Sentenza 13 maggio 2015
Massime • 2
Nel reato di strage il dolo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza, con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone, al fine di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di condanna per il delitto di strage, atteso che era stato utilizzato un fucile a pompa calibro 12 caricato a pallettoni ed esplosione in sequenza di 5 colpi, in uno spazio non particolarmente ampio e visibilmente affollato da un numero consistente di altri individui, nove dei quali erano stati colpiti e, tra questi, uno mortalmente).
La confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell'imputato nelle ipotesi in cui il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto, anche qualora l'imputato, dopo aver reso confessione nel corso delle indagini preliminari, non abbia confermato in dibattimento le dichiarazioni rese precedentemente.
Commentario • 1
- 1. Art. 422 - Stragehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2015, n. 43681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43681 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2015 |
Testo completo
43 6 8 1/ 1 5 81 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 526/2015 Dott. UMBERTO GIORDANO Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere - - Consigliere - N. 47057/2014 REGISTRO GENERALE Dott. EP LOCATELLI - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - Dott. ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO ZITO ANTONIO N. IL 14/07/1960 BR VA NA NC NA IR RM NA TERESINA IE EP nei confronti di: CH FR N. IL 09/04/1979 CH RE N. IL 09/05/1990 OS LL N. IL 16/01/1973 TT NZ N. IL 27/02/1984 inoltre: CH FR N. IL 09/04/1979 CH RE N. IL 09/05/1990 TT NZ N. IL 27/02/1984 avverso la sentenza n. 22/2013 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO, del 25/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberio Arriello che ha concluso per il rigento dei ricors;
Treure quello presposto del P.G. u i confronti di TO coll AN;
- 1- Udito, per la parte civile, l'Avv. Napoli, due the chiesto l в ассори менто del proposto ricorso;
Viscomi ما متم Udit i difensor Avv. منهمG. Axico per Deitolo, G. AÑ S. ER per IO Freducesco, F. Lorente реч томніссию Амание, сви коммо chiesto l'accophienene to dei rispettivi ricorsi e il rifets di quello preoposto del Pase.; -2- RITENUTO IN FATTO 1. Le due decisioni di merito, pienamente conformi - emesse in data 9 agosto 2012 dalla Corte di Assise di Catanzaro ed in data 25 febbraio 2014 dalla Corte di Assise d'Appello della medesima sede - hanno preso in esame due distinti episodi delittuosi, che si assumono funzionali agli interessi della cosca IO, collegata alla cosca LI di Strongoli ed operante in Crotone, contrada di Cantorato. Il primo è rappresentato dall'omicidio commesso in danno di SU EL, avvenuto in Strongoli il 29 novembre del 2007 con relativi reati connessi (capi 2- 3-4), contestato nel presente procedimento, in concorso, a IO AN e OS TE . Il secondo è rappresentato dalla strage (con due vittime ed otto feriti) avvenuta in Crotone, località Margherita, in data 25 giugno 2009. In tale occasione hanno perso la vita ZO BR classe '74 - ritenuto la vittima designata e il piccolo BR CO, classe '98, deceduto a tre mesi di distanza dal fatto ed in conseguenza delle gravi lesioni cerebrali provocate dai pallettoni esplosi tramite un fucile calibro 12. Circa tale episodio delittuoso i fatti (capi 81 e 82) sono stati contestati a IO AN, IO DR e DA ZO. Quanto agli esiti processuali cui si è pervenuti nelle due decisioni citate va detto RM che : - quanto all'omicidio SU, è stata affermata la penale responsabilità di IO AN ed è stato assolto OS TE per non aver commesso il fatto;
- quanto alla strage del 25 giugno 2009, è stata affermata la penale responsabilità di IO DR e DA ZO mentre è stato assolto IO AN per non aver commesso il fatto. La pena inflitta a IO AN risulta essere quella dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno e statuizioni accessorie di legge;
la pena inflitta a IO DR e DA ZO risulta essere quella dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre. IO DR e DA ZO, oltre alle statuizioni accessorie di legge, sono stati condannati ad operare il risarcimento dei danni nei confronti delle numerose parti civili costituite, cui sono state attribuite provvisionali.
1.1 L'estrema complessità della istruttoria, specie per quanto riguarda l'episodio della strage avvenuta in Crotone il 25 giugno del 2009, impone di indicare in questa sede le sole linee ricostruttive essenziali, sviluppate nelle due decisioni, essendo il contenuto degli atti noto alle parti ricorrenti.
1.2 L'episodio delittuoso «omicidio SU>> è stato ricostruito sulla base delle risultanze di prova generica nonchè in riferimento a contenuti dichiarativi resi dallo stesso IO AN in data 7 gennaio 2008 nel corso di un interrogatorio. In tale periodo (inizio del 2008) IO AN, già detenuto ma libero al momento del fatto delittuoso (novembre del 2007) aveva intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia, successivamente interrotto, ed aveva in tale contesto riferito circa la genesi e le modalità di realizzazione dell'omicidio di - EL SU, soggetto appartenente anch'egli alla cosca LI. Pur se in dibattimento il IO si è sottratto all'esame, dette dichiarazioni - nella parte confessoria - sono state acquisite ed utilizzate a carico del medesimo IO e hanno determinato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. In sintesi, il IO ha ammesso non soltanto di essere al corrente della decisione presa e realizzata da altri di eliminare il SU ma ha altresì - - riferito di aver fornito un consapevole contributo di tipo organizzativo, prendendo in custodia prima del fatto un ciclomotore e l'arma, oggetti poi consegnati ad uno degli esecutori la sera antecedente il giorno del delitto. In sede di merito tale contributo, valutabile ad esclusivo carico del dichiarante, è stato ritenuto affidabile in chiave confessoria, risultando sostenuto anche da RM elementi di conferma esterni al narrato. Ne è stata invece dichiarata la inutilizzabilità a carico, per quanto qui rileva, di OS TE, la cui assoluzione - oggi contestata dal ricorso interposto dal Procuratore Generale territoriale è derivata proprio dalla impossibilità di valutare i contenuti in origine riversati nel procedimento dal IO, cui sono state unite considerazioni di merito circa il valore dimostrativo insufficiente di una intercettazione ambientale (ci si riferisce ai contenuti di un colloquio a più voci, cui non ha preso parte il OS, avvenuto il 6 novembre del 2008 all'interno della casa circondariale di Siano, riportato da pagina 35 a pagina 37 della decisione di primo grado). Ad avviso dei giudici del merito, l'interpretazione di tale captazione non può dirsi univoca, non essendo chiari alcuni passaggi espressivi nè certa la riferibilità a OS TE della narrazione riportata nel corso del colloquio dal IO DR, pur se di certo viene evocato durante il colloquio il fatto delittuoso rappresentato dall'omicidio del SU. Gli altri elementi indizianti, sterilizzati dalla lettura congiunta con i contenuti dell'interrogatorio del IO, non forniscono un contenuto esplicativo dell'ipotesi di accusa sufficiente ad affermare la responsabilità del OS. 4 1.3 Quanto alla strage dei 'campetti' di Crotone, avvenuta intorno alle ore 22.00 del giorno 25 giugno 2009, oltre agli imponenti dati di prova generica, che : evidenziano l'utilizzo di un fucile calibro 12 caricato a pallettoni, con cui vennero esplose cinque cartucce (per complessivi 45 pallettoni) in direzione di un gruppo di persone - tra cui ZO BR classe '74 - intente a giocare a calcetto, le decisioni di merito evidenziano una serie di dati probatori, la cui lettura congiunta ha determinato con valutazioni sostanzialmente conformi la - condanna di IO DR e DA ZO e l'assoluzione di IO AN. In sintesi, il fatto risulta inquadrato nell'ambito di un conflitto «territoriale>> insorto tra diverse famiglie di 'ndrangheta operanti in Crotone e zone limitrofe, in particolare per la percezione delle estorsioni nella zona del 'Cantorato', tradizionalmente appannaggio della famiglia dei IO. Approfittando dello stato detentivo di IO AN (ripristinatosi dopo la interruzione correlata alla collaborazione con la giustizia) gli esponenti della cosca di CC di NE, tra cui BR ZO, avevano esteso le loro pretese su tale zona (in particolare nei confronti degli impenditori EL) e ciò aveva determinato il risentimento di IO AN che, dal carcere, - sul territorio - dal RAlamentandosi della gestione degli affari potata avanti DR e da altri (tra cui il DA ZO) avrebbe in un primo momento RM assecondato i propositi di eliminazione del ZO, successivamente invitando il RA DR ad imporre a costui una ripartizione degli utili, in attesa di una sua possibile scarcerazione. -Una volta eseguito il delitto secondo la decisione impugnata - da IO DR e DA ZO, IO AN si sarebbe più che compiaciuto per l'avvenimento ed avrebbe, a quel punto, esortato i suoi sodali ad andare avanti nella 'cacciata dei NI dal territorio del cantorato, sì da riprendere a pieno ritmo le attività estorsive, sfruttando il clima di terrore correlato al terribile fatto di sangue appena avvenuto. Le fonti probatorie, per quanto risulta dalle due decisioni di merito, non sono di tipo dichiarativo sul fatto specifico, nel senso che su tale episodio non vi è stata acquisizione di dichiarazioni di collaboranti o di testimoni oculari in grado di riconoscere lo sparatore. Sono invece rappresentate da numerose intercettazioni ambientali relative a colloqui registrati in carcere ed intervenuti tra il IO AN, all'epoca detenuto, e i suoi familiari (tra cui il RA DR) cui si uniscono i contenuti di missive scritte dal IO AN e rinvenute e sequestrate presso f l'abitazione di IO DR. 5 : A tali contenuti si uniscono apporti dichiarativi di natura testimoniale che concernono fatti antecedenti o successivi (in particolare le dichiarazioni rese da i fratelli EL vittime delle estorsioni e dal AC NI, gestore dei - campi di calcetto) nonchè decisioni giudiziarie che inquadrano il contesto criminale di riferimento. Vi sono, altresi, le risultanze di una complessa indagine tecnica circa l'utilizzo degli apparecchi cellulari in uso a IO DR e DA ZO subito prima e subito dopo il momento del delitto che attestano, quantomeno sul piano indiziario, che i due si trovavano nei pressi del luogo del delitto quando l'azione veniva consumata. A carico del IO DR viene posto anche l'esito negativo della verifica processuale del prospettato alibi. Ad avviso dei giudici del merito non vi è dubbio alcuno, in rapporto all'analisi delle fonti, circa la compartecipazione criminosa tra IO DR e DA ZO, mentre non viene ritenuto provato il contributo morale in capo al IO AN.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale e le parti civili, nei sensi che verranno in seguito precisati, nonchè gli imputati condannati IO AN, IO DR e DA RM ZO.
2.1 Il Procuratore Generale territoriale ricorre avverso entrambe le statuizioni sfavorevoli alla originaria opzione di accusa e dunque contro l'assoluzione di OS TE dal concorso nell'omicidio SU e contro l'assoluzione di IO AN dal concorso nella strage. Quanto al primo tema la denunzia è di vizio di motivazione e di violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. . Ferma restando la inutilizzabilità a carico del OS del verbale contenente le originarie accuse del IO, il PG impugnante ritiene che i restanti dati indizianti, nella loro doverosa coordinazione logica, avrebbero dovuto determinare la condanna del OS. In particolare, si afferma che il contenuto della intercettazione ambientale del 6 novembre 2008 era di per sè chiaro, nel senso che IO DR riportava agli altri colloquianti le affermazioni rese da OS TE sul delitto SU, con particolari che denotavano la presenza del OS al momento della esplosione dei colpi. Tale dato non è stato, pertanto, correttamente interpretato ed andava letto unitamente ad altre fonti dimostrative di sostegno, che attestavano l'appartenenza del OS alla cosca LI, la sua frequentazione con la vittima e gli altri dati evidenziati nell'atto di appello he viene integralmente allegato al ricorso. Quanto al secondo tema, la denunzia di vizio è analoga. Le due decisioni di merito avrebbero infatti sottovalutato alcuni dati probatori, antecedenti al fatto, che dimostrano come il IO AN abbia assecondato» il proposito di eliminazione del ZO, in ciò esprimendo pieno ed univoco concorso morale. -Inoltre, si sostiene che in un ulteriore interrogatorio quello del 16 dicembre 2010, acquisito mediante lettura vi sarebbe stata una sostanziale ammissione da parte del IO, non oggetto di valutazione espressa. Si ritiene pertanto incongrua la complessiva ricostruzione operata in sede di merito che valorizza alcune frasi captate in chiave di modifica dell'atteggiamento iniziale dell'imputato - posto che in realtà l'analisi del complesso materiale probatorio (che viene analiticamente indicato e rieditato nel ricorso) portava ad escludere che l'iniziativa di sopprimere ZO BR fosse esclusivamente il frutto di una determinazione presa da IO DR e da DA ZO detto CÈ. Si insiste pertanto per l'annullamento - in tale parte - della decisione impugnata.
2.2 Il ricorso delle parti civili rappresentate e difese dall'avv. SE Napoli è rivolto verso l'assoluzione di IO AN dal concorso nel delitto di RM strage. Si deduce erronea applicazione della disciplina in tema di concorso di persone nel reato e vizio di motivazione. E' stato sottovalutato il ruolo di vertice del gruppo criminoso che il IO AN nonostante lo stato detentivo, continuava a ricoprire. Ciò emerge ampiamente dalle captazioni ambientali riportate nelle due decisioni di merito, che vengono indicate e riportate per stralci nell'atto di ricorso. IO AN impartisce direttive al RA DR ed è il primo soggetto ad essere interessato alla eliminazione del ZO, che aveva osato riscuotere il pizzo nel territorio sottoposto al controllo della famiglia IO. Pertanto, le missive che, dopo la strage dei campetti, indicano la linea operativa da seguire, provenienti dal IO, non rappresentano una adesione postuma al progetto criminoso - penalmente irrilevante - ma la prosecuzione di una linea che lo stesso IO AN aveva caldeggiato in precedenza. Si trattava, pertanto, di pieno concorso morale realizzato tramite azione istigatrice. Tali considerazioni vengono ribadite anche sotto il profilo del vizio di motivazione, ravvisandosi contraddittorietà interna del percorso decisòrio lì dove l'analisi del movente ricomprende ampiamente la figura di IO AN, 7 la cui penale responsabilità è stata esclusa sulla base di un supposto ripensamento.
2.3 La parte civile IT TO impugna le sole statuizioni patrimoniali, ritenendo non congrua la provvisionale liquidata.
2.4 IO AN, con due distinti atti, ricorre a mezzo dei difensori avverso l'affermazione di penale responsabilità per il concorso nell'omicidio SU. Nel primo dei ricorsi, a firma dell'avv. Salvatore Staiano, si articolano più motivi. Con il primo si deduce la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali utilizzate nelle due decisioni di merito per omessa trasmissione dei decreti di autorizzazione, relativi al medesimo procedimento, da parte dell' Ufficio di Procura. La difesa sostiene di aver articolato il motivo di doglianza in secondo grado, senza ottenere risposta alcuna. Con il secondo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione dei canoni di valutazione probatoria di cui all'art. 192 cod.proc.pen. . Si afferma, con diffuse argomentazioni, che le dichiarazioni, ritenute confessorie, rese dal IO AN in sede di indagine e non confermate in dibattimento - pur se utilizzabili - avrebbero dovuto trovare elementi indizianti di sostegno del tutto autonomi per poter fondare il giudizio di penale responsabilità, R secondo le ricadute logiche e giuridiche della regola contenuta nell'art. 533 co.1 cod.proc.pen.. Nel caso in esame, l'andamento altalenante della collaborazione del IO di per sè - fattore di inattendibilità delle dichiarazioni rese, anche nella era- parte auto-accusatoria. Anche gli indicati-in sentenza - elementi di sostegno alla dichiarazione sono fragili e mancano di reale autonomia. - purSi afferma inoltre che la sottrazione della fonte al contraddittorio trattandosi dello stesso imputato crea perplessità in rapporto al rispetto dei principi del giusto processo ed impone la verifica secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo - di dati di asseverazione del tutto autonomi. La Corte di secondo grado, nel ricostruire la genesi e le ragioni dell'omicidio SU ha invece fatto riferimento a dichiarazioni di collaboranti senza rispondere alle critiche formulate in punto di attendibilità dei medesimi con l'atto di appello. Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione della norma regolatrice del concorso di persone nel reato. 0 0 Dalle stesse dichiarazioni del IO non emerge con certezza che costui fosse a conoscenza delle effettive intenzioni degli esecutori e la sua condotta si è limitata a custodire una moto ed un'arma poi restituite ad altro soggetto prima del fatto delittuoso. Con il quarto motivo si deduce erronea applicazione della legge regolatrice e . vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Non risultano valutati in modo adeguato due aspetti essenziali, ossia la collaborazione prestata (tanto che la decisione è essenzialmente basata sulla confessione) e la estrema marginalità del preteso apporto.
2.5 Nel secondo dei ricorsi, a firma dell'avv. Fabrizio Salviati, si formulano censure analoghe in tema di vizio di motivazione della sentenza ed in tema di erronea applicazione delle disciplina regolatrice del concorso di persone nel reato. Conviene evidenziare, pertanto, esclusivamente punti non trattati nel ricorso illustrato sinora. Si formula specifico motivo in relazione alla inutilizzabilità per violazione del diritto di assistenza difensiva degli interrogatori resi da IO AN nel dicembre del 2010, contestando i contenuti della ordinanza reiettiva emessa in RM sede di merito il 26 maggio 2011. Per il resto si ribadisce il deficit di attendibilità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese da IO AN sull'omicidio SU nel gennaio del 2008 (di tale verbale non si contesta la utilizzabilità a carico). Manca una seria analisi, in motivazione, della attendibilità del dichiarante ed i pretesi riscontri non hanno alcuna reale portata di accrescimento conoscitivo.
2.6 IO DR ricorre - a mezzo dei difensori avv. Salvatore Staiano e avv. AN Laratta avverso l'affermazione di penale responsabilità per il - concorso nel delitto di strage del 25 giugno 2009. Vengono articolati quattro motivi di ricorso. Con il primo si deduce la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali utilizzate nelle due decisioni di merito per omessa trasmissione dei decreti di autorizzazione, relativi al medesimo procedimento, da parte dell' Ufficio di Procura. La difesa sostiene di aver articolato il motivo di doglianza in secondo grado, senza ottenere risposta alcuna. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della decisione impugnata in riferimento a quanto previsto dall'art. 603 cod.proc.pen. ed in rapporto alle conclusioni tratte in sede di merito circa la localizzazione del IO e del coimputato DA attraverso l'uso del telefono cellulare. 9 In fatto, la difesa rappresenta che l'accertamento tecnico ruota essenzialmente sull'avvenuto aggancio della 'cella' con numero finale 847 (tesa a coprire la zona dei 'campetti') da parte del cellulare in uso al DA alle ore 21.57 ed alle ore 22.06. Tale dato tecnico era stato tuttavia contestato, rispetto alle sue ricadute in tema di 'localizzazione', con riferimento al contenuto di una dichiarazione scritta proveniente dal responsabile della società WI (in cui si afferma che tra il mese di giugno del 2009 ed il periodo di esecuzione del test da parte del consulente della procura vi sono stati 'significativi cambiamenti' sugli impianti tali da escludere la certezza dei risultati delle rilevazioni) e con riferimento ai contenuti di una consulenza di parte, tesa ad affermare che l'impegno di detta cella con finale 847 può essere derivato dall'eccessivo carico di una cella diversa e limitrofa. Circa tali aspetti era stata chiesta, pertanto, la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'ascolto del tecnico della società WI, richiesta respinta dalla Corte di secondo grado con motivazione ritenuta non congrua ed illogica. La Corte ha motivato il diniego, tra l'altro, con la medesima osservazione già espressa in primo grado e relativa al fatto che il cellulare di MA NI, pacificamente presente ai campetti, quella sera alle ore 21.55 ha impegnato RM durante una conversazione la medesima cella con il finale n. 847. Tale dato, a parere del difensore, non era idoneo a determinare il rigetto della richiesta istruttoria, posto che la cella n.847 serve un'area particolarmente ampia e pertanto non vi è certezza alcuna circa il fatto che il DA alle 21.57 si trovasse nei pressi dei campetti (potendo l'apparecchio trovarsi in zona diversa ed essere traslato per eccessivo traffico di detta zona sulla cella 847). Peraltro nel corso della conversazione successiva (quella delle 22.'06) il telefono del DA stacca la cella 847 ed occupa la cella n.942, posta a considerevole distanza ed anche tale dato non appare congruamente valutato. Vi sarebbe pertanto, rilevante e specifico vizio motivazionale. Con il terzo motivo si deduce ulteriore violazione di legge e vizio di motivazione della decisione impugnata. Si analizzano, in tale motivo, le emergenze probatorie poste a carico di IO DR e se ne contesta la valenza indiziante. La descritta causale - ingerenza di ZO BR nelle pretese estorsive dei IO è meramente ipotetica. Da diversi elementi è apparsa, per converso, una volontà di ripartizione dei proventi che contrasta con la scelta di sopprimere il ZO. DE resto, è pacifico che il ZO si frequentava con il IO DR ed il DA ZO, come la stessa decisione gravata afferma. 10 Da qui la non certezza del dato, peraltro solo di sostegno alla più complessiva ricostruzione, nonchè la irragionevolezza della scelta, ove realmente operata dal IO DR, di sopprimere il ZO durante la partita di calcetto - con il rischio di colpire, come è avvenuto, altri soggetti e non in un luogo diverso e più appartato, osservazione cui in sentenza è fornita risposta reputata illogica. Sono rimaste inesplorate le ipotesi alternative di un omicidio commesso dal gruppo dei 'rocchitani', irragionevolmente escluse in sentenza. Così come alcune emergenze probatorie smentiscono, secondo il ricorrente, la ritenuta pressione estorsiva dei IO verso i fratelli EL immediatamente dopo la soppressione del ZO. Quanto alla videoregistrazione del colloquio del 18 settembre 2009, tra IO AN, IO DR e la madre, il ricorrente ne evidenzia lo scarso significato dimostrativo, in rapporto alla genericità delle affermazioni (si riportano voci correnti) peraltro precedute da uno scambio di battute che i due fratelli rendono non percepibile, il che esclude che un argomento così delicato come la 'strage dei campetti' potesse venir affrontato senza precauzione alcuna in caso di fondatezza di simili 'voci'. La condotta del IO DR in tale contesto non è dunque interpretabile come confessione stragiudiziale, a differenza di come ritenuto dalla Corte territoriale. Quanto alla pretesa localizzazione tramite l'utilizzo del cellulare, si rieditano le RM opposizioni logiche già illustrate in precedenza e ci si sofferma sui contenuti della consulenza di parte, superati in sentenza in modo apodittico e travisante. Non vi è alcuna certezza di tipo scientifico generalmente accettata circa tale metodologia di rilevazione della posizione di un apparecchio cellulare, il che rende assente la valenza indiziante attribuita al dato, in una corretta chiave di lettura delle attuali regole di giudizio normative. Anche in rapporto al preteso valore indiziante dell'alibi indimostrato, il ricorrente osserva che non vi è alcuna prova di 'preordinazione' delle deposizioni tese ad asseverarlo che sono risultate fallaci solo per vizio nel ricordo. Non può pertanto elevarsi la mancata conferma ad ulteriore indizio. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato esclusivamente in considerazione della gravità del fatto.
2.7 Nell'interesse di DA ZO sono stati proposti due atti di ricorso. Con il primo, a firma dell'avv. NI Aricò, vengono articolati quattro motivi di ricorso. 11 Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione della decisione impugnata e violazione del canone legale di valutazione della prova di cui all'art. 192 co.2 cod.proc.pen. . Le emergenze probatorie poste a carico del DA sono di natura indiziaria. Ciò posto, il ricorrente sostiene che le decisioni di merito non hanno fatto corretta applicazione dei criteri normativi e della elaborazione giurisprudenziale sul tema, anche in riferimento alla necessaria tenuta logica del ragionamento probatorio affermativo della responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio. Anche in tale ricorso, pertanto, vengono articolare critiche al ragionamento giustificativo, divise per temi. Quanto al ritenuto movente, si rappresenta che l'intromissione di ZO BR negli affari illeciti di tipo estorsivo già gestiti dalla famiglia IO nella zona del Cantorato non è un dato processualmente assistito dalla certezza e che anche i pretesi propositi di soppressione del ZO da parte dei IO non risultano certi. Peraltro nella conversazione intercettata nel febbraio 2009 è proprio IO DR a rappresentare al RA AN una necessaria convivenza, il che renderebbe irragionevole la successiva deliberazione omicidiaria in capo al solo DR, come ritenuto in sede di merito. RMT Si fa inoltre riferimento al travisamento della deposizione resa da EL RL, posto che costui non avrebbe confermato la ripresa delle attività estorsive da parte di IO DR una volta avvenuta l'eliminazione del ZO. Pertanto, non potrebbe confermare il preteso movente il contenuto della successiva missiva inviata dal carcere da parte di IO AN alla famiglia EL, posto che la stessa decisione impugnata ha escluso il concorso di IO AN. In ogni caso il preteso movente riguardarebbe, al più, IO DR ma non certo il DA. Quanto al sistema di localizzazione, si ritiene anche in tal caso, l'accertamento compiuto privo di efficacia indiziante reale, posto che la zona «servita» dalla cella agganciata dal DA è di per sè molto ampia e pertanto il dato non offre certezza alcuna circa la presenza dell'imputato in prossimità dei campi di calcetto. Quanto ai contenuti della intercettazione ambientale del 18 settembre 2009, al di là di ogni altra considerazione, si rappresenta che nella stessa si parla di 'un DA' mentre i conversanti quando si riferiscono all'attuale ricorrente lo indicano con il diminutivo 'CE . 12 Con il secondo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione della legge penale, con riguardo al contenuto dell'art. 422 cod.pen. . A parere del ricorrente tale qualificazione giuridica è errata. Il dolo del delitto di strage deve essere univocamente orientato alla esposizione a pericolo della pubblica incolumità, con uteriore direzione della volontà a provocare altresì la morte di una o più persone. Nel caso in esame la decisione impugnata valorizza la volontà omicida in danno del ZO, come dato primario, in ciò trascurando il dettato normativo. Si tratterebbe, pertanto, di azione da qualificarsi in omicidio volontario in danno del ZO, con ascrivibilità degli ulteriori eventi lesivi ai sensi dell'art. 83 co.2 cod.pen. (aberratio plurilesiva). Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione della norma di cui all'art. 7 legge n.203 del 1991. Valgono, sul punto, le considerazioni espresse in rapporto all'assenza di prova del movente, per come ricostruito in sentenza. Ciò esclude l'applicabilità, in ogni caso, della circostanza aggravante in parola, peraltro governata da dolo specifico in punto di coefficiente soggettivo di tipo finalistico. : Con il quarto motivo si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di RM motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione è meramente apparente e non realizza la necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, prescritta dall'art. 133 cod.pen.. L'ulteriore ricorso riproduce, essenzialmente, le medesime doglianze. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi - sia quello proposto dalla pubblica accusa che quelli proposti dagli RM imputati risultano infondati e vanno pertanto rigettati, per le ragioni che - seguono.
2. Conviene esaminare separatamente i diversi episodi delittuosi, partendo dalla vicenda rappresentata dall'omicidio avvenuto in data 29 novembre 2007 in danno di SU EL. In rapporto a tale episodio è stata affermata la penale responsabilità di IO AN ed è stato assolto OS TE.
2.1 Il ricorso proposto dal Procuratore Generale territoriale e relativo a OS TE è infondato e va pertanto rigettato. I vizi metodologici denunziati nell'atto di ricorso non sono, a parere del Collegio, sussistenti, posto che le due decisioni di merito hanno sottoposto a valutazione - in modo completo le emergenze probatorie (depotenziate dalla scelta di - 13 conIO AN di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale, conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni erga alios rese in sede di indagini) ed hanno, in modo non illogico, assegnato alle stesse un «valore dimostrativo>> che non consente l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il concorso dell'omicidio, in virtù di quanto previsto dagli articoli 530 e 533 cod.proc.pen.. Non si è negato, pertanto, che alcune circostanze probatorie (l'appartenenza del SU alla medesima cosca LI, i contrasti interni, i sospetti degli stessi familiari della vittima sul OS e sul ZI) consentono di ritenere l'imputato raggiunto da un complesso di elementi (in senso ampio) indizianti ma si è affermato - più semplicemente - che nessuno di tali indizi ha una consistente forza indicativa» (ben potendo, sul piano logico, il delitto essere stato commesso da un 'diverso' appartenente alla cosca LI) tale da consentire l'affermazione di penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Tale affermazione non essendo frutto di incompletezze valutative - 0 travisamenti del contenuto informativo - non è sindacabile nella presente sede di legittimità, non potendo questa Corte operare una semplice 'sostituzione' dei RM parametri di apprezzamento della singola fonte, posto che ciò determinerebbe un improprio 'scivolamento' del giudizio di legittimità verso un terzo grado di merito. Il giudizio di legittimità, infatti, non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile un vizio tale da comportare l'annullamento (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Tale ragionamento va esteso alla «interpretazione» fornita dai giudici del merito dei contenuti della conversazione tra presenti del 6.11.2008, elemento che - nell'ottica seguita dal ricorrente - viene indicato come potenzialmente idoneo a dissipare i dubbi circa la compartecipazione del OS al fatto criminoso. Per costante orientamento espresso nella presente sede di legittimità (di recente ribadito da Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715) è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova 14 (indicazione del contenuto in modo difforme da quello reale) o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte, Sez. II n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190). Nessuna di dette ipotesi è dato apprezzare, nel caso in esame. Le decisioni infatti, evidenziano un contenuto della conversazione conforme al reale e non negano che nel corso della conversazione si parli, tra l'altro, dell'omicidio commesso in danno del SU ma-al contempo - manifestano dubbi non irragionevoli (in un contesto espressivo che non vede fisicamente presente il OS) circa l'identità del soggetto che, per come riferito da IO DR agli astanti, avrebbe riferito i dettagli raccapriccianti (lo scoppio del cranio) di tale delitto. Il dubbio non è irragionevole posto che, effettivamente, nel corso della conversazione IO DR attribuisce a tale AN l'azione narrativa specifica (.. lo sai che ha detto AN ?...). Sul punto, come osservato nella decisione di primo grado, non appare decisiva - al fine di superare l'obiettiva incertezza - la circostanza, pure esposta da DR IO, che lo stesso AN ..tremava apparendo logicamente RM possibile che tale stato d'animo descritto derivasse non già dal fatto di raccogliere una narrazione altrui ma dalla rievocazione di un fatto (almeno in parte) proprio. Non appare, inoltre, illogica la considerazione (espressa nella decisione impugnata) per cui in ogni caso la distanza temporale dal fatto e la nota - 'circolarità' delle informazioni in ambito criminale determina ulteriore incertezza circa l'effettiva partecipazione al delitto dell'ipotetico narratore (AN o OS). Inoltre, correttamente non è stata assegnata alcuna valenza indiziante alla mera sottoposizione del OS (e del ZI) all'esame dello stub, dato l'esito negativo del medesimo. Pertanto, secondo le linee qui esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
2.2 Il ricorso proposto da IO AN è parimenti infondato, per le ragioni che seguono. Va premesso che alcuni dei motivi proposti risultano del tutto inconferenti rispetto al contenuto ed al tenore della motivazione, posto che l'affermazione di penale responsabilità di IO AN è essenzialmente basata sul contenuto confessorio delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio in data 7 gennaio 2008, confrontate con informazioni probatorie di prova generica (modalità del fatto e utilizzo di un fucile calibro 12 caricato a pallettoni). 15 Non vi è pertanto alcuna rilevanza delle doglianze proposte in punto di intercettazioni ambientali o relative alla utilizzabilità di interrogatori realizzati in epoca successiva. Ciò consente di restringere l'esame delle doglianze ai punti effettivamente rilevanti, nel modo che segue.
2.3 Nessun dubbio può essere formulato in punto di piena utilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni contra se contenute nel verbale prima indicato. La scelta processuale dell'esercizio del diritto al silenzio in dibattimento azzera il valore ricostruttivo delle dichiarazioni eteroaccusatorie ma fa salva l'utilizzabilità della parte autoincriminante di quel verbale, ai sensi dell'art. 513 comma 1 cod.proc.pen.. Fuorviante è, sul tema, la prospettazione difensiva nella parte in cui si ritiene necessaria l'asseverazione del narrato tramite elementi di riscontro in senso proprio del tutto autonomi in virtù della «sottrazione al contraddittorio» della fonte (secondo motivo di ricorso a firma avv. Staiano). I principi costituzionali (art. 111 co.3 e co.4) e convenzionali (art. 6 co.3 Conv. Eur.) pongono la garanzia del contraddittorio - quale metodo di formazione della prova e la direzionano come garanzia dell'individuo 'accusato' di poter rivolgere - RM domande dirette alla fonte probatoria a carico (tese alla verifica coram partibus della attendibilità) implicando la diversità ontologica della fonte dimostrativa rispetto alla persona dell'imputato. La confessione è, infatti, trasferimento all'autorità investigante di un patrimonio conoscitivo proprio>> effettuata in un contesto formalizzato e con previa ' informazione delle conseguenze giuridiche del proprio dire, il che sul piano logico prima ancora che giuridico - esclude che possa porsi il tema dell'ineludibile controllo di attendibilità successivo mediante la escussione corale della fonte. D'altra parte, a conferma di tale profonda diversità di condizione giuridica tra le dichiarazioni proprie» (sempre utilizzabili a carico) e quelle «altrui» sta l'intera elaborazione dell'istituto del 'diritto al confronto con l'accusatore' maturata in sede sovranazionale e i numerosi precedenti giurisprudenziali (di recente Cedu Sez. II, Ogaristi
contro
Italia, decisione del 18.5.2010) che sottolineano la necessità di tutela del diritto in questione ed escludono che una condanna possa basarsi lì dove sia consentito il recupero delle dichiarazioni del teste rese al di - fuori del contraddittorio - unicamente o in misura determinante su tale fonte. Da ciò deriva il filone interpretativo - del tutto condivisibile - per cui in caso di acquisizione - per sopravvenuta impossibilità di ripetizione di dichiarazioni (rese - da altri) raccolte in assenza di contraddittorio la affermazione di responsabilità deve trovare sostegno anche in altre risultanze probatorie (Sez. U. n. 27918 del 25.11.2010 rv 250199; Sez. II n. 13387 del 14.3.2012, rv 252708). 16 Nel caso di confessione, dunque, resta ferma - anche in ipotesi di acquisizione dell'atto di indagine che la contiene - la posizione interpretativa che evidenzia la libera valutazione dei contenuti (con eventuale scindibilità, nei modi evidenziati tra le altre da Sez. I n. 35933 del 14.6.2011, rv 250774) secondo le ordinarie coordinate di prudenza espresse, tra le altre, da Sez. I n. 12227 del 2014 ove si è affermato che la confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell'imputato nelle ipotesi nelle quali il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto, cosicché ove tale indagine, estesa al controllo su tutte le emergenze processuali, non conduca a smentire le originarie ammissioni di colpevolezza, dovrà allora innegabilmente riconoscersi alla confessione il valore probatorio idoneo alla formazione del convincimento della responsabilità dell'imputato, anche se costui, dopo aver reso confessione del delitto di omicidio alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari, abbia ritrattato in dibattimento le RM precedenti dichiarazioni.
2.4 Nel caso in esame, circa le modalità realizzative di detto controllo di attendibilità, le critiche mosse nel ricorso risultano del tutto infondate. Le due decisioni di merito sviluppano il tema in modo del tutto adeguato e senza vizi logici, posto che il primo indice rivelatore di attendibilità intrinseca è dato dalla constata appartenenza realizzata anche attraverso altre fonti e del resto dimostrata dall'istruttoria svolta anche sull'ulteriore episodio delittuoso di IO AN alla consorteria criminale della cosca LI, il che rende del tutto credibile la narrazione anche sotto il profilo del movente dell'omicidio (anche in tal caso asseverato da fonti autonome e convergenti). A tale indicatore di certo rilevante si è unita la considerazione della rispondenza» della narrazione operata alle risultanze di generica (luogo del fatto e sue modalità realizzative) il che esclude sul piano logico - il rischio di - dichiarazioni rilasciate al mero scopo di compiacere gli inquirenti e rafforza, al contempo, i sintomi di veridicità dei contenuti. Per il resto, il valore dimostrativo della confessione è ricollegato - in via generale - ad una massima di esperienza della cui validità non è lecito dubitare, contenuta nella constatazione per cui chi si espone senza costrizioni alle conseguenze - negative di una affermazione propria (nel caso di specie così rilevanti) racconta fatti rispondenti al vero. La successiva condotta tenuta dal IO AN è ricollegata - per come esposto nella decisione sulla base delle evidenze disponibili ed in modo non illogico alla volontà del medesimo di rientrare nel contesto associativo di 17 riferimento, il che non può comportare alcuna riduzione del «valore persuasivo»> delle precedenti affermazioni, come si è ritenuto in sede di merito. Trattasi, anche in tal caso, della applicazione di ordinari canoni logici ed esperenziali per cui la scelta di 'abbandonare' un percorso collaborativo, ove sostenuta dalla volontà di rientrare in contesti criminali omertosi implica - quantomeno - la sottrazione al contraddittorio dibattimentale. Tali aspetti, pertanto, risultano coerentemente e logicamente valutati nella decisione impugnata.
2.5 Nè può sostenersi che le dichiarazioni «originarie» del IO non potessero essere interpretate come affermative di un concorso nel reato di omicidio ai sensi dell'art. 110 cod.pen. (terzo motivo di ricorso a firma avv. Staiano). Il contributo fornito, come si è evidenziato in sede di merito, riguarda infatti la semplificazione» della fase esecutiva attraverso la temporanea custodia di strumenti essenziali (lo scooter e il fucile) per l'esecuzione del delitto ed è stato assistito secondo lo stesso contenuto delle dichiarazioni - dalla piena consapevolezza circa il fatto che gli strumenti in questione sarebbero stati, il giorno successivo alla consegna, utilizzati per l'esecuzione dell'omicidio del SU. RM Vi è pertanto piena rispondenza del fatto alla fattispecie incriminatrice di riferimento posto che l'estensione di tipicità di cui all'art. 110 cod.pen. consente di ricomprendere nella punibilità concorsuale ogni tipologia di consapevole agevolazione, nel caso in esame ben identificata in fatto (Sez. U. n. 42756 del 30.10.2003).
2.6 Infondato è altresì il quarto motivo, sul tema del diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito ha valorizzato a tal fine l'estrema gravità del fatto, i plurimi precedenti dell'imputato, il contesto mafioso di riferimento. Detta motivazione, di per sè sufficiente ad escludere la possibile attenuazione del trattamento sanzionatorio, va calata nella dinamica processuale, ove a fronte di una confessione resa in sede di indagini (con annessa chiamata in correità) è subentrata la scelta del silenzio in dibattimento. La difesa del ricorrente evidenzia che in ogni caso, andava valutata in modo favorevole la confessione resa (ed utilizzata) anche se non confermata, unitamente alla marginalità del ruolo. Si tratta, tuttavia, di aspetti la cui mancata considerazione espressa non dà -non hanno capacità luogo ad alcun vizio, posto che per le ragioni che seguono di modifica del segmento del giudizio qui considerato. 18 Appare dunque possibile rettificare in parte la motivazione espressa (secondo la interpretazione dell'art. 619 co.1 cod.proc.pen. sostenuta, tra le altre, da Sez. I n. 9707 del 10.8.1995, rv 202302) con le considerazioni che seguono. in chiave di limite alla applicazione Corretta risulta essere la considerazione dell'art. 62 bis cod.pen. della gravità del fatto e della negativa personalità - dell'imputato. - -Al contempo, la valutazione in tesi della confessione, qui apprezzabile esclusivamente sul piano della sua efficacia probatoria (e non come indice di effettiva resipiscenza, date le condotte successive) pur se omessa non può dar luogo, nel caso in esame, ad alcuna attenuazione della pena. Non può ritenersi, inoltre, 'marginale' il ruolo svolto, data l'effettiva incidenza nella attività esecutiva del reato (per come ricostruita in sede di merito), pur se in un momento antecedente a quello esecutivo in senso proprio. attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo Le circostanze luogotenenziale n. 288 del 14.9.'44, rappresentano infatti uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano in positivo - - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge. L'applicazione della norma in tal senso necessita di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, ed è da escludersi l'esistenza di un generico potere RM discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto»> del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez. VI 28.5.1999 n. 8668). Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua proprio nelle categorie generali descritte nell'art. 133 cod.pen. il principale 'serbatoio' di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante. In tal senso, si è ritenuto che la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto è del tutto legittima, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (Sez. I n. 1376 del 28.10.1997, rv 209841). Le linee-guida della «gravità del reato» (art. 133 co.1) e della «capacità a delinquere del colpevole» (art. 133 co.2) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare la particolare valutazione postulata dall'art. 62 bis cod.pen. e ciò conduce - da sempre a ritenere il fatto» della confessione processuale come - possibile fattore di attenuazione della sanzione ai sensi dell'art. 133 co.2 n.3 19 (sub specie condotta susseguente al reato e sua possibile incidenza sulla valutazione della capacità a delinquere). Pur a fronte della commissione di un fatto-reato di elevata gravità (come nel caso qui in esame) non vi è dubbio pertanto che l'apporto confessorio può - fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sempre che - ed è questo il tema - lo stesso non sia un 'semplice' fattore di agevolazione nella ricostruzione del fatto controverso ma un preciso «indicatore» di riconsiderazione critica del proprio operato e discontinuità con il precedente modus agendi (tra le molte Sez. VI n. 3018 del 11-10.1990, rv 186592; Sez. VI n. 11732 del 27.1.2012, rv 252229). Ciò, a ben vedere, è imposto dalla correlazione - interna alla norma dell'art. 133 - tra la 'condotta susseguente al reato' e la categoria della 'capacità a delinquere' (nel senso che ciò che emerge nel primo ambito va qualificato come incidente sulla seconda), specie in un contesto sostanziale e processuale la cui evoluzione storica≫ consegna ad altri istituti - a cavallo tra diritto e processo - il compito di attenuare la sanzione in «cambio» di scelte di semplificazione processuale (riti speciali di cui agli artt. 438 ss. e 444 e ss.). pay -Non è un caso, pertanto, che anche lì dove si sia riaffermata come valore costituzionale - la libertà del giudice di valorizzare come indicatore positivo ai fini previsti dall'art. 62 bis la condotta susseguente al reato ( Corte Cost., sentenza n. 183 del 2011 dichiarativa della illegittimità del limite di apprezzamento che era stato introdotto dal legislatore del 2005 in ipotesi di recidiva qualificata) si è precisato a più riprese che l'irragionevolezza della scelta legislativa era nel suo automatismo di inibizione, posto che la condotta susseguente al reato può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali, di grande significato per valutare l'attualità della capacità a delinquere» . Il finalismo rieducativo della pena trova dunque un riconoscimento lì dove in sede di quantificazione processuale si possa dare peso a condotte - che manifestino una riconsiderazione critica del proprio operato». Anche la ricordata - lettura data dal giudice delle leggi al rapporto tra condotta wall susseguente al reato ed applicazione delle attenuanti generiche conferma, pertanto, una rilevanza «mediata» della confessione processuale, da ritenersi indicatore utile solo nei limiti di «effettiva incidenza» sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria. Nel caso in esame la condotta successiva al momento confessorio non avrebbe - in ogni caso reso possibile la valorizzazione del dato nei sensi qui considerati, posto che la ripresa dei rapporti con l'organizzazione criminale da parte di IO AN- valorizzata in altra parte della decisione di merito - esclude 20 che possa parlarsi di effettiva «discontinuità» con le precedenti condotte e sistema di vita e rende immune da vizi il diniego opposto in sede di merito. Può dunque ritenersi, anche alla luce delle precisazioni operate, infondato il motivo di ricorso.
3. Quanto al secondo episodio delittuoso preso in esame (la strage dei campetti di via delle orchidee del 25 giugno 2009) è stata affermata, come esposto in parte narrativa, la penale responsabilità di IO DR e DA ZO ed è stato mandato assolto IO AN. I ricorsi proposti avverso dette statuizioni sono infondati, per le ragioni che seguono.
3.1 Quanto ai motivi proposti - dal Procuratore Generale e dalle parti civili - in riferimento alla assoluzione di IO AN, va affermato che nessun vizio logico o giuridico è dato rinvenire nella doppia decisione conforme di merito. Anche in tal caso, infatti, ci si trova di fronte a valutazioni del «peso dimostrativo» di talune emergenze probatorie a carico in rapporto al necessario - rispetto della regola di giudizio di cui agli art. 530 e 533 cod.proc.pen. che RM risultano realizzate in modo non illogico e senza omissione di dati rilevanti . Va infatti preso atto della condizione detentiva di IO AN al momento del fatto e nel periodo storico che lo precede, il che impone di individuare in tesi favorevole all' accusa una precisa ed inequivoca condotta - istigatrice>> (come del resto ipotizzato nella imputazione) tale da rappresentare una tangibile forma di realizzazione e manifestazione del concorso morale, antecedente al fatto delittuoso, secondo le linee interpretative tracciate sul - tema - da Sez. U. n. 45276 del 30.10.2003, rv 226101. Le due decisioni di merito dopo aver illustrato ed analizzato il materiale istruttorio - essenzialmente consistente in captazioni di colloqui intrattenuti da IO AN durante il periodo detentivo con il RA DR e altri congiunti, cui si unisce il contenuto di missive provenienti dallo stesso ed oggetto di sequestro - escludono che sia rinvenibile in tali informazioni probatorie un mandato» o una concreta «attività istigatoria» finalizzata a rafforzare il proposito criminoso di eliminazione di BR ZO (coltivato da IO DR e da costui realizzato in concorso con DA ZO). L'analisi si fonda sulla «sequenza storica» dei dati e sulla interpretazione del contenuto delle conversazioni e delle missive, secondo una linea ricostruttiva che può essere sintetizzata nel modo che segue : a) IO AN sul finire dell'anno 2008 e nei primi mesi del 2009 è di certo estremamente polemico (anche rabbioso) nei confronti del RA DR che, sul territorio del cantorato, non riesce ad imporre il prelievo estorsivo 21 vitale per la sopravvivenza della cosca - e che 'tollera' come il gruppo criminoso di CC di NE (cui appartiene il ZO) interferisca nelle attività di raccolta del denaro. Tale dato, tuttavia, è solo in apparenza interpretabile come indizio a carico di IO AN (attiene al movente ma non alle scelte soggettive dell'imputato per risolvere il problema) posto che la «linea» da lui suggerita non è mai - nei colloqui e nelle missive, unici dati probatori valutabili - quella della eliminazione fisica del ZO, quanto quella della «convivenza» (sia pure mal digerita) con divisione in modo equo (ed anche con il ZO) dei proventi delle estorsioni;
b) tale linea viene caldamente raccomandata da IO AN a IO DR anche nel periodo immediatamente precedente a quello 1 dell'omicidio (missiva inoltrata dal carcere di Potenza in data 11 giugno 2009) ; c) solo dopo l'esecuzione del delitto (a partire dalla missiva del 18 luglio 2009) : . IO AN si mostra 'esaltato' per l'accaduto e tende a sfruttarne gli esiti intimidatori, da un lato indicando al RA DR ed al CÈ le attività da compiere in chiave di ulteriore riaffermazione della supremazia del 'gruppo IO' e dall'altro indirizzando - sempre dal luogo di reclusione - una missiva all'imprenditore EL in cui riafferma l'attualità della imposizione estorsiva e la pressante esigenza di denaro. RM -Ora, trattandosi di motivazione che - in larga misura si fonda sull'analisi degli esiti captativi (conversazioni e missive) va qui ribadito quanto si è già affermato nel trattare la posizione di OS TE, in particolare per quanto riguarda i limiti ontologici del giudizio di legittimità (è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova indicazione del contenuto in modo difforme da quello reale - o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto). I ricorsi proposti non individuano nè una frattura logica del ragionamento probatorio nè un travisamento in senso stretto del contenuto delle fonti dimostrative. Anzi, sono gli stessi ricorsi a mal confrontarsi con il percorso motivazionale espresso nelle due decisioni. -In nessun punto delle due motivazioni si afferma infatti che IO AN avrebbe in un primo momento «sollecitato» in modo chiaro l'eliminazione fisica del ZO, salvo poi avere un «postumo ravvedimento». La sentenza impugnata, in particolare, individua in modo chiaro la carenza ab origine del centrale aspetto della istigazione o della determinazione riferibile all'appellato» (pag. 105 della decisione) precisando peraltro che la mera conoscenza del proposito criminoso altrui (che emerge in modo chiaro dalle 22 inequivoche affermazioni rese da IO DR nel corso della conversazione con IO AN captata in data 9 ottobre 2008, al di là di quanto affermato dall'imputato nell'interrogatorio del 2010) non costituisce di per sè concorso morale, specie nel caso in cui alla animosità del RA DR nei confronti del ZO sia stata opposta - nel medesimo contesto - la frase .. lascialo perdere quello stupido.. . -Tale considerazione - espressa dalla Corte di secondo grado oltre ad essere logicamente ineccepibile è corretta in diritto, posto che il concorso morale sussiste se ed in quanto l'ipotizzato concorrente aderisca quantomeno in - modo espresso all'altrui proposito delittuoso, in ciò realizzando un effetto di effettivo rafforzamento del proposito criminoso. L'errore di impostazione, pertanto, vizia in radice le argomentazioni dei ricorrenti (tanto la parte pubblica che le parti private) e finisce con il rendere «deassiale» il contenuto dei ricorsi rispetto alle esigenze di confronto con il testo della decisione impugnata. Le restanti argomentazioni sollecitano questa Corte a realizzare un diverso apprezzamento del «peso dimostrativo» delle singole informazioni probatorie, operazione come si è detto più volte - non realizzabile nella presente sede di - legittimità. 257 I due ricorsi qui in esame, pertanto vanno - entrambi e nel complesso - rigettati.
3.2 Il ricorso proposto nell'interesse di IO DR risulta infondato, per le ragioni che seguono. Quanto al primo motivo, va qui ribadito che in tema di intercettazioni, i decreti autorizzativi non rientrano tra gli atti che devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, primo comma, cod. proc. pen., sicché il loro mancato inserimento nello stesso non determina alcuna inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione, salvo che non sia prospettata l'inesistenza o la nullità degli stessi (Sez. I n. 7845 del 21.1.2015, rv 262533). Nel caso in esame, pertanto, il motivo va in ogni caso disatteso, non essendo stata prospettata alcuna - specifica questione di inutilizzabilità ma esclusivamente l'omessa allegazione (prospettata dalla difesa) di detti decreti.
3.3 Il secondo motivo di ricorso va esaminato in via congiunta con il contenuto del terzo motivo. Al fine di valutare, infatti, la congruità della motivazione espressa dalla Corte di merito con cui si è negata la parziale rinnovazione del dibattimento in secondo grado è necessario comprendere l'incidenza della richiesta di ulteriori - accertamenti formulata dalla difesa (ai sensi dell'art. 603 cod.proc.pen.) sul tema della «localizzazione» delle utenze cellulari del IO e del DA la sera del 25 giugno 2009, secondo gli esiti della consulenza di parte. 23 La difesa ha rappresentato nel ricorso l'avvenuta violazione dell'art. 603 co.3 codice di rito in rapporto alla «assoluta necessità» quantomeno dell'ascolto del teste DE BU, estensore della nota della compagnia WI del 13 luglio 2012 con cui si attestava l'esistenza di «significativi cambiamenti» intervenuti sugli impianti tra il 2009 e il 2011, con sostanziale inutilità del «drive test» (eseguito dai consulenti del pubblico ministero) a fini di esatta individuazione della posizione degli apparecchi riceventi. La motivazione del diniego espressa in sentenza (alle pagine 97 e seguenti) si fonda essenzialmente sulla genericità dei contenuti della nota redatta dall'ing. DE BU (circa i riferiti cambiamenti sulla rete di impianti), sul dato obiettivo rappresentato dal fatto che la 'cella' con finale numero 847 è rimasta dal momento del fatto a tutt'oggi - ubicata nella medesima posizione (e dunque continua a 'coprire' anche la zona dei campetti), nonchè sulla mera ipoteticità della ipotesi alternativa dell'eccesso del traffico telefonico al momento del fatto nella zona interessata (con traslazione su impianti più distanti), ipotesi logicamente smentita dal fatto che il cellulare del MA - pacificamente presente presso i campetti - impegnò pochi attimi prima del fatto la stessa cella RM con finale 847. Ciò posto, va anzitutto precisato che la richiesta difensiva, per come formulata, non poteva rientrare nell'ambito applicativo della previsione di legge di cui all'art. 603 co.3 cod.proc.pen. (norma che ricollega l'esercizio del potere istruttorio alla 'assoluta necessità') trattandosi di sollecitazione tesa ad introdurre non già un elemento capace di apportare sul tema - una certezza scientifica, quanto una - mera informazione tesa a criticare gli esiti (solo probabilistici) della consulenza tecnica elaborata dall'accusa (introduzione dunque di un tema meramente espolrativo, non rispondente ai contenuti della norma data la presunzione di tendenziale completezza dell'istruttoria svolta in primo grado, così Sez. III n. 23058 del 26.4.2013, rv 2562173). In tal senso, va affermato che al più la richiesta era da inquadrarsi nell'ambito del co.1 dell'art. 603, il che impone di valutare la motivazione del diniego in rapporto al diverso parametro della decidibilità o meno allo stato degli atti. E la motivazione espressa, nel suo complesso, dalla Corte di secondo grado appare logica e coerente, in riferimento al complesso delle informazioni probatorie raccolte e al valore «probabilistico» della localizzazione operata tramite l'utilizzo degli apparecchi telefonici, valutabile in una con altri dati indizianti. Sul tema va operata, infatti, una precisazione di ordine generale che riguarda il frequente utilizzo processuale dei dati informativi tratti dai sistemi-radio che consentono alle utenze cellulari di inviare o ricevere comunicazioni. 24 E' infatti del tutto pacifico che nessuna «certezza scientifica» può essere attribuita ad una rilevazione di posizione sul territorio realizzata mediante l'utilizzo di un comune apparecchio cellulare (che non sia dotato di GPS). Per comune esperienza, il funzionamento delle architetture di telefonia mobile - basato sulla elaborazione del segnale da parte di stazioni radio collocate sul territorio rappresenta un sistema qualificabile solo come orientativo di localizzazione, data da un lato l'ampiezza del possibile «irradiamento>> di ciascuna stazione radio base» sul territorio circostante (l'area di copertura di una singola stazione radio può arrivare - in rapporto alla potenza del singolo impianto - fino a dieci o più chilometri, in assenza di ostacoli dovuti alla . : conformazione del territorio e specie in zone extraurbane) dall'altro l'influenza di variabili di funzionamento (dipendenti anche dal volume di traffico) che possono determinare lo scorrimento» della conversazione da una cella (più vicina in linea d'aria al luogo ove si trova l'apparecchio telefonico) ad un'altra contigua. Tali variabili tuttavia, se da un lato determinano una possibile 'imprecisione' del dato (agganciare una data cella, in prima approssimazione, può significare anche trovarsi ad una distanza relativamente consistente dal luogo di ubicazione RY dell'antenna che la governa) dall'altro non consentono di predicare la totale inutilità dello strumento in questione a fini di localizzazione dell'utenza telefonica (chiamante o ricevente) lì dove concorrano altre evidenze o comunque si compiano verifiche sperimentali relative al concreto funzionamento, in una data zona, delle diverse celle che interagiscono in tali luoghi (con perimetrazione affidabile della zona di irradiamento del segnale). Ciò è stato tenuto ben presente nel caso in esame, tanto che la rilevanza probatoria (sempre in termini probabilistici) dei dati relativi al traffico telefonico si è alimentata da verifiche sperimentali realizzate nei luoghi di interesse, che hanno evidenziato come la località dei «campetti«, teatro del fatto, fosse servita in modo statisticamente preferibile proprio dalla 'cella' avente il numero finale 847. E' noto infatti che in ogni zona vi è una cella «statisticamente preferibile» proprio perchè prossima» al luogo in cui va gestita la conversazione e tale aspetto (qui confermato dal dato empirico relativo al funzionamento del cellulare del teste MA al momento del fatto) consente di attribuire alla informazione in questione una effettiva «valenza indiziante», nei limiti che derivano dalla consapevolezza del margine di errore prima descritto e che impongono una validità attenuata dell'indizio (concorrente con altri dati informativi). DE tutto diversa, infatti, è la valenza che può essere attribuita - ad esempio - al sistema di posizionamento globale GPS, sistema che attraverso una rete dedicata di satelliti artificiali in orbita (attualmente in numero di 31) fornisce 25 informazioni sulle precise coordinate geografiche del ricevitore, con un grado di accurattezza generalmente stimato nell'ordine di pochi metri di possibile scarto. Ora, è evidente che la «esplorazione» chiesta dalla difesa, in assenza di informazioni desumibili da un sistema GPS (pacificamente assenti), era inidonea di per sè a portare elementi di assoluta certezza sulla effettiva posizione degli apparecchi in uso a IO DR e a DA ZO, posto che si tratta di mera discussione dei «risultati» della verifica già operata. In tal senso, non soltanto la risposta fornita dalla Corte di merito in punto di rinnovazione istruttoria è del tutto congrua (trattandosi, in effetti, di valutare ciò che era già in atti) ma non contiene alcun aspetto dissonante con il successivo utilizzo, in chiave dimostrativa, del dato tecnico emerso (contestato dalla difesa al terzo motivo). Si è già detto, infatti, che la localizzazione derivante dall'utilizzo del cellulare, pur non assistita da assoluta certezza scientifica, è statisticamente orientativa - con elevata probabilità della prossimità fisica dell'utilizzatore alla stazione radio ove il segnale è stato elaborato. Non vi è ragione alcuna, pertanto, di escludere il dato informativo che ne deriva dalla più ampia valutazione probatoria, in presenza di ulteriori elementi aventi carattere di precisione e convergenza finalistica. RM 3.4 Va infatti ricordato come la classificazione logica e giuridica degli elementi probatori tra prova storica (o diretta) e prova critica (o indiziaria) si muove esclusivamente sul piano della loro «idoneità rappresentativa» (dello specifico contenuto informativo) rispetto al fatto da provare. Tale partizione non riguarda la tipologia della fonte probatoria (un testimone può essere portatore, ad es., quanto dell'una che dell'altra 'classe' di elementi), bensì il rapporto esistente tra la capacità dimostrativa', del singolo elemento considerato, ed il 'fatto da provare' nella sua oggettiva materialità, così come descritto nella imputazione. In tal senso, è definibile quale prova critico-indiziaria, ogni contributo conoscitivo che, pur non rappresentando in via diretta il fatto da provare, consenta sulla base di una operazione di raccordo logico tra più circostanze di contribuire al - suo disvelamento (dal fatto noto, l'indizio, si perviene alla conoscenza di quello ignoto). L' indizio, pertanto, ha una sua autonoma capacità rappresentativa, che tuttavia per la sua parzialità, e per il rappresentare una circostanza diversa (pur se - logicamente collegata) rispetto al fatto da provare -, consente esclusivamente di attivare, nella mente del soggetto chiamato ad operare la ricostruzione, un meccanismo di inferenza logica capace di condurre ad un accettabile risultato di conoscenza di ciò che rileva ai fini del giudizio. 26 Ed è proprio in ragione di tale deficit strutturale» di capacità dimostrativa, che la prova indiziaria è oggetto di una particolare cautela valutativa da parte del legislatore, che ancora il risultato probatorio (art. 192 co.2) all'esistenza di particolari caratteristiche degli elementi posti a base della suddetta inferenza (gravità, precisione, concordanza), il tutto nell'ambito di una doverosa valutazione unitaria e globale dei dati raccolti ( Sez. U., 4.2.1992, ric. Ballan, con insegnamento ribadito da Sez. U n. 33748 del 12.7.2005, ric. Mannino, rv. 231678 poiché l'indizio è significativo di una pluralità, maggiore o minore di fatti non noti - tra cui quello da provare-, nella valutazione di una molteplicità di indizi è necessaria una preventiva valutazione di indicatività di ciascuno di essi - - sia pure di portata possibilistica e non univoca - sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, e successivamente ne è doveroso e logicamente imprescindibile un esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio possa risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, sì che il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella valutazione unitaria, in modo da conferire al complesso indiziario pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale RM può affermarsi conseguita la prova logica del fatto) . Il singolo indizio, inteso come dato con contenuto informativo tale da 'concorrere' all'accrescimento della verità contenuta nell'ipotesi di partenza, va pertanto sottoposto a verifica al fine di individuarne il «grado di persuasività»> (si veda, sul tema, Sez. I n. 42750 del 9.11.2011, rv 251502) fermo restando che non può pretendersi che il giudizio di 'gravità' (ossia il peso dimostrativo in rapporto al fatto da provare) sia uguale per ogni singolo dato indiziante, essendo del tutto possibile - nell'ambito della valutazione unitaria richiesta dalla norma - la concorrenza di elementi indizianti di maggiore o minore gravità, ferma . restando la necessaria (al fine di raggiungere il risultato dimostrativo) precisione (intesa come direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo) e . concordanza (il che implica - almeno sul piano tendenziale - la pluralità dei dati sottoposti a valutazione, la loro convergenza dimostrativa e, in ogni caso, : l'assenza di dati antagonisti, di 'smentita'). Il diverso 'grado' di gravità del singolo indizio influisce sulla valutazione complessiva, nel senso che, come è stato ribadito, di recente, da Sez. V n. 16397 del 21.2.2014, rv 259552, in tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza 22 27 di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto. Dunque nel caso in esame risulta del tutto logica e coerente, nè viola alcuna regola normativa, l'attribuzione di valenza indiziante - nei confronti di entrambi i ricorrenti IO AN e DA ZO ai dati relativi al traffico telefonico e all'aggancio, in ora quasi coincidente con quella del fatto delittuoso, della stazione radio base avente numero finale 847, nel modo operato nelle due decisioni di merito. Va infatti ricordato che l'analisi operata nelle due decisioni ha corentemente assegnato detto valore indiziante sulla base di più circostanze di fatto che dimostrano sul piano logico non solo che i due imputati erano in luogo - 'prossimo' ai campetti ma, soprattutto, che erano insieme al momento della consumazione del fatto delittuoso (circostanza negata dal IO DR nella prospettata prova d'alibi). Non è un fuor d'opera, sul tema, ricordare che come ricostruito nella decisione solo di primo grado - l'utenza di IO DR ha ricevuto quel giorno chiamate e messaggi in entrata perchè (verosimilmente) priva di credito. Tra tali comunicazioni, i numerosi messaggi che provenivano dalla fidanzata CA ER - rimasti senza risposta - in rapida sequenza tra le ore 21.00 e RM le ore 21.44, l'ultimo dei quali (ore 21.44.26) viene gestito dalla 'cella' avente numero finale 847. -Ora, posto che l'eplosione dei colpi è stata ricostruita in modo affidabile · intorno alle 21.58/21.59 - è effettivamente significativo che alle ore 22.06 l'utenza cellulare risultata in uso al DA venga impiegata per effettuare una conversazione «verso» quella in uso a CA ER (v. pag. 72 della decisione di primo grado) fidanzata del IO, fatto mai verificatosi in precedenza. Anche tale chiamata viene gestita, nella fase iniziale dalla cella avente numero finale 847 per poi transitare, in seguito, su altra stazione radio-base (segno del fatto che l'utenza era in movimento). Se a ciò si aggiunge che l'utenza del DA era stata anch'essa raggiunta da un sms della fidanzata in orario ancora più prossimo a quello dell'omicidio (ore 21.57.40) ed aveva impegnato la medesima cella 847, ne deriva la non illogica assegnazione» di valore indiziante, a carico di entrambi gli imputati, non soltanto per la «localizzazione» delle utenze in area prossima a quella dei 'campetti' in un momento coincidente con quello del delitto ma per la stessa sequenza» delle ricezioni degli sms, rimasti non a caso senza risposta sino - ad un momento successivo di soli 6 o minuti alla esplosione dei colpi, momento che vede - ragionevolmente - IO DR e DA ZO insieme (il 28 primo utilizza il cellulare del secondo per chiamare la fidanzata) mentre si allontanano (con una certa rapidità) dalla zona teatro dei fatti. Entrambi i ricorrenti, dunque ( e si anticipano qui argomentazioni relative anche al ricorso del DA) non si confrontano in modo adeguato con la particolare valenza indiziante del dato istruttorio qui scrutinato, posto che l'essere insieme>> al momento del fatto delittuoso (ed in luogo prossimo a quello della esecuzione) è circostanza che in modo del tutto logico è stata valorizzata nella economia della decisione di condanna, attesa la comunanza del movente, i complessivi contenuti delle captazioni ambientali reative alle conversazioni tra IO DR e il RA AN e gli eventi successivi alla consumazione del delitto.
3.5 La critica esposta nel ricorso alla trama motivazionale si mostra pertanto parcellizzante e tende a sminuire la validità dimostrativa dei singoli frammenti della ricostruzione, elaborata coerentemente nelle decisioni di merito. Il dato indiziante prima esaminato, infatti, è stato rapportato, in modo niente affatto illogico, alla ulteriori emergenze istruttorie, trattandosi di dato pienamente convergente con i contenuti informativi delle medesime. L'intera sequenza delle conversazioni intercorse tra IO AN ed il RA DR (attuale ricorrente) è stata correttamente interpretata come indizio a carico di IO DR (nonchè di DA ZO) circa la volontà RM omicida maturata nei confronti di ZO BR e non risulta realizzato alcun travisamento dei contenuti di tale fonte. : Va, sul punto, riproposto l'aspetto di metodo già esposto nella presente motivazione in sede di rigetto del ricorso proposto dalla pubblica accusa (verso l'assoluzione di IO AN e, ancor prima, di OS TE) non potendo questa Corte procedere ad una 'nuova' e 'diversa' lettura dei dati istruttori in questione, data l'assenza di profili di illogicità interna. DE resto, l'interpretazione del contenuto dei colloqui appare del tutto agevole, posto che sin da quello captato nel mese di ottobre del 2008 emerge con assoluta chiarezza il proposito criminoso specifico coltivato da IO DR nei confronti del ZO (.. vuole caricato a pallettoni l'automatico..), da realizzare proprio insieme al fidato CÈ (.. mò sai come si incaponisce con lui EC.. avantieri è andato a caccia..). Si tratta, in effetti, di un dato probatorio che non può essere - semplicemente - qualificato come indizio relativo al movente, ma che esprime una forza individualizzante molto precisa circa l'appartenenza del proposito criminoso (poi realizzato, non a caso nel modo ipotizzato) alla coppia IO DR-DA ZO. 29 Anche tale aspetto non è oggetto, peraltro, di considerazione espressa nel ricorso, il che indebolisce fortemente la tenuta delle opzioni critiche. -Le conversazioni successive (febbraio 2009) consentono come esplicitato nella motivazione della decisione di merito - di comprendere la dinamica criminale sottostante al proposito che era stato già espresso da IO DR (l'ingerenza del ZO nel prelievo estorsivo nella zona del cantorato, peraltro confermata anche dalla deposizione degli imprenditori EL) attraverso numerosi riferimenti che rasentano l'autoevidenza dimostrativa. In tale quadro, del tutto fuorviante è la prospettazione del ricorrente secondo cui il movente sarebbe 'incerto', posto che IO AN durante i colloqui captati indica al RA la 'linea' della spartizione dei proventi tra il suo gruppo e quello del ZO. - -Tale, infatti, era effettivamente la linea 'attendista' che IO AN (per questa ragione assolto) caldeggiò più volte, ma tale dato assume valenza a discarico per il solo IO AN, posto che proprio il tenore animato>> dei colloqui (durante quello del febbraio 2009 i due fratelli arrivano a colpirsi) è dimostrativo della piena «autonomia di pensiero» di IO DR rispetto alle indicazioni provenienti dal RA detenuto. Così come non appare rilevante, come dato a discarico o comunque tale da ridurre la valenza del compendio indiziario a carico, nè la accertata RM frequentazione» tra la vittima e IO DR (insieme al DA) nè la scelta del luogo della esecuzione (il campo di calcetto) con il rischio di coinvolgere terzi estranei (come è tristemente avvenuto). Il dato della frequentazione va letto, infatti, unitamente ai motivi della medesima, ampiamente scrutinati in sede di merito. ZO BR risulta inquadrato (con dati probatori autonomi e non contestati) nel gruppo dei 'rocchitani', con cui i IO, nel periodo in esame, furono costretti a «convivere» sul piano della influenza mafiosa nel territorio del cantorato. Non si tratta, pertanto, nè di una frequentazione 'amichevole' nè di un dato che esclude, sul piano della esperienza, la volontà di sopprimere fisicamente il soggetto in tal modo 'frequentato', posto che nell'ambito delle relazioni umane nei consorzi mafiosi è del tutto frequente la «dissimulazione>> dell'astio, al fine di creare una apparenza di normalità, tale da ridurre le difese della persona che si desidera in realtà - eliminare. La scellerata scelta del luogo della esecuzione - attuata con volume di fuoco tale da determinare il coinvolgimento di terzi - non è un dato cui è possibile attribuire alcuna valenza probatoria specifica, posto che ciò che rileva è la 'destinazione' dell'azione questa emersa con certezza - alla eliminazione di BR ZO (persona verso il quale furono indirizzati il maggior numero di colpi, il che porta 30 a ritenere logica la conclusione esposta in sentenza circa la destinazione principale dell'azione). L'attribuzione di specifiche ragioni alla scelta del luogo è meramente congetturale (vuoi in senso accusatorio che difensivo) non essendo emersa una evidenza sul tema, il che rende irrilevante la verifica di logicità della risposta fornita, su tale aspetto, dalla Corte di secondo grado (maggiore vulnerabilità della vittima in tale contesto) da ritenersi, in ogni caso, non implausibile. Ciò che rileva - invece è la deposizione resa dal gestore dei campetti, MA, che ha riferito di una immotivata «visita» del DA ai campetti alcuni giorni prima del fatto, deposizione che concorre, in modo legittimo, ad accrescere il numero e la consistenza degli indizi. Ed ancora, va precisato che parimenti significative, nonchè convergenti con la ritenuta responsabilità dei due ricorrenti IO DR e DA ZO, sono le conversazioni captate e gli accadimenti successivi al fatto di sangue. E' lo stesso IO AN, come si è ampiamente evidenziato in sede di merito, a diventare - con la trasmissione del suo rinnovato entusiasmo, avente come destinatari DR IO e EC la fonte di prova a carico dei due, - dato che il contenuto delle missive è stato ragionevolmente interpretato come RM compiacimento» per l'azione commessa, il che logicamente implica la sicura riferibilità del gesto delittuoso in capo ai destinatari delle missive. Nè può dirsi contrastata da altra evidenza di segno contrario la chiarissima offensiva» che lo stesso AN IO promuove approfittando del rinnovato potere intimidatorio del suo gruppo e della eliminazione del ZO- nei confronti degli imprenditori EL, testimoniata dalla anche qui autoevidente - lettera caduta in sequestro ed indirizzata a EL RL nel mese di ottobre del 2009. In tale contesto qui sinteticamente rievocato vanno calate le considerazioni espresse dalla Corte di secondo grado e relative alla interpretazione dei contenuti del colloquio del 18 settembre 2009, intervenuto tra IO AN, IO DR e la loro madre. Anche in tal caso, il limite del sindacato correlato alla sede di legittimità comporta la insindacabilità dell'apprezzamento del dato (quale ulteriore indizio a carico) posto che la logicità (almeno in parte) delle considerazioni espresse sta nella manifestata preouccupazione da parte degli interlocutori circa la - possibilità di tramutamento dei 'sospetti' degli investigatori (gravanti su IO DR e DA ZO, per il fatto dei 'campetti') in certezze (.. ora non hanno le prove..una minima scintilla.., afferma la donna). Da ciò trae alimento il senso indiziante, atteso che nel medesimo contesto IO AN raccomanda al RA DR di occultare bene le armi in 31 suo possesso (..nascondili, nascondili..). Si tratta di una conversazione ove non viene di certo registrata alcuna esplicita affermazione di tipo confessorio (in ciò si concorda, in parte, con la difesa del ricorrente) ma che al contempo non si limita a riportare i sospetti degli investigatori ma rivela la preoccupazione circa la loro fondatezza, il che non irragionevolmente ha dato luogo ad una 'inserzione' nell'ampio catalogo degli indizi a carico. Da ultimo, anche la doglianza relativa alla rilevanza indiziante della falsità dell'alibi è priva di pregio. La volontà del IO DR di tenersi «fisicamente distante» dal luogo dell'omicidio, ove risulti sostenuta in modo artificioso e falsificante (ritenuta tale con considerazioni del tutto logiche, data l'ampia motivazione espressa sul punto in sede di merito) ben può essere interpretata come ulteriore indizio a carico (in termini generali Sez. I n. 18118 del 11.2.2014, rv 261993). Da tutto quanto affermato deriva, pertanto, l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso.
3.6 Ai limiti della ammissibilità è, infine il quarto motivo di ricorso. La motivazione espressa dalla Corte di merito in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche rapportata alla particolare gravità del fatto ed alle - modalità della sua realizzazione - non presenta alcuna illogicità o vizio in diritto. Si è già osservato, infatti, esaminando la posizione di IO AN, che RM l'applicazione dell'art. 62 bis postula la ricorrenza di elementi positivi>> cui を ancorare un giudizio di minor disvalore del fatto o di attenuata capacità a delinquere che nel caso in esame non sono emersi nè appaiono prospettati in modo concreto.
4. Infondati sono i ricorsi proposti nell'interesse di DA ZO.
4.1 In relazione alle censure motivazionali, la posizione del DA non differisce da quella già esaminata di IO DR, data la sostanziale identità di tipologia e contenuti delle fonti a carico. Vanno pertanto richiamate tutte le considerazioni esposte ai punti che precedono, con ritenuta assenza di vizi logici interni alla motivazione o inosservanza della regola di giudizio di cui all'art. 533 cod.proc.pen., stante la piena convergenza dei corposi dati indizianti a carico. . La persona del DA identificata in modo certo attraverso i costanti riferimenti espressivi dei conversanti a EC - compare sin dalla conversazione intercorsa nell'ottobre del 2008 tra IO AN e IO DR come soggetto che unitamente al secondo si occupava della raccolta del denaro nella zona del cantorato e che assecondava i propositi di soppressione del ZO (chiaramente espressi da IO DR). 32 DA viene costantemente accomunato al IO DR nelle missive indirizzate all'esterno del carcere da IO AN, sia prima che dopo l'evento delittuoso ed è peraltro raggiunto oltre ai dati già commentati, ivi - comprese le risultanze del traffico telefonico e l'aggancio della cella avente numero finale 847 - dall'ulteriore elemento rappresentato dalla dichiarazione del teste MA circa la anomala 'visita' ai campetti realizzata alcuni giorni prima del fatto. Le critiche esposte appaiono pertanto frammentarie e parcellizzanti e non si confrontano con il reale tessuto argomentativo delle due motivazioni conformi. Si è già notato come le argomentazioni circa la rilevanza del movente contenute nella decisione impugnata - non subiscono alcuna riduzione del valore dimostrativo in rapporto alla assoluzione di IO AN, data l'evidente autonomia decisionale di IO DR che può essere ragionevolmente į estesa alla persona del DA, per quanto logicamente argomentato in sentenza. Nè le argomentazioni difensive incrinano la linea logica che partendo dal comune intento dei due (IO DR e DA AN) ricollegano l'evento delittuoso all'azione congiunta di tali imputati, valorizzando i dati tecnici che - RM come si è evidenziato li collocano 'insieme' in zona prossima al delitto nel momento della esecuzione. Detto percorso è infatti rafforzato sotto il profilo della sua tenuta logica - dagli accadimenti successivi (la ripresa della pressione 'esclusiva' dei IO sulle vittime delle estorsioni), ricostruiti in modo del tutto pacifico attraverso la missiva indirizzata da IO AN al EL, già rievocata. Sotto tale profilo nessun rilievo antagonista è dato cogliere nelle dichiarazioni dei EL, confermative - in effetti - di tale sequenza storica dei fatti. Già si è detto anche del rilievo della intercettazione abientale del settembre 2009 nel cui ambito il riferimento al 'DA' (invece che al soprannome CÈ) non può ingenerare alcuna confusione, posto che non solo mantiene la sua efficacia connotativa (trattandosi del cognome dell'imputato) ma appare in tutta evidenza ricollegato al contesto della conversazione nel cui ambito si parla dei sospetti degli inquirenti (e delle correlate preoccupazioni) il che rende comprensibile la diversa forma espressiva utilizzata. L'ipotesi alternativa, invocata dalla difesa, appare meramente teorica e non trova sostegno in alcun elemento emerso dall'istruttoria. Dovrebbe ipotizzarsi che - nell'ambito mafioso di riferimento - il ZO sia stato eliminato dai suoi stessi sodali 'rocchitani' (per conto dei quali stava svolgendo il ruolo di esattore) e nonostante ciò il gruppo dei IO si sia successivamente 'impadronito' delle conseguenze di una simile azione. L'opzione è del tutto illogica e contrasta con 33 dati di comune esperienza, il che porta a ritenere corretta la sua esclusione dal quadro decisorip trattandosi di dubbio astratto e congetturale. Va ricordato, infatti, che il rispetto del canone decisòrio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n.46 del 2006) non introduce un ulteriore [ 'tipologia' di vizio, tale da consentire - di fatto l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (sicchè il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato da Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013). Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello • ragionevole≫ e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012 del 17.11.2011). Così come la sua riconoscibilità - dunque la presa d'atto dell'esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell'imputato - impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che RM per convalidare sul piano logico l' affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura' ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, come affermato da Sez. I n. 31456 del 21.5.2008, ric. Franzoni rv 240763, con orientamento ripreso, di recente, da Sez. IV n. 22257 del 25.3.2014, rv 259204 (ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, una ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile). DE resto, la prova indiziaria - raccolta nel presente giudizio - proprio in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche, non può per definizione offrire una - rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta, posto che la dimostrazione è figlia non già di una conclamata affidabilità di una voce narrante (o di un documento) in grado di riprodurre l'azione criminosa (in quanto tale) ma di un raccordo logico»> tra un fatto 'secondario' e il 'fatto da provare'. La prova indiziaria, dunque, conduce alla scoperta dell'identità dell'auore di un fatto di reato attraverso 'significati intermedi', tali da attivare un fondato e rassicurante percorso logico di dipendenza tra più circostanze, dunque, ferma restando la certezza (in senso processuale) del risultato di prova, non può 34 pretendersi dalla prova indiziaria un tasso esplicativo delle 'modalità realizzative' del fatto che vada oltre i limiti ontologici della prova stessa (questa Corte, in più occasioni ha affermato che il procedimento logico deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla certezza processuale che, una esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto poprio;
così Sez. I n.17921 del 3.3.2010, rv 247449). Il collegamento logico realizzato tra i singoli dati indizianti dalla Corte di merito porta, pertanto, a ritenere del tutto conforme ai canoni normativi l'affermazione di penale responsabilità di DA ZO.
4.2 Anche in rapporto alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto il ricorso del DA è infondato. La norma applicata (art. 422 cod.pen.) è collocata nel titolo VI del libro II deducato ai delitti contro la incolumità pubblica. Trattasi, pertanto di fattispecie incentrata sul dato obiettivo della esposizione a pericolo della «pubblica incolumità», bene giuridico che va ritenuto solo parzialmente autonomo, trattadosi come segnalato in dottrina di una - astrazione concettuale comprensiva dei singoli beni individuali concreti. La tecnica normativa di tipizzazione è quella tipica del reato di pericolo, nel senso RY che la 'finalità di uccidere' è posta a fondamento della punibilità lì dove gli atti posti in essere posseggano in concreto la capacità di 'porre in pericolo' - - l'incolumità pubblica (da intendersi come capacità di offesa contestuale a più persone). L'eventuale esito letale (anche nei confronti di una sola persona) comporta l'applicazione della pena dell'ergastolo, mentre nel caso in cui non si produca tale effetto la pena edittale è quella della reclusione non inferiore ad anni quindici. L'opnione interpretativa prevalente è quella che considera la strage 'effettiva' (con morte di una o più persone) un delitto aggravato rispetto all'ipotesi comune di 'pericolo di strage' (di cui al secondo periodo del comma 2) . Ciò che deve essere oggetto di rappresentazione e volizione da parte dell'agente - in ogni caso è oltre alla finalità specifica di uccidere almeno una persona la - consapevolezza di cagionare, in virtù delle modalità prescelte, un concreto pericolo per una pluralità di altri soggetti, il cui eventuale decesso non deve, pertanto, essere necessariamente coperto dal dolo (v. Sez. I 7.12.1987). In tal senso, al fine di ritenere integrata la fattispecie di strage si è ritenuto che non è dirimente l'avvenuto utilizzo di mezzi dalla intrinseca capacità distruttiva (bombe o esplosivi) quanto la verifica delle concrete modalità del fatto, nel senso che lì dove l'uso di armi - dalla potenza consistente - denoti, oltre alla volontà di uccidere un soggetto, la suddetta consapevolezza della contestuale esposizione a 35 pericolo di più individui, la fattispecie è integrata (Sez. VI n. 3333 del 20.11.1998, rv 213579). Il caso in esame rientra senza dubbio in tale ipotesi, posto che al fine di eliminare ZO BR (finalità ampiamente dimostrata in sentenza) è stata scelta una modalità realizzativa - utilizzo di un fucile a pompa calibro 12 caricato a pallettoni ed esplosione in sequenza di 5 colpi ognuno dei quali comporta il lancio di 9 pallettoni 11/0 per un totale di 45 pallettoni - in uno spazio non particolarmente ampio e visibilmente affollato da un numero consistente di altri individui, nove dei quali (oltre al ZO) sono stati anch'essi colpiti, e tra questi uno il piccolo BR CO - mortalmente. La verifica dell'elemento doloso va pertanto ritenuta realizzata con esito positivo, in virtù da un lato della chiara direzione della volontà lesiva verso la persona del ZO ma al contempo, in rapporto ad un dato empirico di piena evidenza, la altrettanto chiara consapevolezza in capo agli autori del fatto delle alte capacità lesive dell'arma utilizzata e della ineludibile compresenza (dato il luogo prescelto) di un numero consistente di altri soggetti. Non può pertanto accedersi alla diversa prospettazione - in diritto contenuta nel ricorso. RM 4.3 Le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio sono infondate, per le medesime ragioni già esposte in riferimento al ricorso proposto da IO DR, mentre inammissibile è la doglianza relativa all'aggravante della finalità di agevolazione del gruppo mafioso, date le considerazioni già esposte circa la assenza di vizi motivazionali nella individuazione del movente.
5. Il ricorso proposto dalla parte civile IT TO è infondato, e va pertanto rigettato, data la costante affermazione - operata nella presente sede - della non impugnabilità con ricorso per cassazione delle statuizioni in tema di entità della provvisionale, data la natura non definitiva di tale pronunzia (tra le molte, Sez. V n. 40410 del 18.3.2004, rv 230105).
6. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna degli imputati e delle parti civili al pagamento delle spese processuali. Gli imputati IO DR e DA ZO vanno inoltre condannati, data la soccombenza, al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
36 Rigetta tutti i ricorsi e e condanna gli imputati e le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre IO DR e DA ZO a rifondere le spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili, che liquida in favore dello Stato, in complessivi euro 3.500,00 per RȚ IO e BR SA e in complessivi euro 5.000,00 per BR NI, ST NC, ST EL, ST RE, e LI SE ed in euro 2.500,00 per IT TO. Così deciso il 13 maggio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Umberto GiordanoMG wordens Rocai DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 OTT 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 37