Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2014, n. 15829
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Sentenza 25 febbraio 2014

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La presunzione di fittizietà degli atti di trasferimento compiuti - a titolo oneroso o gratuito - dal proposto in favore di determinate categorie di persone, prevista in tema di misure di prevenzione patrimoniale dall'art. 26 del D.Lgs. n. 159 del 2011, non si applica al sequestro penale finalizzato alla confisca prevista dall'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992. (Nell'affermare il principio indicato, la Corte ha tuttavia ritenuto che costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti dell'interposizione fittizia di beni dell'indagato ad un terzo la natura giuridica e le modalità dell'atto dispositivo - nella specie, donazione -, il rapporto di stretta parentela tra le parti dell'atto dispositivo - nella specie, padre e figlio -, la vicinanza temporale tra l'atto di disposizione e la commissione da parte del dante causa di un reato per il quale è prevista la confisca dei beni, la destinazione del bene, le qualità personali dell'avente causa- nella specie, la giovane età -, l'oggetto dell'atto dispositivo - nella specie, una ingente somma di denaro -).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2014, n. 15829
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15829
Data del deposito : 25 febbraio 2014

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