Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2018, n. 16122
CASS
Sentenza 28 febbraio 2018

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In tema di confisca cd. "allargata" o "atipica" di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, non sussiste preclusione processuale alla sua applicazione da parte del giudice dell'esecuzione successivamente all'adozione, nella fase della cognizione, della confisca ex art. 322- ter cod. proc. pen., in quanto la prima, quale misura di sicurezza patrimoniale finalizzata ad impedire la commissione di nuovi reati, prescindendo - sulla base di una scelta legislativa costituzionalmente orientata - dal collegamento pertinenziale tra il reato per il quale è stata inflitta la condanna e i beni che ne costituiscono l'oggetto, è concorrente e non alternativa alla seconda. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l'adozione della confisca in sede esecutiva non viola il principio di responsabilità personale di cui all'art. 7 CEDU - come affermato dalla Corte EDU con la sentenza 23 ottobre 2013 nel caso Varvara contro Italia - accertato con sentenza, irrevocabile, di applicazione della pena).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2018, n. 16122
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16122
Data del deposito : 28 febbraio 2018

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