Sentenza 22 giugno 2004
Massime • 1
La sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive brevi prevista dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. va disposta anche nei confronti di chi, nel momento in cui la relativa sentenza diviene irrevocabile, si trovi in stato di custodia cautelare per fatto diverso da quello oggetto della condanna da eseguire.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2004, n. 37174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37174 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 22/06/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 2941
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 025439/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di ROMA;
nei confronti di:
1) DI ET EN, N. IL 31/05/1951;
avverso ORDINANZA del 17/04/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. IANNELLI M. (conformi);
OSSERVA
La Corte d'Appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, decidendo con l'ordinanza in epigrafe sull'incidente proposto da DI ET CE revocava l'ordine di esecuzione della pena detentiva breve inflitta al predetto con sentenza irrevocabile, oggetto dell'ordine di carcerazione emesso dal P.G. il 28.2.2003. Ricorrendo nella specie, avuto riguardo all'entità della pena da eseguire, l'ipotesi di sospensione di cui all'art. 655, comma 5, C.P.P., la Corte territoriale non ravvisava le condizioni ostative di cui al co. 9 della stessa norma e riteneva irrilevante che il DI ET fosse in stato di custodia cautelare per altra causa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale del distretto, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 656 C.P.P., come modificato dalla L. 27.5.1998 n. 165, sotto il profilo che la sospensione non sarebbe concedibile, in linea di principio, ai condannati in custodia cautelare per lo stesso o per altro titolo, potendo di essa beneficiare solo coloro che, al sopravvenire della condanna da eseguire, si trovino in stato di libertà; in sostanza, nei confronti di chi già è in carcere, ai fini della esecuzione di pene detentive brevi non opererebbe la norma di cui al co. 5, bensì quella di cui al co. 2 (notifica dell'ordine di esecuzione) del richiamato art. 656 C.P.P.. Il ricorso non è fondato. La L. n. 165/1998 (c.d. legge Simeone), recante "modifiche all'art. 656 C.P.P. e alla legge 26/07/1975 n. 354 e successive modificazioni", nel perseguire l'obiettivo di ridurre il sovraffollamento carcerario ha ampliato il meccanismo di accesso alle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario per tutti i condannati che si trovino in determinate situazioni, evitando a costoro il preventivo passaggio per il carcere. Nella suddetta ottica, la legge ha imposto al P.M. l'obbligo di sospendere d'ufficio, in base ad un accertamento aritmetico - formale che non implica alcuna valutazione discrezionale, l'esecuzione di tutte le condanne definitive a pene detentive non superiori a tre anni, ovvero non superiori a quattro anni nei casi previsti dagli art. 90 e 94 D.P.R.
9.10.1990 n. 309, con contestuale avviso all'interessato della facoltà di presentare, entro trenta giorni, al Tribunale di Sorveglianza - per il tramite del P.M. - l'istanza volta alla concessione di una delle misure alternative. La regola della sospensione "automatica", però, incontra limiti tassativi, individuabili in situazioni particolari pertinenti al condannato che non la consentono in nessun caso. I presupposti di operatività del novellato art. 656 C.P.P. possono così essere sintetizzati: a) pena da espiare non superiore ai limiti citati (comma 5); b) per la stessa condanna, non deve essere stato già emesso precedente decreto di sospensione (comma 7); c) la pena da eseguire non deve essere stata inflitta per uno dei delitti di cui all'art. 4 bis della L. n. 354/1975 (comma 9 lett. a); d) per il fatto oggetto della condanna da espiare, il reo non deve trovarsi, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, in stato di custodia cautelare in carcere (comma 9 lett. b). Ciò posto, è chiaro che la "ratio" ispiratrice della riforma è quella di evitare a chi può - in astratto - usufruire di misure alternative alla detenzione la traumatica esperienza carceraria e di decongestionare il più possibile, nel perseguimento anche di sostanziali finalità rieducative, l'affollamento degli istituti penitenziari, con l'effetto che il potere sospensivo previsto dalla citata norma perde di significato in quei casi in cui il condannato, al momento dell'esecuzione di una pena detentiva breve inflitta con sentenza irrevocabile, già si trova ristretto in carcere, ma è anche vero che tale regola non ha valenza assoluta e radicale, come potrebbe apparentemente dedursi dalla previsione del comma 2 dell'art. 656 C.P.P., e va puntualizzata e meglio definita, nella sua portata, alla luce di una coordinata e logica interpretazione della complessiva disciplina dettata dallo stesso art. 656 e dalle altre norme in tema di esecuzione. Per una corretta interpretazione, con riferimento a quanto rileva nel caso in esame, va evidenziata la specificità del limite posto all'esercizio del potere sospensivo del P.M. dalla lett. b) del comma 9, che finisce col delimitare la portata generale del precedente comma 2 dell'art. 656 C.P.P.. È indubbio che la sospensione "automatica" non opera nei confronti del condannato che, al momento dell'esecuzione di una pena detentiva breve, si trovi già in espiazione di altro titolo, oppure in stato di detenzione cautelare per il fatto oggetto della condanna da eseguire. Infatti, nel primo caso non sussiste in concreto l'esigenza di assicurare, secondo la "ratio legis", il mantenimento dello "status libertatis" a chi è già in carcere, sebbene per condanna diversa da quella oggetto della nuova esecuzione, e d'altra parte il P.M., in presenza di più sentenze di condanna per reati diversi, è obbligato, ex art. 663 C.P.P., a determinare la pena complessiva, con la conseguenza che, anche in caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di procedere al cumulo, onde l'esito di tale operazione può portare ad una pena complessiva superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili e, quindi, all'oggettiva impossibilità di applicare comunque la sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 novellato;
nel secondo caso, la deroga alla disciplina del co. 5 è del tutto razionale, dovendosi presumere che colui il quale è rimasto in stato di custodia cautelare fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna sia un soggetto nei cui confronti non sono mai cessati i pericoli concreti di fuga o di recidiva (art. 274, lett. b e c, C.P.P.), sicché la continuità tra il regime di custodia cautelare e l'espiazione della pena detentiva tende proprio ad evitare che dette esigenze possano essere pregiudicate. Ipotesi diversa è quella in cui il condannato, nei confronti del quale deve essere eseguita, in forza di sentenza definitiva, una pena detentiva breve versi in stato di custodia cautelare per altro fatto. Tale situazione è equiparabile, ai fini che qui interessano, allo stato di libertà, nel senso che non è di ostacolo alla operatività dell'istituto della sospensione di cui al co. 5 dell'art. 65 6 C.P.P.. La chiara formulazione della legge che, nell'indicare i tassativi limiti all'operatività della sospensione, fa espresso riferimento alla condizione di chi, "per il fatto oggetto della condanna da eseguire", si trova "in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva" (co. 9 lett. b), non lascia spazio a dubbi interpretativi, nel senso che tale specifica previsione, coordinata con quella di cui al co. 2 dello stesso articolo, delimita la portata di quest'ultima, finendo col non conferire alcun rilievo ostativo alla detenzione "cautelare" per altro fatto. A tale conclusione si perviene agevolmente, argomentando "a contrariis", proprio dalla disposizione del co. 9 lett. b, la quale, diversamente opinando, risulterebbe pleonastica, dato che la limitazione in essa stabilita sarebbe ricavabile dalla combinata interpretazione dei commi 1, 2 e 5. D'altra parte, ritenere non ostativo, per la operatività della disposizione di cui al co. 5, lo stato di custodia cautelare nel quale versa, per fatto diverso, il condannato non contrasta la "ratio" ispiratrice della disposizione medesima, tenuto conto, per un verso, della strutturale provvisorietà ("allo stato degli atti") della misura cautelare, che non è indice certo di colpevolezza, e considerato, per altro verso, che non è logicamente configurabile una sorta di continuità, per ravvisare il permanere delle esigenze cautelari che sconsiglierebbero l'adozione di un interlocutorio provvedimento sospensivo, tra il regime di custodia cautelare per un determinato fatto ancora "sub iudice" e l'espiazione della pena detentiva inflitta per un diverso illecito, già giudicato. È infatti fuorviante ravvisare, anche in questa ipotesi, una "eadem ratio" rispetto al divieto previsto dal co. 9 lett. b: la misura custodiale adottata in relazione ad un certo fatto, circoscritta alle esigenze di cautela ad esso connesse e rapportata ad una situazione processuale necessariamente fluida e non definita, non può riverberarsi negativamente sul potere del P.M. di sospendere interlocutoriamente, nella prospettiva di offrire al reo la possibilità di accedere al trattamento alternativo, l'ordine di esecuzione della pena detentiva breve inflitta per un diverso fatto. Quella cautela va gestita ed assicurata nell'ambito del processo in corso che la riguarda e non può ricevere avallo, a differenza di quanto accade per la cautela relativa allo stesso fatto oggetto della condanna da eseguire, dalla immediata messa in esecuzione della pena detentiva inflitta con tale condanna, pena che, invece, va provvisoriamente sospesa in attesa della eventuale decisione del Tribunale di sorveglianza, il quale dovrà logicamente valutare, apprezzando nel merito la complessiva situazione, la possibilità di accordare o no i benefici penitenziari. Ulteriore conferma alla tesi interpretativa qui seguita si rinviene nella previsione del comma 10 dell'art. 656 C.P.P.. Questa disciplina il caso del condannato che trovasi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire: il P.M. deve automaticamente sospendere l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e il condannato rimane agli arresti domiciliari fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza. Analoga previsione non è contenuta nel richiamato articolo per colui che trovasi agli arresti domiciliari per altro fatto, e ciò, ove si seguisse la tesi qui contrastata, comporterebbe, in caso di esecuzione di una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva breve, il passaggio diretto in carcere del reo, con evidente disparità di trattamento rispetto alla prima ipotesi. Deve, invece, ritenersi, in linea con quanto sopra esposto, che, trattandosi di misura cautelare relativa a fatto diverso, non sussiste alcun ostacolo alla sospensione (cfr., in termini, Cass., Sez. 6^, 9.1/28.2.2001, P.M. in proc. Natchev, nonché Sez. 1^ 3.10/15.11.2002, P.G. in proc. Sami Nabil). Nel caso in esame, pertanto, il P.M. avrebbe dovuto sospendere l'ordine di carcerazione per l'espiazione della condanna irrevocabile, non ostandovi lo stato di custodia cautelare in cui, all'epoca, il DI ET versava in dipendenza di altro procedimento. Correttamente il giudice dell'esecuzione ha dunque posto rimedio a tale situazione, adottando il provvedimento impugnato.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2004