Articolo 532 del Codice di procedura penale
Articolo 456Articolo 456
Versione
24 ottobre 1989
Art. 532. Provvedimenti sulle misure cautelari personali 1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte.
2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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