Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2015, n. 43681
CASS
Sentenza 13 maggio 2015

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Nel reato di strage il dolo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza, con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone, al fine di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di condanna per il delitto di strage, atteso che era stato utilizzato un fucile a pompa calibro 12 caricato a pallettoni ed esplosione in sequenza di 5 colpi, in uno spazio non particolarmente ampio e visibilmente affollato da un numero consistente di altri individui, nove dei quali erano stati colpiti e, tra questi, uno mortalmente).

La confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell'imputato nelle ipotesi in cui il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto, anche qualora l'imputato, dopo aver reso confessione nel corso delle indagini preliminari, non abbia confermato in dibattimento le dichiarazioni rese precedentemente.

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  • 1Art. 422 - Strage
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2015, n. 43681
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43681
Data del deposito : 13 maggio 2015

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