Sentenza 28 febbraio 2018
Massime • 1
In tema di confisca cd. "allargata" o "atipica" di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, non sussiste preclusione processuale alla sua applicazione da parte del giudice dell'esecuzione successivamente all'adozione, nella fase della cognizione, della confisca ex art. 322- ter cod. proc. pen., in quanto la prima, quale misura di sicurezza patrimoniale finalizzata ad impedire la commissione di nuovi reati, prescindendo - sulla base di una scelta legislativa costituzionalmente orientata - dal collegamento pertinenziale tra il reato per il quale è stata inflitta la condanna e i beni che ne costituiscono l'oggetto, è concorrente e non alternativa alla seconda. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l'adozione della confisca in sede esecutiva non viola il principio di responsabilità personale di cui all'art. 7 CEDU - come affermato dalla Corte EDU con la sentenza 23 ottobre 2013 nel caso Varvara contro Italia - accertato con sentenza, irrevocabile, di applicazione della pena).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2018, n. 16122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16122 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2018 |
Testo completo
1 6 122-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo ITno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/02/2018 Presidente - Sent. n. sez. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI 975/2018 -Rel. Consigliere - MARCO VANNUCCI REGISTRO GENERALE FRANCESCO CENTOFANTI N.33272/2015 GAETANO DI GIURO IO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TE MI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] avverso l'ordinanza del 01/04/2015 del GIP TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
lette/sentite le conclusioni-del PG- 로 Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza, irrevocabile, del 5 novembre 2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano applicò ad MI PA (al tempo dei fatti Generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza in servizio in Roma come Comandante Interregionale dell'IT Centrale) la pena di due anni e sei mesi di reclusione da tale persona pattuita con il pubblico ministero per la commissione, in Venezia, Milano e Roma, nel periodo compreso fra il mese di giugno 2010 e quello di febbraio 2011, in concorso con altre persone ed in esecuzione di medesimo criminoso, di plurimi delitti rispettivamente previsti dagli artt. 319, 321 e 326, primo e terzo comma, cod. pen.
2. Con decreto emesso il 12 febbraio 2015 in accoglimento di domanda proposta dal pubblico ministero, lo stesso Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, assoggettò a sequestro preventivo e, contestualmente, a confisca, in applicazione dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 356 del 1992: danaro contante pari ad euro 201.850, rinvenuti nel corso di perquisizione presso il domicilio di PA;
le unità immobiliari site in Roma, Via Francesco Balilla Pratella, n.5, intestate a PA;
le unità immobiliari site in Roma, Via Braies nn. 60 e 62, intestate a ME IM (convivente more uxorio con PA); le unità immobiliari site in Roma, Via della Fotografia, n. 91, intestate a FR PA (figlia di MI); le unità immobiliari site in Pioraco, località Ormagnano, intestate a LE PA (figlio di MI).
3. MI PA, LE PA, FR PA e ME IM proposero opposizione a tale decreto (artt. 676, 667, comma 4, cod. proc. pen.) avanti lo stesso giudice chiedendo la revoca del sequestro e della confisca. Tali domande vennero rigettate con ordinanza emessa il 1 aprile 2015, da cui risulta (pag. 11) che con ordinanza del 2 marzo 2015 il sequestro di danaro contante, venne poi limitato "alla sola somma di €. 197.600,00".
3.1 La motivazione, risultante dall'integrazione di quelle contenute nei due provvedimenti (decreto e ordinanza), anche alla luce dei motivi di opposizione, è, in sintesi, nel senso che: la competenza a disporre la confisca (ed il sequestro che ne anticipa gli effetti) dei beni del condannato prevista dall'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, appartiene, in ragione della obbligatorietà del vincolo sui beni e dell'ablazione della 2 relativa proprietà, al giudice dell'esecuzione quando tale provvedimento non sia stato emesso dal giudice della cognizione di uno dei delitti elencati dalla citata disposizione di diritto speciale, in applicazione dell'art. 676 cod. proc. pen. (giurisprudenza di legittimità costante); premesso che i reati oggetto della sentenza di applicazione di pena del 5 novembre 2014, vennero commessi nel periodo compreso fra il mese di giugno 2010 e quello di febbraio 2011, la confisca in questione ha natura di misura di sicurezza patrimoniale atipica, con la conseguenza che essa può essere disposta, in applicazione dell'art. 200 cod. pen., anche su beni acquistati (nella specie, rispettivamente, da FR ed MI PA) prima dell'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, introduttiva dei delitti contro la pubblica amministrazione nel catalogo di reati contenuto nello stesso art. 12-sexies; la sentenza di applicazione di pena pattuita venne emessa nei confronti di MI PA per la commissione di uno dei reati compresi in tale catalogo;
inoltre, manifestamente infondata è l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dagli opponenti, dal momento che le maggiori garanzie previste nel procedimento previsto per le misure di prevenzione patrimoniali sono giustificate dal fatto che esso è svincolato dall'accertamento di responsabilità per la commissione di un reato (come del resto affermato dalla giurisprudenza di legittimità); anche alla luce delle precisazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015, il riferimento degli opponenti alla sentenza resa dalla CEDU nel caso AR
contro
IT è inappropriato, dal momento che da tale pronuncia può trarsi il principio secondo cui la misura di sicurezza, laddove qualificabile come sanzione penale, debba seguire un accertamento giudiziale di responsabilità penale dell'imputato, nella specie avvenuto con la sentenza sopra indicata, equiparata ad una sentenza di condanna dall'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.; è accertato che MI PA, nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2005 e il 30 giugno 2013, percepi redditi complessivamente pari ad euro 617.780,39, a titolo di retribuzioni corrisposte dalla Guardia di Finanza, ad euro 483.164,51 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad euro 19.108,05 dall'Agenzia delle Entrate;
ME IM percepi redditi per complessivi euro 45.248, oltre a danaro ricavato da vendite di autoveicoli, di imbarcazioni, di partecipazioni in società e da risarcimenti di danno;
LE PA dichiarò fino al 2012 redditi complessivamente pari ad euro 4.657; FR PA dichiarò, dal 2003 fino al 2013, redditi complessivamente pari ad euro 199.000 (fino al 2008 il reddito annuo fu, in media, pari a circa euro 10.000, subendo un incremento fino a circa euro 30.000 negli anni successivi); in tale periodo di riferimento l'ammontare complessivo delle entrate dei componenti il nucleo familiare fu pari ad euro 2.152.182,29, mentre le uscite sono state calcolate dalla Guardia di Finanza in misura pari a complessivi euro 5.047.620,67; a ciò era da 2 aggiungere la somma di euro 201.850 in danaro contante rinvenuta nel corso di perquisizione dell'abitazione di MI PA;
vi è dunque sproporzione fra entrate ed uscite riferibili alla persona di MI PA che, inoltre, nel periodo compreso fra il 2005 ed il 30 giugno 2013, dispose di danaro contante per complessivi euro 1.571.571; il 20 novembre 2006 MI PA comperò da FA D'Alessio, al prezzo di euro 600.000, la proprietà dell'immobile destinato ad abitazione sito in Roma, Via Francesco Balilla Pratella, n. 5; di tale somma di danaro solo euro 99.000 risultano formalmente versati da MI PA, mentre la restante parte venne pagata mediante consegna di assegni circolari apparentemente emessi su richiesta di altre persone, la cui provvista era riferibile ad MI PA per i motivi evidenziati nelle pagg. 10 e 11 del decreto del 12 febbraio 2015, anche mediante artate richieste a terzi di prestiti "poi in realtà mai restituiti (v. sul punto le s.i. raccolte e citate nell'ordinanza opposta)" (pag. 9 ordinanza impugnata); il 25 giugno 2008 ME IM comperò la porzione di villino bifamiliare sita in Roma, Via Braies, nn. 60/62 al prezzo di euro 730.000, pagati mediante consegna di undici assegni (circolari e bancari) ed un bonifico bancario;
la provvista per l'emissione assegni venne formalmente assicurata da DA ON (all'epoca dei fatti segretario di MI PA) che allo scopo utilizzava danaro datogli da MI PA ed il contenuto delle conversazioni captate nel procedimento penale definito con la sentenza di applicazione di pena confermava che la provvista necessaria per versamenti e bonifici era stata sempre costituita per contanti da MI PA;
fra il 13 luglio 2007 ed il 20 marzo 2009 LE PA (che nessun reddito aveva dichiarato) comperò un vasto compendio immobiliare sito in Pioraco al complessivo prezzo di euro 120.000, corrisposti, quanto ad euro 30.000, mediante consegna di assegno bancario emesso dal padre MI e, quanto ai residui euro 90.000, mediante consegna di assegni circolari emessi su richiesta di TO TE (questi ha dichiarato che gli assegni circolari vennero emessi su sua richiesta dietro versamento di danaro contante e di non potere escludere che il danaro allo scopo versato fosse stato a lui consegnato da MI PA); il 10 aprile 2006 FR PA, all'epoca ancora a carico del padre MI e che solo a partire dal 2009 iniziò a percepire redditi tali da consentire l'accumulazione del risparmio, comperò l'unità immobiliare sita in Roma, Via della Fotografia, n. 91, al prezzo di euro 220.000,000 e, salvo l'accollo di una quota di mutuo per euro 50.000, parte di tale prezzo venne corrisposta mediante consegna di assegni emessi su richiesta di MI PA per euro 63.8000 e mediante consegna di assegni circolari per complessivi euro 60.000 emessi su richiesta della stessa FR PA e la cui provvista venne da questa costituita mediante versamento di euro 15.000 in contanti e consegna di assegno bancario per euro 35.000 (non è stata rinvenuta 3 traccia delle modalità di pagamento di euro 46.200); tutti gli immobili sono assoggettabili alla confisca di diritto speciale in discussione in quanto il relativo acquisto avvenne "appena qualche anno prima rispetto alle condotte oggetto della pronuncia a carico di TE utilizzando disponibilità del tutto sproporzionate rispetto ai redditi e alle attività dichiarate, per cui può legittimamente operare la presunzione di illiceità delle risorse utilizzate che fonda la misura di sicurezza" (pag. 7 ordinanza impugnata); l'interposizione rispettiva di LE PA, FR PA e ME IM rispetto ad MI PA nell'acquisto dei sopra indicati beni immobili si desume dalle singolari modalità di pagamento dei prezzi di acquisto degli stessi, volte ad occultare la provenienza degli stessi dalla persona di MI PA, le cui entrate dichiarate non erano sufficienti a coprire i relativi costi, tenendo anche conto del particolarmente elevato tenore di vita proprio della famiglia (come specificamente indicato a pag. 15 del decreto del 12 febbraio 2015); con riferimento ai beni intestati ai figli ed alla convivente more Opers se uxorio di questi la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale anche perché i primi non percepivano redditi neppure idonei al proprio mantenimento, mentre la seconda dichiarava redditi la cui consistenza non le consentiva di accantonare il danaro necessario per l'acquisto; FR PA, che solo dal 2009 aveva iniziato a percepire redditi che consentissero accumulazione di risparmio, ha documentato di avere contratto mutuo per euro 50.000, senza però documentare che le rate della relativa restituzione siano state da lei o da altri pagate;
ancora nel corso dell'anno 2013 era il padre che "si faceva carico delle spese di ordinaria gestione domestica della figlia, dunque è del tutto ragionevole ritenere che si adoperasse in tal senso anche per il mutuo"; peraltro i figli di MI PA, presenti al momento dell'acquisto degli immobili, hanno avuto contezza "delle stravaganti modalità con cui veniva versato il corrispettivo, dimostrandosi così evidentemente consapevoli del tentativo di occultamento della reale provenienza delle somme utilizzate dal padre per effettuare l'acquisto e della fittizietà dell'intestazione degli immobili, acquistati interamente con risorse del padre che pure non doveva comparire in alcun modo"; i beni immobili avevano un valore sproporzionato rispetto ai redditi de MI PA dichiarati, senza che sia rilevante l'origine più o meno lecita del danaro versato per acquistarli;
sono poi utilizzabili nei confronti degli opponenti le dichiarazioni rese da TO TE, avendo costui assunto la qualità di indagato nel momento in cui le ha rese;
infine, la somma in danaro contante di euro 201.850 (da MI PA occultata in una buca scavata nel giardino di casa propria ed oggetto di sequestro nel procedimento penale) non costituiva il prezzo del reato, già assoggettata a confisca con la sentenza definitiva, dal momento che il danaro da lui illecitamente ricevuto non venne mai rinvenuto, con la conseguenza che la confisca è stata 4 disposta per equivalente del valore "corrispondente alla tangente incassata"; tale somma di danaro, di cui MI PA non ha indicato la provenienza, è di ammontare del tutto sproporzionato rispetto ai redditi da questi dichiarati.
4. Per la cassazione di tale ordinanza le sopra indicate persone hanno proposto ricorso. In particolare: il ricorso depositato da MI PA (atto sottoscritto dai difensori, avvocati Rosario Piombino e Francesco Bergamini) contiene due, articolati, motivi di impugnazione;
il ricorso di ME IM, FR PA e LE PA (atto sottoscritto dai difensori con procura Rosario Piombino e Francesco Bergamini) contiene due articolati, motivi di impugnazione riferibili ai tre ricorrenti, un motivo riferibile alla sola FR PA, al cui interno si rinviene però censura comune ai soli FR e LE PA.
4.1 I 29 marzo 2016 MI PA ha depositato memoria (del pari sottoscritta dai due difensori sopra indicati) recante motivi aggiunti quanto: all'eccezione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24, 25, 27, 111 e 117 Cost., 6 e 7 Convenzione EDU, dell'art. 12-sexies, commi 1 e 4, nella parte in cui consente la confisca in assenza di un vincolo pertinenziale fra le cose confiscate ed il reato per la cui commissione è stata pronunciata condanna e nella parte in cui prevede che la confisca possa essere disposta in sede di esecuzione (motivo costituente sviluppo ed arricchimento dell'eccezione di cui al punto 1.8 del ricorso); alla violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. quanto alla confisca della somma di danaro (costituente sviluppo ed arricchimento del motivo contenuto all'interno del punto 1.7.1 del ricorso).
5. Il Procuratore generale ha depositato requisitoría sollecitante il rigetto dei ricorsi.
6. I ricorrenti hanno depositato memoria comune in replica ai contenuti della requisitoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ciascun ricorso ha la medesima intitolazione: "Violazione di legge ex art. 606, lett. b), cpp in relazione agli artt. 12 sexies d.l. 396/92, 178, lett. c), 321 co. 2 cpp, art. 2 c.p., 24, 25, 111e 117 della Costituzione. Violazione degli artt. 6 e 7 della CEDU. Violazione protocollo n. 1, articolo 1 comma 2, in materia di diritto di proprietà. Mancanza e manifesta illogicità di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Violazione dell'art. 649 cpp". In particolare: il contenuto delle pagg.
1-14 del ricorso presentato da MI PA (dal punto 1.1 a parte del punto 1.7.1) è sovrapponibile a quello delle 5 pagg.
1-14 del ricorso depositato da ME IM, FR PA e LE PA (dal punto 1.1 al punto 1.7.1 compreso); il contenuto delle pagg. 16-19 del ricorso di MI PA (dal punto 1.7.2 al punto 1.8 compreso) è identico a quello delle pagg. 14-18 del ricorso degli altri tre ricorrenti (dal punto 1.7.2 al punto 1.8 compreso). Nell'esposizione delle censure si farà dunque riferimento ai ricorrenti, essendo a costoro comuni le articolate censure contenute nei due atti.
1.1 Con le parti comuni del primo motivo recato da ciascun atto, i ricorrenti deducono, alla luce di una specifica ricognizione dello stato della giurisprudenza di legittimità formatasi, in materia di confisca c.d. "allargata", successivamente a Cass. S.U. 17 luglio 2001, Derouach, Rv., 219221 ed a Cass. S.U., n. 920 del 17 dicembre 2003, dep. 2004, MO, Rv. 226490 (il riferimento specifico è, in particolare, ad un passaggio della motivazione di Cass. S.U. n. 4880 del 26 giugno 2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604) che: alla luce dei principi relativi alla definizione di pena espressi dalle sentenze rispettivamente emesse dalla Corte EDU nei casi AR
contro
IT (sentenza del 29 ottobre 2013) e AN EV
contro
IT (sentenza del 4 marzo 2014), la confisca di cui si discute, dalla giurisprudenza di legittimità costantemente qualificata come misura di sicurezza patrimoniale dai contorni atipici, ha natura sostanziale di pena, in quanto si sostanzia nell'ablazione della proprietà di beni rientranti nella disponibilità del condannato che non riesca a superare la presunzione di illecita provenienza a prescindere dalla relazione con il fatto, costituente reato, commesso;
tale tradizionale qualificazione si pone dunque in contrasto con l'art. 7 della CEDU;
la citata Cass. S.U. n. 4880 del 26 giugno 2014, dep. 2015, Spinelli, ha, in motivazione, espressamente affermato che alla confisca c.d. "allargata" è stata attribuita natura sanzionatoria in linea con l'interpretazione dell'art. 7 della CEDU elaborata dalla Corte EDU con la sentenza del 9 febbraio 1995, Welch
contro
Regno Unito;
la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015 rafforza la necessità di un accertamento di responsabilità che può coesistere con una declaratoria di estinzione del reato per effetto di prescrizione;
dalla qualificazione come pena deriva che solo nel processo di cognizione la confisca in discorso possa essere disposta e che la stessa non possa dunque riferirsi, in applicazione dell'art. 2 cod. pen., agli acquisti di immobili effettuati da FR ed MI PA, avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che inseri i delitti contro la pubblica amministrazione nell'elenco di reati costituenti presupposto per la confisca c.d. "allargata"; la conseguenza è che la competenza a disporre la confisca in discorso appartiene al solo giudice della cognizione;
la, confutata, competenza del giudice dell'esecuzione costituisce violazione degli artt. 3, 24, 25, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 della CEDU e del protocollo 6 n. 1 alla Convenzione, articolo 1 comma 2, in quanto la confisca di prevenzione, strutturalmente ed ontologicamente simile a quella c.d. "allargata", prevede un procedimento di cognizione caratterizzato da doppio grado di merito e da un successivo giudizio di legittimità, mentre il procedimento previsto in fase esecutiva, dalle ridotte facoltà difensive, prevede l'esame del merito da parte dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato nel caso di opposizione;
se si propende per la qualificazione di pena, nei termini sopra esposti, della confisca in discorso il procedimento di irrogazione della stessa è in violazione degli artt. 3, 24, 25, 111 e 117 Cost,, essendo la sanzione inflitta non a seguito di chiara contestazione, senza le garanzie del contraddittorio tipiche del processo di cognizione, senza l'osservanza dei principi di legalità ed irretroattività; tali argomenti valgono a fortiori quanto ai terzi titolari formali della proprietà dei beni, dovendo l'interposizione fittizia indicata dalla norma di legge essere accertata secondo un modello legale che dovrebbe consentire al terzo tutti i diritti dell'imputato nel processo di cognizione, conformemente agli artt. 6 e 7 della CEDU. Tali argomenti sono sviluppati ulteriormente nella memoria depositata da MI PA il 29 marzo 2016 con cui si eccepisce anche la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 27, 11 e 117 Cost. e 6 e 7 CEDU, dell'art. 12-sexies, comma 1, della legge n. 356 dl 1992 nella parte in cui prevede la confisca in assenza di un vincolo pertinenziale tra le cose confiscate ed il reato per la cui commissione è stata pronunciata condanna, in quanto: il legislatore non definisce la confisca di diritto speciale come misura di sicurezza e "non ha previsto la categoria della misura di sicurezza atipica, la quale, proprio perché mai inserita tra le misure di sicurezza patrimoniali non può essere applicata ai sensi dell'art. 200 prima parte c.p. come richiamato dall'art. 236 c.p."; l'atipicità della misura "va rinvenuta nella mancanza di qualsiasi rapporto tra il bene confiscato e il fatto-reato accertato, che diviene presunzione di accumulazione illecita di beni, e come tale questa atipicità esplica una valenza maggiormente afflittiva rispetto ad una misura (quella di sicurezza patrimoniale coperta da garanzia costituzionale), che comunque richiede l'accertamento del fatto-reato".
1.2 Nelle pagg. 14-16 del punto 1.7.1 del ricorso depositato da MI PA l'ordinanza impugnata è specificamente censurata per dedotta violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. (la medesima deduzione si rinviene, non sostenuta però da specifiche argomentazioni, nel punto 1.7.1, pag. 14, del ricorso depositato dagli altri tre ricorrenti), per le seguenti ragioni, ulteriormente sviluppate nel punto 12 della memoria dallo stesso ricorrente depositata il 29 marzo 2016: con la sentenza, irrevocabile, di applicazione di pena pattuita nei confronti di esso 7 ricorrente emessa, venne, in applicazione del precetto contenuto nell'art. 322-ter cod. pen., disposta la confisca, di euro 500.000, equivalente al prezzo del delitto di corruzione, trattandosi di somma di danaro già percetta da esso ricorrente;
nel procedimento con tale sentenza definito, la somma di euro 201.850 in danaro contante, rinvenuta, in sede di perquisizione, interrata nel giardino costituente pertinenza dell'abitazione di esso ricorrente, venne assoggettata a sequestro preventivo ma, per dimenticanza, non confiscata;
ad avviso di esso ricorrente tale somma di danaro costituisce parte di quella, maggiore, oggetto della disposta confisca per equivalente pecuniario;
l'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui non vi prova che tale danaro contante "costituisse la f mazzetta versata per la corruzione", dal momento che tale danaro non venne materialmente individuato, tanto che la disposta confisca per equivalente "del for valore corrispondente alla tangente incassata", non eseguita sulla somma in questione, è manifestamente illogica, in quanto "è il concetto stesso di equivalenza che esclude la necessità del nesso probatorio"; sotto altro, e concorrente profilo, vi è violazione del precetto del principio del ne bis in idem, sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU per come riassunto nella sentenza della Corte EDU del 4 marzo 2014 nel caso AN EV
contro
IT, essendo stato esso ricorrente giudicato sostanzialmente per lo stesso fatto, dapprima con la sentenza di applicazione di pena della reclusione, dispositiva della confisca per equivalente di euro 500.000 e, dappoi, con l'ordinanza impugnata, dispositiva della confisca c.d. "allargata" di euro 201.850 e della proprietà di un immobile "in ragione di una condotta diversa e presuntiva (mai contestata) funzionale all'accumulazione di beni".
2. I motivi sono da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione. La disciplina sostanziale e processuale della confisca di cui si discute è, in ragione del tempo in cui venne emesso il decreto confermato in sede di opposizione, quella contenuta nell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 356 del 1992, nel testo vigente prima delle modificazioni a tale articolo recate dall'art. 31 della legge n. 161 del 2017. Le sopravvenute modificazioni, in particolare, mantengono ferma, per quanto qui interessa, la condanna, anche mediante sentenza di applicazione di pena pattuita, per la commissione del delitto di corruzione, quale presupposto necessario (ancorché non sufficiente) per disporre la confisca di cui si discute e la presunzione, relativa, di seguito indicata, non vinta dalla giustificazione della provenienza dei beni offerta dal condannato. 8 п per Sempre quanto qui specificamente interessa, la disciplina contenuta nel citato art. 12-sexies prevede che nel caso di applicazione di pena a norma dell'art. 444 cod. pen. per il delitto previsto dall'art. 319 cod. pen. «è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare о avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica». La condanna (anche mediante sentenza di applicazione di pena pattuita) per la commissione di tale delitto (al pari di quelli nominativamente elencati dalla norma) costituisce solo il presupposto necessario, ma non sufficiente, per disporre la confisca speciale obbligatoria in discorso, dal momento che la presunzione iuris tantum dell'origine illecita dei beni del condannato (si presume «che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone»: così, in motivazione, Corte cost. sent. n. 33 del 2018) sorge non per effetto della mera condanna, ma anche dall'accertamento con onere della relativa prova a carico del pubblico ministero della sproporzione tra tali beni e il reddito dichiarato o le attività economiche del condannato stesso, senza che si debba ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili ed il reato per cui è stata pronunciata condanna, e neppure tra i medesimi beni e una più generica attività criminosa del condannato: sproporzione che non consiste in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, ma in uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell'acquisizione dei singoli beni (giurisprudenza di legittimità costante;
cfr, comunque, per tutte, a partire da Cass. S.U., n. 920 del 17 dicembre 2003, dep. 2004, MO, Rv. 226490: Cass. Sez. 6, n. 45700 del 20 novembre 2012, Di Marzio, Rv. 253816; Cass. Sez. 1, n. 25728 del 5 giugno 2008, Cicala, Rv. 2404671). Del pari costante nella giurisprudenza di legittimità è l'indirizzo secondo cui la presunzione in discorso resta circoscritta, comunque sia, in un ambito di cosiddetta «ragionevolezza temporale»: ciò significa che il momento di acquisizione del bene non deve risultare talmente lontano dall'epoca di commissione del "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna (in questo senso, cfr.: Cass. Sez. 1, n. 11049 del 5 febbraio 2001, Di Bella, Rv. 226051; Cass. Sez. 1, n. 2634 del 11 dicembre 2012, dep. 2013, Capano, Rv. 254250; Cass. Sez. 4, n. 35707 del 7 maggio 2013, D'Ettorre, Rv. 256882, Cass. Sez. 1, n. 41100 del 16 aprile 2014, Persichella, Rv. 260529). 9 I La stessa delimitazione temporale che Cass. S.U., 26 giugno 2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262602, ha, mutatis mutandis, affermato operante in riferimento alla misura, affine a quella in esame, della confisca di prevenzione antimafia, già prevista dall'art.
2-ter della legge n. 575 del 1965 e oggi disciplinata dall'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), anch'essa imperniata sull'elemento della sproporzione tra redditi e Of - disponibilità del soggetto, trovante un limite temporale nella stessa pericolosità sociale del soggetto, presupposto necessario per la sua applicazione. Corte cost., sent. n. 33 del 2018, ha poi avuto cura di precisare che: la tesi della «ragionevolezza temporale» risponde «all'esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca "allargata", il quale legittimerebbe altrimenti anche a fronte della condanna per un singolo reato - compreso nella lista un monitoraggio patrimoniale esteso all'intiera vita del condannato>>; tale risultato «rischierebbe di rendere particolarmente problematico l'assolvimento dell'onere dell'interessato di giustificare la provenienza dei beni (ancorché inteso come di semplice allegazione), il quale tanto più si complica quanto più è retrodatato l'acquisto del bene da confiscare»; in tale prospettiva, la fascia di «ragionevolezza temporale», entro la quale la presunzione è destinata ad operare, andrebbe determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria». La "giustificazione" di provenienza - allegazione idonea ad elidere la presunzione di illecita derivazione fondata sulla precedente condanna per uno dei delitti cosiddetti "spia", sintomatici cioè di illecito arricchimento, e sulla sproporzione tra risorse lecitamente disponibili e valore dei beni al tempo dei rispettivi acquisti - deve, per essere credibile, consistere nella prova della positiva liceità della provenienza dei beni e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta la condanna (cfr. per tutte: Cass. S.U., n. 920 del 17 dicembre 2003, dep. 2004, MO, Rv. 226491; Cass. Sez. 1, n. 10756 del 18 febbraio 2009, Pelle, Rv. 242896; Cass. Sez. 2, n. 29554 del 17 giugno 2015, Fedele, Rv. 264147; Cass. Sez. 1, n. 33330 del 7 ottobre 2016, dep. 2017, Nure, Rv. 271105). La confisca c.d. "allargata" ha natura di misura di sicurezza patrimoniale "atipica" (premesso che la confisca in discorso è tipica in quanto prevista dalla legge che, però, non la qualifica espressamente come misura di sicurezza, l'aggettivo è dalla giurisprudenza di legittimità utilizzato per distinguere i presupposti di applicazione del provvedimento previsto dalla disposizione di legge speciale da quelli propri della tradizionale confisca delineata dall'art. 240 cod. pen.), in quanto prescinde da collegamento pertinenziale con il reato per la cui commissione è stata inflitta 10 N condanna dei beni che ne costituiscono l'oggetto e dall'epoca del relativo acquisto, anteriore ovvero successivo alla commissione del reato medesimo (cfr., sul punto: Cass. S.U., n. 920 del 17 dicembre 2003, dep. 2004, MO, cit.; Cass. Sez. 1, n. 10756 del 18 febbraio 2009, Pelle, cit.; Cass. Sez. 6, n. 22020 del 22 novembre 2011, dep. 2012, Notarangelo, Rv. 252849; Cass. Sez. 5, n. 19358 del 21 febbraio 2013, Rao, Rv. 255381); tenuto conto, in particolare, della sua applicabilità sulla base dei presupposti della condanna per le tipologie di reato più gravi ed allarmanti e della sproporzione dei beni rispetto al reddito dichiarato o ai proventi dell'attività economica svolta, dell'intento di contrastare forme di accumulazione di ricchezza illecita per impedire un loro futuro utilizzo nella commissione di ulteriori comportamenti criminosi, l'istituto esplica una funzione preventiva e mantiene le caratteristiche proprie della misura di sicurezza patrimoniale di diritto speciale. La conseguenza è che essa è applicabile anche: per reati presupposto commessi nel tempo in cui tale specifica confisca non era prevista dalla legge, non operando il principio di irretroattività della legge penale, ma quello dell'applicazione della legge vigente al momento della decisione fissato dall'art. 200 cod. pen. (in questo senso, cfr.: Cass., Sez. 6, n. 25096 del 6 marzo 2009, Nobis, Rv. 244355; Cass. Sez. 1, n. 11269 del 18 febbraio 2009, Pelle, Rv. 243493; Cass. Sez. 1, n. 8404 del 15 gennaio 2009, Bellocco, Rv. 242862; Cass. Sez. 3, n. 38429 del 9 luglio 2008, Sforza, Rv. 241273; Cass. Sez. 1, n. 44534 del 24 ottobre 2012, Ascone, Rv. 254698); per la stessa ragione, quanto a beni acquistati in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di legge che la confisca prevedono (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 6, n. 10887 del 11/10/2012, dep. 2013, Alfiero, Rv. 254786). Nel caso in cui sulla confisca non si sia pronunciato il giudice della cognizione, relativa all'accertamento di uno dei delitti compresi nel catalogo in discorso (nella specie, quello che emise la sentenza nei confronti di MI PA), il diritto vivente è nel senso che la confisca di cui si discute, in quanto obbligatoria, può essere emessa dal giudice dell'esecuzione secondo la procedura prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc., espressamente richiamato dal successivo art. 670 che si riferisce a tutti i casi di confisca obbligatoria previsti dal codice penale e da singole disposizioni contenute in leggi speciali (in questo senso, a partire da Cass. S.U., n. 29022 del 30 maggio 2001, Derouach, Rv. 219221, intervenuta in sede di risoluzione di contrasto interpretativo nella giurisprudenza delle sezioni semplici, cfr., fra le molte: Cass. Sez. 1, n. 22752 del 9 marzo 2007, Billeci, Rv. 236876; Cass. Sez. 6, n. 27343 del 20 maggio 2008, Ciancimino, Rv. 240585; Cass. Sez. 1, n. 49824 del 18 marzo 2016, Raggi, Rv. 268491). 11 ل ه La confisca di prevenzione, del pari assimilata alle misure di sicurezza patrimoniali (con conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 200 cod. pen.: cfr., per tutte, Cass. S.U., 26 giugno 2014, dep. 2015, Spinelli, cit.), e la confisca c.d. "allargata", di cui si discute in questa sede, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata;
tuttavia solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (così, Cass. S.U., n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci, Rv. 260247, che ha precisato che «che la C finalità di impedire l'utilizzo per realizzare ulteriori vantaggi (non necessariamente reati) - coerente con i profili economici della sostanza della prevenzione - ben si distingue dalla finalità propria di una misura di sicurezza atipica che comunque, attraverso l'ablazione, mira principalmente ad impedire la commissione di nuovi reati»). Tale diversità di struttura delle due fattispecie giustifica una diversità di procedimenti per l'adozione, rispettivamente, della misura di prevenzione reale, disgiunta da quella personale, e della confisca c.d. "allargata" da parte del giudice dell'esecuzione penale quando sul punto non abbia provveduto quello di cognizione (v. Corte cost., sent. n. 106 del 2015). I ricorrenti chiedono espressamente a questa Corte di rimeditare il consolidato orientamento relativo all'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre la confisca in discorso mediante il procedimento previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. quando a ciò non abbia provveduto il giudice della cognizione relativa all'accertamento del reato compreso nel catalogo sopra indicato, sostenendo che tale potere è dalla legge processuale attribuito al solo giudice della cognizione, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità specificamente contrastato da Cass. S.U., n. 29022 del 30 maggio 2001, Derouach, cit. La sollecitazione a tale ripensamento viene fatta essenzialmente derivare dal contenuto delle sentenze rispettivamente emesse dalla Corte EDU nei casi AR
contro
IT (sentenza del 29 ottobre 2013) e AN EV
contro
IT (sentenza del 4 marzo 2014). Al riguardo, si osserva che i ricorrenti assegnano al contenuto di tali pronunzie una portata eccedente quella a ciascuna, rispettivamente, propria. che E' infatti da ricordare la sentenza emessa dalla Corte EDU, ancorché tendente ad assumere un valore generale e di principio, «resta pur sempre legata alla 12 3 concretezza della situazione che l'ha originata» (così, Corte cost., sent. n. 236 del 2011). In tale ordine di concetti, non rilevante è innanzitutto, in funzione della dedotta questione di competenza all'adozione della confisca in discorso, la disciplina contenuta nell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU (e quindi il riferimento all'interpretazione di tale disposizione contenuta nella sentenza della Corte EDU resa nel caso AN EV
contro
IT), relativa al diritto a non essere punito ovvero giudicato due volte per lo stesso fatto. Con riferimento, poi, alla sentenza resa nel caso AR
contro
IT, Corte cost., sent. n. 49 del 2015 (in considerazione dell'interpretazione del contenuto di tale pronuncia prospettata dalle ordinanze che la questione di costituzionalità avevano sollevato), ha avuto modo di precisare che con tale decisione la Corte EDU ha sottolineato (con ciò adeguandosi a precedente decisione) che: «l'art. 7 della CEDU esige una dichiarazione di responsabilità da parte dei giudici nazionali, che possa permettere di addebitare il reato (paragrafo 71), poiché non si può avere una pena senza l'accertamento di una responsabilità personale (paragrafo 69). Non è in definitiva concepibile un sistema che punisca coloro che non sono responsabili paragrafo 66), in quanto non dichiarati tali con una sentenza di colpevolezza (paragrafo 67)». Trattasi, all'evidenza, di un principio (nessuna sanzione è da infliggere se non preceduta da accertamento di responsabilità personale) che nel caso di specie è stato rispettato, dal momento che l'accertamento della responsabilità del ricorrente MI PA per la commissione del delitto di corruzione è contenuto nella sopra richiamata sentenza, irrevocabile, di applicazione di pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., costituente presupposto necessario per disporre la confisca in discussione nel caso in cui la proprietà del bene che ne forma l'oggetto sia a lui sostanzialmente riferibile al momento del relativo acquisto e sussista la sopra indicata sproporzione fra valore del bene e redditi dal condannato percetti. In altre parole, dalla citata sentenza della Corte EDU non è dato desumere che la confisca obbligatoria di cui si discute debba essere necessariamente disposta con la sentenza di condanna per il reato presupposto, ma solo che la stessa sia conseguenza di accertamento giudiziale di responsabilità per la commissione di tale reato da parte della persona i cui beni debbano essere confiscati in applicazione della disposizione di legge speciale in discorso. Tale affermazione vale anche nei confronti del terzo estraneo alla commissione del reato e, dunque, anche al processo di merito definito con sentenza di condanna, che risulta formalmente titolare del bene, dal momento che la confisca di cui si discute riguarda anche beni di cui, anche per interposta persona fisica o 13 N giuridica, il condannato risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo. La posizione del terzo non cambia, peraltro, sotto il profilo processuale, tanto nel caso in cui la confisca sia stata disposta con la sentenza di condanna che in quello in cui sia ordinata dal giudice dell'esecuzione in applicazione dell'art. 676 cod. proc. pen. Nel primo caso, il terzo, che alla stregua della legge processuale applicabile al caso di specie (in particolare, in applicazione del principio processuale del tempus regit actum, non trova applicazione il comma 4-quinquies del citato art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, introdotto dall'art. 31 della legge n. 161 del 2017, che ha stabilito che nel processo di cognizione, ove può disporsi la confisca, «devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo»), non ha titolo alcuno per partecipare al processo penale contro l'imputato della commissione di uno dei delitti compresi nel catalogo recato dal più volte citato art. 12-sexies (e, dunque, per proporre appello contro la sentenza che ordini la confisca di bene la cui proprietà è formalmente a lui intestata), è legittimato, proprio perché non è a lui opponibile la sentenza dispositiva della confisca di bene la cui proprietà è a lui formalmente intestata quale conseguenza della condanna dell'imputato: a) a richiedere al solo giudice di merito (non a quello dell'esecuzione penale), prima della formazione del giudicato sulla confisca, la restituzione del bene sequestrato (prima della definizione del giudizio di primo grado) ovvero confiscato con la sentenza di primo grado e, nel caso di diniego, a proporre appello contro tale decisione al tribunale del riesame cautelare ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. (in questo senso, cfr. Cass. S.U., n. 48126 del 20 luglio 2017, Muscari, Rv. 270938); b) dopo la formazione del giudicato sulla confisca, a richiedere al giudice dell'esecuzione la restituzione del bene nelle forme dell'incidente di esecuzione che si svolgerà secondo la scansione prevista dagli artt. 676, 667, comma 4, 666 cod. proc. (ordinanza; eventuale opposizione avanti lo stesso giudice;
decisione, all'esito di udienza camerale partecipata, sull'opposizione, ricorribile per cassazione). La mancanza di contradditorio con il terzo nel processo di cognizione, con la conseguente non titolarità di questi di diritto all'impugnazione della sentenza di merito che ordina la confisca (sul punto si veda Corte cost., sent. n. 253 del 2017 che, alla luce del principio affermato da Cass. S.U., n. 48126 del 20 luglio 2017, Muscari, cit., ha dichiarato inammissibile la questione, sollevata da questa Corte con ordinanza del 1 marzo 2016, di legittimità costituzionale, per contrasto con gli 14 artt. 3, 24, 42, 111 e 117 Cost. (in riferimento agli artt. 6 e 13 della CEDU) degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono per i terzi, incisi nel loro diritto di proprietà da una confisca, disposta in applicazione del citato art. 12-sexies, la possibilità di proporre appello contro il solo capo della sentenza di primo grado dispositiva della misura ablatoria), comportano il diritto del terzo a provocare una rivalutazione in sede esecutiva dei presupposti del provvedimento ablativo, trasformando l'incidente di esecuzione «in una sorta di anomala impugnazione straordinaria (il giudice dell'esecuzione, nel valutare per la prima volta l'apporto cognitivo del - terzo può giungere alla revoca di una statuizione ablativa che, emessa nei confronti del solo imputato, è nel frattempo divenuta irrevocabile)>> (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, n. 32418 del 31 marzo 2016, Cataldo, Rv. 267478). In tale quadro, la trattazione in sede esecutiva della domanda del terzo, volta a provocare la revoca della confisca disposta con sentenza, realizza un meccanismo che consente al terzo di partecipare alla decisione sul merito della confisca nell'ambito di disciplina processuale, applicabile nel caso di specie, che tale partecipazione esclude nel processo di cognizione. Da qui deriva la particolare conformazione di tale incidente di esecuzione sottolineata da Corte cost., sent. n. 109 del 2015, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica -, con necessità di valorizzare il contraddittorio e le facoltà partecipative del terzo, sia nell'ipotesi in cui la sede esecutiva sia il «luogo» ove la confisca venga per la prima volta disposta (secondo le linee interpretative indicate da Sez. Un. 2001 ric. Derouach), sia nell'ipotesi in cui l'incidente di esecuzione sorga per iniziativa del soggetto-terzo, per definizione rimasto estraneo al procedimento formativo del titolo» (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 1, n. 32418 del 31 marzo 2016, Cataldo, cit.). La medesima disciplina del processo esecutivo vale, ovviamente, quando la confisca obbligatoria sia disposta dal giudice dell'esecuzione. In considerazione di quanto sopra esposto, è dunque da confermare la regola di interpretazione secondo cui la confisca c.d. "allargata" deve essere disposta, ricorrendo i presupposti indicati dal più volte citato art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, dal giudice dell'esecuzione quando la sentenza, irrevocabile, di condanna, o di applicazione di pena pattuita, per uno dei delitti compresi nell'elenco contenuto in tale articolo di legge non abbia a ciò provveduto (salvo 15 che, ovviamente, non vi sia stato nella stessa sentenza di merito accertamento di segno negativo dei presupposti di legge speciale per ordinare la confisca). L'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal solo MI PA, per dedotta violazione degli artt. 3, 24, 25, 27, 111 e 117 Cost. (in riferimento agli artt. 6 e 7 CEDU) dell'art. 12-sexies, comma 1, della legge n. 356 del 1992 in quanto prevedente, nel caso di condanna per uno dei delitti compresi nell'elenco contenuto nello stesso articolo, la confisca di danaro, di beni o di altre utilità "in assenza di un vincolo pertinenziale tra le res confiscate e il reato per il quale è stata pronunciata condanna", è manifestamente infondata, rientrando la scelta in questione, non irragionevole, nella discrezionalità del legislatore. Invero, con la citata sentenza n. 33 del 2018 la Corte costituzionale ha avuto modo di evidenziare (punto 6. della motivazione) che: la misura patrimoniale in discussione si colloca nell'alveo di forme speciali di confisca, tutte funzionali a superare i limiti della confisca penale "classica" (dimostrazione di un nesso di pertinenza, in termini di strumentalità o di derivazione, tra beni da confiscare e singolo reato per la cui commissione è pronunciata condanna), adottate da numerosi Stati europei onde «contrastare in modo adeguato il fenomeno dell'accumulazione di ricchezze illecite da parte della criminalità, e in specie della criminalità organizzata: fenomeno particolarmente allarmante, a fronte tanto del possibile reimpiego delle risorse per il finanziamento di ulteriori attività illecite, quanto del loro investimento nel sistema economico legale, con effetti distorsivi ི༽་ ཨ་ del funzionamento del mercato adottate»; tali diversi tipologie di confisca sono caratterizzate sia da un allentamento del rapporto tra l'oggetto dell'ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli oneri probatori gravanti sull'accusa»; il modello più diffuso è quello della:cosiddetta confisca dei beni di sospetta origine illecita» che «poggia, nella sostanza, su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati, per lo più (ma non sempre) connessi a forme di criminalità organizzata: in presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone»; puntuali e stringenti risultano, peraltro, al riguardo, le indicazioni promananti dalla normativa dell'Unione europea;
sia la decisione quadro 24 febbraio 2005, n. 2005/212/GAI del Consiglio, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (art. 3) che la direttiva 3 aprile 2014, n. 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, «hanno, infatti, specificamente richiesto agli Stati membri di riconoscere all'autorità giudiziaria poteri di «confisca estesa», collocabili chiaramente all'interno del ricordato genus 16 N della confisca dei beni di sospetta origine illecita»; in particolare, l'art. 5, paragrafo 1, della citata direttiva impone agli Stati membri di adottare «le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l'autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da attività criminose»; la direttiva, diversamente dalla decisione quadro 2005/212/GAI, «non limita l'applicazione della confisca estesa ai soli reati di criminalità organizzata o collegati al terrorismo, ma la richiede anche in relazione ad una serie di altri reati previsti da strumenti normativi dell'Unione, benché non commessi nel quadro di organizzazioni criminali». La stessa sentenza del giudice delle leggi n. 33 del 2018 (punto 8. della motivazione) evidenzia, dopo aver fatto ampio riferimento al contenuto della motivazione di Cass. S.U., n. 920 del 17 dicembre 2003, dep. 2004, MO (espressiva del "diritto vivente" in materia), che la presunzione, iuris tantum, di origine illecita del patrimonio "sproporzionato" a disposizione del condannato per tali delitti, avente la «base nella nota capacità dei delitti individuati dal legislatore [...] ad essere perpetrati in forma quasi professionale e a porsi quali fonti di illecita ricchezza» (la citazione è della motivazione della sentenza di legittimità), stata già ritenuta, in termini generali, non irragionevole, all'indomani dell'introduzione della misura, con l'ordinanza della stessa Corte costituzionale n. 18 del 1996. Del pari manifestamente infondata è l'eccezione di legittimità costituzionale, sollevata da tutti i ricorrenti, per dedotta violazione degli artt. 3, 24, 25, 27, 111 e 117 Cost. (in riferimento agli artt. 6 e 7 CEDU) dell'art. 12-sexies, comma 4, della legge n. 356 del 1992, nella parte in cui consente che la confisca di cui al comma 1 dello stesso articolo, possa essere disposta dal giudice dell'esecuzione anziché dal solo giudice della cognizione di uno dei reati compresi nell'elenco contenuto nel medesimo articolo. Gli argomenti a sostegno dell'eccezione sono essenzialmente nel senso della irragionevolezza di una diversa disciplina processuale rispettivamente prevista per disporre in sede esecutiva la confisca c.d. "allargata" (procedimento a due fasi avanti lo stesso giudice, con tempi ristretti per la difesa soprattutto in sede di opposizione) e per disporre la confisca di prevenzione (procedimento camerale di primo e di secondo grado) a fronte di una analogia strutturale e funzionale fra i due tipi di confisca. 17 N Tale analogia strutturale è però negata dalla giurisprudenza di legittimità (e di tale affermazione Corte cost., sent. n. 106 del 2015 ha preso atto nello scrutinio di conformità all'art. 3 Cost. dell'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956 e dell'art.
3-ter, secondo comma, della legge n. 575 del 1965, nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione), che, come detto, ha evidenziato una diversa struttura normativa delle due fattispecie (la confisca c.d. "allargata" è legata alla commissione di determinati reati, mentre quella di prevenzione ha come presupposto un giudizio di pericolosità non avente quale presupposto necessario la commissione di reati;
la prima confisca è legata alla non giustificabilità della provenienza dei beni o delle utilità ed alla sproporzione rispetto ai redditi dichiarati ovvero all'attività economica, mentre quella di prevenzione aggiunge, in alternativa, la riconducibilità dei beni, sulla base di sufficienti indizi, al frutto di attività illecite ed al reimpiego delle stesse), giustificante la diversità dei procedimenti per l'applicazione dell'una ovvero dell'altra misura ablativa della proprietà di beni e di danaro;
dal momento che la finalità di impedire l'utilizzo per realizzare ulteriori vantaggi (non necessariamente reati) - coerente con i profili economici della sostanza della prevenzione - ben si distingue dalla finalità propria di una misura di sicurezza atipica che comunque, attraverso l'ablazione, mira principalmente ad impedire la commissione di nuovi reati» (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci, cit.). E' poi certamente vero che la confisca di cui si discute, una volta accertata la commissione di uno dei reati compresi nell'elenco contenuto nella disposizione di legge più volte citata, ha quale specifico presupposto quello dell'accertamento relativo alla mancata giustificazione della provenienza di bene dal valore sproporzionato al reddito del reo ovvero alla sua attività economica e, nel caso di bene formalmente intestato ad un terzo, alla sussistenza di un fenomeno interposi= torio fra terzo e reo nella titolarità di tale bene, ma è altrettanto vero che, in riferimento specifico al delitto di corruzione (qui rilevante), anche la confisca, obbligatoria, di beni che costituiscono il profitto ovvero il prezzo del reato ovvero, quando questa non sia possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto, necessită degli ulteriori, ch specifici, accertamenti previsti dall'art. 322-ter, primo comma, cod. pen., senza che, nell'uno come nell'altro caso, la legge preveda la contestazione all'imputato dei fatti costituenti i presupposti rispettivi delle due, diverse, confische;
essendo le stesse conseguenza, obbligatoria per l'imputato, dell'accertamento della sua responsabilità nella commissione del delitto in questione. 18 N Quanto al terzo, la specifica eccezione dei ricorrenti (che, si deduce, "si vedono applicata la sanzione dell'esproprio senza alcuna contestazione e senza alcuna condanna"), riguarda l'accertamento dell'interposizione mediante procedimento (quello di esecuzione) che non consente al terzo medesimo "di esercitare tutti i diritti dell'imputato nel processo di cognizione conformemente agli artt. 6 e 7 della CEDU" (pag. 18 del ricorso di LE e FR PA e di ME IM). Tale deduzione presuppone però che il terzo avesse titolo per partecipare al processo volto all'accertamento della responsabilità dell'imputato: ciò però non è, per quanto sopra esposto quanto alla posizione del terzo in tale processo, con la conseguenza che quando anche la confisca in questione fosse stata disposta nel processo di merito, il terzo, in ragione della non opponibilità di tale decisione alla sua persona, non potrebbe far altro che: nel corso del processo chiedere allo stesso giudice di merito, prima che la confisca divenga irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di rigetto, di tale domanda, proporre appello cautelare;
dopo la formazione del giudicato nei confronti del reo, chiedere la restituzione del bene mediante incidente di esecuzione (avente la struttura bifasica sopra descritta) sul rilievo della non sussistenza dei presupposti, diversi dalla condanna del reo, previsti dalla norma di diritto speciale in argomento. Il solo MI PA deduce, poi, che la confisca della somma di danaro contante pari ad euro 201.850 e dell'immobile da lui comperato nel 2006 disposta con l'ordinanza impugnata costituisce violazione del principio del ne bis in idem, sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU per come riassunto nella sentenza resa dalla Corte EDU il 4 marzo 2014 nel caso AN EV
contro
IT, in quanto: la sentenza di applicazione di pena nei suoi confronti emessa aveva disposto, in applicazione del'art. 322-ter cod. pen., la confisca di somma di euro 500.000 costituente l'equivalente del prezzo del reato di corruzione da lui commesso;
per la commissione dello stesso reato è stata, con l'ordinanza impugnata, anche disposta la confisca di euro 201.850 (che il ricorrente deduce, di oltretutto, essere parte della quella oggetto di confisca per equivalente) e dell'immobile. La deduzione è infondata, dal momento che i fatti costituenti, rispettivamente, presupposto della confisca per equivalente del prezzo del reato e della confisca c.d. "allargata" sono fra loro affatto diversi ed hanno in comune, per quanto qui interessa, l'accertamento della commissione del delitto di corruzione da parte del ricorrente, con la conseguenza che le due confische avrebbero potuto essere disposte con la sentenza di condanna per tale reato. Non vi è dunque violazione delle disposizioni sopra richiamate da parte dell'ordinanza impugnata che, in applicazione dell'art. 676 cod. proc. pen., ha 19 N disposto la confisca c.d. "allargata" di altro danaro e di immobile, ex lege obbligatoria a fronte dell'accertamento giudiziale del reato in questione costituito dalla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non avendo a ciò provveduto la sentenza di merito. La sentenza emessa dalla Corte EDU nel caso AN EV
contro
IT non è pertinente al caso di specie, avendo la stessa accertato la violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU nell'essere stati gli stessi fatti, rispettivamente, giudicati e sanzionati, in applicazione della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 58 del 1998, tanto in procedimento svoltosi avanti la C.O.N.S.O.B. (con provvedimento poi impugnato avanti la Corte di appello) che in processo penale. Nel caso di specie, invece, l'ordinanza impugnata non ha accertato la responsabilità di MI PA nella commissione del delitto di corruzione e disposto una seconda confisca quale conseguenza dei fatti di corruzione accertati con la sentenza di merito più volte menzionata, ma, partendo proprio da tale accertamento, in presenza di confisca obbligatoria in applicazione dell'art. 12- sexies della legge n. 356 del 1992, a ciò ha provveduto a fronte dell'omissione di una decisione sul punto da parte del giudice della cognizione. Infine, la deduzione del ricorrente secondo cui la somma di euro 201.850 sarebbe parte di quella, pari ad euro 500.000, oggetto della confisca per equivalente del prezzo del reato da lui commesso, disposta con la sentenza di merito, si pone in termini di alquanta astrattezza;
ed è dunque in questa sede inapprezzabile. In conclusione, i sopra indicati motivi sono infondati.
3. Con il secondo motivo di ricorso MI PA deduce che la motivazione dell'ordinanza impugnata è caratterizzata, ad un tempo, da violazione di legge (artt. 125, comma 3, 192 cod. proc. pen., art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992), da parziale mancanza e manifesta illogicità, in quanto: la valutazione di sproporzione fra valore del bene immobile e redditi non è stata effettuata al momento del suo acquisto;
la motivazione relativa all'affermato rispetto del principio di ragionevolezza temporale è meramente apparente, essendo l'acquisto avvenuto nove anni prima dell'emissione del decreto di confisca e quattro anni prima della contestazione del reato per la cui commissione è stata emessa sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.; i pagamenti del prezzo da parte di terzi derivavano da prestiti leciti fatti da facoltosi imprenditori da tempo amici di famiglia;
l'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui il presupposto della confisca in discussione è costituito dalla sproporzione fra valore del bene e redditi, "senza che sia sindacata l'origine più o meno lecita del bene stesso", viola "la ratio che sottende la norma, da individuarsi nella presunzione 20 هر illecita di accumulazioni di beni legata a presunte attività illecite della stessa indole di quella per le quali vi è stata condanna"; nessuna risposta era data dall'ordinanza sulla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni di OL DO, persona indagata, escussa senza difensore, con le conseguenze previste dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen.; le dichiarazioni rese da TO TE evidenziavano solo che OL DO intendeva fare una cortesia ad esso ricorrente e provvedere al pagamento di parte del prezzo (ciò che in effetti avvenne dal momento che gli assegni vennero emessi a fronte di danaro fornito da DO). Infine, il ricorrente deduce infine che nessuna risposta era stata data alla sua richiesta "di ancorare ad un solo dato oggettivo la decisione di incidere su tutti i beni dal 2005 in modo poi che il principio di ragionevolezza temporale fosse ancorato ad un atto fenomenico e non alla decisione discrezionale di scegliere un anno, il 2005, piuttosto che un altro anno, antecedente o successivo".
4. Secondo quanto risulta dall'ordinanza impugnata (e non contestato dal ricorrente): il tempo di commissione del reato di corruzione, accertato con la sentenza, irrevocabile, emessa nei confronti di MI PA, si colloca nel periodo compreso fra il mese di giugno 2010 e quello di febbraio 2011; la proprietà dell'immobile intestato a tale persona venne acquistata, al prezzo di euro 600.000, con contratto stipulato il 20 novembre 2006. Al riguardo, non appare censurabile la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui afferma che il tempo in cui tale acquisto si perfezionò non risulta talmente lontano dall'epoca di commissione del sopra indicato "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna;
anche perché nell'arco temporale compreso fra il 1 gennaio 2005 (più di un anno prima dell'acquisto in discussione) ed il 30 giugno 2013, la Guardia di Finanza ha accertato che le uscite riferibili al nucleo familiare di MI PA (compresi, dunque, i suoi due figli e la sua convivente more uxorio) ebbero una consistenza (complessivi euro 5.047.620,67) più che doppia rispetto ✓ alle entrate dello stesso nucleo (solo nel medesimo periodo (complessivi euro 2.152.182,29). E' poi vero che nell'ordinanza impugnata non sono indicati i redditi del ricorrente dell'anno 2006, ma è altrettanto vero che tale specifica indicazione non era necessitata alla luce del quanto mai rilevante squilibrio fra entrate ed uscite del nucleo familiare testé riassunto (per la specificazione dei redditi, delle disponibilità e delle uscite, si vedano le pagg.
7-9 del decreto del 12 febbraio 2015). Sotto altro, concorrente, profilo le, quanto mai singolari, modalità di pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile da parte del ricorrente (nel decreto citato si 21 " afferma che solo il 16,5% del prezzo venne apparentemente versato da MI PA, mentre la parte residua venne pagata al venditore mediante consegna di assegni circolari emessi da banche su richiesta delle persone specificamente menzionate nel decreto: si v. sul punto le pagg.
9-11 del decreto), evidenzianti che il danaro allo scopo impiegato proveniva in realtà dalla persona del ricorrente of costituisce sotto il profilo logico, spia di tale squilibrio;
non essendo spiegabile no l'agire del ricorrente, consistito nel far apparire come non riferibili alla sua persona le richieste di emissione degli assegni circolari descritti nel decreto e nel fornire in realtà il danaro allo scopo impiegato, ovvero nel non restituire il danaro apparentemente a lui dato a titolo di mutuo, se non in termini di mascheramento di tale squilibrio. Il fatto che il danaro dai terzi dato alle banche per l'emissione degli assegni circolari consegnati al compratore fosse di origine lecita è fatto neutro, dal momento che quello che rileva è che danaro per importi equivalenti a quelli degli assegni circolari venne a taluni fra costoro reso da MI PA (onde rimborsare i terzi di quanto da costoro rispettivamente prelevato dai loro patrimoni) ovvero, nel caso di prestiti apparenti provenienti da taluni terzi, da questi mai restituito: ed è proprio l'ammontare complessivo di tale danaro, riferibile alla persona di NR PA a costituire squilibrio fra prezzo pagato e redditi del ricorrenti, determinante la presunzione iuris tantum prevista dalla norma di legge speciale in discussione. Infine, la deduzione del ricorrente in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da AO DO non appare riferibile al contenuto del decreto e dell'ordinanza di cui si discute, in quanto nelle pagg.
9-11 del decreto del 12 febbraio 2015 non risultano indicate dichiarazioni rese da tale persona quale fonte di prova, mentre l'ordinanza impugnata si riferisce specificamante alle dichiarazioni di TO TE (pag. 10).
5. Con il secondo motivo di impugnazione ME IM, FR PA e LE PA affermano che la motivazione dell'ordinanza impugnata è caratterizzata, ad un tempo, da violazione di legge (artt. 125, comma 3, 192 cod. proc. pen., art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992), da parziale mancanza e cletta motivatione, manifesta illogicità in quanto: quanto a FR PA, nessuna valutazione di squilibrio è contenuta nell'ordinanza impugnata in riferimento al mese di aprile 2006; nessuna presunzione di interposizione è contenuta nell'art. 12-sexies e la motivazione relativa alla mancanza ovvero insufficienza dei redditi di essi ricorrenti è meramente apparente;
il pagamento delle bollette relative alle spese per le utenze domestiche relative agli immobili di FR e LE PA costituivano indizio di godimento esclusivo di tali beni da parte di essi ricorrenti;
22 nessun onere aveva FR PA di provare di avere pagato le rate di restituzione del mutuo contratto, dovendo la pubblica accusa provare la fittizietà dell'intestazione formale della proprietà e disponendo il giudice dell'esecuzione di poteri istruttori officiosi (art. 666, comma 5, cod. proc. pen.); la motivazione relativa alla contezza da parte di FR e LE PA delle modalità "stravaganti" di pagamento del prezzo è solo apparente, non potendo considerarsi anomali i pagamenti di FR PA;
l'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui il presupposto della confisca in discussione è costituito dalla sproporzione fra valore del bene e redditi, "senza che sia sindacata l'origine più o meno lecita del bene stesso", viola "la ratio che sottende la norma, da individuarsi nella presunzione illecita di accumulazioni di beni legata a presunte attività illecite della stessa indole di quella per le quali vi è stata condanna", tanto più in presenza di prestiti leciti;
le dichiarazioni rese da TO TE, che ha sostanzialmente confessato la commissione di "reato di ricettazione e/o riciclaggio", dal contenuto sostanzialmente accusatorio di MI PA, erano inutilizzabili nei confronti di terzi, in applicazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
6. L'espressione «per interposta persona», utilizzata, senza alcuna ulteriore specificazione, dalla disposizione di legge in discorso, per indicare i beni di cui il condannato è titolare o risulta avere la disponibilità, consente di riferire la previsione medesima indistintamente ad entrambe le forme di interposizione fittizia e reale conosciute dal sistema giuridico;
con la conseguenza che sono - assoggettabili a confisca tanto i beni fittiziamente intestati al terzo per effetto di contratto acquisitivo della relativa proprietà, ma in realtà acquistati dal condannato (è il caso della simulazione relativa del contratto per interposizione fittizia), quanto quelli che quest'ultimo, per recidere ogni legame apparente fra sé ༦༽༨”པ་ཡང་ e la proprietà del bene, ha davvero fiduciariamente intestato questa al terzo ad ogni effetto (cfr., sul punto, Cass. Sez. 2, n. 41051 del 26 ottobre 2011, Ferrara, Rv. 251542). Quest'ultimo è il caso dell'interposizione reale, che si colloca al di fuori di ogni accordo simulatorio, in quanto l'interposto, d'accordo con l'interponente, contratta con il terzo in nome proprio e si rende effettivo destinatario degli effetti reali del contratto, con l'obbligo, derivante dal sottostante rapporto interno, di procedere ad un ulteriore e successivo trasferimento in favore del dominus interponente a semplice richiesta di quest'ultimo oppure, nel caso che più di frequente rileva ai fini penali, di detenere, gestire ed amministrare il bene nell'interesse dell'interponente medesimo (per tale specifica conclusione, in riferimento ai beni acquistati in comune fra condannato e relativo coniuge, cfr. Cass. Sez. 2, n. 11804 23 del 20 dicembre 2011, Malgeri, Rv. 252809; in senso sostanzialmente conforme, ancorché in termini meno netti, cfr. Cass. Sez. 2, n. 3620 del 12 dicembre 2013, Patané, Rv. 258790, che, in riferimento alla ipotesi di coniuge proprietario esclusivo di bene assoggettato a sequestro preventivo per delitti commessi dall'altro coniuge, utilizza in motivazione, in maniera sostanzialmente equivalente, i concetti, affatto diversi, di «interposizione fittizia» e di «rapporto fiduciario riservato≫ fra coniuge titolare della proprietà del bene e coniuge indagato per delitti compresi nell'ambito di applicabilità dell'art. 12-sexies che dell'interposizione fittizia «rende particolarmente difficile il disvelamento»). Il fenomeno della interposizione fittizia di persona nel diritto civile rientra invece nell'ambito della simulazione relativa (per dissimulazione di una delle parti contraenti) e si ha quando una persona non acquista ovvero non trasmette diritti ma serve unicamente come mezzo per rendere il negozio direttamente efficace nei confronti dell'interponente. In questo caso è necessaria l'esistenza di un accordo trilaterale (che può aversi anche successivamente alla formazione del negozio: cfr., fra le altre, Cass. civ. 18 dicembre 1996, n. 11322; Cass. civ. 13 dicembre 1973, n. 3390) fra soggetto interponente, soggetto interposto e terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta (cfr., fra le altre: Cass. civ. 10 marzo 2015, n. 4738; Cass. civ. 13 aprile 2007, n. 8843; Cass. civ. 18 maggio 2000, n. 6451). Di contro, la mancata conoscenza da parte del terzo degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione agli stessi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della (diversa) fattispecie dell'interposizione reale di persona, in cui non esiste simulazione, in quanto l'interposto, d'accordo con l'interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo, derivante dai sottostanti rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all'interponente (cfr., per tutte: Cass. civ. 10 marzo 2015, n. 4738; Cass. civ. 14 marzo 2006, n. 5457; Cass. civ. 18 maggio 2000, n. 6451; Cass. civ. 15 maggio 1998, n. 4911). Nella disciplina della confisca regolata dall'art. 12-sexies citato tale, quanto mai netta, distinzione trascolora, risultando, come detto, la norma applicabile, per effetto della latitudine della terminologia impiegata, in riferimento ad entrambe le forme di interposizione fittizia e reale - conosciute dal sistema giuridico: la conseguenza è che debbono ritenersi assoggettabili a tale confisca sia i beni fittiziamente intestati al terzo, ma in realtà acquistati dal condannato (simulazione relativa del contratto per interposizione fittizia), sia quelli la cui proprietà 24 quest'ultimo, per recidere ogni legame apparente fra sé e la proprietà del bene, ha davvero fiduciariamente intestato questa al terzo (interposizione reale di persona nel contratto). Quanto all'onere della prova relativa alla dimostrazione della sussistenza di interposizione (fittizia o reale) del terzo nell'acquisto riferibile al condannato, il contenuto della disposizione in esame è chiaro nel senso che la presunzione, relativa, di illecita accumulazione patrimoniale dalla norma prevista non opera nel caso in cui il bene sia formalmente intestato ad un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione in esame: la conseguenza è che la sussistenza rispetto al bene di un rapporto di interposizione, fittizia o reale, fra terzo e condannato non può essere veicolata dalla presunzione relativa fondata sulla sproporzione dei valori (come detto, la presunzione opera solo nei confronti del condannato), ma richiede uno sforzo dimostrativo analogo a quello preteso per l'accertamento giudiziale di qualsiasi fatto avente giuridica rilevanza (giurisprudenza costante;
cfr. comunque, per tutte: Cass. Sez. 5, n. 13084 del 6 marzo 2017, Carlucci, Rv. 269711; Cass. Sez. 1, n. 6137 del 11 dicembre 2013, dep. 2014, Soriano, Rv. 259308; Cass. Sez. 1, n. 44534 del 24 ottobre 2012, Ascone, Rv. 254699; Cass. Sez. 1, n. 27556 del 27 maggio 2010, Buompane, Rv. 247722; Cass. sez. 6, n. 42717 del 5 novembre 2010, Noviello, Rv. 248929; nella stessa ottica, Cass. Sez. 2, n. 15829 del 25 febbraio 2014, Podestà, Rv. 259538, ha avuto modo di precisare che la presunzione di fittizietà degli atti di trasferimento compiuti a titolo oneroso o gratuito dal proposto in favore di determinate categorie di persone, prevista in tema di misure di prevenzione patrimoniale dall'art. 26 del d.lgs. n. 159 del 2011, non si applica al sequestro penale finalizzato alla confisca prevista dall'art. 12 sexies della legge n. 306 del 1992). E' vero che Cass. Sez. 2, n. 4479 del 3 dicembre 2008, dep. 2009, Lo Bianco, Rv. 243278, ha avuto modo di affermare che la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, prevista dalla speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12- sexies della legge n. 356 del 1992, opera anche in riferimento ai beni intestati al coniuge ove non risulti la riconducibilità dell'acquisto ai redditi derivanti dall'attività di lavoro svolta da quest'ultimo (si veda, al riguardo la relativa motivazione). Trattasi però di pronuncia isolata, dalla motivazione sintetica, che, oltretutto, si لا fonda su affermazione apparentemente riferibile a Cass., Sez. 1, n. 31663 dell' 8 luglio 20044, Pettograsso, Rv. 229300. In effetti, la successiva Cass. Sez. 2, n. 3620 del 12 dicembre 2013, dep. 2014, Patanè, Rv. 258790 (che si colloca, ad onta della massima estratta, nel solco della costante giurisprudenza sopra indicata) ha, in motivazione, evidenziato che: 25 "l'intestazione fittizia, da parte del terzo, di un bene in realtà appartenente al condannato per uno dei reati indicati dall'art. 12 sexies, L. cit., deve essere invece accertata per fatti concludenti concreti, anche in presenza di intestazioni a favore del coniuge del condannato/imputato (cfr., Cass., Sez. 1, n. 31663 dell'08/07/2004 - dep. 20/07/2004, Pettograsso, rv. 229300)"; con la precisazione secondo cui "se può assumere valenza probatoria anche la sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito effettivamente percepito, è altrettanto vero come occorra sempre che la sproporzione, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia sicuramente dimostrativa della natura simulata dell'intestazione"; con ciò affermando, in buona sostanza, che anche la sproporzione fra reddito del terzo e valore del bene da lui acquistato è solo uno degli indizi da prendere in considerazione per affermare che il suo acquisto sia in effetti simulato, nel senso ampio sopra precisato, sì da ricondurre la titolarità del bene al condannato, in quanto avente valore sproporzionato anche al suo reddito. La prova dell'interposizione del terzo (discrasia fra appartenenza del bene formale ed effettiva, desumibile anche, ma non necessariamente, dall'esercizio da parte del condannato di poteri sostanzialmente dominicali sul bene formalmente appartenente al terzo) è, di regola, di natura indiziaria, con la conseguente applicazione del precetto di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. In tale ottica, la sproporzione fra valore del bene al momento del suo acquisto a titolo derivativo da parte del terzo e redditi di quest'ultimo costituisce solo rilevante indizio di esistenza dell'interposizione; da solo non sufficiente per affermare che il terzo si sia prestato ad interporre la sua persona a quella del condannato per l'acquisto del bene. Nella specie, l'ordinanza impugnata ha innanzitutto accertato che al momento dell'acquisto di immobile (avvenuto il 25 giugno 2008 al prezzo di euro 730.000) ME IM aveva un reddito annuo inferiore ad euro 50.000; FR PA era ancora a carico del padre al momento (10 aprile 2006) in cui acquistò la proprietà di immobile al prezzo di euro 220.000 e solo a partire dall'anno 2009 iniziò a percepire redditi di consistenza tale da consentire accumulazione del risparmio;
LE PA, dal 1 gennaio 2005 fino al 2012 aveva dichiarato redditi complessivamente pari ad euro 4.657 e, il 13 luglio 2007 N ed il 20 marzo 2009, acquistò la proprietà di immobili al prezzo complessivo di euro 120.000. Tali elementi indiziari sono stati dall'ordinanza impugnata (di conferma del decreto emesso inaudita altera parte) valutati, in funzione dell'accertata interposizione di persona negli acquisti in questione, unitamente alle, affatto anomale, modalità di pagamento dei prezzi di acquisto apparentemente riferibili ai 26 tre ricorrenti (nel decreto specificamente descritte: quanto a ME IM, nelle pagg. 12 e 13; quanto a LE PA, nella pag. 14; quanto a FR PA, nelle pagg. 14 e 15), da cui i provvedimenti in discussione hanno, con motivazione ancorata ai dati di fatto ed immune da vizi logici, desunto che la proprietà degli immobili in questione venne in realtà acquistata con danaro MI proprio di CA PA con modalità molto simili a quelle descritte nel precedente punto 4. quanto all'acquisto di immobile da parte di quest'ultimo. La dedotta liceità del danaro utilizzato dai terzi (DA ON quanto all'acquisto effettuato da ME IM;
TO TE quanto all' acquisto effettuato da LE PA;
NR PA quanto all'acquisto effettuato da FR PA) per ottenere dalle banche l'emissione degli assegni circolari rispettivamente consegnati ai venditori in occasione della stipulazione dei contratti di vendita è irrilevante, dal momento che il danaro necessario a tali acquisti venne, secondo accertamento in questa sede non sindacabile, in effetti dato da NR PA anche mediante mancata restituzione a taluni terzi di "prestiti" allo stesso fatti. Correttamente, poi, l'ordinanza impugnata ha ritenuto utilizzabili nei confronti dei terzi (nella specie, LE PA ed MI PA) le dichiarazioni rese da TO TE, in applicazione del principio secondo cui le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod proc. pen. (in questo senso, cfr.: Cass. Sez. 2, n. 30965 del 14 luglio 2016, Di Giacomo, Rv. 267571; Cass. Sez. 5, n. 43508 del 28/05/2014, Barba, Rv. 261078): questa invero postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante (in questo senso, cfr. Cass. S.U., n. 23868 del 23 aprile 2009, Fruci, Rv. 243417). Tenuto presente tale ordine di concetti, la censura dei ricorrenti è infondata in quanto costoro si limitano ad affermare sul punto che ER ha sostanzialmente confessato la commissione di "reato di ricettazione e/o riciclaggio"; senza però dedurre che prima di tali dichiarazioni sussistevano nei suoi confronti non equivoci indici di reità, conosciuti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, nella commissione di tale reato. Quanto, infine, alla critica di FR PA, nella parte relativa al pagamento di parte del prezzo di acquisto dell'immobile mediante "accollo di una quota di mutuo per €. 50.000" (pag. 15 del decreto) la motivazione dell'ordinanza impugnata si sottrae a censura: avendo evidenziato che tale ricorrente non aveva 27 depositato estratti di conto corrente bancario "che consentano di verificare se effettivamente ella stia pagando le rate con risorse proprie ed altrui"; avendo desunto, in maniera non manifestamente illogica, che dal contenuto di messaggio del 20 maggio 2013 (contenente richiesta di aiuto economico da tale ricorrente نان rivolta al padre per il pagamento di rate condominio dell'immobile) è "ragionevole ritenere" che MI PA si adoperasse tanto per le "spese di ordinaria gestione domestica della figlia quanto per la restituzione delle rate di mutuo;
non sussistendo la denunciata contraddizione fra contenuto del decreto ("FR PA ha dichiarato dal 2003 al 2013 redditi totali per circa €. 199.000") e affermazione, contenuta nell'ordinanza, secondo cui la ricorrente ha iniziato solo dal 2009 a percepire redditi di consistenza tale da consentire l'accumulazione del risparmio, dal momento che, sempre nel decreto (pag. 7) è precisato che "fino al 2008 il reddito annuo è stato in media intorno ai €.10.000,00, subendo un incremento fino a circa €. 30.000,00 negli anni successivi".
7. Con il terzo motivo di ricorso FR PA deduce che l'ordinanza impugnata ha omesso di dare risposta alla sua deduzione relativa alla non assoggettabilità a confisca della proprietà dell'immobile di cui era in parte legittima la provenienza, dal momento che per il pagamento del prezzo era stato ad essa ricorrente concesso mutuo per euro 50.000, euro 10.000 erano stati prelevati dal proprio conto corrente, il padre MI aveva dato euro 68.800, con conseguente confisca della sola quota ideale di proprietà acquistata non con danaro proprio;
e ciò alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di confisca di prevenzione. Nello stesso motivo FR PA e LE PA, i cui acquisti avvennero, rispettivamente, circa quattro anni e sei mesi e tre anni prima della data indicata nella contestazione del reato, censurano l'ordinanza per non avere indicato alcun dato oggettivo cui riferire il principio di ragionevolezza temporale.
8. Il motivo comune ai ricorrenti FR e LE PA è infondato. Secondo quanto risulta dall'ordinanza impugnata (e non contestato dai ricorrenti): il tempo di commissione del reato di corruzione, accertato con la نم sentenza, irrevocabile, emessa nei confronti di MI PA, si colloca nel periodo compreso fra il mese di giugno 2010 e quello di febbraio 2011; la proprietà dell'immobile intestata a FR PA venne acquistata con contratto stipulato il 10 aprile 2006; l'intestazione a LE PA degli immobili siti in Pioraco deriva da contratti stipulati il 13 luglio 2007 ed il 20 marzo 2009. 28 Al riguardo, non appare censurabile la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui afferma che i tempi in cui tali acquisti si perfezionarono non risultano talmente lontani dall'epoca di commissione del sopra indicato "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna;
anche perché come sopra evidenziato in riferimento al motivo di ricorso sul punto di MI PA - nell'arco temporale compreso fra il 1 gennaio 2005 (più di un anno prima dell'acquisto riferibile a FR PA;
più di due anni prima dell'acquisto riferibile a LE PA) ed il 30 giugno 2013 la Guardia di Finanza ha accertato che le uscite riferibili al nucleo familiare di MI PA (compresi, dunque, i suoi due figli) ebbero una consistenza (complessivi euro 5.047.620,67) più che doppia rispetto alle entrate dello stesso nucleo nel medesimo periodo (complessivi euro 2.152.182,29). Del pari infondato è il motivo, proprio di FR PA, relativo alla omissione di pronuncia in ordine alla deduzione relativa alla non legittimità della confisca di un bene "di cui almeno in quota è legittima la provenienza", con conseguente limitazione della confisca a quota ideale del bene avente valore pari alla differenza fra relativo valore complessivo e ammontare del danaro di provenienza legittima (come precisato, sia pure in tema di confisca di prevenzione, da: Cass. Sez. 1, n. 29186 del 22 aprile 2013, Ripepi, Rv. 256788; Cass. Sez. 6, n. 30131 del 28 marzo 2007, Frangiamore, Rv. 237327), in quanto non sussisteva obbligo di risposta a tale deduzione, avente quale presupposto che parte del danaro utilizzato per il pagamento del prezzo di acquisto al compratore e per la restituzione alla banca del mutuo concesso alla ricorrente fosse di provenienza lecita. Invero, la sproporzione tra valore dei beni e reddito dichiarato, prescinde come sopra evidenziato da nesso di derivazione tra beni confiscabili ed il reato - per cui è stata pronunciata condanna ovvero una più generica attività criminosa del condannato.
9. In conclusione, i ricorsi sono da rigettare;
con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Marco Vannucci Antonella Patrizia Mazzei DEPOSITATA ? muzze IN CANCELLERIA 12 APR 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA