Sentenza 3 dicembre 2008
Massime • 1
La presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, prevista dalla speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12 sexies L. n. 356 del 1992, opera anche in riferimento ai beni intestati al coniuge ove non risulti la riconducibilità dell'acquisto ai redditi derivanti dall'attività di lavoro svolta da quest'ultimo.
Commentario • 1
- 1. Mafia: confisca allargata anche per il tentativoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2008, n. 4479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4479 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 03/12/2008
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1936
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 030495/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO BI MA EL N. IL 22/04/1964;
avverso ORDINANZA del 15/07/2008 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 9.6.2008 il GIP del Tribunale di Catanzaro disponeva l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies nei confronti di BA FR, già sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere siccome indagato per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso ed altri reati fine aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 di beni mobili ed immobili, fra cui le quote di partecipazione nella "Alba Sud s.r.l.", di titolarità dell'indagato o di cui lo stesso poteva comunque disporre.
Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame Lo BI AR CA, moglie dell'indagato BA FR.
Con ordinanza in data 15.7.2008 il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava l'istanza condannando l'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione la predetta Lo BI AR CA lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza ed errata applicazione della L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies. In particolare la difesa, posto che il provvedimento impugnato aveva ritenuto operante l'interposizione fittizia di parte ricorrente nella titolarità delle quote della società in parola e quindi la intestazione solo formale di tali beni argomentando dalla asserita irrisorietà dei redditi di BA NO e BA EN, figli dell'indagato BA EN e titolari della società "Alba Sud s.r.l.", oggetto di sequestro preventivo, e dal rapporto di parentela con l'indagato BA FR, rileva che l'accusa non aveva ottemperato all'onere alla stessa incombente di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallassero concretamente l'ipotesi di una discrasia fra l'intestazione formale e la disponibilità effettiva del bene.
Col secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza o manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti in relazione alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. In particolare rileva la difesa che il provvedimento impugnato era viziato da difetto di motivazione in relazione alla omessa considerazione delle deduzioni difensive ed alla riconducibilità all'imputato di alcuni beni oggetto di sequestro.
Ciò in quanto parte ricorrente, a mezzo di memoria difensiva corredata da perizia e documentazione contabile, aveva evidenziato la piena titolarità dei beni in questione dimostrando l'inconsistenza dell'assunto circa l'asserita sproporzione tra beni sequestrati e reddito dichiarato, e fornendo la prova che l'accumulazione patrimoniale era derivata dall'espletamento di una reale e solida attività di impresa.
Per contro le indagini patrimoniali svolte dall'organo della pubblica accusa avevano tenuto conto solo della attuale consistenza patrimoniale, sulla base di una valutazione statica e quindi attraverso una modalità di verifica lacunosa e disomogenea che non aveva tenuto in considerazione l'effettiva capacità reddituale ed economica di parte ricorrente.
Inoltre il provvedimento impugnato era carente anche in riferimento al nesso logico - cronologico tra acquisto dei beni sequestrati ed attività criminosa, risalendo le imputazioni al 1999, mentre l'attività imprenditoriale di BA FR era stata iniziata nel 1993.
Chiede quindi l'annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguenziale statuizione.
Con memoria difensiva in data 1.12.2008, proposta nell'interesse di BA EN, BA NO e Lo BI AR CA, la difesa di parte ricorrente ribadisce la palese violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla omessa considerazione delle deduzioni difensive, rilevando che, se pur è vero che il giudice può desumere indirettamente dalla inesistenza di autonome e sufficienti disponibilità finanziarie e patrimoniali del terzo il carattere fittizio della titolarità del cespite, è altrettanto vero che la disponibilità finanziaria va rapportata al valore di acquisto dei singoli beni.
Insiste quindi nella richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso non è fondato.
Osserva innanzi tutto il Collegio che in tema di riesame delle misura cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali;
ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, atteso che nel predetto concetto di "violazione di legge", come indicato nell'art. 111 Cost. e art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), non rientrano anche la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, che sono invece separatamente previsti come motivo di ricorso (peraltro non applicabile al ricorso ex art. 325 c.p.p.) dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass. SS.UU., 28.1.2004 n. 5876).
E pertanto il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in subiecta materia ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, alla assoluta mancanza di motivazione ovvero alla presenza di motivazione meramente apparente. E la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo altresì di evidenziare (Cass. sez. 2^, 22.5.1997 n. 3513), con riferimento alla problematica del riesame delle misure cautelari, che il legislatore ha in tal modo inteso sanzionare l'elusione da parte del giudice del riesame del suo compito istituzionale di controllo "in concreto" del provvedimento impugnato, riconducibile alla prescrizione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3, sanzionato a pena di nullità, e dunque deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Un siffatto sostanziale rifiuto di provvedere si traduce in una peculiare mancanza assoluta di motivazione, riconducibile alla violazione tipica di una norma processuale prevista a pena di nullità (art. 125 c.p.p., comma 3) e pertanto deducibile con il ricorso per cassazione anche nella limitata estensione consentita dall'art. 325 c.p.p.; per contro esulano dalla previsione del predetto art. 325 c.p.p., quei vizi della motivazione consistenti nell'omesso esame, nel contesto dell'iter argomentativo svolto dal Tribunale del riesame per dare contezza delle proprie determinazioni, di specifici fatti ovvero nella illogica o contraddittoria valutazione degli stessi, essendo tali vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma non dell'art. 325 c.p.p.. Orbene, posto che nel caso di specie ci muoviamo in tema di sequestro preventivo in funzione della potenziale confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, e posto che il citato art. 12 sexies configura la confisca come misura di sicurezza patrimoniale atipica, modellata secondo lo schema della misura di prevenzione antimafia, dalla quale mutua la finalità preventiva (cfr. Cass. Sez. Un., 30.5/17.7.2001 n. 29022, rv. 219221), rileva il Collegio che i presupposti ai quali è subordinato il sequestro in parola e che devono essere verificati dal giudice al momento dell'applicazione della cautela reale (e riscontrati dal Tribunale in sede di giudizio di riesame), sono stati individuati dalla giurisprudenza nell'esistenza del "fumus commissi delicti", nella sproporzione del valore dei beni, di cui il soggetto sia titolare o di cui abbia la disponibilità attraverso interposta persona, rispetto al reddito o all'attività economica esercitata dallo stesso, nonché nella mancata dimostrazione della loro legittima provenienza. Tali osservazioni mantengono la loro validità anche nell'ipotesi che il sequestro abbia ad oggetto beni intestati a persona non indagata, sotto il profilo che l'intestazione sia meramente fittizia e che la proprietà effettiva faccia capo all'indagato.
Orbene, posto che nessun rilievo ha sollevato la ricorrente in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, osserva il Collegio, per quel che riguarda la questione relativa alla presunzione di illecita provenienza dei beni in questione ed al carattere fittizio della intestazione della predetta società "Alba Sud s.r.l.", che nel caso di specie non si ravvisa ne' una mancanza dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato ne' una presenza di motivazione puramente apparente, avendo il Tribunale del riesame compiutamente evidenziato quegli elementi fattuali che inducevano a ritenere l'insussistenza di elementi idonei a giustificare la lecita provenienza del compendio patrimoniale sottoposto a sequestro e la titolarità effettiva della società in parola in capo ai figli dell'indagato.
In particolare il Tribunale del riesame, nell'impugnato provvedimento, ha fatto espresso ed analitico riferimento agli esiti delle plurime verifiche eseguite dalla Guardia di Finanza rilevando come dalle stesse fosse emersa una evidente ed ingiustificata sproporzione tra il valore economico dei beni complessivamente nella disponibilità dell'indagato ed i redditi dello stesso;
ed ha in particolare rilevato come, nel periodo dal 1988 al 2005, a fronte di entrate accertate pari a circa Euro 533.000,00, la famiglia dell'indagato avesse sostenuto spese in misura pari a circa 3.400.000,00, rimarcando altresì come nessuna indicazione avesse fornito l'indagato, che non aveva dichiarato alcun reddito dal 1988 al 1992, in ordine al reperimento delle risorse necessarie ad affrontare i costi di avviamento e gestione dell'attività d'impresa iniziata nel 1993.
In ordine, in particolare, alla predetta società "Alba Sud s.r.l.", intestata a BA NO e BA EN, i giudici del riesame hanno rilevato la irrisorietà dei redditi degli stessi in relazione alla titolarità di quote di partecipazione nella predetta società "Alba Sud s.r.l."; e siffatto rilievo assume carattere decisivo al fine di ritenere il carattere fittizio di tale intestazione e di confutare l'assunto di parte ricorrente circa la necessità che la disponibilità finanziaria venga rapportata al valore di acquisto del singolo bene, mancando, in relazione all'acquisto delle quote della società predetta, a fronte della irrilevanza dei redditi degli apparenti titolari, la dimostrazione della provenienza delle disponibilità economiche necessarie per procedere all'acquisto di dette quote.
Inoltre, nell'impugnato provvedimento, i giudici del riesame hanno evidenziato come la ricostruzione del volume di affari di tale società, operata dalla perizia contabile di parte, risultasse priva di adeguato riscontro documentale, e come i numerosi modelli di pagamento F24 e la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2004 difettassero della attestazione di ricezione da parte della Agenzia delle entrate;
e sono di conseguenza pervenuti alla conclusione, con motivazione non solo effettiva ma anche assolutamente esauriente, che si sottrae pertanto ai rilievi ed alle censure sollevate con il proposto ricorso, che parte ricorrente, a fronte della riscontrata insufficienza della capacità reddituale ad accantonare ricchezza, non aveva fornito la prova positiva della lecita provenienza dei beni sequestrati.
Nè appare conducente il rilievo che, essendo le quote di partecipazione della società predetta intestate ai figli dell'indagato, non sarebbe operante la suddetta presunzione fissata dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, incombendo l'onere della prova sulla pubblica accusa.
Orbene la giurisprudenza di questa Corte, nell'interpretare la disposizione di cui all'art. 321 c.p.p. con riferimento al sequestro di beni D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, ha chiaramente avvertito che il legislatore, nella specifica materia, aveva creato una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, trasferendo sul soggetto che aveva la titolarità o la disponibilità del bene l'onere di giustificarne la provenienza;
tale presunzione è peraltro inoperante con riferimento alla titolarità o alla disponibilità da parte dell'imputato di beni formalmente intestati a terzi, nel qual caso trova applicazione la consueta ripartizione dell'onere probatorio, che grava sull'accusa.
Ha rilevato tuttavia questa Corte che siffatta prova, concernendo il rapporto tra la persona ed il bene, coincide con quella incentrata sulla esistenza di una intestazione fittizia del bene stesso, di talché sarà sufficiente dimostrare che il titolare apparente, sulla base del reddito dichiarato, non svolgeva un'attività in grado di procurargli il bene, per comportare l'inversione dell'onere della prova, spettando a lui dimostrare una titolarità del reddito non dichiarato adeguato ad assicurargli la titolarità del bene, la cui intestazione, dunque, non è reale ma fittizia (in tal senso, Cass. sez. 1^, 24.10.2000 n. 3889). Osserva infine il Collegio, con specifico riferimento ai beni intestati al coniuge, che la presunzione relativa della illecita accumulazione patrimoniale, prevista dalla speciale ipotesi di confisca di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies opera anche in riferimento a beni intestati al coniuge, ove non risulti la riconducibilità dell'acquisto ai redditi derivanti dall'attività di lavoro svolta dal coniuge predetto (Cass. sez. 1^, 8.7.2004 n. 31663); e nel caso di specie i giudici del riesame hanno evidenziato la esiguità dei redditi della ricorrente rispetto alla valutazione degli immobili alla stessa intestati.
E pertanto neanche sotto tale profilo il ricorso può trovare accoglimento.
Conclusivamente rileva il Collegio che ci troviamo in presenza di un compendio argomentativo, correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, che manifesta chiaramente la effettività, oltre che la coerenza e logicità, della motivazione. Deve di conseguenza ritenersi l'insussistenza del dedotto vizio di violazione di legge, che è il solo censurabile nel giudizio di cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di sequestro preventivo e che si concreta nella elusione da parte del giudice del riesame del proprio compito istituzionale di garanzia che caratterizza la speciale istanza di secondo grado costituita dal riesame delle misure cautelari e che come tale è riconducile alla violazione tipica di una norma processuale individuabile nel caso di specie in quella di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3, essendo nella fattispecie le determinazioni del Tribunale del riesame sorrette da motivazione effettiva, oltre che esauriente, che si sottrae pertanto ai rilievi ed alle censure sollevate con il proposto ricorso. Lo stesso va di conseguenza rigettato, e tale statuizione comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2009