Sentenza 21 ottobre 2004
Massime • 1
Nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinchè il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata che aveva attribuito al movente di un omicidio indicato dalla accusa pubblica valore solamente indiziante e non di elemento di prova autosufficiente, in considerazione della presenza di altre possibili causali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2004, n. 4652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4652 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 21/10/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1120
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 20433/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica di Palermo;
UC NZ (nella qualità di genitore esercente la potestà sui minori LL IU e LL CA) e LL SQ (parti civili) AN CA e LL AN (parti civili) MA IU;
contro la sentenza 26 luglio 2003 della Corte d'assise di appello di Palermo;
emessa nei confronti di:
1) SALA CA, n. li 1 febbraio 1951;
2) IL MA, n. il 27 giugno 1965;
3) RE IU, n. il 21 aprile 1969;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio Pepino;
sentito il Procuratore Generale Dr. Luigi Ciampoli che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso del Procuratore generale e il rigetto degli altri ricorsi;
sentiti i difensori:
- di MA IU, avv. Giovanni Vaccaro;
- di LL MA, avv. Tuta Madia;
- di AL CA, avv. Michele Imperio;
OSSERVA
1. Il 17 dicembre 1992 in Lucca Sicula venne ucciso, con una raffica di mitraglietta esplosa da un giovane sceso da una moto EN (condotta da un complice), LL IU.
L'omicidio venne inizialmente ricollegato dagli inquirenti con le vicende della impresa dei LL, la "Lucca Calcestruzzi s.a.s.", che, nel 1991, a seguito di gravi difficoltà economiche aveva visto l'intervento dei nuovi soci tra i quali i cugini AL CA e LL MA e con l'uccisione del figlio della vittima, LL LO (avvenuta, sempre in Lucca Sicula, il precedente 22 aprile). Secondo la ricostruzione della vicenda resa agli inquirenti da LL IU dopo l'uccisone del figlio, l'ingresso dei nuovi soci della "Lucca Calcestruzzi" era stato propiziato da ST ST (responsabile di CO OS a Villafranca Sicula), poi ucciso in un agguato il 4 gennaio 1992, poco dopo la conclusione della trattativa, e i rapporti tra vecchi e nuovi soci non erano mai stati buoni e si erano progressivamente deteriorati. In questo contesto era intervenuto l'omicidio di LL LO, che aveva indotto il padre a dedicare tutte le proprie energie alla ricerca dei responsabili, abbandonando ogni interesse per l'azienda ed entrando in conflitto sempre più aspro con i nuovi soci che avevano finito per intimargli di non avvicinarsi più agli impianti. Per cercare una composizione c'erano, quindi, stati due incontri tra il LL IU e l'altro figlio SQ, da una parte, e il AL e il LL, dall'altra, ma nessun esito positivo ne era derivato ed anzi in uno dei due incontri il AL aveva tentato di aggredire fisicamente gli interlocutori. Anche alla luce di questi fatti (nonché di una espressione allusiva usata dal commercialista Trafficante Eugenio, presso il cui studio si era svolto uno dei vani tentativi di pacificazione) il LL IU aveva maturato la convinzione che gli autori dell'omicidio di LO fossero il AL e il LL, unitamente a MA IU (già amico di LO) e non aveva mancato di esternare in maniera diffusa tale convinzione, ottenendo in risposta minacce anche con armi (in particolare in una occasione da parte del MA). Nessun riscontro ebbero, peraltro, le indagini orientate a ricollegare l'omicidio con tale situazione di conflitto.
Tre anni più tardi, nel settembre 1995, le indagini ebbero nuovo impulso a seguito delle dichiarazioni rese ai Carabinieri di Sciacca, nell'ambito di una più ampia collaborazione, da IN IU, operaio addetto a un distributore di benzina di Villafranca Sicula. L'IN, dopo un omicidio commesso con la stessa mitraglietta utilizzata per l'uccisione di LL IU, riferì che: a1) al suo distributore erano soliti fermarsi i LL, i cugini AL e ST ST, suo grande amico e compare;
a2) quest'ultimo gli aveva riferito di aver fatto da tramite per la cessione di parte della "Lucca Calcestruzzi" dai LL al AL e al LL e di avere, per questo, chiesto un compenso di sessanta milioni che nessuna delle parti voleva corrispondergli;
a3) dopo l'uccisione del ST, LL IU, LL e MA si erano di ciò vivamente rallegrati ed egli aveva tratto, dai loro discorsi, la convinzione che a commettere l'omicidio fosse stato il MA;
a4) l'uccisione di LL LO era, sempre a suo parere, da ricondurre al figlio del ST, UE, il quale gli aveva confidato di volersi vendicare dell'assassino di suo padre (che, secondo quanto riferitogli dal LL, era, appunto, LL LO); a5) ST UE era coinvolto anche nell'omicidio di LL IU: tale convinzione egli traeva dalle circostanze che lo stesso gli aveva mostrato la mitraglietta che intendeva usare, aveva a disposizione una moto del tipo di quella utilizzata nell'agguato e, dopo l'omicidio, aveva organizzato un festeggiamento in piena regola con musica e banchetto;
a6) partecipi di quest'ultimo delitto dovevano essere anche LL (autore di una chiamata con il cellulare appena il LL, poco prima dell'agguato mortale, si era avviato, dal distributore, verso il centro del paese e partecipe dei festeggiamenti successivi) e MA (presente alla telefonata del LL e notoriamente abile nella guida di mezzi come quello utilizzato nell'omicidio).
2. In forza degli elementi indicati sono strati tratti a giudizio, per rispondere dell'omicidio di LL IU e reati connessi, AL, LL, MA e ST. La posizione di quest'ultimo, peraltro, a seguito di richiesta di giudizio abbreviato, è stata stralciata e definita con sentenza di condanna (divenuta irrevocabile). Nel corso del dibattimento a carico degli attuali imputati sono stati acquisiti ulteriori elementi, e cioè: b1) le dichiarazioni di CI CA, già aderente a CO OS, il quale ha riferito di avere raccolto, durante una comune detenzione, dal MA la confidenza che i responsabili dell'omicidio di LL IU erano le persone con lui arrestate (e, dunque, AL e LL); b2) una intercettazione ambientale, relativa a conversazione intercorsa tra alcuni componenti del mandamento mafioso di Sciacca il giorno dopo l'omicidio, nella quale US RE, a domanda di Di NC RE, ne indica gli autori in "questi AL, quelli che volevano prendere tutte le cose".
Con sentenza 13 giugno 2002 la Corte di assise di Agrigento ha dichiarato il MA colpevole del delitto di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo e lo ha condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed ha assolto lo stesso MA, AL e LL dai delitti di omicidio e porto illegale di arma da guerra per non averli commessi e da quelli di associazione mafiosa e tentata estorsione in danno dei LL (per indurli a cedere tutte le quote della "Lucca Calcestruzzi") per insussistenza dei fatti. La decisione è stata confermata dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza 26 luglio 2003. 3. Quattro sono gli elementi probatori, diversamente interpretati, su cui si articolano, per quanto riguarda le imputazioni principali, le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado e i motivi di ricorso: c1) i lunghi racconti di LL IU alla polizia giudiziaria e al Procuratore della Repubblica di Sciacca sui retroscena dell'omicidio del figlio LO;
c2) le dichiarazioni di IN RE circa i rapporti tra i LL, i ST e gli attuali imputati;
c3) il contenuto della intercettazione ambientale avvenuta il 18 dicembre 1992 all'interno del Consorzio Conglomerati Cementizi Sciacca Terme tra Di NC RE e US RE;
c4) le affermazioni di CI CA in ordine alle confidenze ricevute in carcere dal MA.
A sostegno della decisione assolutoria la corte di secondo grado (parzialmente modificando il giudizio del primo giudice, che aveva ritenuto gli elementi acquisiti, e in particolare le dichiarazioni di IN, attendibili ma insufficienti siccome non adeguatamente riscontrate) ha osservato che:
d1) il movente dell'omicidio indicato dall'accusa, cioè la necessità di AL e LL di eliminare chi pubblicamente li accusava dell'omicidio di LL LO e minacciava di vendicarsene, è plausibile ma assai meno solido di quanto appaia (data la genericità delle accuse del LL, non a caso valutate con molta cautela dagli inquirenti, e il contrasto tra la ricostruzione delle ragioni del conflitto con i cugini AL da lui operata e quella prospettata da IN RE) e, soprattutto, non è il solo (essendo parimenti attendibile l'eliminazione del LL IU da parte di CO OS, sia per vendicarsi dello sgarbo subito con la cessione ad altri di quote della "Lucca Calcestruzzi" sia per prevenire sue iniziative imprevedibili e sconsiderate); ne' le incertezze sul punto sono superate dall'avvenuto riconoscimento della responsabilità, come autore materiale dell'omicidio, di OS UE, essendo quest'ultimo in stretto contatto non solo con i cugini AL ma anche con ambienti di CO OS (in particolare della famiglia AN);
d2) le dichiarazioni accusatorie di IN RE nei confronti di AL, LL e MA sono: a) scarsamente attendibili, per il già rilevato contrasto con quelle del LL e perché illogiche e inverosimili in numerosi passaggi (dal proprio riferito ruolo di partecipe di tutti i discorsi, anche i più riservati, dei protagonisti della vicenda alla indicazione della causale dell'omicidio di un uomo d'onore come ST ST in un preteso debito di appena sessanta milioni); f1) puramente congetturali in quanto consistenti in impressioni o deduzioni e non in fatti direttamente percepiti o appresi dagli interessati o da terzi;
d3) la conversazione intercettata il 18 dicembre 1992 all'interno del Consorzio Conglomerati Cementizi Sciacca Terme è equivoca e, comunque, non dotata di valore probatorio autonomo in quanto l'affermazione di US RE secondo cui l'omicidio di LL IU sarebbe riconducibile ai cugini AL appare fondata non già su scienza propria ma su quanto riferito dal LL, prima di essere ucciso;
d4) la valenza probatoria delle confidenze ricevute (e riferite) da CI CA è assai scarsa sia per l'insuperabile genericità delle stesse (prive di ogni indicazione circa il ruolo e le condotte dei cugini AL nell'omicidio) sia perché l'attendibilità di quanto dal MA riferito non è affatto certa, date le circostanze del colloquio, la mancanza di ogni particolare e il fatto - in ogni caso - che il coinvolgimento di LL e AL nella vicenda già risultava, in allora, dall'ordinanza di misura cautelare notificata al MA;
d5) i sospetti esternati agli inquirenti da LL IU circa l'appartenenza degli attuali imputati a CO OS non hanno trovato alcun riscontro nelle indagini svolte;
di più, tale appartenenza appare positivamente esclusa dal tenore della già ricordata conversazione intercettata tra Di NC e US (nella quale gli interlocutori - personaggi di primo piano della mafia locale - parlano dei AL come di persone estranee alla propria organizzazione);
d6) quanto al contestato tentativo di estorsione per impadronirsi delle quote della "Lucca Calcestruzzi" ancora in possesso di LL IU, manca in foto la prova che l'intimazione a quest'ultimo di non avvicinarsi agli impianti avesse tale finalità e non fosse invece conseguenza dell'aspro conflitto in corso tra le parti (e ciò anche a prescindere dalla circostanza che le residue quote della società appartenevano, almeno formalmente, a UC NZ, che non risulta attinta, ne' direttamente ne' indirettamente, da minacce).
4. Quanto all'episodio di minacce con arma da parte del MA nei confronti di LL IU (con conseguente imputazione ex artt. 2, 4 e 7 legge n. 895/1967) la corte di secondo grado lo ha ritenuto provato sulla base delle dichiarazioni di esserne stati a suo tempo tempestivamente informati dall'interessato rese dalla moglie e dalla nuora del LL (AN CA e UC NC) e dal capitano LL, all'epoca in servizio presso la compagnia carabinieri di Sciacca e destinatario delle confidenze dello stesso circa l'uccisione del figlio e le vicende con essa connesse.
5. Con riferimento ai capi concernenti l'assoluzione dai delitti di omicidio, porto illegale di arma da guerra e tentata estorsione (e non anche per l'assoluzione dalla partecipazione ad associazione mafiosa) hanno proposto ricorso il Procuratore generale di Palermo e con tre distinti atti, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 576 c.p.p., le parti civili UC NZ (in proprio e quale rappresentante dei figli minori LL IU e LL CA), LL SQ, AN CA e LL AN.
I ricorrenti deducono, con motivi coincidenti:
e1) illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove mette in dubbio la solidità del movente (pur dopo aver riconosciuto l'esistenza di minacce al LL IU da parte dei cugini AL e del MA, realizzate anche con armi) e ipotizza moventi alternativi legati a preoccupazioni di CO OS (in realtà privi di consistenza, posto che il LL aveva da mesi iniziato la collaborazione con gli inquirenti e concentrato i suoi sospetti per l'uccisione del figlio sugli attuali imputati);
e2) errore di diritto nella parte in cui la corte di merito denuncia l'inesistenza di riscontri al narrato di IN RE, pur essendo lo stesso stato inteso come teste e non come imputato di reato connesso, e, in ogni caso, illogicità del giudizio di scarsa attendibilità delle dichiarazioni dello stesso;
e3) travisamento di fatto e illogicità nella interpretazione della conversazione intercettata il 18 dicembre 1992, dovendosi trarre dal tenore del dialogo tra il Di NC e il US che quest'ultimo parlava per scienza diretta (e, in ogni caso, non si limitava a riferire deduzioni tratte da informazioni in precedenza ricevute da LL IU);
e4) errore di diritto nella parte in cui la sentenza mostra di considerare il narrato del CI come una chiamata in reità de relato anziché come una "testimonianza indiretta di dichiarazioni auto accusatorie dell'imputato" (il cui valore probatorio non è subordinato alla esistenza di riscontri);
e5) omissione e/o illogicità della motivazione in ordine alla insussistenza del tentativo di estorsione (ritenuta senza tenere nel conto dovuto le dichiarazioni dei familiari del LL e trarne le coerenti conseguenze).
6. Il primo motivo è infondato. La sentenza impugnata, infatti, non esclude la plausibilità del movente indicato dall'accusa pubblica e privata, ma ne evidenzia i profili di debolezza interna (non contestati, in fatto, dai ricorrenti) e la non esclusività (data la compresenza di altre possibili causali, non meramente ipotetiche ma risultanti da specifiche indicazioni fornite agli inquirenti dal LL IU nel corso della sua collaborazione), traendo da ciò la conseguenza che lo stesso non assume, nel caso specifico, carattere di prova ma solo di indizio, da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti agli atti. L'argomentazione (suffragata, in fatto, da dati oggettivi razionalmente elaborati) è, in diritto, corretta. Nella valutazione giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza e alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame il valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile (così Cass., sez. 6, 28 marzo - 27 aprile 1995, Layne, riv. n. 201152). Ove così non sia, come nel caso di specie, il possibile (e plausibile) movente non scompare dall'orizzonte probatorio: semplicemente si pone come criterio di valutazione e come chiave di lettura, potenzialmente anche decisiva, dell'insieme degli indizi raccolti (Cass., sez. un., 30 ottobre - 24 novembre 2003, Andreotti e altri, riv. n. 226094), e non come elemento di prova autosufficiente.
Il secondo e il terzo motivo, come si evince dalla semplice sommaria esposizione precedentemente svolta, prospettano, con riferimento alla ritenuta insufficiente attendibilità delle dichiarazioni di IN RE e alla interpretazione dell'intercettazione ambientale 18 dicembre 1992, più che censure di illogicità della motivazione (la cui indubbia opinabilità non è, di per sè, sinonimo di irragionevolezza o contraddittorietà), una diversa lettura, ritenuta più puntuale e convincente. Ciò ne determina l'inammissibilità alla stregua della consolidata giurisprudenza, secondo cui "in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri" (così Cass., sez. un., 31 maggio - 23 giugno 2000, Jakani, riv. n. 216260);
e, ancora, con specifico riferimento alle misure cautelari personali, "allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (Cass, sez. un., 22 marzo - 2 maggio 2000, Audino, riv. n. 215828) e la motivazione è censurabile "solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che la sostengono" (Cass., sez. 1, 7 dicembre 1999 - 8 febbraio 2000, Alberti, riv. n. 215331). Resta, sul punto, l'asserita violazione di legge, consistente nell'avere la corte di merito considerato le dichiarazioni dell'IN alla stregua di quelle di un imputato di reato connesso anziché di un teste. La censura è, peraltro, priva di rilevanza che la ridotta valenza probatoria attribuita a tali dichiarazioni nella sentenza di appello consegue a ritenute carenze intrinseche e non alla mancanza di riscontri.
Infondato è altresì il quarto motivo, per l'assorbente considerazione che la testimonianza del CI, seppur indubbiamente tale, non verte, come affermano i ricorrenti, su "dichiarazioni auto accusatorie dell'imputato", ma su accuse mosse dal MA al LL e al AL, soggette, come tali, allo stesso vaglio di credibilità richiesto ove fossero state rese direttamente dal dichiarante nel processo.
Il quinto motivo è manifestamente infondato: il giudice di merito, infatti, non ha ignorato le dichiarazioni dei congiunti del LL ma ne ha contestato l'idoneità a dimostrare il collegamento tra le violenze e le minacce da quest'ultimo subite e l'obiettivo dei cugini AL di entrare in possesso delle residue quote della "Lucca Calcestruzzi" e su questo specifico punto nessuna censura è formulata nei ricorsi.
7. Ha proposto altresì ricorso, limitatamente al capo concernente la condanna per il delitto continuato di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, MA IU lamentando: illogicità della motivazione in punto mancata considerazione degli elementi dedotti nei motivi di appello in ordine alla inattendibilità delle dichiarazioni del capitano LL, della UC e della AN (per la loro evidente tardività e, quanto alle due ultime, l'interesse in causa) e in punto contrasto tra le stesse e quelle di LL SQ (che ha parlato di minacce effettuate con una mitraglietta e non con una pistola); f2) illogicità della motivazione in punto esclusione della scriminate della legittima difesa che avrebbe, in ogni caso, caratterizzato la propria condotta attesi i propositi vendicativi del LL IU nei confronti di coloro che riteneva (ancorché erroneamente) responsabili dell'uccisione del figlio;
f3) omessa motivazione circa il porto della pistola de qua in luogo pubblico, essendo l'affermazione in tal senso contenuta in sentenza del tutto apodittica;
f4) violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena in termini eccedenti il minimo.
Anche il ricorso del MA è infondato.
Il primo motivo riproduce sostanzialmente le argomentazioni svolte nell'atto d'appello a cui la corte di merito ha opposto rilievi specifici e razionali: esiste sull'episodio una relazione di servizio del capitano LL redatta all'epoca dei fatti;
la mancata denuncia tempestiva dei congiunti del LL si spiega con la consapevolezza che delle minacce ricevute l'interessato aveva già informato i carabinieri;
i (parziali) contrasti tra le dichiarazioni del LL SQ e quelle dei familiari trovano spiegazione nella circostanza che il primo abitava, in allora, a Milano ed aveva quindi, meno dei congiunti, la possibilità di approfondire i particolari delle molte traversie del padre in quel periodo. A fronte di ciò il ricorrente si limita a riproporre i motivi già svolti incorrendo, così, in vizio di mancanza di specificità, che consiste "non solo nella genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche nella mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di cui all'art. 591, comma 1, lett. c, c.p.p." (Cass., sez. 4, 29 marzo - 3 maggio 2000, Barone, riv. n. 216473). Il secondo e terzo motivo sono parimenti infondati: la legittima difesa è ictu oculi insussistente non solo perché fondata su mere ipotesi ma perché, anche in astratto, idonea a scriminare il reato di minacce ma non quello (preesistente e autonomo) concernente le armi;
la sussistenza, oltre alla illegale detenzione, altresì del porto dell'arma in luogo pubblico, poi, è dalla corte motivata con riferimento alla sequenza tra le minacce e la denuncia ai carabinieri con considerazioni in fatto non illogiche e, dunque, non censurabili in sede di legittimità.
Il riferimento alla gravità del fatto e alla negativa personalità dell'imputato (emergente dagli atti al di là dall'estraneità all'omicidio del LL) assolve infine, trattandosi di criteri specificamente indicati dall'art. 133 c.p., all'onere di motivazione richiesto in tema di attenuanti generiche ed entità della pena.
8. Alla stregua di quanto precede tutti i ricorsi devono essere respinti con condanna in solido del MA e delle parti civili al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso del Procuratore generale;
rigetta i ricorsi di MA IU e delle parti civili costituite che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2005