Sentenza 9 aprile 2009
Massime • 1
In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 17 dicembre 2015 il Tribunale di Milano giudicava l'imputato Gabriele Leccisi colpevole del reato ascrittogli, ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 1993, n. 205, condannandolo alla pena di un mese, dieci giorni di reclusione e 100,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa il 17 aprile 2018 la Corte di appello di Milano, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da Gabriele Leccisi, confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. Da entrambe le sentenze di merito, …
Leggi di più… - 2. "Saluto romano" è reato (Cass. 21409/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 settembre 2019
Il "saluto fascista", anche noto come "saluto romano" è reato in quanto manifestazione esteriore tipica di un'organizzazione politica perseguente finalità vietate; la relativa natura di reato di pericolo astratto impone, per la sua configurazione, che sia accertata l'idoneità della condotta a offendere il bene giuridico, contestualizzando il comportamento dell'agente attraverso un giudizio ex ante. Il "saluto fascista" o "saluto romano" costituisce una manifestazione gestuale che rimanda all'ideologia fascista e ai valori politici di discriminazione razziale e di intolleranza sanzionati dal D.L. n. 122 del 1993, art. 2, evidenziando che la fattispecie non richiede che le manifestazioni …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 18 giugno 2019
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 17 dicembre 2015 il Tribunale di Milano giudicava l'imputato Gabriele Leccisi colpevole del reato ascrittogli, ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 1993, n. 205, condannandolo alla pena di un mese, dieci giorni di reclusione e 100,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa il 17 aprile 2018 la Corte di appello di Milano, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da Gabriele Leccisi, confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. Da entrambe le sentenze di merito, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2009, n. 15897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15897 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2009 |
Testo completo
O S C U R A T A M
709 1 5 89 7 / 09 SENTENZA N.
REGISTRO GENERALE N. 8622 del 2009
UDIENZA PUBBLICA DEL 9 APRILE 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE caso di diffusione SEZIONE SESTA PENALE presente provvedime omettere le generalità e altri dati identificativi alle parti Composta dai Signori:
Presidente Giovanni de Roberto Dott.
Dott. Francesco P. Gramendola Consigliere 1.
Consigliere 2. Dott. Giorgio Colla a norma dell'art.
Consigliere
3. Dott. Giovanni Conti d. lgs. 196/03 in quan Consigliere
4. Dott. Giacomo Paoloni disposto d'ufficio ha pronunciato la seguente a richiesta di parte
☐ imposto dalla legg S E N T E N Z A
sul ricorso proposti da M.M. appello di avversO la sentenza 26 giugno 2008 della Corte di
Catania.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Presidente de
Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del
Sostituto Procuratore Generale, dott. Iacoviello, che ha concluso per l' annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Fatto e diritto
1. Con sentenza 20 giugno 2008 la Corte di appello di Catania
confermava la decisione del locale Tribunale che aveva affermato
la penale responsabilità di M.M. in ordine al delitto di cui all' art. 572 c.p., addebitatogli perché, in tempi diversi,
percuotendola, P.C. maltrattava la figlia giustificato motivo e ripetutamente senza schiaffeggiandola facendole mancare i mezzi di sostentamento, determinandole in tal modo un abituale stato di sofferenza fisica e morale.
Rilevava la Corte territoriale che la deposizione della persona offesa era da ritenere assolutamente attendibile e tale da giustificare l' affermazione di responsabilità, nonostante talune imprecisioni, non in grado di compromettere la tenuta della decisione di condanna e senza che potesse rilevare il mancato
ricorso da parte della a visite mediche per farP.C. constatare le percosse e le lesioni subite. 2. M. la quale, dopo averRicorre per cassazione la riprodotto 1' atto di appello anche per comprovare 1' omessa
totale risposta della sentenza impugnata alle censure a suo tempo avanzate, lamenta mancanza manifesta illogicità della e nonché inosservanza delle regole concernenti la motivazione valutazione della prova.
Più in particolare, quel che si addebita alla sentenza impugnata di non avere in alcun modo verificato la credibilità della è
testimonianza della persona offesa, circa il contegno violento e vessatorio della nonostante nessuna conferma delle M.
P. sia pervenuta dal testimoniale dichiarazioni della raccolto che, anzi, sembrerebbe smentire le accuse. Si allude, più
della nonna materna in particolare alle deposizioni C.R.
presso la quale la persona offesa abitava (e che, secondo la
P. 1 avrebbe assistito a numerosi atti di violenza), dello per gran parte del giorno, dalla la P. zio che viveva con scuola che la maestra е delle compagne di frequentavano quotidianamente.
Il ricorso è fondato.
3. Va rammentato che nella nozione di "maltrattamenti" rientrano i fatti lesivi della integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo, che rendano abitualmente dolorose le relazioni familiari, manifestantisi mediante le sofferenze morali che determinano uno stato di avvilimento con atti о parole che n " O S C U R A T A
offendono il decoro e la dignità della persona, ovvero con violenze capaci di produrre sensazioni dolorose ancorché tali da non lasciare traccia (Sez. VI, 16 ottobre 1990, Mengo;
Sez. VI, 22
dicembre 1992, Sortini). Non necessario, quindi, per la configurabilità del in esame un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto (Sez. VI, 6 novembre 1991, Faranda), perché il reato è caratterizzato da un' unità significante costituito da
una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati no,
ma collegati da un nesso di abitualità ed in momenti successivi avvinti nel loro svolgimento dall' unica intenzione criminosa di ledere 1' integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze;
ad integrare 1' abitualità della condotta non
necessario che la stessa venga posta in essere in un tempo prolungato, essendo sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, come sopra caratterizzati ed "unificati", anche se per un limitato periodo di tempo (Sez. V, 9 gennaio 1992, Giay). Pur
se il lasso di tempo, ancorché limitato, è tuttavia utile alla della ripetizione di atti vessatori idonea arealizzazione determinare la sofferenza fisica o morale continuativa della parte offesa (Sez. VI, 9 dicembre 1992, Gelati); anche
- pare se opportuno rimarcarlo uno degli indici obiettivi è rappresentato proprio dalla seriazione di atti che contrassegna, di norma 1'
abitualità. Per la configurabilità del reato non è richiesta una autore in quanto la norma, totale soggezione della vittima all'
nel reprimere l' abituale attentato alla dignità e al decoro della persona, tutela la normale tollerabilità della convivenza
(Sez. VI, 4 marzo 1996, Gazzetto). Tanto che nello schema del
delitto di maltrattamenti in famiglia non rientrano soltanto le
percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce e le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali, senza che assuma rilievo il fatto che gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità e che O S C U R A T A
Slano stati, а volte, cagionatı da motivi contingenti, poiché, data la natura abituale del delitto l' intervallo di tempo tra una serie e 1' altra di episodi lesivi non fa venir meno 1'
(Sez. VI, 7 giugno 1996, Vitiello). Si èesistenza dell' illecito di sopraffazione sistematica tali da parlato anche di atti
convivenza; 1' dolorosa la stessa rendere particolarmente unitario ed si in modo concretizza elemento psichico, poi uniforme così da evidenziare nell' agente 1' intenzione di avvilire e sopraffare la vittima e deve ricondurre ad unità i vari episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest'
ultima, pur non rilevando, data la natura abituale del reato,
che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta dell' agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo (Sez. VI, 26 giugno 1996, Lombardo;
Sez. VI,
1° febbraio 1999, Valente). L' oggetto giuridico non è costituito,
dunque, solo dall' interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla
difesa dell' incolumità fisica e psichica delle persone indicate nell' art. 572 c.p., interessate al rispetto della loro
personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari;
tuttavia, deve escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la
persona della famiglia, essendo libertà ○ 1' onore di una necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti componente di una più ampia ed unitaria condotta siano la abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio,
mortificante e insostenibile (Sez. VI, 27 maggio 2003, Caruso;
Sez. VI, 4 dicembre 2003, Camiscia).
Il fatto che con il verbo "maltrattare" il legislatore abbia utilizzato un espressione polidesignante (compresiva sia della condotta tipica sia dell' elemento soggettivo del reato) non esime il Collegio dal prendere in esame i profili più strettamente
legati all' elemento psicologico.
G же O S C U R A T A
Sul punto la giurisprudenza è costante nel senso che per la
sussistenza dell' elemento soggettivo del reato di cui all' art.
necessario che l'agente abbia perseguitonon 572 c.p.
particolari finalità né il pravo proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche morali senza plausibile motivo, о
essendo invece sufficiente il dolo generico cioè la coscienza e
soggetto passivo a tali sofferenze in volontà di sottoporre il
(Sez. VI, 3 luglio 1990, Soru); non è, modo continuo ed abituale comportamento vessatorio continuo ed quindi, richiesto un unificatore dei singoli episodi ininterrotto;
essendo l' elemento e pressoché programmatico, che costituito da un dolo unitario,
abbraccia e fonde le diverse azioni;
esso consiste nell'
volontà ad una condotta oppressiva einclinazione della prevaricatrice che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando in modo che il colpevolee confermando,
singole sopraffazioniaccetta di compiere con la le consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte (Sez. VI, 6 novembre 1991, Faranda); esso
è, perciò costituito da una si estrinseca condotta abituale che con più atti, delittuosi о no, sofferenze che determinano o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati fisiche nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un dall'
unica intenzione criminosa di ledere l' integrità fisica о il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di
infliggere abitualmente tali sofferenze (Sez. V, 9 gennaio 1992,
Giay). Si è insistito, più in particolare, sull' unitarietà del dolo, in modo da non confonderlo con la coscienza e volontà di ciascun frammento condotta, tanto da negaredella che 1'
elemento psicologico debba scaturire da uno specifico programma criminoso rigorosamente finalizzato alla realizzazione del risultato effettivamente raggiunto (1' espressione "quasi programmatica" viene perciò intesa come mero obiter); vale a dire, non Occorre che debba essere dall' inizio presente una fin rappresentazione della serie degli episodi;
quel che la legge
impone, infatti, è che sussista la coscienza e volontà di n O S C U R A T A
commettere una serie di fatti lesivi della integrità fisica e della libertà o del decoro della persona offesa in modo abituale.
Un intento, dunque, riferibile alla continuità del complesso e perfettamente compatibile con la struttura abituale del reato,
attestata ad un comportamento che solo progressivamente la conseguenza è che in realizzaregrado di il risultato;
il momento soggettivo che travalica le singole parti della condotta e che esprime il dolo del delitto di maltrattamenti può ben realizzarsi in modo graduale, venendo esso а costituire il dato unificatore di ciascuna delle componenti oggettive (Sez. VI,
17 ottobre 1994, Fiorillo;
Sez. VI, 14 luglio 2003, Miola;
Sez. taleVI, 11 dicembre 2003, Bonsignore). La valutazione di
soggettiva di difficile connotazione esterna, è componente rimessa necessariamente al prudente apprezzamento del giudice di merito il quale però, proprio per tale ragione, deve fornire del
Suo convincimento una motivazione priva di vizi logici e ancorata a dati di fatto che costituiscano chiara manifestazione della intima volizione dell'imputato (Sez. VI, 8 febbraio 1995,
Santoro). Il movente, a sua volta, non esclude il dolo, alla cui nozione è estraneo, ma lo evidenzia, rivelando la comunanza del nesso psicologico fra i ripetuti e numerosi atti lesivi (Sez. VI, 2 febbraio 1996, Tosi;
Sez. VI, 22 febbraio 1994, Pirozzi).
Ancora, reato di cui all'art. 572 C.P. consiste nella il dei familiari serie di atti sottoposizione ad una di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni,
umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo
ed incompatibile con normali condizioni di vita;
i singoli episodi, che costituiscono comportamento abituale, rendono un programma criminoso relativo al manifesta l'esistenza di un complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo (Sez. VI, 4 dicembre 2003, Camiscia). Anche se non pare inopportuno rilevare che (come ha Osservato
la parte più attenta della giurisprudenza di questa Corte, sulla base della silloge sopra riportata) il appare reato contrassegnato, di norma, da una progressione anche psicologica O S C U R A T A
che prende sempre più maggiore consistenza fino a tradursi nell' intenzione di maltrattare. Non necessariamente, dunque, un
programma ab inizio ma la consapevolezza, nella memoria della
lesione della personalità del soggetto passivo che, man mano si
realizza la volontà di realizzarla;
fermo restando che l' unità
dell' elemento soggettivo è da intendersi, meglio, come entità che trascende i singoli atti ciascuno dei quali può anche non
integrare un' ipotesi di reato;
così usando alla lettera 1'
espressione "maltrattare".
Questa Corte ha avuto più volte occasione di precisare che 4.
deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da la sola, come prova, purché venga sottoposta ad indagine positiva circa la sua attendibilità. Non mancando di rilevare come, alle
dichiarazioni indizianti della persona offesa non si applicano le regole di giudizio di cui ai commi terzo e quarto dell' art. 192
c.p.p., che postulano la presenza di riscontri esterni. Ha
1' interesse di rimarcato però come, atteso cui essa
portatrice, più rigorosa deve essere la valutazione ai fini del controllo della sua credibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone ed opportuno appare il riscontro in altri elementi probatori. Ulteriormente
rilevando che le dichiarazioni del testimone, che sia anche persona offesa dal reato per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltre che avere ad oggetto cognizione e fatti di diretta specificamente indicati;
con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza,
dichiarazioni rese da coimputati о imputati di reaticome le
connessi, esse non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone (Sez. VI, 24 febbraio 1997, Orsini).
Ferma restando la validità di tali principi, costituenti ormai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, appare evidente che il procedimento di verifica della credibilità della persona offesa deve essere oggetto di ancor più attenta analisi nei casi in cui ad essa si contrapponga un assetto dimostrativo
M 00 O S C U R A T A che se (ma solo formalmente) può apparire neutro, renda perplessa la stessa valutazione degli elementi probatori perché essi nel contesto descrittivo palesato dalla persona offesa dal reato si
impongono come momenti che, pur dovendo confermare le dette dichiarazioni, divengono produttivi di fatti preclusivi di una
simile scelta dimostrativa.
Si allude, più in particolare alla descrizione di episodi di
P. violenza, quali quelli narrati dalla che dovevano
necessariamente risultare sia alle persone conviventi (la nonna e lo zia) sia a quelle che avevano occasione di frequentarla quotidianamente (la maestra e le compagne di scuola). Sempre ferma la possibilità per il giudice di merito di fondare la colpevolezza sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa ma esternando, in tal caso, la massima di esperienza utilizzata in grado di relegare a congettura i fatti ostativi della affermazione di responsabilità puntigliosamente enunciati dalla P.
5. Il ricorso si fonda in realtà essenzialmente sul difetto di motivazione circa la ricostruzione della vicenda, sotto il profilo della manifesta illogicità. Illogicità manifesta degli argomenti della decisione nella parte in cui, mediante inferenze di massime di esperienze assertive e prive di una plausibile giustificazione
è stata affermata l' assoluta attendibilità della P. 6. Le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che non possa essere incluso nell' area del vizio della motivazione il sindacato sulle “massime di esperienza" utilizzate dal giudice di merito. Con ciò, in certo senso, ripercorrendo le cadenze argomentative
autorevole dottrina la quale aveva puntualizzato tracciate da un'
consentire che il controllo di legittimità sulla come, per motivazione non irrompa a sindacare il merito del giudizio, è
necessario e sufficiente che la Corte accerti soltanto se la motivazione rispecchi la struttura legale, cioè espliciti i fatti probatori, le massime di esperienza e le conclusioni. Il tutto in omaggio al principio che ravvisa nella Corte di cassazione il giudice che verifica la ritualità del procedimento probatorio e non del suo risultato. Una tesi recentemente ribadita allorché si è
A n O S C U R A T A
affermato che il controllo della Corte di cassazione sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla
scelta delle massime di esperienza delle quali il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto;
purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo rigorosi criteri di metodo con 1' Osservanza dei canoni logici che
presiedono alla forma del ragionamento probatorio e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle
scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può
essere proposta quando il ragionamento non si basi realmente su una massima di esperienza e valorizzi piuttosto una congettura.
Una significativa convergenza si riscontra tali tracciati tra ermeneutici e quelli percorsi dalla giurisprudenza civile,
costante nel senso che in sede controllo ildi legittimità, nel verificare che il della motivazione in fatto si compendia discorso giustificativo svolto dal giudice di merito presenti
(fatto probatorio i requisiti minimi dell' argomentazione massima di esperienza fatto accertato), mentre non è consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a
quella utilizzata da detto giudice, la quale può essere disattesa, non quando l' inferenza probatoria non sia da essa
necessitata, ma solo quando non sia neppure minimamente sorretta sia addirittura smentita, avendosi, in tal caso, una mera о
apparenza del discorso giustificativo;
precisandosi che non ogni vizio logico può condurre al controllo della Corte di cassazione, ma solo quello incidente su elementi determinanti ai fini dell' individuazione della disciplina giuridica della fattispecie;
cosicché, la nozione di "punto decisivo" della controversia coincide con quella di fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto in contestazione
(cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. L, 24 ottobre 2000, n.
13984).
6.1. Le puntualizzazioni giurisprudenziali sopra ricordate potrebbero sembrare, per la verità, non troppo persuasive, solo O S C U R A T A
riflettendo sul fatto che esse pervengono, in omaggio al principio di "completezza", alla conclusione che, perché la motivazione
risulti inattaccabile in cassazione, devono essere enunciate tutte le massime di esperienza utilizzate e, dunque, pure quelle assolutamente indiscutibili;
senza contare che, mentre, da un
ragionevole indicazione delle massime dilato, sarebbe non esperienza ove non ne fossa consentito (sia pure entro i ristretti limiti indicati dal combinato disposto degli artt. 192, comma 1, e lettera e), e purché ci si trovi in presenza di vere e 606, proprie massime di esperienza) il loro sindacato, dall' altro
accedere alla conclusione che 1' lato, non sembra consentito esperienza discutibile debba indicazione di una massima di annullamento della decisione in necessariamente comportare 1'
quanto affetta da manifesta illogicità.
6.2. Come massime di comune esperienza vengono comunemente intese quelle definizioni o quei giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con 1' esperienza, ma autonomi rispetto aj singoli casi dalla osservazione dei quali sono dedotti ed oltre i quali devono valere per nuovi casi (Sez. V, 18 dicembre 1969,
Lanzarotti). Le massime di esperienza vengono così definite quali giudizi che sono assunti dal giudice nell' esercizio del suo
libero convincimento, ma che vincolano le conclusioni da adottare
(Sez. I, 26 novembre 1962, Giacalone). Ed è singolare constatare come la coessenzialità della verifica della massime di esperienza rispetto al principio del libero convincimento finisca con 1'
esaltarsi, pur in presenza di puntuali canoni valutativi espressi dalla legge (si pensi, a tutte le regole enunciate dall' art.
192), proprio nel regime del codice del 1988; non essendosi mancato di precisare come il libero convincimento, che Si
estrinseca nel momento della valutazione della prova, nel processo indiziario è il corretto risultato di un' operazione logico-
induttiva attraverso la quale la massima di esperienza nel
sillogismo normativamente imposto dall' art. 192, comma 2, c.p.p., si pone come premessa maggiore, l' indizio è la premessa minore e
nn O S C U R A T A
nel suo divenire, per la conclusione è costituita cui sidalla prova del fatto, cristallizzarsi definitivamente
-
giunge (stante la naturale inadeguatezza degli indizi) se questi resistenti alle obiezioni e perciò siano gravi (vale a dire,
precisi (e cioè non suscettibili di diversa convincenti), interpretazione, per lo meno altrettanto verosimile) e concordanti
(vale dire,a non contrastanti tra loro elementi 0 con altri certi;
così, Sez. I, 14 marzo 1995, Signori).
6.3. Nonostante 1' impossibilità di sindacato sulle massime di esperienza, non sempre la loro utilizzazione appare designata da un alone di asettica neutralità.
Pur non essendosi mancato di rilevare che non è consentito in sede di legittimità sostituire ad una proposizione probatoria, che sia fondata su fatti specifici e su massime di esperienza ad essi collegate, altra disposizione di diversa forza persuasiva (Sez. V,
14 aprile 1987, Gelli), non è infrequente l' esigenza che la esperienza da utilizzare debba essere "appropriata" massima di
(Sez. I, 28 marzo 1969, De Pascale;
V. analogamente, per una massima di esperienza adottata dal giudice di merito ritenuta e esorbitante rispetto a cautele già imposte dalla legge, Sez. IV,
24 novembre 1988, Fontanin), ovvero "plausibile" (Sez. I, 4
febbraio 1988, Barbella), tanto che la massima non riconosciuta e generalmente come tale da tutti accettata finirebbe per contrastare con il principio di logicità (Sez. I, 22 maggio 1989, Barranca; Sez. VI, 21 giugno 1990, Cordi) ○ con il senso comune
(Sez. II, 21 dicembre 1993, Modesto).
Frequente è, poi, il collegamento delle massime di esperienza
(che, definite come regulae iuris, preesistono al giudizio;
Sez. 27 maggio 1993, Rech), alle prove c.d. indiziarie, IV,
discriminandosi, sul punto, tra gli elementi di prova necessari e sufficienti per affermare la responsabilità dell' imputato e quelli legittimanti la misura cautelare coercitiva (cfr. Sez. I, 21 maggio
1990, Bencini;
Sez. 15 ottobre 1990, Sepe;
Sez. I, 18 marzo 1992, Russo; Sez. I, 22 giugno 1992, Bono;
Sez. I, 23 novembre 1992,
Bottaro; Sez. III, 12 agosto 1993, Alberino). O S C U RA T A
6.4. Non si è mancato di discriminare la massima di esperienza dalla congettura. Nel primo caso il dato è stato già, viene comunque, sottoposto a verifica empirica e quindi la massima può
essere formulata sulla scorta dell' id quod plerumque accidit,
mentre nel secondo caso tale verifica non vi è stata e non può
nuovo calcolo di esservi, ed essa resta affidata ad un
insuscettibile di possibilità, tanto che la massima rimane verifica empirica e, quindi, di dimostrazione (Sez. I, 22 ottobre
1990, Grilli). In tali termini dovrebbe dunque leggersi 1'
indirizzo giurisprudenziale che preclude alla Corte di cassazione il sindacato sulle massime di esperienza.
6.5. In presenza di una massima di esperienza il dato è stato già sottoposto a verifica empirica e, quindi, la massima può essere formulata sulla scorta dell'id quod plerumque accidit;
se si è in presenza di una congettura ci si trova di fronte, cioè, ad un'
ipotesi non fondata sull' id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica tale possibilità manca e la massima diviene insuscettibile di verifica empirica e, quindi, didi dimostrazione.
Dunque, le massime di esperienza diversamente dalle congetture trovano ingresso, nella concatenazione logica dei vari sillogismi in cui si sostanzia la motivazione, dato che esse rappresentano quei postulati empirici che accreditano l' efficacia dimostrativa dei singoli fatti. La motivazione non esaurisce il suo valore
designante nella mera indicazione dei fatti che, secondo il giudice di merito, comprovano il verificarsi di un accadimento costituente reato e la riferibilità di esso ad un autore. Dalla sua funzione di garanzia, costituzionalmente presidiata, discende che а tale
indicazione deve accompagnarsi l' esternazione del canone logico utilizzato, così da consentire alla parte il sindacato proprio sulla logicità coerenza della motivazione stessa. Il controllo e sulla motivazione è, infatti, volto a verificare se il giudice abbia indicato le ragioni del convincimento che si è formato e se in quanto fondate Su tutto il queste ultime siano plausibili materiale probatorio (c.d. principio di correttezza) in modo che le conclusioni risultino il frutto di sillogismi logicamente O S C U RA T A
ineccepibili e di massime di esperienza riconosciute come tali da chiunque e generalmente accettate (c.d. principio di logicità). E ciò secondo una regola costante nella giurisprudenza di questa
Corte Suprema in base alla quale una circostanza (premessa minore),
sussunta nella massima di esperienza (premessa maggiore) consente di trarre una deduzione che logicamente costituisce verità. A ciò
aggiungasi che soltanto se gli elementi acquisiti, nonostante
isolatamente in in parte, risultare possano, tutto о
polidesignanti, valutati nel loro insieme divengano univoci, perché confluiscono in una ricostruzione unitaria del fatto da dimostrare,
precludendo qualsiasi ricostruzione alternativa, il giudizio logico espresso nella motivazione è da qualificare corretto, tanto da far convergere il procedimento logico verso un risultato contrassegnato da coerenza e ragionevolezza. Se la premessa maggiore è essa stessa ipotetica considerati tutti i dati di qualificazione enunciati dall'impugnata ordinanza, mentre, per un verso, diviene con essi non combinabile la premessa minore, ne resta, per un altro verso,
direttamente coinvolta la conclusione (Sez. Fer., 12 agosto 1996,
Pacifico; v. Sez. II, 16 settembre 2003, Caruso).
probatoria così come, D' altro canto, nella valutazione procedimento di secondo la più in ogni moderna epistemologia,
storico, etc.) è corretto e accertamento (scientifico, O
L
legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi 1' ipotesi all' apparenza più verosimile;
ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti
(Sez. I, 21 ottobre 2004, Sala). 7. Alla stregua dei criteri interpretativi sopra enunciati la sentenza impugnata appare manifestamente carente, in primo luogo,
nella individuazione del criteri di inferenza in grado di rassicurare sulla credibilità della P. anche alla luce dei di qualsivoglia elemento di rilievi difensivi circa 1' assenza O S C U RA T A
conferma del testimoniale raccolto che parrebbe, anzi contrastare le accuse rivolte dalla persona offesa nei confronti della madre.
Appare inoltre assolutamente carente un analitico esame, sempre in base ai criteri interpretativi sopra considerati, non soltanto della condotta concretamente ascrivibile all' imputata e della sua riconducibilità al precetto di cui all' art. 572 c.p. ma anche
ogni analisi un vizio che designa tanto la sentenza di primo
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grado tanto la sentenza di appello dell' elemento soggettivo del
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reato addebitato.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello che si conformerà ai principi di diritto sopra diffusamente esposti da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della
Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.
Così deciso, il 9 aprile 2009
IL PRESIDENTE
All Rs
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 15 APR 2009
BIL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla
Seele