Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2013, n. 29186
CASS
Sentenza 22 aprile 2013

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, quando risulti che un immobile lecitamente acquisito sia stato ampliato o migliorato con l'impiego di disponibilità economiche prive di giustificazione, la confisca può investire il bene nella sua interezza esclusivamente nel caso in cui le trasformazioni e le addizioni abbiano natura e valore preminente, tale da non consentire una effettiva separazione di distinti valori "pro quota".

Commentario1

  • 1In tema di misure di prevenzione patrimoniali, quando può essere confiscato un immobile lecitamente acquisito ma ampliato o migliorato con l'impiego di…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 luglio 2021

    (Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto La Corte d'Appello di Napoli confermava un decreto emesso dal Tribunale di Napoli che aveva rigettato una istanza rivolta da una terza intestataria ad ottenere la revocazione della confisca di un immobile disposta con decreto del Tribunale di Napoli. In particolare, con la domanda di revocazione, l'istante aveva assunto come l'immobile in questione non fosse riconducibile al proposto e, a dimostrazione di ciò, l'istante aveva dedotto le testimonianze della venditrice e del mediatore nella compravendita, supportate da documentazione bancaria, fermo restando come tali prove sarebbero emerse a seguito dell'espletamento di indagini difensive …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2013, n. 29186
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29186
Data del deposito : 22 aprile 2013

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