Sentenza 12 ottobre 2004
Massime • 1
In virtù dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, il Tribunale del riesame, al fine di valutare nel merito le doglianze dell'appellante, ha facoltà di richiedere l'integrazione della trasmissione degli atti, di fatto consentita dalla natura ordinatoria del termine per la decisione di cui all'art. 310 comma secondo cod.proc.pen. e, nel caso di inosservanza della specifica richiesta di integrazione, sanzionata da nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod.proc.pen.
Commentario • 1
- 1. Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024
L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2004, n. 14966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14966 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 12/10/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1473
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 027202/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI IA IL n. il 24/07/1968;
avverso ordinanza del 16/06/2004 TRIB. LIBERTÀ di PARMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere DI POPOLO ANGELO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Santi Consolo (S.P.G.), che ha richiesto rigettarsi il ricorso;
uditi i dif.ri avv.ti .... (Illeggibile) G. e Padovani Tullio. FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza impugnata l'adito Tribunale del Riesame ha dichiarato, in accoglimento dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 CPP da TO AR Pilar, la nullità del provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale di MA, che, in data 6 maggio 2004, aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo relativo a risorse patrimoniali e finanziarie depositate presso la Banca Monte di MA (due conti correnti, un fondo di gestione patrimoniale ed altro deposito amministrato), già disposto nell'ambito della complessa vicenda processuale che ha riguardato il gruppo societario "MAlat" e "MAtour (HIT)" (il sequestro, a quanto risulta dal provvedimento impugnato, ha tenuto conto di: ruolo gestionale preminente espletato da AN NO, marito della TO;
riscontri di distrazioni sistematiche di risorse finanziarie dalle casse societarie, operate anche in favore di specifiche persone fisiche;
misure cautelari coercitive emesse nei confronti di numerosi indagati;
riscontri delle "frenetiche" operazioni bancarie realizzate da persone della famiglia AN;
conseguente provvedimento di sequestro preventivo in via d'urgenza e convalidato dal GIP competente in data 24 gennaio 2004).
Risulta che, a sostegno dell'appello, la TO aveva ribadito la legittima appartenenza delle risorse sequestrate, acquisite a lecito corrispettivo di prestazioni professionali attinenti alla personale attività libra di architetto. Ma il gravame è stato invece accolto per la nullità affermata ai sensi dell'art. 178 lett. c) CPP e connessa alla violazione del principio del contraddittorio, indotta dalla mancata trasmissione della nota informativa della G. di F. richiamata nell'ordinanza annullata), "il cui contenuto non viene però esplicitato"; ed è stato disposto, in applicazione dei principi generali enunciati nell'art. 604 CPP, il rinvio allo stesso GIP "per nuovo esame dell'istanza di revoca del sequestro proposta nell'interesse della TO".
Nell'interesse di quest'ultima viene così proposto il ricorso per cassazione in esame, che sostiene che l'ordinanza impugnata è inficiata da violazione di legge. E ciò perché, secondo l'assunto difensivo, ne è risultato eluso l'obbligo di dichiarazione di cessazione degli effetti della misura cautelare e di restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto, con conseguente violazione della disciplina di cui agli artt. 322 bis - 2^ co. - e 310 - 2^ co. - CPP (per quanto le modalità della "cernita" degli atti che debbano essere trasmessi al GIP appartengano alla competenza esclusiva del P.M.) e con effetti di "stallo parziale" del proposto riesame per il caso di "eventuale reiterazione dell'udienza" del P.M. (la questione risulta sostanzialmente ribadita con la memoria difensiva depositata, che prospetta l'abnormità del provvedimento, che ha pronunziato statuizione di "annullamento con rinvio", riservata esclusivamente all'ambito decisionale della Corte di cassazione). Le questioni sollevate risultano fondate nei limiti che saranno precisati. In via di principio deve riconoscersi l'illegittimità della pronunzia di "annullamento con rinvio", non consentita al Tribunale del Riesame, quale giudice dell'appello proposto ex art. 310 CPP, in quanto la situazione di nullità accreditata esula certamente dall'ambito delle previsioni tassative del richiamato art. 604 CPP. Ciò comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata, dovendosi però rinviare allo stesso Tribunale di MA il nuovo esame dell'appello proposto dalla TO, concretamente eluso dalla pregiudiziale (illegittima) dichiarazione di annullamento con rinvio, e realizzandosi in tal modo la necessità di superare l'eventuale "stallo processuale" paventato dalla ricorrente. Al Tribunale del Riesame compete, cioè, la valutazione di merito delle doglianze dell'appellante, esercitando, se del caso ed in virtù del principio devolutivo dell'impugnazione, la facoltà di richiedere l'integrazione della trasmissione degli atti, di fatto consentita dalla natura ordinatoria del termine di decisione previsto dal secondo comma dell'art. 310 CPP. Ne è conferma, in via di principio, proprio lo sviluppo argomentativo del richiamato precedente giurisprudenziale (Cass. Sez. 6^, 8 gennaio 1996, n. 19, Gerardi), che, nella constatata inosservanza della "specifica richiesta di integrazione" di trasmissione degli atti, ha prefigurato la sussistenza di nullità rilevante ai sensi dell'art. 178 lett. c) CPP ed ha disposto l'annullamento (con rinvio "per nuovo esame") dell'ordinanza cautelare, che di tali atti non aveva tenuto conto. Ad analoga pronunzia di annullamento con rinvio (che non comporta effetti di cessazione degli effetti della misura cautelare reale applicata) deve conseguentemente pervenirsi nella presente fattispecie processuale, per il nuovo esame dell'appello della TO in corrispondenza dei principi innanzi enunciati.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla l'impugnata ordinanza del 16 giugno 2004, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di MA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2005