Sentenza 5 novembre 2010
Massime • 1
In relazione alla speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies della L. 7 agosto 1992, n. 356, l'accertamento dell'intestazione fittizia dei beni da parte del terzo deve essere condotto sulla base di fatti concludenti concreti, senza ricorrere a presunzioni. Ne consegue che, a tal fine, può assumere valenza probatoria anche la sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito effettivamente percepito, purchè il dato relativo alla sproporzione, valutato assieme a tutte le altre circostanze del fatto concreto, appaia sicuramente dimostrativo della natura simulata dell'intestazione.
Commentario • 1
- 1. L'istituto della confisca nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 18 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2010, n. 42717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42717 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/11/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1694
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 34837/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI E\, nato a *Caserta il 13.8.1981*;
avverso l'ordinanza emessa il 22 luglio 2010 dal Tribunale di Bologna;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dr. Tito Garribba;
Udita la requisitoria del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto del 17.3.2010 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ordinava il sequestro preventivo a fini della confisca prevista dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies di un immobile (appartamento e autorimessa) intestato a \N E\, figlio di \N AN, indagato per delitti di estorsione aggravata ex L. n. 203 del 1991, art. 7. \N E\ presentava istanza di restituzione che veniva respinta con provvedimento che il Tribunale di Bologna, adito quale giudice d'appello, confermava con ordinanza del 22.7.2010, rilevando che la capacità reddituale dell'appellante era così modesta da non consentirgli l'acquisto dell'immobile, di talché appariva fondata la presunzione di interposizione fittizia. In particolare, osservava che l'istante, nell'anno 2007 in cui acquistò l'immobile, percepiva un reddito netto mensile di Euro 1.240 che non giustificava "quanto a capacità resti tutoria, ne' l'apertura di credito di Euro 15.000 concessagli il 15.2.2007 ne' la concessione del mutuo ipotecano di Euro 110.000, con rata mensile di Euro 600 circa in media". Neppure il reddito lievemente aumentato negli anni successivi, tenuto conto che doveva sostenere le spese di mantenimento della famiglia, poteva permettergli di far fronte alla restituzione del prestito. Contro la decisione \N E\ propone ricorso denunciando inosservanza del D.L. cit., art. 12 sexies e mancanza di motivazione. Premesso che aveva comperato l'immobile con pagamento frazionato nel tempo, lamenta che il Tribunale, nel valutare la congruità tra capacità reddituale e valore del bene acquistato, abbia preso in considerazione solo il reddito dichiarato e non anche l'attività imprenditoriale da lui esercitata e il relativo volume d'affari. Censura inoltre che non abbia correlato l'importo di ciascun pagamento alla capacità reddituale esistente al momento in cui i singoli pagamenti furono effettuati. Sostiene poi che il Tribunale avrebbe fondato la ritenuta interposizione fittizia su una mera presunzione, anziché su elementi fattuali gravi, precisi e concordanti. Sostiene infine che la motivazione sarebbe solo apparente, non essendo stata presa in esame la circostanza che l'immobile era abitato dalla sua famiglia e che in tutte le fasi dell'acquisto era intervenuto soltanto lui. Insiste perciò per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
2. Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. Nelle ipotesi particolari di confisca disciplinate dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies il condannato per determinati delitti subisce la perdita del denaro e dei beni il cui valore risulti sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta così da generare la presunzione di accumulazione patrimoniale illecita, che può essere vinta fornendo giustificazione della loro provenienza.
La regola di valutazione che fonda sulla sproporzione dei valori la presunzione relativa di arricchimento illecito vale - è bene ribadirlo - nei confronti del soggetto condannato per uno dei delitti elencati nel citato D.L., art. 12 sexies. Nei confronti, invece, del soggetto interposto, ossia di colui che appare intestatario di beni che di fatto appartengono al condannato per uno dei ridetti reati, l'art. 12 sexies non prevede alcuna presunzione e, quindi, l'accertamento dell'interposizione fittizia, pregiudiziale al successivo accertamento di accumulazione illecita, deve essere condotto alla stessa stregua di ogni altro fatto giuridico sottoposto alla cognizione del giudice.
Poiché l'interposizione fittizia poggia generalmente su un rapporto fiduciario riservato che ne rende particolarmente difficile il disvelamento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prova in tale materia può essere data anche per indizi, purché però abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 192 c.p.p., comma 2. La massima estratta da una recente sentenza così recita: "In relazione alla particolare ipotesi di confisca di cui all'art. 12 sexies, nel caso in cui il bene che si assume illecitamente acquistato risulti intestato a terzi, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca;
in tal caso il giudice ha l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare, cioè del superamento della coincidenza tra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene" (Cass., Sez. 2, 10.1.2008 n. 3990, Catania, rv 239269). Orbene l'errore dell'ordinanza impugnata sta nell'avere meccanicamente applicato all'accertamento dell'intermediazione fittizia del terzo lo stesso metro di giudizio previsto per l'accertamento dell'accumulazione illecita del condannato. L'intestazione fittizia, da parte del terzo, di un bene in realtà appartenente al condannato per uno dei reati indicati dall'art. 12 sexies deve essere invece accertata per fatti concludenti concreti, senza ricorrere a presunzioni. A tal fine può assumere valenza probatoria anche la sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito effettivamente percepito, sempre che la sproporzione, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia sicuramente dimostrativa della natura simulata dell'intestazione.
Venendo al caso in esame, non è sufficientemente probante la mera comparazione, effettuata dal giudice a qua, tra gli importi delle somme versate per acquistare l'immobile e il reddito dichiarato ai fini IRPEF, dato che, per esperienza comune, nel caso di lavoro autonomo, il reddito dichiarato può non corrispondere a quello reale. Occorreva quindi tenere conto anche del volume d'affari inerente all'attività di imprenditore edile esercitata dal ricorrente e delle altre circostanze addotte (le regalie ricevute da amici e familiari, la destinazione dell'immobile ad abitazione personale, l'intervento in ogni fase dell'acquisto del solo ricorrente) tutte rilevanti per valutare l'effettività o fittizietà dell'acquisto immobiliare in discorso.
L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame da compiersi nel rispetto delle regole di valutazione sopra esposte.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2010