Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
Ai fini dell'operatività, nei confronti del terzo, del sequestro preventivo a norma dell'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992 e della successiva confisca, grava sull'accusa l'onere di provare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e salvaguardarlo dal pericolo della confisca.
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini delFrancesco Menditto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1 - Il principio "innovativo" affermato dalla Corte. La complessa materia delle misure patrimoniali (penali e di prevenzione). La sentenza in commento sembra che "ribalti" il principio secondo cui non è consentito allegare la legittima provenienza dei beni sottoposti a sequestro (e confisca) ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/92, conv. in l. 356/92, attraverso redditi derivanti da evasione fiscale. L'importanza, anche pratica, del tema impone la ricognizione dei principi enucleati dalla giurisprudenza in materia di sequestro e confisca ex art. 12-sexies l. 356/92 e della loro applicazione da parte della Corte. Giova premettere che la materia delle misure cautelari reali è estremamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2010, n. 27556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27556 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/05/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1596
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 46176/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA TA, N. IL 06/12/1949;
avverso l'ordinanza n. 1418/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 22/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Gialanella A., che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 22 ottobre 2009 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 322 c.p.p., rigettava l'appello proposto da UO AN avverso il provvedimento con il quale il gip del locale Tribunale, il 19 maggio 2009, aveva respinto l'istanza di dissequestro della "Ippo-Horse di UO GI & C. s.a.s.", dei beni immobili e degli undici cavalli, indicati nel decreto di sequestro del 24 settembre 2008, emesso ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. Il Tribunale riteneva sussistenti, sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e della documentazione acquisita, la sproporzione tra il valore dei beni e il reddito dichiarato e i proventi dell'attività economica esercitata al momento del loro acquisto e un'assenza di giustificazione credibile circa la loro legittima provenienza, pure alla luce delle produzioni difensive.
2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, AN UO, il quale lamenta erronea applicazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. La L. n. 356 del 1992, 12-sexies, comma 1, introdotto dalla L. n.501 del 1994, art. 2 relativo ad ipotesi particolari di confisca, ha introdotto, con riferimento ai soggetti condannati per determinati reati ivi tassativamente previsti e limitatamente a beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità di beni, l'onere di giustificarne la provenienza, con l'allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale presunzione.
Qualora si tratti di beni intestati a un terzo, ma che si assume siano nella effettiva titolarità o disponibilità della persona condannata e, come tali, soggetti a confisca ove non se ne dimostri dall'interessato la legittima provenienza, l'indagine finalizzata all'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale deve essere rigorosa, tanto più se il terzo intestatario sia un estraneo che non abbia vincoli lato sensu di parentela o di convivenza con il condannato, rispetto ai quali è più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile l'effettiva disponibilità dei beni da parte del medesimo. In tali situazioni la confisca può investire beni che, in tutto o in parte, possono essere di un soggetto che non è neppure imputato ed allora sarebbe illogico ed improprio gravare la stessa persona, immune da censure sotto il profilo penale, della misura di sicurezza patrimoniale, imputandogliela in proprio. In tale ipotesi, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare, ai fini dell'operatività nei confronti del terzo del sequestro e della successiva confisca, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, sì che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. A sua volta, il giudice ha l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare, cioè del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, 28.5.1998, Di Pasquale, rv. 211832; Cass., Sez. 1, 5 febbraio 2001, n. 11049, rv. 226051; Cass., Sez. 1, 15 gennaio 2009, n. 8404, rv. 242863). La confisca di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies non richiede l'accertamento di un nesso eziologico tra il reato e i beni, dal momento che opera una presunzione legislativa di illecita accumulazione, non rilevando se detti beni siano o meno derivanti dal reato per il quale è stata inflitta la condanna.
La condanna per uno dei reati ivi indicati comporta, quindi, la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di conseguenza, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. (Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2003, n. 920, rv. 226490; Corte cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18).
2. L'ordinanza impugnata è esente dai vizi denunziati, in quanto, muovendo dalla premessa circa la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria nei confronti di AN UO in relazione ai delitti previsti dagli artt. 416 bis, 81, 110 e 648 c.p., aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, e L. n. 356 del 1992, art.12 quinquies ha evidenziato l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, la mancanza di una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, sottolineando che la perizia contabile prodotta dalla difesa muove da un presupposto indimostrato circa una capacità reddituale del ricorrente nel 1997 tale da consentirgli di intraprendere l'attività di allevatore nel 1997.
Ha, poi, con iter argomentativo puntualmente sviluppato e ancorato alle risultanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità - messo in luce l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi nel periodo 1995-20081 la riconducibilità di redditi irrisori o, comunque, non proporzionati al valore dei beni ai componenti del nucleo familiare UO, l'assenza di valore probante delle dichiarazioni prodotte dalla difesa sotto forma di scrittura privata, inidonee a vincere le risultanze degli atti notarili e della documentazione avente forma di atto pubblico, acquisita dalla Guardia di Finanza.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010