale delle dichiarazioni di IG riguardanti tale incontro, pur ritenuto decisivo della Corte territoriale milanese. Il terzo di tali episodi riguardava la valutazione compiuta dalla Corte di rinvio in ordine al trasporto della valigetta contenente l'esplosivo utilizzato per la strage bresciana da parte di MA SO, sul quale le contraddizioni del narrato di IG apparivano di tale portata da inficiarne la complessiva valenza probatoria. Osserva, in proposito, il Collegio che la doglianza in esame deve essere posta in stretto collegamento con quelle proposte quale quinto e sesto motivo del ricorso presentato nell'interesse di GI, riguardando il percorso argomentativo compiuto dalla Corte di assise di appello di Milano in funzione della valutazione della credibilità e dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da IG nei confronti di GI, sulle quali si impone una valutazione unitaria e non frazionata dal narrato di tale propalante, per le ragioni esposte nei paragrafi 2.1.4 e 2.1.6, cui occorre rinviare (Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, cit.). Anche in questo caso, non occorre soffermarsi sui parametri ermeneutici applicabili alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia esaminati, per i quali è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 1.3, cui si rinvia (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). 88 Occorre, invece, ribadire che su ciascuno dei tre episodi sopra richiamati ci si è soffermati analiticamente nel paragrafo 2.1.6.1, cui occorre rinviare preliminarmente per la compiuta ricognizione del compendio dichiarativo censurato, evidenziando ulteriormente che su tali profili valutativi ci si è espressi nelle pagine 418-430 della sentenza impugnata in termini ineccepibili. Fatte queste indispensabili precisazioni ci si deve limitare a rilevare, quanto all'episodio della riunione svoltasi a Rovigo nel corso della quale i partecipanti avevano discusso dell'attentato stragistico bresciano, che su di esso ci si soffermava in termini congrui nelle pagine 418-421 del provvedimento censurato, così come sopra richiamati. Quanto al secondo di tali episodi, relativo alla cena di CO ai Colli, deve rilevarsi che su di esso ci si è espressi in termini parimenti congrui a pagina 422 del provvedimento censurato, anch'essi richiamati nel paragrafo 2.1.6.1. Quanto, infine, al terzo di tali episodi, relativo al trasporto della valigetta contenente l'esplosivo utilizzato per la strage bresciana da parte di MA SO, deve rilevarsi che su di esso ci si soffermava in termini ineccepibili nelle pagine 422-425 del provvedimento censurato, così come richiamati nel paragrafo 2.1.6.1, cui si rinvia ulteriormente. Queste considerazioni impongono di ritenere infondata la doglianza proposta dalla difesa di GI quale settimo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento.
2.1.8. Con l'ottavo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'interpretazione della conversazione ambientale intercettata il 26/09/1995, nel corso delle indagini preliminari, tra TO HO e TR AT. Questa doglianza riguardava l'interpretazione compiuta dalla Corte di assise di appello di Milano in relazione al contenuto della conversazione ambientale intercettata il 26/09/1995 tra HO e AT, con specifico riferimento al passaggio motivazionale esplicitato a pagina 350 della sentenza impugnata, le cui censure venivano correlate alle doglianze sull'attendibilità di IG. Osserva, in proposito, il Collegio che al contenuto testuale di tale captazione occorre, così come richiamata nel provvedimento impugnato, occorre fare espressamente riferimento, attesa la rilevanza di tale passaggio valutativo, evidenziandosi che, secondo la ricostruzione effettuata dalla Corte di assise di appello di RE, il soggetto indicato dai colloquianti come "il ON" doveva essere individuato in IG, mentre il soggetto indicato come "il TO" doveva essere individuato in GI. 89 20 Questa captazione ambientale veniva così riportata nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 349 della sentenza impugnata: «Eh ... e, fino adesso il ON sta cominciando a dire ... a dire le cazzate perché sulle cazzate tutti ammettono [...] E, allora, se il ON dice la verità sulle piccole cose ... potrebbe ... eh, dirla anche sulle grandi, [...] in mancanza (?) d'altro, che il ON aveva detto che ... MA SO, il giorno prima della strage di RE ... era partito per RE con le valige piene con la valigia piena di esplosivo. SO è morto però il TO è vivo poi, però... E il SO, gli serve per ... fargli portare la [...]>>. A tale captazione ambientale la Corte di assise di appello di Milano, sulla base di un percorso argomentativo ineccepibile, attribuiva un rilievo significativo ai fini della ricostruzione della vicenda stragistica in esame, sul presupposto che, nel corso del colloquio, HO e AT facevano riferimento all'ambiente eversivo del quale facevano parte, per averne condiviso ideologie e obiettivi strategici con gli esponenti di punta dell'ambiente ordinovista. Si consideri, in proposito, il passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 350 e 351 della sentenza impugnata, nel quale si affermava: «In effetti, HO e AT stanno parlando di una realtà cui erano pienamente intranei, per avere condiviso con i protagonisti di essa l'ideologia politica e la pratica ordinovista, i luoghi di ritrovo, le conoscenze ed i legami personali. L'intera conversazione è un continuo riferimento a personaggi [...], a luoghi e ad accadimenti [...] palesemente rientranti in un comune patrimonio conoscitivo e mnemonico». Tali elementi di conoscenza, al contempo, andavano correlati a un ulteriore, incontroverso, dato circostanziale, costituito dal fatto che HO e AT conoscevano personalmente GI, IG e SO, con i quali avevano intrattenuto rapporti di assidua frequentazione, giustificata dalla comune militanza nell'ambiente dell'estrema destra eversiva, nel periodo in cui si collocava la "Strage di Piazza della Loggia". La conoscenza diretta da parte dei due colloquianti degli avvenimenti di cui discutono nella captazione ambientale in esame rende evidente le ragioni per cui HO e AT si limitano a dei meri accenni alle vicende di cui conversano, essendo le stesse conosciute nel loro articolarsi e non necessitando, conseguentemente, di ulteriori specificazioni. Sul punto, appaiono ineccepibili le considerazioni esposte dalla Corte territoriale milanese, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 351, nel quale, richiamandosi le conclusioni alle quali era pervenuta la Corte di assise di appello di RE, sul punto non censurate dalla Corte di legittimità, si affermava: «Che, d'altra parte, il discorso di HO riguardi circostanze note tanto a lui, quanto al AT è stato riconosciuto dalla stessa Corte d'Assise d'Appello di RE con una motivazione 90 ritenuta dalla Cassazione immune da vizi e pienamente condivisa da questa Corte». E ancora: «In effetti l'ascolto della conversazione intercettata evidenzia come i temi del discorso di HO siano appena accennati negli aspetti essenziali, dimostrazione della superfluità di ulteriori dettagli affinché AT a comprenda di cosa egli stia parlando. Del pari, l'assenza totale di reazioni da parte di AT nonostante la gravità delle affermazioni del suo interlocutore non trovano altra logica spiegazione se non nella conoscenza - pregressa e diretta del contenuto delle stesse».- Appaiono, pertanto, prive di rilievo le censure finalizzate a rimarcare la sussistenza di discrasie valutative tra il contenuto della conversazione ambientale così come interpretato dal Giudice di appello milanese e le - - dichiarazioni accusatorie rese da IG nei confronti di GI, essendo evidente non solo che entrambi i soggetti costituiscono il tema della discussione captata tra HO e AT, ma che gli stessi, unitamente a SO, sono i protagonisti di uno dei segmenti preparatori della vicenda stragistica bresciana che si sta considerando. Ne consegue che, alla stregua dell'ineccepibile ricostruzione effettuata dalla Corte territoriale milanese, nessun contrasto può essere ravvisato tra le propalazioni di IG che attribuiva a GI un ruolo determinante nell'organizzazione dell'attentato bresciano e il tenore della conversazione intercettata il 26/09/2005, nel contesto della quale HO e AT facevano espressamente riferimento allo stesso IG, a GI e a SO, come i soggetti che avevano predisposto traporto dell'esplosivo che sarebbe stato utilizzato per eseguire la "Strage di Piazza della Loggia". In altri termini, come correttamente evidenziato dal Giudice di appello milanese, il tenore della conversazione intercorsa tra HO e AT - in ordine al coinvolgimento nelle attività di trasporto dell'esplosivo di IG, GI e SO non consente di ipotizzare una lettura alternativa a quella posta a fondamento della decisione impugnata, anche alla luce dei timori espressi nel contesto di tale colloquio da AT di essere coinvolto nella vicenda stragistica. Esemplare, da questo punto di vista, è un ulteriore passaggio della captazione ambientale in questione, richiamato a pagina 354 della sentenza impugnata, nel quale il AT, rivolgendosi al HO, afferma: «... quando c'è stata RE io ero a Venezia ... No, ero lì. Eh... Vedevo il SO tutti i giorni ... vedevo il TO tutti i giorni e vedevo il ON tutti i giorni [...] Ma [...] ... *** Eh, io ero là [...] me/non l'avevano trovato [...] chili di esplosivo. E questa me ... l'ha detta [...]». La ricostruzione compiuta dalla Corte di assise di appello di Milano risulta ulteriormente corroborata dalle intercettazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini preliminari all'interno dell'abitazione di GI nelle date del 91 24/02/1996 e del 26/07/1996, richiamate espressamente a pagina 358 della sentenza impugnata. Da tali captazioni, infatti, emergeva che GI informava la propria moglie della collaborazione con la giustizia che era stata avviata da HO e da AT, lasciando trapelare la sua preoccupazione per quanto gli stessi avrebbero potuto riferire agli inquirenti. Sulla scorta di una tale ricostruzione della captazione ambientale censurata e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio della sottostante decisione, la Corte di assise di appello di Milano, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 360, affermava: «Indubbiamente la conversazione intercettata non ha, di per sé, la capacità dimostrativa del coinvolgimento di GI nella strage di RE, ma giammai può reputarsi priva di rilevanza probatoria, come sostenuto dalla Difesa, che, tenta ancora una volta, attraverso una suggestiva svalutazione degli indizi, proprio la strada sbarrata dal giudizio della Cassazione». A tali dirimenti considerazioni occorre aggiungere conclusivamente che non è possibile reinterpretare la captazione ambientale acquisita il 26/09/1995 tra HO e AT nella direzione invocata dalla difesa di GI, atteso che, attraverso tale censura, ci si limita a proporre, in termini contrastanti con le emergenze probatorie, correttamente vagliate dalla Corte di assise di appello di Milano, un'operazione di ermeneutica processuale che non è consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è soffermati nei paragrafi 1.4 e 1.4.1, cui si deve rinviare (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.). Queste ragioni impongono di ritenere infondata la doglianza proposta dalla difesa di GI quale ottavo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento.
2.1.9. Con il nono motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento al passaggio motivazionale riguardante i rapporti tra LO IG e MA SO e la loro autonomia operativa rispetto alle direttive impartite da GI, che imponevano di rivalutare le modalità con cui veniva utilizzato l'esplosivo nella disponibilità del gruppo eversivo veneto nel quale i tre soggetti gravitavano. Osserva, in proposito, il Collegio che la doglianza in esame deve essere posta in stretto collegamento con quelle proposte quale quinto, sesto e settimo motivo del ricorso di GI, riguardando il percorso argomentativo compiuto dalla Corte di assise di appello di Milano in funzione della valutazione della credibilità e dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da IG nei confronti di GI, sulle quali si impone una valutazione unitaria e non frazionata dal narrato di tale propalante, per le ragioni esposte nei paragrafi 2.1.6 e 2.1.7, 2 292 cui occorre rinviare preliminarmente (Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, cit.). Anche in questo caso non occorre soffermarsi sui parametri ermeneutici applicabili alle dichiarazioni rese dai propalanti esaminati nel presente procedimento, con specifico riferimento alle propalazioni rese da IG nei riguardi di GI, per i quali è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 1.3, cui si deve ulteriormente rinviare (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). In questa cornice, deve evidenziarsi, quanto alla dedotta autonomia dei rapporti di IG e di SO rispetto alle direttive impartite da GI, che su tale segmento dichiarativo delle propalazioni di IG ci si soffermava in termini congrui nelle pagine 425-429 del provvedimento censurato, così come richiamati nel paragrafo 2.6.1, cui si rinvia. Secondo la Corte territoriale milanese tali conclusioni contrastavano con le emergenze probatorie, dovendosi ritenere incontroverso che GI, all'epoca dei fatti in contestazione, era il responsabile della cellula eversiva veneta nella quale gravitavano IG e SO. Né era ipotizzabile, atteso il carattere rigidamente gerarchico di tale gruppo, che GI potesse essere all'oscuro di un'operazione stragistica di risonanza nazionale, anche in considerazione dei rapporti di stretta collaborazione, accertati nei sottostanti giudizi, esistenti con IG e SO, in conseguenza dei quali, quand'anche il ricorrente fosse stato all'oscuro delle indimostrate iniziative autonome dei suoi collaboratori, sarebbe comunque venuto a conoscenza di tali scelte strategiche;
conoscenza della quale, agli atti, non vi è alcuna prova. Queste considerazioni impongono di ritenere inammissibile la doglianza proposta dalla difesa di GI quale nono motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento.
2.1.10. Con il decimo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento al passaggio motivazionale della decisione in esame secondo cui le propalazioni di IG risultavano corroborate dall'atteggiamento di sconforto manifestato da MA SO a CO TO, durante un periodo di detenzione comune. Osserva, in proposito, il Collegio che la doglianze in esame deve essere posta in stretto collegamento con quelle proposte quale quinto, sesto, settimo e nono motivo del ricorso di GI, riguardando il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Milano in funzione della valutazione della credibilità e dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da IG nei confronti di GI, sulle quali si impone una valutazione unitaria e non frazionata 93 இ dal narrato di tale propalante, per le ragioni già esposte nei paragrafi 2.1.6, 2.1.7 e 2.1.9, cui si deve rinviare (Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, cit.). Anche in questo caso non occorre soffermarsi sui parametri ermeneutici applicabili alle propalazioni rese da IG nei confronti di GI, per i quali è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 1.3, cui si deve ulteriormente rinviare (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). In questa cornice, deve evidenziarsi che, sul profilo valutativo riguardante la condizione di sconforto emotivo palesata da SO ad TO, durante un periodo di detenzione comune, ci si soffermava nelle pagine 429-430 della sentenza impugnata in termini ineccepibili. Invero, a tale elemento di riscontro individualizzante delle propalazioni di IG la stessa Corte territoriale milanese attribuiva un rilievo probatorio secondario come si è già evidenziato nel paragrafo 2.1.6.1 conseguente al - fatto che tale elemento di valutazione non era direttamente riferibile alla "Strage di Piazza della Loggia", alla quale SO non aveva mai fatto riferimento, nemmeno indirettamente, alla presenza di TO. Queste considerazioni impongono di ritenere inammissibile la doglianza proposta dalla difesa di GI quale decimo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento.
2.1.11. Deve ritenersi infondato l'undicesimo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che erano stati utilizzati nei confronti di GI atti processuali che dovevano ritenersi inutilizzabili. Tale inutilizzabilità riguardava le dichiarazioni rese dall'imputato AU ON nei confronti di GI nella fase delle indagini preliminari del presente procedimento e nel processo sulla "Strage di Piazza Fontana" celebrato davanti alla Corte di assise di Milano. Secondo la difesa di GI, la Corte territoriale milanese aveva trascurato di considerare che il nucleo fondamentale delle propalazioni di ON consistente nel suo resoconto dichiarativo riguardante la riunione svoltasi il 25/05/1974 ad Abano Terme, presso l'abitazione di IA ON RO, nel corso della quale era stata pianificata la fase esecutiva dell'attentato bresciano risultava palesemente falso e contrastava con le emergenze probatorie. La falsità di tali dichiarazioni discendeva dalla natura calunniosa delle accuse che le sostanziavano, evidente sia alla luce dei rapporti investigativi intrattenuti da ON con il mar. EL e con il cap. Giraudo, sia alla luce della ritrattazione intervenuta nel presente procedimento. 94 I profili di discrasia dichiarativa censurati dalla difesa di GI devono essere esaminati analiticamente.
2.1.11.1. Occorre, innanzitutto, soffermarsi sulle censure riguardanti il resoconto dichiarativo fornito da ON sulla riunione svoltasi ad Abano Terme, presso l'abitazione di IA ON RO, alla quale l'imputato prendeva parte personalmente. Osserva il Collegio che, sulla riunione svoltasi il 25/05/1974 ad Abano Terme, nella casa di RO, finalizzata alla pianificazione della fase esecutiva dell'attentato bresciano, il Giudice di appello milanese ha ritenuto che tale incontro fosse riscontrato da una pluralità di elementi probatori, idonei a corroborare le dichiarazioni rese da ON. Deve, in proposito, rilevarsi che ON ammetteva di essere stato presente alla riunione del 25/05/1974, svoltasi nell'abitazione di RO, ad Abano Terme, nella quale erano stati pianificati i dettagli esecutivi della "Strage di Piazza della Loggia". Si consideri che ON, dal luglio 1995 e per i successivi sei anni, ha ammesso, dapprima, davanti alla polizia giudiziaria e, successivamente, dinanzi alla Corte di assise di Milano di avere partecipato a diverse riunioni in casa di IA ON RO, nel corso delle quali GI aveva illustrato ai presenti le sue teorie eversive e gli sviluppi stragistici che ne conseguivano. La partecipazione di ON a riunioni svoltesi nell'ambiente dell'eversione di estrema destra veneta, del resto, costituiva un dato processuale, oltre che ammesso dallo stesso imputato, incontroverso e dimostrato da ulteriori elementi probatori. Tra questi occorre richiamate le note informative n. 5519 del 03/08/1974 e n. 5580 dell'08/08/1974, redatte dal mar. EL nel corso del suo rapporto investigativo con ON, dalle quali emergeva la partecipazione dell'imputato a un raduno svoltosi a Bellinzona e la programmazione di un incontro con PE (detto "Pino") MB RA, vertenti, come evidenziato a pagina 265 della sentenza impugnata, su «temi di estrema rilevanza per l'assetto organizzativo ed operativo della nuova formazione terroristica, inglobante gli ex ordinovisti». Tali affermazioni venivano successivamente ritrattate da ON, con il memoriale del 24/05/2002, con un atteggiamento processuale che non poteva essere ritenuto credibile, sulla base delle considerazioni espresse nel paragrafo 1.3.1, cui si rinvia, nel quale si evidenziava come le conclusioni alle quali giungeva la Corte di assise di appello di Milano, in ordine alla ritrattazione del ricorrente, apparivano ineccepibili e fondate su un vaglio corretto delle sue propalazioni. 95 Peraltro, era la stata la stessa Corte di assise di appello di RE a ritenere la smentita di ON, in ordine alla sua partecipazione alla riunione di Abano Terme del 25/05/1974, sconfessata dalle deposizioni dei testi AU OT e NI AR, la cui attendibilità veniva corroborata dalla nota informativa recante la data del 06/07/1974, richiamata a pagina 244 della sentenza impugnata. Con specifico riferimento alla posizione dichiarativa di OT, deve ulteriormente rilevarsi che, al contrario di quanto affermato dalla difesa di GI, le emergenze processuali non consentivano di ipotizzare alcun risentimento maturato dallo stesso nei confronti di ON, anche in considerazione dei legami di amicizia che legavano i due esponenti della destra eversiva veneta, sui quali ci si soffermava in termini congrui nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 287-288 del provvedimento impugnato. Secondo la Corte territoriale milanese, la veridicità delle dichiarazioni rese da ON in ordine alla sua partecipazione alla riunione di Abano Terme era ulteriormente corroborata dalle dichiarazioni rese dal teste VI IG, richiamate a pagina 266 della sentenza impugnata, in cui si evidenziava che il testimone in questione aveva dichiarato di avere appreso da ON che costui aveva partecipato ad alcune riunioni di "Ordine Nuovo", nelle quali era presente anche GI, sulle quali poi aveva riferito ai servizi segreti con cui collaborava. Analoga rilevanza probatoria doveva essere attribuita alle dichiarazioni rese dai testi TI e EN, esaminati all'udienza del 30/06/2015, celebrata davanti alla Corte di assise di appello di Milano, le cui deposizioni venivano richiamate nelle pagine 266 e 267 del provvedimento censurato. Sulla base di tali testimonianze, il Giudice di appello milanese ha ritenuto ulteriormente corroborato il resoconto dichiarativo di ON, escludendo che potesse attribuirsi alcun rilievo alla sua ritrattazione e ribadendo l'attendibilità delle sue originarie dichiarazioni confessorie. Sulla scorta di tale ricostruzione del contesto probatorio nel quale maturavano le dichiarazioni confessorie di ON e dell'inattendibilità della sua successiva ritrattazione intervenuta a distanza di oltre sei anni dalle - originarie e costanti ammissioni di responsabilità - la Corte territoriale milanese, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 268 e 269 della sentenza impugnata, sulla base di un percorso argomentativo ineccepibile, osservava: E dunque, all'esito della comparazione delle due divergenti versioni, risulta evidente l'assoluta preminenza, in termini di tenuta logica e coerenza con le altre risultanze, di quella a carattere confessorio, tale dovendosi qualificare l'insieme delle dichiarazioni precedenti nelle quali l'imputato ha comunque ammesso il proprio coinvolgimento nell'attività preparatoria della strage [...]». E ancora: Né 96"a tale scelta confessoria può ritenersi geneticamente viziata, giacché, se è vero che essa nasce a seguito della contestazione del ruolo di fonte informativa e della conoscenza dell'iter collaborativo avviato da altri ex appartenenti ad Ordine Nuovo, è altrettanto vero che ON ben avrebbe potuto, più utilmente ed efficacemente, spiegare il ruolo effettivo ricoperto e la reale portata delle informazioni riferite, senza alcuna necessità di autoaccusarsi [...]».
2.1.11.2. Risulta smentito dalle emergenze processuali l'ulteriore profilo valutativo su cui si appuntano le censure della difesa di GI, nell'ambito dell'undicesimo motivo di ricorso, costituito dalla mendacità delle dichiarazioni confessorie di ON, resa evidente dal tenore ambiguo dei rapporti investigativi intrattenuti con il mar. EL e con il cap. Giraudo. Tali rapporti incidevano sulla fase genetica delle dichiarazioni confessorie di ON, alla quale non poteva attribuirsi alcun rilievo probatorio proprio in conseguenza della gestione ambigua e mai del tutto chiarita processualmente - dei suoi rapporti investigativi quale fonte dichiarativa "ON". Allo scopo di fugare ogni dubbio sulla fase genetica del rapporto investigativo instaurato da ON con i servizi segreti, all'epoca dei fatti in contestazione, la Corte di assise di appello di Milano sulla scorta di quanto - impostogli dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio esaminava analiticamente le note informative redatte nel corso di tale rapporto, chiarendo che le annotazioni del mar. EL risultavano convergenti con le dichiarazioni confessorie rese nella prima fase della collaborazione dell'imputato, corroborando ulteriormente il suo narrato. Costituivano, in particolare, elementi idonei a corroborare l'attendibilità delle dichiarazioni confessorie di ON le seguenti note informative del mar. EL: l'appunto allegato alla nota n. 622 del 28/01/1974, richiamato nelle pagine 270- 272 del provvedimento impugnato;
l'appunto del 23/05/1974, allegato alla nota del 25/05/1974, richiamato nelle pagine 272-275; l'appunto allegato alla nota n. 4873 dell'08/07/1974, richiamato nelle pagine 275-280; l'appunto allegato alla nota n. 5120 del 16/07/1974, richiamato nelle pagine 280-281; l'appunto allegato alla nota n. 5519173 del 03/08/1974, richiamato nelle pagine 281-282; l'appunto allegato alla nota n. 5580 dell'08/08/1974, richiamato nelle pagine 282-283. Dal contenuto di tali note informative si traeva, dunque, una significativa conferma processuale dell'attendibilità delle dichiarazioni confessorie di ON, corrispondendo le annotazioni redatte dal mar. EL nell'arco temporale compreso tra 28/01/1974 e l'08/08/1974, al narrato dell'imputato e alla riorganizzazione dell'area della destra eversiva veneta nella quale gravitava lo stesso propalante. 97 probatorie eranoTali emergenze ulteriormente corroborate dalle cui ci si è già riferiti nel paragrafo dichiarazioni rese dai testi OT e AR - 2.1.11.1 sulla cui attendibilità la Corte di assise di appello di Milano si - soffermava in termini ineccepibili, evidenziando che tali propalazioni, oltre a convergere con le dichiarazioni confessorie di ON e con le annotazioni redatte tra il 28/01/1974 e 1'08/08/1974, sopra richiamate, risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole all'imputato e non trovano giustificazioni alternative a quelle fondate sull'attendibilità delle sue originarie ammissioni di responsabilità. Quanto, infine, al ruolo ambiguo svolto dal cap. Giraudo, il Giudice di appello milanese escludeva che le dichiarazioni rese da ON nella fase iniziale della sua collaborazione potessero essere geneticamente inquinate dal rapporto investigativo instauratosi tra l'imputato e l'ufficiale, evidenziando in linea con quanto affermato a proposito di IG che le sollecitazioni effettuate nei confronti dello stesso ON rientravano nell'ambito dell'ordinaria gestione dei rapporti collaborativi tra propalanti e forze dell'ordine, le quali, in ogni caso, agivano su mandato dell'autorità giudiziaria competente. Sulla scorta di tale ineccepibile ricostruzione della fase genetica dei rapporti di collaborazione processuale di ON, la Corte di assise di appello di Milano, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 289 della sentenza impugnata, ribadiva che le emergenze processuali imponevano di ritenere certa la sua partecipazione alla riunione svoltasi presso l'abitazione di RO, quale concorrente nei reati che si sarebbero concretizzati il 28/05/1974, affermando: ON, dunque, era presente ed aveva piena contezza del contenuto del monologo di GI e di quanto esso si collegasse strettamente al programma eversivo sviluppato e messo a punto nei sei mesi successivi allo scioglimento di Ordine Nuovo ed ai discorsi altrettanto eversivi - fattigli appena una settimana - prima dallo studente di Ferrara con riferimento ad una struttura terroristica già operativa in varie città del Nord».
2.1.11.3. Le considerazioni che si sono espresse impongono di ritenere priva di pregio la residua censura, collegata alla ritrattazione delle dichiarazioni confessorie originariamente rese da ON, in relazione alla quale occorre richiamare quanto evidenziato nel paragrafo 1.3.1, cui si rinvia ulteriormente. Convergono in questa direzione una pluralità di elementi, tra i quali lo specifico rilievo riconosciuto dalla Corte di assise di appello di Milano alla coincidenza temporale tra la modifica della posizione dichiarativa di ON e la definitiva sconfessione del suo ruolo di infiltrato a opera del dott. Di ST;
nonché le modalità con cui veniva realizzata la ritrattazione di ON, affidata 98K e a uno scritto sintetico richiamato nelle pagine 258-260 e sottratta a qualsiasi approfondimento processuale. A tali dirimenti considerazioni occorre aggiungere che ON non ha reso alcuna plausibile spiegazione alle ragioni che lo hanno indotto a rendere dichiarazioni mendaci per i primi sei anni della sua collaborazione con l'autorità giudiziaria. Né ha chiarito i suoi rapporti con le forze dell'ordine che si occupavano della sua gestione, lasciando ulteriormente privo di spiegazione il suo riferimento mendace al personaggio di "TO" - che, come detto, veniva smentito dal dott. Di ST sul quale non forniva alcuna indicazione che, nell'ottica di ON, avrebbe consentito di fare luce sulla sua posizione dichiarativa. Occorre, al contempo, evidenziare che tali conclusioni appaiono armoniche con quelle raggiunte dalla Corte di cassazione che, nella sentenza di annullamento con rinvio emessa il 21/02/2014, a proposito dell'incongrua valutazione della ritrattazione di ON da parte delle Corti bresciane, evidenziava che il loro vaglio non teneva conto degli elementi di genericità e di tardività che la connotavano. Non si possono, pertanto, che ribadire i richiami alla giurisprudenza consolidata di questa Corte - già effettuati nel contesto espositivo del paragrafo che afferma l'ininfluenza di una ritrattazione di cui sia accertata 1.3.1 - l'inattendibilità e l'incoerenza con gli altri dati processuali, relativi alla credibilità intrinseca del dichiarante e alla valenza probatoria delle sue dichiarazioni confessorie (Sez. 1, n. 43681 del 13/05/2015, Tornicchio cit.; Sez. 1, n. 14623 del 04/03/2008, Abbrescia, cit.).
2.1.11.4. Queste considerazioni impongono di ritenere infondata la doglianza proposta dalla difesa di GI quale undicesimo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento.
2.1.12. Con il dodicesimo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte di assise di appello di Milano non si era uniformata al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio emessa il 21/04/2014, relativo all'utilizzabilità delle propalazioni rese da ON nei confronti di GI, con specifico riferimento al segmento costituito dalle dichiarazioni rese al mar. EL quale fonte confidenziale denominata "ON", rispetto alle quali peculiare rilievo probatorio doveva essere attribuito alla nota informativa redatta il 06/07/1974. Questa doglianza si poneva in stretto collegamento con quella proposta quale undicesimo motivo di ricorso, riguardando il percorso argomentativo seguito dalla Corte milanese in funzione della valutazioneterritoriale 99 dell'attendibilità delle dichiarazioni di ON, nel contesto delle note informative redatte dal mar. EL. Osserva, in proposito, il Collegio che l'assunto processuale da cui muove la difesa di GI risulta smentito dalle emergenze probatorie, atteso che le note informative redatte dal mar. EL nell'arco temporale compreso tra il 28/01/1974 e 1'08/08/1974 non sono state valutate dalla Corte territoriale milanese isolatamente ma in correlazione alle dichiarazioni confessorie rese da ON, successivamente ritrattate, non potendosi attribuire alcun rilievo frazionato a tali elementi probatori sulla scorta di quanto imposto dalla Corte di legittimità con la sentenza di annullamento con rinvio da cui quale traeva origine il procedimento di appello conclusosi con la decisione impugnata. La rivalutazione delle dichiarazioni rese da ON nel più ampio contesto probatorio consolidatosi nei sottostanti giudizi, dunque, si imponeva alla luce delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in relazione alla lettura unitaria e non frazionata del suo narrato, imposta in sede di annullamento con rinvio della decisione emessa dalla Corte di assise di appello di RE il 14/04/2012, nei termini cui ci si è riferiti nel paragrafo 1.1, cui si deve ulteriormente rinviare. Si affermava, infatti, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 58 e 59 della sentenza impugnata - nei termini che si sono richiamati nel paragrafo 1.1 che il giudice di rinvio doveva preliminarmente valutare, se ON ― potesse essere qualificato come infiltrato non punibile, approfondendo, anche alla luce della collaborazione processuale effettivamente prestata dall'imputato, quale ruolo avesse svolto nella preparazione e nell'esecuzione dell'attentato bresciano.
2.1.12.1. A tali parametri ermeneutici la Corte di assise di appello di Milano si conformava correttamente, ricostruendo analiticamente il percorso di collaborazione di ON fin dalla fase genetica dei suoi rapporti con il mar. EL, escludendo che allo stesso potesse essere attribuito il ruolo di infiltrato, anche alla luce di quanto già affermato a proposito del dott. Di ST. La ricostruzione della fase genetica del rapporto investigativo instaurato da ON con il mar. EL, su cui ci si è diffusamente soffermati, nella prospettiva processuale correttamente recepita dal Giudice di appello milanese, non risultava funzionale all'utilizzazione delle note informative per il loro autonomo contenuto probatorio, ma si inseriva in un più ampio contesto, motivato dal carattere indiziario delle fonti di prova acquisite nei sottostanti giudizi di merito, alla luce del quale dovevano essere valutate le propalazioni dell'imputato (Sez. 1, n. 26455 del 26/3/2013, Knox, cit.; Sez. 1, n. 13671 del 26/11/1998, Buiono, cit.). 100 Gli elementi probatori fondati sulle note informative del mar. EL, quindi, venivano correlati alle dichiarazioni confessorie di ON, con un percorso processuale rispettoso delle indicazioni fornite dalla Corte di legittimità, che imponeva una valutazione unitaria e non frazionata dell'intero compendio probatorio e degli elementi indiziari che lo componevano in un quadro omogeneo. Sulla scorta di tale ricostruzione delle dichiarazioni confessorie di ON e degli elementi probatori idonei a corroborarne il contenuto, si riteneva di esprimere un giudizio di attendibilità delle sue propalazioni e, contestualmente, si riteneva che la successiva ritrattazione dell'imputato non fosse idonea a smentire le sue precedenti dichiarazioni, sulla base delle considerazioni espresse nel paragrafo 1.3.1, cui si deve ulteriormente rinviare. Ne discende che alle note informative redatte dal mar. EL, conformemente alle indicazioni provenienti dalla Corte di legittimità, non è stato attribuito un rilievo probatorio autonomo, costituendo tali annotazioni un elemento indiziario inserito in un più ampio contesto, nel quale le stesse dichiarazioni di ON non assumevano un rilievo decisivo. Alla luce di tali parametri, la Corte territoriale milanese procedeva a una rivalutazione complessiva delle note informative in questione, redatte nell'arco temporale compreso tra il 28/01/1974 e 1'08/08/1974. La dimostrazione di quanto si sta affermando proviene dal fatto che tali note informative non sono state valutate isolatamente, ma alla luce degli ulteriori elementi indiziari, tra i quali, nel provvedimento impugnato, si sono richiamate espressamente le deposizioni dei testi AU OT, NI ID, VI IG, ER EN, NA TI, del cui contenuto dichiarativo ci si è già occupati. Si inserivano in tale ambito le conclusioni alle quali perveniva la Corte territoriale milanese in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese da ON a proposito della sua partecipazione alla riunione di Abano Terme, svoltasi presso l'abitazione di IA ON RO il 25/05/1974; episodio, quest'ultimo, anch'esso inserito nel più ampio compendio probatorio consolidatosi in relazione alla posizione di GI, collegato a un più vasto scenario, costituito dalle attività di riorganizzazione della destra eversiva veneta, egemonizzata dallo stesso ricorrente. Nell'ampio scenario che si è descritto, alle note informative redatte dal mar. EL si attribuiva una valenza confermativa dell'attendibilità delle dichiarazioni confessorie di ON, sul presupposto che il contenuto delle annotazioni corroborava il narrato del propalante e costituiva una conferma della riorganizzazione dell'area della destra eversiva veneta nella quale gravitavano 101 sia ON che GI. Sul punto, non si può non richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 284 della sentenza impugnata, nel quale la Corte di assise di appello di Milano ha chiarito, nel rispetto delle indicazioni ermeneutiche fornitegli in sede di rinvio dalla Corte di legittimità, l'importanza delle annotazioni in questione, affermando: «Ma non sono solo gli appunti del mar. EL a rilevare, ad avviso della Corte, nell'opera ricostruttiva di quanto andava avvenendo nella estrema destra all'indomani dello scioglimento del Movimento Politico Ordine Nuovo, di fondamentale importanza per cogliere il significato di particolari apparentemente irrilevanti e le loro intime connessioni [...]».
2.1.12.2. Le considerazioni espresse nel paragrafo precedente rendono destituite di fondamento le censure relative al rilievo attribuito nella sentenza impugnata all'appunto allegato alla nota n. 4873 dell'08/07/1974, formulato dalla difesa di GI nelle pagine 159-162 del suo ricorso, dovendosi ribadire che tutte le note informative del mar. EL venivano correlate alle dichiarazioni confessorie di ON, con un percorso processuale rispettoso delle indicazioni fornite dalla Corte di legittimità, che imponevano una valutazione unitaria e non frazionata degli elementi indiziari acquisiti nei sottostanti giudizi di merito. Non può, pertanto, non rilevarsi che il percorso motivazionale esplicitato nelle pagine 275-280 della decisione impugnata, in ordine all'interpretazione e alla rilevanza probatoria dell'appunto redatto dal mar. EL e allegato alla nota n. 4873 dell'08/07/1974, appare fondato su una valutazione ineccepibile di tale annotazione. Ci si deve, in proposito, limitare a ribadire che la Corte di assise di appello di Milano non attribuiva alcuna rilevanza decisiva al contenuto della nota informativa in questione, limitandosi a valutarne la pertinenza con i fatti in contestazione, sotto il profilo della contiguità temporale con l'episodio stragistico oggetto di vaglio. Esemplare è il passaggio motivazionale della sentenza impugnata esplicitato a pagina 279, nel quale il Giudice di appello, richiamava taluni episodi sintomatici della strategia eversiva in esame, affermando: «La Corte, in questa sede, tiene a sottolinearne, in particolare, alcuni, che, a suo avviso, sono significativi dell'unitarietà dell'azione di ricompattamento delle forze eversive di destra a seguito dello scioglimento di Ordine Nuovo e dell'identità degli obiettivi perseguiti, della strategia per realizzarli, delle concrete modalità attuative [...] >>. Tali conclusioni, del resto, sono state confermate dal contenuto dell'annotazione in questione, nella quale si faceva riferimento ai programmi della destra eversiva dopo lo scioglimento di "Ordine Nuovo", a cui si collegano le affermazioni di GI, riguardanti la creazione di una nuova organizzazione 102C⑰ politica di matrice extraparlamentare, articolata su due livelli;
il primo, clandestino e coinvolgente un numero ristretto di componenti, il secondo, non clandestino e strutturato in circoli culturali, diffusi sul territorio, ispirati alla medesima ideologia.
2.1.12.3. Queste considerazioni impongono di ritenere inammissibile la doglianza proposta dalla difesa di GI quale dodicesimo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento.
2.1.13. Con il tredicesimo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente all'interpretazione delle intercettazioni ambientali captate all'interno dell'abitazione di GI, tra l'imputato e la moglie, in cui, al contrario di quanto affermato nella decisione in esame, non si faceva alcun riferimento, diretto o indiretto, all'episodio stragistico oggetto di vaglio. Si evidenziava, in proposito, che il contenuto di tali intercettazioni ambientali captate nelle date del 24/02/1996, del 13/03/1996 e del - 26/07/1996 non consentiva di trarre alcun elemento probatorio sfavorevole a GI, limitandosi, in tali occasioni, il ricorrente a esplicitare al coniuge il suo timore per essere coinvolto nelle propalazioni di HO e di AT, da poco apertisi alla collaborazione con la giustizia. Osserva, in proposito, il Collegio che le intercettazioni ambientali censurate dalla difesa di GI nell'ambito del tredicesimo motivo del suo ricorso riguardavano le captazioni eseguite presso la sua abitazione, nelle date sopra richiamate, nel corso delle quali l'imputato, parlando con la moglie DA, esprimeva i suoi timori per l'apertura alla collaborazione di HO e di AT e per le accuse che avrebbero potuto rivolgergli. ambientale intercettata ilPiù precisamente, nella conversazione 24/02/1996, GI esprimeva la sua preoccupazione per il fatto che AT avesse iniziato a collaborare con la giustizia;
nella conversazione ambientale intercettata il 13/03/1996, il ricorrente faceva riferimento al nascondiglio dell'esplosivo, ubicato presso i locali della trattoria "Lo Scalinetto"; nella conversazione ambientale intercettata il 26/07/1996, GI faceva riferimento al fatto che HO non aveva reso dichiarazioni nei suoi confronti, com'era evidente dal fatto che, fino a quel momento, non aveva ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria. Appaiono, pertanto, prive di rilievo le censure finalizzate a evidenziare la sussistenza di discrasie valutative tra il contenuto delle conversazioni ambientali e l'interpretazione fornitane dalla Corte territoriale milanese, non potendosi dubitare del fatto che le fonti di conoscenza degli accadimenti stragistici in 103 esame di cui disponevano HO e AT costituivano l'oggetto dei colloqui dei coniugi GI. La ricostruzione compiuta dalla Corte di assise di appello di Milano, del resto, risulta corroborata dall'intercettazione ambientale captata tra HO e AT il 26/09/1995, sulla cui rilevanza probatoria ci si è diffusamente soffermati nel paragrafo 2.1.8, cui si deve rinviare. Sulla scorta di una tale ricostruzione della portata probatoria delle captazioni ambientali in esame, la Corte di assise di appello di Milano, soffermandosi in particolare sulla conversazione intercettata il 24/02/1996 e sul rientro in Italia di AT, a pagina 365 della sentenza impugnata, affermava: «Orbene, che il rientro di AT in Italia e l'inizio della sua collaborazione siano fonte di preoccupazione per la coppia risulta evidente tanto dall'esclamazione della donna, quanto dal tentativo di GI di tranquillizzarla. Che l'obiettivo dell'imputato sia appunto questo si coglie nell'osservazione che, comunque, è "roba prescritta"». A tali dirimenti considerazioni occorre aggiungere che non è possibile reinterpretare le captazioni ambientali in esame, nella direzione invocata dalla difesa di GI, atteso che, attraverso tale censura, ci si limita a proporre, in termini contrastanti con le emergenze probatorie, correttamente vagliate dalla Corte di assise di appello di Milano, un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 1.4 e 1.4.1, cui si deve rinviare (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.). Queste ragioni impongono di ritenere infondata la doglianza proposta dalla difesa di GI quale tredicesimo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento.
2.1.14. Con il quattordicesimo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente alla ricostruzione delle attività di depistaggio poste in essere in relazione alle indagini condotte sulla "Strage di Piazza della Loggia", ascrivibili ai vertici territoriali dell'Arma dei Carabinieri e ad alti ufficiali del S.I.D. Si è censurato, in tale ambito, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Milano nel nono capitolo della sentenza intitolato "L'attività di depistaggio" nel quale sarebbe stata fornita un'interpretazione delle emergenze processuali incongrua e contrastante con il compendio probatorio acquisito, nei termini richiamati nelle pagine 164-167 dell'atto di impugnazione in esame. Osserva, in proposito, il Collegio che la doglianza in esame deve essere posta in stretto collegamento con quelle proposte quale quinto, sesto, settimo, 104 во ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo motivo del ricorso di GI, riguardando il percorso argomentativo compiuto dalla Corte di assise di appello di Milano in funzione della valutazione del compendio probatorio acquisito e degli elementi indiziari che lo compongono. In base a tali elementi, unitariamente considerati, la sentenza di appello nel rispetto dei parametri - ermeneutici forniti dalla Corte di legittimità in sede di annullamento (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Segura, cit.; Sez. 1, n. 30448 del 19/06/2010, RO, cit.) - esprime le ragioni della colpevolezza del GI. Deve, invero, rilevarsi che, sul profilo valutativo riguardante l'azione di depistaggio posta in essere in relazione alle indagini sulla "Strage di Piazza della Loggia", ci si soffermava nelle pagine 447-462 della sentenza impugnata, allo scopo di evidenziare il coinvolgimento dei servizi segreti nelle attività oggetto di accertamento. Si tratta di un dato processuale incontroverso, non potendosi dubitare del coinvolgimento dei servizi segreti nelle attività investigative svolte, nel corso degli anni, in relazione alla "Strage di Piazza della Loggia"; a fronte di tale dato, non si può tuttavia affermare, con analoga perentorietà, che le attività di depistaggio siano rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità degli imputati, che costituisce l'oggetto del presente procedimento. Ne discende che, rispetto al compendio probatorio acquisito nei confronti di GI, il riferimento all'attività di depistaggio compiuto dalla Corte territoriale milanese appare marginale ai fini della decisione e ininfluente rispetto agli elementi indiziari su cui si fondava il giudizio di responsabilità del ricorrente, rendendo irrilevanti i richiami agli episodi sintomatici di tale attività descritti nelle pagine 447-462 della sentenza impugnata. Né rilevano, in senso contrario, i riferimenti al coinvolgimento nelle attività di indagine, a vario titolo, di LF, di RO, di RA, di LI e di RAni RI, contenuti nelle pagine 460-461 del provvedimento in esame, atteso che il ruolo svolto da tali soggetti nelle strategie eversive dell'estrema destra italiana dell'epoca non può implicare, assiomaticamente, l'implicazione degli stessi soggetti nelle attività di depistaggio che si stanno considerando. Non risultano, infine, indicate specifiche responsabilità individuali in relazione alle attività di depistaggio in questione, con la conseguenza che, ai presenti fini, tali indicazioni appaiono prive di pertinenza processuale e irrilevanti ai fini dedotti dalla difesa di GI, rispetto alla cui posizione le stesse considerazioni della Corte territoriale milanese si pongono in termini di irrilevanza probatoria. 105 Si trattava, quindi, di prendere in considerazione un'ipotesi processuale prospettata in termini meramente ipotetici certamente suggestiva, ma - irrilevante ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità espresso nei confronti di GI - in presenza di elementi probatori che non consentivano di affermarne la fondatezza. Ne consegue che non è possibile attribuire alcun valore processuale alla ricostruzione prospettata in relazione alle attività di depistaggio cui ci si sta riferendo, in presenza di un compendio probatorio, univocamente orientato, che impone di ritenere certo il coinvolgimento del GI nell'organizzazione dell'attentato in esame (Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220; Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873). Queste considerazioni impongono di ritenere infondata la doglianza proposta dalla difesa di GI quale quattordicesimo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento.
2.1.15. Con il quindicesimo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte di assise di appello di Milano non si era uniformata alle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione in sede di rinvio, relative al ruolo organizzativo svolto da GI nell'organizzazione dell'attentato in esame, rispetto al quale le conclusioni alle quali giungeva la Corte territoriale milanese in ordine al fatto che - l'imputato costituiva "l'unica figura" dotata dei poteri decisionali indispensabili per consentire la concretizzazione di un progetto criminoso di tale portata risultavano indimostrate. L'incongruità del percorso argomentativo seguito dal Giudice del rinvio per giungere a tali conclusioni risultava evidente sulla base delle considerazioni svolte dalla difesa di GI in relazione al giudizio di credibilità soggettiva e di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, espresso nei confronti delle dichiarazioni dell'imputato AU ON. Queste argomentazioni, così come richiamate nelle pagine 167-170 dell'atto di impugnazione in esame, imponevano di escludere la correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale milanese per giungere a tali conclusioni, fondate su una distonica valutazione dell'apporto collaborativo fornito da ON all'accertamento degli accadimenti criminosi relativi alla "Strage di Piazza della Loggia", rispetto al quale le note informative redatte dal mar. EL risultavano prive di rilievo probatorio. Deve, in proposito, rilevarsi che la doglianza in esame deve essere posta in stretto collegamento con quelle proposte quale undicesimo e dodicesimo motivo del ricorso di GI, riguardando il percorso argomentativo compiuto dalla Corte di assise di appello di Milano in funzione del giudizio di attendibilità delle 106 propalazioni rese da ON nei confronti di GI, sulla base del quale la sentenza di appello milanese fondava il suo giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente, nel rispetto dei parametri ermeneutici su cui ci si è soffermati nei paragrafi 1.3 e 1.3.1, cui si deve ulteriormente rinviare (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.) Invero, il profilo valutativo riguardante il ruolo organizzativo svolto da GI nell'attività stragistica oggetto di accertamento non può essere vagliato nei termini esplicitati nelle pagine 167-170 del ricorso in esame, atteso che alla posizione del ricorrente la sentenza impugnata ha dedicato ampia trattazione, soffermandosi analiticamente su di essa sia nelle pagine 304-370, relative al suo coinvolgimento concorsuale, sia nelle pagine 370-476, dedicate alle dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti da IG e da ON. Da tale articolata disamina emergeva il ruolo organizzativo di GI, conseguente alla sua posizione egemonica rivestita nell'ambiente della destra eversiva veneta, che deve ritenersi un dato processuale incontroverso, sulla base degli elementi indiziari ai quali ci si è riferiti nei paragrafi 2.1.11, 2.1.11.1, 2.1.11.2, 2.1.11.3, 2.1.12 e 2.1.12.1, specificamente riguardanti le propalazioni di ON riguardanti GI, su cui si appuntano le censure proposte nell'ambito della doglianza in esame.
2.1.15.1. Osserva, al contempo, il Collegio che tale doglianza non può essere valutata in relazione al solo segmento dichiarativo rappresentato dalle propalazioni di GI, così come richiesto dal suo difensore, in ragione del fatto che la lettura unitaria e non frazionata del compendio probatorio acquisito nei sottostanti giudizi imposta dalla Corte di legittimità nei termini cui ci si è - diffusamente riferiti non consentiva una valutazione parziale e segmentata delle dichiarazioni di ON, imponendo, al contrario, di correlare tali propalazioni agli ulteriori elementi indiziari (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Segura, cit.; Sez. 1, n. 30448 del 19/06/2010, RO, cit.). Il compendio probatorio acquisito nei confronti di GI, dunque, non lascia alcuno spazio per dubitare del suo ruolo organizzativo nella "Strage di Piazza della Loggia", sul quale convergono non solo le dichiarazioni accusatorie di ON e di IG, ma tutti gli altri elementi indiziari, cui ci si è riferiti nei paragrafi precedenti, tra i quali peculiare rilievo probatorio deve essere attribuito al contenuto delle captazioni ambientali delle quali ci si è occupati nell'esaminare l'ottavo e il tredicesimo motivo del ricorso in esame, cui si deve rinviare per la compiuta ricognizione di tale materiale captativo. Ne discende che, a fronte dei convergenti elementi indiziari, sopra richiamati, il riferimento al ruolo organizzativo svolto dal GI nell'organizzazione della "Strage di Piazza della Loggia" deve essere ritenuto 107 incontroverso e corroborato dal compendio probatorio acquisito nei sottostanti giudizi di merito. Ad opinare diversamente, si sarebbe dovuto prendere in considerazione un'ipotesi processuale prospettata in termini ipotetici e non supportata da - alcun elemento probatorio con riferimento alla posizione di GI e - contrapporla alle conclusioni ineccepibili della Corte territoriale milanese. Ne consegue che, nel caso in esame, non è possibile attribuire alcun fondamento processuale alla ricostruzione prospettata dalla difesa di GI, secondo cui il ricorrente non era l'unico soggetto dotato di poteri decisionali in conseguenza dei quali l'attività stragistica in esame poteva essere eseguita, in presenza di fonti di prova, univocamente orientate, che imponevano di ritenere certo e incontrovertibile il coinvolgimento di GI nell'organizzazione dell'attentato stragistico bresciano. A tali dirimenti considerazioni deve aggiungersi che tale percorso valutativo, oltre che illogico e processualmente incongruo, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 15897 del 09/04/2009, Massimino, Rv. 243528).
2.1.15.2. Queste considerazioni impongono di ritenere infondata la doglianza proposta dalla difesa di GI quale quindicesimo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento.
2.2. Il ricorso introduttivo del presente procedimento, proposto nell'interesse di GI dall'avv. Ronco, veniva integrato dai motivi nuovi del 31/05/2017 depositati dallo stesso difensore, articolati in tre censure da ritenere infondate.
2.2.1. Con la prima si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti alla nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte di assise di appello di Milano il 16/06/2015, per violazione del divieto di reformatio in pejus, che si correlavano alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, richiesta dalla difesa di GI alla stregua del combinato disposto degli artt. 6 CEDU, 111 Cost. e 603 cod. proc. pen. Tale censura riguardava la mancata assunzione di prove ritenute decisive da parte dalla Corte di assise di appello di Milano, concernenti le dichiarazioni 108 accusatorie rese dall'imputato AU ON e dai testi TR AT e AU OT nei confronti di GI, che erano state rivalutate sulla base di un vaglio meramente documentale, in assenza del riesame di tali fonti dichiarative, in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit.). Si tratta di una censura difensiva sulla quale ci si è soffermati esaustivamente nel trattare il secondo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento, presentato dall'avv. Ronco nell'interesse di GI, nell'ambito dei paragrafi 2.1.2, 2.1.2.1 e 2.1.2.2, cui si deve rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono il rigetto della doglianza in questione. Queste ragioni impongono di ritenere infondata la doglianza in esame.
2.2.2. Con il secondo dei nuovi motivi proposti dall'avv. Ronco, si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento al percorso argomentativo seguito dal Giudice del rinvio per ritenere GI l'organizzatore e il mandante della "Strage di Piazza della Loggia", che non poteva essere espresso sulla base delle propalazioni rese da AU ON e LO IG, così come acquisite nei sottostanti giudizi di merito. Si tratta di una doglianza strettamente collegata alle censure formulate dalla difesa di GI in relazione al giudizio di attendibilità espresso dalla Corte di assise di appello di Milano quanto al narrato di ON e di IG, nell'ambito del quarto, del quinto, del sesto, del settimo, del nono, del decimo, dell'undicesimo, del dodicesimo e del quindicesimo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento penale. Osserva, in proposito, il Collegio che tale doglianza non tiene conto del percorso processuale in conseguenza del quale la Corte di assise di appello di Milano interveniva nel giudizio di secondo grado, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte. Sui profili ermeneutici collegati a tale ultima pronuncia non occorre soffermarsi ulteriormente, essendo sufficiente limitatamente alla posizione concorsuale di GI, limitarsi a rinviare alle considerazioni espresse nei paragrafi 1.1, 2.1.2.1 e 2.1.3, cui si deve preliminarmente rinviare per l'inquadramento della doglianza in esame. Occorre, dunque, ribadire che le scelte processuali compiute dal Giudice di appello milanese risultano rispettose delle indicazioni fornitegli dalla Corte di legittimità in sede di rinvio, alle quali la decisione censurata si conformava in termini ineccepibili, superando quella visione atomistica e frazionata degli elementi indiziari acquisiti nei sottostanti giudizi riproposta nell'ambito della doglianza in esame che aveva determinato la formulazione del giudizio assolutorio degli imputati oggetto di annullamento. 109 Queste indicazioni ermeneutiche non possono essere equivocate nella direzione invocata dalla difesa di GI per le considerazioni espresse nei paragrafi sopra richiamati, nei quali si dava esaustivamente conto delle ragioni sulla base delle quali si riteneva che la Corte di assise di appello di Milano si era conformata correttamente ai criteri indicati dalla Corte di cassazione, evitando di incorrere nelle criticità valutative censurate dal ricorrente con riferimento alle propalazioni di ON e di IG. Né potrebbe essere diversamente, atteso che, come evidenziato nei paragrafi 1.1, 2.1.2.1 e 2.1.3, le propalazioni di IG e di ON, su cui si sviluppano diffusamente le censure espresse nelle pagine 11-22 dei motivi nuovi in esame, non sono dotate di autonoma rilevanza, inserendosi in un compendio probatorio connotato da una matrice indiziaria, valutabile in termini unitari e omogenei (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Segura, cit.; Sez. 1, n. 30448 del 19/06/2010, RO, cit.). Tale incontroverso dato ermeneutico, conforme alle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione in sede di rinvio, non può dunque essere disatteso e non consente una rivalutazione nel senso indicato dalla difesa di GI delle dichiarazioni rese da ON e da IG.
2.2.2.1. In questa cornice, con specifico riferimento alle propalazioni di IG, su cui ci si soffermava criticamente nelle pagine 12-16 dei motivi nuovi in esame, deve rilevarsi che la doglianza proposta dalla difesa di GI si fonda su censure analoghe a quelle sollevate nell'ambito del quinto, del sesto, del settimo, del nono e del decimo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento penale, incentrati sull'incongruità del giudizio di credibilità soggettiva e di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, espresso nei confronti del propalante in questione dalla Corte di assise di appello di Milano, del quale, al contrario, occorre ribadire la correttezza. Ai presenti fini, si ritiene comunque indispensabile richiamare le ragioni che si sono esplicitate nel respingere le doglianze poste a fondamento del quinto, del sesto, del settimo, del nono e del decimo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento, richiamando i paragrafi 2.1.5 e 2.1.5.1, dedicati al quinto motivo di ricorso, che veniva rigettato;
i paragrafi 2.1.6 e 2.1.6.1, dedicati al sesto motivo del ricorso, che veniva rigettato;
il paragrafo 2.1.7, dedicato al settimo motivo di ricorso, che veniva rigettato;
il paragrafo 2.1.9, dedicato al nono motivo di ricorso, che veniva dichiarato inammissibile;
il paragrafo 2.1.10, dedicato al decimo motivo di ricorso, che veniva dichiarato inammissibile.
2.2.2.2. Passando a considerare le propalazioni di ON, su cui ci si sofferma criticamente nelle pagine 16-22 dei motivi nuovi in esame, va rilevato 110 Zu che le censure proposte dalla difesa di GI sono analoghe a quelle sollevate nell'ambito dell'undicesimo, del dodicesimo e del quindicesimo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento, incentrati sull'incongruità del giudizio di credibilità soggettiva e di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, espresso nei confronti dell'imputato dalla Corte territoriale milanese, del quale, anche in questo caso, occorre ribadire la correttezza. Ai presenti fini, si ritiene comunque indispensabile richiamare le ragioni espresse per respingere le censure poste a fondamento dell'undicesimo, del dodicesimo e del quindicesimo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento, richiamando i paragrafi 2.1.11, 2.1.11.1, 2.1.11.2 e 2.1.11.3, dedicati all'undicesimo motivo di ricorso, che veniva rigettato;
i paragrafi 2.1.12, 2.1.12.1 e 2.1.12.2, dedicati al dodicesimo motivo di ricorso, che veniva rigettato;
i paragrafi 2.1.15, 2.1.15.1 e 2.1.15.2, dedicati al quindicesimo motivo di ricorso, che veniva rigettato.
2.2.2.3. Alle considerazioni espresse nei paragrafi sopra richiamati occorre rinviare per la completa enucleazione delle ragioni che impongono il rigetto del secondo dei motivi nuovi del 31/05/2017, depositati dall'avv. Mauro Ronco nell'interesse dell'imputato LO IA GI.
2.2.3. Con il terzo dei nuovi motivi depositati nell'interesse dell'imputato LO IA GI si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla valutazione della valenza indiziaria degli elementi probatori acquisiti nei confronti del ricorrente, cui si correlava il mancato adeguamento dei principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio. Tale doglianza riguardava il segmento probatorio relativo alla valutazione delle "veline" redatte nel corso del 1974 dal mar. EL sulla base delle informazioni riservate acquisite da ON, quale fonte confidenziale denominata "ON". Si tratta di una doglianzą sollevata in stretto collegamento con le censure poste dalla difesa di GI a fondamento dell'undicesimo e del dodicesimo motivo di ricorso, le cui argomentazioni imponevano di escludere la correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Milano, che risultava viziato da un'incongrua valutazione dell'apporto collaborativo fornito da ON e delle dichiarazioni rese al mar. EL in tale ambito investigativo. Osserva, in proposito, il Collegio che la doglianza in esame, così come prospettata nei motivi nuovi del 31/05/2017, risulta smentita dalle risultanze processuali, atteso che gli elementi indiziari riconducibili alle note informative redatte dal mar. EL sono stati esaminati dalla Corte di assise di appello di 111 نا Milano nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio. Le note informative redatte dal mar. EL, infatti, non venivano vagliate per il loro autonomo rilievo, inserendosi in un più ampio contesto indiziario, rappresentato dalle fonti di prova acquisite nei giudizi di merito (Sez. 1, n. 26455 del 26/3/2013, Knox, cit.; Sez. 1, n. 13671 del 26/11/1998, Buiono, cit.). Tali annotazioni, pertanto, sono state correlate alle dichiarazioni confessorie di ON e alle ulteriori fonti di prova · tra cui le dichiarazioni dei testi OT, - ID, IG, EN e TI sulla base di una valutazione unitaria - e non frazionata del compendio probatorio, come imposto con l'annullamento con rinvio della sentenza di appello bresciana. Occorre, pertanto, ribadire che alle note informative redatte dal mar. EL, conformemente alle indicazioni ermeneutiche provenienti dalla Corte di legittimità, non si attribuiva un rilievo probatorio autonomo, costituendo esse un elemento probatorio inserito in un più ampio contesto, nel quale le stesse dichiarazioni di ON non assumevano un rilievo decisivo, nell'ottica del processo indiziario su cui occorreva fondare il giudizio di rinvio. Alla luce di tali parametri, si è proceduto a una ineccepibile rivalutazione delle note informative consistenti nell'appunto allegato alla nota n. 622 del 28/01/1974; nell'appunto del 23/05/1974, allegato alla nota del 25/05/1974; nell'appunto allegato alla nota n. 4873 dell'08/07/1974; nell'appunto allegato alla nota n. 5120 del 16/07/1974; nell'appunto allegato alla nota n. 5519173 del 03/08/1974; nell'appunto allegato alla nota n. 5580 dell'08/08/1974. 2.2.3.1. Passando a considerare la portata probatoria delle note informative redatte dal mar. EL, su cui ci si soffermava criticamente nelle pagine 22-29 dei motivi nuovi in esame, deve rilevarsi che le doglianze proposte dalla difesa di GI si fondano su censure analoghe a quelle sollevate nell'ambito dell'undicesimo e del dodicesimo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento, incentrati sull'incongruità del giudizio di credibilità soggettiva e di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, espresso nei confronti di ON dalla Corte di assise di appello di Milano. Ai presenti fini, si ritiene comunque indispensabile richiamare le ragioni poste a fondamento del rigetto dell'undicesimo e del dodicesimo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento penale, richiamando i paragrafi 2.1.11, 2.1.11.1, 2.1.11.2 e 2.1.11.3; nonché i paragrafi 2.1.12, 2.1.12.1 e 2.1.12.2; motivi dei quali si è già argomentato il rigetto.
2.2.3.2. Alle considerazioni espresse nei paragrafi sopra richiamati occorre rinviare per la completa enucleazione delle ragioni che impongono il rigetto del 112 terzo dei motivi nuovi del 31/05/2017, depositati dall'avv. Mauro Ronco nell'interesse dell'imputato LO IA GI.
2.3. Ne discende conclusivamente il rigetto degli atti di impugnazione proposti nell'interesse dell'imputato LO IA GI.
3. L'imputato AU ON, a mezzo dell'avv. CO Agosti, ricorreva per cassazione, con atto di impugnazione del 14/10/2016, al quale facevano seguito i motivi nuovi del 18/05/2017 depositati dallo stesso difensore e i motivi nuovi del 29/05/2017 depositati dall'avv. AU IAnone. Occorre rilevare preliminarmente che questi atti di impugnazione devono ritenersi infondati e conseguentemente rigettati.
3.1. Passando a considerare i singoli atti di impugnazione, occorre prendere le mosse dal ricorso introduttivo del presente procedimento, proposto dall'avv. CO Agosti, articolato in due motivi di ricorso.
3.1.1. Con il primo di tali motivi si deduceva la violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., conseguenti all'incongruità del percorso motivazionale seguito dalla Corte di assise di appello di Milano per affermare la colpevolezza nei confronti di ON per le ipotesi delittuose contestategli ai capi A e B. Si è evidenziato, innanzitutto, che la Corte di assise di appello di Milano ha ritenuto ON colpevole delle ipotesi delittuose ascrittegli sulla base di un percorso argomentativo incongruo, eludendo il nucleo essenziale del compendio probatorio acquisito nei vari giudizi, costituito dall'inattendibilità delle dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente prima della sua ritrattazione processuale, avvenuta il 24/05/2002. Tale elemento probatorio, a sua volta, andava correlato alle dichiarazioni rese dal coimputato deceduto LO IG, anch'esse inattendibili, nonché al contenuto dell'intercettazione ambientale intercorsa tra il HO e il AT, captata il 26/09/1995. Secondo la difesa di ON, l'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di rinvio, innanzitutto, discendeva dal fatto che le ricostruzioni degli accadimenti criminosi fornite da ON e da IG, che tra loro non si conoscevano, risultavano incompatibili nel loro nucleo essenziale, essendo espressione di una conoscenza dei fatti acquista in circostanze di tempo e di luogo che non consentivano di ritenerle sovrapponibili. Invero, già la circostanza che ON e IG non si conoscevano costituiva un dato altamente sintomatico dalla scarsa credibilità del narrato dei due propalanti, se solo si considera che entrambi i soggetti risultavano organicamente inseriti nel gruppo egemonizzato da GI, tanto da presenziare 113 C alle riunioni decisive per la vita della stessa consorteria;
circostanza, questa, che appariva ancor più anomala anche alla luce di un ulteriore elemento circostanziale costituito dal fatto che IG - pressoché incontroverso - collaborava stabilmente con GI e con RZ nella gestione delle armi e degli esplosivi di cui la loro cellula disponeva. Evidenti le divergenze riscontrate in relazione ai resoconti dichiarativi forniti dai due propalanti, in ordine all'ordigno utilizzato per realizzare l'attentato, rispetto al quale le versioni fornite da ON e da IG non erano compatibili. Su tali elementi di contrasto la difesa di ON si soffermava analiticamente, enucleando i profili di GGore criticità. Un primo elemento di discrasia dichiarativa riguardava il timer utilizzato per fare esplodere l'ordigno collocato in Piazza della Loggia, atteso che ON riferiva che tale congegno, procurato da EL RZ, faceva parte di una partita utilizzata per eseguire gli attentati del 12/12/1969; mentre, IG riferiva che RZ aveva procurato un ordigno completo di esplosivo e di timer, che veniva consegnato a MA SO, il quale, a sua volta, provvedeva a consegnarlo a esponenti milanesi aderenti alle S.A.M. Un secondo e altrettanto rilevante elemento di discrasia dichiarativa riguardava il collocamento dell'ordigno fatto esplodere in Piazza della Loggia, atteso che ON affermava che la bomba era stata collocata in un contenitore di ferro o comunque metallico, con modalità analoghe a quelle impiegate per eseguire la "Strage di Piazza Fontana"; mentre, IG affermava che l'ordigno, dopo essere stato consegnato a EM BU, che si era incaricato di posizionarlo in Piazza della Loggia, era stato collocato all'interno di una scatola di cartone, a sua volta riposta dentro una valigetta in pelle, fatta detonare tramite un timer. Ricostruiti in questi termini i resoconti dichiarativi forniti da ON e da IG, emergevano numerosi e insuperabili contrati logici e processuali nel loro narrato. -Ne discendeva che le conclusioni alle quali giungeva il Giudice del rinvio - secondo cui i resoconti di ON e di IG convergevano nei loro elementi valutativi essenziali contrastavano con le emergenze processuali, fondate sulle dichiarazioni degli stessi propalanti. Nell'ambito di questa doglianza si censurava il percorso argomentativo seguito dalla Corte di rinvio sotto un ulteriore profilo, atteso che le conclusioni sulla base delle quali ON era stato condannato non tenevano conto delle sue numerose e inconciliabili versioni che delineavano un quadro contraddittorio del suo narrato, reso evidente sia dal compendio probatorio complessivo, sia dalle dichiarazioni di LO IG e CO VI, le cui propalazioni - così 114 вод -rendevano evidentecome richiamate nelle pagine 17-20 del ricorso in esame l'insanabile contrasto dei vari resoconti dichiarativi del ricorrente. Né potevano essere utilizzate nella direzione prospettata dalla Corte territoriale milanese gli esiti dell'intercettazione ambientale captata tra HO e AT il 26/09/1995, atteso che il contenuto di tale conversazione non riguardava la posizione di ON, ma quelle di RZ e di GI, con la conseguenza che rispetto al ricorrente il colloquio in questione assumeva una valenza probatoria neutra. L'inattendibilità delle dichiarazioni confessorie di ON, inoltre, appariva incontroversa alla luce dei passaggi salienti delle sue propalazioni così come - richiamate nelle pagine 32-45 del ricorso in esame - rispetto ai quali si deduceva che la falsità del narrato del ricorrente emergeva in tutta la sua evidenza con riferimento al ruolo svolto dagli agenti dell Aginter Press" nell'organizzazione dell'attentato bresciano e ai rapporti di ON con il funzionario di polizia chiamato "TO", rivelatisi inesistenti. Tali incongruità dichiarative venivano richiamate mediante un analitico vaglio delle propalazioni rese da ON nel corso della sua collaborazione, nella quale l'imputato faceva falsamente riferimento a un'agenda in cui avrebbe annotato il numero di telefono del funzionario di polizia chiamato "TO", in realtà inesistente. La mendacità del narrato di ON emergeva ulteriormente dagli interrogatori resi nelle date del 15/05/1997, del 29/05/1997, del 09/07/1997, del 30/10/2001 e del 12/11/2001, che rendevano evidente l'incongruità del giudizio espresso dalla Corte territoriale milanese sul percorso collaborativo del ricorrente e la falsità delle sue propalazioni.
3.1.1.1. Tanto premesso, un primo profilo di critica della sentenza impugnata, prospettato nell'ambito della doglianza in esame, riguarda le dichiarazioni confessorie rese da ON, la cui attendibilità veniva dichiarata dalla Corte di assise di appello di Milano sulla base di un percorso argomentativo che non teneva conto del nucleo essenziale delle propalazioni dell'imputato, delle incongruenze del suo narrato e del suo comportamento processuale. Osserva, preliminarmente, il Collegio che tale doglianza ripropone il tema della credibilità soggettiva e dell'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle propalazioni di ON, su cui ci si è diffusamente soffermati nel valutare l'undicesimo e il dodicesimo motivo del ricorso introduttivo proposto dall'avv. Ronco nell'interesse di GI. Non occorre soffermarsi ulteriormente su questi profili, essendo possibile richiamare, sul punto, le ragioni che imponevano di respingere le doglianze poste a fondamento dell'undicesimo e del dodicesimo motivo del ricorso sopra 115 richiamato. Ci si deve, pertanto, limitare a richiamare i paragrafi 2.1.11, 2.1.11.1, 2.1.11.2 e 2.1.11.3, dedicati all'undicesimo motivo del predetto ricorso;
nonché i paragrafi 2.1.12, 2.1.12.1 e 2.1.12.2, dedicati al dodicesimo motivo dello stesso ricorso. Un discorso a parte merita la doglianza relativa alla valutazione della ritrattazione delle dichiarazioni confessorie del ricorrente, in relazione alla quale occorre richiamare quanto evidenziato nel paragrafo 1.3.1, cui si rinvia. La Corte territoriale milanese, in particolare, riteneva priva di rilievo processuale la ritrattazione di ON, in linea con le conclusioni alle quali era giunta la Corte di cassazione che, nella sentenza di annullamento con rinvio. Tale inattendibilità, inoltre, era attestata dal mendace coinvolgimento del funzionario di polizia chiamato "TO" sconfessato dal dott. Lelio Di ST, che consentiva di escludere il ruolo di infiltrato di ON che costituiva un - tentativo del ricorrente di alleggerire la sua posizione processuale rispetto all'episodio stragistico in esame. Sul punto, si ritiene indispensabile richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 300 della sentenza impugnata, nel quale la Corte di assise di appello di Milano ribadisce le ragioni che impongono di ritenere pienamente attendibili le dichiarazioni confessorie di ON e contestualmente inattendibile la successiva ritrattazione collegandole al compendio probatorio - acquisito, al quale si aggiungevano «le dichiarazioni confessorie, da un lato, reiteratamente confermate in più sedi ed infine ritrattate, non solo senza una logica, adeguata e convincente motivazione, quanto anche in termini intrinsecamente contraddittori ed incoerenti con gli altri dati processuali;
dall'altro, assolutamente non necessitate, né dettate da intenti autocalunniatori, di cui non si rinviene alcuna traccia nelle risultanze processuali e che anzi si porrebbero in insanabile conflitto con l'atteggiamento autodifensivo assunto dal ON tanto nella veste di informatore del S.I.D., quanto in quelle di persona informata dei fatti, prima, e di indagato/imputato, dopo. Il ricorso stesso all'inesistente figura di "TO" in funzione autoprotettiva contraddice in radice la sussistenza di simili intenti». Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente i richiami alla giurisprudenza consolidata di questa Corte che afferma l'ininfluenza di una ritrattazione di cui - come nel caso in esame sia accertata l'inattendibilità e l'incoerenza con gli altri - dati processuali (Sez. 1, n. 43681 del 13/05/2015, Tornicchio cit.; Sez. 1, n. 14623 del 04/03/2008, Abbrescia, cit.).
3.1.1.2. Un ulteriore profilo di criticità, sollevato promiscuamente dalla difesa del ON nell'ambito del primo motivo di ricorso, riguarda le contraddizioni del narrato del ricorrente e di IG, le cui propalazioni 116 risultavano incompatibili nel loro nucleo essenziale, essendo espressione di una conoscenza degli accadimenti criminosi acquista in circostanze di tempo e di luogo inconciliabili. ermeneuticaOsserva, innanzitutto, il Collegio che l'operazione di processuale proposta dalla difesa di ON, finalizzata a frazionare il narrato dei due propalanti, risulta contrastante con i parametri ermeneutici sui quali si deve fondare la valutazione delle chiamate in correità, sulle quali ci si è diffusamente soffermati nel paragrafo 1.3. Si consideri, in proposito, che, sulla posizione dichiarativa di ON, la Corte di assise di appello di Milano si è soffermata in termini ineccepibili nei passaggi motivazionali esplicitati nelle pagine 230-303, nell'ambito dei quali le dichiarazioni confessorie del ricorrente venivano vagliate alla luce della successiva ritrattazione, ritenuta ininfluente ai fini della valutazione del suo narrato, nei termini che si sono esposti nel paragrafo 1.3.1. Il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni confessorie rese da ON, per altro verso, si riteneva corroborato dalle note informative redatte dal mar. EL, cui ci si riferiva nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 431- 443 della sentenza impugnata, in cui si chiariva che le annotazioni del predetto sottufficiale erano indispensabili per comprendere come il narrato del ricorrente corrispondesse alle sue conoscenze effettive della fase preparatoria degli accadimenti stragistici che si stanno considerando. Considerazioni analoghe valgono a proposito delle dichiarazioni di IG, rispetto alle quali le censure proposte dalla difesa di ON, finalizzate a frazionare il suo narrato, trascurano di inserire tali propalazioni in un più ampio contesto probatorio, sul quale la Corte territoriale milanese si soffermava in termini ineccepibili nei passaggi motivazionali esplicitati nelle pagine 371-430. L'accuratezza della ricostruzione del percorso dichiarativo di IG, dunque, non può essere disconosciuta sulla base del richiamo a singoli segmenti dichiarativi del suo resoconto. Con specifico riferimento agli elementi di discrasia delle propalazioni di ON e di IG, relativi alla tipologia dell'esplosivo utilizzato per eseguire la strage e alla collocazione dell'ordigno sul luogo dell'attentato, deve rilevarsi che i passaggi motivazionali dedicati a tali contrasti dichiarativi appaiono ineccepibili. Deve, invero, rilevarsi che costituisce un dato processuale incontroverso - attestato dalla sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di RE il 14/04/2012 e confermato dalla decisione della Corte di cassazione del 24/02/2014 quello della riconducibilità dell'ordigno utilizzato dal gruppo eversivo egemonizzato da GI e della disponibilità in capo alla stessa cellula veneta di materiali esplodenti. Si consideri, in proposito, il passaggio esplicitato 117 tu nelle pagine 66 e 67 della pronuncia di legittimità sopra richiamata, in cui si affermava: «La Corte di assise di appello di RE ha ritenuto -con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, non solo perché adeguatamente motivata, ma anche in quanto non oggetto di uno specifico motivo di ricorso - che l'ordigno esplosivo sia stato confezionato utilizzando la gelignite di proprietà di GI e IG, conservata presso lo Scalinetto [...] >». Risultano, pertanto, prive di rilievo le censure riguardanti le fonti di conoscenza di ON relative alla tipologia di esplosivo impiegato per eseguite l'attentato, essendo incontroverso che l'ordigno fatto deflagrare in Piazza della Loggia fosse stato confezionato con materiale esplodente nella disponibilità di GI e di IG. A tutto questo si aggiunga che ON non aveva ruoli di gestione dell'arsenale bellico di cui disponeva la cellula eversiva in questione, del quale non era in grado di riferire come attestato dalle note informative redatte dal - mar. EL se non in termini generici. collocazioneQuanto, invece, ai contrasti dichiarativi relativi alla dell'esplosivo in Piazza della Loggia, deve rilevarsi che non è contestato a nessuno dei due propalanti di avere posizionato l'ordigno sul luogo della deflagrazione, con la conseguenza che le discrasie censurate non colgono nel segno, pretendendo di trarre indicazioni favorevoli al ricorrente da un dato circostanziale privo di rilievo, non contestandosi né a ON né a IG il ruolo di esecutore materiale dell'attentato. La verifica compiuta dalla Corte territoriale milanese, dunque, risultava fondata sulla valutazione del nucleo essenziale e della compatibilità delle propalazioni di IG e di ON con il compendio probatorio complessivo, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli reati» (Sez. 6, n. 6425 del 18/12/2009, dep. 2010, Caramuscio, Rv. 246527; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 4495 del 21/04/1997, Di Corrado, Rv. 207590). Non è, invero, dubitabile che risponda a canoni logici la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità o in reità, per cui l'attendibilità del medesimo, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente le altre, che reggano alla verifica del riscontro, per essere avvalorate da elementi di natura estrinseca al resoconto;
valutazione frazionata sulla quale il Giudice di appello milanese si è 118 adeguatamente soffermato, effettuando un esame ineccepibile delle dichiarazioni di ON e di IG, anche alla luce del fatto che tali propalazioni venivano corroborate da ulteriori e convergenti elementi probatori. Le dichiarazioni di ON e di IG, infatti, convergevano nel nucleo essenziale del relativo narrato, attribuendo a GI il ruolo di organizzatore e di mandante della "Strage di Piazza della Loggia". Sul punto, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di assise di appello di Milano, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 465 della sentenza impugnata, laddove affermava che tali propalazioni sono accomunate, nell'attribuzione a GI del ruolo di organizzatore e mandante della strage, a quelle di IG, a loro volta riscontrate, sul punto specifico, dal contenuto dell'intercettazione HO-AT e dalle dichiarazioni di quest'ultimo. Con un conseguente effetto di reciproco riscontro e di rafforzamento della rispettiva efficacia probatoria». Il Giudice di appello milanese, pertanto, ha sviluppato correttamente il suo percorso argomentativo, in sintonia con i canoni ermeneutici delineati da questa Corte, secondo cui, in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti compresi tra quelli indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., l'eventuale sussistenza di smagliature o discrasie, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel loro confronto, non implica, di per sé, il venire meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di un'adeguata motivazione certamente riscontrabile nei passaggi motivazionali dedicati alle propalazioni di ON e di IG, che si sono richiamati risulti dimostrata la - loro convergenza nel nucleo fondamentale del relativo narrato (Sez. 6, n. 17248 del 02/02/2004, Agate, Rv. 228659; Sez. 6, n. 9090 del 06/04/1995, Prudente, Rv. 202311). In questi termini, infine, prive di rilievo risultano le residue censure, relative ai contrasti dichiarativi esistenti tra le dichiarazioni di LO IG e quelle di CO VI, le cui divergenti propalazioni - così come richiamate nelle pagine 17-20 del ricorso in esame non incidono sul nucleo essenziale delle - propalazioni del IG, che, alla luce delle dichiarazioni di ON e degli ulteriori elementi indiziari, appare correttamente vagliato dalla Corte territoriale milanese.
3.1.1.3. Si censura, infine, l'interpretazione dell'intercettazione ambientale captata tra HO e AT il 26/09/1995, atteso che il contenuto di tale conversazione non concerneva la posizione del ON, ma quelle di altri soggetti. Su tali profili valutativi ci si è soffermati nell'esaminare le doglianze poste a fondamento dell'ottavo motivo del ricorso introduttivo del presente W 119 procedimento, proposto dall'avv. Ronco nell'interesse di GI. Ci si deve, pertanto, limitare a richiamare il paragrafo 2.1.8, dedicato all'ottavo motivo del predetto ricorso.
3.1.1.4. Queste considerazioni impongono di ritenere infondata la doglianza proposta dall'avv. Agosti nell'interesse di ON quale primo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento.
3.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., conseguente alle carenze motivazionali riscontrabili sui profili probatori decisivi ai fini della condanna di ON. Tali carenze motivazionali, innanzitutto, riguardano un passaggio decisivo della vicenda giurisdizionale in esame, costituito dalla presenza di ON sul luogo dell'attentato, affermata sulla base della consulenza tecnica antropometrica eseguita dal prof. IG AP, su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di RE, che doveva ritenersi priva di univocità probatoria. L'inadeguatezza delle conclusioni alle quali era giunto il prof. AP, secondo la difesa di ON, derivava dal fatto che i parametri utilizzati per affermare la compatibilità del soggetto ritratto in fotografia con l'imputato, già in passato, gli avevano fatto esprimere un giudizio erroneo, com'era evidente dal fatto che, nel dibattimento svoltosi davanti alla Corte di assise di RE, il teste EN riconosceva se stesso nell'immagine fotografica sulla base della quale il consulente tecnico aveva ritenuto di individuare con certezza il ricorrente nell'individuo effigiato. Né potevano ritenersi confermative degli esiti della consulenza tecnica svolta dal prof. AP le dichiarazioni rese dal teste VI IG, che si era limitato ad affermare che ON, in occasione di un colloquio, gli aveva detto di essere il soggetto ritratto in una fotografia affermando «vedi questo sono - senza fornire alcun chiarimento in ordine al ruolo svolto nell'attentato e alle io»- ragioni della sua presenza in Piazza della Loggia. L'inattendibilità delle dichiarazioni di IG, sotto altro profilo, derivava dalla sua caratura criminale, che, in passato, lo aveva visto condannato per il reato di calunnia;
caratura criminale che avrebbe imposto alla Corte territoriale milanese un vaglio preliminare sulla sua credibilità soggettiva, del quale, nel provvedimento impugnato, non vi era alcun riscontro, a conferma della superficialità con cui tale decisivo passaggio valutativo della vicenda processuale era stato affrontato. Tali carenze motivazionali, inoltre, riguardano la falsità dell'alibi fornito da ON, relativo al fatto che all'epoca dei fatti lavorava presso la ditta 120 "Acrilgraph", che era stata affermata dal Giudice del rinvio senza una corretta valutazione degli elementi probatori acquisiti sul punto. L'affermazione della falsità dell'alibi addotto da ON, infatti, risultava contraddetta dalle dichiarazioni dei testi GE, IB, VA e TO che prestavano servizio presso la ditta "Acrilgraph" che contraddicevano l'assunto processuale della - falsità dell'alibi del ricorrente. Nell'ambito di questa doglianza si censurava ulteriormente il percorso argomentativo seguito dalla Corte di rinvio in relazione all'interpretazione delle "veline" redatte dal mar. EL in riferimento alle dichiarazioni rese da ON nella fase iniziale della sua collaborazione, compresa tra il 1973 e il 1974, nelle quali l'imputato veniva identificato come fonte "ON". Secondo la difesa del ricorrente, il contenuto di tali annotazioni rende evidente che le dichiarazioni di ON costituivano una sua rielaborazione personale degli avvenimenti di cui aveva, direttamente o indirettamente, conoscenza, senza che tale rielaborazione fosse corroborata da riferimenti a vicende concrete idonee a corroborarla. La conferma della genericità dei resoconti dichiarativi forniti al mar. EL dal ricorrente si traeva dalla disamina delle annotazioni recanti le date dell'08/07/1974 e dell'08/08/1974, espressamente richiamati a pagina 95 del ricorso in esame. L'inattendibilità delle notizie fornite dalla fonte "ON" veniva evidenziata sulla base di un ulteriore elemento di valutazione, costituito dal fatto che, nella stessa area veneta dell'estrema destra eversiva, veniva utilizzata dai servizi segreti un'altra fonte confidenziale denominata "Turco" che forniva - - informazioni sugli stessi avvenimenti criminosi oggetto di vaglio, rendendo evidente la marginalità del contributo della fonte "ON". Ne conseguiva che ON non era, all'epoca dei fatti che si considerano, l'unica fonte informativa di cui avvaleva il S.I.D. sull'area veneta, con la conseguenza che la sua ritenuta decisività risultava, ancora una volta, smentita dalle risultanze processuali, dalle quali emergeva che i servizi segreti ritenevano GGormente attendibili altri canali informativi, tra i quali quello costituito dalla fonte "Turco" sopra richiamata. Alle censure attraverso le quali si articola promiscuamente il secondo motivo di ricorso occorre fare partitamente riferimento, riguardando ciascuna di tali censure differenti passaggi argomentativi della sentenza impugnata.
3.1.2.1. Un primo profilo di critica motivazionale della sentenza impugnata, prospettato nell'ambito della doglianza in esame, riguarda la consulenza tecnica del pubblico ministero redatta dal prof. IG AP, i cui esiti venivano contestati dalla difesa del ricorrente. 121 Osserva, preliminarmente, il Collegio che l'assunto da cui muove la difesa del ricorrente, in ordine alla decisività degli esiti della verifica antropometrica eseguita dal prof. AP, risulta smentito dalle emergenze processuali, dovendosi ribadire in linea con quanto affermato nel paragrafo 1.1 che alla - consulenza in questione non veniva attribuita una valenza probatoria autonoma, inserendosi tale verifica in un più ampio compendio valutativo, nel rispetto dei parametri, propri del processo indiziario (Sez. 1, n. 26455 del 26/3/2013, Knox, cit.; Sez. 1, n. 13671 del 26/11/1998, Buiono, cit.), imposti dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio della decisione di appello bresciana. Ne discende che, al contrario di quanto affermato dalla difesa del ricorrente, tale verifica non è stata ritenuta decisiva ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità di ON, a fronte delle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso imputato, sulla cui attendibilità ci si è già diffusamente soffermati nel paragrafo 1.3.1. Fatte queste indispensabili premesse, deve rilevarsi che la valutazione degli esiti della consulenza tecnica antropometrica svolta dal prof. AP risulta fondata su un percorso argomentativo ineccepibile e conforme alle emergenze processuali. Le censure difensive, peraltro, costituiscono una mera riproposizione delle doglianze prospettate nel giudizio di appello dalla difesa di ON, alle quali la Corte territoriale milanese ha fornito congrue risposte nelle pagine 293-294 della sentenza impugnata, evidenziando che le conclusioni alle quali è pervenuto il prof. AP risultavano avvalorate dalle dichiarazioni rese dal teste VI IG che ha riconosciuto nel soggetto effigiato nella fotografia sottopostagli in visione scattata nel luogo del delitto nell'immediatezza dell'attentato stragistico - ON. D'altra parte, come evidenziato a pagina 294 della sentenza impugnata, è stato lo stesso ON, nel 1993, ad avere «subito negato di essere mai stato a RE, salvo poi ammettere, nel 1995, anche in ragione del coinvolgimento di OT e delle dichiarazioni dallo stesso rese, di esservisi recato in compagnia di quest'ultimo in epoca successiva alla strage». A tali dirimenti considerazioni deve aggiungersi che la Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio da cui traeva origine il sottostante procedimento, si era fatta carico di tale deduzioni difensive, escludendo, a pagina 58 della decisione in questione, che vi fossero dubbi sulla presenza di ON sul luogo del delitto, affermando che la sua «presenza in piazza della Loggia il 28 GGo del 74, poco dopo lo scoppio della bomba, è certamente un elemento di grande rilievo, sia al fine di stabilire con precisione il ruolo di 122 D ON nella vicenda, sia ai fini di valutazione di attendibilità delle dichiarazioni relative alla organizzazione ed esecuzione della strage [...]>>.
3.1.2.2. Considerazioni analoghe valgono per l'ulteriore profilo di critica della sentenza impugnata, prospettato nell'ambito del secondo motivo di ricorso, a proposito del quale occorre evidenziare che, anche in questo caso, all'alibi falso addotto da ON non veniva attribuita una valenza probatoria autonoma, dovendosi inserire tale elemento in un più ampio contesto valutativo, nel rispetto dei parametri, propri del processo indiziario (Sez. 1, n. 26455 del 26/3/2013, Knox, cit.; Sez. 1, n. 13671 del 26/11/1998, Buiono, cit.), imposti dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio della decisione di appello bresciana. Tanto premesso, deve rilevarsi che la valutazione dell'alibi falso addotto da ON a sua difesa risulta fondata su un percorso argomentativo, esplicitato nelle pagine 295-298 della sentenza impugnata, ineccepibile e conforme alle risultanze processuali, che non consentivano di attribuire rilievo all'assunto difensivo secondo cui il ricorrente lavorava presso la ditta "Acrilgraph" senza essere regolarmente assunto. Secondo la Corte territoriale milanese, l'imputato si è ripetutamente contraddetto sulle modalità di svolgimento del suo rapporto di lavoro presso la ditta "Acrilgraph" e, per converso, le dichiarazioni rese dai suoi colleghi di lavoro - i testi GE, IB, VA e TO non hanno fornito alcun riscontro a - quanto affermato da ON in ordine alla sua presenza sul luogo di lavoro il giorno della strage. Si consideri, inoltre, che nell'interrogatorio reso il 28/09/2001, nel corso del quale veniva prodotta la documentazione fornita dalla ditta "Acrilgraph", ON ha assunto un atteggiamento contraddittorio, dapprima, affermando di avere appreso della sua condizione lavorativa solo a seguito dell'esame di tali documenti e, successivamente, affermando di avere contezza della condizione medesima, avendo percepito le somme corrispostegli per le sue prestazioni. Il Giudice di appello milanese, pertanto, ha correttamente ritenuto che l'alibi addotto da ON è risultato del tutto falso, richiamando la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui «l'alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, può essere posto in correlazione con le altre circostanze di prova e valutato come indizio, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, se appaia finalizzato alla sottrazione del reo alla giustizia» (Sez. 2, n. 11840 del 04/02/2004, Gallazzi, Rv. 228386). Sulla scorta di una tale ineccepibile ricostruzione del segmento probatorio oggetto di valutazione, la Corte di assise di appello di Milano, nel passaggio argomentativo esplicitato a pagina 298 del provvedimento impugnato, 123 affermava: «Nel caso concreto non si è in presenza di una mancanza di prova della veridicità dell'assunto difensivo, bensì dell'accertata contrarietà di questo al vero. Non entra, dunque, in predicato l'insussistenza di un onere probatorio a carico dell'imputato. ON, in realtà, ha fornito una tesi difensiva che è stata clamorosamente smentita dagli accertamenti degli inquirenti. Il che tradisce l'intento depistante dello stesso rispetto alla ricostruzione dei fatti ed all'accertamento della sua responsabilità».
3.1.2.3. Residua, infine, un ulteriore profilo di critica della sentenza impugnata, anch'esso prospettato promiscuamente nell'ambito del secondo motivo di ricorso, riguardante il contenuto delle note informative redatte dal mar. EL, che si limitava a riportare dichiarazioni di ON costituenti una rielaborazione esclusivamente personale degli avvenimenti. Osserva, in proposito, il Collegio che la doglianza risulta smentita dalle risultanze processuali, atteso che gli elementi indiziari riconducibili alle note informative redatte dal mar. EL venivano vagliati dalla Corte di assise di appello di Milano nel rispetto delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio della sentenza di appello bresciana, con un percorso argomentativo ineccepibile. Si consideri che le note informative del mar. EL, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Corte di legittimità, non dovevano essere vagliate per il loro autonomo rilievo probatorio, inserendosi in un più ampio contesto indiziario, rappresentato dalle fonti di prova acquisite nei sottostanti giudizi di merito (Sez. 1, n. 26455 del 26/3/2013, Knox, cit.; Sez. 1, n. 13671 del 26/11/1998, Buiono, cit.). Le note informative del mar. EL, quindi, sono state correlate alle dichiarazioni confessorie di ON e agli ulteriori elementi indiziari tra cui si - richiamavano le dichiarazioni dei testi OT, AR, IG, EN e TI sulla base di una valutazione unitaria e non frazionata dell'intero - compendio probatorio, imposta dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio della sentenza di appello bresciana. In questo omogeneo contesto probatorio, privi di rilievo appaiono i riferimenti alla fonte confidenziale denominata "Turco" da parte della difesa di ON, che appaiono eccentrici, oltre che estranei, alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di rinvio. Tale doglianza, dunque, ripropone il tema della rilevanza probatoria delle annotazioni del mar. EL, sulle quali ci si è diffusamente soffermati nel valutare l'undicesimo e il dodicesimo motivo del ricorso proposto dall'avv. Ronco nell'interesse di GI, mediante ampi richiami testuali della decisione 124 لهكا impugnata, che rendono ineccepibile il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Milano. Non occorre, pertanto, soffermarsi analiticamente su questi passaggi argomentativi, essendo sufficiente richiamare, sul punto, le ragioni che si sono esplicitate nel respingere le doglianze poste a fondamento dell'undicesimo e del dodicesimo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento, proposto dall'avv. Ronco nell'interesse di GI. Ci si deve, pertanto, limitare a richiamare i paragrafi 2.1.11, 2.1.11.1, 2.1.11.2 e 2.1.11.3, dedicati all'undicesimo motivo del predetto ricorso;
nonché i paragrafi 2.1.12, 2.1.12.1 e 2.1.12.2, dedicati al dodicesimo motivo dello stesso ricorso. Si consideri ulteriormente che sull'attendibilità delle notizie contenute nelle note informative redatte dal mar. EL si sono già espresse positivamente le Corti bresciane che, sulla base di argomentazioni non contestate, hanno evidenziato come tali annotazioni sono da considerare una ricostruzione cronachistica degli accadimenti, da ritenere altamente indicativa delle connotazioni di spontaneità e veridicità dei resoconti riportati. A tali dirimenti considerazioni deve aggiungersi che la Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio da cui traeva origine il sottostante procedimento, ha ritenuto incontroverso e ai presenti fini coperto da giudicato - il punto relativo all'attendibilità delle note informative redatte dal mar. EL, - evidenziando, a pagina 11 della decisione in questione, che la «Corte d'assise d'appello di RE ha ritenuto [...] probatoriamente rilevante e attendibile il contenuto delle informative, siccome rese nell'immediatezza dei fatti ed estrinsecatesi in una cronaca quasi in diretta degli avvenimenti». Ne discende che le conclusioni alle quali è giunta la Corte di assise di appello di Milano in ordine alla portata probatoria delle note informative redatte dal mar. EL appaiono ineccepibili e conformi alle sottostanti decisioni che, nel pur complesso andamento della vicenda giurisdizionale, non hanno mai messo in discussione l'attendibilità di tali annotazioni. L'attendibilità delle annotazioni del mar. EL, infine, rende irrilevante il riferimento alla fonte confidenziale denominata "Turco", effettuato dalla difesa di ON, che risulta ininfluente rispetto all'incontrovertibile rilevanza indiziaria attribuita dalla Corte territoriale milanese alle note informative in esame, rispetto alla quale i richiami difensivi appaiono congetturali ed eccentrici rispetto alle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio della sentenza di appello bresciana. Non si può, dunque, non ribadire conclusivamente, in linea con quanto affermato a pagina 464 della sentenza impugnata, che tali note informative forniscono la cronaca in diretta della nascita di Ordine Nero dalle ceneri di 125го Ordine Nuovo prima della strage» e «riportano il ruolo centrale di GI nell'ambito della riunione di chiara natura eversiva, svoltasi, tre giorni prima della strage, quando già la manifestazione antifascista del 28 GGo era stata indetta [...]>>.
3.1.2.4. Queste considerazioni impongono di ritenere infondata la doglianza proposta dall'avv. Agosti nell'interesse di ON quale secondo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento.
3.2. Il ricorso introduttivo del presente procedimento penale, proposto nell'interesse di ON dall'avv. Agosti, è stato integrato dai motivi nuovi depositati dallo stesso difensore, articolati attraverso quattro doglianze difensive. Tali doglianze, sulle quali ci si soffermerà partitatamente, devono ritenersi infondate e impongono il rigetto dei relativi motivi.
3.2.1. Con la prima di tali doglianze si è dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente all'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Milano in ordine al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni confessorie di ON, con specifico riferimento alla sua partecipazione alla riunione del 25/05/1974, svoltasi presso l'abitazione di IA ON RO, nel corso della quale i presenti discutevano della preparazione dell'attentato di Piazza della Loggia. Secondo la difesa del ricorrente, la Corte territoriale milanese non avrebbe reso esplicito il percorso argomentativo sulla base del quale ha ritenuto dimostrata la partecipazione di ON alla riunione svoltasi il 25/05/1974 presso l'abitazione del RO, trascurando ulteriormente di considerare che tale segmento dichiarativo delle propalazioni del ricorrente è stato successivamente ritrattato.
3.2.1.1. Osserva, in proposito, il Collegio che la doglianza in esame costituisce una riproposizione delle censure introdotte nell'ambito del primo motivo di ricorso, con specifico riferimento al giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni confessorie rese da ON, anche alla luce della successiva ritrattazione, su cui ci si è soffermati nei paragrafi 3.1.1.1 e 3.1.1.2. Rispetto a tale giudizio sulla posizione dichiarativa di ON la censura in esame propone un'atomizzazione del percorso processuale del ricorrente, che si pone in contrasto con le emergenze probatorie e con le indicazioni fornite dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio della sentenza di appello bresciana. Questa doglianza, dunque, si collega al problema della valutazione della ritrattazione delle dichiarazioni confessorie di ON, in relazione alla quale occorre richiamare quanto già evidenziato nel paragrafo 1.3.1, che la Corte territoriale milanese ha ritenuto priva di rilievo processuale, in conformità a 126 quanto affermato dalla Corte di legittimità, nella sentenza di annullamento con rinvio emessa il 21/02/2014, secondo cui tale ritrattazione è caratterizzata da elementi di genericità e tardività tali da renderla priva di attendibilità. Occorre, pertanto, ribadire i richiami alla giurisprudenza di legittimità consolidata-effettuati nel contesto espositivo del paragrafo 1.3.1, cui si rinvia ulteriormente - che afferma l'ininfluenza di una ritrattazione di cui sia accertata l'inattendibilità e l'incoerenza con gli altri dati processuali, attestanti la valenza probatoria delle dichiarazioni confessorie, analogamente a quanto riscontrabile in relazione alla posizione di ON (Sez. 1, n. 43681 del 13/05/2015, Tornicchio cit.; Sez. 1, n. 14623 del 04/03/2008, Abbrescia, cit.). Ne discende che, tenuto conto dell'attendibilità delle dichiarazioni confessorie di ON, appaiono prive di pregio le doglianze relative al ruolo svolto da RZ e da BU, cui ci si riferisce nelle pagine 10 e 11 dell'atto di impugnazione in esame, mirando tali censure a parcellizzare il compendio probatorio acquisito, rispetto al quale occorre tenere ulteriormente conto del fatto che costituisce un profilo valutativo incontroverso - e coperto da giudicato - quello della provenienza dell'esplosivo dal gruppo eversivo egemonizzato da GI, nei termini esplicitati nel paragrafo 3.1.1.2, cui si rinvia. Peraltro, sulla posizione di BU, le attività di indagine non hanno fornito alcun risultato utile nella direzione prospettata dalla difesa di ON, anche in considerazione del fatto che, nel frattempo, lo stesso BU è stato assassinato presso il carcere di Novara dagli estremisti neofascisti RI Tuti e Pierluigi Concutelli. Né avrebbe potuto essere utilizzata nella direzione prospettata dalla difesa del ON la sentenza di annullamento emessa dalla Corte di legittimità, la quale, al contrario, si limitava a valutare il ruolo di BU nella vicenda stragistica in esame in relazione alla sola posizione di LF, senza stabilire alcun collegamento, diretto o indiretto, con ON. Non è, infine, possibile chiarire quale rapporto collegasse ON e BU, in relazione alla fase preparatoria dell'attentato bresciano, atteso che, come evidenziato dalla Corte territoriale milanese, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 461 della sentenza impugnata, tutti gli sforzi investigativi si sono concentrati sulle figure di BU e di GE AP [...] con i risultati che sono noti [...]». E ancora: «Ciò, anche grazie all'impegno del cap. LF, la cui definitiva assoluzione non elimina del tutto le ombre che la stessa Corte d'Assise d'Appello di REna ha colto nel suo comportamento, caratterizzato da "plurimi atti abusivi" [...]». 127 B 3.2.1.2. Queste considerazioni impongono di ritenere infondata la doglianza proposta dall'avv. Agosti quale primo dei nuovi motivi presentati nell'interesse di ON.
3.2.2. Con il secondo dei motivi nuovi proposti dall'avv. Agosti si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente all'incongruità del percorso argomentativo della decisione in esame nella parte in cui riteneva attendibile le dichiarazioni confessorie di ON sulla sua partecipazione alla riunione del 25/05/1974, svoltasi presso l'abitazione di IA ON RO, senza considerare la diversa e inconciliabile versione degli accadimenti criminosi, relativa a tale incontro, riconducibile alle propalazioni di IG. Tale censura risulta strettamente collegata al primo dei nuovi motivi proposti nell'interesse di ON, risultando correlata alle critiche rivolte dalla difesa del ricorrente all'attendibilità di tale propalante, in termini analoghi a quelli già vagliati con riferimento alla predetta doglianza. Anche questa doglianza, quindi, costituisce una riproposizione delle censure introdotte nell'ambito del primo motivo di ricorso, con riferimento al giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni confessorie rese da ON, pur se riferibili al tema probatorio della riunione svoltasi ad Abano Terme presso l'abitazione di IA ON RO il 25/05/1974 e dei contrasti riscontrabili tra le dichiarazioni dello stesso ON e quelle di IG. Osserva, in proposito, il Collegio che ON ha ammesso di essere stato presente alla riunione del 25/05/1974, svoltasi nell'abitazione di RO, ad Abano Terme, nel corso della quale si erano pianificati i dettagli esecutivi della "Strage di Piazza della Loggia", con la conseguenza di rendere prive di rilievo, sotto tale profilo, le censure riguardanti i contrasti tra le dichiarazioni di ON e quelle di IG. Invero, ON, dal luglio 1995 e fino alla sua ritrattazione, avvenuta il 24/05/2002, ammetteva di avere partecipato a una pluralità di riunioni in casa di IA ON RO, nel corso delle quali GI aveva illustrato ai presenti le proprie teorie eversive e gli sviluppi stragistici che ne sarebbero derivati. La partecipazione di ON a riunioni svoltesi nell'ambiente dell'eversione di estrema destra veneta, del resto, costituiva un dato processuale, oltre che ammesso dallo stesso imputato, incontroverso ed emergente da ulteriori elementi probatori, tra cui le note informative redatte dal mar. EL. Tali dichiarazioni confessorie, al contempo, risultavano riscontrate da diverse deposizioni, tra cui quelle rese dai testi AU OT, NI AR, NA TI e ER EN, sulla base delle quali la Corte territoriale milanese riteneva ulteriormente riscontrato resoconto dichiarativo di 128 ta ON, escludendo che potesse attribuirsi alcun rilievo alla sua ritrattazione e ribadendo l'attendibilità della sua originaria confessione. Rispetto a questo compendio probatorio appaiono prive di pregio le censure relative ai contrasti dichiarativi con le dichiarazioni di IG segnalate nelle pagine 11-14 dell'atto di impugnazione in esame in ordine all'ordigno utilizzato - per l'esecuzione dell'attentato bresciano, per le ragioni esplicitate nel paragrafo 3.1.1.2, cui si rinvia ulteriormente. Tali elementi di giudizio hanno indotto correttamente la Corte di assise di appello di Milano a ritenere un elemento circostanziale incontroverso quello relativo alla partecipazione del ricorrente alla riunione del 25/05/1974, svoltasi ad Abano Terme, presso l'abitazione di IA ON RO, richiamandolo nel passaggio conclusivo del provvedimento impugnato esplicitato a pagina 300 e affermando che ON «ha partecipato alle riunioni a casa di RO, nelle quali si discuteva della concreta attuazione dei progetti eversivi, ed in particolare a quella del 25 GGo, nella quale, per ammissione dello stesso imputato, si erano messi a punto i particolari esecutivi della strage ed egli era stato individuato come uno dei possibili esecutori del collocamento dell'ordigno esplosivo nel cestino dei rifiuti [...]». Queste considerazioni impongono di ritenere infondata la doglianza proposta dall'avv. Agosti quale secondo dei nuovi motivi presentati nell'interesse di ON.
3.2.3. Con il terzo dei nuovi motivi proposti nell'interesse di ON si è dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente all'incongruità del percorso argomentativo della decisione in esame nella parte in cui considerava attendibile la confessione di ON in merito alla sua partecipazione alla riunione del 25/05/1974, svoltasi presso l'abitazione di IA ON RO, senza considerare la diversa e inconciliabile versione degli accadimenti criminosi relativa al procacciamento dell'ordigno utilizzato per l'attentato bresciano riconducibile alle dichiarazioni di IG. Secondo la difesa del ricorrente, la risoluzione di tale contrasto dichiarativo appariva dirimente rispetto all'accertamento della responsabilità di ON, che presupponeva l'individuazione della provenienza dell'ordigno utilizzato per eseguire l'attentato bresciano, rispetto al quale permanevano nei termini - esplicitati nelle pagine 14-17 dell'atto di impugnazione in esame le incertezze insuperabili sull'origine dell'esplosivo utilizzato per il confezionamento della bomba, nonché sul luogo e sul momento in cui BU aveva prelevato l'ordigno medesimo. Osserva, in proposito, il Collegio che, con specifico riferimento agli elementi di discrasia dichiarativa delle propalazioni di ON e di IG, relativi alla 129 D tipologia dell'esplosivo utilizzato per eseguire la strage e al ruolo svolto da BU nell'attentato, i passaggi argomentativi dedicati a tali profili appaiono ineccepibili. Occorre, invero, ribadire che costituisce un dato processuale incontroverso, sulla base delle considerazioni espresse nel paragrafo 3.1.1.2, cui si deve rinviare ulteriormente, quello della riconducibilità dell'esplosivo utilizzato per la "Strage di Piazza della Loggia" al gruppo eversivo egemonizzato da GI e della disponibilità in capo allo stesso imputato e a IG di materiali esplodenti. Rispetto a tale dato processuale incontroverso, il coinvolgimento di BU - il cui ruolo non veniva mai accertato in termini certi nei sottostanti giudizi anche in conseguenza del suo assassinio assume un rilievo probatorio inessenziale ai fini dell'accertamento delle responsabilità di ON, in considerazione del fatto che il ricorrente non aveva la disponibilità materiale dell'esplosivo, né ricopriva, all'interno del sodalizio eversivo veneto, incarichi collegati alla gestione di materiali esplodenti che, viceversa, dovevano essere riconosciuti a IG. Non può, pertanto, non ribadirsi che la verifica compiuta dal Giudice del rinvio appare fondata su una verifica ineccepibile del nucleo essenziale e della compatibilità delle propalazioni di IG e di ON con l'impianto probatorio complessivo, alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidatasi in tema di valutazione frazionata delle dichiarazioni eteroaccusatorie, a GGor ragione rilevante quando i fatti narrati risultano risalenti nel tempo (Sez. 6, n. 6425 del 18/12/2009, dep. 2010, Caramuscio, cit.; Sez. 1, n. 4495 del 21/04/1997, Di Corrado, cit.). Queste considerazioni impongono di ritenere infondata la doglianza proposta dall'avv. Agosti quale terzo dei nuovi motivi presentati nell'interesse di ON.
3.2.4. Infine, con il quarto dei nuovi motivi proposti dall'avv. Agosti, si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la Corte territoriale milanese ha ritenuto responsabile dei reati ascrittigli ON senza procedere a una preliminare ricostruzione, logica e cronologica, degli accadimenti criminosi descritti, che traevano origine dallo svolgimento della riunione a casa di IA ON RO e si concludevano con il prelievo, da parte di BU, dell'ordigno da collocare in Piazza della Loggia, conformemente al piano delittuoso concertato presso l'abitazione dello stesso RO. -La mancata ricostruzione di questi passaggi della vicenda criminosa su cui la difesa si è soffermata nelle pagine 18-20 dell'impugnazione in esame avrebbe reso evidente la fallacia del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale milanese per giungere alla formulazione di un giudizio di colpevolezza di ON, che veniva espresso senza avere individuato il contributo del 130 Co ricorrente all'organizzazione dell'attentato, rispetto al quale rimaneva priva di chiarimento processuale la fase genetica del progetto stragistico. Si tratta di un motivo che ripropone le stesse censure, relative alla conoscenza della provenienza e dell'utilizzazione dell'esplosivo impiegato per eseguire l'attentato stragistico bresciano da parte di ON e dei contrasti dichiarativi esistenti tra le sue propalazioni e quelle rese da IG, su cui ci si è soffermati nell'esaminare secondo e il terzo dei nuovi motivi presentati nell'interesse di ON. Ci si deve, pertanto, limitare a rinviare alle considerazioni esposte nei paragrafi 3.2.2 e 3.2.3 per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di rigettare la doglianza in esame. Queste considerazioni impongono di ritenere infondata la doglianza proposta dall'avv. Agosti quale quarto dei nuovi motivi presentati nell'interesse di ON.
3.3. Il ricorso introduttivo del presente procedimento, proposto nell'interesse di ON dall'avv. Agosti, è stato ulteriormente integrato dai nuovi motivi depositati dall'avv. AU IAnone, con i quali sono state articolate le seguenti censure.
3.3.1. Si è dedotto, innanzitutto, che la sentenza impugnata non avrebbe consentito di stabilire quale delle due ricostruzioni operate nei precedenti di giudizio di merito celebratisi davanti alla Corte di assise di RE e alla Corte - di assise di appello di RE -fosse stata ritenuta utile dal Giudice del rinvio ai fini della formulazione di un giudizio di colpevolezza di ON. Né tali carenze argomentative potevano ritenersi colmate sulla base del generico rinvio alle ragioni che avevano indotto ON a collaborare con il mar. EL, riguardando tali profili valutativi l'atteggiamento dell'imputato, la cui imperscrutabilità non consentiva alcun vaglio rilevante ai presenti fini processuali. Osserva, in proposito, il Collegio che tale censura non tiene conto del percorso processuale in conseguenza del quale la Corte di assise di appello di Milano ha pronunciato la sentenza impugnata, conformemente all'annullamento con rinvio deciso dalla Corte di cassazione il 21/02/2014. Sui profili ermeneutici collegati a tale pronuncia, non è necessario soffermarsi ulteriormente, essendo stati tali questioni esaminate esaustivamente, limitatamente alla posizione di ON, nei paragrafi 1.1 e 1.1.1. Ne discende che la decisione della Corte territoriale milanese si è attenuta alle indicazioni ermeneutiche fornitegli in sede di rinvio, alle quali la pronuncia in esame si è conformata correttamente, evitando di incorrere nelle criticità 131 argomentative censurate dalla Corte di legittimità e considerando i singoli indizi alla stregua di elementi insuscettibili di una valutazione atomistica e frazionata. Il Giudice di appello milanese, invero, ha effettuato una valutazione del compendio probatorio ineccepibile, fondata sia sugli elementi indiziari acquisiti nei sottostanti giudizi nell'ambito dei quali le propalazioni di ON non assumevano una rilevanza decisiva venendo correlate alle altre fonti dichiarative sia sugli elementi indiziari oggetto di acquisizione ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., i quali ultimi, a loro volta, sono stati correttamente correlati ai pregressi elementi probatori. Né erano possibili soluzioni alternative, in ragione del fatto che la Corte di legittimità ha censurato la sentenza della Corte di assise di appello di RE non già sotto il profilo della ricostruzione degli accadimenti criminosi, quanto sotto il profilo dei canoni probatori seguiti, che non tenevano conto della natura indiziaria degli elementi di prova acquisiti, ai cui parametri ci si doveva conformare (Sez. 1, n. 26455 del 26/3/2013, Knox, cit.; Sez. 1, n. 13671 del 26/11/1998, Buiono, cit.). Non occorre, infine, soffermarsi ulteriormente sulla portata probatoria delle note informative redatte dal mar. EL, essendo sufficiente richiamare le ragioni che si sono esplicitate nel respingere le doglianze poste a fondamento del secondo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento, proposto dall'avv. Agosti nell'interesse di ON. Sulla scorta di tale ineccepibile ricostruzione degli accadimenti criminosi, la Corte di assise di appello di Milano, a pagina 300 della sentenza impugnata, ha affermato conclusivamente: «Gli elementi evidenziati ciascuno dotato di - contraddetto efficacemente -indubbia capacità dimostrativa e nessuno convergono tutti nel senso di una consapevole partecipazione del ON quanto meno alla fase preparatoria dell'attentato, ancorché l'altrimenti inspiegabile presenza dello stesso in piazza della Loggia dia fondamento all'ipotesi di una compartecipazione materiale all'esecuzione dei delitti»>, 3.3.2. Si è dedotto, inoltre, che la sentenza impugnata non consentiva di enucleare gli elementi probatori dai quali desumere il coinvolgimento concorsuale di ON nella "Strage di Piazza della Loggia", non essendosi delineato in termini di certezza processuale quale fosse stato l'apporto fornito dal ricorrente alla concretizzazione dell'attentato bresciano. Tale discrasia argomentativa risulta accentuata dal fatto che la Corte di cassazione, nel passaggio motivazione esplicitato nelle pagine 58 e 59 della sentenza di annullamento con rinvio emessa il 21/02/2014, ha imposto alla Corte territoriale milanese di approfondire quale fosse il contributo di ON nell'organizzazione dell'attentato bresciano, allo scopo di «stabilire se egli sia da 132 ritenere un infiltrato non punibile ovvero un concorrente nell'azione delittuosa [...]». Né sarebbe stato possibile, ad avviso della difesa, superare tali carenze argomentative facendo riferimento al fatto che ON fosse stato presente sul luogo dell'attentato bresciano, atteso che tale dato probatorio non è pertinente, sul piano della rilevanza causale, rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi e, al contempo, appare contraddetto dalle emergenze processuali che non consentono di ritenere certa l'identificazione, peraltro fotografica, del ricorrente. Osserva, in proposito, il Collegio che la doglianza in esame deve essere posta in collegamento con quelle proposte quale primo e secondo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento, presentato dall'avv. Agosti nell'interesse di ON, concernendo il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Milano in funzione della formulazione del giudizio di colpevolezza del ricorrente, che appare conforme alle indicazioni fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio, alle quali ci si è riferiti nei paragrafi 1.1 e 1.1.1. Deve, invero, rilevarsi che il profilo valutativo riguardante il ruolo concorsuale svolto dal ON nell'attività stragistica oggetto di accertamento veniva accuratamente vagliato nella decisione in esame. La Corte territoriale milanese, infatti, non ha tenuto conto del solo dato circostanziale, pur altamente indicativo, della sua presenza sul luogo del delitto il giorno della "Strage di Piazza della Loggia", correlando tale elemento indiziario alle dichiarazioni confessorie del ricorrente e a tutti gli altri elementi indiziari sui quali ci si soffermava correttamente nelle pagine 230-303 della sentenza impugnata. Né è possibile ipotizzare discrasie motivazionali della sentenza impugnata, sotto il profilo della valutazione della rilevanza circostanziale della presenza di ON sul luogo della strage bresciana il giorno del delitto, a proposito della quale la Corte territoriale milanese, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 298 della sentenza impugnata, evidenziava come a tale elemento doveva attribuirsi, in correlazione con gli ulteriori indizi, un rilievo altamente sintomatico del coinvolgimento del ricorrente nei fatti in contestazione, affermando: < Indubbiamente, la presenza sul luogo del delitto non è, di per sé, dimostrativa della responsabilità dell'imputato. La circostanza rivela, però, una formidabile capacità indiziante ove la si valuti, da un lato, in relazione al complessivo compendio probatorio che attinge il ON ed in particolare alla partecipazione dello stesso alla riunione del 25 GGo;
dall'altro, in relazione alla mancanza di una qualsivoglia spiegazione alternativa di quella presenza, anomala per più aspetti [...]». 133 Da tale articolata disamina probatoria è emerso il ruolo concorsuale di ON, conseguente alla sua contiguità al gruppo eversivo veneto egemonizzato da GI, che deve ritenersi un dato processuale incontroverso, sulla base degli elementi indiziari ai quali ci si è riferiti diffusamente nell'esaminare i primi due motivi del ricorso introduttivo del presente procedimento, proposto dall'avv. Agosti. Né può attribuirsi alcun rilievo alle affermazioni di ON finalizzate ad attenuare le sue responsabilità, richiamando il suo ruolo di infiltrato e il collegamento con il funzionario di polizia chiamato "TO", che sono state mendaci, sulla base delle ragioni esplicitate nel paragrafo 1.3.1. La mendacità di tali dichiarazioni, infatti, era attestata dal coinvolgimento del funzionario di polizia chiamato "TO" sconfessato dal dott. Lelio Di ST che costituiva - - un tentativo del ON di alleggerire la sua posizione rispetto all'episodio stragistico in esame. Occorre, pertanto, ribadire, alla luce delle considerazioni che si sono esposte, che la Corte di assise di appello di Milano ha valutato correttamente l'apporto concorsuale fornito da ON all'organizzazione della "Strage di Piazza della Loggia", tenendo presente che, ai fini della prova del contributo dato da un soggetto nella commissione di un reato, il giudice di merito deve dare conto degli elementi fattuali dai quali ricava l'esistenza di una reale partecipazione alla concretizzazione del reato, sulla base delle emergenze processuali di cui dispone, in rapporto di causalità efficiente con le attività delittuose poste in essere dagli altri concorrenti. Sul punto, non si può non richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101).
3.3.3. Si è dedotta, infine, l'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale milanese nel ritenere responsabile ON dell'episodio 134C stragistico per non avere impedito la realizzazione degli eventi delittuosi contestatigli, atteso che tali conclusioni non hanno tenuto conto che l'imputato non ha mai rivestito alcuna posizione di garanzia rispetto alla concretizzazione dell'attentato bresciano. Secondo la difesa del ricorrente, l'erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di assise di appello di Milano è resa evidente dai richiami giurisprudenziali contenuti a pagina 302 della sentenza impugnata, che riguardano ipotesi in cui il soggetto attivo del reato fosse stato un agente di polizia giudiziaria, per il quale avrebbe dovuto affermarsi l'esistenza di una posizione di garanzia inesistente nel caso di specie. Peraltro, il dovere di denunzia da parte del soggetto privato che abbia avuto notizia dell'imminente commissione di un reato contro la personalità dello Stato non avrebbe determinato, di per sé solo, l'attribuzione di una posizione di garanzia nei confronti dell'agente da parte dell'ordinamento. A conferma di tale ricostruzione della fattispecie in esame, la difesa di ON ha richiamato la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Il concorso omissivo nel reato ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. si distingue dalla fattispecie di omessa denuncia di reato, di cui all'art. 361 cod. pen., in quanto in quest'ultima ipotesi il pubblico ufficiale si limita ad omettere o ritardare di denunciare un reato di cui sia venuto a conoscenza, nella prima, invece, non pone in essere un comportamento doveroso, di carattere positivo che avrebbe potuto impedire la commissione di un reato» (Sez. 6, n. 43273 del 23/09/2013, Confuorto, Rv. 256858). Osserva, in proposito, il Collegio che il richiamo censorio all'art. 40, comma secondo, cod. pen. effettuato dalla difesa di ON è pertinente, essendosi limitato il Giudice di appello milanese ad affermarne, sia pur residualmente, l'applicazione al caso in esame, senza esaminare analiticamente le ragioni che avrebbero imposto l'applicazione se non con un richiamo improprio dei precedenti giurisprudenziali citati dal ricorrente. Deve, tuttavia, rilevarsi che, nel caso di specie, il richiamo all'obbligo di impedire l'evento di cui all'art. 40, comma secondo, cod. pen., pur improprio, è stato effettuato dalla Corte di assise di appello di Milano in via ulteriore e residuale rispetto agli altri parametri applicabili alle ipotesi di responsabilità concorsuale, sulla base dei quali la condotta di ON è stata ritenuta causalmente efficiente rispetto alla concretizzazione delle ipotesi delittuose ascrittegli. L'ultroneità di tale richiamo, del resto, è incontrovertibile, alla luce del passaggio motivazionale, esplicitato nella stessa pagina 302, nel quale si è affermato: «Tale comportamento, intrinsecamente connesso alla contestata partecipazione alle riunioni, si traduce in un ulteriore apporto causale idoneo, ex 135 art. 40 co. 2 c.p., ad integrare la responsabilità concorsuale dell'imputato nei reati in contestazione [...]». In altri termini, la Corte territoriale milanese dopo avere enucleato gli elementi indiziari sulla base dei quali ON doveva ritenersi responsabile, quale concorrente, per le ipotesi delittuose ascrittegli, di per sé soli idonei a formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti, ha fatto non impropriamente riferimento all'applicazione dei parametri prefigurati all'art. 40, comma secondo, cod. pen., senza che un tale richiamo costituisse l'elemento decisivo ai fini della valutazione della posizione del ricorrente. Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di ON prescindeva dal riferimento ai parametri prefigurati all'art. 40, comma secondo, cod. pen., con la conseguenza che, pur dovendosi prendere atto dell'improprietà del riferimento a tali criteri, non si può non ribadire l'ultroneità di tali indicazioni, che le rende irrilevanti ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza censurato, fondato su una ricognizione ineccepibile degli elementi indiziari acquisiti nei confronti dell'imputato. L'ultroneità di tale riferimento deriva, dunque, dal fatto che la condotta omissiva di ON costituiva un elemento di valutazione residuale rispetto a quelli utilizzati dalla Corte territoriale milanese per formulare il suo giudizio di colpevolezza dell'imputato, indicati sinteticamente nelle pagine 299 e 300 della sentenza impugnata, costituiti dal fatto che il ricorrente «aveva conoscenza piena e diretta della fervente attività di riorganizzazione degli ex ordinovisti a seguito dello scioglimento del Movimento Politico, della creazione di una struttura clandestina in grado di attuare programma eversivo elaborato, dell'operatività della stessa in varie città del Nord già prima della strage, delle interrelazioni fra i vari gruppi di estremisti, del ruolo centrale e carismatico di GI, delle sue teorie stragiste [...]; ON ha partecipato alle riunioni a casa di RO, nelle quali si discuteva della concreta attuazione dei progetti eversivi, ed in particolare a quella del 25 GGo, nella quale, per ammissione dello stesso imputato, si erano messi a punto i particolari esecutivi della strage ed egli era stato individuato come uno dei possibili esecutori del collocamento dell'ordigno esplosivo nel cestino dei rifiuti [...]; era presente in piazza della Loggia il 28 GGo [...]; ha taciuto tale ultima circostanza a EL e in ogni altra sede [...]; ha fornito un alibi falso e non già meramente indimostrato».
3.3.4. Queste considerazioni impongono di ritenere infondate le doglianze proposte dall'avv. AU IAnone nell'ambito dei nuovi motivi presentati nell'interesse di ON. 136 G 4. Per le considerazioni che si sono esposte, deve conclusivamente disporsi il rigetto degli atti di impugnazione proposti dagli imputati AU ON e LO IA GI, che si condannano al pagamento delle spese processuali. Consegue a tali statuizioni processuali la condanna dei ricorrenti AU ON e LO IA GI, in solido tra loro, a rimborsare le spese sostenute per questo grado di giudizio dalle parti civili, come sotto indicate. Si dispone, pertanto, rimborso delle spese sostenute per questo grado di giudizio da LF BA, UI BA, C.I.S.L. di RE e Comune di RE, rappresentati in giudizio dall'avv. Piergiorgio Vittorini, che si liquidano cumulativamente in 5.200,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si dispone il rimborso delle spese sostenute per questo grado di giudizio da RI BA, rappresentata in giudizio dall'avv. OL De Zan, che si liquidano in 3.440,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si dispone il rimborso delle spese sostenute per questo grado di giudizio da AN OD, IA OL, ZA BI e NA BI (IA OL, ZA BI e NA BI nella qualità di eredi di OV BI), rappresentati in giudizio dall'avv. Silvia Guarnieri, che si liquidano cumulativamente in 5.200,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si dispone il rimborso delle spese sostenute per questo grado di giudizio da TR ON, rappresentato in giudizio dall'avv. VI Comi, quale sostituto dell'avv. Massimo BOvicini, che si liquidano in 4.000,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si dispone il rimborso delle spese sostenute per questo grado di giudizio da TO TA, PE NT e NU TO (nella qualità di erede di LO TO), rappresentati in giudizio dall'avv. Andrea Vigani, che si liquidano cumulativamente in 4.800,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si dispone il rimborso delle spese sostenute per questo grado di giudizio da AN RI e RE RI, rappresentati in giudizio dall'avv. Alessandra Barbieri, che si liquidano cumulativamente in 4.400,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si dispone il rimborso delle spese sostenute per questo grado di giudizio da UC RI, MA IL e AN IA ZZ, rappresentati in giudizio dall'avv. Andrea Ricci, che si liquidano cumulativamente in 4.800,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si dispone il rimborso delle spese sostenute per questo grado di giudizio dalla Camera del Lavoro di RE, rappresentata in giudizio dall'avv. Federico 137 Sinicato, che si liquidano in 4.000,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si dispone il rimborso delle spese sostenute per questo grado di giudizio da TO NI e dalla Camera Sindacale Provinciale di RE (Struttura territoriale della U.I.L.), rappresentati in giudizio dall'avv. LE Magoni, che si liquidano cumulativamente in 4.400,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si dispone il rimborso delle spese sostenute per questo grado di giudizio da EZ TA (in proprio e nella qualità di erede di TA OL e FE RS), rappresentato in giudizio dall'avv. Federico Sinicato, che si liquidano in 4.000,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si dispone il rimborso delle spese sostenute per questo grado di giudizio da TO NI, rappresentato in giudizio dall'avv. AN Menini, che si liquidano in 4.000,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si dispone il rimborso delle spese sostenute per questo grado di giudizio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Interno, rappresentati in giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato, che si liquidano cumulativamente in 4.400,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si dispone il rimborso delle spese sostenute per questo grado di giudizio da ZO RO, rappresentato in giudizio dall'avv. TR IN, che si liquidano in 4.000,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si dispone il rimborso delle spese sostenute per questo grado di giudizio da GO NT, rappresentato in giudizio dall'avv. Renzo Nardin, che si liquidano in 4.000,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si dispone il rimborso delle spese sostenute per questo grado di giudizio da NA EB, rappresentato in giudizio dall'avv. Elena Frigo, che si liquidano in 4.000,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si dispone, infine, il rimborso delle spese sostenute per questo grado di giudizio da OR EB, rappresentati in giudizio dall'avv. MI ON, che si liquidano in 4.000,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di ON AU e LO IA GI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna gli imputati in solido a rimborsare le spese sostenute per questo grado di giudizio dalle parti civili: 138 BA LF, BA UI, C.I.S.L. di RE e Comune di RE, rappresentati in giudizio dall'avv. Piergiorgio Vittorini, che si liquidano cumulativamente in 5.200,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
BA RI, rappresentata in giudizio dall'avv. OL De Zan, che si liquidano in 3.440,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
OD AN e OL IA, BI ZA e BI NA (OL IA, BI ZA e BI NA nella qualità di eredi di BI OV), rappresentati in giudizio dall'avv. Silvia Guarnieri, che si liquidano cumulativamente in 5.200,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
ON TR, rappresentato in giudizio dall'avv. VI Comi, quale sostituto dell'avv. Massimo BOvicini, che si liquidano in 4.000,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
TA TO, NT PE e TO NU (nella qualità di erede di TO LO), rappresentati in giudizio dall'avv. Andrea Vigani, che si liquidano cumulativamente in 4.800,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
RI AN e RI RE, rappresentati in giudizio dall'avv. Alessandra Barbieri, che si liquidano cumulativamente in 4.400,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
RI UC, IL MA, ZZ AN IA, rappresentati in giudizio dall'avv. Andrea Ricci, che si liquidano cumulativamente in 4.800,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Camera del Lavoro di RE, rappresentata in giudizio dall'avv. Federico Sinicato, che si liquidano in 4.000,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
NI TO e Camera Sindacale Provinciale di RE (Struttura territoriale della U.I.L.), rappresentati in giudizio dall'avv. LE Magoni, che si liquidano cumulativamente in 4.400,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
TA EZ (in proprio e nella qualità di erede di TA OL e FE RS), rappresentato in giudizio dall'avv. Federico Sinicato, che si liquidano in 4.000,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
NI TO, rappresentato in giudizio dall'avv. AN Menini, che si liquidano in 4.000,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno, rappresentati in giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato, che si liquidano cumulativamente in 4.400,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
139 B RO ZO, rappresentato in giudizio dall'avv. TR IN, che si liquidano in 4.000,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
NT GO, rappresentato in giudizio dall'avv. Renzo Nardin, che si liquidano in 4.000,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
EB NA, rappresentato in giudizio dall'avv. Elena Frigo, che si liquidano in 4.000,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
EB OR, rappresentati in giudizio dall'avv. MI ON, che si liquidano in 4.000,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Così deciso il 20/06/2017. Th Presidente. Il Consigliere estensore NI Carcano LE Centonze Penteme DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 SET 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 140