Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2004, n. 14966
CASS
Sentenza 12 ottobre 2004

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In virtù dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, il Tribunale del riesame, al fine di valutare nel merito le doglianze dell'appellante, ha facoltà di richiedere l'integrazione della trasmissione degli atti, di fatto consentita dalla natura ordinatoria del termine per la decisione di cui all'art. 310 comma secondo cod.proc.pen. e, nel caso di inosservanza della specifica richiesta di integrazione, sanzionata da nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod.proc.pen.

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  • 1Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024

    L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2004, n. 14966
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14966
Data del deposito : 12 ottobre 2004

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