Sentenza 24 ottobre 2012
Massime • 2
Ai fini della operatività del sequestro preventivo previsto dall'art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992 e della successiva confisca nei confronti del terzo estraneo alla commissione del reato, grava sull'accusa l'onere di provare l'esistenza di circostanze che avallino in modo concreto la divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni e reddito percepito.
La confisca prevista dall'art. 12 sexies del D.L. 8 Giugno 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, è applicabile anche nei confronti di chi sia stato condannato per reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma che la disciplina, non essendo essa soggetta al principio di irretroattività della norma penale ma alla disposizione di cui all'art. 200 cod. pen. alla quale fa rinvio l'art. 236 cod. pen. e non integrando tale interpretazione una violazione dell'art. 7 CEDU.
Commentari • 5
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 30 settembre 2024, iscritta al n. 203 reg. ord. del 2024, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato dall'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza …
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Contributi citati AIELLO, Spunti di riflessione in ordine alla tutela dei terzi nel c.d. Codice antimafia, in D. pen. cont., 11-4-2014; AULETTA, Misure reali di prevenzione antimafia e procedure esecutive individuali e concorsuali, in Il Fallimentarista, Giuffré, 8 maggio 2017; BONGIORNO, Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia, in Rivista diritto e processo, I, 1998; BRESCIA, Sintesi dei rapporti tra sequestri penali e procedura fallimentare secondo il codice antimafia, in Il Fallimentarista, Giuffré, 14 giugno 2022; CASSANO, Impresa illecita ed impresa mafiosa. La sospensione temporanea dei beni prevista dagli artt. 3-quater e 3 quinquies della legge n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2012, n. 44534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44534 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 24/10/2012
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 2981
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 9328/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS SA N. IL 12/08/1972;
2) IC OV N. IL 17/10/1965;
avverso l'ordinanza n. 160/2010 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 13/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. Viola Alfredo Pompeo, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Reggio Calabria con decreto del 13 dicembre 2011 accoglieva solo parzialmente l'opposizione proposta da AS SA e IO SI, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulle figlie minori MA SI e SI MAnna, avverso il decreto reso dalla stessa Corte di Appello in data 16-28 settembre 2010 di confisca ex D.L. n. 306 del 1992, art.12 sexies delle unità immobiliari di primo e secondo piano dell'edificio, sito in Taurianova, via Verga n. 35 e dei terreni siti nel medesimo comune nelle località Acqua dei Monaci e Figurelle, disponendo la revoca del sequestro e la restituzione a AS SA della sola unità di piano terra dell'edificio di Taurianova, via Verga n. 35.
A fondamento delle superiori decisioni la Corte di Appello rilevava che: - IO SI era stato condannato con sentenza della medesima Corte di Appello del 27 ottobre 2005, irrevocabile il 21 aprile 2006, alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed Euro 600,00 di multa per ricettazione continuata, delitto rientrante nell'ambito di applicazione della confisca di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies;
- SA AS, coniugata col SI, in data 1996 aveva acquistato un terreno in località Acqua dei Monaci ed in data 20 marzo 2010 altro terreno in località Figurelle, entrambi in Taurianova, del valore rispettivamente dichiarato di L. 10.650.000 e di L. 22.700.000;
- il nucleo familiare risultava risiedere nell'edificio, costruito abusivamente nel periodo compreso tra il 1995 ed il 1996, sito in Taurianova, via Verga n. 35, composto da tre elevazioni fuori terra, formalmente intestato a De SO IC;
- i redditi dichiarati di entrambi i coniugi SI nel periodo dal 1991 al 2004 non avevano superato qualche milione di Lire ciascuno, sicché era dimostrata la sproporzione tra il valore economico dei beni oggetto di confisca ed i redditi dichiarati dei due coniugi. Ciò premesso, respingeva l'opposizione proposta, rilevando:
- l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza funzionale, sollevata per essere individuabile quale giudice dell'esecuzione il Tribunale di Palmi;
- la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 302 del 1992, art. 12 sexies in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 42 e 111 Cost.;
nel merito, la solo parziale dimostrazione, per l'unità di piano terra, dell'appartenenza dell'edificio di Taurianova, via Verga n. 35 ai nonni prima, ai genitori dopo, dell'AS, che vi aveva risieduto dal 1972 al 1990, anno del suo matrimonio e ne aveva così acquisito la disponibilità per via ereditaria, in quanto per le restanti unità (pag. 12) non vi era prova che il di lei padre avesse già edificato il primo piano nell'anno 1971 e, per la mancata produzione di documentazione con data certa, che nel 1987 fosse stata presentata istanza di concessione in sanatoria, mentre l'unica certezza circa l'esistenza del primo piano risaliva al 1990, epoca coincidente con l'attività criminosa del marito SI IO e per il secondo piano nulla indicava la sua edificazione ad iniziativa e spese dei genitori dell'AS a fronte della evidente sproporzione tra i loro redditi ed il valore dei beni;
- quanto all'acquisto dei terreni, non avere pregio la doglianza circa l'incompletezza degli accertamenti relativi ai redditi di cui essi avevano disposto per non avere considerato gli emolumenti percepiti dalla AS per attività lavorativa e per le due maternità, le elargizioni dei propri genitori per le cure e l'assistenza loro prestate e quanto ricevuto a titolo di donazione dalla madre, trattandosi di profili già considerati e disattesi all'atto dell'imposizione della confisca per la inconsistenza degli importi percepiti per attività svolta per qualche mese negli anni 1987-1989 o per l'omessa dimostrazione delle elargizioni. Concludeva quindi che i redditi accertati, non soltanto non sarebbero stati sufficienti al mantenimento di un nucleo familiare di quattro persone, ma mai avrebbero consentito alcuna forma di risparmio, la costruzione di due unità immobiliari e l'acquisto dei terreni.
2. Avverso tale ordinanza IO SI e SA AS hanno proposto a mezzo dei loro rispettivi difensori separati ricorsi per cassazione per i seguenti motivi.
2.1 L'AS, in proprio e quale genitore esercente la potestà sulle figlie minori MA e MAnna SI, deduce:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 125 e 127 c.p.p. per avere la Corte di Appello omesso di pronunciarsi in ordine alla questione di diritto dell'applicabilità della disciplina sulla confisca introdotta dal L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies a fatti di reato consumati non in epoca successiva all'anno 1990;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 7 della convenzione europea per i diritti dell'uomo, all'art. 2 c.p. in riferimento alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies per la declaratoria di infondatezza della questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma, in quanto l'istituto della confisca dalla stessa disciplinato si configura come una vera e propria pena, che nel caso era stata applicata retroattivamente rispetto ad una fattispecie di reato commessa prima della sua entrata in vigore in violazione del precetto dell'art. 7, comma 1 della CEDU, che esclude la possibilità di infliggere pena più grave di quella applicabile al momento di commissione del reato;
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a), b),c) ed e) per essere l'ordinanza impugnata affetta da nullità assoluta in quanto emessa da giudice funzionalmente incompetente;
d) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, all'art. 125 c.p.p., ed all'art. 178 c.p. per avere omesso la Corte di Appello di considerare i redditi prodotti dal SI, come quantificati dal consulente tecnico di parte in L. 277.050.820, ampiamente sufficienti a consentire l'acquisto dei terreni, nonché quanto emerso dalla documentazione prodotta circa i redditi e le somme incamerate da essa ricorrente, risultando in tal modo la motivazione dell'ordinanza talmente carente da essere apparente;
e) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, art. 125 c.p.p., art. 178 c.p. e art. 625 bis c.p.p., per non avere correttamente considerato la Corte di Appello la documentazione relativa alle istanze di concessione in sanatoria, le cui istanze recavano la data del 1986 ed avevano riguardato tutte e tre le elevazioni dell'edificio di via Verga n. 35-37, mentre i pagamenti erano stati effettuati tra il 1986 ed il 1988, essendo incorsa in errore di fatto.
2.2 Il SI deduce:
a) violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), ed e) in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c), art. 665 c.p.p., comma 4, art. 591 c.p.p., per la nullità dell'ordinanza impugnata in quanto pronunciata da giudice incompetente in quanto: 1) l'esecuzione nei confronti di esso ricorrente era stata promossa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi;
2) la Corte di Appello di Reggio Calabria non aveva mai esercitato la giurisdizione nei suoi confronti, essendosi limitata a dichiarare inammissibile l'appello tardivamente proposto avverso la sentenza di primo grado;
3) l'irrevocabilità della sentenza interviene alla scadenza del termine per proporre impugnazione a prescindere da quando tale effetto sia rilevato dalla sentenza del giudice investito del gravame;
4) la scelta della Corte di Appello aveva privato esso ricorrente del doppio grado di giudizio.
b) Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 117 Cost. ed all'art. 7 della convenzione europea per i diritti dell'uomo, all'art. 2 c.p. in riferimento alla L. n.356 del 1992, art. 12 sexies per la declaratoria di infondatezza della questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma, sulla scorta di una pronuncia della Corte Costituzionale citata, senza che le relative argomentazioni avessero alcuna connessione con il tema proposto, riguardante la natura sostanzialmente sanzionatoria della confisca, applicata retroattivamente rispetto ad una fattispecie di reato commessa prima della sua entrata in vigore in violazione del precetto dell'art. 7, comma 1 della CEDU, che esclude la possibilità di infliggere pena più grave di quella applicabile al momento di commissione del reato;
c) violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies per avere la Corte di Appello: a) respinto l'opposizione senza considerare che quando la confisca colpisca beni di terzi diversi dall'imputato condannato non opera la presunzione di accumulo di ricchezza illecita, ma deve essere dimostrata l'interposizione fittizia, cosa che nel caso in esame non era affatto provata, ne' argomentata, essendosi estesa la presunzione anche nei confronti del terzo in modo illogico e contrastante con la documentazione prodotta, attestanti la costruzione dell'edificio di via Verga da parte del proprio suocero a metà degli anni ottanta e la presentazione della pratica di sanatoria edilizia, per cui l'ordinanza impugnata era incorsa in travisamento del fatto, risultante dal testo del provvedimento;
b) considerato, ai fini di verificare la proporzione tra valore degli acquisti e redditi con riferimento all'acquisizione dei terreni in capo al proprio coniuge, soltanto quanto percepito da quest'ultimo e non i propri redditi, nonostante fossero stati ricostruiti mediante apposita consulenza di parte, e non avere indicato i criteri giustificativi della ritenuta sproporzione anche con riferimento al lasso temporale preso in considerazione, in realtà imprecisato;
c) per non avere considerato che, svolgendo egli l'attività di imprenditore agricolo, i redditi dichiarati potevano essere soltanto parte di quelli realmente percepiti e per non avere esteso l'analisi al volume di affari inerente l'attività svolta.
3. Con requisitoria scritta del Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
4. Con memoria depositata il 17 ottobre 2012 i difensori dei ricorrenti hanno ulteriormente dedotto circa la congruità dei redditi percepiti dal SI e la loro capacità di fornire i mezzi per effettuare acquisti del valore pari ad un quarto del loro importo e comunque l'omessa segnalazione da parte della Corte di Appello della illeggibilità dei documenti prodotti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, da esaminarsi congiuntamente per l'identità delle questioni proposte, sono fondati e vanno accolti.
1. Si ripropone all'attenzione di questa Corte l'eccezione preliminare d'incompetenza funzionale della Corte di Appello di Reggio Calabria, autorità che secondo i ricorrenti non poteva identificarsi nel giudice dell'esecuzione con riferimento alla sentenza di condanna emessa a carico di SI IO dal Tribunale di Palmi, divenuta irrevocabile a seguito della declaratoria d'inammissibilità dell'appello dallo stesso interposto.
1.1 La soluzione offerta dall'ordinanza impugnata rispetta le norme di riferimento e la lezione interpretativa fornita da questa Corte di Cassazione, secondo la quale, l'esecuzione di un provvedimento giudiziale deve essere, per quanto possibile, unitariamente condotta e ne deve essere investito il medesimo unico giudice che abbia pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile per ultima a prescindere dalla natura delle questioni sollevate in sede esecutiva (tra molte sez. 1 n. 15711 del 7.3.2003; sez. 1, n. 16494 del 24.3.2004; sez. 2 n. 23208 del 12.5.2004; sez. 1 n. 46049 del 3.11.2004; sez. 1 n. 40390 del 17.9.2004): trattasi di una specifica competenza funzionale, assoluta ed inderogabile, che non soffre eccezioni nemmeno quando la sentenza abbia riguardato una pluralità di imputati, è indifferente alla posizione assunta dall'imputato cui si riferisca la domanda (Sez. 1, n. 6282 del 16.11.1999; Sez. 1, n. 3925 del giorno 8.10.1992 Sez. 6, n. 831 del 4.3.1991) e che, per il disposto dell'art. 655 c.p.p., comma 2, comporta la sua attribuzione al giudice di secondo grado anche quando abbia riformato la sentenza di primo grado, non soltanto in relazione alla pena alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, con riferimento ad alcuni e non a tutti gli imputati (sez. 1, n. 4510 del 18.1.2005; Sez. 1, n. 25962 del 11.6.2008 e ivi citate;
Sez. 1, n. 10418 del 19/02/2009, Terranova). In altri termini, in questi casi anche per coloro che non siano stati coinvolti dalle statuizioni di riforma della pronuncia impugnata il giudice dell'esecuzione è unico ed individuabile nel giudice di secondo grado.
1.2 La validità di tali conclusioni resta immutata, sia nel caso in cui la sentenza di primo grado non sia stata gravata da impugnazione da qualcuno degli imputati, sia nelle diverse ipotesi della sua conferma per rigetto o per declaratoria d'inammissibilità dell'appello, perché tardivo, oppure perché affetto da genericità dei motivi (Sez. 6, n. 831 del 04/03/1991, dep. 09/05/1991, P.G. in proc. Filippini, Rv. 190050; Sez. 1, n. 3925 del 08/10/1992, dep. 23/11/1992, P.M. in proc. Mesi, Rv. 192360; Sez. 1, n. 2277 del 28/03/2000, dep. 12/05/2000, Di Nardo, Rv. 216075; Sez. 1, n. 12445 del 17/01/2001, dep. 28/03/2001, Calafato, Rv. 218349; Sez. 1, n. 4510 del 18/01/2005, dep. 08/02/2005, Romeo, Rv. 230748; Sez. 1, n. 10415 del 16/02/2010, dep. 16/03/2010, PG in proc. Guarnieri e altro, Rv. 246395), dal momento che in tutte queste situazioni gli effetti per le posizioni sostanziali degli imputati per i quali non sia intervenuta riforma della sentenza di primo grado sono identici, il sindacato del giudice d'appello non riguarda il merito dell'impugnazione, se proposta, e la concentrazione della competenza in materia di esecuzione in capo allo stesso giudice risponde ad esigenze di concentrazione, razionalità ed economia processuale.
1.3 La difesa del SI oppone varie obiezioni, che risultano prive di fondamento, in quanto: 1) che l'esecuzione nei confronti di detto ricorrente sia stata promossa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi non assume un valore vincolante;
2) non risponde al vero che la Corte di Appello di Reggio Calabria non abbia mai esercitato la giurisdizione nei suoi confronti, dal momento che anche la declaratoria d'inammissibilità dell'appello tardivamente proposto avverso la sentenza di primo grado costituisce esercizio dei poteri di apprezzamento e verifica sul tema della ritualità dell'impugnazione; 3) parimenti irrilevante è che l'irrevocabilità della sentenza intervenga alla scadenza del termine per proporre impugnazione e non nel momento in cui ciò sia rilevato dal giudice investito del gravame, atteso che il principio di unitarietà dell'esecuzione, ricavabile dal disposto dell'art. 665 c.p.p., opera anche nei confronti di quegli imputati tra quelli destinatari della sentenza di primo grado, riformata in appello non ai limitati effetti della pena o delle misure di sicurezza, che non abbiano proposto alcuna impugnazione;
4) l'avere proceduto la Corte di Appello quale giudice dell'esecuzione non ha affatto privato i ricorrenti del doppio grado di giudizio, dal momento che, dopo l'imposizione della confisca, è stata ammessa e delibata l'opposizione proposta dal SI e dalla AS quale forma di contestazione del provvedimento ablativo, adottato in prima istanza. Inoltre, è stato già in precedenza rilevato da questa Corte come le regole di determinazione della competenza stabilite dall'art. 665 c.p.p. abbiano carattere formale, siano ispirate da criteri astratti,
in funzione dell'ordinata ed unitaria predeterminazione della competenza, senza che assuma rilievo la possibilità di porre in esecuzione delle statuizioni che concorrono a determinarla o la richiesta di eventuali interventi del giudice dell'esecuzione.
2. Viene poi nuovamente sollevata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 302 del 1992, art. 12 sexies in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 42 e 111 Cost., quanto all'applicabilità retroattiva della norma per fatti di reato commessi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore e con riferimento all'acquisizione di beni antecedente a tale momento. Già la Corte di Appello ha evidenziato come tale problematica sia stata affrontata e risolta in modo convincente e condivisibile, da Cass. sez. 1, n. 21357 del 13/5/2008, Esposito, rv. 24009; a tale pronuncia in tempi ancor più recenti ed in termini ancora più esaustivi si è aggiunta Cass., sez. 6, n. 5452 del 12/1/2010, Mancin ed altro, rv. 246083.
2.1 Entrambe le pronunce hanno rilevato che la speciale ipotesi di confisca, prevista dal D.L n. 306 del 1992, art. 12 sexies conv. in L. n. 356 del 1992, introdotto dalla L. n. 501 del 1994, art. 2, è stata delineata dal legislatore quale misura di sicurezza patrimoniale atipica, replicante i caratteri della misura di prevenzione antimafia disciplinata dalla L. n. 575 del 1965 e la stessa finalità preventiva (Cass., Sez. Un., 17 luglio 2001, Derouach, rv, 219221) e ravvisato il suo fondamento nella presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita nei confronti del soggetto condannato perché responsabile di episodi criminosi di particolare gravità ed allarme sociale sul presupposto della sproporzione tra il valore del bene ed i redditi denunciati e l'attività economica dallo stesso svolta, imposizione sul condannato titolare o detentore di quei beni dell'onere di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare tale presunzione, offrendo dimostrazione della loro lecita origine e di elidere in tal modo l'efficacia dimostrativa dei dati offerti dall'accusa. Si è, invece, escluso che la disposizione di legge pretenda, sia un collegamento tra i beni del condannato ed il delitto "presupposto" quale profitto o provento dello stesso, sia un nesso pertinenziale tra i beni sottoposti a confisca e il reato per il quale è stata riportata condanna, restando, quale conseguenza di tali premesse, indifferente l'epoca dell'acquisto del bene ed il suo valore, nel senso che la confisca opera anche nel caso in cui i beni risultino acquisiti al patrimonio del condannato in epoca precedente o successiva ai fatti contestati per i quali sia intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. Riprendendo argomenti sviluppati da Cass. Sez. Un., n. 920 del 17 dicembre 2003, Montella, rv. 226490-492, sul presupposto che la condanna e la sproporzione sono elementi attuali, come lo è la pericolosità che giustifica la confisca, si è escluso che l'individuazione della sproporzione tra patrimonio disponibile e reddito o attività economica svolta possa essere confinata in un ambito temporale delimitato, dovendosi considerare la somma dei singoli beni nel momento di effettuazione di ciascun acquisto e con riferimento al valore di ciascun bene acquisito, mentre l'interessato, preso atto del periodo valutato dal giudice per le relative stime, può opporre precise giustificazioni riferite al medesimo arco temporale.
2.2 Posti tali principi interpretativi, le pronunce sopra citate hanno richiamato quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1996, che ha già esaminato e respinto una prima volta la questione di incostituzionalità dell'art. 12 sexies, riconoscendo la ragionevolezza della presunzione, dalla stessa introdotta, di provenienza illecita dei beni patrimoniali, posto che l'elemento della "sproporzione" va accertato attraverso una ricostruzione storica della situazione dei redditi e delle attività economiche del condannato al momento dei singoli acquisti, che tenga conto anche dei fatti e delle circostanze, specifiche e rilevanti, indicate dalla difesa, ed offra puntuale giustificazione degli esiti raggiunti, con esclusione quindi della violazione dei diritti di eguaglianza e di difesa, principi ribaditi in epoca successiva anche dalla già citata sentenza S.U. 920/2003 Montella, che ha già vagliato con esiti negativi la questione di illegittimità costituzionale della norma in esame sotto i diversi profili del suo contrasto con il diritto di difesa (art. 24 Cost.), con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato (art. 27 Cost.) e con le disposizioni a tutela della proprietà privata (art. 42 Cost.), fra i cui limiti imposti per legge ha incluso quelli ispirati da obiettivi d'interesse collettivo di prevenzione speciale e di dissuasione dal crimine, cui anche l'art. 12 sexies tende.
2.4 La questione posta dalle difese ha ricevuto ulteriori soluzioni negative anche nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità più recente. Invero, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 2010, che ha dichiarato incostituzionale per contrasto con l'art.117 Cost. la disposizione dell'art. 186 C.d.S., comma 2,
limitatamente alla previsione dell'applicazione retroattiva della confisca del veicolo sul presupposto della sua natura sanzionatola, riassumendo orientamenti già dalla stessa affermati, ha affrontato il tema controverso della distinzione tra pena, volta a reprimere una condotta illecita già commessa, e misura di sicurezza, strumento di prevenzione di fatti criminosi verificabili in futuro, in relazione alla loro sottoposizione alla diversa disciplina prevista dall'art.25 Cost., commi 2 e 3 ed all'individuazione della norma ad esse applicabile a fronte della successione nel tempo di previsioni diverse, norma che per la sola misura di sicurezza è quella vigente al momento della sua applicazione, mentre per la pena il principio di legalità pretende la preventiva vigenza della legge rispetto al fatto di reato commesso. Ha quindi rilevato come nel nostro ordinamento giuridico la confisca, prevista dalle leggi speciali, sia funzionale a finalità differenti al punto da poter assumere talvolta natura ed effetto di sanzione, talaltra di misura di sicurezza, ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa, con la conseguenza che la sua qualificazione resta condizionata dal contenuto della sua disciplina, introdotto dal testo di legge.
2.4.1 Parimenti anche Cass. S.U. n. 26654 del 27/3/2008, Fisia Impianti s.p.a., rv. 239926 e S.U. n. 38691 del 25/6/2009, Caruso, rv. 244189, hanno riconosciuto la difficoltà alla stregua della legislazione attuale di qualificare sempre e comunque la confisca come misura di sicurezza, dal momento che, al di là del comune effetto ablativo dei beni patrimoniali del soggetto sottopostovi, l'istituto può assumere un valore diverso a seconda del contesto normativo in cui viene previsto. Quanto alla confisca di cui all'art. 12 sexies, secondo quanto già esposto, tenuto conto della sua applicabilità sulla base dei presupposti della condanna per le tipologie di reato più gravi ed allarmanti e della sproporzione dei beni rispetto al reddito dichiarato o ai proventi dell'attività economica svolta, dell'intento di contrastare forme di accumulazione di ricchezza illecita per impedire un loro futuro utilizzo nella commissione di ulteriori comportamenti criminosi, deve ribadirsi, in conformità alle pronunce più recenti e conformi di questa Corte (Cass. sez. 6 n. 40537 del 19/10/2010, non massimata), che tale istituto esplica una funzione preventiva e quindi mantiene le caratteristiche proprie della misura di sicurezza patrimoniale, ancorché atipica.
2.5 Dalle premesse esposte, discende dunque che anche tale confisca, come le altre misure di sicurezza, è applicabile nei confronti di chi sia stato condannato per reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma che la disciplina, in quanto l'istituto non è soggetto al principio di irretroattività della norma penale di cui all'art. 25 Cost. e art. 2 c.p., quanto piuttosto alla disposizione dell'art. 200 c.p., applicabile alla confisca per il richiamo operato dall'art. 236 c.p., secondo la quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge vigente al momento della loro applicazione perché postulano la valutazione in termini di attualità della pericolosità sociale, da ricostruire in base alla legislazione in quel momento vigente, pur se entrata in vigore in epoca successiva al sorgere della pericolosità, o all'acquisizione dei cespiti patrimoniali oggetto di ablazione (Cass. sez. 1, n. 11269 del 18/2/2009, Pelle, rv. 243493; sez. 1, n. 8404 del 15/1/2009, Bellocco, rv. 242862; sez. 3, n. 38429 del 9/7/2008, Sforza, rv. 241273; sez. 6, n. 40537 del 19/10/2010), senza che al riguardo possano porsi dubbi di costituzionalità, già risolti negativamente da Corte Cost. n. 53 del 1968.
2.6 In senso contrario non vale richiamare, come si legge nel ricorso proposto dal SI, l'ordinanza n. 97 del 2009, con la quale la Corte Costituzionale, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine agli artt. 200 e 322 ter c.p. e L.24 dicembre 2007, n. 244, art. 143, si è pronunciata in tema di confisca per equivalente sul rilievo dell'assenza del requisito di pericolosita dei beni che ne sono oggetto, della mancanza di nesso di pertinenzialità tra il reato ed i beni e della sua natura prevalentemente affittiva e, per tali ragioni, ha giustificato la sottrazione al regime di cui all'art. 200 c.p.. Parimenti non pertinente al tema è la pronuncia n. 196 del 2010 già citata, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 186 C.d.S., comma 2 in ordine alla confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, sul presupposto che trattasi di sanzione e non di strumento di prevenzione (S.U. n. 23428 del 25/02/2010, Caligo, rv. 247042).
2.7 Deve dunque escludersi che l'interpretazione offerta all'istituto della confisca atipica e la sua soggezione al disposto dell'art. 200 c.p. integri una violazione dell'art. 7 CEDU ed imponga, per tale ragione, di sollevare questione di legittimità costituzionale della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.
3. Va, invece, rilevata la fondatezza dei motivi di ricorso che attengono al merito del provvedimento di rigetto dell'opposizione:
premesso che la confisca ha riguardato beni appartenenti o nella disponibilità della moglie del soggetto condannato, che è quindi terzo estraneo alla perpetrazione del reato, l'ordinanza in esame risulta affetta da violazione di legge, dal momento che ha individuato i presupposti applicativi della confisca atipica mediante l'applicazione della presunzione, fondata sulla sproporzione tra valore dei beni ed redditi denunciati ed attività economica svolta, presunzione valevole solamente nei riguardi del condannato. 3.1 È noto che l'art. 12 sexies consente di sottoporre a confisca anche i beni intestati a terzi diversi dall'imputato condannato, ma di cui questi abbia nella realtà dei fatti la titolarità o la disponibilità secondo un meccanismo di interposizione fittizia, tale per cui l'appartenenza al terzo costituisce lo schermo formale e legale che, attraverso l'intestazione dei beni, cela il vero titolare o fruitore e protegge gli interessi del condannato interponente alla conservazione di quei cespiti patrimoniali immuni da provvedimenti giudiziali aventi effetto ablatorio.
3.1.1 In questo caso, prima ancora che investigare sull'accumulazione illecita, s'impone in via pregiudiziale l'accertamento dell'effettiva interposizione fittizia tra terzo ed imputato, da condurre su impulso dell'accusa, che è gravata del relativo onere, sulla scorta dei dati fattuali disponibili, ossia dei rapporti personali, di coniugio, parentela, amicizia tra costoro, delle situazioni patrimoniali e reddituali, delle attività svolte, insomma mediante l'utilizzo anche di elementi indiziari, purché connotati dai requisiti di pluralità, gravità, precisione e concordanza, stabiliti dall'art. 192 c.p.p., comma 2, in modo da dimostrare la discrasia esistente tra formale titolarità e reale appartenenza dei beni. E tale operazione nei confronti del terzo, per quanto la confisca di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies non postuli l'esistenza di un nesso eziologico di derivazione dei beni dal reato accertato, non può essere agevolata dalla presunzione relativa fondata sulla sproporzione dei valori, ma richiede uno sforzo dimostrativo analogo a quello preteso per l'accertamento giudiziale di qualsiasi fatto di giuridica rilevanza (Cass., Sez. 5, 28.5.1998, Di Pasquale, rv. 211832; Cass., Sez. 1, n. 11049 del 5/2/2001, rv. 226053, Di Bella;
sez. 2, n. 3990 del 10/1/2008, rv. 239269, Catania;
Sez. 1, n. 8404 del 15/1/2009, rv. 242863, Bellocco;
sez. 1, n. 27556 del 27/5/2010, rv. 247722, Buompane;
sez. 6, n. 42717 del 5/11/2010, v. 248929, Noviello).
3.2 Il provvedimento impugnato non si è attenuto ai superiori principi, propri di consolidato orientamento interpretativo e risulta affetto anche da carenze motivazionali, in quanto, con riferimento all'edificio di civile abitazione di via Verga n. 35, ha ritenuto che, nonostante la dimostrazione della sicura disponibilità del terreno in capo a SA ON, nonna paterna di AS SA, e poi in capo al suo successore AS NZ, padre di SA, che vi avevano realizzato l'unità di piano terra, destinata ad abitazione del loro nucleo familiare dalla nascita della ricorrente sino al matrimonio di costei col SI, per le unità di primo e secondo piano non fosse stata fornita prova dell'avvenuta edificazione a opera del medesimo genitore nell'anno 1971 e, per la mancata produzione di documentazione con data certa, della presentazione da parte di questi di istanza per il rilascio di concessione in sanatoria nell'anno 1987.
In tal modo ha però trascurato che era onere dell'accusa dimostrare che la costruzione era stata realizzata da SI IO con mezzi propri e che questi l'avesse intestata ai suoceri o a terzi per non apparirne proprietario, così realizzando in concreto l'interposizione fittizia;
inoltre, a fronte dell'attivazione probatoria da parte dell'AS, che aveva prodotto documentazione a sostegno della propria opposizione, non avrebbe potuto limitarsi a rilevare l'illeggibilità della data di deposito nell'istanza di sanatoria, ma avrebbe dovuto pretendere l'esibizione dell'originale o verificare di propria iniziativa l'avvenuta presentazione dell'istanza agli uffici competenti nella data indicata dalle difese.
3.3 Quanto ai terreni intestati all'AS, ma utilizzati per concorde affermazione dei ricorrenti dal SI per la gestione della sua attività di imprenditore agricolo, se l'interposizione fittizia può dirsi dimostrata secondo quanto esposto nel provvedimento impugnato, risulta del tutto carente la considerazione delle argomentazioni illustrate nell'opposizione in ordine alla ricostruzione dei redditi complessivi percepiti da SI IO nel periodo di riferimento. In particolare appare censurabile la disamina dei soli redditi esposti ai fini fiscali nelle dichiarazioni annuali, che non tiene conto dei criteri di tassazione cui era sottoposto il reddito agrario per effetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 597 del 1973, art. 28, e del successivo D.P.R. n. 917 del 1986, art. 31: secondo tale ultima disposizione il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe di estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale. In altri termini, trattasi di una forma di ricchezza calcolata secondo il reddito medio ritraibile dal terreno sul quale viene esercitata l'attività agricola, che tiene conto sia di annualità di maggiore produttività, che di altre infeconde. Per tale ragione già di per sè la valutazione del solo reddito dichiarato, che è per legge inferiore a quello realmente percepito, perché attestato sulle rendite catastali, che oltre a tutto solo in tempi recenti sono state oggetto di adeguamenti incrementativi, risulta insufficiente per la ricostruzione dei reali flussi di denaro di cui il SI ha potuto disporre in un lungo arco temporale dal 1991 in poi, in cui la crisi dell'attività colturale non era ancora emersa. Inoltre, come richiamato con i ricorsi, era stata prodotta alla Corte di Appello la relazione del suo consulente di parte che, seppure in riferimento agli esercizi 1995-2000, aveva ricostruito i redditi percepiti per un ammontare di circa 300 milioni di lire in aderenza ai dati della produzione agricola praticata, fornendo elementi fattuali ai quali il provvedimento impugnato non ha dedicato alcuna attenzione, nemmeno per confutarli in quanto inattendibili.
3.4 La giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata in ordine alle modalità di ricostruzione dei redditi di cui il condannato abbia disposto ai fini dell'applicazione del sequestro e della confisca di cui all'art. 12 sexies, stabilendo la necessità di un'analisi rigorosa ed allargata anche ai proventi che siano sfuggiti, per elusione, oppure per il regime fiscale favorevole, ad imposizione (Cass. Sez. 6, n. 42717 del 5/11/2010, Noviello, rv. 248929).
Per le ragioni esposte s'impone dunque l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2012