Sentenza 4 marzo 2008
Massime • 2
La confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell'imputato nelle ipotesi nelle quali il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto. Quando tale indagine, ovviamente estesa al controllo su tutte le emergenze processuali, nel caso di intervenuta ritrattazione, non conduca a smentire le originarie ammissioni di colpevolezza, dovrà allora innegabilmente riconoscersi alla confessione il valore probatorio idoneo alla formazione del convincimento della responsabilità dell'imputato, anche se costui, dopo aver reso confessione del delitto di omicidio alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari, abbia ritrattato in dibattimento le precedenti dichiarazioni.
La circostanza aggravante del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, può essere validamente contestata anche con riferimento a un delitto astrattamente punibile con l'ergastolo, fermo restando che essa potrà in concreto operare solo qualora venga di fatto inflitta una pena diversa da quella perpetua.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2008, n. 14623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14623 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2008 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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