Sentenza 26 novembre 1998
Massime • 1
Nei procedimenti in cui l'ipotesi accusatoria si regge su una pluralità di elementi di carattere indiziario, il giudice di merito è chiamato a una duplice operazione: deve prima valutare tali elementi singolarmente, per stabilire se presentino il requisito della certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e per saggiarne la valenza indicativa individuale che di norma (tranne il raro caso del cosiddetto indizio necessario, da cui è logicamente desumibile una sola conseguenza) è di portata solo possibilistica; e deve quindi passare a un esame globale degli elementi cui può essere riconosciuto carattere di certezza, per verificare se la relativa ambiguità indicativa di ciascuno di essi isolatamente considerato possa, in una visione unitaria, risolversi.
Commentari • 3
- 1. La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell’eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di…Alessandro Centonze · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell'eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di Guido Galli di Alessandro Centonze Sommario: 1. Le finalità di terrorismo dell'ordine democratico interno e le macro-aree eversive: monosoggettività e plurisoggettività dei reati-fine – 2. La partecipazione alle associazioni terroristiche di matrice brigatista: i reati-fine e le fattispecie monosoggettive – 2.1. L'inquadramento sistematico della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico interno – 2.2. L'applicazione dell'aggravante di terrorismo di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 – 3. …
Leggi di più… - 2. La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell’eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di…Alessandro Centonze · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell’eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di…Alessandro Centonze · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 8 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/1998, n. 13671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13671 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Renato TERESI Presidente del 26/11/98
1. Dott. Camillo LOSANA Consigliere SENTENZA
2. " Umberto GIORDANO " N. 1306
3. " Emilio GIRONI " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo VANCHERI " 16299/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli e da UO ON, n. a CH S.NI il 6/8/67 e UO LE, n. a CH S.NI il 3/3/37
avverso la sentenza emessa il 15/12/97 dalla Corte di assise di appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Giordano
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Osserva:
il cadavere di AR FE, contadino settantenne di Montefusco in provincia di Avellino venne trovato alle 6,30 del 23/10/94 davanti alla sua abitazione con mani e piedi legati e assicurato a una inferriata con una corda di nylon.
Dagli accertamenti autoptici il decesso risultava avvenuto nella tarda serata precedente per lesioni provocate al capo e al torace da un corpo contundente;
vicino al cadavere vi era una chiazza di sangue che non è risultata appartenere alla vittima ne' alle persone coinvolte nell'inchiesta.
La porta dell'abitazione del AR era forzata e la casa a soqquadro;
e sulla porta in ferro verniciata del vicino magazzino agricolo, pure forzata, veniva rilevata l'impronta della suola di uno scarpone.
La Fiat 127 della vittima venne ritrovata il 23/10/94 parzialmente bruciata in DA (a una decina di chilometri da Montefusco) ove ne era già stata segnalata da una telefonata anonima la presenza alle 23,15 del 22/10/94.
Il AR era stato visto ancora vivo da tale Panza SI in un bar del paese poco prima delle 22,30 del 22/10/94.
Si è proceduto contro due pastori di CH S. NI, UO LE e UO ON (padre e figlio), sospettati perché si riteneva avessero avuto dei contrasti con la vittima e perché la loro auto era stata vista nei giorni precedenti nelle vicinanze. Nel corso di una perquisizione eseguita il 23/10/94 in un vano deposito della loro abitazione, sotto una catasta di legna, è stata trovata una batteria di alimentazione VA con i cavi recisi ritenuta, anche sulla base di accertamenti tecnici, provenire dalla Fiat 127 del AR che di tale componente era risultata priva. Nella casa dei UO e in alcune baracche di loro pertinenza venivano anche trovate numerose armi e autoradio.
Nella fase delle indagini il UO ON, negativo come il padre, ha dichiarato che la batteria proveniva da un fuoristrada che aveva venduto un anno prima a tale Centrella Massimo, che però lo ha smentito così come il consulente tecnico del P.M.; in dibattimento ha poi cambiato versione, sostenendo che apparteneva a un'auto che aveva trovato in un burrone delle montagne di CH S.NI. Il UO ON ha ancora sostenuto che la sera del 22/10/94 si era trattenuto sino alle 22,30 in un bar di CH, ma i testi da lui stesso indicati hanno affermato di averlo ivi notato solo sin verso le 19/19,30.
In un mobile della stanza da letto del UO LE sono stati ancora reperiti otto orologi di cui uno marca Avia da taschino, privo della lancetta dei secondi, riconosciuto da un cugino della vittima, NE IO, come oggetto a questa appartenente, non ritrovato in casa dopo il delitto, che in passato il congiunto aveva vanamente cercato di vendergli.
Secondo il UO LE detto orologio (riconosciuto in dibattimento anche da un amico del AR, ZI RE) gli era stato invece regalato dal suo padrino di cresima De GE LE, ma la figlia di costui UT lo ha smentito.
Disposto nei confronti dei UO, su loro richiesta, giudizio immediato per rispondere di concorso con persone non identificate nei reati di rapina, omicidio volontario aggravato dal fine di commettere tale delitto e incendio aggravato, con sentenza della Corte di assise di Benevento in data 5/3/96 sono stati dichiarati colpevoli di tutti gli addebiti unificati nel vincolo della continuazione e, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, sono stati condannati a 26 anni di reclusione ciascuno nonché e risarcire i danni cagionati ai fratelli della vittima AR RO e AR GI costituitisi parte civile (il solo AR RO in secondo grado ha poi revocato la costituzione).
Il giudice di primo grado ha affermato la penale responsabilità degli imputati individuando a loro carico una serie di elementi indiziari, ritenuti dotati dei requisiti richiesti dall'art.192 comma 2 C.P.P., che possono così dal testo della sentenza essere sinteticamente enucleati.
Anzitutto il possesso della batteria VA e la ritenuta inattendibilità delle spiegazioni offerte in proposito dal UO ON;
il possesso dell'orologio Avia e la ritenuta inattendibilità della versione resa in proposito dal UO LE;
la smentita dell'alibi avanzato dal UO ON.
Ed ancora il possesso di spezzoni di corda di nylon assai somiglianti a quelli con cui era stata legata la vittima;
la compatibilità dell'impronta di calzatura rilevata sulla porta del magazzino della vittima con la suola dello scarpone, macchiato di vernice di colore simile a quello della suddetta porta, che è stato sequestrato nel corso della perquisizione della casa degli imputati a un cittadino albanese loro dipendente, RR VI, il quale ha dichiarato che gli era stato fatto mettere poco prima dell'arrivo dei Carabinieri dalla moglie del UO LE;
alcune frasi ritenute per gli imputati compromettenti pronunciate nel corso di conversazioni telefoniche, intercettate nel maggio 1995, tra la loro congiunta UO CA e tale De IA PP;
la ritenuta esistenza infine in capo ai due UO, sotto il profilo della causale, di un movente di vendetta, oltre a quello di rapina, risultando da alcune testimonianze (e in particolare da quelle di RO NI, NE AN, NE MA e VI NC) che vi erano stati dei dissapori tra i pastori di CH S.NI e il AR perché costui non consentiva l'accesso al suo terreno. Proposto gravame degli imputati, con sentenza in data 15/12/97 la Corte di assise di appello di Napoli li ha assolti per non avere commesso il fatto dagli addebiti di concorso in omicidio e incendio e, derubricato in ricettazione della sola batteria l'addebito di rapina, li ha condannati per tale reato a 3 anni di reclusione e lire 500.000 di multa ciascuno.
Il giudice di secondo grado ha preliminarmente escluso che vi fosse la prova di consistenti ragioni di vendetta da parte dei UO nei confronti della vittima, non risultando che le questioni di pascolo avessero dato luogo a seri conflitti.
Ha poi negato valore indiziante: al possesso da parte del UO LE dell'orologio da taschino Avia, non ritenendo affatto dimostrato che tale oggetto fosse appartenuto alla vittima;
alla mancata conferma dell'alibi del UO ON, ravvisando ragioni di incertezza sul momento in cui la vittima era stata vista ancora viva e sul momento in cui aveva avuto inizio l'attività criminosa;
alle risultanze delle intercettazioni telefoniche, ritenendole ambigue;
ed al ritrovamento in possesso degli imputati e del loro dipendente albanese dei menzionati spezzoni di corda di nylon e dello scarpone con tracce di vernice, trattandosi di oggetti di tipo comune non ricollegabili con sicurezza all'omicidio.
La Corte di assise di appello ha in definitiva riconosciuto valore indiziante solo al possesso da parte degli imputati della batteria VA, ritenendo tale oggetto certamente proveniente dalla Fiat 127 della vittima, ma non ha giudicato quest'unico elemento sufficiente per ritenere gli imputati colpevoli dell'omicidio e della rapina per la non escludibile possibilità che la batteria fosse loro pervenuta per altra via.
Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della repubblica di Napoli e i difensori dei due imputati.
Il P.G. ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per essere gli elementi su cui in primo grado era stata fondata la pronuncia di condanna per i più gravi addebiti stati in parte trascurati e in parte ingiustificatamente svalutati. Quanto ai difensori, hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova degli estremi del ritenuto reato di ricettazione.
Il gravame del Procuratore generale merita accoglimento, e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. in particolare la sentenza delle Sezioni unite 4/2/92, P.M. e P.C. in proc. Musumeci e altri) nei procedimenti in cui, come nel caso di specie, l'ipotesi accusatoria si regge su una pluralità di elementi di carattere indiziario il giudice di merito è chiamato a una duplice operazione: deve prima valutare tali elementi singolarmente, per stabilire se presentino il requisito della certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e per saggiarne la valenza indicativa individuale che di norma (tranne il raro caso del c.d. indizio necessario, da cui è logicamente desumibile una sola conseguenza) è di portata solo possibilistica, e deve quindi passare ad un esame globale degli elementi cui può essere riconosciuto carattere di certezza, per verificare se la relativa ambiguità indicativa di ciascuno di essi isolatamente considerato possa in una visione unitaria risolversi. La Corte di assise di appello di Napoli non è nemmeno pervenuta a questo secondo decisivo passaggio in quanto, sovvertendo le conclusioni del giudice di primo grado, ha negato valore indiziario in relazione ai più gravi addebiti che erano stati mossi ai UO a tutti gli elementi proposti dall'Accusa ad eccezione del possesso della batteria dell'autovettura della vittima, la cui acquisizione ha ritenuto di configurare come reato di ricettazione. Ciò però ha fatto con una motivazione che è sotto più di un profilo censurabile in questa sede.
Il primo rilievo è che il giudice di secondo grado, dopo avere ritenuto la batteria VA certamente proveniente dalla Fiat 127 del AR asportata e data alle fiamme dai suoi uccisori, nell'esaminare il cruciale elemento rappresentato dal sequestro della stessa nell'abitazione dei UO a brevissima distanza di tempo dal crimine, ha in sostanza attribuito valenza indiziante al solo fatto, in sè considerato, del possesso di quella parte dell'autovettura senza compiutamente analizzare le condizioni in cui la batteria era stata ritrovata, la mendace spiegazione del UO ON su come gli era pervenuta e le concrete possibilità che fosse uscita così presto e in qual modo dalla cerchia dei concorrenti nell'omicidio (cerchia, che secondo il capo di imputazione comprende pure persone non identificate, dalla quale i UO sono stati esclusi anche se la sentenza impugnata fa loro carico, al momento di stabilire la entità del trattamento sanzionatorio per il ritenuto delitto di ricettazione, di essere stati ben consapevoli di ricevere l'oggetto "dalle mani di carnefici").
Si tratta di importanti aspetti delle ipotesi di accusa che andavano specificatamente affrontati in modo approfondito per giungere a una completa e coerente ricostruzione della vicenda.
Ingiustificatamente poi la Core di assise di appello ha espunto dal materiale rilevante ai fini della decisione, ritenendoli privi di ogni idoneità indiziaria, gli elementi rappresentati dal possesso da parte degli imputati di spezzoni di corda di nylon definiti "assai somiglianti" a quella con cui era stato legato il AR e soprattutto dalla circostanza che il loro dipendente RR VI calzasse al momento della perquisizione uno scarpone munito di suola compatibile con l'impronta rilevata sulla porta del magazzino della vittima e con tracce di vernice di colore simile a quello della porta medesima(che era stata sfondata).
Il fatto che le indagini abbiano consentito di pervenire solo a un giudizio di forte somiglianza o di compatibilità, e non di identità, tra i suddetti oggetti e quelli usati dai responsabili del crimine e da essi attribuibili non incide invero sulla certezza dei relativi dati, ma solamente sul loro grado di univocità, che la Corte di assise di appello avrebbe dovuto apprezzare attraverso il duplice esame di cui si è detto prima, tenendo conto di tutti gli aspetti, comprese le dichiarazioni del RR VI, e ponendo tali elementi in rapporto con gli altri indizi.
Dal novero dei quali le risultanze delle conversazioni telefoniche intercettate tra la UO CA e il De IA sono state tolte senza adeguata motivazione, poiché è una evidente forzatura dubitare della riferibilità all'omicidio di cui si tratta della frase "tieni presente che per un fatto . . .se risulta la verità sono ventuno anni" dal secondo interlocutore pronunciata. E pure l'elemento rappresentato dal possesso da parte del UO LE dell'orologio Avia non è stato sottoposto ad esauriente e corretta verifica che doveva riguardare, oltre ai riconoscimenti dello ZI e dello NE IO (sulla cui affidabilità la Corte di assise di appello ha avanzato riserve prive di logica giustificazione, risultando dallo stessa sentenza che il teste, se anche non lo aveva preso di mano, aveva comunque avuto più di un'occasione di osservare l'orologio oggetto di contrattazione con il AR), anche tutte le numerose ragioni di inattendibilità (non solo la smentita della De GE UT) evidenziata nella sentenza di primo grado circa la spiegazione dal predetto UO LE offerta su come l'oggetto gli fosse pervenuto.
Si impone in conclusione da parte del giudice di rinvio una rivisitazione ad ampio raggio, da effettuarsi in piena libertà senza ricadere nei censurati vizi di motivazione, di tutto il materiale di accusa, eventualmente integrato da quant'altro si ritenesse necessario acquisire per il chiarimento dei vari aspetti della vincenda, anche sotto il profilo della causale del crimine. Comportando l'accoglimento del gravame del Procuratore generale un nuovo esame degli originari più gravi addebiti, non possono costituire oggetto di pronuncia, e devono pertanto dichiararsi assorbiti, gli atti di ricorso con cui i difensori dei UO hanno formulato doglianze in ordine al delitto di ricettazione in cui l'addebito di concorso in rapina, ancora sub iudice e con tale delitto in concreto incompatibile, è stato dalla sentenza che viene annullata derubricato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli;
dichiara assorbito il ricorso degli imputati.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 1998