Sentenza 22 aprile 2013
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, quando risulti che un immobile lecitamente acquisito sia stato ampliato o migliorato con l'impiego di disponibilità economiche prive di giustificazione, la confisca può investire il bene nella sua interezza esclusivamente nel caso in cui le trasformazioni e le addizioni abbiano natura e valore preminente, tale da non consentire una effettiva separazione di distinti valori "pro quota".
Commentario • 1
- 1. In tema di misure di prevenzione patrimoniali, quando può essere confiscato un immobile lecitamente acquisito ma ampliato o migliorato con l'impiego di…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 luglio 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto La Corte d'Appello di Napoli confermava un decreto emesso dal Tribunale di Napoli che aveva rigettato una istanza rivolta da una terza intestataria ad ottenere la revocazione della confisca di un immobile disposta con decreto del Tribunale di Napoli. In particolare, con la domanda di revocazione, l'istante aveva assunto come l'immobile in questione non fosse riconducibile al proposto e, a dimostrazione di ciò, l'istante aveva dedotto le testimonianze della venditrice e del mediatore nella compravendita, supportate da documentazione bancaria, fermo restando come tali prove sarebbero emerse a seguito dell'espletamento di indagini difensive …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2013, n. 29186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29186 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 22/04/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 1517
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 36088/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI OL N. IL 02/05/1965;
PI IA N. IL 08/08/1989;
avverso il decreto n. 98/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 25/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA A., che ha domandato dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 25.5.2012 la Corte di appello di Catanzaro confermava il provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia che, in data 30.3.2005, aveva applicato a PA EP, già sottoposto alla misura di prevenzione personale, la misura patrimoniale della confisca, ai sensi della normativa antimafia, di alcuni beni oggetto di sequestro ed, in specie, di un terreno di mq. 500 e del complesso residenziale, denominato Villa Filomena, nella titolarità formale della figlia del predetto, EP MA.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori di fiducia, EP PA e EP MA, con un unico atto. Con il primo motivo di ricorso si contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancanza dei motivi con riferimento alla confisca del terreno di mq 500, rilevando che i motivi di impugnazione erano gli stessi per entrambi i beni confiscati. Del resto, nessun motivo specifico poteva essere proposto dalla difesa atteso che le argomentazioni contenute nel decreto di primo grado relative alla confisca del terreno in oggetto erano del tutto generiche.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l'errata valutazione dei beni pervenuti a EP PA per successione ereditaria. Invero, il predetto aveva ereditato il terreno e l'immobile in questione ed, altresì, somme di danaro idonee a giustificare l'investimento necessario per la realizzazione di Villa Filomena, come dimostrano i documenti prodotti che i giudici dell'appello non hanno esaminato, fondando la decisione su una acritica sintesi del provvedimento di primo grado. In maniera del tutto illogica i giudici di merito hanno ritenuto che la somma di 50.000,00 Euro conseguita dalla successione sia stata spesa per l'acquisto di automezzi, tenuto conto che detta somma è stata acquisita successivamente agli acquisti di detti automezzi.
Si contesta, altresì, l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale il ricorrente aveva ricevuto in eredità soltanto un fondo sul quale insisteva un fabbricato rurale o per ricovero di attrezzi agricoli, cui consegue una errata valutazione della consistenza degli incrementi realizzati dal ricorrente e, quindi, del relativo investimento. Si afferma, in particolare, che dagli atti prodotti si rileva che le modifiche apportate dal EP agli immobili ereditati sono limitati alla costruzione di un piccolo manufatto in relazione al quale pende procedimento penale a carico di EP MA per violazioni edilizie. Pertanto, non poteva ritenersi alcuna sproporzione tra i redditi leciti del ricorrente ed il valore dei beni nella sua disponibilità, atteso che, esclusi i cespiti di provenienza ereditaria, devono essere esaminati ai fini della valutazione della compatibilità con i redditi leciti soltanto gli incrementi.
In ogni caso, nella eventualità dell'accertata sproporzione, soltanto a detti incrementi può essere limitato il provvedimento ablatorio.
Con memoria depositata il 4.4.2013 i ricorrenti, replicando alle conclusioni scritte del Procuratore generale, assumono che il ricorso deve essere esaminato indipendentemente dalla mancanza della procura speciale del difensore della terza intestataria. Quindi, ribadiscono le doglianze poste a fondamento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, deve essere rilevato che il ricorso nell'interesse di EP MA, terza intestataria dei beni oggetto di confisca, è stato proposto a mezzo dei difensori di fiducia che non risultano muniti di procura speciale. Pertanto, il ricorso della predetta deve essere dichiarato inammissibile, atteso che il difensore del terzo interessato nel procedimento di prevenzione, non munito di procura speciale, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca (Sez. 6, n. 13798, 20/01/2011, Bonura, rv. 249873;
Sez. 6, n. 46429, 17/09/2009, Pace, rv. 245440). Come è stato affermato in più occasioni, infatti, il terzo che interviene nel procedimento di prevenzione, laddove venga in esame l'applicazione di una misura patrimoniale, sia che intervenga volontariamente, sia che partecipi iussu iudicis, non è destinatario della misura di prevenzione, ma portatore nel procedimento di prevenzione di un mero interesse di natura civilistica (Sez. 2, n. 27037 del 27/03/2012 - dep. 10/07/2012, Bini, rv. 253404).
All'evidenza, nella specie, l'inammissibilità del ricorso della terza intestataria di beni di cui è stata disposta la confisca non esclude l'ammissibilità delle censure relative ai medesimi beni mosse dal proposto che, pur non essendo formale intestatario, è, comunque legittimato al ricorso in quanto ritenuto effettivo intestatario dei beni dei quali ha interesse a dimostrare la legittima acquisizione.
2. È infondato il motivo di ricorso relativo al bene immobile costituito dal terreno di mq. 500, sito nel Comune di Ricadi, con sovrastante manufatto smontabile, avendo la Corte territoriale correttamente rilevato la mancanza nell'atto di appello di alcuna indicazione in ordine alla legittima provenienza di detto bene che, per quel che emerge dagli atti, non può essere assimilato ai restanti beni oggetto di confisca.
La Corte di appello, quindi, ha fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto in ordine al necessario requisito della specificità dei motivi dell'impugnazione.
3. Ad avviso del Collegio, è, invece, fondato il ricorso del EP avuto riguardo alla confisca del complesso residenziale Villa Filomena.
Deve essere, innanzitutto, ribadito che se è vero che il sindacato di legittimità sul provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è limitato alla violazione di legge, la motivazione, per la funzione che le è propria di controllo sulla decisione, sia all'interno che all'esterno del processo, presuppone, in ogni caso (anche per il sindacato in materia di applicazione di misure di prevenzione), l'indicazione chiara delle circostanze di fatto tale da consentire di verificare a quali elementi di fatto è stata ancorata la valutazione effettuata (Sez. 1, n. 17932, 10/03/2010, De Carlo, rv. 247052).
Orbene, deve rilevarsi che nel caso in esame, i giudici dell'appello, pur a fronte di specifiche deduzioni ed allegazioni del ricorrente in ordine alla provenienza lecita, a seguito di successione mortis causa di parte dei beni immobili in oggetto, nonché di una somma pari almeno ad Euro 50.000,00, non hanno verificato compiutamente la reale entità dei beni di provenienza ereditaria, limitandosi sul punto a riproporre quanto affermato nel decreto di primo grado. In specie, la Corte territoriale non ha indicato gli elementi dai quali ha tratto la circostanza che il EP avesse credito un fondo agricolo sul quale verosimilmente insisteva soltanto un fabbricato rurale o ricovero di attrezzi agricoli;
ne', a fronte delle deduzioni difensive, ha dato conto della verificata circostanza che gli accertamenti relativi ai lavori edili non autorizzati di cui al procedimento a carico di EP MA avessero consentito di risalire all'esistenza all'epoca di un unico manufatto, ne' della circostanza che la somma di Euro 50.000,00, di provenienza ereditaria, fosse effettivamente stata destinata, oltre che alle spese necessarie per far fronte alle esigenze quotidiane, all'acquisto di automezzi che secondo il ricorrente si collocano in epoca precedente alla successione.
All'evidenza, la compiuta valutazione di dette circostanze risulta dirimente ai fini della valutazione della effettiva entità degli incrementi apportati dal ricorrente ai beni acquisiti lecitamente per successione ereditaria, atteso che con riferimento a detti incrementi deve essere operata la valutazione della eventuale sproporzione con la capacità economica di lecita provenienza di colui che si assume abbia la effettiva disponibilità dei beni oggetto di confisca. Le disposizioni che disciplinano il sequestro e la successiva confisca di prevenzione non consentono, infatti, di colpire indiscriminatamente tutti i beni dei soggetti appartenenti alle categorie alle quali sono applicabili dette misure patrimoniali, bensì solo quelli di valore sproporzionato al reddito dichiarato o alla attività economica svolta ovvero che si ha motivo di ritenere siano frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego.
Di tal che, nel caso in cui siano stati realizzati addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti non giustificati di beni già nella disponibilità del proposto in virtù di pregresso acquisto da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato all'incremento patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti (Sez. 1, n. 33479, 04/07/2007, Richichi, rv. 237448). E solo nel caso in cui le trasformazioni e le addizioni siano tali assumere natura e valore economico assolutamente preminente rispetto a quanto legittimamente acquisito, tale da non consentire allo stato attuale una effettiva separazione di distinti valori pro quota, potrà essere disposta la confisca del bene nel suo complesso. Invero, a principi non dissimili si è ispirata la decisione (Sez. U, n. 1152 del 25/09/2008, Petito, rv. 241886) richiamata dalla Corte territoriale nel provvedimento impugnato al fine di sostenere la confiscabilità del terreno di certa provenienza ereditaria sul quale insiste il residence Villa Filomena.
Conclusivamente, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro che dovrà rivalutare la sussistenza dei presupposti della confisca in danno di EP PA del complesso residenziale in oggetto alla luce di quanto sin qui evidenziato.
Deve essere, invece, dichiarato inammissibile il ricorso relativamente alla terza intestataria, EP MA, che ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve essere condannata al pagamento della spese processuali, mentre non deve essere condannata al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende tenuto conto che la ricorrente ha proposto le medesime censure esaminate per il EP.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di EP PA e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro.
Dichiara inammissibile il ricorso di EP MA che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2013