Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 532. Provvedimenti sulle misure cautelari personali 1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte.
2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.
2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.
Commentari • 15
- 1. Sentenza di assoluzione e non doversi procedere: differenzehttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/ · 27.498087
[…] Con la sentenza di proscioglimento, il Giudice, ex art. 532 c.p.p., ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte. […]
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Giurisprudenza • 45
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2015, n. 18779Provvedimento: […] Ed invero il carattere consequenziale della statuizione con cui il giudice, in caso di concessione della sospensione condizionale delle pena inflitta all'imputato in caso di condanna, dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari personali applicate al reo, giusta il combinato disposto dell'art. 300 c.p.p., comma 3 e art. 532 c.p.p., comma 2, non impedisce di ravvisare in tale provvedimento la natura di una vera e propria ordinanza, sia pure, come nel caso in esame, contenuta nel corpo di una sentenza, essendo tale, pacificamente, la forma che assumono i provvedimenti in materia di applicazione, revoca e perdita di efficacia delle misure cautelari. […]Leggi di più...
- fattispecie·
- immediata impugnabilità·
- ammissibilità·
- ordinanza emessa contestualmente alla sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa·
- in materia di libertà personale·
- provvedimenti impugnabili·
- impugnazioni·
- ordinanza