Sentenza 22 settembre 2015
Massime • 1
Il giudice d'appello per procedere alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado non è tenuto - secondo l'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale qualora approdi, in base al proprio libero convincimento, ad una valutazione di colpevolezza attraverso una rilettura degli esiti della prova dichiarativa (di cui non ponga in discussione il contenuto o l'attendibilità), valorizzando gli elementi eventualmente trascurati dal primo giudice, ovvero evidenziando gli eventuali travisamenti in cui quest'ultimo sia incorso nel valutare le dichiarazioni.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta avverso la sentenza assolutoria emessa il 30 marzo 2015 dal G.U.P. dello stesso Tribunale, in parziale riforma della decisione - per quanto in questa sede di interesse - ha dichiarato la responsabilità di: - Anacleto Benin in ordine al reato di cui all'art. 314 c.p. in relazione alle somme versategli da Massimo Lattanzi; - Giuseppe Cerise in ordine al reato di cui all'art. 7 l. n. 195/1974 sub T) in relazione alle somme indicate in dispositivo ed alle retribuzioni dei dipendenti Patat, Trenta e Gatti dal 14 agosto …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 3. Assolto in primo grado, condannato in appello solo se .. (Corte EDU, Lorefice, 2017)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 luglio 2021
Quando il giudice di appello si trovi a voler riformare una sentenza di assoluzione fondata su prova testimoniale (overturning), per giungere ad una dichiarazione di colpevolezza dell'imputato il Giudice di seconde cure non ha la facoltà, bensì l'obbligo di disporre nuovo esame dei testi rilevanti. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO PRIMA SEZIONE CAUSA LOREFICE c. ITALIA (Ricorso n. 63446/13) SENTENZA STRASBURGO 29 giugno 2017 Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma. Nella causa Lorefice c. Italia, La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da: …
Leggi di più… - 4. Assistenza 104: nessun obbligo di farlo durante orario di lavoro (Cass. 4106/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 ottobre 2020
I permessi lavorativi ex legge 104 per familiare sono soggetti ad una duplice lettura: a) vengono concessi per consentire al lavoratore di prestare la propria assistenza con ancora maggiore "continuità"; b) vengono concessi per consentire al lavoratore, che con abnegazione dedica tutto il suo tempo al famigliare handicappato, di ritagliarsi un breve spazio di tempo per provvedere ai propri bisogni ed esigenze personali. Da nessuna parte della legge si evince che nei casi di permesso, l'attività di assistenza dev'essere prestata proprio nelle ore in cui il lavoratore avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa. Anzi, tale interpretazione si deve escludere laddove si tenga …
Leggi di più… - 5. Processo penale, assoluzione, appello, prove orali decisive, rinnovazione dibattimentaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2015, n. 41736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41736 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2015 |
Testo completo
P 41 7 3 6 / 15 21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE : Udienza pubblica del 22.9.2015 Sentenza n. 1804 Reg. gen. n. 18767/2015 composta dai signori dott. Antonio Esposito Presidente Consigliere dott. Piercamillo Davigo Consigliere dott. Antonio Manna Consigliere est. dott. Andrea Pellegrino dott. Sergio Beltrani Consigliere 47 ha pronunciato la seguente SENTENZA t Sui ricorsi proposti rispettivamente nell'interesse di CO DO, n. a Partinico (PA) il 02.08.1964, rappresentato e assistito dall'avv. Rosario Sorrentino, di fiducia, Di PA TO, n. a Partinico (PA) il 28.09.1959, rappresentato e assistito dall'avv. Marco Clementi, di fiducia, EN RC CC, n. a Marsala il 22.12.1952, rappresentato e assistito dall'avv. Vito Galluffo, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, seconda sezione penale, n. 2789/2013, in data 22.05.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
letta la memoria scritta presentata in data odierna dalla difesa di Di PA TO;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
1 udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Massimo Galli che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
sentita la discussione della difesa di parte civile Azienda Sanitaria Provinciale di PA, avv. Cesare Faiella che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali da liquidarsi nel complessivo importo d euro 6.030,00 oltre accessori di legge;
sentita la discussione delle difese dei ricorrenti, avv. Rosario Sorrentino, avv. Marco Clementi e avv. Vito Galluffo che hanno : concluso chiedendo, con l'accoglimento dei rispettivi ricorsi, l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22.05.2014, la Corte d'appello di Palermo, in riforma della sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2 cod. proc. pen., pronunciata in primo grado in data 14.02.2013 dal Tribunale di PA, in composizione monocratica, dichiarava EN RC CC, Di PA TO e CO DO responsabili del reato di truffa aggravata continuata in concorso e, per l'effetto, li condannava alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale. I sunnominati venivano altresì condannati in solido al risarcimento dei danni a favore della parte civile, ASP di PA, da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione a favore di quest'ultima di una provvisionale di euro 20.000,00. 1.1. Secondo l'Accusa, i tre imputati, in concorso tra loro, l'EN in qualità di legale rappresentante del "Centro bio-analitico dott. EN" esercente l'attività di analisi cliniche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale attraverso l'ASL n. 9 di PA, il CO ed il Di PA quali medici del distretto di Partinico prescriventi prestazioni con specifiche allergologiche da effettuarsi presso i laboratori dell'EN con prelievi svolti presso gli ambulatori dei due medici o al domicilio dei pazienti interessati, mediante una pluralità di artifizi e raggiri consistiti nell'emettere numerose ricette non regolari, 2 poiché certificanti una falsa rappresentazione della realtà con prescrizioni di prestazioni non necessarie, inducevano in errore i 2 : funzionari dell'ASL n. 9 di PA in ordine all'an ed al quantum dei rimborsi dovuti erogati ammontanti nel complesso all'importo di euro 361.674,04 (in PA dal novembre 2005 al dicembre 2006).
2. Avverso detta sentenza, CO DO, Di PA TO e EN RC CC, assistiti dai rispettivi difensori, propongono distinti ricorsi per cassazione.
3. CO DO censura: -violazione degli artt. 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, 533, comma 1, 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in riferimento all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. (motivo unico). In particolare, osserva il ricorrente come la Corte distrettuale, nel rovesciare il giudizio di primo grado che aveva ritenuto gli elementi indiziari carenti di univocità se non addirittura contrastanti e smentiti da risultanze di segno contrario, aveva ritenuto "non condivisibili" tali conclusioni senza tuttavia motivare le ragioni dell'opposta valutazione assunta. Più precisamente, la Corte, ha omesso di fornire una corretta interpretazione ed una esauriente risposta alle deduzioni delle parti, sottraendosi così all'onere di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione di primo grado. Del tutto sorprendente l'atteggiamento della Corte d'appello che, a sostegno della decisione adottata, richiama in maniera sbrigativa e superficiale soltanto stralci di alcune delle deposizioni testimoniali omettendo la valutazione dell'intero compendio probatorio, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 1, sent. n. 19933/2010) secondo cui, nella valutazione delle prove, occorre aver riguardo: a)alla presunzione di innocenza dell'imputato, regola probatoria e di giudizio collegata alla struttura del processo e alle metodiche di : accertamento del fatto;
b)all'onere della prova, posto sempre a carico dell'accusa; c)alla regola di giudizio stabilita per la sentenza di assoluzione in caso : di insufficienza, contraddittorietà ed incertezza della prova d'accusa secondo il classico canone di garanzia "in dubio pro reo"; d)all'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e alla necessaria giustificazione razionale delle stesse. Ma non solo. La decisione di secondo grado, riformando quella di primo grado, non si è corredata di una motivazione che potesse dar 3 ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati: in tal senso, la decisione deve ritenersi illegittima essendosi il giudice del gravame limitato a ritenere maggiormente persuasiva una lettura del materiale probatorio, formatosi integralmente in primo grado, che porti a conclusioni difformi con l'esito precedente.
4. Di PA TO censura: -violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge e per mancanza di motivazione, sotto il profilo dell'apparenza, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., 533 cod. proc. pen. con riferimento all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 640 cpv. cod. pen. (motivo unico). In particolare, lamenta il ricorrente come la Corte territoriale sia inopinatamente pervenuta a ribaltare il giudizio assolutorio di primo grado in assenza di nuovi elementi di valutazione, senza assolvere all'onere motivazionale rafforzato imposto dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, la sentenza assolutoria emessa dal giudice di prime cure, seguendo un chiaro iter espositivo, dopo aver premesso una preliminare enunciazione del quadro indiziario, prosegue con un puntuale sovvertimento delle conclusioni cui lo stesso poteva condurre prima dello svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, istruttoria che ha consentito di fornire un'attendibile ricostruzione alternativa dei fatti contestati tale da escludere il necessario requisito soggettivo ed oggettivo richiesto per l'imputazione della responsabilità penale;
di contro, il giudice di secondo grado, si limita invece a richiamare il quadro indiziario in parola, senza preoccuparsi di chiarire le ragioni per cui ritiene non condivisibile e, quindi, superabile la differente valutazione dei medesimi elementi probatori operata in primo grado. Lo scostamento dall'obbligo motivazionale incombente sul decidente di secondo grado appare chiaro e lampante, non essendovi traccia, in motivazione, della valorizzazione di alcun elemento che consentisse di liquidare con tale facilità la valutazione compiuta dal giudice di prime cure: e ciò in pieno contrasto con quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene irrimediabilmente insufficiente una motivazione che si riduca ad una 4 : mera lettura alternativa del medesimo compendio probatorio senza indicare le ragioni determinanti che consentano di concludere per l'insostenibilità del diverso precedente apprezzamento alla luce del criterio dell'oltre ragionevole dubbio. La sentenza di secondo grado, inoltre, omette totalmente di considerare gli ulteriori dati probatori che hanno indotto il giudice di primo grado a superare il quadro indiziario delineatosi in fase di indagine, a partire dall'assenza di prove dirette del contestato raggiro, o anche indirette ma tangibili ed univoche e quindi non meramente fondate sulla opinabile contestazione del metodo diagnostico-terapeutico del medico curante, di per sé difficilmente sindacabile data l'ampia discrezionalità e il libero convincimento che necessariamente caratterizzano le scelte del medico che opera secondo coscienza. Il giudice di secondo grado ignora, infine, l'accertamento ad ampio spettro condotto dal giudice di prime cure, il quale ha appurato l'esistenza di uno stato contingente di allarme sociale, in ambito locale, che avrebbe potuto incidere in maniera indiretta sulla maggiore propensione a disporre gli accertamenti allergologici contestati.
5. EN RC CC censura: -violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 110 e 640 cod. pen. (primo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 61 n. 7 cod. pen. (secondo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 bis cod. pen. (terzo motivo).
5.1. In relazione al primo motivo, lamenta il ricorrente come la sentenza impugnata presenti una motivazione illogica, fondata su uno schema argomentativo contraddittorio ed incongruente rispetto alle risultanze processuali, inidoneo, pertanto, a supportare la pronunciata K condanna, difformemente dalla sentenza di primo grado che, invece, poggia su un'analisi attenta agli esiti degli elementi probatori acquisiti. Inoltre, nella sentenza d'appello non si fa mai riferimento alle condotte specificamente contestate all'EN o al suo ruolo di concorrente nel reato. A fonte del medesimo "compendio probatorio", la motivazione che si limiti a dare una lettura alternativa, ma non risulti "sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze 0 5 - : insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza", viola quella regola di giudizio (Sez. 6, sentt. n. 40159/2011 e 4996/2011). Così, a fronte della motivazione del Tribunale, proprio la rilevata sostanziale apparenza della motivazione d'appello che, di fatto, si fonda sulla valorizzazione autonoma ed in qualche modo decontestualizzata del termine "arbitrariamente", pervenendo così ad una lettura del medesimo materiale probatorio solo alternativa, ma non pure "maggiormente persuasiva", attesta l'insussistenza del fatto di reato nei termini concretamente contestati. Invero: -gli imputati appaiono accomunati esclusivamente dal capo di imputazione;
-non v'è argomento alcuno riferibile direttamente all'EN RC;
-la condanna di EN RC, per la mera titolarità del laboratorio di analisi, pare avere connotati civilistici di responsabilità oggettiva che sono estranei al processo penale;
-nessuna motivazione è spesa con riferimento alla posizione di EN RC, citata esclusivamente per la sua posizione giuridica all'interno del laboratorio.
5.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata che non ha speso alcuna argomentazione in merito alla riconosciuta ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.. 5.3. In relazione al terzo motivo, si censura parimenti la pronuncia di secondo grado che ha omesso di motivare in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati;
la sopravvenuta maturazione del termine prescrizionale del reato impone, tuttavia, l'annullamento della sentenza impugnata, con conferma delle statuizioni civili e condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado dalla parte civile. 6 :
2. Va preliminarmente evidenziato come alla data della pronuncia della sentenza di appello il reato in contestazione non risultava essersi prescritto. Invero, avuto riguardo alla data di commissione dei fatti (dal novembre 2005 al dicembre 2006), al termine ordinario di prescrizione prorogato nel massimo per gli eventi interruttivi (anni sette e mesi sei, con conseguente scadenza rispettivamente al 01.05.2013 e al 01.06.2014), occorre aggiungere, nei termini di durata calcolati secondo l'insegnamento della Suprema Corte (v. Sez. U, sent. n. 4909 del 18/12/2014, dep. 02/02/2015, Torchio), i periodi di sospensione verificatisi nel corso del dibattimento di primo grado (art. 159 cod. pen.), e segnatamente: -di giorni sedici, per rinvio dell'udienza del 28.01.2010 al 13.02.2010, per l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze deliberato dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana;
-di giorni ottantanove, per rinvio dell'udienza del 13.02.2010 al 13.05.2010, su richiesta dei difensori;
-di giorni sessanta, per rinvio dell'udienza del 25.11.2010 al 24.02.2011, per riconosciuto legittimo impedimento dell'avv. Galluffo (difesa EN RC); . -di giorni quarantanove, per rinvio dell'udienza del 24.02.2011 al 14.04.2011, per riconosciuto legittimo impedimento dell'avv. Clementi (difesa Di PA); -di giorni quarantadue, per rinvio dell'udienza del 14.04.2011 al 26.05.2011, per l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze deliberato dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana;
-di giorni quarantanove, per rinvio dell'udienza del 26.05.2011 al 14.07.2011, per riconosciuto legittimo impedimento dell'avv. Sorrentino (difesa CO); -di giorni sessanta, per rinvio dell'udienza del 14.07.2011 al 22.09.2011, per riconosciuto legittimo impedimento dell'avv. Clementi (difesa Di PA); -di giorni quattordici, per rinvio dell'udienza del 27.09.2012 al 11.10.2012, per riconosciuto legittimo impedimento dell'avv. Galluffo (difesa EN RC); -di giorni trentacinque, per rinvio dell'udienza del 08.11.2012 al 13.12.2013, per riconosciuto legittimo impedimento dell'avv. 7 Sorrentino (difesa CO). Il periodo di sospensione della prescrizione risulta così pari a complessivi giorni quattrocentoquattordici, corrispondenti ad anni uno, mesi uno e giorni diciannove. Le scadenze sopra indicate del 01.05.2013 (termine iniziale) e del 01.06.2014 (termine finale), si prorogano così, in via definitiva, rispettivamente al 20.06.2014 e al 20.07.2015, date entrambe successive alla pronuncia della sentenza di appello. Il rilievo afferente la sopravvenuta prescrizione sollecitato, nella memoria depositata, dalla difesa di Di PA TO (rilievo a cui si sono associati, in sede di discussione, anche le difese di CO DO e di EN RC CC) è, pertanto, fondato.
3. I contenuti dei ricorsi impongono una trattazione di preambolo. 1 3.1. Come è noto, il processo penale vigente in Italia, quale delineato dal legislatore del 1989, prevede un giudizio di primo grado a struttura tipicamente accusatoria, nell'ambito del quale, quanto meno in linea generale, la prova viene acquisita, nel contraddittorio delle parti dinanzi al giudice imparziale e terzo;
ed al principio del contraddittorio, consacrato a livello costituzionale nell'art. 111 Cost., si affiancano a livello di legge ordinaria, come cardini del nuovo processo penale, ¡ principi dell'oralità e dell'immediatezza. Nell'ambito di questo sistema processuale è stato, tuttavia, mantenuto, a differenza di quanto avviene nei cosiddetti sistemi accusatori puri, attraverso il giudizio di appello, il doppio grado di giurisdizione che consiste nella possibilità di ottenere sulla medesima imputazione una seconda pronuncia destinata a prevalere sulla prima: nel rispetto dei limiti delle impugnazioni proposte dalle parti, è prevista, con il secondo grado di giudizio, la possibilità di rivedere in peius o in melius la prima decisione. A ciò si può pervenire, in linea generale, attraverso l'esame del medesimo materiale probatorio formatosi in primo grado, essendo la possibilità di escutere testimoni o assumere nuove prove, attraverso la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, un'eccezione subordinata alla presenza di rigorosi presupposti.
3.1.1. Nell'ambito di questo sistema delineato dal legislatore, merita particolare attenzione, alla luce dei successivi interventi del legislatore, della Corte Costituzionale ed in particolare, per quel che 8 nel seguito si dirà, della Corte Europea dei diritti dell'uomo, l'ipotesi - che è quella di cui si discute nell'ambito del presente ricorso - della sentenza di assoluzione in primo grado riformata, in seguito all'impugnazione da parte del pubblico ministero, in una sentenza di condanna. Trattasi di una situazione del tutto atipica sia rispetto al sistema accusatorio puro che con riguardo al principio del doppio grado di giurisdizione;
infatti, da un lato, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato viene dichiarata sulla base di un esame cartaceo degli atti assunti in primo grado con conseguente compromissione della dialettica processuale delle parti nel momento di assunzione della prova;
e, da un altro lato, l'imputato si ritrova privato del doppio grado di giurisdizione, potendo, contro la sentenza in grado di appello, proporre soltanto ricorso in cassazione per motivi di legittimità, essendo di fatto preclusa una rivisitazione nel merito della decisione che lo ha riconosciuto colpevole.
3.1.2. L'intervento del legislatore sul sistema, attuato con la L. n. 46 del 2006 che ha riscritto l'art. 593 cod. proc. pen., non ha potuto sortire gli effetti auspicati da autorevole dottrina che aveva evidenziato le sopra esposte criticità soprattutto dopo l'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 111 Cost.; infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma nella parte in cui aveva escluso che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento. Ciononostante, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità si era da tempo dimostrata sensibile alle problematiche di sistema fin qui evidenziate, enucleando, ancor prima degli interventi della giustizia sovranazionale, dei limiti precisi entro i quali poteva addivenirsi, in seguito all'impugnazione della parte pubblica, alla riforma in peius della sentenza di assoluzione in primo grado. In tale direzione si è affermato che, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello, che riformi totalmente la decisione di primo grado, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, sent. n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679). Si è 9 parlato al riguardo di motivazione "rafforzata" per evidenziare come essa debba essere particolamente pregnante ed approfondita;
segnatamente, si è, acutamente, precisato che la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, sent. n. 6221 del 20/04/2005, Rv. 233083). Nel contempo, però, si era costantemente riconosciuto l'effetto devolutivo dell'appello proposto dalla parte pubblica avverso la sentenza di assoluzione, precisandosi anche quali erano i diritti che l'imputato, assolto in primo grado, poteva fare vale nel giudizio di appello instaurato solo su iniziativa del pubblico ministero;
in tal senso questa Corte ha avuto modo di affermare: "L'appello del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597, cod. proc. pen., comma 2, lett. b). Ne consegue che, da un lato, l'imputato è rimesso nella fase iniziale : del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze che : E attengono alla ricostruzione probatoria del fatto ed alla sua consistenza giuridica;
dall'altro, giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo comunque sottrarsi all'onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievi dell'imputato" (Sez. U, sent. n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231675, cit.). Ed anche più recentemente, ed in particolare dopo l'intervento della 10 Corte Costituzionale (sent. n. 23 del 2007), questa Corte ha avuto modo di affermare, anche in ragione del principio del ragionevole dubbio, che era stato introdotto dal legislatore con la già citata L. n. 46 del 2006, che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, sent. n. 46847 del 10/07/2012, Rv. 253718; nello stesso senso, Sez. 6, sent. n. 1266 del 10/10/2012, Rv. 254024).
3.1.3. Nella ora descritta elaborazione si è inserita la decisione della Corte EDU (Corte EDU, 5/7/2011, Dan
contro
Moldavia) che ha ravvisato la violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione per violazione dei principi del giusto processo, nell'ipotesi in cui il processo di appello, che aveva portato ad un ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, si era svolto in assenza di qualsiasi attività istruttoria e sulla base del solo esame testuale delle prove assunte nel giudizio di primo grado. Segnatamente i giudici di Strasburgo, pur riconoscendo la piena compatibilità con i principi affermati dalla Convenzione della possibilità della condanna pronunciata dal giudice di appello in riforma di una pronuncia assolutoria in primo grado, hanno affermato che, laddove il diverso epilogo decisorio scaturisca da una diversa valutazione di attendibilità di prove orali considerate decisive, l'art. 6 della Convenzione impone l'assunzione diretta da parte dei giudici di appello delle suddette prove orali, in ordine alle quali si ritiene di dovere modificare il giudizio di attendibilità espresso dai primi giudici. Ciò, oggi, rappresenta un principio che, in forza dell'art. 117 Cost., nell'interpretazione datane dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 113 del 2001), deve trovare diretta applicazione nel nostro diritto interno;
in tal senso si è, appunto, affermato che le norme della CEDU, nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117 Cost., comma 1, nella parte in 11 cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Deve ancora evidenziarsi che alla suddetta decisione della Corte EDU, altre ne sono seguite che hanno ulteriormente ampliato e chiarito, sempre nella direzione sopra indicata, il principio del diritto ad un equo processo fissato dall'art. 6 della Convenzione. Così, in particolare, si è espressamente precisato che, in base al suddetto principio, l'accusato ha il diritto di confrontarsi con i testimoni alla presenza del giudice chiamato a decidere, con pieni poteri sulla valutazione del fatto e del diritto, sulla sua colpevolezza ed innocenza (Corte EDU 05/03/2013, Manolachi
contro
Romania). In sostanza, precisano ancora i giudici di Strasburgo, il diritto all'equo processo è il diritto ad un'affidabile valutazione dell'attendibilità della prova orale, che può essere garantita solo dall'assunzione diretta della stessa da parte del giudice chiamato a decidere sulla responsabilità dell'imputato (Corte EDU 09/04/2013, Fluera
contro
Romania). Ed ancora, si è ribadito che è incompatibile con le garanzie convenzionali il ribaltamento della sentenza di assoluzione fondato su una mera rivalutazione della testimonianza assunta in primo grado, laddove non si sia proceduto alla nuova audizione dei testimoni, con l'ulteriore precisazione che a tale incombente il giudice di appello deve procedere anche d'ufficio in assenza di un'esplicita richiesta di parte (Corte EDU 04/06/2013, Hani
contro
Romania).
3.1.4. La giurisprudenza di questa Corte, chiamata a confrontarsi con i richiamati principi, si è trovata, da subito, a doverne circoscrivere in modo netto e preciso gli ambiti di applicazione, evidenziando le fattispecie concrete alle quali si era riferita la Corte EDU e nell'ambito delle quali, soltanto, si era ritenuto indispensabile, in caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, risentire i testimoni già escussi in quel grado di giudizio. In sostanza, si è precisato che, con riferimento al giudizio di appello, la violazione del principio stabilito dall'art. 6, par. 1 CEDU è ancorata al duplice requisito della decisività della prova testimoniale per pervenire, ribaltando l'esito assolutorio del primo grado di giudizio, ad un giudizio di penale responsabilità, e della necessità, ai medesimi fini, di operare una rivalutazione, in termini di attendibilità, della medesima prova testimoniale;
il tutto sulla base della semplice lettura delle 12 dichiarazioni rese dai testi in questione nel giudizio di primo grado, senza procedere ad un nuovo esame degli stessi (cfr., Sez. 5, sent. n. 38085 del 05/07/2012, Rv. 253541; Sez. 2, sent. n. 46065 del 08/11/2012, Rv. 254726; Sez. 5, sent. n. 10965 del 11/01/2013, Rv. 255223; Sez. 6, sent. n. 16566 del 26/02/2013, Rv. 254623).
3.2. L'evoluzione della giurisprudenza di legittimità partita dal principio ripetutamente affermato secondo cui nel caso di riforma in peius, da parte del giudice di appello, della sentenza di assoluzione in primo grado, laddove l'affermazione di penale responsabilità scaturisca da un diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove orali considerate decisive, sussiste l'obbligo, in forza dell'art. 6 par. 1 CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU, di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sentendo nuovamente, nel contraddittorio delle parti, i suddetti testimoni - nella prosecuzione di quel percorso di adattamento ai principi delle fattispecie concrete ha finito per ulteriormente limitare il campo di applicazione della regola generale, riconoscendo la legittimità di giudizi di valutazione più ampi e sempre meno "legati" all'esigenza di procedere comunque alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Si è così affermato (Sez. 5, sent. n. 8423 del 16/10/2013, dep. 21/02/2014, Caracciolo e altro, Rv. 258945; Sez. 4, sent. n. 4100/13 del 06/12/2012, Bifulco, Rv. 254950; Sez. 5, sent. n. 10965 del 11/01/2013, Cava e altro, Rv. 255223) che, non sono applicabili i principi posti dalla Corte EDU del 5 luglio 2011, nella sentenza Dan c. Moldavia per la quale il giudice di secondo grado, che, discostandosi - dall'epilogo assolutorio della sentenza di primo grado, intenda condannare l'imputato sulla base delle dichiarazioni di un teste già ascoltato in primo grado, ha l'obbligo di sentire nuovamente e personalmente il suddetto teste - qualora il giudice di appello non proceda ad una rivalutazione dell'attendibilità di una testimonianza, ma si limiti ad apprezzare le dichiarazioni rese alla luce di ulteriori elementi trascurati dal primo giudice. Ed ancora. Si è ritenuto che non violi principio dell""oltre ogni ragionevole dubbio", il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza assolutoria di primo grado valutando diversamente il medesimo compendio probatorio, purché delinei con adeguata motivazione le linee portanti del proprio alternativo percorso 13 argomentativo, che metta in evidenza le ragioni di incompletezza o incoerenza del provvedimento riformato (Sez. 2, sent. n. 17812 del 09/04/2015, dep. 29/04/2015, Maricosu, Rv. 263763). Sulla base di queste considerazioni vanno esaminati gli odierni ricorsi.
4. Infondati, come detto in premessa, sono i ricorsi di CO DO e di Di PA TO. Come più volte evidenziato, nella fattispecie si è in presenza di una sentenza di secondo grado con la quale la Corte territoriale ha ribaltato l'esito assolutorio del giudizio di primo grado. Invero, il Tribunale, all'esito di un ampio ed approfondito accertamento delle risultanze di fatto, aveva concluso riconoscendo come il quadro indiziario a carico del CO (e dei coimputati Di PA e EN RC) apparisse insufficiente a sostenere un'affermazione di penale responsabilità in termini di ragionevole certezza. Sulla base del medesimo quadro probatorio, in assenza quindi di nuovi elementi di valutazione, la Corte d'appello aveva ritenuto di - poter riformare la sentenza assolutoria di prime cure pervenendo ad un giudizio di condanna, evidentemente incompatibile sul piano logico e giuridico con la pronuncia che lo aveva preceduto. : Evidenziano i ricorrenti come, in realtà, siano rimasti del tutto oscuri i nuovi elementi o le differenti valutazioni che hanno giustificato, da parte del nuovo giudicante, una diversa ricostruzione dei fatti;
lamentano altresì l'omessa osservanza dell'obbligo di motivazione rafforzata che incombe sul giudicante che riformi una sentenza assolutoria di primo grado, il quale, per non incorrere nel vizio di motivazione, deve confutare specificamente le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, sent. n. 30838 del 08/05/2014, dep. 11/07/2014, M.S.; Sez. 6, sent. n. 6221 del 20/04/2005, Rv. 233083; Sez. 5, sent. n. 42033 del 17/10/2008, Rv. 14 242330). -sempre nelle argomentazioni dei ricorrenti il rigore motivazionale richiesto al giudice d'appello, dissenziente dalle conclusioni del primo giudizio, si giustifica (e s'impone) in considerazione della stessa struttura del giudizio d'appello, che inevitabilmente importa una compressione, se non una vera e propria rinuncia, al principio di immediatezza che dovrebbe informare il processo penale, con evidenti ricadute sulla formazione del convincimento del giudice, tanto più in processi come il presente - caratterizzati da un considerevole apporto di prove dichiarative. Questo, concludono i ricorrenti, non sembra essere avvenuto nel caso di specie essendosi la Corte limitata ad una mera rilettura del F materiale probatorio, fra l'altro non maggiormente persuasiva di quella effettuata in primo grado o dotata del medesimo grado di logicità, con palese violazione, in ultima analisi, del principio del "ragionevole dubbio" che, in situazioni del genere non può non riverberarsi a favore dell'imputato.
4.1. Gli assunti non paiono condivisibili. Non sono in discussione in questa sede i recepiti principi della giurisprudenza di legittimità, individuati nella decisività della prova dichiarativa nell'economia dell'affermazione di responsabilità e nella necessità, ai fini dell'apprezzamento del suo significato probatorio, di una rivalutazione da parte del giudice di appello dell'attendibilità della sua fonte (cfr., Sez. 5, sent. n. 38085 del 05/07/2012, Luperi, Rv. 253541); sono invece in discussione le conseguenze di una rigida applicazione di tali principi - oggetto, come si è detto, di numerose pronunce del giudice di legittimità - foriera in taluni casi (e quello che ci occupa, ne è ricompreso) di inevitabili ed altrettanto inaccettabili compressioni del principio del libero convincimento del giudice di secondo grado;
questi, infatti, allorquando, anche in presenza -come nella fattispecie di una pronuncia assolutoria per sostanziale insufficienza di prove pronunciata in primo grado si vedesse, per i principi dinanzi esposti, impedito a procedere ad rilettura diretta nel merito delle testimonianze, finirebbe per trovarsi davanti ad una duplice ed inaccettabile alternativa: O rinnovare, comunque, con effettuazione di un incombentel'istruttoria dibattimentale sostanzialmente inutile e defatigante non essendo in discussione i 15 contenuti dichiarativi delle testimonianze o l'attendibilità del narrato, ovvero non procedervi ed essere così "costretto" a confermare la pronuncia assolutoria di primo grado pur in presenza di un'intima valutazione, tratta dal proprio libero convincimento, di colpevolezza: in altre parole, sarebbe costretto ad assolvere pur ritenendo di dover condannare. :
4.2. In una situazione del genere, proprio in considerazione di una situazione di "incompletezza probatoria" che ha indotto il primo giudice ad una pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2 cod. proc. pen., non pare un azzardo esonerare il giudice di secondo grado dal procedere comunque ad una (inutile) riassunzione della prova dichiarativa, consentendogli, una rilettura diretta dei relativi esiti con libertà di apprezzamento sia di un eventuale ritenuto palese travisamento da parte del primo giudice sia di un nuovo e diverso } giudizio sui contenuti della prova dichiarativa alla luce degli elementi : eventualmente trascurati dal primo giudice. Condotta, questa, che pienamente si armonizza con l'assunto delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, secondo cui "in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado : ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, . ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti • argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle : ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato" (Sez. U, sent. n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231679; in senso conforme, anche Sez. 2, sent. n. 50643 del 18/11/2014, dep. 03/12/2014, Rv. 261327 che, seppure chiamata ad esaminare un caso opposto nel quale il giudice di appello aveva riformato la sentenza di condanna emessa da quello di prime cure, ha evidenziato che il giudice di appello, che riformi la decisione pronunciata in primo grado, deve, sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del "decisum" impugnato, metterne in luce le carenze o le aporie, che ne giustificano l'integrale riforma).
4.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come la Corte di appello, dopo avere ricostruito i fatti, riassunto le motivazioni della sentenza di primo grado ed analizzato con cura gli elementi probatori acquisiti evidenziandone alcune incompletezza anche interpretative, ha - 16 puntualmente ed esaurientemente provveduto a confutarne gli elementi portanti giustificando in modo congruo e logico le ragioni della propria decisione, finendo così col giungere ad una diversa valutazione in punto di responsabilità degli odierni ricorrenti. Esemplificativa in tal senso è la "rivalutazione" della testimonianza del dott. Pecunia in relazione alla quale la Corte territoriale, stigmatizzando le valutazioni ed i travisamenti in cui è incorso il primo giudice, ha sottolineato come lo stesso "si è limitato ad un generico riferimento ad inviti alla comunità medica per approfondire a verificare l'insorgenza di talune patologie allergiche manifestati nel corso di congressi di carattere nazionale nel 2004 o nel 2005, ma non ha fornito alcun riferimento a studi o letteratura scientifica a supporto del metodo dei pannelli a tappeto".
4.4. Il procedimento seguito è stato corretto ed i requisiti motivazionali richiesti alla sentenza impugnata risultano essere stati rispettati. Sul punto è appena il caso di ricordare che "in tema di prova indiziaria, alla Corte di cassazione compete il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, nonché la verifica della completezza, della correttezza e della logicità del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non, anche, un nuovo accertamento che ripeta l'esperienza conoscitiva del giudice del merito" (Sez. 5, sent. n. 602 del 14/11/2013, dep. 09/01/2014, Rv. 258677) e ciò in quanto "nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori" (Sez. 1, sent. n. 42993 del 25/09/2008, dep. 18/11/2008, Rv. 241826). Essendo stati, in ogni caso, rispettati i richiesti criteri di logica e di adeguatezza motivazionale, non v'è ragione per procedere per - questa ragione all'annullamento della sentenza impugnata.- i 17 A tutto questo va aggiunto che non v'è spazio per condividere quanto sostanzialmente affermato quasi all'unisono dalle difese in ordine al fatto che, trattandosi di valutazioni diverse operate in ordine al medesimo compendio probatorio dai giudici di primo e di secondo grado, ciò sarebbe sintomatico di una possibile diversa lettura degli elementi emergenti dagli atti tale da non ritenere raggiunta la prova di colpevolezza del ricorrente (e dei coimputati) "al di là di ogni ragionevole dubbio". Non può infatti valere il sillogismo secondo il quale siccome due collegi giudicanti hanno valutato diversamente il medesimo compendio probatorio allora la prova di colpevolezza dell'imputato "la di là di ogni ragionevole dubbio" non potrebbe ritenersi raggiunta. Così ragionando, a fronte di un'assoluzione in primo grado, giammai si potrebbe giungere ad un ribaltamento della decisione in sede di appello qualora non si siano aggiunte nuove prove con la paradossale conseguenza che l'errore decisionale del giudice di prime cure che ha pronunciato una sentenza di assoluzione non sarebbe altrimenti emendabile. La presenza di differenti gradi di giudizio trova infatti la propria ragion d'essere proprio nella possibilità (bidirezionale) di diverse valutazioni delle prove, frutto delle libertà decisionale dei giudicanti.
4.5. Ciò che conta è, in conclusione, che ogni decisione venga assunta nel rispetto delle modalità di legge, secondo i criteri guida indicati ed interpretati nella loro prospettiva evolutiva dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema e della Corte EDU, con motivazione idonea, non contraddittoria e non manifestamente illogica atteso che questi possono essere gli unici aspetti evocati in sede di legittimità in quanto è doveroso rimarcarlo - questa Corte è - giudice del provvedimento e non del fatto.
5. Infondato con riferimento a tutti i profili di doglianza proposti è, infine, anche il ricorso di EN RC CC.
5.1. Il primo motivo di doglianza è comune, per non dire pienamente assimilabile, ai - già sostanzialmente identici motivi unici proposti - dagli altri ricorrenti, CO DO e Di PA TO. Pertanto, non si può che rimandare alle considerazioni già espresse in merito ai precedenti paragrafi 4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. e 4.5. (nonché alle premesse generali di cui ai paragrafi 3., 3.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 18 3.1.4. e 3.2.) del considerato in diritto.
5.2. Medesime conclusioni di infondatezza vanno tratte con riferimento al secondo motivo. Si è in presenza di un'aggravante implicitamente ritenuta a ragione della oggettiva significatività dei rimborsi erogati (complessivi euro 361.674,04) in conseguenza della condotta di reato posta in essere dagli imputati. Costituisce del resto consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui la rilevanza del danno nei reati contro il patrimonio va valutata sotto il profilo oggettivo, costituendo la capacità economica del danneggiato soltanto un parametro sussidiario di valutazione da prendersi in considerazione soltanto se la valutazione intrinseca del danno non consente per sé stessa e non è certo questa l'ipotesi di stabilire con certezza se esso sia - oggettivamente di rilevante gravità (cfr., ex multis, Sez. 4, sent. n. 5908 del 08/01/2013, dep. 06/02/2013, Spada, Rv. 255101).
5.3. Parimenti, medesime conclusioni di infondatezza vanno, infine, tratte con riferimento al terzo motivo. Riconosce il Collegio come, per risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità (la prima pronuncia è di questa sezione, la n. 704 del 20/03/1968, dep. 02/07/1968, Di Gregorio, Rv. 108497), l'appello del pubblico ministero avverso una pronuncia di assoluzione ha effetto ampiamente devolutivo, con la conseguenza che i giudici di secondo grado che, in riforma della decisione impugnata, pronuncino sentenza di condanna, possono applicare, nell'esercizio del loro potere discrezionale, le circostanze attenuanti generiche, anche quando il difensore non ne abbia fatto esplicita richiesta. Ove però, essi non ritengano di avvalersi di tale facoltà, non sono tenuti ad indicare le ragioni del diniego allorquando il difensore abbia concluso chiedendo soltanto la conferma della sentenza di primo grado e non abbia proposto istanza, neppure in via subordinata, per l'applicazione delle anzidette attenuanti: questo è proprio quanto avvenuto nella fattispecie, avendo la difesa dell'EN RC concluso in appello chiedendo solo la conferma della sentenza di primo ed il rigetto del gravame del pubblico ministero ed avendo i giudici di secondo grado valutato negativamente la ricorrenza dei presupposti per il loro riconoscimento.
6. La non manifesta infondatezza dei motivi proposti dai ricorrenti, a 19 ragione dell'intervenuta rituale instaurazione del rapporto processuale, consente di rilevare l'eccepita prescrizione del reato (maturata, come detto, dopo la pronuncia di secondo grado) ed impone, a tale titolo, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (cfr., Sez. 2, sent. n. 31034 del 05/07/2013, dep. 19/07/2013, Santacroce, Rv. 256557).
7. Alla pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata consegue altresì: -la conferma delle statuizioni civili;
-la condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione in favore della parte civile ASP di PA in persona del legale rappresentante delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio, spese che si liquidano in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge (rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA sul dovuto)
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione in favore della parte civile ASP di PA in persona del legale rappresentante delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio liquidate in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.9.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott. Antonio Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 OTT. 2015 IL CANCELLIERE ADI! M E R P Claudia Pianelli E T R O N E O C * 0 20 2