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1 luglio 1931
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5 ottobre 1944
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3 giugno 1982
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3 ottobre 1982
3 ottobre 1982
Art. 285.
(Devastazione, saccheggio e strage)
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso e' punito con la morte. (5)(92) ((96a)) ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". ------------ AGGIORNAMENTO (92)
La L. 29 maggio 1982, n. 304 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241 , 276 , 280 , 283 , 284 , 285 , 286 , 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ------------ AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695 , convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882 , nel modificare l' art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, e' differito di ulteriori centoventi giorni.
(Devastazione, saccheggio e strage)
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso e' punito con la morte. (5)(92) ((96a)) ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". ------------ AGGIORNAMENTO (92)
La L. 29 maggio 1982, n. 304 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241 , 276 , 280 , 283 , 284 , 285 , 286 , 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ------------ AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695 , convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882 , nel modificare l' art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, e' differito di ulteriori centoventi giorni.
Commentari • 110
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 37.357178
[…] di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, relativamente al reato previsto dall'art. 285 cod. pen. (Devastazione, saccheggio e strage), non consente al giudice di ritenere la circostanza attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. (Circostanza diminuente: lieve entità del fatto), prevalente sulla recidiva di cui all'art. 99, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 223
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2024, n. 26628Provvedimento: […] In pari misura irrilevante e comunque manifestamente infondata è anche la questione di legittimità costituzionale dell'ergastolo come unica pena prevista dall'art. 285 cod. pen. […] Sul punto si era del resto già osservato che la possibilità di applicare attenuanti avrebbe dovuto intendersi come idonea a far risultare come manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 285 15 cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. (Sez. 1, n. 1538 del 15/11/1978, Azzi, Rv. 141120). […]Leggi di più...
- manifesta infondatezza·
- reato di strage "politica" ex art. 285 cod. pen·
- fattispecie·
- strage c.d. politica·
- configurabilità·
- indicazione·
- ragioni·
- diminuente della lieve entità del fatto ex art. 311 cod. pen·
- questione di legittimità costituzionale in riferimento ai parametri di cui agli art. 3 e 27 cost·
- condizioni·
- giudizio incidentale·
- sindacato di legittimita' costituzionale·
- delitti·
- devastazione, saccheggio e strage·
- reati contro la personalita' dello stato