Sentenza 25 febbraio 2014
Massime • 1
La presunzione di fittizietà degli atti di trasferimento compiuti - a titolo oneroso o gratuito - dal proposto in favore di determinate categorie di persone, prevista in tema di misure di prevenzione patrimoniale dall'art. 26 del D.Lgs. n. 159 del 2011, non si applica al sequestro penale finalizzato alla confisca prevista dall'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992. (Nell'affermare il principio indicato, la Corte ha tuttavia ritenuto che costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti dell'interposizione fittizia di beni dell'indagato ad un terzo la natura giuridica e le modalità dell'atto dispositivo - nella specie, donazione -, il rapporto di stretta parentela tra le parti dell'atto dispositivo - nella specie, padre e figlio -, la vicinanza temporale tra l'atto di disposizione e la commissione da parte del dante causa di un reato per il quale è prevista la confisca dei beni, la destinazione del bene, le qualità personali dell'avente causa- nella specie, la giovane età -, l'oggetto dell'atto dispositivo - nella specie, una ingente somma di denaro -).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2014, n. 15829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15829 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 25/02/2014
Dott. IASILLO NO - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 441
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 47528/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. OD CO UG ZO nato il [...];
2. IV EL nato il [...];
avverso l'ordinanza del 30/10/2013 del Tribunale del Riesame di Milano;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Paolo Canevelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
uditi i difensori avv.ti Ugo Lecis (per Podestà e IV) e Mario Casellato (per IV) che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. Con ordinanza del 30/10/2013, il Tribunale del Riesame di Milano confermò il decreto con il quale, in data 17/10/2013, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città aveva disposto il sequestro preventivo delle somme di denaro e dei titoli - ammontanti ad oltre cinque milioni di Euro - presenti sul conto corrente n 45207 acceso presso la Banca Popolare di Bergamo, sede di Saronno, intestato alla società ABACO s.r.l. in virtù di mandato fiduciario n. 2223 conferito da IV LE: il sequestro venne disposto ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., comma 2 e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, sul presupposto che le somme in questione, in realtà, erano nella disponibilità di IV EM (padre di IV LE) indagato per i reati di cui all'art. 640, comma 2, n. 1 e art. 12 quinquies D.L. cit. relativi a fatti accertati in Milano fino al dicembre 2009.
2. Avverso la suddetta ordinanza, OD CO US - nella sua qualità di legale rappresentante della Abaco s.r.l. - e IV LE, nella sua qualità di terzo, a mezzo del proprio difensore, con un unico ricorso, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione dell'art. 12 sexies d.l. cit.: i ricorrenti, in punto di fatto, hanno premesso che: a) IV LE non è indagato per alcun reato;
b) la somma sequestrata derivava da una donazione effettuata da IV EM a IV LE nel 1995/1996 ed ammontante a L. 20 miliardi;
c) la suddetta somma era stata sempre goduta da IV LE avendola investita sia all'interno del gruppo IV che all'esterno perseguendo propri interessi personali ed avendo con essa effettuato acquisiti di immobili, di beni registrati in pubblici registri, sui quali aveva pagato tasse ed imposte;
d) le somme sequestrate derivavano da un prestito obbligazionario sottoscritto da IV LE e rimborsato nel mese di agosto 2007 e, quindi, oltre due anni prima al contestato delitto di cui all'art. 12 quinquies, D.L. cit..
Alla stregua della suddetta premessa in fatto, i ricorrenti sostengono che il tribunale non avrebbe applicato i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla prova gravante sul Pubblico Ministero che assuma che i beni sequestrati appartenenti formalmente ad un terzo siano, in realtà, di proprietà dell'indagato per reati per i quali è prevista la confisca.
I ricorrenti, infatti, sostengono che tutti gli indizi evidenziati dal tribunale a carico di IV LE, sarebbero privi di alcuna valenza probatoria in quanto:
a) l'essere figlio dell'indagato IV EM non era un fatto sufficiente a provare la fittizi età dell'intestazione;
b) la circostanza che IV LE avesse "faticato nel ricostruire la provenienza ed il successivo reimpiego di un tale importo, nonostante si trattasse di una somma di rilevante entità e del tutto sproporzionata rispetto alla sua capacità reddituale" era, oltre che irrilevante, anche infondata in fatto perché il ricorrente aveva ampiamente collaborato con la Procura;
c) la circostanza secondo la quale "è impensabile, del resto, ritenere che una somma di circa 20 miliardi di lire possa essere affidata ad un soggetto poco meno che ventenne privo di qualunque esperienza in materia mentre è più verosimile che l'indagato abbia continuato a gestire quei soldi sfruttando la fittizia interposizione del figlio" era, oltre che irrilevante, rimasta anche completamente indimostrata circa la gestione della somma da parte di IV EM.
2.2. violazione dell'art. 12 sexies, D.L. cit.: sotto altro profilo, i ricorrenti hanno dedotto l'erroneità del principio di diritto enunciato dal tribunale secondo il quale "la presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale opera, oltre che in relazione ai beni intestati al coniuge ed agli altri famigliari, qualora vi sia sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del famigliare e l'attività lavorativa". Tale affermazione, secondo i ricorrenti contrastava con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, invece, la presunzione di sproporzione tra patrimonio e attività lavorativa non si applica al terzo non indagato al quale vengano sequestrati beni asseritamente appartenenti all'indagato. La suddetta violazione era particolarmente rilevante perché il tribunale, non solo aveva omesso di indicare le prove o gli indizi volti a giustificare l'interposizione fittizia ma, aveva utilizzato la presunzione della sproporzione per giustificare l'interposizione fittizia. Una volta, poi, che si riteneva inapplicabile la suddetta presunzione, era ovvio che la percezione, da parte di IV LE delle somme in questione attraverso regolari donazioni, comportava anche che la disponibilità fosse slegata dalla propria capacità reddituale.
Il tribunale, poi, aveva errato anche nell'applicare in via analogica al sequestro preventivo in esame (e, quindi a IV LE), il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza in relazione al sequestro di prevenzione secondo il quale i soggetti conviventi sono equiparati ai famigliari del proposto sicché anche nei loro confronti si applica la presunzione di disponibilità dei beni in capo al soggetto pericoloso. Infatti - a parte che IV LE non era convivente con il padre dal 1994 - la norma di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 19, essendo una norma speciale e di settore si applica solo al sequestro di prevenzione e non al sequestro penale.
2.3. violazione dell'art. 12 sexies, D.L. cit.: sotto altro profilo, i ricorrenti contestano l'affermazione del Tribunale secondo la quale "in tema di confisca dei beni patrimoniali prevista dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies è irrilevante il requisito di pertinenzialità tra beni da confiscare e reato, sicché detta confisca non è esclusa per il fatto che i beni siano stati acquistati in epoca anteriore al rato per cui è intervenuta condanna". I ricorrenti, infatti, in proposito obiettano che: a) innanzitutto, il suddetto principio, affermato dalle SSUU Montella, si applica all'indagato o condannato e non al terzo;
b) a tutto concedere, il Tribunale non aveva tenuto conto del principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale "In tema di sequestro preventivo di beni di cui è possibile la confisca, la presunzione di illegittima acquisizione degli stessi da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla commissione di quest'ultimo":
Cass. 2634/2013. Il che era proprio quanto accaduto nel caso di specie in cui, a fronte di una donazione avvenuta nel 1995/1996, il reato contestato a IV EM risulta essere stato commesso nel dicembre 2009 e, quindi, quattordici anni dopo.
2.4. violazione dell'art. 12 sexies, D.L. cit.: sotto un ultimo profilo, il ricorrente sostiene che: a) lo stesso tribunale non aveva messo in dubbio la liceità delle donazioni di titoli di Stato effettuata con quattro atti pubblici del 1995 e 1996; egli aveva dimostrato, quindi, la provenienza lecita del denaro illustrando anche i successivi investimenti da lui effettuati. Di conseguenza, erronea doveva ritenersi l'affermazione del Tribunale secondo la quale non era stata dimostrata l'origine della provvista che aveva consentito ad IV EM l'acquisto dei titoli di Stato oggetto delle donazioni: infatti, non era chiaro in che modo IV LE potrebbe provare tale circostanza dal momento che,
contemporaneamente, gli si contestava di non aver provato circostanze a lui dichiaratamente estranee. Peraltro, il tribunale, ancorando l'asserita sproporzione tra donazione e capacità economica si era basato solo sulle dichiarazioni dei redditi del 1995 e 1996 di IV EM, senza considerare che il donante poteva avere attinto la somma donata all'ingente patrimonio accumulato nel corso di mezzo secolo di carriera imprenditoriale. Con il che il tribunale aveva violato l'ulteriore principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale non solo la prova della sproporzione grava sull'accusa ma lo squilibrio i termini di raffronto devono essere fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche.
2.5. Con memoria depositata il 19/02/2014, i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato i suddetti motivi.
DIRITTO
1. In punto di fatto, è pacifico che:
a) IV LE ricevette quattro donazioni: la prima, in data 19/07/1995 dal proprio padre IV EM, di L. 4.900.000.000; la seconda, in data 17/06/1996, dal proprio fratello IV BI UR, di L. 5.835.000.000; la terza, in data 17/06/1996, dal proprio fratello IV CO, di L. 5.835.000.000; la quarta, in data 18/06/1996 dal proprio fratello IV DI di L. 5.835.000.000; è pacifico, peraltro, che tutta la somma, in realtà, era di proprietà di IV EM il quale la donò al ricorrente per il tramite degli suoi tre figli: cfr pag. 5 ordinanza impugnata dalla quale risulta che fu lo stesso IV LE a dichiarare, nelle sommarie informazioni rese in data 05/09/2013, che la donazione in questione era stata posta in essere in suo favore dal padre IV EM;
la suddetta circostanza, infatti, è data per pacifica sia dal giudice per le indagini preliminari che dal tribunale e non risulta contestata nel presente ricorso: pag. 16 ordinanza);
b) parte della somma donata fu investita in un prestito obbligazionario emessa da IV CI s.p.a. sottoscritto da IV LE e rimborsato nel mese di agosto 2007: si tratta della somma sottoposta a sequestro.
2. Il Tribunale, dopo avere riportato per esteso i capi d'imputazione elevati a carico di IV EM (ed altri concorrenti) e la motivazione addotta dal giudice per le indagini preliminari con il decreto di sequestro del 17/10/2013 (che ha dichiarato di condividere: pag. 14), ha respinto la domanda di riesame del sequestro, con una motivazione che può essere così sintetizzata:
a) "in relazione al requisito della disponibilità in capo all'indagato delle somme depositate sul conto corrente in sequestro, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la presunzione relativa, circa l'illecita accumulazione patrimoniale, opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge ed agli altri famigliari, qualora vi sia sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del famigliare e l'attività lavorativa svolta dallo stesso ... anche i soggetti conviventi sono stati equiparati ai famigliari, analogamente a quanto accade in materia di misure di prevenzione ... Ebbene, alla luce dei principi sopra enunciati, la circostanza che la titolarità delle somme in sequestro sia formalmente attribuita a IV LE, figlio dell'indagato, è di per sè sufficiente per ritenere che le stesse rientrino nella disponibilità del padre": pag. 15/16 ordinanza;
b) la prova che le somme in questione siano sempre rimaste nella disponibilità dell'indagato si desume dal fatto che "lo stesso IV LE ha faticato nel ricostruire la provenienza ed il successivo reimpiego di u tale importo, nonostante si trattasse di una somma di rilevante entità e del tutto sproporzionata rispetto alla sua capacità reddituale": pag. 16 ordinanza;
c) "è impensabile ritenere che una somma di circa 20 miliardi di lire possa essere affidata ad un soggetto poco meno che ventenne, privo di qualunque esperienza in materia, mentre è più che verosimile ritenere che l'indagato abbia continuato a gestire quei soldi sfruttando la fittizia interposizione del figlio": pag. 16;
d) IV LE "non può essere ritenuto neppure persona totalmente estranea alle condotte intese ad occultare la provenienza illecita dei fondi confluiti nei predetti RUs ...": pag. 16-17;
e) non era stata dimostrata "l'origine ndr: lecita della provvista che consentì ad IV EM l'acquisto dei titoli di Stato e dei buoni ordinari del tesoro oggetto delle citate donazioni ...": pag. 17;
f) era irrilevante il requisito della pertinenzialità: pag. 18. 3. In punto di diritto, vertendosi in materia di sequestro di beni appartenenti ad un terzo, sul presupposto che, in realtà, siano nella disponibilità dell'indagato per reati per i quali è prevista la confisca, è opportuno rammentare i principi di diritto che, in modo costante, questa Corte di legittimità ha reiteratamente enunciato.
Il principio base e fondamentale è il seguente: incombe alla pubblica accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, sicché possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al soggetto indagato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca, così come spetta al giudice della cautela esplicare poi le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, utilizzando allo scopo non solo circostanze sintomatiche di mero spessore indiziario, ma elementi fattuali, dotati dei crismi della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere, anche in chiave indiretta, l'assunto accusatorio (ex plurimis Cass. 11732/2005 riv 231390, in motivazione - Cass. 3990/2008 riv 239269 - Cass. 27556/2010 riv 247722).
L'onere probatorio dell'accusa consiste unicamente nel dimostrare, anche e soprattutto attraverso presunzioni plurime, gravi, precise e concordanti, che quei beni, in realtà, non sono del terzo, ma sono nella disponibilità dell'indagato "a qualsiasi titolo". Altro principio fondamentale, consiste nel non confondere il sequestro diretto nei confronti dell'indagato e cioè su beni che appartengono formalmente al medesimo, ed il sequestro indiretto ossia su beni formalmente intestati ad un terzo ma che si assume appartengano di fatto all'indagato.
Infatti, e lo si ribadisce, ove sia disposto un sequestro su beni di un terzo che si assume essere di proprietà dell'indagato, l'accusa, in pratica, è gravata da un duplice onere probatorio:
a) innanzitutto, deve provare che quel bene appartiene di fatto all'indagato in quanto l'intestazione a favore di un terzo è fittizia: l'onere probatorio, in questa prima fase, è limitato a quello poc'anzi enunciato. In tale senso, ad es. questa Corte ha chiarito che "in questo caso, prima ancora che investigare sull'accumulazione illecita, s'impone in via pregiudiziale l'accertamento dell'effettiva interposizione fittizia tra terzo ed imputato, da condurre su impulso dell'accusa, che è gravata del relativo onere, sulla scorta dei dati fattuali disponibili, ossia dei rapporti personali, di coniugio, parentela, amicizia tra costoro, delle situazioni patrimoniali e reddituali, delle attività svolte, insomma mediante l'utilizzo anche di elementi indiziari, purché connotati dai requisiti di pluralità, gravità, precisione e concordanza, stabiliti dall'art. 192 c.p.p., comma 2, in modo da dimostrare la discrasia esistente tra formale titolarità e reale appartenenza dei beni": Cass. 44534/2012 riv 254699 in motivazione;
b) una volta che sia dimostrato che il bene è intestato fittiziamente al terzo, essendo, in realtà, di proprietà dell'indagato, scatta, ove vi sia opposizione dell'indagato, una nuova e diversa fase processuale nella quale l'accusa è gravata, D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, comma 1, della prova vertente: b1) sull'esistenza di una sproporzione fra il reddito dichiarato o i proventi dell'attività economica del soggetto interessato ed il valore economico di beni;
b2) sulla mancanza di una giustificazione credibile circa la loro provenienza. In particolare, ai fini della "sproporzione", il giudizio deve essere temporalmente contestualizzato, nel senso che i proventi di cui il sequestrato aveva disponibilità vanno tenuti in conto nella misura che era attuale al momento in cui ha acquistato i singoli beni. Una volta che i suddetti fatti risultino provati, scatta una presunzione (iuris tantum) di illiceità dei beni appartenenti all'indagato, sicché, salvo prova contraria - derivante dall'inversione dell'onere probatorio - deve ritenersi ingiustificato un acquisto effettuato in un tempo in cui l'indagato (o il condannato) non aveva adeguate disponibilità economiche, a prescindere dalla circostanza che le abbia acquisite successivamente:
Sez. U., 17/12/2003 n. 920/2004 Rv. 226491; Sez. 6, 26/09/2006 n. 721 Rv. 235607; Sez. 6, 12/01/2010 n. 5452 Rv. 246083. Sull'onere probatorio e sulle presunzioni che possono essere valorizzate nell'ipotesi di sequestro su beni appartenente a terzi, è, però, opportuno ulteriormente indugiare, al fine di evitare qualsiasi equivoco.
Il Pubblico Ministero che, nel processo penale, agisca per ottenere il sequestro (finalizzato alla confisca) di beni appartenenti all'indagato in quanto indiziato di reati per i quali la legge prevede la confisca, si trova nella stessa posizione processuale del creditore che, nel processo civile, tenta di aggredire e recuperare beni che il debitore ha sottratto alla propria pretesa creditoria: la suddetta affermazione, ovviamente, va presa cum grano salis, in quanto, è appena il caso di rilevarlo, la pretesa Statuale nei confronti dell'imputato derivante dalla confisca, stante la proteiforme natura giuridica della confisca, non può essere assimilata alla mera pretesa creditoria di natura civilistica derivante da un debito inadempiuto.
Il conflitto, quindi, che va in scena sia nel processo civile che penale è, da una parte, fra la pretesa "recuperatola" del soggetto (creditore; Pubblico Ministero) che, agendo, tende a far rientrare il bene (apparentemente) uscito dalla disponibilità del debitore/indagato nel patrimonio di costui al fine di soddisfarsi per i rispettivi fini (creditorii; sanzionatori), sul suddetto bene e, dall'altra, dal tentativo del terzo che, invocando la sua buona fede, tende a conservare il bene pervenutogli direttamente o indirettamente dal debitore (nel caso che agisca il creditore) o dall'indagato- imputato (nel caso che agisca il Pubblico Ministero). Il Legislatore, ben conscio del suddetto conflitto, in un accorto sistema di bilanciamento fra i rispettivi interessi, ha stabilito che la prova della simulazione, che spetta sempre a chi agisce, si fonda su presunzioni che sono le più svariate: a mò di esempio, senza alcuna pretesa di esaustività, e facendo ricorso alla casistica giurisprudenziale, si possono ricordare le seguenti presunzioni: a) la parentela e la convivenza fra il dante causa e l'avente causa, nonché rapporti di amicizia o di lavoro;
b) la vicinanza temporale fra l'atto di spoliazione e il momento in cui il dante causa ha avuto la cognizione che, presto, i suoi beni sarebbero stati aggrediti dal creditore o dal Pubblico Ministero;
c) la mancanza di disponibilità economica da parte dell'avente causa che giustifichi l'acquisto a titolo oneroso;
d) la circostanza che l'avente causa ha continuato ad avere la disponibilità di fatto del bene trasferito a terzi;
e) la gratuità dell'atto ecc...
Nel processo penale, nonostante sia previsto il sequestro preventivo a fini di confisca, che innesca, di fatto, un vero e proprio sub procedimento, il legislatore non ha ritenuto di dettare alcuna normativa particolare: di conseguenza, tutto quanto si è finora detto a proposito dell'onere probatorio che, nel processo civile, spetta al creditore che eserciti nei confronti del terzo un'azione di simulazione, può e deve applicarsi, mutatis mutandis, anche nel processo penale.
A questa conclusione si perviene non solo perché non esiste una normativa di settore che deroghi a quella civilistica, ma anche perché, ove il legislatore lo ha voluto ha disciplinato in maniera particolare la materia.
Ci si riferisce al processo di prevenzione disciplinato ora dal D.Lgs. n. 159 del 2011 e succ. modifiche (cd. codice antimafia) nel quale è prevista anche il sequestro e la confisca all'esito di un particolare processo che, ovviamente, è del tutto differente, nei presupposti e nella procedura, da quello penale.
Orbene, con un meccanismo legislativo ricalcato sulla falsariga della revocatoria fallimentare, all'art. 26, D.Lgs. cit., intitolato "intestazione fittizia", è stabilito che il Tribunale: "1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.
2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione".
Come si può notare il legislatore ha previsto due presunzioni, iuris tantum, che giocano a favore della Parte Pubblica, e che riguardano:
a) i trasferimenti a favore di una determinata cerchia di persone;
b) gli atti a titolo gratuito, effettuati a favore di chiunque (e, quindi, non solo a favore di parenti ed affini) purché siano avvenuti in un determinato arco temporale.
Queste norme, che, ripetesi, sono dettate in un preciso ambito settoriale, non sono applicabili, in via analogica, nel normale processo penale proprio perché si tratta di norme speciali per le quali, secondo i notori principi generali, è vietata l'applicazione analogica: questa Corte, infatti, di recente, ha già statuito che la normativa in tema di tutela del terzo prevista dagli artt. 53 ss., D.Lgs. cit. non è applicabile al processo penale in cui venga in discussione l'applicazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies:
Cass. sez. 2, udienza c.c. del 12/02/2014, Italfondiario. Infatti, la volontà del legislatore di non applicare tout court le norme del processo di prevenzione anche al processo penale relativo alle confische disposte ex art. 12 sexies, D.L. cit. la si desume dal fatto che, anche nella L. n. 228 del 2012 - modificativa del D.Lgs. n. 159 del 2011 - non ha ritenuto di rinviare, per le ipotesi delle ed. confische allargate, alla normativa prevista per il processo di prevenzione, essendosi limitato, in modo espresso e tassativo, ad apportare una modesta modifica solo all'art. 12 sexies, comma 4 bis riguardante la gestione dei beni confiscati e, mantenendo, quindi, fermo il rinvio al c.d. codice antimafia solo per i suddetti aspetti procedurali (cfr anche art. 12 sexies, comma 2 bis che rinvia a norme del processo di prevenzione riguardanti la gestione dei beni confiscati).
La suddetta affermazione va, però, precisata in tal senso: come si è già detto - e qui lo si ribadisce - anche nel processo penale in cui si discute di un sequestro finalizzato alla confisca su beni appartenenti ad un terzo, il Pubblico Ministero ben può addurre come prova presuntiva della simulazione sia il rapporto di parentela, sia la gratuità dell'atto; tuttavia, mentre nel processo penale questi indizi rimangono tali non determinando alcuna inversione dell'onere probatorio (salva, ovviamente, la facoltà del terzo di difendersi allegando e provando il contrario), nel processo di prevenzione fanno automaticamente presumere la fittizietà del trasferimento invertendo, illieo et immediate, l'onere probatorio a carico del terzo.
In conclusione, alla stregua della ricognizione e dell'analisi sistematica delle varie fonti normative, può affermarsi che, relativamente alle ipotesi delle c.d. confische allargate:
a) l'art. 12 sexies, D.L. cit. prevede, al primo comma, un sistema probatorio, a carico della Pubblica accusa, fondato su una duplice presunzione di natura iuris tantum, che, ove provata, è sufficiente a far scattare la confisca a carico dell'indagato salvo prova contraria derivante dall'inversione dell'onere probatorio;
b) il suddetto meccanismo di presunzione iuris tantum, non è, invece, previsto in alcuna norma, per l'azione proposta nei confronti del terzo relativamente alle ipotesi delle c.d. confische allargate (contrariamente a quanto previsto nel diverso processo di prevenzione ora disciplinato nel c.d. codice antimafia), sicché la Pubblica accusa che voglia provare che il bene intestato al terzo appartiene, di fatto, all'indagato, è gravata del normale onere probatorio che, può, fondarsi anche su presunzioni semplici che, però, possono assumere dignità di prova solo ove siano plurime, gravi, precise concordanti e cioè tali da consentire di risalire da un fatto noto (intestazione ad un terzo di un bene) ad uno ignoto (il bene, nonostante appartenga formalmente ad un terzo, è di fatto nella disponibilità giuridica dell'indagato).
4. Completata l'analisi dei principi di diritto applicabili al caso di specie, non resta che verificare se il tribunale si sia ad essi adeguato.
4.1. Il tribunale, nell'ordinanza impugnata, proprio al fine di sostenere la fittizietà della donazione in questione, ha testualmente affermato: "anche i soggetti conviventi sono stati equiparati ai famigliari, analogamente a quanto accade in materia di misure di prevenzione ... Ebbene, alla luce dei principi sopra enunciati, la circostanza che la titolarità delle somme in sequestro sia formalmente attribuita a IV LE, figlio dell'indagato, è di per sè sufficiente per ritenere che le stesse rientrino nella disponibilità del padre".
Orbene, alla luce di quanto si è detto, l'affermazione deve ritenersi errata in diritto avendo il tribunale impropriamente sovrapposto la normativa settoriale del sequestro di prevenzione al sequestro penale ed avendo quindi applicato, la presunzione iuris tantum, prevista dal ed. codice antimafia, al sequestro penale. La suddetta affermazione, che trae argomento, poi, da principi di diritto desunti dalle sentenze di questa Corte (Cass. 31895/2008 riv 240856; Cass. 26041/2011 riv 250922: cfr pag. 15 nota 5 dell'ordinanza impugnata), è frutto di una malaccorta lettura delle suddette sentenze che, come si è detto, nelle fattispecie esaminate, si sono limitate a ribadire i consolidati principi che da sempre questa Corte ha enunciato in materia e cioè che: a) anche la convivenza e la parentela sono indizi a carico del terzo;
b) la mancanza di disponibilità economica da parte del terzo - in specie se costui è uno stretto parente - che figuri avere acquistato il bene dall'indagato, è un ulteriore e, spesso, decisivo, indizio a carico del terzo.
Ma, una cosa è affermare che ci si trova di fronte a semplici presunzioni che, per essere concludenti come prova, devono essere, ex art. 2729 cod. civ., comma 2 plurime, gravi, precisi e concordanti (in terminis, fra le tante: Cass. 42717/2010 riv 248929; Cass. 44534/2012 riv 254699; Cass. 3990/2008 riv 239269; Cass. 39259/2013
riv 257085), altra e ben diversa cosa è affermare, come dispone l'art. 26 del cod. antimafia, che si tratta di presunzioni che, ove provate, invertono automaticamente l'onere probatorio a carico del terzo.
L'affermazione del tribunale va, quindi, disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: "la normativa di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26 (cd codice antimafia) che stabilisce una presunzione di fittizietà degli atti - onerosi o a titolo gratuito - compiuti dal proposto a favore di determinate categorie di soggetti, non si applica in via analogica al sequestro penale".
4.2. Il Tribunale ha ritenuto come indizio a carico del ricorrente la circostanza che non era stata dimostrata "l'origine ndr: lecita della provvista che consentì ad IV EM l'acquisto dei titoli di Stato e dei buoni ordinari del tesoro oggetto delle citate donazioni ...", e che era irrilevante il requisito della pertinenzialità: cfr supra p. 2 lett. e), f).
Anche in tale caso, come si è detto (supra p. 3) il tribunale è incorso in un palese errore di diritto: di conseguenza, la suddetta affermazione va disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: "la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui alla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-sexies, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo, ne' può farsi riferimento all'indagine sulla sproporzione ed alla natura alternativa o cumulativa dei parametri richiamati dallo stesso art. 12 sexies cit.".
5. Ora, al di là dei suddetti errori di diritto in cui il tribunale è incorso e correttamente stigmatizzati dai ricorrenti, resta, però, pur sempre da verificare se, in punto di fatto, il Tribunale abbia evidenziato un compendio probatorio tale da far ritenere che le donazioni effettuate da IV EM negli anni 1995-1996 a favore del figlio IV LE siano o no simulate.
Gli elementi di fatto, evidenziati dal tribunale e ritenuti probanti ai fini della simulazione sono i seguenti:
"nel decreto di sequestro preventivo adottato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 20/05/2013 (che in tale sede deve intendersi richiamato per relationem) si è evidenziato come i germani IV EM ed NO abbiano posto in essere un articolato sistema di cessioni di partecipazioni infragruppo finalizzato alla creazione di disponibilità finanziare personali all'estero, in paesi a fiscalità privilegiata, mediante condotte di appropriazione indebita posta in essere ai danni della holding del gruppo IV;
che le operazioni descritte nel decreto di sequestro preventivo ("cessione Oak" del 1995, "cessione Stahlbeteiligungen" del 1997 e "cessione Uva" del 2003-2006) hanno generato disponibilità finanziarie che, attraverso complesse catene societarie, anche in Paesi off-shore, sono confluite nei quattro RUs (LO, US, NT e Venus) amministrati fiduciariamente dalla BS IA PA ...": pag. 7 ordinanza;
- "l'asserita donazione è successiva alla prima delle operazioni societarie illecite che costituiscono i delitti presupposti delle condotte illecite per cui si procede": pag. 9 ordinanza;
- tre delle quattro donazioni furono effettuate dai f.lli del ricorrente ed ebbero ad oggetto denaro che, sebbene formalmente di loro proprietà, in realtà, apparteneva al loro padre IV EM (supra p. la): il che significa che IV EM era solito spogliarsi, fittiziamente, di ingenti quantità di denaro in favore dei figli, tramite i quali, all'occorrenza, continuava, poi, a disporne liberamente;
"le disponibilità finanziarie di cui si controverte traggono origine da una donazione" parte della quale fu utilizzata "per sottoscrivere un prestito obbligazionario ndr: del gruppo IV rimborsato nel 2007 per 9.251.000,00 Euro": pag. 9 ordinanza;
"dal contesto investigativo è emerso che IV LE figura a sua volta quale uno dei beneficiari economici del mandato fiduciario DD559 avente ad oggetto il rimpatrio giuridico effettuato da LO RU e settlor economico del mandato fiduciario 2010014, avente ad oggetto il rimpatrio giuridico effettuato dal RV RU;
nei limiti delibatori propri della presente sede, pertanto, non può essere ritenuto neppure persona totalmente estranea alle condotte intese ad occultare la provenienza illecita dei fondi confluiti nei predetti trust, e ciò indipendentemente dall'entità degli importi di cui è stato beneficiario ...": pag. 16-17 ordinanza;
- "lo stesso IV LE ha faticato nel ricostruire la provenienza ed il successivo reimpiego di un tale importo, nonostante si trattasse di una somma di rilevante entità e del tutto sproporzionata rispetto alla sua capacità reddituale": pag. 16 ordinanza;
- sarebbe "impensabile ritenere che una somma di circa 20 miliardi di lire possa essere affidata ad un soggetto poco meno che ventenne, privo di qualunque esperienza in materia, mentre è più che verosimile ritenere che l'indagato abbia continuato a gestire quei soldi sfruttando la fittizia interposizione del figlio": pag. 16 ordinanza.
Ciò premesso, va osservato quanto segue.
La circostanza che sia stato appurato, in punto di fatto, che "l'asserita donazione è successiva alla prima delle operazioni societarie illecite", consente di ritenere rispettato il principio di diritto secondo il quale, nel valutare la liceità o meno dell'atto di disposizione asseritamente simulato, occorre considerare il momento temporale in cui il suddetto atto è stato stipulato. Nel caso di specie, infatti, la circostanza che il procedimento penale a carico di IV EM sia stato iniziato dopo circa quattordici anni dalle donazioni in questione, perde ogni rilevanza perché si tratta di un atto dispositivo effettuato subito dopo la prima delle operazioni illecite.
Va considerato indizio, la circostanza che, parte della somma donata, fu subito utilizzata per la sottoscrizione di un prestito obbligazionario a favore dello stesso gruppo IV.
La buona fede del ricorrente IV LE è stata confutata dall'osservazione secondo la quale "IV LE figura a sua volta quale uno dei beneficiari economici del mandato fiduciario DD559 avente ad oggetto il rimpatrio giuridico effettuato da RI RU e settlor economico del mandato fiduciario 2010014, avente ad oggetto il rimpatrio giuridico effettuato dal RV RU". A fronte di quattro atti di donazione, avvenuti nel giro di un anno, con le modalità di cui si è detto (direttamente da IV EM, ed indirettamente a mezzo degli altri figli CO, BI e DI, a loro volta tutti indagati nell'ambito del presente procedimento: pag. 16 ordinanza), la motivazione del Tribunale che ha fatto leva anche sulla giovane età del ricorrente, nonché sulla somma notevole di cui fu beneficiario, non può ritenersi apparente e, quindi, censurabile sotto il profilo della violazione di legge, in quanto si tratta di indizi che, unitariamente valutati insieme a tutti gli altri, contribuiscono a consolidare il quadro probatorio. In conclusione, tenuto conto della natura dell'atto di disposizione (donazione); delle modalità degli atti di donazione (tre donazioni effettuate dai fratelli del ricorrente con denaro di cui avevano solo la disponibilità formale, essendo, in realtà, di proprietà del loro padre IV EM); del rapporto di stretta parentela (padre - figlio) fra donante e donatario;
delle qualità personali (giovanissima età) del donatario e della quantità della somma donata (oltre venti miliardi); dell'epoca in cui l'atto di donazione fu disposto (immediatamente dopo la commissione da parte del donante di un'operazione societaria illecita); della destinazione della somma donata (che, fu investita nello stesso gruppo IV); della mancanza di buona fede del donatario;
la motivazione del Tribunale, non può ritenersi meramente apparente atteso che la conclusione alla quale è pervenuto (simulazione assoluta) è giustificata dagli evidenziati elementi fattuali.
Sul punto, infatti, va rammentato che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia cautelare reale può essere proposto solo per violazione di legge nella quale rientra la mancanza assoluta (o apparenza) di motivazione, nel mentre, sfuggono al ricorso, i vizi della motivazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e): illogicità - incompletezza o quelli inerenti la prova art. 606 c.p.p., lett. d), e ciò perché il sindacato della Cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato, essendo limitato al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella astratta: il che comporta che non può essere effettuato alcuna valutazione sulla fondatezza del fatto - reato, ne' sul merito dell'accusa ne' sulla sussistenza e gravità degli indizi di colpevolezza: ex plurimis SSUU 5876/2004 Rv 226712 - SSUU 29/05/2008, Ivanov, riv 239692. Nel caso di specie, per quanto ampiamente detto, se è vero che il tribunale è incorso in alcune violazioni di legge, è anche vero che le medesime non hanno influito sulla tenuta complessiva della motivazione in quanto, alla fin fine, il Tribunale ha evidenziato gli elementi indiziari in base ai quali ha ritenuto che la donazione in questione è da ritenersi simulata.
La censura dei ricorrenti, quindi, va disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: "costituiscono indizi gravi precisi e concordanti della simulazione di beni intestati dall'indagato ad un terzo, la natura giuridica e le modalità dell'atto dispositivo (nella specie donazione), il rapporto di stretta parentela fra le parti dell'atto dispositivo (padre e figlio), la vicinanza temporale fra l'atto di spoliazione e la commissione da parte del dante causa di un reato per il quale è prevista la confisca dei beni, la destinazione del bene, le qualità personali dell'avente causa (giovane età) e l'oggetto dell'atto dispositivo (ingente somma di denaro)".
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2014