Sentenza 8 luglio 2004
Massime • 1
La presunzione relativa dell'illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, già acclarata in relazione ai beni intestati al condannato, opera anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora risulti la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito, che, in sede di sequestro preventivo, aveva ritenuto sussistente tale sproporzione, in quanto era stato accertato che la moglie non svolgeva alcuna attività lavorativa, se non il lavoro domestico il quale non costituisce fonte di reddito autonomo)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2004, n. 31663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31663 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 08/07/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 3291
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 011130/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PE AN N. IL 07/04/1958;
avverso ORDINANZA del 02/02/2004 TRIBUNALE di BRINDISI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GRANERO FRANCANTONIO;
sentite le conclusioni dei P.G. Dr. Gianfranco Viglietta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. Carlino Carrieri;
OSSERVA
1 - Il difensore di AN TT ricorre avverso l'ordinanza del tribunale di Brindisi in data 2,2.2004, con la quale, decidendo in sede di rinvio sull'istanza di riesame da lei proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal medesimo tribunale in data 20.2.2003, ha rigettato il ricorso. L'ordinanza impugnata premette che la TT è coniuge di ES AB, nei cui confronti il sequestro era stato disposto congiuntamente e che il ricorso per Cassazione avverso la conferma del sequestro nei confronti di costui è stato respinto da questa Corte, sicché - cristallizzatosi il giudizio quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti e quanto al possesso dei beni, anche attraverso la moglie, da parte del AB - il nuovo riesame nei confronti di quest'ultima, che non è imputata nel processo penale, va limitato alla verifica della ricorrenza dei presupposti per la sequestrabilità nei suoi confronti, quale terzo, dei beni a lei esclusivamente intestati ma che, secondo la prospettazione accusatoria, sono riconducibili per interposta persona al AB. Sulla base di questa premessa, l'ordinanza giunge alla conferma del sequestro attraverso una analitica descrizione della consistenza e del valore dei beni sequestrati, dell'assenza di una attività lavorativa della TT, della ritenuta impossibilità che i beni medesimi siano stati acquistati con proventi dell'attività lecita del marito e quale asserito frutto dei maggiori proventi a lui derivati grazie all'evasione fiscale perdurante negli anni. 2. - Il ricorso censura, con il primo motivo, questa impostazione, per inosservanza della legge penale e di altre norme giuridiche delle quali si deve tener conto nell'applicazione della prima, in particolare l'art. 12 sexsies della legge 356/92 in relazione all'art. 230 bis, comma prima, del codice civile, sotto diversi profili, tutti legittimanti la ricorrente a far valere direttamente nel giudizio la propria capacità economica e cioè:
a) la non terzietà del coniuge convivente che, sebbene non sia parte del processo penale, non è estraneo (e quindi terzo) al consorzio familiare nel cui ambito si rinvengono le risorse comuni e le possidenze acquisite;
b) la esistenza di un'attività imprenditoriale nella famiglia che - pur in presenza del regime di separazione dei beni - rende configurabile l'esistenza di una impresa familiare ai sensi dell'art. 203 bis cod. civ.;
c) la prestazione di una autonoma attività lavorativa - sia pure nel settore domestico - che ha reso possibile l'acquisizione di un nuovo ramo di azienda (uno stabilimento balneare) alla cui conduzione la TT collabora direttamente.
Con il secondo motivo, censura l'insufficienza e l'apparenza della motivazione, con particolare riferimento all'omesso esame di prove documentali fornite dalla parte, consistenti nell'esito favorevole di due procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti del AB, nonché con riferimento alla decorrenza del reato associativo ascritto a quest'ultimo, erroneamente fatta risalire al 1995, mentre la contestazione d'accusa si riferisce agli anni 1999/2000.
3. - Il primo motivo di ricorso è svolto tutto in linea di fatto ed è palesemente infondato. L'ordinanza impugnata, indipendentemente dalle premesse circa la qualificazione della TT, premesse le cui conclusioni restano assorbite nel successivo sviluppo della motivazione, si sofferma ad analizzare con cura tutti gli elementi che, sulla falsariga di quanto era già avvenuto per il marito, consacrato nella sentenza di questa Corte richiamata in atti, dimostrano con motivazione congrua ed esente da vizi logici, la sproporzione tra il patrimonio di cui risulta titolare e l'inesistenza di una sua qualsivoglia attività lavorativa autonoma. È noto, infatti, che il lavoro domestico, per importante e rilevante che sia, non è fonte di reddito autonomo, mentre la pretesa esistenza di una impresa familiare in senso formale, cui la TT parteciperebbe con il suo lavoro è smentita dai fatti, così come è irrilevante l'asserita ed indimostrata circostanza che la donna presterebbe una qualche attività lavorativa in un settore collaterale rispetto all'attività principale dell'impresa individuale di cui il marito è titolare. D'altra parte, la debolezza degli argomenti con i quali si vorrebbe dimostrare l'incongruità e l'illogicità della motivazione - che pure si inoltra, per dovere d'ufficio, ad esaminare con cura anche questi aspetti - è dimostrata dal ricorso ad una consulenza di parte attraverso la quale si fornirebbe la prova di cespiti derivanti da evasione fiscale. Quanto all'omesso esame delle prove documentali, costituite dall'esito di procedimenti di prevenzione, correttamente il tribunale ne ha ritenuto l'irrilevanza, non essendo in alcun caso tenuto, nell'ambito del procedimento penale, al rispetto di quei precedenti, indipendentemente dal loro fondamento nella sede loro propria. Anche questo motivo di ricorso è perciò palesemente infondato. Le pronunce sono consequenziali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di 500 euro a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2004