Articolo 676 del Codice di procedura civile
Articolo 534 terArticolo 642
Versione
21 aprile 1942
Art. 676.
(Custodia nel caso di sequestro giudiziario).

Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render piu' sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

Il giudice puo' nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e da' cauzione.

Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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