Sentenza 9 novembre 2011
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare. (In motivazione la Corte ha precisato che non può ritenersi determinante, a tal fine, la mancata negazione della veridicità di dichiarazioni accusatorie conseguente alla scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2011, n. 44090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44090 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 09/11/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1900
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 45804/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME AT N. IL 25/12/1966;
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 14/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 23/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette le conclusioni del PG per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 23 ottobre 2009, la Corte d'Appello di Catania, pronunciando in sede di rinvio della Quarta Sezione Penale di questa Corte, rigettava la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta da ME TA.
Il predetto era stato sottoposto a procedimento penale per i reati di omicidio pluriaggravato in concorso, porto e detenzione di armi e distruzione di cadavere e, conseguentemente, privato della libertà a seguito di custodia cautelare in carcere dal 5 marzo a 6 luglio 2001. Il procedimento penale veniva definito con sentenza in data 10 maggio 2005, con la quale questa Corte annullava senza rinvio per non aver l'imputato il fatto la sentenza di condanna della Corte d'Assise di Appello di Catania.
Avverso l'ordinanza di rigetto suddetta il ME proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge. Osservava il ricorrente che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che il silenzio da lui serbato avesse rafforzato il quadro indiziario integrando, così, la colpa grave che legittimava la reiezione della domanda.
Aggiungeva che l'esercizio di un diritto, che non comportava alcuna affermazione o negazione per un fatto risalente a circa un decennio prima, in assenza di elementi ulteriori non poteva configurare un'ipotesi di colpa e che il giudice della riparazione non aveva indicato le ragioni per le quali dal silenzio doveva desumersi una condotta casualmente idonea al mantenimento della misura custodiale. Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. In data 24 ottobre 2011 veniva depositata in cancelleria memoria della Avvocatura generale dello Stato con la quale si rilevava la legittimità della detenzione sofferta dal ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Occorre preliminarmente ricordare che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il diritto al silenzio o alla reticenza o alla menzogna da parte della persona sottoposta ad indagini e dell'imputato è certamente insindacabile ed allo stesso non può essere attribuito autonomo rilievo ai fini della reiezione della domanda. Tuttavia, per l'accertamento della sussistenza della colpa grave dell'interessato, che costituisce condizione ostativa all'accoglimento dell'istanza, assume rilievo la circostanza che l'indagato sia in grado di indicare specifiche circostanze, ignote all'organo inquirente, tali da consentire la prospettazione di una spiegazione logica al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare (ex pi. Sez. 4^ n. 4159, 28 gennaio 2009; n. 47047, 18 dicembre 2008; n. 47041, 18 dicembre 2008; n. 40902, 31 ottobre 2008; n. 40291, 29 ottobre 2008). Nella fattispecie, nei confronti del ricorrente sussistevano plurimi elementi indizianti che la Corte territoriale ha considerato. Rilevano infatti i giudici della riparazione che a carico del ME risultavano presenti circostanziate dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia il quale aveva affermato di aver materialmente partecipato alle azioni delittuose unitamente al predetto.
Le affermazioni del suddetto trovavano conferma nelle dichiarazioni di due testimoni e di altro collaboratore di giustizia, mentre uno degli esecutori materiali degli omicidi forniva ulteriori dichiarazioni confermative del concorso del ME. A fronte di tale compendio indiziario, assume la Corte d'Appello, il ricorrente non ha fornito alcun elemento che ne contrastasse il contenuto, rafforzando, in definitiva, negli inquirenti la convinzione che vi fossero validi indizi di reità per l'applicazione della misura custodiale.
Non pare tuttavia che tale asserzione possa ritenersi esauriente nell'indicare le ragioni per le quali, in tale legittima scelta defensionale, dovevano individuarsi quei profili di dolo o colpa grave che legittimavano una reiezione della domanda. In altre parole, il silenzio non poneva, di per sè, il ricorrente nella condizione di colui che omette di indicare specifiche circostanze, ignote agli inquirenti, idonee a prospettare una spiegazione logica tale da attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare che la giurisprudenza richiamata inequivocabilmente richiede e manca, nel provvedimento impugnato, ogni riferimento ad elementi ulteriori ed alle circostanze che l'indagato avrebbe potuto addurre a sua discolpa e che, invece, ha taciuto.
Vero è che nella sentenza di questa Corte, con la quale veniva annullato il precedente provvedimento reiettivo dell'istanza di riparazione, come ricorda la Corte territoriale, veniva specificato che al giudice del rinvio sarebbe spettato verificare se il silenzio fosse, da solo, sufficiente per escludere il diritto all'indennizzo valutando se, ad esempio, lo stesso abbia svolto "...un ruolo sinergico nel giustificare la misura detentiva in quanto ha ritardato l'acquisizione di elementi a discarico", tuttavia la stessa sentenza chiariva che la Corte territoriale avrebbe dovuto evidenziare la sussistenza di un rapporto eziologico tra il silenzio e gli altri elementi considerati nel provvedimento cautelare, potendo eventualmente pervenire ad una pronuncia del medesimo tenore di quella annullata purché sorretta da adeguata motivazione. Ciò posto, non risponde a tali criteri interpretativi la mera affermazione che il silenzio del ricorrente, che si assume dolosamente serbato, abbia reso apparentemente attendibili le dichiarazioni acquisite dall'autorità inquirente non avendo egli negato la veridicità delle accuse rivoltegli.
Si tratta, al contrario, del legittimo esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge, rispetto al quale non vengono evidenziati ulteriori elementi qualificanti tali da indicare che l'istante fosse in grado di fornire argomenti di rilievo atti a vanificare il valore indiziante degli elementi acquisiti durante le indagini a suo carico, non rientrando certo tra questi la semplice negazione degli addebiti che, come ricordato in ricorso, sarebbe peraltro intervenuta a circa un decennio dai fatti.
Va conseguentemente ribadito il principio secondo il quale, in tema di riparazione per l'ingiusta de (emione, l'esercizio, da parte dell'indagato, della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio costituisce legittimo esercizio del diritto di difesa, ma può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare, con l'ulteriore precisazione che non può ritenersi determinante, a tal fine, la mancata negazione della veridicità di dichiarazioni accusatorie conseguente alla scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio.
Conseguentemente, la questione dovrà essere sottoposta a nuovo esame da parte del giudice della riparazione.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011