21 aprile 1942
(Custodia nel caso di sequestro giudiziario).
Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render piu' sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.
Il giudice puo' nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e da' cauzione.
Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.
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- 1. Cassazione civile n. 2417/1970https://www.brocardi.it/ · 215.72432
(massima n. 1) Poiché l'art. 676, c.p.c. dichiara non impugnabile l'ordinanza con la quale il giudice, di ufficio o su istanza di parte, dispone la sostituzione del custode, ugualmente non impugnabile deve ritenersi l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione del custode stesso. In entrambe le ipotesi identica è la ratio legis, consistente nella considerazione che i detti provvedimenti attengono esclusivamente all'amministrazione dei beni sequestrati e sono privi di qualsiasi carattere decisorio o di efficacia definitiva, potendo sempre essere modificati ad opera dello stesso giudice. Pertanto, i provvedimenti in esame, anche se contenuti in sentenza, non assumono natura diversa, e contro di essi non è proponibile ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Napoli Nord, sentenza 25/06/2025, n. 2838Provvedimento: […] Ed invero, “Durante il sequestro è il custode o amministratore giudiziario che, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione, di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand'anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 c.p.c. e, pertanto, è legittimo a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati”. (Cfr.: Cassazione civile – sez. lav. 08.04.2013 n. 8843).Leggi di più...
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