Sentenza 21 aprile 1997
Massime • 1
È lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità, per cui l'attendibilità del medesimo, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa, non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico.
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- 1. La reversibilità dei criteri nella valutazione della chiamata in correitàErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 7 ottobre 2025
- 2. Comodante deve subire l'assegnazione della casa coniugale in favore del coniugeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 settembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/1997, n. 4495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4495 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1997 |
Testo completo
☐ 4495
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 21.4.1997
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE la PENALE SENTENZA N.644 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SQ LA CAVA Presidente
1. Dott. Bruno SACCUCCI Consigliere REGISTRO GENERALE
» N.25526/96
->> Piero MOCALI2.
3. >>> Anna MABELLINI
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
4.
» Giovanni CANZIO UFFICI COPTE
->>
Rilasciata copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE al SIG. SENTENZA 12002 per diritt
15 MAG 1997 sul ricorso proposto da DI CORRADO RI, nato al IL CANCELLIERE
Caltagirone il 16.8.1958; TRAINITO VA
LO, nato a [...] il [...]; IA
BA, nato a [...] il [...]; LE
PE, nato ivi il CANDIANO5.3.1958;
IO, nato a [...] il [...]; DI QU
NZ, nato a [...] il [...]; AZ Lui gi, nato ivi il 13.10.1956; avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di
IL, in data 30.1.1996;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Piero MOCALI;
Udito, per la parte civile, l'avv. ==
Udito Il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore
Generale Fulvio UCCELLA
che ha concluso per la inammissibilità del ricorso del
FR e per il rigetto degli altri ricorsi;
Uditi i difensori avv. Alfonso BRIGHINA (per De
SQ e Allia) e avv.Dario BOLOGNESI (per Di
OR e AI);
yun it be pat OSSERVA
Gli attuali imputati ricorrenti - ed altri la cui posizione qui più non rileva vennero rinviati a giudizio per rispondere di una lunghissima serie di e altrove gravi reati, commessi nel milanese nel decennio fra il 1980 e il 1990.
Corte d'assise di Con sentenza del 17.11.1994 la
Di OR, il dichiarò il IL
SQ e il AI, l'AL, l'CI, il Di dei reati loro Frazzetto colpevoli di taluni da altri (come resulta nel ascritti, assolvendoli dispositivo in atti),con inflizione delle pene ritenute di giustizia e l'adozione delle pronunce accessorie.
Con sentenza del 20.4.1995, la Corte d'assise confronti del milanese analogamente dispose nei
AN. su gravame degli imputati,la Corte d'assise
d'appelloello della stessa città con la sentenza oggi esaminata riuniti i due procedimenti, parzialmente riformava le decisioni di primo grado, come da dispositivo agli atti.
* * *
Premesso che gli imputati - oggi non ricorrenti
RI AI e IG Di IC, erano confessi e collaboranti;
e che eguale posizione aveva il non appellante IG Nunzio TA;
mentre nel giudizio di secondo grado il FR aveva ammesso le proprie responsabilità, indicando i complici nelle rapine attribuitegli,e il Di
SQ aveva a sua volta confessato, la Corte inizialmente ne tracciava una sorta di biografia criminale, fino agli esiti finali.
Quanto al AI, riteneva la Corte che egli aveva scelto di collaborare di fronte alla prospetiva di dover.. scontarei cla pena ELergastolo definitivamente inflittagli in _precedenza.ed essendo consapevole. che nemici implacabili e. potenti erano determinati ad ucciderlo, potendolo raggiungere anche in carcere;
ciò gli aveva fatto desiderare l'ammissione ad un programma protettivo e la fuoriuscita dal circuito carcerario ordinario, in una con la possibilità di fruire di un trattamento rigorosomeno ed afflittivo. Nulla, invece, autorizzava a ritenere iniziato la che, quando nel 1992, aveva collaborazione, già preordinato avesse l'evasione, poi avvenuta il 15.12.1995, approfittando della ridotta sorveglianza cui era sottoposto;
o che la scelta collaborativa fosse finalizzata alla realizzazione di un intento calunniatorio del suo mortale nemico Di IC, essendo evidente la sproporzione fra il contenuto anche autoaccusatorio delle sue dichiarazioni it danno modesto arrecabile a costui.
collaborazioneallo stesso Di IC, la Qua t.com iniziata nel 1994 era stata da lui spiegata con il progressivo maturare di una ripulsa ELambiente criminale recentemente degenerato in inutili quanto efferati atti di violenza, ma anche con il desiderio di beneficiare della legislazione premiale per i
.
. collaboratori, che gli avrebbe permesso adeguate :
garanzie per sé per -i- familiari, oltre a e possibilità di maggiori contatti con gli stessi.
Il TA era stato indotto a confessare e collaborare dalla uccisione del figlio, da lui stesso avviato alla criminalità e che gli aveva provocato un invincibile rimorso.
11 FR solo in grado di appello,per asserito rifiuto ELambiente criminale nel quale aveva
vissuto, si era indotto alla confessione, con .il coinvolgimento dei complici.
Un contributo accusatorio,infine, era stato offerto da tale IO RI, esaminato in primo grado ai sensi ELart.210 c.p.p. * *
La Corte passava poi alla valutazione delle chiamate in correità, osservando, quanto al Trainito, che il problema _della intrinseca attendibilità ¨generale delle : sue dichiarazioni, prospettava indicazioni di segno contrastante, avendo egli in una circostanza detto la verità : per quanto lo riguardava,ma calunniosamente mentito nei confronti del chiamato in correità Di IC;
ed essendo, comunque, una persona assolutamente priva di remore e capace di tutto;
mentre appariva significativa anche la sua attuale irreperibilità. E tuttavia le sue conoscenze criminali erano amplissime, né apparivano inquinate dall'essere egli versato nel delitto, in quanto è proprio a tale genere di persone che si richiede.
|una collaborazione, poi premiata dalla legge;
ed anzi la.. sua credibilità appariva incrementata dall'interesse concreto che lo a aveva spinto a ricercare benefici del -programmā di protezione, sicuramente non concedibile ove costui avesse mentito, oltre che nel caso di cui sopra,nelle ulteriori dichiarazioni accusatorie.Una conferma, poi, della veridicità delle : sue.
accuse, derivava dal fatto che molte delle persone da lui indicate avevano finito con il confessare le proprie responsabilità come. da ultimo il
e il Di SQ;
eFrazzetto quindi la collaborazione del AI non poteva essere globalmente disattesa, imponendosi invece una accurata verifica da eseguirsi di volta in volta, in ordine ai singoli episodi.
Quanto al Di IC, nulla ne aveva incrinato l'intrinseca attendibilità,in nessuna delle sue
+
dichiarazioni essendo emerse contraddizioni O
smentite;ed analogamente doveva concludersi per il
TA, il peso probatorio delle cui accuse era peraltro diminuito con le confessioni del FR
e del Di SQ. * * *
Sulla base di tali premesse la Corte si inoltrava nell'esame delle singole imputazioni, pervenendo alle conclusioni che qui si riportano solo in
Prelazione agli imputati ricorrenti e per i capi di ritenuta responsabilità, non essendovi alcuna impugnazione da parte ELorgano dell'accusa riguardo le assoluzioni e i proscioglimenti.
Si ometteranno, altresì, i riferimenti al FR
(che è ricorrente senza motivi) e al Di SQ;
il cui ricorso non investe la responsabilità, ma solo la strutturazione della pena.
- rapina e lesioni personali in danno di UE
CO, nonché violazione della legge sulle armi
(capi 17,18 e 19 della rubrica).
Vi sono coinvolti il pentito AI e 11 Di
v u OR.
Vi era piena confessione da parte del AI,con chiamata del Di OR;
la stessa appariva pienamente attendibile per la precisione, la costanza,la coerenzá logica del dichiarato, mentre emerso, che inducesse a nessun elemento era formulare un intento calunniatorio. Inoltre, la parte lesa (che peraltro non aveva denunciato l'accaduto) aveva dato dei suoi aggressori una sommaria descrizione fisica, compatibile con- gli aspetti somatici degli imputati e con la loro età. Un primo riscontro giungeva dall'accertata circostanza che il AI il Di OR (insieme al
FR, che aveva finito per confessare e secondo le dichiarazioni conformi anche del Di IC) si accompagnavano per la commissione di rapine, ciò che rendeva logica la presenza del Di OR, avendo il
AI necessità di un accompagnatore per recarsi in motorino sul luogo della rapina di cui trattasi. Inoltre,il Di IC aveva confermato che il FR gli aveva riferito, per averlo saputo dal Di OR stesso, che quest'ultimo aveva
AI i delitticommesso insieme al esame.Appariva quindi chiara la corresponsabilità del Di OR, anche per le lesioni, dal momento che il ferimento ELCO (destinatario di una
"lezione" per il comportamento tenuto verso le sorelle del AI) era sin dall'inizio previsto.
rapina nella pizzeria "La Rustica" di Castiglione
Olona,violazione della disciplina delle armi e furto di autovetture (capi 24,25 e 26 della rubrica).
Vi sono coinvolti il FR e il Di OR. in sé La chiamata in correità del AI
di attendibile per la ricchezza dei particolari fatto e per l'assenza di qualsiasi motivo di rancore verso gli accusati già in primo grado era
-
stata riscontrata dalle conformi dichiarazioni, rese autonomamente dal Di IC e dal TA;
in sede di appello,l'ampia confessione del FR aveva ulteriormente convalidato 1'accusa mossa dal
0 2 08 0 AI. detenzione e porto illegale di armi, nonché ricettazione di un IT (capi 37,38 e 39).
:... sono alcoinvolti, oltre pentito Vi
AI,VA Carmelo AI, l'AL e il
AN (quest'ultimo peraltro assolto).
Osservava la Corte che le dichiarazioni accusatorie rivolte dal pentito al cugino AI e all'AL apparivano meglio apprezzabili se collocate nel contesto delle azioni criminose dal medesimo compiute nel marzo 1990, dei propositi da lui coltivati e delle alleanze a tal fine stabilite.Il
collaboratore, riacquistata la libertà mediante evasione dal carcere, aveva percepito di essere rimasto solo, avendolo gli amici di un tempo non soltanto abbandonato,ma avendogli anche arrecato dei torti. Aveva quindi deciso di compiere una serie di azioni clamorose, che delinquenziali annunciassero il suo rientro sulla scena e inducessero gli altri a fare i conti con lui. Ciò che aveva effettivamente fatto in Sicilia e che in- tendeva fare in Lombardia. A tale scopo il
AI aveva bisogno di nuovi e fedeli alleati, per cui aveva instaurato uno stabile sodalizio con il cugino VA LO (postosi al suo servizio a tempo pieno, con il compito principale di autista) e con l'AL,il quale, per mettersi a sua addirittura disposizione, si era obblighi della sorveglianza sottratta agli
-.
sottoposto, trasferendosi speciale, cui era in
Lombardia e coabitando con il AI.
Una decisiva conferma di tale quadro era offerta dall'interrogatorio reso da VA. Carmelo
AI al G.I.P. milanese in altro procedimento e acquisito nel dibattimento di primo grado,d'onde emergeva che efsttivamente costui e l'AL si erano stabilmente accompagnati al in Lombardia ecollaboratore, seguendolo partecipando ad appuntamenti con persone. che 751. avrebbero dovuto fornire un adeguato armamento.Una conferma ulteriore era data dalla sentenza del
Pretore di Niscemi che il -18.1.1991 condannava l'AL per violazione delle prescrizioni attinenti alla misura preventiva applicatagli,commessa appunto nel marzo 1990, quando cioè il collaboratore
AI dice di averlo contattato per un viaggio, realmente avvenuto, a IL. E in tale viaggio, che l'AL, diversamente dagli altri, aveva compiuto in treno per non dare nell'occhio,era avvenuto un trasferimento di armi.
convalidato il Era in tal modo estrinsecamente racconto accusatorio del RI AI, che, al
| contrario di quanto sosteneva il cugino, non poteva diessere mosso da motivi rancore personale, giacché, in tal caso, non avrebbe coinvolto l'AL, che ne era pacificamente esente;
tenedosi anche conto che i più importanti riscontri provenivano ¨proprio 'da Salvatoreestrinseci
LO.
tentato omicidio di DR TA porto illegale di pistola (capi 11 e 12 della rubrica).
Vi è coinvolto, per le dichiarazioni accusatorie del
AI, l'AL.
La confessione del AI, precisa, logicamente dettagli (molti dei quali coerente e ricca di confermati. dalle indagini di polizia), dimostrava che egli era stato uno dei due che, a bordo di una di pistola contro moto, avevano sparato tre colpi l'TA, scelto come obiettivo -perché il suo
|comportamento... infastidiva il Trainite, il- quale,peraltro, voleva compiere in ogni caso azioni- clamorose. L'indicazione.. ELAL -come-
complice, non poteva certo essere frutto di ... un errore, tanto più che egli ne indicò l'abitudine all'uso di droga circostanza confermata era ipotizzabile un intento aliunde. Neppure
calunnioso,nutrendo anzi il AI per l'AL un Loval la completa disponibilità dacerto affetto, per costui per primo mostrata nei suoi confronti. Un 06100 0. It decisivo riscontro alla intrinseca credibilità
STAME ELaccusa,proveniva proprio dai rapporti intercorrenti fra i due precedentemente delineati;
mentre l'AL aveva dato solo incredibili spiegazioni circa il solo apprendimento ELattentato all'TA, asseritamente avvenuto a
IL, mediante lettura di giornali siciliani.Rispondeve invece perfettamente a criteri
AI,intenzionato ad ucciderelogici che il
1'TA e necessitando di persona che lo coadiuvasse nella nell'uso guida del veicolo ELarma, scegliesse l'AL, che era con lui nei suddetti rapporti e non già un qualunque estraneo, del resto mai comparso nel processo.
Che poi l'TA avesse negato che l'AL avesse spiegarsi partecipato al fatto, doveva con inattendibilità l'assoluta del suo essere, trattandosi di malavitoso rigorosamente seb ligio alle regole ELomertà,tant to da non j denunciare neppure il fatto ed anzi negandolo ai Carabinieri, che lo avevano arrestato per favoreggiamento. Atteggiamento omertoso persistito anche in giudizio, laddove costui aveva perfino negato di conoscere il AI, che abitava a pochi metri da casa sua..
Corte, inficiava la Nessun dubbio, secondo la
qualificazione giuridica del fatto, in quanto lo
scopo dichiarato ELattentato era quello di uccidere l'TA, come confermavano le modalità della condotta:tre colpi di pistola da breve distanza e ad altezza d'uomo, uno dei quali raggiunse parabrezza ELauto nella quale il destinatario si trovava.
rapina in danno di Saalvatrice Bartoluccio e
VA RI,con porto illegale di arma (capi 13
e 14) della rubrica.
Vi sono coinvolti, oltre al collaboratore,l'AL, l'altro AI, l'CI e
il AN. sibl collaboratore, la rapina venne Secondo il nutrivajorganizzata su richiesta ELCI, che rancore verso i suoceri,i rapinați. La richiesta di costui era stata accolta, perché il AI nutriva in verso l'Alesci gratitudine, per un pregresso j episodio giudiziario nel quale lo aveva aiutato.
Le dichiarazioni del collaboratore apparivano logica,nonché dotate di piena coerenza compatibilità e concordanza con le altre emergenze probatorie. Era logico che il infatti collaboratore, essendosi reso latitante, avesse ::
trovato un rifugio nel sobborgo balneare di W.
Vittoria, dove si trovava insieme all'AL e che per trovare ivi un appoggio si fosse rivolto al 3
vecchio amico CI e al AN, suo parente alla at +4 .. lontana.Le modalità. della rapina, con la quale desideriointendeva venirę incontro al
ELCI, erano quadro correspondenti al 116 COLOR probatorio complessivo: che il collaboratore non ensionuaa avesse direttamente partecipato al fatto era
giustificato dalla sua condizione di latitante;
che le due macchine utilizzate per la rapina fossero condotte dall'CI e dal AN rispondeva alla necessità che i guidatori abitando nella zona conoscessero i due esecutori luoghi;
che i materiali (AL e VA LO AI)
avessero aggredito le vittime per strada e si fossero allontanati a piedi (sul che le vittime stesse erano concordi) rispecchiava la duplice
_circostanza secondo la quale un terzo complice li del sopraggiungere delle avvertiti aveva stesse, mentre un quarto li aspettava in macchina per la fuga.
L'argomento con cui si tentava di inficiare l'intrinseca credibilità del pentito - cioè la sussistenza di motivi di gelosia fra lui e il
AN andava rigettato non solo perché;essendo coinvoltasila moglie del AN, sarebbe stato quest'ultimo a dover nutrire astio verso il
Trăinito cernon, viceversa;
mai proprio perché rânquelm tempo risaliva la relazione conslavedonna,ne beras ulteriormente confermata la ricorrenza di relazioni tra il collaboratore e il coimputato. Senza contare che, in relazione ad un duplice omicidio incluso nel presente procedimento, il AN, che pure era stato visto in compagnia del AI, che se ne era assunto responsabilità, ne erala stato costantemente scagionato.
| Diversi elementi riscontravano poi estrinsecamente le dichiarazioni accusatorie del
{collaboratore:anzitutto il contenuto del verbale di interrogatorio reso al G.I.P. da VA LO
AI, sopra richiamato, che attestava l'esistenza di un ferreo sodalizio di lui e ELAL Con
l'allora laitante;
tanto da rendere incredibile che proprio per quello specifico episodio criminoso, il collaboratore si fosse rivolto ad altri. Inoltre,vi era corrispondenza fra i dati fisici dei due materiali rapinatori e la descrizione datane dai
-
rapinati;il vieppiù corroborava le che dichiarazioni del AI. E poiché quest'ultimo, il cugino e l'AL era estranei alla località di svolgimento della rapina, era logica necessità che non agissero da soli e trovassero complicità delitto, invero, sia perambientali. Il quanto riguardava la scelta del luogo e del momento, sia per la scelta del giorno (corrispondente a quello di maggiori incassi) evidenziava negli esecutori una perfetta conoscenza delle abitudini delle
vittime,quali queste ultime avevano chiarito in dibattimento. Ovvero, solo la domenica sera la donna aveva con sé gli incassi di quel giorno e di tutta la settimana, che non teneva in casa e che versava il lunedì- mattina. Ciò costituiva un decisivo riscontro del coinvolgimento ELCI,con le modalità indicate dal AI, stante la sua familiarità con i suoceri rapinati;
e del resto questi ultimi erano stati palesemente reticenti nel parlare della disavventura logo occorsa, non mancando di ripetere, anche quando nessuno glielo chiedeva, che avevano visto il genero in caserma dai
Carabinieri, ove si erano recati per la denuncia.Ma su questo punto i due erano incappati in contrasti e contraddizioni, venendo altresì smentiti dal comandante della caserma stessa, che aveva negato di avervi visto l'Alesei.
In ogni caso, poiché la rapina era avvenuta alle
23.20 circa e la denuncia era stata sporta mezzanotte, l'CI venticinque minuti dopo la tempo per compiere i avrebbe avuto tutto il movimenti attribuitigli dal collaboratore e poi recarsi anche dai Carabinieri.
Pertanto tutti gli imputati dovevano a essere ritenuti responsabili dei delitti in esame.
furto di autovettura e violazione della legge sulle armi (capi 15 e 16 della rubrica).
-Oltre al collaboratore, vi sono coinvolti il cugino
VA LO e l'AL.
Nel resoconto del AI, i delitti in questione si ricollegano al suo intendimento di uccidere un giovane che costituiva una minaccia per un suo sodale, omonimo del coimputato Allia. A. tale scopo, lui, il cugino e appunto l'AL avevano rubato una macchina e, armati,si erano posti alla ricerca della vittima, che però non avevano trovato.: collaboratoreIl racconto del appariva credibile, sia perché logicamente coerente con il quadro complessivo dei comportamenti delittuosi da lui posti in essere in quel periodo, sia perché non sussisteva motivo per inventarsi un fatto che, dopo tutto,non aveva avuto alcun esito pratico.
Del resto, un- fondamentale elemento di riscontro proveniva dal ¨più volte citato verbale di del cugino VA LO e interrogatorio dall'anch'essa citata ⚫ sentenza del Pretore di
Niscemi, elementi confermativi del sodalizio instauratosi sfra il AI, il cugino e l'AL. Tanto das rendere improponibile che per da perpetrazione di un omicidio,il AI si fosse messo a cercare altri complici. Del resto,proprio dalle dichiarazioni del uncugino: emergeva la veridicità del furto ELauto, in occasione di una sua visita nel residence dove il AI viveva con l'AL
* = e- dove si A trovava un terzo in -causachiamato dalgiovane, anch'egli collaboratore. Il furto era rialegabile al progettato omicidio, per la collocazione temporale del fatto e per gli altri elementi resultanti dal contesto accusatorio.:~
Ne emergeva complessivamente provata la sussistenza: dei delitti e la loro commissione da parte dei prevenuti.
- duplice omicidio in persona di AR Di OR e
DO FA, detenzione e porto illegali di arma, favoreggiamento e falso per soppressione (capi
3,4 e 6 della rubrica)1,2,
. Vi sono a vario titolo coinvolti per chiamata in correità del AI, cugino VA LOve
l'AL. Il collaboratore' era stato processato e condannato,con sentenza passata in giudicato, per il fatto omicidiario, prima della sua scelta collaborativa;
la condanna era stata alla pena
ELergastolo. A tale documento la Corte affidava la ricostruzione ELepisodio: nel corso di quel I l 1 AI,che sempre i negato ogni procedimento, aveva responsabilità, decisosi a confessare aveva poi. indicato nel cugino il complice che a bordo di una macchina,lo aspettava all'esterno del bar dove commesso il duplice omicidio. L'obiettivo aveva della sua azione era il Di OR,verso il quale nutriva rancore per esserne stato ingiustamente accusato della commissione di altro fatto di sangue, anche se la decisione di ucciderlo era maturata solo quando aveva saputo dal cugino (il quale lo aveva incontrato poco prima) che il Di
OR cercava di lui e lui pensava che fosse per i eliminarlo à sua volta altra vittima era stata uccisa per caso, essendosi frapposta alla sua fuga dopo l'esecuzione del - Di OR. Dopo - 11 fatto,insieme al cugino VA LO (che non era armato) aveva raggiunto a casa 1 AL,che aveva incaricato di far sparire la pistola prima usata e di bruciare la macchina di cui si erano serviti.
Le testimonianze assunte nel procedimento sopra citato avevano consentito di accertare che il
AI era giunto sul luogo del delitto su una!
Fiat Uno rossa,guidata da un complice;
che i due omicidi erano avvenuti con le suddette modalità; che macchina · l'omicida si era con Та - detta allontanato;
che il Di OR, contrariamente alle sue abitudini,quel giorno si era lungamente intrattenuto al bar, dapprima chiedendo notizie di e, al VA LO AI
giungere, colloquiando lungamente con lui affare che doveva concludersi quella sera. Corte, il coinvolgimento di VA Secondo la
AI nei delitti in esame, poteva LO
ritenersi provato anche a prescindere dalle dichiarazioni collaboratore;
l'attuale del imputato, invero, aveva confermato che il cugino
RI coltivava propositi di vendetta,i,fra
l'altro,nei confronti del Di OR;
ciò non ostante VA LO si era posto a suo totale servizio, nei termini e con gli effetti già valutati. In particolare, il giovane aveva ammesso di aver perpetrato il furto della Uno rossa, per incarico del cugino, due giorni prima del fatto, macchina che doveva considerarsi quella utilizzata nella circostanza, in quanto lasciata in garage e mai usata prima, con conseguente inättendibilità di un secondo furto di analoga vettura Le diverse versioni date da VA
LO AI circa le ragioni dei suoi contatti con DI Di Corrado quel pomeriggio, erano sintomatiche del reale scopo perseguito, ovvero intrattenere la vittima per consentirne da ultimo
1'eliminazione. Non l'attuale nulla per collaboratore era entrato a colpo sicuro nel bar, immediantamente colpendo più volte il Di
OR, che fino a due ore prima vi si era intrattenuto con il di lui cugino. E quest'ultimo non era mai riuscito a documentare le modalità con le quali aveva trascorso l'intervallo di tempo prima del fatto, il che sviliva il suo diniego di essersi ricongiunto al cugino,per trasportarlo sul luogo del delitto. Significativo appariva poi il fatto,di per sé sconcertante, che la Uno rossa non fosse parcheggiata direttamente davanti all'ingresso del bar,ma dalla parte opposta della strada e con il muso rivolto verso il locale:ma ciò
agevolmente si spiegava con la circostanza che
VA LO, ben conosciuto dagli astanti, doveva celarsi all'interno del veicolo, per un possibile suo riconoscimento. A ciò doveva aggiungersi che il collaboratore:Di
IC aveva a sua volta riferito di una confidenza fattagli dal giovane AI,di piena ammissione di responsabilità nell'episodio in questione;
della sincerità del Di IC : non v'era motivo di dubitare, essendo un leale collaboratore, prive di interesse a mentire o calunniare. E dunque: tutte le
. dalla resultanze probatorie, indipendentemente chiamata in correità del AI,convergevano nell'indicare quale complice il cugino, con il ruolo sinora descritto. In ogni caso, la confessione del collaboratore era elemento probatorio di chiusura ELintero quadro.
$ Essa era invero attendibile,giacché il preteso
.
rancore da lui nutrito verso il cugino, era invece
}
smentito dai suoi ripetuti tentativi di attenuarne " la responsabilità;e anche se era stato sfumato nell'ammettere gli elementi fattuali giustificanti;
la ritenua aggravante della premeditazione,ciò non coinvolgeva la posizione processuale di VA
LO;e d'altra parte, già egli era stato raggiunto da …..definitiva condanna all'ergastolo. Che poi
VA Carmelo non avesse motivi personali per partecipare all'uccisione del Di OR, non rileva, e ssendo ormai pacificamente accertato che egli si era posto a disposizione del cugino,per collaborare nelle imprese che costui gli avrebbe indicato il che _ era. poi regolarmente avvenuto. Né, per quanto concerneva la posizione citata, le dichiarazioni del AI contrastavano con quelle del Di IC, laddove questi aveva riferito non già proprie convinzioni personali,ma
..
le confidenze ricevute dal medesimo VA
LO e del tutto coincidenti con il ruolo delineato dal cugino collaboratore.
E neppure sussisteva contrasto fra le dichiarazioni accusatorie e la testimonianza della sorella ave a bensì ELucciso FA, Simona;
questa dichiarato di avere visto la Uno rossa passare con due persone a bordo dinanzi al bar anche nel corso del pomeriggio, má ciò non autorizzava a dire che, essendo VA LO AI a quell'ora nel bar, né potendo essere quindi a bordo ELauto, la persona che poi avrebbe guidato il :"
veicolo non poteva essere lui. Infatti, la teste non ricordava l'ora in cui erano avvenuti i fatti oggetto del suo esame,e quindi era possibile che il
AI non fosse nel bar al momento del citato passaggio,con la conseguen te possibilità di
, essere davvero lui in macchina anche in tale occasione.Così come era possibile che la testimoné
(la quale aveva affermato che il complice in attesa era armato di una ITglieta, circostanza negata dali collaboratore) si fosse sbagliata sul punto, vuoi per la distanza di osservazione, vuoi e specialmente operovalo stato di agitazione psichica nel quale il duplice assassinio appena avvenuto doveva averla posta. Del resto,il teste SQ
FA, uscito dal bar dietro a lei aveva sempre a dela ANGdetto di non aver visto tale arma.⠀⠀⠀⠀
Che poi dovesse lessere ritenuto illogico che per eliminare il DiyOR,il trainito avesse scelto un pubblico esercizio anziché un luogo più
)
appartato,poteva contrastarsi sulla base di una duplice considerazione: anzitutto, il AI, per la sua distorta personalità, aveva sempre desiderato compiere gesti clamorosi e di grande impatto pubblico;
ma poi, egli poteva contare sull'omertà dei presenti, che infatti si erano tutti dileguati all'arrivo dei carabinieri, senza in seguito fornire alcun contributo alle indagini.
La condotta di OR LO AI
così ricostruita ne attestava la piena concorsualità nei delitti esaminati, avendo essa costituito un rilevante. apporto causale alla verificazione ELevento, laddove anche tutte le modalità del fatto ne- attestavano la piena: کیا consapevolezza,del resto ben chiarita dal
2: collaboratore;
quanto alla morte del
FA, tuttavia, il reato gli era stato attribuito a titolo di concorso anomalo, sul che non vera.. censura nei suoi motivi di appello.
La decisione dei primi giudici appariva corretta anche Wella individuazione ELaggravante della premeditazione moreazione, in quanto non solo la narrazione...del collaboratore al riguardo andava disattesa, per la .. incredibilità che il proposito. omicida fosse maturato solo un'ora prima della sua attuazione;
ma anche perché tutta l'attività svolta nel pomeriggio da VA LO AI era. volta a consentire la realizzazione del piano criminoso.. antecedentemente : concepito;
al riguardo bastava considerare l'anticipo con il quale la Fiat rossa. era stata rubata e la circostanza, attestata dalla
FA di un suo precedente, passaggio davanti al bar;
senza contare che lo stesso. collaboratore.. aveva ammesso di avere informato della sua decisione i suoi protettori in zona..
Doveva, conseguentemente, ritenersi provata nola sussistenza dei reati connessi
E quanto alla posizione ELAL, le dichiarazioni accusatorie del collaboratore avevano trovato. : preciso riscontro nel rapporto di subordinazione che legava costui al AI, come del resto ricordato anche da VA LO. Era logio ritenere che a costui fosse affidato il delicato. compit o di far sparire e l'arma e la macchina. usate per il duplice omicidio;
il che concretizzava l'ascrittogli delitto di favoreggiamento...
violazione della disciplina delle armi (capo 77 della rubrica)-
Vi è coinvolto VA LO AI. Da atti di polizia giudiziaria acquisiti al dibattimento e dalla sentenza pronunciata dall'a
Corte d'assise milanese il 29.1.1991, si ricavava che alle 22 30 del 29.3.1990 nella via Adda di
IL vi era stato un conflitto a fuoco;
la polizia intervenuta aveva trovató RI AI a
terra, ferito ad un occhio.Testimoni oculari 10- inicavano come protagonista di uno scambio di colpi affacciata alla finestra di uno con una persona corrispondenteesistente. Nella ivi stabile
Ove viveva la madre di OR abitazione
AI,con la quale l'attuale LO
aveva intessuto una relazione intima collaboratore erano trovate le tracce e le prove del recente
AI afferma di avere inteso avvenimento. Il
uccidere l'attuale convivente della donna (del che aveva informato il giovane cugino) per motivi di risentimento. Erapersonale opinione del collaboratore che VA LO nella il doppio circostanza avesse fatto giuoco,accettando di accompagnarlo sul posto solo dopo aver avvertito il convivente EM delle delintenzioni cugino;
questi, sostanzialmente, riteneva di essere caduto in un tranello.
Riteneva la Corte che il racconto del collaboratore- fosse corroborato da svariati- elementi a riscontro:la presenza sul luogo del giovane cugino era certa, avendolo la polizia identificato subito dopo la segnalazione della sparatoria,del resto in conformità alle sue stesse ammissioni;
ivi era stata rinvenuta una pistola cal.9,che il AI aveva
asserito di aver consegnato al cugino, che non
l'aveva utilizzata (ed infatti il caricatore era
intatto), mentre egli aveva sparato con una
7.65,difatti nei pressi.Lo stessonascosta
VA LO aveva poi ammesso di essere stato al giuoco e cioè di aver attirato il cugino RI
nell'agguato.
La responsabilità di VA LO AI era dunque, per tali titoli, acclarata.
§
* *
La Corte di secondo grado affrontava, infine, l'aspetto (sanzionatorio della sua - decisione e le connesse statuizioni.
Quanto a RI Di OR, doveva anz tutto escludersi la concedibilità di generiche attenuanti,per la insussistenza di qualsiasi dato di fatto giustificatore ed anzi ostandovi il gran numero di condanne penali che indicavano come egli avesse costantemente condotto un genere di vita dedito al delitto.---
Quanto a VA LO AI, la giovanissima età all'epoca del fatti ed il ruolo da lui svolto nei medesimi fornivano ragioni valide per la | concessione di dette attenuanti, da ritenere come sulle aggravanti contestate.Nel prevalenti commisurare la pena, doveva comunque tenersi conto della gravità dei fatti e della intensità del dolo.Gravava su di lui l'obbligo risarcitorio verso i familiari di DO FA, costituitisi p.c..
Quanto a PE CI e IO AN,le già concesse attenuanti generiche non potevano operare peso prevalente su lle aggravanti, considerata con la gravità dei delitti commessi Te,per ilg
AN, gli aspeti di particolare pericolosità sociale, che lo avevano visto sottoposto a misura di prevenzione).
Quanto. .a.. NZ Di SQ, ostava alla concessione delle atenuanti di cui all'art.62 bis numerosi, gravi e anche c.p. la ricorrenza di lapenali, atter conti specifici precedenti. ferma nel corso degli Ldeterminazione, mantenuta v anni, di procurarsi i mezzi. di sussistenza.
attraverso il reato. E nemmeno la confessione resa nel giudizio di appello poteva mutare tale giudizio negativo,essendo tardiva e non costituendo indice.
di ravvedimento, a fronte della fino all'ultimo sostenuta calunniosità delle accuse a lui mosse.
Né poteva farsi luogo ad applicazione ELart.114
c.p.,non potendosi considerare minima la partecipazione ad una rapina di colui che guidi l'auto utilizzata per recarsi sul luogo. We ne ripeta la guida per l'allontanamento dei complici© dopo la sua esecuzione t * Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione
OR, VA LO il Di :
AN, il Di AI, l'AL, l'CI,il
SQ e il FR quest'ultimo senza allegazione di motivi.
1
Nell'interesse del Di OR, si denunciava:
- con il primo motivo, vizio della motivazione, in punto di ritenuta responsabilità perI. 1 capi
17,18,19,24,25 e 26 della rubrica.
In relazione alla valutazione delle chiamate in correità -operate dal AI, appariva illogico il' ragionamento concernente la comparazione tra indicazioni positive e negative ELintrinseca
|attendibilità del collaboratore,anzitutto perché la stessa sentenza riconosceva che il AI aveva svolto accusé calunniose circa Q uñ s Tatto omicidiariostale circostanza non poteva esse cancellata da considerazioni per altri aspeti positive,considerando cioè l'avenuta calunnia come prova della veridicità delle accuse mosse ai coimputati verso i quali il collaboratore non aveva motivi di rancore e quindi giustificazioni per proprio in false accuse.Ma incoerentemente riferimento al cennato omicidio, la collaborazione del _ AI- non stata considerata era riguardi ELattualeprobatoriamente valida nei ricorrente.
Nemmeno il fatto che taluni accusati avessero F
finito con il confessare,poteva essere motivo per ritenere intrinsecamente credibile il AI, posto che tali confessioni potevano semmai costituire un riscontro,ma' non validamente corroborare l'attendibilità del dichiarato, la cui valutazione deve precedere va ricerca di verifiche esterne.
E doveva i necessariamente trattarsi di úha
valutazione globale,coinvolgente cióè 1 insieme delle dichiarazioni accusatorie, non essendo compatibile con i criteri di valutazione espressi c.p.p. la categoria della "non dall'art. 192.
attendibilità intrinseca".Con generale. la conseguenza che la cosiddetta divisibilità delle di chiarazioni accusatorie poteva concernere solo
l'attendibilità estrinseca, e non quella ora esaminata. E con quella ulteriore,per cui eventuali lacune della credibilità. interna, non potevano sanate con la ricerca di essere superate .e..
questo un passaggio riscontri esterni,essendo obbligato ma logicamente susseguente.
Il Di OR era, poi,proprio una delle persone" verso le quali il IO nutriva す +1 astio profondo, essendosi il loro sodalizio ben presto interrotto;
la impugnata Qvrebbe dovutosentenza indagare ben più approfonditamente in tale direzione, per accertare che le accuse mosse al ricorrente non fossero solo frutto di desiderio di̟a
[: quindi espressione vendetta e di calunnia. Era, infatti, lo stesso collaboratore ad :
avere evidenziato una serie di dati storici attestanti la sua costante intenzione di vendicarsi verso chi riteneva gli avesse fatto in qualche modo un torto.
iE, conclusivamente, la Corte milanese era stata ondivaga e quindi illogica nella valutazione delle chiamate in correità del AI, ora credendogli e ora no.
Quanto, poi, alle dichiarazioni accusatorie del Di
IC,la sentenza di secondo grado aveva recepito. le valutazioni dei primi giudici, senza considerare the censure - mosse con i motivi di appello;
in particolare, era affermata totale la stata attendibilità del citato collaboratore, senza tener conto di specifici dati di fatto, contrari a quelli considerati e, quindi, con sostanziale un travisamento delle resultanze processuali.
Anche il Di IC, infatti, era di carattere. vendicativo e,il più delle volte, riferiva in base a valutazioni proprie,di fatti non direttamente appresi ma recepiti da terzi;
- con il secondo motivo, vizio della motivazione in punto di ritenuta responsabilità per i capi 17,18 e
19 della rubrica. i aPer quanto giudici di merito avessero disposizione sempre lo stesso materiale probatorio
(dichiarazioni del AI e del Di IC, che le confermava riferendo le confidenze ricevute dal
FR), ne era stata affermata la inadeguatezza per l'omicidio CA e invece la validità per l'episodio CO. Ciò derivava anzitutto dalla inaccettabile e gia censurata diversità della valutazione del mendacio, operata dalla Corte;
per di più, le emergenze processuali smentivano e non confermavano tali dichiarazioni,in quanto la vittima aveva fornito indicazioni, circa i suoi aggressori, che si attagliavano alle non caratteristiche somatiche del ricorrente. Per cui, in mancanza di riscontri individualizzanti delle mosse, le acrobazie argomentative della accuse sentenza impugnata dimostravano tutta la loro inanità sul piano probatorio. Senza contare che le due fonti d'accusa non potevano reciprocamente riscontrarsi,in quanto il Di IC aveva parlato solo dopo il Trainto e, in particolare, dopo aver avuto la possibilità di conoscere gli atti- processuali;
con il terzo motivo, violazione di legge e vizio della puntomotivazione, in di ritenuta responsabilità per il capo 19 della rubrica. si evinceva che ilDalla lettura degli atti ricorrente aveva accettato di collaborare con il
AI solo per una rapina e non per fatti lesivi a carico della vittima, verso la quale invece il solo collaboratore diversi aveva intenti personali. Il tutto si era svolto rapidamente- e nella totale passività del Di OR, che quindi non poteva rispondere anche ald reato di lesioni, relativamente al quale era carente il dolo. Neppure poteva affermarsi un concorso anomalo ex art.116 c.p., che presuppone la prevedibilità ELevento ulteriore, che deve porsi in una linea di continuità logica con il diverso reato concordato.Qui, le mire totalmente differenti
¡nutrite dal AI, portavano ad effetti non solo non voluti, ma nemmeno logicamente prevedibili dall'attuale ricorrente;
- con il quarto motivo, vizio della motivazione in punto di ritenuta responsabilità per i capi 24,25 e
26 della rubrica. La Corte, al riguardo, si era acquietata all'ulteriore contributo accusatorio acquisito in secondo grado, a seguito della confessione e chiamata in correità da parte del FR.Ma
quest'ultimo non era intrinsecamete attendibile, in quanto aveva confessato la rapina solo per sottrarsi a valutazioni di responsabilità per il più grave omicidio CA,per il quale era aperto procedimento. a suo. carico un penale. Sull'aspetto della attendibilità, la sentenza impugnata non motivava validamente. E, in ogni caso, non teneva conto del fatto che tali accuse non potevano riscontrare quelle del AI, essendo carente il requisito della autonomia delle dichiarazioni, essendo sorte quelle del FR
solo dopo la condanna in primo grado;
con il quinto, sesto e settimo motivo, vizio della motivazione in punto di determinazione della pena base, di cacalcolo degli aumenti per la continuazione e attenuanti generiche
-diniego delle relativamente alle quali la Corte si era limitata a valutare il contenuto del certificato penale,senza collocare i fatti valutati nel contesto del vissuto del soggetto.
Nell'interesse di AL LO AI, si,
denunciava: con il primo motivo di ricorso,vizio della motivazione in punto di ritenuta responsabilità per i capi 1,2,3,6,7,13,14,15,16,17,39.
Il ricorrente censura, , al riguardo, le val utazioni del compendio probatorio (ed in particolare le, dichiarazioni accusatorie del AI e del Di.
IC) negli stessi termini esposti quanto alla posizione del Di OR;
con il secondo motivo, vizio della motivazione in punt o di ritenuta responsabilità per i capi 1,2,3
e 6 della rubrica.
aveva avuto la possibilità La Corte non di attribuire un, decisivo valore probatorio alle dichiarazioni del AI, della cui inadeguatezza aveva dato esplicitamente atto;
ẹ tuttavia,pur attribuendo loro soltanto un valore di "chiusura" le aveva incoerentemente utilizzate, laddove gli altri dati probatori non erano apparsi, autosufficienti. Tale modo di argomentare non appariva lecito né condivisibile.
E quanto alle accuse provenienti dal Di
IC, anche qui non ne era stata possibile la decisiva utilizzazione per l'aspetto raccogliticcio delle informazioni fornite dal collaboratore;
e tuttavia la Corte aveva tratto elementi di convincimento sulla colpevolezza del ricorrente, in base a quanto il. Di IC riferiva circa un colloquio tra loro avuto:ciò,peraltro, senza alcuna indagine sulla credibilità del referente, come sarebbe stato invece necessario, alla stregua delle ragioni di rancore nutrite dal collaboratore verso il giovane AI.
Nella valutazione degli indizi concernenti il " :. I duplice omicidio Di Corrado Falcone (che il ricorrente distintamente enumerava),la Corte aveva Jar 1.313 62 adottato il criterio costantemente della massime di congettura, anziché quello, logico, delle esperienza.In tal modo, surrettiziamente,si riproponevano le dichiarzioni del
AI, conferendo loro quel carattere di obiettività disconosciuto in premessa..
E la Corte, in parte. travisando le emergenze processuali, in parte incorrendo in loro illogiche valutazioni, aveva poi finito con il considerare decisive accusatorie le dichiarazioni del conto della fondamentale AI, senza tener circostanza che ne inficiava l'attendibilità |
intrinseca o che, comunque, richiedeva un particolare approfondimento valutativo- cioè che le
dichiarazioni rese dall'attuale ricorrente dopo la sparatoria contro il convivente della propria madre avevano condotto all'arresto del collaboratore e alla sua condanna all'ergastolo.E tale carenza era tanto più rilevante,in quanto esistevano due emergenze probatorie che assumevano il valore di smentita delle dichiarazioni accusatorie del
AI:anzitutto la testimonianza di simona
FA, sorella ELucciso e, altresì, l'illogicità che il ricorrente, dopo essersi a lungo intrattenuto con il Di OR, avesse poi svolto funzioni di autista, atirando su di sé immediati sospetti;
- con il terzo motivo, violazione di leggê e vizio della _ motivazione, in di punto ritenuta responsabilità a titolo di concorso anomalo, relativamente al capo 1 della rubrica.
Il delitto FA non poteva essere addebitato al ricorrente, in base ad una ragionamento di estratta prevedibilità di un ulteriore sviluppo di quello Di
OR, in effetti programmato;
con il quarto motivo, vizio della motivazione in punto di ritenuta responsabilità per i capi 37,38 e
39 della rubrica.
L'accusa si nutriva delle sole' dichiarazioni accusatorie del collaboratore,la cui valutazione era stata fatto, peraltro, molto ondivagamente dalla sentenza impugnata.E comunque con semplice apparenza argomentativa, in quanto senza alcuna ragione si attribuiva credibilità sul punto al collaboratore Senza poi contare che quelli indicati come riscontri diera sprovvisti qualunque efficacia in tal senso. Ciò che concerneva anzitutto il più volte citato interrogatorio reso dal
.:
ricorrente al G. I. P. milanese, giacché dal suo contenuto non emergeva alcuna dipendenza con il significato attribuitogli dai giudici di merito.Mentre prive di significato erano le altre circostanze esaminate al riguardo dalla sentenza impugnata,e,d'altro lato, essa ometteva di spiegare perché non fosse credibile la versione alternativa offerta dal ricorrente;
- con il quinto motivo, vizio della motivazione sul punto della ritenuta responsabilità per i capi 13 e
14 della rubrica.
Relativamente alla rapina in danno dei coniugi
RI, appariva anzitutto illogico il valore di prova,di elemento di chiusura e di nessuna efficacia di volta in vol a attribuito dalla Corte milanese alle dichiarazioni del collaboratore.Ma anzitutto era riscontrabile la carente valutazione. della intrinseca attendibilità di costui, il cui risentimento verso il cugino era noto.Né quelli indicati come elementi di riscontro erano stati alleadeguatamente commisurati contrarie affermazioni difensive 0 andavano al di là del livello congetturale;
con il sesto motivo, vizio della motivazione in punto di ritenuta responsabilità per i capi 15 e 16 della rubrica.
Si trattava di addebiti inconsistenti, non essendosi nemmeno verificato il fatto che si asserisce essere stato progettato dal collaboratore.La sola cui asserzione, priva di adeguati riscontri,era priva di valore probatorio;
con il settimo motivo,vizio della motivazione in punto di ritenuta responsabilità per il capo 7 della rubrica.
La doglianza era svolta analogamente a quella del motivo precedente;
con. l'ottavo, nono e decimo motivo, vizio della motivazione in punto di determinazione della pena base e degli aumenti di pena per la continuazione.
*
Nell'interesse ELAL,si deduceva: con il primo motivo di ricorso, violazione ELart. 192 c.p.p.
Corte milanese aveva specificamente adeito
. La con qualche annunciato criterio(ancorché
-moderatore) al filone interpretativo secondo il quale riscontri estrinseci delle dichiarazioni accusatorie, non debbono godere del carattere della specificità;con ciò essa si poneva, peraltro,contro e preferibile orientamento il più recente opposto, che richiede la individualizzazione della verifica. Da ciò doveva dedursi che i principi ispiratori della pronuncia impugnata erano viziati da violazione della norma di cui sopra;
con il secondo motivo, vizio della motivazione in punto di responsabilità.
La Corte aveva nettamente avvertito la necessità di
- 3
sottoporre le dichiarazioni del Trainito ad un acuto vaglio di attendibilità, stante la contorta personalità del soggetto;
e tuttavia le conclusioni cui era giunta non quadravano con le premesse.
In relazione alle contestate violazioni della le armi,quale elemento di disciplina concernente riscontro alle accuse del collaboratore era stato addotto il contenuto ELinterrogatorio reso dal
VA cugino G.I.P.,il LO al quale, peraltro, aveva sempre negato ogni proprio coinvolgimento in tali reati.Appariva quindi illegittima la scissione delle dichiarazioni
..
complessivamente rese dal coimputato,il quale,fra l'altro,mai aveva fatto il nome ELattuale. ricorrente, non potendosi allo scopo ritenere efficace la citazione di un soprannome riferito alle anomale caratteristiche fisiche.
E quanto al tentato omicidio TA, gli elementi di
رین ان valutazione ora ricordati, ancora a minor ragione potevano servire l'accusa ora sostenere per considerata, visto poi che la sentenza non utilizzava elementi probatori diretti, bensì una
serie di deduzioni logiche operate dalla Corte ibn relazione ad altro fatto. Il comportamento della vittima era definito omertoso, ma non poteva trascurarsi la circostanza che la medesima aveva chiaramente affermato l'estraneità del ricorrente all'attentato in suo danno.
Relativamente alla rapina a carico dei coniugi violato ilRI, la Corte aveva ulteriormente principio della specificità degli elementi di riscontro, utilizzando circostanze e dati di fatto inerenti ad altri e disgiunti episodi criminosi,co- sì come concernenti altre persone - nella specie il coimputato CIe
Quanto al piano omicida di persona poi non rintracciata, non era dato ritrovare negli atti del processo alcun elemento concreto che confermasse le dichiarazioni del AI. Certamente, nemmeno nel caso esaminato poteva ricorrersi alle dichiarazioni del coimputato VA LO AI,il quale aveva riferito circostanze non riguardanti il ricorrente, del resto negando anche la propria partecipazione. Altrettanto poteva dirsi per la compartecipazione di altro preteso complice, essendo essa inconferente a dimostrare, oltre ad una personale conoscenza, il concorso in un delitto.
¡Con riferimento,infine, al preteso favoreggiamento degli autori del duplice omicidio Di OR-
FA, l'unico asserito elemento di riscontro era indicato nelle più volte citate dichiarazioni di
AI, di VA LO carattere assolutamente generico.
* * *
Nell'interesse ELCI e del AN, con unico atto di impugnazione, si denunciava: con il primo motivo di ricorso, erronea
* applicazione di legge e vizio della motivazione. impugnata aveva censurato le La sentenza dei primi giudici,ma aveva finito argomentazioni däre valore alle dichiarazioni del!. col collaboratore, adeguandosi a criteri valutativi del probatorio, minoritarimateriale non aveva espressamente condivisibili. La Corte personalità del censurato l'a anche le accuseAI, evidenziandone calunniose e la conseguente non generale attendibilità; e tuttavia aveva poi finito col farne la principale fonte di prova, in relazione alla rapina RI, sostenendo che il AI non avrebbe mentito per paura di perdere i benefici della protezione 'accord ta ai pentiti - quando era póí nota la sua attuale condizione di latitante. Né le sue dichiarazioni potevano essere corroborate dalle resa " ad opera di altri confessioni évidentemente coimputati,essendo vole stesse
|struméntali ad un più mite trattamento sanzionatorio.
Nessun altro riscontro suŝsisteva, perché nemmeno lé vittime del fatto avevano addotto elementi accusatori, anzi scagionando implicitamente
I'CI,che subito dopo la rapina si era trovato con loro dai Carabinieri, incompatibilmente con le scansioni temporali del reato. Né la mancata identificazione da parte del comandante della stazione, poteva significare che l'Alesci non erá
presente.
Da ultimo, e con particolare riferimento alla posizione del AN, la valutazione di sola j equivalenza delle concesse attenuanti generiche era immotivata e non teneva conto della partecipazione veramente minima al fatto.
Nell'interesse del Di SQ era denunciato vizio della motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio.
I soli precedenti penali non potevano essere valida giustificazione per il diniego delle attenuanti generiche, ancorati com'erano ad un giudizio di pericolosità sociale peraltro già utilizzato dai giudici di merito per negare l'inflizione di una minima. Illogicopena base di entità
1, poi, sottovalutare il valore della confessione, era,
resa,essendone all'origine un vero ravvedimento e avendo la stessa determinato un contributo notevole responsabilità.Ed all'affermata altrettanto illegittimo appariva il diniego ELapplicazione ELart. 114 c.p., essendo pacifica la minore partecipazione del Di SQ, che si traduceva in minor contributo causale e in più lieve intensità del dolo.
Con motivo successivamente proposto, il Di SQ
1 illustrava ulteriormente sopra richianti argomenti, evidenziando la giovane età all'epocal dei fatti e la carenza di qualunque elevata capacità criminale nell'attualità.
* * *
Il ricorso del FR, non corredato dai motivi dichiarato che la legge prescrive,deve essere inammissibile, con le statuizioni ulteriori indicate nel dispositivo.
* * *
Il ricorso del Di OR non appare fondato.
Costui, con il primo motivo di impugnazione, pur
-censurando- il convincimento di colpevolezza in relazione a specifici capi d'imputazione, pone per la verità un problema di carattere generale (del resto comune ad altre posizioni processuali) e cioè la valutazione fonti delle probatorie, che, consistendo sostanzialmente in chiamate in correità o in reità, involge una 4corretta interpretazione dei commi 1 3 ELart.192 c.p.p.
: Le svariate censure che, sotto tale profilo, questo ed altri ricorrenti muovono alla sentenza impugnata,impongono una trattazione per quanto possibile organica e chiarificatrice della delicata materia.
Razionalizzando la problematica che giurisprudenza dottrina avevano posto ed elaborato sotto il previgente codice di rito penale, il legislatore del
1988 ha stabilito che le dichiarazioni rese da coimputato "di un medesimo reato о da persona imputata in un procedimento, connesso ex art.12,o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso di cui all'art.371 c.2 lett.b) c.p.p., abbiano valore di prova e non di mero indizio;
ma non in valenza probatoria ex se, bensì per ごforza di una l'esistenza di altri elementi o dati, di qualsiasi کہ tipo o natura (e persino in altra chiamata convergente) nei quali trovino riscontro (cfr.
Sez. I, 13.10.1995, n.1195).'
L'esegesi giurisprudenziale ha quindi delineato,con ormai uniformità, , l'iter consolidata
|logico-argomentativo che il giudice di merito deve seguire nella valutazione di siffatti supporti probatori. Occor , dunque, in primo luogo sciogliere
.
il problema della credibilità del dichiarante, in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari,al 'suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e :
complici; in secondo luogo, verificare l'intrinseca consistenza caratteristiche delle le dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali,tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneïtà; infine,e- saminare riscontri cosiddetti esterni (cfr.
Sez. Un. 21.10.1992, Marino).
Appare indubbio a questa Corte che la sentenza: impugnata si sia attenuta scrupolosamente a tale nelle percorso logico-giuridico,senza incorrere mende che il ricorrente invece le addebita..
La più grave delle quali è, nell'ottica difensiva,la illogica valutazione degli aspetti positivi e. negativi caratterizzanti l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie e la incoerente.
valorizzazione di un accertato elemento in chiavecalunniatorio, visto addirittura favorevole alla detta attendibilità, che i giudici milanesi avrebbero con impostazione giuridicamente stravagante e ondivaga collocato nella inammissibile categoria della "non generale attendibilità intrinseca".
Ora, come emerge dall'ampia nerrativa premessa,in giudici di appello hanno esaminato. con assoluta ampiezza, segnalando anche le anomalie del carattere:
e il movente talora vendicativo della devianza criminosa la personalità del AI, principale L
collaboratore.Hanno spinto il loro scrutinio sinos alla individuazione di una chiamata in correità: H
calunniosa (fermo restandone il valido carattere autoaccusatorio) ma la conclusione cui sono giunti non pregiudiziale rifiuto ELapporto di probatorio di costui - appare condivisibile.
Intanto, non sembra contestabile che la decisione del AI di collaborare a far luce su una impressionante serie di delitti (nei quali egli si
è sempre autocoinvolto),sia stata effettivamente determinata, come sostiene la sentenza in esame, da un preciso calcolo.teso, dopo la definitività di una condanna all'ergastolo,a fruire dei benefici che la
|legge riserva ai collaboratori sul piano sia della sanzione che del trattamento. Intanto, va rilevato che è del tutto inconferente,in tema di valutazione di dichiarazioni accusatorie, la considerazione che il collaboratore, essendo -normalmente autore di reati di una certa gravità,miri alla fruizione di misure premialic in funzione della. (collaborazione prestata;
dovendo invece farsi riferimento, ai fini della verifica sogdella sua attendibilità
parametri ordinari, sopraaltri gettiva, agli ed in presenza dei quali resta menzionati anche il motivo per il quale il irrilevante si è indotto a formulare le sue collaboratore accuse (cfr. Sez. 1,6.5.1994, n. 2100)-
di taleMa il substrato logico irrinunciabile calcolo è, come ha correttamente asserito la Corte
territoriale, proprio la veridicità di fondo della collaborazione, giacché la scoperta del preordinato generale mendacio (derivante dalla incoerenza interna al compendio accusatorio o dalla estrinseca irrefutabile smentita) avrebbe immediatamente vanificato il piano di mitigazione voluto dal
AI.E dunque, l'individuazione di una sola circostanza nella quale costui ha deliberatamente
Imentito per nuocere ad un suo nemico, non è
l'elemento ancipite del quale il ricorrente imputa alla sentenza impugnata l'utilizzazione, ma un- segnale sintomatico della massima applicazione, dab parte del giudice di merito, nel valutare
1'attendibilità del collaboratore.
Il quale,poi,secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte, nel caso di plurime dichiarazioni accusatorie, non può essere in toto accettato o reietto,essendo perfettamente lecita la valutazione accusatoriedelle dichiarazionifrazionata provenienti da un chiamante in correità, per cui l'attendibilità del medesimo, anche se denegata per una parte del suo racconto (qui, peraltro, veramente minima e singola),non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro;
cosaì come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte ELaccusa, non può significare attendibilità per l'intera narrazione- in -modo- automatico fefr
Sez.VI,6.4.1995,n.814;iḍ., 2.11.1994, n. 4162; Sez.1,251
.10.1994, n. 1235).
Ciò non significa,naturalmente e questo è altroo specifico appunto che il ricorrente muove alla decisione __ impugnata che l'attendibilità
intrinseca debba essere collegata al solo riscontro esterno, in quanto le dichiarazioni accusatorie
devono sé meritevoliessere di per di considerazione, cioè apparire serie e precise, nonché caratterizzate da tutte le altre connotazioni
(cfr.positive universalmente note
Sez. IV, 15.4.1994, Rossit).Ma tale appunto appare decisamente infondato;
infatti, la Corte
l'affermazione di principio (già milanese, dopo non pregiudiziale qualificazione condivisa) della globale ELapporto. accusatorio fornito dal
AI, allorché è scesa all'esame delle singole compiuto il imputazioni ha sempre correttamente logico-argomentativo che impegna.. il percorso giudice anzitutto nella valutazione della credibilità soggettiva ELaccusa E poi nella identificazione degli elementi di verifica esterna.
E del resto,i giudici di merito disponevano di una : pluralità di fonti accusatorie l'iter del processo ha visto progressivamente rafforzarsi il quadro accusatorio, con le confessioni ulteriormente rese da taluno dei chiamati in correità; confessioni che, al contrario di quanto afferma il ricorrente, non possono solo ritenersi integrare i riscontri esterni, apparendo evidente la loro idoneità anche a documentare la veridicità
intrinseca del dichiarante.
Senza poi trascurare la circostanza che, allorquando un collaboratore renda plurime dichiarazioni accusatorie, l'attendibilità del medesimo in ordine a talune di esse (sempre fermo restando l'iter argomentativo inizialmente delineato) ben può essere affermata in base alla sussistenza di elementi esterni conforto alle altredi
(Sez.VI,18.11.1994, n.2034).
Né la pretesa del ricorrente, eicioè di inficiare globalmente e preliminarmente la credibilità soggettiva del AI, può trovare legittimazione negli asseriti contrasti fra quest'ultimo e lui stesso;
a parte, invero, che tale affermazione è
genericamente formulata e pare trovare riflesso, più che in specifici dati processuali, nella ribadita | natura vendicativa del AI, è chiaro che una comprovata situazione di inimicizia о di forte contrasto fra il collaboratore e l'accusato,impone l'obbligo di una valutazione delle dichiarazioni accusatorie improntato a1 massimo rigore (così senza dimenticare cheSez. II, 25.8.1994, n. 3639); ma : anche l'esito positivo di una tale situazione di i- : nimicizia riscontrata, non può,di per sé, determinare come necessaria ed automatica conseguenza l'inattendibilità delle accuse (cfr.
Sez. I, 14.4.1995,n.2328).
Lo stesso ricorrente accenna, in proposito, ai gravi obblighi di indagine del giudice, ma infine non indica alcuna specifica lacuna nella quale il giudice medesimo sia incorso, come del resto desumibile dalla letura della motivatissima sentenza, che non ha lasciato alcun aspetto del i
procedimento trascurato dalla sua indagine.
Le osservazioni ora fatte concernono anche l'altro collaboratore, IC;
a proposito del quale la Corte milanese ha escluso ogni condizionamento accusatorio verso i coimputati.Resta pregiudizio tutto insindacabile l'affermazione quindi del contraria del ricorrente, che ancora una volta si appiglia alla vendicatività pretesa del carattere 1.1. di costui,o alla circostanza che il medesimo non fornisca sempre notizie di prima mano, bensì apprese da terzi.Ma,a proposito di quest'ultima circostanza,la sentenza puntualmente,tutte le volte che utilizza l'apporto accusatorio del IC, ne indica la fonte che, se de relato, è poi identificata negli stessi accusati, quindi con rilevante caratterizzazione di genuinità.
Altrettanto infondato appare il secondo motivo di ricorso, che concerne le imputazioni sub 17,18 e 19 della rubrica. Qui le fontți accusatorie sono il AI e il Di
esclusaIC.Va la denunciata anzitutto - . :
incoerenza di valutazione, per la quale la Corte avrebbe accettato, nella specie, come valida chiamata in correità quella stessa che aveva, in altra ipotesi accusatoria, rigettato. Il riferimento è alla assoluzione pronunciata, nei riguardi del Di IC
ORe del Di per. l'omicidio :
CA; assoluzione, però, determinata dal fatto che i giudici di merito, accertato l'intento calunnioso ELaccusa rivolta al Di IC, hanno ritenuto che la chiamata in correità del Di OR
(fermo restando l'autocoinvolgimento del AI) fosse prova di validi riscontri;
ciò che,da un lato, conferma correttezza della valutazionela e, dall'altro, evidenzia la eterogeneità dei due
casi. Nella l'assunto delspecie, invero, mentre ricorrente (ovvero, che la descrizione fatta dalla vittima dei suoi aggressori, non si attagli a quella degli imputati) essendo semplicemente negatorio di una valutazione di fatto operata nella competente sede di merito, è insindacabile da parte del giudice di legittimità, deve rilevarsi che, nella direzione del Di OR, converge anche la dichiarazione del
Di IC, che è sicuramente individualizzante e non può essere inficiata dalle osservazioni del ricorrente.Intanto, è pacifico che il riscontro di una chiamata in correità possa essere costituito anche da un'altra chiamata che resulti autonoma e convergente (Sez.II, 17.11.1994, n.4941); e per quanto il ricorrente neghi la sussistenza di tali caratteri, la conclusione della sentenza deve essere condivisa. Infatti, il Di OR sostiene che, avendo il Di IC' parlato dopo il AI e quindi con
+37 la dipossibilità He conoscerne
0 1:1 dichiarazioni, mancherebbe appunto il primo requisito;
mā,a parte la mera presuntività ELassunto, deve rilevarsi che,essendo la spontaneità e l'autonomia rispettivamente l'opposto del condizionamento, le ELimposizione e medesime, quali elementi idonei a connotare di
attendibilità. *le dichiarazioni accusatorie, non possono essere negate solo in base alla conoscenza che il dichiarante abbia avuto di una analoga precedente dichiarazione di altro coimputato:in siffatta ipotesi, dovrà semplicemente accertarsi con maggior rigore che la coincidenza fra le dichiarazioni non sia meramente fittizia ed in particolare che quelle successive non siano frutto
'di influenze. subite e non rappresentino puro
(cfr.allineamento alle. precedenti
Sez.VI, 18.11.1994,n.2034).
Ciò che appare insussistente nella specie,e non solo perché nessun contributo specificamente individuanțe viene offerto dal ricorrente;
ma perché di una collusione fra il AI e il Di IC
(nemici tra loro, al punto di divenire il primo accusatore calunnioso ELaltro) è illogico parlare;
mentre poi il valore di autonomo e convergente elemento accusatorio deve attribuirsi del ' Di IC alle - dichiarazioni per l'apprendimento dei fatti dal FR,che, con la sua confessione sia pure tardiva, ha poi asseverato la veridicità di quelle dichiarazioni accusatorie che coinvolgono il Di OR, integrando così il presupposto del comma 3 ELart.192 c:p.p.;- ed essendo il giudizio che in proposito dà la Corte territoriale logicamente argomentato, un ulteriore sindacato del giudice di legittimità non è concesso
(al riguardo, si veda, per utili riferimenti Seż.
I,23.3.1994,n.345).
Anche il terzo motivo di ricorso (concernente
1'imputazione sub 19 per altro aspetto) è
infondato.
La sentenza individua il movente della rapina a carico ELCO, anche nel desiderio, da parte del AI, di dare una "lezione" a costui, che gli infastidiva le sorelle;
ne deduce, logicamente, che anche il di lui ferimento fosse sin dall'inizio previsto e programmato, coinvolgendo quindi il Di
OR, che si era prestato ad accompagnare in moto i il AI (svolgendo cioè un ruolo tutt'altro che secondario) sul luogo ELaggressione. L'assunto- del Di OR, di essere stato del tutto passivo in occasione del ferimento stesso, non elimina l'ipotesi concorsuale, giacché la sua condotta attiva aveva consentito l'attuazione del piano, del quale del tutto genericamente egli dichiara di essere stato inconsapevole.
l'infondatezza del quarto Deve pɔi affermarsi motivo di ricorso, che specificamente censura la ritenuta responsabilità del Di OR per i capi
24,25 e 26 della rubrica.
La negazione della convergenza delle dichiarazioni accusatorie. del AI, con la confessione ampiamente resa dal FR in secondo grado, non può certo essere sostenuta con gli elementi esposti nel ricorso. sia indotto a confessare, per Che costui S1
alleggerire la propria posizione in separato procedimento è non solo congettura del circostanza che non inficia, di per ricorrente, ma sé, la veridicità del contenuto confessorio;
che questo, poi, non potesse riscontrare le dichiarazioni del AI per il difetto di autonomia, nei termini sopra visti, non può che essere contrastato con gli stessi argomenti ivi indicati, apparendo evidente la carenza di elementi che, al di là della dellesuccessione cronologica chiamate attestino accusatorie,ne reciproco condizionamento.
- Quanto agli ultimi tre motivi di ricorso, tutti concernenti l'aspetto sanzionatorio della decisione impugnata, deve affermarsene l'inconsistenza.Né per l'entità della pena base (di cui si censura
1'immotivata gravità, senza peraltro indicare ragioni concrete che militassero a favore di una misura), né per il diniego di più mite generiche (relativamente a attenuanti
ELimponene curriculum che, l'esame criminale del Di Co rrado, appare corretto parame- tro), né per i disposti aumenti di pena ex art.81 cpv. c.p. (contenuti adeguatamente), la sentenza appare difatti meritevole di annullamento.
Il ricorso va dunque rigettato nel suo complesso.
* * *
diQuantö al ricorso proposto nell'interesse
AL LO AI, una volta rilevato che il primo motivo contiene le stesse censure di carattere processuale viste a proposito del Di
OR, basterà qui farvi globale rinvio, non emergendo la necessità di ulteriori e specifiche osservazioni.
Il secondo motivo di ricorso (confernente le imputazioni riguardanti il duplice omicidio Di
OR/FA) è certamente infondato.
.
Non può anzitutto condividersi l'affermazione che la sentenza di secondo grado abbia dato atto della inadeguatezza delle dichiarazioni accusatorie del
:
AI e del Di IC,a formare il substrato probatorio della ritenuta responsabilità.E'
-la- vero, infatti, che decisione impugnata attribuisce a Tale compendio il ruolo di elemento chiusura;
ma ė agevole rilevare che tale di atteggiamento. argomentativo _rispecchia un apprezzabile desiderio di completezza, forse al di là del necessario.
La stessa sentenza, infatti, esordisce sul punto come il coinvolgimento dell'attuale rilevando emerga provato anche та prescindere ricorrente dalla collaborazione del cugino e del Di IC.
Si tratta di una affermazione sviluppatasi poi con le argomentazioni ampiamente riportate nella parte narrativa;
in proposito, il ricorrente si dilunga in una disamina di tali affermazione e delle relative pezze d'appoggio probatorie che, pur enunciate, come individuatrici di manifeste illogicità della decisione,a petto delle norme di esperienza che asseritamente ne costituiscono il parametro,,si risolve poi in una mera rivalutazione del
-
compendio probatorio, mediante la prospettazione di una versione logica dei fatti che non è quella della sentenza impugnata,ma che non può,per ciò solo, configurare un preteso difetto di motivazione
(cfr. Sez. Un.19.6.1996,n.16).
Ci sono, insomma, dati processuali univoci e che non- possono essere revocati in dubbio secondo la sentenza, il ricorrente ha ammesso di avere rubato la macchina che poi, secondo il logico incontestabile ragionamento dei giudici di merito,servì per recarsi sul luogo del delitto;
è testimonialmente provato che il ricorrente si intrattenesse nel bar con la vittima principale.
e la mancata attendibile giustificazione di tale comportamento è stata ritenuta correttamente come. indizio conducente allo scopo di consentire al cugino di compiere il progettato omicidio;
l'omicida agì a colpo sicuro, per la conoscenzalogicamente ritenuta perfetta ELambiente e delle presenze umane al suo interno, sul che la collaborazione attiva del appare adeguatamente ricorrente dedotta;
il ricorrente ha mai dato documentazione non credibile ELimpiego del tempo trascorso dopo l'uscita dall'esercizio pubblico e prima del fatto, anche questo indizio a suo carico nel quadro accusatorio come sopra delineato.
A ciò la sentenza ha aggiunto l'inidoneità della testimonianza della sorella del FA, ad inficiare la ricostruzione del fatto (con particolare riferimento all'eventuale passaggio al bar neldel ricorrente, in macchina, dinanzi corso di quel pomeriggio) con argomenti che non appaiono né manifestamente illogici né carenti di
- idoneità valutativa: ciò dicasi sia per la possibilità di un'errore 'mnemonico della teste
(caduta in accertato altro sbaglio, nell'individuare la presenza di un'arma nella macchina che attendeva dal locale), sia, a maggior l'omicida fuori ragione, per la impossibilità di collocare nel tempo il detto avvistamento, con possibilità conseguente che il ricorrente attuale potesse essere, in due momenti diversi, sia alla guida ELauto
. che all'interno del bar.
Inoltre, il Di IC riferisce di una confessione sul fatto,resagli dallo stesso VA LO;
la contestazione della fondatezza di tale accusa de
è, per ampiamenterelato quanto sviluppata, inefficace perché non individua lę :
ragioni reali e specifiche, in base alle quali il Di
IC avrebbe dovuto falsamente riferire tale circostanza. E ferme restando le osservazioni che sopra si sono fatte, relativamente alla incidenza di eventuali rancori ed inimicizie, sulla portata intimamente accusatoria delle dichiarazion i e delle chiamate in realtà o correità.
A tale quadro, che indubbiamente deve convenirsi abbia una sua autonoma valenza probatoria in punto di responsabilità, possono a questo punto sommarsi
(ma se ne potrebbe, ovviamente, prescindere) le accuse del collaboratore AI, convergenti nel coinvolgimento del cugino, con tutte le altre emergenze probatorie.Ne esce definitivamente confermato il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
Il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la configurabilità del concorso anomalo,ex art.116 c.p.,del ricorrente nell'omicidio FA, è inammissibile, avendo già la Corte di secondo grado rilevato come tale attribuzione di responsabilità non fosse oggetto dei motivi di appello;
con la
..: conseguenza inevitabile che la relativa censura non può essere per la prima volta formulata in sede di legittimità. Il quarto motivo - che censura l'affermazione di responsabilità in ordine ai capi 37,38 e 39 della rubrica è infondato.
-
genericità pregio, anzitutto, l'affermata Non ha della motivazione, in punto di intrinseca attendibilità del AI. In proposito, la sentenza
¡impugnata si è, invece, data carico di collocare i relativi reati, nel momento retrospettivamente caratterizzante la vita del criminale
AI; questi, evaso dal carcere e smanioso di fare un trionfale reingresso nella malavita, aveva progettato clamorosi la realizzazione di delitti, poi effettivamente compiuti in Sicilia e in sede di riferire, poi, in Lombardia.Nel
gesta, costui collaborazione, le sue non solo non
fianco a critiche sualla aveva offerto il veridicità del dichiarato, ma- aveva anche indicato, con una credibilità oggetto di logica valutazione da parte della Corte territoriale, le proprie necessità sia sul versante del procacciamento di armi, sia su quello delle collaborazioni s soggettive. Sotto questo secondo profilo, la sentenza giunge a conclusioni di certezza, pienamente condivisibili perché adeguatamente argomentate, circa il sostegno costante e, si direbbe, cieco, offerto dall'attuale ricorrente e dall'AL al collaboratore.Ne fanno fede le conformi dichiarazioni rese da VA
Carmelo Trainito al G. I.P. milanese, in separato interrogatorio,sulla cui introduzione e utilizzazione nel presente giudizio non si è mossa obiezione;
ed altro elemento storico-logico è la sentenza di condanna pretorile, che accerta la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale da parte ELAL,che aveva seguito a
IL il collaboratore, proprio in tale periodo. Non pare, dunque, possano avanzarsi dubbi sulla attendibilità soggettiva del collaboratore.
Ma nemmeno condivisibile l'affermazione difensiva che le imputazioni in esame (concernenti un trasporto illegale di armi) si consolidino solo sulla base delle dichiarazioni del AI, prive di riscontro. In effetti, una verifica -estrinseca delle accuse da costui mosse, è stata operata dai :
giudici milanesi;
e poiché i relativi argomenti interesseranno, come si vedrà, anche altri aspetti dei capi d'accusa, ritiene questa Corte di dovervisi dettagliatamente soffermare.
Occorre, intanto, riaffermare che se è vero che la sola chiamata in correità o reità non è sufficiente per pervenire ad un giudizio di colpevolezza,è : anche vero che il riscontro probatorio estrinseco non deve avere la consistenza di una prova sufficiente invece colpevolezza, essendo di
|necessario che chiamata accusatoria e riscontro si integrino reciprocamente e, soprattutto, formino- oggetto. .di un giudizio complessivo (cfr.
Sez.VI,28.11.1994,n.2102); è chiaro, infatti, che se il riscontro dovesse consistere. in. una prova autonoma della colpevolezza del chiamato, la chiamata stessa sarebbe superflua:bšta,quindi, che il riscontro si risolva in una conferma anche indiretta della dichiarazione accusatoria, essendo pacifico che abbia tale capacità ogni elemento sia di natura rappresentativa sia di natura logica
(cfr. Sez. VI, 17.2.1996, Cariboni).
Ora,la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto riscontro estrinseco, per la sua logica rispondenza al contenuto della chiamata,le dichiarazioni che lo stesso attuale ricorrente ebbe a rilasciare,nei termini già ricordati, al G.I.P. milanese.Tale interrogatorio, invero, contiene la conferma di tutte le dichiarazioni rese al riguardo dal collaboratore
(sulla collaborazione prestatagli dal cugino
VA LO e dall'AL, sui trasferimenti a
IL, sulle specifiche modalità del viaggio etc.), tranne che, ovviamente, quella specificamente a fon rispondente al tenore accusatorio della chiamata.Ma giustamente la Corte di secondo grado ha ritenuto un esplicito apporto che non occorresse confessorio, perché · le dichiarazioni del collaboratore trovassero riscontro:ha invero logicamente. argomentato che, stante l'assoluta
dedizione prestata dal cugino e dall'Allia al collaboratore, stanti i fini della condotta 'di questi, che non potevano certamente essere ignorati rivelati da lui,stanteda costoro e non ulteriore ricerca unal'illogicità di di raggiungimento dei fini collaborazione per il delittuosi (laddove già i due fedelissimi erano a disposizione del AI); non poteva esservi altra spiegazione per la disponibilità offerta” dal· giovane VA LO e dall'AL, se non quella di partecipare alle imprese criminali poi confessate dal collaboratore.
E' significativo, del resto che il ricorrente non-
offerto una esplicita e... attendibile abbia giustificazione del suo accompagnarsi (con. ammissione,fra l'altro, di un furto di autovettura). al cugino;
talché pare infondata la doglianza di mancata motivazione circa la versione alternativa data dal ricorrent e, la quale si risolve in un quasi generale diniego, non ancorato a dati storico- logici di una qualche apprezzabilità.
Anche il quinto motivo di ricorso (concernente le imputazioni sub 13 e 14: rapina al suoceri ELCI) appare infondato.
Qui il ricorrente ripropone il tema della inattendibilità soggettiva del collaboratore
AI, per l'odio nutrito verso il cugino, che lo aveva fatto arrestare. Si è già visto la non automatica conseguenza da tale sentimento animoso del venir meno della credibilità intrinseca
ELaccusa;la territoriale, anche Corte al riguardo, ha osservato (rispettando i conclamati parametri valutativi) che la "narrazione del
Traini oicè logica, conseguenziale e internamente coerente;
costui ha coinvolto nei fatti esaminati anche altre persone, rispeto alle quali la sentenza individua da un lato l'assenza di motivi calunniosi-
o di risentimento, dall'altro i riscontri logici che rendono verificato il contesto accusatorio. E, quanto alla posizione specifica del ricorrente, ha evocato ancora l'efficacia probatoria, sul piano logico, del contenuto ELinterrogatorio reso dal VA
LO AI al G.I.P. milanese, sul che questa
Corte ha già avuto modo di soffermarsi positivamente. E, come dato di chiusura, i giudici di merito hanno anche esaminato - quale dato storico la corrispondenza fisica della descrizione: dei rap inatori fatta dai rapinati, con quella degli attuali imputati;
valutazione motivata e immune da vizi logici, sulla quale il giudice di legittimità non può svolgere ulteriore sindacato.
Il sesto motivo di ricorso (coinvolgente i capi
15 e 16 della rúbrica furto di autovettura violazione della legge sulle armi) non può certo dirsi fondato.
Appare anzitutto censurabile l'affermazione del ricorrente, che trae spunto per tacciare di mendacio
1'accusa mossagli, solo perché il reato-fine cui quelli sopra indicati erano funzionalmente collegati cioè l'omicidio di un rivale del collaboratore non era in effetti avvenuto. Tale circostanza, anzi, è stata giustamente valutata dalla come rafforzativa dellasentenza in esame ilcredibilità ELaccusa, osservandosi che
AI non avrebbe certo inventato un furto e una illecita disponibilità di armi da sparo, per uno scopo insussistente. Quindi, anche per il suo carattere autoaccusatorio e per la mancanza di sintomatologie calunniose, la chiamata in correità appare credibile;
i riscontri sono oltre alla
.verifica ELeffettivo furto ELauto, sul quale il ricorrente non svolge argomentazioni difensive specifiche quelli di carattere logico sopra già esaminati.
- Il settimo motivo censura, in termini analoghi,l'affermata colpevolezza per l'imputazione sub 7 della rubrica;
non deve farsi luogo, pertanto, ad ulteriori considerazioni, se non osservandosi che, come la Corte milanese- ha
chiaramente esposto, vi è sul punto una sostanziale ed ampia confessione ELimputato ricorrente, con indicazione di riscontri storici inoppugnabilmente consacrati negli atti di indagine di polizia.
Gli ultimi tre motivi censurano la misura e la struttura della pena, in termini analoghi a quelli concernenti la posizione del Di OR. Al
considerazioni svolte, basteràin proposito
'aggiungere che, nella specie, vi è stata concessione di attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti;
l'unica censura che potrebbe avere ragione d'essere sarebbe dunque quella sulla pena base e sugli aumenti per la continuazione, relativamente a che, peraltro, la sentenza adeguatame nte motiva, valorizzando la gravità dei fatti, la loro reiterazione e la indubbia intensità del dolo.. Si tratta, dunque, complessivamente, di doglianze prive di fondamento.
Infondato deve ritenersi anche il ricorso proposte nell'interesse ELAL.
-La violazione ELart.192 c.p.p. dedotta con il primo motivo per non avere la sentenza impugnata
-
raccolto a carico del ricorrente riscontri individualizzanti, è priva di pregio. Così come appare gratuita l'affermazione che la Corte milanese aderisca al filone giurisprudenziale minoritario, per il quale la verifica estrinseca non deve avere il requisito della specificità.
Come questa Corte ha altre vole affermato, quando la prova sia costituita da dichiarazioni accusatorie di coimputati imputati di reati connessi, l'esigenza che tale prova sia corredata da elementi di riscontro e che questi abbiano carattere di specificità, implica soltanto che 1
detti elementi siano ricollegabili al fatto e al soggetto che di quel fatto viene indicato come colpevole, ma non anche che siffatto collegamento abbia carattere di esclusività, nel senso cioè che non sia astrattamente ipotizzabile anche con riguardo ad altri fatti o ad alri soggetti (cfr.
Sez. I, 10.5.1993, Algranati).
La Corte milanese non si è certamente sottratta alla reale necessità argomentativa di reperire riscontri specifici, come del resto è dimostrato dalla analisi delle singole alle quali si duole imputazioni, relativamente l'AL nel secondo motivo di ricorso.
11 quale è pure infiondato, perché non coglie
? al di là di un generico ribadito carattere di inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie del la individualizzata e specificata AI sia pure sul piano logic, nei termini verifica dei supporti esterni alle sopra visti dichiarazioni AI.Che del scaturiscono, principalmente, dal contenuto ELinterrogatorio reso da VA Carmelo
AI al G.I.P. e di cui si è già detto e che coinvolgono,per le ragioni ampiamente esposte in sentenza, l'AL. Non solo senza la possibilità di adombrare una intenzione vendicativa e calunniosa anzi, lanei suol confronti (ché sentenza, icontrastata sul punto, rileva come- il collaboratore avesse una certa gratitudine, per non affetto, verso l'attuale ricorrente, così dire ampiamente postosi al Suo ser vizio);ma con riflessi logici su tutte le imputazioni, alle quali
L'AL deve ritenersi legato per Te stesse inoppugnabili argomentazion i logico-deduttive esposte nei confronti del precedente ricorrente. Che poi;
in astratto, la citata argomentazione,potesse adeguarsi anche ad ipotizzabili diverse posizioni processuali, non elimina il necessario requisito del della specificità (rettamente intesa) riscontro, dal momento che anche nei confronti
ELAL vi è la convergenza di tutti gli con- leargomenti logici, valutabili in una attendibili chiamate.
Anche perché gli argomenti difensivi addotti dal inficiano____ l'impianto ricorrente, non accusatorio: che, nel tentato omicidio TA, egli non fosse accusato dalla vittima, è stato ampiamente giustificato dai secondi giudici con il clima il rifiuto di qualunque omertoso e con collaborazione opposto dalla stessa (ferma restando l'evidente fragilità della ulteriore affermazione difensiva ELAL, che, ammetendo di avere avuto notizia del fatto, la ricollegava ad una incredibile lettura di giornali siciliani a IL); che in rela zione alla rapina in danno dei coniugi RI
l'AL NV
. anche per stato considerazioni che riguardano l'CI, è solo un aspetto del contesto probatorio intessuto dai giudici di merito, che vi hanno poi collocato con specifiche considerazioni l'attuale ricorrente; e che, poi, per le imputazioni residue, sia stato utilizzato l'interrogatorio del AI al G.I.P. milanese in separato procedimento, è operazione | argomentativa lecita e rilevante, come sopra si è ampiamente argomentato.
Il ricorso è quindi, complessivamente infondato.
L'unico atto di impugnazione, proposto congiunamente nell'interesse ELCI e del AN, contiene anzitutto doglianze sulla attendibilità intrinseca del collaboratore AI, la cui inconsistenza già questa Corte ha avuto modo di affermare, in riferimento alle posizioni precedentemente esaminate;
né ritornarci. Inoccorre particolare, appare infondata la tesi che le confessioni progressivamente rese da coimputati siano inidonee a convalidare le chiamate accusatorie perché finalizzate ad ottenere più miti trattamenti sanzionatori;
a prescindere che ciò non
è avvenuto concreto, già si è detto che il in desiderio di fruire di miglior trattamento punitivo trattamentale, non imlica di per sé e l'inattendibilità ELaccusa;
sarebbe stato necessario,da parte del ricorrente, corroborare la conraria tesi con ben altri elementisua :
valutativi,qui del tutto carenti.
Quanto alla rapina,nella; quale 1'Alesci è, coinvolto, appare inconsistente la tesi che, siccome le vittime non solo non lo avevano accusato, ma in certo modo gli avevano fornito un alibi, affermando che era con loro nella caserma dei carabinieri :
all'atto della denuncia, la sua colpevolezza fosse improponibile. La sentenza, invero, ha anzitutto rilevato la sospetta insistenza con la quale i coniugi RI riferivano (anche non richiesti) tale circostanza, che definitivamenteha poi svalorizzato, osservando che tale sorta di alibi non solo era smentito dal comandante della :
caso,nọn copriva l'ora del stazione,ma, in ogni Tell' Alesu delitto, tanto che la presenza sul luogo della rapina e poi in caserma, era perfettamente compatibile. Ne 1'inidoneità deriva ELassunto
difensivo inficiare ad l'impianto d'accusa, adeguatamente argomentato...
Per quanto riguarda il solo AN,vi è doglianza in punto di pena;
ma, da¸ un lato, è infondata la censura di difetto di motivazione circa il giudizio di valenza delle attenuanti generiche (avendo la
Corte territoriale affermato che la semplice equivalenza era imposta sia dal vissuto criminale del ricorrente, sia dalla acclarata sua pericolosità sociale, per la quale era sottoposto a specifica misura di prevenzione:ciò che integra una corretta e condivisibile argomentazione); dall'altro lato,la pretesa minima partecipazione del AN è stata esclusa con impeccabile ragionamento, essendosi individuata la rilevanza del ruolo di chi, in una rapina concorsuale,guidi uno dei veicoli utilizzati allo scopo, rivestendo cioè una
posizione di rilevante necessarietà,non fungibile e pur sempreindifferentemente
causalmente di notevole riflesso.
Anche tale ricorso è quindi infondato.
* * *
Ad analoga conclusione deve giungersi, per quanto attiene alla posizione del De SQ, che censura sola la misura e la struttura della pena.
Non pare condivisibile l'affermazione che i precedenti penali non siano quando assumano la rilevanza e la numerosità di quelli del ricorrente valido motivo per il diniego delle attenuanti generiche;
anche perche, con l'autonoma osservazione che essi evidenziavano anche una scelta di vita
-
dedita al crimine, la Corte di secondo grado non è caduta nel preteso errore di motivare con un unico argomento la misura della pena base e il diniego di attenuanti. Sul quale, del resto, ha influito la ritenuta irrilevanza anche della confessione, che il ricorrente sostiene essere stata frutto di sincera contrizione, ma che la sentenza impugnata ha attendibilmente svalutato, osservando che, nell'economia processuale,essa non aveva influito sulle già accertata in posizioni di prime minimacure, responsabilità. Quanto alla partecipazione, è del tutto generica la relativa affermazione difensiva,in analogia a quanto sopra fosservato.
* * *
Mentre, come si è visto, il ricorso del FR
deve- essere dichiarato inammissibile, vanno rigettati tutti gli altri, con le ordinarie conseguenze di legge.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso di FR
IG e rigetta quelli di Di OR
RI, AI LO, AL VA
BA, CI PE, AN IO e Di
SQ NZ.
Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e il FR inoltre al versamento della somma di £.500.000 alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 21.4.1997
IL CONSIGLIERE RELATORE
-
IL PRESIDENTE
Respirale "Ls love
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
LI Romeo- м е DEPOSITATA IN CANCELLERIA
15 MAG. 1997
IL COLLABORATORE EL CANCELLERIA