Sentenza 28 maggio 2014
Massime • 1
Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, perché prevale la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso, né di tali dichiarazioni si può eccepire l'inutilizzabilità "erga omnes" sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini. (Fattispecie in cui la S.C. ha anche evidenziato che, nel momento in cui aveva reso le dichiarazioni, la persona non era stata ancora raggiunta da concreti e specifici elementi di reità a suo carico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2014, n. 43508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43508 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 28/05/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO A. - rel. Consigliere - N. 783
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 9102/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA CA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Catanzaro il 17.12.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. GALLI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente, in qualità di sostituto processuale dell'avv. Porcelli Antonio, difensore di fiducia, l'avv. Giuseppe Bagnato, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, di cui chiede l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza adottata il 17.12.2013 il tribunale del riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro, in data 25.11.2013, aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di BA CA, gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 56 e 610 c.p., L. n. 203 del 1991, art. 7 commesso, secondo la prospettazione accusatoria, in danno Di OS IE.
2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, il BA, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, denunciando: 1) l'omessa valutazione, da parte del tribunale del riesame, dell'attendibilità della persona offesa, su cui è lecito nutrire dubbi, sia perché il Di OS, che gestisce un'attività di vigilanza privata, è portatore di un interesse economico in conflitto con quello del UR MI, concorrente del BA nel delitto di cui si discute, sia perché la persona offesa non ha subito rivelato agli organi inquirenti il ruolo svolto dal BA, circostanza per la quale, ad avviso del ricorrente, le sue dichiarazioni al riguardo devono considerarsi inutilizzabili, essendo state rese da un soggetto che, avendo commesso il reato di false dichiarazioni all'autorità giudiziaria procedente per favorire il BA, avrebbe dovuto essere ascoltato con le garanzie previste dalla legge processuale;
2) l'improcedibilità dell'azione cautelare, derivante dalla circostanza che per il medesimo fatto il BA è stato tratto a giudizio innanzi al giudice di pace di Vibo Valentia, con una contestazione che, pur facendo riferimento al delitto di cui all'art. 612 c.p., è assolutamente sovrapponibile a quella per cui è stato emessa la misura cautelare per cui è ricorso;
3) l'insussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 stante l'impossibilità di configurare un metodo mafioso nella condotta dell'indagato e di dimostrare l'agevolazione del "clan Lo Bianco-BA" da parte del ricorrente.
3. Il ricorso non può essere accolto, essendo del tutto infondati i motivi che lo sostengono, con cui, peraltro, il ricorrente ripropone le medesime doglianze già prospettate in sede di impugnazione cautelare, dove sono state disattese dal tribunale del riesame con motivazione approfondita ed immune da vizi.
4. Ed invero, con particolare riferimento alle doglianze indicate sub n. 1), va ribadito il principio da tempo affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, ancorché costituita parte civile, possono integrare i gravi indizi necessari per l'applicazione della custodia cautelare in carcere (cfr. Cass., sez. V, 26/04/2010, n. 27774, rv. 247883). Peraltro, come è stato ulteriormente chiarito, ai fini dell'adozione di una misura coercitiva, la sussistenza di una prova diretta, come le dichiarazioni rese dalla persona offesa, esclude la necessità di fare ricorso al concetto di "gravità" inerente alla prova logica costituente l'indizio, non occorrendo ne' la verifica di attendibilità intrinseca ne' il riscontro esterno, stante il diverso e più soddisfacente grado di prova acquisita (cfr. Cass., sez. 3, 14/04/2010, n. 17205, rv. 246995). Orbene, nel caso in esame, il giudice dell'impugnazione cautelare ha proceduto ad un approfondito esame delle dichiarazioni della persona offesa, della cui narrazione ha evidenziato la precisione, la coerenza e la logicità, giungendo, motivatamente, ad una conclusione positiva, non solo in ordine alla credibilità personale di quest'ultimo ed all'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, ma anche in relazione alla attendibilità estrinseca (non necessaria ai fini di integrare il requisito dei gravi indizi di colpevolezza: cfr. Cass., sez. 5, 20.12.2013, n. 5609, rv. 258870) di tali dichiarazioni, sottolineando come esse siano corroborate da puntuali riscontri esterni (cfr. pp.
3-5 dell'impugnata ordinanza). Rispetto a tale limpido argomentare, il dubbio insinuato dalla difesa del ricorrente sulla mancanza di genuinità delle dichiarazioni della persona offesa, in quanto portatrice di uno specifico interesse economico contrastante con quello del suo concorrente commerciale UR ovvero per non avere subito denunciato con chiarezza il BA, si appalesa come una censura di merito, peraltro del tutto ipotetica, non consentita in questa sede ed alla quale, comunque, il tribunale del riesame ha fornito risposta più che adeguata attraverso l'approfondito esame, nei termini in precedenza indicati, delle dichiarazioni del Di OS.
4.1 Quanto alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni del Di OS, appare sufficiente ribadire un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato nella motivazione dell'impugnata ordinanza, secondo cui le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria od all'autorità giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili, per violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 1, solo contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali la sanzione processuale della inutilizzabilità prevista dall'art. 63 c.p., comma 1, non opera.
Pertanto la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga, prevale rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso, sicché le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti, che abbia reso dichiarazioni autoindiziante sono pienamente utilizzabili "contra alios", ne' se ne può eccepire l'inutilizzabilità "erga omnes" sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini (cfr., Cass., sez. 3, 24.2.2004, N. 15476, rv. 228546; Cass., sez. 2, 1.10.2013, n. 283, rv. 258105). Nè va taciuto che, nel caso in esame, come correttamente rilevato dal tribunale del riesame, nel momento in cui il Di OS venne sentito dagli organi investigativi, non sussistevano concreti e specifici elementi di reità a suo carico, potendo ragionevolmente trovare spiegazione "la sua iniziale, parziale reticenza" nell'accusare il BA in occasione della denuncia sporta in data 1.9.2009, "nel timore di subire ritorsioni proprio ad opera dell'autore delle minacce denunciate", per cui risulta inconferente in radice la lamentata violazione dell'art. 63 c.p.p., anche in relazione all'ipotesi di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa (cfr. pp.
2-3 dell'impugnata ordinanza). L'inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito sin dall'inizio come indagato o imputato prevista dall'art. 63 c.p.p., comma 2, infatti, sussiste solo se al momento delle dichiarazioni il soggetto che le ha rese non sia estraneo alle ipotesi accusatorie allora delineate, in quanto la suddetta inutilizzabilità assoluta richiede che a carico di detto soggetto risulti l'originaria esistenza di precisi, nel senso di non equivoci, anche se non gravi, indizi di reità, senza che tale condizione possa farsi derivare automaticamente dal solo fatto che il dichiarante possa essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico, ne' rilevando, a tale proposito, eventuali sospetti o illazioni personali dell'interrogante (cfr. Cass., sez. 5, 15.5.2009, n. 24953, rv. 243891; Cass., sez. u., 23.4.2009, n. 23868, rv. 243417).
4.2. Manifestamente infondato deve ritenersi il motivo di impugnazione indicato sub n. 2, in quanto le doglianze difensive non colgono assolutamente nel segno.
Come chiarito, infatti, dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, in sede di definizione del principio del ne bis in idem, non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del p.m., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal p.m., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (cfr. Cass., sez. un., 28/06/2005, n. 34655). Pertanto, come correttamente rilevato dal giudice dell'impugnazione cautelare, "nel caso in esame, attesa la diversità della sede giudiziaria e dell'ufficio del p.m. procedente" (Vibo Valentia e Catanzaro), "potrebbe, al più porsi una questione di competenza - e non anche di litispendenza - regolabile con le disposizioni sui conflitti di competenza in caso di duplicazione del processo" (cfr. pp.
1-2 dell'impugnata ordinanza).
4.3. Infondato, infine, risulta del pari l'ultimo motivo di ricorso, avendo il tribunale del riesame, attraverso un condivisibile percorso argomentativo, evidenziato come le minacce rivolte dal BA al Di OS, in presenza del UR, siano di "tipo mafioso", consistendo nella "rappresentazione di rappresaglie intimidatorie tipiche del modus operandi delle associazioni di stampo mafioso (ossia il compimento di attentati dinamitardi con l'uso di esplosivi:
"devi lasciarlo stare con queste denunce altrimenti ti mettiamo le bombe agli abbonati")" ovvero in "implicite allusioni di contiguità a contesti di criminalità organizzata ("UR ci appartiene, da mangiare a noi ed alle nostre famiglie")", che, tenuto conto del "contesto territoriale di riferimento, in cui la consapevolezza dell'agire della criminalità organizzata è diffusa in ogni strato sociale", appaiono "oggettivamente idonee a richiamare nella mente della vittima l'esistenza dei pericolosi sodalizi criminali che notoriamente dominano il territorio" (cfr. p. 5 dell'impugnata ordinanza).
Anche in questo caso la decisione del giudice dell'impugnazione cautelare deve ritenersi conforme all'approdo interpretativo cui è giunta in subiecta materia la giurisprudenza della Suprema Corte, condivisa dal Collegio, secondo cui la circostanza aggravante di avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., una delle due ipotesi previste dalla L. 203 del 1991, art. 7, ricorre quando l'agente o gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati associativi, delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica - non necessariamente su una o più persone determinate, ma, all'occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone, conculcate nella loro libertà e tranquillità - con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata. In tal caso non è necessario che l'associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della più grave condotta dell'agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica;
essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sè tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi mafiosi, amplificatori della valenza criminale del reato commesso, la cui effettiva operatività in una determinata zona, come nel caso in esame, rafforza il carattere "mafioso" dell'intimidazione posta in essere (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 1, 18.3.1994, n. 1327, rv. 197430; Cass., sez. 1, 26.11.2008, n. 4898, rv. 243346).
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2014